33.2012.18
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13 marzo 2013Italiano25 min
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Numero d'incarto:
33.2012.18
Data decisione, Autorità:
13.03.2013, TCA
Titolo:
D a PC x persona sola. Abitazione primaria valutata al valore di stima,altri fondi valutati al valore venale. La valutazione fatta da Uff.stima è corretta. Debiti ipotecari/debiti personali: i primi sono deducibili dalla sostanza lorda,i secondi no.Segnalazione a Ministero Pubblico x falso documento
CONIUGE SEPARATO
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
PERSONA ANZIANA
SPESE RICONOSCIUTE
VALORE DI STIMA
VALORE VENALE
art. 10 cpv. 3 let. b LPC
art. 16c OPC
art. 17 cpv. 1 OPC
art. 17 cpv. 4 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2012.18
TB
Lugano
13 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
settembre 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Nel novembre
2008 (docc. 8-15) RI 1, nato nel 1936, ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione la concessione di prestazioni complementari per sé, la propria
compagna, 1971, ed il loro bambino, nato nel 2008.
1.2. Dopo avere
raccolto gli elementi necessari, con due distinte decisioni del 28 gennaio 2010
la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato all'assicurato le prestazioni
complementari sia per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2009 (doc.
185), sia dal 1° gennaio 2010 in poi (doc. 187), a motivo che i redditi
computabili superavano le spese riconosciute sue e del figlio.
1.3. Con
decisione su opposizione del 23 marzo 2010 (doc. 211) l'amministrazione ha
parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato (doc. 103), eliminando dai
redditi computabili la posta relativa alle pensioni alimentari, ciò che ha
permesso di garantire il pagamento del premio dell'assicurazione malattia di
base. Ha invece confermato il valore dei fondi peritati dall'Ufficio stima, respingendo
quindi le lamentele di una loro valutazione eccessiva.
1.4. Il 22 aprile
2010 (doc. 214) RI 1 ha presentato ricorso al Tribunale e nei successivi
scritti ha chiesto che si tenesse conto del suo debito di Fr. 138'000.-, contro
l'importo di Fr. 28'000.- ritenuto dalla Cassa. L'assicurato ha inoltre
contestato la valutazione peritale dell'Ufficio stima, sostenendo che il valore
del fondo n. 1826 RFP di __________, sezione di __________ (Fr. 170'000.-) fosse
assolutamente sbagliato, dato che con la revisione delle stime del 2004 erano
stati fissati i valori di Fr. 53'927.- per questo immobile (doc. 223) e di Fr.
46'551.- per il fondo contiguo n. 1827 RFP (doc. 222), ciò che dà una sostanza
immobiliare di Fr. 100'478.-.
1.5. Con sentenza
del 3 marzo 2011 (33.2010.6) il Tribunale ha accolto il ricorso
dell'assicurato, nel senso che ha rinviato gli atti alla Cassa cantonale di
compensazione affinché effettuasse una serie di accertamenti (cfr. consid. 2.5:
verificare dove il figlio __________ abbia vissuto dal 9 giugno 2009 al 31
dicembre 2010; cfr. consid. 2.9: stabilire se dal giugno 2009 la compagna __________
__________ abbia convissuto effettivamente con lui - e, se del caso, anche con
il figlio - a __________ oppure se essa sia rimasta in Svizzera tedesca anche
oltre al mese di giugno 2009. Da ciò dipende il computo della pigione
all'assicurato, che va nuovamente eseguito: cfr. consid. 2.10; cfr. consid. 2.20:
rivalutare la sostanza immobiliare dell'assicurato con l'aiuto dell'Ufficio
stima, tenendo conto che i fondi che non fungono da abitazione primaria vanno
valutati al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, mentre il fondo -
va determinato quale - che costituisce l'abitazione del ricorrente è valutato
al valore di stima in virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
1.6. A seguito
della sentenza di questo Tribunale, la Cassa di compensazione ha messo in atto
gli accertamenti richiesti per potere ridefinire il diritto alle prestazioni
complementari dell'assicurato. Nel periodo in cui l'amministrazione stava
ancora eseguendo quanto disposto dal TCA, con scritto dell'8 luglio 2011 l'assicurato si è rivolto al Tribunale postulando il suo diritto alle prestazioni complementari.
