Lexipedia

Decisione

33.2012.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 marzo 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

b. i proventi della sostanza mobile e

immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto

a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.".

Per l'art. 11 cpv. 1bis LPC:

"

In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in

considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad

almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o

b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI,

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile

di sua proprietà o del suo coniuge."

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3

LPC enumera:

"

a. le prestazioni dei parenti giusta gli

articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente

assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o

dall'AI.".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° marzo 2012.

Il ricorrente ha contestato il computo di una

sostanza immobiliare pari a Fr. 279'512.- dato che, come risulta dalle

decisioni di stima prodotte agli atti concernenti i fondi sui quali detiene una

quota di comproprietà, il valore di stima totale ascrivibile alla sua

quota ammonta invece a (soli) Fr. 96'234.- (doc. A8).

Al riguardo, egli contesta che la Cassa di compensazione

abbia fatto capo al valore commerciale, trattandosi di un valore virtuale

dei fondi, giacché quest'ultimo non terrebbe conto della reale situazione ed ubicazione

delle particelle peritate, trattandosi di immobili da ristrutturare e siti in

zone non privilegiate commercialmente.

Fiscalmente, poi, ha rilevato il ricorrente, ci

si basa sui valori di stima degli immobili, perciò anche in ambito di

prestazioni complementari bisogna attenersi a questi importi, essendo più realistici.

Utilizzando i parametri teorici ritenuti dall'Ufficio stima, invece, anche i

suoi redditi computabili vengono distorti, dato che viene aggiunto un consumo teorico

di sostanza di 1/10 del valore commerciale degli immobili, mentre egli non

dispone, in realtà, di questi redditi.

Occorre dunque esaminare la sostanza del

ricorrente e le altre voci ad essa legate, quali il consumo di sostanza che va

inserito, nella misura di 1/10, nei suoi redditi computabili (art. 11 cpv. 2

LPC).

Anche il provento della sostanza immobile (art.

11 cpv. 1 lett. b LPC), quale il valore locativo - da cui dipendono le spese di

manutenzione dei fabbricati (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC) e, in caso di

abitazione nel proprio immobile, ciò che non è qui il caso, pure la pigione

lorda (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC e art. 16a OPC-AVS/AI) -, e/o l'affitto,

vanno conteggiati nei redditi computabili.

2.4. Dagli atti

risulta che nell'ambito della domanda di prestazioni complementari formulata

nel febbraio 2012, prima di potere decidere compiutamente sul suo diritto alle

prestazioni complementari la Cassa cantonale di compensazione ha disposto la

perizia tecnica degli immobili detenuti in comproprietà dal ricorrente.

Il 28 febbraio 2012 (doc. A2) l'amministrazione

ha infatti invitato l'Ufficio cantonale di stima a valutare al valore

commerciale, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, stato nel 2012, i mappali

nn. 126, 127, 430, 444, 553, 625, 644, 648, 671, 672 e 678 RFD di __________.

Così, il 26 aprile 2012 il perito __________ dell'Ufficio

cantonale di stima ha valutato al valore venale, stato al 2012, i predetti

fondi, e ha redatto le seguenti perizie:

n. 126 Fr. 130'000.- 1/2 doc.

36

n. 127 Fr. 750'000.- 6/24 doc.

35

n. 439 Fr. 650.- 6/24 doc.

34

n. 444 Fr. 10'000.- 6/24 doc.

33

n. 553 Fr. 12'000.- 6/24 doc.

32

n. 625 Fr.

2'000.- 6/24 doc. 31

n. 644 Fr. 50'000.- 6/24 doc.

30

n. 648 Fr.

3'400.- 6/24 doc. 29

n. 671 Fr.

9'000.- 6/24 doc. 28

n. 672 Fr.

9'000.- 6/24 doc. 27

n. 678 Fr. 14'000.- 6/24 doc.

26

Partendo da questi dati, ma tenendo conto delle

quote spettanti all'assicurato, con la decisione formale del 24 maggio 2012

(doc. A45), riferita al periodo dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012, la Cassa

ha considerato a titolo di sostanza dell'assicurato (quale abitazione non

primaria) i summenzionati undici fondi al valore venale peritato, per un totale

di Fr. 279'512.-.

2.5. Per quanto

attiene la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio

federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute

nonché della sostanza.

Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile

deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di

domicilio.

Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in

vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono

imposti per il valore di stima ufficiale.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da

abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve

essere computata al valore corrente.

La volontà del legislatore è quella di

regolamentare le situazioni in cui - come nella fattispecie - l'assicurato è proprietario di uno o più

immobili, ma egli non li utilizza come abitazione primaria.

Come visto, infatti, la LPC persegue lo scopo di

garantire un reddito minimo per far fronte ai fabbisogni vitali delle persone

il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. Con l'emanazione degli artt. 112 Cost. fed. lo

Stato ha voluto intervenire solo a favore di chi è veramente bisognoso.

Se non si tenesse conto della sostanza

immobiliare, un richiedente che dispone di valori di sostanza elevati sarebbe

di gran lunga favorito rispetto a colui che non è proprietario di alcunché o

che è proprietario di un bene immobile di poco valore. Ogni beneficiario

sarebbe sì trattato allo stesso modo, ma partendo da basi economiche differenti

si provocherebbe di conseguenza un'arbitrarietà fra i beneficiari.

Il senso dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI è dunque quello che solo le persone che ne

hanno effettivamente necessità possono beneficiare delle PC, perciò la sostanza

immobiliare che non serve da abitazione al richiedente viene valutata al valore

commerciale, proprio perché egli può anche venderla per potere fare fronte al

suo fabbisogno vitale. Se il richiedente intende invece rimanere proprietario

di un fondo che non utilizza comunque più come abitazione primaria, allora è giusto

che si veda imputato il valore che ne potrebbe ricavare se lo vendesse, quindi

il valore venale, e che ne sopporti le conseguenze.

Nel caso concreto, da anni l'assicurato abita in

un monolocale a __________ (doc. A58). Pertanto, ritenuto che nessuno degli

undici succitati fondi gli serve da abitazione, è a giusta ragione che, in

virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione gli ha

computato queste proprietà immobiliari al valore venale.

A nulla valgono le rimostranze del ricorrente, né

tanto meno la lamentela secondo cui per la concessione delle prestazioni complementari

ci si deve basare sulle notifiche di tassazione fiscale e quindi sul valore di

stima degli immobili.

Come spiegato, infatti, la legislazione sul

diritto alle prestazioni complementari dispone di norme specifiche al riguardo,

a dipendenza della situazione in cui si trova l'interessato (nel caso in cui

l'assicurato abiti nell'immobile di sua proprietà, va considerato il valore di

stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, mentre se, come in concreto, i fondi di cui

l'assicurato è (com)proprietario o proprietario in comune, non gli servono

quale abitazione primaria, allora va ritenuto il valore venale (o commerciale)

degli stessi giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI). Pertanto, gli assicurati vanno

trattati in modo differente se le premesse alla base della loro richiesta di

prestazioni complementari sono diverse, cosicché il suesposto scopo perseguito

dalla LPC possa essere ossequiato.

2.6. Secondo la

prassi dell'allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una

perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la

precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente

del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di

nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT

II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli

Considerandi

immobili, l'ufficio cantonale

deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR

1998.

EL Nr. 5). Secondo la Massima istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare

l'importo delle prestazioni

complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI

1993.

pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di

compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in un caso

riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione

immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TFA ha confermato

l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27

febbraio 1998).

2.7

Nel caso di

specie, seguendo la prassi del Tribunale federale, la Cassa di compensazione ha

così chiesto all'Ufficio

cantonale di stima di valutare al valore venale gli undici fondi siti a __________,

detenuti in comproprietà dall'assicurato.

Per la determinazione delle prestazioni complementari

del ricorrente, l'amministrazione si è dunque fondata sui dati stabiliti dal

perito dell'Ufficio stima, che il 26 aprile 2012 (docc. 26-37) ha valutato al

valore venale in complessivi Fr. 990'050.- i fondi nn. 126, 127, 430, 444, 553,

625, 644, 648, 671, 672 e 678 RFD di __________ e ha quindi computato

all'assicurato la sua quota di comproprietà, calcolata in Fr. 279'512.- (in

realtà, il calcolo esatto dà una somma di Fr. 280'012.-).

Il principio della valutazione al valore venale

giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, come visto, è corretto, mentre il valore ritenuto

è però errato.

Infatti, sulla part. n. 671 RFD di __________

l'assicurato detiene una quota di comproprietà di 6/48 (doc. A110) e non di

6/24 come per tutte le altre particelle - eccetto per la n. 126, sulla quale la

sua quota è di un mezzo. Ciò comporta che la quota di comproprietà ascrivibile

all'insorgente per questo mappale ammonta a Fr. 1'125.- (Fr. 9'000.- x 6/48).

Complessivamente, dunque, la sostanza computabile

al ricorrente assomma a Fr. 278'887.- (Fr. 65'000.- + Fr. 187'500.- + Fr. 162,5 + Fr. 2'500.- + Fr. 3'000.- + Fr.

500.

- + Fr. 12'500.- + Fr. 850.- + Fr. 1'125.- + Fr. 2'250.-

+ Fr. 3'500.-).

2.8

Per la

determinazione della sostanza, alla cifra di Fr. 278'887.- la Cassa di

compensazione ha aggiunto il deposito a risparmio di Fr. 18'393.-.

Questo importo si riferisce alla situazione

dell'assicurato poco dopo il momento in cui ha depositato la richiesta di PC, e

meglio al 1° marzo 2012 (doc. A27). Ricevuto l'accredito del capitale del II

pilastro di Fr. 29'390.- il 1° marzo 2012, quello stesso giorno l'assicurato ha

prelevato la somma di Fr. 11'000.-, cosicché il suo deposito a risparmio ammontava

a Fr. 18'393,80, ma soltanto quel giorno. Infatti, come risulta dall'estratto

conto del mese di marzo 2012, quasi ogni giorno questo capitale diminuiva, fino

ad arrivare a Fr. 2'790.- a fine mese.

Ora, in virtù dell'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di

regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i

redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato

della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.

Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare

ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione

fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come

periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel

frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato

(art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Per l'art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI, il calcolo della prestazione complementare

annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre

prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può

rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la

prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli

da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o

2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui,

e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione

(art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Quindi, in virtù dell'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, andrebbe

ritenuta la sostanza posseduta dal ricorrente al 1° gennaio 2012.

Vero è che si potrebbe però invece adottare l'art.

23.

cpv. 4 OPC-AVS/AI, ritenuto che nel corso dell'anno 2012 v'è stata una

modifica dei suoi redditi e della sua sostanza.

In effetti, dal 1° marzo 2012 l'assicurato beneficia della rendita di vecchiaia, mentre nel 2011 (da gennaio a maggio) egli

era ancora attivo professionalmente (doc. A66).

Inoltre, come visto, questo stesso giorno il

ricorrente ha ricevuto l'accredito del capitale del II pilastro di Fr.

29'390.-, mentre la sua reale situazione economica attesta una sostanza nulla

sia al 31 dicembre 2011 su entrambi i conti bancari (docc. A32, A35, A38, A40),

sia praticamente anche in seguito (docc. A30, A34, A36, A37, A39).

In tal caso, quindi, come ritenuto dalla Cassa di

compensazione dovrebbe fare stato la sostanza esistente al 1° marzo 2012.

Tuttavia, questo Tribunale non può non

considerare la circostanza che il capitale della previdenza professionale che

il ricorrente ha incassato il 1° marzo 2012 (doc. A33) si sia (già) consumato

nell'arco di un mese soltanto.

Occorre pertanto domandarsi se questa diminuzione

di sostanza possa rientrare nell'applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC,

ossia se si tratti di una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato senza

obbligo giuridico né controprestazione adeguata, in modo da diminuire il

reddito che determina il diritto alle prestazioni.

2.9

Nella

sentenza P 49/94 dell'8 maggio 1995, tradotta e pubblicata in Pratique VSI 1995

pag. 173, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso che,

stante l'onere della prova che incombe all'assicurato, gli vanno conteggiate le

parti di sostanza di cui non dispone più, visto che non ha potuto fornire

indicazioni plausibili riguardo alla loro sorte.

L'Alta Corte ha spiegato il principio secondo cui

solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza attuale di cui l'avente

diritto può disporre senza restrizione possono concorrere nella valutazione del

diritto. V'è però un'eccezione nel caso in cui l'assicurato abbia rinunciato ai

suoi beni senza esservi tenuto giuridicamente e senza adeguata

controprestazione. Il TFA ha poi ribadito che il sistema delle PC non offre

alcuna possibilità legale di procedere ad un controllo dello stile di vita

degli assicurati, che porterebbe ad esaminare in caso di bisogno se un

assicurato ha vissuto, in passato, nei limiti della normalità o no, limiti che

dovrebbero poi essere definiti in maniera più precisa. Per contro, le Casse di

compensazione devono fondarsi sulle condizioni effettive senza doversi

domandare - fatte sempre salve le limitazioni derivanti dall'art. 3 cpv. 1

lett. f LPC (attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - i motivi di questa

situazione (DTF 115 V 354 consid. 5c = RCC 1990 pag. 371; Pratique VSI 1994

pag. 226 consid. 3b). Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause della

diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva -

soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione nel senso dell'art. 3 cpv. 1

lett. f LPC. Colui che non può dimostrare che le sue spese effettuate hanno

ricevuto una controprestazione adeguata non può poi pretendere che si tenga

conto della sua sostanza ridotta; ma, al contrario, deve accettare la ricerca dei

motivi della diminuzione e, se del caso, in assenza di sufficienti prove, il

computo di una sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 4a e 4b).

Per il Tribunale federale, l'istanza cantonale di

ricorso ha in particolare ignorato il principio secondo cui l'assenza parziale

o totale di elementi di reddito o di sostanza derivava da fatti rilevanti per

il diritto alle prestazioni. Infatti, anche sotto l'egida del principio

inquisitorio, l'assicurato doveva contribuire a determinare i fatti in virtù

del suo dovere di collaborare. Contrariamente a quanto ritenuto dai primi

giudici, l'assicurato sopporta in tutti i casi gli effetti di un'assenza

eventuale di prove, nel senso che si deve lasciare imputare la parte di

sostanza probabilmente ceduta così come il reddito che ne risulta (Pratique VSI

1994.

pag. 226). Al riguardo, i motivi della rinuncia costituiscono l'oggetto

della prova, di modo che non potrebbero essere subito considerati come non

rilevanti.

Infine, il TFA ha affermato:

"

(…)

3c (…) il faut conclure - au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce - à un dessaisissement de fortune au sens d'une

renonciation. Légalement, une telle conclusion s'imposerait même dans

l'hypothèse où un élément de preuve serait rapporté, dont on ne saurait

cependant admettre la vraisemblance prépondérante (v. ATF 120 V 35 s., 119 V 9

= VSI 1993 p. 116 s.). Aucun élément ne laisse en effet supposer que l'intimé

ou sa défunte épouse auraient utilisé le montant litigieux pour l'acquisition

de certains biens ou à des fins de consommation. Il n'existe pas davantage

d'indices permettant de penser que l'argent aurait disparu involontairement.

Cette dernière hypothèse ne peut certes être écartée de manière absolue;

nonobstant, l'ensemble des circonstances évoquées ne sauraient plaider en

faveur d'un degré de vraisemblance prépondérant; le principe général de

répartition du fardeau de la preuve garde dès lors toute sa signification. (...)"

(l'evidenziatura è della redattrice).

Stanti le considerazioni esposte, gli atti vanno

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché essa accerti presso il

ricorrente l'uso e la destinazione dei quasi Fr. 30'000.- accreditati il 1°

marzo 2012 sul suo conto __________.

Al riguardo, questo Tribunale rileva, da una

parte, che quello stesso giorno l'importo di Fr. 11'000.- è stato subito prelevato

e, d'altra parte, che l'estratto conto del mese di marzo 2012 è incompleto,

giacché manca la pagina 2 e quindi si passa da un saldo di Fr. 17'101,30 al 2

marzo 2012 (doc. A27) ad un saldo di Fr. 2'790.- al 31 marzo 2012 (doc. A28).

Nell'accertare i prelevamenti intervenuti nel

frattempo, la Cassa chiederà all'assicurato di apportare le prove che

dall'utilizzo di questi soldi egli abbia ricevuto una adeguata controprestazione

o che sia stato obbligato legalmente ad usarli in tal modo.

L'amministrazione stabilirà di conseguenza se l'alienazione

di questa sostanza debba essere considerata come una rinuncia ai sensi

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (STCA 33.2012.9 del 28 novembre 2012).

In queste circostanze, una volta determinata la

sostanza lorda e considerata la parte di sostanza non computabile prevista

dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid. 2.2), la Cassa fisserà la sostanza

computabile all'assicurato e, di conseguenza, pure il consumo della

sostanza di 1/10, che come tale va inserito nel foglio di calcolo della

prestazione complementare alla rendita AVS quale reddito computabile.

2.10

Quanto ai

redditi computabili, pur lasciando in sospeso l'aspetto dell'abitabilità della casa,

nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha proposto di eliminare la

voce del valore locativo (Fr. 1'219.-), basandosi sull'esito dell'accertamento

esperito presso il Comune dove è ubicata la part. n. 127 RFD di __________

sulla quale è edificata un'abitazione (doc. III/2).

Alla domanda se questa casa d'abitazione sia

occupata da inquilini, dai comproprietari stessi e se questo stabile sia

abitabile, il 13 settembre 2012 (doc. III/1) il Comune di __________ ha

risposto che l'immobile edificato su questo mappale è disabitato da anni,

mentre che per accertarne l'eventuale abitabilità sarebbe necessario un

sopralluogo di verifica.

Alla luce di queste risposte, alla stessa stregua

che l'amministrazione, anche il TCA ritiene che l'importo di Fr. 1'219.- possa

essere eliminato dai redditi computabili del ricorrente.

Parallelamente, vanno eliminate dalle sue spese

riconosciute le spese di Fr. 304.- per la manutenzione dei fabbricati.

La Cassa cantonale di compensazione terrà inoltre

presente che l'assicurato è sempre attivo con la sua ditta individuale __________

costituita nell'ottobre 2011 (FUSC n. 191 del 3 ottobre 2011 e FUCT 14/2013 del

15.

febbraio 2013) e che egli può dunque ricavare un reddito da attività

lucrativa (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).

Non va infine nemmeno dimenticato che dal giugno

2013.

il ricorrente dovrebbe percepire una rendita pensionistica estera (docc.

A48-A54) e che questi redditi dovranno essere computati per il calcolo delle

prestazioni complementari (art. 11 LPC).

2.11

In

conclusione, le spese riconosciute all'assicurato vanno stabilite in Fr.

29'634.-, mentre i suoi redditi computabili vanno nuovamente stabiliti

dall'amministrazione.

Il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto

e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché emani una

nuova decisione che tenga conto dell'esito delle verifiche e degli accertamenti

sulla destinazione della somma di capitale del II pilastro ricevuto dall'insorgente

il 1° marzo 2012, oltreché delle spese e dei redditi modificati nelle precedenti

argomentazioni.

Malgrado sia vincente in causa, siccome non è

patrocinato il ricorrente non ha diritto ad indennità di ripetibili (art. 61

lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale

di compensazione per emanare una nuova decisione sia alla luce degli accertamenti

che effettuerà sulla destinazione del capitale del II pilastro, sia tenendo

conto degli importi modificati delle sue spese riconosciute e dei suoi redditi

computabili come ai considerandi 2.9 e 2.10.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster