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Decisione

33.2012.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I NN. 3142.01-3142.10

DPC (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'UFAS,

valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2012), riprendono e precisano le

norme legali esposte e l'Allegato 5.3 a pag. 197 riporta un esempio di calcolo.

Nel dettaglio, questo

esempio separa i calcoli, procedendo con la determinazione della base di calcolo

comune e poi con la base di calcolo individuale per stabilire il diritto alle

PC.

Per la base di

calcolo comune, da un lato va determinato il consumo di sostanza da

inserire nei redditi, dall'altro i redditi.

Il consumo di

sostanza va stabilito partendo dalla sostanza di entrambi i coniugi, sia

essa mobile o immobile, a cui dedurre gli eventuali debiti (ipotecari), per

giungere alla sostanza netta. Per stabilire la sostanza computabile occorre poi

dedurre la franchigia per coniugi di Fr. 60'000.- (art. 1b cpv. 2 OPC-AVS/AI). Il

consumo di sostanza da inserire nei redditi corrisponde, in specie, ad 1/10

della sostanza computabile, trattandosi di persona al beneficio della rendita

AVS. Conformemente all'art. 1b cpv. 3 OPC-AVS/AI, infatti, la possibilità

offerta ai Cantoni di derogare all'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC - come ha fatto

il Cantone Ticino prevedendo all'art. 3a lett. a LALPC (RL 6.4.5.3) una

ripartizione di 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite AVS che

vivono in un istituto o in un ospedale - non può essere adottata.

Concretamente, partendo

dai dati accertati dalla Cassa di compensazione (docc. 27 e 34) - senza che

occorra qui verificare la correttezza degli importi ritenuti né tanto meno dell'importo

riportato dall'amministrazione ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC a titolo di

alienazione di sostanza stante la costituzione del diritto d'usufrutto sulla

particella donata (doc. 34), siccome anche l'ipotetica cancellazione dai

redditi dei ricorrenti dell'ammontare di Fr. 13'197.- quale consumo di sostanza

non muterebbe l'esito della controversia -, la sostanza alienata da RA 1 può

essere fissata in Fr. 323'944.- (doc. 18) e, vista l'assenza di debiti ipotecari,

anche la sostanza netta è di pari importo.

Deducendo poi la franchigia

per coniugi di Fr. 60'000.-, si ottiene una sostanza computabile di Fr. 263'944.-.

Il consumo di sostanza conteggiabile nei redditi ammonta pertanto a Fr. 26'394.-.

Quanto ai redditi

della coppia, vanno ritenute le rendite AVS di entrambi i coniugi, ossia di

RA 1 pari a Fr. 20'820.- (doc. 46) e di RI 1 di Fr. 20'220.- (doc. 47), la rendita

pensionistica professionale del marito di Fr. 47'125.- (doc. 45) ed il consumo

di sostanza di Fr. 26'394.-, per un totale dei redditi pari a Fr. 114'559.-.

Nella base di calcolo

individuale, vanno conteggiate le spese riconosciute ed i redditi

computabili di ciascun coniuge.

moglie marito

(casa

anziani) (domicilio)

Spese

Retta

giornaliera: Fr. 75 x 365 Fr. 27'375.-

Spese

personali: Fr. 190 x 12 Fr. 2'280.-

Bisogni

vitali Fr. 19'050.-

Pigione

lorda: (Fr. 30'000.- +

Fr.

3'000.-) : 2 (figlio) = Fr. 15'600.- Fr. 13'200.-

Contributo

assicurazione malattia Fr. 4'944.- Fr. 4'944.-

Interessi

ipotecari Fr. 1'258.-

Spese

di manutenzione di fabbricati Fr. 1'788.-

Totale spese Fr. 34'599.- Fr. 40'240.-

Redditi

Metà

dei redditi dei coniugi: 114'559 Fr. 57'279.- Fr. 57'279.-

Reddito

dell'usufrutto preesistente Fr. 7'150.-

Ipotetico

rendimento sostanza alienata Fr. 1'295.-

Totale redditi Fr. 57'279.- Fr. 65'724.-

PC annua

Spese

- Fr. 34'599.- Fr. 40'240.-

Redditi Fr. 57'279.- Fr. 65'724.-

PC di diritto

all'anno Fr. 0.- Fr. 0.-

La Cassa di

compensazione è giunta alla medesima conclusione. La differenza nell'importo

dei redditi risiede nel reddito ipotetico della sostanza residua, che l'amministrazione

ha suddiviso a metà, come gli altri redditi, fra l'assicurata ed il marito,

mentre nel calcolo suesposto il TCA ha imputato l'importo di Fr. 1'295.- al

solo marito, essendo egli stato, e non anche la moglie, (com)proprietario della

particella donata al figlio nel 1998.

Applicando questi

princìpi, la Cassa di compensazione ha quindi agito correttamente eseguendo il

calcolo separato del diritto alle PC dei coniugi RI 1, sommando i loro redditi e,

come per la sostanza, suddividendoli su ciascun assicurato.

Da quanto precede

discende che non v'è spazio per concedere agli assicurati una prestazione

complementare, dato che i loro redditi superano le spese computabili.

6. Questo

Tribunale osserva che si giungerebbe comunque ad un rifiuto di versare le

prestazioni complementari anche se, come anticipato, si eliminasse dal

Considerandi

conteggio degli assicurati la sostanza alienata già suddivisa fra i due coniugi

(Fr. 161'972.-) e, rispettivamente, il consumo di sostanza (Fr. 13'197.-), così

pure, di conseguenza, anche l'ipotetico rendimento della sostanza alienata (Fr.

