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33.2012.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 novembre 2012Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo

per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per

le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani

che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato

ha rinunciato;".

Per l'art. 11 cpv.

1bis LPC:

" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in

considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a. una coppia possiede un immobile che serve

quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in

un ospedale; o

b. una persona è beneficiaria di un

assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o

dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo

coniuge.".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° febbraio 2012.

Nel foglio di calcolo alla base della decisione

impugnata (doc. B2), la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la

somma di Fr. 320'492.- a titolo di sostanza ipotetica alienata, siccome

l'assicurata non è riuscita a dimostrare l'ampio consumo di capitale avvenuto

tra l'anno 2004 ed il 2011.

Nella precedente domanda di prestazioni complementari

(2011), con una verifica fiscale (docc. 49-54) la Cassa ha accertato che i

capitali della ricorrente ammontavano nel 2004 a Fr. 410'492.- (Fr. 220'492.- + Fr. 190'000.-), nel 2005 a Fr. 199'735.-, nel 2006 a Fr. 148'561.-, nell'anno 2007 a Fr. 116'154.-, nel 2008 a Fr. 60'544.- e nel 2009 a Fr. 16'826.- (doc. 56).

In quell'occasione, l'amministrazione ha inoltre

chiesto alla richiedente di trasmetterle i documenti relativi alla vendita di

un immobile avvenuta negli anni '80, ma l'allora curatore ha risposto di non

possedere il relativo atto notarile e di non riuscire più a recuperarlo,

essendo il notaio deceduto nel frattempo (doc. 39).

Il curatore ha quindi scritto alla Cassa che non

possedendo i documenti richiesti, ritirava la domanda di PC (doc. 60).

La Cassa di compensazione ha allora avvisato

l'interessata che avrebbe comunque emesso la decisione, il 25 agosto 2011 (doc.

62), computando il capitale consumato, ma non comprovato.

Per la richiesta di prestazioni complementari del

febbraio 2012, l'amministrazione è quindi partita dall'importo di Fr. 330'492.-

fissato nella predetta decisione e, decurtando i Fr. 10'000.- annui che non

abbisognano di essere comprovati quale consumo, ha pertanto determinato in Fr.

320'492.- la sostanza alienata.

La ricorrente ha chiesto di eliminare questa

posta dal suo calcolo delle PC, poiché la sua capacità di intendere e di volere

era da tempo in permanenza scemata se non addirittura annullata a causa delle

numerose patologie di cui è affetta dal 2000 ed in particolare dal 2009, che le

hanno fatto scialacquare un ingente capitale senza nemmeno rendersene conto e

senza capire le conseguenze delle sue azioni in quanto psicologicamente

instabile. Il costoso vizio dell'alcol ha poi contribuito a consumare la sua

sostanza e la falsa amicizia di terze persone ha fatto il resto, nel senso che

hanno preteso prestiti, mai restituiti, come pure costosi regali, il tutto

approfittando del suo status mentale.

2.4. Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in

considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid.

3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non

esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2;

Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi

beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il

reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per

acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone

della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida

della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di

sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo:

la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni

prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato

illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia

a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la

valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore

nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della

rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria

(DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27

gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA

P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04)

pubblicata in DTF 131 V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr.

6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta

senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma

queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì

alternativamente.

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma

di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo

genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in

considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde

quindi all'importanza del

reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al

proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una

rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La

rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI edite

dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011).

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in

SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato

quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della

possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II

pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio

che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di

percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto

alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della

giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo

la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto

quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o

quando l'incapacità del

debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito.

Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito

che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i

contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto

che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato

stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei

contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione

nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il

pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo

titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03)

pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in

particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua

invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento

della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un

reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il

coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di

guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione

o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare

il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà

(giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

La nostra Massima istanza si è pronunciata a

proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata

in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr.

120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato

ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle

donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un

investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una

sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle

eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad

una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P

17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza

controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a

tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il

tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P

16/05), l'Alta Corte ha

confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva

essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che

le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione

finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un

investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo

giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere

o no assimilato ad una rinuncia.

La stessa conclusione è stata tratta dal

Tribunale federale nel caso di una pensionata che, per l'acquisto di una

piantagione di tè, in diverse occasioni ha versato ad una persona nello Srilanka

complessivamente la somma di Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei

pagamenti, dopo che il destinatario né ha impiegato come contrattualmente

previsto i soldi illegalmente ottenuti né glieli ha restituiti (STF P 37/06 del

22 febbraio 2007 consid. 3).

Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di sostanza quando è

stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni un patrimonio ed

il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni di una singola

società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata in borsa, che

aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare riferimento a

questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi tassi di interesse),

il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio di una perdita non

poteva essere ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia stato un

comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007 consid.

3.1 e 3.4).

Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una rinuncia di

sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale del marito

e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa operazione è

necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004 consid. 3).

Allo stesso modo, non si può qualificare come una rinuncia

di sostanza una diminuzione di sostanza perpetrata con un reato penalmente

punibile (p. es. una frode), poiché è intrinseco di una tale diminuzione di

patrimonio, che la vittima del reato non era a conoscenza della misura del

rischio dell'investimento effettuato o è stata indotta in errore

fraudolentemente (STF 8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 il

Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un pensionato che all'inizio

del 2008 disponeva di un patrimonio di Fr. 374'000.- investito in sterline

inglesi che, a causa del cambio sfavorevole, durante l'anno ha avuto una

perdita di Fr. 45'000.-. L'assicurato ha anche concluso delle operazioni con

opzioni, che in concomitanza con la crisi finanziaria del 2008 l'hanno portato a perdere tutto il suo capitale iniziale. L'Alta Corte ha ricordato che

l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di

sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è

normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non

costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un

diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una

situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un

investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui

sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato

(STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001

consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).

In questa sentenza, il Tribunale federale ha

concluso, al considerando 6, che questo caso non era simile ai

precedenti riguardanti una rinuncia di sostanza. L'esistenza di un possibile

rischio di perdita totale non costituisce di per sé una rinuncia di sostanza.

Questo rischio esiste infatti per ogni capitale che viene investito; anche nel

caso di una rendita vitalizia il debitore può fallire. Decisivo per la

valutazione del rischio è la probabilità con cui questo scenario potrebbe

concretizzarsi.

Nei casi citati, per ammettere una rinuncia di

sostanza si è tenuto conto dell'elevata probabilità di fallimento fin

dall'inizio, per concludere che nessuna persona ragionevole avrebbe operato

tale investimento.

Nella fattispecie, l'istanza precedente non aveva

stabilito con quale probabilità si doveva tenere conto di una possibile

perdita. In ogni caso, la probabilità di una perdita non era nell'ordine di

grandezza come nei casi giurisprudenziali esposti. Gli interessi sugli

investimenti in sterline inglesi erano superiori agli interessi sugli

investimenti in franchi svizzeri, ma non si può dire a priori che un

investimento in sterline doveva essere considerato come probabilmente perso.

Inoltre, il ricorrente aveva acconsentito alle opzioni solo su azioni di

società di prima classe. Il TF ha rilevato che questi investimenti non sono

rari e non possono essere considerati in generale come un gioco d'azzardo.

L'autorità di prima istanza aveva stabilito che la perdita sul cambio e la

crisi finanziaria del 2008 non erano certo prevedibili per un investitore

abituale. Per l'Alta Corte si è trattato di eventi singolari. Il fatto che gli

investimenti effettuati dal ricorrente, che consentono di avere un rendimento

maggiore, implicassero anche una maggiore probabilità di fallimento è evidente,

ma non è di per sé determinante.

Il Tribunale federale ha osservato che la

questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per

comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere

delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in

seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque

che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi

effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC

ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello

stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La

rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle

situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo

meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in

cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita

significativa.

Secondo la nostra Massima istanza, in concreto

gli investimenti effettuati dal ricorrente non rientravano fra le situazioni

illustrate, anche se, valutato a posteriori, il rischio intrinseco al suo

investimento era ben al di sopra della media ed altri investimenti più sicuri sarebbero

stati possibili.

Sulla scorta di quanto detto, quindi, le

prestazioni complementari dovevano essere calcolate sulla base dei beni

effettivamente esistenti, senza imputargli una rinuncia di sostanza. Gli atti

sono stati quindi retrocessi alla Cassa di compensazione.

Nella SVR 2010 EL Nr. 5 il Tribunale

amministrativo del Canton Neuchâtel ha ammesso una rinuncia alla sostanza nel

caso di un assicurato che non è stato in grado di documentare quanto è avvenuto

con una parte dell'importo ricavato da una vendita immobiliare.

Nella recente sentenza del 1° dicembre 2011 (STF

9C_507/2011 pubblicata in SVR 2012 EL Nr. 10), il Tribunale federale ha ricordato

che il fatto di investire il proprio patrimonio non dovrebbe essere, in sé,

assimilato ad una rinuncia, poiché ogni investimento comprende il rischio

intrinseco di perdita totale o parziale della somma investita. Il criterio di

distinzione principale risiede nel grado di verosimiglianza che un tale

risultato si realizzi. Di principio, una rinuncia deve essere riconosciuta

soltanto nella situazione in cui un investimento è stato effettuato in modo

deliberato o, almeno, in maniera imprudente, allorquando la verosimiglianza che

esso si concludesse con una perdita (importante) appariva sin dall'inizio così

prevedibile che un uomo ragionevole non avrebbe effettuato, nella stessa

situazione e nelle stesse circostanze, un tale investimento (STF 9C_180/2010

del 15 giugno 2010 consid. 5). È quindi più l'importanza del rischio preso

dall'investitore al momento di effettuare il suo investimento che la circostanza

che è stato fatto senza obbligo giuridico o senza controprestazione che

determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia (STFA

P 55/05 del 26 gennaio 2007 consid. 3.2; citata STF 8C_567/2007 consid. 6.5).

Nel caso esaminato, l'Alta Corte ha concluso che

Considerandi

l'operazione che consiste per una coppia di realizzare un immobile di proprietà

della moglie per investirne il ricavo in una società commerciale di proprietà

del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento, non

costituisce una rinuncia alla sostanza, quando non è stabilito che l'avvenire

della stessa era irrimediabilmente compromesso al momento dell'investimento.

L'esistenza di una perdita contabile isolata non permette di dedurre conclusioni

pertinenti sulla solidità finanziaria della società e, indirettamente,

sull'importanza del rischio corso dall'assicurata. Una perdita contabile è un

fenomeno corrente che non pregiudica l'evoluzione a medio e a lungo termine di

una società.

2.5

Nella

presente fattispecie l'assicurata

ha contestato, nel suo ricorso, il principio stesso dell'imputazione della

sostanza alienata dal 2004 al 2011 di cui non è riuscita a comprovare la

destinazione, adducendo di non essere stata consapevole, a causa delle sue

patologie, di quello che stava facendo e quindi dei soldi che ha dilapidato.

Nella sentenza P 49/94 dell'8 maggio 1995,

tradotta e pubblicata in Pratique VSI 1995 pag. 173, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso che, stante l'onere della prova che

incombe all'assicurato, gli vanno conteggiate le parti di sostanza di cui non

dispone più, visto che non ha potuto fornire indicazioni plausibili riguardo

alla loro sorte.

In quell'occasione, la Cassa di compensazione aveva

scoperto che la moglie del beneficiario delle PC ha ereditato la somma di Fr.

270'000.- nel 1990 e che l'anno seguente rimanevano solo Fr. 70'000.-. Né i

familiari che non hanno voluto o potuto rispondere né la moglie stessa, che nel

frattempo era stata trasferita in una casa anziani medicalizzata e non era più

in grado di rispondere a domande sull'utilizzo di questi soldi, hanno fornito

informazioni. La Cassa ha quindi calcolato le prestazioni complementari tenendo

conto di una donazione di Fr. 30'000.- e di una sostanza rimanente di Fr. 246'500.-,

rifiutandole.

I giudici cantonali hanno parzialmente accolto il

ricorso, quindi la Cassa si è rivolta all'Alta Corte, la quale ha spiegato il

principio secondo cui solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza

attuale di cui l'avente diritto può disporre senza restrizione possono

concorrere nella valutazione del diritto. V'è però un'eccezione nel caso in cui

l'assicurato abbia rinunciato ai suoi beni senza esservi tenuto giuridicamente

e senza adeguata controprestazione. Il TFA ha poi ribadito che il sistema delle

PC non offre alcuna possibilità legale di procedere ad un controllo dello stile

di vita degli assicurati, che porterebbe ad esaminare in caso di bisogno se un

assicurato ha vissuto, in passato, nei limiti della normalità o no, limiti che dovrebbero

poi essere definiti in maniera più precisa. Per contro, le Casse di

compensazione devono fondarsi sulle condizioni effettive senza doversi

domandare - fatte sempre salve le limitazioni derivanti dall'art. 3 cpv. 1

lett. f LPC (attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - i motivi di questa

situazione (DTF 115 V 354 consid. 5c = RCC 1990 pag. 371; Pratique VSI 1994

pag. 226 consid. 3b). Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause della

diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva -

soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione nel senso dell'art. 3 cpv. 1

lett. f LPC. Colui che non può dimostrare che le sue spese effettuate hanno

ricevuto una controprestazione adeguata non può poi pretendere che si tenga

conto della sua sostanza ridotta; ma, al contrario, deve accettare la ricerca dei

motivi della diminuzione e, se del caso, in assenza di sufficienti prove, il

computo di una sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 4a e 4b).

Secondo i primi giudici, era plausibile che la

moglie dell'istante aveva o utilizzato i soldi ottenendo una controprestazione

adeguata oppure se ne era trovata privata involontariamente. Pertanto, non si

poteva parlare di una rinuncia volontaria di sostanza e, di conseguenza, il

principio secondo cui l'assicurato doveva sopportare l'assenza di prove non era

applicabile.

L'Alta Corte è stata però di un altro avviso.

A suo dire, l'istanza cantonale di ricorso ha in

particolare ignorato il principio secondo cui l'assenza parziale o totale di

elementi di reddito o di sostanza derivava da fatti rilevanti per il diritto

alle prestazioni. Infatti, anche sotto l'egida del principio inquisitorio,

l'assicurato doveva contribuire a determinare i fatti in virtù del suo dovere

di collaborare. Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici,

l'assicurato sopporta in tutti i casi gli effetti di un'assenza eventuale di

prove, nel senso che si deve lasciare imputare la parte di sostanza

probabilmente ceduta così come il reddito che ne risulta (Pratique VSI 1994

pag. 226). Al riguardo, i motivi della rinuncia costituiscono l'oggetto della

prova, di modo che non potrebbero essere subito considerati come non rilevanti.

Infine, il TFA ha affermato:

"

(…)

3c (…) il faut conclure - au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce - à un dessaisissement de fortune au sens d'une

renonciation. Légalement, une telle conclusion s'imposerait même dans

l'hypothèse où un élément de preuve serait rapporté, dont on ne saurait

cependant admettre la vraisemblance prépondérante (v. ATF 120 V 35 s., 119 V 9

= VSI 1993 p. 116 s.). Aucun élément ne laisse en effet supposer que l'intimé

ou sa défunte épouse auraient utilisé le montant litigieux pour l'acquisition

de certains biens ou à des fins de consommation. Il n'existe pas davantage

d'indices permettant de penser que l'argent aurait disparu involontairement.

Cette dernière hypothèse ne peut certes être écartée de manière absolue;

nonobstant, l'ensemble des circonstances évoquées ne sauraient plaider en

faveur d'un degré de vraisemblance prépondérant; le principe général de

répartition du fardeau de la preuve garde dès lors toute sa signification. (...)"

(l'evidenziatura è della redattrice).

In un'altra P 65/04 del 29 agosto 2005, il TFA ha

giudicato il caso di un'assicurata a cui la Cassa di compensazione non ha

concesso le PC, poiché dopo avere considerato, a titolo di alienazione di

sostanza, l'importo di Fr. 271'124.-, somma corrispondente alla diminuzione

della sostanza mobiliare dell'assicurata dal 31 dicembre 1994 (Fr. 470'094.-)

al 31 dicembre 2003 (Fr. 10'240.-), ossia Fr. 459'854.-, tenuto conto di una

deduzione di Fr. 188'730.- per la copertura dei fabbisogni vitali (Fr.

98'730.-) e di una riduzione di Fr. 10'000.- all'anno (Fr. 90'000.-), i redditi

computabili superavano le spese riconosciute.

Davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni del Canton Ginevra, l'assicurata ha fornito una lista di come ha

consumato la sua sostanza per un importo totale di Fr. 216'100.-, per cui con

sentenza del 13 dicembre 2004 ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato gli

atti alla Cassa per calcolare di nuovo il suo diritto.

Tanto l'assicurata quanto la Cassa hanno

formulato ricorso al TFA, ma il primo ricorso è stato ritenuto irricevibile.

Nel merito, la Massima Istanza si è pronunciata

come segue:

" (…)

4.

Le litige porte sur le montant qui doit être pris en

compte au titre de dessaisissement de fortune dans le calcul de la prestation

complémentaire réclamée par l'assurée.

Le jugement cantonal expose de manière exacte et

complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes

jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

5.

5.1

Par l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale

a réduit à 166'100 fr. le montant de 271'124 fr. pris en compte par l'OCPA au

titre de dessaisissement de fortune. Se fondant sur la liste des dépenses d'un

montant total de 216'100 fr., produite par G.________ en cours d'instance, le

tribunal cantonal a distingué les dépenses effectuées par l'intéressée pour son

propre usage (frais de voyage, achat de prêt-à-porter et dépenses de

restaurants ou de sorties), soit 50'000 fr., les dons en faveur de ses proches

(frais d'écolage pour son petit-fils et frais de voyage pour la famille de sa

fille), soit 91'100 fr., et des montants dépensés dans divers casinos, soit

75'000 fr. Considérant que les dépenses effectuées par l'intéressée pour son

propre usage ne devaient pas être prises en considération dans le calcul de la

prestation complémentaire, la juridiction cantonale a fixé à 166'100 fr.

(91'100 fr. + 75'000 fr.) le montant à prendre en compte au titre de

dessaisissement de fortune.

L'OCPA ne conteste pas le jugement cantonal dans la

mesure où il inclut dans le montant de la fortune dessaisie les dons effectués

en faveur des proches de l'intéressée, ainsi que les montants dépensés dans

divers casinos. En revanche, étant donné que G.________ n'a fourni aucun

justificatif à l'appui de sa liste de dépenses produite le 8 novembre 2004, l'OCPA reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en compte, au titre de la

fortune dessaisie, le montant de 50'000 fr. correspondant aux dépenses

prétendument effectuées par l'intéressée pour son propre usage. En outre, comme

le montant total des dépenses alléguées (216'100 fr.) est inférieur au montant

pris en considération dans la décision sur opposition litigieuse au titre des

biens dessaisis (271'124 fr.), l'OCPA reproche à la juridiction cantonale

d'avoir déduit implicitement de la somme des biens dessaisis la différence

entre ces deux montants (55'024 fr.).

5.2

En l'occurrence, la juridiction cantonale était

bien fondée à considérer comme des biens dessaisis les dons faits par

l'intéressée à ses proches (91'100 fr.) et les montants dépensés dans

divers casinos (75'000 fr.). En effet, selon la jurisprudence, il y a lieu

de considérer comme un dessaisissement au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC

les biens auxquels l'assuré renonce sans obligation légale ni contre-prestation

adéquate (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a; Raymond Spira,

Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur

les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210 ss; pour

une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire

et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss), ainsi que les

parts de fortune dépensées en jouant au casino (VSI 1994 p. 228 consid. 4c et

5; arrêt B. du 30 novembre 2001, P 35/99, consid. 2c). Au demeurant, le

jugement cantonal ne fait l'objet d'aucune controverse entre les parties sur

ces points.

5.3

5.3.1

L'existence d'un dessaisissement de fortune

ne peut donc être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation

légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas

réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une

fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si

l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation.

En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations

complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni

d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier

de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt

de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne

dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et -

sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne

pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s.

consid. 3b).

5.3.2

Dans le domaine des assurances sociales

notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel

les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.

Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des

parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les

références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).

En particulier, dans le régime des prestations

complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses

ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir

d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on

s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve

requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 227

consid. 4b).

5.3.3

En l'occurrence, la juridiction cantonale a

admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées

par l'assurée pour son propre usage - et déductible de la fortune hypothétique

à prendre en considération - sur la foi des seules allégations de l'intéressée,

la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun

justificatif. Elle a considéré ces dépenses comme établies, dès lors

qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ces déclarations qui

semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la

demande de prestations.

Ce point de vue est mal fondé. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou

le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il

apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien

plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,

le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf.

ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, en l'espèce, la possibilité que les

dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate

n'est pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage : l'intéressée

aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou le placer

secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce

montant à des titres divers (art. 3c al. 1 let. c et g LPC). L'assurée, qui

n'a jamais donné suite aux invitations de l'OCPA (lettres des 28 mai et 17

juin 2004) et de la juridiction cantonale (lettre du 29 octobre 2004) de

communiquer les justificatifs nécessaires pour prouver les dépenses, doit

supporter les conséquences de l'absence de preuves.

Cela étant, le montant de 50'000 fr. allégué au

titre des dépenses effectuées pour son propre usage doit être considéré comme

une part de fortune dont l'assurée s'est dessaisie au sens de l'art. 3c al.

1.

let. g LPC. Il en va de même du montant de 55'024 fr. qui représente la

différence entre la somme des biens dessaisis pris en compte dans la décision

sur opposition (271'124 fr.) et les dépenses alléguées par l'intéressée

(216'100 fr.).

Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'était

pas en droit de réduire à 166'100 fr. le montant de 271'124 fr. pris en compte

par l'OCPA dans le calcul de la prestation complémentaire au titre de

dessaisissement de fortune. Dans la mesure où il est recevable, le recours de

l'OCPA se révèle ainsi bien fondé."

(sottolineature della redattrice)

Inoltre, in una sentenza 9C_934/2009 del

28.

aprile 2010 il Tribunale federale ha esaminato il caso di un consumo di

sostanza di Fr. 139'000.- tra il 31 agosto 2006 e l'estate del 2007 da parte di

un giovane, che ha affermato, ma non comprovato con giustificativi, avere speso

Fr. 21'000.- per regali, Fr. 40'000.- per il pagamento di fatture, Fr. 60'000.-

per debiti di gioco, debiti privati e giochi di fortuna e feste e Fr. 18'000.-

per il proprio mantenimento e vacanze. Il Tribunale amministrativo del Canton

Zugo ha qualificato come rinuncia di sostanza la perdita di sostanza sotto

forma di regali e giochi di fortuna, ma ha lasciato aperta la questione a

sapere se tutti i Fr. 139'000.- potevano essere considerati come rinuncia di

sostanza o solo una parte, poiché la prestazione in capitale di Fr. 139'000.-

non poteva essere considerata come entrata giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC,

siccome l'assicurato era incapace di discernimento nel periodo in questione. Per

contro, la Cassa ricorrente ha negato un'incapacità di discernimento nel

momento dell'alienazione della sostanza.

In concreto, per quanto concerne la qualifica di alienazione di

sostanza che l'autorità di prima istanza ha stabilito riguardo ai regali, al

pagamento dei debiti di gioco ed ai giochi di fortuna, l'Alta Corte l'ha

semplicemente confermata (cfr. consid. 4.2.1).

In merito ai dispendi per i viaggi, le uscite ed i pagamenti delle

fatture, il Tribunale federale si è posto la domanda se sia data la rinuncia di

sostanza per il calcolo delle PC o se la diminuzione di sostanza sia la

conseguenza di un elevato livello di vita, che non può dare luogo al computo di

una sostanza ipotetica. Questo problema si pone specialmente nei casi quando,

come in specie, improvvisamente il richiedente le prestazioni ottiene una

grande somma di denaro. Dal genere delle succitate prestazioni esse avrebbero

potuto eventualmente essere collegate ad un elevato tenore di vita. Poiché

l'assicurato non è stato in grado di provare questi dispendi, non può essere

esaminato se abbia ricevuto una adeguata controprestazione (cfr. consid. 4.2.2).

Il TF ha poi analizzato (cfr. consid. 5) la nozione di capacità di

discernimento di cui all'art. 16 CC, concludendo che in specie non era data e

quindi che quando si è spossessato dei suoi beni, l'assicurato non ha agito

scientemente. Pertanto, una rinuncia ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non poteva

essere realizzata, malgrado l'interessato, in quel lasso di tempo, come ha

rilevato la Cassa - ma ciò non era sufficiente ancora per concludere che egli

fosse pienamente capace di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC -, ha sottoscritto

la convenzione di divorzio e un contratto di locazione, ha viaggiato all'estero,

ha speso la sostanza esistente, non si è mai indebitato oltre misura e la

commissione tutoria non l'ha interdetto, ma ha solo disposto un curatela (cfr.

consid. 5.4). Detta capacità va infatti valutata in modo severo per ogni

singolo caso (cfr. consid. 5.7.2) e, in concreto, gli atti di alienazione del

giovane sono stati valutati globalmente e non, come preteso

dall'amministrazione, singolarmente, caso mai che, di tanto in tanto, vi

fossero stati degli intervalli di lucidità che avrebbero quindi comportato che

le alienazioni dei beni fossero eseguite consapevolmente e dunque rientrassero sotto

l'egida dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

2.6

Sulla scorta della

giurisprudenza esposta, per ammettere una azione di rinuncia ai sensi dell'art.

11.

cpv. 1 lett. g LPC non è dunque necessario che, al momento della rinuncia,

il pensiero delle prestazioni complementari abbia realmente svolto un ruolo.

Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia realizzato quali siano le

conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali. Un'azione di

rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente che la rinuncia di sostanza

sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato. Con ciò è soltanto, ma comunque

necessario, che l'assicurato era capace di discernimento riguardo alla

riduzione della sua sostanza, ma non che sapesse della possibile qualifica di

rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari e che

l'avesse accettata come tale (citata STF 9C_934/2009 consid. 5.1).

L'art. 16 CC prevede che è capace di

discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva

della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di

infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile.

La ricorrente ha evidenziato che il suo stato di

salute psicofisico era compromesso già dal 2000 e in particolare dal 2009 (doc.

I).

Per comprovare ciò, agli atti v'è unicamente il certificato medico

del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psico-terapia,

redatto il 6 febbraio 2012 (doc. A3), che così recita:

" Confermo

di avere in cura la Signora RI 1 dal novembre del 2000 per una sofferenza

depressiva, necessitante di regolari cure psico-terapeutiche e

psicofarmacologiche.

Il decorso ha subito un peggioramento nella primavera del 2009 in seguito a un circolo vizioso creatosi fra depressione, accidentale caduta, uso dannoso

d'alcool, impossibilità di uscire di casa, ritiro sociale ecc. Questa

sfavorevole evoluzione ha potuto essere rallentata e fermata solo grazie

all'intervento degli operatori del servizio psicosociale di __________.".

L'insorgente, quindi, da una dozzina d'anni soffre di depressione

e dal 2009 abusa anche di alcol, con conseguenze sia sul suo stato fisico che

psichico oltre che, evidentemente, sociale.

Ora, come visto, la capacità di discernimento può essere inficiata

dall'assunzione di alcol, che interagisce sulla facoltà di agire con senno,

come pure dalla debolezza mentale, che può essere una delle (tante) conseguenze

date dalla depressione, soprattutto se essa è grave e cronica, ma anche dal

ritiro sociale.

A causa di queste patologie, l'assicurata avrebbe consumato tutta la

sua sostanza in modo rapido, passando dai circa Fr. 410'000.- posseduti nel

2004, di cui Fr. 222'492.- in titoli e Fr. 190'000.- in numerario, biglietti di

banca e oro (doc. 52), stanti i Fr. 255'236.- ricevuti il 1° ottobre 2002 (doc.

25) quale prestazione in capitale della previdenza professionale, ai Fr.

188'735.- nella tassazione 2005 (doc. 52), ai Fr. 148'561.- dell'anno 2006

(doc. 53), ai Fr. 116'154.- dell'anno fiscale 2007 (doc. 53), ai Fr. 60'544.-

al 31 dicembre 2008 (doc. 54), ai Fr. 16'826.- dichiarati fiscalmente nel 2009

(doc. 21 e 54) ed ai Fr. 46'345.- per la IC 2010 (docc. 36 e 89). Al 31

dicembre 2011 il conto privato alla __________ aveva un saldo positivo di Fr.

3'529,25 (doc. 73), mentre il conto presso la __________ ammontava a Fr.

1'678,96 (doc. 74).

Già in occasione della prima domanda di PC la Cassa ha chiesto

all'assicurata di documentare il consumo di questi capitali (doc. 56), senza

però ottenere quanto chiesto (doc. 57).

La stessa risposta è stata data dall'interessata in occasione

della seconda richiesta di prestazioni, che qui ci occupa (doc. 97).

Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'unico

certificato medico agli atti non sia sufficiente per comprovare lo stato di

incapacità di discernimento della ricorrente nel periodo in cui ha consumato la

sua sostanza.

Non risulta, infatti, che sia stata formulata una diagnosi

completa né un'anamnesi dettagliata dello stato di salute della ricorrente e neppure

che siano stati esposti i dati clinici soggettivi e oggettivi.

Manca pure una valutazione complessiva della situazione e delle

conclusioni sullo stato dell'assicurata, che diano in effetti un quadro chiaro

delle sue condizioni psicofisiche.

Non è dato inoltre sapere se, per esempio, a causa della grave

depressione che ormai l'affligge dal 2000, l'interessata sia stata ricoverata presso un centro specializzato, o a quali tipi di cure sia stata sottoposta

rispettivamente quali farmaci abbia assunto, medicamenti che potrebbero averla

debilitata nell'intelletto e quindi avere offuscato la sua capacità di agire

ragionevolmente (anche) nei confronti della sorte della sua cospicua sostanza.

Lo stesso dicasi per l'abuso di alcol che, come noto, può causare

gravi danni sia fisici che psichici e che quindi potrebbe avere portato

l'interessata a non rendersi conto dei soldi che regalava e/o prestava a terzi,

come pure a continuare a mantenere il precedente elevato tenore di vita (doc.

I).

Stanti così le cose, d'avviso del TCA, non è quindi qui possibile,

con la necessaria tranquillità, giungere ad una conclusione cristallina sull'applicazione

dell'art. 16 CC in relazione all'utilizzo dei capitali della ricorrente tra il

2004.

ed il 2011.

Spetta quindi alla Cassa cantonale di compensazione, a cui gli

atti vanno rinviati per competenza, effettuare tutti i necessari accertamenti

di carattere medico per determinare il reale stato di salute dell'insorgente

nel periodo in questione conformemente alla giurisprudenza (citata STF

9C_934/2009 consid. 5.2-5.7).

Occorrerà pertanto valutare la sua capacità di discernimento al

momento in cui l'assicurata consumava la sostanza, inteso però come una determinazione

di volontà uniforme e non che ogni disposizione di capitale avveniva in singoli

atti dietro ai quali ogni volta c'era una decisione di volontà di agire il tal

senso.

Soltanto dopo avere accertato con il grado della verosimiglianza

preponderante (DTF 120 V 35; Pratique VSI 1995 pag. 178) se l'utilizzo dei

capitali in esame è avvenuto con o senza necessaria consapevolezza da parte

dell'assicurata, l'amministrazione potrà nuovamente decidere se ammettere o no

l'esistenza di una rinuncia di sostanza, avendo ella dilapidato i suoi soldi

senza eventualmente riuscire a giustificarne la sorte e dunque senza un obbligo

giuridico e senza una controprestazione adeguata.

2.7

Da quanto precede discende

pertanto che il ricorso deve essere accolto ai sensi dei considerandi e gli

atti rinviati alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

L'insorgente, vincente in causa, rappresentata da una persona

cognita in materia ha diritto a ripetibili.

Infatti, l'indennità per ripetibili può venire

assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art.

61.

lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81

consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4), ma è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un

avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente

qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba

ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140

consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF

108.

V 271 = RCC 1983 p. 329; STCA 36.2011.37 del 16 novembre 2011 consid. 2.7;

STCA 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla

ricorrente l'importo di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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