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33.2012.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 maggio 2013Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

N. 2420.01 a N. 2420.03).

Inoltre, il N. 2410.04 DPC prevede che il diritto

alle PC non può essere subordinato ad una determinata durata di domicilio o di dimora

nel Cantone interessato (art. 7 LPC).

In merito alla durata del periodo d'attesa, il N.

2420.02 DPC prevede che per i cittadini stranieri che non sono

assoggettati al Regolamento n. 883/2004 né al Regolamento n. 1408/71, ma che

possono comunque pretendere, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale,

all'ottenimento di una rendita straordinaria dell'AVS/AI, il periodo d'attesa è

di:

- 5 anni nel caso di una rendita per superstiti o di una rendita di

vecchiaia che si sostituisce ad una tale rendita (o alla rendita AI),

- 5 anni nel caso di una rendita AI, e

- 10 anni nel caso di una rendita di vecchiaia che non si sostituisce né

a una rendita AI né ad una rendita per superstiti.

La nota a pié di pagina elenca gli Stati con cui la

Svizzera ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale, fra cui v'è la Iugoslavia.

Tuttavia, viene precisato che tale convenzione continua ad essere applicata a

tutte le repubbliche iugoslave fino all'entrata in vigore di nuove convenzioni

all'eccezione del Kosovo.

Secondo il N. 2420.03 DPC, per i cittadini stranieri

che non sono sottoposti né al Regolamento n. 883/2004 né al Regolamento

n. 1408/71 e che non potrebbero pretendere la concessione di una rendita

straordinaria dell'AVS/AI in virtù di una convenzione sulla sicurezza sociale,

il periodo d'attesa è di 10 anni.

Il termine d'attesa inizia a decorrere appena la

persona interessata ha il proprio domicilio e la sua dimora abituale in

Svizzera. Per le persone che hanno abbandonato il loro domicilio all'estero per

stabilirsi legalmente in Svizzera, il termine d'attesa inizia quindi a

decorrere dal momento in cui sono sottoposte all'obbligo di contribuire

all'AVS/AI (N. 2430.01 DPC).

Il capitolo 2.4.4 elenca i casi in cui v'è

un'interruzione del termine d'attesa ed il capitolo 2.4.5 spiega come viene

calcolato l'importo della prestazione complementare durante il termine

d'attesa.

Nel loro commentario, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed., 2009, erwin carigiet/uwe

koch affermano che i cittadini stranieri di una nazione con la quale la

Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale, di

fronte al fatto di non avere una rendita dell'AVS o dell'AI non

possono pretendere delle prestazioni complementari. Ciò è il caso anche quando

essi soggiornano in Svizzera da 10 o più anni (pag. 116).

In altre parole, solo le persone di uno Stato con il

quale non v'è una convenzione di sicurezza sociale, ma che hanno una

rendita dell'AVS/AI, se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante 10

anni sono equiparati ai cittadini svizzeri e possono quindi pretendere le PC

giusta l'art. 5 cpv. 1 LPC (Carigiet/Koch

op. cit., schema a pag. 119 e nota n. 381

a pag. 121).

Gi autori fanno l'esempio di un cittadino indiano

25enne arrivato in Svizzera, che vi ha lavorato due anni come informatico. A

causa di un infortunio diventa inabile al lavoro al 70%. Egli non può però

pretendere una rendita AI, poiché non ha adempiuto al periodo minimo di

contribuzione di 3 anni (art. 36 cpv. 1 LAI).

Inoltre, l'assicurato non può nemmeno percepire le

prestazioni complementari, poiché con l'India non v'è alcuna convenzione sulla

sicurezza sociale (Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 117).

Il Tribunale federale si è chinato sull'applicazione

dell'art. 5 LPC nella STF 9C_339/2010 del 30 novembre 2010 (SVR 2011 EL Nr.

5).

In quell'occasione, la questione concerneva un

cittadino africano residente in Svizzera dal 1997, al quale nel 2006 era stata

respinta la domanda di prestazioni depositata nel 2005, poiché non adempiva le

condizioni d'assicurazione al momento del sopraggiungere dell'invalidità, dato

che non aveva compiuto il periodo di contribuzione minimo di un anno per avere

diritto alle rendite. Nel 2007 l'assicurato ha depositato una nuova domanda, sulla

quale il Servizio delle prestazioni complementari della Repubblica e cantone di

Ginevra non è entrato in materia, a motivo che l'assicurato non era al

beneficio di un'assicurazione invalidità. Nel 2009 lo stesso Ufficio non è

entrato in materia su una domanda di riconsiderazione, ciò che ha portato al

ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali, che l'ha ammesso e

ha annullato il rifiuto di entrare in materia. Il SPC si è quindi rivolto al Tribunale

federale, il quale ha accolto il ricorso dato che il cittadino straniero non

realizzava nessuna delle ipotesi previste dall'art. 5 cpv. 4 LPC e quindi non

aveva diritto alle prestazioni complementari.

In effetti, il cittadino africano non percepiva una

rendita dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC);

non era nemmeno vedovo o orfano (art. 4 cpv. 1 lett. b c. 2 LPC); allo stesso

modo, non aveva diritto ad una rendita o ad un assegno per grandi invalidi

dell'assicurazione invalidità né percepiva delle indennità giornaliere dell'AI

(art. 4 cpv. 1 lett. c LPC); infine, non era al beneficio di una rendita

complementare del coniuge separato o divorziato (art. 4 cpv. 2 LPC).

Contrariamente a quanto ha sostenuto il TCA, l'art. 4 cpv. 1 lett. d LPC non

era applicabile all'assicurato, siccome l'art. 5 cpv. 4 LPC non rinvia a questa

disposizione. Pertanto, l'assicurato non poteva pretendere la concessione di prestazioni

complementari.

2.3. Più

concretamente, rapportando le precedenti considerazioni al caso di specie,

dall'esame dell'art. 5 LPC lo scrivente Tribunale osserva in primo luogo che la

Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale con il __________

e quindi che la ricorrente non avrebbe diritto ad una rendita

straordinaria.

L'art. 5 cpv. 3 LPC non è dunque applicabile al caso

concreto.

Esclusa è pure l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2

LPC, dato che la ricorrente non è né rifugiata né apolide.

Pertanto, rimane l'art. 5 cpv. 4 LPC che, come

visto, prevede che gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono

contemplati dal capoverso 3, hanno diritto a prestazioni complementari soltanto

se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle

condizioni di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a, abis, ater, b numero

2 o c oppure le condizioni di cui all'art. 4 cpv. 2.

Il TCA evidenzia che la ricorrente rientra in una

delle ipotesi dell'art. 4 LPC previste dal citato art. 5 cpv. 4 LPC, e meglio

dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC. Infatti, con decisione del 5 aprile 2012 (doc.

13) l'Ufficio AI le ha attribuito una rendita ordinaria semplice d'invalidità

dal 1° marzo 2012.

Resta quindi da verificare se anche la condizione

del domicilio e della dimora ininterrotti in Svizzera sia realizzata.

Va pertanto esaminato, essendo qui contestato, il rispetto

del termine d'attesa di cui all'art. 5 cpv. 1 LPC, che prevede che gli

stranieri devono avere dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci

anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la

prestazione complementare.

2.4. Come risulta

dagli atti, la Cassa di compensazione ha accertato per ben due volte presso

l'Ufficio della migrazione di Bellinzona la data della prima entrata in

Svizzera dell'assicurata.

In entrambi i casi, il competente Ufficio cantonale

ha risposto che il primo permesso (cantonale), di tipo B, le è stato rilasciato

il 1° aprile 2006 per __________ (docc. 23 e 25).

Malgrado l'esplicita richiesta della Cassa (docc. 24

e 26), nulla è però emerso sulla prima entrata in Svizzera della ricorrente,

perciò la Cassa di compensazione ha concluso che è soltanto dal 2006 che

l'assicurata dimora ininterrottamente nel nostro Paese, quindi ha ritenuto che il

periodo d'attesa di 10 anni previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC giungerà a termine

solo nel 2016. Il diritto alle prestazioni complementari le è stato così

rifiutato.

Questo Tribunale evidenzia che l'amministrazione non

ha tuttavia tenuto in considerazione né che la ricorrente sia stata sposata con

un cittadino svizzero fino al 16 agosto 2004, quando il marito è deceduto, né

che essa abbia lavorato almeno dal 1° febbraio 1992 al 30 aprile 1995 (docc.

A10-A47) nel Cantone Ticino e almeno dall'agosto 1999 al 6 marzo 2000 (docc.

A2-A9) nel Canton __________.

La Cassa di compensazione, quindi, si è unicamente

attenuta a quanto ha affermato l'Ufficio della migrazione ticinese, facendo

però così erroneamente astrazione dell'art. 7 LPC, che prevede espressamente

che il diritto alle prestazioni complementari non può essere subordinato ad una

determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone interessato o al

godimento dei diritti civici.

Pertanto, in presenza di chiare prove che

l'assicurata ha sia vissuto nel Canton __________ sicuramente nel 1999 e nel

2000 quando ha lavorato in due ristoranti sia, soprattutto, che è stata sposata

con un cittadino svizzero fino al suo decesso occorso il 16 agosto 2004, la

Cassa di compensazione avrebbe dovuto mettere in atto i necessari e,

soprattutto dovuti, accertamenti sul luogo di domicilio e di dimora

dell'interessata su suolo svizzero.

Dagli atti emerge infatti molto chiaramente che la

ricorrente è stata alle dipendenze nel 1999 e nel 2000 di __________

rispettivamente di __________ (docc. A2-A9). Inoltre, risulta tanto dal

formulario di richiesta di una prestazione complementare quanto dai predetti

certificati di salario prodotti - intestati all'assicurata portante perfino il

doppio cognome da sposata -, come pure anche dal registro informatico cantonale

ticinese concernente i movimenti della popolazione ("MOVPOP") - che

indica che il cambiamento di stato civile è avvenuto nel Canton __________ -,

che la ricorrente è stata sposata con __________, attinente del Canton __________,

nato il __________ e deceduto il 16 agosto 2004.

All'amministrazione non poteva quindi sfuggire, in

virtù, peraltro, del suo obbligo di intraprendere d'ufficio i necessari

accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno (art. 43 cpv. 1

LPGA), che per la soluzione del caso in questione occorrevano ulteriori e più

approfonditi accertamenti, soprattutto se v'erano già degli indizi per ritenere

che l'assicurata non avesse dimorato in Svizzera ininterrottamente soltanto dal

1° aprile 2006, ma anche in precedenza, e meglio dal 1992.

La Cassa cantonale di compensazione avrebbe quindi

dovuto interpellare, applicando il citato art. 7 LPC, almeno il Canton __________

per determinare da quanto tempo l'assicurata vi aveva la propria dimora e

sapere se, visti i sospetti emersi, la stessa sia stata magari oggetto di una

procedura amministrativa e/o penale per aver soggiornato nel nostro Paese

apparentemente illegalmente.

Neppure va dimenticato lo scritto dell'Ufficio della

migrazione del marzo 2006, che l'assicurata ha prodotto alla Cassa unitamente

alla sua opposizione, ma che tuttavia fa inspiegabilmente difetto negli atti dell'amministrazione

(mancano pure, oltre al predetto scritto ed all'opposizione, anche la decisione

formale e quella su opposizione della Cassa). Tale documento, trasmesso poi

dalla ricorrente pendente causa (doc. C), spiegava la sua situazione personale e

pertanto evocava il suo precedente status di persona sposata (dal 16 gennaio

1998) con un cittadino svizzero, come pure la sua presenza su suolo svizzero.

Alla luce di tutti questi indizi, il TCA è perplesso

di fronte al fatto che l'amministrazione non abbia compiutamente approfondito sia

almeno presso il Canton __________ (art. 7 LPC), sia magari anche presso

l'Ufficio federale della migrazione, l'istoriato della ricorrente per

sapere dove, quando e se essa ha dimorato ininterrottamente in Svizzera, visto

che nel 2006 ha ottenuto un permesso di dimora per motivi umanitari a seguito

del decesso del marito nel 2004, ma che è stato accertato che già nel 1992

l'interessata viveva - e lavorava - nel nostro Paese.

Non va infatti dimenticato che l'elemento mancante

affinché l'insorgente abbia diritto alle prestazioni complementari è (solo) la

condizione della dimora ininterrotta in Svizzera durante dieci anni

immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione (art.

5 cpv. 1 LPC su rinvio dell'art. 5 cpv. 4 LPC), mentre le altre condizioni sono

date.

2.5. Stanti le

precedenti considerazioni, questo Tribunale ha provveduto ad accertare presso i

competenti Uffici i periodi di dimora dell'assicurata dal 1992 al 2006 (docc.

XV e XVII).

Sia all'Ufficio federale della migrazione a Berna

sia all'Ufficio della migrazione del Canton __________ è stato infatti chiesto di

comunicare i periodi esatti in cui l'assicurata ha dimorato effettivamente in

Svizzera, indicando quando il soggiorno è stato debitamente autorizzato dalla

competente autorità (soggiorno legale) e quando la dimora non era invece

conforme ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (soggiorno

illegale). In quest'ultimo caso, gli Uffici interpellati dovevano chiarire se

erano state avviate delle procedure amministrative e/o penali che hanno portato

ad una sanzione nei confronti dell'assicurata. Infine, le autorità competenti

dovevano precisare la situazione dell'assicurata durante e dopo il suo

matrimonio celebrato in Svizzera, in particolare se le sia stata rilasciata

un'apposita autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese.

Il 18 febbraio 2013 (doc. XXIII) l'Ufficio federale

della migrazione ha così riassunto la situazione della ricorrente:

" L'interessata ha dapprima soggiornato illegalmente in Svizzera dal 1992

al maggio 1995, data del suo rientro in patria.

Due anni dopo, nel 1997,

l'interessata ritorna illegalmente in Svizzera e, il 16 gennaio 1998, contrae

matrimonio con un cittadino svizzero. Le competenti autorità cantonali di __________

le rifiutano il rilascio di un permesso di dimora a seguito di dubbi circa la

validità del matrimonio (di convenienza) e fissano un termine di 30 giorni per

lasciare la Svizzera. La decisione dipartimentale è stata confermata dal

Tribunale cantonale amministrativo __________ e una successiva domanda di

riesame è stata rigettata. Con decisione del 6 agosto 1999, il termine di

partenza è stato sospeso in ragione della situazione in patria dell'interessata

e la stessa è stata autorizzata a restare in Svizzera.

A seguito dell'abrogazione dell'ammissione

provvisoria collettiva da parte del Consiglio federale, il Servizio di polizia

degli stranieri di __________ decreta l'allontanamento dell'interessata e

l'allora Ufficio federale degli stranieri emana un divieto d'entrata in

Svizzera (della durata di 3 anni). Il ricorso contro tale decisione, così come la

successiva domanda di riesame, sono stati respinti.

L'11 marzo 2000

l'interessata lascia la Svizzera, sembrerebbe solo per qualche giorno, per poi

ritornare presso il marito, dove resterà fino al decesso di quest'ultimo

(avvenuto in data 16 agosto 2004).

Saputo della presenza illegale in Svizzera

dell'interessata, il canton __________ ne pronuncia il rinvio, e l'UFM emana un

secondo divieto d'entrata in Svizzera della durata di due anni (a contare dal

21 ottobre 2004). In data 2 ottobre 2004,

l'interessata ha tentato di entrare in __________ benché sprovvista dei

necessari documenti ed è pertanto stata respinta in Svizzera, dove è rimasta

cominciando in Ticino un'attività lucrativa.

Nell'ottobre 2005

l'interessata postula il rilascio di un permesso di dimora per caso

umanitario. Il suo soggiorno è quindi tollerato dalle autorità cantonali

ticinesi in attesa dell'esito della domanda.

In data 5 luglio 2006,

l'UFM annulla la decisione di divieto d'entrata in Svizzera e approva il

rilascio del permesso di dimora a favore dell'interessata."

Il 22 aprile 2013 (doc. XXI) anche il Servizio __________

del Canton __________ ha preso posizione sui quesiti posti dal Tribunale il 28

gennaio 2013:

" Faisant suite à votre demande de renseignement concernant Mme RI 1,

nous vous informe des renseignements suivants à notre connaissance:

·

Mme RI 1 est au bénéfice d'une autorisation de

séjour "B" valable en Suisse dès le 1er avril 2006 sur le canton de

Tessin (date effective de son entrée en Suisse);

·

Elle n'a jamais été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour sur le canton de __________;

·

En cas de séjour en Suisse avant le 01.04.2006,

celui-ci étant à considérer être en toute illégalité.

Ceci est l'intégralité des renseignements dont nous

disposons."

Nel frattempo, il TCA ha interpellato il Ministero

pubblico ticinese in merito all'obbligo di lasciare la Svizzera che era stato

intimato all'assicurata dalle autorità ticinesi, siccome la stessa era stata scoperta

a lavorare illegalmente (doc. XXIV).

Il 12 marzo 2013 (doc. XXV) il magistrato ha così

risposto:

" In data 6 luglio 2005 sono stata contattata dalla Polizia cantonale, GT

Bellinzona, in merito alla posizione di RI 1 e __________ per

infrazione/contravvenzione alla LDDS. Il 05 settembre 2005

mi è poi pervenuto il rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria. Da detto

rapporto emergeva che RI 1 aveva soggiornato nel nostro Cantone, svolgendo

l'attività di cameriera, dal 14 luglio 2005 al 18 agosto 2005 presso il "__________

e, questo, senza essere in possesso di un regolare permesso.

Inoltre, RI 1 era colpita da un divieto di entrata

in Svizzera emanato dal Cantone __________ valido dal 22 ottobre 2004 sino al

20 ottobre 2006, che però non le era stato notificato.

La situazione in Svizzera di RI 1 non era per nulla

chiara per cui il procedimento penale a suo carico era stato sospeso.

Nessuna decisione è poi stata emanata nei confronti

di RI 1 poiché, per un disguido interno, il procedimento a suo carico appariva

terminato (in pratica: tutto era stato archiviato con il non luogo a procedere

concernente il datore di lavoro __________).

Il procedimento penale avviato a suo tempo contro RI

1 verrà archiviato internamente in data odierna per intervenuta prescrizione

dell'azione penale."

2.6. Nella verifica

dei periodi di dimora in Svizzera dell'assicurata, va tenuto conto che la

condizione dei 10 anni ininterrotti non deve essere presa alla lettera,

visto che un'assenza all'estero che non supera i tre mesi non interrompe il

termine d'attesa di dieci anni; per contro, se l'assenza dura più di tre mesi,

un nuovo termine di attesa ricomincia a decorrere dal momento del ritorno in

Svizzera. Rimane tuttavia riservata l'eventualità in cui l'assicurato non abbia

potuto ritornare in Svizzera per tempo, a causa di problemi di salute o per un

caso di forza maggiore (DTF 126 V 465; DTF 119 V 98; DTF 110 V 172; STF P 39/06

del 6 luglio 2007; STFA P 67/01 del 30 gennaio 2002; STFA P 23/00 del 26 luglio

2001; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento 2000, pag. 74; NN. 2340.01-2340.04

e NN. 2440.01-2440.05 DPC).

Inoltre, occorre rilevare che soltanto i periodi

durante i quali l'assicurata ha dimorato effettivamente in Svizzera in virtù di

un'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità possono essere presi in considerazione

nel computo dei 10 anni.

In tal senso si è espresso l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) nella

sentenza P 42/90 dell'8 gennaio 1992, non pubblicata e citata dalla Cassa di

compensazione, in cui ha ritenuto che anche se un assicurato ha vissuto in

Svizzera malgrado non ne fosse stato autorizzato dall'autorità competente, questo

periodo non conta.

Nel caso esaminato dall'Alta Corte, la Cassa di

Considerandi

compensazione del Canton Friburgo, che si è rivolta al TFA, ha ritenuto che i

soggiorni trascorsi in Svizzera da uno straniero senza autorizzazione

non costituivano dei periodi di presenza e di domicilio in Svizzera ai sensi

dell'art. 2 cpv. 2 LPC.

L'autorità giudiziaria cantonale, invece, ha negato

che ci sia stata un'interruzione della dimora in Svizzera durante l'anno 1976

da parte del lavoratore stagionale, sia perché quell'anno egli ha ottenuto il

permesso di dimora (B) sia perché ha dimostrato con atti concreti (pagamento

dell'affitto, presenza della sua famiglia) che la Svizzera era diventato il

luogo in cui aveva l'intenzione di stabilirsi durevolmente.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dato

ragione alla Cassa ricorrente, affermando:

" (…)

4.

- En l'occurrence, le point de vue des premiers

juges ne peut être partagé. En effet, on ne saurait assimiler à un temps

d'habitation en Suisse la période du 21 décembre 1975 au 12 septembre 1976, au

motif que l'interruption attestée par la police des étrangers n'a pas eu lieu,

le requérant étant effectivement resté en Suisse durant une partie de cette

période. Il n'est pas admissible - sous peine d'avantager celui qui passe outre

à l'obligation de quitter la Suisse, au détriment de celui qui se soumet à

cette exigence - de retenir le séjour effectif, lorsque ce séjour n'est pas conforme

aux autorisations délivrées par l'autorité compétente. Cela vaut également même

si un tel séjour démontre la volonté de se constituer un domicile dans notre

pays au sens du code civil.

(…)"

Pertanto, il Tribunale federale ha concluso che la

dimora in Svizzera del richiedente è stata interrotta nel periodo dal 21 dicembre

1975.

al 12 settembre 1976, cosicché il periodo di dimora di (allora) 15 anni

non era dato e ha quindi negato allo straniero il diritto alle prestazioni

complementari.

Questa soluzione è stata ripresa al citato N.

2320.01

DPC e nella successiva DTF 118 V 79 dell'11 maggio 1992, resa in ambito

di assicurazione invalidità, dove l'allora TFA ha stabilito che quando un lavoratore straniero (in casu: cittadino

iugoslavo) si ammala o è vittima di un infortunio in Svizzera la mancanza del

permesso di lavoro, pretesa dal diritto pubblico, non esclude il diritto a prestazioni

dell'assicurazione federale per l'invalidità.

In particolare, l'Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.

Selon les juges cantonaux, le ressortissant yougoslave qui travaille en

Suisse sans autorisation doit bénéficier de la même couverture d'assurance que

les autres employés de même nationalité travaillant régulièrement en Suisse

sans y être domiciliés, en particulier les saisonniers. Les juges cantonaux

relèvent que l'art. 8 let. f de la convention ne fait, à cet égard,

aucune distinction. Ils établissent aussi un parallèle avec la jurisprudence du

Tribunal fédéral relative à la validité du contrat de travail conclu avec un

employé étranger non autorisé à travailler en Suisse (ATF 114 II 279).

Selon l'OFAS, l'application de la disposition

conventionnelle en cause suppose, au contraire, que l'intéressé soit titulaire

d'une autorisation de séjour valable lors de la survenance du cas d'assurance.

L'OFAS invoque à l'appui de cette thèse l'arrêt

non publié O. du 9 février 1981. Selon cet arrêt, pour calculer la durée de

résidence ininterrompue en Suisse, en relation avec le droit à une rente

extraordinaire en faveur d'un ressortissant allemand (art. 20 de la convention

de sécurité sociale entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne du 25

février 1964), il faut uniquement prendre en considération les périodes

durant lesquelles le requérant a résidé de manière régulière en Suisse.

a) Récemment, le Tribunal fédéral des assurances

s'est exprimé dans le même sens que ce dernier arrêt, au sujet de l'art. 2 al.

2, première phrase, LPC et s'agissant du calcul de la période de résidence

ininterrompue en Suisse (quinze années), dont l'accomplissement est nécessaire

à l'obtention d'une prestation complémentaire par un ressortissant étranger

domicilié en Suisse (arrêt non publié S. du 8 janvier 1992). Le tribunal a

noté, tout particulièrement, qu'il n'était pas admissible - sous peine

d'avantager celui qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse, au

détriment de celui qui se soumet à cette exigence - de retenir le séjour

effectif, lorsque ce séjour n'est pas conforme aux autorisations délivrées par l'autorité

compétente. Dans un arrêt déjà ancien, il était arrivé à la même conclusion,

à propos de l'art. 5 al. 1 let. b de l'ancienne convention italo-suisse du 17

octobre 1951 sur les assurances sociales (article relatif à la durée de

résidence minimale pour l'allocation d'une rente de vieillesse de l'AVS), en

insistant sur le fait que l'injonction de quitter le territoire suisse

impartie à un étranger indésirable est une mesure de sauvegarde de la sécurité

et de l'ordre public (ATFA 1962 p. 26). Toujours dans le même ordre

d'idées, mais en matière d'assurance-chômage cette fois, le Tribunal fédéral

des assurances a jugé que l'étranger qui ne possède pas d'autorisation de

travailler en Suisse ne saurait en principe voir prendre en considération

l'activité lucrative exercée sans droit, en particulier pour le calcul des

150.

jours d'activité lucrative soumise à cotisations (arrêt non publié M. du 13

juillet 1984). Dans le cas d'espèce toutefois, le tribunal a admis de faire une

exception à ce principe, car l'assurée intéressée pouvait de bonne foi

s'attendre, après qu'elle eut changé d'emploi, à obtenir l'autorisation

nécessaire, qu'elle avait demandée peu de temps auparavant.

b) Mais ces arrêts se distinguent de la situation

envisagée en l'espèce. En principe, le travailleur étranger qui est victime

d'un accident ou qui tombe malade en Suisse et qui n'est pas au bénéfice d'une

autorisation de travail est autorisé à y séjourner à titre temporaire pendant

la durée du traitement médical. L'art. 36 OLE (RS 823.21) dispose à cet égard que des autorisations peuvent être

accordées à "d'autres étrangers (que ceux visés aux art. 31 à 35)

n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des circonstances importantes

l'exigent" (cf. aussi l'art. 33 OLE). On notera que la situation

des saisonniers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent continuer

l'activité pratiquée jusqu'alors est réglée à l'art. 13 let. b OLE, en

ce sens qu'ils ne sont pas comptés dans le nombre maximum des étrangers

exerçant une activité lucrative, fixé périodiquement par le Conseil fédéral;

les mesures de limitation ne font pas obstacle à la prise d'un nouvel emploi,

mieux adapté à l'état de santé du travailleur (voir aussi SCHMID, op.cit., p.

107).

L'intimé, qui a été hospitalisé à plusieurs

reprises en Suisse après l'accident et qui a continué à y séjourner au vu et au

su des autorités, a certainement bénéficié d'une semblable autorisation, sinon

formelle, du moins implicite. Le fait est d'ailleurs

attesté par une notice téléphonique du 2 mars 1989, établie par un

fonctionnaire de la caisse de compensation, qui s'est renseigné le même jour à

ce sujet auprès de l'Office cantonal vaudois de contrôle des habitants et de

police des étrangers. L'intimé, qui désirait se rendre pour un bref séjour en

Yougoslavie, a du reste été autorisé à revenir en Suisse pour s'y faire soigner

(lettre dudit office au Bureau des étrangers d'Yverdon du 6 juillet 1989).

D'autre part, il y a lieu de constater que la durée du traitement médical -

pendant lequel l'intimé a été incapable de travailler - a en l'occurrence

largement dépassé une année. On constate à ce propos que la CNA a alloué à son

assuré une rente à partir du 1er juillet 1990, ce qui donne à penser que,

jusqu'à ce moment-là, l'on pouvait encore attendre du traitement médical une

amélioration sensible de l'état de santé de l'intéressé (cf. art. 19 al. 1

LAA). On doit ainsi admettre que la condition de séjour en Suisse

jusqu'à la réalisation du risque assuré, posée par l'art. 8 let. f

de la convention, est en l'espèce réalisée, du moins pour ce qui est du

droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité.

c) Que l'intimé ait été au bénéfice d'une

autorisation de séjour précaire, accordée pour ainsi dire sous la pression des

circonstances, n'y saurait rien changer. La convention ne formule aucune

exigence particulière quant à la nature du séjour en Suisse et encore moins

quant au genre de l'autorisation qui devrait être délivrée dans ce cas.

Conformément à l'art. 31 paragraphe 4 de la Convention de Vienne sur le droit

des traités du 23 mai 1969, entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990 (RS

0.

; RO 1990 1112), un terme ne sera entendu dans un sens particulier que

s'il est établi que telle était l'intention des parties

(voir aussi dans ce contexte: message relatif à l'adhésion de la Suisse à la

Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et à la Convention de

Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations

internationales ou entre organisations internationales, FF 1989 II 713 s.; JACOT-GUILLARMOD,

Strasbourg, Luxembourg, Lausanne et Lucerne: Méthodes d'interprétation

comparées de la règle internationale conventionnelle, in: Les règles

d'interprétation. Principes communément admis par les juridictions, Fribourg

1989, p. 113 ss). En l'occurrence, il n'y a aucune raison de restreindre le

sens du verbe "demeurer", dont use l'art. 8 let. f de

la convention, par une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques,

tirés des distinctions propres aux dispositions internes de droit public en

matière de police des étrangers. En tout cas, il n'y a pas de motif d'exiger

comme condition préalable, dans le cadre de cette norme, que le ressortissant

yougoslave ait été titulaire d'une autorisation de travail immédiatement avant

la survenance de l'accident ou de la maladie.

d) Il peut certes arriver, dans des situations

analogues, que le ressortissant étranger soit contraint de quitter la Suisse

avant la réalisation du risque assuré, parce que le traitement médical est

achevé ou parce que son état de santé n'est pas jugé suffisamment grave pour

justifier l'ajournement d'une mesure de renvoi. Mais il n'y a pas lieu

d'examiner ici quelles en seraient les conséquences, sous l'angle du droit

conventionnel, les circonstances de l'espèce étant différentes, ainsi qu'on l'a

vu.

5.

Autre est le point de savoir - et, en réalité,

c'est le problème que soulève le présent recours - s'il est ou non contraire

à l'ordre public suisse d'allouer des prestations d'assurances sociales, plus

particulièrement de l'assurance-invalidité, à un ressortissant étranger entré

illégalement en Suisse et néanmoins obligatoirement assuré en raison de

l'exercice d'une activité lucrative.

Cette question doit être résolue par la négative.

La réglementation sur le nombre des travailleurs

étrangers tend à limiter ou à stabiliser la population étrangère en Suisse, de

même qu'à protéger la main-d'oeuvre indigène de la sous-enchère qui pourrait

être pratiquée par des salariés immigrés moins exigeants qu'elle (G. AUBERT,

Contrat de travail et autorisation de travail, SJ 1988 p. 620 et note in SJ

1990.

p. 661; art. 9 OLE). Ce double but est tout à fait différent de

celui assigné à la législation sociale en général.

D'autre part, il ne serait guère logique de

soumettre à cotisations le gain d'un "travail au noir" et de refuser

en même temps, par principe, tout droit à des prestations

lors de la survenance de l'éventualité assurée: comme le relève DUC, le droit

aux prestations représente - sous réserve de dispositions spéciales contraires

- le corollaire de l'obligation de cotiser (loc.cit., p. 171). Il est

vrai que les régimes de l'AVS et de l'assurance-invalidité, à la différence de

celui de l'assurance-accidents obligatoire, ne sont pas exclusivement financés

par les cotisations des assurés et des employeurs; les pouvoirs publics

(Confédération et cantons) y contribuent également (ces contributions

représentant 20 pour cent des dépenses de l'AVS et la moitié de celles de

l'assurance-invalidité; art. 103 LAVS et art. 78 LAI). Mais,

de même qu'il est soumis à cotisations, le revenu d'une activité exercée sans

autorisation est assujetti à l'impôt, dès lors que la loi fiscale ne l'exclut

pas expressément de son champ d'application (cf. MASSHARDT/GENDRE,

Commentaires IDN, 1980, p. 91; RIVIER, Droit fiscal suisse, p. 91). Il est du

reste notoire que, parmi les employeurs qui occupent des salariés étrangers

sans autorisation, nombre d'entre eux acquittent régulièrement pour ces

employés, non seulement des cotisations d'assurances sociales, mais également l'impôt

prélevé à la source.

Enfin, les premiers juges établissent de façon

pertinente un parallèle entre le contrat de travail et le droit aux

prestations. Comme ils le rappellent, la jurisprudence, se ralliant

notamment à l'avis de RAPP (Fremdenpolizeiliche Arbeitsbewilligung und

Arbeitsvertrag, Basler Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1985, p. 277

ss, plus spécialement p. 285 ss; cf. aussi TERCIER, La partie spéciale du code

des obligations, note 1732/34), reconnaît en principe - c'est-à-dire

sous réserve d'un intérêt public prépondérant - la validité d'un contrat de

travail conclu avec un employé non autorisé à travailler en Suisse: la

nullité du contrat porterait préjudice au seul travailleur, contrairement au

but de protection de la partie la plus faible, qui est à la base de la

législation sur le contrat de travail et, partant, au principe de

proportionnalité (ATF 114 II 281). Cette exigence de la protection du

travailleur s'impose de la même manière dans le cadre de la législation sociale.

Dans son rapport sur l'économie souterraine du 9 juin 1987 (FF 1987 II 1241

ss), le Conseil fédéral soulignait d'ailleurs à ce propos qu'une protection

sociale suffisante du "travailleur au noir" était encore plus

importante que la question du droit au salaire, non sans rappeler que cette

protection était "en soi garantie par diverses dispositions de droit des

assurances sociales" (p. 1273).

6.

En conclusion, c'est

à bon droit que les premiers juges ont considéré l'intimé comme étant assuré

au sens du droit conventionnel et qu'ils ont, en

conséquence, prescrit à la caisse de compensation d'examiner quelles

prestations peuvent entrer en considération dans ce cas. De son côté, l'intimé

sera tenu - au même titre qu'un travailleur saisonnier devenu invalide en

Suisse - de continuer à verser des cotisations conformément à l'art. 8 let.

f de la convention.

Le recours de droit administratif se révèle ainsi

mal fondé."

(le sottolineature sono della redattrice)

Malgrado quanto precede, non va dimenticato che, a

differenza delle prestazioni dell'AVS, dell'AI, dell'IPG ed anche della LAINF, come

hanno affermato Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 76, le prestazioni complementari sono esclusivamente finanziate

dalle imposte e non dai contributi degli assicurati (motivo per cui non sono

delle prestazioni assicurative esportabili nel senso degli Accordi bilaterali:

DTF 133 V 265).

Pertanto, d'avviso di questo Tribunale, non si può

dedurre per la ricorrente un diritto alle prestazioni complementari soltanto

perché la stessa, sebbene fosse sprovvista di un regolare permesso di dimora e

quindi anche di lavoro, ha esercitato un'attività lucrativa sul cui salario

percepito sono stati prelevati i contributi sociali.

Di conseguenza, la tesi della ricorrente secondo cui

il solo fatto di avere versato contributi sociali la pone nel diritto di

percepire le prestazioni complementari, non può essere tutelata (doc. I

pag. 3: "Da questi conteggi si deduce che la ricorrente ha pagato i

contributi paritetici nel periodo compreso tra febbraio 1992 e marzo 2000,

in concreto 3 anni e 11 mesi, per complessivi fr. 5'046,75 (AVS) e fr. 907,25

(AD); si osserva ad ogni modo che quando ella è entrata in Svizzera (1992) RI 1

ha di fatto sempre lavorato, seppure in nero senza che il datore di lavoro, la __________,

pagasse sempre i dovuti contributi paritetici (come invece è avvenuto nel

periodo tra febbraio 1992 e aprile 1995). Ne consegue che la ricorrente ha

pagato contributi paritetici per ben 4 anni e 10 mesi fino al permesso di

dimora B e poi per altri 5 anni e 9 mesi dal giorno in cui iniziò a lavorare

come badante della defunta __________, in totale per 10 anni e 7 mesi.").

Del resto, lo stesso TFA ha precisato, al

considerando 4b della citata DTF 118 V 79, che la situazione esaminata,

relativa al diritto di un assicurato senza permesso di soggiorno né di lavoro a

prestazioni dell'assicurazione invalidità, differiva da quella esposta in

precedenti decisioni ("Mais ces arrêts se distinguent de la situation

envisagée en l'espèce"). In quei casi si trattava infatti di calcolare

da un lato il periodo di residenza ininterrotta in Svizzera di un assicurato

senza autorizzazione di soggiorno, d'altro lato i giorni di attività lucrativa sottoposti

a contribuzione per potere percepire le prestazioni dell'assicurazione contro

la disoccupazione per un assicurato straniero che non possedeva

l'autorizzazione di soggiorno in Svizzera e per il quale, quindi, non si poteva

prendere in considerazione l'attività lucrativa esercitata senza diritto. La

legalità del soggiorno nel nostro Paese era determinante per il computo di un

termine (di attesa).

Nella sentenza P

23/00 del 26 luglio 2001, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni si è

pronunciato sul caso di un cittadino turco che percepiva le prestazioni

complementari all'AI e poi all'AVS dal 1985 e che nel gennaio 1998 è partito

per la Turchia ed è rientrato in Svizzera il 26 giugno 1999. Secondo la Cassa

cantonale, un nuovo termine d'attesa è iniziato a decorrere dal 26 giugno 1999,

cosicché un nuovo diritto alle PC avrebbe potuto essere concesso soltanto dal

1° luglio 2009.

La Massima istanza ha

ricordato che è solo con l'entrata in vigore della 10a revisione della LAVS (1°

gennaio 1997) che la necessità del domicilio e della dimora abituale in

Svizzera è data per gli stranieri in questa forma all'art. 2 LPC, mentre prima

ci si riferiva alle persone abitanti in Svizzera, ma già con la DTF 112 V 166

la giurisprudenza aveva ritenuto necessario adempiere ai criteri di domicilio

civile e di dimora abituale. Da parte sua, il termine d'attesa si riferiva già sia

nelle versioni prima dell'entrata in vigore della 3a revisione della LPC (1°

gennaio 1998) e della 10a revisione della LAVS (1° gennaio 1997), sia in

seguito con il tenore dell'art. 2 cpv. 2 LPC, alla dimora ininterrotta. In

queste condizioni, può essere citata la giurisprudenza resa vigenti le

precedenti versioni anche per l'interpretazione dell'art. 2 cpv. 2 LPC nella

versione attuale (cfr. consid. 2c).

Al considerando 5 il

TFA ha poi ricordato che il termine di attesa di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. a

LPC si riferisce tanto alla nozione di domicilio secondo il diritto civile

quanto all'effettiva presenza in Svizzera, mentre il termine d'attesa secondo

l'art. 2 cpv. 2 lett. c LPC concerne soltanto la dimora abituale e non il domicilio.

Inoltre, il previsto termine di attesa dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LPC -

riservato l'adempimento della condizione del domicilio civile -, va ritenuto

come non interrotto, fintanto che l'assenza dal Paese non supera i tre mesi.

Ad ogni modo, il

termine d'attesa deve essere adempiuto al momento in cui vengono richieste le

prestazioni complementari ("6.- Die

Karenzzeit muss zu dem Zeitpunkt erfüllt sein, von welchem an die

Ergänzungsleistung verlangt wird (Art. 2 Abs. 2 ELG (…)").

Come già esposto

nella STFA P 48/01 del 4 aprile 2002, anche nella sentenza P 25/06 del 23

agosto 2007 il Tribunale federale ha ribadito che per il diritto alle PC per

gli stranieri secondo l'art. 2 cpv. 2 LPC è necessario che esistano il

domicilio civile e la dimora abituale in Svizzera (cfr. consid. 4: "Für

die EL-Anspruchsberechtigung von Ausländern ist gemäss Art. 2 Abs. 2 ELG u.a.

erforderlich, dass Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt in der Schweiz besteht.").

