Lexipedia

Decisione

33.2014.1

Mancata esecuzione da parte della Cassa di una sentenza del TCA. Denegata giustizia respinta. Atteggiamento dell'amministrazione corretto

29 gennaio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante

giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi

menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la

giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente

si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un

termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché

dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti).

Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia

agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20

cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata

giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi

è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un

prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103

V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della

procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato

(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio

secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di

un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,

anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

· che, come

evocato nel giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70, dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto

allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un

affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio

dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una

vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere

ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente

(Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e

riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa

Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata

la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

Considerandi

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286,

p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di

un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di

una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi

(ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);

· che va qui

ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata

giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un

termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura

(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV

38.

consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete

all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve

neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio

si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo

ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito

alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per

determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico

di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della

Cassa è sussistito;

· che nel caso

concreto non si può muovere alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG

alcun rimprovero per un preteso ritardo, ma soprattutto un preteso rifiuto di

dare seguito al rimborso di prestazioni riconosciute in favore dell’assicurata

con sentenza passata in giudicato;

· che la Cassa

Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha posto in atto quanto necessario per

verificare nella loro concretezza le richieste di rimborso postulando la

produzione della necessaria documentazione che parzialmente collima con quella

specificata dall’avv. __________ nella sua lettera alla cliente del 24 agosto

2012;

· che non

avendo ottenuto l’intera documentazione da parte della sua assistita l’avv. __________

non ha potuto procedere alla trasmissione delle pezze giustificative del

rimborso alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG e quest’ultima non ha

potuto dare seguito alle richieste dell’assicurata;

· che appare

utile che la documentazione già in possesso del patrocinatore venga trasmessa

all’amministrazione per il seguito necessario (doc. III/1) e che l’assicurata

stessa proceda a reperire (eventualmente tramite i fornitori di prestazioni se

non disponesse più delle copie) la documentazione per dare seguito ai conteggi

delle prestazioni dal gennaio 2011 al luglio 2012;

· che, va

ribadito, l’amministrazione ha agito più che correttamente e sollecitamente

chiedendo la trasmissione delle pezze giustificative necessarie per eseguire i

pagamenti più vecchi mentre che per il periodo da agosto 2012 i pagamenti sono

indicati dall’amministrazione come avvenuti regolarmente;

· che il

gravame va pertanto respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza

riconoscimento di ripetibili.

· che copia del

presente giudizio viene intimato, oltre che all'amministrazione interessata,

alla ricorrente ed all'avv. __________ per l'interesse in questa procedura e

per il patrocinio della signora RI 1 in essere almeno sino all'avvio di questa

procedura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti le quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Copia

di questa decisione all'avv. __________, Lugano quale parte interessata.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster