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Decisione

33.2012.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

b. i proventi della sostanza mobile e

immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto

a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3

LPC enumera:

"

a. le prestazioni dei parenti giusta gli

articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente

assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o

dall'AI.".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° giugno 2009.

Il ricorrente sostiene di avere tutti i diritti

di beneficiare delle PC, sia perché egli vive con soli Fr. 1'200.- di rendita

AVS, sia perché lo stesso Tribunale gli avrebbe dato ragione con la sentenza

del 3 marzo 2011.

Al riguardo, questo TCA osserva che la tesi

dell'assicurato è errata. È vero che la sentenza del 3 marzo 2011 (33.2010.6)

ha accolto il ricorso dell'assicurato, ma non va dimenticato che il dispositivo

recita "Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi"

e che "La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti

vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi incombenti

conformemente alle considerazioni esposte.".

Ciò non significa, come erroneamente crede

l'assicurato, che il suo ricorso sia stato accolto integralmente e che egli abbia

così (finalmente) diritto alle prestazioni complementari. La suesposta formulazione

sta semplicemente ad indicare che effettivamente la Cassa ha commesso degli

errori nel calcolare la sua PC e che proprio per questo motivo

l'amministrazione è stata obbligata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni

a riparare a questi errori svolgendo più approfondite verifiche ed ulteriori

accertamenti di elementi fondamentali e fattuali ai fini del suo diritto alle

PC.

Nella sua sentenza di 30 pagine, il Tribunale ha

esposto nel dettaglio gli elementi che la Cassa doveva ancora esaminare ed

accertare - anche tramite l'Ufficio cantonale di stima - e, come noto

all'assicurato, l'amministrazione ha infatti poi proceduto in tal senso, così

come già ricordato all'interessato (anche) con la sentenza del 28 settembre

2011 (33.2011.15).

L'esito di questi accertamenti è sfociato nelle

decisioni del 16 febbraio 2012, portanti dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2011

e dal 1° gennaio 2012 in poi.

Non è quindi vero che il Tribunale ha dato

integralmente ragione al ricorrente concedendogli le prestazioni complementari.

Il comportamento della Cassa di compensazione va

quindi qui tutelato, nel senso che l'iter adottato per giungere all'emanazione

delle decisioni del 16 febbraio 2012 è corretto.

Va qui ora esaminato se queste decisioni siano

corrette anche dal profilo dei contenuti, ovvero se gli importi ritenuti nei

fogli di calcolo (docc. 515-519) debbano essere confermati.

2.4. La questione

della composizione del nucleo familiare è stata risolta dalla Cassa di

compensazione grazie agli accertamenti che, su ordine del TCA, la stessa ha

eseguito nel 2011.

È così emerso che dal 1° giugno 2009 il

ricorrente deve essere considerato quale persona sola e quindi che il suo

fabbisogno ammonta a Fr. 18'720.- negli anni 2009 e 2010 ed a Fr. 19'050.- nel

2011 e nel 2012.

Il ricorrente, peraltro, non ha contestato questa

posta, che va dunque qui confermata.

Alla stessa stregua, anche la pigione va

confermata nell'importo stabilito dalla Cassa di compensazione (Fr. 7'680.-), siccome

non va (più) divisa per numero di persone che abitavano con l'assicurato (art.

16c OPC-AVS/AI), poiché è stato accertato che dal giugno 2009 egli vive solo

nella sua casa di __________.

2.5. Resta quindi

da verificare l'ammontare della sostanza ritenuta dalla Cassa (Fr. 170'000.-),

che il ricorrente ritiene eccessivo.

Come visto, nella sentenza del 3 marzo 2011

(33.2010.6), il TCA aveva stabilito che l'amministrazione non aveva tenuto

conto delle contestazioni dell'assicurato, il quale si era lamentato che il

valore ritenuto (Fr. 170'000.-) quale valutazione dei suoi immobili fosse troppo

elevato, dato che un perito aveva a suo tempo valutato i suoi tre fondi in

complessivi Fr. 113'000.-.

Al riguardo, nelle sue considerazioni il

Tribunale ha ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione avrebbe dovuto

dare la possibilità all'opponente di pronunciarsi sui valori venali dei suoi

tre fondi stabiliti dall'Ufficio stima (cfr. consid. 2.20 pag. 27).

Inoltre, l'amministrazione avrebbe poi

dovuto interpellare nuovamente sulla questione l'Ufficio stima, che avrebbe

dovuto confrontarsi con la censura relativa al valore degli immobili di Fr.

113'000.- e con le lamentele dell'assicurato, espresse poi nel dettaglio con il

ricorso, laddove ha evidenziato lo stato precario della sua sostanza

immobiliare (cfr. consid. 2.20 pag. 27).

Il competente Ufficio stima avrebbe quindi dovuto

riesaminare, previo sopralluogo, i valori peritali dei fondi di proprietà del

ricorrente (cfr. consid. 2.20 pag. 27) e valutare quale immobile dovesse essere

considerato come abitazione primaria e quindi valutato al valore di stima (art.

17 cpv. 1 OPC-AVS/AI), mentre gli altri immobili sarebbero stati considerati al

valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 2.20 pag.

29).

Nella citata sentenza del 3 marzo 2011, il

Tribunale ha spiegato i motivi per cui un bene immobile deve essere valutato al

valore venale e non al valore di stima, quindi ha già chiarito che i valori di

stima indicati dall'assicurato non possono essere applicati anche a quei

fondi che non servono da abitazione primaria al ricorrente (cfr. consid.

2.20).

Era dunque necessaria una valutazione al valore

venale degli immobili nei quali l'assicurato non abita. Così, su invito dello

stesso TCA, il 13 luglio 2011 (doc. 413) la Cassa cantonale di compensazione ha

nuovamente interpellato l'Ufficio stima che, per mezzo dell'arch. __________,

ha eseguito una nuova valutazione delle particelle di proprietà

dell'assicurato.

Il 27 luglio 2011 il perito dell'Ufficio stima si

è incontrato con RI 1, procedendo al sopralluogo dei fondi.

In quell'occasione l'esperto ha spiegato

la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale,

fornendo le necessarie informazioni all'interessato.

Nel suo referto del 10 agosto 2011 (doc. 420) il perito ha poi

precisato quanto segue:

"(…)

Il valore venale è stato determinato tenendo in

considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in

particolare:

a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da

valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale,

industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o

frazione o zona dove si trovano i fondi;

b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita,

Considerandi

pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di

locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località

o nel quartiere per oggetti paragonabili;

d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il

genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i

comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di

conservazione;

e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la

posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la

topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli

accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul

valore commerciale.".

Lo specialista ha

concluso che le osservazioni formulate dal ricorrente sia per iscritto sia al

sopralluogo non presentavano nuovi elementi che non fossero già stati

considerati dal perito incaricato di allestire le valutazioni, pertanto ha

confermato i valori venali fissati dall'arch. __________ il 4 novembre 2009

(docc. 172-175: Fr. 150'000.- per la part. n. 1826, Fr. 140'000.- per la part.

n. 1827 e Fr. 20'000.- per il mappale n. 788, tutti VM di __________).

Ora, ritenuto che durante l'audizione del

ricorrente avvenuta a Bellinzona il 25 gennaio 2012 (doc. 511), egli abbia

dichiarato di abitare sulla particella n. 1827, la stessa deve essere computata

al valore di stima giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, come peraltro già

ottemperato dalla Cassa di compensazione nelle sue precedenti decisioni.

Di conseguenza, gli altri due fondi del

ricorrente vanno invece ritenuti, come già spiegato, al valore venale in virtù

dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

A mente del Tribunale, la Cassa di compensazione,

e per essa l'Ufficio stima, ha quindi agito correttamente nella valutazione

della sostanza del ricorrente. Pertanto, il perito arch. __________ ha

attentamente valutato gli immobili del ricorrente - peraltro alla presenza di

quest'ultimo spiegandogli la metodologia adottata ed i principi applicabili in

ambito di prestazioni complementari (che divergono dai principi adottati

dall'autorità fiscale) - e dunque nessuna "truffa" è stata

riscontrata ai danni dell'interessato.

Ne discende che i valori stabiliti dall'Ufficio

stima vanno quindi qui confermati. Si ha dunque che le proprietà che non

servono come abitazione primaria all'assicurato vanno computate al valore

venale, ossia in Fr. 20'000.- per la part. n. 788 (doc. 398) ed in Fr.

150'000.- per la part. n. 1826 (doc. 396), entrambe VM di __________.

Il fondo n. 1827, invece, costituendo

l'abitazione in cui risiede il ricorrente, va computato al valore di stima di

Fr. 46'551.- (doc. 222).

Di conseguenza, è a giusta ragione che la Cassa

ha conteggiato la somma di Fr. 170'000.- (Fr. 20'000.- + Fr. 150'000.-) a

titolo di abitazione non primaria rispettivamente di Fr. 46'551.- quale

abitazione primaria.

Quest'ultima cifra, però, viene annullata in

virtù della franchigia di Fr. 112'500.- applicabile agli assicurati che vivono

nelle abitazioni di loro proprietà (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

La sostanza lorda ammonta dunque (soltanto) a Fr.

170'000.-.

La censura del ricorrente riguardante l'ammontare

della propria sostanza lorda deve dunque essere respinta.

2.6

Quanto alla

determinazione della sostanza netta, ossia dalla sostanza lorda vanno dedotti

gli eventuali debiti ipotecari, va qui osservato quanto segue.

Già si era detto, nella nota sentenza del 3 marzo

2011, che dal 1° gennaio 1998 la Legge sulle prestazioni complementari riconosce

soltanto i debiti ipotecari (Hypothek), mentre i debiti personali (Schuld)

non sono più presi in considerazione nel calcolo del diritto alle PC (cfr.

consid. 2.12).

Infatti, l'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC prevede che

sia per le persone che vivono a casa sia per le persone che vivono in un

istituto o in un ospedale, a titolo di spese sono riconosciuti anche gli interessi

ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.

Nella sentenza 33.2010.6, al considerando 2.13 il

Tribunale aveva già affrontato la questione dell'esistenza del debito di Fr.

28'000.- vantato dal ricorrente, così esprimendosi al riguardo:

"

In concreto, dalla documentazione agli atti

risulta che la società __________ di __________ ha concesso al ricorrente il 12

novembre 2007 (doc. N4) un prestito (Darlehensgewährung) di Fr.

28'000.-, con interessi annui dell'8,75% per dodici anni, allo scopo di risolvere

i problemi dell'acqua nel suo rustico di __________ e all'acquisto di serbatoi

supplementari.

(…)

Pertanto, come afferma lo stesso assicurato (doc.

I pag. 2 in fondo), egli ha contratto con la summenzionata società del __________

dei debiti ammontanti, per quanto è dato qui a sapere, a Fr. 28'000.-, e su cui

egli deve pagare degli interessi debitori (Schuldzinsen).

Non si tratta, dunque, di debiti ipotecari

nel senso stretto del termine.

Questo Tribunale alla luce dell'esito della

procedura, non deve qui valutare l'esatta natura del mutuo concesso il 12

novembre 2007 (doc. N4) – destinato a pagare lavori all'abitazione – e la sua

sussunzione all'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.

Le stesse conclusioni vanno tratte per il preteso

prestito di

Fr. 136'000.-.

Va comunque osservato che malgrado l'assicurato

abbia chiesto innumerevoli proroghe alfine di apportare la prova di suo debito

personale ammontante a Fr. 136'000.- nei confronti del creditore __________, direttore

della __________ di __________ (doc. I pag. 2 in fondo), ad oggi egli non è riuscito nel suo intento (cfr. ancora da ultimo il doc. XXXVIII).

Di conseguenza, poiché l'onere della prova spetta

a chi intende far valere un diritto (art. 8 CC), ritenuto che il ricorrente non

ha saputo apportare né un contratto di prestito, né una semplice dichiarazione

che attesti questo debito né tanto meno la prova di avere pagato degli

interessi passivi relativi a questo debito, non è possibile ritenere

l'esistenza del debito di Fr. 136'000.- a carico dell'assicurato nei confronti

della summenzionata società.".

La Cassa di compensazione, nelle decisioni del 16

febbraio 2012 che qui sono in questione, ha computato all'assicurato dei debiti

di Fr. 28'000.- e ha tenuto conto, nelle sue spese riconosciute, di relativi interessi

ipotecari effettivi di Fr. 1'600.-.

Questo Tribunale, alla luce dell'esito del

ricorso, rinuncia a determinarsi sulla natura della somma di Fr. 28'000.-,

poiché la soluzione adottata dalla Cassa (parificazione a un debito ipotecario)

è in ogni caso favorevole all’assicurato.

2.7

Infine, per

quanto concerne il presunto debito di Fr. 92'800.- che il ricorrente ha più

volte affermato di avere, ma che è soltanto dopo insistenza da parte

dell'amministrazione di fornirle un documento che comprovasse tale esistenza

(docc. 540 e 541), che lo stesso è giunto, il TCA non ritiene però valido

l'attestato prodotto.

Secondo il Tribunale, il contratto di prestito

del 12 novembre 2011 (doc. 576) inviato alla Cassa il 9 novembre 2012 (doc.

577) dal ricorrente non costituisce utile elemento atto a comprovare un

rapporto debitorio.

In effetti il doc. 576 va posto in raffronto con

il documento 229. Si tratta di contratti di prestito in tutto simili (per non

dire identici) tranne che per una specifica di data ed importo.

Ad un esame parallelo dei due documenti si notano

identità di data (per giorno e mese) identico modo di scrittura della data, del

destinatario, di come sia "barrata" l'indicazione di luogo di __________,

come vengono indicati i medesimi motivi soggiacenti il preteso prestito nonché

la frase di chiusura. Ma vi è di più: la sovrapposizione dei due documenti (in

controluce) induce a ritenere l'identica firma apposta in calce, con gli stessi

incroci e gli stessi punti di contatto (la firma lambisce la __________ del

nome del signor __________). Il documento, che tende a giustificare il prestito

di CHF 92'800.--, sembra quindi una modifica del precedente contratto di

prestito, su cui il Tribunale si era già chinato durante la procedura sfociata nella

STCA 3 marzo 2011.

Nella precedente procedura, il TCA aveva infatti

già esaminato l'identico contratto di prestito (Darlehensgewährung), del

12.

novembre 2007, portante sull'importo di Fr. 28'000.-, con interessi annui

dell'8,75% per dodici anni, allo scopo di risolvere i problemi dell'acqua nel

suo rustico di __________ e all'acquisto di serbatoi supplementari.

Come detto nel documento prodotto nel 2012 alla

Cassa, il testo di questo prestito (intitolato Darlehensgewährung) è lo

stesso di quello del contratto del 12 novembre 2007, è modificata la data di

redazione in 12 novembre 2011 e sostituita la cifra di Fr. 28'000.- con

l'importo di Fr. 92'800.-. Per queste modifiche è stato fatto capo ad

una diversa macchina per scrivere, ciò che si deduce dal carattere utilizzato.

Il numero 1 della data 2011 è diverso dall'1

utilizzato per la cifra 12 (novembre).

Pure il "CHF" di Fr. 92'800.- ha

tutt'un altro carattere rispetto al "CHF" dei Fr. 28'000.- del

prestito del 2007.

Evidenti sono anche le righe attorno alla cifra

di Fr. 92'800.-, proprio come ad indicare una sostituzione della stessa.

Alla luce di questi elementi, non essendo il

ricorrente riuscito a comprovare l'esistenza di questo debito, senza che

occorra qui verificarne la natura e quindi, se del caso, l'ammissibilità a

titolo di debito ipotecario ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, non

è possibile ammettere questa posta nel calcolo del diritto delle prestazioni

complementari del ricorrente.

La natura dei due contratti in discussione ed il

loro utilizzo, nonché gli indizi di manipolazione in particolare del doc. 576

impongono a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni di segnalare l'indizio

di reato al competente Ministero Pubblico, autorità preposta al perseguimento

di eventuali reati.

2.8

Alla luce di

quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso

respinto.

Il ricorrente non ha quindi diritto al versamento

di prestazioni complementari dal 1° giugno 2009 al 31 dicembre 2012.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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