33.2012.21
Usufrutto su beni immobili e mobili. Rinuncia al D d'usufrutto con la cancellazione dal RF. Il reddito fittizio derivante dalla rinuncia ad un usufrutto si basa sul tasso di interesse medio per le obb
15 maggio 2013Italiano47 min
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Numero d'incarto:
33.2012.21
Data decisione, Autorità:
15.05.2013, TCA
Titolo:
Usufrutto su beni immobili e mobili. Rinuncia al D d'usufrutto con la cancellazione dal RF. Il reddito fittizio derivante dalla rinuncia ad un usufrutto si basa sul tasso di interesse medio per le obbligazioni e i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello della richiesta di PC
DEGENZA IN CASA DI CURA
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DIRITTO DI USUFRUTTO
REDDITI COMPUTATI
REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE
RINUNCIA AL DIRITTO DI USUFRUTTO
RINUNCIA DI REDDITO
RINUNCIA DI SOSTANZA
VALORE LOCATIVO
art. 473 CC
art. 745 CC
art. 29 cpv. 2 COST
art. 11 cpv. 1 let. b LPC
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
art. 12 cpv. 2 LPC
art. 12 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2012.21
TB
Lugano
15 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 novembre
2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Il 6 marzo
2012 (docc. 32-39) RI 1, nata nel 1920 e vedova dal 1990, ha inoltrato alla Cassa di compensazione la richiesta di una prestazione complementare alla
rendita AVS.
1.2. L'amministrazione
ha negato all'assicurata il diritto alle PC dal 1° dicembre 2011 con decisione
del 10 settembre 2012 (doc. 80), essendo i suoi redditi computabili (Fr. 74'170.-)
superiori alle spese riconosciute (2011: Fr. 42'738.-, 2012: Fr. 42'690.-).
1.3. Con
decisione su opposizione del 21 novembre 2012 (doc. A) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato del 4 ottobre 2012
(doc. 90), confermando le spese riconosciute, ma modificando in Fr. 64'272.- i
redditi computabili.
L'amministrazione ha confermato la correttezza
del computo del reddito dell'usufrutto (Fr. 13'030.-) a cui l'assicurata ha
rinunciato nel 2012 cancellando questo diritto dal Registro fondiario (doc. 16),
siccome in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC i redditi a cui si è
rinunciato vanno computati nel calcolo della prestazione complementare alla
stessa stregua delle entrate sulle quali il richiedente può concretamente
contare.
Inoltre, la Cassa ha rivisto la questione della
donazione ai figli degli importi di Fr. 100'000.- ciascuno valutati a titolo di
credito verso di essi che, poiché sono stati in seguito condonati, sono da
ritenere come una donazione.
Va pure tenuto presente che, alla morte del
marito, l'assicurata vantava la proprietà sulla metà dei beni appartenuti al coniuge.
Pertanto, l'importo di Fr. 200'000.- conteggiato dal 1° al 31 dicembre 2011 a titolo di risparmi rispettivamente dal 1° gennaio 2012 in poi come rinuncia di sostanza, è stato computato quale sostanza mobile o immobile alienata pari a Fr. 151'485.-.
Infine, la Cassa ha confermato che la diaria in
casa anziani computabile è di Fr. 75. sia per il 2011 sia per l'anno 2012.
1.4. Il 27
dicembre 2012 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha formulato
ricorso al Tribunale contro la decisione su opposizione e ha chiesto di annullarla.
La ricorrente ha confermato integralmente le
censure esposte con l'opposizione e ha evidenziato che la Cassa si è fondata sul
presupposto errato di una rinuncia di sostanza, quando invece l'assicurata non ne
era proprietaria ma solo usufruttuaria e quindi non ne poteva disporre dal
profilo del diritto civile. Infatti, con la morte del marito avvenuta nel 1990 l'assicurata, per volontà del de cujus, è diventata usufruttuaria generale ex art. 473 CC di
tutta la sostanza lasciatale dal marito, mentre i due figli erano i nudi
proprietari dei beni ereditati. Questi beni consistevano nella proprietà
immobiliare in cui i coniugi vivevano a __________ e nel capitale di Fr.
200'000.- depositato in banca. Gli eredi hanno a suo tempo convenuto che la
mamma, usufruttuaria di questa sostanza, prestasse ai figli Fr. 100'000.-
ciascuno e che quale contropartita i beneficiari del prestito le versassero
degli interessi passivi del 5% (doc. 22), pari a Fr. 5'000.- all'anno a testa.
L'insorgente beneficiava, inoltre, di un diritto
d'usufrutto vita natural durante sulla PPP 5239 al fondo base n. 1620 RFD di __________,
Sezione __________ iscritto il 14 giugno 1991 (doc. 45), che è stato poi
cancellato il 1° febbraio 2012 (doc. 16) quando la comunione ereditaria
composta dei due figli, che deteneva in nuda proprietà la citata proprietà per
piani, è stata sciolta e la figlia è diventata proprietaria assoluta dell'appartamento.
A questo proposito, l'assicurata ha osservato che
vi ha abitato fino al momento del suo definitivo trasferimento in casa anziani,
mentre i Fr. 200'000.- prestati ai figli sono sempre stati indicati nelle
dichiarazioni d'imposta quale prestito a favore dei figli, con un reddito
complessivo ricavato di Fr. 10'000.- annui.
In qualità di usufruttuaria, l'interessata non
poteva consumare questo capitale, ma solo metterlo a frutto ed utilizzarne i
suoi utili, ciò che ha fatto prestandolo ai figli e ricavandone Fr. 5'000.- da
ciascuno, fino al momento in cui ha rinunciato a questo prestito
contestualmente allo scioglimento della comunione ereditaria ed al suo ricovero
in casa anziani. Di conseguenza, la rinuncia, nel 2012, a recuperare il prestito fatto ai figli, non va intesa come una donazione ex art. 11 cpv. 1
lett. g LPC, poiché la ricorrente, a suo tempo, non si era privata realmente di
questi soldi avendone soltanto il diritto di disporne grazie all'usufrutto. Di
rinuncia, semmai, si può parlare del reddito sul capitale, ossia sugli
interessi del 5%.
Lo stesso ragionamento va fatto per l'usufrutto
sull'appartamento a cui l'insorgente ha rinunciato quando è entrata in casa
anziani, dove questa sostanza non le è più fiscalmente imponibile, ma non si
tratta di sostanza a cui ha rinunciato, ma solo di proventi a cui ha
rinunciato, però soltanto nella misura del saldo risultante tra il valore
locativo di Fr. 13'030.- dedotti i costi di manutenzione di Fr. 4'833.- e gli
interessi ipotecari di Fr. 3'258.-.
In conclusione, dal suo fabbisogno dovrebbero
essere eliminate le voci degli interessi ipotecari (Fr. 3'258.-) e delle spese
di manutenzione degli immobili (Fr. 4'833.-), per un fabbisogno totale di Fr.
34'599.-. La sostanza sarebbe nulla e dal reddito andrebbe cancellato sia
l'ipotetico rendimento della sostanza alienata (Fr. 605.-) sia il valore
locativo della proprietà secondaria in usufrutto di Fr. 13'030.-, per delle
entrate totali di Fr. 27'840.-. L'eccedenza di spese sarebbe di Fr. 6'759.-.
1.5. Con risposta
del 16 gennaio 2013 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto
di respingere il ricorso e ha rilevato che è solo con la decisione su
opposizione che ha rivisto il calcolo, poiché la donazione avvenuta nel
dicembre 2011 le è stata comunicata soltanto nel settembre 2012. Per quanto
concerne il reddito del capitale incassato dalla ricorrente in qualità di
usufruttuaria, lo stesso si riferisce ad un periodo per il quale non aveva ancora
chiesto le prestazioni complementari e la donazione non era ancora stata
eseguita.
Per la Cassa, in assenza di nuovi elementi tali
da modificare la decisione impugnata, la stessa va confermata.
La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. V).
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la
contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza
nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V
414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la decisione impugnata, ossia
quella su opposizione emessa il 21 novembre 2012 dalla Cassa cantonale di
compensazione, ha per oggetto unicamente il rifiuto delle prestazioni
complementari a RI 1 dal dicembre 2011, stante un'eccedenza di redditi di Fr.
21'582.-.
La decisione su opposizione si limita a spiegare
all'assicurata gli elementi che rientrano nel computo delle sue spese e dei
suoi redditi, quantificandoli, per potere determinare il suo diritto alle
prestazioni complementari sulla scorta di un nuovo calcolo.
Ne discende che la questione relativa alla
determinazione della retta della casa per anziani in cui la ricorrente è
degente in modo definitivo dal 23 novembre 2011 non può essere posta qui
in discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto,
sugli elementi da prendere in considerazione per dare seguito alla sua
richiesta di prestazioni complementari.
Il TCA può quindi pronunciarsi
esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata. Le ulteriori
richieste dell'insorgente sono di conseguenza irricevibili.
2.2. La
ricorrente si è lamentata che la Cassa di compensazione, nella sua decisione su
opposizione, abbia omesso di entrare nel merito delle censure sollevate con
l'opposizione, ciò che costituirebbe una violazione del suo diritto d'essere
sentita (doc. I punto B pag. 3 in fine e pag. 4 ab initio).
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29
cpv. 2 Cost. fed., è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui
violazione implica di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale
garanzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di
offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e
riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di
potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano
influire sulla decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1; DTF
135 I 187 consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2; DTF 129 II
504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid.
2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza, il medesimo, quale
diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che
devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere
la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293 e richiami).
Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie
decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della
decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo
impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità di
ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa
tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata
STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid. 4.1).
In concreto, l'amministrazione non ha
effettivamente fornito una risposta dettagliata per ogni censura sollevata con
l'opposizione, tuttavia la Cassa si è pronunciata sugli argomenti essenziali
sollevati dall'assicurata e ha proposto un nuovo calcolo delle prestazioni
complementari. I motivi che hanno inciso sulla reiezione della domanda di prestazioni
sono chiari.
In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto
di essere sentito della ricorrente né ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LPGA né
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
Va del resto evidenziato come l'assicurata abbia
ancora potuto fare valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che
gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente.
Per cui, in ogni caso, l'eventuale violazione del
diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l'insorgente
ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e prodotto ulteriore documentazione
(cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
127 V 431).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del
ricorso.
nel merito
2.3. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito
minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT
1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti
di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52
e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la
tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione
a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b. un
importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute le spese seguenti:
" a.
spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di
famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
b. i proventi della sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto
a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
2.5. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari
dal 1° novembre 2011 (e non dal 1° dicembre 2011 come stabilito
dall'amministrazione), dato che la domanda di PC è stata presentata entro sei
mesi dalla sua ammissione, il 23 novembre 2011 (doc. 14), nella casa per
anziani __________ di __________ e quindi il suo diritto sorge il primo giorno
del mese in cui è avvenuta l'ammissione in questo istituto (art. 12 cpv. 2
LPC).
Nel foglio di calcolo alla base della decisione
impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di
Fr. 200'000.- a titolo di averi a risparmio per il mese di dicembre 2011 (doc.
78) e quale rinuncia a sostanza dal 1° gennaio 2012 in poi (doc. 79), poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il
caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale. Con la
decisione su opposizione la Cassa ha modificato in Fr. 151'485.- l'importo
della sostanza alienata siccome limitata alla metà dei beni del coniuge
deceduto, considerandola una donazione.
L'insorgente, invece, si è lamentata che le sia
stata conteggiata questa sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto,
dato che, essendone solo usufruttuaria, non poteva rinunciare a qualcosa di cui
non era proprietaria. La presenza, nelle sue tassazioni, di questa somma, è
dovuta al fatto che la sostanza viene imposta nella partita fiscale dell'usufruttuaria
giusta l'art. 40 LT.
Di conseguenza, la rinuncia alla restituzione di somme
cedute ai figli, avvenuto il 31 dicembre 2011 (doc. 56), non va qualificato
come una donazione visto che la ricorrente non si è privata di una parte di
sostanza di cui poteva disporre, ma quale correzione della qualifica giuridica
errata di quell'elemento patrimoniale comunque a lei fiscalmente imponibile
quale usufruttuaria. Stando al gravame la signora RI 1, semmai, ha rinunciato
ai frutti che questo capitale le garantiva annualmente.
Per quanto concerne l'usufrutto sull'abitazione
primaria, essa vi ha rinunciato quando è stata ricoverata in casa anziani per
non dovere più pagare gli oneri di manutenzione ed ipotecari. Il reddito di
questo bene immobile, dedotti i costi di manutenzione e gli interessi
ipotecari, va riportato nei suoi redditi.
Come indicato, la Cassa ha rivisto il calcolo quo
al solo parametro della sostanza computabile alla ricorrente, diminuendola.
Quanto ai redditi del capitale prestato che l'insorgente ha incassato quale
usufruttuaria, tale importo è riferito ad un periodo antecedente la richiesta
di PC.
2.6. Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in
considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC
1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari
per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a
questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato
ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di
sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una
determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese
(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992
pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1
consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid.
3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non
esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2;
Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994
pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di
reddito) ai sensi dell'art.
3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi
beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il
reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per
acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone
della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida
della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a
riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è
avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b;
Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
100).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di
sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo:
la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni
prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito
dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza
della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V
182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la
valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore
nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della
rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria
(DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27
gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA
P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04)
pubblicata in DTF 131 V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr.
6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta
senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma
queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì
alternativamente.
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma
di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di
questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in
considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde
quindi all'importanza del
reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al
proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una
rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La
rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che
ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere
trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i
redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a
cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS/ AI edite
dall'UFAS, valide dal 1° aprile
2011, stato 1° gennaio 2013).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una
rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al
contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un
prestito non costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché
esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una
situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un
investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui
sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato
(STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001
consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).
Il Tribunale federale ha osservato che la
questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per
comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere
delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in
seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque
che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi
effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC
ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello
stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La
rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle
situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo
meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in
cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita
significativa.
2.7. Con il
ricorso l'assicurata ha
contestato il principio stesso dell'imputazione del valore dei diritti
d'usufrutto costituiti su della sostanza mobile ed immobile nell'ambito della successione
ereditaria del marito iscritti a RF nel 1991, di cui, però, nel 2012 è stata
chiesta la cancellazione al competente Ufficio Registri.
__________ è deceduto il 5 dicembre 1990 e, in
virtù del suo testamento olografo del 30 luglio 1979 (doc. 74), la moglie RI 1
è diventata erede di tutto il suo patrimonio secondo l'art. 473 CC.
Nel certificato ereditario del 12 marzo 1991
(doc. 75) il segretario assessore della Pretura del Distretto di __________ ha
in effetti dichiarato che gli unici eredi della successione relitta da __________
erano i figli __________ e __________, mentre la moglie, ricorrente, ne era
usufruttuaria generale.
In conseguenza di ciò, il 14 giugno 1991 (doc. 45)
è stata iscritta a registro fondiario una mutazione, ovvero la proprietà della
PPP 5239 al fondo base n. 1620 RFD di __________, Sezione __________ appartenente
a __________ è passata alla comunione ereditaria composta dei due summenzionati
figli e la vedova ne è divenuta usufruttuaria.
Il 1° maggio 1993 (doc. 22) la ricorrente ha
concesso un prestito di Fr. 100'000.- con interessi del 5% alla figlia __________.
Il 23 novembre 2011 (doc. 46) l'assicurata è stata
ricoverata in modo definitivo presso la Residenza __________ di __________ e
poiché quindi non avrebbe più utilizzato l'appartamento su cui aveva un diritto
d'usufrutto che comportava l'assunzione degli oneri ipotecari e delle spese di
manutenzione, il 28 gennaio 2012 ha rinunciato a questo diritto facendolo
cancellare a RF.
Contestualmente allo scioglimento della comunione
ereditaria a seguito del quale la figlia dell'insorgente è diventata
proprietaria assoluta della PPP, il 1° febbraio 2012 (doc. 16) è infatti stata eseguita
la cancellazione della servitù personale costituita a favore della ricorrente
vent'anni prima.
In precedenza, il 31 dicembre 2011 (doc. 56) l'assicurata
ha donato Fr. 100'000.- a ciascun figlio, ciò che ha comportato che per tale
operazione l'Ufficio delle imposte di successione e donazione è intervenuto con
decisione dell'11 maggio 2012 (docc. 54 e 55).
La notifica di tassazione IC 2009 del 7 dicembre
2011 (doc. 72) dell'assicurata ha stabilito che il reddito da titoli e capitali
era di Fr. 10'356.-, che il valore locativo ammontava a Fr. 13'030.-, le spese
di manutenzione degli immobili a Fr. 3'258.-, gli interessi passivi privati a
Fr. 3'622.-, i titoli e i capitali a Fr. 234'414.-, la sostanza immobiliare era
di Fr. 196'594.- e i debiti da comunioni ereditarie ammontavano a Fr.
248'792.-.
Nella notifica di tassazione IC 2010 di pari data
(doc. 67), il reddito da titoli è rimasto pressoché immutato, così pure il
valore locativo, le spese di manutenzione, i titoli e capitali ed i debiti,
mentre gli interessi passivi sono aumentati a Fr. 4'833.-.
Dalla dichiarazione d'imposta IC 2011 di RI 1 (docc.
58-63), risulta che i titoli e capitali ammontano ancora a poco più di Fr.
10'000.-, che le spese di manutenzione e gli interessi passivi sono inesistenti
così pure il valore locativo e la sostanza immobiliare con il relativo debito.
Queste ultime cifre sono invece state dichiarate dalla figlia __________ e dal
suo coniuge (doc. 57).
2.8. L'art. 473
CC cui ha fatto riferimento il marito della ricorrente nel suo testamento nel
1979, prevedeva a quel momento, al capoverso 1 che, mediante disposizione a
causa di morte, il disponente poteva lasciare al coniuge superstite, in
concorso con i figli comuni e con quelli non comuni concepiti durante il
matrimonio (dal 1° marzo 2002, il riferimento ai figli non comuni è stato
eliminato dal testo di legge) l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi. Il capoverso 2, fino al 28
febbraio 2002, recitava che questo usufrutto tien luogo della legittima del
coniuge in concorso con questi discendenti. Dal 1° marzo 2002 esso è stato completato
con la frase: "Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di un
quarto della successione.".
Come visto, quindi, la ricorrente ha ottenuto
l'usufrutto dei beni successori del defunto marito a valere quale legittima e
nel 1991 ha provveduto ad iscrivere tale servitù personale sulla PPP 5239 del
fondo base n. 1620 RFD di __________, Sezione __________.
Infatti, giusta l'art. 745 CC,
"
1 L'usufrutto può essere costituito sopra
beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.
Considerandi
2.
Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa,
salvo contraria, disposizione.".
Inoltre, l'art. 746 CC prevede che:
"
1.
Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione
all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro
fondiario se si tratta di fondi.
2.
Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per
l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la
proprietà.".
L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato,
più precisamente una servitù, che conferisce ad una determinata persona il
pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC); per contro,
esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato, né materialmente
né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V 394 consid. 6; STF
8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1).
L'usufrutto è una servitù personale, che è
indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti, l'usufrutto,
come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758
CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite
la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non è
trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo
1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Esso non è nemmeno trasmissibile: non
passa agli eredi, ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer,
Les droits réels, Tome III, 3a ed., Berna 2003, n. 2402-n. 2405).
In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto
assoluto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Steinauer,
Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 19 segg.).
Esso è costituito tramite l'iscrizione a Registro
Fondiario, la quale è richiesta dal proprietario; l'usufrutto nasce con l'iscrizione
nel libro mastro. Non è necessario che l'iscrizione indichi i dettagli relativi
al contenuto del diritto (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2419 e n.
2419a).
L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva,
implica che tra le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce
il titolo di acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale.
Il beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della
servitù (Steinauer,
Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).
Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto
e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer,
Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a
quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer,
Les droits réels, Tome III, n. 2437).
Nell'ambito delle prestazioni complementari un
diritto d'usufrutto in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo
titolare, un valore economico, che è preso in considerazione a titolo di
reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.
Se si tratta di un usufrutto su un immobile - l'usufruttuario può
affittarlo o abitarci personalmente -, è il valore locativo che va considerato
nei redditi. Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo
dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il
reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in
materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394
consid. 6a). Per contro, non va presa in considerazione, a titolo di reddito,
una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv.
1.
lett. c LPC. Scopo di questa norma è che colui che domanda delle prestazioni
complementari debba prima utilizzare la sostanza personale nella misura
ragionevolmente esigibile (STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1;
STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid. 2.8).
2.9
Dagli atti
si desume che, la ricorrente, secondo la volontà del marito, è diventata
usufruttuaria di tutto il patrimonio in virtù dell'art. 473 CC. Essa è entrata
in possesso - senza però acquisirne la proprietà e quindi non potendo
liberamente disporne - dell'appartamento di __________ e degli averi in banca.
In qualità di usufruttuaria, l'assicurata poteva beneficiare dei frutti del
capitale. In altre parole, l'assicurata poteva utilizzare la proprietà
immobiliare - che ha costituito la sua abitazione primaria fino a quando è
stata ricoverata in casa per anziani - ed i redditi della sostanza mobile o
cederne l'uso.
In effetti, l'assicurata ha dato in uso ai due
figli la somma di cui aveva ottenuto l'usufrutto, operazione fiscalmente qualificata
quale prestito.
Quale contropartita, i debitori hanno versato alla
mamma degli interessi annui del 5%, pari a Fr. 5'000.- ciascuno. Infatti, i
redditi dell'assicurata sono stati accreditati con la somma di Fr. 10'000.- ogni
anno (cfr. le notifiche di tassazione IC 2009 e IC 2010, come pure i due
giustificativi di cassa di accredito di Fr. 2'500.- ciascuno per l'anno 2011, doc.
23).
In seguito, le servitù personali di cui era
beneficiaria la ricorrente sia sulla somma di Fr. 200'000.- sia sulla proprietà
per piani sono state cancellate nel 2011, quando essa ha concesso ad ogni figlio
l'importo di Fr. 100'000.-, rispettivamente nel 2012, quando la relativa
iscrizione è stata cancellata dal registro fondiario. Ciò significa, quindi,
che l'assicurata ha rinunciato, senza esserne giuridicamente obbligata e senza una
controprestazione adeguata giusta la giurisprudenza, al diritto d'usufrutto di cui beneficiava su questi beni
mobili ed immobili valido sua vita natural durante.
2.10
Per quanto
concerne il periodo dal 1° al 31 dicembre 2011 (in realtà, dal 1° novembre al
31.
dicembre 2011), la Cassa ha computato all'assicurata quali averi a risparmio
l'ammontare di Fr. 200'000.-.
In effetti, le notifiche di tassazione IC 2009 e
IC 2010 della ricorrente indicano dei titoli e capitali di oltre Fr. 230'000.-.
Questa somma comprende i capitali in usufrutto del 1991.
Il Tribunale ha già avuto modo di evidenziare
come l'usufrutto nel diritto fiscale abbia un'accezione più estesa rispetto a
quella del diritto civile (STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011 consid. 5; STCA
33.2010.16
del 7 febbraio 2011 consid. 13).
L'autorità fiscale
computa all'usufruttuario - e non al nudo proprietario (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 4.3) - la sostanza sul quale egli ha questo diritto
reale (art. 40 LT). Diversamente fanno le norme relative alle prestazioni
complementari secondo cui all'usufruttuario non viene computato il valore
della sostanza che è gravata da un usufrutto (DTF 122 V 394 [P
83/93] consid. 6a = Pratique 1997 VSI pag.138; STFA P 34/94 =
Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38; RCC 1989 pag. 502; N. 3443.06 DPC). Questo principio riflette inoltre la
giurisprudenza del Tribunale federale (delle assicurazioni), secondo cui
vengono considerati come sostanza computabile soltanto quegli attivi di cui
l'assicurato può disporre senza restrizioni (RCC 1988 pag. 275; RCC 1984 pag.
530).
Da quanto precede discende dunque che nessuna
sostanza - né mobile né immobile - può essere computata all'insorgente per il
periodo dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2011, essendo essa gravata da un diritto
di usufrutto.
Di conseguenza, la posta relativa alla sostanza
(Fr. 200'000.-) deve essere cancellata dal foglio di calcolo sia quale patrimonio
sia quale sostanza computabile nei redditi.
Giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC va invece
inserito nei redditi computabili l'importo di Fr. 10'000.- che l'assicurata ha
ricevuto dai figli anche per l'anno 2011 (doc. 23) a titolo di interessi, trattandosi
del reddito della sostanza su cui aveva l'usufrutto fino al 31 gennaio 2012.
Per lo stesso motivo, nei redditi dell'assicurata
è a giusta ragione che è stato inserito l'importo di Fr. 13'030.-,
corrispondente al valore dell'usufrutto sull'appartamento calcolato in virtù
dell'art. 12 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 2.8), ovvero questa cifra è stata ripresa
dalle notifiche di tassazione IC 2009 e IC 2010 agli atti come previsto dall'art.
23.
cpv. 1 OPC-AVS/AI.
2.11
Leggermente
diversa è invece la situazione giuridica della ricorrente per il periodo successivo,
oggetto della seconda decisione formale e portante dal 1° gennaio 2012 in poi.
Da un lato, con effetto al 31 dicembre 2011, la
ricorrente ha rinunciato agli interessi sul capitale ceduto ai figli.
Dal 1° febbraio 2012 poi la ricorrente ha cancellato
il suo diritto di usufrutto vita natural durante sull'immobile.
Ciò ha avuto effetto sui redditi della sostanza mobile
ed immobile.
Va infatti ritenuta la rinuncia a redditi di Fr.
10'000.- quali interessi sui danari che la Cassa non ha inserito nel foglio di
calcolo.
Nel caso di specie, d'avviso del TCA, la censura
dell'insorgente deve essere accolta, non essendoci stata alcuna rinuncia
di sostanza da parte sua nei confronti dei figli ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Ne discende che la posta relativa alla rinuncia
di sostanza - inizialmente di Fr. 200'000.-, ma con la decisione impugnata
fissata in Fr. 151'485.- - deve dunque essere cancellata dalla sostanza
rispettivamente dai redditi unitamente all'ipotetico rendimento della sostanza
alienata (Fr. 800.- nella decisione formale rispettivamente la somma di Fr.
605.
- nella decisione su opposizione).
Nei redditi computabili va inserito invece l'ammontare
di Fr. 10'000.- a cui l'assicurata ha rinunciato dal 1° gennaio 2012.
2.12
Per quanto
concerne il bene immobile su cui l'insorgente aveva un diritto d'usufrutto, va
ricordato che con istanza del 30 gennaio 2012 (doc. 16), contestualmente allo
scioglimento della comunione ereditaria proprietaria del foglio PPP 5239 sul
fondo base n. 1620 RFD di __________, Sezione __________, iscritta a registro
fondiario il 1° febbraio 2012, la servitù personale di cui era beneficiaria la
ricorrente su questo fondo è stata cancellata.
La rinuncia dell'assicurata al diritto
d'usufrutto sul bene immobile in cui viveva fino a quando si è ricoverata in
modo definitivo in casa per anziani costituisce una rinuncia ai sensi dell'art.
11.
cpv. 1 lett. g LPC.
Come già esposto da questo Tribunale nella sua
composizione di tre giudici nella STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012, la
rinuncia ad un usufrutto senza obbligo giuridico né senza controprestazione
equivalente costituisce un'alienazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g
LPC. Come per l'usufruttuario che resta titolare del suo diritto, colui che
l'aliena senza controprestazione adeguata non deve vedersi imputato un reddito
fittizio sotto forma di una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto
(art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Non va ammesso dunque, parallelamente, in
applicazione dell'art. 17a OPC-AVS/AI, un ammortamento di Fr. 10'000.- all'anno
su questo valore capitalizzato (STFA P 34/94 del 9 dicembre 1996 consid. 5; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr.
6).
In merito alla rinuncia ad un usufrutto, l'Alta
Corte ha stabilito nella sentenza del 9 dicembre 1996 (P 34/94) pubblicata in
SVR 1997 EL Nr. 38 ed in Pratique VSI 1997 pag. 148, che il reddito ipotetico
dell'usufrutto deve essere considerato come una rinuncia al reddito nel
conteggio relativo alla prestazione complementare e non, in seguito alla
capitalizzazione, come una rinuncia alla sostanza, con possibilità d'ammortamento ai sensi dell'art. 17a OPC-AVS/AI (STFA P 16/00 del 21
dicembre 2001).
La valutazione giuridica della rinuncia in
materia di prestazioni complementari ha per scopo principale di trattare ogni
assicurato che rinuncia, a redditi od a sostanza, allo stesso modo di colui che
non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono
computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01
DPC).
È proprio questo principio che sarebbe violato
se, nel caso di un usufrutto esistente, il reddito di questo usufrutto fosse
sempre computato nei redditi dell'usufruttuario, mentre sarebbe considerato
come un'ipotetica sostanza alienata (con possibilità di ammortamento annuale)
nel calcolo delle PC di colui che avrebbe rinunciato all'usufrutto.
In merito al computo della rinuncia ad un
usufrutto a titolo di alienazione di reddito, si vedano le sentenze, non
pubblicate, dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni P 9/95 del 30
marzo 1995 e P 10/86 del 29 aprile 1988 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b).
Nella citata sentenza P 34/94, la Massima Istanza
giudiziaria ha inoltre evidenziato che quando un diritto d'usufrutto viene cancellato dal Registro
Fondiario e vi è una rinuncia di un reddito della sostanza, per la determinazione
del diritto alle prestazioni complementari l'importo ipotetico del diritto d'usufrutto conteggiabile varia a dipendenza delle circostanze in cui
avviene questa rinuncia.
Dal considerando 6 emerge che se l'assicurato beneficia di un diritto
d'usufrutto su due o più appartamenti e vi ha rinunciato, soltanto un
appartamento gravato da usufrutto avrebbe potuto essere abitato dall'assicurato
ai sensi dell'art. 12 OPC-AVS/AI, e pertanto il reddito di questo appartamento
corrisponde al valore locativo. L'applicazione di questa norma non può invece
essere presa in considerazione per l'appartamento affittato a terzi (in quel
caso il figlio e la di lui famiglia), per il quale va computato un affitto
conforme al mercato ("Diesbezüglich ist ein markt-konformer Mietzins
aufzurechnen"), e non una pigione di favore trattandosi di parenti
(RCC 1989 pag. 506).
Da ciò si desume che se l'usufruttuario
abita nell'immobile sul quale è stato costituito a suo favore questa servitù
personale ed egli rinuncia a questo diritto, va considerato il valore
locativo fittizio giusta l'art.
12.
OPC-AVS/AI (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b e consid. 6 in initio).
Ciò vale anche nel caso in cui l'assicurato, per
motivi di salute, per un certo periodo vive in una casa di cura e perciò anche
senza rinunciare al diritto d'usufrutto
non abita personalmente più in quell'immobile (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).
Se, per contro, l'usufruttuario non abita
nell'immobile su cui detiene il
diritto d'usufrutto a cui ha
rinunciato, né l'ha affittato, il reddito ipotetico da computargli corrisponde
ad un affitto conforme al mercato (marktkonformer Mietzins), ossia all'affitto che l'usufruttuario
avrebbe potuto ottenere dal suo diritto d'usufrutto, secondo i prezzi del mercato (SVR 1997 EL Nr. 38
consid. 6 in fine).
Nella sentenza P 33/05 dell'8 novembre 2005, in cui si trattava di stabilire l'ipotetico rendimento di un immobile detenuto all'estero in
comproprietà da un'assicurata, la quale però né vi abitava, né lo affittava, ma
lo usava a mero scopo di vacanza, il TFA ha stabilito al considerando 4
(citando la SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine, la STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 e la STFA non pubblicata P 17/89 del 10 novembre 1989),
che determinante era l'importo che l'assicurata avrebbe ottenuto affittando
l'immobile in Sicilia detenuto in comproprietà, ossia la sua parte su un
affitto conforme al mercato ("Massgeblich ist derjenige Ertrag, den die
Beschwerdegegnerin bei Vermietung der in ihrem Miteigentum stehenden
Liegenschaft in Sizilien tatsächlich erzielen könnte, d.h. ihr Anteil an einem
marktkonformen Mietzins").
In quell'occasione, stanti le difficoltà dell'amministrazione
nella valutazione al valore di mercato di un immobile sito all'estero, il
Tribunale federale ha ammesso sia il metodo di valutazione proposto dalla
Cassa, sia il procedimento adottato dal Tribunale nella decisione impugnata,
che dovrebbero condurre ad un sufficiente valore approssimativo che si avvicini
all'effettivo valore di mercato realizzabile per una proprietà sita all'estero.
La tesi dell'autorità di prima istanza prevedeva di utilizzare gli stessi
principi in caso di alienazione di sostanza, mentre per la Cassa si deve
determinare il canone di locazione conformemente alle usanze locali o il ricavo
medio che corrisponderebbe ad una rendita per l'intera durata dell'edificio che
sorge sul terreno. Quale ricavo medio per l'intera durata di un immobile ci si
può basare su una media del 5% del valore venale (STFA P 33/05
consid. 4; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo 2009,
pag. 172).
Nella successiva sentenza 8C_68/2008 del 27
gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 6, il Tribunale federale ha
ricordato che la rinuncia ad un usufrutto senza obbligazione giuridica né
controprestazione adeguata costituisce una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv.
1.
lett. g LPC, e meglio una rinuncia di reddito e non di sostanza.
Per quanto concerne il reddito a cui l'avente
diritto ha rinunciato, il TF ha evidenziato che occorre considerare un reddito fittizio
corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale
portava l'usufrutto (STFA P 43/99 del 2 marzo 2000; STFA P 24/98 del 26 gennaio 2000 consid. 4; STFA P 10/86 del
29.
aprile 1988 consid. 4c).
Al considerando 4.2.3, l'Alta Corte ha osservato
che nel giudizio impugnato il Tribunale cantonale si è basato sulla sentenza
P 58/00 del 18 giugno 2003, in cui un reddito fittizio
corrispondente al valore locativo dell'immobile gravato da usufrutto è stato
preso in considerazione dopo la rinuncia. In questa sua decisione il Tribunale
federale ha invece ritenuto opportuno scostarsi da quel precedente, siccome
quella soluzione avrebbe condotto ad una disuguaglianza di trattamento tra
colui che cede gratuitamente l'immobile di cui è proprietario e colui che
rinuncia semplicemente all'usufrutto di cui era titolare. Il secondo si
vedrebbe imputare un reddito fittizio corrispondente al valore locativo
dell'immobile, mentre il primo un reddito fittizio corrispondente all'interesse
sul valore venale che sarebbe preso in considerazione.
Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale
federale si è riferito a Jöhl, il
quale, sulla propria affermazione secondo cui è indipendente dal tipo di
sostanza, alla quale si è rinunciato, che si tenga conto di un importo
derivante da un'ipotetica sostanza nella forma di un deposito a risparmio
presso una banca (SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, pag. 1785,
N. 212), alla relativa nota 741 (pag. 1786) ha criticato la STFA P 58/00,
osservando: "Das Eidgenössische Versicherungsgericht wendet
diese Praxis nicht konsequent an. Es hat in einem
Urteil vom 18. Juni 2003 (P 58/00) zur Ermittlung des fiktiven Ertrags aus dem
hypothetischen Vermögen, das aus dem Verzicht auf eine Liegenschaft
resultierte, auf den Durchschnittszins für Spareinlagen abgestellt (vgl. Erw.
5.
). Gleichzeitig hat es aber in Bezug auf einen Verzicht auf die Nutzniessung
an einer Liegenschaft als fiktive Einnahme den Ertrag aus der Nutzniessung
(Mietwert abzüglich Unterhaltskostenpauschale und Hypothekarzinsen)
berücksichtigt (vgl. Erw. 5.4). Konsequenterweise hätte der Kapitalwert der
Nutzniessung ermittelt und gestützt darauf der fiktive Ertrag in der Höhe des Durchschnittszinses
für Spareinlagen ermittelt werden müssen. Das Urteil liefert keine Begründung
für diese Inkonsequenz. Die Art des Anspruchs, auf den verzichtet worden ist
(Eigentum bzw. Nutzniessung), vermag die Abweichung nicht zu erklären, denn der
Ertrag resultiert auf jeden Fall aus der Nutzung einer Liegenschaft.".
Inoltre, sempre al considerando 4.2.3, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che l'importo del valore venale dell'immobile sul
quale portava l'usufrutto può essere immobilizzato per una certa durata, dato
che l'avente diritto non è tenuto ad intaccarlo regolarmente per fare fronte ai
suoi bisogni correnti. Pertanto, determinare l'interesse sul valore venale
dell'immobile riferendosi semplicemente al tasso d'interesse medio sui depositi
a risparmio (cfr. consid. 4.2.2) non terrebbe sufficientemente in
considerazione questa circostanza. Partendo dal presupposto che l'usufruttuario
dispone per tutta la sua vita del reddito della sostanza immobilizzata, il TF
ha ritenuto che conviene piuttosto calcolare il reddito fittizio imputato
all'avente diritto basandosi sul tasso di interesse medio per le obbligazioni
ed i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello della
concessione della prestazione complementare, pari al 2,57% nel 2004, al 2,25%
nell'anno 2005 e al 2,18% nel 2006 (Annuario statistico 2008, pag. 264, T
12.3
).
A proposito della rinuncia a redditi, anche Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 184, indicando per esempio la rinuncia ad una prestazione
sotto forma di rendita o la rinuncia a pretese giuridiche, hanno rilevato che
va computato all'assicurato un importo corrispondente all'ammontare della
rinuncia. La rinuncia corrisponde, a questo proposito, all'ammontare del
reddito effettivamente ottenibile.
L'ammontare della rinuncia dei redditi corrisponde all'ipotetico
provento da interessi ("Die Höhe des Verzichts auf Einkünfte entspricht
dem hypothetischen Zinsertrag."). Per determinare l'ipotetico provento
da interessi, gli autori rinviano al metodo già utilizzato per stabilire
l'ipotetico rendimento della sostanza alienata e quindi al tasso medio dei
depositi a risparmio.
La redazione del volume è antecedente - e quindi non considera -
la sentenza 8C_68/2008 emessa il 27 gennaio 2009, che ha ritenuto più
conveniente calcolare il reddito fittizio derivante dalla rinuncia ad un
usufrutto fondandosi sul tasso d'interesse medio per le obbligazioni e i buoni
di cassa fissato sul valore commerciale dell'immobile.
2.13
Occorre
ora determinare l'ammontare del
reddito immobiliare cui la ricorrente ha rinunciato.
Dal foglio di calcolo delle PC risulta che la
Cassa cantonale di compensazione ha conteggiato all'interessata Fr. 13'030.- a
titolo di ricavo da usufrutto, importo che ha estratto dalle notifiche di
tassazione IC 2009 (doc. 72) e IC 2010 (doc. 67) dell'assicurata. In tal modo,
l'amministrazione ha determinato il valore del diritto d'usufrutto fondandosi
sul valore locativo dell'immobile ritenuto fiscalmente. Questo procedere non è
corretto.
È certo che al momento della cancellazione del
suo diritto di usufrutto sul foglio PPP 5239 del fondo n. 1620 RFD di __________,
Sezione __________, il 1° febbraio 2012 la ricorrente viveva già in casa per
anziani e non più nell'abitazione coniugale, che ha lasciato definitivamente il
23.
novembre 2011 (doc. 46).
Siccome l'assicurata usufruttuaria non abitava dunque nel citato immobile
su cui deteneva il diritto d'usufrutto a cui ha rinunciato, a titolo di reddito
ipotetico da computare giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC va escluso il valore
locativo (STCA 33.2012.7 consid. 2.10).
Non va neppure ritenuto il valore di reddito di
mercato del diritto d'usufrutto a cui la ricorrente ha rinunciato, come questo
TCA ha giudicato nella STCA del 20 agosto 2008 (33.2008.4), basandosi sulla
STFA P 34/94 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).
Va invece fatto riferimento alla più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (citata STF 8C_68/2008), come già
ritenuto nella STCA 33.2012.7 (consid. 2.10) emanata in un caso riguardante la
rinuncia, nel maggio 2005, ad un diritto d'usufrutto su un immobile, costituito
nel 1990, a favore dell'assicurata, a seguito della vendita di questo immobile
da parte dei figli, nudi proprietari. Quell'usufrutto era stato sostituito
dall'usufrutto sul prodotto della vendita. Dal 2004 l'assicurata viveva in una casa anziani e nel gennaio 2005 ha chiesto le PC.
Il Tribunale federale ha ritenuto che per
determinare il reddito a cui l'avente diritto ha rinunciato, si dovesse
considerare il reddito corrispondente agli interessi sul valore venale
dell'immobile sul quale portava l'usufrutto. L'Alta Corte ha inoltre
ritenuto che questi interessi venissero calcolati basandosi sul tasso
d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al corso
dell'anno precedente quello della concessione della prestazione complementare,
anziché sul tasso medio dei depositi a risparmio come nel caso di alienazione
di sostanza.
2.14
Visto quanto
precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno ritornati alla
Cassa per una nuova decisione, in particolare per ricalcolare il reddito cui la
ricorrente ha rinunciato conformemente a quanto disposto dal Tribunale federale
nella sentenza 8C_68/2008 al considerando 4.2.3.
Pertanto, dopo avere individuato il tasso
d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di Cassa in Svizzera valido
nel 2011 (per un estratto dell'Annuario statistico della Svizzera aggiornato al
2011, T 12.3.2, vedi sito dell'Ufficio federale della statistica: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/12/03/blank/kennzahlen/zinssaetze__bankeinlagen__hypotheken_.html), visto che la prestazione complementare è chiesta dal gennaio 2012
(dal 1° novembre 2011, come visto, la situazione è differente), come per la
determinazione dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata, anche per
stabilire l'ipotetico rendimento del reddito alienato l'amministrazione
dovrà basarsi sul valore venale del bene immobile sul quale gravava l'usufrutto
a cui la ricorrente ha rinunciato il 28 gennaio 2012/1° febbraio 2012.
Spetta dunque alla Cassa di compensazione
stabilire, con l'aiuto dell'Ufficio cantonale di stima, il valore della
proprietà in esame.
Per verificare se c'è una controprestazione
adeguata e per fissare il valore di un'eventuale rinuncia, occorre riferirsi ai
valori al momento della rinuncia (DTF 122 V 394 consid. 3a; DTF 120 V 182
consid. 4b; STF 9C_198/2010 consid. 3.1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009,
consid. 4.2.2; STF P 14/05 del 10 agosto 2005, consid. 2.2; STF P 58/00 del 18
giugno 2003, consid. 5.1; STF P 80/99 del 16 gennaio 2001, consid. 2a; STCA
33.2012
).
In concreto, ciò significa che la sostanza va
valutata al momento della cancellazione del diritto d'usufrutto sul fondo.
L'importo risultante dagli interessi medi per le
obbligazioni ed i buoni di cassa sul valore venale dell'immobile (stato 2012) sarà
quindi inserito nei redditi computabili della ricorrente invece dei Fr.
13'030.- ritenuti dalla Cassa cantonale di compensazione.
Vincente in causa e patrocinata da un legale, la
ricorrente ha diritto a delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione
per i suoi incombenti secondo quanto indicato.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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