33.2012.14
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 gennaio 2013Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2012.14
Data decisione, Autorità:
09.01.2013, TCA
Titolo:
Moglie vive in casa anziani, il marito è a casa. Calcolo separato delle PC. Sostanza: consumo di sostanza va ripartito a metà. Redditi: sommati e ripartiti a metà. Spese: a ciascuno le sue. Calcolo delle PC: rifiutate a moglie e a marito. Premi LAMal corretti. Lista dei costi computabili è esaustiva
CALCOLO DELLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
CALCOLO SEPARATO
CONIUGE IN CASA DI CURA
DEGENZA IN CASA DI CURA
PERSONA ANZIANA
REDDITI COMPUTATI
SOMMA CUMULATIVA FRA REDDITI E SPESE
SPESE RICONOSCIUTE
art. 9 cpv. 3 LPC
art. 10 LPC
art. 1a OPC
art. 1b OPC
art. 1c OPC
art. 54a cpv. 3 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2012.14
TB
Lugano
9 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno
2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1934, dal 25 novembre 2011 (doc. 53) è degente in modo definitivo
presso la Casa __________ di __________ e da quel momento ha chiesto di beneficiare
di prestazioni complementari (docc. 57-64).
La Cassa cantonale di
compensazione, esperiti i necessari accertamenti (doc. 55), ha effettuato il
calcolo, separato, del diritto alle PC di RI 1 e del marito RA 1, e con due
distinte decisioni del 16 maggio 2012 ha rifiutato loro le prestazioni sia per il mese di dicembre 2011 (doc. 14) sia per l'anno 2012 (doc. 9), essendo i
redditi superiori alle spese riconosciute.
B. L'opposizione
del 23 maggio 2012 (doc. 6) è stata respinta con decisione su opposizione del
19 giugno 2012 (doc. B3). La Cassa di compensazione ha spiegato che i redditi
(il diritto d'usufrutto) a cui gli assicurati hanno rinunciato nel 2010 vanno ugualmente
computati nel calcolo della prestazione complementare e che quando un coniuge
vive in un istituto la PC è calcolata separatamente per ogni coniuge, laddove
la sostanza è attribuita per metà ad ognuno dei coniugi, così come le spese riconosciute
ed i redditi computabili. Inoltre, per quanto concerne il premio di cassa malati,
lo stesso viene riconosciuto nella misura di un importo forfettario annuo solo
per l'assicurazione malattia di base.
C. Il
27 giugno 2012 (doc. I) RA 1 ha scritto al Consigliere di Stato __________ lamentandosi
del rifiuto delle prestazioni complementari alla moglie, affetta da Alzheimer e
nullatenente, contestando sia che egli possieda ancora della sostanza immobile,
sia che i suoi redditi superino il fabbisogno.
La Cassa di
compensazione ha chiesto il 17 luglio 2012 (doc. II) all'assicurato se il suo
scritto dovesse essere inteso come un ricorso contro la decisione su opposizione
e vista la risposta positiva dell'interessato (doc. III), il 24 luglio 2012
(doc. IV) l'amministrazione ha trasmesso al Tribunale lo scritto del 27 giugno 2012 a valere quale ricorso (doc. I).
D. Con
risposta di causa del 7 agosto 2012 (doc. VI) la Cassa di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso, giacché l'assicurato non ha apportato nuovi
mezzi di prova tali da modificare la decisione negativa impugnata.
Il 17 agosto 2012
(doc. VIII) il ricorrente ha affermato di essere allibito per la risposta data
dall'amministrazione e ha quindi chiesto al Tribunale di riesaminare la sua situazione
e di accordare alla moglie la prestazione complementare.
La Cassa si è
riconfermata nella risposta di causa (doc. X).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge
stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni
complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che
ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute
come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che
hanno diritto ad una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI sono sommati. Ciò vale anche per
gli orfani che hanno diritto ad una rendita e vivono nella stessa economia domestica.
Se uno o entrambi i
coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare
annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. La sostanza è
attribuita per metà a ognuno dei coniugi. Di norma, le spese riconosciute e i
redditi computabili sono divisi a metà. Il Consiglio federale stabilisce le
eccezioni (art. 9 cpv. 3 LPC).
Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio
federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili
dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in
particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Giusta l'art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI, nel caso di
coppie di cui almeno un coniuge vive in permanenza o per un lungo periodo in un
ospizio o in un ospedale, la prestazione complementare annua per ciascuno dei
coniugi è calcolata separatamente secondo gli art. 1b-1d.
Per l'art. 1b cpv. 1 OPC-AVS/AI, i redditi
determinanti (inclusa l'erosione della sostanza secondo l'art. 11 cpv. 1 lett.
c LPC) dei due coniugi sono sommati. L'ammontare totale è ripartito per
metà tra ciascuno di essi.
Le franchigie
applicabili sono quelle previste per le coppie (art. 1b cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 11 cpv. 2 LPC non
è applicabile all'erosione della sostanza se soltanto uno dei coniugi vive in
un istituto o in un ospedale (art. 1b cpv. 3 OPC-AVS/AI).
Secondo l'art. 1b cpv.
4 OPC-AVS/AI, sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà:
a. le prestazioni dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione
contro gli infortuni per il soggiorno in un ospizio o in un ospedale;
b. gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in
virtù dell'art. 15b;
c. il valore locativo dell'immobile abitato da uno dei coniugi.
Per l'art. 1b cpv. 5
OPC-AVS/AI, i redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale
si riferiscono.
Per quanto concerne le
spese riconosciute, l'art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che esse sono imputate
al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne entrambi i coniugi,
essa è computata per metà per ciascuno di essi.
Giusta l'art. 1c cpv.
2 OPC-AVS/AI, il coniuge che non vive in un ospizio o in un ospedale è
ritenuto persona sola riguardo al computo delle spese di pigione.
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10
cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale, per anno:
1.
19 050 franchi per le
persone sole,
2.
28 575 franchi per i
coniugi,
3.
9945 franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200 franchi per le
persone sole,
2.
15 000 franchi per i
coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se
è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con
una carrozzella."
L'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo
periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in
un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono
limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto
o in un ospedale;
b. un importo per le spese personali,
stabilito dal Cantone.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
"
a. spese per il
conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù
del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo
per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per
le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani
che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato
ha rinunciato;".
Per l'art. 11 cpv.
1bis LPC:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in
considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che
serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto
o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un
assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o
dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo
coniuge.".
Quali redditi non
computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli
328-330 del Codice civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico
sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di
natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle
assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti
all'istruzione;
f. i
contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
4. Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 e, di riflesso, anche del marito RA 1, di
percepire delle prestazioni complementari dal 1° dicembre 2011.
La ricorrente,
rappresentata dal coniuge, ha contestato il computo di sostanza immobiliare
dato che, come risulta dalla notifica di tassazione IC 2010, non possiede
alcuna sostanza.
L'assicurata ha
inoltre affermato di percepire una rendita professionale (del marito) di Fr.
3'630.- ed una rendita AVS per coniugi di Fr. 3'480.-, per delle entrate complessive
di Fr. 7'110.- mensili.
Da questo importo
vanno dedotte le spese per vitto e alloggio (del marito), la retta della casa
anziani (Fr. 2'300.- al mese), i premi della cassa malati (Fr. 841,85 a testa), le imposte ed altre piccole spese, ciò che li porta ad arrivare "a malapena
a fine mese, altro che "reddito superiore al fabbisogno" "
(doc. I).
L'interessata ha
quindi invocato difficoltà economiche e ha postulato un aiuto concreto.
In tali circostanze, questo Tribunale
deve quindi innanzitutto analizzare se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha proceduto ad un calcolo congiunto dei redditi
computabili, divisi poi per metà, mentre le spese riconosciute sono state calcolate
separatamente, e quindi verificare se gli importi relativi alle uscite ed alle
entrate considerati nella decisione impugnata siano corretti.
5. Tra
le spese riconosciute dalla legge evocate al considerando 3, vi è
innanzitutto il fabbisogno vitale.
Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno
vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni
personali.
Nel caso di specie, la
ricorrente vive dal 25 novembre 2011 (doc. 53) in una casa anziani, mentre il
marito convive con il figlio in un appartamento (doc. C17).
Va quindi applicato
l'art. 9 cpv. 3 LPC, secondo cui se un coniuge vive in un istituto o in un
ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente
per ogni coniuge. Pertanto, la sostanza è attribuita per metà ad ognuno
dei coniugi e, di norma, le spese riconosciute ed i redditi computabili sono
divisi a metà.
Gli artt. 1a, 1b e 1c
OPC-AVS/AI specificano questi principi.
Come già esposto al considerando
3, infatti, i redditi dei coniugi vanno sommati ed il totale va
ripartito per metà tra ciascuno di essi (art. 1b cpv. 1 OPC-AVS/AI), mentre
le spese riconosciute vanno imputate al coniuge al quale si riferiscono,
a meno che una spesa concerni entrambi i coniugi e quindi essa è computata per
metà per ciascuno (art. 1c cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Fatti
I NN. 3142.01-3142.10
DPC (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'UFAS,
valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2012), riprendono e precisano le
norme legali esposte e l'Allegato 5.3 a pag. 197 riporta un esempio di calcolo.
Nel dettaglio, questo
esempio separa i calcoli, procedendo con la determinazione della base di calcolo
comune e poi con la base di calcolo individuale per stabilire il diritto alle
PC.
Per la base di
calcolo comune, da un lato va determinato il consumo di sostanza da
inserire nei redditi, dall'altro i redditi.
Il consumo di
sostanza va stabilito partendo dalla sostanza di entrambi i coniugi, sia
essa mobile o immobile, a cui dedurre gli eventuali debiti (ipotecari), per
giungere alla sostanza netta. Per stabilire la sostanza computabile occorre poi
dedurre la franchigia per coniugi di Fr. 60'000.- (art. 1b cpv. 2 OPC-AVS/AI). Il
consumo di sostanza da inserire nei redditi corrisponde, in specie, ad 1/10
della sostanza computabile, trattandosi di persona al beneficio della rendita
AVS. Conformemente all'art. 1b cpv. 3 OPC-AVS/AI, infatti, la possibilità
offerta ai Cantoni di derogare all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC - come ha fatto
il Cantone Ticino prevedendo all'art. 3a lett. a LALPC (RL 6.4.5.3) una
ripartizione di 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite AVS che
vivono in un istituto o in un ospedale - non può essere adottata.
Concretamente, partendo
dai dati accertati dalla Cassa di compensazione (docc. 27 e 34) - senza che
occorra qui verificare la correttezza degli importi ritenuti né tanto meno dell'importo
riportato dall'amministrazione ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC a titolo di
alienazione di sostanza stante la costituzione del diritto d'usufrutto sulla
particella donata (doc. 34), siccome anche l'ipotetica cancellazione dai
redditi dei ricorrenti dell'ammontare di Fr. 13'197.- quale consumo di sostanza
non muterebbe l'esito della controversia -, la sostanza alienata da RA 1 può
essere fissata in Fr. 323'944.- (doc. 18) e, vista l'assenza di debiti ipotecari,
anche la sostanza netta è di pari importo.
Deducendo poi la franchigia
per coniugi di Fr. 60'000.-, si ottiene una sostanza computabile di Fr. 263'944.-.
Il consumo di sostanza conteggiabile nei redditi ammonta pertanto a Fr. 26'394.-.
Quanto ai redditi
della coppia, vanno ritenute le rendite AVS di entrambi i coniugi, ossia di
RA 1 pari a Fr. 20'820.- (doc. 46) e di RI 1 di Fr. 20'220.- (doc. 47), la rendita
pensionistica professionale del marito di Fr. 47'125.- (doc. 45) ed il consumo
di sostanza di Fr. 26'394.-, per un totale dei redditi pari a Fr. 114'559.-.
Nella base di calcolo
individuale, vanno conteggiate le spese riconosciute ed i redditi
computabili di ciascun coniuge.
moglie marito
(casa
anziani) (domicilio)
Spese
Retta
giornaliera: Fr. 75 x 365 Fr. 27'375.-
Spese
personali: Fr. 190 x 12 Fr. 2'280.-
Bisogni
vitali Fr. 19'050.-
Pigione
lorda: (Fr. 30'000.- +
Fr.
3'000.-) : 2 (figlio) = Fr. 15'600.- Fr. 13'200.-
Contributo
assicurazione malattia Fr. 4'944.- Fr. 4'944.-
Interessi
ipotecari Fr. 1'258.-
Spese
di manutenzione di fabbricati Fr. 1'788.-
Totale spese Fr. 34'599.- Fr. 40'240.-
Redditi
Metà
dei redditi dei coniugi: 114'559 Fr. 57'279.- Fr. 57'279.-
Reddito
dell'usufrutto preesistente Fr. 7'150.-
Ipotetico
rendimento sostanza alienata Fr. 1'295.-
Totale redditi Fr. 57'279.- Fr. 65'724.-
PC annua
Spese
- Fr. 34'599.- Fr. 40'240.-
Redditi Fr. 57'279.- Fr. 65'724.-
PC di diritto
all'anno Fr. 0.- Fr. 0.-
La Cassa di
compensazione è giunta alla medesima conclusione. La differenza nell'importo
dei redditi risiede nel reddito ipotetico della sostanza residua, che l'amministrazione
ha suddiviso a metà, come gli altri redditi, fra l'assicurata ed il marito,
mentre nel calcolo suesposto il TCA ha imputato l'importo di Fr. 1'295.- al
solo marito, essendo egli stato, e non anche la moglie, (com)proprietario della
particella donata al figlio nel 1998.
Applicando questi
princìpi, la Cassa di compensazione ha quindi agito correttamente eseguendo il
calcolo separato del diritto alle PC dei coniugi RI 1, sommando i loro redditi e,
come per la sostanza, suddividendoli su ciascun assicurato.
Da quanto precede
discende che non v'è spazio per concedere agli assicurati una prestazione
complementare, dato che i loro redditi superano le spese computabili.
6. Questo
Tribunale osserva che si giungerebbe comunque ad un rifiuto di versare le
prestazioni complementari anche se, come anticipato, si eliminasse dal
Considerandi
conteggio degli assicurati la sostanza alienata già suddivisa fra i due coniugi
(Fr. 161'972.-) e, rispettivamente, il consumo di sostanza (Fr. 13'197.-), così
pure, di conseguenza, anche l'ipotetico rendimento della sostanza alienata (Fr.
647.
-).
Infine, può rimanere
aperta la questione a sapere se la pigione computabile per le prestazioni
complementari debba essere soltanto quella effettivamente pagata dall'assicurato
(STFA P 62/00 del 1° giugno 2011; SVR 2011 EL Nr. 3) a mezzo del contributo
che, mensilmente, egli versa al figlio (doc. C17), conduttore, oppure se essa
possa essere quantificata, come ha fatto l'amministrazione, basandosi sul contratto
di locazione agli atti (doc. 52) che il figlio, e non quindi l'interessato
medesimo, ha concluso con il locatore, dividendo poi per due la pigione lorda annua
sulla scorta dell'art. 16c OPC-AVS/AI.
Visto l'esito del
ricorso, il TCA non si china nemmeno sul tema della verifica a sapere se la
Cassa malati della ricorrente le versi un importo giornaliero a causa della sua
degenza in istituto, somma che dovrebbe essere inserita nei suoi redditi.
7.
Per
quanto concerne il premio dell'assicurazione malattia a cui i coniugi RI 1
devono fare fronte mensilmente, va rilevato che l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, come esposto al considerando 3, prevede
che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento
federale dell'interno fissa gli
importi forfetari annui per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.
Quindi, il DFI
determina l'importo dei premi medi cantonali o regionali per l'assicurazione di
base e con Ordinanze del 27 ottobre 2010 e del 25 ottobre 2011 ha fissato in Fr. 4'992.- rispettivamente in Fr. 4'944.- i premi medi per gli adulti per l'anno 2011 e per il 2012 per la regione 1
del Cantone Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio della
ricorrente -, premio che è pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai
sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).
Nei Decreti esecutivi
del 9 novembre 2010 e del 7 dicembre 2011, l'autorità cantonale ha ratificato gli importi di Fr. 4'992.- e di Fr. 4'944.- quale contributo fisso per gli adulti domiciliati nella regione 1
per il 2011 ed il 2012.
Stanti così le cose,
il TCA deve ritenere per la ricorrente e suo marito un contributo fisso per l'assicurazione malattia corrispondente agli
importi indicati.
Questo Tribunale
osserva, infine, che trattandosi di premi medi regionali, essi sono totalmente
indipendenti dal premio dell'assicurazione malattia di base LAMal (e non anche
dell'eventuale assicurazione complementare) effettivamente dovuto dagli assicurati.
Oltre a ciò, i
predetti importi si riferiscono però unicamente ai premi per l'assicurazione
obbligatoria di base delle cure medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo
Stato non copre delle eventuali assicurazioni complementari che il
richiedente ha stipulato in più delle cure di base già offerte, come per
esempio la camera privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all'estero,
ecc.
Ora, dovendo questa
Corte attenersi imperativamente alla citata legislazione vigente (cfr. l'Ordinanza federale del 27 ottobre 2010 sui
premi medi cantonali per l'anno
2011.
dell'assicurazione delle
cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC, valida dal 1° gennaio 2011 e la
susseguente Ordinanza del 25 ottobre 2011, valida per il 2012), ne discende che
i summenzionati contributi fissi per l'assicurazione malattia sono stati
correttamente posti dalla Cassa cantonale alla base delle proprie decisioni di
fissazione delle prestazioni complementari (adulti domiciliati nella regione 1
del Cantone Ticino: Fr. 4'994.-
e Fr. 4'944.-).
All'autorità
amministrativa non può dunque essere rimproverata una violazione delle norme
che reggono la materia dei premi di cassa malati.
8.
Eventuali
altre spese sopportate personalmente (per esempio vitto, alloggio, vestiario,
energia elettrica, telefono, quotidiani, TV, via cavo, assicurazioni, visite
mediche, acquisti di farmaci, spese varie, ecc.) non possono essere
prese in considerazione.
In proposito, va
rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del
calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva
e che quest'ultima disposizione
è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte
le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non
possono essere ammesse in deduzione a favore degli assicurati.
Con il fabbisogno
vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti (Fr. 19'050.- nel 2011 e nel 2012) si deve dunque
sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali
previsti dalla legge (quali il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il
canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, la luce, i rifiuti, l'automobile,
ecc.; cfr. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è
appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Per coloro che sono
degenti in ospedale o in istituto, invece, vanno utilizzate le spese personali.
L'importo della tassa giornaliera
(Fr. 75.- rispettivamente Fr. 100.-) è infatti destinato al pagamento della
pura retta giornaliera degli istituti o ospedali, corrispondendo nella maggior
parte dei casi proprio al costo effettivo della degenza e quindi non lasciando
margine per far fronte ad altre spese supplementari.
Nel caso concreto,
come visto, questo ammontare assomma a Fr. 19'050.- (cfr. consid. 3) per RA 1 ed a Fr. 2'280.- per RI 1; essi
rappresentano gli importi massimi annui a cui gli assicurati hanno diritto per fare
fronte alle altre personali spese menzionate nei loro scritti ricorsuali.
Ciò significa che
oltre al fabbisogno vitale, alla retta per degenti in istituto, alle spese
personali, alla pigione, all'importo
forfetario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, per quanto di pertinenza con il
caso di specie, agli interessi ipotecari e alle spese di manutenzione, non
è possibile riconoscere espressamente agli assicurati altre spese che
esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti dovuto
fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di
evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio
con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di
ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare
oltre all'obiettivo delle PC,
che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni
vitali.
9.
Stanti
le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster