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Decisione

33.2013.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 giugno 2014Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

a. due terzi dei proventi in denaro o in

natura dall'esercizio di

un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000

franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con

orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a

un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è

computato interamente;

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto

a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3

LPC enumera:

"

a. le prestazioni dei parenti giusta gli

articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente

assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

2.3. Oggetto del contendere è il

diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari. Il ricorrente ha

impugnato la decisione della Cassa di compensazione, poiché dal calcolo delle

PC è stata tolta la figlia, ciò che ha comportato la diminuzione del fabbisogno

della sua famiglia e quindi delle prestazioni complementari di diritto.

Egli ha chiesto al TCA di verificare questa circostanza e di considerare

nel calcolo del suo diritto altre poste (quali le spese di manutenzione e le spese

per la dieta).

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi

alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili del ricorrente

(entrate) - e degli altri beneficiari indiretti di PC - considerati nella

decisione impugnata siano corretti.

2.4. Quanto alle spese

riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da considerare

il fabbisogno vitale del ricorrente, di sua moglie e, se del caso, della figlia

__________, nata nel 1990.

Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone

legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva

per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita

per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Per l'art. 25 cpv. 1 LAVS hanno diritto ad una

rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di

decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

Giusta l'art. 25 cpv. 4 LAVS, il diritto alla

rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della

morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o

muore.

L'art. 25 cpv. 5 LAVS prevede che per i figli

ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della

stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può

stabilire che cosa si intende per formazione.

Nel caso concreto, dal 2000 l'insorgente è al beneficio di una rendita di invalidità. Di conseguenza la figlia, fino al

compimento dei 18 anni (art. 35 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 25 cpv. 4

LAVS), ha diritto ad una rendita completiva per figli.

Inoltre, essendo in formazione, questo diritto si

estende fino al compimento dei 25 anni al massimo (art. 35 cpv. 1 LAI in

relazione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS).

Ciò significa che siccome, per ammissione del

ricorrente stesso, nel giugno 2013 __________ ha concluso l'apprendistato, dal mese

seguente la figlia è uscita dalla cerchia dei beneficiari AI (STCA 30.2011.17

del 18 ottobre 2011). Pertanto, avendo terminato i

propri studi, indipendentemente dal fatto che non abbia ancora

compiuto 25 anni, la figlia del ricorrente non ha più diritto di percepire la

rendita completiva per figli, diritto derivante dal fatto che al padre spetta

una rendita di invalidità.

Ne discende che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPC e

dell'art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI interpretati a contrario, dal 1° luglio

2013 la figlia dell'assicurato non deve più essere conteggiata nel diritto del

padre alle prestazioni complementari all'AI.

Infatti, come confermato dal Tribunale federale

nella recente DTF 139 V 307, nel calcolo delle prestazioni complementari

sono presi in considerazione soltanto i figli che possono pretendere una

rendita per orfano o che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI (contrariamente ai figli di beneficiari di indennità giornaliere

dell'AI; consid. 6).

In concreto, quindi, per il calcolo delle

prestazioni complementari vanno ritenuti sia il fabbisogno vitale sia il premio

per la Cassa malati relativi soltanto ai due coniugi, come stabilito

dall'amministrazione.

2.5. Per quanto

concerne la pigione, è corretto che, a norma dell'art. 16c OPC-AVS/AI, la Cassa

di compensazione ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal

ricorrente.

Infatti, la circostanza che la casa unifamiliare

del ricorrente sia occupata anche dalla figlia, che però è esclusa dal calcolo

PC del papà, comporta che la pigione pagata dai genitori sia suddivisa sulle singole

persone che vi abitano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal

calcolo PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione

complementari annua (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Pertanto, la pigione pagata

dall'insorgente deve essergli computata nella misura di due terzi, ossia è considerata

soltanto limitatamente alle persone che non sono escluse dal calcolo PC, come,

in specie, l'assicurato e sua moglie.

Inoltre, secondo il senso e lo scopo dell'art. 10

cpv. 1 lett. b LPC, la deduzione può portare soltanto sul prezzo della

locazione stricto sensu dell'appartamento che serve quale abitazione

della persona assicurata (STF 8C_259/2008 dell'11 agosto 2008; STFA P 15/03 del

26 marzo 2004). Ne discende che il costo della locazione che la figlia sopporta

per un appartamento di 2 ½ locali (doc. A8) non può essere computato nel

calcolo delle prestazioni complementari.

Ciò vale pure se si pon mente al fatto che, a

dire dell'insorgente stesso, tutta la famiglia abita nella medesima abitazione.

Non va poi dimenticato che __________ è esclusa

dal calcolo delle prestazioni complementari del padre e quindi che l'eventuale

pigione che essa paga non deve influire sul diritto del padre.

Spetterà all'amministrazione, a cui gli atti

vanno restituiti, stabilire la pigione computabile basandosi sul contratto di

locazione del (solo) ricorrente (doc. A7).

Tuttavia, soltanto la pigione pagata effettivamente

deve essere considerata nelle PC giusta l'art. 10 cpv. 1 LPC (STF 8C_259/2008

dell'11 agosto 2008; STF 9C_638/2009 del 12 luglio 2010 = SVR 2011 EL Nr. 3; STFA

P 58/05 del 9 ottobre 2006, consid. 6; STCA 33.2013.5 del 18 dicembre 2013; STCA

33.2012.14 del 9 gennaio 2013), perciò la Cassa dovrà accertare l'avvenuto

pagamento da parte del ricorrente dei canoni di locazione pattuiti con la

proprietaria dell'immobile.

I due terzi di questo importo - e non del valore

locativo fiscale ritenuto dalla Cassa -, fino ad un massimo di Fr. 15'000.-,

dovranno essere computati quali spese riconosciute nel nuovo calcolo delle

prestazioni complementari.

2.6. Il ricorrente ha evidenziato "che

tutte le spese relative ad interessi passivi figurano sia nelle entrate che

nelle uscite (chf. 36.032.- e chf. 22.200.-) che quindi si annullano."

(doc. I pag. 2).

A questo proposito va osservato che l'importo di Fr. 36'032.- si

riferisce ai ricavi della locazione degli immobili detenuti dal ricorrente in __________.

Siccome il contratto di affitto stipulato fra il locatore, ossia l'assicurato,

e la conduttrice è del 2010 (doc. 318), la Cassa accerterà presso l'insorgente

l'attuale ed effettivo reddito che egli incassa annualmente dalle sue proprietà

ubicate all'estero (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).

L'importo che l'amministrazione determinerà servirà

da base per il calcolo degli interessi ipotecari imputabili ex art. 10 cpv. 3

lett. b LPC, secondo cui le spese di manutenzione di fabbricati e gli interessi

ipotecari sono riconosciuti fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.

In altre parole, il limite del rendimento lordo dell'immobile vale complessivamente

per le spese di manutenzione degli immobili e gli interessi ipotecari (DTF

138 V 17 consid. 4.2.1).

Ne consegue che anche la richiesta del ricorrente di computare

nelle sue spese riconosciute delle spese di manutenzione di almeno Fr. 4'320.- deve

essere verificata dall'amministrazione, visto che la somma delle spese di

manutenzione e degli interessi ipotecari deve essere inferiore al reddito lordo

dell'immobile.

In specie, però, non va considerata soltanto la

sostanza in __________, ma anche il fondo n. 610 RFD di __________, siccome

l'assicurato beneficia di un diritto d'usufrutto su questa proprietà, che gli è

stato concesso nel 2011 contestualmente alla donazione di questo immobile alla

figlia __________ da parte della mamma, sua moglie, unica proprietaria (doc.

346).

Al riguardo va ricordato che, secondo l'art. 745

CC,

"

1 L'usufrutto può essere costituito sopra

beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.

Considerandi

2.

Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa,

salvo contraria, disposizione.".

L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato,

più precisamente una servitù, che conferisce ad una determinata persona il

diritto d'uso e di pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1

CC); per contro, esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato,

né materialmente né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V

394.

consid. 6; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1;

Steinauer,

Les droits réels, Tome III, 4a ed., Berna 2012, n. 2405).

L'usufrutto è una servitù personale propriamente

detta, che è indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti,

l'usufrutto, come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito

(art. 758 CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione

o tramite la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non è

trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo

1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Esso non è nemmeno trasmissibile: non

passa agli eredi, ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2402 e n. 2403).

In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto

assoluto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Steinauer,

Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 19 segg.).

Esso è costituito tramite l'iscrizione a Registro

Fondiario, la quale è richiesta dal proprietario; l'usufrutto nasce con

l'iscrizione nel libro mastro. Non è necessario che l'iscrizione indichi i

dettagli relativi al contenuto del diritto (Steinauer, Les droits réels, Tome

III, n. 2419 e n. 2419a).

L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva,

implica che tra le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce

il titolo di acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale.

Il beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della

servitù (Steinauer,

Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).

Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto

e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a

quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2437).

Nell'ambito delle prestazioni complementari un

diritto d'usufrutto in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo

titolare, un valore economico, che è preso in considerazione a titolo di

reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.

Se si tratta di un usufrutto su un immobile - l'usufruttuario può

affittarlo o abitarci personalmente -, è il valore locativo che va considerato

nei redditi.

Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo

dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il

reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in

materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394

consid. 6a). Per contro, non va presa in considerazione, a titolo di reddito,

una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv.

1.

lett. c LPC. Scopo di questa norma è che colui che domanda delle prestazioni

complementari debba prima utilizzare la sostanza personale nella misura

ragionevolmente esigibile (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009

= SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1 = SVR 2009 EL Nr. 6; STCA 33.2012.21 del 15

maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid. 2.8).

