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Decisione

33.2012.21

Usufrutto su beni immobili e mobili. Rinuncia al D d'usufrutto con la cancellazione dal RF. Il reddito fittizio derivante dalla rinuncia ad un usufrutto si basa sul tasso di interesse medio per le obb

15 maggio 2013Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

b. i proventi della sostanza mobile e

immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto

a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

2.5. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° novembre 2011 (e non dal 1° dicembre 2011 come stabilito

dall'amministrazione), dato che la domanda di PC è stata presentata entro sei

mesi dalla sua ammissione, il 23 novembre 2011 (doc. 14), nella casa per

anziani __________ di __________ e quindi il suo diritto sorge il primo giorno

del mese in cui è avvenuta l'ammissione in questo istituto (art. 12 cpv. 2

LPC).

Nel foglio di calcolo alla base della decisione

impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di

Fr. 200'000.- a titolo di averi a risparmio per il mese di dicembre 2011 (doc.

78) e quale rinuncia a sostanza dal 1° gennaio 2012 in poi (doc. 79), poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il

caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale. Con la

decisione su opposizione la Cassa ha modificato in Fr. 151'485.- l'importo

della sostanza alienata siccome limitata alla metà dei beni del coniuge

deceduto, considerandola una donazione.

L'insorgente, invece, si è lamentata che le sia

stata conteggiata questa sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto,

dato che, essendone solo usufruttuaria, non poteva rinunciare a qualcosa di cui

non era proprietaria. La presenza, nelle sue tassazioni, di questa somma, è

dovuta al fatto che la sostanza viene imposta nella partita fiscale dell'usufruttuaria

giusta l'art. 40 LT.

Di conseguenza, la rinuncia alla restituzione di somme

cedute ai figli, avvenuto il 31 dicembre 2011 (doc. 56), non va qualificato

come una donazione visto che la ricorrente non si è privata di una parte di

sostanza di cui poteva disporre, ma quale correzione della qualifica giuridica

errata di quell'elemento patrimoniale comunque a lei fiscalmente imponibile

quale usufruttuaria. Stando al gravame la signora RI 1, semmai, ha rinunciato

ai frutti che questo capitale le garantiva annualmente.

Per quanto concerne l'usufrutto sull'abitazione

primaria, essa vi ha rinunciato quando è stata ricoverata in casa anziani per

non dovere più pagare gli oneri di manutenzione ed ipotecari. Il reddito di

questo bene immobile, dedotti i costi di manutenzione e gli interessi

ipotecari, va riportato nei suoi redditi.

Come indicato, la Cassa ha rivisto il calcolo quo

al solo parametro della sostanza computabile alla ricorrente, diminuendola.

Quanto ai redditi del capitale prestato che l'insorgente ha incassato quale

usufruttuaria, tale importo è riferito ad un periodo antecedente la richiesta

di PC.

2.6. Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in

considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid.

3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non

esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2;

Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi

beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il

reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per

acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone

della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida

della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b;

Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di

sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo:

la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni

prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito

dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza

della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V

182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la

valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore

nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della

rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria

(DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27

gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA

P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04)

pubblicata in DTF 131 V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr.

6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta

senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma

queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì

alternativamente.

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma

di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di

questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in

considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde

quindi all'importanza del

reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al

proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una

rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La

rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/ AI edite

dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011, stato 1° gennaio 2013).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una

rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al

contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un

prestito non costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché

esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una

situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un

investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui

sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato

(STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001

consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).

Il Tribunale federale ha osservato che la

questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per

comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere

delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in

seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque

che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi

effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC

ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello

stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La

rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle

situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo

meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in

cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita

significativa.

2.7. Con il

ricorso l'assicurata ha

contestato il principio stesso dell'imputazione del valore dei diritti

d'usufrutto costituiti su della sostanza mobile ed immobile nell'ambito della successione

ereditaria del marito iscritti a RF nel 1991, di cui, però, nel 2012 è stata

chiesta la cancellazione al competente Ufficio Registri.

__________ è deceduto il 5 dicembre 1990 e, in

virtù del suo testamento olografo del 30 luglio 1979 (doc. 74), la moglie RI 1

è diventata erede di tutto il suo patrimonio secondo l'art. 473 CC.

Nel certificato ereditario del 12 marzo 1991

(doc. 75) il segretario assessore della Pretura del Distretto di __________ ha

in effetti dichiarato che gli unici eredi della successione relitta da __________

erano i figli __________ e __________, mentre la moglie, ricorrente, ne era

usufruttuaria generale.

In conseguenza di ciò, il 14 giugno 1991 (doc. 45)

è stata iscritta a registro fondiario una mutazione, ovvero la proprietà della

PPP 5239 al fondo base n. 1620 RFD di __________, Sezione __________ appartenente

a __________ è passata alla comunione ereditaria composta dei due summenzionati

figli e la vedova ne è divenuta usufruttuaria.

Il 1° maggio 1993 (doc. 22) la ricorrente ha

concesso un prestito di Fr. 100'000.- con interessi del 5% alla figlia __________.

Il 23 novembre 2011 (doc. 46) l'assicurata è stata

ricoverata in modo definitivo presso la Residenza __________ di __________ e

poiché quindi non avrebbe più utilizzato l'appartamento su cui aveva un diritto

d'usufrutto che comportava l'assunzione degli oneri ipotecari e delle spese di

manutenzione, il 28 gennaio 2012 ha rinunciato a questo diritto facendolo

cancellare a RF.

Contestualmente allo scioglimento della comunione

ereditaria a seguito del quale la figlia dell'insorgente è diventata

proprietaria assoluta della PPP, il 1° febbraio 2012 (doc. 16) è infatti stata eseguita

la cancellazione della servitù personale costituita a favore della ricorrente

vent'anni prima.

In precedenza, il 31 dicembre 2011 (doc. 56) l'assicurata

ha donato Fr. 100'000.- a ciascun figlio, ciò che ha comportato che per tale

operazione l'Ufficio delle imposte di successione e donazione è intervenuto con

decisione dell'11 maggio 2012 (docc. 54 e 55).

La notifica di tassazione IC 2009 del 7 dicembre

2011 (doc. 72) dell'assicurata ha stabilito che il reddito da titoli e capitali

era di Fr. 10'356.-, che il valore locativo ammontava a Fr. 13'030.-, le spese

di manutenzione degli immobili a Fr. 3'258.-, gli interessi passivi privati a

Fr. 3'622.-, i titoli e i capitali a Fr. 234'414.-, la sostanza immobiliare era

di Fr. 196'594.- e i debiti da comunioni ereditarie ammontavano a Fr.

248'792.-.

Nella notifica di tassazione IC 2010 di pari data

(doc. 67), il reddito da titoli è rimasto pressoché immutato, così pure il

valore locativo, le spese di manutenzione, i titoli e capitali ed i debiti,

mentre gli interessi passivi sono aumentati a Fr. 4'833.-.

Dalla dichiarazione d'imposta IC 2011 di RI 1 (docc.

58-63), risulta che i titoli e capitali ammontano ancora a poco più di Fr.

10'000.-, che le spese di manutenzione e gli interessi passivi sono inesistenti

così pure il valore locativo e la sostanza immobiliare con il relativo debito.

Queste ultime cifre sono invece state dichiarate dalla figlia __________ e dal

suo coniuge (doc. 57).

2.8. L'art. 473

CC cui ha fatto riferimento il marito della ricorrente nel suo testamento nel

1979, prevedeva a quel momento, al capoverso 1 che, mediante disposizione a

causa di morte, il disponente poteva lasciare al coniuge superstite, in

concorso con i figli comuni e con quelli non comuni concepiti durante il

matrimonio (dal 1° marzo 2002, il riferimento ai figli non comuni è stato

eliminato dal testo di legge) l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi. Il capoverso 2, fino al 28

febbraio 2002, recitava che questo usufrutto tien luogo della legittima del

coniuge in concorso con questi discendenti. Dal 1° marzo 2002 esso è stato completato

con la frase: "Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un

quarto della successione.".

Come visto, quindi, la ricorrente ha ottenuto

l'usufrutto dei beni successori del defunto marito a valere quale legittima e

nel 1991 ha provveduto ad iscrivere tale servitù personale sulla PPP 5239 del

fondo base n. 1620 RFD di __________, Sezione __________.

Infatti, giusta l'art. 745 CC,

"

1 L'usufrutto può essere costituito sopra

beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.

Considerandi

2.

Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa,

salvo contraria, disposizione.".

Inoltre, l'art. 746 CC prevede che:

"

1.

Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione

all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro

fondiario se si tratta di fondi.

2.

Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per

l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la

proprietà.".

L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato,

più precisamente una servitù, che conferisce ad una determinata persona il

pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC); per contro,

esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato, né materialmente

né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V 394 consid. 6; STF

8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1).

L'usufrutto è una servitù personale, che è

indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti, l'usufrutto,

come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758

CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite

la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non è

trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo

1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Esso non è nemmeno trasmissibile: non

passa agli eredi, ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, 3a ed., Berna 2003, n. 2402-n. 2405).

In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto

assoluto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Steinauer,

Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 19 segg.).

Esso è costituito tramite l'iscrizione a Registro

Fondiario, la quale è richiesta dal proprietario; l'usufrutto nasce con l'iscrizione

nel libro mastro. Non è necessario che l'iscrizione indichi i dettagli relativi

al contenuto del diritto (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2419 e n.

2419a).

L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva,

implica che tra le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce

il titolo di acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale.

Il beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della

servitù (Steinauer,

Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).

Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto

e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a

quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2437).

Nell'ambito delle prestazioni complementari un

diritto d'usufrutto in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo

titolare, un valore economico, che è preso in considerazione a titolo di

reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.

Se si tratta di un usufrutto su un immobile - l'usufruttuario può

affittarlo o abitarci personalmente -, è il valore locativo che va considerato

nei redditi. Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo

dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il

reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in

materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394

consid. 6a). Per contro, non va presa in considerazione, a titolo di reddito,

una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv.

1.

lett. c LPC. Scopo di questa norma è che colui che domanda delle prestazioni

complementari debba prima utilizzare la sostanza personale nella misura

ragionevolmente esigibile (STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1;

STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid. 2.8).

2.9

Dagli atti

si desume che, la ricorrente, secondo la volontà del marito, è diventata

usufruttuaria di tutto il patrimonio in virtù dell'art. 473 CC. Essa è entrata

in possesso - senza però acquisirne la proprietà e quindi non potendo

liberamente disporne - dell'appartamento di __________ e degli averi in banca.

In qualità di usufruttuaria, l'assicurata poteva beneficiare dei frutti del

capitale. In altre parole, l'assicurata poteva utilizzare la proprietà

immobiliare - che ha costituito la sua abitazione primaria fino a quando è

stata ricoverata in casa per anziani - ed i redditi della sostanza mobile o

cederne l'uso.

In effetti, l'assicurata ha dato in uso ai due

figli la somma di cui aveva ottenuto l'usufrutto, operazione fiscalmente qualificata

quale prestito.

Quale contropartita, i debitori hanno versato alla

mamma degli interessi annui del 5%, pari a Fr. 5'000.- ciascuno. Infatti, i

redditi dell'assicurata sono stati accreditati con la somma di Fr. 10'000.- ogni

anno (cfr. le notifiche di tassazione IC 2009 e IC 2010, come pure i due

giustificativi di cassa di accredito di Fr. 2'500.- ciascuno per l'anno 2011, doc.

23).

In seguito, le servitù personali di cui era

beneficiaria la ricorrente sia sulla somma di Fr. 200'000.- sia sulla proprietà

per piani sono state cancellate nel 2011, quando essa ha concesso ad ogni figlio

l'importo di Fr. 100'000.-, rispettivamente nel 2012, quando la relativa

iscrizione è stata cancellata dal registro fondiario. Ciò significa, quindi,

che l'assicurata ha rinunciato, senza esserne giuridicamente obbligata e senza una

controprestazione adeguata giusta la giurisprudenza, al diritto d'usufrutto di cui beneficiava su questi beni

mobili ed immobili valido sua vita natural durante.

2.10

Per quanto

concerne il periodo dal 1° al 31 dicembre 2011 (in realtà, dal 1° novembre al

31.

dicembre 2011), la Cassa ha computato all'assicurata quali averi a risparmio

l'ammontare di Fr. 200'000.-.

In effetti, le notifiche di tassazione IC 2009 e

IC 2010 della ricorrente indicano dei titoli e capitali di oltre Fr. 230'000.-.

Questa somma comprende i capitali in usufrutto del 1991.

Il Tribunale ha già avuto modo di evidenziare

come l'usufrutto nel diritto fiscale abbia un'accezione più estesa rispetto a

quella del diritto civile (STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011 consid. 5; STCA

33.2010.16

del 7 febbraio 2011 consid. 13).

L'autorità fiscale

computa all'usufruttuario - e non al nudo proprietario (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 4.3) - la sostanza sul quale egli ha questo diritto

reale (art. 40 LT). Diversamente fanno le norme relative alle prestazioni

complementari secondo cui all'usufruttuario non viene computato il valore

della sostanza che è gravata da un usufrutto (DTF 122 V 394 [P

83/93] consid. 6a = Pratique 1997 VSI pag.138; STFA P 34/94 =

Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38; RCC 1989 pag. 502; N. 3443.06 DPC). Questo principio riflette inoltre la

giurisprudenza del Tribunale federale (delle assicurazioni), secondo cui

vengono considerati come sostanza computabile soltanto quegli attivi di cui

l'assicurato può disporre senza restrizioni (RCC 1988 pag. 275; RCC 1984 pag.

530).

Da quanto precede discende dunque che nessuna

sostanza - né mobile né immobile - può essere computata all'insorgente per il

periodo dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2011, essendo essa gravata da un diritto

di usufrutto.

Di conseguenza, la posta relativa alla sostanza

(Fr. 200'000.-) deve essere cancellata dal foglio di calcolo sia quale patrimonio

sia quale sostanza computabile nei redditi.

Giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC va invece

inserito nei redditi computabili l'importo di Fr. 10'000.- che l'assicurata ha

ricevuto dai figli anche per l'anno 2011 (doc. 23) a titolo di interessi, trattandosi

del reddito della sostanza su cui aveva l'usufrutto fino al 31 gennaio 2012.

Per lo stesso motivo, nei redditi dell'assicurata

è a giusta ragione che è stato inserito l'importo di Fr. 13'030.-,

corrispondente al valore dell'usufrutto sull'appartamento calcolato in virtù

dell'art. 12 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 2.8), ovvero questa cifra è stata ripresa

dalle notifiche di tassazione IC 2009 e IC 2010 agli atti come previsto dall'art.

23.

cpv. 1 OPC-AVS/AI.

2.11

Leggermente

diversa è invece la situazione giuridica della ricorrente per il periodo successivo,

oggetto della seconda decisione formale e portante dal 1° gennaio 2012 in poi.

Da un lato, con effetto al 31 dicembre 2011, la

ricorrente ha rinunciato agli interessi sul capitale ceduto ai figli.

Dal 1° febbraio 2012 poi la ricorrente ha cancellato

il suo diritto di usufrutto vita natural durante sull'immobile.

Ciò ha avuto effetto sui redditi della sostanza mobile

ed immobile.

Va infatti ritenuta la rinuncia a redditi di Fr.

10'000.- quali interessi sui danari che la Cassa non ha inserito nel foglio di

calcolo.

Nel caso di specie, d'avviso del TCA, la censura

dell'insorgente deve essere accolta, non essendoci stata alcuna rinuncia

di sostanza da parte sua nei confronti dei figli ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Ne discende che la posta relativa alla rinuncia

di sostanza - inizialmente di Fr. 200'000.-, ma con la decisione impugnata

fissata in Fr. 151'485.- - deve dunque essere cancellata dalla sostanza

rispettivamente dai redditi unitamente all'ipotetico rendimento della sostanza

alienata (Fr. 800.- nella decisione formale rispettivamente la somma di Fr.

605.

- nella decisione su opposizione).

Nei redditi computabili va inserito invece l'ammontare

di Fr. 10'000.- a cui l'assicurata ha rinunciato dal 1° gennaio 2012.

2.12

Per quanto

concerne il bene immobile su cui l'insorgente aveva un diritto d'usufrutto, va

ricordato che con istanza del 30 gennaio 2012 (doc. 16), contestualmente allo

scioglimento della comunione ereditaria proprietaria del foglio PPP 5239 sul

fondo base n. 1620 RFD di __________, Sezione __________, iscritta a registro

fondiario il 1° febbraio 2012, la servitù personale di cui era beneficiaria la

ricorrente su questo fondo è stata cancellata.

La rinuncia dell'assicurata al diritto

d'usufrutto sul bene immobile in cui viveva fino a quando si è ricoverata in

modo definitivo in casa per anziani costituisce una rinuncia ai sensi dell'art.

11.

cpv. 1 lett. g LPC.

Come già esposto da questo Tribunale nella sua

composizione di tre giudici nella STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012, la

rinuncia ad un usufrutto senza obbligo giuridico né senza controprestazione

equivalente costituisce un'alienazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC. Come per l'usufruttuario che resta titolare del suo diritto, colui che

l'aliena senza controprestazione adeguata non deve vedersi imputato un reddito

fittizio sotto forma di una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto

(art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Non va ammesso dunque, parallelamente, in

applicazione dell'art. 17a OPC-AVS/AI, un ammortamento di Fr. 10'000.- all'anno

su questo valore capitalizzato (STFA P 34/94 del 9 dicembre 1996 consid. 5; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr.

6).

In merito alla rinuncia ad un usufrutto, l'Alta

Corte ha stabilito nella sentenza del 9 dicembre 1996 (P 34/94) pubblicata in

SVR 1997 EL Nr. 38 ed in Pratique VSI 1997 pag. 148, che il reddito ipotetico

dell'usufrutto deve essere considerato come una rinuncia al reddito nel

conteggio relativo alla prestazione complementare e non, in seguito alla

capitalizzazione, come una rinuncia alla sostanza, con possibilità d'ammortamento ai sensi dell'art. 17a OPC-AVS/AI (STFA P 16/00 del 21

dicembre 2001).

La valutazione giuridica della rinuncia in

materia di prestazioni complementari ha per scopo principale di trattare ogni

assicurato che rinuncia, a redditi od a sostanza, allo stesso modo di colui che

non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono

computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01

DPC).

È proprio questo principio che sarebbe violato

se, nel caso di un usufrutto esistente, il reddito di questo usufrutto fosse

sempre computato nei redditi dell'usufruttuario, mentre sarebbe considerato

come un'ipotetica sostanza alienata (con possibilità di ammortamento annuale)

nel calcolo delle PC di colui che avrebbe rinunciato all'usufrutto.

In merito al computo della rinuncia ad un

usufrutto a titolo di alienazione di reddito, si vedano le sentenze, non

pubblicate, dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni P 9/95 del 30

marzo 1995 e P 10/86 del 29 aprile 1988 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b).

Nella citata sentenza P 34/94, la Massima Istanza

giudiziaria ha inoltre evidenziato che quando un diritto d'usufrutto viene cancellato dal Registro

Fondiario e vi è una rinuncia di un reddito della sostanza, per la determinazione

del diritto alle prestazioni complementari l'importo ipotetico del diritto d'usufrutto conteggiabile varia a dipendenza delle circostanze in cui

avviene questa rinuncia.

Dal considerando 6 emerge che se l'assicurato beneficia di un diritto

d'usufrutto su due o più appartamenti e vi ha rinunciato, soltanto un

appartamento gravato da usufrutto avrebbe potuto essere abitato dall'assicurato

ai sensi dell'art. 12 OPC-AVS/AI, e pertanto il reddito di questo appartamento

corrisponde al valore locativo. L'applicazione di questa norma non può invece

essere presa in considerazione per l'appartamento affittato a terzi (in quel

caso il figlio e la di lui famiglia), per il quale va computato un affitto

conforme al mercato ("Diesbezüglich ist ein markt-konformer Mietzins

aufzurechnen"), e non una pigione di favore trattandosi di parenti

(RCC 1989 pag. 506).

Da ciò si desume che se l'usufruttuario

abita nell'immobile sul quale è stato costituito a suo favore questa servitù

personale ed egli rinuncia a questo diritto, va considerato il valore

locativo fittizio giusta l'art.

12.

OPC-AVS/AI (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b e consid. 6 in initio).

Ciò vale anche nel caso in cui l'assicurato, per

motivi di salute, per un certo periodo vive in una casa di cura e perciò anche

senza rinunciare al diritto d'usufrutto

non abita personalmente più in quell'immobile (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

Se, per contro, l'usufruttuario non abita

nell'immobile su cui detiene il

diritto d'usufrutto a cui ha

rinunciato, né l'ha affittato, il reddito ipotetico da computargli corrisponde

ad un affitto conforme al mercato (marktkonformer Mietzins), ossia all'affitto che l'usufruttuario

avrebbe potuto ottenere dal suo diritto d'usufrutto, secondo i prezzi del mercato (SVR 1997 EL Nr. 38

consid. 6 in fine).

Nella sentenza P 33/05 dell'8 novembre 2005, in cui si trattava di stabilire l'ipotetico rendimento di un immobile detenuto all'estero in

comproprietà da un'assicurata, la quale però né vi abitava, né lo affittava, ma

lo usava a mero scopo di vacanza, il TFA ha stabilito al considerando 4

(citando la SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine, la STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 e la STFA non pubblicata P 17/89 del 10 novembre 1989),

che determinante era l'importo che l'assicurata avrebbe ottenuto affittando

l'immobile in Sicilia detenuto in comproprietà, ossia la sua parte su un

affitto conforme al mercato ("Massgeblich ist derjenige Ertrag, den die

Beschwerdegegnerin bei Vermietung der in ihrem Miteigentum stehenden

Liegenschaft in Sizilien tatsächlich erzielen könnte, d.h. ihr Anteil an einem

marktkonformen Mietzins").

In quell'occasione, stanti le difficoltà dell'amministrazione

nella valutazione al valore di mercato di un immobile sito all'estero, il

Tribunale federale ha ammesso sia il metodo di valutazione proposto dalla

Cassa, sia il procedimento adottato dal Tribunale nella decisione impugnata,

che dovrebbero condurre ad un sufficiente valore approssimativo che si avvicini

all'effettivo valore di mercato realizzabile per una proprietà sita all'estero.

La tesi dell'autorità di prima istanza prevedeva di utilizzare gli stessi

principi in caso di alienazione di sostanza, mentre per la Cassa si deve

determinare il canone di locazione conformemente alle usanze locali o il ricavo

medio che corrisponderebbe ad una rendita per l'intera durata dell'edificio che

sorge sul terreno. Quale ricavo medio per l'intera durata di un immobile ci si

può basare su una media del 5% del valore venale (STFA P 33/05

consid. 4; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo 2009,

pag. 172).

Nella successiva sentenza 8C_68/2008 del 27

gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 6, il Tribunale federale ha

ricordato che la rinuncia ad un usufrutto senza obbligazione giuridica né

controprestazione adeguata costituisce una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv.

1.

lett. g LPC, e meglio una rinuncia di reddito e non di sostanza.

Per quanto concerne il reddito a cui l'avente

diritto ha rinunciato, il TF ha evidenziato che occorre considerare un reddito fittizio

corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale

portava l'usufrutto (STFA P 43/99 del 2 marzo 2000; STFA P 24/98 del 26 gennaio 2000 consid. 4; STFA P 10/86 del

29.

aprile 1988 consid. 4c).

Al considerando 4.2.3, l'Alta Corte ha osservato

che nel giudizio impugnato il Tribunale cantonale si è basato sulla sentenza

P 58/00 del 18 giugno 2003, in cui un reddito fittizio

corrispondente al valore locativo dell'immobile gravato da usufrutto è stato

preso in considerazione dopo la rinuncia. In questa sua decisione il Tribunale

federale ha invece ritenuto opportuno scostarsi da quel precedente, siccome

quella soluzione avrebbe condotto ad una disuguaglianza di trattamento tra

colui che cede gratuitamente l'immobile di cui è proprietario e colui che

rinuncia semplicemente all'usufrutto di cui era titolare. Il secondo si

vedrebbe imputare un reddito fittizio corrispondente al valore locativo

dell'immobile, mentre il primo un reddito fittizio corrispondente all'interesse

sul valore venale che sarebbe preso in considerazione.

Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale

federale si è riferito a Jöhl, il

quale, sulla propria affermazione secondo cui è indipendente dal tipo di

sostanza, alla quale si è rinunciato, che si tenga conto di un importo

derivante da un'ipotetica sostanza nella forma di un deposito a risparmio

presso una banca (SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, pag. 1785,

N. 212), alla relativa nota 741 (pag. 1786) ha criticato la STFA P 58/00,

osservando: "Das Eidgenössische Versicherungsgericht wendet

diese Praxis nicht konsequent an. Es hat in einem

Urteil vom 18. Juni 2003 (P 58/00) zur Ermittlung des fiktiven Ertrags aus dem

hypothetischen Vermögen, das aus dem Verzicht auf eine Liegenschaft

resultierte, auf den Durchschnittszins für Spareinlagen abgestellt (vgl. Erw.

5.

). Gleichzeitig hat es aber in Bezug auf einen Verzicht auf die Nutzniessung

an einer Liegenschaft als fiktive Einnahme den Ertrag aus der Nutzniessung

(Mietwert abzüglich Unterhaltskostenpauschale und Hypothekarzinsen)

berücksichtigt (vgl. Erw. 5.4). Konsequenterweise hätte der Kapitalwert der

Nutzniessung ermittelt und gestützt darauf der fiktive Ertrag in der Höhe des Durchschnittszinses

für Spareinlagen ermittelt werden müssen. Das Urteil liefert keine Begründung

für diese Inkonsequenz. Die Art des Anspruchs, auf den verzichtet worden ist

(Eigentum bzw. Nutzniessung), vermag die Abweichung nicht zu erklären, denn der

Ertrag resultiert auf jeden Fall aus der Nutzung einer Liegenschaft.".

Inoltre, sempre al considerando 4.2.3, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che l'importo del valore venale dell'immobile sul

quale portava l'usufrutto può essere immobilizzato per una certa durata, dato

che l'avente diritto non è tenuto ad intaccarlo regolarmente per fare fronte ai

suoi bisogni correnti. Pertanto, determinare l'interesse sul valore venale

dell'immobile riferendosi semplicemente al tasso d'interesse medio sui depositi

a risparmio (cfr. consid. 4.2.2) non terrebbe sufficientemente in

considerazione questa circostanza. Partendo dal presupposto che l'usufruttuario

dispone per tutta la sua vita del reddito della sostanza immobilizzata, il TF

ha ritenuto che conviene piuttosto calcolare il reddito fittizio imputato

all'avente diritto basandosi sul tasso di interesse medio per le obbligazioni

ed i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello della

concessione della prestazione complementare, pari al 2,57% nel 2004, al 2,25%

nell'anno 2005 e al 2,18% nel 2006 (Annuario statistico 2008, pag. 264, T

12.3

).

A proposito della rinuncia a redditi, anche Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 184, indicando per esempio la rinuncia ad una prestazione

sotto forma di rendita o la rinuncia a pretese giuridiche, hanno rilevato che

va computato all'assicurato un importo corrispondente all'ammontare della

rinuncia. La rinuncia corrisponde, a questo proposito, all'ammontare del

reddito effettivamente ottenibile.

L'ammontare della rinuncia dei redditi corrisponde all'ipotetico

provento da interessi ("Die Höhe des Verzichts auf Einkünfte entspricht

dem hypothetischen Zinsertrag."). Per determinare l'ipotetico provento

da interessi, gli autori rinviano al metodo già utilizzato per stabilire

l'ipotetico rendimento della sostanza alienata e quindi al tasso medio dei

depositi a risparmio.

La redazione del volume è antecedente - e quindi non considera -

la sentenza 8C_68/2008 emessa il 27 gennaio 2009, che ha ritenuto più

conveniente calcolare il reddito fittizio derivante dalla rinuncia ad un

usufrutto fondandosi sul tasso d'interesse medio per le obbligazioni e i buoni

di cassa fissato sul valore commerciale dell'immobile.

2.13

Occorre

ora determinare l'ammontare del

reddito immobiliare cui la ricorrente ha rinunciato.

Dal foglio di calcolo delle PC risulta che la

Cassa cantonale di compensazione ha conteggiato all'interessata Fr. 13'030.- a

titolo di ricavo da usufrutto, importo che ha estratto dalle notifiche di

tassazione IC 2009 (doc. 72) e IC 2010 (doc. 67) dell'assicurata. In tal modo,

l'amministrazione ha determinato il valore del diritto d'usufrutto fondandosi

sul valore locativo dell'immobile ritenuto fiscalmente. Questo procedere non è

corretto.

È certo che al momento della cancellazione del

suo diritto di usufrutto sul foglio PPP 5239 del fondo n. 1620 RFD di __________,

Sezione __________, il 1° febbraio 2012 la ricorrente viveva già in casa per

anziani e non più nell'abitazione coniugale, che ha lasciato definitivamente il

23.

novembre 2011 (doc. 46).

Siccome l'assicurata usufruttuaria non abitava dunque nel citato immobile

su cui deteneva il diritto d'usufrutto a cui ha rinunciato, a titolo di reddito

ipotetico da computare giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC va escluso il valore

locativo (STCA 33.2012.7 consid. 2.10).

Non va neppure ritenuto il valore di reddito di

mercato del diritto d'usufrutto a cui la ricorrente ha rinunciato, come questo

TCA ha giudicato nella STCA del 20 agosto 2008 (33.2008.4), basandosi sulla

STFA P 34/94 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

Va invece fatto riferimento alla più recente

giurisprudenza del Tribunale federale (citata STF 8C_68/2008), come già

ritenuto nella STCA 33.2012.7 (consid. 2.10) emanata in un caso riguardante la

rinuncia, nel maggio 2005, ad un diritto d'usufrutto su un immobile, costituito

nel 1990, a favore dell'assicurata, a seguito della vendita di questo immobile

da parte dei figli, nudi proprietari. Quell'usufrutto era stato sostituito

dall'usufrutto sul prodotto della vendita. Dal 2004 l'assicurata viveva in una casa anziani e nel gennaio 2005 ha chiesto le PC.

Il Tribunale federale ha ritenuto che per

determinare il reddito a cui l'avente diritto ha rinunciato, si dovesse

considerare il reddito corrispondente agli interessi sul valore venale

dell'immobile sul quale portava l'usufrutto. L'Alta Corte ha inoltre

ritenuto che questi interessi venissero calcolati basandosi sul tasso

d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al corso

dell'anno precedente quello della concessione della prestazione complementare,

anziché sul tasso medio dei depositi a risparmio come nel caso di alienazione

di sostanza.

2.14

Visto quanto

precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno ritornati alla

Cassa per una nuova decisione, in particolare per ricalcolare il reddito cui la

ricorrente ha rinunciato conformemente a quanto disposto dal Tribunale federale

nella sentenza 8C_68/2008 al considerando 4.2.3.

Pertanto, dopo avere individuato il tasso

d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di Cassa in Svizzera valido

nel 2011 (per un estratto dell'Annuario statistico della Svizzera aggiornato al

2011, T 12.3.2, vedi sito dell'Ufficio federale della statistica: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/12/03/blank/kennzahlen/zinssaetze__bankeinlagen__hypotheken_.html), visto che la prestazione complementare è chiesta dal gennaio 2012

(dal 1° novembre 2011, come visto, la situazione è differente), come per la

determinazione dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata, anche per

stabilire l'ipotetico rendimento del reddito alienato l'amministrazione

dovrà basarsi sul valore venale del bene immobile sul quale gravava l'usufrutto

a cui la ricorrente ha rinunciato il 28 gennaio 2012/1° febbraio 2012.

Spetta dunque alla Cassa di compensazione

stabilire, con l'aiuto dell'Ufficio cantonale di stima, il valore della

proprietà in esame.

Per verificare se c'è una controprestazione

adeguata e per fissare il valore di un'eventuale rinuncia, occorre riferirsi ai

valori al momento della rinuncia (DTF 122 V 394 consid. 3a; DTF 120 V 182

consid. 4b; STF 9C_198/2010 consid. 3.1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009,

consid. 4.2.2; STF P 14/05 del 10 agosto 2005, consid. 2.2; STF P 58/00 del 18

giugno 2003, consid. 5.1; STF P 80/99 del 16 gennaio 2001, consid. 2a; STCA

33.2012

).

In concreto, ciò significa che la sostanza va

valutata al momento della cancellazione del diritto d'usufrutto sul fondo.

L'importo risultante dagli interessi medi per le

obbligazioni ed i buoni di cassa sul valore venale dell'immobile (stato 2012) sarà

quindi inserito nei redditi computabili della ricorrente invece dei Fr.

13'030.- ritenuti dalla Cassa cantonale di compensazione.

Vincente in causa e patrocinata da un legale, la

ricorrente ha diritto a delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione

per i suoi incombenti secondo quanto indicato.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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