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Decisione

33.2014.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 agosto 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i Fr. 25'000.-, né se si trattava di un AGI di grado esiguo o di un AGI

dell'AVS. Con l'introduzione del contributo per l'assistenza, dal 1° gennaio

2012 la situazione non sarebbe mutata.

L'insorgente rileva, inoltre, che computare l'assegno per grandi

invalidi come effettuato dalla Cassa di compensazione anche prima del

superamento del limite di Fr. 25'000.- rispettivamente prevedere un rimborso

inferiore a Fr. 25'000.- dopo il computo dell'AGI, sarebbe privo di base

legale cantonale. In effetti, il fatto che dal 1° gennaio 2008 la seconda frase

dell'art. 3 cpv. 2 OMPC non sia stata inserita nella LaLPC non può essere

interpretato come un'autorizzazione a procedere in tal senso. Il fondamento

giuridico sarebbe inoltre assente anche a livello federale, visto che per i

rimborsi nei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC l'assegno per grandi invalidi non

è dedotto.

Da ultimo, l'insorgente osserva che anche ammettendo che

l'abolizione dell'art. 3 OMPC rappresenti una base legale sufficiente per il

computo dell'assegno per grandi invalidi come effettuato dalla Cassa, ci si

troverebbe confrontati con un repentino cambiamento di prassi da parte della

Cassa, che in specie violerebbe il principio della buona fede degli assicurati.

1.5. Con risposta del 30 maggio

2014 (doc. III), la Cassa cantonale di compensazione propone di respingere il

ricorso.

L'amministrazione riconosce che i Cantoni non possano fissare

importi massimi inferiori a quelli minimi previsti dalla LPC per le spese di

malattia e di invalidità e che, superati gli importi complessivi minimi secondo

l'art. 14 cpv. 3 LPC, occorra dedurre l'assegno per grandi invalidi e il

contributo per l'assistenza.

La controversia fra le parti riguarda l'ipotesi in cui ci si trovi

al di sotto dell'importo minimo dell'art. 14 cpv. 3 LPC, come nel caso

di grande invalidità di grado lieve, e meglio a sapere a chi competa la

decisione di dedurre l'assegno per grandi invalidi rispettivamente il

contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Secondo la Cassa, questa

facoltà spetta ai Cantoni dal 2008 ed il Cantone Ticino, a differenza di altri

Cantoni, con la LaLPC non ha previsto alcuna garanzia ai sensi dell'art. 3 cpv.

2 2a frase OMPC per il riconoscimento del diritto al rimborso di spese ai sensi

dell'art. 14 LPC.

L'amministrazione nega inoltre che, in concreto, vi sia un

cambiamento di prassi dato che, in relazione alle spese sostenute nella

fattispecie, non v'è un reale pregiudizio economico nel senso voluto dal

ricorso.

In sostanza, se è richiesto il rimborso dei costi per la terza

persona a domicilio e l'ammontare complessivo dell'AGI e/o del contributo per

l'assistenza è superiore a detti costi, occorre rifiutare il riconoscimento di

dette spese di malattia e di invalidità. Per contro, i costi superiori all'AGI

e/o al contributo per l'assistenza saranno rimborsati nel rispetto dei limiti

rimborsabili previsti dall'art. 14 LPC.

1.6. Invitato a esprimersi

ulteriormente ed, eventualmente, a postulare l'acquisizione di prove (doc. IV),

con scritto del 12 giugno 2014 (doc. V) l'insorgente sostiene che, giusta

l'art. 14 cpv. 3 LPC, i Cantoni possono fissare importi massimi, ma gli stessi

non possono essere inferiori agli importi minimi stabiliti dal legislatore

federale. I Cantoni non possono quindi derogare alla LPC e quand'anche si

ammettesse tale ipotesi, il Cantone Ticino non ha usufruito di questa

possibilità, visto che la LaLPC non contiene disposizioni in merito. Non

potrebbe quindi essere avvallata l'interpretazione della Cassa secondo cui

dalla mancata ripresa della seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC sarebbe

possibile dedurre che la volontà del legislatore cantonale fosse quella di non

più garantire il limite minimo previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC. Nemmeno il

rinvio della Cassa all'art. 8 cpv. 3 LaLPC gioverebbe alla tesi secondo cui, a

contrario, in tutti gli altri casi non previsti da questo disposto l'AGI potrebbe

essere dedotto.

1.7. Il 24 giugno 2014 (doc. VII)

l'amministrazione ribadisce che l'AGI va sicuramente computato se l'assicurato

fa valere delle spese superiori all'importo previsto dall'art. 14 cpv. 3

LPC, mentre al di sotto di questo importo, e nel caso di un assegno

grandi invalidi di grado lieve, la LPC lascia ai Cantoni la possibilità di non

considerare dette prestazioni. Per la Cassa, i Cantoni che hanno scelto di non

considerare l'AGI e/o il contributo per l'assistenza, mantenendo così la garanzia

prevista dall'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, l'hanno esplicitamente previsto

nella legge cantonale. Il Cantone Ticino, con la promulgazione dell'art. 8

LaLPC, ha così chiaramente escluso la regola secondo la quale un rimborso non

possa anche essere inferiore a quanto previsto all'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC.

1.8. Nelle sue ulteriori

osservazioni dell'8 settembre 2014 (doc. IX), l'insorgente produce le risposte

di cinque Casse cantonali di compensazione a due suoi quesiti relativi al

computo dell'AGI e all'esistenza di un importo minimo di rimborso (docc. A12-A16).

Esso inoltre richiama i Messaggi del Consiglio federale e del

Consiglio di Stato ticinese in merito alle recenti modifiche legislative,

evidenziando come la Nuova Perequazione finanziaria e la ripartizione dei

compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) escludeva un peggioramento della

situazione degli assicurati, quindi la volontà del legislatore era di non

computare un AGI esiguo e di riconoscere un importo minimo di rimborso anche

nei casi di computo dell'AGI medio ed elevato pari almeno a quello fissato

nell'art. 14 cpv. 3 LPC. In altri termini, l'assegno per grandi invalidi è

deducibile soltanto nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e il computo

dell'AGI non può condurre ad un rimborso inferiore ai limiti legali.

1.9. Le parti si sono espresse

ulteriormente, il 22 settembre 2014 (doc. XI) l'amministrazione e il 6 ottobre

seguente (doc. XIII) l'assicurato, confermando le loro rispettive posizioni.

Alla luce della particolarità del tema oggetto della procedura,

nell'ambito di un'altra controversia simile alla presente (inc. n. 33.2014.7)

il 15 gennaio 2015 (doc. XVI dell’inc. n. 33.2014.7) il Tribunale ha

interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sottoponendogli due

quesiti, ai quali l'UFAS ha risposto il 23 gennaio 2015 (doc. XVII dell’inc. n.

33.2014.7).

Le parti hanno formulato le loro osservazioni nel corso del mese

di febbraio 2015 (docc. XIX, XX e XXIII dell’inc. n. 33.2014.7).

Il 29 aprile 2015 (doc. XXVII dell’inc. n. 33.2014.7) ha avuto

luogo un dibattimento davanti al giudice delegato del TCA.

Infine, il 1° settembre 2015 (doc. XVIII) lo stesso giudice

delegato ha informato le parti che poiché la controversia in esame ha per

oggetto la medesima tematica della STCA 33.2014.7, evasa nel frattempo il 25

giugno 2015, ma che è stata impugnata davanti al Tribunale federale, il TCA ha

ritenuto opportuno sospendere la trattazione della presente procedura fino

all’emanazione del giudizio federale.

Il giudizio dell’Alta Corte nella procedura formante l’incarto n.

33.2014.7 è stato emanato il 17 giugno 2016 (9C_583/2015), con reiezione del

ricorso interposto dall’amministrazione.

Alla luce di ciò, la trattazione della procedura qui in esame è

stata riattivata.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

verifica dell'operato della Cassa cantonale di compensazione nell'ambito del

rimborso delle spese di malattia e di invalidità a cui hanno diritto i

beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.

2.2. Nella fattispecie qui in

esame, da anni la Cassa cantonale di compensazione concedeva all'assicurato il

rimborso delle spese per le cure e l'assistenza, senza computare

l'assegno per grandi invalidi di grado elevato dell'AI che lo stesso riceveva,

avendo comprovato delle spese per malattia inferiori al limite annuo di

Fr. 25'000.- di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC.

Con la decisione del 16 dicembre 2013 (doc. A8) la Cassa cantonale

di compensazione non ha più riconosciuto il rimborso di queste spese, poiché a

livello cantonale non vi sarebbe (più) la garanzia di un importo minimo

rimborsato prima della considerazione dell'assegno per grandi invalidi e del

contributo per l'assistenza e inoltre spetterebbe ai Cantoni decidere se l'AGI

e il contributo per l'assistenza debbano essere dedotti anche prima del

raggiungimento dei limiti previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC. Non prevedendo la

LaLPC alcuna norma specifica, secondo la Cassa, il Canton Ticino avrebbe optato

per la deduzione dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per

l'assistenza anche quando le spese di malattia e di invalidità sono inferiori

agli importi previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC e non più soltanto in applicazione

dell'art. 14 cpv. 4 LPC, ossia in presenza di spese per le cure e l'assistenza superiori

a questi limiti.

Nell'evenienza concreta, l'amministrazione ha ritenuto che poiché

l'assegno per grandi invalidi di grado elevato percepito dall'assicurato

ammonta a Fr. 22'464.- e le spese di malattia e di invalidità di cui ha chiesto

il rimborso assommano a Fr. 11'520.- (doc. 44), l'AGI copre già le spese per le

cure e l'assistenza, perciò le prestazioni complementari, contrariamente a

quanto avveniva fino al 2013, non devono più rimborsargli alcunché.

L'insorgente ritiene, invece, che l'assegno per grandi invalidi e

il contributo per l'assistenza debbano essere computati soltanto quando le

spese per le cure e l'assistenza superino il limite minimo di Fr. 25'000.-, ciò

che non si realizza in concreto, e quindi l'AGI non andrebbe computato. Spetterebbe

pertanto alle PC farsi carico del rimborso di queste spese.

2.3. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC,

le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua

(lett. a) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (lett. b).

Per l'art. 3 cpv. 2 LPC, la prestazione complementare annua è una

prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA), mentre il rimborso delle spese di

malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

L'art. 14 LPC concerne le spese di malattia e d'invalidità.

Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC, i Cantoni rimborsano ai beneficiari

di una prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno civile in

corso di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne.

Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che

possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso

alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e

appropriata.

In virtù dell'art. 14 cpv. 3 LPC, per le spese di

malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua,

i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia

essere inferiori ai seguenti importi annui:

a. per le persone che vivono a casa

1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone

che vivono in un istituto o in un ospedale Fr. 25'000.-

Considerandi

2.

coppie sposate Fr. 50'000.-

3.

orfani di padre e di

madre Fr. 10'000.-

b.

per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale Fr. 6'000.-

A norma dell'art. 14 cpv. 4 LPC, per le persone che

vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o

dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso

3.

lettera a numero 1 è aumentato a Fr. 90'000.- in caso di grande invalidità di

grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte

dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o

dell'AI. Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le

persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per

coniugi.

Il 1° gennaio 2004 è stato infatti introdotto l'art.

19b OPC-AVS/AI concernente l'aumento dell'ammontare massimo e, con la Nuova

impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

tra Confederazione e Cantoni, dal 1° gennaio 2008 il testo è

stato modificato aggiornando gli articoli di legge citati.

Dal 1° gennaio 2012 questa norma è stata ulteriormente modificata

inserendo il contributo per l'assistenza dell'AVS o AI.

L'art. 19b cpv. 1 OPC-AVS/AI dispone che per le persone che vivono

a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o

dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3

lett. a n. 1 LPC è aumentato a Fr. 60'000.- in caso di grande invalidità di

grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano

coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza

dell'AVS o dell'AI.

Secondo l'art. 19b cpv. 2 OPC-AVS/AI, per i coniugi che vivono a

casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o

dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3

lett. a n. 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i

costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi

invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI:

Numero di persone Grado

della grande invalidità Ammontare massimo

entrambi i coniugi elevato per ognuno Fr.

180'000.-

entrambi i coniugi medio per ognuno Fr.

120'000.-

un coniuge elevato

un coniuge medio Fr.

150'000.-

solo un coniuge elevato Fr.

115'000.-

solo un coniuge medio Fr.

85'000.-

A norma dell'art. 14 cpv. 5 LPC, l'importo è

aumentato secondo il capoverso 4 anche in caso di riscossione di un assegno per

grandi invalidi dell'AVS se l'assicurato percepiva in precedenza un assegno per

grandi invalidi dell'AI.

L'art. 14 cpv. 6 LPC prevede che le persone che in

seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione

complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e

d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

I Cantoni possono rimborsare direttamente ai

fornitori i costi fatturati non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 LPC).

La disposizione transitoria dell'art. 34 LPC prevede che finché i

Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo

l'art. 14 cpv. 1, gli artt. 3-18 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di

malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni

complementari (OMPC) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno

precedente l'entrata in vigore della Legge federale del 6 ottobre 2006 che

emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione

finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si

applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare

dall'entrata in vigore della legge.

Riguardo al rimborso delle spese, il Cantone Ticino ha emanato la

Legge di applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in

vigore il 1° gennaio 2008 contemporaneamente alla nuova LPC, rendendo così non

più applicabile l'OMPC.

Per l'art. 5 cpv. 1 LaLPC le spese di malattia e d'invalidità e

gli importi massimi sono quelli riconosciuti dalla LPC.

L'art. 8 cpv. 1 LaLPC dispone che un diritto al rimborso delle

spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già

prese a carico da altre assicurazioni.

Secondo l'art. 8 cpv. 2 LaLPC, la concessione di un assegno per

grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazioni infortuni e

dell'assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte

di altre assicurazioni.

A norma dell'art. 8 cpv. 3 LaLPC, nella misura in cui

l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l'assegno per grandi

invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per fissare l'importo delle

spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare,

l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate.

Nei casi di cui all'art. 14 cpv. 5 LPC, i cpv. 3 e 4 sono

applicabili per analogia (art. 8 cpv. 4 LaLPC).

2.4

La

nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei

compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha reso necessaria la revisione completa della LPC e della legge d'applicazione cantonale. La

normativa ticinese da legge di sussidiamento è diventata una legge sulle

prestazioni (cfr. Messaggio del 2 maggio 2007 n. 5924 del Consiglio di Stato,

capitolo 8, in particolare 8.1.1).

Al capitolo "8.1.5 Spese

di malattia e di invalidità (art. 14-16 della legge federale)", il

Consiglio di Stato si è così espresso:

"

Con la NPC le spese di

malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali

spetta, in linea di principio, di determinare quali siano le spese

rimborsabili, purché ciò non comporti però un peggioramento della situazione

attuale per gli assicurati.

Allo scopo di garantire una prassi uniforme a

livello nazionale, la LPC definisce per quali prestazioni i Cantoni possono

prevedere un rimborso delle spese e ne fissa i termini di richiesta. La

soluzione proposta tiene conto della sovranità dei Cantoni in questo settore,

senza provocare un peggioramento della situazione delle persone assicurate. La

competenza di stabilire l'importo massimo del rimborso annuo delle spese di

malattia e d'invalidità, il quale non dovrà essere inferiore agli importi massimi

attuali, è conferita ai Cantoni.".

In merito ai

contenuti della nuova legge di applicazione della LPC, al capitolo 8.2 del

citato Messaggio n. 5924 il Consiglio di Stato ha osservato:

"

Il nuovo assetto della

legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI rende

necessario un adeguamento della relativa legge cantonale di applicazione.

Considerato che con la NPC si propone l'introduzione di una nuova LPC, il

Consiglio di Stato propone l'abrogazione dell'attuale legge cantonale,

sostituendola con una nuova normativa, che consideri le innovazioni proposte

con la NPC in materia di prestazioni complementari. La modifica più sostanziale

riguarda l'introduzione di un nuovo capitolo relativo al rimborso delle spese

(art. da 5 a 25): per il resto, sono da segnalare solo leggere modifiche

rispetto alla Legge d'applicazione attuale.".

L'Esecutivo

cantonale si è chinato specificatamente sulle spese di malattia e di invalidità

(art. 34 LPC) nel capitolo 8.2.4:

"

Con la NPC, le spese di

malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali

spetta di determinare quali siano le spese rimborsabili, nei limiti dell'art.

14.

della legge federale.

Il contenuto dell'Ordinanza federale sul

rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia

di prestazioni complementari (OMPC) viene quindi ripreso nella legislazione

cantonale sulle prestazioni complementari (legge di applicazione e

regolamento), ritenuto che il nostro Cantone limita il rimborso alle spese

necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica ed appropriata

(art. 14 cpv. 2 della legge federale).

Gli importi massimi dei rimborsi corrispondono

a quelli previsti dall'art. 14 cpv. 3-6 della legge federale.

Con la nuova legge cantonale di applicazione

viene conferita una delega al Consiglio di Stato di determinare a quali attori

(fornitori di prestazioni o assicuratori) possono essere direttamente

rimborsati i costi fatturati e non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 della nuova

legge federale).".

In effetti, il tenore

dell'attuale art. 8 LaLPC è identico all'art. 3 OMPC, ad eccezione del

capoverso 2 dell'art. 3 OMPC che non è più stato ripreso nella legge cantonale

di applicazione.

L'OMPC (Ordinanza sul rimborso

delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di

prestazioni complementari, RS 831.301.1) è stata abrogata con l'entrata in

vigore della nLPC il 1°gennaio 2008, dato che la competenza per legiferare in

materia di rimborsi di spese di malattia e d'invalidità - entro il termine di 3

anni previsto dall'art. 34 LPC - è stata trasferita ai Cantoni. Nel nostro

Cantone la materia è stata tempestivamente regolamentata dal 2008 dalla LaLPC,

le nuove norme cantonali sono entrate subito in vigore e l'OMPC si è

automaticamente estinta.

2.5

Come

ricordato al considerando 1.9, il Tribunale federale si è pronunciato su questa

tematica a seguito del ricorso inoltrato dalla Cassa cantonale di compensazione

contro la STCA 33.2014.7 emanata il 25 giugno 2015.

In quell’occasione, questo TCA non aveva ritenuto possibile

dedurre dalle spese di malattia e di invalidità l’assegno per grandi invalidi

quando dette spese sono inferiori ai limiti previsti dall’art. 14 cpv. 3

LPC (cfr. consid. 2.12.1.1-2.12.1.3). Ad ogni buon conto, questo Tribunale

aveva evidenziato che, quand’anche si ritenesse che un Cantone possa per

principio computare l’AGI senza attendere la possibilità di aumento

dell’importo limite di rimborso data dall’art. 14 cpv. 4 LPC, il Cantone Ticino

non ha comunque previsto questa possibilità nella LaLPC. Infatti, l’art. 8 cpv.

2.

LaLPC (cfr. consid. 2.12.1.4-2.12.1.5) dispone che l’assegno per grandi

invalidi di grado lieve, medio o elevato, non va assimilato a una presa a

carico da parte di altre assicurazioni. Di conseguenza la concessione di un AGI

non preclude il riconoscimento del diritto al rimborso ai sensi dell’art. 14

LPC (art. 8 cpv. 1 LaLPC) e, pertanto, come tale, un AGI non deve essere

dedotto dalle spese di cura e d’assistenza da rimborsare.

Inoltre, questa Corte aveva concluso che vi è la garanzia di un

importo minimo di rimborso delle spese di malattia e di invalidità in virtù

dell’art. 14 cpv. 3 LPC in caso di aumento dell’importo rimborsabile delle

spese secondo l’art. 14 cpv. 4 LPC e che, non avendo il Cantone Ticino previsto

una specifica norma sull’importo minimo rimborsabile, la Cassa di compensazione

non era legittimata a scendere al di sotto degli importi minimi fissati

dall’art. 14 cpv. 3 lett. a LPC quando si è in presenza di un aumento delle

spese rimborsabili giusta l’art. 14 cpv. 4 LPC (cfr. consid. 2.12.2).

Nella sua sentenza 9C_583/2015 del 17 giugno 2016, destinata alla

pubblicazione, l’Alta Corte ha dapprima esposto le norme legali applicabili e

le prese di posizione di questo Tribunale (cfr. consid. 5.1), della ricorrente

(cfr. consid. 5.2) e dell’opponente (cfr. consid. 5.3).

In seguito, il Tribunale federale è entrato nel merito della

questione, rilevando che dal 1° gennaio 2008 il finanziamento del rimborso

delle spese di malattia e d’invalidità incombe ai Cantoni (art. 16 LPC). Da

allora, la LPC si limita a stabilire delle condizioni quadro, incaricando i

Cantoni di regolamentare le modalità di questo rimborso (cfr. consid. 6.2).

Pertanto, ha sottolineato l’Alta Corte, dal 1° gennaio 2008 spetta

oramai ai Cantoni determinare le modalità del rimborso delle spese di malattia

e d'invalidità. È in particolare di competenza cantonale, in assenza di una

normativa federale specifica, decidere se l'assegno per grandi invalidi debba

essere detratto dalle spese di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC quando queste

sono inferiori a Fr. 25'000.-. Il diritto federale prevede infatti una

deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo

nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e art. 19b OPC-AVS/AI, ossia quando

le spese di cura e di assistenza comprovate sono più elevate dell'assegno per

grandi invalidi e se gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 e 2

LPC, prima della deduzione dell'assegno, non sono sufficienti per rimborsare tutte

le spese di malattia e d'invalidità, ipotesi non realizzata nel caso esaminato

il 17 giugno 2016, giacché le spese comprovate di malattia e d’assistenza

ammontavano a Fr. 13'032.- e l’assegno per grandi invalidi a Fr. 14'040.- (cfr.

consid. 6.3.1).

Secondo la nostra Massima Istanza, la tesi del TCA secondo cui il

diritto federale prevederebbe che è possibile dedurre dall'importo da

rimborsare l'assegno per grandi invalidi percepito solo quando l'importo di Fr.

25'000.- è superato, e cioè quando si applica l'art. 14 cpv. 4 1a frase LPC,

escludendolo negli altri casi, non trova nessun riscontro nelle nuove

disposizioni federali ed è contraria all'ampia delega conferita ai Cantoni in

materia (cfr. consid. 6.3.2).

Secondo il Tribunale federale, neppure è fondata la tesi del TCA

quando afferma che gli importi fissati all'art. 14 cpv. 3 LPC costituiscono una

garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare,

neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi, non trovando alcuna conferma

nella nuova normativa federale. L’Alta Corte ha a tal proposito rilevato che gli

importi di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC non costituiscono per i Cantoni un

importo massimo da non superare, ma servono solamente a stabilire una soglia al

di sotto della quale i Cantoni non possono scendere. I Cantoni restano pertanto

liberi di fissare un importo massimo superiore a quelli indicati nella LPC per

le spese da rimborsare (DTF 138 I 225 consid.

3.3.1

pag. 228). L'art. 14 cpv. 3 LPC non concerne invece le modalità di

calcolo del rimborso delle spese che restano di competenza dei Cantoni. La

soluzione avanzata dal Tribunale cantonale, ha osservato l’Alta Corte,

corrisponde in realtà al previgente art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, in vigore fino

al 31 dicembre 2007. Questa disposizione prevedeva esplicitamente che il

rimborso non poteva essere inferiore all'importo massimo di Fr. 25'000.-. Ora, sottolinea

ancora il Tribunale federale, questa ordinanza è stata appunto abrogata - con

riserva della norma transitoria di cui all'art. 34 LPC - per permettere di

trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le modalità di rimborso

delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. consid. 6.3.2).

Il nuovo diritto federale non prevede quindi più dal 2008 una

garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare,

neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi. Inoltre, quando le

spese di malattia e d'invalidità da rimborsare di cui all'art. 14 cpv. 1 lett.

b LPC sono inferiori a Fr. 25'000.- per le persone sole che vivono a casa (art.

14.

cpv. 3 lett. a n. 1 LPC), l'art. 14 LPC non prescrive, né vieta, che

l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto dall'importo da rimborsare.

La questione è infatti oramai di competenza cantonale. Stanti queste

considerazioni, l’Alta Corte ha ritenuto corretta la censura della ricorrente

su questo punto e non ha quindi confermato la motivazione del giudizio del

Tribunale cantonale (cfr. consid. 6.3.3).

Per quanto concerne l’applicazione del diritto cantonale, secondo

il Tribunale federale, l’interpretazione data in proposito dal TCA nel giudizio

impugnato non è arbitraria.

L’art. 8 cpv. 2 LaLPC prevede che gli assegni per grandi invalidi

non possono essere presi in considerazione per un'eventuale deduzione. Una

deduzione dell'assegno per grandi invalidi non è quindi possibile e,

pertanto, il rimborso delle spese deve essere integrale come dispone

esplicitamente l'art. 8 cpv. 1 LaLPC.

Come rilevato dal Tribunale cantonale, l’Alta Corte ha poi precisato

che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC non fa alcuna distinzione in merito al grado della

grande invalidità, nel senso che anche una grande invalidità di grado lieve o

medio fa sì che l'assegno per grandi invalidi relativo non sia equiparato a un

rimborso delle spese.

L'art. 8 LaLPC non fa inoltre nessuna distinzione in relazione

all'importo delle spese da rimborsare: la normativa non cambia se le spese sono

inferiori o superiori a Fr. 25'000.-, oppure se sono inferiori o superiori all'assegno

per grandi invalidi.

Infine, anche se il diritto cantonale, contrariamente a quanto contemplava

l’art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC che non è stato ripreso dal legislatore cantonale,

non prevede esplicitamente alcuna garanzia minima di rimborso delle spese, per

il Tribunale federale questo è ininfluente sull'esito della causa di fronte al

chiaro art. 8 cpv. 1 e 2 LaLPC, che non prevede alcuna deduzione dell'assegno

per grandi invalidi, indipendentemente dal grado della grande invalidità e

dall'importo delle spese da rimborsare (cfr. consid. 7.2).

Di conseguenza, l’Alta Corte ha respinto la censura della Cassa di

compensazione sull’interpretazione del diritto cantonale e ha confermato il

giudizio cantonale per quanto riguarda il risultato (cfr. consid. 7.3).

2.6

Nel caso concreto, per l'anno 2013 il ricorrente, che viveva a casa, ha avuto delle spese

di malattia e invalidità consistenti in cure e assistenza a domicilio (art. 14

cpv. 1 lett. b LPC), che sono state ritenute in misura di Fr. 11'520.-.

Con il ricorso l'assicurato ha evidenziato che le

spese di malattia e invalidità ammontanti nel 2013 a Fr. 3'370.- per le spese

di assistenza e cura e a Fr. 5'216,40 per le spese di aiuto nell'economia

domestica (doc. A9), unitamente alla perdita di guadagno della mamma (Fr.

11'520.-) erano state rimborsate integralmente dalla Cassa cantonale fino alla

fine del 2013.

L'assegno per grandi invalidi di grado elevato che

l'assicurato percepiva assommava a Fr. 22'464.- (doc. 49).

Considerato che

in virtù dell’art. 8 cpv. 2 LaLPC non è possibile dedurre l’assegno per

grandi invalidi e quindi che il rimborso delle spese deve essere integrale ai

sensi dell’art. 8 cpv. 1 LaLPC, il ricorrente ha quindi diritto dal 1° gennaio

2014.

al rimborso di tutte le spese di malattia e invalidità notificate

per l'anno 2013.

In virtù di

quanto esposto, la decisione impugnata è annullata e il ricorso accolto, con

rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per emanare una nuova

decisione che riconosca all'insorgente il rimborso di tutte le sue spese

comprovate di malattia e di invalidità.

Vincente in causa

e patrocinato dalla RA 2, il ricorrente ha diritto a delle indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), che in specie saranno ridotte in virtù del

fatto che le motivazioni addotte sono le medesime di quelle espresse nell'inc.

n. 33.2014.7, evaso con sentenza del 25 giugno 2015 e oggetto della STF

9C_583/2015 del 17 giugno 2016, posta alla base del presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione,

affinché emani una nuova decisione che riconosca integralmente il rimborso

delle spese per le cure e l'assistenza sopportate dall'assicurato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà all'insorgente la

somma di Fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti