33.2014.1
Mancata esecuzione da parte della Cassa di una sentenza del TCA. Denegata giustizia respinta. Atteggiamento dell'amministrazione corretto
29 gennaio 2014Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2014.1
Data decisione, Autorità:
29.01.2014, TCA
Titolo:
Mancata esecuzione da parte della Cassa di una sentenza del TCA. Denegata giustizia respinta. Atteggiamento dell'amministrazione corretto
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 52 cpv. 2 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2014.1
IR/sc
Lugano
29 gennaio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2013
di
RI 1
contro
Cassa cantonale di compensazione
Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato in fatto
ed in diritto
· che RI 1 si è
rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con ricorso del 30 maggio
2011 con cui lamentava il mancato riconoscimento di prestazioni di aiuto
domiciliare da parte della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG;
· che la
procedura è sfociata, dopo lunga e laboriosa istruttoria, nel giudizio del 25
luglio 2012 reso dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella sua
composizione plenaria;
· che il
giudizio in discussione ha parzialmente accolto le richieste della signora RI 1,
patrocinata dallo studio dell’avv. __________, annullando la decisione
impugnata, riconoscendo alla ricorrente il diritto a prestazioni di aiuto
domiciliare per il 2011 e per gli anni successivi sino a mutazione delle
circostanze per un massimo di 6 ore mensili;
· che la
signora RI 1 è pure stata posta al beneficio dell’assisten-za giudiziaria;
· che la
decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni è cresciuta incontestata
in giudicato;
· che il 1°
ottobre 2012 la Cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha
comunicato la crescita in giudicato della sentenza ed ha invitato lo studio
legale che rappresenta la signora RI 1 a volere trasmettere la nota d’onorario
per la relativa tassazione;
· che il 2
gennaio 2014 è pervenuto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni un lungo
manoscritto della signora RI 1 con il quale la stessa ha lamentato inesecuzione
da parte della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG delle prestazioni dovute,
ciò apparentemente poiché documentazione specifica veniva domandata dalla Cassa
e non messa a disposizione dall’assicurata e più specificatamente dal proprio
patrocinatore;
· che il
giudice delegato ha ritenuto il gravame quale ricorso per denegata giustizia e
lo ha trasmesso alle parti interessate in uno con uno scritto datato 8 gennaio
2014 nel quale è ritenuto quanto per praticità viene riportato di seguito:
" … sembra che … la Cassa Cantonale di Compensazione
AVS AI IPG (signora __________ non dia seguito alla sentenza (ossia non rimborsi
per conto della Cassa Cantonale le spese riconosciute ed ammesse con la
sentenza) poiché non verrebbero trasmesse alla Cassa le fatture che si
troverebbero in mani del patrocinatore il quale obietterebbe (a fronte della
richiesta d’invio all’amministrazione) il mancato pagamento di suoi onorari.
(…)
… se la mia comprensione dei fatti é corretta, la diatriba sarebbe in
essere esclusivamente tra patrocinatore legale ed assicurata, e data la sua
natura civile, non potrebbe essere trattata ed evasa dal Tribunale cantonale
delle Assicurazioni. (…)" (doc. II)
· che, il
giudice delegato, ha soggiunto che lo scritto sarebbe stato dichiarato irricevibile
in quella costellazione. Diversa la situazione invece se l’omissione fosse
stata da ricondurre alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG che, pur
potendo dare seguito alle pretese dell’assicurata, non vi poneva mano omettendo
di emanare un provvedimento impugnabile;
· che invitate
la ricorrente a prendere posizione, la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI
IPG a volere precisare la situazione e ad esprimersi in merito così come l’avv.
__________ a volersi esprimere sui fatti sono pervenute al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni una presa di posizione della Cassa, il 13 gennaio 2014, con
cui la stessa ha precisato di avere dato seguito alle richieste dell’assicurata
in ossequio alla sentenza cantonale per gli anni 2012 (da agosto) non avendo
ancora dato seguito alle richieste per il 2011 per la mancata produzione delle
relative fatture, analogamente per quanto riguarda i mesi da gennaio a luglio
2012;
· che l’avv. __________
ha invece indicato la sua sorpresa nel leggere le “illazioni” della
ricorrente precisando che, in uno con la trasmissione della sentenza 25 luglio
2012, la ricorrente era stata invitata a volere produrre i giustificativi (da
gennaio a fine aprile 2011) necessari per chiedere il rimborso alla Cassa. Il
patrocinatore ha rilevato come non gli sia pervenuto quanto richiesto ed ha
evidenziato come analoga richiesta all’assicurata direttamente era stata
rivolta dall’amministrazione mediante una lettera 14 agosto 2012;
· che la
signora RI 1 non ha specificato alcunché nonostante l’invito a precisare ed a
contestualizzare meglio il suo gravame;
· che non sono
state acquisite prove ulteriori;
· che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
· che il
ricorso della signora RI 1 è stato recepito quale gravame per denegata e ritardata
giustizia alla luce del fatto che nessuna decisione formale resa su opposizione
impugnabile risulta emanata dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
nei confronti dell’assicurata;
· che l’assicurata
si lamenta dell’omesso versamento di prestazioni che le sono state riconosciute
con sentenza definitiva e ciò per la mancata acquisizione della documentazione
necessaria;
· che l’esame
di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve limitarsi, come
comunicato alla ricorrente con scritto dell’8 gennaio 2014 doc. II, all’ipotesi
di ritardata e denegata giustizia commessa dalla Cassa;
· che non è
competenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni esaminare il rapporto
tra patrocinatore e patrocinata trattandosi di questione semmai demandabile al
competente Tribunale civile. Non di meno, per quel che emerge dalla documentazione
agli atti in particolare prodotta dall’avv. __________, appare che lo stesso ha
chiesto alla propria cliente, con l’invio della sentenza, il 24 agosto 2012, di
trasmettere “tutti i giustificativi comprovanti le spese … sostenute per
l’assistenza a domicilio (noi abbiamo solo quelle da gennaio a fine aprile
2011)”, ciò che non risulta essere stato fatto;
· che per
quanto attiene invece all’ipotesi di denegata giustizia va qui rammentato in
diritto che si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti dalla
giurisprudenza federale in materia ed evocati nella decisione 3 luglio 2012
(inc. 36.2012.48, cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons.
2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non
può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio
2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che
vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con
l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia
Fatti
i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante
giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi
menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la
giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente
si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un
termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché
dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti).
Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20
cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi
è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della
procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato
(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio
secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che, come
evocato nel giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70, dottrina e giurisprudenza
hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto
allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un
affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio
dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una
vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere
ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente
(Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e
riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa
Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata
la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
Considerandi
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286,
p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di
un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di
una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi
(ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che va qui
ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata
giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura
(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV
38.
consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete
all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve
neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio
si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito
alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per
determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico
di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della
Cassa è sussistito;
· che nel caso
concreto non si può muovere alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
alcun rimprovero per un preteso ritardo, ma soprattutto un preteso rifiuto di
dare seguito al rimborso di prestazioni riconosciute in favore dell’assicurata
con sentenza passata in giudicato;
· che la Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha posto in atto quanto necessario per
verificare nella loro concretezza le richieste di rimborso postulando la
produzione della necessaria documentazione che parzialmente collima con quella
specificata dall’avv. __________ nella sua lettera alla cliente del 24 agosto
2012;
· che non
avendo ottenuto l’intera documentazione da parte della sua assistita l’avv. __________
non ha potuto procedere alla trasmissione delle pezze giustificative del
rimborso alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG e quest’ultima non ha
potuto dare seguito alle richieste dell’assicurata;
· che appare
utile che la documentazione già in possesso del patrocinatore venga trasmessa
all’amministrazione per il seguito necessario (doc. III/1) e che l’assicurata
stessa proceda a reperire (eventualmente tramite i fornitori di prestazioni se
non disponesse più delle copie) la documentazione per dare seguito ai conteggi
delle prestazioni dal gennaio 2011 al luglio 2012;
· che, va
ribadito, l’amministrazione ha agito più che correttamente e sollecitamente
chiedendo la trasmissione delle pezze giustificative necessarie per eseguire i
pagamenti più vecchi mentre che per il periodo da agosto 2012 i pagamenti sono
indicati dall’amministrazione come avvenuti regolarmente;
· che il
gravame va pertanto respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza
riconoscimento di ripetibili.
· che copia del
presente giudizio viene intimato, oltre che all'amministrazione interessata,
alla ricorrente ed all'avv. __________ per l'interesse in questa procedura e
per il patrocinio della signora RI 1 in essere almeno sino all'avvio di questa
procedura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti le quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Copia
di questa decisione all'avv. __________, Lugano quale parte interessata.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster