33.2012.20
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28 maggio 2014Italiano44 min
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Numero d'incarto:
33.2012.20
Data decisione, Autorità:
28.05.2014, TCA
Titolo:
Premio LAMal,non anche LCA,è assunto dalle PC x un importo fisso. Pigione x chi abita in casa propria:valore locativo.Contributi AVS x chi esercita attività lucrativa.Spese x il conseguimento del reddito sono deducibili direttamente dal reddito.Deduzioni ammesse (come LT).Spese di malattia.Celiachia
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
ECCEDENZA DI REDDITO
REDDITI COMPUTATI
SOMMA CUMULATIVA FRA REDDITI E SPESE
SPESE DI MALATTIA
SPESE PER LA DIETA
SPESE RICONOSCIUTE
VALORE VENALE
art. 11 LAPC
art. 14 LAPC
art. 10 cpv. 1 let. b LPC
art. 10 cpv. 3 let. a LPC
art. 10 cpv. 3 let. c LPC
art. 11 cpv. 1 let. c LPC
art. 14 LPC
art. 14 cpv. 6 LPC
art. 11a OPC
art. 12 OPC
art. 16a OPC
art. 17 cpv. 4 OPC
art. 54a cpv. 3 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2012.20
TB
Lugano
28 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30
ottobre 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1947 e coniugato, era al beneficio di prestazioni complementari nella
misura del pagamento del premio di Cassa malati.
Con il compimento dei 65 anni, dal 1° settembre 2012 l'assicurato percepisce una rendita AVS (Fr. 25'080.-). Per questo motivo, la Cassa cantonale di
compensazione ha rivisto il calcolo delle prestazioni complementari e, tenuto
inoltre conto della segnalazione alla Cassa delle modifiche delle entrate dei
coniugi e della necessità dell'assicurato di una dieta alimentare (docc. 1-5), con
decisione del 19 settembre 2012 (doc. 9) ha stabilito che egli non ha più
diritto alle PC, siccome i redditi computabili superano le spese riconosciute.
1.2. Con decisione
su opposizione del 30 ottobre 2012 (doc. A1) l'amministrazione ha parzialmente
accolto l'opposizione del 12 ottobre 2012 (doc. A2), rivedendo il reddito da
attività dipendente della moglie ed il reddito da attività indipendente
dell'assicurato. Ciò nonostante, i redditi superano ancora le spese
riconosciute.
1.3. Il 20
novembre 2012 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso esponendo la sua situazione
economica e chiedendo al Tribunale di concedergli le prestazioni complementari
per fare fronte a tutte le spese necessarie per vivere. Ha quindi chiesto che
si tenga conto di determinate spese valide a livello fiscale, del fatto che la
moglie ha ridotto la percentuale di lavoro e che di recente gli è stata
diagnosticata una marcata intolleranza al glutine (celiachia) che lo costringe
a seguire una dieta particolare che, però, non è stata considerata nel calcolo
delle PC.
1.4. Ottenute
delle proroghe (docc. III-V) per potere esperire i necessari accertamenti
medici sulla necessità dell'assicurato di seguire una speciale dieta a causa
della celiachia (docc. VII e VIII), il 25 gennaio 2013 (doc. XI) la Cassa di
compensazione ha reso la risposta di causa, con cui ha proposto di respingere
il ricorso.
L'amministrazione ha evidenziato che anche
volendo ammettere la spesa della dieta inserendo nel suo fabbisogno il forfait
di Fr. 2'100.-, ancora una volta le entrate sono superiori alle uscite.
Il ricorrente ha prodotto i certificati medici
(docc. B1-B4) dai quali emerge la sua necessità di una dieta vitale (doc. XII)
e ha contestato che l'amministrazione non si sia pronunciata sulle altre spese
che egli deve comunque sostenere per vivere. Ritenuta la difficoltà a fare
fronte a queste e ad altre spese, in particolare il pagamento dei premi di
Cassa malati, l'assicurato ha chiesto al Tribunale di accogliere il suo
ricorso.
1.5. Il 6 maggio
2013 (doc. XVI) il TCA ha richiamato l'incarto fiscale IC 2011 dal competente
Ufficio circondariale di tassazione ed in un secondo tempo (9 agosto 2013) pure
la notifica di tassazione IC 2012 del 5 giugno 2013 che, oggetto di reclamo (doc.
XVIII), ha dato luogo alla sospensione della procedura (doc. XIX) fino
all'ottenimento della decisione su reclamo IC 2012, evasa il 7 maggio 2014
(doc. XXI) dall'UT di __________ e subito trasmessa a questo Tribunale come a
suo tempo richiesto.
1.6. Il 7 maggio
2014 il giudice delegato si è rivolto al ricorrente segnalando la possibilità
di una reformatio in pejus alla luce del valore della sostanza estera censita
nell'ultima tassazione nonché della sua redditività, ciò sulla scorta della
giurisprudenza federale (doc. XXIV).
Il
successivo 14 maggio 2014 il ricorrente si è espresso in merito ribadendo le
sue ragioni ed ha osservato che il valore della sostanza immobiliare in __________,
secondo il ricorrente, è determinato secondo i prezzi del mercato.
considerato in
diritto
2.1 Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito
minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT
1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti
di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi
computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto ad una
rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati. Ciò vale anche per gli orfani che hanno
diritto ad una rendita e vivono nella stessa economia domestica.
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 050 franchi per le persone sole,
2. 28 575 franchi per i coniugi,
3. 9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute tali spese:
" a. spese
per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di
famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
a. due terzi dei proventi in denaro o in
natura dall'esercizio di
un'attività
lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e
1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una
rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il
reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto
a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3
LPC enumera:
"
a. le prestazioni dei parenti giusta gli
articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o
dall'AI.".
2.3. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 e, di riflesso, anche della moglie __________,
di percepire delle prestazioni complementari dal 1° settembre 2012.
Il ricorrente ha contestato che malgrado la
moglie abbia ridotto il grado di occupazione all'80% e che le sue provvigioni
da attività lucrativa indipendente siano diminuite drasticamente, la Cassa
abbia negato loro le PC, senza però considerare i contributi AVS che egli ha versato
né i costi sopportati per l'ottenimento dei loro redditi. Inoltre, la scoperta,
recente, di essere affetto da celiachia gli causa maggiori spese per
alimentarsi e senza più l'aiuto delle prestazioni complementari è ora
impossibile pagare i premi per l'assicurazione malattia. L'interessato ha
quindi invocato difficoltà economiche e ha postulato in sostanza un aiuto
concreto.
In tali circostanze, questo Tribunale deve quindi verificare se
gli importi litigiosi relativi alle uscite ed alle entrate considerati nella
decisione impugnata siano corretti.
2.4. Tra le spese
riconosciute dalla legge evocate al considerando 2.2, v'è il premio
dell'assicurazione malattia a cui i coniugi RI 1 devono fare fronte
mensilmente.
Va rilevato che il citato art. 10 cpv. 3 lett. d
LPC prevede che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per
l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere
al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui
per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.
Quindi, il DFI determina l'importo dei premi medi
cantonali o regionali per l'assicurazione di base e con Ordinanza del 25 ottobre
2011 ha fissato in Fr. 4'608.- i premi medi per gli adulti per l'anno 2012 per la regione 2 del Cantone
Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio del ricorrente -,
premio che è pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione
sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).
Nel Decreto esecutivo del 7 dicembre 2011 l'autorità cantonale ha ratificato l'importo di Fr. 4'608.- quale contributo fisso per gli adulti domiciliati nella regione 2
per il 2012.
Stanti così le cose, il TCA deve ritenere per il
ricorrente e sua moglie un contributo fisso per l'assicurazione malattia corrispondente agli importi indicati.
Questo Tribunale osserva, infine, che trattandosi
di premi medi regionali, essi sono totalmente indipendenti dal premio dell'assicurazione
malattia di base LAMal (e non anche dell'eventuale assicurazione complementare)
effettivamente dovuto dagli assicurati.
Oltre a ciò, i predetti importi si riferiscono
però unicamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base delle cure
medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non copre delle eventuali
assicurazioni complementari che il richiedente ha stipulato in più delle
cure di base già offerte, come per esempio la camera privata in ospedale, le
cure dentarie, le cure all'estero, ecc. (N. 3240.02 DPC).
Ora, dovendo questa Corte attenersi imperativamente
alla citata legislazione vigente (cfr. l'Ordinanza federale del 25 ottobre 2011 valida per il 2012), ne
discende che i summenzionati contributi fissi per l'assicurazione malattia sono
stati correttamente posti dalla Cassa cantonale alla base delle proprie
decisioni di fissazione delle prestazioni complementari (adulti domiciliati
nella regione 2 del Cantone Ticino: Fr. 4'608.-).
All'autorità amministrativa non può dunque essere
rimproverata una violazione delle norme che reggono la materia dei premi di
cassa malati in ambito di prestazioni complementari.
2.5. Il
ricorrente si è inoltre lamentato che la pigione che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 13'680.- sarebbe insufficiente.
Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono
considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative
spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per i coniugi la legge federale riconosce un
importo massimo annuo di Fr. 15'000.- (art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC).
La pigione di un appartamento appartiene alle
spese riconosciute. L'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC è pure applicabile alla
persona che abita l'appartamento di sua proprietà. In tal caso, la spesa riconosciuta
corrisponde al valore locativo ritenuto come reddito della sostanza immobiliare
(DTF 126 V 252 = SVR 2001 EL Nr. 1; RCC 1968 pag. 221; STFA P 54/88; STFA P
4/99).
Quando un assicurato è proprietario di un bene
immobile va quindi ritenuto il relativo valore locativo.
Il reddito della sostanza immobiliare comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (N. 3236.01 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (DPC)
valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2013; Carigiet/Koch,
Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).
A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b
LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o
di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui
redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti
servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono
autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima
tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della
situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Pertanto, dalla cifra ritenuta dalla Cassa, peraltro
esposta nella notifica di tassazione IC 2011 del 31 ottobre 2012 (doc. XVII) e
nella notifica di tassazione dopo reclamo IC 2012 del 7 maggio 2014 (doc. XXI) dell'assicurato, emerge che il valore locativo è
di Fr. 12'000.-. Va quindi ritenuta una pigione netta di Fr. 12'000.-.
Non va poi dimenticato che, conformemente al
succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che
vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative
spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un
immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o
sono titolari di un diritto d'abitazione
sull'immobile che abitano (art.
16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va
ad aggiungersi all'importo
della pigione netta (N. 3236.02 DPC).
Nel caso in esame, dunque, al ricorrente va
computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie, per ottenere una pigione lorda di
Fr. 13'680.-.
Questo ammontare, essendo inferiore all'importo massimo
di Fr. 15'000.- previsto per i coniugi, va computato come tale nel foglio di
calcolo per la prestazione complementare.
La richiesta del ricorrente di beneficiare
dell'importo massimo di Fr. 15'000.- non può dunque essere tutelata.
2.6. L'assicurato
ha chiesto che i contributi AVS che egli deve pagare annualmente per la
sua attività lucrativa di tipo indipendente, cifrati in Fr. 328.- (doc. A5),
gli siano computati nel fabbisogno.
Occorre evidenziare che, in virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC, per tutte le
persone sono riconosciuti quali spese i premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie.
L'art. 11a OPC-AVS/AI prevede che il reddito
annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese
per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti
alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.
I contributi all'AVS/AI/IPG sono riconosciuti
quali spese. Nel caso di persone che esercitano un'attività lucrativa sono
riconosciuti come spese anche i contributi all'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione, alla previdenza professionale, come pure all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni. Se si tratta di persone che esercitano
un'attività lucrativa, i contributi devono essere dedotti dal loro salario
lordo. Se nel calcolo sono compresi anche i contributi all'AVS/AI/IPG, è lecito
compensare un'eventuale PC con questi ultimi o trattenere la prestazione
complementare (RCC 1990 pag. 314 e 425; N. 3280.01 DPC).
Per il N. 3280.03 DPC, i contributi versati a un
istituto di previdenza nell'ambito dell'OPP3 non possono essere considerati
come spese.
In merito a ciò va ritenuto che sono assicurate
obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio
civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati
sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività
lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo
inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e
dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono 64 anni, gli uomini 65
anni.
Per l'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente
da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato «salario
determinante», è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).
Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un
contributo del 7,8%. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al
multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a Fr.
56'200.-, ma è almeno di Fr. 9'400.- l'anno, il tasso del contributo è ridotto
fino al 4,2% secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale (art.
8 cpv. 1 LAVS).
Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale
o inferiore a Fr. 9'300.-, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di Fr.
392.- l'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario
determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul
reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso
della tavola scalare.
In effetti, al ricorrente, che ha svolto
un'attività lucrativa di tipo indipendente durante l'anno 2012 - ed anche dal
1° settembre 2012, periodo a partire dal quale egli chiede le prestazioni complementari
-, per l'anno 2012 va riconosciuto nel suo fabbisogno il contributo minimo
AVS/AI/IPG di Fr. 475.- visto che il reddito annuo (netto) accertato è stato
inferiore a Fr. 9'300.- (doc. XXI: notifica di tassazione dopo reclamo IC 2012:
reddito da attività indipendente principale contribuente: Fr. 8'000.-).
Tuttavia, essendo un lavoratore indipendente,
l'assicurato, allestendo il conto economico per l'anno 2012, alla stessa
stregua che per l'anno 2011 (doc. 42) ha inserito la spesa degli oneri sociali (doc.
XXI: Fr. 328,40) nei costi della sua attività per ottenere il reddito aziendale
netto fiscalmente imponibile (doc. XXI: Fr. 6'400.-, rettificato in Fr. 8'000.-
dall'autorità fiscale). In tal caso, pertanto, il reddito da lavoro computabile
nei suoi redditi determinanti ai fini delle prestazioni complementari è al
netto dei contributi sociali e di altre spese (doc. XXI: costi auto, benzina,
costi cancelleria, telefono, postali, rappresentanza), motivo per cui non è certo
possibile considerare nuovamente queste spese nel suo fabbisogno per il diritto
alle PC.
Le spese già dedotte per la determinazione del
reddito dell'attività lucrativa, quali le spese per il conseguimento del
reddito e le spese di manutenzione dei fabbricati, non possono infatti essere
prese in considerazione una seconda volta (N. 3211.03 DPC).
Per potere stabilire i redditi computabili dei
coniugi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, il TCA rileva che il salario netto
della moglie conseguito nel 2012 è stato stabilito dalla recente notifica di
tassazione dopo reclamo IC 2012 (doc. XXI) in Fr. 43'976.- sulla base del relativo
certificato di salario.
Il versamento per la previdenza professionale
individuale non può invece essere considerato come spesa della moglie.
2.7. L'insorgente
ha inoltre chiesto che si tenga conto delle spese per il conseguimento del
reddito, che egli ha cifrato in Fr. 500.- per il forfait delle sue spese
professionali, in Fr. 3'200.- per le spese per i pasti fuori casa di entrambi i
coniugi, in Fr. 1'000.- per le spese di trasferta casa-lavoro dei coniugi ed in
Fr. 2'500.- per le spese professionali della moglie.
Il predetto art. 10 cpv. 3 lett. a LPC prevede in
effetti che sono riconosciute le spese per il conseguimento del reddito, fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa.
Tuttavia, come visto, l'art. 11a OPC-AVS/AI recita
che il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito
lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i
contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul
reddito.
Di conseguenza, le spese per il conseguimento del
reddito sono deducibili direttamente dal reddito conseguito e non considerate
come spese autonome, come la sistematica della legge lascerebbe supporre
(Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Schulthess 2009, pag. 140; STCA
33.2009.8 del 23 novembre 2009).
Da ciò deriva che le spese per il conseguimento
del reddito sono già prese in considerazione al momento della determinazione
del reddito netto dell'attività lucrativa (N. 3250.01 DPC, che rinvia ai N.
3421.04, 3422.01, 3423.03 e 3423.04 DPC), perciò non possono essere ritenute
una seconda volta (N. 3211.03 DPC).
Secondo il N. 3421.04 DPC, dal reddito lordo di un'attività lucrativa
sono dedotte le spese per il conseguimento del reddito debitamente comprovate
(N. 3423.03-3423.04) ed i contributi obbligatori pagati su questo reddito alle
assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AF, AINF e PP; art. 11a
OPC-AVS/AI). Se queste spese sono più elevate del reddito lordo, il reddito
dell'attività lucrativa non è computato.
Per quanto concerne il reddito di un'attività lucrativa
indipendente, il N. 3422.01 DPC recita che per gli aventi diritto che possiedono
un'azienda non agricola, il reddito determinante corrisponde all'importo del
reddito lordo, a cui va dedotto l'insieme delle spese generali per il suo
conseguimento. In generale ci si potrà basare sulla tassazione fiscale. Se il
richiedente contesta l'esattezza della tassazione fiscale dovrà documentare il
risultato dell'esercizio della sua attività con indicazioni precise.
Quanto al reddito di un'attività lucrativa dipendente, secondo
il N. 3423.03 DPC i salariati possono dedurre dal reddito lordo dell'attività
lucrativa, a titolo di spese per il conseguimento del reddito giusta il N.
3421.04, in particolare le spese supplementari dovute al fatto di dovere
consumare i pasti fuori casa, le spese di viaggio fino al luogo di lavoro e a
quelle per l'acquisto di abiti professionali (RCC 1968 pag. 113).
Per il N. 3423.04 DPC, le spese di un veicolo privato possono
essere considerate spese di conseguimento del reddito solo se sono in relazione
diretta con l'attività lucrativa dell'assicurato e se l'assicurato non può
spostarsi con i mezzi pubblici sia perché inesistenti sia perché la sua
infermità glielo impedisce (RCC 1980 pag. 125). L'indennità al chilometro
determinante è quella prevista dall'Ordinanza sulle spese professionali.
Nella STCA 33.2009.8 del 23 novembre 2009 questo
Tribunale, nella sua composizione di tre giudici, aveva evidenziato che la LPC,
contrariamente a quanto previsto per la valutazione della sostanza (art. 17
OPC-AVS/AI), non rinvia espressamente al diritto tributario. Ciò nonostante, le
Casse di compensazione devono attenersi ai principi del diritto tributario e
possono derogarvi quando ciò è giustificato dalla particolare natura delle
prestazioni complementari. In particolare, le Casse non possono adottare ciecamente
i forfait fiscali. D'altra
parte, l'accertamento delle
spese professionali effettive per ogni singolo caso diventa molto dispendiosa,
motivo per il quale le Casse di compensazione non possono fare a meno di
procedere con determinati forfait. Questi forfait dovrebbero però essere
calcolati in modo tale che la maggior parte dei casi concreti sia così coperta.
Qualora la persona beneficiaria di PC dimostri dei costi effettivi maggiori,
che sono strettamente necessari per il conseguimento del reddito professionale,
la Cassa di compensazione non può rifiutare queste spese rinviando ai forfait.
Le Casse di compensazione non devono però anche accettare tutte le spese
professionali giustificate dal richiedente le PC. Per le prestazioni
complementari all'AVS/AI si
tratta di prestazioni che devono assicurare un adeguato sostentamento e vengono erogate solo sussidiariamente. La persona
che ha diritto alle PC è vincolata all'obbligo di ridurre il danno e quindi deve sfruttare la propria
capacità di guadagno e mantenere il più basso possibile i costi da coprire con
le PC (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 140; STF 9C_429/2013 = SVR 2014 EL Nr. 5).
Riferendosi alla regolamentazione a livello
federale (art. 26 LIFD), la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 141) ha
stilato l'elenco dei costi
professionali che sono deducibili: le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori
domicilio o in caso di lavoro a turni, le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (come i vestiti da lavoro e gli strumenti di lavoro) e le spese inerenti
al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale, che sono però solo eccezionalmente ammesse,
per esempio quando una non partecipazione potrebbe portare a perdere il posto
di lavoro. Non è comunque compito delle PC finanziare questi perfezionamenti.
Fino al 31 dicembre 2011, le spese per l'assistenza dei figli non erano
espressamente previste come deducibili né dalla LIFD né dalla giurisprudenza,
Considerandi
poiché non erano in connessione con una determinata attività professionale, ma
costituivano soltanto la condizione affinché soprattutto un'attività lucrativa potesse essere
esercitata fuori casa. A livello cantonale, questa tematica è regolata in maniera
non univoca. Per le PC, i costi per la cura dei figli sono considerati come
spese per il conseguimento del reddito.
Dal 1° gennaio 2012, però, la Legge federale del
25.
settembre 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455;
FF 2009 4095) ha introdotto l'art. 33 cpv. 3 LIFD che, nel nuovo testo giusta l'art.
3.
cpv. 2 dell'Ordinanza del DFF del 22 settembre 2011 sulla progressione a
freddo, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che dai proventi sono
dedotte le spese comprovate, ma al massimo Fr. 9'200.-, per la cura prestata da
terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione
domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che
queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione
o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.
2.8
Sia secondo
l'art. 24 LT sia secondo l'art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde
ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.
La tendenza è oggi quella di prediligere una
concezione delle spese generali non finalizzata al conseguimento del reddito,
ma piuttosto una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto
le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte
quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, ad art. 25,
n. 13 seg., pag. 631; Reich, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, ad art. 9 LAID, n. 8, p.
163).
In una sentenza del 26 ottobre 2004, anche il
Tribunale federale ha espressamente rinviato a tale concezione, sottolineando
che devono essere considerate spese per il conseguimento del reddito quelle che il contribuente non può ragionevolmente evitare e che trovano
sostanziale origine nel conseguimento del medesimo (ASA 75 pag. 253).
In caso di attività lucrativa dipendente,
le deduzioni sono esaurientemente disciplinate dagli artt. 25 LT e 26 LIFD.
Esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro
(lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (lett. c)
nonché le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connesse
con l'esercizio dell'attività professionale (lett. d). Altri
costi e spese non sono ammessi.
Sono in particolare considerate “altre spese
professionali” quelle necessarie all'esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una
camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare
delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1
DE del 20 dicembre 2011 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido
per il periodo fiscale 2012). La relativa deduzione è ammessa nella misura
complessiva di Fr. 2'500.– l'anno oppure delle spese
effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese
e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 DE del 20 dicembre 2011). La
deduzione complessiva è infine dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è
esercitata per meno di sei mesi all'anno o con un grado di occupazione
inferiore al 50% (art. 8 cpv. 3 DE del 20 dicembre 2011).
In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni
sono previste dall'Ordinanza del
DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (RS 642.118.1; cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate
(art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di Fr.
2'000.– l'anno e un massimo di
Fr. 4'000.– (cfr. appendice
dell'Ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
Nella sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, il
Tribunale federale ha ribadito questi concetti (cfr. consid. 2.1) ed ha evidenziato
(cfr. consid. 2.2) che secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità
professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente
ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente
realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né è richiesto che
quest'ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La necessità va per
contro ammessa già se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere
che la spesa favorisce l'acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente
esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza
2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b). Da ciò non può
comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con
l'acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente
deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76,
consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico
dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente
e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale
del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (art. 34 lett. a
LIFD, art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle spese professionali; DTF 124 II 29
consid. 3d).
2.9
Visto quanto
precede, secondo questo Tribunale, alle condizioni espresse è quindi possibile
considerare quali deduzioni dal reddito lordo da attività lucrativa le spese
derivanti dal dovere consumare i pasti fuori casa da parte della moglie del
ricorrente (Fr. 3'200.-).
Anche la spesa professionale di RI 1 va posta in
deduzione del reddito lordo conseguito, tuttavia nella misura di (soli) Fr.
320.
- anziché dei pretesi Fr. 500.-, dato che a livello fiscale è stata ammessa
una deduzione di Fr. 320.- per l'attività accessoria dipendente dell'assicurato,
con cui egli ha conseguito un pari importo di Fr. 320.- (doc. XXI).
Per quanto concerne, invece, le spese di
trasferta sopportate dalla moglie __________ per il tragitto casa-lavoro stimate
in Fr. 1'000.-, questo Tribunale, rifacendosi alle considerazioni dell'autorità
fiscale (cfr. IC 2012 del 5 giugno 2013: "2.1 Deduzione non ammessa
difettando i requisiti di legge", confermata in sede di audizione del
24.
aprile 2014 e nella conseguente notifica di tassazione dopo reclamo IC 2012
del 7 maggio 2014, doc. XXI, visto che si presume l'utilizzo dei veicoli
aziendali), non ammette la deduzione dell'abbonamento __________ dei mezzi
pubblici (peraltro, erano tre zone per il tragitto da __________ a __________
per un costo di Fr. 918.- all'anno fino al 9 dicembre 2012, poi con il nuovo
sistema tariffario sono diventate 2 zone a Fr. 603.-/anno).
In merito alle spese necessarie per l'esercizio dell'attività professionale, va ricordato che la dottrina in ambito di
prestazioni complementari ha indicato comprendere gli abiti e gli strumenti da
lavoro e che a livello fiscale queste poste sono ormai integrate nel concetto
moderno di altre spese professionali e sono concesse sotto forma di forfait,
che per l'anno 2012 assommano a
Fr. 2'500.-.
Tuttavia, non va dimenticato il principio secondo
cui all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno e che non tutte
le spese devono essere assunte dalle Casse di compensazione, le quali non
possono adottare semplicemente i forfait fiscali senza adeguarli al caso
concreto.
In questo senso, poiché dagli atti non si
evidenzia un'effettiva
necessità per la moglie del ricorrente di assumersi dei costi legati all'acquisto di specifici abiti e/o strumenti
da lavoro, non è possibile porre in deduzione del reddito lordo, a titolo di
spese per il conseguimento di questo reddito, il forfait fiscale di Fr. 2'500.- per le spese professionali (citata STCA
33.2009
).
2.10
In
conclusione, dalla recente notifica di tassazione dopo reclamo IC 2012 (doc.
XXI) emerge che i redditi computabili del ricorrente assommano a Fr. 8'320.- e quelli
di sua moglie a Fr. 43'976.-. Tenuto conto delle deduzioni per spese professionali
di Fr. 320.- del marito e delle spese per pasto principale fuori casa di Fr. 3'200.- concernenti la moglie in qualità di
dipendente, e dei due terzi dei proventi in denaro dall'esercizio di
un'attività lucrativa per quanto superino annualmente Fr. 1'500.- per i coniugi
(art. 11 cpv. 1 lett. a LPC), si ha un reddito computabile privilegiato di Fr. 31'517.-
([Fr. 8'320.- - Fr. 320.- + Fr. 43'976.- - Fr. 3'200.-) - Fr. 1'500.-] x 2/3).
Le altre spese che l'assicurato si è assunto nella
sua attività di indipendente sono invece già incluse nella determinazione del
reddito aziendale netto e non possono quindi essere riconosciute una seconda
volta.
2.11
Per quanto
concerne quindi i redditi computabili, al succitato reddito non
privilegiato di Fr. 31'517.- vanno aggiunti la rendita AVS di Fr. 25'080.-
(rendita AVS di Fr. 2'090.- dal 1° settembre 2012 riportata sull'arco di un
anno, visto che il calcolo della PC va fatto annualmente, art. 23 cpv. 3
OPC-AVS/AI e art. 25 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI), il reddito di titoli e
capitali di Fr. 125.- ed il valore locativo di Fr. 12'000.- così come accertati
dall'autorità fiscale per l'anno 2012 (doc. XXI), per ottenere dei redditi
computabili complessivi accertati di Fr. 68'722.-.
A questo importo, tuttavia, deve essere
eventualmente aggiunta della sostanza computabile nella misura di un decimo
giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Nell'evenienza concreta, la recente notifica di
tassazione IC 2012 ha stabilito che quale sostanza vanno computati i titoli e
capitali dei coniugi ammontanti a Fr. 111'369.-, il valore dei veicoli a motore
di Fr. 20'000.- e il valore di stima dell'abitazione primaria di Fr. 150'810.-.
Il debito ipotecario accertato assomma a Fr. 317'300.-.
A ciò si aggiunge il valore della sostanza
all'estero, peraltro mai computata (e segnalata dall'assicurato) fino ad ora,
che l'Ufficio di tassazione ha fissato in Fr. 50'000.- quale valore di stima.
È però indubbio
che l'immobile detenuto all'estero non serva da abitazione al richiedente le prestazioni
complementari, perciò detta sostanza deve essere computata al valore corrente
ex art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
Per valutare della sostanza detenuta all'estero da un assicurato occorre
riferirsi alla giurisprudenza risultante dalla sentenza 9C_540/2009
del 17 settembre 2009 del Tribunale federale portante sulla contestazione della
valutazione di un immobile sito in Tunisia, come questo TCA ha già
potuto spiegare nella sentenza del 21 maggio 2012 (33.2011.18) emessa nella
composizione completa di tre giudici.
In quell'occasione, questo Tribunale ha concluso
che spettava alla Cassa cantonale di compensazione, accertare giusta l'art. 43
cpv. 1 LPGA, con l'aiuto delle argomentazioni giurisprudenziali esposte, il
valore venale degli immobili ubicati all'estero conformemente all'art. 17 cpv.
4.
OPC-AVS/AI.
Da evidenziare ancora che il reddito di mercato risultante
dall'ipotetico affitto di detto immobile all'estero va aggiunto nei redditi
determinanti del ricorrente giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, così come già
deciso nella citata STCA 33.2011.18.
Da quanto precede e per le considerazioni espresse nei
considerandi che seguono, la decisione impugnata deve essere annullata con
rinvio degli atti alla Cassa per una nuova determinazione del diritto alla PC.
La Cassa procederà ad una corretta valutazione dell'immobile in __________
– conformemente al dettato giurisprudenziale federale – ciò che potrebbe
condurre ad un risultato peggiore per il ricorrente
Per tale motivo il ricorrente è stato informato del fatto che un rinvio
possibile degli atti potrebbe, teoricamente, condurre ad una riforma
peggiorativa della decisione da parte dell'amministrazione (doc. XXIV) e ciò
alla luce della giurisprudenza federale (cfr. in particolare DTF 137 V 314,
ripresa in particolare nella STCA 32.2012.81 del 26 settembre 2012). Egli si è
espresso in merito mantenendo implicitamente il suo ricorso.
2.12
Eventuali altre
spese sopportate personalmente (per esempio acqua potabile, energia elettrica,
rifiuti, riscaldamento, tasse, assicurazioni, visite mediche, acquisti di
farmaci, spese varie, ecc.) non possono essere prese in considerazione.
In proposito, va rilevato che la lista dei costi
computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati
all'art. 10 LPC (cfr. consid. 2.2), è esaustiva (SVR 2011 EL Nr. 2) e
che quest'ultima disposizione è
di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo
1995, pag. 135; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3211.01
DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano
nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in
deduzione a favore degli assicurati.
Con il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le
persone non collocate in istituti si deve dunque sopperire a tutto quanto non è
possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (quali il
vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la
responsabilità civile, l'acqua, la luce, i rifiuti, la tassa delle canalizzazioni,
l'automobile, le assicurazioni, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è appositamente
destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Nel caso concreto, come visto, questo ammontare
assomma nel 2012 a Fr. 28'575.-
(cfr. consid. 2.2) e rappresenta l'importo massimo annuo a cui gli assicurati
hanno diritto per fare fronte alle altre personali spese menzionate nei
loro scritti.
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale (Fr.
28'575.-), alla pigione lorda (Fr.
13'680.-), all'importo
forfetario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Fr. 4'608.- x 2) e, per quanto di
pertinenza con il caso di specie, agli interessi ipotecari (Fr. 7'041.-) ed
alle spese di manutenzione (Fr. 3'000.-) fissati nella recente IC 2012 (doc.
XXI), non è possibile riconoscere espressamente agli assicurati altre
spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC.
La legge ha infatti dovuto fissare un tetto
massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di evitare di creare
disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che
potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di
carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di
garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
Ne consegue che i costi indicati dal ricorrente
relativi alla tassa dell'acqua potabile (Fr. 220,40), alla tassa di uso
canalizzazioni (Fr. 196,40), alla tassa sui rifiuti Fr. 118,80), al consumo di
elettricità (Fr. 2'141,10), al costo dell'olio da riscaldamento (Fr. 1'653.-),
alla polizza incendio dello stabile (Fr. 737.-), ecc., non possono essere
computati quali spese specifiche a carico delle PC dell'assicurato.
La sua richiesta non può così essere accolta, nel
senso che il suo fabbisogno vitale e quello di sua moglie resta fissato per il 2012 in Fr. 28'575.-.
Le spese riconosciute vanno quindi fissate
in Fr. 61'512.- (Fr. 28'575.- + Fr. 9'216.- +
Fr. 7'041.- + Fr. 3'000.- + Fr. 13'680.-).
2.13
In
conclusione, poiché i suoi redditi computabili (nell'ipotesi più favorevole all'assicurato
sono pari a Fr. 67'056.-, ma onde non peggiorare la sua situazione va ritenuto
l'importo di Fr. 65'578.- stabilito dalla Cassa cantonale) superano le spese
riconosciute (Fr. 61'512.-) dando luogo ad un'eccedenza di entrate, in virtù
dell'art. 9 cpv. 1 LPC - interpretato a contrario - il ricorrente non ha quindi
diritto di beneficiare delle prestazioni complementari a decorrere dal 1°
settembre 2012, nemmeno limitatamente al versamento del premio
dell'assicurazione malattia.
2.14
Per quanto
concerne la richiesta di riconoscimento delle spese di malattia, della
franchigia per l'assicurazione malattia e della partecipazione del 10% dei
costi di malattia, quantificati dal ricorrente in un forfait di Fr. 1'100.-, va
osservato quanto segue.
Giusta l'art. 14 cpv. 1 LPC, i Cantoni rimborsano
ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno
civile in corso di partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal.
In virtù dell'art. 11 LALPC, la partecipazione ai
costi ai sensi dell'art. 64 LAMal è rimborsata per le prestazioni assunte
dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 24
LAMal.
Se una persona opta per un'assicurazione con una
franchigia più elevata ai sensi dell'art. 93 OAMal, il rimborso della partecipazione
ai costi ammonta a Fr. 1'000.- al massimo all'anno.
Orbene, non essendo dato il diritto del
ricorrente di beneficiare delle prestazioni complementari stante un'eccedenza
di reddito, rimane aperta la possibilità di fare capo all'art. 14 cpv. 6 LPC.
Questa norma dispone infatti che le persone che in seguito ad un'eccedenza di
redditi non hanno diritto ad una prestazione complementare annua, hanno diritto
al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza di
redditi.
2.15
Infine,
l'assicurato ha postulato la deduzione di un forfait di Fr. 2'500.- per spese
dovute a celiachia, diabete ed ipertensione (doc. I).
Sempre su rinvio dell'art. 14 LPC, l'art. 14
LALPC prevede che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un
regime dietetico di importanza vitale prescritto da un medico a persone che non
vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia.
Va rimborsata la somma forfetaria annua di Fr. 2'100.-.
Pertanto, le spese dovute al colesterolo ed
all'ipertensione non rientrano in questo forfait di importanza vitale, ma nelle
spese di malattia dell'assicurato.
Quanto alla celiachia, la Cassa di compensazione
ha sottoposto al medico curante dell'assicurato un apposito formulario per
l'accertamento spese per prodotti dietetici, che il dr. med. __________ ha
compilato il 6 settembre 2012 (doc. A3), indicando che per l'assicurato è
indispensabile una dieta a causa di intolleranze alimentari.
Alla domanda se la dieta a cui si deve attenere
l'interessato è di importanza vitale e comporta l'acquisto di prodotti
dietetici o alimenti speciali che provocano una spesa supplementare ai normali
costi per l'alimentazione, il medico curante ha risposto affermativamente,
indicando "Alimenti che sostituiscono tutti le derrate a base di
frumento, grano duro", ma che questa dieta non deve essere seguita
vita natural durante. In caso di inosservanza della stessa, vi sarebbe un
"Peggioramento e aumento di intolleranze, disturbi intestinali con
conseguenze di infiammazioni croniche".
Nel successivo certificato del 9 ottobre 2012
(doc. A3) il dr. med. __________, medicina biologica e medicina generale FMH,
ha concluso che, sulla scorta degli esami eseguiti, l'assicurato soffre di una
forma di sindrome di "leaky-gut" (intestino troppo permeabile) e di
celiachia, ciò che gli causa emicrania, iperacidità e dolori addominali
diffusi. Secondo la letteratura, questi ultimi problemi possono essere sintomi
della stessa celiachia/intolleranza al glutine. Di conseguenza, il ricorrente
necessita di una dieta strettamente priva di glutine e solo una cura, che serve
a restituire la flora intestinale normale, sarà in grado di migliorare questa situazione.
Altrimenti, v'è il rischio che si sviluppi un'infiammazione intestinale
cronica, quale il Morbo di Crohn o una colite ulcerosa.
Il ricorrente ha inoltre allegato diversi
risultati di esami di laboratorio eseguiti per comprovare i suoi disturbi (doc.
A4).
In un primo momento, la Cassa di compensazione non
ha ritenuto la necessità, per l'assicurato, di seguire una dieta vitale.
In seguito, pendente causa ha interpellato il dr.
med. __________, FMH dermatologia, venereologia, allergologia e immunologia
clinica, per sapere se il ricorrente è affetto da celiachia (doc. VII).
Il 17 gennaio 2013 (doc. VIII) l'esperto ha
affermato che l'assicurato ne è affetto visto che soffre di una forma manifesta
di intolleranza al glutine associabile ad una celiachia, ciò che comporta
l'osservanza di una dieta corrispondente. Tuttavia, lo specialista ha anche
affermato che poiché l'assicurato gli ha comunicato che da tre mesi osservava
strettamente una dieta corrispondente all'intolleranza al glutine, essa non
permette, a causa dell'assenza del contatto con l'antigene corrispondente, di
mettere in evidenza una positività degli anticorpi per la gliadina ed anche una
biopsia dei villi intestinali risulterebbe, dopo tale lasso di tempo, non più
significativa. Ad ogni buon conto, egli ha concluso alla presenza di una
celiachia o comunque di una intolleranza al glutine ad essa equivalente.
Nella STF 9C_624/2012 del 21 dicembre 2012, il
Tribunale federale ha analizzato la questione della necessità di sottoporsi ad
un regime dietetico vitale a causa della celiachia.
Nel caso esaminato, tuttavia, l'Alta Corte ha
negato la presenza della celiachia, a motivo che una tale diagnosi non era
stata posta espressamente dal medico curante, il quale si era limitato ad
evocare la presenza di allergia al glutine ed a prodotti alimentari così pure
un'intolleranza ad alimenti. Basandosi su questi dati, il TF ha ritenuto
plausibile la conclusione a cui è giunto il Tribunale cantonale turgoviese,
ovvero che l'assenza di una diagnosi va a svantaggio dell'assicurata, che da
ciò voleva ottenere il diritto al rimborso dei costi supplementari dovuti alla
dieta che però non è stata comprovata e che per il periodo successivo la
celiachia non è più comprovabile (cfr. consid. 3.1:
"(…) Im vorliegenden Fall gebreche es bereits an der Diagnose einer
Zöliakie; die vorhandenen Arztberichte erwähnten Gluten- und Nahrungsmittelallergien
sowie eine Nahrungsmittel-unverträglichkeit. Das Fehlen der Diagnose wirke sich
zum Nachteil der Beschwerdeführerin aus, die aus der unbewiesen gebliebenen und
nachträglich für die entsprechende Zeitspanne nicht mehr beweisbaren Zöliakie
den Anspruch auf Übernahme der Mehrkosten für die Diät ableiten wollte.").
In effetti, la celiachia non è stata comprovata e l'intolleranza al
glutine non può più essere comprovata, a posteriori, con un certificato medico.
In particolare, attenersi strettamente a una dieta rende impossibile dimostrare
l'esistenza della celiachia.
Inoltre, secondo l'Alta Corte, "Sodann
vermag die Erfahrungs-tatsache, dass niemand eine derart aufwendige Diät auf
sich nimmt, ohne an der entsprechenden Glutenunverträglichkeit zu leiden, die
fehlende und nachträglich nicht mehr zu erbringende Diagnose nicht zu ersetzen.
Des Weiteren müsste die Beschwerdeführerin die ihr zufolge der Diät
entstehenden Mehrkosten nachweisen, wie vorstehend (E. 3.1 hievor) dargelegt
wurde. Dass ihr dies gelingen würde, erscheint zumindest fraglich, wie einem
ärztlichen Zeugnis des Dr. med. K.________, vom 7. Februar 2012
entnommen werden kann." (cfr. consid. 3.2).
Nel caso concreto, sebbene lo specialista interpellato dalla Cassa
non sia, per l'appunto, riuscito ad individuare con certezza la presenza della
celiachia essendo in atto un'apposita dieta, ma l'abbia solo potuta supporre
stanti le conseguenze riscontrate sullo stato di salute dell'assicurato, tuttavia,
a differenza del caso deciso dal Tribunale federale, la diagnosi di celiachia è
stata precedentemente chiaramente posta dal medico curante.
Pertanto, va ritenuto plausibile che il ricorrente sia affetto da
celiachia e, quindi, che possa beneficiare del forfait di Fr. 2'100.-, come poi
riconosciuto dalla Cassa di compensazione con la risposta di causa.
Tuttavia, come ha rilevato l'amministrazione, questo importo deve
essere dedotto dalla differenza fra i redditi computabili e le spese
riconosciute (superamento del limite di reddito), andando così a diminuire
l'eccedenza delle entrate.
Nel caso di specie ciò significa che, in applicazione del citato
art. 14 cpv. 6 LPC, il ricorrente avrà diritto al rimborso delle spese di
malattia e di invalidità nella misura in cui esse supereranno l'eccedenza dei
redditi sopra stabilita, a cui va dedotta il forfait per la dieta, trattandosi
di spese di malattia (art. 14 LALPC).
2.16
Stanti le considerazioni
esposte, il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto e la decisione
impugnata annullata, con rinvio degli atti alla Cassa cantonale di
compensazione, affinché calcoli nuovamente il diritto alle prestazioni
complementari dell'insorgente dal 1° settembre 2012 sulla base dei nuovi dati
qui stabiliti.
La Cassa dovrà in particolare tenere conto del valore commerciale
dell'immobile in __________ e del suo reddito nonché della spesa forfettaria
per la dieta, che va a diminuire l'eccedenza delle entrate e quindi permette di
ottenere, teoricamente, il rimborso delle spese di malattia se date le premesse
di cui agli artt. 14 cpv. 6 LPC e 14 LALPC.
Malgrado sia parzialmente vincente in causa, non essendo
patrocinato da un legale il ricorrente non ha diritto ad indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di
compensazione, affinché esegua un nuovo calcolo del diritto alle PC dell'assicurato
dal 1° settembre 2012 basandosi sulle considerazioni esposte.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,
e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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