33.2014.2
Rifiuto delle PC causa eccedenza di redditi. L'Iniziativa Weber ha avuto effetti sulla valutazione dei fondi? L'Ufficio stima,competente x valutare i fondi,ha qui ritenuto di non avere sufficienti ele
26 maggio 2014Italiano46 min
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Numero d'incarto:
33.2014.2
Data decisione, Autorità:
26.05.2014, TCA
Titolo:
Rifiuto delle PC causa eccedenza di redditi. L'Iniziativa Weber ha avuto effetti sulla valutazione dei fondi? L'Ufficio stima,competente x valutare i fondi,ha qui ritenuto di non avere sufficienti elementi (mercato delle transazioni) x giustificare una modifica dei valori.TCA si attiene alle perizie
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ECCEDENZA DI REDDITO
PERIZIA DELL'UFFICIO STIMA
PERSONA ANZIANA
VALORE VENALE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 75b COST
art. 17 cpv. 4 OPC
Raccomandata
Incarto n.
33.2014.2
TB
Lugano
26 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2014
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
dicembre 2013 emanata da
Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, 1935,
nel giugno 2013 (doc. A1) ha chiesto una prestazione complementare, poiché a
causa dell'esito della votazione federale denominata "Iniziativa
Weber" il valore di un suo fondo è diminuito e quindi il nuovo valore della
sostanza le avrebbe ora permesso di ottenere le prestazioni complementari, rifiutate
nel 1998. La Cassa di compensazione ha fatto valutare dall'Ufficio stima al
valore venale i fondi di sua (com)proprietà (docc. 24 e 29) e con decisione del
1° ottobre 2013 (doc. A2) ha respinto la domanda, stante un'eccedenza di
redditi.
1.2. La Cassa
cantonale di compensazione ha sottoposto all'Ufficio stima l'opposizione del 28
ottobre 2013 (doc. A3) per una presa di posizione sulla valutazione tecnica del
fondo n. 40 RFD di __________ e, stante la riconferma del valore venale di Fr.
210'000.- (doc. A5), con decisione su opposizione del 12 dicembre 2013 (doc.
A4) l'amministrazione ha respinto la predetta opposizione.
La Cassa ha inoltre spiegato che per il calcolo
della pigione si fa capo al valore locativo fiscale ex artt. 12 e 16a
OPC-AVS/AI.
1.3. Con ricorso
del 10 gennaio 2014 (doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare la decisione su
opposizione e di rinviare gli atti alla Cassa affinché essa proceda ad un nuovo
calcolo delle PC sulla scorta della nuova perizia che l'Ufficio stima eseguirà
sui suoi fondi tenendo conto delle sue osservazioni.
In effetti, la ricorrente ha rilevato che la
part. n. 40 RFD di __________ ha una superficie di 3707 mq, di cui 1868 mq sono
situati in zona edificabile ed i restanti 1839 mq sono in zona agricola. Questo
fondo era già stato valutato dal medesimo Ufficio stima nel 1997 in Fr. 210'000.- e, tenuto conto della vendita di alcuni mq per la correzione della strada
adiacente, questo valore sarebbe sceso a Fr. 200'000.-. La valutazione odierna
di Fr. 200'000.- non tiene quindi forzatamente in considerazione l'esito della
votazione del 2012 sull'iniziativa Weber, altrimenti tale valore sarebbe stato
fissato tra i Fr. 100'000.- ed i Fr. 150'000.-.
L'assicurata ha rimproverato all'Ufficio stima di
non avere tenuto conto di questa problematica, tanto che nella sua seconda presa
di posizione esso si è limitato a delle considerazioni generiche e non si è
confrontato con le sue osservazioni sulla diminuzione del valore del fondo
dovuto all'iniziativa Weber.
Ciò configura una violazione da parte della Cassa
cantonale di compensazione sia del suo diritto di essere sentita, visto che
l'amministrazione si è limitata a confermare la decisione di rifiuto senza
entrare nel merito delle sue osservazioni e quindi senza motivare il suo rifiuto,
sia della LPC stessa, dato che per la valutazione del fondo la Cassa ha
elencato soltanto i fattori presi in considerazione senza però applicarli
effettivamente. In tal modo lo scopo della LPC (assicurare un reddito minimo
per fare fronte ai bisogni vitali) è stato disatteso in concreto.
La ricorrente ha rilevato che le perizie eseguite
dall'Ufficio stima sono vincolanti, ma che qualora il perito non abbia
considerato tutte le peculiarità il TCA può scostarsi dalle conclusioni
peritali.
Quanto al valore complessivo dei fondi,
l'assicurata l'ha fissato in Fr. 217'490.- contro i Fr. 225'390.- conteggiati
dalla Cassa, ciò che porta la sua sostanza - esclusa la part. n. 40 - ad essere
computabile nella misura di Fr. 17'490.-.
In conclusione, la conferma della decisione
impugnata viola il diritto di essere sentito e la LPC, visto che la valutazione
peritale non ha preso in considerazione tutti i fattori positivi e negativi che
incidono sul valore dei fondi.
1.4. Prima di
procedere con l'allestimento della risposta di causa, la Cassa di compensazione
ha nuovamente interpellato l'Ufficio stima sulla problematica dell'iniziativa
Weber (doc. V), ciò che ha comportato la richiesta, da parte
dell'amministrazione, di una proroga del termine per inoltrare la sua risposta
(doc. VI).
Il 19 febbraio 2014 (doc. VII) il giudice
delegato ha sospeso la procedura fino al 21 marzo 2014, così da dare modo
all'Ufficio stima di prendere posizione sulla richiesta della Cassa.
Il 10 marzo 2014 (doc. VIII) l'amministrazione ha
proposto di respingere il ricorso sulla base delle osservazioni del 27 febbraio
2014 (doc. VIII/1) dell'Ufficio stima che ha confermato, tenendo conto
dell'iniziativa Weber, i primi rilievi del 20 settembre 2013.
1.5. L'insorgente
ha osservato, il 24 marzo 2014 (doc. X), che l'Ufficio stima non ha tenuto in
considerazione le conseguenze della nota iniziativa Weber, lasciando così
irrisolta la questione dell'effettiva applicazione di questo fattore per
determinare il valore dei fondi. Anzi, tralasciando di considerare che per la
maggior parte il fondo n. 40 è sito in zona non edificabile, il valore del
terreno ritenuto dal citato Ufficio sembra irrisorio, mentre in realtà i dati
considerati portano addirittura ad un aumento del valore ritenuto per la zona
edificabile. L'assicurata ha analizzato nel dettaglio il nuovo parere
dell'arch. __________ dell'Ufficio stima.
La ricorrente ha rimproverato poi alla Cassa di
non essersi pronunciata sulle sue censure ricorsuali di cui ai punti 4 e 5.
Infine, essa ha sollevato la violazione del
principio della parità di trattamento rispetto a coloro che non sono
domiciliati in Comuni non toccati dall'iniziativa Weber e ha ribadito la
violazione della LPC sia per la valutazione della sostanza determinante sia
perché così non le garantisce un reddito minimo per vivere.
1.6. Nuovamente
sentito l'Ufficio stima sulle censure di carattere tecnico sollevate
dall'assicurata (doc. XII), il quale ha confermato il suo complemento del 27
febbraio 2014 (doc. XIII/2), la Cassa ha informato il TCA il 24 aprile 2014
(doc. XIII) di non avere ulteriori osservazioni da formulare.
Anche l'assicurata ha comunicato al Tribunale il
12 maggio 2014 (doc. XV) di non aggiungere altro al suo ricorso.
considerato in
diritto
in ordine
2.1. La
ricorrente si è innanzitutto lamentata che la Cassa cantonale di compensazione
non si è confrontata con le singole censure mosse nella sua opposizione del 28
ottobre 2013, sollevando la violazione del diritto di essere sentita.
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29
cpv. 2 Cost. fed. è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui
violazione implica di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente
dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale
garanzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di
offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e
riguardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di
potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano
influire sulla decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1; DTF
135 I 187 consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2; DTF 129 II
504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid.
2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza, il medesimo, quale
diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che
devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere
la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid.
5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità
di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa
tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo
su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata STF
9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid.
4.1).
In concreto, sebbene l'amministrazione non si sia
effettivamente pronunciata su tutte le censure sollevate dall'assicurata, i
motivi che l'hanno portata a negare le prestazioni complementari sono molto
chiari. Infatti, secondo la Cassa di compensazione, la sostanza immobiliare
detenuta in comproprietà dall'assicurata, che essa ha fatto valutare al valore
venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) dall'Ufficio stima, non permette di
concederle le PC, visto che i suoi redditi superano le spese riconosciute.
La questione alla base del rifiuto delle PC è la
valutazione dei fondi dell'assicurata ed in particolare della part. n. 40 RFD
di __________, compito che, per prassi, la Cassa di compensazione affida
all'Ufficio cantonale di stima. Sulla scorta dell'esito della valutazione
esperita dagli specialisti la Cassa di compensazione calcola poi il diritto
alle prestazioni complementari.
Nel caso di specie, come d'abitudine,
l'amministrazione si è affidata all'esito della perizia immobiliare del 20
settembre 2013, che ha già preso in considerazione le lamentele
dell'interessata e, quindi, essa non ha ritenuto di commentarle ulteriormente
siccome di carattere tecnico.
Quanto alla censura mossa sul valore venale totale
dei suoi immobili, che la ricorrente ha quantificato in Fr. 217'490.- contro i
Fr. 225'390.- ritenuti dalla Cassa, a prescindere dall'esattezza di questa
somma, che il Tribunale verificherà in seguito, una sua modifica nel senso
indicato dall'assicurata non permetterebbe comunque di concederle le
prestazioni complementari.
In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto
di essere sentito della ricorrente né ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LPGA né
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
Va del resto evidenziato che l'assicurata ha
potuto impugnare la decisione su opposizione del 12 dicembre 2013 davanti ad
un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza
precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2), confrontarsi
con il suo contenuto e riproporre le medesime censure.
Non solo. Su questa motivazione l'assicurata ha
preso posizione approfonditamente sia nel suo ricorso sia nelle osservazioni
che sono seguite alla risposta di causa, quindi ha ulteriormente chiarito la
sua opinione e si è confrontata specificatamente con le motivazioni della
Cassa.
Ne segue che, quand'anche una violazione del
diritto di essere sentito avesse dovuto essere ammessa, la stessa sarebbe in
ogni caso stata largamente sanata dinanzi a questo Tribunale, dove l'insorgente
ha avuto la più ampia latitudine per esprimersi, confrontarsi con gli atti,
esercitare i più ampi diritti processuali, ribadire le sue motivazioni e
produrre la documentazione che riteneva opportuna e non solo necessaria (su
questi aspetti procedurali si vedano le sentenze 9C_738/2007 del 29 agosto
2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; STCA 30.2012.17-18 del 20 marzo
2013).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del
ricorso.
nel merito
2.2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea
federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani
ed ai disabili, fissandone l'entrata
in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC)
– tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito
minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT
1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti
di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una
rendita di vecchiaia.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 210 franchi per le persone sole,
2. 28 815 franchi per i coniugi,
3. 10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno
diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento
in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute tali spese:
" a. spese
per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino
a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio
medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di
famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra
Fatti
i quali vi sono:
"
b. i proventi della sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto
a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3
LPC enumera:
"
a. le prestazioni dei parenti giusta gli
articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente
assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.4. Oggetto del contendere è il
diritto di RI 1 di percepire le prestazioni complementari dal 1° giugno 2013. La
ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa di compensazione, che nel
calcolo delle PC le ha imputato della sostanza immobiliare al valore venale, senza
però tenere in considerazione, a suo dire, che in realtà il valore commerciale
di questi fondi è di gran lunga inferiore a quello determinato dall'Ufficio
stima a causa degli effetti dell'iniziativa Weber votata dal popolo svizzero
nel 2012. Pertanto, l'importo totale della sua sostanza va adeguatamente
diminuito di Fr. 50'000.-/Fr. 100'000.-, con conseguente ricalcolo del suo
diritto alle prestazioni complementari.
L'amministrazione si è affidata agli specialisti dell'Ufficio
stima per determinare il valore della part. n. 40 RFD di __________, i quali hanno
considerato tutti i fattori rilevanti nella loro perizia.
2.5. Occorre
dunque esaminare la sostanza della ricorrente e le altre voci ad essa
legate, quali il consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/10, nei
suoi redditi (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Anche il provento della sostanza immobile (art.
11 cpv. 1 lett. b LPC), quale il valore locativo - da cui dipendono le spese di
manutenzione dei fabbricati (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC) -, va conteggiato nei
redditi computabili dell'assicurata.
Dagli atti risulta che nell'ambito della domanda
di prestazioni complementari formulata nel giugno 2013, la Cassa cantonale di
compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili detenuti dalla
ricorrente. L'11 luglio 2013 (doc. 24) la Cassa ha infatti invitato l'Ufficio cantonale di stima a valutare la
dozzina di fondi siti nel Comune di __________ ed il fondo di __________.
Il 20 settembre 2013 (doc. 43) il perito ing. __________
dell'Ufficio cantonale di
stima, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, ha valutato in Fr. 514'980.- (docc.
30-42) le 13 particelle detenute dalla ricorrente in comproprietà in ragione di
un mezzo, eccetto una su cui essa beneficia solo di un diritto di usufrutto (n.
376) ed un'altra che detiene in proprietà assoluta (n. 40).
Partendo da questi dati l'amministrazione,
ritenute le cifre stabilite dall'Ufficio stima, con la decisione formale del 1°
ottobre 2013 (doc. 49) ha considerato che gli immobili imputabili alla
ricorrente abbiano un valore venale peritato di Fr. 225'390.-.
2.6. Per quanto
attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai
sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett.
b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili,
delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile
deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio.
Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che prevede che gli
immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente.
La Cassa ha accertato che l'assicurata vive
nell'abitazione sita sulla part. n. 311 RFD di __________ (doc. 28), perciò è a
giusta ragione che l'Ufficio stima ha valutato al valore venale, in virtù
dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, le altre proprietà immobiliari.
2.7. Già in
occasione della precedente richiesta (1997) di prestazioni complementari, la
Cassa di compensazione ha interpellato l'Ufficio stima per valutare i fondi di
proprietà della ricorrente (doc. 99).
Con la domanda del 2013, la Cassa ha nuovamente
consultato l'Ufficio stima che, per mezzo dell'ing. __________, ha eseguito una
nuova valutazione delle particelle dell'assicurata.
A seguito dell'opposizione del 28 ottobre 2013
(doc. A3), il 18 novembre 2013 il perito dell'Ufficio stima ha avuto un
colloquio telefonico con il rappresentante dell'insorgente.
In quell'occasione le parti si sono confrontate con le valutazioni
espresse nelle precedenti perizie e con le contestazioni sollevate dall'interessata
sia con l'opposizione sia durante il sopralluogo.
L'esperto ha spiegato la differenza tra le
valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le
necessarie informazioni all'interessata.
Nel suo referto del 21 novembre 2013 (doc. 104) il perito ha precisato
quanto segue:
"
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da
valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale,
industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o
frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita,
pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la
posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la
topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli
accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul
valore commerciale.".
Nel merito, lo specialista ha concluso che le osservazioni presentate dall'assicurata non
apportavano argomentazioni nuove che non fossero già state considerate nella
perizia e quindi non v'era motivo di distanziarsi dalla valutazione eseguita.
I dettagli delle valutazioni al 2013 dei mappali
nn. 40, 311, 371, 373, 376, 577, 937, 948, 954, 966, 1006 e 1015 RFD di __________
e n. 682 RFD di __________ sono stati prodotti per esteso dal perito (docc. 52-98).
In particolare, il fondo n. 40 è costituito da
una superficie non edificata di 3707 mq, in parte iscritta nel piano regolatore
in zona edificabile ed in parte situata fuori zona edificabile. Il valore
complessivo del fondo stabilito dal perito ammonta, arrotondato, a Fr.
200'000.- (Fr. 55.-/mq x 3707mq).
La ricorrente ha contestato il valore venale di
questo fondo, mentre la valutazione esperita sugli altri mappali non è stata
impugnata. L'insorgente ha soltanto evidenziato che la somma di questi valori
ad essa ascrivibili dà un importo di Fr. 217'390.-, contro i Fr. 225'390.-
computati dalla Cassa di compensazione.
Il valore venale stabilito dal perito sui
seguenti immobili va così conteggiato all'assicurata:
- n. 40 RFD __________ Fr. 200'000.- Fr. 200'000.-
- n. 371 RFD __________ Fr. 100.- x
½ Fr. 50.-
- n. 373 RFD __________ Fr. 20'000.- x ½ Fr. 10'000.-
- n. 376 RFD __________ Fr. 70'000.- usufrutto Fr. 0.-
- n. 577 RFD __________ Fr. 8'600.- x ½ Fr. 4'300.-
- n. 937 RFD __________ Fr. 400.- x
½ Fr. 200.-
- n. 948 RFD __________ Fr. 800.- x
½ Fr. 400.-
- n. 954 RFD __________ Fr. 360.- x
½ Fr. 180.-
- n. 966 RFD __________ Fr. 440.- x
½ Fr. 220.-
- n. 1006 RFD __________ Fr. 40.- x
½ Fr. 20.-
- n. 1015 RFD __________ Fr. 240.- x
½ Fr. 120.-
- n. 682 RFD __________ Fr. 4'000.- x ½ Fr. 2'000.-
Fr. 304'980.- Fr. 217'390.-
Il valore venale dei citati fondi ascrivibile alla ricorrente ammonta
quindi a Fr. 217'390.-, così come da essa rettamente rilevato.
Per l'abitazione primaria, la Cassa ha a buon diritto computato, in
virtù dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore di stima del fondo n. 311 RFD
di __________, riportato sulla quota di comproprietà dell'assicurata, per ottenere
così l'importo di Fr. 37'390.-.
2.8. Con il
ricorso l'assicurata ha contestato la valutazione riferita alla part. n. 40 RFD
di __________, evidenziando che già nel 1998 (doc. 99) lo stesso Ufficio stima,
in occasione di una precedente domanda di prestazioni complementari, aveva
valutato questa particella al 1° gennaio 1997, fissandone il valore a Fr.
210'000.-.
Essa ha rilevato che considerato che nel 2012 il
Popolo svizzero ha accettato in votazione federale la modifica costituzionale
denominata "iniziativa Weber" sulla limitazione delle costruzioni
delle residenze secondarie, il valore venale di questo mappale è ora forzatamente
diminuito e quindi l'amministrazione deve tenere in considerazione questa rilevante
modifica della sua sostanza che incide sul suo diritto alle PC.
La ricorrente ha stimato che il fondo n. 40
attualmente vale tra i Fr. 100'000.- ed i Fr. 150'000.- "e, forse,
anche meno" (doc. I).
2.9. Su queste
critiche ha preso posizione il 27 febbraio 2014 (doc. VIII/1) l'Ufficio stima con
parere dell'arch. __________, interpellato espressamente dalla Cassa di
compensazione (doc. V):
"
Per la determinazione dei valori peritali che
perseguono l'obiettivo del valore venale, utilizziamo parametri di calcolo che,
specialmente per quanto riguarda i terreni, tengono conto dei valori espressi
dal mercato immobiliare, siano essi reperibili nel Comune interessato dalla
perizia o, nel caso fossero in numero ridotto, nei Comuni aventi
caratteristiche paragonabili.
Nel caso in oggetto si fa riferimento
all'iniziativa Weber, che limita le residenze secondarie, da considerare per
procedere ad una diminuzione del valore del terreno proposto in sede peritale,
per la particella no. 40 di __________.
Va detto che il valore medio di stima della
particella in questione, entrata in vigore con procedura di revisione generale
il 1.1.2005, corrisponde a CHF 35.- il mq, mentre il valore medio attribuito
nella perizia eseguita il 20 settembre 2013 su richiesta dello IAS, ammonta a
CHF 55.-.
I ricorrenti, valutano la limitazione sulle
residenze secondarie nel Comune di __________ quale potenziale elemento da
considerare per postulare una diminuzione dei valori proposti in ambito
peritale.
Va comunque evidenziato che il nostro Ufficio,
negli ambiti della propria competenza, deve poter garantire un utilizzo di dati
solidi e sostenibili che abbiano un provato riscontro sul territorio comunale o
eventualmente regionale. Ragione per cui per le perizie richieste, in questo
caso dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) utilizziamo i parametri di
calcolo aggiornati al momento richiesto della perizia in quanto lo scopo è
quello di definire il valore commerciale dell'oggetto valutato.
Per fare ciò, il nostro Ufficio tiene sotto osservazione
tutte le contrattazioni che intervengono in tutti i Comuni del Cantone.