647.

-).

Infine, può rimanere

aperta la questione a sapere se la pigione computabile per le prestazioni

complementari debba essere soltanto quella effettivamente pagata dall'assicurato

(STFA P 62/00 del 1° giugno 2011; SVR 2011 EL Nr. 3) a mezzo del contributo

che, mensilmente, egli versa al figlio (doc. C17), conduttore, oppure se essa

possa essere quantificata, come ha fatto l'amministrazione, basandosi sul contratto

di locazione agli atti (doc. 52) che il figlio, e non quindi l'interessato

medesimo, ha concluso con il locatore, dividendo poi per due la pigione lorda annua

sulla scorta dell'art. 16c OPC-AVS/AI.

Visto l'esito del

ricorso, il TCA non si china nemmeno sul tema della verifica a sapere se la

Cassa malati della ricorrente le versi un importo giornaliero a causa della sua

degenza in istituto, somma che dovrebbe essere inserita nei suoi redditi.

7.

Per

quanto concerne il premio dell'assicurazione malattia a cui i coniugi RI 1

devono fare fronte mensilmente, va rilevato che l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, come esposto al considerando 3, prevede

che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere al premio

medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento

federale dell'interno fissa gli

importi forfetari annui per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Quindi, il DFI

determina l'importo dei premi medi cantonali o regionali per l'assicurazione di

base e con Ordinanze del 27 ottobre 2010 e del 25 ottobre 2011 ha fissato in Fr. 4'992.- rispettivamente in Fr. 4'944.- i premi medi per gli adulti per l'anno 2011 e per il 2012 per la regione 1

del Cantone Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio della

ricorrente -, premio che è pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai

sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).

Nei Decreti esecutivi

del 9 novembre 2010 e del 7 dicembre 2011, l'autorità cantonale ha ratificato gli importi di Fr. 4'992.- e di Fr. 4'944.- quale contributo fisso per gli adulti domiciliati nella regione 1

per il 2011 ed il 2012.

Stanti così le cose,

il TCA deve ritenere per la ricorrente e suo marito un contributo fisso per l'assicurazione malattia corrispondente agli

importi indicati.

Questo Tribunale

osserva, infine, che trattandosi di premi medi regionali, essi sono totalmente

indipendenti dal premio dell'assicurazione malattia di base LAMal (e non anche

dell'eventuale assicurazione complementare) effettivamente dovuto dagli assicurati.

Oltre a ciò, i

predetti importi si riferiscono però unicamente ai premi per l'assicurazione

obbligatoria di base delle cure medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo

Stato non copre delle eventuali assicurazioni complementari che il

richiedente ha stipulato in più delle cure di base già offerte, come per

esempio la camera privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all'estero,

ecc.

Ora, dovendo questa

Corte attenersi imperativamente alla citata legislazione vigente (cfr. l'Ordinanza federale del 27 ottobre 2010 sui

premi medi cantonali per l'anno

2011.

dell'assicurazione delle

cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC, valida dal 1° gennaio 2011 e la

susseguente Ordinanza del 25 ottobre 2011, valida per il 2012), ne discende che

i summenzionati contributi fissi per l'assicurazione malattia sono stati

correttamente posti dalla Cassa cantonale alla base delle proprie decisioni di

fissazione delle prestazioni complementari (adulti domiciliati nella regione 1

del Cantone Ticino: Fr. 4'994.-

e Fr. 4'944.-).

All'autorità

amministrativa non può dunque essere rimproverata una violazione delle norme

che reggono la materia dei premi di cassa malati.

8.

Eventuali

altre spese sopportate personalmente (per esempio vitto, alloggio, vestiario,

energia elettrica, telefono, quotidiani, TV, via cavo, assicurazioni, visite

mediche, acquisti di farmaci, spese varie, ecc.) non possono essere

prese in considerazione.

In proposito, va

rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del

calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva

e che quest'ultima disposizione

è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001

DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte

le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non

possono essere ammesse in deduzione a favore degli assicurati.

Con il fabbisogno

vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti (Fr. 19'050.- nel 2011 e nel 2012) si deve dunque

sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali

previsti dalla legge (quali il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il

canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, la luce, i rifiuti, l'automobile,

ecc.; cfr. Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è

appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Per coloro che sono

degenti in ospedale o in istituto, invece, vanno utilizzate le spese personali.

L'importo della tassa giornaliera

(Fr. 75.- rispettivamente Fr. 100.-) è infatti destinato al pagamento della

pura retta giornaliera degli istituti o ospedali, corrispondendo nella maggior

parte dei casi proprio al costo effettivo della degenza e quindi non lasciando

margine per far fronte ad altre spese supplementari.

Nel caso concreto,

come visto, questo ammontare assomma a Fr. 19'050.- (cfr. consid. 3) per RA 1 ed a Fr. 2'280.- per RI 1; essi

rappresentano gli importi massimi annui a cui gli assicurati hanno diritto per fare

fronte alle altre personali spese menzionate nei loro scritti ricorsuali.

Ciò significa che

oltre al fabbisogno vitale, alla retta per degenti in istituto, alle spese

personali, alla pigione, all'importo

forfetario annuo per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, per quanto di pertinenza con il

caso di specie, agli interessi ipotecari e alle spese di manutenzione, non

è possibile riconoscere espressamente agli assicurati altre spese che

esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti dovuto

fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di

evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio

con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di

ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare

oltre all'obiettivo delle PC,

che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni

vitali.

9.

Stanti

le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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