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33.2012.4

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17 luglio 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno contestualmente costituito un diritto di abitazione e di

usufrutto vita natural durante a favore dei propri genitori.

A causa di un vizio

formale, il 25 marzo 1987 (doc. A6) è stato aggiunto a questo atto notarile un

ulteriore atto, avente sempre per oggetto la donazione della part. n. 1559 RFP di

__________ con costituzione di un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural

durante sempre per __________.

Il 19 maggio 1988

(doc. 4) i coniugi __________ ed RI 1, comproprietari in parti uguali, hanno donato

al figlio RA 1 il fondo n. 1384 RFP di __________, riservandosi un diritto di

usufrutto e di abitazione vita natural durante.

6. Prima

di potere decidere compiutamente sul suo diritto alle prestazioni complementari,

la Cassa cantonale di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni

immobili donati dalla ricorrente ai nipoti nel 1986 ed al figlio RA 1 nel 1988

(doc. 117).

Con perizia del 20

settembre 2011 (doc. 118) l'Ufficio cantonale di stima ha fissato in Fr.

540'000.- il valore venale del mappale n. 1559 RFP di __________ e in Fr.

25'200.- il valore del reddito immobiliare nel 1986, ossia prima della sua

alienazione.

Lo stesso arch. __________

dell'Ufficio stima ha invece stabilito il 1° dicembre 2011 (doc. 122) il valore

venale della part. n. 1384 RFP di __________ in Fr. 320'000.- ed in Fr.

10'800.- il valore del reddito immobiliare, stato nel 1988.

Sulla scorta di questi

dati, la Cassa di compensazione ha calcolato la sostanza alienata da computare

all'assicurata nel 2011.

Per la part. n. 1559,

non essendoci stata una controprestazione adeguata alla donazione

dell'immobile, l'amministrazione ha ripreso integralmente il valore venale di

Fr. 540'000.- determinato dall'Ufficio stima e l'ha computato nella sostanza

della ricorrente.

Diverso il discorso

per il fondo n. 1384, dato che dopo averlo donato al figlio l'assicurata, unitamente

al marito comproprietario in ragione di un mezzo, si è costituita per sé e per

il proprio coniuge un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante.

La Cassa ha quindi verificato, a mezzo di uno specifico calcolo (doc. 124), se

la costituzione di questi diritti personali fosse una controprestazione

adeguata alla donazione dell'immobile stesso.

La quota di

comproprietà appartenente alla ricorrente è stata quindi capitalizzata,

moltiplicando la sua quota di reddito (Fr. 5'400.-) per il fattore di

capitalizzazione corrispondente alla sua età (13,15). Il risultato della

capitalizzazione (Fr. 71'010.-) è stato sottratto alla somma della sua quota di

comproprietà alienata (Fr. 160'000.-) con il valore venale dell'altro immobile

donato (Fr. 540'000.-). Al totale sono stati dedotti Fr. 220'000.- di ammortamento

ex art. 17a OPC-AVS/AI, per ottenere una sostanza residua di Fr. 408'990.-

(Fr. 160'000.- + Fr. 540'000.- - Fr. 71'010.- - Fr. 220'000.-), riportata nel

foglio di calcolo PC dell'assicurata.

7. Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione

solo quegli attivi che l'assicurato

ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis

1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di

conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi

bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF

115 V 355).

Tale principio è

tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei

redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza

controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate

o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue

pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC

1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr.

1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o

se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa

ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a).

In questi casi, la

giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia

(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1

lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto

nell'evitare che un assicurato

si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza

obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto

alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo

o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e,

conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione

(DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è

dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC

se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione

adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni

complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile

di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto

al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Con STFA del 17 agosto

2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P

55/05), l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato

che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico,

rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non

sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

8. Quale

rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo

delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui

egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di

conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro

costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla

percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un

interesse teorico.

Il principio alla base

di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della

sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato

ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso

modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI

edite dall'UFAS, valide dal 1°

aprile 2011).

Con sentenza del 10

dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di

Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il

fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della

previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un

conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita

vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel

caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in

SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la

validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto

l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11

cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi

alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche

per recuperarle o quando l'incapacità

del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.

Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito

che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i

contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto

che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato

stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei

contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione

nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il

pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo

titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9

febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta

ad esercitare un'attività

Considerandi

lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a

causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire

al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in

considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente

applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto

la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad

esercitare un'attività

lucrativa in virtù dell'art.

163.

CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso,

esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe

conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134

V 53).

La nostra Massima

istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26

gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di

un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato

che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique

VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé

una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che

esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad

una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella

sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito

della somma di Fr. 240'000.-

concesso dall'assicurato senza

obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta

appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un

"va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.

In un altro giudizio

del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a

garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella

misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime

vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il

creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un

appassionato del gioco d'azzardo.

È quindi più l'importanza del

rischio preso dall'investitore

al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia

stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se

un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

Nella recente sentenza

del 1° dicembre 2011 (STF 9C_507/2011 pubblicata in SVR 2012 EL Nr. 10), il

Tribunale federale ha ricordato che il fatto di investire il proprio patrimonio

non dovrebbe essere, in sé, assimilato ad una rinuncia, poiché ogni investimento

comprende il rischio intrinseco di perdita totale o parziale della somma

investita. Il criterio di distinzione principale risiede nel grado di

verosimiglianza che un tale risultato si realizzi. Di principio, una rinuncia

deve essere riconosciuta soltanto nella situazione in cui un investimento è

stato effettuato in modo deliberato o, almeno, in maniera imprudente,

allorquando la verosimiglianza che esso si concludesse con una perdita

(importante) appariva sin dall'inizio così prevedibile che un uomo ragionevole

non avrebbe effettuato, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, un

tale investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5). È quindi più

l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare il suo

investimento che la circostanza che è stato fatto senza obbligo giuridico o

senza controprestazione che determina se un investimento deve essere o no

assimilato ad una rinuncia (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2007 consid. 3.2; citata

8C_567/2007 consid. 6.5).

Nel caso esaminato,

l'Alta Corte ha concluso che l'operazione che consiste per una coppia di

realizzare un immobile di proprietà della moglie per investirne il ricavo in

una società commerciale di proprietà del marito, la quale presenta problemi passeggeri

di finanziamento, non costituisce una rinuncia alla sostanza, quando non è

stabilito che l'avvenire della stessa era irrimediabilmente compromesso al

momento dell'investimento. L'esistenza di una perdita contabile isolata non

permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla solidità finanziaria della

società e, indirettamente, sull'importanza del rischio corso dall'assicurata.

Una perdita contabile è un fenomeno corrente che non pregiudica l'evoluzione a

medio e a lungo termine di una società.

9.

Con

il ricorso l'assicurata non ha

contestato il valore venale della sostanza immobiliare calcolato dalla Cassa di

compensazione, ma (soltanto) il principio stesso dell'imputazione di una

rinuncia di sostanza per il fondo n. 1559 RFP di __________.

Sul computo della

part. n. 1384 RFP di __________ quale sostanza alienata la ricorrente non ha

invece obiettato alcunché, né sulla determinazione del valore venale da parte

dell'Ufficio stima né sul calcolo della capitalizzazione dei diritti

d'usufrutto e d'abitazione gravanti questo immobile a favore dell'assicurata.

In sé, quindi,

l'importo di Fr. 408'990.- calcolato dalla Cassa cantonale di compensazione (doc.

124) quale sostanza residua non è stato messo in discussione dall'insorgente.

Il Tribunale rileva

comunque che per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, ai

sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett.

b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili,

delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Per la determinazione

del valore dei fondi alienati fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, che prevede che in caso di alienazione di

un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza

di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

È poi necessario

verificare l'eventuale presenza

di una controprestazione adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di

reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo

valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite

dall'amministrazione federale delle contribuzioni (DTF 120 V 182 consid. 4e;

SVR 2000 EL Nr. 1).

10.

Giusta

l'art. 239 cpv. 1 CO, si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la

quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione

corrispondente.

Chi ha l'esercizio dei diritti civili

può disporre dei propri beni a titolo di donazione, entro i limiti che gli sono

imposti dal regime dei beni matrimoniali o dal diritto successorio (art. 240

cpv. 1 CO).

Trattandosi di proprietà fondiaria o di

diritti reali su fondi, l'art. 242 cpv. 2 CO prevede che la donazione diventa

efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.

Secondo l'art. 641

cpv. 1 CC, il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro

i limiti dell'ordine giuridico.

Chi è proprietario di una cosa lo è di

tutte le sue parti costitutive (art. 642 cpv. 1 CC).

A norma dell'art. 656

cpv. 1 CC, per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione

nel registro fondiario.

Il contratto traslativo della proprietà

richiede per la sua validità l'atto pubblico (art. 657 cpv. 1 CC).

Nel caso concreto __________,

proprietario dei fondi n. 1584/1585, poi divenuti n. 1559 RFP di __________, ha

deciso di disporre liberamente dei suoi beni (art. 240 cpv. 1 CO e art. 641

cpv. 1 CC) e con atto notarile (art. 657 cpv. 1 CC) del 21 maggio 1973 (doc.

A5) ha concluso un contratto di donazione secondo cui ha ceduto in assoluta

proprietà a titolo di donazione alla madre RI 1, che ha accettato, questi immobili.

Conformemente agli

art. 242 cpv. 2 CO e art. 656 cpv. 1 CC, questa donazione è stata perfezionata

con l'iscrizione a registro fondiario quale dg. 776/73 del 25 giugno 1973 (doc.

A5).

In queste circostanze,

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a quel momento ella era

diventata a tutti gli effetti la nuova proprietaria assoluta della part. n.

1559.

RFP di __________. In queste vesti, l'assicurata era legittimata a disporne

liberamente giusta l'art. 641 cpv. 1 CC, perciò non solo formalmente come

lamentato, ma anche materialmente, ovvero l'interessata poteva modificare gli

edifici già esistenti, edificare ulteriormente la particella, venderla, dare la

casa esistente in uso a terzi, gravarla di un'ipoteca o di un diritto

d'abitazione e/o d'usufrutto, donarla ed altro ancora nei limiti della legge.

In effetti, nel 1986 l'insorgente ha deciso di donare il mappale n. 1559 RFP di __________ ai suoi due nipoti, i

quali hanno contestualmente costituito un diritto d'abitazione e d'usufrutto

vita natural durante a favore dei loro genitori.

Come evidenziato, la ricorrente era

dunque pienamente libera e giuridicamente legittimata ad agire in tal senso e

ciò indipendentemente dalla circostanza che, in realtà, "materialmente",

come ella sostiene, non ne avesse il possesso effettivo, giacché il figlio che

in precedenza le aveva donato questo stesso immobile continuava ad abitarvi.

Tuttavia, ai fini delle prestazioni

complementari, determinante è che, dal profilo del diritto civile, dal 1973 al 1987 l'assicurata era la proprietaria di questo fondo e che quindi, come tale, poteva disporne come

credeva, anche se, per scelta personale, non ne aveva l'effettivo e diretto possesso.

Il TCA rileva, al riguardo, che un

utilizzo a favore di terzi (in casu: il figlio) non era stato comunque iscritto

fino al 1986, perciò non v'era alcun tipo di impedimento giuridico, in qualità

di proprietaria assoluta, di disporre della particella in questione con un

contratto di donazione immobiliare come ha poi fatto nel 1986 che, per vizio

formale, è stato poi rogato nuovamente nel 1987 e conseguentemente iscritto

solo il 27 marzo 1987 (dg. 479/87, doc. A6).

11.

Stanti

le considerazioni che precedono, è a torto che la ricorrente sostiene di non

essere (mai) stata proprietaria del fondo n. 1559 RFP di __________ e quindi di

non potere avere donato questa sostanza ai nipoti come un qualunque altro

proprietario che rinuncia ai suoi beni.

Pertanto, il valore venale ex art. 17

cpv. 5 OPC-AVS/AI di questo immobile alienato a titolo gratuito (la

costituzione del diritto d'usufrutto e d'abitazione non è infatti una

controprestazione a favore della donante alienante, bensì è stata fatta per terze

persone) deve senza dubbio essere computato nei suoi redditi in virtù dell'art.

11.

cpv. 1 lett. g LPC.

La motivazione data dalla ricorrente

alfine di non procedere in tal senso non può dunque essere tutelata, dato che

la donazione operata a favore dei due nipoti va considerata alla stregua di una

qualsiasi altra rinuncia di beni giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

12.

Da

quanto esposto discende che la decisione su opposizione dell'amministrazione è corretta

nell'applicazione del principio stesso del computo nei redditi di tutti i

beni (sia quindi la part. n. 1384 sia la part. n. 1559 RFP di __________) a cui

l'assicurata ha rinunciato e come tale deve dunque essere confermata.

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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