33.2012.4
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17 luglio 2012Italiano26 min
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Numero d'incarto:
33.2012.4
Data decisione, Autorità:
17.07.2012, TCA
Titolo:
Rinuncia di sostanza. Figlio dona alla madre dei fondi la quale, proprietaria assoluta, ne può disporre liberamente e li dona ai nipoti. Anche se però non ne disponeva materialmente (ci abitava il figlio), ne era proprietaria e la donazione costituisce rinuncia di sostanza da computare nei redditi
CONTROPRESTAZIONE ADEGUATA
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
PERSONA ANZIANA
RINUNCIA DI SOSTANZA
VALORE VENALE
art. 641 cpv. 1 CC
art. 657 cpv. 1 CC
art. 239 CO
art. 242 cpv. 2 CO
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
art. 17 cpv. 5 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2012.4
TB
Lugano
17 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
gennaio 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
A. Il
18 aprile 2011 (doc. 115) RI 1, nata nel 1916, ha presentato la richiesta di prestazioni complementari all'AVS.
B. Fatta
esperire dall'Ufficio stima una perizia dei fondi n. 1384 e n. 1559 RFP di __________
(doc. 117) che l'assicurata ha alienato nel 1986 e nel 1988, conservando un
diritto d'usufrutto e d'abitazione vita natural durante sulla part. n. 1384, con
decisione del 10 dicembre 2011 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione le
ha negato le prestazioni complementari (redditi determinanti: Fr. 129'956.-,
spese riconosciute: Fr. 39'381.-).
C. L'opposizione
del 5 gennaio 2012 (doc. A2) è stata respinta con decisione su opposizione del 18
gennaio 2012 (doc. A1), con cui la Cassa cantonale di compensazione ha spiegato
che in presenza di alienazione di sostanza ha accertato il relativo valore
commerciale al momento della transazione (1986 e 1988) e poi ha ritenuto un
ammortamento annuo di Fr. 10'000.- ex art. 17a OPC-AVS/AI. Quanto alla tesi dell'assicurata
secondo cui, in realtà, la stessa non sarebbe stata proprietaria materiale - ma
solo formale - dell'immobile donato ai nipoti, siccome essa stessa l'aveva a
sua volta ricevuto in donazione dal figlio alcuni anni prima per sue traversie
familiari, l'amministrazione non può esimersi dall'applicare la LPC nei casi di
alienazione di beni immobili.
D. Il
9 febbraio 2012 (doc. I) RA 1, rappresentante di RI 1, ha chiesto al Tribunale
di non considerare la donazione del 1986 come un atto per eludere una
normativa, dato che "La stessa era invece soltanto un atto necessario
per ristabilire una situazione anomala." (doc. I pag. 2). Nel suo
ricorso, egli ha spiegato che la part. n. 1559 RFP di __________ che sua madre ha
donato ai nipoti nel 1986, in realtà "non è mai stata materialmente di
proprietà di mia madre" (doc. I pag. 1), avendola a sua volta ricevuta
in donazione dall'altro figlio, quando "in seguito a problemi di
famiglia e in un momento di incertezza, __________ ha donato l'immobile a mia
madre (rogito del 29 maggio 1973), pur continuando ad abitarlo, come se nulla
fosse cambiato e senza che ciò favorisse in qualche modo mia madre;" e
dopo qualche anno (1986) l'immobile è stato " "restituito" formalmente
ai figli di __________, __________ e __________." (doc. I pag. 2). A
dire dell'insorgente, la Cassa ha applicato in maniera eccessivamente rigida la
norma che impone di computare la sostanza donata, non ritenendo che il suo caso
rientri in questa ipotesi, dato che questa sostanza è sì diventata formalmente
di sua proprietà, ma materialmente non le è mai appartenuta.
E. Con
la risposta di causa del 14 febbraio 2012 (doc. III) la Cassa di compensazione
ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando di avere esaminato
attentamente le motivazioni presentate dalla ricorrente, ma di non riscontrare
alcuna differenza con i casi ordinari di donazione ai quali si applicano le
norme sull'alienazione di sostanza in ambito di prestazioni complementari. L'amministrazione
ha pertanto confermato la propria decisione di rifiuto delle prestazioni
complementari.
L'insorgente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge
stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni
provvedono all'aiuto e alle
cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il
1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più
ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni
complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che
ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare
annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi
computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le
spese riconosciute, l'art. 10 cpv.
2 LPC prevede che:
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo
periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in
un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono
limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto
o in un ospedale;
b. un importo per le spese personali,
stabilito dal Cantone.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
"
a. spese per il
conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù
del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i
redditi computabili, fra i quali vi sono:
"c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo
per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per
le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani
che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato
ha rinunciato;".
Inoltre, dal 1°
gennaio 2011 è stato aggiunto il cpv. 1bis:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in
considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che
serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto
o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un
assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o
dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo
coniuge.".
4. Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari
dal 1° aprile 2011.
La ricorrente ha invocato
un errato computo della sostanza donata nel 1986 ai nipoti, rilevando che sì,
ma solo formalmente, ella ne era proprietaria, poiché dal profilo materiale,
invece, il figlio __________, che le ha donato nel 1973 la part. n. 1559 RFP di
__________, in realtà ha continuato ad abitare quell'immobile. Pertanto, a suo
dire non si può ritenere che l'assicurata abbia rinunciato alla sua sostanza
immobile a favore dei due nipoti.
5. Con
atto notarile del 21 maggio 1973 (doc. A5) __________ ha donato alla mamma RI 1
l'allora part. n. 1584/ 1585 RFP di __________.
In seguito questo
stesso fondo, intavolato come n. 1559 RFP, è stato donato il 10 novembre 1986 (doc.
A6) dalla ricorrente ai nipoti minorenni __________, figli del proprio figlio __________,
Fatti
i quali hanno contestualmente costituito un diritto di abitazione e di
usufrutto vita natural durante a favore dei propri genitori.
A causa di un vizio
formale, il 25 marzo 1987 (doc. A6) è stato aggiunto a questo atto notarile un
ulteriore atto, avente sempre per oggetto la donazione della part. n. 1559 RFP di
__________ con costituzione di un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural
durante sempre per __________.
Il 19 maggio 1988
(doc. 4) i coniugi __________ ed RI 1, comproprietari in parti uguali, hanno donato
al figlio RA 1 il fondo n. 1384 RFP di __________, riservandosi un diritto di
usufrutto e di abitazione vita natural durante.
6. Prima
di potere decidere compiutamente sul suo diritto alle prestazioni complementari,
la Cassa cantonale di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni
immobili donati dalla ricorrente ai nipoti nel 1986 ed al figlio RA 1 nel 1988
(doc. 117).
Con perizia del 20
settembre 2011 (doc. 118) l'Ufficio cantonale di stima ha fissato in Fr.
540'000.- il valore venale del mappale n. 1559 RFP di __________ e in Fr.
25'200.- il valore del reddito immobiliare nel 1986, ossia prima della sua
alienazione.
Lo stesso arch. __________
dell'Ufficio stima ha invece stabilito il 1° dicembre 2011 (doc. 122) il valore
venale della part. n. 1384 RFP di __________ in Fr. 320'000.- ed in Fr.
10'800.- il valore del reddito immobiliare, stato nel 1988.
Sulla scorta di questi
dati, la Cassa di compensazione ha calcolato la sostanza alienata da computare
all'assicurata nel 2011.
Per la part. n. 1559,
non essendoci stata una controprestazione adeguata alla donazione
dell'immobile, l'amministrazione ha ripreso integralmente il valore venale di
Fr. 540'000.- determinato dall'Ufficio stima e l'ha computato nella sostanza
della ricorrente.
Diverso il discorso
per il fondo n. 1384, dato che dopo averlo donato al figlio l'assicurata, unitamente
al marito comproprietario in ragione di un mezzo, si è costituita per sé e per
il proprio coniuge un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante.
La Cassa ha quindi verificato, a mezzo di uno specifico calcolo (doc. 124), se
la costituzione di questi diritti personali fosse una controprestazione
adeguata alla donazione dell'immobile stesso.
La quota di
comproprietà appartenente alla ricorrente è stata quindi capitalizzata,
moltiplicando la sua quota di reddito (Fr. 5'400.-) per il fattore di
capitalizzazione corrispondente alla sua età (13,15). Il risultato della
capitalizzazione (Fr. 71'010.-) è stato sottratto alla somma della sua quota di
comproprietà alienata (Fr. 160'000.-) con il valore venale dell'altro immobile
donato (Fr. 540'000.-). Al totale sono stati dedotti Fr. 220'000.- di ammortamento
ex art. 17a OPC-AVS/AI, per ottenere una sostanza residua di Fr. 408'990.-
(Fr. 160'000.- + Fr. 540'000.- - Fr. 71'010.- - Fr. 220'000.-), riportata nel
foglio di calcolo PC dell'assicurata.
7. Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione
solo quegli attivi che l'assicurato
ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis
1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di
conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi
bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF
115 V 355).
Tale principio è
tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei
redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza
controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate
o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue
pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC
1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr.
1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o
se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa
ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a).
In questi casi, la
giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia
(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1
lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto
nell'evitare che un assicurato
si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza
obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto
alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo
o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e,
conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione
(DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è
dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC
se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione
adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni
complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile
di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto
al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
100).
Con STFA del 17 agosto
2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P
55/05), l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato
che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico,
rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non
sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
8. Quale
rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.
cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di
altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo
delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui
egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di
conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro
costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla
percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un
interesse teorico.
Il principio alla base
di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della
sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato
ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso
modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI
edite dall'UFAS, valide dal 1°
aprile 2011).
Con sentenza del 10
dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di
Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il
fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della
previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un
conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita
vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel
caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in
SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la
validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto
l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11
cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi
alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche
per recuperarle o quando l'incapacità
del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.
Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito
che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i
contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto
che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato
stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei
contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione
nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il
pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo
titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9
febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta
ad esercitare un'attività
Considerandi
lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a
causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire
al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in
considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente
applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto
la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad
esercitare un'attività
lucrativa in virtù dell'art.
163.
CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso,
esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe
conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134
V 53).
La nostra Massima
istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26
gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di
un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato
che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique
VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé
una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che
esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad
una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella
sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito
della somma di Fr. 240'000.-
concesso dall'assicurato senza
obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta
appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un
"va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.
In un altro giudizio
del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a
garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella
misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime
vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il
creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un
appassionato del gioco d'azzardo.
È quindi più l'importanza del
rischio preso dall'investitore
al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia
stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se
un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.
Nella recente sentenza
del 1° dicembre 2011 (STF 9C_507/2011 pubblicata in SVR 2012 EL Nr. 10), il
Tribunale federale ha ricordato che il fatto di investire il proprio patrimonio
non dovrebbe essere, in sé, assimilato ad una rinuncia, poiché ogni investimento
comprende il rischio intrinseco di perdita totale o parziale della somma
investita. Il criterio di distinzione principale risiede nel grado di
verosimiglianza che un tale risultato si realizzi. Di principio, una rinuncia
deve essere riconosciuta soltanto nella situazione in cui un investimento è
stato effettuato in modo deliberato o, almeno, in maniera imprudente,
allorquando la verosimiglianza che esso si concludesse con una perdita
(importante) appariva sin dall'inizio così prevedibile che un uomo ragionevole
non avrebbe effettuato, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, un
tale investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5). È quindi più
l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare il suo
investimento che la circostanza che è stato fatto senza obbligo giuridico o
senza controprestazione che determina se un investimento deve essere o no
assimilato ad una rinuncia (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2007 consid. 3.2; citata
8C_567/2007 consid. 6.5).
Nel caso esaminato,
l'Alta Corte ha concluso che l'operazione che consiste per una coppia di
realizzare un immobile di proprietà della moglie per investirne il ricavo in
una società commerciale di proprietà del marito, la quale presenta problemi passeggeri
di finanziamento, non costituisce una rinuncia alla sostanza, quando non è
stabilito che l'avvenire della stessa era irrimediabilmente compromesso al
momento dell'investimento. L'esistenza di una perdita contabile isolata non
permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla solidità finanziaria della
società e, indirettamente, sull'importanza del rischio corso dall'assicurata.
Una perdita contabile è un fenomeno corrente che non pregiudica l'evoluzione a
medio e a lungo termine di una società.
9.
Con
il ricorso l'assicurata non ha
contestato il valore venale della sostanza immobiliare calcolato dalla Cassa di
compensazione, ma (soltanto) il principio stesso dell'imputazione di una
rinuncia di sostanza per il fondo n. 1559 RFP di __________.
Sul computo della
part. n. 1384 RFP di __________ quale sostanza alienata la ricorrente non ha
invece obiettato alcunché, né sulla determinazione del valore venale da parte
dell'Ufficio stima né sul calcolo della capitalizzazione dei diritti
d'usufrutto e d'abitazione gravanti questo immobile a favore dell'assicurata.
In sé, quindi,
l'importo di Fr. 408'990.- calcolato dalla Cassa cantonale di compensazione (doc.
124) quale sostanza residua non è stato messo in discussione dall'insorgente.
Il Tribunale rileva
comunque che per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, ai
sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett.
b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili,
delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per la determinazione
del valore dei fondi alienati fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, che prevede che in caso di alienazione di
un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza
di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.
È poi necessario
verificare l'eventuale presenza
di una controprestazione adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di
reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo
valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite
dall'amministrazione federale delle contribuzioni (DTF 120 V 182 consid. 4e;
SVR 2000 EL Nr. 1).
10.
Giusta
l'art. 239 cpv. 1 CO, si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la
quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione
corrispondente.
Chi ha l'esercizio dei diritti civili
può disporre dei propri beni a titolo di donazione, entro i limiti che gli sono
imposti dal regime dei beni matrimoniali o dal diritto successorio (art. 240
cpv. 1 CO).
Trattandosi di proprietà fondiaria o di
diritti reali su fondi, l'art. 242 cpv. 2 CO prevede che la donazione diventa
efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.
Secondo l'art. 641
cpv. 1 CC, il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro
i limiti dell'ordine giuridico.
Chi è proprietario di una cosa lo è di
tutte le sue parti costitutive (art. 642 cpv. 1 CC).
A norma dell'art. 656
cpv. 1 CC, per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione
nel registro fondiario.
Il contratto traslativo della proprietà
richiede per la sua validità l'atto pubblico (art. 657 cpv. 1 CC).
Nel caso concreto __________,
proprietario dei fondi n. 1584/1585, poi divenuti n. 1559 RFP di __________, ha
deciso di disporre liberamente dei suoi beni (art. 240 cpv. 1 CO e art. 641
cpv. 1 CC) e con atto notarile (art. 657 cpv. 1 CC) del 21 maggio 1973 (doc.
A5) ha concluso un contratto di donazione secondo cui ha ceduto in assoluta
proprietà a titolo di donazione alla madre RI 1, che ha accettato, questi immobili.
Conformemente agli
art. 242 cpv. 2 CO e art. 656 cpv. 1 CC, questa donazione è stata perfezionata
con l'iscrizione a registro fondiario quale dg. 776/73 del 25 giugno 1973 (doc.
A5).
In queste circostanze,
contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a quel momento ella era
diventata a tutti gli effetti la nuova proprietaria assoluta della part. n.
1559.
RFP di __________. In queste vesti, l'assicurata era legittimata a disporne
liberamente giusta l'art. 641 cpv. 1 CC, perciò non solo formalmente come
lamentato, ma anche materialmente, ovvero l'interessata poteva modificare gli
edifici già esistenti, edificare ulteriormente la particella, venderla, dare la
casa esistente in uso a terzi, gravarla di un'ipoteca o di un diritto
d'abitazione e/o d'usufrutto, donarla ed altro ancora nei limiti della legge.
In effetti, nel 1986 l'insorgente ha deciso di donare il mappale n. 1559 RFP di __________ ai suoi due nipoti, i
quali hanno contestualmente costituito un diritto d'abitazione e d'usufrutto
vita natural durante a favore dei loro genitori.
Come evidenziato, la ricorrente era
dunque pienamente libera e giuridicamente legittimata ad agire in tal senso e
ciò indipendentemente dalla circostanza che, in realtà, "materialmente",
come ella sostiene, non ne avesse il possesso effettivo, giacché il figlio che
in precedenza le aveva donato questo stesso immobile continuava ad abitarvi.
Tuttavia, ai fini delle prestazioni
complementari, determinante è che, dal profilo del diritto civile, dal 1973 al 1987 l'assicurata era la proprietaria di questo fondo e che quindi, come tale, poteva disporne come
credeva, anche se, per scelta personale, non ne aveva l'effettivo e diretto possesso.
Il TCA rileva, al riguardo, che un
utilizzo a favore di terzi (in casu: il figlio) non era stato comunque iscritto
fino al 1986, perciò non v'era alcun tipo di impedimento giuridico, in qualità
di proprietaria assoluta, di disporre della particella in questione con un
contratto di donazione immobiliare come ha poi fatto nel 1986 che, per vizio
formale, è stato poi rogato nuovamente nel 1987 e conseguentemente iscritto
solo il 27 marzo 1987 (dg. 479/87, doc. A6).
11.
Stanti
le considerazioni che precedono, è a torto che la ricorrente sostiene di non
essere (mai) stata proprietaria del fondo n. 1559 RFP di __________ e quindi di
non potere avere donato questa sostanza ai nipoti come un qualunque altro
proprietario che rinuncia ai suoi beni.
Pertanto, il valore venale ex art. 17
cpv. 5 OPC-AVS/AI di questo immobile alienato a titolo gratuito (la
costituzione del diritto d'usufrutto e d'abitazione non è infatti una
controprestazione a favore della donante alienante, bensì è stata fatta per terze
persone) deve senza dubbio essere computato nei suoi redditi in virtù dell'art.
11.
cpv. 1 lett. g LPC.
La motivazione data dalla ricorrente
alfine di non procedere in tal senso non può dunque essere tutelata, dato che
la donazione operata a favore dei due nipoti va considerata alla stregua di una
qualsiasi altra rinuncia di beni giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
12.
Da
quanto esposto discende che la decisione su opposizione dell'amministrazione è corretta
nell'applicazione del principio stesso del computo nei redditi di tutti i
beni (sia quindi la part. n. 1384 sia la part. n. 1559 RFP di __________) a cui
l'assicurata ha rinunciato e come tale deve dunque essere confermata.
Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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