Per questo motivo, pur riconoscendo che a __________
la possibilità di ottenere residenze secondarie è preclusa avendo raggiunto e
superato la soglia del 20%, non abbiamo sufficienti elementi (mercato delle
transazioni) per poter giustificare una modifica dei valori siano questi di
stima ufficiale che peritali.
D'altronde, come precedentemente indicato, va
sottolineato che i valori, sia di stima che peritali, attribuiti alla
particella oggetto di questo ricorso, sono a nostro giudizio ancora sostenibili
e sensibilmente inferiori ai valori di mercato.
Pertanto, sulla base della nostra conoscenza, non
abbiamo elementi sufficienti per rivedere il valore contestato.
In questo caso anche la mancanza della Legge
d'applicazione che il Parlamento federale deve ancora adottare, contribuisce a
rendere difficoltosa qualsiasi adozione di misure concrete.
Pertanto, sulla base delle presenti
argomentazioni, confermiamo integralmente i valori proposti nella perizia del
20 settembre 2013.".
Pronunciandosi in merito a queste spiegazioni,
l'assicurata ha rilevato come sì il perito accenni all'iniziativa Weber, ma in
realtà egli non tenga in considerazione le conseguenze della stessa, "lasciando
così irrisolta la questione dell'effettiva applicazione di questo fattore al
fine della determinazione del valore di un fondo soggetto alla restrizione di
cui alla citata iniziativa." (doc. X).
Inoltre, secondo l'interessata, i valori indicati
di Fr. 35.- e di Fr. 55.- potrebbero apparire bassi, ma ciò è dovuto alla
presenza di una grande superficie di terreno non edificabile, mentre nel 2005
la parte edificabile era stata valutata Fr. 70.-/mq per un totale di Fr.
131'127.- (come risulta dal catastrino fiscale), quando invece nella perizia
del 20 settembre 2013 tale valore è di Fr. 107.-/mq visto il valore complessivo
di Fr. 200'000.-. Questo valore è peraltro simile a quello stabilito nella
perizia del 1998 e dunque le conseguenze dell'iniziativa Weber, pure confermate
dall'Ufficio stima, non trovano tuttavia conferma nella determinazione del
valore venale.
Anche l'affermazione del perito sulla
comparazione del mercato delle transazioni non è corretta, visto che dopo
l'iniziativa Weber non vi sono più state compravendite e quindi i terreni hanno
perso il loro valore.
Infine, la conclusione dell'Ufficio stima
sull'assenza di una legge federale di applicazione non vuole ancora dire,
secondo la ricorrente, che le difficoltà ad adottare misure concrete in linea
con l'iniziativa Weber debbano "essere motivo sufficiente per mantenere
nell'indigenza chi, come la sottoscritta, si trova a dover vivere con una
rendita di CHF 1170.- mensili. Non chinarsi seriamente sulla questione vuol
semplicemente e assurdamente dire di privare l'avente diritto del fabbisogno
vitale garantitole dalla vigente legislazione, violando non di meno, il
principio della parità di trattamento, anch'esso costituzionalmente garantito,
in primis rispetto a coloro che sono domiciliati in comuni non toccati
dall'Iniziativa Weber." (doc. X).
Chiamato nuovamente a pronunciarsi su queste
osservazioni, l'Ufficio stima ha ribadito integralmente il suo parere (doc.
XIII/1).
2.10. Secondo la giurisprudenza
dell'allora TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale di un immobile
l'amministrazione deve far
esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato
illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare
sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo
metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello
corrente (RDAT II-1995 pag. 203 seg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente
degli immobili, l'ufficio
cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile
2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti
inammissibile calcolare l'importo
delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità
differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di
compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in casi
riguardanti il nostro Cantone, in cui il ricorrente aveva contestato la
valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TF(A) ha
confermato l'operato dei periti (STF P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96
del 27 febbraio 1998).
Quanto alla valenza probante di un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già
avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
Considerandi
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01, U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
La citata giurisprudenza del TF(A) deve valere
per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998
LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche a quelle esperite in ambito
immobiliare (STCA 33.2013.8-9 del 9 aprile 2014; STCA 33.2011.6 del 19 ottobre
2011; STCA 33.2011.2 del 6 giugno 2011; STCA 33.2010.6 del 3 marzo 2011; STCA
33.2010.18
del 21 febbraio 2011; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011; STCA
33.2008.6
del 4 marzo 2009; STCA 33.1996.75 del 24 febbraio 1997).
