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Decisione

33.2014.2

Rifiuto delle PC causa eccedenza di redditi. L'Iniziativa Weber ha avuto effetti sulla valutazione dei fondi? L'Ufficio stima,competente x valutare i fondi,ha qui ritenuto di non avere sufficienti ele

26 maggio 2014Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i quali vi sono:

"

b. i proventi della sostanza mobile e

immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto

a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3

LPC enumera:

"

a. le prestazioni dei parenti giusta gli

articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente

assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

2.4. Oggetto del contendere è il

diritto di RI 1 di percepire le prestazioni complementari dal 1° giugno 2013. La

ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa di compensazione, che nel

calcolo delle PC le ha imputato della sostanza immobiliare al valore venale, senza

però tenere in considerazione, a suo dire, che in realtà il valore commerciale

di questi fondi è di gran lunga inferiore a quello determinato dall'Ufficio

stima a causa degli effetti dell'iniziativa Weber votata dal popolo svizzero

nel 2012. Pertanto, l'importo totale della sua sostanza va adeguatamente

diminuito di Fr. 50'000.-/Fr. 100'000.-, con conseguente ricalcolo del suo

diritto alle prestazioni complementari.

L'amministrazione si è affidata agli specialisti dell'Ufficio

stima per determinare il valore della part. n. 40 RFD di __________, i quali hanno

considerato tutti i fattori rilevanti nella loro perizia.

2.5. Occorre

dunque esaminare la sostanza della ricorrente e le altre voci ad essa

legate, quali il consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/10, nei

suoi redditi (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

Anche il provento della sostanza immobile (art.

11 cpv. 1 lett. b LPC), quale il valore locativo - da cui dipendono le spese di

manutenzione dei fabbricati (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC) -, va conteggiato nei

redditi computabili dell'assicurata.

Dagli atti risulta che nell'ambito della domanda

di prestazioni complementari formulata nel giugno 2013, la Cassa cantonale di

compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili detenuti dalla

ricorrente. L'11 luglio 2013 (doc. 24) la Cassa ha infatti invitato l'Ufficio cantonale di stima a valutare la

dozzina di fondi siti nel Comune di __________ ed il fondo di __________.

Il 20 settembre 2013 (doc. 43) il perito ing. __________

dell'Ufficio cantonale di

stima, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, ha valutato in Fr. 514'980.- (docc.

30-42) le 13 particelle detenute dalla ricorrente in comproprietà in ragione di

un mezzo, eccetto una su cui essa beneficia solo di un diritto di usufrutto (n.

376) ed un'altra che detiene in proprietà assoluta (n. 40).

Partendo da questi dati l'amministrazione,

ritenute le cifre stabilite dall'Ufficio stima, con la decisione formale del 1°

ottobre 2013 (doc. 49) ha considerato che gli immobili imputabili alla

ricorrente abbiano un valore venale peritato di Fr. 225'390.-.

2.6. Per quanto

attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai

sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett.

b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili,

delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile

deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di

domicilio.

Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che prevede che gli

immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da

abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve

essere computata al valore corrente.

La Cassa ha accertato che l'assicurata vive

nell'abitazione sita sulla part. n. 311 RFD di __________ (doc. 28), perciò è a

giusta ragione che l'Ufficio stima ha valutato al valore venale, in virtù

dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, le altre proprietà immobiliari.

2.7. Già in

occasione della precedente richiesta (1997) di prestazioni complementari, la

Cassa di compensazione ha interpellato l'Ufficio stima per valutare i fondi di

proprietà della ricorrente (doc. 99).

Con la domanda del 2013, la Cassa ha nuovamente

consultato l'Ufficio stima che, per mezzo dell'ing. __________, ha eseguito una

nuova valutazione delle particelle dell'assicurata.

A seguito dell'opposizione del 28 ottobre 2013

(doc. A3), il 18 novembre 2013 il perito dell'Ufficio stima ha avuto un

colloquio telefonico con il rappresentante dell'insorgente.

In quell'occasione le parti si sono confrontate con le valutazioni

espresse nelle precedenti perizie e con le contestazioni sollevate dall'interessata

sia con l'opposizione sia durante il sopralluogo.

L'esperto ha spiegato la differenza tra le

valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le

necessarie informazioni all'interessata.

Nel suo referto del 21 novembre 2013 (doc. 104) il perito ha precisato

quanto segue:

"

Il valore venale è stato determinato tenendo in

considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in

particolare:

a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da

valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale,

industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o

frazione o zona dove si trovano i fondi;

b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita,

pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la

posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la

topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli

accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul

valore commerciale.".

Nel merito, lo specialista ha concluso che le osservazioni presentate dall'assicurata non

apportavano argomentazioni nuove che non fossero già state considerate nella

perizia e quindi non v'era motivo di distanziarsi dalla valutazione eseguita.

I dettagli delle valutazioni al 2013 dei mappali

nn. 40, 311, 371, 373, 376, 577, 937, 948, 954, 966, 1006 e 1015 RFD di __________

e n. 682 RFD di __________ sono stati prodotti per esteso dal perito (docc. 52-98).

In particolare, il fondo n. 40 è costituito da

una superficie non edificata di 3707 mq, in parte iscritta nel piano regolatore

in zona edificabile ed in parte situata fuori zona edificabile. Il valore

complessivo del fondo stabilito dal perito ammonta, arrotondato, a Fr.

200'000.- (Fr. 55.-/mq x 3707mq).

La ricorrente ha contestato il valore venale di

questo fondo, mentre la valutazione esperita sugli altri mappali non è stata

impugnata. L'insorgente ha soltanto evidenziato che la somma di questi valori

ad essa ascrivibili dà un importo di Fr. 217'390.-, contro i Fr. 225'390.-

computati dalla Cassa di compensazione.

Il valore venale stabilito dal perito sui

seguenti immobili va così conteggiato all'assicurata:

- n. 40 RFD __________ Fr. 200'000.- Fr. 200'000.-

- n. 371 RFD __________ Fr. 100.- x

½ Fr. 50.-

- n. 373 RFD __________ Fr. 20'000.- x ½ Fr. 10'000.-

- n. 376 RFD __________ Fr. 70'000.- usufrutto Fr. 0.-

- n. 577 RFD __________ Fr. 8'600.- x ½ Fr. 4'300.-

- n. 937 RFD __________ Fr. 400.- x

½ Fr. 200.-

- n. 948 RFD __________ Fr. 800.- x

½ Fr. 400.-

- n. 954 RFD __________ Fr. 360.- x

½ Fr. 180.-

- n. 966 RFD __________ Fr. 440.- x

½ Fr. 220.-

- n. 1006 RFD __________ Fr. 40.- x

½ Fr. 20.-

- n. 1015 RFD __________ Fr. 240.- x

½ Fr. 120.-

- n. 682 RFD __________ Fr. 4'000.- x ½ Fr. 2'000.-

Fr. 304'980.- Fr. 217'390.-

Il valore venale dei citati fondi ascrivibile alla ricorrente ammonta

quindi a Fr. 217'390.-, così come da essa rettamente rilevato.

Per l'abitazione primaria, la Cassa ha a buon diritto computato, in

virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore di stima del fondo n. 311 RFD

di __________, riportato sulla quota di comproprietà dell'assicurata, per ottenere

così l'importo di Fr. 37'390.-.

2.8. Con il

ricorso l'assicurata ha contestato la valutazione riferita alla part. n. 40 RFD

di __________, evidenziando che già nel 1998 (doc. 99) lo stesso Ufficio stima,

in occasione di una precedente domanda di prestazioni complementari, aveva

valutato questa particella al 1° gennaio 1997, fissandone il valore a Fr.

210'000.-.

Essa ha rilevato che considerato che nel 2012 il

Popolo svizzero ha accettato in votazione federale la modifica costituzionale

denominata "iniziativa Weber" sulla limitazione delle costruzioni

delle residenze secondarie, il valore venale di questo mappale è ora forzatamente

diminuito e quindi l'amministrazione deve tenere in considerazione questa rilevante

modifica della sua sostanza che incide sul suo diritto alle PC.

La ricorrente ha stimato che il fondo n. 40

attualmente vale tra i Fr. 100'000.- ed i Fr. 150'000.- "e, forse,

anche meno" (doc. I).

2.9. Su queste

critiche ha preso posizione il 27 febbraio 2014 (doc. VIII/1) l'Ufficio stima con

parere dell'arch. __________, interpellato espressamente dalla Cassa di

compensazione (doc. V):

"

Per la determinazione dei valori peritali che

perseguono l'obiettivo del valore venale, utilizziamo parametri di calcolo che,

specialmente per quanto riguarda i terreni, tengono conto dei valori espressi

dal mercato immobiliare, siano essi reperibili nel Comune interessato dalla

perizia o, nel caso fossero in numero ridotto, nei Comuni aventi

caratteristiche paragonabili.

Nel caso in oggetto si fa riferimento

all'iniziativa Weber, che limita le residenze secondarie, da considerare per

procedere ad una diminuzione del valore del terreno proposto in sede peritale,

per la particella no. 40 di __________.

Va detto che il valore medio di stima della

particella in questione, entrata in vigore con procedura di revisione generale

il 1.1.2005, corrisponde a CHF 35.- il mq, mentre il valore medio attribuito

nella perizia eseguita il 20 settembre 2013 su richiesta dello IAS, ammonta a

CHF 55.-.

I ricorrenti, valutano la limitazione sulle

residenze secondarie nel Comune di __________ quale potenziale elemento da

considerare per postulare una diminuzione dei valori proposti in ambito

peritale.

Va comunque evidenziato che il nostro Ufficio,

negli ambiti della propria competenza, deve poter garantire un utilizzo di dati

solidi e sostenibili che abbiano un provato riscontro sul territorio comunale o

eventualmente regionale. Ragione per cui per le perizie richieste, in questo

caso dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) utilizziamo i parametri di

calcolo aggiornati al momento richiesto della perizia in quanto lo scopo è

quello di definire il valore commerciale dell'oggetto valutato.

Per fare ciò, il nostro Ufficio tiene sotto osservazione

tutte le contrattazioni che intervengono in tutti i Comuni del Cantone.

Per questo motivo, pur riconoscendo che a __________

la possibilità di ottenere residenze secondarie è preclusa avendo raggiunto e

superato la soglia del 20%, non abbiamo sufficienti elementi (mercato delle

transazioni) per poter giustificare una modifica dei valori siano questi di

stima ufficiale che peritali.

D'altronde, come precedentemente indicato, va

sottolineato che i valori, sia di stima che peritali, attribuiti alla

particella oggetto di questo ricorso, sono a nostro giudizio ancora sostenibili

e sensibilmente inferiori ai valori di mercato.

Pertanto, sulla base della nostra conoscenza, non

abbiamo elementi sufficienti per rivedere il valore contestato.

In questo caso anche la mancanza della Legge

d'applicazione che il Parlamento federale deve ancora adottare, contribuisce a

rendere difficoltosa qualsiasi adozione di misure concrete.

Pertanto, sulla base delle presenti

argomentazioni, confermiamo integralmente i valori proposti nella perizia del

20 settembre 2013.".

Pronunciandosi in merito a queste spiegazioni,

l'assicurata ha rilevato come sì il perito accenni all'iniziativa Weber, ma in

realtà egli non tenga in considerazione le conseguenze della stessa, "lasciando

così irrisolta la questione dell'effettiva applicazione di questo fattore al

fine della determinazione del valore di un fondo soggetto alla restrizione di

cui alla citata iniziativa." (doc. X).

Inoltre, secondo l'interessata, i valori indicati

di Fr. 35.- e di Fr. 55.- potrebbero apparire bassi, ma ciò è dovuto alla

presenza di una grande superficie di terreno non edificabile, mentre nel 2005

la parte edificabile era stata valutata Fr. 70.-/mq per un totale di Fr.

131'127.- (come risulta dal catastrino fiscale), quando invece nella perizia

del 20 settembre 2013 tale valore è di Fr. 107.-/mq visto il valore complessivo

di Fr. 200'000.-. Questo valore è peraltro simile a quello stabilito nella

perizia del 1998 e dunque le conseguenze dell'iniziativa Weber, pure confermate

dall'Ufficio stima, non trovano tuttavia conferma nella determinazione del

valore venale.

Anche l'affermazione del perito sulla

comparazione del mercato delle transazioni non è corretta, visto che dopo

l'iniziativa Weber non vi sono più state compravendite e quindi i terreni hanno

perso il loro valore.

Infine, la conclusione dell'Ufficio stima

sull'assenza di una legge federale di applicazione non vuole ancora dire,

secondo la ricorrente, che le difficoltà ad adottare misure concrete in linea

con l'iniziativa Weber debbano "essere motivo sufficiente per mantenere

nell'indigenza chi, come la sottoscritta, si trova a dover vivere con una

rendita di CHF 1170.- mensili. Non chinarsi seriamente sulla questione vuol

semplicemente e assurdamente dire di privare l'avente diritto del fabbisogno

vitale garantitole dalla vigente legislazione, violando non di meno, il

principio della parità di trattamento, anch'esso costituzionalmente garantito,

in primis rispetto a coloro che sono domiciliati in comuni non toccati

dall'Iniziativa Weber." (doc. X).

Chiamato nuovamente a pronunciarsi su queste

osservazioni, l'Ufficio stima ha ribadito integralmente il suo parere (doc.

XIII/1).

2.10. Secondo la giurisprudenza

dell'allora TFA (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale di un immobile

l'amministrazione deve far

esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato

illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare

sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo

metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello

corrente (RDAT II-1995 pag. 203 seg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente

degli immobili, l'ufficio

cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile

2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti

inammissibile calcolare l'importo

delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità

differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di

compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in casi

riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la

valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TF(A) ha

confermato l'operato dei periti (STF P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96

del 27 febbraio 1998).

Quanto alla valenza probante di un rapporto

medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di

uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che

consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già

avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

Considerandi

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01, U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

La citata giurisprudenza del TF(A) deve valere

per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998

LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche a quelle esperite in ambito

immobiliare (STCA 33.2013.8-9 del 9 aprile 2014; STCA 33.2011.6 del 19 ottobre

2011; STCA 33.2011.2 del 6 giugno 2011; STCA 33.2010.6 del 3 marzo 2011; STCA

33.2010.18

del 21 febbraio 2011; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011; STCA

33.2008.6

del 4 marzo 2009; STCA 33.1996.75 del 24 febbraio 1997).

2.11

A mente della

scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati referti peritali

del 20 settembre 2013, del 21 novembre 2013 e del 27 febbraio 2014 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in

considerazione tutti i fattori, positivi e negativi, le caratteristiche e le

peculiarità della concreta fattispecie, quali l'importanza della località in cui giace la proprietà, la situazione

geografica e morfologica, i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita

come pure il valore del fabbricato e le norme pianificatorie dettate dal piano

regolatore.

L'ing. __________, che ha valutato le particelle

della ricorrente, ha esposto i criteri di valutazione generali e particolari,

la situazione catastale, le servitù e oneri fondiari, le menzioni, il piano

regolatore comunale e la descrizione del fondo.

Per quanto concerne in particolare la part. n. 40

RFD di __________, tenuto conto di queste caratteristiche, l'ingegnere ha

calcolato il valore del terreno, cifrandolo in Fr. 55.-/mq, per un totale,

arrotondato, di Fr. 200'000.- per gli oltre 3'000 mq di superficie.

Queste perizie appaiono chiare, complete ed

esaurienti, sia nell'esame

generale dei fondi sia nella descrizione dei fabbricati, come pure nella calcolazione

aritmetica dei valori determinanti.

Soprattutto, non va dimenticato che il contenuto

dei referti del 20 settembre 2013 è stato ribadito il 18 novembre 2013 dall'ing.

__________, interpellato dalla Cassa di compensazione sulla valutazione delle

particelle in questione, durante una lunga conversazione telefonica con il rappresentante

della ricorrente.

Inoltre, va evidenziato che l'Ufficio stima si è ulteriormente pronunciato

sulle censure della ricorrente rendendo, tramite l'arch. __________, il parere

del 27 febbraio 2014, che spiega nel dettaglio le metodologie adottate per

valutare le sue proprietà.

Questo scritto fa seguito al precedente del 21

giugno 2013 (doc. A7) in cui lo stesso architetto ha preso posizione sulle

specifiche domande sottoposte il 6 maggio 2013 dal rappresentante

dell'assicurata, con particolare attinenza all'iniziativa Weber, al

Dipartimento delle finanze e dell'economia, trasmesse poi per competenza

all'Ufficio cantonale di stima, che ha così risposto:

"

Nel suo scritto lei pone due domande rilevanti

che toccano direttamente la situazione patrimoniale di migliaia di cittadini e

fondi.

In concreto, lei chiede che quando il nostro

Ufficio è chiamato a calcolare il valore commerciale dei terreni (es: per la

determinazione del diritto al beneficio di aiuto sociali) tenga conto degli

effetti dell'iniziativa Weber e - più in generale - che siano rivisti i valori

di stima di tutti i terreni edificabili situati nei Comuni toccati dalla

novella costituzionale.

Nel merito, possiamo comunicarle che l'Ufficio

stima, per le perizie richieste - ad esempio - dall'Istituto delle

assicurazioni sociali (IAS) utilizza normalmente i parametri di calcolo

aggiornati al momento richiesto della perizia e questo perché lo scopo della

richiesta è di definire il valore commerciale dell'oggetto valutato. Di

conseguenza, le perizie che interesseranno - ad esempio - terreni edificabili

destinati a residenze secondarie, in comuni che superano la nota soglia del

20%, terranno conto dell'influenza che la citata iniziativa Weber avrà sul

valore di mercato.

Per contro, la questione legata alla stima,

intesa nel senso voluto dalla legge sulla stima ufficiale della sostanza

immobiliare del 13 novembre 1996, è più delicata e complessa e, recentemente, è

stata anche oggetto, da parte del Gruppo PLR, di una mozione rivolta al

Consiglio di Stato in cui si ripropongono gli aspetti da lei sollevati.

Visto l'accoglimento dell'iniziativa Weber, è

palese che la situazione di parecchi fondi/immobili possa cambiare e il mercato

immobiliare risentirne e dare i primi importanti segnali ai quali il nostro

Ufficio presterà la massima attenzione.

Comunque, allo stato attuale delle cose non siamo

in grado di ricalcolare i valori delle migliaia di fondi e edifici toccati e

questo già solo per il fatto che il Parlamento federale non ha ancora adottato

la legge d'applicazione indispensabile per rendere concreta la citata

iniziativa. (…)".

2.12

L'11 marzo

2012.

Popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare «Basta con

la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!», denominata iniziativa Weber

dal nome del suo promotore, depositata dalla fondazione Helvetia Nostra. La

Costituzione federale sancisce che la "quota di abitazioni secondarie

rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano

utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento"

(art. 75b cpv. 1 Cost. fed.). Le disposizioni transitorie dell'art. 75b (art.

197.

n. 9 cpv. 1 Cost. fed.) prevedono un termine di due anni per l'emanazione

delle necessarie disposizioni d'esecuzione, che sono state concretizzate dal

disegno di legge federale sulle abitazioni secondarie del 19 febbraio 2014 (FF 2014 2103).

Il disegno di legge del Consiglio federale concretizza per

l'appunto l'art. 75b Cost. fed., in primo luogo vietando nuove abitazioni

secondarie nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20%.

Continua però ad essere ammessa la costruzione di abitazioni primarie, di

abitazioni ad esse equiparate, come per esempio le abitazioni occupate per

scopi di lavoro o di formazione, e di abitazioni sfruttate a scopi turistici.

Le abitazioni sfruttate a scopi turistici possono essere create nell'ambito di

una struttura ricettiva organizzata, categoria che comprende alberghi e

residenze alberghiere. Inoltre, al momento della costruzione di un'abitazione

primaria per uso proprio la popolazione locale può realizzare un'abitazione

supplementare nello stesso edificio. Il disegno di legge prevede una terza

categoria di abitazioni sfruttate a scopi turistici, riservata ad abitazioni

che devono essere messe a disposizione su piattaforme di vendita commerciale.

Queste abitazioni sono ammesse esclusivamente nei comprensori designati a

questo scopo nel piano direttore. In casi speciali possono essere autorizzate

nuove abitazioni anche senza limitazione d'uso, vale a dire utilizzabili anche

come abitazioni secondarie. Rientrano in questa categoria le abitazioni

realizzate nell'ambito di strutture ricettive organizzate, le abitazioni in

edifici protetti nonché le abitazioni che sono oggetto di un

piano regolatore speciale.

Le abitazioni costruite secondo il diritto anteriore,

vale a dire le abitazioni che l'11 marzo 2012 esistevano già o beneficiavano di

un'autorizzazione con decisione passata in giudicato, sono libere nell'uso

abitativo, ma possono essere ampliate soltanto se sono dichiarate come

abitazioni primarie o come abitazioni sfruttate a scopi turistici (Messaggio

del Consiglio federale concernente la legge federale sulle abitazioni

secondarie del 19 febbraio 2014, FF 2014 2065).

Essendo competente per l'esecuzione della

legislazione (art. 182 cpv. 2 Cost. fed.), il 22 agosto 2012 il

Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulle abitazioni secondarie (RS 702),

entrata in vigore il 1° gennaio 2013. L'ordinanza si prefigge in particolare di

chiarire, a titolo provvisorio, il campo di applicazione dell'art. 75b Cost. fed. Secondo l'art.

9.

cpv. 2, l'ordinanza ha effetto fino all'entrata in vigore della legislazione

d'esecuzione relativa all'art. 75b

Cost. fed.

Nel dettaglio, dal Messaggio si evince che la legge concretizza le

disposizioni dell'art. 75b

Cost. fed., prevedendo sostanzialmente che nei Comuni in cui la

quota di abitazioni secondarie supera il 20% non possano essere autorizzate

nuove abitazioni secondarie. Per determinare quali Comuni entrano in linea di

conto, ogni Comune deve allestire una volta all'anno un «inventario delle

abitazioni», in cui devono figurare per lo meno il numero complessivo delle

abitazioni e il numero delle abitazioni primarie. I Comuni possono inoltre

indicare separatamente categorie di abitazioni equiparate alle abitazioni

primarie, e dunque a esse imputabili. Spetta alla Confederazione determinare la

quota di abitazioni secondarie per ciascun Comune sulla base dell'inventario

delle abitazioni. La legge precisa i tipi di abitazioni ammessi anche con una

quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento: si tratta delle

abitazioni primarie, delle abitazioni equiparate alle abitazioni primarie e

delle abitazioni sfruttate a scopi turistici. D'ora in avanti, queste

abitazioni potranno essere autorizzate soltanto con una limitazione d'uso, che

deve essere menzionata nel registro fondiario in riferimento al fondo in

questione. Le abitazioni sfruttate a scopi turistici sono abitazioni create

nell'ambito di una struttura ricettiva organizzata, vale a dire nell'ambito di

alberghi e residenze alberghiere. Inoltre, quando costruisce una nuova

abitazione primaria, la popolazione locale può creare anche un'abitazione

supplementare. Quali abitazioni sfruttate a scopi turistici vi sono le

abitazioni che devono essere offerte su piattaforme di vendita commerciale. Esse

sono ammesse esclusivamente nei comprensori designati a tale scopo nel piano

direttore. In casi speciali si possono autorizzare nuove abitazioni senza

limitazione d'uso, dunque utilizzabili anche come abitazioni secondarie: è il caso

delle abitazioni che sorgono nel quadro di strutture ricettive organizzate,

delle abitazioni in edifici protetti e delle abitazioni oggetto di un piano

regolatore speciale inerente a un progetto destinato alla costruzione di

abitazioni secondarie (FF 2014 2069).

Più specificatamente, l'art. 6 del progetto di legge attua il

contenuto dell'articolo costituzionale sulle abitazioni secondarie (art. 75b Cost. fed.), secondo cui

nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento non si

possono autorizzare nuove abitazioni secondarie. Questo divieto si applica sia

alla costruzione ex novo di un'abitazione secondaria sia al cambiamento di

destinazione di un edificio esistente nel quale non vi erano fino a quel

momento abitazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 (p. es. un edificio di

economia rurale o commerciale). La conseguenza di questo divieto è che nei

Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento si

possono di principio autorizzare solamente abitazioni nuove con una specifica

limitazione d'uso, per impedire che queste abitazioni siano usate come

abitazioni secondarie.

Il divieto di costruire nuove abitazioni secondarie non si applica

alle abitazioni primarie e alle abitazioni equiparate a quelle primarie

conformemente all'articolo 2 capoverso 3 della legge (FF 2014 2080).

L'art. 6 cpv. 2 regola dei casi speciali in cui è possibile

realizzare nuove abitazioni in Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie

è superiore al 20%, senza che venga imposta alcuna limitazione d'uso ai sensi

dell'art. 7 cpv. 1. Queste abitazioni possono quindi essere usate anche come

abitazioni secondarie.

Si annoverano le abitazioni in relazione con

strutture ricettive organizzate (art. 9) e le nuove abitazioni in edifici protetti

(art. 10)

L'art. 7 prevede che nei Comuni in cui la quota di abitazioni

secondarie supera il 20% si può continuare ad autorizzare la costruzione di

nuove abitazioni che rientrano nelle categorie indicate (abitazioni primarie,

abitazioni sfruttate a scopi turistici, strutture ricettive organizzate). Nel

quadro dell'autorizzazione edilizia l'autorità preposta deve però disporre una

limitazione d'uso (cpv. 3) volta a garantire che queste nuove abitazioni siano

utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati.

In merito alle norme d'esecuzione della nuova legge, il diritto

edilizio dei Cantoni e dei Comuni contiene essenzialmente disposizioni sulla

costruzione, più che sull’uso degli edifici o sul controllo del loro utilizzo.

L'esecuzione della regolamentazione in materia di abitazioni secondarie

riguarda fondamentalmente l'uso concreto delle abitazioni. Nell'interesse della

leggibilità del testo, il disegno di legge non disciplina in modo dettagliato

le modalità esecutive. Tuttavia, affinché la normativa sulle abitazioni

secondarie produca gli effetti auspicati, questo aspetto non va trascurato. Per

garantire uno standard minimo comune sono indicati gli obblighi minimi in

materia di esecuzione da parte delle competenti autorità cantonali e comunali.

Tra gli strumenti complementari ipotizzabili entrano in linea di conto

l'obbligo di presentare i contratti di locazione per poter verificare,

all'occorrenza, se l'uso è conforme al diritto, o l'obbligo, per la persona che

lascia l'abitazione, di annunciare l'uso attuale e futuro. I Cantoni e Comuni

sono liberi di emanare, se necessario, disposizioni d'esecuzione più

restrittive (FF 2014 2089).

Quanto alle ripercussioni della nuova legge, il Messaggio (FF 2014

2095) indica che anche la popolazione delle regioni di montagna sarà

direttamente interessata dalla legislazione sulle abitazioni secondarie: i

Comuni e i Cantoni di queste regioni registreranno una contrazione dell'attività

economica, ma trarranno anche i massimi benefici sul piano della preservazione

dei valori paesaggistici. L'ampiezza delle ripercussioni sui singoli Comuni

delle regioni di montagna dipenderà da svariati fattori, per esempio dalla loro

struttura economica, dal loro ruolo nel settore del turismo e dalla loro

posizione. La legislazione sulle abitazioni secondarie toccherà quindi

principalmente le regioni di montagna. Sul piano istituzionale, nei Comuni e

nei Cantoni di queste regioni le ripercussioni si faranno sentire soprattutto

in materia fiscale e sotto forma di onere per l'attuazione della legislazione.

Anche il Tribunale federale ha avuto modo di pronunciarsi sulle

conseguenze dell'esito della citata votazione federale.

In particolare, nella DTF 139 II 243 (del 22 maggio 2013 e quindi

antecedente il suesposto Messaggio) vertente sulla limitazione delle abitazioni

secondarie (art. 75b e 197 n. 9 Cost. fed.) e sull'applicabilità immediata

delle nuove disposizioni costituzionali dall'11 marzo 2012, l'Alta Corte ha esposto la panoramica dei diversi pareri sulla questione (consid. 2-7) e ha sancito

l'entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali l'11 marzo 2012

(consid. 8).

Il Tribunale federale ha chiarito che l'art. 75b cpv. 1 in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. fed. contiene un divieto di rilasciare licenze

edilizie immediatamente applicabile per le residenze secondarie nei Comuni in

cui la quota del 20% è già raggiunta o superata (consid. 9 e 10).

Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in

prima istanza nei Comuni interessati a partire dall'11 marzo 2012: i permessi

di costruzione rilasciati prima del 1° gennaio 2013 sono annullabili su

ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù dell'art.

197.

n. 9 cpv. 2 Cost. fed. (consid. 11).

2.13

Nell'evenienza

concreta, il mappale n. 40 RFD di __________, la cui valutazione peritale è qui

contestata dalla ricorrente, è costituito di una superficie non edificata di

3707.

mq, di cui la metà è sita in zona edificabile (R2) e l'altra metà è fuori

zona edificabile.

Nella sua valutazione, l'ing. __________ ha

stabilito in Fr. 55.-/mq il valore di questo fondo ed il collega ing. __________

ha confermato tale valore, non essendovi motivi per scostarsi da questo valore.

Anche l'arch. __________ ha confermato che il

valore venale di questo fondo va fissato in Fr. 55.-/mq, risultando dalle

contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, che sono intervenute nella

località negli ultimi anni.

Inoltre, il perito ha affrontato la questione

dell'iniziativa Weber riconoscendo, da un lato, che nel Comune di __________ la

soglia limite del 20% di residenze secondarie è già stata raggiunta e, dall'altro

lato, evidenziando che il mercato delle transazioni non offre sufficienti

elementi per giustificare una modifica dei valori dei fondi dell'assicurata,

sia di stima ufficiale sia peritali.

In altre parole, in assenza di dati certi su una

diminuzione (o aumento) del valore degli immobili a __________ a seguito

dell'entrata in vigore dell'iniziativa Weber che, come visto, ha esplicato

effetto sin dall'11 marzo 2012 (DTF 139 II 243), l'Ufficio stima ha confermato

la sua iniziale valutazione di Fr. 200'000.-.

D'avviso di questo Tribunale, tutto ben

considerato l'operato dei periti deve essere confermato.

In primo luogo, va evidenziato che tre sono gli

esperti che si sono pronunciati su questa questione e che tutti e tre sono

giunti al medesimo risultato.

Inoltre, non va dimenticato che l'Ufficio stima

esegue le sue valutazioni in base allo stato di diritto e di fatto degli

immobili in funzione delle indicazioni chieste dalla Cassa di compensazione.

Ovvero, i tecnici si pongono, per determinare il valore venale dei fondi da

peritare, al momento indicato dalla Cassa cantonale di compensazione.

In specie, la valutazione è correttamente

avvenuta considerando il valore venale delle proprietà della ricorrente nel

2013, visto che la stessa ha postulato quell'anno le prestazioni complementari.

Come visto, quando nel settembre 2013 il primo

perito, nel mese di novembre 2013 il secondo esperto e nel febbraio 2014 il terzo

tecnico hanno esaminato gli immobili dell'assicurata, stato 2013, essi hanno

tenuto conto dei prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche

e private, avvenute in quella località negli ultimi anni, dell'importanza della

località in cui sono situate le proprietà da valutare in rapporto con la

situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale

della regione, così pure le norme pianificatorie, la posizione, le dimensioni,

le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo

sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accessi, le servitù ed i fattori

positivi o negativi che incidono sul valore commerciale.

Nel considerare tutti questi fattori, gli esperti

hanno quindi tenuto anche conto (forzatamente) dell'esito dell'iniziativa Weber,

nel senso che, come da prassi, hanno monitorato il mercato delle transazioni

immobiliari e, sulla scorta dei dati a loro disposizione e di quelli raccolti

di recente, hanno determinato in Fr. 55.-/mq il valore del fondo n. 40 RFD di __________.

Alla luce di ciò, non si può dunque concludere

nel senso voluto dalla ricorrente, ossia non è vero che l'Ufficio stima non ha

tratto le debite conclusioni dall'applicazione dell'iniziativa Weber. Nei rispettivi

rapporti i periti hanno chiaramente indicato di avere considerato tutti i

fattori positivi e negativi che incidono sul valore commerciale di un immobile

e quindi, implicitamente, anche degli esiti della votazione popolare federale

che, come detto, è stata di immediata applicazione.

Se, in concreto, nella località in oggetto,

dall'11 marzo 2012 non vi sono state delle transazioni che hanno portato i

compratori immobiliari a pagare un prezzo inferiore ai Fr. 55.-/mq stabiliti

dall'Ufficio stima per fondi simili a quello in oggetto e quindi non vi sono

sufficienti elementi per gli specialisti per cambiare le precedenti perizie,

neppure il TCA ha motivo di scostarsi dalla valutazione peritale totale di Fr.

200'000.-.

Va al riguardo infatti

ricordato che le perizie affidate in sede di istruttoria amministrativa ad

esperti esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità.

Stanti dunque le convincenti

motivazioni fornite - a più riprese - dagli esperti dell'Ufficio cantonale di

stima, ente a cui la Cassa di compensazione si affida per determinare il valore

venale degli immobili degli assicurati, anche questo Tribunale deve quindi fare

proprie le conclusioni dei periti interpellati e tutelare il valore venale da

essi individuato.

A titolo abbondanziale, la scrivente Corte

osserva, d'altronde, che la modifica costituzionale apportata nel 2012, e la

relativa Legge federale sulle abitazioni secondarie di prossima entrata in

vigore in luogo e vece dell'attuale Ordinanza sulle abitazioni secondarie

varata dal Consiglio federale, permette comunque ai proprietari di fondi

ubicati in Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale

delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo

abitativo eccede il 20%, di continuare a costruire abitazioni primarie,

abitazioni ad esse equiparate, come per esempio le abitazioni occupate per

scopi di lavoro o di formazione, ed abitazioni sfruttate a scopi turistici. Queste

ultime possono essere create nell'ambito di una struttura ricettiva

organizzata, categoria che comprende alberghi e residenze alberghiere. Inoltre,

in casi speciali possono essere autorizzate nuove abitazioni anche senza

limitazione d'uso, vale a dire utilizzabili anche come abitazioni secondarie.

Alla luce di ciò, numerose sono ancora comunque

le possibilità edilizie di utilizzazione di un fondo anche dopo l'introduzione

dell'art. 75b Cost. fed.

2.14

Stanti le

considerazioni esposte, la valutazione di Fr. 200'000.- della part. n. 40 RFD

di __________ determinata dell'Ufficio cantonale di stima deve essere

confermata.

Su questo punto, quindi, la decisione impugnata

deve essere confermata.

Essa va invece modificata nella determinazione

del valore venale degli altri fondi della ricorrente, ammontante, infatti, a

Fr. 217'390.-.

2.15

Tutto ben considerato, il

ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata,

con rinvio degli atti alla Cassa affinché essa proceda con l'emanazione di una

nuova decisione che tenga conto della correzione del valore venale dei fondi

peritati dall'Ufficio stima.

Malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome non è

patrocinata da un legale (art. 61 lett. g LPGA) alla ricorrente non vanno

assegnate delle ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale

di compensazione, affinché emani una nuova decisione formale conformemente ai

considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario__________

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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