33.2012.7
Rinuncia a usufrutto = rinuncia di reddito.Per nuova giurisprudenza,va considerato un reddito fittizio corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto (non
20 agosto 2012Italiano49 min
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Numero d'incarto:
33.2012.7
Data decisione, Autorità:
20.08.2012, TCA
Titolo:
Rinuncia a usufrutto = rinuncia di reddito.Per nuova giurisprudenza,va considerato un reddito fittizio corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto (non più valore locativo o affitto) basandosi sul tasso medio x le obbligazioni e buoni di cassa in CH
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DIRITTO DI USUFRUTTO
PERSONA ANZIANA
REDDITO DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE
RINUNCIA AL DIRITTO DI USUFRUTTO
RINUNCIA DI REDDITO
VALORE VENALE
art. 745 CC
art. 748 cpv. 1 CC
art. 750 CC
art. 11 cpv. 1 let. b LPC
art. 11 cpv. 1 let. g LPC
art. 12 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2012.7
TB
Lugano
20 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
febbraio 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. Il 19
ottobre 2011 (doc. 5) RI 1, nato nel 1927 e vedovo dal 2009, ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione la richiesta di una prestazione
complementare alla rendita AVS.
1.2. L'amministrazione
ha negato all'assicurato il diritto alle PC dal 1° ottobre 2011 con decisione
del 6 gennaio 2012 (doc. A4), essendo i suoi redditi computabili (Fr. 30'298.-)
superiori alle spese riconosciute (Fr. 27'846.-).
1.3. Con
decisione su opposizione del 13 febbraio 2012 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato del 17 gennaio 2012
(doc. A2), confermando che i redditi ai quali egli ha rinunciato (Fr. 6'000.-
per i diritti d'usufrutto iscritti sui fondi donati ai figli nel 1990 e
cancellati dal Registro Fondiario il 27 febbraio 2007 (docc. 45-48), come pure l'importo
di Fr. 3'600.- per il diritto d'abitazione costituito contestualmente l'8
novembre 2002 (doc. 24) sulla part. n. 152 RFD di __________, Sezione __________
al momento della donazione al figlio) vanno computati nel calcolo della
prestazione complementare alla stessa stregua delle entrate sulle quali il
richiedente può concretamente contare in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
L'amministrazione ha poi invitato l'assicurato a
trasmetterle le fatture relative al costo del centro diurno che frequenta
settimanalmente per una verifica nell'ambito di un possibile rimborso a titolo
di spese di malattia (art. 21 LALPC).
1.4. Il 1° marzo
2012 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale contro la decisione su
opposizione e ne ha chiesto l'annullamento. Il ricorrente ha evidenziato che
nel foglio di calcolo della prestazione complementare è stato ritenuto l'importo
di Fr. 6'000.- a titolo di diritto d'usufrutto su tutte le sue proprietà donate
in precedenza ai figli. Questo diritto è stato però cancellato dal Registro
Fondiario nel 2007, poiché gli immobili donati sono gestiti ed utilizzati
unicamente dai figli stessi, i quali hanno contratto dei debiti per potere
ristrutturare le cascine ricevute in donazione. Pertanto, l'assicurato ha
chiesto che se la Cassa gli computa Fr. 6'000.- a titolo di usufrutto, allora
si deve tenere conto anche di tutte le spese relative ai debiti contratti dai
figli. Inoltre, egli ha evidenziato che i valori locativi di questi beni, come
pure i relativi debiti, sono tassati direttamente ai figli.
Per quanto concerne il computo di Fr. 3'600.-
quale diritto di vitalizio, seppure non sia stato iscritto a Registro
Fondiario, il ricorrente ha ritenuto corretto considerarlo nei suoi redditi,
siccome egli vive in questa casa con il figlio.
1.5. Con risposta
del 14 marzo 2012 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso, evidenziando che la richiesta di tenere conto delle
migliorie apportate dai figli agli immobili ricevuti in donazione dal
ricorrente è stata già considerata, nel senso che il valore dell'usufrutto
ritenuto risale al momento della donazione, ovvero quando gli immobili non
erano ancora stati ristrutturati e quindi quando il valore di reddito era
inferiore.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito
minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT
1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti
di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le
spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale vitale, per anno:
1.
18 140 franchi per le
persone sole,
2.
27 210 franchi per i
coniugi,
3.
9480 franchi per gli
orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese
accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto
né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto
è il seguente:
1.
13 200 franchi per le
persone sole,
2.
15 000 franchi per i
coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se
è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con
una carrozzella."
Per l'anno 2011, il limite di reddito per
le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (art. 1 lett. a dell'Ordinanza
11 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI
del 24 settembre 2010, valida anche per l'anno 2012 e art. 1 lett. a del Decreto
esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC, pubblicato il 17 dicembre
2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 64/2010).
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a
concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni
sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario
deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù
del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo
per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per
le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani
che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato
ha rinunciato;".
Dal 1° gennaio 2011 è stato aggiunto il cpv.
1bis:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in
considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che
serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto
o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un
assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o
dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo
coniuge.".
2.3. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari
dal 1° ottobre 2011.
Il ricorrente ha invocato l'errato computo nei
suoi redditi della somma di Fr. 6'000.- a titolo di diritti d'usufrutto, dato
che nel 2007 egli ne ha chiesto la cancellazione a RF, poiché dal 1990 i 10 immobili
donati e gravati da queste servitù personali sono utilizzati e gestiti solo dai
figli in qualità di proprietari.
Come tali, essi hanno investito risorse
finanziarie per ristrutturarli e quindi, a dire dell'assicurato, bisognerebbe
tenere conto anche di questo elemento nella quantificazione del valore di
questi usufrutti.
Peraltro, detti immobili sono fiscalmente
imputati ai (soli) figli.
2.4. Con quattro
distinti atti notarili del 18 dicembre 1990 (docc. 29-44), RI 1 ha donato ad
ognuno dei quattro figli uno o più immobili (10 in totale) di sua proprietà siti a __________, Sezione __________. Ogni rogito (n. 5535-n. 5538
del notaio rogante avv. __________) contemplava la seguente pattuizione:
" A favore dei signori RI 1 e __________ è riconosciuto
il diritto di usufrutto su tutti i beni donati, diritto che potrà essere
iscritto a RFP in ogni tempo, a semplice richiesta di uno dei beneficiari o,
per essi, dal notaio rogante. Il coniuge che sopravviverà avrà diritto
all'intero usufrutto.".
Con quattro istanze di iscrizione, il 19 dicembre
1990 (docc. 29, 33, 37 e 41) il notaio rogante ha richiesto all'Ufficio dei
Registri l'iscrizione delle donazioni dei mappali nn. 14, 113, 127, 228, 742, 744,
745, 774, 821 e 828 RFP di __________, avvenuta il 16 gennaio 1991.
I diritti di usufrutto costituiti sui predetti 10
fondi sono stati iscritti anch'essi a Registro Fondiario il 16 gennaio 1991 (docc.
45-48).
In seguito, con quattro distinte lettere del 22
febbraio 2007 (docc. 45-48), i beneficiari dei summenzionati diritti
d'usufrutto costituiti su ognuno dei dieci fondi donati nel 1990/1991 hanno
chiesto all'Ufficio dei Registri la cancellazione di tali diritti.
In effetti, per gli accertamenti eseguiti dal
Tribunale, attualmente a Registro Fondiario non risulta iscritta alcuna servitù
personale di usufrutto sui fondi donati nel 1990 dal ricorrente ai figli.
L'8 novembre 2002 (rogito n. 6325 dell'avv. __________)
la moglie del ricorrente, proprietaria del fondo n. 152 RFD di __________,
Sezione __________, ha donato al figlio __________ l'abitazione coniugale,
riservandosi per sé e per il marito un diritto di abitazione "da
iscrivere a registro fondiario, a cura del notaio rogante".
Questa servitù non è invece mai stata iscritta a
RF, come il TCA ha potuto verificare nel Registro Fondiario.
2.5. Al fine di decidere
compiutamente sul diritto alle prestazioni complementari del ricorrente, la
Cassa di compensazione si è basata sui valori dei beni immobili donati nel
1990, determinati dall'Ufficio cantonale di stima nel 2004 (docc. 49 e 50) su
suo incarico (doc. 77). Il fondo n. 152 RFD di __________, Sezione __________ è
stato invece peritato il 1° dicembre 2011 (doc. 54).
La sostanza alienata nel 1990 e nel 2002,
valutata al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, non è più stata
computata a titolo di sostanza residua nel calcolo delle PC dell'assicurato. L'amministrazione
ha infatti ritenuto che la controprestazione ricevuta dai figli, ovvero i
diritti d'usufrutto sulle cascine, i prati ed i boschi (doc. 120) ed il diritto
d'abitazione sulla dimora coniugale (doc. 55), capitalizzata in funzione della
speranza di vita del donante, fosse controprestazione adeguata.
Quanto ai redditi, la Cassa ha computato sia il
valore dei diritti d'usufrutto (Fr. 6'000.-) ai quali il ricorrente ha rinunciato
avendo proceduto alla relativa cancellazione nel 2007, sia il valore del
diritto d'abitazione (Fr. 3'600.-), dato che lo stesso è stato legalmente
comunque costituito con rogito nel 2002.
2.6. Di
principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in
considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC
1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari
per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a
questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato
ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di
sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una
determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese
(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992
pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1
consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o
se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa
ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994
pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di
reddito) ai sensi dell'art.
3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi
beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il
reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per
acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone
della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida
della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a
riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è
avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.
100).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di
sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo:
la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni
prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito
dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza
della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V
182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 290).
L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la
valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore
nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della
rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria (DTF
120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio
2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P
80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata
in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente
senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da
intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma
di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di
questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in
considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde
quindi all'importanza del
reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al
proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una
rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La
rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che
ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere
trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i
redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a
cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI edite
dall'UFAS, valide dal 1° aprile
2011).
Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in
SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato
quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della
possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II
pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio
che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di
percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto
alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della
giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo
la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto
quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o
quando l'incapacità del
debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.
Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito
che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i
contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto
che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato
stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei
contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione
nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il
pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo
titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)
pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in
particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua
invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento
della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un
reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il
coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di
guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione
o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare
il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà
(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).
La nostra Massima istanza si è pronunciata a
proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata
in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.
120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato
ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle
donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un
investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una
sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle
eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad
una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P
17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza
controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a
tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il
tutto per tutto.
In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P
16/05), l'Alta Corte ha
confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva
essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che
le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione
finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è
accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del
gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un
investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo
giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere
o no assimilato ad una rinuncia.
Nella recente sentenza del 1° dicembre 2011 (STF
9C_507/2011 pubblicata in SVR 2012 EL Nr. 10), il Tribunale federale ha ricordato
che il fatto di investire il proprio patrimonio non dovrebbe essere, in sé,
assimilato ad una rinuncia, poiché ogni investimento comprende il rischio
intrinseco di perdita totale o parziale della somma investita. Il criterio di
distinzione principale risiede nel grado di verosimiglianza che un tale
risultato si realizzi. Di principio, una rinuncia deve essere riconosciuta
soltanto nella situazione in cui un investimento è stato effettuato in modo
deliberato o, almeno, in maniera imprudente, allorquando la verosimiglianza che
esso si concludesse con una perdita (importante) appariva sin dall'inizio così
prevedibile che un uomo ragionevole non avrebbe effettuato, nella stessa
situazione e nelle stesse circostanze, un tale investimento (STF 9C_180/2010
del 15 giugno 2010 consid. 5). È quindi più l'importanza del rischio preso
dall'investitore al momento di effettuare il suo investimento che la
circostanza che è stato fatto senza obbligo giuridico o senza controprestazione
che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia
(STFA P 55/05 del 26 gennaio 2007 consid. 3.2; citata STF 8C_567/2007 consid.
6.5).
Nel caso esaminato, l'Alta Corte ha concluso che
l'operazione che consiste per una coppia di realizzare un immobile di proprietà
della moglie per investirne il ricavo in una società commerciale di proprietà
del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento, non
costituisce una rinuncia alla sostanza, quando non è stabilito che l'avvenire
della stessa era irrimediabilmente compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza
di una perdita contabile isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti
sulla solidità finanziaria della società e, indirettamente, sull'importanza del
rischio corso dall'assicurata. Una perdita contabile è un fenomeno corrente che
non pregiudica l'evoluzione a medio e a lungo termine di una società.
2.7. Con il
ricorso l'assicurato non ha
contestato il valore venale della sostanza immobiliare calcolato dalla Cassa di
compensazione sulla scorta della valutazione dell'Ufficio stima, ma il
principio stesso dell'imputazione del valore dei diritti d'usufrutto costituiti
nel 1990 su diversi fondi nell'ambito della donazione effettuata dal ricorrente
ed iscritti a RF nel 1991, di cui però, nel 2007, è stata chiesta la
cancellazione al competente Ufficio dei Registri.
Il TCA osserva che, effettivamente, questi
diritti d'usufrutto sono stati
cancellati nel 2007 dai 10 fondi donati dall'assicurato ai suoi figli (docc.
45-48). È anche vero che questi immobili, tranne uno, non davano particolare
reddito (frutto), siccome tali mappali né servivano né potevano servire da
abitazione talmente erano malridotte le costruzioni (stalle, cascine) ivi
edificate e perché perlopiù si trattava di prati e boschi. Nessun valore è
stato dunque, a giusta ragione, riportato nei redditi del ricorrente a titolo
di rinuncia d'usufrutto.
Per contro, per la part. n. 872 RFD di __________,
Sezione __________, valutata nel 2004 in Fr. 180'000.- dall'Ufficio cantonale di stima, nello stato del 1990 (doc. 101), è stato stabilito un reddito
annuo di Fr. 9'600.- (Fr. 800.- x 12 mesi). Si trattava infatti, a quel tempo,
di un fondo composto di un ristorante edificato nel 1970 avente una superficie
di 115 mq (sub. A), di un andito di 440 mq (sub. B), di 4'031 mq di prato e di
2'252 mq di bosco. Nel 2000 il ristorante è stato distrutto da un incendio
(doc. 133) e al suo posto la figlia del ricorrente ha costruito un'abitazione
(doc. I).
Va ora valutato se e quale importo debba essere
computato.
2.8. Giusta
l'art. 745 CC,
"
1 L'usufrutto può essere costituito sopra
beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.
Considerandi
2.
Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa,
salvo contraria, disposizione.".
Inoltre, l'art. 746 CC prevede che:
"
1.
Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione
all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro
fondiario se si tratta di fondi.
2.
Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per
l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la
proprietà.".
L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato,
più precisamente una servitù, che conferisce ad una determinata persona il
pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC); per contro,
esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato, né materialmente
né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V 394 consid. 6).
L'usufrutto è una servitù personale, che è
indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti, l'usufrutto,
come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758
CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite
la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non è trasferibile
(art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997
EL Nr. 38 consid. 6). Esso non è nemmeno trasmissibile: non passa agli eredi,
ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer,
Les droits réels, Tome III, 3a ed., Berna 2003, n. 2402-n. 2405).
In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto
assoluto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Steinauer,
Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 19 segg.).
Esso è costituito tramite l'iscrizione a Registro
Fondiario, la quale è richiesta dal proprietario; l'usufrutto nasce con
l'iscrizione nel libro mastro. Non è necessario che l'iscrizione indichi i
dettagli relativi al contenuto del diritto (Steinauer, Les droits réels, Tome
III, n. 2419 e n. 2419a).
L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva,
implica che tra le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce
il titolo di acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale.
Il beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della
servitù (Steinauer,
Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).
Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto
e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer,
Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a
quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer,
Les droits réels, Tome III, n. 2437).
Nell'ambito delle prestazioni complementari un
diritto d'usufrutto in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo
titolare, un valore economico, che è preso in considerazione a titolo di
reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.
Se si tratta di un usufrutto su un immobile - l'usufruttuario può affittarlo
o abitarci personalmente -, è il valore locativo che va considerato nei redditi.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata
dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto
sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del
Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per contro, non va presa in
considerazione, a titolo di reddito, una frazione del valore capitalizzato
dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Scopo di questa norma
è che colui che domanda delle prestazioni complementari debba prima utilizzare
la sostanza personale nella misura ragionevolmente esigibile (STF 8C_68/2008
del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1).
2.9
Nella
fattispecie, come visto, le servitù personali di cui era beneficiario il
ricorrente sui 10 fondi di __________ sono state cancellate nel 2007. Ciò
significa, quindi, che l'assicurato ha rinunciato, senza esserne giuridicamente
obbligato e senza controprestazione adeguata ai sensi della citata giurisprudenza,
al diritto d'usufrutto di cui
beneficiava su di essi.
La rinuncia ad un usufrutto senza obbligo
giuridico né senza controprestazione equivalente costituisce un'alienazione ai
sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Come per l'usufruttuario che resta
titolare del suo diritto, colui che l'aliena senza controprestazione adeguata
non deve vedersi imputato un reddito fittizio sotto forma di una frazione del
valore capitalizzato dell'usufrutto (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Non va
ammesso dunque, parallelamente, in applicazione dell'art. 17a OPC-AVS/AI, un
ammortamento di Fr. 10'000.- all'anno su questo valore capitalizzato (STFA P
34/94 del 9 dicembre 1996 consid. 5; STF 8C_68/2008 del
27.
gennaio 2009 consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr. 6).
In merito alla rinuncia ad un usufrutto, l'Alta
Corte ha stabilito nella sentenza del 9 dicembre 1996 (P 34/94) pubblicata in
SVR 1997 EL Nr. 38 ed in Pratique VSI 1997 pag. 148, che il reddito ipotetico
dell'usufrutto deve essere considerato come una rinuncia al reddito nel
conteggio relativo alla prestazione complementare e non, in seguito alla
capitalizzazione, come una rinuncia alla sostanza, con possibilità d'ammortamento ai sensi dell'art. 17a OPC-AVS/AI (STFA P 16/00 del 21
dicembre 2001).
La valutazione giuridica della rinuncia in
materia di prestazioni complementari ha per scopo principale di trattare ogni
assicurato che rinuncia, a redditi od a sostanza, allo stesso modo di colui che
non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono
computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01
DPC).
È proprio questo principio che sarebbe violato
se, nel caso di un usufrutto esistente, il reddito di questo usufrutto fosse
sempre computato nei redditi dell'usufruttuario, mentre sarebbe considerato
come un'ipotetica sostanza alienata (con possibilità di ammortamento annuale)
nel calcolo delle PC di colui che avrebbe rinunciato all'usufrutto.
In merito al computo della rinuncia ad un
usufrutto a titolo di alienazione di reddito, si vedano le sentenze, non
pubblicate, dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni P 9/95 del 30
marzo 1995 e P 10/86 del 29 aprile 1988 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b).
Nella citata sentenza P 34/94, la Massima Istanza
giudiziaria ha inoltre evidenziato che quando un diritto d'usufrutto viene cancellato dal Registro Fondiario
e vi è una rinuncia di un reddito della sostanza, per la determinazione del
diritto alle prestazioni complementari l'importo ipotetico del diritto d'usufrutto conteggiabile varia a dipendenza delle circostanze in cui
avviene questa rinuncia.
Dal considerando 6 emerge che se l'assicurato beneficia di un diritto
d'usufrutto su due o più appartamenti e vi ha rinunciato, soltanto un
appartamento gravato da usufrutto avrebbe potuto essere abitato dall'assicurato
ai sensi dell'art. 12 OPC-AVS/AI, e pertanto il reddito di questo appartamento corrisponde
al valore locativo. L'applicazione di questa norma non può invece essere presa
in considerazione per l'appartamento affittato a terzi (in quel caso il figlio
e la di lui famiglia), per il quale va computato un affitto conforme al mercato
("Diesbezüglich ist ein markt-konformer Mietzins aufzurechnen"),
e non una pigione di favore trattandosi di parenti (RCC 1989 pag. 506).
Da ciò si desume che se l'usufruttuario
abita nell'immobile sul quale è stato costituito a suo favore questa servitù
personale ed egli rinuncia a questo diritto, va considerato il valore
locativo fittizio giusta l'art.
12.
OPC-AVS/AI (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b e consid. 6 in initio).
Ciò vale anche nel caso in cui l'assicurato, per
motivi di salute, per un certo periodo vive in una casa di cura e perciò anche
senza rinunciare al diritto d'usufrutto
non abita personalmente più in quell'immobile (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).
Se, per contro, l'usufruttuario non abita
nell'immobile su cui detiene il
diritto d'usufrutto a cui ha
rinunciato, né l'ha affittato, il reddito ipotetico da computargli corrisponde
ad un affitto conforme al mercato (marktkonformer Mietzins), ossia all'affitto che l'usufruttuario
avrebbe potuto ottenere dal suo diritto d'usufrutto, secondo i prezzi del mercato (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine).
Nella sentenza P 33/05 dell'8 novembre 2005, in cui si trattava di stabilire l'ipotetico rendimento di un immobile detenuto all'estero in
comproprietà da un'assicurata, la quale però né vi abitava, né lo affittava, ma
lo usava a mero scopo di vacanza, il TFA ha stabilito al considerando 4 (citando
la SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine, la STFA P 80/99 del 16
febbraio 2001 e la STFA non pubblicata P 17/89 del 10 novembre 1989), che
determinante era l'importo che l'assicurata avrebbe ottenuto affittando
l'immobile in Sicilia detenuto in comproprietà, ossia la sua parte su un
affitto conforme al mercato ("Massgeblich ist derjenige Ertrag, den die
Beschwerdegegnerin bei Vermietung der in ihrem Miteigentum stehenden
Liegenschaft in Sizilien tatsächlich erzielen könnte, d.h. ihr Anteil an einem
marktkonformen Mietzins").
In quell'occasione, stanti le difficoltà dell'amministrazione
nella valutazione al valore di mercato di un immobile sito all'estero, il
Tribunale federale ha ammesso sia il metodo di valutazione proposto dalla Cassa,
sia il procedimento adottato dal Tribunale nella decisione impugnata, che
dovrebbero condurre ad un sufficiente valore approssimativo che si avvicini all'effettivo
valore di mercato realizzabile per una proprietà sita all'estero. La tesi dell'autorità
di prima istanza prevedeva di utilizzare gli stessi principi in caso di
alienazione di sostanza, mentre per la Cassa si deve determinare il canone di locazione
conformemente alle usanze locali o il ricavo medio che corrisponderebbe ad una
rendita per l'intera durata dell'edificio che sorge sul terreno. Quale ricavo
medio per l'intera durata di un immobile ci si può basare su una media del 5%
del valore venale (STFA P 33/05 consid. 4; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, 2a ed., Zurigo 2009, pag. 172).
Nella successiva sentenza 8C_68/2008 del 27
gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 6, il Tribunale federale ha
ricordato che la rinuncia ad un usufrutto senza obbligazione giuridica né
controprestazione adeguata costituisce una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv.
1.
lett. g LPC, e meglio una rinuncia di reddito e non di sostanza.
Per quanto concerne il reddito a cui l'avente
diritto ha rinunciato, il TF ha evidenziato che occorre considerare un reddito fittizio
corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava
l'usufrutto (STFA P 43/99 del 2 marzo 2000; STFA P
24/98 del 26 gennaio 2000 consid. 4; STFA P 10/86 del 29 aprile 1988
consid. 4c).
Al considerando 4.2.3, l'Alta Corte ha osservato
che nel giudizio impugnato il Tribunale cantonale si è basato sulla sentenza
P 58/00 del 18 giugno 2003, in cui un reddito fittizio
corrispondente al valore locativo dell'immobile gravato da usufrutto è stato
preso in considerazione dopo la rinuncia. In questa sua decisione il Tribunale
federale ha invece ritenuto opportuno scostarsi da quel precedente, siccome
quella soluzione condurrebbe ad una disuguaglianza di trattamento tra colui che
cede gratuitamente l'immobile di cui è proprietario e colui che rinuncia semplicemente
all'usufrutto di cui era titolare. Il secondo si vedrebbe imputare un reddito
fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile, mentre il primo un
reddito fittizio corrispondente all'interesse sul valore venale che sarebbe
preso in considerazione.
Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale
federale si è riferito a Jöhl, che
sull'affermazione secondo cui è indipendente dal tipo di sostanza, alla quale
si è rinunciato, che si tenga conto di un importo derivante da un'ipotetica
sostanza nella forma di un deposito a risparmio presso una banca, ha però osservato
(in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, pag. 1785, n. 741):
"Das Eidgenössische Versicherungsgericht wendet diese Praxis
nicht konsequent an. Es hat in einem Urteil vom 18. Juni
2003.
(P 58/00) zur Ermittlung des fiktiven Ertrags aus dem hypothetischen
Vermögen, das aus dem Verzicht auf eine Liegenschaft resultierte, auf den
Durchschnittszins für Spareinlagen abgestellt (vgl. Erw. 5.3). Gleichzeitig hat
es aber in Bezug auf einen Verzicht auf die Nutzniessung an einer Liegenschaft
als fiktive Einnahme den Ertrag aus der Nutzniessung (Mietwert abzüglich
Unterhaltskostenpauschale und Hypothekarzinsen) berücksichtigt (vgl. Erw. 5.4).
Konsequenterweise hätte der Kapitalwert der Nutzniessung ermittelt und gestützt
darauf der fiktive Ertrag in der Höhe des Durchschnittszinses für Spareinlagen
ermittelt werden müssen. Das Urteil liefert keine Begründung für diese
Inkonsequenz. Die Art des Anspruchs, auf den verzichtet worden ist (Eigentum
bzw. Nutzniessung), vermag die Abweichung nicht zu erklären, denn der Ertrag
resultiert auf jeden Fall aus der Nutzung einer Liegenschaft.").
Inoltre, sempre al considerando 4.2.3, la nostra
Massima Istanza ha rilevato che l'importo del valore venale dell'immobile sul
quale portava l'usufrutto può essere immobilizzato per una certa durata, dato
che l'avente diritto non è tenuto ad intaccarlo regolarmente per fare fronte ai
suoi bisogni correnti. Pertanto, determinare l'interesse sul valore venale
dell'immobile riferendosi semplicemente al tasso d'interesse medio sui depositi
a risparmio (cfr. consid. 4.2.2) non terrebbe sufficientemente in
considerazione questa circostanza. Partendo dal presupposto che l'usufruttuario
dispone per tutta la sua vita del reddito della sostanza immobilizzata, il TF
ha ritenuto che conviene piuttosto calcolare il reddito fittizio imputato
all'avente diritto basandosi sul tasso di interesse medio per le obbligazioni ed
i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello della
concessione della prestazione complementare, pari al 2,57% nel 2004, al 2,25%
nell'anno 2005 e al 2,18% nel 2006 (Annuario statistico 2008, pag. 264, T
12.3
).
A proposito della rinuncia di redditi, anche Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 184, indicando per esempio la rinuncia ad una
prestazione sotto forma di rendita o la rinuncia a pretese giuridiche, hanno rilevato
che va computato all'assicurato un importo corrispondente all'ammontare della
rinuncia. La rinuncia corrisponde, a questo proposito, all'ammontare del
reddito effettivamente ottenibile. L'ammontare della rinuncia dei redditi
corrisponde all'ipotetico provento da interessi ("Die Höhe des
Verzichts auf Einkünfte entspricht dem hypothetischen Zinsertrag."). Per
determinare l'ipotetico provento da interessi, gli autori rinviano al metodo
già utilizzato per stabilire l'ipotetico rendimento della sostanza alienata e
quindi al tasso medio dei depositi a risparmio.
La redazione del volume è antecedente - e quindi non considera -
la sentenza 8C_68/2008 emessa il 27 gennaio 2009, che ha ritenuto più
conveniente calcolare il reddito fittizio derivante dalla rinuncia ad un
usufrutto fondandosi sul tasso d'interesse medio per le obbligazioni e i buoni
di cassa.
2.10
Nel caso
concreto, poiché nel 2007 sono stati cancellati dal Registro Fondiario, a
richiesta del beneficiario e dei nudi proprietari, i diritti d'usufrutto di cui
l'usufruttuario godeva dal 1991 sui beni immobili donati ai figli, occorre computare
al ricorrente, nei suoi redditi, il reddito d'usufrutto a cui l'avente diritto
ha rinunciato.
Resta dunque da determinare l'ammontare di questo reddito.
Dal foglio di calcolo delle PC risulta che la
Cassa cantonale di compensazione ha conteggiato all'interessato Fr. 6'000.- a
titolo di reddito della proprietà secondaria (usufrutto), importo che ha
ricavato dalla notifica di tassazione 1991/1992 dell'assicurato (doc. 121), che
porta sui redditi conseguiti nel 1989 e nel 1990. In tal modo, l'amministrazione ha determinato il valore del diritto d'usufrutto fondandosi sul
valore locativo dell'immobile ritenuto fiscalmente.
Il TCA osserva che questo importo si riferisce
all'usufrutto iscritto sulla part. n. 872 RFD di __________, Sezione __________,
fondo sul quale era edificato un ristorante. Come visto, infatti, soltanto
questa proprietà immobiliare era fruttifera, mentre gli altri fondi, non
redditizi, non sono quindi più stati presi in considerazione dalla Cassa di
compensazione nell'ambito della rinuncia di reddito ex art. 11 cpv. 1 lett. g
LPC.
È certo che al momento della cancellazione del
suo (e della moglie) diritto d'usufrutto sul fondo n. 872 RFD di __________,
Sezione __________, nel 2007 il ricorrente viveva nell'abitazione coniugale
sita sul mappale n. 152 RFD di __________, Sezione __________, immobile che la
moglie, proprietaria esclusiva, nel 2002 ha poi donato a uno dei figli, ma sul quale ha costituito per sé stessa e per il marito un diritto d'abitazione
(doc. 24), non iscritto a Registro Fondiario, che la Cassa ha computato in Fr.
3'600.-.
Siccome l'assicurato usufruttuario non
abitava nel citato immobile di cui deteneva il diritto
d'usufrutto a cui ha rinunciato, a titolo di reddito ipotetico da computare
giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC va escluso il valore locativo, applicabile
quando l'assicurato abita nell'immobile in questione.
Nemmeno va (più) qui applicato il valore di
reddito di mercato del diritto d'usufrutto a cui il ricorrente ha rinunciato,
come questo TCA ha giudicato nella STCA del 20 agosto 2008 (33.2008.4),
basandosi sulla STFA P 34/94 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).
D'avviso del Tribunale, va invece fatto
riferimento alla recente giurisprudenza del Tribunale federale (citata STF
8C_68/2008), emanata in un caso riguardante la rinuncia, nel maggio 2005, ad un
diritto d'usufrutto su un immobile, costituito nel 1990, a favore dell'assicurata, a seguito della vendita di questo immobile da parte dei figli, nudi
proprietari. Quell'usufrutto era stato sostituito dall'usufrutto sul prodotto
della vendita. Dal 2004 l'assicurata viveva in una casa anziani e nel gennaio 2005 ha chiesto le PC.
Il Tribunale federale ha ritenuto che per
determinare il reddito a cui l'avente diritto ha rinunciato, si dovesse considerare
il reddito corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul
quale portava l'usufrutto. L'Alta Corte ha inoltre ritenuto che questi
interessi venissero calcolati basandosi sul tasso d'interesse medio per le
obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente
quello della concessione della prestazione complementare, anziché sul tasso
medio dei depositi a risparmio.
Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata
va annullata e gli atti vanno ritornati alla Cassa per una nuova decisione, in
particolare per ricalcolare il reddito cui il ricorrente ha rinunciato.
Pertanto, dopo avere individuato il tasso
d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di Cassa in Svizzera valido
nel 2010, visto che la prestazione complementare è chiesta dall'ottobre 2011, come
per la determinazione dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata, anche
per stabilire l'ipotetico rendimento del reddito alienato
l'amministrazione dovrà basarsi sul valore venale dei beni immobili sui quali
gravava l'usufrutto a cui il ricorrente ha rinunciato il 22/27 febbraio 2007.
Il TCA ritiene che, siccome per verificare se c'è
controprestazione adeguata e per fissare il valore di un'eventuale rinuncia,
occorre paragonare la prestazione e la controprestazione ai rispettivi valori
al momento della rinuncia (DTF 122 V 394 consid. 3a; DTF 120 V 182 consid. 4b; STF
9C_198/2010 consid. 3.1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2.2; STF
P 14/05 del 10 agosto 2005, consid. 2.2; STF P 58/00 del 18 giugno 2003,
consid. 5.1; STF P 80/99 del 16 gennaio 2001, consid. 2a), così anche per
determinare il reddito ipotetico a cui l'assicurato ha rinunciato cancellando
il diritto d'usufrutto, occorre porsi al momento della rinuncia della servitù
personale e dunque considerare il valore venale dell'immobile gravato dal
diritto reale che esisteva prima della rinuncia del diritto d'usufrutto.
In concreto, ciò significa che la sostanza
gravata dal diritto d'usufrutto va valutata al 2007, ossia a quando il
ricorrente ha chiesto ed ottenuto la cancellazione del diritto d'usufrutto sui
10.
fondi precedentemente donati ai figli.
Queste particelle non vanno invece (più) valutate
al 1990, ovvero quando l'insorgente le ha alienate, poiché ora non si tratta (più)
di determinare la controprestazione della rinuncia di sostanza, ma la
controprestazione della rinuncia del diritto d'usufrutto costituito su ognuna di
esse.
Il Tribunale rileva, però, che se per 9 dei 10
fondi che sono stati donati dal ricorrente nel 1990/1991, la valutazione del
valore venale nell'anno determinante, il 2007 (già eseguita dall'Ufficio
cantonale di stima, stato nel 2004), non è problematica, tuttavia per la part.
872.
RFD di __________, Sezione __________, si pone un problema: infatti, lo
stato di questo fondo è mutato rispetto a quando, nel 1990/1991, l'assicurato
ha costituito per sé e per la moglie un diritto d'usufrutto.
In effetti, nell'istanza di iscrizione del
trapasso immobiliare mediante donazione datata 19 dicembre 1990 (doc. 29),
l'allora mappale n. 127 RFP era costituito da un ristorante di 115 mq, un
andito di 440 mq, 4'031 mq di prato e 2'252 mq di bosco, per complessivi 6'838
mq.
Dagli atti risulta inoltre che nel 2000 il
ristorante è stato distrutto da un incendio ed al suo posto la figlia, nuda proprietaria
del (nuovo) fondo n. 872 RFD, ha eretto la sua abitazione primaria.
In queste circostanze, l'oggetto dell'usufrutto
costituito nel 1990 dal ricorrente si è modificato, giacché nel 2007 il
ristorante, come tale, non c'era più, e al suo posto è stata edificata
un'abitazione.
2.11
Secondo
l'art. 748 cpv. 1 CC, l'usufrutto si estingue con la perdita totale
della cosa. Si deve quindi trattare della distruzione completa
dell'oggetto gravato; così, l'usufruttuario di un fondo edificato conserva il
suo diritto se l'edificio è distrutto (Steinauer,
Les droits réels, Tome III, 3a ed., 2003, n. 2466; Honsell/Vogt/ Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II,
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 2003, n. 2 ad art. 750; Baumann, Nutzniessung und Wohnrecht,
commentario zurighese, Tomo IV/2a, 3a ed., Zurigo 1999, n. 22 ad art. 748-749; Piotet, Les droits réels limités en
général, Les servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé
suisse, Tome V/3, Friburgo 1975, pag. 95). Trattandosi di immobili, la
radiazione dal Registro Fondiario non è che una misura d'ordine (Steinauer, op.
cit., n. 2466).
Tuttavia, il proprietario non è tenuto a
ristabilire la cosa perita (art. 750 cpv. 1 CC). Questo principio deriva dalla
natura dell'usufrutto, che è un diritto proprio e diretto su una cosa in quanto
esiste come tale; a differenza del conduttore (art. 259 segg. CO) e dell'affittuario
(art. 278 segg. CO), l'usufruttuario non ha un credito contro il proprietario
che gli permette di esigere che quest'ultimo mantenga la cosa nel suo stato. Ma
se la cosa perisce per errore del proprietario per un motivo che non è legato all'usufrutto,
l'usufruttuario può reclamare un risarcimento dei danni nei confronti del
proprietario, come potrebbe farlo giusta l'art. 41 segg. CO contro un qualsiasi
terzo che avrebbe causato la perdita della cosa (Steinauer, op. cit., n. 2467).
Se il proprietario decide di ristabilire la cosa
distrutta (ricostruire la casa incendiata, rimpiazzare la cosa distrutta), l'usufrutto
rinasce (art. 750 cpv. 2 CC) e quindi il ripristino va a favore
dell'usufruttuario. Se la cosa è stata soltanto parzialmente distrutta, questo
effetto si produrrà per il solo fatto del principio dell'accessione (art. 667
CC): l'usufrutto, che è sempre esistito, graverà quindi la cosa che come tale è
stata ricostruita (caso di un usufrutto su un immobile, durante la
ricostruzione di un edificio distrutto da un incendio). Ma l'art. 750 cpv. 2 CC
prevede che questa soluzione si applica pure se il proprietario acquista o
fabbrica una cosa nuova per rimpiazzare quella che è stata distrutta;
l'usufrutto rinasce senza nuove formalità per la sua costituzione, per surrogazione
reale. Si tratta di una forma di usufrutto legale (Steinauer, op. cit., n.
2468).
L'usufrutto rinasce però soltanto se le misure
prese dal nudo proprietario lo sono con l'intenzione di rimpiazzare la cosa distrutta
(Baumann, op. cit., n. 9 ad art. 750), ciò che bisogna presumere in caso di acquisto o di ripristino di cose dello stesso
genere (Honsell/Vogt/Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 750;
Leemann, Die beschränkte dinglichen Rechte, commentario
bernese, Tomo IV/2, Berna 1925, n. 6 ad art. 750; Steinauer, op. cit., N.
16.
pag. 68).
Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita
un'altra, come nei casi di espropriazione o d'assicurazione, l'art. 750 cpv. 3
CC dispone che l'usufrutto continua sulla cosa sostituita. Spesso viene versata
una compensazione al proprietario a seguito della distruzione totale o parziale
della cosa (somma versata da un assicuratore, risarcimento danni pagato dal
terzo responsabile). Questo controvalore diventa quindi l'oggetto
dell'usufrutto. Il diritto dell'usufruttuario si trasferisce a pieno diritto su
queste somme ed anche sul credito del proprietario contro il debitore (assicuratore,
terzo responsabile). Anche in questo caso si tratta dunque di una surrogazione
legale, che dà luogo ad un usufrutto legale (Steinauer, op. cit., n. 2469).
2.12
Da quanto precede discende che
con l'incendio del ristorante avvenuto il 12 novembre 2000 (doc. 133), e quindi
con la perdita (parziale) dell'oggetto gravato dalla servitù personale, il
diritto d'usufrutto del ricorrente e di sua moglie si è estinto soltanto su
questa parte del fondo.
Pertanto, questo diritto è regolarmente continuato ad esistere
sulla part. n. 872 RFD di __________, Sezione __________, dato che, in effetti,
non v'è stata la perdita totale dell'oggetto gravato dall'usufrutto -
ossia l'intero mappale n. 872, come indicato nel relativo rogito - come
previsto dall'art. 748 cpv. 1 CC.
Il TCA rileva che la figlia del ricorrente, nuda
proprietaria della suddetta particella, malgrado non fosse tenuta a
ripristinare la cosa perita, al posto del ristorante ha costruito un nuovo
edificio, destinato però alla propria abitazione primaria. In altre parole, una
parte dell'oggetto del diritto d'usufrutto è stata cambiata, passando da
ristorante ad abitazione.
In queste circostanze, non si può più parlare
dell'intenzione della figlia di rimpiazzare la cosa distrutta dall'incendio,
dato che ella non ha ripristinato una cosa dello stesso genere. Non
essendoci dunque identità di destinazione e scopo dell'oggetto gravato nel 1990
dall'usufrutto, nel caso di specie l'art. 750 cpv. 2 CC non può esplicare gli
effetti previsti e quindi tale servitù personale non può rinascere sulla
nuova costruzione.
Per contro, in virtù dell'art. 750 cpv. 3 CC, il
diritto d'usufrutto rinasce sul versamento della somma di Fr. 28'000.- (doc. 133)
che l'assicurazione ha concesso al ricorrente, titolare della polizza
assicurativa, costituendo essa la compensazione per la distruzione parziale
della cosa gravata da usufrutto.
Questa Corte osserva, infine, che quando
l'assicurato ha chiesto nel 2007 la cancellazione di questo diritto
d'usufrutto, lo stesso portava ancora in teoria su tutto il mappale n. 872 RFD
di __________, Sezione __________, ma giuridicamente, come visto, non più anche
sulla nuova abitazione ivi edificata.
Per questo motivo, quale valore venale
dell'immobile sul quale portava l'usufrutto a cui il ricorrente ha rinunciato,
va ritenuto, stato 2007, il valore venale del citato fondo n. 872, escludendo
però il valore dell'immobile costruito dalla nuda proprietaria dopo l'incendio
che ha distrutto il ristorante.
In sua vece si deve ritenere l'importo di Fr.
28'000.-, valendo quale controvalore del ristorante distrutto (art. 750 cpv. 3
CC).
Spetta dunque alla Cassa di compensazione
stabilire, con l'aiuto dell'Ufficio cantonale di stima, il valore della
particella in esame, facendo però astrazione dell'ivi edificata abitazione di
130.
mq e del fabbricato di 15 mq, immobili sui quali il diritto d'usufrutto non
è stato costituito nel 1990/1991 essendo più recenti e sui quali tale servitù non
è dunque continuata dopo l'anno 2000.
Il valore peritato dovrà essere sommato ai Fr.
28'000.- ed il totale sarà moltiplicato per il tasso medio d'interesse per le
obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera valido nel 2010.
La medesima operazione dovrà essere eseguita
sugli altri nove fondi dopo essere stati valutati al valore venale nell'anno
2007, siccome oggetto anch'essi della rinuncia del diritto d'usufrutto.
L'importo risultante dalla somma degli interessi medi
per le obbligazioni ed i buoni di cassa sul valore venale di tutti e dieci gli
immobili sui quali portava il diritto d'usufrutto sarà inserito nei redditi
computabili del ricorrente a titolo di reddito fittizio derivante dalla
rinuncia del diritto d'usufrutto sui 10 fondi donati dal ricorrente nel 1990 ai
propri figli.
2.13
Per quanto
concerne il computo di Fr. 3'600.- a titolo di reddito del diritto d'abitazione
costituito sulla part. 152 RFD di __________, Sezione __________, lo stesso non
è più stato contestato in sede di ricorso.
Al riguardo, questo Tribunale rileva comunque
soltanto che tale servitù personale, contrariamente ai citati diritti di
usufrutto, non è stata iscritta a Registro Fondiario. Ciò non toglie che
sebbene la nascita del diritto reale non si realizzi (art. 746 cpv. 1 CC su
rinvio dell'art. 776 cpv. 3 CC), c'è comunque un rapporto obbligatorio di diritto abitazione che deve
essere preso in considerazione per determinare le PC, diritto che esiste
validamente anche senza l'iscrizione a registro (DTF 109 II 15 consid. 2; STF
2A.232/2001 del 31 gennaio 2002 consid. 2c; STF 9C_198/2010 consid. 4.3; STF
9C_202/2009 consid. 5.1).
2.14
Va da ultimo rilevato
che esiste una rinuncia di sostanza se l'assicurato ha diritto ad un determinato
valore di sostanza di cui però non ne fa uso rispettivamente non impone/afferma
i suoi diritti, fra i quali vi sono anche i diritti derivanti dalle spettanze
ereditarie e matrimoniali (DTF 120 V 182 consid. 4a, sentenza 9C_198/2010 del 9
agosto 2010 consid. 3.1; Jöhl,
SBVR, pag. 1805, n. 836; Carigiet/Koch,
op. cit., 2009, pag. 173, n. 530).
Questo Tribunale osserva che la questione a
sapere se nella sostanza del ricorrente, e quindi anche nei suoi redditi, debba
essere considerata la quota ereditaria a cui l'assicurato ha (implicitamente) rinunciato
quando sua moglie è deceduta nel 2009 nella misura in cui, al decesso, il
ricorrente non abbia fatto valere i suoi diritti ereditari eventualmente con un'azione
di collazione (art. 626 CC) e/o di riduzione (art. 527 CC) per far rientrare
nell'asse ereditario della moglie defunta le liberalità tra vivi di cui ella ha
disposto anni prima (STCA del 13 gennaio 2011, 33.2010.15; STCA del 10 gennaio
2011, 33.2010.13) in favore dei figli (dagli atti risulta almeno la donazione al
figlio __________ nel 2002 della part. n. 152 RFD di __________, Sezione __________),
può rimanere aperta.
Può così rimanere aperta anche la questione a
sapere se detta rinuncia sia stata adeguatamente compensata dal diritto
d'abitazione, ancorché non iscritto a Registro Fondiario, a lui accordato nel
2002.
contestualmente a quest'ultima donazione.
Come detto, gli atti vanno rinviati alla Cassa
per una nuova decisione che considererà pure tali aspetti.
2.15
Da
quanto esposto deriva che la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
Gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di
compensazione che, che sulla scorta delle considerazioni esposte, esperiti i
necessari accertamenti, ricalcolerà il diritto dell'assicurato alle prestazioni
complementari dal 1° ottobre 2011.
Malgrado sia vincente in causa, non essendo
patrocinato, al ricorrente non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione
per i suoi incombenti secondo quanto indicato.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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