Alla luce di quanto precede, la Cassa di compensazione dovrà

verificare, tramite l'assicurato, i redditi della part. n. 610 RFD di __________

- ossia gli affitti realmente incassati dalla locazione dei numerosi

appartamenti edificati su questo fondo (cfr. perizia dell'Ufficio stima del 6

giugno 2011, doc. 370) - ed imputarli al ricorrente a titolo di proventi della

sostanza immobile giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.

Questo reddito, unitamente al reddito della sostanza detenuta

all'estero, fungerà, come detto, da limite massimo per il computo delle spese

di manutenzione e degli interessi ipotecari, sempre che questi ultimi siano

effettivamente assunti dal ricorrente in quanto usufruttuario.

In tale evenienza, agli interessi ipotecari vanno aggiunte le

spese di manutenzione non solo degli immobili siti in __________, ma anche del

citato mappale n. 610, che vanno calcolate secondo l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI

e quindi in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato

dal Cantone di domicilio.

Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, che rinvia all'art. 2 RLT ed è stato ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle

contribuzioni del gennaio 2006 recepita dalla giurisprudenza della Camera di

Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria, fino al 31 dicembre

2013, era del 15% del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile

è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale,

mentre era del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo

fiscale di computo. Dal 1° gennaio 2014 è del 10% rispettivamente 20%.

In concreto, la notifica di tassazione IC 2006 del 23 gennaio 2008

indica che l'autorità fiscale ha accertato un importo di Fr. 3'338.-, stante un

valore locativo di Fr. 13'350.- (doc. 361). La tabella di calcolo relativa al

diritto alle PC dal 1° gennaio 2008 (doc. A5) ha (invece) considerato una spesa

di Fr. 4'320.-, importo che il ricorrente ha chiesto di porre nuovamente alla

base del suo diritto.

La Cassa verificherà ed attualizzerà dunque questo dato.

2.7

Quanto all'ammontare di Fr.

22'200.- evocato dall'insorgente, il TCA rileva che il computo di tale importo

nelle uscite quali spese di manutenzione ed interessi ipotecari corrisponde in

realtà alla pigione lorda del ricorrente ([Fr. 1'650.- + Fr. 200.-] x 12 mesi).

Tuttavia, come visto, questo importo deve poi essere ripartito fra

le singole persone che occupano l'abitazione familiare (art. 16c OPC-AVS/AI) ed

essere ritenuto fino all'ammontare massimo di Fr. 15'000.-.

Esso non può quindi essere computato quale altra voce, se non quali

spese di manutenzione ed interessi ipotecari che, come detto, vanno dapprima

verificate e poi conteggiate insieme ai dati simili relativi agli immobili in __________,

fino a concorrenza del reddito lordo.

Come tale, l'importo di Fr. 22'200.- va dunque eliminato dalle

uscite dell'assicurato e va fatto rientrare, quale nuovo importo che la Cassa

determinerà a titolo di reddito della sostanza (part. n. 610 RFD di __________),

alla voce dei costi della proprietà.

Parallelamente, nei redditi dell'assicurato vanno inseriti i

ricavi da usufrutto, ovvero gli affitti che derivano dalla part. n. 610 RFD di __________,

somma che l'amministrazione dovrà stabilire.

2.8

In merito alla sostanza

immobile detenuta dal ricorrente, dagli atti risulta che egli è proprietario di

alcuni fondi ubicati in __________ (docc. 309 e 310).

È indubbio che gli immobili detenuti all'estero non servono da

abitazione al richiedente le PC, perciò detta sostanza deve essere computata al

valore corrente ex art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/ AI.

Tuttavia, per procedere in tal senso, come questo TCA ha già

potuto spiegare nella sentenza di principio 33.2011.18 del 21 maggio 2012, non

è corretto partire dalla rendita catastale degli immobili e moltiplicarla per

un determinato fattore a dipendenza del genere di immobile.

In quell'occasione il Tribunale aveva concluso

che la soluzione adottata dalla Cassa non poteva essere confermata.

L'amministrazione aveva in effetti semplicemente applicato un coefficiente

diverso da quello pertinente alla prima casa, ma esso si riferiva soltanto ad

altri fabbricati e non ad altri tipi di valutazione, come poteva essere la

valutazione commerciale di un immobile.

Il TCA aveva rilevato che il valore

fiscale di un immobile di solito non corrisponde al valore effettivo che si

potrebbe conseguire sul libero mercato in caso di vendita (RtiD n. 16t/II-2010 consid. 2.2). Infatti,

ha pure osservato che il valore catastale è altrimenti detto

valore fiscale e quindi non corrisponde certo al valore commerciale di un

immobile, tanto che le stesse autorità hanno affermato che per ottenere

l'esatto valore era indispensabile effettuare una stima immobiliare.

Pertanto, nel caso giudicato in precedenza, rifacendosi alla

giurisprudenza risultante dalla sentenza 9C_540/2009 del 17

settembre 2009 portante sulla contestazione della valutazione di un immobile

sito in Tunisia, questo Tribunale ha concluso

che spettava alla Cassa cantonale di compensazione, a cui quindi gli atti sono

stati rinviati, accertare giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, con l'aiuto delle

argomentazioni giurisprudenziali esposte, il valore venale degli immobili

ubicati all'estero conformemente all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Anche nell'evenienza concreta la Cassa di compensazione dovrà

dunque procedere allo stesso modo.

L'atto pubblico (di compravendita) essendo (apparentemente)

recente (del 29 gennaio 2008, seppure dal catastrino fiscale risulti che il 28

marzo 2006 siano già avvenute delle "__________" (doc. 310)), può

certo essere un indizio per determinare il più verosimilmente possibile il

valore commerciale nel 2013 dei fondi in questione. Il nuovo valore sostituirà

l'importo di Fr. 326'647.- ritenuto dalla Cassa.

2.9

I fondi n.

610.

e n. 1352, entrambi RFD di __________, non appartengono più alla moglie

dell'assicurato, avendoli essa donati il primo nel 2011 alla figlia __________

(doc. 346) ed il secondo nel 2012 all'altra figlia, __________. Sulla palazzina

di cinque piani l'assicurato e la moglie si sono riservati un diritto

d'usufrutto vita natural durante, mentre sulla - precedente ed attuale -

abitazione primaria della famiglia l'iniziale diritto d'usufrutto di cui

beneficiava dal 1998 il ricorrente è stato cancellato contestualmente alla

donazione, per stipulare poi con la nuova proprietaria un contratto di

locazione.

L'amministrazione ha correttamente proceduto

facendo valutare giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI i due fondi a cui la moglie

dell'assicurato ha rinunciato (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC). L'Ufficio stima ha così

stabilito in Fr. 2'100'000.- (doc. 370) il valore venale nel 2011 della part.

n. 610 ed in Fr. 1'040'000.- (doc. 388) il valore venale nel 2012 dell'abitazione

familiare (n. 1352).

Ritenuto che il ricorrente e sua moglie si sono

riservati un diritto d'usufrutto sulla palazzina eretta sul mappale n. 610 RFD

di __________, è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha

capitalizzato il valore di mercato (e non di stima fiscale altrimenti detto valore

locativo) del diritto di usufrutto (DTF 120 V 182; DTF 122 V 394; fra le

ultime: STCA 33.2012.10 del 23 novembre 2012). Tuttavia, per determinare il

valore di mercato da capitalizzare, occorre partire dall'affitto ipotetico del

bene immobile e dedurre le spese effettive, quali le spese di manutenzione e

gli interessi passivi (STFA P 58/00 del 18 giugno 2003; STCA 33.2012.10 del 23

novembre 2012; N. 3483.04 DPC, Allegato 9.3 DPC).

L'amministrazione ricalcolerà quindi la

capitalizzazione del diritto d'usufrutto dei coniugi, tenendo però presente che

le tavole di capitalizzazione da utilizzare, come già più volte osservato da

questo Tribunale, non sono le Tavole di Stauffer/Schätzle, bensì quelle edite

dall'amministrazione federale delle contribuzioni sulle rendite vitalizie (N.

3483.05

DPC, consultabili sul sito http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00384/index.html?lang=fr).

Nel calcolo per determinare la sostanza residua da inserire nei

redditi computabili del ricorrente, risultante dalla rinuncia della sostanza da

parte di sua moglie avente quale controprestazione il diritto di usufrutto per

entrambi (SVR 2003 EL Nr. 1 = Pratique VSI 2003 pag. 223),

dal valore venale della sostanza alienata vanno dedotti i debiti ipotecari (N.

3483.03

DPC) ed il valore capitalizzato di detta sostanza (N. 3483.04 DPC).

A ciò si aggiungono gli eventuali ammortamenti annui a norma

dell'art. 17a OPC-AVS/AI (N. 3483.06 DPC, Allegato 9.4 DPC).

2.10

Le

prestazioni complementari hanno per scopo la copertura dei bisogni vitali. Di

conseguenza, per il calcolo del diritto a prestazioni si considerano di massima

- eccezion fatta per l'ipotesi di rinuncia (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) -

soltanto i redditi effettivi e i beni patrimoniali esistenti di cui il

richiedente può liberamente disporre (Urs

Müller, Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenversicherung, 2a ed., 2006, pag. 113 n. 357).

Secondo l'Alta Corte (STF 9C_806/2010 del 31 maggio 2011), analogo

discorso deve di riflesso valere per il riconoscimento delle spese e quindi

anche dei debiti. L'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC ordina che sia computata come

reddito una parte della sostanza netta. Dalla sostanza lorda vanno dunque

dedotti i debiti. Soltanto i debiti comprovati con certezza sono però

deducibili (SVR 2011 EL n. 2 pag. 5 consid. 3.3; cfr. pure le direttive

dell'UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI [DPC]; Erwin Carigiet/Uwe Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 1995, pag. 139). Debiti incerti o il cui

importo non è ancora accertato non possono per contro essere presi in considerazione.

Sarebbe difatti inconciliabile con il senso e lo scopo del disposto ammettere

che la sola possibilità che un debito esista, diminuisca la sostanza

consumabile. Un debito incerto o il cui importo non è ancora definito non ha

ancora sufficientemente consistenza per giustificare il privilegio della

copertura debitoria sulla consumabilità della sostanza. La priorità della

funzione compensatrice della sostanza deve limitarsi ai casi in cui l'esistenza

e/o l'entità del debito sono accertati (Ralph

Jöhl, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit SBVR, vol.

XIV, 2007, pag. 1793 seg.).

In concreto, gli immobili siti all'estero, così come i due ubicati

in Ticino, sono gravati da ipoteche.

Sui fondi all'estero il ricorrente ha comprovato di avere acceso

nel 2008 un mutuo ipotecario di € 550'000.- (doc. 316) e di avere sostenuto il

pagamento dei relativi interessi passivi.

Agli atti vi sono però soltanto i documenti concernenti l'avvenuto

rimborso del debito maturato negli anni 2009 (doc. 315) e 2010 (doc. 403),

perciò occorre aggiornare i dati.

In virtù dell'art. 43 cpv. 1 LPGA, questo compito spetta alla

Cassa, la quale dovrà stabilire quanto è stato effettivamente pagato dall'assicurato

al 31 dicembre 2012 per le PC del 2013.

L'amministrazione presterà però attenzione al fatto che soltanto

gli interessi ipotecari sono delle spese riconosciute ai sensi dell'art. 10

cpv. 3 lett. b LPC.

La dottrina (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 90), al

riguardo, rileva che per gli interessi ipotecari è soltanto l'effettivo onere

che deve essere posto in deduzione delle spese. Invece, gli ammortamenti di

ipoteche non possono essere dedotti.

Vanno quindi esclusi gli ammontari rimborsati mensilmente

dall'assicurato quale quota capitale, importi che nel giustificativo bancario del

2010.

sono stati inclusi nelle rate pagate ogni mese dal ricorrente unitamente

agli interessi ipotecari, ma che non devono confondere la Cassa cantonale di

compensazione sulle spese da riconoscere nelle uscite (doc. 402).

Per gli immobili di __________ vale il citato principio, secondo

cui soltanto i debiti comprovati con certezza sono deducibili.

I debiti incerti o il cui importo non è ancora accertato non possono per contro

essere presi in considerazione (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

Il ricorrente ha prodotto alla Cassa diversi

giustificativi attestanti dei debiti di capitale. Anch'essi si riferiscono,

però, agli anni passati, e meglio dal 2009 al 2010 (docc. 348-358) ed al 2011

(docc. 473-478), mentre il periodo in discussione è l'anno 2013. Non è dunque

sufficiente che l'assicurato si limiti ad affermare nel 2011 (doc. 359) che

"l'estratto al 31.12.2010 non è ancora disponibile in quanto non ho

ancora pagato gli interessi, ma il calcolo è esattamente come quello dell'anno

2009.

(allegato)".

Inoltre, alla luce dei dati, vecchi, di

cui dispone la Cassa a motivo che l'assicurato non ha mai prodotto dei

giustificativi più recenti, l'affermazione in un suo scritto dell'11 gennaio

2013.

(doc. 439) inviato alla Cassa di compensazione secondo cui "non ci

si può certo basare su una tassazione del 2007 che oltre a non essere

definitiva non è neppure corrispondente alla situazione reale attuale.",

lascia il tempo che trova.

Per il calcolo delle prestazioni complementari

fanno infatti stato i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile

precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata

la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Per contro, giusta l'art. 23 cpv. 3

OPC-AVS/AI, il calcolo della PC annua deve essere effettuato tenendo conto

delle rendite, pensioni ed altre prestazioni periodiche correnti.

L'assicurato fornirà dunque alla Cassa la

documentazione (bancaria) necessaria, completa ed aggiornata, per potere così verificare

l'ammissibilità giuridica dei debiti esposti e per stabilire l'esatto ammontare

degli stessi, stato al 1° gennaio 2013.

Inoltre, sia in merito al capitale sia agli interessi

ipotecari, il ricorrente dovrà dimostrare che, per certo, egli e/o sua moglie,

sia ancora il debitore ipotecario di tali importi anche dopo la donazione degli

immobili alle figlie, dato che in entrambi i rogiti di donazione immobiliare è

stato previsto che la questione della assunzione dei debiti sarebbe stata

regolata in separata sede.

Al riguardo non va infatti dimenticato di rilevare che se

l'immobile alienato è gravato da un'ipoteca ripresa interamente od in parte dal

nuovo proprietario, l'ammontare del debito fa parte della controprestazione (N.

3483.03

DPC), così come il valore capitalizzato annuo del diritto d'abitazione

o d'usufrutto (N. 3483.04 DPC). In caso contrario, i debiti ipotecari che

rimangono a carico del donante, ora beneficiario di un diritto d'abitazione o

di usufrutto, non vanno dedotti dalla sostanza alienata quando si calcola la

sostanza residua computabile.

Sarà inoltre necessario, da un lato, disporre

della prova dell'esistenza, al 1° gennaio 2013, degli altri debiti ritenuti

dall'amministrazione nella decisione formale (doc. 473: il debito di Fr. 25'882.- contratto nei confronti di __________

è infatti aggiornato al 31 dicembre 2011).

D'altro lato, la Cassa dovrà inoltre, e soprattutto,

verificare la validità giuridica, dal profilo del diritto fiscale - semmai con

l'ausilio delle recenti sentenze del Tribunale federale concernenti il ricorrente

-, del prestito personale da terzi ammontante al 1° gennaio 2009 a Fr. 27'315.- (attestato il 10 gennaio 2012,

doc. 475), relativo ad un debito contratto nel 2005 dal ricorrente nei

confronti di una società avente sede nel Canton __________.

Al riguardo, questo Tribunale osserva, però, che

solo gli interessi ipotecari (Hypothekarzinsen) sono deducibili dalle

spese riconosciute giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC (STCA 33.2012.18 del 13

marzo 2013; STCA 33.2010.6 del 3 marzo 2011), mentre dal 1998 gli interessi

passivi personali (Schuldzinsen) non sono più deducibili nelle spese. In

tale evenienza, rimane deducibile dalla sostanza lorda solo il capitale in

virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (STF 9C_806/2010 del 31 maggio 2011 = SVR

2011.

EL Nr. 9).

Infatti, per quanto concerne gli interessi passivi personali,

il TCA ha già avuto modo di risolvere la questione nella citata STCA 33.2010.6

del 3 marzo 2011.

In quell'occasione, la scrivente Corte ha evidenziato che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1998, della terza revisione

della LPC, l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC vigente fino al 31 dicembre 2007,

corrispondente all'attuale art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, è stato allora modificato

sostanzialmente. Infatti, il legislatore ha eliminato dal previgente art. 3b

LPC concernente le spese riconosciute gli interessi debitori, i premi

dell'assicurazione sulla vita, i premi contro gli infortuni e per l'invalidità,

come pure la deduzione delle spese supplementari dovute all'invalidità (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento,

Zurigo 2000, pag. 83).

Da allora occorre distinguere la nozione di

debito personale (Schuld) e dei relativi interessi debitori (Schuldzinsen)

dalla nozione di debito ipotecario (Hypothek) e dei relativi interessi

ipotecari (Hypothekarzinsen).

Infatti, conformemente a quanto voluto dal

Consiglio Federale e a quanto concretizzato dal legislatore, unicamente gli

interessi ipotecari possono essere considerati nel calcolo delle

prestazioni complementari di un assicurato siccome sono esplicitamente contemplati,

ed essi soltanto, dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.

Il computo degli interessi ipotecari, come visto, potrà però

essere riconosciuto, sommato alle spese di manutenzione degli edifici, soltanto

nella misura massima del reddito lordo degli immobili.

2.11

A proposito della

cancellazione del diritto di usufrutto del ricorrente sulla part. n. 1352 RFD

di __________, occorre osservare che la rinuncia al diritto

d'usufrutto su un immobile senza obbligazione giuridica né controprestazione

adeguata costituisce una rinuncia di reddito (e non di sostanza) ex art. 11

cpv. 1 lett. g LPC, che giustifica l'imputazione di un reddito fittizio

dell'avente diritto. Non va però imputato un reddito fittizio sotto forma di

una frazione del valore capitalizzato del diritto d'usufrutto, perciò il

reddito ipotetico dell'usufrutto deve essere considerato come una rinuncia al

reddito nel conteggio relativo alla PC e non, in seguito alla capitalizzazione,

come una rinuncia alla sostanza, con possibilità di ammortamento di Fr.

10'000.- ex art. 17a OPC-AVS/AI (DTF 122 V 394 = Pratique VSI 1997 pag. 138; STF

9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009 EL

Nr. 6; STFA P 16/00 del 21 dicembre 2001; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013;

STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012).

Per determinare il reddito di cui l'assicurato si

è spossessato, occorre considerare un reddito fittizio corrispondente agli interessi

sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto, e non il valore

locativo dell'immobile gravato da usufrutto (come deciso nella STFA P 58/00 del

18.

giugno 2013), altrimenti ci sarebbe una disparità di trattamento tra colui

che cede gratuitamente l'immobile di cui è proprietario e colui che rinuncia

semplicemente all'usufrutto di cui è titolare. Il secondo si vedrebbe imputare

un reddito fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile, mentre il

primo un reddito fittizio corrispondente all'interesse sul valore venale che

sarebbe preso in considerazione (STF 8C_68/2008 consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr.

6; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012).

Determinare l'interesse sul valore venale

dell'immobile riferendosi semplicemente al tasso d'interesse medio sui depositi

a risparmio non terrebbe sufficientemente in considerazione la circostanza che

l'importo del valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto può

essere immobilizzato per una certa durata, visto che il beneficiario non è

supposto intaccare regolarmente la sostanza per i suoi bisogni correnti.

Ritenuto invece che l'usufruttuario dispone per tutta la vita del reddito della

sostanza immobilizzata ricavata dalla vendita della casa, occorre piuttosto

calcolare il reddito fittizio imputato all'ex usufruttuario basandosi sul tasso

di interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al tasso

dell'anno precedente quello della concessione della PC (1,68% nel 2012: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/lexikon/lex/0.topic.1.html)

e non applicando il tasso d'interesse medio sui depositi a

risparmio, valido in caso di rinuncia di sostanza per determinare l'ipotetico

rendimento della sostanza alienata (STF 8C_68/2008 consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL

Nr. 6; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012).

Sulla scorta di queste indicazioni, l'amministrazione provvederà a

determinare il reddito dell'usufrutto a cui nel 2012 il ricorrente ha

rinunciato contestualmente alla donazione della part. n. 1352 RFD di __________

da parte della moglie alla figlia __________ e lo computerà nei redditi

dell'assicurato ex art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.

2.12

Infine, in

merito alla censura sollevata con il ricorso del mancato riconoscimento del

forfait di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, che l'assicurato sostiene di

necessitare stante la certificazione medica del 28 luglio 2005 (doc. A6) che

attesta la presenza di un diabete mellito, il TCA osserva quanto segue.

Con scritto del 23 giugno 2006 (doc. 138) la

Cassa cantonale di compensazione aveva informato l'assicurato che a seguito

della sentenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni del 6 aprile

2006.

(P 47/05) non era possibile riconoscergli il forfait annuo di Fr. 2'100.-

previsto dall'allora art. 9 OMPC.

In effetti, come già evidenziato nella STCA 33.2008.10

del 17 marzo 2009, l'allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato che una dieta o i costi

derivanti da una malattia non sono necessariamente legati ad un incremento di

spesa. L'Alta Corte ha

quindi analizzato i costi di alimentazione a cui doveva fare fronte in passato

una persona affetta da diabete mellito, ammettendo che oggi le esigenze

alimentari sono cambiate.

Nel caso che ha dovuto esaminare, l'Alta Corte, rifacendosi al

Consultorio della società svizzera di diabetologia di Zurigo relativo ai

consigli per l'alimentazione, ha ritenuto che la carne di vitello, il pesce di

mare e le verdure biologiche occorrenti all'assicurato potevano essere

sostituite, rispettivamente, con carne magra di manzo o maiale, pesce d'acqua

dolce e verdure e frutta fresche. Di conseguenza, secondo il

Tribunale federale, "für an Diabetes mellitus erkrankte Personen sich

die Kost in ihrer Zusammensetzung nicht von der im Rahmen der Primärprävention

für Gesunderhaltung empfohlenen Ernährungsweise unterscheidet. Dem

Beschwerdeführer ist somit eine diabetesorientierte Ernährung möglich, ohne

dass ein finanzieller Mehraufwand ausgewiesen ist." (cfr.

consid. 3.3).

Nella successiva sentenza del 12 gennaio 2009 (8C_553/2008) il

Tribunale federale, pronunciatosi sull'applicazione dell'art. 9 vOMPC, al

considerando 4.2 ha precisato che questa norma non concerneva qualsiasi regime

alimentare.

Questa disposizione aveva la sua base legale nella norma relativa

al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3d vLPC). Affinché si

potesse ammettere l'esistenza di spese di malattia nel senso di questa

disposizione legale, doveva trattarsi di un regime alimentare qualificato,

ossia "indispensabile alla sopravvivenza della persona assicurata"

(STFA P 16/03 del 30 novembre 2004, consid. 4.4).

Nella citata sentenza P 47/05 del 6 aprile 2006, il Tribunale federale

ha giudicato che un regime o una dieta non è necessariamente legato a delle

spese più elevate. Nel caso di un certo numero di malattie, solo alcuni alimenti

devono essere evitati. Altre malattie necessitano, rispetto ad una

"alimentazione variata normale" (regime completo) un'alimentazione

differente, senza però che ciò comporti delle spese supplementari. Solo qualche

rara malattia necessita di una dieta più onerosa rispetto al regime completo

tradizionale. Ciò non è per esempio il caso del diabete secondo la precitata

giurisprudenza (STFA P 47/05, consid. 3.2). Invece, il TFA ha ammesso che la

condizione del supplemento dei costi era adempiuta nell'evenienza di un

assicurato che presentava un'intolleranza assoluta al lattosio e che, per impedire

una degenerazione della retina, doveva consumare alimenti senza lievito (STFA P

29/91 del 27 agosto 1991).

Nel caso trattato nel 2009 (8C_553/2008), il Tribunale federale

(cfr. consid. 5) ha rilevato che l'autorità giudiziaria cantonale aveva

constatato che il regime alimentare prescritto all'assicurato dal suo medico si

limitava ad escludere alcuni alimenti e certi modi di preparazione dei pasti

(alimenti fritti e ricchi di grasso, prodotti contenenti il rosso d'uovo così come

certi tipi di formaggio) ed a raccomandare l'assunzione di piccoli pasti

regolari. Eccetto il rosso d'uovo e certi formaggi, una grande varietà di

alimenti restava accessibile al ricorrente. Il fatto di dovere evitare questi

prodotti non era di natura a comportare dei costi supplementari malgrado le

dichiarazioni contrarie del suo medico curante. Inoltre, anche la suddivisione

dei pasti non comportava delle spese supplementari. L'autorità cantonale ha

tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la dieta era d'importanza

vitale. Siccome queste constatazioni vincolano il Tribunale federale, esso ha ammesso

che il ricorrente non adempiva una delle condizioni cumulative d'applicazione

dell'art. 9 vOMPC e che, pertanto, non aveva diritto al rimborso dell'importo

forfetario annuo di Fr. 2'100.-.

Nell'evenienza concreta, sulla base dell'art. 14

cpv. 1 lett. d LPC e dell'art. 14 LALPC, è opportuno che l'amministrazione provveda ad accertare presso

l'assicurato medesimo e,

tramite esso, il suo medico curante, i motivi per i quali una dieta sarebbe

indispensabile.

Su formulario standard allestito e fornito dalla

Cassa cantonale di compensazione, il medico curante dovrà porre la diagnosi e

specificare se la dieta a cui l'assicurato si deve attenere risulta di importanza vitale e comporta l'acquisto di prodotti dietetici o alimenti speciali, come prodotti omogeneizzati,

prodotti ipercalorici e farine speciali per persone affette da celiachia, che

provocano una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione (STCA 33.2008.10 del 17 marzo

2009).

Una volta in possesso delle necessarie

informazioni e, se del caso, sentita l'apposita Commissione da essa istituita, la

Cassa si ripronuncerà sul diritto dell'assicurato al forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta rifacendosi

alle citate sentenze federali, avendo esse escluso

che un diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo

corretto. Infatti, una dieta scientificamente consigliata per una persona

sofferente di diabete mellito corrisponde in generale ad un'alimentazione sana

composta di cibo variato ed equilibrato o ad un'alimentazione ridotta

consigliata per la normalizzazione del peso. Con i piccoli e

semplici accorgimenti ivi menzionati (prediligere frutta e verdura fresca,

carne magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere un livello simile

al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una persona. In queste

circostanze, come ha spiegato il Tribunale federale, non v'è pertanto pretesto per continuare ad

elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese

supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.

Questi criteri, secondo il TCA, valgono sia per le persone affette

da diabete mellito sia per le persone colpite da altri disturbi, come nel caso

giudicato il 17 marzo 2009 (33.2008.10), in cui il ricorrente era affetto anche

da ipertensione arteriosa essenziale e da ipercolesterolemia. In

quell'evenienza, il Tribunale ha ammesso che per il ricorrente

non si faceva luogo all'attribuzione

di un forfait per fare fronte a delle spese per la dieta che, oggettivamente, non

erano reali, corrispondendo invero al costo di un normale fabbisogno per una

persona sana.

2.13

In esito alle

considerazioni esposte, la decisione su opposizione deve essere annullata ed il

ricorso va parzialmente accolto, con conseguente rinvio degli atti alla Cassa di

compensazione per procedere agli accertamenti segnalati e per emanare in

seguito una nuova decisione sulla scorta dei dati ottenuti.

Non essendo patrocinato (art. 61 lett. g LPGA),

il ricorrente non ha diritto ad indennità di ripetibili.

Stante la gratuità della procedura dinanzi al TCA

(art. 61 lett. a LPGA ed art. 29 cpv. 1 LPTCA), l'assicurato non è tenuto al

versamento di tasse di giudizio né di spese di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione

impugnata è annullata e gli atti vanno inviati alla Cassa cantonale di

compensazione, affinché essa proceda con gli accertamenti indicati ed in esito

ad essi emani una nuova decisione sul diritto alle prestazioni complementari

del ricorrente.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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