33.2013.1
Decisione che riduce la PC per condivisione delle spese locative. Ricorso. Respinto. AG respinta
19 aprile 2013Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2013.1
Data decisione, Autorità:
19.04.2013, TCA
Titolo:
Decisione che riduce la PC per condivisione delle spese locative. Ricorso. Respinto. AG respinta
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
SPESE RICONOSCIUTE
art. 9 LPC
art. 10 LPC
art. 16c OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2013.1
IR/sc
Lugano
19 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
gennaio 2013 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato in
fatto ed in diritto
· che RI 1,
1949, è stato posto al beneficio di prestazioni complementari alla rendita AI
da tempo;
· che egli è
locatario a __________ di un appartamento di 3,5 locali (85 mq) unitamente alla
moglie __________ e ciò dal 1 gennaio 2013. Il canone è fissato in CHF 1'400.00
mensili comprensivi del posto automobile;
· che il 18
dicembre 2012 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha emanato una
decisione in materia di PC in favore del signor RI 1 con cui il diritto mensile
precedentemente riconosciuto è passato dai CHF 2'513.00 ai CHF 2'171.00. A
motivo di tale riduzione la Cassa ha considerato le nuove “condizioni logistiche”
dell’assicurato;
· che in
particolare la Cassa aveva riconosciuto, con decisione 2 febbraio 2012,
un’eccedenza delle uscite riconosciute di CHF 41'007.00 (doc. 3) per un diritto
mensile di CHF 2'513.00 appunto;
· che, a
seguito dell’annuncio di mutazione dell’agenzia AVS di __________ (doc. 7), in
particolare per l’inizio della convivenza con i genitori del figlio __________
(__________.1991) la CCC AVS ha riesaminato il diritto alle prestazioni
ritenendo – della pigione complessiva di CHF 12'720.00 considerata in
precedenza – l’importo di CHF 8'480.00 pari ai 2/3 della somma (doc. 9);
· che la
mutazione è stata notificata con decisione del 18 dicembre 2012 ed indica
l’inizio del nuovo diritto a PC dal 1 gennaio 2013 (doc. 12);
· che l’11
gennaio 2013 RI 1 ha conferito procura all’avv. __________ ed ha contestato la
decisione formale della Cassa (doc. 14 e 15). Il legale ha semplicemente formulato
opposizione per la “decurtazione” di CHF 400.00. Il nuovo importo non sarebbe
sufficiente “insieme al Signor __________ vive il figlio __________, figlio
maggiorenne con gravi problemi psichici”;
· che con
decisione su opposizione la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha
comunicato al patrocinatore del ricorrente che, in virtù delle norme applicabili,
la pigione va suddivisa a seguito della convivenza con il figlio dal 1 gennaio
2013. __________ non è agli studi od in formazione;
· che, a
seguito della presentazione di una notifica di aumento delle spese di locazione
(doc. 21), la Cassa ha rettificato la sua decisione aumentando a CHF 2'198.00
l’importo del diritto alle PC di RI 1 (doc. 24);
· che il 26
febbraio 2013 RI 1, con l’assistenza del patrocinatore, ha contestato la decisione
resa su opposizione chiedendone l’annullamento alla luce del fatto che il figlio
del ricorrente dal 22 febbraio 2013 ha lasciato la casa dei genitori e conduce
una vita autonoma essendosi trasferito a __________;
· che RI 1 non
ha invece in nulla contestato l’applicabilità delle norme ritenute
dall’assicuratore od il non sussistere dei fatti posti alla base di detta
applicazione;
· che, come
rilevato, nel gravame egli si limita ad indicare che la situazione dei fatti è
mutata dal 22 febbraio 2013;
· che più
argomentata è invece la domanda di assistenza giudiziaria che fa riferimento ad
una situazione economicamente difficile del ricorrente;
· che, dal
canto suo, la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG postula la reiezione
del gravame siccome, al momento dell’emanazione della decisione, la situazione
era tale da giustificare il provvedimento. L’amministrazione rileva che la sua
decisione debba però essere riconfermata solo per gennaio 2013;
· che,
nonostante ne abbia avuto la possibilità, il ricorrente non ha chiesto
l’assunzione di nuove prove e non si è ulteriormente espresso;
· che la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione resa
su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei fatti,
una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di
completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede;
· che occorre
qui fare riferimento, in merito alla natura ed allo scopo delle PC, a quanto
evidenziato dalla Cassa nella sua decisione su opposizione, concetti che non occorre
qui riprendere in esteso (punti 3, 4 e 5);
· che l'importo
della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese
riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC);
· che tra le
spese riconosciute vi sono quelle di locazione (art. 10 cpv. 1 litt. b LPC)
sino a ben determinati massimali, le spese di locazione comprendono quelle accessorie;
· che la lista
delle spese è esaustiva ed i massimali non possono essere superati;
· che secondo
l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati
anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere
ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal
calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione
complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito
in parti uguali (cpv. 2);
· che il
principio della ripartizione delle spese di locazione non è discusso dal ricorrente
che fa solo riferimento a difficoltà economiche ed a presunti problemi psichici
del figlio già convivente;
· che il TFA
nella sentenza P 76/01 del 9 gennaio 2003 ha affrontato un caso in cui i genitori avevano ospitato in casa il figlio con problemi, escludendo l’applicabilità,
nel concreto, degli art. 276 e 277 CCS e non applicandosi, in queste
situazioni, gli estremi dell’assistenza tra parenti, elementi comunque neppure
invocati dal ricorrente;
· che neppure
le eccezioni giurisprudenziali alla condivisione delle spese sono state non
solo rese verosimili, ma neppure sostenute nel ricorso;
· che nella
STCA del 28 marzo 2006 (inc. 33.2005.10), reperibile sul sito delle sentenze pubblicate
dal Cantone Ticino, è stata esaminata la questione della condivisione della
pigione fra un'assicurata e suo nipote. A quel riguardo, il TCA aveva così
concluso:
" (…)
Fatti
2.9. Occorre ancora esaminare se gli assicurati non siano obbligati
giuridicamente o moralmente ad ospitare il nipote e la madre.
In primo luogo va osservato che non si è di fronte ad una questione in
cui la vita in
comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato
sugli art. 276 e 277 CC, poiché non si tratta dell'obbligo dei genitori di
mantenere i figli.
Inoltre, nemmeno l'art. 328 CC (cfr. consid. 2.7), che prevede l'assistenza tra parenti
in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate
(Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15), può essere applicato.
In proposito va rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza
tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la
nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso
stretto.
La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive
in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di
considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei
loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr. 60'000.- per le persone
sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve aggiungere l'ammontare di
Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in formazione (Basler Kommentar, ad
art. 328 ZGB n. 15b e 17).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno richiesto l'erogazione di una
prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito composto, in
sostanza, delle sole rendite AVS, che sono senza dubbio notevolmente inferiori
dell'importo suindicato valido per le coppie.
Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano manifestamente in condizioni
economiche agiate, circostanza che comporta che essi non sono quindi tenuti a soccorrere economicamente la madre/suocera (citata
STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G.,
Inc. n. 39.2002.8).
Visto lo stato precario di salute della mamma/suocera (doc. VII: risposta
c) ad 17), il fatto di ospitarla senza potere ovviamente beneficiare di suoi
servizi, nemmeno configura un obbligo morale degli assicurati nei confronti della
stessa, quale eventuale controprestazione per una sua ipotetica collaborazione
(citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario DTF 105 V 274).
Inoltre, né nel ricorso né nelle risposte date al TCA con scritto del 14 dicembre 2005 gli insorgenti hanno addotto che il nipote e la mamma/suocera
occuperebbero la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid.
1.2 e 1.5).
Anzi, gli accertamenti eseguiti dal TCA hanno permesso di confermare
che l'occupazione della casa fra i coabitanti
avviene in modo assolutamente equo (doc. VII). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle
prestazioni complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo
delle PC (art. 16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa (doc.
VII) e che potrebbe dunque fare un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali (art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Da quanto precede discende che tali circostanze permettono di ritenere
Considerandi
che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro conviventi sia paritaria
e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali,
come ha correttamente effettuato la Cassa.
Ritenuto quindi come l'abitazione
in questione sia occupata da quattro persone, ma solo due rientrano nel calcolo
della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli assicurati a titolo di
pigione lorda la metà dell'intera
pigione lorda, quindi l'importo di Fr. 11'280.- annui ([Fr. 1800.- x 12 mesi + Fr. 80.- x 12 mesi] : 4
coinquilini x 2 sole persone incluse nel calcolo delle PC).
Infine, il TCA osserva che anche se si considerasse una terza persona
nel calcolo della pigione, l'importo
massimo che può essere considerato ai fini del calcolo della PC ammonta a Fr.
15'000.- all'anno (cfr. menzionato DE del 1° dicembre 2004)."
¿/span> che non
occorre indagare oltre in concreto sulla correttezza della suddivisione delle
spese di locazione operata dalla Cassa. Il figlio __________, a gennaio 2013, è
rimasto (e sino al 22 febbraio 2013) a condividere l’appartamento. Pretesi
problemi psichici del figlio nulla avrebbero potuto modificare in tale
situazione in merito alla suddivisione delle spese;
· che
palesemente la decisione della Cassa si rileva corretta precisa e puntuale. La
Cassa ha già indicato la sua volontà di procedere alla emanazione di una nuova
decisione formale per il periodo successivo alla luce della nuova mutazione
intervenuta;
· che il
giudice deve però giudicare sulla situazione di fatto realizzatasi al momento
dell’emanazione della decisione impugnata e non deve considerare, tranne eccezioni
che qui non tornano, gli eventi successivi;
· che la
decisione dell’amministrazione va quindi confermata, il ricorso respinto e la
Cassa invitata a volere procedere all’esame della situazione di fatto successiva
alla nuova mutazione, e meglio a verificare l’effettività della stessa, ad
accertarne l’eventuale momento di concretizzazione per poi provvedere
all’emanazione delle eventuali nuove decisioni che il caso impone;
· che RI 1 ha
postulato l’assistenza giudiziaria;
· che ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è
retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
· che i
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assi-stenza giudiziaria sono
in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti);
· che in
concreto il ricorso era palesemente e manifestamente privo di qualsiasi possibilità
di esito positivo sin dall’inizio, ne è dimostrazione la completa assenza di un
qualsiasi motivo che abbia una parvenza di fondamento giuridico invocato da
parte del ricorrente. Nessun elemento fattuale che potesse rientrare nelle
ristrettissime possibilità di’eccezione ai termini di legge dell'art. 16 c OPC
– AVS/AI è neppure stata ventilata. L’assistenza giudiziaria invocata non può,
conseguentemente essere concessa mancandone manifestamente i presupposti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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