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33.2013.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 febbraio 2014Italiano79 min

Source ti.ch

Fatti

i prelievi necessari a sanare le posizioni creditorie della clientela (…)"

(pag. 2, la sottolineatura è della redattrice).

Nell'opposizione del 23 maggio 2013 (doc. F) il patrocinatore del

ricorrente ha affermato: "Per un concatenarsi di eventi esterni, non

prevedibili e al di fuori dalla sfera d'intervento del signor RI 1, la __________

si è poi trovata in un grave stato d'insolvenza ed è stata dichiarata

fallita per intervento della CFB. Il mio cliente ha insinuato il proprio

credito nei confronti della __________ in fallimento nella speranza di

recuperare almeno una parte dei suoi averi personali e in particolare

provenienti dalla cassa pensione (doc. D - insinuazione di credito per un

totale di CHF 800'000.-). Purtroppo, com'è ormai noto, ciò non è stato

possibile (…). Il mio cliente non ha quindi "rinunciato" a sua

sostanza ma perso un credito nel fallimento della __________." (pag.

2, la sottolineatura è della redattrice).

Per contro, con il ricorso l'assicurato ha affermato che "In

realtà __________ non aveva a quel momento (maggio-luglio 2004) preoccupazioni

legate a posizioni debitorie, per cui eventuali prestiti non possono essere

considerati dei versamenti a fondo perso, come invece implicitamente pretende

la Cassa (…)" (doc. I punto 6 pag. 6, evidenziatura della redattrice).

Inoltre, "(…) il ricorrente non poteva nella

primavera-estate 2004 prevedere che __________ sarebbe stata dichiarata fallita

dopo un'evitabile liquidazione forzata ordinata dalla CFB a cui è seguito un fallimento

chiesto dalla liquidatrice __________ malgrado l'assenza di creditori

procedenti (…)" (doc. I punto 7 pag. 6).

Peraltro, ha evidenziato l'insorgente, la lettura delle sentenze

2A.35/2005 e 2A.286/205 emesse il 14 febbraio 2006 (doc. L) dal Tribunale

federale sui ricorsi di diritto amministrativo inoltrati da __________ in

liquidazione contro le decisioni del 24 novembre 2004 (esercizio illegale

dell'attività di commerciante di valori mobiliari, scioglimento e liquidazione)

e del __________ 2005 (apertura del fallimento) della Commissione federale

delle banche, "permette di confermare che esso [ndr: il fallimento]

fu pronunciato senza che vi fossero creditori procedenti e sulla base di

constatazioni "teoriche" della liquidatrice sulla situazione di

bilancio della società. Ci si trova quindi paradossalmente confrontati con un

fallimento non richiesto dai creditori ma pronunciato da un'autorità sulla base

di scelte discutibili proposte da una liquidatrice (…)" (doc. I punto

5 pag. 5).

Al riguardo, va osservato che con la citata sentenza il Tribunale

federale ha riconosciuto, a quel momento, che i fatti determinanti ai fini del

giudizio non apparivano ancora chiari, stanti le esistenti contraddizioni tra

le versioni fornite dalle parti, che hanno portato ad "una situazione alquanto

intricata e confusa" (cfr. consid. 5).

Constatato un indebitamento eccessivo della società, la CFB ne ha

dichiarato il fallimento, aperto il 28 aprile 2005, mentre la società __________

in liquidazione ha contestato di presentare un'eccedenza di debiti o seri

problemi di liquidità (cfr. consid. 8).

Dopo avere esposto le normative sulla nuova legislazione bancaria

relativa alla liquidazione di banche insolventi (LBCR), il Tribunale federale nel

2006 ha evidenziato quanto segue:

" 8.2 Vi è eccedenza di debiti quando, dal bilancio intermedio, risulta

che i crediti dei creditori della società non sono più coperti né per il loro

valore venale né per quello che avrebbero in caso di continuazione

dell'attività. Nel caso di specie, la CFB ha rilevato che, anche se si

condivideva la tesi della ricorrente secondo cui i titoli da lei gestiti (per

un valore attuale di circa fr. 8'000'000.--) erano detenuti a titolo fiduciario

per conto di clienti e non andavano pertanto iscritti a bilancio, tuttavia i

valori liquidi rinvenuti per un valore di circa fr. 7'200'000.-- dovevano

invece essere indicati nel bilancio della società, alla voce capitale di terzi,

senza però potere iscrivere alcuna contropartita negli attivi della società. Ne

derivava che la società non deteneva una sostanza sufficiente per risarcire i

propri clienti e risultava pertanto gravemente indebitata. Secondo la CFB

si giungeva alla medesima conclusione anche senza tener conto del

soprammenzionato importo di fr. 7'200'000.--. In base agli elementi in suo

possesso, segnatamente la situazione della società rilevata dall'incaricata

delle inchieste al 19 aprile 2005, la CFB ha osservato che il totale dei

passivi ammontava a fr. 1'655'963.20, di cui fr. 1'445'226.15 quale capitale di

terzi, mentre gli attivi della società ammontavano a fr. 1'358'338.75, di modo

che ne risultava un indebitamento di fr. 86'887.40 (atti 02 001 A01 179

fino a 02 001 A01 176).

La ricorrente obietta che se la CFB non avesse

esatto un accantonamento di fr. 500'000.-- per un credito di fr. 700'000.--

vantato nei confronti di __________ (poiché riteneva che quest'ultima non era

in grado di rimborsarlo, cfr. al riguardo decisione contestata, pag. 9 seg.)

allora avrebbe fatto fede il suo bilancio, così come allestito dal proprio

organo di revisione, che allibra attivi per fr. 1'358'450.55 e passivi per fr.

1'311'610.05 e che presenta un utile pari a fr. 46'840.50. Tale argomentazione

è priva di pertinenza. Infatti, come rileva la CFB nella sua risposta del 9

giugno 2005, anche a prescindere dall'accantonamento litigioso, occorre

osservare che in seguito alla scoperta di nuovi oneri a carico della società

per un totale di circa fr. 1'092'000.--, importo corrispondente a quanto dovuto

dalla qui ricorrente ai suoi ex clienti in seguito alle già citate decisioni

della I Corte civile del Tribunale federale del 25 febbraio 2005, la società

risulta in ogni modo indebitata e confrontata a problemi gravi di liquidità.

In effetti dal nuovo bilancio al 31 maggio 2005 allestito dalla liquidatrice

del fallimento (cfr. atti 02 001 A01 551 fino a 02 001 A01 547) emerge che il

capitale di terzi ammonta a fr. 2'576'317.29, mentre gli attivi sono pari a fr.

1'246'702.18, ciò che porta ad un indebitamento di fr. 1'329'615.11.

Riguardo ai nuovi oneri di cui sopra appare utile precisare che anche se i

medesimi derivano da un contratto di mandato e quindi, da rapporti fiduciari,

la ricorrente è comunque responsabile degli averi affidatile e deve pertanto

risarcire il danno patito dai suoi clienti (cfr. DTF 131 III 377). Non va poi

dimenticato che, come osservato dalla CFB nella sua risposta del 9 giugno 2005,

anche se si concedesse alla ricorrente la possibilità di effettuare dei

pagamenti rateizzati, ciò modificherebbe unicamente i suoi problemi di

liquidità, non il bilancio in quanto tale, da cui risulta in ogni caso un

indebitamento.

8.3 Visto quanto precede è quindi a ragione che la

Commissione federale delle banche, constatato un indebitamento della

ricorrente, ha dichiarato il suo fallimento." (sottolineature della

redattrice).

Non va inoltre dimenticato di evidenziare che, con sentenza del 13

ottobre 2008 (31.2007.25), questo Tribunale ha confermato la responsabilità del

ricorrente nel dovere risarcire la Cassa di compensazione degli oneri sociali

Considerandi

non versati dalla __________ (Fr. 122'033,75) per gli anni dal 2002 al 2005 quando

egli ne era amministratore unico, non avendo rilevato alcun valido motivo di

giustificazione rispettivamente di discolpa.

Per giungere a tale soluzione, il TCA si è attenuto alle allegazioni

delle parti ed alla documentazione da essi prodotta.

In particolare, la scrivente Corte ha rilevato quanto segue:

" (…)

2.8

A sua

discolpa, il ricorrente ha in definitiva sostenuto di essersi attivato affinché

la società avesse sufficienti mezzi per far fronte ai contributi arretrati.

(…)

Il TCA non

misconosce che nel settembre 2004 il ricorrente abbia fatto i seguenti

apporti, così come riassunto nelle osservazioni 15 settembre 2008:

"(…)

·

a settembre 2004: Il dott. RI 1

era titolare, presso __________ della relazione nr. __________ __________ (doc.

L). Su tale relazione l'attore ha versato, dalla sua relazione cto. nr. __________

presso __________, __________, per cassa in diverse tranches la propria LPP per

un totale di CHF 808'658.80. Tale importo, ed altri averi (CHF 38'161.20), sono

stati messi a disposizione della __________ in liq. (conto corrente __________,

Rubrica Gestione) per far fronte alla gestione corrente della società, così

come saldare rilevanti posizioni debitorie, non da ultimo gli oneri sociali

secondo versamenti e modalità seguenti: CHF 495'520.-- dal cto. __________ a

cassa (per girata interna) (doc. M); CHF 177'000.-- da dr. RI 1 brevi manu a

cassa (doc. N), CHF 174'300.-- dal cto. nr. __________ presso __________ a

cassa (doc. O) per un totale di CHF 846'820.-- (doc. A). (…)" (Doc. XIII,

pag. 1-2).

Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (pag. 8,

passaggio riportato anche al consid. 2.9.2), i poteri ed il campo di azione

nella società da parte del ricorrente non erano limitati già al 27 febbraio

2004.

avendo quel giorno la CFB ordinato a __________ di far effettuare da un

revisore bancario indipendente (la __________) una verifica delle attività

svolte (cfr. decisione CFB 24 novembre 2004 punto no. 9; VIII/2), ma piuttosto

con la decisione 24 novembre 2004 - della quale si parlerà nel prossimo

considerando - inerente lo scioglimento della società e la relativa

liquidazione.

Fatto sta che, indipendentemente dall'agire della CFB, il

ricorrente poteva disporre liberamente dei succitati propri mezzi e

poteva far fronte, viste le somme “liberate”, agli oneri sociali arretrati (in

argomento cfr. STCA 26 ottobre 2006 nella causa B, inc. 31.2006.12).

Certo che, come rilevato dall'insorgente:

"

Come già visto in entrata, la società

ha dovuto però confrontarsi con l'acutizzarsi del problema legato alla

liquidità con l'anno 2002. Si è quindi presentato l'inevitabile dilemma:

far fronte all'obbligo di versamento dei contributi paritetici o far fronte

ai pagamenti urgenti e vitali per la continuazione della società, preservando

gli otto posti di lavoro da essa garantiti. La scelta è caduta su quest'ultima

possibilità, tenendo altresì conto dell'effettiva situazione che lasciava ben

sperare circa la fondata possibilità di poter saldare in un termine ragionevole

il debito verso la Cassa. (...)" (Doc. I, pag, 7) [ndr: l'evidenziatura

è della redattrice]

Tuttavia, va qui evidenziato che, come si evince dallo specchietto

relativo all'evoluzione dei pagamenti relativo al periodo 2002 - 2005 (doc.

3/B-B3), già prima dello scioglimento della società (novembre 2004; cfr.

consid. 2.9.1) la Cassa ha iniziato a diffidare la società nel marzo 2002 e

precettarla l'11 aprile 2002 per il versamento dell'acconto di gennaio di quell'anno.

Numerose sono in seguito le diffide ed i precetti esecutivi spiccati.

Al mese di novembre 2004 la società aveva i seguenti arretrati

contributivi: conteggio finale 2002 per fr. 10'019,10; acconti ottobre-dicembre

e conguaglio 2003 per fr. 53'289,90; acconti gennaio – ottobre 2004 (10 x 4'357,25)

per fr. 43'572,50.

L'eluso versamento non è pertanto riferito ad un corto periodo

contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può

eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di

una responsabilità ex art. 52 LAVS. (…)

Infine, vista la succitata evoluzione del debito contributivo,

non appare verosimile che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad

una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione

di illiquidità (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA

30.

gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K.

[H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01; RCC 1992

p. 261]. Del resto, è lo stesso ricorrente che ha ammesso che i problemi di

liquidità sono da far risalire al 2002. In

questa ottica, l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del

pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa

posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J.,

M.M., B.N. e P. L.), criteri che nel caso in esame non sono dati, visto in

particolare il periodo lungo di contribuzione rimasto impagato.

Va poi ricordato che, secondo il TFA, qualora il datore di

lavoro, rispettivamente l'amministrazione, abbia investito nella ditta, a

fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia

nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata

(cfr. STFA non pubblicata del 31 agosto 2001 nella causa R.B., H 446/00,

consid. 4b; STFA non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e

T.). L'aver rinunciato allo stipendio per ridurre il debito contributi è in

casu ininfluente ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 52

LAVS (cfr. STCA 13 settembre 2006 nella causa M e M., inc. 31.2006.5-6). In

caso contrario sarebbe sufficiente che una società che abbia accumulato

importanti debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una

parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non

possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art.

52.

LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame

(sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [270/03], 29 agosto 2002 in re A., B., C., D. e E. [H 277/01])." (le sottolineature sono della redattrice)

Il giudizio cantonale è stato confermato dal Tribunale federale in

data 5 giugno 2009 (9C_954/2008).

Al considerando 3.3, l'Alta Corte ha rilevato che "Orbene,

anche se si volesse accreditare l'argomentazione del ricorrente secondo cui la

società aveva una situazione finanziaria delicata a partire "dall'inizio

del 2002, in conseguenza dei noti avvenimenti a livello internazionale (11.09.2001,

crisi dei mercati, ecc.), ha iniziato ad avere difficoltà di liquidità,

che inizialmente non lasciavano intravvedere rischi superiori, segnatamente un

riposizionamento della società avrebbe permesso di ristabilire le

finanze", la stessa non può essere considerata quale motivo di

giustificazione o di discolpa per il mancato pagamento dei contributi rimasti

insoluti, perché l'inadempimento si è protratto per un lungo periodo, ossia per

ben oltre tre anni (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

H 282/01 del 27 febbraio 2002, consid. 5b). Infatti, la società fallita, di cui

il ricorrente è stato amministratore unico dall'ottobre 1998, era in mora nei

confronti della Cassa dal gennaio 2002, ben prima che con decisione 24 novembre

2004.

la CFB incaricasse la __________ di gestire gli affari della società. Il

ricorrente era o doveva essere al corrente del ritardo nel pagamento degli

oneri sociali e avrebbe potuto e dovuto intervenire - in quegli anni la __________

non era ancora stata incaricata di gestire la società e dunque egli non aveva

alcuna limitazione nel disporre dei capitali - facendo affluire sufficienti

mezzi liquidi per coprire lo scoperto, come ha per altro dimostrato di essere

stato in grado di fare, atteso che tra settembre 2004 (riscatto dei propri

averi previdenziali) e aprile 2005 (accordo di finanziamento con __________) il

ricorrente asserisce di aver messo a disposizione della società un importo di

oltre fr. 1'900'000.-." (sottolineature della redattrice)

Infine, dagli estratti agli atti della sentenza emessa il __________

2013.

(doc. M) dalla Corte di appello e di revisione penale, risulta chiaramente

come già nel 2001 la società __________ presentasse notevoli difficoltà

economiche, tanto che, allo scopo di trarre in inganno l'autorità di controllo

per la lotta contro il riciclaggio di denaro, il 25 settembre 2002 l'assicurato le ha mostrato degli estratti conti bancari sì milionari, ma falsificati, come

l'autorità giudiziaria penale ha potuto accertare (punto 3.4.5 pag. 101 del

Dispositivo

dispositivo: "… prodotto agli atti del procedimento il falso estratto

dell'__________ datato 31 dicembre 2001, relativo al conto n. __________ della __________,

attestante un saldo fittizio di fr. 1'800'001.90, mentre a quella data il conto

della società si trovava in dare per l'importo di fr. 1.90;"; punto

3.4.6 pag. 101).

2.6. Di principio, per il calcolo

della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli

attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato

non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali,

non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente,

non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in

parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne

giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando

dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma

non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1;

DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6;

SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a =

Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI

1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275

consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a

tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397

consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag.

264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a)

considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi

dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che

un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di

terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina

il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la

sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di

vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità

dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale

e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il

sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere

ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in

passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF

115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag.

100).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329

e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente

senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da

intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il

computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato

nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre

cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal

proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la

rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF

120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della

rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta

valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (Pratique VSI 1994

pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b;

STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno

2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131

V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta

Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo

giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due

condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente.

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g

nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di

altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a

delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve

prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia

corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il

fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di

denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia

alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad

un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato

che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo

stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui

si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è

rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/

AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011).

2.7. Con sentenza del 10 dicembre

2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel

ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non

fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza

professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di

libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia

immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso

esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.

La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della

rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR

2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.-

nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una

sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza

delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222),

un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una

sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle

eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale

che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va

banque-Spiel").

Sempre in quella sentenza, la nostra Massima Istanza ha anche

ricordato che nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97) aveva stabilito che

il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo

giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva,

per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va

banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha

confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva

essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che

le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione

finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore

al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia

stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se

un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

La stessa conclusione è stata tratta dal Tribunale federale nel

caso di una pensionata che, per l'acquisto di una piantagione di tè, in diverse

occasioni ha versato ad una persona nello Srilanka complessivamente la somma di

Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei pagamenti, dopo che il destinatario né

ha impiegato come contrattualmente previsto i soldi illegalmente ottenuti né

glieli ha restituiti (STF P 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 3).

Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di sostanza

quando è stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni un

patrimonio ed il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni di

una singola società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata in

borsa, che aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare

riferimento a questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi

tassi di interesse), il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio

di una perdita non poteva essere ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia

stato un comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007

consid. 3.1 e 3.4).

Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una

rinuncia di sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale

del marito e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa

operazione è necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004

consid. 3).

Allo stesso modo, non si può qualificare come

una rinuncia di sostanza una diminuzione di sostanza perpetrata con un reato

penalmente punibile (p. es. una frode); poiché è intrinseco di una tale

diminuzione di patrimonio, che la vittima del reato non era a conoscenza della misura

del rischio dell'investimento effettuato o è stata indotta in errore

fraudolentemente (STF 8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5).

In una 9C_180/2010 del

15 giugno 2010, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un

pensionato che all'inizio del 2008 disponeva di un patrimonio di Fr. 374'000.-

investito in sterline inglesi che, a causa del cambio sfavorevole, durante

l'anno ha avuto una perdita di Fr. 45'000.-. L'assicurato ha anche concluso

delle operazioni con opzioni, che in concomitanza con la crisi finanziaria del 2008 l'hanno portato a perdere tutto il suo capitale iniziale.

L'Alta Corte ha innanzitutto ricordato che l'investimento della

sostanza non costituisce di regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26

gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è normale che la

sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non costituisce, di

per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso

(STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una situazione in cui si

realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un investimento finanziario o un

prestito avvengono in circostanze concrete in cui sin dall'inizio si deve

calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato (STFA P 53/99 del 22

gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001 consid. 2b e STFA P

16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).

Nella sentenza 9C_180/2010, il Tribunale federale ha concluso, al

considerando 6, che questo caso non era simile ai precedenti riguardanti

una rinuncia di sostanza. L'esistenza di un possibile rischio di perdita totale

non costituisce di per sé una rinuncia di sostanza. Questo rischio esiste

infatti per ogni capitale che viene investito; anche nel caso di una rendita

vitalizia il debitore può fallire. Decisivo per la valutazione del rischio è la

probabilità con cui questo scenario potrebbe concretizzarsi.

Nei casi precedentemente giudicati, per ammettere una rinuncia di

sostanza si è tenuto conto dell'elevata probabilità di fallimento fin

dall'inizio, per concludere che nessuna persona ragionevole avrebbe operato

tale investimento.

Nella fattispecie, l'istanza precedente non aveva stabilito con

quale probabilità si doveva tenere conto di una possibile perdita. In ogni

caso, la probabilità di una perdita non era nell'ordine di grandezza come nei

casi giurisprudenziali esposti. Gli interessi sugli investimenti in sterline

inglesi erano superiori agli interessi sugli investimenti in franchi svizzeri,

ma non si può dire a priori che un investimento in sterline doveva essere

considerato come probabilmente perso. Inoltre, il ricorrente aveva acconsentito

alle opzioni solo su azioni di società di prima classe. Il TF ha rilevato che

questi investimenti non sono rari e non possono essere considerati in generale

come un gioco d'azzardo. L'autorità di prima istanza aveva stabilito che la perdita

sul cambio e la crisi finanziaria del 2008 non erano certo prevedibili per un

investitore abituale. Per l'Alta Corte si è trattato di eventi singolari. Il

fatto che gli investimenti effettuati dal ricorrente, che consentono di avere

un rendimento maggiore, implicassero anche una maggiore probabilità di

fallimento è evidente, ma non è di per sé determinante.

Il Tribunale federale ha osservato che la questione della rinuncia

di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è

rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari.

Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso

difficile determinarlo (Erwin

Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag.

173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di

regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve

domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della

normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b;

DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio

rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di

un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un

investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e

prevedibile una perdita significativa.

Secondo la nostra Massima istanza, in concreto gli investimenti

effettuati dal ricorrente non rientravano fra le situazioni illustrate, anche

se, valutato a posteriori, il rischio intrinseco al suo investimento era ben al

di sopra della media ed altri investimenti più sicuri sarebbero stati

possibili.

Sulla scorta di quanto detto, quindi, le prestazioni complementari

dovevano essere calcolate sulla base dei beni effettivamente esistenti, senza

imputargli una rinuncia di sostanza. Gli atti sono stati quindi retrocessi alla

Cassa di compensazione.

Nella SVR 2010 EL Nr. 5 il Tribunale amministrativo del Canton

Neuchâtel ha ammesso una rinuncia alla sostanza nel caso di un assicurato che

non è stato in grado di documentare quanto è avvenuto con una parte

dell'importo ricavato da una vendita immobiliare.

Nella sentenza del 1° dicembre 2011 (STF 9C_507/2011 pubblicata in

SVR 2012 EL Nr. 10), il Tribunale federale ha ricordato che il fatto di

investire il proprio patrimonio non dovrebbe essere, in sé, assimilato ad una

rinuncia, poiché ogni investimento comprende il rischio intrinseco di perdita

totale o parziale della somma investita. Il criterio di distinzione principale

risiede nel grado di verosimiglianza che un tale risultato si realizzi. Di

principio, una rinuncia deve essere riconosciuta soltanto nella situazione in

cui un investimento è stato effettuato in modo deliberato o, almeno, in maniera

imprudente, allorquando la verosimiglianza che esso si concludesse con una

perdita (importante) appariva sin dall'inizio così prevedibile che un uomo

ragionevole non avrebbe effettuato, nella stessa situazione e nelle stesse

circostanze, un tale investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid.

5). È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di

effettuare il suo investimento che la circostanza che è stato fatto senza

obbligo giuridico o senza controprestazione che determina se un investimento

deve essere o no assimilato ad una rinuncia (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2007

consid. 3.2; citata STF 8C_567/2007 consid. 6.5).

Nel caso esaminato, l'Alta Corte ha concluso che l'operazione che

consiste per una coppia di realizzare un immobile di proprietà della moglie per

investirne il ricavo in una società commerciale di proprietà del marito, la

quale presenta problemi passeggeri di finanziamento, non costituisce una

rinuncia alla sostanza, quando non è stabilito che l'avvenire della stessa era

irrimediabilmente compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza di una

perdita contabile isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla

solidità finanziaria della società e, indirettamente, sull'importanza del rischio

corso dall'assicurata. Una perdita contabile è un fenomeno corrente che non

pregiudica l'evoluzione a medio e a lungo termine di una società.

Con STCA 33.2011.4 del 12 gennaio 2012, questo Tribunale si è

pronunciato sul caso di una sorella che si è vista computare nel 2010 dalla

Cassa cantonale di compensazione Fr. 210'515.- a titolo di sostanza alienata, poiché

il capitale immesso nella ditta del fratello azionista per evitare il

fallimento della sua società è stato assimilato ad una perdita importante di

capitale in una operazione rischiosa. L'assicurata ha invece rilevato che si

trattava di un prestito che ella ha concesso alla ditta del fratello azionista,

che le avrebbe consentito di risanare la sua situazione finanziaria e quindi di

risorgere. Questo prestito è stato concesso contro pagamento di interessi e

quindi, a dire della ricorrente, c'è stata a tutti gli effetti una

controprestazione adeguata, per cui non era possibile imputarle della sostanza

alienata.

Dall'istruttoria è emerso che nel 1990 e nel 1993 l'assicurata ha ottenuto dei prestiti bancari di Fr. 125'000.- rispettivamente di Fr. 150'000.-

dietro costituzione in pegno di due cartelle ipotecarie e che queste somme sono

state integralmente riversate nella SA del fratello nell'intento di migliorarne

definitivamente i conti.

Quale contropartita del versamento di tale capitale, la società

doveva farsi carico nei confronti della banca creditrice sia degli interessi

sui due prestiti sia dell'ammortamento.

Il TCA ha concluso che se da una parte la vendita della casa della

ricorrente ha comportato l'estinzione dei debiti ipotecari accesi nel 1990 e

nel 1993 nei confronti della banca creditrice, dall'altra parte la società del

fratello rimaneva ancora debitrice verso l'assicurata. Pertanto, queste somme (Fr.

275'000.-) sono state investite nella SA senza un obbligo giuridico, senza una controprestazione

adeguata e neppure una garanzia, seppure la ricorrente ne conoscesse, per il

legame professionale (a quel momento era dipendente della società) e familiare

con il titolare, le condizioni di difficoltà tanto che la SA ha cercato

finanziamenti da privati. I due prestiti importanti elargiti in un tempo

ristretto, quando la situazione economica dell'azienda del fratello era

difficoltosa, tanto che un paio d'anni dopo la società ha chiesto ed ottenuto diverse

moratorie concordatarie finché nel 1997 il Pretore ne ha pronunciato il

fallimento, hanno fatto concludere il TCA che tale operazione era rischiosa a

tal punto, addirittura, di dovere prendere in considerazione l'ipotesi - che in

effetti si è realizzata - di non vedersi restituire l'intera somma prestata. Il

versamento effettuato dall'assicurata è stato ritenuto senza dubbio azzardato,

oltretutto se si considera che la ricorrente ha perfino compromesso la sua

abitazione primaria, tanto che ha dovuto venderla per fare fronte ai debiti

contratti, peraltro nemmeno a suo favore, ma di terzi. V'è stata quindi a tutti

gli effetti una rinuncia di sostanza, mentre non è stata ritenuta applicabile

la giurisprudenza sviluppata nella STFA P 43/03 del 25 giugno 2004.

2.8. Nella presente fattispecie l'assicurato

ha contestato, nel suo ricorso, il principio stesso dell'imputazione della

sostanza alienata di Fr. 320'000.-. A suo dire, infatti, si trattava in parte

di un prestito di Fr. 69'000.- (Fr. 47'500.- e di Fr. 21'500.-) che egli ha concesso

nel 2004 alla __________, di cui era amministratore unico ed azionista, che

avrebbe consentito di risanare la situazione finanziaria della società e quindi

di risorgere, ed in parte di un deposito di Fr. 377'200.- sul conto __________ che

egli deteneva presso la SA. Da quest'ultimo ammontare l'assicurato ha prelevato

la somma di Fr. 242'000.- che ha restituito ad una cliente, mentre il saldo di

Fr. 135'200.- è rimasto depositato sul suo conto __________ ed è andato perso

con il fallimento di __________.

Dagli atti prodotti dalle parti e dalle rispettive allegazioni emerge

quanto segue.

Il 14 aprile 2004 (doc. H) il conto corrente del ricorrente

detenuto presso la __________ (n. __________) è stato accreditato con

l'ammontare di Fr. 675'541,80, corrispondente alla prima tranche della

liquidazione dei suoi averi di cassa pensione. La somma totale che egli ha

ricevuto in quell'anno a tale titolo ammonta a Fr. 808'565.-, come risulta

dalle relative decisioni di tassazione fiscale IC/IFD 2004 (doc. 5).

Come è stato accertato durante l'inchiesta penale (doc. I), da

questo conto l'assicurato ha prelevato il 5 maggio 2004 (doc. H) l'importo di

Fr. 242'000.-, che è stato poi riversato sul conto denominato __________ che

egli deteneva presso la società __________ (doc. I), di cui è stato

amministratore unico con diritto di firma individuale dal 27 ottobre 1998 al __________

2005, giorno in cui questa ditta è stata dichiarata in fallimento dalla

Commissione federale delle banche (STF 9C_954/2008 del 5 giugno 2009).

Tale somma è stata utilizzata dal ricorrente per riscattare una

cartella ipotecaria per conto di una sua cliente, che anni prima gli aveva

affidato questi soldi proprio a tale scopo, ma che, per contro, l'assicurato ha

utilizzato per tutt'altri motivi personali.

Nel corso del 2004, altri importi sono stati prelevati dal conto

bancario dell'assicurato e riversati sul suo conto __________ presso __________

(doc. I: Fr. 21'500.- il 5 maggio 2004, Fr. 10'000.- il 12 maggio 2004, Fr.

60'000.- l'8 giugno 2004, Fr. 25'000.- il 25 giugno 2004, Fr. 35'000.- il 2

luglio 2004 e Fr. 5'200.- il 30 luglio 2004), per un totale di Fr. 156'700.-

che, sommati al precedente prelevamento, danno un totale di Fr. 398'700.-.

Altre somme, sempre durante l'anno 2004, sono state prelevate dal

ricorrente dal suo conto presso la __________, ma sono state poi invece accreditate

sul conto cassa della __________ (Fr. 15'000.- il 4 giugno 2004, Fr. 20'000.-

il 2 luglio 2004 e Fr. 12'500.- il 26 luglio 2004), per complessivi Fr.

47'500.-.

Dei restanti averi accreditati il 14 aprile 2004 sul conto n. __________

quale riscatto del II pilastro non è nota la destinazione dopo che sono stati prelevati

tra aprile e settembre 2004 (doc. H).

Come visto, in un primo tempo l'assicurato medesimo aveva spontaneamente

dichiarato di avere riversato tutto il capitale ritirato dalla cassa

pensioni alla società __________ "per esigenze di liquidità"

(doc. 6), ovvero l'importo di Fr. 808'565.- che aveva documentato a mano della

decisione di tassazione (doc. 5).

Durante il colloquio dell'8 marzo 2011 (doc. 37) con i funzionari

della Cassa di compensazione, l'interessato ha invece affermato di avere

versato tale somma nella società __________.

Per contro, nell'opposizione del 18 aprile 2011 (doc. 71) RI 1 ha

nuovamente dichiarato di avere "versato a suo tempo l'importo di Fr.

680'000.- ricevuto dalla assicurazione quale liquidazione della propria LPP alla

società __________ ".

Anche nell'opposizione del 23 maggio 2013 (doc. F) il legale

dell'assicurato ha affermato che "l'intera somma della cassa pensione è

stata impiegata dal mio cliente nello stesso identico modo, ovvero

versata su conti della società __________ contabilizzando il versamento nella

rubrica __________ di spettanza del signor RI 1. Si è così creato un credito

del signor RI 1 verso la società." (doc. F pag. 2).

In seguito, il 23 luglio 2013 (doc. G), l'avv. RA 1 ha spiegato

che l'assicurato aveva messo a disposizione di __________ un totale di Fr.

446'200.-, confluiti in parte sul suo conto clienti (__________) ed in parte

sul conto cassa della società. Questa somma si suddivideva fra Fr. 47'500.-

considerati "prestati" al conto cassa della società e fra Fr.

400'200.- pervenuti sul suo conto clienti presso __________, "quindi

ancora e sempre nelle sue disponibilità, di cui egli ha poi parzialmente

disposto." (doc. G).

Ulteriori Fr. 21'500.- sono stati messi a disposizione della

società per il pagamento dell'anticipo delle spese della sua liquidazione.

Il resto, Fr. 135'200.-, è andato perso con il fallimento.

Infine, con il ricorso il legale dell'insorgente ha specificato

che Fr. 47'500.- e Fr. 21'500.- sono stati "prestati" alla __________,

mentre altri Fr. 135'200.-, corrispondenti alla differenza fra gli iniziali Fr.

377'200.- ed i già citati Fr. 242'000.-, sono stati "depositati" sul

suo conto __________ presso questa società e poi persi nel fallimento della

stessa.

2.9. Esaminata attentamente tutta la

documentazione prodotta, questo Tribunale conclude che il capitale di Fr.

808'565.- che il ricorrente ha riscattato dalla sua previdenza professionale è

stato dapprima versato sul suo conto corrente bancario n. __________ presso la __________

e, in un secondo tempo, suddiviso in vari prelevamenti, riversato o sul conto

personale denominato __________ che deteneva presso la società __________, oppure

direttamente sul conto cassa di questa SA.

In particolare, va riconosciuto che da questa somma il 5 maggio

2004 sono stati prelevati Fr. 242'000.-, poi accreditati sul conto interno __________

ed "Il versamento è stato poi trasferito al conto cassa della società

in data 5.5.2004 come risulta dalla scheda contabile doc. L del mio verbale 28

giugno 2006. Lo stesso giorno l'importo è stato utilizzato per il riscatto

della cartella ipotecaria presso __________." (doc. 110) di una

cliente, che anni prima gli aveva affidato questo importo proprio a tale scopo.

Per quanto concerne le altre cifre menzionate dal ricorrente, sulla

scorta della ricostruzione eseguita da un perito su incarico della magistratura

penale (doc. I) si deve ritenere che un importo di Fr. 156'700.- (Fr. 398'700.-

- Fr. 242'000.-) è stato prelevato dal conto n. __________ presso la __________

ed accreditato sul conto interno della __________, di spettanza

dell'assicurato.

Il perito ha altresì accertato che, nel medesimo periodo, ossia

fra maggio e luglio 2004, Fr. 47'500.- sono stati prelevati dal conto bancario

e versati sul conto cassa della SA e che sono stati effettuati determinati

pagamenti (doc. I: Fr. 44'001,95).

Della destinazione dell'ammontare di Fr. 21'500.- (compreso nei

Fr. 156'700.-) non v'è invece alcuna traccia agli atti.

Il ricorrente l'ha qualificato quale anticipo delle spese di

liquidazione di __________ fatturate dalla liquidatrice, a cui la Commissione

federale delle banche ha affidato il mandato di procedere in tal senso.

Va qui in proposito osservato che la liquidazione della predetta

società è stata però decisa (soltanto) il 24 novembre 2004, perciò l'importo

prelevato il 5 maggio 2004, in assenza di prova contraria, non può essere

servito a tale scopo.

Quanto alla rimanente liquidità incassata dal capitale del II

pilastro ritirato durante il 2004, con il ricorso l'assicurato non ne fa più menzione,

concludendo, in sostanza, di avere immesso in __________ (soltanto) Fr. 446'200.-

(Fr. 47'500.- + Fr. 21'500.- + Fr. 242'000.- + Fr. 135'200.-).

Tuttavia, come visto, dagli atti è più volte emerso che tutti

gli averi della previdenza professionale sono confluiti nella società __________,

sia attraverso il conto interno __________ sia direttamente sul conto cassa

della SA (STCA 31.2007.25 del 13 ottobre 2008 consid. 2.8: "la propria

LPP per un totale di CHF 808'658.80. Tale importo, ed altri averi (CHF

38'161.20), sono stati messi a disposizione della __________ in liq. (conto

corrente __________, Rubrica Gestione) per far fronte alla gestione corrente

della società, così come saldare rilevanti posizioni debitorie (…) per un

totale di CHF 846'820.--, oppure ancora il doc. 6: "il

capitale della LPP è stato a suo tempo da me completamente ritirato e per

esigenze di liquidità della __________, __________ di cui sono azionista, ho

versato l'importo alla stessa.", come pure il doc. 71: "il

sottoscritto ha versato a suo tempo l'importo di CHF 680'000 ricevuto dalla

assicurazione quale liquidazione della propria LPP alla società __________, ora

in liquidazione, di cui era azionista, pertanto di fatto non ne ha mai

realmente disposto.").

2.10. Nella sentenza P 49/94 dell'8

maggio 1995, tradotta e pubblicata in Pratique VSI 1995 pag. 173, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso che, stante l'onere della prova che

incombe all'assicurato, gli vanno conteggiate le parti di sostanza di cui non

dispone più, visto che non ha potuto fornire indicazioni plausibili riguardo

alla loro sorte.

L'Alta Corte ha spiegato il principio secondo cui solo i redditi

effettivamente percepiti e la sostanza attuale di cui l'avente diritto può

disporre senza restrizione possono concorrere nella valutazione del diritto.

V'è però un'eccezione nel caso in cui l'assicurato abbia rinunciato ai suoi

beni senza esservi tenuto giuridicamente e senza adeguata controprestazione. Il

TFA ha poi ribadito che il sistema delle PC non offre alcuna possibilità legale

di procedere ad un controllo dello stile di vita degli assicurati, che

porterebbe ad esaminare in caso di bisogno se un assicurato ha vissuto, in

passato, nei limiti della normalità o no, limiti che dovrebbero poi essere

definiti in maniera più precisa. Per contro, le Casse di compensazione devono

fondarsi sulle condizioni effettive senza doversi domandare - fatte sempre

salve le limitazioni derivanti dall'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (attuale art. 11

cpv. 1 lett. g LPC) - i motivi di questa situazione (DTF 115 V 354 consid. 5c =

RCC 1990 pag. 371; Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 3b). Pertanto, si può

rinunciare a ricercare le cause della diminuzione della sostanza - e fondarsi

quindi sulla situazione effettiva - soltanto nei casi in cui non c'è stata

alienazione nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Colui che non può

dimostrare che le sue spese effettuate hanno ricevuto una controprestazione

adeguata non può poi pretendere che si tenga conto della sua sostanza ridotta;

ma, al contrario, deve accettare la ricerca dei motivi della diminuzione e, se

del caso, in assenza di sufficienti prove, il computo di una sostanza ipotetica

(Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 4a e 4b). Contrariamente a quanto ritenuto

dai primi giudici, l'assicurato sopporta in tutti i casi gli effetti di

un'assenza eventuale di prove, nel senso che si deve lasciare imputare la parte

di sostanza probabilmente ceduta così come il reddito che ne risulta (Pratique

VSI 1994 pag. 226). Al riguardo, i motivi della rinuncia costituiscono

l'oggetto della prova, di modo che non potrebbero essere subito considerati

come non rilevanti.

In un'altra P 65/04 del 29 agosto 2005, il TFA ha giudicato il

caso di un'assicurata a cui la Cassa di compensazione non ha concesso le PC,

poiché ha considerato, a titolo di alienazione di sostanza, la somma

corrispondente alla diminuzione della sostanza mobiliare dell'assicurata in un

determinato periodo.

Nel merito, la Massima Istanza si è pronunciata come segue:

" 5.3

5.3.1 L'existence d'un dessaisissement de fortune ne

peut donc être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation

légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas

réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une

fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si

l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle

prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de

prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des

assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait

qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient

bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que

l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins

vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g

LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225

s. consid. 3b).

5.3.2 Dans le domaine des assurances sociales

notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel

les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.

Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des

parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les

références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).

En particulier, dans le régime des prestations

complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses

ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se

prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que

l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve

requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 227

consid. 4b).

5.3.3 En l'occurrence, la juridiction cantonale a

admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées

par l'assurée pour son propre usage - et déductible de la fortune hypothétique

à prendre en considération - sur la foi des seules allégations de l'intéressée,

la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif.

Elle a considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne

permettait de mettre en doute ces déclarations qui semblaient vraisemblables et

qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations.

Ce point de vue est mal fondé. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou

le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il

apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien

plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,

le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf.

ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, en l'espèce, la possibilité que les

dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate

n'est pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage : l'intéressée

aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou le placer

secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce

montant à des titres divers (art. 3c al. 1 let. c et g LPC). L'assurée, qui

n'a jamais donné suite aux invitations de l'OCPA (lettres des 28 mai et 17

juin 2004) et de la juridiction cantonale (lettre du 29 octobre 2004) de

communiquer les justificatifs nécessaires pour prouver les dépenses, doit

supporter les conséquences de l'absence de preuves.

Cela étant, le montant de 50'000 fr. allégué au

titre des dépenses effectuées pour son propre usage doit être considéré comme

une part de fortune dont l'assurée s'est dessaisie au sens de l'art. 3c al.

1 let. g LPC. Il en va de même du montant de 55'024 fr. qui représente la

différence entre la somme des biens dessaisis pris en compte dans la décision

sur opposition (271'124 fr.) et les dépenses alléguées par l'intéressée

(216'100 fr.).

Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'était

pas en droit de réduire à 166'100 fr. le montant de 271'124 fr. pris en compte

par l'OCPA dans le calcul de la prestation complémentaire au titre de

dessaisissement de fortune. Dans la mesure où il est recevable, le recours de

l'OCPA se révèle ainsi bien fondé." (sottolineature

della redattrice)

2.11. Alla luce della giurisprudenza

qui sopra esposta questo Tribunale deve concludere che v'è stata a tutti gli

effetti una rinuncia di sostanza da parte dell'assicurato per quanto concerne la

parte del capitale riscattato del II pilastro che è stata investita dal

ricorrente nella summenzionata società senza un obbligo giuridico e senza

una controprestazione adeguata.

Per contro, l'ammontare di Fr. 47'500.- è stato utilizzato per fare

dei pagamenti a favore della __________ ed i Fr. 242'000.- sono stati

rimborsati ad una cliente, perciò sono stati immessi dal ricorrente in questa

società allo scopo di saldare delle fatture rispettivamente per restituirli a

chi glieli aveva affidati anni prima. Può rimanere aperta la questione a sapere

se per entrambi questi versamenti vi era un obbligo giuridico e se l'art. 11

cpv. 1 lett. g LPC non possa essere applicato.

Per il restante capitale, comunque, questa Corte evidenzia che

l'insorgente, azionista ed amministratore unico di __________, ha più volte

affermato di avere concesso un prestito di Fr. 800'000.- alla

"sua" società, quindi senza alcun obbligo giuridico, né una garanzia

e neppure un'adeguata controprestazione.

Il TCA osserva al riguardo che, per il legame professionale che lo

univa, l'assicurato certamente conosceva le condizioni di difficoltà della SA,

tanto che in seguito essa ha cercato un finanziamento anche presso __________.

Infatti, dal verbale dell'8 giugno 2007 (doc. 110) è emerso che

dal gennaio 2003 al gennaio 2004 sono entrati in contanti nella cassa di __________

oltre Fr. 1'900'000.-, che il ricorrente ha spiegato pervenire nella misura di

Fr. 850'000.- da suoi fondi personali (II pilastro e liquidità sul suo conto

bancario)

L'Alta Corte si è già espressa in merito ad una fattispecie simile

(P 17/97), giudicando che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato

senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione

concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti

come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto e

quindi l'ha ritenuto quale rinuncia di sostanza.

In effetti, in concreto, come sostenuto dalla Cassa, l'assicurato

ha elargito alla SA dei prestiti per importi significativi in un tempo

ristretto, quando la situazione economica dell'azienda era però difficoltosa,

tanto che già da un paio d'anni v'erano, per esempio, difficoltà nel pagamento

degli oneri sociali (STF 9C_954/2008 del 5 giugno 2009 consid. 3.2) e dei debiti

nei confronti dei clienti (STF 2A.35/2005 e 2A.286/2005 del 14 febbraio 2006

consid. 8.2).

Il TCA rileva che, proprio perché la situazione economica della SA

non era solida, si deve concludere che l'avere versato in quel periodo ben Fr. 808'565.-,

se non addirittura Fr. 846'820.- (STCA 31.2007.25 del 13 ottobre 2008 consid.

2.8) nelle casse della __________ era un'operazione rischiosa, a tal punto,

addirittura, di dovere prendere in considerazione l'ipotesi - che si è in

effetti poi realizzata - di non vedersi restituire l'intera somma prestata.

In tale evenienza, il versamento dell'insorgente dei suoi averi

della cassa pensione in __________ è stato senza dubbio azzardato.

In effetti, la situazione di indebitamento della società, presente

(almeno) già nel 2001, ha portato l'assicurato ad immettere nelle sue casse un'ingente

somma assumendosi un grosso rischio.

In virtù del principio della verosimiglianza preponderante valido

nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4), ciò

dà luogo, secondo questo Tribunale, ad una chiara volontà del ricorrente di

rinunciare al capitale immesso – sostanzialmente in maniera gratuita e senza

garanzie reali – nella società di cui era azionista ed amministratore unico.

Tenuto infatti conto dei debiti della SA (citate STF 2A.35/2005 e

2A.286/2005, STF 9C_954/2008), che non erano affatto passeggeri (STF

9C_507/2011 del 1° dicembre 2011), sperare di vedersi riversare qualcosa dopo

tacitazione degli altri creditori era un risultato sostanzialmente impossibile

da conseguire per l'assicurato.

La SA è poi effettivamente stata sciolta in seguito al fallimento

pronunciato con decisione del __________ 2005 dalla Commissione federale delle

banche e quindi, a quel punto, l'assicurato non poteva più recuperare il suo

capitale. Il momento della pronunzia del fallimento è temporalmente prossimo al

versamento degli importi da parte del ricorrente in favore della società. Ciò è

quindi, come indicato, significativo dell'elevatissimo rischio di non

recuperare nulla dei finanziamenti concessi, siano essi a titolo di

"prestito" o di "deposito" come definiti dal ricorrente.

Tali rinunce in favore dell'azienda di cui era azionista ed

amministratore unico non possono pertanto avere quale conseguenza di porre il

ricorrente a carico della collettività tramite la percezione di prestazioni

complementari.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, come per il caso

giudicato con STCA 33.2011.4 del 12 gennaio 2012, secondo questo Tribunale non

torna quindi applicabile la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale

(delle assicurazioni) nella STFA P 43/03 del 25 giugno 2004, nel quale la

moglie aveva immesso 30 anni prima nella ditta individuale del marito

un'importante somma ereditata cui, nel 1994, ha rinunciato per permettere il risanamento aziendale così come richiesto dalla banca, stanti le grosse difficoltà

finanziarie che la ditta presentava al momento di passare in eredità ai quattro

figli.

In seguito tutta l'attività commerciale con gli attivi e i passivi

è stata ceduta al prezzo simbolico di Fr. 1.- a una nuova società anonima,

tuttavia fallita nel 1996 malgrado l'intervenuto positivo risanamento.

D'avviso dell'Alta Corte, la situazione finanziaria della ditta

del (defunto) marito era talmente disastrata che la rivendicazione del credito

da parte dell'assicurata o il rifiuto di chiedere la rinuncia del credito

avrebbe portato la ditta individuale al fallimento immediato e considerato

l'indebitamento esistente avrebbe portato alla perdita di tutto l'investimento

della moglie (cfr. consid. 3.2).

In quel caso, la moglie aveva versato nella ditta

del marito l'eredità ottenuta nel 1961 ed è (solo) nel 1996 che l'impresa è fallita.

Il lasso di tempo trascorso dal versamento e le diverse condizioni economiche

della ditta all'immissione dei fondi hanno imposto al TFA di rinunciare a

considerare nel calcolo PC quel credito.

Diversamente, nella fattispecie in esame, nel 2004 il

ricorrente ha appositamente riversato gli averi del suo II pilastro nella ditta

di cui era azionista ed amministratore unico.

Egli ha più volte dichiarato che lo scopo era di

aiutare la __________, che non presentava una situazione economica florida,

tanto che poi (già) nel 2005 è fallita.

Secondo questo Tribunale, v'è quindi una sostanziale

differenza fra le due fattispecie dal profilo temporale, ciò che inoltre porta

a concludere che l'intenzione dei creditori era anche differente.

Infatti, nell'evenienza concreta, stanti anche le

considerazioni suesposte, è difficile ammettere che il ricorrente non avesse la

consapevolezza che il proprio investimento fosse alquanto rischioso - vista la

situazione debitoria della SA - e che quindi l'assicurato non sapesse che era

molto probabile che egli non avrebbe più recuperato il suo credito.

Per contro, nel caso esaminato dal Tribunale

federale (delle assicurazioni), una tale conclusione è difficilmente

sostenibile, soprattutto alla luce della circostanza che la società è fallita 35

anni dopo l'avvenuto prestito, motivo per cui è inimmaginabile imputare alla

moglie di avere espressamente rinunciato al proprio capitale immettendolo tanti

anni prima nella ditta individuale del marito, sapendo che sarebbe poi stato

irrecuperabile vista la situazione debitoria. Nel 1961, infatti, la società era

solvibile.

In entrambi i casi, le società erano sovraindebitate

e sono fallite, ma la tempistica degli avvenimenti fa sì che i casi siano

diversi.

Pertanto, secondo lo scrivente Tribunale, tutto ben considerato

l'agire del ricorrente corrisponde ad una rinuncia di sostanza e non certo ad

un investimento non andato a buon fine come risulta dalle numerose sentenze

federali sopra esposte.

2.12. Va qui ancora ribadito che lo

scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato

si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza

obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle

prestazioni (DTF 115 V 353 consid. 5c).

Inoltre, per ammettere una azione di rinuncia ai

sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, non è necessario che, al momento della

rinuncia, il pensiero delle prestazioni complementari abbia realmente svolto un

ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia realizzato quali siano

le conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali.

Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già

concettualmente che la rinuncia di sostanza sia avvenuta con coscienza e

volontà dell'assicurato. Con ciò è soltanto, ma comunque necessario, che

l'assicurato era capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua

sostanza, ma non che sapesse della possibile qualifica di rinuncia di sostanza

ai sensi del diritto delle prestazioni complementari e che l'avesse accettata

come tale (citata STF 9C_934/2009 consid. 5.1).

Nel caso in esame, va ritenuto che il prestito/deposito concesso a

__________ deve essere assimilato ad una rinuncia di sostanza ex art. 11 cpv. 1

lett. g LPC nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato

erano praticamente nulle vista la situazione finanziaria della società a cui ha

messo a disposizione averi previdenziali, il ricorrente/creditore si è

accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del

gioco d'azzardo. È più l'importanza del rischio preso dall'investitore al

momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia

stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se

un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia (citata STF P

16/05).

Dall'importo da riprendere vanno esclusi, in maniera certa, solo gli

ammontari di Fr. 37'726,25 (Fr. 50'301,65 [imposta dovuta sulla quale applicare

il moltiplicatore comunale (doc. 5)] x 75% [moltiplicatore del Comune di __________

nel 2004]) per l'imposta comunale 2004, di Fr. 52'224,70 per l'IC 2004 (doc. 5)

e di Fr. 18'595,50 per l'IFD 2004 (doc. 4).

Pertanto, anche volendo considerare l'ipotesi di una rinuncia di

soli Fr. 410'518,55 (considerando un capitale LPP di Fr. 808'565.-

anziché di Fr. 846'820.-, e deducendo gli importi citati di Fr. 47'500.- e di

Fr. 242'000.-, come pure le imposte di Fr. 37'726,25, di Fr. 52'224,70 e di Fr.

18'595,50), il ricorrente non può pretendere di vedersi riconoscere delle

prestazioni complementari.

L'alienazione di questa sostanza va considerata come una rinuncia

ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC e, pertanto, deve essere computata nella

sostanza come se non vi avesse rinunciato.

Gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia

vanno infatti considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi

averi (N. 3081.01 DPC).

Nel caso in cui la controprestazione convenuta non è adeguata,

l'importo della rinuncia ad elementi di reddito o di sostanza corrisponde alla

differenza fra il valore della prestazione da una parte e della

controprestazione d'altra parte (N. 3081.04 DPC).

Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle

parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione

eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N.

3483.01 DPC).

Dagli importi della sostanza cui l'assicurato ha rinunciato e che

vanno computati nella sostanza vanno dedotti, ogni anno, a titolo di

ammortamento, Fr. 10'000.- (art. 17a cpv. 2 OPC – AVS/AI).

La riduzione di Fr. 10'000.- può essere operata solo una volta

all'anno. Se nel corso dell'anno un assicurato rinuncia più di una volta a

degli elementi di sostanza, non si deve diminuire ognuno degli elementi di

sostanza a cui ha rinunciato (N. 3483.07 DPC).

Anche volendo considerare solo l'importo di Fr. 410'518.-

dal quale dedurre la somma di Fr. 80'000.-, pari all'ammortamento annuo

riportato su 8 anni dal momento della rinuncia di sostanza (2004) fino all'anno

per il quale l'assicurato ha chiesto le prestazioni complementari (2013), iniziando

a contare dall'anno 2006, la sostanza incide in maniera tale da non poter

concedere le prestazioni complementari.

Infatti, da Fr. 330'518.- (Fr. 410'518.- - Fr. 80'000.-)

va dedotta la parte di sostanza non computabile di Fr. 37'500.- (art. 11 cpv. 1

lett. c LPC), per giungere ad una sostanza computabile di Fr. 293'018.-.

In virtù di quest'ultima norma, al ricorrente,

beneficiario di una rendita di vecchiaia, dovrebbe essere conteggiato un

consumo di sostanza di 1/10, pari a Fr. 29'301.-, per giungere ad una eccedenza

di entrate di oltre Fr. 14'000.-, importo leggermente superiore alle cifre

stabilite dalla Cassa di compensazione con la decisione su opposizione, ciò che

peggiorerebbe, seppure di poco, la situazione del ricorrente dal profilo del

diritto alle prestazioni complementari.

Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo

avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso

attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20

cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).

Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta,

considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio

in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno

2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U

334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011;

STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011; STCA 33.2010.14 del 23 novembre 2010; STCA

33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.2008.3 del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).

2.13. Stanti le

considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione

impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti