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33.2014.19

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24 ottobre 2016Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i Fr. 25'000.-, né se si trattava di un AGI di grado esiguo o di un AGI

dell'AVS. Con l'introduzione del contributo per l'assistenza, dal 1° gennaio

2012 la situazione non sarebbe mutata.

L’insorgente rileva, inoltre, che computare l'assegno per grandi

invalidi come effettuato dalla Cassa di compensazione anche prima del

superamento del limite di Fr. 25'000.- rispettivamente prevedere un rimborso

inferiore a Fr. 25'000.- dopo il computo dell'AGI, sarebbe privo di base

legale cantonale. In effetti, il fatto che dal 1° gennaio 2008 la seconda frase

dell'art. 3 cpv. 2 OMPC non sia stata inserita nella LaLPC non può essere

interpretato come un'autorizzazione a procedere in tal senso. Il fondamento

giuridico sarebbe inoltre assente anche a livello federale, visto che per i

rimborsi nei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC l'assegno per grandi invalidi non

è dedotto.

Da ultimo, la ricorrente osserva che anche ammettendo che

l'abolizione dell'art. 3 OMPC rappresenti una base legale sufficiente per il

computo dell'assegno per grandi invalidi come effettuato dalla Cassa, ci si

troverebbe confrontati con un repentino cambiamento di prassi da parte della

Cassa, che in specie violerebbe il principio della buona fede degli assicurati.

1.5. Con risposta del 30 maggio

2014 (doc. III), la Cassa cantonale di compensazione propone di respingere il

ricorso.

L'amministrazione riconosce che i Cantoni non possano fissare

importi massimi inferiori a quelli minimi previsti dalla LPC per le spese di

malattia e di invalidità e che, superati gli importi complessivi minimi secondo

l'art. 14 cpv. 3 LPC, occorra dedurre l'assegno per grandi invalidi e il

contributo per l'assistenza.

La controversia fra le parti riguarda l'ipotesi in cui ci si trovi

al di sotto dell'importo minimo dell'art. 14 cpv. 3 LPC, come nel caso

di grande invalidità di grado lieve, e meglio a sapere a chi competa la

decisione di dedurre l'assegno per grandi invalidi rispettivamente il

contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Secondo la Cassa, questa

facoltà spetta ai Cantoni dal 2008 ed il Cantone Ticino, a differenza di altri

Cantoni, con la LaLPC non ha previsto alcuna garanzia ai sensi dell'art. 3 cpv.

2 2a frase OMPC per il riconoscimento del diritto al rimborso di spese ai sensi

dell'art. 14 LPC.

L'amministrazione nega inoltre che, in concreto, vi sia un

cambiamento di prassi dato che, in relazione alle spese sostenute nella

fattispecie, non v'è un reale pregiudizio economico nel senso voluto dal

ricorso.

In sostanza, se è richiesto il rimborso dei costi per la terza

persona a domicilio e l'ammontare complessivo dell'AGI e/o del contributo per

l'assistenza è superiore a detti costi, occorre rifiutare il riconoscimento di

dette spese di malattia e di invalidità. Per contro, i costi superiori all'AGI

e/o al contributo per l'assistenza saranno rimborsati nel rispetto dei limiti

rimborsabili previsti dall'art. 14 LPC.

1.6. Invitata a esprimersi

ulteriormente ed, eventualmente, a postulare l'acquisizione di prove (doc. IV),

con scritto del 12 giugno 2014 (doc. V) l’insorgente sostiene che, giusta

l'art. 14 cpv. 3 LPC, i Cantoni possono fissare importi massimi, ma gli stessi

non possono essere inferiori agli importi minimi stabiliti dal legislatore

federale. I Cantoni non possono quindi derogare alla LPC e quand'anche si

ammettesse tale ipotesi, il Cantone Ticino non ha usufruito di questa

possibilità, visto che la LaLPC non contiene disposizioni in merito. Non

potrebbe quindi essere avvallata l'interpretazione della Cassa secondo cui

dalla mancata ripresa della seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC sarebbe

possibile dedurre che la volontà del legislatore cantonale fosse quella di non

più garantire il limite minimo previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC. Nemmeno il

rinvio della Cassa all'art. 8 cpv. 3 LaLPC gioverebbe alla tesi secondo cui, a

contrario, in tutti gli altri casi non previsti da questo disposto l'AGI

potrebbe essere dedotto.

1.7. Il 24 giugno 2014 (doc. VII)

l'amministrazione ribadisce che l'AGI va sicuramente computato se l'assicurato

fa valere delle spese superiori all'importo previsto dall'art. 14 cpv. 3

LPC, mentre al di sotto di questo importo, e nel caso di un assegno

grandi invalidi di grado lieve, la LPC lascia ai Cantoni la possibilità di non

considerare dette prestazioni. Per la Cassa, i Cantoni che hanno scelto di non

considerare l'AGI e/o il contributo per l'assistenza, mantenendo così la

garanzia prevista dall'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, l'hanno esplicitamente

previsto nella legge cantonale. Il Cantone Ticino, con la promulgazione

dell'art. 8 LaLPC, ha così chiaramente escluso la regola secondo la quale un

rimborso non possa anche essere inferiore a quanto previsto all'art. 14 cpv. 3

lett. a LPC.

1.8. Nelle sue ulteriori

osservazioni dell'8 settembre 2014 (doc. IX), l’insorgente produce le risposte

di cinque Casse cantonali di compensazione a due suoi quesiti relativi al

computo dell'AGI e all'esistenza di un importo minimo di rimborso (docc. A9-A13).

Essa inoltre richiama i Messaggi del Consiglio federale e del

Consiglio di Stato ticinese in merito alle recenti modifiche legislative,

evidenziando come la Nuova Perequazione finanziaria e la ripartizione dei

compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) escludeva un peggioramento della

situazione degli assicurati, quindi la volontà del legislatore era di non

computare un AGI esiguo e di riconoscere un importo minimo di rimborso anche

nei casi di computo dell'AGI medio ed elevato pari almeno a quello fissato

nell'art. 14 cpv. 3 LPC. In altri termini, l'assegno per grandi invalidi è deducibile

soltanto nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e il computo dell'AGI non

può condurre ad un rimborso inferiore ai limiti legali.

1.9. Le parti si sono espresse

ulteriormente, il 22 settembre 2014 (doc. XI) l'amministrazione e il 6 ottobre

seguente (doc. XIII) l’assicurata, confermando le loro rispettive posizioni.

Alla luce della particolarità del tema oggetto della procedura,

nell'ambito di un'altra controversia simile alla presente (inc. n. 33.2014.7)

il 15 gennaio 2015 (doc. XVI dell’inc. n. 33.2014.7) il Tribunale ha

interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sottoponendogli due

quesiti, ai quali l'UFAS ha risposto il 23 gennaio 2015 (doc. XVII dell’inc. n.

33.2014.7).

Le parti hanno formulato le loro osservazioni nel corso del mese

di febbraio 2015 (docc. XIX, XX e XXIII dell’inc. n. 33.2014.7).

Inoltre, il 29 aprile 2015 (doc. XXVII dell’inc. n. 33.2014.7) ha

avuto luogo un dibattimento davanti al giudice delegato del TCA.

Infine, il 1° settembre 2015 (doc. XVIII) lo stesso giudice

delegato ha informato le parti che, poiché la controversia in esame porta su

una tematica simile a quella esaminata nella STCA 33.2014.7, evasa il 25 giugno

2015, oggetto di un ricorso davanti al Tribunale federale, il TCA ha ritenuto

opportuno sospendere la trattazione della presente procedura fino

all’emanazione del giudizio federale.

Il giudizio dell’Alta Corte nella procedura formante l’incarto n.

33.2014.7 è stato emesso il 17 giugno 2016 (9C_583/2015), con reiezione del

ricorso interposto dall’amministrazione. Alla luce di ciò, la trattazione della

procedura qui in esame è stata riattivata.

Nell’ambito di un procedimento diverso da quello in esame, il 28

settembre 2016 (doc. XX dell’inc. 33.2014.11) si è svolta davanti al giudice

delegato del TCA un’udienza nel corso della quale le parti, con riferimento

all’AGI dell’AVS, hanno evidenziato che in tali casi il rimborso ammonterebbe a

Fr. 25'000.-.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

verifica dell'operato della Cassa cantonale di compensazione nell'ambito del

rimborso delle spese di malattia e di invalidità a cui hanno diritto i

beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.

2.2. Nella fattispecie qui in

esame, con la decisione del 5 febbraio 2014 (doc. A5) la Cassa cantonale di

compensazione ha riconosciuto il rimborso delle spese per le cure e

l'assistenza nella misura della differenza risultante dalla deduzione dalle

spese lorde di malattia e di invalidità giustificate dell’assegno per grandi

invalidi percepito dall’assicurata, poiché a livello cantonale non vi sarebbe

(più) la garanzia di un importo minimo da rimborsare prima di prendere in

considerazione l'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza

e inoltre spetterebbe ai Cantoni decidere se l'AGI e il contributo per

l'assistenza debbano essere dedotti anche prima del raggiungimento dei

limiti previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC.

Non prevedendo la LaLPC alcuna norma specifica, secondo la Cassa,

il Canton Ticino avrebbe optato per la deduzione dell'assegno per grandi

invalidi e del contributo per l'assistenza anche quando le spese di malattia e

di invalidità sono inferiori agli importi previsti all'art. 14 cpv. 3

LPC e non più soltanto in applicazione dell'art. 14 cpv. 4 LPC, ossia in

presenza di spese per le cure e l'assistenza superiori a questi limiti.

Nell'evenienza concreta l'amministrazione ha quindi deciso che,

poiché l'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito dall'assicurata

ammonta a Fr. 7’020.- e le spese di malattia e di invalidità ritenute comprovate

di cui ha chiesto il rimborso assommano a Fr. 25'632.-, l'AGI copre già in

parte le spese per le cure e l'assistenza, perciò le prestazioni complementari

devono rimborsarle soltanto la differenza di Fr. 18'612.-.

L’insorgente ritiene, invece, che l'assegno per grandi invalidi e

il contributo per l'assistenza non debbano essere computati anche se le spese

per le cure e l'assistenza superano il limite minimo di Fr. 25'000.-, poiché

essa beneficia di un AGI dell’AVS (e non dell’AI). In tal caso tornerebbe

infatti applicabile l’art. 14 cpv. 3 LPC e non il capoverso 4 dell’art. 14 LPC,

perciò le prestazioni complementari dovrebbero rimborsarle (soltanto) il

massimo legale di Fr. 25'000.-.

2.3. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC,

le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua

(lett. a) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (lett. b).

Per l'art. 3 cpv. 2 LPC, la prestazione complementare annua è una

prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA), mentre il rimborso delle spese di

malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

L'art. 14 LPC concerne le spese di malattia e d'invalidità.

Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC, i Cantoni rimborsano ai beneficiari

di una prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno civile in

corso di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne.

Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che

possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso

alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e

appropriata.

In virtù dell'art. 14 cpv. 3 LPC, per le spese di

malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua,

i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia

essere inferiori ai seguenti importi annui:

a. per le persone che vivono a casa

1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone

che vivono in un istituto o in un ospedale Fr. 25'000.-

Considerandi

2.

coppie sposate Fr. 50'000.-

3.

orfani di padre e di

madre Fr. 10'000.-

b.

per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale Fr. 6'000.-

A norma dell'art. 14 cpv. 4 LPC, per le persone che

vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o

dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso

3.

lettera a numero 1 è aumentato a Fr. 90'000.- in caso di grande invalidità di

grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte

dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o

dell'AI. Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le

persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per

coniugi.

Il 1° gennaio 2004 è stato infatti introdotto l'art.

19b OPC-AVS/AI concernente l'aumento dell'ammontare massimo e, con la Nuova

impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

tra Confederazione e Cantoni (NPC), dal 1° gennaio 2008 il testo

è stato modificato aggiornando gli articoli di legge citati. Dal 1°

gennaio 2012 questa norma è stata ulteriormente modificata inserendo il

contributo per l'assistenza dell'AVS o AI.

L'art. 19b cpv. 1 OPC-AVS/AI dispone che per le persone che vivono

a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o

dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3

lett. a n. 1 LPC è aumentato a Fr. 60'000.- in caso di grande invalidità di

grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano

coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza

dell'AVS o dell'AI.

Secondo l'art. 19b cpv. 2 OPC-AVS/AI, per i coniugi che vivono a

casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o

dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3

lett. a n. 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i

costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi

invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI:

Numero di persone Grado

della grande invalidità Ammontare massimo

entrambi i coniugi elevato per ognuno Fr.

180'000.-

entrambi i coniugi medio per ognuno Fr.

120'000.-

un coniuge elevato

un coniuge medio Fr.

150'000.-

solo un coniuge elevato Fr.

115'000.-

solo un coniuge medio Fr.

85'000.-

A norma dell'art. 14 cpv. 5 LPC, l'importo è

aumentato secondo il capoverso 4 anche in caso di riscossione di un assegno per

grandi invalidi dell'AVS se l'assicurato percepiva in precedenza un assegno per

grandi invalidi dell'AI.

L'art. 14 cpv. 6 LPC prevede che le persone che in

seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione

complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e

d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

I Cantoni possono rimborsare direttamente ai

fornitori i costi fatturati non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 LPC).

La disposizione transitoria dell'art. 34 LPC prevede che finché i

Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo

l'art. 14 cpv. 1, gli artt. 3-18 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di

malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni

complementari (OMPC) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno

precedente l'entrata in vigore della Legge federale del 6 ottobre 2006 che

emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione

finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si

applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare

dall'entrata in vigore della legge.

Il Cantone Ticino ha emanato la Legge di applicazione della LPC

del 23 ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008

contemporaneamente alla nuova LPC, rendendo così non più applicabile l'OMPC.

Per l'art. 5 cpv. 1 LaLPC le spese di malattia e d'invalidità e

gli importi massimi sono quelli riconosciuti dalla LPC.

L'art. 8 cpv. 1 LaLPC dispone che un diritto al rimborso delle

spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già

prese a carico da altre assicurazioni.

Secondo l'art. 8 cpv. 2 LaLPC, la concessione di un assegno per

grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazioni infortuni e dell'assicurazione

militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre

assicurazioni.

A norma dell'art. 8 cpv. 3 LaLPC, nella misura in cui

l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l'assegno per grandi

invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per fissare l'importo delle

spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare,

l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate.

Nei casi di cui all'art. 14 cpv. 5 LPC, i cpv. 3 e 4 sono applicabili

per analogia (art. 8 cpv. 4 LaLPC).

2.4

La

nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei

compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha reso necessaria la revisione completa della LPC e della legge d'applicazione cantonale. La

normativa ticinese da legge di sussidiamento è diventata una legge sulle

prestazioni (cfr. Messaggio del 2 maggio 2007 n. 5924 del Consiglio di Stato,

capitolo 8, in particolare 8.1.1).

Al capitolo "8.1.5 Spese

di malattia e di invalidità (art. 14-16 della legge federale)", il

Consiglio di Stato si è così espresso:

"

Con la NPC le spese di

malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali

spetta, in linea di principio, di determinare quali siano le spese

rimborsabili, purché ciò non comporti però un peggioramento della situazione

attuale per gli assicurati.

Allo scopo di garantire una prassi uniforme a

livello nazionale, la LPC definisce per quali prestazioni i Cantoni possono

prevedere un rimborso delle spese e ne fissa i termini di richiesta. La

soluzione proposta tiene conto della sovranità dei Cantoni in questo settore,

senza provocare un peggioramento della situazione delle persone assicurate. La

competenza di stabilire l'importo massimo del rimborso annuo delle spese di

malattia e d'invalidità, il quale non dovrà essere inferiore agli importi

massimi attuali, è conferita ai Cantoni.".

In merito ai

contenuti della nuova legge di applicazione della LPC, al capitolo 8.2 del

citato Messaggio n. 5924 il Consiglio di Stato ha osservato:

"

Il nuovo assetto della

legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI rende

necessario un adeguamento della relativa legge cantonale di applicazione.

Considerato che con la NPC si propone l'introduzione di una nuova LPC, il

Consiglio di Stato propone l'abrogazione dell'attuale legge cantonale,

sostituendola con una nuova normativa, che consideri le innovazioni proposte

con la NPC in materia di prestazioni complementari. La modifica più sostanziale

riguarda l'introduzione di un nuovo capitolo relativo al rimborso delle spese

(art. da 5 a 25): per il resto, sono da segnalare solo leggere modifiche

rispetto alla Legge d'applicazione attuale.".

L'Esecutivo

cantonale si è chinato specificatamente sulle spese di malattia e di invalidità

(art. 34 LPC) nel capitolo 8.2.4:

"

Con la NPC, le spese di

malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali

spetta di determinare quali siano le spese rimborsabili, nei limiti dell'art.

14.

della legge federale.

Il contenuto dell'Ordinanza federale sul

rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia

di prestazioni complementari (OMPC) viene quindi ripreso nella legislazione

cantonale sulle prestazioni complementari (legge di applicazione e

regolamento), ritenuto che il nostro Cantone limita il rimborso alle spese

necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica ed appropriata

(art. 14 cpv. 2 della legge federale).

Gli importi massimi dei rimborsi corrispondono

a quelli previsti dall'art. 14 cpv. 3-6 della legge federale.

Con la nuova legge cantonale di applicazione

viene conferita una delega al Consiglio di Stato di determinare a quali attori

(fornitori di prestazioni o assicuratori) possono essere direttamente

rimborsati i costi fatturati e non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 della nuova

legge federale).".

In effetti, il tenore

dell'attuale art. 8 LaLPC è identico all'art. 3 OMPC, ad eccezione del

capoverso 2 dell'art. 3 OMPC che non è più stato ripreso nella legge cantonale

di applicazione.

L'OMPC (Ordinanza sul rimborso

delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di

prestazioni complementari, RS 831.301.1) è stata abrogata con l'entrata in

vigore della nLPC il 1°gennaio 2008, dato che la competenza per legiferare in

materia di rimborsi di spese di malattia e d'invalidità - entro il termine di 3

anni previsto dall'art. 34 LPC - è stata trasferita ai Cantoni. Nel nostro

Cantone la materia è stata tempestivamente regolamentata dal 2008 dalla LaLPC,

le nuove norme cantonali sono entrate subito in vigore e l'OMPC si è

automaticamente estinta.

2.5

Come

ricordato al considerando 1.9, il Tribunale federale si è pronunciato su questa

tematica a seguito del ricorso inoltrato dalla Cassa cantonale di compensazione

contro la STCA 33.2014.7 emanata il 25 giugno 2015.

In quell’occasione, questo TCA non aveva ritenuto possibile

dedurre dalle spese di malattia e di invalidità l’assegno per grandi invalidi

quando dette spese sono inferiori ai limiti previsti dall’art. 14 cpv. 3

LPC (cfr. consid. 2.12.1.1-2.12.1.3). Ad ogni buon conto, questo Tribunale

aveva evidenziato che, quand’anche si ritenesse che un Cantone possa per

principio computare l’AGI senza attendere la possibilità di aumento dell’importo

limite di rimborso data dall’art. 14 cpv. 4 LPC, il Cantone Ticino non ha

comunque previsto questa possibilità nella LaLPC. Infatti, l’art. 8 cpv. 2

LaLPC (cfr. consid. 2.12.1.4-2.12.1.5) dispone che l’assegno per grandi

invalidi di grado lieve, medio o elevato, non va assimilato a una presa a

carico da parte di altre assicurazioni. Di conseguenza la concessione di un AGI

non preclude il riconoscimento del diritto al rimborso ai sensi dell’art. 14

LPC (art. 8 cpv. 1 LaLPC) e, pertanto, come tale, un AGI non deve essere

dedotto dalle spese di cura e d’assistenza da rimborsare.

Inoltre, questa Corte aveva concluso che vi è la garanzia di un

importo minimo di rimborso delle spese di malattia e di invalidità in virtù

dell’art. 14 cpv. 3 LPC in caso di aumento dell’importo rimborsabile delle

spese secondo l’art. 14 cpv. 4 LPC e che, non avendo il Cantone Ticino previsto

una specifica norma sull’importo minimo rimborsabile, la Cassa di compensazione

non era legittimata a scendere al di sotto degli importi minimi fissati

dall’art. 14 cpv. 3 lett. a LPC quando si è in presenza di un aumento delle

spese rimborsabili giusta l’art. 14 cpv. 4 LPC (cfr. consid. 2.12.2).

Nella sua sentenza 9C_583/2015 del 17 giugno 2016, destinata alla

pubblicazione, l’Alta Corte ha dapprima esposto le norme legali applicabili e

le prese di posizione di questo Tribunale (cfr. consid. 5.1), della ricorrente

(cfr. consid. 5.2) e dell’opponente (cfr. consid. 5.3).

In seguito, il Tribunale federale è entrato nel merito della

questione, rilevando che dal 1° gennaio 2008 il finanziamento del rimborso

delle spese di malattia e d’invalidità incombe ai Cantoni (art. 16 LPC). Da

allora, la LPC si limita a stabilire delle condizioni quadro, incaricando i

Cantoni di regolamentare le modalità di questo rimborso (cfr. consid. 6.2).

Pertanto, ha sottolineato l’Alta Corte, dal 1° gennaio 2008 spetta

oramai ai Cantoni determinare le modalità del rimborso delle spese di malattia

e d'invalidità. È in particolare di competenza cantonale, in assenza di una

normativa federale specifica, decidere se l'assegno per grandi invalidi debba

essere detratto dalle spese di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC quando queste

sono inferiori a Fr. 25'000.-. Il diritto federale prevede infatti una

deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo

nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e art. 19b OPC-AVS/AI, ossia quando

le spese di cura e di assistenza comprovate sono più elevate dell'assegno per

grandi invalidi e se gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 e 2

LPC, prima della deduzione dell'assegno, non sono sufficienti per rimborsare

tutte le spese di malattia e d'invalidità, ipotesi non realizzata nel caso

esaminato il 17 giugno 2016, giacché le spese comprovate di malattia e

d’assistenza ammontavano a Fr. 13'032.- e l’assegno per grandi invalidi a Fr.

14'040.- (cfr. consid. 6.3.1).

Secondo la nostra Massima Istanza, la tesi del TCA secondo cui il

diritto federale prevederebbe che è possibile dedurre dall'importo da

rimborsare l'assegno per grandi invalidi percepito solo quando l'importo di Fr.

25'000.- è superato, e cioè quando si applica l'art. 14 cpv. 4 1a frase LPC,

escludendolo negli altri casi, non trova nessun riscontro nelle nuove

disposizioni federali ed è contraria all'ampia delega conferita ai Cantoni in

materia (cfr. consid. 6.3.2).

Secondo il Tribunale federale, neppure è fondata la tesi del TCA

quando afferma che gli importi fissati all'art. 14 cpv. 3 LPC costituiscono una

garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare,

neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi, non trovando alcuna

conferma nella nuova normativa federale. L’Alta Corte ha a tal proposito

rilevato che gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC non costituiscono per i

Cantoni un importo massimo da non superare, ma servono solamente a stabilire

una soglia al di sotto della quale i Cantoni non possono scendere. I Cantoni

restano pertanto liberi di fissare un importo massimo superiore a quelli

indicati nella LPC per le spese da rimborsare (DTF 138 I 225 consid.

3.3.1

pag. 228). L'art. 14 cpv. 3 LPC non concerne invece le modalità di

calcolo del rimborso delle spese che restano di competenza dei Cantoni. La

soluzione avanzata dal Tribunale cantonale, ha osservato l’Alta Corte,

corrisponde in realtà al previgente art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, in vigore fino

al 31 dicembre 2007. Questa disposizione prevedeva esplicitamente che il

rimborso non poteva essere inferiore all'importo massimo di Fr. 25'000.-. Ora, sottolinea

ancora il Tribunale federale, questa ordinanza è stata appunto abrogata - con

riserva della norma transitoria di cui all'art. 34 LPC - per permettere di

trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le modalità di rimborso

delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. consid. 6.3.2).

Il nuovo diritto federale non prevede quindi più dal 2008 una

garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare,

neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi. Inoltre, quando le

spese di malattia e d'invalidità da rimborsare di cui all'art. 14 cpv. 1 lett.

b LPC sono inferiori a Fr. 25'000.- per le persone sole che vivono a casa (art.

14.

cpv. 3 lett. a n. 1 LPC), l'art. 14 LPC non prescrive, né vieta, che

l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto dall'importo da rimborsare.

La questione è infatti ora di competenza cantonale. Stanti queste

considerazioni, l’Alta Corte ha ritenuto corretta la censura della ricorrente

su questo punto e non ha quindi confermato la motivazione del giudizio del

Tribunale cantonale (cfr. consid. 6.3.3).

Per quanto concerne l’applicazione del diritto cantonale, secondo

il Tribunale federale, l’interpretazione data in proposito dal TCA nel giudizio

impugnato non è arbitraria.

L’art. 8 cpv. 2 LaLPC prevede che gli assegni per grandi invalidi

non possono essere presi in considerazione per un'eventuale deduzione. Una

deduzione dell'assegno per grandi invalidi non è quindi possibile e,

pertanto, il rimborso delle spese deve essere integrale come dispone

esplicitamente l'art. 8 cpv. 1 LaLPC.

Come rilevato dal Tribunale cantonale, l’Alta Corte ha poi precisato

che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC non fa alcuna distinzione in merito al grado della

grande invalidità, nel senso che anche una grande invalidità di grado lieve o

medio fa sì che l'assegno per grandi invalidi relativo non sia equiparato a un

rimborso delle spese.

L'art. 8 LaLPC non fa inoltre nessuna distinzione in relazione

all'importo delle spese da rimborsare: la normativa non cambia se le spese sono

inferiori o superiori a Fr. 25'000.-, oppure se sono inferiori o superiori

all'assegno per grandi invalidi.

Infine, anche se il diritto cantonale, contrariamente a quanto contemplava

l’art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC che non è stato ripreso dal legislatore cantonale,

non prevede esplicitamente alcuna garanzia minima di rimborso delle spese, per

il Tribunale federale questo è ininfluente sull'esito della causa di fronte al

chiaro art. 8 cpv. 1 e 2 LaLPC, che non prevede alcuna deduzione dell'assegno

per grandi invalidi, indipendentemente dal grado della grande invalidità e

dall'importo delle spese da rimborsare (cfr. consid. 7.2).

Di conseguenza, l’Alta Corte ha respinto la censura della Cassa di

compensazione sull’interpretazione del diritto cantonale e ha confermato il

giudizio cantonale per quanto riguarda il risultato (cfr. consid. 7.3).

2.6

In un recente giudizio (STF

9C_282/2016 del 12 settembre 2016, anch’esso destinato alla pubblicazione), il

Tribunale federale si è pronunciato sul rimborso delle spese di malattia e di

invalidità in applicazione dell’art. 14 cpv. 6 LPC in un caso in cui dette

spese ammontavano a Fr. 104'520,57 e v’era un’eccedenza dei redditi di Fr.

31'222.-.

Per la Cassa cantonale di compensazione, così come per il

Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, l’assicurata, beneficiaria di

un assegno per grandi invalidi di grado elevato dell’AVS, non aveva diritto al

rimborso delle spese di malattia e di invalidità, giacché l’eccedenza dei

redditi era superiore all’importo massimo di Fr. 25'000.- a cui la stessa

avrebbe avuto diritto. Secondo la ricorrente, invece, dapprima l’eccedenza dei

redditi andrebbe computata sulle spese effettive di malattia e solo

successivamente si dovrebbe procedere con la limitazione del rimborso delle

spese all’importo massimo (cfr. consid. 2.2).

L’assicurata ha fatto valere di avere diritto ad un rimborso

massimo dei costi di Fr. 90'000.-, visto che beneficia di un AGI elevato e che

non è importante che si tratti di un AGI dell’AVS.

Altrimenti, ha proseguito la ricorrente, essa si troverebbe in una

situazione peggiore rispetto ad altre persone beneficiarie di un assegno per

grandi invalidi e sarebbe quindi costretta ad essere ricoverata in una casa di

cura, ciò che è contrario al principio di divieto di discriminazione dell’art.

8.

cpv. 1 Cost. fed. e dell’art. 14 CEDU e al diritto alla protezione della

sfera privata giusta l’art. 13 cpv. 1 Cost. fed. e l’art. 8 cifra 1 CEDU (cfr.

consid. 2.1).

Secondo l’interpretazione letterale dell’art. 14 cpv. 4 e 5 LPC,

che scaturisce dai testi legali delle tre lingue nazionali formulati

altrettanto chiaramente, l’Alta Corte ha concluso che un aumento a Fr. 90'000.-

dell’importo minimo dell’art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC è previsto unicamente

per le persone che hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado

elevato dell’AI o dell’AINF rispettivamente per coloro che prima avevano

diritto ad un AGI dell’AI. Se, per contro, viene attribuito un assegno per

grandi invalidi dell’AVS, il rimborso delle spese di malattia e di invalidità è

limitato a Fr. 25'000.- (cfr. consid. 3.2: “(…) Nach dem klaren Wortlaut der Bestimmungen von Art. 14

Abs. 4 und 5 ELG (E. 1.1) ist eine Erhöhung des Mindestansatzes auf Fr.

90'000.- nur vorgesehen für Personen mit einem Anspruch auf eine

Hilflosenentschädigung der Invaliden- oder der Unfallversicherung resp. für

solche, die vorher eine Hilflosen-entschädigung der Invalidenversicherung

bezogen haben. Wird hingegen eine Hilflosenentschädigung "bloss" der AHV

ausgerichtet, ist die Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten auf Fr.

25'000.- beschränkt. In der französischen und italienischen Version von Art. 14

Abs. 4 und 5 ELG ist die Regelung ebenso eindeutig formuliert wie in der

deutschen Fassung.“).

Il Tribunale federale ha analizzato il testo di legge in vigore

fino a fine 2007 e quello adottato nel 2008 con la Nuova perequazione

finanziaria affermando, come previsto dal relativo Messaggio e dalla STF

9C_583/2015 del 17 giugno 2016, che dal 2008 il finanziamento del rimborso

delle spese di malattia e di invalidità incombe ai Cantoni, limitandosi la LPC

a stabilire delle condizioni quadro e incaricando i Cantoni di regolamentare le

modalità di questo rimborso. I Cantoni possono dunque fissare degli importi

massimi per le spese da rimborsare, che tuttavia non possono essere inferiori

agli importi indicati all’art. 14 cpv. 3 LPC. Perciò la situazione precedente

degli assicurati dovrebbe essere garantita rispettivamente dovrebbe essere

escluso un peggioramento della situazione (cfr. consid. 3.3.1).

La nostra Massima Istanza ha poi ricordato che l’aumento del

rimborso a Fr. 90'000.- è stato adottato con la 4a revisione della LAI dal 1°

gennaio 2004, visto che uno degli scopi di questa revisione era di aumentare

l’autonomia delle persone con andicap, che avrebbe dovuto essere raggiunto in

particolare con l’introduzione di un “indennizzo per l’assistenza”. Con tale

aumento dell’importo massimo rimborsabile il legislatore ha così voluto

apportare dei miglioramenti per le persone con limitazioni dovute

all’invalidità rispettivamente ad infortuni, ma non per le persone con

impedimenti dovuti in prevalenza all’età. In tal senso la regolamentazione

prevista dall’art. 14 cpv. 5 LPC contiene semplicemente una garanzia dei

diritti acquisiti quando l’AGI dell’AI viene sostituito dall’AGI dell’AVS (cfr.

consid. 3.3.2: “(…) Eines der Hauptziele der 4. IVG-Revision war es, die Autonomie von

Menschen mit Behinderungen zu erhöhen, was insbesondere durch Einführung einer

"Assistenzentschädigung" erreicht werden sollte (Botschaft vom 21.

Februar 2001 über die 4. Revision des Bundesgesetzes über die

Invalidenversicherung, BBl 2001 3244, 3209 Ziff. 1.1.2). Vor diesem Hintergrund

wurde zusätzlich "bedürftigen Behinderten mit hohem Pflegebedarf, die

ausserhalb einer stationären Institution leben wollen, [...] ein entsprechender

Anspruch auf Ergänzungsleistungen zugebilligt - dank eines wesentlich erhöhten

Maximalbetrages von 90 000 Franken pro Jahr" (AB 2001 N 1920; vgl. auch AB

2001.

N 1923; AB 2002 S 751 und 753). Der Gesetzgeber wollte demnach mit der

Erhöhung des Ansatzes Verbesserungen für Menschen mit invaliditäts- resp.

unfallbedingten Einschränkungen, nicht aber für solche mit (vorwiegend)

altersbedingter Hilflosigkeit schaffen. In diesem Sinn beinhaltet die Regelung

von Art. 14 Abs. 5 ELG resp. Art. 3d Abs. 2ter aELG lediglich eine

"Besitzstandwahrung", wenn die Hilflosenentschädigung der IV durch

eine solche der AHV abgelöst wird (vgl. Art. 42 Abs. 4 IVG und Art. 43 bis Abs.

4.

AHVG).“).

Ciò stante, l’Alta Corte ha concluso che dagli artt. 8 Cost. fed.

e 14 CEDU la ricorrente non poteva trarre alcun vantaggio, non fondando l’art.

14.

LPC alcuna discriminazione né disuguaglianza di trattamento (cfr. consid. 3.4.1).

Inoltre, l’art. 8 CEDU e l’art. 13 cpv. 1 Cost. fed. non sono pertinenti e il

Tribunale federale ha rilevato che la decisione impugnata non significa che

l’assicurata sia obbligata a recarsi in una casa di cura; essa vuol solo dire

che non tutti i costi dovuti ad andicap devono essere coperti

dall’assicurazione sociale (cfr. consid. 3.4.2: “(…) Der angefochtene Entscheid bedeutet denn auch keinen

Zwang, sich in institutionelle Pflege zu begeben; er besagt nur, dass nicht

sämtliche behinderungsbedingten Kosten von der Sozialversicherung gedeckt

werden.“).

Dispositivo

Per questi motivi, non v’è alcuna ragione per distanziarsi dal

testo letterale delle disposizioni dell’art. 14 cpv. 4 e 5 LPC. È quindi a

giusta ragione che il Tribunale cantonale ha ritenuto determinante il limite

dell’art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC e ha considerato per le spese di malattia

e di invalidità un importo massimo secondo il diritto cantonale di Fr. 25'000.-

(cfr. consid. 3.5: “Nach dem Gesagten besteht keine Veranlassung, vom

Wortlaut der Bestimmungen von Art. 14 Abs. 4 und 5 ELG abzuweichen. Somit hat

die Vorinstanz in concreto zu Recht die Grenze von Art. 14 Abs. 3 lit. a Ziff.

1 ELG als massgeblich erachtet und für die Krankheits- und Behinderungs-kosten

einen kantonalrechtlichen Höchstbetrag von Fr. 25'000.- angenommen.“).

Infine, al considerando 4 l’Alta Corte ha analizzato l’art. 14

cpv. 6 LPC, giacché dal testo legale non è chiaro se esso si riferisca alle

spese effettive o soltanto a quelle che sono riconosciute dopo essere state

ridotte secondo l’importo massimo cantonale (cfr. consid. 4.1:

“(…) Als Vergleichsgrösse

zum Einnahmenüberschuss können somit entweder die tatsächlichen oder lediglich

die anerkannten, d.h. auf einen allfälligen kantonalrechtlichen Höchstbetrag im

Sinne von Art. 14 Abs. 3 bis 5 ELG reduzierten Kosten gemeint sein; die

Formulierung (auch in der französischen und italienischen Version) lässt beide

Möglichkeiten zu.“).

Partendo dall’art. 19a vLPC, di simile tenore (cfr. consid. 4.2.1: “Auch die

Bestimmung von Art. 14 Abs. 6 ELG ist als bundesrechtliche Sicherung eines

Mindestanspruchs zu verstehen (E. 3.3.1). Weiter ergibt sich aus der Botschaft

NFA, a.a.O., 6232 Kommentar zu Art. 14 lediglich, dass in Art. 14 Abs. 6 ELG

die Regelung des (auf den 31. Dezember 2007 aufgehobenen) aArt. 19a ELV (SR 831.301; AS 1997 2961)

übernommen wurde. Dass sich der Gesetzgeber dabei konkret mit der hier

interessierenden Frage beschäftigte, ist nicht ersichtlich.”), e

interpretandone il testo secondo la lettera, il Tribunale federale ha

considerato che le spese di malattia e di invalidità devono essere considerate

analogamente alle spese riconosciute giusta l’art. 10 LPC, ciò che porta

implicitamente a concludere che l’eccedenza dei redditi deve essere dedotta

dalle spese. Ritenuto che le spese riconosciute giusta l’art. 10 LPC devono

essere comprovate, allora nel caso di applicazione dell’art. 14 cpv. 6 LPC

devono anche essere considerate soltanto le spese di malattia che vengono

ridotte a un importo massimo (cfr. consid. 4.3: “Die getrennte Berechnung der jährlichen

Ergänzungsleistung und der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten

erfolgt nur zur Verfahrens-vereinfachung (JÖHL/USINGER, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 1924 Rz.

238; ERICH GRÄUB, Zusatzleistungen zur AHV und IV, in: Recht der Sozialen

Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [Hrsg.], 2014, S. 925 f. Rz. 26.106). Es

ist daher folgerichtig, Krankheits- und Behinderungskosten analog zu den

anerkannten Ausgaben gemäss Art. 10 ELG zu berücksichtigen (vgl. JÖHL/USINGER,

a.a.O.). Dies ergibt sich implizit auch daraus, dass von den Kosten der

Einnahmenüberschuss, der seinerseits auf der Grundlage von Art. 10 f. ELG

berechnet wird, in Abzug zu bringen ist. Anerkannte Ausgaben gemäss Art. 10 ELG

- mit Ausnahme von jenen für den allgemeinen Lebensbedarf - müssen nachgewiesen

werden (vgl. BGE 138 V 218 E. 6 S. 221). Die

Kosten für den allgemeinen Lebensbedarf und den Mietzins einer Wohnung, die

Gewinnungskosten bei einem Erwerbseinkommen sowie die Kosten für

Gebäudeunterhalt und Hypothekarzinse werden indessen nur bis zu einem

bestimmten Höchstbetrag anerkannt, auch wenn die entsprechenden tatsächlichen

Ausgaben höher sind. Konsequenterweise sind bei Anwendung von Art. 14 Abs. 6

ELG ebenfalls nur die auf einen Höchstbetrag reduzierten Krankheitskosten zu

berücksichtigen.“).

Infine, ha osservato l’Alta Corte, bisogna considerare che

nell’ambito delle prestazioni complementari le persone che hanno un’eccedenza

di redditi non devono essere nel complesso posizionate meglio rispetto a quelle

che hanno un’eccedenza di spese. Purché sia stato stabilito un importo massimo

cantonale giusta l’art. 14 cpv. 3 fino a 5 LPC, per gli assicurati del secondo

gruppo è disponibile per le spese di malattia al massimo questo importo.

Secondo il metodo di calcolo proposto dalla ricorrente, gli assicurati del

primo gruppo potrebbero finanziare con l’eccedenza di spese altre prestazioni

al di là dell’importo massimo e in tal modo ridurre le loro spese non coperte a

discapito delle assicurazioni sociali rispettivamente del Cantone (cfr. consid.

4.4: “Schliesslich

gilt es zu bedenken, dass im Bereich der Ergänzungsleistungen Menschen mit

einem Einnahmenüberschuss im Ergebnis nicht besser gestellt werden sollen als

solche mit einem Ausgabenüberschuss. Sofern ein kantonalrechtlicher

Höchstbetrag im Sinne von Art. 14 Abs. 3 bis 5 ELG festgelegt wurde, steht

Versicherten der zweiten Gruppe für Krankheitskosten maximal dieser Betrag zur

Verfügung. Bei der Berechnungsweise der Beschwerdeführerin (E. 2.2) könnten

Versicherte der ersten Kategorie - entsprechend hohe tatsächliche Ausgaben

vorausgesetzt - über den Höchstbetrag hinaus zusätzliche Leistungen mit dem

Ausgabenüberschuss finanzieren und dadurch zu Lasten der Sozial-versicherung

resp. des Kantons ihre ungedeckten Kosten reduzieren.“).

Pertanto, ha concluso la Massima Istanza, dall’interpretazione

dell’art. 14 cpv. 6 LPC discende che per spese di malattia e di invalidità che

superano l’eccedenza dei redditi devono essere intese soltanto le spese

riconosciute, ossia quelle che sono ridotte in virtù di un eventuale importo

massimo secondo il diritto cantonale ai sensi dell’art. 14 cpv. 3 a 5 LPC.

L’Alta Corte ha così confermato il metodo di calcolo del Tribunale cantonale (cfr.

consid. 4.5: “Insgesamt ergibt die Auslegung von Art. 14 Abs. 6 ELG, dass unter den

darin genannten Krankheits- und Behinderungskosten lediglich die anerkannten,

d.h. die auf einen allfälligen kantonalrechtlichen Höchstbetrag im Sinne von

Art. 14 Abs. 3 bis 5 ELG reduzierten Kosten zu verstehen sind. (…) Den

Kantonen bleibt es unbenommen, den Vergütungsanspruch grosszügiger zu gestalten

(E. 4.2 in initio). Damit bleibt es in concreto bei der vorinstanzlichen

Berechnungsweise; die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbegründet.“).

Il ricorso dell’assicurata è stato dunque respinto.

2.7. Nel caso concreto la ricorrente, che viveva a casa, ha avuto delle spese di malattia e

invalidità consistenti in cure e assistenza a domicilio (art. 14 cpv. 1 lett. b

LPC), che per l’anno 2014 (doc. A3) la Cassa ha conteggiato in Fr. 25'632.-.

Con il ricorso l’assicurata ha evidenziato che le

spese per le cure e l’assistenza sono state rimborsate dalla Cassa cantonale per

un importo inferiore (Fr. 18'612.-) all’importo minimo garantito di Fr.

25'000.- a causa del computo dell’AGI.

L'assegno per grandi invalidi di grado medio

dell’AVS che l'assicurata percepiva assommava a Fr. 7'020.- (doc. A4).

Come stabilito dalla recente STF 9C_282/2016 del 12 settembre

2016, destinata alla pubblicazione, i beneficiari di un AGI elevato dell’AVS non

possono pretendere un rimborso delle spese di malattia e di invalidità fino a

Fr. 90'000.-, perciò l’art. 14 cpv. 4 LPC non è applicabile. Fanno

quindi stato i limiti dell’art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC (cfr. consid. 3.5).

Al riguardo, va

ricordato che dal 1° gennaio 2008 spetta ai Cantoni fissare gli importi massimi

per le spese di malattia e di invalidità da rimborsare e che gli importi di cui

all’art. 14 cpv. 3 LPC non costituiscono per i Cantoni un importo massimo da

non superare, ma servono solamente a stabilire una soglia massima al di sotto

della quale essi non possono scendere. I Cantoni restano pertanto liberi di

fissare un importo massimo superiore a quelli indicati nella LPC (STF 9C_583/2015

del 17 giugno 2016, destinata alla pubblicazione, consid. 6.3.2; DTF 138

I 225 consid. 3.3.1).

Dando seguito a

questa delega, il Cantone Ticino, come visto, con l’art. 5 LaLPC ha stabilito

che gli importi massimi sono quelli riconosciuti dalla LPC e quindi in concreto

alla ricorrente, beneficiaria di un assegno per grandi invalidi di grado

elevato dell’AVS, persona sola che vive a casa, si deve applicare il limite di

Fr. 25'000.- previsto dall’art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC (citata STF

9C_282/2016, destinata alla pubblicazione, in cui al consid. 3.5 si conclude

per un importo massimo di Fr. 25'000.- sulla base del diritto cantonale

argoviese).

D’altronde, durante l’udienza del 28 settembre 2016 (doc. XX dell’inc. n. 33.2014.11), concernente un caso

diverso, la Cassa ha riconosciuto che, alla luce della sentenza del Tribunale

federale del 17 giugno 2016, in fattispecie simili alla presente avrebbe

limitato il rimborso delle spese di malattia a Fr. 25'000.- (doc. XX dell’inc.

n. 33.2014.11: “(…) entrambe le parti concordano che per quanto

attiene l’AGI dell’AVS non vi sono presenti problemi di sorta poiché le norme

pongono il limite di fr. 25'000.--.”. E ancora: “Il rappr. della

ricorrente, con riferimento ai casi dell’AGI AVS, fatta salva la situazione dei

diritti acquisiti, afferma che la legge è chiara e prevede un limite di fr.

25'000.-- senza deduzione AGI. La Cassa dà atto che questo era il criterio

applicato in precedenza e concorda con lo stesso anche adesso.”.).

In virtù di

quanto esposto, la decisione impugnata è annullata e il ricorso è accolto, con

rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per emanare una nuova

decisione che riconosca all’insorgente il rimborso massimo di Fr. 25'000.- per

le sue spese comprovate di malattia e di invalidità.

Vincente in causa

e patrocinata dalla RA 2, la ricorrente ha diritto a delle indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), che in specie saranno ridotte in virtù del

fatto che le motivazioni addotte sono simili a quelle espresse nell'inc. n.

33.2014.7, evaso con sentenza del 25 giugno 2015 e oggetto della STF

9C_583/2015 del 17 giugno 2016.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione,

affinché emani una nuova decisione che riconosca il rimborso di Fr. 25'000.-

per le spese per le cure e l'assistenza sopportate dall’assicurata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà all’insorgente la

somma di Fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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