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Decisione

33.2013.2

Sostituzione fedecommissaria di eredi. Il ricorrente non aveva un D ereditario nei confronti della de cujus (suocera) e quindi nemmeno sul patrimonio speciale trasmesso alla figlia (sua moglie) quale

4 novembre 2013Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

b. i proventi della sostanza mobile e

immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto

a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

2.3. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° settembre 2012.

Nel foglio di calcolo alla base della decisione

impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di

Fr. 685'801.- a titolo di rinuncia di sostanza, poiché le rinunce di beni

mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una

controprestazione adeguata o un obbligo legale. Con la decisione su opposizione

la Cassa ha modificato l'importo della sostanza alienata, ritenendo ora il

computo di 3/8 anziché di 1/2 dell'importo corrispondente all'ammontare

dell'eredità della suocera, considerandola una rinuncia di sostanza.

L'insorgente, invece, si è lamentato che gli è

stata conteggiata questa sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto,

dato che, non essendo erede della suocera, egli non poteva vantare alcuna

pretesa ereditaria nei suoi confronti né tanto meno poteva contestare le

disposizioni della defunta. Lo stesso vale per quando è deceduta la moglie,

poiché a causa della sostituzione fedecommissaria prevista nel testamento della

suocera è stato disposto che sua moglie avrebbe dovuto cedere il patrimonio

ereditato dalla mamma a sua figlia, nipote della disponente. Ne deriva che il

ricorrente non ha diritto di rivendicare tale capitale.

Come indicato, la Cassa ha rivisto il calcolo relativo

al parametro della sostanza computabile al ricorrente e l'ha (erroneamente) aumentato,

avendo indicato che si doveva tenere conto di 3/8 della sostanza a cui egli ha

rinunciato invece di 1/2 come finora.

2.4. Di

principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in

considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato

ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di

sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una

determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese

(DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992

pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1

consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid.

3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non

esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2;

Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994

pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di

reddito) ai sensi dell'art.

3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi

beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il

reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per

acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone

della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida

della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a

riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità

di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi

se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della

normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di

sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo:

la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni

prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito

dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza

della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V

182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la

valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore

nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia

(Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V

184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009

consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99

del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04)

pubblicata in DTF 131 V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr.

6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta

senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma

queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì

alternativamente.

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma

di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di

questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in

considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde

quindi all'importanza del

reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al

proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una

rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La

rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che

ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere

trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i

redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a

cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/ AI edite

dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011, stato 1° gennaio 2013).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente

inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di

ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è

in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque

che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi

effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC

ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello

stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La

rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle

situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo

meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in

cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita

significativa.

2.5. Con il

ricorso l'assicurato ha

contestato il principio stesso dell'imputazione del capitale ereditato dalla

moglie da sua (di lei) mamma al momento della sua (di lei suocera) morte nel 1991,

giacché egli non è erede della defunta __________ e quindi non poteva e non può

contestarne le disposizioni di morte, che prevedevano l'obbligo per sua moglie __________,

figlia della de cujus ed erede istituita, di trasmettere l'eredità ad un altro quale

erede sostituito nella persona di __________, figlia della figlia istituita,

ossia nipote della disponente.

__________ è deceduta il 2/3 luglio 1991 e, in

virtù del suo testamento olografo del 15 luglio 1984 (doc. 65), la figlia __________

(sposata RI 1) è diventata erede istituita di 2/3 del suo patrimonio ("1a)

Meine Adoptiertochter __________ erhält 2/3 meiner Vermögenswerte, die von der __________

Treuhandvereinigung verwaltet werden, als Vorerbin."). Quale erede sostituita

la disponente ha designato la nipote adottiva __________ ("Als Nacherbin

bezeichne ich meine Adoptirenkelin __________."). Tuttavia, questo patrimonio doveva rimanere nel fondo costituito e

gestito dall'esecutore testamentario ("Diese Vermögenswerte bleiben in

der Verwaltung der __________, es sei denn, der Willensvollstrecker entscheide

aus wichtigen Gründen später anders.").

Il 2 febbraio 2006 è mancata __________, moglie

del ricorrente, senza lasciare testamento (doc. 66).

In data 20 febbraio 2006 (doc. 42) sua figlia __________

ed il marito, agenti in rappresentanza dei due figli, hanno dichiarato di

rinunciare integralmente secondo l'art. 566 CC all'eredità della mamma

rispettivamente nonna __________. Questa rinuncia, però, non concerneva

l'eredità di __________ morta nel 1991, in particolare non portava sull'eredità "istituita e sostituita" di determinati immobili e del conto

lasciati dalla nonna.

Il 28 agosto 2006 (doc. 32) l'Ufficio dei

registri di __________ ha accolto l'istanza di iscrizione di trapasso per

successione del fondo n. 415 RFD di __________ di proprietà di __________ a

favore del marito sulla base del certificato ereditario.

Il ricorrente ha poi venduto questo immobile il

31 marzo 2008 (doc. 40) e con gran parte del ricavato ha estinto i debiti

ipotecari gravanti la proprietà.

Nell'ambito della domanda di prestazioni

complementari, il 19 settembre 2012 la Cassa cantonale di compensazione ha

chiesto all'assicurato di comprovare il consumo del capitale passato da Fr.

1'471'602.- figurante nella notifica di tassazione IC 2006 a Fr. 255.- risultante dalla dichiarazione bancaria del 31 dicembre 2011 (doc. 46).

L'istante ha prodotto lo scritto del 3 ottobre

2012 (doc. 48) che spiega la natura del conto presso il __________ su cui

esisteva un diritto d'usufrutto, che con la morte della moglie è passato per

legge all'erede sostituita.

Al riguardo, la __________ di __________ si è

così espressa:

"

Frau __________ (geboren am 16.2.1908, wohnhaft

gewesen in __________) war am 2./3. Juli 1991 verstorben. Die Erbschaft von __________

sah das Institut der Vor- und Nacherbschaft vor. Ihre Ehefrau __________

erhielt aus dem Nachlass von Frau __________ gewisse Wertschriften und Guthaben

bei __________ daher lediglich in der Eigenschaft als Vorerbin

zugewiesen, wobei __________ die Stellung einer Nacherbin einnahm.

Im 2006 ist mit dem Versterben Ihrer Ehefrau __________

der Nacherbschaftsfall eingetreten und __________ war entsprechend als

zweite Willensvollstreckerin in die Nachlassabwicklung von Frau __________

involviert, nachdem der ursprüngliche Willensvollstrecker inzwischen verstorben

war.

Mit dem Versterben der Vorerbin Frau __________

am 2. Februar 2006 ging daher das von der __________ verwaltete

Nutzniessungskonto, welches sich per Todestag von __________ (2. Februar 2006)

auf CHF 1,429,402,60 belief, von Gesetzes wegen von der Vorerbin auf die

Nacherbin über.".

Sulla scorta delle informazioni raccolte, l'amministrazione ha

computato all'assicurato l'importo di Fr. 685'801.- a titolo di rinuncia di

sostanza.

2.6. Il ricorrente, come detto, ha

manifestato delle perplessità sul computo nella sua sostanza,

e quindi nei suoi redditi, di metà del patrimonio che la moglie aveva ereditato

dalla madre nel 1991 e che le era stato attribuito nell'ambito della

sostituzione fedecommissaria scelta dalla de cujus quando, per testamento, nel 1984 ha disposto di tutti i suoi beni. Non si tratterebbe, a suo dire, di una rinuncia di sostanza

nei confronti della successione della moglie, giacché egli non poteva

interferire e quindi disporre dei beni ricevuti dal coniuge a titolo di erede

istituita.

Al riguardo, il Tribunale rileva che,

conformemente alla prassi, esiste una rinuncia di sostanza anche quando un

assicurato che ha diritto a determinati beni e a determinati redditi non ne fa

uso o non fa valere i suoi diritti (DTF 123 V 37 consid. 1; RCC 1991 pag. 145).

V'è quindi una rinuncia di sostanza anche quando una persona rinuncia ad una

sua legittima pretesa su valori di sostanza, di cui ella non ha mai fatto un

effettivo uso rispettivamente non ha mai fatto valere il suo diritto. Ciò vale

anche per i diritti derivanti dalle spettanze ereditarie e dal diritto

matrimoniale (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.1; DTF 120 V 182

consid. 4a; Ralph Jöhl,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR]/Soziale Sicherheit, 2a ed 2006, pag. 1805 n. 836; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 173, n. 530; STCA 33.2012.10

del 23 novembre 2012; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012, consid. 2.14; STCA

33.2010.15 del 13 gennaio 2011, consid. 15), per esempio, quando una persona

accetta che la sua porzione legittima sia lesa (STCA 33.2012.21 del 15 maggio

Considerandi

2013; STCA 33.2012.11 del 30 novembre 2012; STCA 33.2012.10 del 23 novembre

2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011, consid. 2.10).

Nel caso di specie, il fatto che il ricorrente

non abbia fatto valere i propri diritti sulla sua quota ereditaria spettantegli

per legge (art. 471 cifra 3 CC) a seguito del decesso della moglie né mediante

azione di riduzione né per azione di collazione non configura, a mente

del TCA, una rinuncia di sostanza ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

2.7

Fra i

diversi modi di disporre dei propri beni a disposizione di ogni persona (art.

481.

segg. CC), v'è l'istituto della sostituzione fedecommissaria regolata dagli

artt. 488 segg. CC, che prevede che il disponente può

obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro quale erede

sostituito (cpv. 1), in linea di principio in natura (DTF 129 III 113

consid. 4.3.2), ma tale obbligazione non può essere

imposta al sostituito (cpv. 2).

La consegna dell'eredità all'istituito ha luogo

solo contro prestazione di garanzia, salvo dispensa espressa da parte del

disponente (art. 490 cpv. 2 CC). L'erede gravato di sostituzione acquista

l'eredità come ogni altro erede sostituito e ne diviene proprietario con

obbligo di trasmissione (art. 491 CC). In mancanza di precise indicazioni del

testatore, i compiti dell'esecutore testamentario sono quelli previsti

dall'art. 518 CC (Karrer

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad

art. 518 CC).

Va innanzitutto quindi ricordato che l'istituto

della sostituzione fedecommissaria consiste nella volontà del de cujus di

regolare due successioni universali consecutive e, di conseguenza, di

prestabilire nel tempo il destino del lascito, al momento in cui l'erede

istituito decederà (Piotet,

Schweizerisches Privatrecht, vol. IV, pag. 103; Hindersmann/Myssen, Die Erbschafts- und

Schenkungsteuern der Schweizer Kantone, Colonia 2003, n. 472 pagg. 169-170).

In altri termini, secondo l'art. 488 cpv. 1 CC il

disponente può obbligare l'erede istituito a trasmettere l'eredità ad un altro

quale erede sostituito. Si assiste così ad una doppia successione universale:

dapprima vi è una devoluzione dell'intero patrimonio all'erede istituito e, in

seguito, all'erede sostituito (Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, n. 547-548 e 557, pagg. 280 e 283; STF

2P.168/2002 del 25 novembre 2002, in RDAF 2003 II pag. 233 seg., in particolare

pag. 237). Ovvero, il de cujus deve volere, dapprima, una devoluzione

dell'intero patrimonio o di una quota di esso all'erede istituito e solo in seguito

(salvo disposizione contraria, la trasmissione

dell'eredità avviene alla morte di

quest'ultimo; cfr. art. 489 cpv. 1 CC), all'erede sostituito.

A norma dell'art. 490 CC, l'erede istituito deve

obbligatoriamente trasmettere intatta la sostanza all'erede sostituito. L'erede

istituito è infatti tenuto a conservare l'esistenza e la consistenza dei beni

ricevuti, affinché al momento della sostituzione essi giungano il più possibile

intatti all'erede sostituito.

L'art. 490 cpv. 2 CC prevede che, salvo dispensa

espressa da parte del disponente, la consegna dell'eredità all'istituito ha

luogo solo contro prestazione di garanzia, la quale, trattandosi di immobili,

può consistere in un'annotazione dell'obbligo di trasmissione nel registro

fondiario. Tale annotazione, che necessita di una copia autenticata della

disposizione a causa di morte quale documento giustificativo, evidenzia in modo

particolare l'obbligo dell'erede istituito di provvedere che non solo il valore

dell'eredità non venga ridotto, ma di far sì che essa entri, per quanto

possibile, integra nel possesso del sostituito. Essa impedisce all'istituito,

per quanto concerne i fondi, di prendere disposizioni suscettibili di

compromettere le aspettative del sostituito (DTF 129 III 113 consid. 4.3; DTF

100.

II 92 consid. c con rinvii).

L'art. 488 CC prevede solo la sostituzione

fedecommissaria “ordinaria”, che obbliga l'erede istituito a conservare

l'esistenza e la consistenza dei beni a lui pervenuti.

La sostituzione fedecommissaria "sui beni

residui" è stata recepita dal diritto svizzero solo per via di

giurisprudenza (DTF 100 II 92, pubblicata per esteso in Rep. 1975 pag. 26; Steinauer, op. cit., n. 567 pag. 288),

con le incertezze che ne conseguono. Tant'è che il problema di sapere in che

misura l'erede istituito possa consumare beni senza essere tenuto a reintegrare

la parte mancante non risulta (ancora) essere stato approfondito dal Tribunale

federale (sentenza 11.2002.1 del 6 febbraio 2003 della Prima Camera Civile del

Tribunale d'appello, consid. 6).

Quanto al potere di disposizione dell'erede

istituito nel quadro di una sostituzione fedecommissaria sui beni residui

ammessa per giurisprudenza dal diritto svizzero, il Tribunale federale si è

limitato ad enunciare il principio per cui tale erede gode di “un potere di

apprezzamento assai lato. Inammissibile appare solamente una vera e propria

dilapidazione o una distruzione dolosa dei beni ereditari” (DTF 100 II 95 in fondo). Da parte sua, la dottrina definisce la questione come spinosa e reputa che, quanto meno

nel dubbio, l'erede istituito non debba ritenersi abilitato ad eseguire

donazioni con i beni ricevuti, salvo che proceda a regali d'uso (Bessenich in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 9 in fine ad art. 491 con numerosi richiami). L'erede istituito, nel quadro di una sostituzione

fedecommissaria, ha quindi il divieto di compiere donazioni o di dar seguito a

promesse di donazione, salvo che tali liberalità avvengano in ossequio ad un

obbligo morale o per rispetto delle convenienze (sentenza 11.2002.1 del 6

febbraio 2003 della Prima Camera Civile del Tribunale d'appello, consid. 7b).

Gli effetti della sostituzione fedecommissaria

sono, per quanto concerne l'erede gravato di sostituzione, che egli acquista l'eredità

come ogni altro erede istituito (art. 491 cpv. 1 CC) e ne diventa quindi

proprietario con l'obbligo della trasmissione all'erede sostituito

(art. 491 cpv. 2 CC).

Per quanto riguarda gli effetti nei confronti dell'erede

sostituito, egli acquista l'eredità se vive al momento previsto per la trasmissione

(art. 492 cpv. 1 CC). Se, invece, egli premuore, la successione rimane all'istituito,

salvo contraria disposizione del defunto (art. 492 cpv. 2 CC). Infine, se l'istituito

premuore al disponente, se si rende indegno, o se rinuncia all'eredità, il sostituito

diventa erede diretto del disponente (art. 492 cpv. 3 CC).

L'erede istituito diventa proprietario dei beni a

lui lasciati dal testatore, con obbligo di trasmetterli all'erede sostituito

(art. 491 cpv. 1 CC). I beni oggetto della sostituzione formano il cosiddetto

patrimonio speciale e soggiacciono a surrogazione (Druey, Grundriss des Erbrechts, 5a edizione,

pag. 152, § 11 n. 42), di modo che il ricavato della vendita di un bene

appartenente al patrimonio speciale sostituisce il bene stesso e dovrà essere

trasmesso all'erede sostituito (Piotet, Droit successoral in: Traité de

droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 97). Analogamente, un oggetto

acquistato con mezzi della successione entra nel patrimonio speciale (Bessenich, in: Kommentar zum

schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 8 ad art. 491 CC con

rimandi; sentenza 11.2001.48 del 29 aprile 2002 della Prima Camera Civile,

consid. 10).

2.8

In virtù di

quanto precede, d'avviso del TCA, è a torto che la Cassa cantonale di compensazione

ha imputato al ricorrente la rinuncia alla sua spettanza ereditaria nei

confronti della successione relitta dalla moglie al suo decesso nel 2006.

Come emerge, infatti, dalle considerazioni che

precedono, l'erede istituito, ossia il coniuge dell'assicurato, aveva l'obbligo

di trasmettere intatta a sua figlia, erede sostituita, la sostanza a sua

volta ereditata dalla mamma deceduta nel 1991. L'erede istituita era infatti tenuta a conservare l'esistenza e la consistenza dei beni

ricevuti, affinché al momento della sostituzione gli stessi giungessero il più

possibile intatti all'erede sostituita.

In tale evenienza, dunque, l'istituto della

porzione legittima (art. 471 CC) di cui beneficia il ricorrente nei confronti

della moglie deceduta non può tornare in linea di conto sui beni istituiti.

Infatti, gli eredi (anche legittimari) dell'erede istituito non possono

sollevare alcuna pretesa su tali beni, di cui l'erede istituito non può

disporre. L'erede istituito si trova, per questo aspetto, in una situazione

simile a quella di un usufruttuario; tuttavia, v'è una differenza laddove

l'erede istituito è proprietario di questi beni, risponde dei debiti della

successione e conserva i beni in caso di premorte dell'erede sostituito (Steinauer, op. cit., n. 552 pag. 282).

Di conseguenza, se si rispettasse, in concreto,

il diritto alla porzione legittima dell'assicurato (art. 471 CC) come suggerito

dalla Cassa cantonale di compensazione, l'erede sostituita (nipote) non

otterrebbe quanto il de cujus (nonna) ha per contro voluto farle pervenire alla

sua morte attraverso l'erede istituita (mamma) al momento del decesso di

quest'ultima nel 2006.

Il TCA evidenzia che dagli atti risulta che

l'assicurato ha comunque ereditato, al decesso della moglie, un immobile e che il

relativo trapasso per successione è stato iscritto il 28 agosto 2006 (doc. 32)

dall'Ufficio dei registri di __________ sulla scorta del certificato ereditario

rilasciato dalla Pretura di __________.

Ciò significa, quindi, che il ricorrente ha in

ogni caso ereditato dei beni dalla defunta moglie, beni che però (giustamente) nulla

avevano a che fare con il patrimonio oggetto della sostituzione fedecommissaria

di cui è stata istituita sua moglie, ma che rientravano nell'ambito della

porzione legittima (art. 471 CC).

Nemmeno l'art. 531 CC posto dalla Cassa di

compensazione alla base della sua motivazione per respingere la richiesta di

prestazioni complementari del ricorrente è applicabile al caso in esame.

Infatti, tale norma prevede, nella versione

valida dal 1° gennaio 2013, che la sostituzione fedecommissaria è nulla

riguardo all'erede legittimario in quanto sia lesiva della legittima; è

fatta salva la disposizione sui discendenti incapaci di discernimento.

Il legislatore ha pertanto previsto che la sostituzione

fedecommissaria può portare soltanto sulla porzione disponibile.

Nella misura in cui essa incide (invece) sulla legittima, l'erede

istituito rispettivamente i suoi eredi possono attaccarla con un'azione (o

eccezione) di riduzione. Come ricordano già Rolando Forni e Giorgio Piatti nel

Basler Kommentar 2002 (ad art. 531 CC n° 1 pag. 375), nonostante l'indicazione

di nullità delle clausole di sostituzione nel caso di violazione della

legittima, "behandelt diese Bestimmung nicht einen Ungültigkeits (Art.

519-522) sondern einen Herabsetzungstatbestand und eine besondere Art der

Herabsetzungsklage" (in questo senso DTF 75 II 190, principio riconfermato

dal TF in DTF 133 III 309 consid. 5).

L'erede istituito ha dunque sulla sua legittima tutti i diritti

del proprietario, in particolare quello di trasmettere i beni ai propri eredi. Questi

beni devono essere però individuati con una suddivisione, di modo che il

patrimonio speciale sottoposto alla sostituzione fedecommissaria sia ben definito

(Steinauer, op. cit.,

n. 562 pag. 286).

Come indicato, malgrado il testo legale dell'art. 531 CC, esso non

prevede che la sostituzione fedecommissaria portante sulla legittima è nulla

nel senso degli artt. 519 segg. CC, bensì è soggetta all'azione di riduzione

(DTF 108 II 288): la successione (o il legato) deve essere trasmessa all'erede

sostituito soltanto nella misura in cui ecceda la legittima dell'erede

istituito (Steinauer,

op. cit., n. 842e pag. 402; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3a ed, 2007,

n. 1 pag. 382). Ad ogni modo, facendo valere la sua legittima, l'erede

istituito non perde i suoi diritti sulla porzione disponibile.

In altre parole, quindi, l'art. 531 CC fa

riferimento alle disposizioni testamentarie del de cujus e dà la possibilità agli

eredi legittimari di inoltrare un'azione di riduzione se non ottengono l'importo

della loro legittima e di pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione

disponibile siano ridotte alla giusta misura (art. 522 cpv. 1 CC).

Gli eredi legittimari devono ricevere la loro

parte per poterne disporre liberamente tra vivi o per causa di morte, perciò la

possibilità offerta dalla sostituzione fedecommissaria di designare due eredi

successivi è ammessa soltanto se la clausola di sostituzione non porta sulle

porzioni legittime (Steinauer, op.

cit., n. 842d pag. 402).

Il TF, nella sua decisione di principio

pubblicata in DTF 75 II 190, ha rammentato come, per l'art. 533 CC, la

prescrizione per l'azione in riduzione decorre dalla conoscenza della lesione

della legittima ed in ogni caso in 10 anni dalla pubblicazione del testamento.

In concreto, la lesione della legittima ex art.

531.

CC avrebbe, se del caso, dovuto essere invocata dagli eredi legittimari di __________

nei termini temporali dell'art. 533 CC successivamente alla sua morte avvenuta

nel 1991, se le sue disposizioni testamentarie del 1984 (doc. 65) avessero leso

la loro legittima.

In effetti, a ben vedere, una violazione della

legittima di __________ sposata RI 1 si è, con tutta verosimiglianza,

concretizzata siccome, in qualità di erede legittimaria (figlia adottiva) di __________,

avrebbe avuto diritto ad una porzione legittima di 3/4 (art. 471 cifra 1 CC). Per

contro, con la predetta istituzione fedecommissaria la moglie dell'insorgente ha

ricevuto una quota inferiore, quantificabile nei 2/3 della successione della

mamma. Già per tale motivo, ella avrebbe dovuto fare valere

l'azione di riduzione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto la lesione

dei suoi diritti ed in ogni caso con il decorso di dieci anni computati,

per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per

le altre liberalità dalla morte del disponente (art. 533 cpv. 1 CC).

Dagli atti non risulta, e le parti non lo sostengono, che la

moglie del ricorrente abbia promosso tempestivamente un'azione o abbia

rivendicato altrimenti la sua legittima.

Già per questo motivo, ossia per l'assenza di una rivendicazione

della moglie, ora defunta, del ricorrente, l'asse successorio della stessa non

comprende beni che provengono originariamente dalla successione della suocera

dell'insorgente.

Ma v'è di più. Va infatti ancora rilevato che, trattandosi di una

sostituzione fedecommissaria, quanto ricevuto dalla mamma nel 1991 non poteva

essere consumato dall'erede istituita, con palese lesione della sua porzione legittima.

Un'azione di riduzione dell'erede istituita per la lesione della

sua porzione legittima è oggi in ogni caso esclusa sia poiché è prescritta

(art. 533 CC), sia giacché non può essere fatta valere dalla moglie

dell'assicurato essendo deceduta. Men che meno può essere inoltrata dal

ricorrente che, come detto, non è erede della de cujus (Steinauer, op. cit., n.

550.

pag. 280, n. 569 pag. 289).

Infine, la circostanza che il coniuge

dell'insorgente abbia rinunciato ad inoltrare la predetta azione di riduzione per

ripristinare la sua porzione legittima, lesa, non può penalizzare l'assicurato

che, occorre ribadire, non aveva comunque nessun diritto ereditario nei

confronti della de cujus (sua suocera) e, in particolare, del patrimonio speciale

trasmesso alla moglie quale erede istituita.

Non può quindi essere ritenuta in specie una

rinuncia di sostanza a carico ricorrente.

2.9

Stanti le

argomentazioni esposte, ne discende che è a buon diritto che l'insorgente non

ha rinunciato ad alcunché giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e che, quindi,

dal calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari debba essere

eliminata la posta della rinuncia di sostanza e di conseguenza anche il

relativo reddito della sostanza alienata.

La decisione impugnata va dunque annullata e gli

atti rinviati alla Cassa di compensazione affinché, eliminate le predette voci

dal foglio di calcolo, ricalcoli il diritto dell'assicurato alle prestazioni

complementari.

L'amministrazione dovrà inoltre tener presente

che dal 1° ottobre 2012 fino al giorno della sua morte l'insorgente ha vissuto

da solo (e non più con il figlio) in un altro immobile e che la pigione ammontava

a Fr. 780.- al mese, spese accessorie comprese (doc. A8). Tuttavia, il costo

del parcheggio (Fr. 80.- mensili) non può essere preso in considerazione nella

pigione lorda (STCA 33.2011.8 del 20 settembre 2011; STCA 33.2010.2 del 19

agosto 2010; STCA 33.2006.5 del 1° settembre 2006; N. 3026 DPC).

Sulla scorta delle considerazioni esposte, il

ricorso deve dunque essere accolto, con rinvio degli atti all'amministrazione

per procedere a quanto di sua competenza.

Vincente in causa il ricorrente, patrocinato da

un legale fino al momento del suo decesso, ha diritto alle ripetibili (art. 61

lett. g LPGA).

2.10

Parallelamente

al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del suo legale (doc.

I).

In virtù della costante

giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309

consid. 6, STF 8C_32/2012 del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo

2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02

del 9 aprile 2003; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10

gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009; STCA 32.2008.115 del 26 marzo

2009).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale

di compensazione, affinché si pronunci di nuovo sul diritto dell'assicurato alle

prestazioni complementari.

L'amministrazione dovrà eliminare gli importi

computati a titolo di rinuncia di sostanza e di reddito della sostanza alienata

e tenere anche presente la modifica dell'ammontare della pigione lorda.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà

all'assicurato l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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