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Decisione

33.2013.1

Decisione che riduce la PC per condivisione delle spese locative. Ricorso. Respinto. AG respinta

19 aprile 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

2.9. Occorre ancora esaminare se gli assicurati non siano obbligati

giuridicamente o moralmente ad ospitare il nipote e la madre.

In primo luogo va osservato che non si è di fronte ad una questione in

cui la vita in

comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato

sugli art. 276 e 277 CC, poiché non si tratta dell'obbligo dei genitori di

mantenere i figli.

Inoltre, nemmeno l'art. 328 CC (cfr. consid. 2.7), che prevede l'assistenza tra parenti

in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate

(Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15), può essere applicato.

In proposito va rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza

tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la

nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso

stretto.

La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive

in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di

considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei

loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr. 60'000.- per le persone

sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve aggiungere l'ammontare di

Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in formazione (Basler Kommentar, ad

art. 328 ZGB n. 15b e 17).

Nel caso in esame i ricorrenti hanno richiesto l'erogazione di una

prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito composto, in

sostanza, delle sole rendite AVS, che sono senza dubbio notevolmente inferiori

dell'importo suindicato valido per le coppie.

Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano manifestamente in condizioni

economiche agiate, circostanza che comporta che essi non sono quindi tenuti a soccorrere economicamente la madre/suocera (citata

STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G.,

Inc. n. 39.2002.8).

Visto lo stato precario di salute della mamma/suocera (doc. VII: risposta

c) ad 17), il fatto di ospitarla senza potere ovviamente beneficiare di suoi

servizi, nemmeno configura un obbligo morale degli assicurati nei confronti della

stessa, quale eventuale controprestazione per una sua ipotetica collaborazione

(citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario DTF 105 V 274).

Inoltre, né nel ricorso né nelle risposte date al TCA con scritto del 14 dicembre 2005 gli insorgenti hanno addotto che il nipote e la mamma/suocera

occuperebbero la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid.

1.2 e 1.5).

Anzi, gli accertamenti eseguiti dal TCA hanno permesso di confermare

che l'occupazione della casa fra i coabitanti

avviene in modo assolutamente equo (doc. VII). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle

prestazioni complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo

delle PC (art. 16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa (doc.

VII) e che potrebbe dunque fare un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali (art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Da quanto precede discende che tali circostanze permettono di ritenere

Considerandi

che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro conviventi sia paritaria

e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali,

come ha correttamente effettuato la Cassa.

Ritenuto quindi come l'abitazione

in questione sia occupata da quattro persone, ma solo due rientrano nel calcolo

della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli assicurati a titolo di

pigione lorda la metà dell'intera

pigione lorda, quindi l'importo di Fr. 11'280.- annui ([Fr. 1800.- x 12 mesi + Fr. 80.- x 12 mesi] : 4

coinquilini x 2 sole persone incluse nel calcolo delle PC).

Infine, il TCA osserva che anche se si considerasse una terza persona

nel calcolo della pigione, l'importo

massimo che può essere considerato ai fini del calcolo della PC ammonta a Fr.

15'000.- all'anno (cfr. menzionato DE del 1° dicembre 2004)."

¿/span> che non

occorre indagare oltre in concreto sulla correttezza della suddivisione delle

spese di locazione operata dalla Cassa. Il figlio __________, a gennaio 2013, è

rimasto (e sino al 22 febbraio 2013) a condividere l’appartamento. Pretesi

problemi psichici del figlio nulla avrebbero potuto modificare in tale

situazione in merito alla suddivisione delle spese;

· che

palesemente la decisione della Cassa si rileva corretta precisa e puntuale. La

Cassa ha già indicato la sua volontà di procedere alla emanazione di una nuova

decisione formale per il periodo successivo alla luce della nuova mutazione

intervenuta;

· che il

giudice deve però giudicare sulla situazione di fatto realizzatasi al momento

dell’emanazione della decisione impugnata e non deve considerare, tranne eccezioni

che qui non tornano, gli eventi successivi;

· che la

decisione dell’amministrazione va quindi confermata, il ricorso respinto e la

Cassa invitata a volere procedere all’esame della situazione di fatto successiva

alla nuova mutazione, e meglio a verificare l’effettività della stessa, ad

accertarne l’eventuale momento di concretizzazione per poi provvedere

all’emanazione delle eventuali nuove decisioni che il caso impone;

· che RI 1 ha

postulato l’assistenza giudiziaria;

· che ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

· che i

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assi-stenza giudiziaria sono

in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti);

· che in

concreto il ricorso era palesemente e manifestamente privo di qualsiasi possibilità

di esito positivo sin dall’inizio, ne è dimostrazione la completa assenza di un

qualsiasi motivo che abbia una parvenza di fondamento giuridico invocato da

parte del ricorrente. Nessun elemento fattuale che potesse rientrare nelle

ristrettissime possibilità di’eccezione ai termini di legge dell'art. 16 c OPC

– AVS/AI è neppure stata ventilata. L’assistenza giudiziaria invocata non può,

conseguentemente essere concessa mancandone manifestamente i presupposti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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