Con sentenza del 28 settembre 2011 (33.2011.15) il giudice delegato ha respinto
il ricorso per denegata giustizia formulato da RI 1, non rilevando alcun
ritardo nel procedere della Cassa cantonale, che stava diligentemente svolgendo
tutti gli accertamenti che il Tribunale le aveva imposto con sentenza del 3
marzo 2011.
Il ricorso formulato al Tribunale federale contro
la sentenza del 28 settembre 2011 è stato ritenuto inammissibile il 10 novembre
2011 (9C_825/2011).
1.7. Terminati
gli accertamenti necessari e sentito l'assicurato stesso (doc. 511), il 16
febbraio 2012 la Cassa di compensazione ha quindi emesso una nuova decisione,
che ha respinto la domanda di prestazioni complementari dell'assicurato dal 1°
giugno 2009 al 31 dicembre 2011 (docc. 515-518), poiché i redditi computabili
(entrate) superavano ancora le sue spese riconosciute (uscite). Lo stesso
risultato è stato ottenuto per il diritto dal 1° gennaio 2012 (docc. 519-521)
in poi.
In queste decisioni, l'assicurato è stato
considerato persona sola, l'abitazione primaria valutata al valore di stima di
Fr. 46'551.-, mentre gli altri due fondi sono stati ritenuti al valore venale
di Fr. 170'000.-, i debiti ipotecari riconosciuti ammontano a Fr. 28'000.- ed i
relativi interessi ipotecari sono pari a Fr. 1'600.-.
1.8. Vista
l'opposizione dell'assicurato che sosteneva l'esistenza di un debito di Fr.
92'800.- (doc. 538), con scritti del 21 marzo 2012 (doc. 540) e del 29 agosto
2012 (doc. 541) la Cassa ha chiesto all'interessato di produrre dei documenti
attestanti tale debito.
Non avendo ricevuto nulla, con decisione su
opposizione del 28 settembre 2012 (doc. A9) la Cassa cantonale di compensazione
ha respinto l'opposizione dell'assicurato, siccome gli immobili che non servono
da abitazione (fondi n. 788 e n. 1826) devono essere valutati al valore venale
(art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) e l'Ufficio stima ha potuto verificare il valore
degli immobili di proprietà dell'interessato, confermando le perizie già
eseguite in passato.
Inoltre, senza un documento ufficiale che attesti
l'esistenza del debito preteso, l'amministrazione non può tenere conto dello
stesso né tanto meno dei presunti interessi ipotecari pagati.
1.9. Il 1°
novembre 2012 (doc. I) RI 1 ha scritto alla Cassa di compensazione, pretendendo
la concessione delle PC. A suo dire, egli ne ha tutti i diritti, dato che con
soli Fr. 1'200.- di rendita AVS non è in grado di fare fronte a tutte le sue
spese.
Il ricorrente non capisce come mai il Tribunale
cantonale delle assicurazioni gli abbia dato ragione con sentenza del 3 marzo
2011, mentre la Cassa di compensazione si ostini a negargli il diritto alle
prestazioni complementari.
Inoltre, secondo l'assicurato, la perizia
immobiliare del 10 agosto 2011 dell'arch. __________ sarebbe una
"truffa", dato che il perito non si sarebbe mai recato in loco per
valutare i suoi immobili, ma l'avrebbe fatto stando nel suo ufficio a __________.
Dopo avere criticato i funzionari della Cassa di
compensazione e dell'agenzia comunale AVS minacciando di avviare un'azione
penale per truffa, il ricorrente ha chiesto l'attribuzione delle PC.
L'amministrazione ha trasmesso al Tribunale, per
competenza, questo scritto (doc. II), che il TCA ha ritenuto quale ricorso.
1.10. Visto lo
scritto del 9 novembre 2012 (doc. 577) con cui il ricorrente ha trasmesso alla
Cassa un'attestazione riguardante il suo debito di Fr. 92'800.- (doc. 576), nella
risposta di causa del 19 novembre 2012 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto
di rivedere i calcoli alla base del diritto alle PC del ricorrente. Anche tenendo
conto di un debito privato di Fr. 92'800.-, ne discende che l'assicurato ha
diritto alle prestazioni complementari limitate alla garanzia del pagamento del
premio dell'assicurazione malattia, mentre la prestazione in contanti richiesta
dal ricorrente non è data. La Cassa ha inoltre confermato la valutazione
peritale degli immobili e ha precisato di avere dato seguito a quanto stabilito
dal TCA nella precedente sentenza del 3 marzo 2011, predisponendo tutti i
necessari accertamenti.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori
osservazioni (doc. V).
considerato in
diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito
minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT
1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di
reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 050 franchi per le persone sole,
2. 28 575 franchi per i coniugi,
3. 9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute tali spese:
" a. spese
per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di
famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
b. i proventi della sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto
a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3
LPC enumera:
"
a. le prestazioni dei parenti giusta gli
articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o
dall'AI.".
2.3. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari
dal 1° giugno 2009.
Il ricorrente sostiene di avere tutti i diritti
di beneficiare delle PC, sia perché egli vive con soli Fr. 1'200.- di rendita
AVS, sia perché lo stesso Tribunale gli avrebbe dato ragione con la sentenza
del 3 marzo 2011.
Al riguardo, questo TCA osserva che la tesi
dell'assicurato è errata. È vero che la sentenza del 3 marzo 2011 (33.2010.6)
ha accolto il ricorso dell'assicurato, ma non va dimenticato che il dispositivo
recita "Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi"
e che "La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti
vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi incombenti
conformemente alle considerazioni esposte.".
Ciò non significa, come erroneamente crede
l'assicurato, che il suo ricorso sia stato accolto integralmente e che egli abbia
così (finalmente) diritto alle prestazioni complementari. La suesposta formulazione
sta semplicemente ad indicare che effettivamente la Cassa ha commesso degli
errori nel calcolare la sua PC e che proprio per questo motivo
l'amministrazione è stata obbligata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni
a riparare a questi errori svolgendo più approfondite verifiche ed ulteriori
accertamenti di elementi fondamentali e fattuali ai fini del suo diritto alle
PC.
Nella sua sentenza di 30 pagine, il Tribunale ha
esposto nel dettaglio gli elementi che la Cassa doveva ancora esaminare ed
accertare - anche tramite l'Ufficio cantonale di stima - e, come noto
all'assicurato, l'amministrazione ha infatti poi proceduto in tal senso, così
come già ricordato all'interessato (anche) con la sentenza del 28 settembre
2011 (33.2011.15).
L'esito di questi accertamenti è sfociato nelle
decisioni del 16 febbraio 2012, portanti dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2011
e dal 1° gennaio 2012 in poi.
Non è quindi vero che il Tribunale ha dato
integralmente ragione al ricorrente concedendogli le prestazioni complementari.
Il comportamento della Cassa di compensazione va
quindi qui tutelato, nel senso che l'iter adottato per giungere all'emanazione
delle decisioni del 16 febbraio 2012 è corretto.
Va qui ora esaminato se queste decisioni siano
corrette anche dal profilo dei contenuti, ovvero se gli importi ritenuti nei
fogli di calcolo (docc. 515-519) debbano essere confermati.
2.4. La questione
della composizione del nucleo familiare è stata risolta dalla Cassa di
compensazione grazie agli accertamenti che, su ordine del TCA, la stessa ha
eseguito nel 2011.
È così emerso che dal 1° giugno 2009 il
ricorrente deve essere considerato quale persona sola e quindi che il suo
fabbisogno ammonta a Fr. 18'720.- negli anni 2009 e 2010 ed a Fr. 19'050.- nel
2011 e nel 2012.
Il ricorrente, peraltro, non ha contestato questa
posta, che va dunque qui confermata.
Alla stessa stregua, anche la pigione va
confermata nell'importo stabilito dalla Cassa di compensazione (Fr. 7'680.-), siccome
non va (più) divisa per numero di persone che abitavano con l'assicurato (art.
16c OPC-AVS/AI), poiché è stato accertato che dal giugno 2009 egli vive solo
nella sua casa di __________.
2.5. Resta quindi
da verificare l'ammontare della sostanza ritenuta dalla Cassa (Fr. 170'000.-),
che il ricorrente ritiene eccessivo.
Come visto, nella sentenza del 3 marzo 2011
(33.2010.6), il TCA aveva stabilito che l'amministrazione non aveva tenuto
conto delle contestazioni dell'assicurato, il quale si era lamentato che il
valore ritenuto (Fr. 170'000.-) quale valutazione dei suoi immobili fosse troppo
elevato, dato che un perito aveva a suo tempo valutato i suoi tre fondi in
complessivi Fr. 113'000.-.
Al riguardo, nelle sue considerazioni il
Tribunale ha ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione avrebbe dovuto
dare la possibilità all'opponente di pronunciarsi sui valori venali dei suoi
tre fondi stabiliti dall'Ufficio stima (cfr. consid. 2.20 pag. 27).
Inoltre, l'amministrazione avrebbe poi
dovuto interpellare nuovamente sulla questione l'Ufficio stima, che avrebbe
dovuto confrontarsi con la censura relativa al valore degli immobili di Fr.
113'000.- e con le lamentele dell'assicurato, espresse poi nel dettaglio con il
ricorso, laddove ha evidenziato lo stato precario della sua sostanza
immobiliare (cfr. consid. 2.20 pag. 27).
Il competente Ufficio stima avrebbe quindi dovuto
riesaminare, previo sopralluogo, i valori peritali dei fondi di proprietà del
ricorrente (cfr. consid. 2.20 pag. 27) e valutare quale immobile dovesse essere
considerato come abitazione primaria e quindi valutato al valore di stima (art.
17 cpv. 1 OPC-AVS/AI), mentre gli altri immobili sarebbero stati considerati al
valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 2.20 pag.
29).
Nella citata sentenza del 3 marzo 2011, il
Tribunale ha spiegato i motivi per cui un bene immobile deve essere valutato al
valore venale e non al valore di stima, quindi ha già chiarito che i valori di
stima indicati dall'assicurato non possono essere applicati anche a quei
fondi che non servono da abitazione primaria al ricorrente (cfr. consid.
2.20).
Era dunque necessaria una valutazione al valore
venale degli immobili nei quali l'assicurato non abita. Così, su invito dello
stesso TCA, il 13 luglio 2011 (doc. 413) la Cassa cantonale di compensazione ha
nuovamente interpellato l'Ufficio stima che, per mezzo dell'arch. __________,
ha eseguito una nuova valutazione delle particelle di proprietà
dell'assicurato.
Il 27 luglio 2011 il perito dell'Ufficio stima si
è incontrato con RI 1, procedendo al sopralluogo dei fondi.
In quell'occasione l'esperto ha spiegato
la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale,
fornendo le necessarie informazioni all'interessato.
Nel suo referto del 10 agosto 2011 (doc. 420) il perito ha poi
precisato quanto segue:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da
valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale,
industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o
frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita,
Considerandi
pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di
locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località
o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il
genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i
comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di
conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la
posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la
topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli
accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul
valore commerciale.".
Lo specialista ha
concluso che le osservazioni formulate dal ricorrente sia per iscritto sia al
sopralluogo non presentavano nuovi elementi che non fossero già stati
considerati dal perito incaricato di allestire le valutazioni, pertanto ha
confermato i valori venali fissati dall'arch. __________ il 4 novembre 2009
(docc. 172-175: Fr. 150'000.- per la part. n. 1826, Fr. 140'000.- per la part.
n. 1827 e Fr. 20'000.- per il mappale n. 788, tutti VM di __________).
Ora, ritenuto che durante l'audizione del
ricorrente avvenuta a Bellinzona il 25 gennaio 2012 (doc. 511), egli abbia
dichiarato di abitare sulla particella n. 1827, la stessa deve essere computata
al valore di stima giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, come peraltro già
ottemperato dalla Cassa di compensazione nelle sue precedenti decisioni.
Di conseguenza, gli altri due fondi del
ricorrente vanno invece ritenuti, come già spiegato, al valore venale in virtù
dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
A mente del Tribunale, la Cassa di compensazione,
e per essa l'Ufficio stima, ha quindi agito correttamente nella valutazione
della sostanza del ricorrente. Pertanto, il perito arch. __________ ha
attentamente valutato gli immobili del ricorrente - peraltro alla presenza di
quest'ultimo spiegandogli la metodologia adottata ed i principi applicabili in
ambito di prestazioni complementari (che divergono dai principi adottati
dall'autorità fiscale) - e dunque nessuna "truffa" è stata
riscontrata ai danni dell'interessato.
Ne discende che i valori stabiliti dall'Ufficio
stima vanno quindi qui confermati. Si ha dunque che le proprietà che non
servono come abitazione primaria all'assicurato vanno computate al valore
venale, ossia in Fr. 20'000.- per la part. n. 788 (doc. 398) ed in Fr.
150'000.- per la part. n. 1826 (doc. 396), entrambe VM di __________.
Il fondo n. 1827, invece, costituendo
l'abitazione in cui risiede il ricorrente, va computato al valore di stima di
Fr. 46'551.- (doc. 222).
Di conseguenza, è a giusta ragione che la Cassa
ha conteggiato la somma di Fr. 170'000.- (Fr. 20'000.- + Fr. 150'000.-) a
titolo di abitazione non primaria rispettivamente di Fr. 46'551.- quale
abitazione primaria.
Quest'ultima cifra, però, viene annullata in
virtù della franchigia di Fr. 112'500.- applicabile agli assicurati che vivono
nelle abitazioni di loro proprietà (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
La sostanza lorda ammonta dunque (soltanto) a Fr.
170'000.-.
La censura del ricorrente riguardante l'ammontare
della propria sostanza lorda deve dunque essere respinta.
2.6
Quanto alla
determinazione della sostanza netta, ossia dalla sostanza lorda vanno dedotti
gli eventuali debiti ipotecari, va qui osservato quanto segue.
Già si era detto, nella nota sentenza del 3 marzo
2011, che dal 1° gennaio 1998 la Legge sulle prestazioni complementari riconosce
soltanto i debiti ipotecari (Hypothek), mentre i debiti personali (Schuld)
non sono più presi in considerazione nel calcolo del diritto alle PC (cfr.
consid. 2.12).
Infatti, l'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC prevede che
sia per le persone che vivono a casa sia per le persone che vivono in un
istituto o in un ospedale, a titolo di spese sono riconosciuti anche gli interessi
ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.
Nella sentenza 33.2010.6, al considerando 2.13 il
Tribunale aveva già affrontato la questione dell'esistenza del debito di Fr.
28'000.- vantato dal ricorrente, così esprimendosi al riguardo:
"
In concreto, dalla documentazione agli atti
risulta che la società __________ di __________ ha concesso al ricorrente il 12
novembre 2007 (doc. N4) un prestito (Darlehensgewährung) di Fr.
28'000.-, con interessi annui dell'8,75% per dodici anni, allo scopo di risolvere
i problemi dell'acqua nel suo rustico di __________ e all'acquisto di serbatoi
supplementari.
(…)
Pertanto, come afferma lo stesso assicurato (doc.
I pag. 2 in fondo), egli ha contratto con la summenzionata società del __________
dei debiti ammontanti, per quanto è dato qui a sapere, a Fr. 28'000.-, e su cui
egli deve pagare degli interessi debitori (Schuldzinsen).
Non si tratta, dunque, di debiti ipotecari
nel senso stretto del termine.
Questo Tribunale alla luce dell'esito della
procedura, non deve qui valutare l'esatta natura del mutuo concesso il 12
novembre 2007 (doc. N4) – destinato a pagare lavori all'abitazione – e la sua
sussunzione all'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.
Le stesse conclusioni vanno tratte per il preteso
prestito di
Fr. 136'000.-.
Va comunque osservato che malgrado l'assicurato
abbia chiesto innumerevoli proroghe alfine di apportare la prova di suo debito
personale ammontante a Fr. 136'000.- nei confronti del creditore __________, direttore
della __________ di __________ (doc. I pag. 2 in fondo), ad oggi egli non è riuscito nel suo intento (cfr. ancora da ultimo il doc. XXXVIII).
Di conseguenza, poiché l'onere della prova spetta
a chi intende far valere un diritto (art. 8 CC), ritenuto che il ricorrente non
ha saputo apportare né un contratto di prestito, né una semplice dichiarazione
che attesti questo debito né tanto meno la prova di avere pagato degli
interessi passivi relativi a questo debito, non è possibile ritenere
l'esistenza del debito di Fr. 136'000.- a carico dell'assicurato nei confronti
della summenzionata società.".
La Cassa di compensazione, nelle decisioni del 16
febbraio 2012 che qui sono in questione, ha computato all'assicurato dei debiti
di Fr. 28'000.- e ha tenuto conto, nelle sue spese riconosciute, di relativi interessi
ipotecari effettivi di Fr. 1'600.-.
Questo Tribunale, alla luce dell'esito del
ricorso, rinuncia a determinarsi sulla natura della somma di Fr. 28'000.-,
poiché la soluzione adottata dalla Cassa (parificazione a un debito ipotecario)
è in ogni caso favorevole all’assicurato.
2.7
Infine, per
quanto concerne il presunto debito di Fr. 92'800.- che il ricorrente ha più
volte affermato di avere, ma che è soltanto dopo insistenza da parte
dell'amministrazione di fornirle un documento che comprovasse tale esistenza
(docc. 540 e 541), che lo stesso è giunto, il TCA non ritiene però valido
l'attestato prodotto.
Secondo il Tribunale, il contratto di prestito
del 12 novembre 2011 (doc. 576) inviato alla Cassa il 9 novembre 2012 (doc.
577) dal ricorrente non costituisce utile elemento atto a comprovare un
rapporto debitorio.
In effetti il doc. 576 va posto in raffronto con
il documento 229. Si tratta di contratti di prestito in tutto simili (per non
dire identici) tranne che per una specifica di data ed importo.
Ad un esame parallelo dei due documenti si notano
identità di data (per giorno e mese) identico modo di scrittura della data, del
destinatario, di come sia "barrata" l'indicazione di luogo di __________,
come vengono indicati i medesimi motivi soggiacenti il preteso prestito nonché
la frase di chiusura. Ma vi è di più: la sovrapposizione dei due documenti (in
controluce) induce a ritenere l'identica firma apposta in calce, con gli stessi
incroci e gli stessi punti di contatto (la firma lambisce la __________ del
nome del signor __________). Il documento, che tende a giustificare il prestito
di CHF 92'800.--, sembra quindi una modifica del precedente contratto di
prestito, su cui il Tribunale si era già chinato durante la procedura sfociata nella
STCA 3 marzo 2011.
Nella precedente procedura, il TCA aveva infatti
già esaminato l'identico contratto di prestito (Darlehensgewährung), del
12.
novembre 2007, portante sull'importo di Fr. 28'000.-, con interessi annui
dell'8,75% per dodici anni, allo scopo di risolvere i problemi dell'acqua nel
suo rustico di __________ e all'acquisto di serbatoi supplementari.
Come detto nel documento prodotto nel 2012 alla
Cassa, il testo di questo prestito (intitolato Darlehensgewährung) è lo
stesso di quello del contratto del 12 novembre 2007, è modificata la data di
redazione in 12 novembre 2011 e sostituita la cifra di Fr. 28'000.- con
l'importo di Fr. 92'800.-. Per queste modifiche è stato fatto capo ad
una diversa macchina per scrivere, ciò che si deduce dal carattere utilizzato.
Il numero 1 della data 2011 è diverso dall'1
utilizzato per la cifra 12 (novembre).
Pure il "CHF" di Fr. 92'800.- ha
tutt'un altro carattere rispetto al "CHF" dei Fr. 28'000.- del
prestito del 2007.
Evidenti sono anche le righe attorno alla cifra
di Fr. 92'800.-, proprio come ad indicare una sostituzione della stessa.
Alla luce di questi elementi, non essendo il
ricorrente riuscito a comprovare l'esistenza di questo debito, senza che
occorra qui verificarne la natura e quindi, se del caso, l'ammissibilità a
titolo di debito ipotecario ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, non
è possibile ammettere questa posta nel calcolo del diritto delle prestazioni
complementari del ricorrente.
La natura dei due contratti in discussione ed il
loro utilizzo, nonché gli indizi di manipolazione in particolare del doc. 576
impongono a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni di segnalare l'indizio
di reato al competente Ministero Pubblico, autorità preposta al perseguimento
di eventuali reati.
2.8
Alla luce di
quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso
respinto.
Il ricorrente non ha quindi diritto al versamento
di prestazioni complementari dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2012.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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