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Decisione

33.2012.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

b. i proventi della sostanza mobile e

immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto

a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° maggio 2012.

Nel foglio di calcolo alla base della decisione

impugnata (doc. A3), la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la

somma di Fr. 145'000.- a titolo di sostanza alienata, poiché le rinunce di beni

mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una

controprestazione adeguata o un obbligo legale. Tuttavia, nella fattispecie queste

condizioni non si sono verificate, dato che la somma di Fr. 245'000.- è stata

utilizzata per scopi umanitari ed opere di beneficienza. Pertanto, la Cassa ha

tenuto conto solo dell'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- e ha computato

all'assicurata la differenza di Fr. 145'000.- (Fr. 245'000.- - Fr. 100'000.-

[Fr. 10'000.- x 10 anni tra il 2001 ed il 2012]), giacché l'interessata non è

riuscita a dimostrare l'ampio consumo di capitale avvenuto tra l'anno 2001 ed

il 2012.

L'insorgente, invece, si è lamentata che le sia

stata conteggiata questa sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto,

dato che perfino a livello fiscale la sostanza che ha donato tra gli anni 2001

e 2003 è stata stralciata dalla sua notifica di tassazione IC 2003B,

trattandosi di donazioni per opere di beneficienza.

2.4. Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in

considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid.

3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non

esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2;

Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi

beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il

reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per

acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone

della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida

della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b;

Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di

sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo:

la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni

prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito

dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza

della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V

182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la

valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore

nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della

rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria

(DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27

gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA

P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04)

pubblicata in DTF 131 V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr.

6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta

senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma

queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì

alternativamente.

Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/ AI edite

dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011, stato 1° gennaio 2013).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una

rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al

contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un

prestito non costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché

esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una

situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un investimento

finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui sin

dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato (STFA P

53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001 consid. 2b

e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).

Il Tribunale federale ha osservato che la

questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per

comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere

delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in

seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque

che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi

effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC

ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello

stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia

di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in

cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è

effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin

dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

2.5. Nella

presente fattispecie l'assicurata

ha contestato, nel suo ricorso, il principio stesso dell'imputazione della

sostanza alienata dal 2001 al 2012, adducendo di avere già comprovato in sede

fiscale (doc. A4: scritto del 21 marzo 2005) la destinazione delle sue

donazioni. Avendo infatti giustificato che le stesse sono intervenute per opere

di beneficenza, l'autorità fiscale le ha stralciate dal calcolo della sua sostanza

imponibile (doc. A4: verbale del 18 aprile 2005) e quindi dalla notifica di

tassazione IC 2003B portante sull'anno 2003 (doc. A4).

Con sentenza del 9 febbraio 1993 (P 33/92),

pubblicata in RDAT II 1993 n. 68 pag. 188, il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è pronunciato su un

caso ticinese, respingendo il ricorso formulato dall'assicurata contro la

sentenza di questo TCA, che aveva ritenuto che le donazioni effettuate ad enti e

congregazioni religiosi ed a privati bisognosi, comprovate dagli accertamenti

eseguiti dall'autorità fiscale, costituivano parti di sostanza a cui la

ricorrente aveva rinunciato. L'Alta Corte ha rilevato che la sostanza di alcune

centinaia di migliaia di franchi di cui la ricorrente ha beneficiato a seguito

della successione di un fratello, era stata devoluta ad enti religiosi o di

beneficienza, come comprovato fiscalmente.

Facendo riferimento alla DTF 115 V 353 citata

dalla ricorrente stessa, il TFA ha precisato che l'assicurata non era

legalmente tenuta a fare donazione delle sue sostanze né lo ha fatto per

ottenere una controprestazione materiale. Pertanto, i presupposti di una

rinuncia precludente il diritto a prestazioni complementari erano

manifestamente dati e quindi la nostra Massima istanza ha tutelato il giudizio

cantonale.

Nella sentenza P 49/94 dell'8 maggio 1995,

tradotta e pubblicata in Pratique VSI 1995 pag. 173, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso che, stante l'onere della prova che

incombe all'assicurato, gli vanno conteggiate le parti di sostanza di cui non

dispone più, visto che non ha potuto fornire indicazioni plausibili riguardo

alla loro sorte.

L'Alta Corte ha spiegato il principio secondo cui

solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza attuale di cui l'avente

diritto può disporre senza restrizione possono concorrere nella valutazione del

diritto. V'è però un'eccezione nel caso in cui l'assicurato abbia rinunciato ai

suoi beni senza esservi tenuto giuridicamente e senza adeguata

controprestazione. Il TFA ha poi ribadito che il sistema delle PC non offre

alcuna possibilità legale di procedere ad un controllo dello stile di vita

degli assicurati, che porterebbe ad esaminare in caso di bisogno se un

Considerandi

assicurato ha vissuto, in passato, nei limiti della normalità o no, limiti che

dovrebbero poi essere definiti in maniera più precisa. Per contro, le Casse di

compensazione devono fondarsi sulle condizioni effettive senza doversi

domandare - fatte sempre salve le limitazioni derivanti dall'art. 3 cpv. 1

lett. f LPC (attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - i motivi di questa

situazione (DTF 115 V 354 consid. 5c = RCC 1990 pag. 371; Pratique VSI 1994

pag. 226 consid. 3b). Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause della

diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva -

soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione nel senso dell'art. 3 cpv. 1

lett. f LPC. Colui che non può dimostrare che le sue spese effettuate hanno

ricevuto una controprestazione adeguata non può poi pretendere che si tenga

conto della sua sostanza ridotta; ma, al contrario, deve accettare la ricerca

dei motivi della diminuzione e, se del caso, in assenza di sufficienti prove,

il computo di una sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 4a e

4b). Il TF ha esaminato queste tematiche in numerose sentenze si richiamano qui

la STFA P 65/04 del 29 agosto 2005 dove non è stata ritenuta

l'alienazione ed il consumo di sostanza non obbligato e non comprovato.

In una sentenza 9C_934/2009 del 28 aprile

2010.

il Tribunale federale ha esaminato il caso di un consumo di sostanza di

Fr. 139'000.- tra il 31 agosto 2006 e l'estate del 2007 da parte di un giovane,

che ha affermato, ma non comprovato con giustificativi, avere speso Fr.

21'000.- per regali, Fr. 40'000.- per il pagamento di fatture, Fr. 60'000.- per

debiti di gioco, debiti privati e giochi di fortuna e feste e Fr. 18'000.- per

il proprio mantenimento e vacanze.

2.6

In concreto questo Tribunale

rileva che dalla documentazione agli atti risulta che nel 2005 l'assicurata è stata interpellata dalla competente autorità fiscale in merito alla sorte dei

suoi capitali.

In effetti, dalla notifica di tassazione 2001-2002 dell'8 luglio

2002, portante sugli anni di contribuzione 1999 e 2000 (doc. A4), emerge che l'assicurata

disponeva di Fr. 378'827.- quali titoli, crediti e numerario.

Poi, il 10 aprile 2001 (doc. A4) l'assicurata, azionista unica

della società __________ di __________, ha venduto l'intero pacchetto azionario

della SA, ossia 50 azioni al portatore di nominali Fr. 1'000.- cadauna. Il

prezzo concordato per la cessione era di Fr. 245'000.-. Questa società era

proprietaria di due immobili (PPP), che sono stati quindi trasferiti in

proprietà all'acquirente, ma in uno di questi appartamenti l'assicurata ha

continuato a vivere, in locazione, fino a quando si è trasferita in casa

anziani.

Prima di emettere la notifica di tassazione 2003B, datata 4 maggio

2005.

(doc. A4), l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha (verosimilmente)

chiesto informazioni all'assicurata in merito alla netta diminuzione di

sostanza riscontrata tra l'anno 2000 e l'anno 2003, ritenuta la vendita delle

suddette azioni.

Con scritto del 21 marzo 2005 (doc. A4) l'interessata ha spiegato

che, arrivata agli 80 anni, da poco vedova, senza figli né eredi degni di

considerazione a causa del loro disinteresse nei suoi confronti, ha fatto

alcune riflessioni sul suo patrimonio.

La ricorrente ha ritenuto saggio utilizzare i suoi soldi per fare

del bene ed aiutare chi ne aveva bisogno piuttosto che, alla sua età e senza

eredi, investirli. Così, seguendo l'esempio del marito che aveva sempre prestato

il suo aiuto là dove c'era necessità, ha devoluto interamente la somma di Fr.

245'000.- in opere di beneficienza. Ella ha affermato che "Non negai

l'aiuto a coloro che bussarono alla mia porta né me ne rammarico, sapendo

d'aver agito cristianamente e di mia spontanea volontà. Per quanto possa

ricordarmi beneficiarono per es. Padri __________ in __________ operanti nella

Regione __________, Sacerdoti attivi in orfanotrofi in __________ per la

costruzione di abitazioni e pozzi per l'acqua, istituzioni religiose nei pressi

di __________ per il sostentamento e l'edificazione di un orfanotrofio per

bambini con handicap ed altri ancora.".

Sulla scorta di queste dichiarazioni, il 18 aprile 2005 (doc. A4) l'assicurata

è stata convocata per la definizione della tassazione 2003B (anno 2003) e

davanti al preposto funzionario essa ha confermato integralmente il contenuto

della sua predetta lettera. Ha poi precisato che le donazioni effettuate sono

avvenute tutte per contanti, motivo per cui non è stata in grado di produrre le

ricevute. Inoltre, le è stato impossibile ricostruire, a posteriori, l'elenco

dei beneficiari con i relativi importi versati. Tuttavia, in sede di audizione

ha allegato delle fotografie delle opere da lei finanziate in __________, dove

si possono vedere le targhe di riconoscimento del benefattore.

Infine, l'assicurata ha precisato che, contrariamente a quanto ha

indicato nella dichiarazione 2003A, portante sugli anni 2001 e 2002, il

capitale al 1° gennaio 2003 non era di Fr. 245'000.-, ma di un importo

inferiore, siccome le donazioni ai vari enti assistenziali sono avvenute già

nel corso del 2001 e del 2002.

Al termine dell'audizione dell'interessata l'autorità fiscale,

tenuto conto delle motivazioni date, ha ammesso il consumo di capitali.

Proprio per questo motivo, la ricorrente ha chiesto che anche la

Cassa cantonale di compensazione, competente per decidere sul suo diritto alle

prestazioni complementari, alla stessa stregua che l'autorità fiscale, non consideri

(più) la sostanza donata e quindi che elimini l'importo di Fr. 145'000.- dalla

sua sostanza rispettivamente il consumo di sostanza di Fr. 21'500.- e il

reddito ipotetico della sostanza alienata di Fr. 580.- dalle sue entrate.

In questo modo, l'assicurata avrebbe così diritto alle PC.

A questa richiesta, tuttavia, il Tribunale non può dare seguito.

2.7

Non va infatti dimenticato

che ai fini del diritto alle prestazioni complementari, fa stato soltanto il

fatto che la Cassa - e quindi anche il Tribunale - deve

fondarsi sulle condizioni effettive dell'assicurata al momento della richiesta

di prestazioni complementari, senza doversi domandare i motivi di questa

situazione, a meno che ci siano i presupposti per applicare l'art. 11 cpv. 1

lett. g LPC (citate STFA P 65/04 e STFA P 49/94).

Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause

della diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva

dell'assicurato - soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione giusta l'art.

11.

cpv. 1 lett. g LPC.

Nel caso concreto è indubbio che vi sia stata la

rinuncia, da parte della ricorrente, di un capitale di Fr. 245'000.-.

In questo senso, infatti, l'assicurata non ha

apportato le prove che dall'utilizzo di questi soldi ella abbia ricevuto una adeguata

controprestazione o che sia stata obbligata legalmente ad usarli in tal modo.

Il TCA rileva, al riguardo, che seppure l'impiego

che l'interessata ha fatto del suo patrimonio sia certo stato lodevole,

finanziando enti caritatevoli ed associazioni umanitarie per continuare ad

aiutare le persone più bisognose nel mondo, tuttavia, dal profilo delle

assicurazioni sociali, ed in particolare delle prestazioni complementari, l'uso

di questi capitali non ha però fatto sì che l'assicurata medesima traesse una

controprestazione adeguata (STFA P 33/92 consid. 3, pubblicata in RDAT II 1993

pag. 188).

Di conseguenza, anche qualora la ricorrente fosse

riuscita a comprovare, mediante la produzione di giustificativi (può quindi rimanere

aperta la questione a sapere se le sole affermazioni del 21 marzo 2005 e del 18

aprile 2005 dell'assicurata, oltre alla documentazione fotografica che ha

prodotto in sede fiscale, siano sufficienti per ammettere la destinazione dei

capitali che l'interessata ha descritto), che la somma di Fr. 245'000.- sia

stata effettivamente devoluta in beneficienza, non può qui essere ignorato che

ella non ne ha tuttavia tratto, per sé stessa, alcuna controprestazione di

carattere materiale.

Ne discende che l'alienazione di questa sostanza

va considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC e, pertanto, deve

essere computata nella sostanza come se non vi si avesse rinunciato. Non avendo

dunque dimostrato che le spese eseguite hanno ricevuto una controprestazione

adeguata, la ricorrente non può pretendere che si tenga conto della sostanza

ridotta; al contrario, deve accettare il computo di una sostanza ipotetica.

Va qui infine ribadito che lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di

tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico

ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni (DTF

115.

V 353 consid. 5c).

Inoltre, per ammettere una azione di rinuncia ai sensi dell'art.

11.

cpv. 1 lett. g LPC, non è necessario che, al momento della rinuncia, il

pensiero delle prestazioni complementari abbia realmente svolto un ruolo. Non è

quindi fondamentale che l'assicurato abbia realizzato quali siano le

conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali.

Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente che

la rinuncia di sostanza sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato.

Con ciò è soltanto, ma comunque necessario, che l'assicurato era capace di

discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza, ma non che sapesse

della possibile qualifica di rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle

prestazioni complementari e che l'avesse accettata come tale (citata STF

9C_934/2009 consid. 5.1).

2.8

Dall'ammontare di Fr.

245'000.- la Cassa di compensazione ha quindi dedotto la somma di Fr.

100'000.-, pari all'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- giusta l'art. 17a

OPC-AVS/AI riportato su 10 anni dal momento della rinuncia di sostanza, tenendo

conto, nell'ipotesi più favorevole all'assicurata, che l'intera sostanza sia

stata alienata nel 2001 (e non in seguito).

Non v'è motivo per scostarsi da questa conclusione.

Ciò stante, da un patrimonio lordo di Fr. 145'000.- (Fr. 245'000.-

- Fr. 100'000.-) va dedotta la parte di sostanza non computabile di Fr.

37'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), per giungere ad una sostanza computabile

di Fr. 107'500.-.

In virtù di quest'ultima norma, alla ricorrente, beneficiaria di

una rendita di vecchiaia, dovrebbe essere conteggiato un consumo di sostanza di

1/10.

Tuttavia, l'art. 11 cpv. 2 LPC dispone che per le persone che

vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l'importo

della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo

di un quinto al massimo.

Dando seguito a questa delega, il nuovo art. 3a

LaLPC (Legge di applicazione della LPC, RL 6.4.5.3), introdotto nel 2008 ed in

vigore dal 1° gennaio 2009, recita:

"

Richiamato l'art. 11 LPC, per le persone che

vivono in un istituto o in un ospedale sono computabili come reddito:

a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC;

b) 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di

rendite di invalidità e per i superstiti, nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1

lett. c) LPC.".

A giusta ragione, quindi, la Cassa di compensazione ha ritenuto che

nei redditi dell'assicurata debba essere computato un consumo di sostanza di

Fr. 21'500.-, pari ad 1/5 di Fr. 107'500.-.

Infine, nei redditi computabili della ricorrente deve essere anche

inserito il reddito che la controprestazione avrebbe procurato al suo avente

diritto, quindi l'ipotetico importo della sostanza alienata calcolato secondo

il tasso d'interesse medio applicabile ai depositi a risparmio in vigore

nell'anno precedente quello della concessione delle prestazioni complementari

(STF 8C_68/2010 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2; DTF 123 V 35 consid. 2a; DTF

120.

V 182 consid. 4e; N. 3482.11 DPC).

L'amministrazione ha ritenuto l'importo di Fr. 580.-, calcolato

applicando un tasso dello 0,4% (Fr. 145'000.- x 0,4 : 100).

Tuttavia, come indicano le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, il valore valido per il 2011, ovvero per l'anno

precedente il periodo in cui l'assicurata ha chiesto le prestazioni, ammonta

allo 0,6% (N. 3482.10 DPC).

Si avrebbe dunque un reddito ipotetico di Fr. 870.- (Fr. 145'000.-

x 0,6 : 100).

Ne discenderebbe però così un peggioramento del diritto

della ricorrente alle prestazioni complementari, la quale si vedrebbe

aumentare le sue entrate.

Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di

principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli

dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).

Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate

tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in

pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità

giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003;

STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V

249; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011;

STCA 33.2010.14 del 23 novembre 2010; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.2008.3

del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).

2.9

Stanti le considerazioni

esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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