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33.2012.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 maggio 2014Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

a. due terzi dei proventi in denaro o in

natura dall'esercizio di

un'attività

lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e

1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una

rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il

reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto

a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3

LPC enumera:

"

a. le prestazioni dei parenti giusta gli

articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente

assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o

dall'AI.".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 e, di riflesso, anche della moglie __________,

di percepire delle prestazioni complementari dal 1° settembre 2012.

Il ricorrente ha contestato che malgrado la

moglie abbia ridotto il grado di occupazione all'80% e che le sue provvigioni

da attività lucrativa indipendente siano diminuite drasticamente, la Cassa

abbia negato loro le PC, senza però considerare i contributi AVS che egli ha versato

né i costi sopportati per l'ottenimento dei loro redditi. Inoltre, la scoperta,

recente, di essere affetto da celiachia gli causa maggiori spese per

alimentarsi e senza più l'aiuto delle prestazioni complementari è ora

impossibile pagare i premi per l'assicurazione malattia. L'interessato ha

quindi invocato difficoltà economiche e ha postulato in sostanza un aiuto

concreto.

In tali circostanze, questo Tribunale deve quindi verificare se

gli importi litigiosi relativi alle uscite ed alle entrate considerati nella

decisione impugnata siano corretti.

2.4. Tra le spese

riconosciute dalla legge evocate al considerando 2.2, v'è il premio

dell'assicurazione malattia a cui i coniugi RI 1 devono fare fronte

mensilmente.

Va rilevato che il citato art. 10 cpv. 3 lett. d

LPC prevede che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per

l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere

al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Giusta l'art. 54a cpv. 3 OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui

per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Quindi, il DFI determina l'importo dei premi medi

cantonali o regionali per l'assicurazione di base e con Ordinanza del 25 ottobre

2011 ha fissato in Fr. 4'608.- i premi medi per gli adulti per l'anno 2012 per la regione 2 del Cantone

Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio del ricorrente -,

premio che è pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione

sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).

Nel Decreto esecutivo del 7 dicembre 2011 l'autorità cantonale ha ratificato l'importo di Fr. 4'608.- quale contributo fisso per gli adulti domiciliati nella regione 2

per il 2012.

Stanti così le cose, il TCA deve ritenere per il

ricorrente e sua moglie un contributo fisso per l'assicurazione malattia corrispondente agli importi indicati.

Questo Tribunale osserva, infine, che trattandosi

di premi medi regionali, essi sono totalmente indipendenti dal premio dell'assicurazione

malattia di base LAMal (e non anche dell'eventuale assicurazione complementare)

effettivamente dovuto dagli assicurati.

Oltre a ciò, i predetti importi si riferiscono

però unicamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base delle cure

medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non copre delle eventuali

assicurazioni complementari che il richiedente ha stipulato in più delle

cure di base già offerte, come per esempio la camera privata in ospedale, le

cure dentarie, le cure all'estero, ecc. (N. 3240.02 DPC).

Ora, dovendo questa Corte attenersi imperativamente

alla citata legislazione vigente (cfr. l'Ordinanza federale del 25 ottobre 2011 valida per il 2012), ne

discende che i summenzionati contributi fissi per l'assicurazione malattia sono

stati correttamente posti dalla Cassa cantonale alla base delle proprie

decisioni di fissazione delle prestazioni complementari (adulti domiciliati

nella regione 2 del Cantone Ticino: Fr. 4'608.-).

All'autorità amministrativa non può dunque essere

rimproverata una violazione delle norme che reggono la materia dei premi di

cassa malati in ambito di prestazioni complementari.

2.5. Il

ricorrente si è inoltre lamentato che la pigione che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 13'680.- sarebbe insufficiente.

Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono

considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative

spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

Per i coniugi la legge federale riconosce un

importo massimo annuo di Fr. 15'000.- (art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC).

La pigione di un appartamento appartiene alle

spese riconosciute. L'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC è pure applicabile alla

persona che abita l'appartamento di sua proprietà. In tal caso, la spesa riconosciuta

corrisponde al valore locativo ritenuto come reddito della sostanza immobiliare

(DTF 126 V 252 = SVR 2001 EL Nr. 1; RCC 1968 pag. 221; STFA P 54/88; STFA P

4/99).

Quando un assicurato è proprietario di un bene

immobile va quindi ritenuto il relativo valore locativo.

Il reddito della sostanza immobiliare comprende

pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore

locativo della propria abitazione (N. 3236.01 delle Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (DPC)

valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2013; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore

locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come

pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri

validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b

LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o

di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza

immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica

tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio

economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui

redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti

servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono

autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima

tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della

situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Pertanto, dalla cifra ritenuta dalla Cassa, peraltro

esposta nella notifica di tassazione IC 2011 del 31 ottobre 2012 (doc. XVII) e

nella notifica di tassazione dopo reclamo IC 2012 del 7 maggio 2014 (doc. XXI) dell'assicurato, emerge che il valore locativo è

di Fr. 12'000.-. Va quindi ritenuta una pigione netta di Fr. 12'000.-.

Non va poi dimenticato che, conformemente al

succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che

vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative

spese accessorie.

L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un

immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o

sono titolari di un diritto d'abitazione

sull'immobile che abitano (art.

16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va

ad aggiungersi all'importo

della pigione netta (N. 3236.02 DPC).

Nel caso in esame, dunque, al ricorrente va

computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie, per ottenere una pigione lorda di

Fr. 13'680.-.

Questo ammontare, essendo inferiore all'importo massimo

di Fr. 15'000.- previsto per i coniugi, va computato come tale nel foglio di

calcolo per la prestazione complementare.

La richiesta del ricorrente di beneficiare

dell'importo massimo di Fr. 15'000.- non può dunque essere tutelata.

2.6. L'assicurato

ha chiesto che i contributi AVS che egli deve pagare annualmente per la

sua attività lucrativa di tipo indipendente, cifrati in Fr. 328.- (doc. A5),

gli siano computati nel fabbisogno.

Occorre evidenziare che, in virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC, per tutte le

persone sono riconosciuti quali spese i premi versati alle assicurazioni

sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie.

L'art. 11a OPC-AVS/AI prevede che il reddito

annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese

per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti

alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito.

I contributi all'AVS/AI/IPG sono riconosciuti

quali spese. Nel caso di persone che esercitano un'attività lucrativa sono

riconosciuti come spese anche i contributi all'assicurazione obbligatoria contro

la disoccupazione, alla previdenza professionale, come pure all'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni. Se si tratta di persone che esercitano

un'attività lucrativa, i contributi devono essere dedotti dal loro salario

lordo. Se nel calcolo sono compresi anche i contributi all'AVS/AI/IPG, è lecito

compensare un'eventuale PC con questi ultimi o trattenere la prestazione

complementare (RCC 1990 pag. 314 e 425; N. 3280.01 DPC).

Per il N. 3280.03 DPC, i contributi versati a un

istituto di previdenza nell'ambito dell'OPP3 non possono essere considerati

come spese.

In merito a ciò va ritenuto che sono assicurate

obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio

civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati

sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività

lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo

inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e

dura fino alla fine del mese in cui le donne compiono 64 anni, gli uomini 65

anni.

Per l'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che

esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente

da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato «salario

determinante», è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un

contributo del 7,8%. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al

multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a Fr.

56'200.-, ma è almeno di Fr. 9'400.- l'anno, il tasso del contributo è ridotto

fino al 4,2% secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale (art.

8 cpv. 1 LAVS).

Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale

o inferiore a Fr. 9'300.-, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di Fr.

392.- l'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario

determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul

reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso

della tavola scalare.

In effetti, al ricorrente, che ha svolto

un'attività lucrativa di tipo indipendente durante l'anno 2012 - ed anche dal

1° settembre 2012, periodo a partire dal quale egli chiede le prestazioni complementari

-, per l'anno 2012 va riconosciuto nel suo fabbisogno il contributo minimo

AVS/AI/IPG di Fr. 475.- visto che il reddito annuo (netto) accertato è stato

inferiore a Fr. 9'300.- (doc. XXI: notifica di tassazione dopo reclamo IC 2012:

reddito da attività indipendente principale contribuente: Fr. 8'000.-).

Tuttavia, essendo un lavoratore indipendente,

l'assicurato, allestendo il conto economico per l'anno 2012, alla stessa

stregua che per l'anno 2011 (doc. 42) ha inserito la spesa degli oneri sociali (doc.

XXI: Fr. 328,40) nei costi della sua attività per ottenere il reddito aziendale

netto fiscalmente imponibile (doc. XXI: Fr. 6'400.-, rettificato in Fr. 8'000.-

dall'autorità fiscale). In tal caso, pertanto, il reddito da lavoro computabile

nei suoi redditi determinanti ai fini delle prestazioni complementari è al

netto dei contributi sociali e di altre spese (doc. XXI: costi auto, benzina,

costi cancelleria, telefono, postali, rappresentanza), motivo per cui non è certo

possibile considerare nuovamente queste spese nel suo fabbisogno per il diritto

alle PC.

Le spese già dedotte per la determinazione del

reddito dell'attività lucrativa, quali le spese per il conseguimento del

reddito e le spese di manutenzione dei fabbricati, non possono infatti essere

prese in considerazione una seconda volta (N. 3211.03 DPC).

Per potere stabilire i redditi computabili dei

coniugi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, il TCA rileva che il salario netto

della moglie conseguito nel 2012 è stato stabilito dalla recente notifica di

tassazione dopo reclamo IC 2012 (doc. XXI) in Fr. 43'976.- sulla base del relativo

certificato di salario.

Il versamento per la previdenza professionale

individuale non può invece essere considerato come spesa della moglie.

2.7. L'insorgente

ha inoltre chiesto che si tenga conto delle spese per il conseguimento del

reddito, che egli ha cifrato in Fr. 500.- per il forfait delle sue spese

professionali, in Fr. 3'200.- per le spese per i pasti fuori casa di entrambi i

coniugi, in Fr. 1'000.- per le spese di trasferta casa-lavoro dei coniugi ed in

Fr. 2'500.- per le spese professionali della moglie.

Il predetto art. 10 cpv. 3 lett. a LPC prevede in

effetti che sono riconosciute le spese per il conseguimento del reddito, fino a

concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa.

Tuttavia, come visto, l'art. 11a OPC-AVS/AI recita

che il reddito annuo di un'attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito

lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i

contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul

reddito.

Di conseguenza, le spese per il conseguimento del

reddito sono deducibili direttamente dal reddito conseguito e non considerate

come spese autonome, come la sistematica della legge lascerebbe supporre

(Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Schulthess 2009, pag. 140; STCA

33.2009.8 del 23 novembre 2009).

Da ciò deriva che le spese per il conseguimento

del reddito sono già prese in considerazione al momento della determinazione

del reddito netto dell'attività lucrativa (N. 3250.01 DPC, che rinvia ai N.

3421.04, 3422.01, 3423.03 e 3423.04 DPC), perciò non possono essere ritenute

una seconda volta (N. 3211.03 DPC).

Secondo il N. 3421.04 DPC, dal reddito lordo di un'attività lucrativa

sono dedotte le spese per il conseguimento del reddito debitamente comprovate

(N. 3423.03-3423.04) ed i contributi obbligatori pagati su questo reddito alle

assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AF, AINF e PP; art. 11a

OPC-AVS/AI). Se queste spese sono più elevate del reddito lordo, il reddito

dell'attività lucrativa non è computato.

Per quanto concerne il reddito di un'attività lucrativa

indipendente, il N. 3422.01 DPC recita che per gli aventi diritto che possiedono

un'azienda non agricola, il reddito determinante corrisponde all'importo del

reddito lordo, a cui va dedotto l'insieme delle spese generali per il suo

conseguimento. In generale ci si potrà basare sulla tassazione fiscale. Se il

richiedente contesta l'esattezza della tassazione fiscale dovrà documentare il

risultato dell'esercizio della sua attività con indicazioni precise.

Quanto al reddito di un'attività lucrativa dipendente, secondo

il N. 3423.03 DPC i salariati possono dedurre dal reddito lordo dell'attività

lucrativa, a titolo di spese per il conseguimento del reddito giusta il N.

3421.04, in particolare le spese supplementari dovute al fatto di dovere

consumare i pasti fuori casa, le spese di viaggio fino al luogo di lavoro e a

quelle per l'acquisto di abiti professionali (RCC 1968 pag. 113).

Per il N. 3423.04 DPC, le spese di un veicolo privato possono

essere considerate spese di conseguimento del reddito solo se sono in relazione

diretta con l'attività lucrativa dell'assicurato e se l'assicurato non può

spostarsi con i mezzi pubblici sia perché inesistenti sia perché la sua

infermità glielo impedisce (RCC 1980 pag. 125). L'indennità al chilometro

determinante è quella prevista dall'Ordinanza sulle spese professionali.

Nella STCA 33.2009.8 del 23 novembre 2009 questo

Tribunale, nella sua composizione di tre giudici, aveva evidenziato che la LPC,

contrariamente a quanto previsto per la valutazione della sostanza (art. 17

OPC-AVS/AI), non rinvia espressamente al diritto tributario. Ciò nonostante, le

Casse di compensazione devono attenersi ai principi del diritto tributario e

possono derogarvi quando ciò è giustificato dalla particolare natura delle

prestazioni complementari. In particolare, le Casse non possono adottare ciecamente

i forfait fiscali. D'altra

parte, l'accertamento delle

spese professionali effettive per ogni singolo caso diventa molto dispendiosa,

motivo per il quale le Casse di compensazione non possono fare a meno di

procedere con determinati forfait. Questi forfait dovrebbero però essere

calcolati in modo tale che la maggior parte dei casi concreti sia così coperta.

Qualora la persona beneficiaria di PC dimostri dei costi effettivi maggiori,

che sono strettamente necessari per il conseguimento del reddito professionale,

la Cassa di compensazione non può rifiutare queste spese rinviando ai forfait.

Le Casse di compensazione non devono però anche accettare tutte le spese

professionali giustificate dal richiedente le PC. Per le prestazioni

complementari all'AVS/AI si

tratta di prestazioni che devono assicurare un adeguato sostentamento e vengono erogate solo sussidiariamente. La persona

che ha diritto alle PC è vincolata all'obbligo di ridurre il danno e quindi deve sfruttare la propria

capacità di guadagno e mantenere il più basso possibile i costi da coprire con

le PC (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 140; STF 9C_429/2013 = SVR 2014 EL Nr. 5).

Riferendosi alla regolamentazione a livello

federale (art. 26 LIFD), la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 141) ha

stilato l'elenco dei costi

professionali che sono deducibili: le spese di trasporto necessarie dal

domicilio al luogo di lavoro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori

domicilio o in caso di lavoro a turni, le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (come i vestiti da lavoro e gli strumenti di lavoro) e le spese inerenti

al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale, che sono però solo eccezionalmente ammesse,

per esempio quando una non partecipazione potrebbe portare a perdere il posto

di lavoro. Non è comunque compito delle PC finanziare questi perfezionamenti.

Fino al 31 dicembre 2011, le spese per l'assistenza dei figli non erano

espressamente previste come deducibili né dalla LIFD né dalla giurisprudenza,

Considerandi

poiché non erano in connessione con una determinata attività professionale, ma

costituivano soltanto la condizione affinché soprattutto un'attività lucrativa potesse essere

esercitata fuori casa. A livello cantonale, questa tematica è regolata in maniera

non univoca. Per le PC, i costi per la cura dei figli sono considerati come

spese per il conseguimento del reddito.

Dal 1° gennaio 2012, però, la Legge federale del

25.

settembre 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455;

FF 2009 4095) ha introdotto l'art. 33 cpv. 3 LIFD che, nel nuovo testo giusta l'art.

3.

cpv. 2 dell'Ordinanza del DFF del 22 settembre 2011 sulla progressione a

freddo, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che dai proventi sono

dedotte le spese comprovate, ma al massimo Fr. 9'200.-, per la cura prestata da

terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione

domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che

queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione

o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

2.8

Sia secondo

l'art. 24 LT sia secondo l'art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde

ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.

La tendenza è oggi quella di prediligere una

concezione delle spese generali non finalizzata al conseguimento del reddito,

ma piuttosto una concezione causale, secondo cui sono deducibili non soltanto

le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte

quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, ad art. 25,

n. 13 seg., pag. 631; Reich, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, ad art. 9 LAID, n. 8, p.

163).

In una sentenza del 26 ottobre 2004, anche il

Tribunale federale ha espressamente rinviato a tale concezione, sottolineando

che devono essere considerate spese per il conseguimento del reddito quelle che il contribuente non può ragionevolmente evitare e che trovano

sostanziale origine nel conseguimento del medesimo (ASA 75 pag. 253).

In caso di attività lucrativa dipendente,

le deduzioni sono esaurientemente disciplinate dagli artt. 25 LT e 26 LIFD.

Esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro

(lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in

caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l'esercizio della professione (lett. c)

nonché le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connesse

con l'esercizio dell'attività professionale (lett. d). Altri

costi e spese non sono ammessi.

Sono in particolare considerate “altre spese

professionali” quelle necessarie all'esercizio della professione che sono

sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro

(compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una

camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare

delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1

DE del 20 dicembre 2011 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido

per il periodo fiscale 2012). La relativa deduzione è ammessa nella misura

complessiva di Fr. 2'500.– l'anno oppure delle spese

effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese

e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 DE del 20 dicembre 2011). La

deduzione complessiva è infine dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è

esercitata per meno di sei mesi all'anno o con un grado di occupazione

inferiore al 50% (art. 8 cpv. 3 DE del 20 dicembre 2011).

In materia di imposta federale diretta, analoghe deduzioni

sono previste dall'Ordinanza del

DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (RS 642.118.1; cfr. art. 7). Fatta salva la giustificazione di spese più elevate

(art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di Fr.

2'000.– l'anno e un massimo di

Fr. 4'000.– (cfr. appendice

dell'Ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).

Nella sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, il

Tribunale federale ha ribadito questi concetti (cfr. consid. 2.1) ed ha evidenziato

(cfr. consid. 2.2) che secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità

professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente

ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente

realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né è richiesto che

quest'ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La necessità va per

contro ammessa già se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere

che la spesa favorisce l'acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente

esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza

2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b). Da ciò non può

comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con

l'acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente

deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76,

consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico

dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente

e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale

del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (art. 34 lett. a

LIFD, art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle spese professionali; DTF 124 II 29

consid. 3d).

2.9

Visto quanto

precede, secondo questo Tribunale, alle condizioni espresse è quindi possibile

considerare quali deduzioni dal reddito lordo da attività lucrativa le spese

derivanti dal dovere consumare i pasti fuori casa da parte della moglie del

ricorrente (Fr. 3'200.-).

Anche la spesa professionale di RI 1 va posta in

deduzione del reddito lordo conseguito, tuttavia nella misura di (soli) Fr.

320.

- anziché dei pretesi Fr. 500.-, dato che a livello fiscale è stata ammessa

una deduzione di Fr. 320.- per l'attività accessoria dipendente dell'assicurato,

con cui egli ha conseguito un pari importo di Fr. 320.- (doc. XXI).

Per quanto concerne, invece, le spese di

trasferta sopportate dalla moglie __________ per il tragitto casa-lavoro stimate

in Fr. 1'000.-, questo Tribunale, rifacendosi alle considerazioni dell'autorità

fiscale (cfr. IC 2012 del 5 giugno 2013: "2.1 Deduzione non ammessa

difettando i requisiti di legge", confermata in sede di audizione del

24.

aprile 2014 e nella conseguente notifica di tassazione dopo reclamo IC 2012

del 7 maggio 2014, doc. XXI, visto che si presume l'utilizzo dei veicoli

aziendali), non ammette la deduzione dell'abbonamento __________ dei mezzi

pubblici (peraltro, erano tre zone per il tragitto da __________ a __________

per un costo di Fr. 918.- all'anno fino al 9 dicembre 2012, poi con il nuovo

sistema tariffario sono diventate 2 zone a Fr. 603.-/anno).

In merito alle spese necessarie per l'esercizio dell'attività professionale, va ricordato che la dottrina in ambito di

prestazioni complementari ha indicato comprendere gli abiti e gli strumenti da

lavoro e che a livello fiscale queste poste sono ormai integrate nel concetto

moderno di altre spese professionali e sono concesse sotto forma di forfait,

che per l'anno 2012 assommano a

Fr. 2'500.-.

Tuttavia, non va dimenticato il principio secondo

cui all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno e che non tutte

le spese devono essere assunte dalle Casse di compensazione, le quali non

possono adottare semplicemente i forfait fiscali senza adeguarli al caso

concreto.

In questo senso, poiché dagli atti non si

evidenzia un'effettiva

necessità per la moglie del ricorrente di assumersi dei costi legati all'acquisto di specifici abiti e/o strumenti

da lavoro, non è possibile porre in deduzione del reddito lordo, a titolo di

spese per il conseguimento di questo reddito, il forfait fiscale di Fr. 2'500.- per le spese professionali (citata STCA

33.2009

).

2.10

In

conclusione, dalla recente notifica di tassazione dopo reclamo IC 2012 (doc.

XXI) emerge che i redditi computabili del ricorrente assommano a Fr. 8'320.- e quelli

di sua moglie a Fr. 43'976.-. Tenuto conto delle deduzioni per spese professionali

di Fr. 320.- del marito e delle spese per pasto principale fuori casa di Fr. 3'200.- concernenti la moglie in qualità di

dipendente, e dei due terzi dei proventi in denaro dall'esercizio di

un'attività lucrativa per quanto superino annualmente Fr. 1'500.- per i coniugi

(art. 11 cpv. 1 lett. a LPC), si ha un reddito computabile privilegiato di Fr. 31'517.-

([Fr. 8'320.- - Fr. 320.- + Fr. 43'976.- - Fr. 3'200.-) - Fr. 1'500.-] x 2/3).

Le altre spese che l'assicurato si è assunto nella

sua attività di indipendente sono invece già incluse nella determinazione del

reddito aziendale netto e non possono quindi essere riconosciute una seconda

volta.

2.11

Per quanto

concerne quindi i redditi computabili, al succitato reddito non

privilegiato di Fr. 31'517.- vanno aggiunti la rendita AVS di Fr. 25'080.-

(rendita AVS di Fr. 2'090.- dal 1° settembre 2012 riportata sull'arco di un

anno, visto che il calcolo della PC va fatto annualmente, art. 23 cpv. 3

OPC-AVS/AI e art. 25 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI), il reddito di titoli e

capitali di Fr. 125.- ed il valore locativo di Fr. 12'000.- così come accertati

dall'autorità fiscale per l'anno 2012 (doc. XXI), per ottenere dei redditi

computabili complessivi accertati di Fr. 68'722.-.

A questo importo, tuttavia, deve essere

eventualmente aggiunta della sostanza computabile nella misura di un decimo

giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

Nell'evenienza concreta, la recente notifica di

tassazione IC 2012 ha stabilito che quale sostanza vanno computati i titoli e

capitali dei coniugi ammontanti a Fr. 111'369.-, il valore dei veicoli a motore

di Fr. 20'000.- e il valore di stima dell'abitazione primaria di Fr. 150'810.-.

Il debito ipotecario accertato assomma a Fr. 317'300.-.

A ciò si aggiunge il valore della sostanza

all'estero, peraltro mai computata (e segnalata dall'assicurato) fino ad ora,

che l'Ufficio di tassazione ha fissato in Fr. 50'000.- quale valore di stima.

È però indubbio

che l'immobile detenuto all'estero non serva da abitazione al richiedente le prestazioni

complementari, perciò detta sostanza deve essere computata al valore corrente

ex art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Per valutare della sostanza detenuta all'estero da un assicurato occorre

riferirsi alla giurisprudenza risultante dalla sentenza 9C_540/2009

del 17 settembre 2009 del Tribunale federale portante sulla contestazione della

valutazione di un immobile sito in Tunisia, come questo TCA ha già

potuto spiegare nella sentenza del 21 maggio 2012 (33.2011.18) emessa nella

composizione completa di tre giudici.

In quell'occasione, questo Tribunale ha concluso

che spettava alla Cassa cantonale di compensazione, accertare giusta l'art. 43

cpv. 1 LPGA, con l'aiuto delle argomentazioni giurisprudenziali esposte, il

valore venale degli immobili ubicati all'estero conformemente all'art. 17 cpv.

4.

OPC-AVS/AI.

Da evidenziare ancora che il reddito di mercato risultante

dall'ipotetico affitto di detto immobile all'estero va aggiunto nei redditi

determinanti del ricorrente giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, così come già

deciso nella citata STCA 33.2011.18.

Da quanto precede e per le considerazioni espresse nei

considerandi che seguono, la decisione impugnata deve essere annullata con

rinvio degli atti alla Cassa per una nuova determinazione del diritto alla PC.

La Cassa procederà ad una corretta valutazione dell'immobile in __________

– conformemente al dettato giurisprudenziale federale – ciò che potrebbe

condurre ad un risultato peggiore per il ricorrente

Per tale motivo il ricorrente è stato informato del fatto che un rinvio

possibile degli atti potrebbe, teoricamente, condurre ad una riforma

peggiorativa della decisione da parte dell'amministrazione (doc. XXIV) e ciò

alla luce della giurisprudenza federale (cfr. in particolare DTF 137 V 314,

ripresa in particolare nella STCA 32.2012.81 del 26 settembre 2012). Egli si è

espresso in merito mantenendo implicitamente il suo ricorso.

2.12

Eventuali altre

spese sopportate personalmente (per esempio acqua potabile, energia elettrica,

rifiuti, riscaldamento, tasse, assicurazioni, visite mediche, acquisti di

farmaci, spese varie, ecc.) non possono essere prese in considerazione.

In proposito, va rilevato che la lista dei costi

computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati

all'art. 10 LPC (cfr. consid. 2.2), è esaustiva (SVR 2011 EL Nr. 2) e

che quest'ultima disposizione è

di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo

1995, pag. 135; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3211.01

DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano

nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in

deduzione a favore degli assicurati.

Con il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le

persone non collocate in istituti si deve dunque sopperire a tutto quanto non è

possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (quali il

vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la

responsabilità civile, l'acqua, la luce, i rifiuti, la tassa delle canalizzazioni,

l'automobile, le assicurazioni, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è appositamente

destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Nel caso concreto, come visto, questo ammontare

assomma nel 2012 a Fr. 28'575.-

(cfr. consid. 2.2) e rappresenta l'importo massimo annuo a cui gli assicurati

hanno diritto per fare fronte alle altre personali spese menzionate nei

loro scritti.

Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale (Fr.

28'575.-), alla pigione lorda (Fr.

13'680.-), all'importo

forfetario annuo per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Fr. 4'608.- x 2) e, per quanto di

pertinenza con il caso di specie, agli interessi ipotecari (Fr. 7'041.-) ed

alle spese di manutenzione (Fr. 3'000.-) fissati nella recente IC 2012 (doc.

XXI), non è possibile riconoscere espressamente agli assicurati altre

spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC.

La legge ha infatti dovuto fissare un tetto

massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di evitare di creare

disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che

potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di

carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di

garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.

Ne consegue che i costi indicati dal ricorrente

relativi alla tassa dell'acqua potabile (Fr. 220,40), alla tassa di uso

canalizzazioni (Fr. 196,40), alla tassa sui rifiuti Fr. 118,80), al consumo di

elettricità (Fr. 2'141,10), al costo dell'olio da riscaldamento (Fr. 1'653.-),

alla polizza incendio dello stabile (Fr. 737.-), ecc., non possono essere

computati quali spese specifiche a carico delle PC dell'assicurato.

La sua richiesta non può così essere accolta, nel

senso che il suo fabbisogno vitale e quello di sua moglie resta fissato per il 2012 in Fr. 28'575.-.

Le spese riconosciute vanno quindi fissate

in Fr. 61'512.- (Fr. 28'575.- + Fr. 9'216.- +

Fr. 7'041.- + Fr. 3'000.- + Fr. 13'680.-).

2.13

In

conclusione, poiché i suoi redditi computabili (nell'ipotesi più favorevole all'assicurato

sono pari a Fr. 67'056.-, ma onde non peggiorare la sua situazione va ritenuto

l'importo di Fr. 65'578.- stabilito dalla Cassa cantonale) superano le spese

riconosciute (Fr. 61'512.-) dando luogo ad un'eccedenza di entrate, in virtù

dell'art. 9 cpv. 1 LPC - interpretato a contrario - il ricorrente non ha quindi

diritto di beneficiare delle prestazioni complementari a decorrere dal 1°

settembre 2012, nemmeno limitatamente al versamento del premio

dell'assicurazione malattia.

2.14

Per quanto

concerne la richiesta di riconoscimento delle spese di malattia, della

franchigia per l'assicurazione malattia e della partecipazione del 10% dei

costi di malattia, quantificati dal ricorrente in un forfait di Fr. 1'100.-, va

osservato quanto segue.

Giusta l'art. 14 cpv. 1 LPC, i Cantoni rimborsano

ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno

civile in corso di partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal.

In virtù dell'art. 11 LALPC, la partecipazione ai

costi ai sensi dell'art. 64 LAMal è rimborsata per le prestazioni assunte

dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 24

LAMal.

Se una persona opta per un'assicurazione con una

franchigia più elevata ai sensi dell'art. 93 OAMal, il rimborso della partecipazione

ai costi ammonta a Fr. 1'000.- al massimo all'anno.

Orbene, non essendo dato il diritto del

ricorrente di beneficiare delle prestazioni complementari stante un'eccedenza

di reddito, rimane aperta la possibilità di fare capo all'art. 14 cpv. 6 LPC.

Questa norma dispone infatti che le persone che in seguito ad un'eccedenza di

redditi non hanno diritto ad una prestazione complementare annua, hanno diritto

al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza di

redditi.

2.15

Infine,

l'assicurato ha postulato la deduzione di un forfait di Fr. 2'500.- per spese

dovute a celiachia, diabete ed ipertensione (doc. I).

Sempre su rinvio dell'art. 14 LPC, l'art. 14

LALPC prevede che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un

regime dietetico di importanza vitale prescritto da un medico a persone che non

vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia.

Va rimborsata la somma forfetaria annua di Fr. 2'100.-.

Pertanto, le spese dovute al colesterolo ed

all'ipertensione non rientrano in questo forfait di importanza vitale, ma nelle

spese di malattia dell'assicurato.

Quanto alla celiachia, la Cassa di compensazione

ha sottoposto al medico curante dell'assicurato un apposito formulario per

l'accertamento spese per prodotti dietetici, che il dr. med. __________ ha

compilato il 6 settembre 2012 (doc. A3), indicando che per l'assicurato è

indispensabile una dieta a causa di intolleranze alimentari.

Alla domanda se la dieta a cui si deve attenere

l'interessato è di importanza vitale e comporta l'acquisto di prodotti

dietetici o alimenti speciali che provocano una spesa supplementare ai normali

costi per l'alimentazione, il medico curante ha risposto affermativamente,

indicando "Alimenti che sostituiscono tutti le derrate a base di

frumento, grano duro", ma che questa dieta non deve essere seguita

vita natural durante. In caso di inosservanza della stessa, vi sarebbe un

"Peggioramento e aumento di intolleranze, disturbi intestinali con

conseguenze di infiammazioni croniche".

Nel successivo certificato del 9 ottobre 2012

(doc. A3) il dr. med. __________, medicina biologica e medicina generale FMH,

ha concluso che, sulla scorta degli esami eseguiti, l'assicurato soffre di una

forma di sindrome di "leaky-gut" (intestino troppo permeabile) e di

celiachia, ciò che gli causa emicrania, iperacidità e dolori addominali

diffusi. Secondo la letteratura, questi ultimi problemi possono essere sintomi

della stessa celiachia/intolleranza al glutine. Di conseguenza, il ricorrente

necessita di una dieta strettamente priva di glutine e solo una cura, che serve

a restituire la flora intestinale normale, sarà in grado di migliorare questa situazione.

Altrimenti, v'è il rischio che si sviluppi un'infiammazione intestinale

cronica, quale il Morbo di Crohn o una colite ulcerosa.

Il ricorrente ha inoltre allegato diversi

risultati di esami di laboratorio eseguiti per comprovare i suoi disturbi (doc.

A4).

In un primo momento, la Cassa di compensazione non

ha ritenuto la necessità, per l'assicurato, di seguire una dieta vitale.

In seguito, pendente causa ha interpellato il dr.

med. __________, FMH dermatologia, venereologia, allergologia e immunologia

clinica, per sapere se il ricorrente è affetto da celiachia (doc. VII).

Il 17 gennaio 2013 (doc. VIII) l'esperto ha

affermato che l'assicurato ne è affetto visto che soffre di una forma manifesta

di intolleranza al glutine associabile ad una celiachia, ciò che comporta

l'osservanza di una dieta corrispondente. Tuttavia, lo specialista ha anche

affermato che poiché l'assicurato gli ha comunicato che da tre mesi osservava

strettamente una dieta corrispondente all'intolleranza al glutine, essa non

permette, a causa dell'assenza del contatto con l'antigene corrispondente, di

mettere in evidenza una positività degli anticorpi per la gliadina ed anche una

biopsia dei villi intestinali risulterebbe, dopo tale lasso di tempo, non più

significativa. Ad ogni buon conto, egli ha concluso alla presenza di una

celiachia o comunque di una intolleranza al glutine ad essa equivalente.

Nella STF 9C_624/2012 del 21 dicembre 2012, il

Tribunale federale ha analizzato la questione della necessità di sottoporsi ad

un regime dietetico vitale a causa della celiachia.

Nel caso esaminato, tuttavia, l'Alta Corte ha

negato la presenza della celiachia, a motivo che una tale diagnosi non era

stata posta espressamente dal medico curante, il quale si era limitato ad

evocare la presenza di allergia al glutine ed a prodotti alimentari così pure

un'intolleranza ad alimenti. Basandosi su questi dati, il TF ha ritenuto

plausibile la conclusione a cui è giunto il Tribunale cantonale turgoviese,

ovvero che l'assenza di una diagnosi va a svantaggio dell'assicurata, che da

ciò voleva ottenere il diritto al rimborso dei costi supplementari dovuti alla

dieta che però non è stata comprovata e che per il periodo successivo la

celiachia non è più comprovabile (cfr. consid. 3.1:

"(…) Im vorliegenden Fall gebreche es bereits an der Diagnose einer

Zöliakie; die vorhandenen Arztberichte erwähnten Gluten- und Nahrungsmittelallergien

sowie eine Nahrungsmittel-unverträglichkeit. Das Fehlen der Diagnose wirke sich

zum Nachteil der Beschwerdeführerin aus, die aus der unbewiesen gebliebenen und

nachträglich für die entsprechende Zeitspanne nicht mehr beweisbaren Zöliakie

den Anspruch auf Übernahme der Mehrkosten für die Diät ableiten wollte.").

In effetti, la celiachia non è stata comprovata e l'intolleranza al

glutine non può più essere comprovata, a posteriori, con un certificato medico.

In particolare, attenersi strettamente a una dieta rende impossibile dimostrare

l'esistenza della celiachia.

Inoltre, secondo l'Alta Corte, "Sodann

vermag die Erfahrungs-tatsache, dass niemand eine derart aufwendige Diät auf

sich nimmt, ohne an der entsprechenden Glutenunverträglichkeit zu leiden, die

fehlende und nachträglich nicht mehr zu erbringende Diagnose nicht zu ersetzen.

Des Weiteren müsste die Beschwerdeführerin die ihr zufolge der Diät

entstehenden Mehrkosten nachweisen, wie vorstehend (E. 3.1 hievor) dargelegt

wurde. Dass ihr dies gelingen würde, erscheint zumindest fraglich, wie einem

ärztlichen Zeugnis des Dr. med. K.________, vom 7. Februar 2012

entnommen werden kann." (cfr. consid. 3.2).

Nel caso concreto, sebbene lo specialista interpellato dalla Cassa

non sia, per l'appunto, riuscito ad individuare con certezza la presenza della

celiachia essendo in atto un'apposita dieta, ma l'abbia solo potuta supporre

stanti le conseguenze riscontrate sullo stato di salute dell'assicurato, tuttavia,

a differenza del caso deciso dal Tribunale federale, la diagnosi di celiachia è

stata precedentemente chiaramente posta dal medico curante.

Pertanto, va ritenuto plausibile che il ricorrente sia affetto da

celiachia e, quindi, che possa beneficiare del forfait di Fr. 2'100.-, come poi

riconosciuto dalla Cassa di compensazione con la risposta di causa.

Tuttavia, come ha rilevato l'amministrazione, questo importo deve

essere dedotto dalla differenza fra i redditi computabili e le spese

riconosciute (superamento del limite di reddito), andando così a diminuire

l'eccedenza delle entrate.

Nel caso di specie ciò significa che, in applicazione del citato

art. 14 cpv. 6 LPC, il ricorrente avrà diritto al rimborso delle spese di

malattia e di invalidità nella misura in cui esse supereranno l'eccedenza dei

redditi sopra stabilita, a cui va dedotta il forfait per la dieta, trattandosi

di spese di malattia (art. 14 LALPC).

2.16

Stanti le considerazioni

esposte, il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto e la decisione

impugnata annullata, con rinvio degli atti alla Cassa cantonale di

compensazione, affinché calcoli nuovamente il diritto alle prestazioni

complementari dell'insorgente dal 1° settembre 2012 sulla base dei nuovi dati

qui stabiliti.

La Cassa dovrà in particolare tenere conto del valore commerciale

dell'immobile in __________ e del suo reddito nonché della spesa forfettaria

per la dieta, che va a diminuire l'eccedenza delle entrate e quindi permette di

ottenere, teoricamente, il rimborso delle spese di malattia se date le premesse

di cui agli artt. 14 cpv. 6 LPC e 14 LALPC.

Malgrado sia parzialmente vincente in causa, non essendo

patrocinato da un legale il ricorrente non ha diritto ad indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di

compensazione, affinché esegua un nuovo calcolo del diritto alle PC dell'assicurato

dal 1° settembre 2012 basandosi sulle considerazioni esposte.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,

e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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