Per il domicilio, è necessaria l'intenzione di

stabilirsi durevolmente in un luogo e farlo diventare il centro dei propri

interessi di vita (cfr. consid. 4: "Während die Voraussetzung des

Wohnsitzes (Absicht des dauernden Verbleibs, Mittelpunkt der Lebensinteressen;

vgl. dazu die in E. 3.2 hievor erwähnten Urteile)", mentre per la

dimora abituale sono determinanti l'effettiva dimora in Svizzera con la volontà

di conservarla e di mantenere il centro di tutte le sue relazioni in Svizzera

(cfr. consid. 4.1: "Für den gewöhnlichen Aufenthalt sind der

tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen

beizubehalten; zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der

Schweiz befinden (BGE 119 V 98 E. 6c S. 108,

111.

E. 7b S. 117 f., 112 V 164 E. 1 S. 165

f.; ARV 1996/1997 Nr. 18 S. 89 E. 3a, Nr. 33 S. 186 E. 3a/aa, je mit

Hinweisen; Urteil des EVG C 119/99 vom 9. Mai 2000, E. 1a,

publ. in: SVR 2001 ALV Nr. 3 S. 5)."

Oltre alla condizione

del domicilio secondo il codice civile e la dimora abituale in Svizzera, non va

(soprattutto) dimenticata la condizione - sancita nelle summenzionate sentenze

federali del 1992 - che lo straniero che chiede le prestazioni complementari

deve essere in possesso di un'autorizzazione di soggiorno e quindi risiedere

legalmente in Svizzera.

Questo concetto è stato ribadito espressamente

ancora nella DTF 133 V 265 al considerando 7.3.2, che prevede chiaramente:

" (…) Dans ce contexte, il n'appartient pas aux institutions de sécurité

sociale suisses ni au Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière

d'assurance sociale de se prononcer sur le bien-fondé de l'autorisation de

séjour délivrée à l'intimée ou sur le maintien de cette autorisation: Dès

lors que l'intimée en est titulaire, elle réside légalement en Suisse et peut

prétendre des prestations complémentaires, à des conditions équivalentes à

celles fixées par le droit suisse pour un ressortissant suisse (dans ce sens,

arrêt de la CJCE du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, Rec. 2004, p.

I-7573, points 40 ss; cf. également BUCHER, op. cit., p.

224.

ss, MAVRIDIS, op. cit., p. 535 s.). Il revient en définitive aux autorités

de police des étrangers d'examiner si l'autorisation de séjour doit être

allouée, voire maintenue ou retirée, eu égard aux art. 24 par. 1 de l'annexe I

à l'ALCP et 16 al. 2 OLCP.") (l'evidenziatura è della redattrice).

2.7

Nel

caso concreto, questo Tribunale ha potuto accertare presso le competenti

autorità, che la ricorrente ha vissuto illegalmente in Svizzera fino

all'ottenimento di un permesso di soggiorno, ovvero dal 1992 fino al 31 marzo

2006.

Dal 1° aprile 2006, infatti, essa beneficia di un regolare permesso di

dimora annuale (permesso B) rilasciato dalle autorità ticinesi. La circostanza

che l'assicurata si sia sposata con un cittadino svizzero il 16 gennaio 1998

non è stata tuttavia sufficiente, per le autorità amministrative del Canton __________,

per rilasciarle un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese.

Anzi.

Come è emerso dagli accertamenti eseguiti,

l'assicurata è stata più volte oggetto di decisioni di allontanamento dal

territorio svizzero rispettivamente di divieto d'entrata in Svizzera (docc.

XXIII e XXV), perciò sia da quando è arrivata nel nostro Paese nel 1992 sia

successivamente al suo matrimonio del 1998 ed ancor di più dal 2004 quando è

rimasta vedova, l'insorgente ha soggiornato illegalmente su suolo svizzero (doc.

XXXI).

Alla luce della giurisprudenza esposta, la

circostanza che tanto la condizione del domicilio secondo il codice civile

quanto quella della dimora abituale potrebbero essere date e quindi dare luogo

al diritto alle prestazioni complementari, è qui ininfluente.

In effetti, avantutto determinante è che dal 1992 al

31.

marzo 2006 l'assicurata ha indubbiamente vissuto - ed è entrata diverse volte

- nel nostro Paese senza un'apposita autorizzazione di soggiorno rilasciata

regolarmente dalla competente autorità amministrativa che, per contro, in più occasioni

le ha rifiutato di accordare tale autorizzazione.

In tali condizioni,

non può essere ritenuto che dal 1992 al 2006 la ricorrente abbia soggiornato

effettivamente in Svizzera, quando questo soggiorno non è conforme alle

autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Ciò vale ugualmente anche

se questo soggiorno dimostra la volontà dell'assicurata di costituirsi un

domicilio nel nostro Paese secondo il codice civile.

In conclusione, ritenuto

che non spetta al TCA adito di un ricorso in materia di assicurazione sociale,

pronunciarsi sulla mancata concessione dell'autorizzazione di soggiorno

all'assicurata (DTF 133 V 265 consid. 7.3.2) se non dal 1992, almeno da quando

si è sposata con un cittadino svizzero, ciò che è qui determinante è che senza

questa autorizzazione di soggiorno la ricorrente non risiedeva legalmente in

Svizzera e quindi non poteva pretendere delle prestazioni complementari a

condizioni equivalenti a quelle fissate per un cittadino svizzero.

Ne discende, dunque,

che è solo da quando dimora legalmente nel nostro Paese che l'assicurata può

pretendere, in virtù dell'art. 5

cpv. 1 LPC a cui rinvia l'art. 5

cpv. 4 LPC, delle prestazioni complementari.

È pertanto a giusta

ragione che la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di PC

dell'assicurata a motivo che il termine di attesa di dieci anni, decorrente dal

1° aprile 2006, nell'aprile 2012 non era ancora trascorso. Va infatti ricordato

che il termine d'attesa deve essere adempiuto al momento in cui vengono

richieste le prestazioni complementari (STFA P 23/00 consid. 6).

Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata

deve essere confermata ed il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti