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Decisione

33.2012.7

Rinuncia a usufrutto = rinuncia di reddito.Per nuova giurisprudenza,va considerato un reddito fittizio corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto (non

20 agosto 2012Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo

per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per

le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani

che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato

ha rinunciato;".

Dal 1° gennaio 2011 è stato aggiunto il cpv.

1bis:

" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in

considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a. una coppia possiede un immobile che

serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto

o in un ospedale; o

b. una persona è beneficiaria di un

assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o

dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo

coniuge.".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° ottobre 2011.

Il ricorrente ha invocato l'errato computo nei

suoi redditi della somma di Fr. 6'000.- a titolo di diritti d'usufrutto, dato

che nel 2007 egli ne ha chiesto la cancellazione a RF, poiché dal 1990 i 10 immobili

donati e gravati da queste servitù personali sono utilizzati e gestiti solo dai

figli in qualità di proprietari.

Come tali, essi hanno investito risorse

finanziarie per ristrutturarli e quindi, a dire dell'assicurato, bisognerebbe

tenere conto anche di questo elemento nella quantificazione del valore di

questi usufrutti.

Peraltro, detti immobili sono fiscalmente

imputati ai (soli) figli.

2.4. Con quattro

distinti atti notarili del 18 dicembre 1990 (docc. 29-44), RI 1 ha donato ad

ognuno dei quattro figli uno o più immobili (10 in totale) di sua proprietà siti a __________, Sezione __________. Ogni rogito (n. 5535-n. 5538

del notaio rogante avv. __________) contemplava la seguente pattuizione:

" A favore dei signori RI 1 e __________ è riconosciuto

il diritto di usufrutto su tutti i beni donati, diritto che potrà essere

iscritto a RFP in ogni tempo, a semplice richiesta di uno dei beneficiari o,

per essi, dal notaio rogante. Il coniuge che sopravviverà avrà diritto

all'intero usufrutto.".

Con quattro istanze di iscrizione, il 19 dicembre

1990 (docc. 29, 33, 37 e 41) il notaio rogante ha richiesto all'Ufficio dei

Registri l'iscrizione delle donazioni dei mappali nn. 14, 113, 127, 228, 742, 744,

745, 774, 821 e 828 RFP di __________, avvenuta il 16 gennaio 1991.

I diritti di usufrutto costituiti sui predetti 10

fondi sono stati iscritti anch'essi a Registro Fondiario il 16 gennaio 1991 (docc.

45-48).

In seguito, con quattro distinte lettere del 22

febbraio 2007 (docc. 45-48), i beneficiari dei summenzionati diritti

d'usufrutto costituiti su ognuno dei dieci fondi donati nel 1990/1991 hanno

chiesto all'Ufficio dei Registri la cancellazione di tali diritti.

In effetti, per gli accertamenti eseguiti dal

Tribunale, attualmente a Registro Fondiario non risulta iscritta alcuna servitù

personale di usufrutto sui fondi donati nel 1990 dal ricorrente ai figli.

L'8 novembre 2002 (rogito n. 6325 dell'avv. __________)

la moglie del ricorrente, proprietaria del fondo n. 152 RFD di __________,

Sezione __________, ha donato al figlio __________ l'abitazione coniugale,

riservandosi per sé e per il marito un diritto di abitazione "da

iscrivere a registro fondiario, a cura del notaio rogante".

Questa servitù non è invece mai stata iscritta a

RF, come il TCA ha potuto verificare nel Registro Fondiario.

2.5. Al fine di decidere

compiutamente sul diritto alle prestazioni complementari del ricorrente, la

Cassa di compensazione si è basata sui valori dei beni immobili donati nel

1990, determinati dall'Ufficio cantonale di stima nel 2004 (docc. 49 e 50) su

suo incarico (doc. 77). Il fondo n. 152 RFD di __________, Sezione __________ è

stato invece peritato il 1° dicembre 2011 (doc. 54).

La sostanza alienata nel 1990 e nel 2002,

valutata al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, non è più stata

computata a titolo di sostanza residua nel calcolo delle PC dell'assicurato. L'amministrazione

ha infatti ritenuto che la controprestazione ricevuta dai figli, ovvero i

diritti d'usufrutto sulle cascine, i prati ed i boschi (doc. 120) ed il diritto

d'abitazione sulla dimora coniugale (doc. 55), capitalizzata in funzione della

speranza di vita del donante, fosse controprestazione adeguata.

Quanto ai redditi, la Cassa ha computato sia il

valore dei diritti d'usufrutto (Fr. 6'000.-) ai quali il ricorrente ha rinunciato

avendo proceduto alla relativa cancellazione nel 2007, sia il valore del

diritto d'abitazione (Fr. 3'600.-), dato che lo stesso è stato legalmente

comunque costituito con rogito nel 2002.

2.6. Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in

considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o

se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa

ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi

beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il

reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per

acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone

della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida

della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di

sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo:

la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni

prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito

dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza

della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V

182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 290).

L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la

valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore

nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della

rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria (DTF

120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio

2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P

80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata

in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente

senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da

intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma

di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di

questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in

considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde

quindi all'importanza del

reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al

proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una

rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La

rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI edite

dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011).

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in

SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato

quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della

possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II

pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio

che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di

percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto

alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della

giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo

la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto

quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o

quando l'incapacità del

debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.

Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito

che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i

contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto

che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato

stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei

contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione

nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il

pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo

titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)

pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in

particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua

invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento

della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un

reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il

coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di

guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione

o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare

il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà

(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

La nostra Massima istanza si è pronunciata a

proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata

in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.

120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato

ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle

donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un

investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una

sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle

eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad

una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P

17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza

controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a

tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il

tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P

16/05), l'Alta Corte ha

confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva

essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che

le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione

finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un

investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo

giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere

o no assimilato ad una rinuncia.

Nella recente sentenza del 1° dicembre 2011 (STF

9C_507/2011 pubblicata in SVR 2012 EL Nr. 10), il Tribunale federale ha ricordato

che il fatto di investire il proprio patrimonio non dovrebbe essere, in sé,

assimilato ad una rinuncia, poiché ogni investimento comprende il rischio

intrinseco di perdita totale o parziale della somma investita. Il criterio di

distinzione principale risiede nel grado di verosimiglianza che un tale

risultato si realizzi. Di principio, una rinuncia deve essere riconosciuta

soltanto nella situazione in cui un investimento è stato effettuato in modo

deliberato o, almeno, in maniera imprudente, allorquando la verosimiglianza che

esso si concludesse con una perdita (importante) appariva sin dall'inizio così

prevedibile che un uomo ragionevole non avrebbe effettuato, nella stessa

situazione e nelle stesse circostanze, un tale investimento (STF 9C_180/2010

del 15 giugno 2010 consid. 5). È quindi più l'importanza del rischio preso

dall'investitore al momento di effettuare il suo investimento che la

circostanza che è stato fatto senza obbligo giuridico o senza controprestazione

che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia

(STFA P 55/05 del 26 gennaio 2007 consid. 3.2; citata STF 8C_567/2007 consid.

6.5).

Nel caso esaminato, l'Alta Corte ha concluso che

l'operazione che consiste per una coppia di realizzare un immobile di proprietà

della moglie per investirne il ricavo in una società commerciale di proprietà

del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento, non

costituisce una rinuncia alla sostanza, quando non è stabilito che l'avvenire

della stessa era irrimediabilmente compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza

di una perdita contabile isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti

sulla solidità finanziaria della società e, indirettamente, sull'importanza del

rischio corso dall'assicurata. Una perdita contabile è un fenomeno corrente che

non pregiudica l'evoluzione a medio e a lungo termine di una società.

2.7. Con il

ricorso l'assicurato non ha

contestato il valore venale della sostanza immobiliare calcolato dalla Cassa di

compensazione sulla scorta della valutazione dell'Ufficio stima, ma il

principio stesso dell'imputazione del valore dei diritti d'usufrutto costituiti

nel 1990 su diversi fondi nell'ambito della donazione effettuata dal ricorrente

ed iscritti a RF nel 1991, di cui però, nel 2007, è stata chiesta la

cancellazione al competente Ufficio dei Registri.

Il TCA osserva che, effettivamente, questi

diritti d'usufrutto sono stati

cancellati nel 2007 dai 10 fondi donati dall'assicurato ai suoi figli (docc.

45-48). È anche vero che questi immobili, tranne uno, non davano particolare

reddito (frutto), siccome tali mappali né servivano né potevano servire da

abitazione talmente erano malridotte le costruzioni (stalle, cascine) ivi

edificate e perché perlopiù si trattava di prati e boschi. Nessun valore è

stato dunque, a giusta ragione, riportato nei redditi del ricorrente a titolo

di rinuncia d'usufrutto.

Per contro, per la part. n. 872 RFD di __________,

Sezione __________, valutata nel 2004 in Fr. 180'000.- dall'Ufficio cantonale di stima, nello stato del 1990 (doc. 101), è stato stabilito un reddito

annuo di Fr. 9'600.- (Fr. 800.- x 12 mesi). Si trattava infatti, a quel tempo,

di un fondo composto di un ristorante edificato nel 1970 avente una superficie

di 115 mq (sub. A), di un andito di 440 mq (sub. B), di 4'031 mq di prato e di

2'252 mq di bosco. Nel 2000 il ristorante è stato distrutto da un incendio

(doc. 133) e al suo posto la figlia del ricorrente ha costruito un'abitazione

(doc. I).

Va ora valutato se e quale importo debba essere

computato.

2.8. Giusta

l'art. 745 CC,

"

1 L'usufrutto può essere costituito sopra

beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.

Considerandi

2.

Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa,

salvo contraria, disposizione.".

Inoltre, l'art. 746 CC prevede che:

"

1.

Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione

all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro

fondiario se si tratta di fondi.

2.

Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per

l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la

proprietà.".

L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato,

più precisamente una servitù, che conferisce ad una determinata persona il

pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC); per contro,

esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato, né materialmente

né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V 394 consid. 6).

L'usufrutto è una servitù personale, che è

indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti, l'usufrutto,

come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758

CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite

la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non è trasferibile

(art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997

EL Nr. 38 consid. 6). Esso non è nemmeno trasmissibile: non passa agli eredi,

ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, 3a ed., Berna 2003, n. 2402-n. 2405).

In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto

assoluto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Steinauer,

Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 19 segg.).

Esso è costituito tramite l'iscrizione a Registro

Fondiario, la quale è richiesta dal proprietario; l'usufrutto nasce con

l'iscrizione nel libro mastro. Non è necessario che l'iscrizione indichi i

dettagli relativi al contenuto del diritto (Steinauer, Les droits réels, Tome

III, n. 2419 e n. 2419a).

L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva,

implica che tra le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce

il titolo di acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale.

Il beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della

servitù (Steinauer,

Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).

Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto

e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a

quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2437).

Nell'ambito delle prestazioni complementari un

diritto d'usufrutto in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo

titolare, un valore economico, che è preso in considerazione a titolo di

reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.

Se si tratta di un usufrutto su un immobile - l'usufruttuario può affittarlo

o abitarci personalmente -, è il valore locativo che va considerato nei redditi.

Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata

dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto

sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del

Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per contro, non va presa in

considerazione, a titolo di reddito, una frazione del valore capitalizzato

dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Scopo di questa norma

è che colui che domanda delle prestazioni complementari debba prima utilizzare

la sostanza personale nella misura ragionevolmente esigibile (STF 8C_68/2008

del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1).

2.9

Nella

fattispecie, come visto, le servitù personali di cui era beneficiario il

ricorrente sui 10 fondi di __________ sono state cancellate nel 2007. Ciò

significa, quindi, che l'assicurato ha rinunciato, senza esserne giuridicamente

obbligato e senza controprestazione adeguata ai sensi della citata giurisprudenza,

al diritto d'usufrutto di cui

beneficiava su di essi.

La rinuncia ad un usufrutto senza obbligo

giuridico né senza controprestazione equivalente costituisce un'alienazione ai

sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Come per l'usufruttuario che resta

titolare del suo diritto, colui che l'aliena senza controprestazione adeguata

non deve vedersi imputato un reddito fittizio sotto forma di una frazione del

valore capitalizzato dell'usufrutto (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Non va

ammesso dunque, parallelamente, in applicazione dell'art. 17a OPC-AVS/AI, un

ammortamento di Fr. 10'000.- all'anno su questo valore capitalizzato (STFA P

34/94 del 9 dicembre 1996 consid. 5; STF 8C_68/2008 del

27.

gennaio 2009 consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr. 6).

In merito alla rinuncia ad un usufrutto, l'Alta

Corte ha stabilito nella sentenza del 9 dicembre 1996 (P 34/94) pubblicata in

SVR 1997 EL Nr. 38 ed in Pratique VSI 1997 pag. 148, che il reddito ipotetico

dell'usufrutto deve essere considerato come una rinuncia al reddito nel

conteggio relativo alla prestazione complementare e non, in seguito alla

capitalizzazione, come una rinuncia alla sostanza, con possibilità d'ammortamento ai sensi dell'art. 17a OPC-AVS/AI (STFA P 16/00 del 21

dicembre 2001).

La valutazione giuridica della rinuncia in

materia di prestazioni complementari ha per scopo principale di trattare ogni

assicurato che rinuncia, a redditi od a sostanza, allo stesso modo di colui che

non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono

computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01

DPC).

È proprio questo principio che sarebbe violato

se, nel caso di un usufrutto esistente, il reddito di questo usufrutto fosse

sempre computato nei redditi dell'usufruttuario, mentre sarebbe considerato

come un'ipotetica sostanza alienata (con possibilità di ammortamento annuale)

nel calcolo delle PC di colui che avrebbe rinunciato all'usufrutto.

In merito al computo della rinuncia ad un

usufrutto a titolo di alienazione di reddito, si vedano le sentenze, non

pubblicate, dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni P 9/95 del 30

marzo 1995 e P 10/86 del 29 aprile 1988 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b).

Nella citata sentenza P 34/94, la Massima Istanza

giudiziaria ha inoltre evidenziato che quando un diritto d'usufrutto viene cancellato dal Registro Fondiario

e vi è una rinuncia di un reddito della sostanza, per la determinazione del

diritto alle prestazioni complementari l'importo ipotetico del diritto d'usufrutto conteggiabile varia a dipendenza delle circostanze in cui

avviene questa rinuncia.

Dal considerando 6 emerge che se l'assicurato beneficia di un diritto

d'usufrutto su due o più appartamenti e vi ha rinunciato, soltanto un

appartamento gravato da usufrutto avrebbe potuto essere abitato dall'assicurato

ai sensi dell'art. 12 OPC-AVS/AI, e pertanto il reddito di questo appartamento corrisponde

al valore locativo. L'applicazione di questa norma non può invece essere presa

in considerazione per l'appartamento affittato a terzi (in quel caso il figlio

e la di lui famiglia), per il quale va computato un affitto conforme al mercato

("Diesbezüglich ist ein markt-konformer Mietzins aufzurechnen"),

e non una pigione di favore trattandosi di parenti (RCC 1989 pag. 506).

Da ciò si desume che se l'usufruttuario

abita nell'immobile sul quale è stato costituito a suo favore questa servitù

personale ed egli rinuncia a questo diritto, va considerato il valore

locativo fittizio giusta l'art.

12.

OPC-AVS/AI (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b e consid. 6 in initio).

Ciò vale anche nel caso in cui l'assicurato, per

motivi di salute, per un certo periodo vive in una casa di cura e perciò anche

senza rinunciare al diritto d'usufrutto

non abita personalmente più in quell'immobile (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

Se, per contro, l'usufruttuario non abita

nell'immobile su cui detiene il

diritto d'usufrutto a cui ha

rinunciato, né l'ha affittato, il reddito ipotetico da computargli corrisponde

ad un affitto conforme al mercato (marktkonformer Mietzins), ossia all'affitto che l'usufruttuario

avrebbe potuto ottenere dal suo diritto d'usufrutto, secondo i prezzi del mercato (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine).

Nella sentenza P 33/05 dell'8 novembre 2005, in cui si trattava di stabilire l'ipotetico rendimento di un immobile detenuto all'estero in

comproprietà da un'assicurata, la quale però né vi abitava, né lo affittava, ma

lo usava a mero scopo di vacanza, il TFA ha stabilito al considerando 4 (citando

la SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine, la STFA P 80/99 del 16

febbraio 2001 e la STFA non pubblicata P 17/89 del 10 novembre 1989), che

determinante era l'importo che l'assicurata avrebbe ottenuto affittando

l'immobile in Sicilia detenuto in comproprietà, ossia la sua parte su un

affitto conforme al mercato ("Massgeblich ist derjenige Ertrag, den die

Beschwerdegegnerin bei Vermietung der in ihrem Miteigentum stehenden

Liegenschaft in Sizilien tatsächlich erzielen könnte, d.h. ihr Anteil an einem

marktkonformen Mietzins").

In quell'occasione, stanti le difficoltà dell'amministrazione

nella valutazione al valore di mercato di un immobile sito all'estero, il

Tribunale federale ha ammesso sia il metodo di valutazione proposto dalla Cassa,

sia il procedimento adottato dal Tribunale nella decisione impugnata, che

dovrebbero condurre ad un sufficiente valore approssimativo che si avvicini all'effettivo

valore di mercato realizzabile per una proprietà sita all'estero. La tesi dell'autorità

di prima istanza prevedeva di utilizzare gli stessi principi in caso di

alienazione di sostanza, mentre per la Cassa si deve determinare il canone di locazione

conformemente alle usanze locali o il ricavo medio che corrisponderebbe ad una

rendita per l'intera durata dell'edificio che sorge sul terreno. Quale ricavo

medio per l'intera durata di un immobile ci si può basare su una media del 5%

del valore venale (STFA P 33/05 consid. 4; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed., Zurigo 2009, pag. 172).

Nella successiva sentenza 8C_68/2008 del 27

gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 6, il Tribunale federale ha

ricordato che la rinuncia ad un usufrutto senza obbligazione giuridica né

controprestazione adeguata costituisce una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv.

1.

lett. g LPC, e meglio una rinuncia di reddito e non di sostanza.

Per quanto concerne il reddito a cui l'avente

diritto ha rinunciato, il TF ha evidenziato che occorre considerare un reddito fittizio

corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava

l'usufrutto (STFA P 43/99 del 2 marzo 2000; STFA P

24/98 del 26 gennaio 2000 consid. 4; STFA P 10/86 del 29 aprile 1988

consid. 4c).

Al considerando 4.2.3, l'Alta Corte ha osservato

che nel giudizio impugnato il Tribunale cantonale si è basato sulla sentenza

P 58/00 del 18 giugno 2003, in cui un reddito fittizio

corrispondente al valore locativo dell'immobile gravato da usufrutto è stato

preso in considerazione dopo la rinuncia. In questa sua decisione il Tribunale

federale ha invece ritenuto opportuno scostarsi da quel precedente, siccome

quella soluzione condurrebbe ad una disuguaglianza di trattamento tra colui che

cede gratuitamente l'immobile di cui è proprietario e colui che rinuncia semplicemente

all'usufrutto di cui era titolare. Il secondo si vedrebbe imputare un reddito

fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile, mentre il primo un

reddito fittizio corrispondente all'interesse sul valore venale che sarebbe

preso in considerazione.

Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale

federale si è riferito a Jöhl, che

sull'affermazione secondo cui è indipendente dal tipo di sostanza, alla quale

si è rinunciato, che si tenga conto di un importo derivante da un'ipotetica

sostanza nella forma di un deposito a risparmio presso una banca, ha però osservato

(in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, pag. 1785, n. 741):

"Das Eidgenössische Versicherungsgericht wendet diese Praxis

nicht konsequent an. Es hat in einem Urteil vom 18. Juni

2003.

(P 58/00) zur Ermittlung des fiktiven Ertrags aus dem hypothetischen

Vermögen, das aus dem Verzicht auf eine Liegenschaft resultierte, auf den

Durchschnittszins für Spareinlagen abgestellt (vgl. Erw. 5.3). Gleichzeitig hat

es aber in Bezug auf einen Verzicht auf die Nutzniessung an einer Liegenschaft

als fiktive Einnahme den Ertrag aus der Nutzniessung (Mietwert abzüglich

Unterhaltskostenpauschale und Hypothekarzinsen) berücksichtigt (vgl. Erw. 5.4).

Konsequenterweise hätte der Kapitalwert der Nutzniessung ermittelt und gestützt

darauf der fiktive Ertrag in der Höhe des Durchschnittszinses für Spareinlagen

ermittelt werden müssen. Das Urteil liefert keine Begründung für diese

Inkonsequenz. Die Art des Anspruchs, auf den verzichtet worden ist (Eigentum

bzw. Nutzniessung), vermag die Abweichung nicht zu erklären, denn der Ertrag

resultiert auf jeden Fall aus der Nutzung einer Liegenschaft.").

Inoltre, sempre al considerando 4.2.3, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che l'importo del valore venale dell'immobile sul

quale portava l'usufrutto può essere immobilizzato per una certa durata, dato

che l'avente diritto non è tenuto ad intaccarlo regolarmente per fare fronte ai

suoi bisogni correnti. Pertanto, determinare l'interesse sul valore venale

dell'immobile riferendosi semplicemente al tasso d'interesse medio sui depositi

a risparmio (cfr. consid. 4.2.2) non terrebbe sufficientemente in

considerazione questa circostanza. Partendo dal presupposto che l'usufruttuario

dispone per tutta la sua vita del reddito della sostanza immobilizzata, il TF

ha ritenuto che conviene piuttosto calcolare il reddito fittizio imputato

all'avente diritto basandosi sul tasso di interesse medio per le obbligazioni ed

i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello della

concessione della prestazione complementare, pari al 2,57% nel 2004, al 2,25%

nell'anno 2005 e al 2,18% nel 2006 (Annuario statistico 2008, pag. 264, T

12.3

).

A proposito della rinuncia di redditi, anche Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 184, indicando per esempio la rinuncia ad una

prestazione sotto forma di rendita o la rinuncia a pretese giuridiche, hanno rilevato

che va computato all'assicurato un importo corrispondente all'ammontare della

rinuncia. La rinuncia corrisponde, a questo proposito, all'ammontare del

reddito effettivamente ottenibile. L'ammontare della rinuncia dei redditi

corrisponde all'ipotetico provento da interessi ("Die Höhe des

Verzichts auf Einkünfte entspricht dem hypothetischen Zinsertrag."). Per

determinare l'ipotetico provento da interessi, gli autori rinviano al metodo

già utilizzato per stabilire l'ipotetico rendimento della sostanza alienata e

quindi al tasso medio dei depositi a risparmio.

La redazione del volume è antecedente - e quindi non considera -

la sentenza 8C_68/2008 emessa il 27 gennaio 2009, che ha ritenuto più

conveniente calcolare il reddito fittizio derivante dalla rinuncia ad un

usufrutto fondandosi sul tasso d'interesse medio per le obbligazioni e i buoni

di cassa.

2.10

Nel caso

concreto, poiché nel 2007 sono stati cancellati dal Registro Fondiario, a

richiesta del beneficiario e dei nudi proprietari, i diritti d'usufrutto di cui

l'usufruttuario godeva dal 1991 sui beni immobili donati ai figli, occorre computare

al ricorrente, nei suoi redditi, il reddito d'usufrutto a cui l'avente diritto

ha rinunciato.

Resta dunque da determinare l'ammontare di questo reddito.

Dal foglio di calcolo delle PC risulta che la

Cassa cantonale di compensazione ha conteggiato all'interessato Fr. 6'000.- a

titolo di reddito della proprietà secondaria (usufrutto), importo che ha

ricavato dalla notifica di tassazione 1991/1992 dell'assicurato (doc. 121), che

porta sui redditi conseguiti nel 1989 e nel 1990. In tal modo, l'amministrazione ha determinato il valore del diritto d'usufrutto fondandosi sul

valore locativo dell'immobile ritenuto fiscalmente.

Il TCA osserva che questo importo si riferisce

all'usufrutto iscritto sulla part. n. 872 RFD di __________, Sezione __________,

fondo sul quale era edificato un ristorante. Come visto, infatti, soltanto

questa proprietà immobiliare era fruttifera, mentre gli altri fondi, non

redditizi, non sono quindi più stati presi in considerazione dalla Cassa di

compensazione nell'ambito della rinuncia di reddito ex art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC.

È certo che al momento della cancellazione del

suo (e della moglie) diritto d'usufrutto sul fondo n. 872 RFD di __________,

Sezione __________, nel 2007 il ricorrente viveva nell'abitazione coniugale

sita sul mappale n. 152 RFD di __________, Sezione __________, immobile che la

moglie, proprietaria esclusiva, nel 2002 ha poi donato a uno dei figli, ma sul quale ha costituito per sé stessa e per il marito un diritto d'abitazione

(doc. 24), non iscritto a Registro Fondiario, che la Cassa ha computato in Fr.

3'600.-.

Siccome l'assicurato usufruttuario non

abitava nel citato immobile di cui deteneva il diritto

d'usufrutto a cui ha rinunciato, a titolo di reddito ipotetico da computare

giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC va escluso il valore locativo, applicabile

quando l'assicurato abita nell'immobile in questione.

Nemmeno va (più) qui applicato il valore di

reddito di mercato del diritto d'usufrutto a cui il ricorrente ha rinunciato,

come questo TCA ha giudicato nella STCA del 20 agosto 2008 (33.2008.4),

basandosi sulla STFA P 34/94 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

D'avviso del Tribunale, va invece fatto

riferimento alla recente giurisprudenza del Tribunale federale (citata STF

8C_68/2008), emanata in un caso riguardante la rinuncia, nel maggio 2005, ad un

diritto d'usufrutto su un immobile, costituito nel 1990, a favore dell'assicurata, a seguito della vendita di questo immobile da parte dei figli, nudi

proprietari. Quell'usufrutto era stato sostituito dall'usufrutto sul prodotto

della vendita. Dal 2004 l'assicurata viveva in una casa anziani e nel gennaio 2005 ha chiesto le PC.

Il Tribunale federale ha ritenuto che per

determinare il reddito a cui l'avente diritto ha rinunciato, si dovesse considerare

il reddito corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul

quale portava l'usufrutto. L'Alta Corte ha inoltre ritenuto che questi

interessi venissero calcolati basandosi sul tasso d'interesse medio per le

obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente

quello della concessione della prestazione complementare, anziché sul tasso

medio dei depositi a risparmio.

Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata

va annullata e gli atti vanno ritornati alla Cassa per una nuova decisione, in

particolare per ricalcolare il reddito cui il ricorrente ha rinunciato.

Pertanto, dopo avere individuato il tasso

d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di Cassa in Svizzera valido

nel 2010, visto che la prestazione complementare è chiesta dall'ottobre 2011, come

per la determinazione dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata, anche

per stabilire l'ipotetico rendimento del reddito alienato

l'amministrazione dovrà basarsi sul valore venale dei beni immobili sui quali

gravava l'usufrutto a cui il ricorrente ha rinunciato il 22/27 febbraio 2007.

Il TCA ritiene che, siccome per verificare se c'è

controprestazione adeguata e per fissare il valore di un'eventuale rinuncia,

occorre paragonare la prestazione e la controprestazione ai rispettivi valori

al momento della rinuncia (DTF 122 V 394 consid. 3a; DTF 120 V 182 consid. 4b; STF

9C_198/2010 consid. 3.1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2.2; STF

P 14/05 del 10 agosto 2005, consid. 2.2; STF P 58/00 del 18 giugno 2003,

consid. 5.1; STF P 80/99 del 16 gennaio 2001, consid. 2a), così anche per

determinare il reddito ipotetico a cui l'assicurato ha rinunciato cancellando

il diritto d'usufrutto, occorre porsi al momento della rinuncia della servitù

personale e dunque considerare il valore venale dell'immobile gravato dal

diritto reale che esisteva prima della rinuncia del diritto d'usufrutto.

In concreto, ciò significa che la sostanza

gravata dal diritto d'usufrutto va valutata al 2007, ossia a quando il

ricorrente ha chiesto ed ottenuto la cancellazione del diritto d'usufrutto sui

10.

fondi precedentemente donati ai figli.

Queste particelle non vanno invece (più) valutate

al 1990, ovvero quando l'insorgente le ha alienate, poiché ora non si tratta (più)

di determinare la controprestazione della rinuncia di sostanza, ma la

controprestazione della rinuncia del diritto d'usufrutto costituito su ognuna di

esse.

Il Tribunale rileva, però, che se per 9 dei 10

fondi che sono stati donati dal ricorrente nel 1990/1991, la valutazione del

valore venale nell'anno determinante, il 2007 (già eseguita dall'Ufficio

cantonale di stima, stato nel 2004), non è problematica, tuttavia per la part.

872.

RFD di __________, Sezione __________, si pone un problema: infatti, lo

stato di questo fondo è mutato rispetto a quando, nel 1990/1991, l'assicurato

ha costituito per sé e per la moglie un diritto d'usufrutto.

In effetti, nell'istanza di iscrizione del

trapasso immobiliare mediante donazione datata 19 dicembre 1990 (doc. 29),

l'allora mappale n. 127 RFP era costituito da un ristorante di 115 mq, un

andito di 440 mq, 4'031 mq di prato e 2'252 mq di bosco, per complessivi 6'838

mq.

Dagli atti risulta inoltre che nel 2000 il

ristorante è stato distrutto da un incendio ed al suo posto la figlia, nuda proprietaria

del (nuovo) fondo n. 872 RFD, ha eretto la sua abitazione primaria.

In queste circostanze, l'oggetto dell'usufrutto

costituito nel 1990 dal ricorrente si è modificato, giacché nel 2007 il

ristorante, come tale, non c'era più, e al suo posto è stata edificata

un'abitazione.

2.11

Secondo

l'art. 748 cpv. 1 CC, l'usufrutto si estingue con la perdita totale

della cosa. Si deve quindi trattare della distruzione completa

dell'oggetto gravato; così, l'usufruttuario di un fondo edificato conserva il

suo diritto se l'edificio è distrutto (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, 3a ed., 2003, n. 2466; Honsell/Vogt/ Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II,

Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 2003, n. 2 ad art. 750; Baumann, Nutzniessung und Wohnrecht,

commentario zurighese, Tomo IV/2a, 3a ed., Zurigo 1999, n. 22 ad art. 748-749; Piotet, Les droits réels limités en

général, Les servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé

suisse, Tome V/3, Friburgo 1975, pag. 95). Trattandosi di immobili, la

radiazione dal Registro Fondiario non è che una misura d'ordine (Steinauer, op.

cit., n. 2466).

Tuttavia, il proprietario non è tenuto a

ristabilire la cosa perita (art. 750 cpv. 1 CC). Questo principio deriva dalla

natura dell'usufrutto, che è un diritto proprio e diretto su una cosa in quanto

esiste come tale; a differenza del conduttore (art. 259 segg. CO) e dell'affittuario

(art. 278 segg. CO), l'usufruttuario non ha un credito contro il proprietario

che gli permette di esigere che quest'ultimo mantenga la cosa nel suo stato. Ma

se la cosa perisce per errore del proprietario per un motivo che non è legato all'usufrutto,

l'usufruttuario può reclamare un risarcimento dei danni nei confronti del

proprietario, come potrebbe farlo giusta l'art. 41 segg. CO contro un qualsiasi

terzo che avrebbe causato la perdita della cosa (Steinauer, op. cit., n. 2467).

Se il proprietario decide di ristabilire la cosa

distrutta (ricostruire la casa incendiata, rimpiazzare la cosa distrutta), l'usufrutto

rinasce (art. 750 cpv. 2 CC) e quindi il ripristino va a favore

dell'usufruttuario. Se la cosa è stata soltanto parzialmente distrutta, questo

effetto si produrrà per il solo fatto del principio dell'accessione (art. 667

CC): l'usufrutto, che è sempre esistito, graverà quindi la cosa che come tale è

stata ricostruita (caso di un usufrutto su un immobile, durante la

ricostruzione di un edificio distrutto da un incendio). Ma l'art. 750 cpv. 2 CC

prevede che questa soluzione si applica pure se il proprietario acquista o

fabbrica una cosa nuova per rimpiazzare quella che è stata distrutta;

l'usufrutto rinasce senza nuove formalità per la sua costituzione, per surrogazione

reale. Si tratta di una forma di usufrutto legale (Steinauer, op. cit., n.

2468).

L'usufrutto rinasce però soltanto se le misure

prese dal nudo proprietario lo sono con l'intenzione di rimpiazzare la cosa distrutta

(Baumann, op. cit., n. 9 ad art. 750), ciò che bisogna presumere in caso di acquisto o di ripristino di cose dello stesso

genere (Honsell/Vogt/Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 750;

Leemann, Die beschränkte dinglichen Rechte, commentario

bernese, Tomo IV/2, Berna 1925, n. 6 ad art. 750; Steinauer, op. cit., N.

16.

pag. 68).

Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita

un'altra, come nei casi di espropriazione o d'assicurazione, l'art. 750 cpv. 3

CC dispone che l'usufrutto continua sulla cosa sostituita. Spesso viene versata

una compensazione al proprietario a seguito della distruzione totale o parziale

della cosa (somma versata da un assicuratore, risarcimento danni pagato dal

terzo responsabile). Questo controvalore diventa quindi l'oggetto

dell'usufrutto. Il diritto dell'usufruttuario si trasferisce a pieno diritto su

queste somme ed anche sul credito del proprietario contro il debitore (assicuratore,

terzo responsabile). Anche in questo caso si tratta dunque di una surrogazione

legale, che dà luogo ad un usufrutto legale (Steinauer, op. cit., n. 2469).

2.12

Da quanto precede discende che

con l'incendio del ristorante avvenuto il 12 novembre 2000 (doc. 133), e quindi

con la perdita (parziale) dell'oggetto gravato dalla servitù personale, il

diritto d'usufrutto del ricorrente e di sua moglie si è estinto soltanto su

questa parte del fondo.

Pertanto, questo diritto è regolarmente continuato ad esistere

sulla part. n. 872 RFD di __________, Sezione __________, dato che, in effetti,

non v'è stata la perdita totale dell'oggetto gravato dall'usufrutto -

ossia l'intero mappale n. 872, come indicato nel relativo rogito - come

previsto dall'art. 748 cpv. 1 CC.

Il TCA rileva che la figlia del ricorrente, nuda

proprietaria della suddetta particella, malgrado non fosse tenuta a

ripristinare la cosa perita, al posto del ristorante ha costruito un nuovo

edificio, destinato però alla propria abitazione primaria. In altre parole, una

parte dell'oggetto del diritto d'usufrutto è stata cambiata, passando da

ristorante ad abitazione.

In queste circostanze, non si può più parlare

dell'intenzione della figlia di rimpiazzare la cosa distrutta dall'incendio,

dato che ella non ha ripristinato una cosa dello stesso genere. Non

essendoci dunque identità di destinazione e scopo dell'oggetto gravato nel 1990

dall'usufrutto, nel caso di specie l'art. 750 cpv. 2 CC non può esplicare gli

effetti previsti e quindi tale servitù personale non può rinascere sulla

nuova costruzione.

Per contro, in virtù dell'art. 750 cpv. 3 CC, il

diritto d'usufrutto rinasce sul versamento della somma di Fr. 28'000.- (doc. 133)

che l'assicurazione ha concesso al ricorrente, titolare della polizza

assicurativa, costituendo essa la compensazione per la distruzione parziale

della cosa gravata da usufrutto.

Questa Corte osserva, infine, che quando

l'assicurato ha chiesto nel 2007 la cancellazione di questo diritto

d'usufrutto, lo stesso portava ancora in teoria su tutto il mappale n. 872 RFD

di __________, Sezione __________, ma giuridicamente, come visto, non più anche

sulla nuova abitazione ivi edificata.

Per questo motivo, quale valore venale

dell'immobile sul quale portava l'usufrutto a cui il ricorrente ha rinunciato,

va ritenuto, stato 2007, il valore venale del citato fondo n. 872, escludendo

però il valore dell'immobile costruito dalla nuda proprietaria dopo l'incendio

che ha distrutto il ristorante.

In sua vece si deve ritenere l'importo di Fr.

28'000.-, valendo quale controvalore del ristorante distrutto (art. 750 cpv. 3

CC).

Spetta dunque alla Cassa di compensazione

stabilire, con l'aiuto dell'Ufficio cantonale di stima, il valore della

particella in esame, facendo però astrazione dell'ivi edificata abitazione di

130.

mq e del fabbricato di 15 mq, immobili sui quali il diritto d'usufrutto non

è stato costituito nel 1990/1991 essendo più recenti e sui quali tale servitù non

è dunque continuata dopo l'anno 2000.

Il valore peritato dovrà essere sommato ai Fr.

28'000.- ed il totale sarà moltiplicato per il tasso medio d'interesse per le

obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera valido nel 2010.

La medesima operazione dovrà essere eseguita

sugli altri nove fondi dopo essere stati valutati al valore venale nell'anno

2007, siccome oggetto anch'essi della rinuncia del diritto d'usufrutto.

L'importo risultante dalla somma degli interessi medi

per le obbligazioni ed i buoni di cassa sul valore venale di tutti e dieci gli

immobili sui quali portava il diritto d'usufrutto sarà inserito nei redditi

computabili del ricorrente a titolo di reddito fittizio derivante dalla

rinuncia del diritto d'usufrutto sui 10 fondi donati dal ricorrente nel 1990 ai

propri figli.

2.13

Per quanto

concerne il computo di Fr. 3'600.- a titolo di reddito del diritto d'abitazione

costituito sulla part. 152 RFD di __________, Sezione __________, lo stesso non

è più stato contestato in sede di ricorso.

Al riguardo, questo Tribunale rileva comunque

soltanto che tale servitù personale, contrariamente ai citati diritti di

usufrutto, non è stata iscritta a Registro Fondiario. Ciò non toglie che

sebbene la nascita del diritto reale non si realizzi (art. 746 cpv. 1 CC su

rinvio dell'art. 776 cpv. 3 CC), c'è comunque un rapporto obbligatorio di diritto abitazione che deve

essere preso in considerazione per determinare le PC, diritto che esiste

validamente anche senza l'iscrizione a registro (DTF 109 II 15 consid. 2; STF

2A.232/2001 del 31 gennaio 2002 consid. 2c; STF 9C_198/2010 consid. 4.3; STF

9C_202/2009 consid. 5.1).

2.14

Va da ultimo rilevato

che esiste una rinuncia di sostanza se l'assicurato ha diritto ad un determinato

valore di sostanza di cui però non ne fa uso rispettivamente non impone/afferma

i suoi diritti, fra i quali vi sono anche i diritti derivanti dalle spettanze

ereditarie e matrimoniali (DTF 120 V 182 consid. 4a, sentenza 9C_198/2010 del 9

agosto 2010 consid. 3.1; Jöhl,

SBVR, pag. 1805, n. 836; Carigiet/Koch,

op. cit., 2009, pag. 173, n. 530).

Questo Tribunale osserva che la questione a

sapere se nella sostanza del ricorrente, e quindi anche nei suoi redditi, debba

essere considerata la quota ereditaria a cui l'assicurato ha (implicitamente) rinunciato

quando sua moglie è deceduta nel 2009 nella misura in cui, al decesso, il

ricorrente non abbia fatto valere i suoi diritti ereditari eventualmente con un'azione

di collazione (art. 626 CC) e/o di riduzione (art. 527 CC) per far rientrare

nell'asse ereditario della moglie defunta le liberalità tra vivi di cui ella ha

disposto anni prima (STCA del 13 gennaio 2011, 33.2010.15; STCA del 10 gennaio

2011, 33.2010.13) in favore dei figli (dagli atti risulta almeno la donazione al

figlio __________ nel 2002 della part. n. 152 RFD di __________, Sezione __________),

può rimanere aperta.

Può così rimanere aperta anche la questione a

sapere se detta rinuncia sia stata adeguatamente compensata dal diritto

d'abitazione, ancorché non iscritto a Registro Fondiario, a lui accordato nel

2002.

contestualmente a quest'ultima donazione.

Come detto, gli atti vanno rinviati alla Cassa

per una nuova decisione che considererà pure tali aspetti.

2.15

Da

quanto esposto deriva che la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

Gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di

compensazione che, che sulla scorta delle considerazioni esposte, esperiti i

necessari accertamenti, ricalcolerà il diritto dell'assicurato alle prestazioni

complementari dal 1° ottobre 2011.

Malgrado sia vincente in causa, non essendo

patrocinato, al ricorrente non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione

per i suoi incombenti secondo quanto indicato.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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