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Decisione

33.2013.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati si riferiscono alle abitazioni

occupate.

Fonte: Rilevazione strutturale (RS), Ufficio

federale di statistica, Neuchâtel;

elaborazioni Ustat, Giubiasco." (Doc. X)

Sul quale le parti sono state invitate a prendere

posizione. Il ricorrente ha rilevato l'ottimismo dei dati ed ha prodotto un

estratto del 2 dicembre 2013 di __________ da cui emergono importi più

rilevanti (doc. XII).

considerato in

diritto

2.1. Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea

federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.

specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.

fed. relativo all'aiuto agli anziani

ed ai disabili, fissandone l'entrata

in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano

prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari

nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (LPC)

– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto

quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di

garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni

vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.

Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al

"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La

LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e

invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito

minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT

1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti

di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei

bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.

52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio

concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. In virtù

dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le

persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una

rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"

Per le persone che non vivono durevolmente o per

un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),

le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1. 19 210 franchi per le persone sole,

Considerandi

2.

28 815 franchi per i coniugi,

3.

10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per

figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due

primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,

per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di

conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né

di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13 200 franchi per le persone sole,

2.

15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno

diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS

o dell'AI,

3.

3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento

in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che

non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,

sono riconosciute tali spese:

" a. spese

per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del

reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino

a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,

eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio

medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di

famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra

i quali vi sono:

"

b. i proventi della sostanza mobile e

immobile;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3

LPC enumera:

"

a. le prestazioni dei parenti giusta gli

articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o

dall'AI.".

2.3

Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari

dal 1° aprile 2013.

L'insorgente si è lamentato che gli sia stata

conteggiata una pigione di Fr. 5'238.- anziché di Fr. 10'800.-. A suo dire,

infatti, non va ritenuta la metà del valore locativo dell'immobile in cui

abita, che è di proprietà della sua convivente, bensì deve essere considerata

la pigione, intera (Fr. 900.-), che egli effettivamente le paga tutti i mesi,

non trattandosi di una pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva per

un 2 ½ locali.

Per la Cassa di compensazione, invece, l'appartamento

di 4 ½ locali di proprietà della convivente dell'assicurato non può costituire

abitabilità per due economie domestiche separate e quindi va ritenuta senza

dubbio l'applicazione dell'art. 16c OPC-AVS/AI, visto anche che detto

appartamento è unico ed è una proprietà per piani.

2.4

Occorre

quindi esaminare l'importo della pigione lorda ascrivibile all'assicurato nelle

sue spese riconosciute.

Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr.

consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento

e le relative spese accessorie (escluse le pigioni

rimaste insolute).

Per le persone sole, come visto, la legge

federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono

occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile

deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone

escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della

prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI

introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de

procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient

également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en

compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui

doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une

tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la

maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou

le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative

qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa

indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par

têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations

sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe."

(…)" (le evidenziature sono della redattrice).

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in

DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

stabilito che il nuovo art. 16c OPC è conforme alla legge e persegue lo scopo

di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle

prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di

norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano

nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid.

2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella

causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una

sola persona (ZAK 1974 pag. 556), poiché determinante non è che l'appartamento

o la casa familiare siano affittati a nome di tutti e due, visto che è

sufficiente la comunione domestica (Pratique VSI 2001 pag. 234). Lo stesso vale

per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori

(ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione

del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto

la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto

(cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,

che vanno però concesse solo entro ristretti limiti e

devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da

solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché

vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).

Nelle sentenze non pubblicate del 29 dicembre

2000.

(P 7/00), del 30 marzo 2001 (P 2/01), del 1° giugno 2001 (P 62/00), del 16

febbraio 2005 (P 75/02) e del 12 luglio 2010

(9C_638/2009 = SVR 2001 EL Nr. 3), l'allora Tribunale

federale ha stabilito che la regola di cui all'art. 16c

OPC-AVS/AI si applica per analogia quando i membri di

una comunione di abitazione o comunità domestica abitano nell'immobile di

proprietà di uno dei due e quindi non viene pagata una pigione.

In tal caso ci si fonda sul valore locativo

lordo dell'immobile, stimato secondo i criteri della legge sull'imposta

cantonale diretta del cantone di domicilio o, in mancanza di essi, secondo quelli

dell'imposta federale diretta (art. 12 OPC-AVS/AI) e si divide questo valore

tra i membri della comunione domestica.

Ugualmente, si suddivide tra di loro il forfait

annuo di Fr. 1'680.- deducibile a titolo di spese accessorie per le persone che

abitano nel proprio immobile (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI) (STFA P 62/00 consid.

3a).

Si procede quindi in tal modo soltanto quando tra

i partecipanti alla comunione non è stata concordata una pigione. Non appena tra

il proprietario dell'immobile e l'assicurato è stato concluso un contratto

di locazione per l'utilizzo dell'immobile e la pigione lorda

convenuta è effettivamente pagata, questa pigione è allora determinante

per il calcolo della PC annua, a meno che non appaia come maggiorata in maniera

manifestamente abusiva.

In questo modo si evitano abusi nel senso della

pattuizione di costi di locazione non conformi al mercato con lo scopo di

aumentare arbitrariamente il fabbisogno dell'assicurato, senza che rimanga però

inconsiderata l'esistenza di un contratto di locazione (STFA P 7/00 consid. 3a;

STFA P 2/01 consid. 2).

Il giudizio federale del 29 dicembre 2000 (P

7/00) si riferisce ad un assicurato che è andato a vivere nella casa

unifamiliare della figlia e del di lei marito, con i quali ha sottoscritto un

contratto di locazione di Fr. 9'600.- annui, più spese accessorie (Fr.

1'200.-).

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

ammesso l'intera deduzione dell'affitto pagato all'anno, mentre la Cassa

cantonale di compensazione ha interposto ricorso alla Massima Istanza, riconoscendo

un affitto annuo netto di Fr. 3'625.- derivante dalla suddivisione del valore

locativo (Fr. 18'125.-) per il numero di persone che vivevano insieme in questa

abitazione.

L'Alta Corte ha stabilito che il ricorrente, che

viveva al piano di sopra in una stanza di 13,4 mq con bagno/wc separato e che

aveva a disposizione l'utilizzo (in comune) della cucina al piano terra, in

realtà aveva anche l'utilizzo della sala da pranzo accanto alla cucina, giacché

era impossibile che egli salisse due piani per mangiare nella sua stanza, che

era adeguata soltanto per dormire e per una sosta temporanea (cfr. consid. 2).

Per il TFA, sebbene la motivazione del TCA che ha

ritenuto adeguato un affitto di Fr. 800.- al mese e delle spese accessorie di

Fr. 100.- facendo un paragone con la presunta pigione per un appartamento di 2

locali sia soltanto in parte rivelatore, visto che l'assicurato viveva in

comunione domestica, tuttavia agli atti non c'erano elementi tali per il

sussistere di una pigione maggiorata in modo abusivo, non conforme ai prezzi di

mercato (consid. 3b).

La Massima Istanza ha concluso che poiché le

spese della pigione non raggiungevano il limite massimo deducibile previsto

dalla legge, conformemente alla soluzione adottata dall'autorità di prima

istanza l'intero importo andava conteggiato nelle spese, ossia una

pigione lorda di Fr. 900.- mensili (cfr. consid. 3c).

Nel caso esaminato dal Tribunale federale il 30

marzo 2001 (P 2/01), l'assicurata viveva insieme a quattro altre persone, di

cui una era la proprietaria della casa con cui aveva concluso un contratto

d'affitto di Fr. 8'100.- annui oltre a Fr. 980.- di costi accessori. Ma la

Cassa le aveva riconosciuto un importo di Fr. 5'628.-, ossia un quinto del

valore locativo dell'abitazione (Fr. 26'460.-) e del forfait delle spese

accessorie (Fr. 1'680.-).

L'Alta Corte, dopo avere esposto la succitata

giurisprudenza, ha osservato che, contrariamente a quanto affermato

dall'istanza precedente, non era soltanto decisivo se la ricorrente possedeva

un'abitazione indipendente nella casa del figlio, per la quale corrispondeva

anche effettivamente un'indennità, affinché la pigione lorda potesse essere

presa in considerazione per il calcolo delle PC. Ciò era possibile anche se

esisteva un contratto di locazione tra le parti e se l'affitto concordato era effettivamente

versato e non era sproporzionato. È solo quando nessuna di queste due

situazioni si realizza che la Cassa di compensazione, per commisurare la

pigione computabile, può ripartire sul numero di occupanti il valore fiscale locativo

della casa oltre al forfait delle spese accessorie (cfr. consid. 2).

In concreto, poiché le allegazioni delle parti e

gli atti non hanno permesso una decisione nel merito, era dunque corretto il

rinvio dell'istanza precedente. Tuttavia, la Cassa di compensazione non avrebbe

dovuto provare soltanto se la ricorrente viveva in un'abitazione indipendente e

se essa effettivamente pagava una pigione. Nel caso in cui gli accertamenti avessero

rivelato che l'assicurata utilizzava la casa unifamiliare insieme ai parenti

che ugualmente vivevano nella stessa casa, ci si sarebbe dovuti domandare se la

ricorrente, per il suo diritto di utilizzarla, versava un indennizzo che si

fondava su un contratto di locazione e se questo importo non appariva come

maggiorato in maniera manifestamente abusiva (cfr. consid. 3).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una

casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi

formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della

casa, che comportava soltanto tre camere ed un gabinetto, non poteva essere

ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale

federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle

situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non

comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie

(cfr. consid. 3b)aa).

Dagli atti è emerso che il ricorrente era

codebitore solidale con l'amica, avendo acquistato insieme la casa gravata da

ipoteca. Inoltre, quest'ultima aveva rilasciato delle ricevute sulle pigioni

incassate soltanto per i mesi da dicembre 1994 a dicembre 1995 e per i mesi seguenti l'assicurato aveva prodotto solo sei ricevute valide tra

l'agosto 1998 ed il marzo 2000. Infine, nelle sue ultime dichiarazioni di

imposta (1997-2000) l'amica non aveva indicato di avere incassato un affitto. Sulla

scorta di queste informazioni, il Tribunale federale ha avallato l'opinione dei

giudici di prima istanza e ha ritenuto che da alcuni anni il ricorrente non si

assumeva regolarmente la pigione annua lorda di Fr. 10'440.-. La Cassa si era

quindi a giusta ragione pronunciata per riconoscere come spesa soltanto la metà

del valore locativo della casa del ricorrente (Fr. 2'735.-) e la metà del

forfait annuo per le spese accessorie (Fr. 840.-) (cfr. consid. 3bb).

Nella sentenza P 75/02 del 16 febbraio 2005, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ricordato la succitata

giurisprudenza in merito all'art. 16c OPC-AVS/AI (cfr. consid. 4) e l'ha

applicata alla fattispecie in esame. In questo caso, l'assicurata locava un

appartamento di 4 ½ locali insieme al suo futuro marito, per il quale pagavano

una pigione di Fr. 1'690.- al mese e la Cassa le aveva computato la metà

dell'affitto. Nel 1999 il suo futuro marito ha comprato questo appartamento e

fra i coniugi, che vi vivevano insieme, è stato stipulato un contratto di

locazione per una pigione di Fr. 1'000.- compresi Fr. 150.- di spese accessorie.

Dal maggio 2001 il nuovo contratto di locazione prevedeva una pigione di Fr.

900.

- oltre a Fr. 200.- di spese accessorie. È poi emerso che dal 1997 l'assicurata viveva ininterrottamente con il suo compagno nella medesima abitazione. La

suddivisione per teste implicava che l'affitto totale era all'inizio di Fr.

2'000.- e poi di Fr. 2'200.-. Nella valutazione dell'adeguatezza di questa

pigione, l'autorità di prima istanza ha utilizzato come base di paragone

l'affitto che era pagato prima della compravendita del medesimo appartamento

(Fr. 1'690.-), che era stato computato in ragione di un mezzo all'assicurata, e

l'ha indicizzato, per ottenere un affitto di Fr. 1'715.- al mese per l'anno

2000, importo che era adeguato per un appartamento simile in quella località.

Pertanto, secondo il TFA, era a giusta ragione che i primi giudici hanno

ritenuto l'affitto di Fr. 2'000.- maggiorato in maniera manifestamente abusiva.

Nulla mutava che il marito dell'assicurata doveva farsi carico di un interesse

ipotecario di Fr. 1'256.- al mese. In queste circostanze, come per l'autorità

di prima istanza andava fatto valere il valore locativo di Fr. 11'340.- stimato

secondo i principi fiscali ed il forfait per le spese accessorie di Fr.

1'680.-. Per il calcolo delle prestazioni complementari andava poi computata all'assicurata

la metà del totale di Fr. 13'020.-, ovvero la somma di Fr. 6'510.- (cfr.

consid. 5.1.2).

Secondo l'assicurata, invece, bisognava almeno tenere conto della

pigione di Fr. 1'690.- rispettivamente Fr. 1'715.- che l'autorità di prime cure

aveva considerato adeguata e computarle la metà. Il TFA non ha tuttavia seguito

questa argomentazione.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il valore fiscale locativo è

determinante sia in mancanza di un contratto di locazione, sia anche nel caso

di un accordo di una pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva.

Questa prassi è fondata e va mantenuta. Perché in quest'ultimo caso basarsi sul

valore di mercato di una pigione di regola più elevato rispetto al valore fiscale

locativo significherebbe avvantaggiare l'assicurato che con il proprietario di

una casa o di un appartamento ha stipulato una pigione manifestamente esagerata

rispetto a colui che non ha pattuito alcun affitto. Colui che ha convenuto una

pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva non deve essere ancora

premiato, potendo fare valere nell'ambito del suo diritto alle prestazioni

complementari un valore di mercato il più alto possibile. Ciò aprirebbe le

porte all'abuso (cfr. consid. 5.2.2).

2.5

Alla luce della

giurisprudenza esposta, nel caso concreto occorre dunque verificare se la

pigione lorda ascrivibile al ricorrente debba essere calcolata sulla base della

metà del valore locativo dell'appartamento di proprietà della sua convivente,

come ritenuto dalla Cassa di compensazione, oppure sulla scorta del contratto

d'affitto che l'assicurato ha stipulato con la proprietaria.

In presenza di un contratto di locazione che vincola l'assicurato al

proprietario dell'abitazione in cui il beneficiario PC abita, come visto, il

valore fiscale locativo lascia il posto al contratto di locazione e non va

dunque posto come base per stabilire la pigione lorda ascrivibile all'assicurato.

Un'eccezione a tale procedere è data se la pigione lorda

convenuta non è versata effettivamente dall'interessato al proprietario

dell'immobile o se essa appare come sproporzionata in maniera manifestamente

abusiva.

Non resta dunque che esaminare queste due

condizioni.

La prima, ossia quella dell'effettivo pagamento

della pigione pattuita, può essere qui facilmente evasa affermativamente sulla

scorta degli atti prodotti dal ricorrente. Infatti, l'interessato ha

giustificato l'avvenuto versamento della pigione lorda concordata di Fr. 900.-

(Fr. 750.- + Fr. 150.-) alla proprietaria della casa in cui abita producendo

delle ricevute per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2013 (doc. E). Per

i mesi successivi, il ricorrente ha comprovato di avere dato l'8 luglio 2013

(doc. F) un ordine permanente mensile alla sua banca a favore di __________.

Va però da sé che la Cassa di compensazione,

sulla scorta della suesposta sentenza P 62/00, verificherà (alla fine

dell'anno) se l'assicurato continua a regolarmente versare queste pigioni alla

locatrice - un ordine permanente bancario può infatti essere revocato in

qualsiasi momento - e se quest'ultima le dichiarerà fiscalmente nei suoi

redditi, così da avere la certezza che la pigione convenuta sia effettivamente

versata dal ricorrente e che quindi possa essergli computata quale spesa.

Per la seconda condizione, il TCA concorda con

l'insorgente sulla determinazione del canone di locazione. In effetti, ritenuto

che l'appartamento in cui vive l'assicurato è sì un 4 ½ locali (doc. D), ma che

dalla planimetria che ha allegato (doc. D) risulta che i locali che egli occupa

personalmente sono solo due (camere), mentre la cucina, il gabinetto ed il

soggiorno sono utilizzati in comune con la proprietaria, si può con la

necessaria tranquillità affermare che il ricorrente utilizza in realtà (solo) 2

½ locali.

Pertanto, un canone di locazione mensile di Fr.

750.

-, oltre alle spese accessorie di Fr. 150.-, per un appartamento di 2 ½

locali può essere qui definito adeguato per l'ubicazione in cui si trova. Infatti,

pendente causa il TCA ha accertato presso l'Ufficio di statistica di Bellinzona

(doc. IX) che questo dato si pone a metà tra il valore mensile medio quale limite

inferiore di Fr. 650.- ed il limite superiore di Fr. 809.-, stato al 31 dicembre

2011.

(dato più recente a disposizione) per le pigioni nette mensili di un

appartamento di 2 locali nella città di __________ (doc. X).

Le ricerche di mercato prodotte dal ricorrente

che attestano delle pigioni più elevate sono dunque ininfluenti (doc. XII).

Di conseguenza, la circostanza che la pigione

richiesta non sia maggiorata in modo manifestamente abusivo fa sì che la stessa

possa essere ammessa interamente, in luogo e vece del valore locativo che, da

parte sua, conformemente alla giurisprudenza federale deve invece essere

ripartito sul numero di persone che condividono l'abitazione con il ricorrente.

Va dunque qui respinta l'obiezione della Cassa,

secondo cui una tale pigione sarebbe sproporzionata rispetto al valore locativo

dell'appartamento.

Da un lato perché, come visto, in sé una pigione lorda

mensile di Fr. 900.- per un appartamento di 2 ½ locali in centro a __________

va considerata commisurata.

D'altro lato, poiché il canone di locazione corrisposto

non deve essere paragonato al valore locativo dell'immobile, ma soltanto e semplicemente

ad altre situazioni simili in quello stesso luogo.

È quindi totalmente ininfluente sapere che il valore

locativo dell'appartamento di __________ è stato fiscalmente fissato in Fr. 8'797.-,

mentre l'affitto che essa ne ricava ammonta a Fr. 9'000.- oltre spese

accessorie - rispettivamente sarebbe pari a Fr. 21'600.- (Fr. 900.- x 2 persone

x 12 mesi) se fosse locato interamente, quale 4 ½ locali, a terze persone.

È d'altronde notorio che la pigione di un

appartamento segue gli andamenti del mercato e che quindi essa, malgrado, di

regola, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente

dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1996-II n. 5t; RDAT

1993-II pag. 389) - tanto che il Tribunale federale ha precisato che il valore

locativo deve corrispondere al canone che si potrebbe esigere equamente da un

locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere, tenendo

conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue

installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un

utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario

(ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT 1996-II n. 5t; Rusconi,

L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98) -, in realtà sia (di

gran lunga) superiore al valore locativo fissato dall'autorità fiscale secondo

altri parametri.

2.6

In

conclusione, quale pigione lorda computabile al ricorrente va conteggiato

integralmente l'importo di Fr. 10'800.- ([Fr. 750.- + Fr. 150.-] x 12), giacché

tale ammontare si basa su un contratto di locazione esistente fra l'assicurato

e la proprietaria dell'appartamento in cui vive, viene pagato effettivamente

alla locatrice e non è sproporzionato.

Il TCA non intravede infatti qui un abuso, nel

senso della pattuizione di costi di locazione non conformi al mercato con lo

scopo di aumentare arbitrariamente il fabbisogno dell'assicurato, senza che rimanga

però inconsiderata l'esistenza di un contratto di locazione (STFA P 7/00

consid. 3a; STFA P 2/01 consid. 2).

Da quanto precede discende dunque che il ricorso

deve essere accolto e la decisione impugnata annullata con rinvio degli atti

alla Cassa di compensazione, affinché proceda con il ricalcolo del diritto alle

prestazioni complementari riconoscendo al ricorrente, per intero, una pigione

lorda di Fr. 10'800.-.

Malgrado sia vincente in causa, non essendo

patrocinato il ricorrente non ha diritto ad indennità per ripetibili (art. 61

lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale

di compensazione, affinché proceda con il ricalcolo del diritto alle

prestazioni complementari considerando una pigione lorda di Fr. 10'800.-.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

[1] Il numero di stanze

comprende tutti i locali abitabili come soggiorno, camera da letto, camere dei

bambini, ecc., che assieme formano un'abitazione. Non sono contati la cucina, i

bagni, le docce, i gabinetti, i ripostigli, i corridoi, le mezze stanze, le

verande così come locali abitabili supplementari fuori dall'abitazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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