2.11
A mente della
scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati referti peritali
del 20 settembre 2013, del 21 novembre 2013 e del 27 febbraio 2014 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in
considerazione tutti i fattori, positivi e negativi, le caratteristiche e le
peculiarità della concreta fattispecie, quali l'importanza della località in cui giace la proprietà, la situazione
geografica e morfologica, i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita
come pure il valore del fabbricato e le norme pianificatorie dettate dal piano
regolatore.
L'ing. __________, che ha valutato le particelle
della ricorrente, ha esposto i criteri di valutazione generali e particolari,
la situazione catastale, le servitù e oneri fondiari, le menzioni, il piano
regolatore comunale e la descrizione del fondo.
Per quanto concerne in particolare la part. n. 40
RFD di __________, tenuto conto di queste caratteristiche, l'ingegnere ha
calcolato il valore del terreno, cifrandolo in Fr. 55.-/mq, per un totale,
arrotondato, di Fr. 200'000.- per gli oltre 3'000 mq di superficie.
Queste perizie appaiono chiare, complete ed
esaurienti, sia nell'esame
generale dei fondi sia nella descrizione dei fabbricati, come pure nella calcolazione
aritmetica dei valori determinanti.
Soprattutto, non va dimenticato che il contenuto
dei referti del 20 settembre 2013 è stato ribadito il 18 novembre 2013 dall'ing.
__________, interpellato dalla Cassa di compensazione sulla valutazione delle
particelle in questione, durante una lunga conversazione telefonica con il rappresentante
della ricorrente.
Inoltre, va evidenziato che l'Ufficio stima si è ulteriormente pronunciato
sulle censure della ricorrente rendendo, tramite l'arch. __________, il parere
del 27 febbraio 2014, che spiega nel dettaglio le metodologie adottate per
valutare le sue proprietà.
Questo scritto fa seguito al precedente del 21
giugno 2013 (doc. A7) in cui lo stesso architetto ha preso posizione sulle
specifiche domande sottoposte il 6 maggio 2013 dal rappresentante
dell'assicurata, con particolare attinenza all'iniziativa Weber, al
Dipartimento delle finanze e dell'economia, trasmesse poi per competenza
all'Ufficio cantonale di stima, che ha così risposto:
"
Nel suo scritto lei pone due domande rilevanti
che toccano direttamente la situazione patrimoniale di migliaia di cittadini e
fondi.
In concreto, lei chiede che quando il nostro
Ufficio è chiamato a calcolare il valore commerciale dei terreni (es: per la
determinazione del diritto al beneficio di aiuto sociali) tenga conto degli
effetti dell'iniziativa Weber e - più in generale - che siano rivisti i valori
di stima di tutti i terreni edificabili situati nei Comuni toccati dalla
novella costituzionale.
Nel merito, possiamo comunicarle che l'Ufficio
stima, per le perizie richieste - ad esempio - dall'Istituto delle
assicurazioni sociali (IAS) utilizza normalmente i parametri di calcolo
aggiornati al momento richiesto della perizia e questo perché lo scopo della
richiesta è di definire il valore commerciale dell'oggetto valutato. Di
conseguenza, le perizie che interesseranno - ad esempio - terreni edificabili
destinati a residenze secondarie, in comuni che superano la nota soglia del
20%, terranno conto dell'influenza che la citata iniziativa Weber avrà sul
valore di mercato.
Per contro, la questione legata alla stima,
intesa nel senso voluto dalla legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare del 13 novembre 1996, è più delicata e complessa e, recentemente, è
stata anche oggetto, da parte del Gruppo PLR, di una mozione rivolta al
Consiglio di Stato in cui si ripropongono gli aspetti da lei sollevati.
Visto l'accoglimento dell'iniziativa Weber, è
palese che la situazione di parecchi fondi/immobili possa cambiare e il mercato
immobiliare risentirne e dare i primi importanti segnali ai quali il nostro
Ufficio presterà la massima attenzione.
Comunque, allo stato attuale delle cose non siamo
in grado di ricalcolare i valori delle migliaia di fondi e edifici toccati e
questo già solo per il fatto che il Parlamento federale non ha ancora adottato
la legge d'applicazione indispensabile per rendere concreta la citata
iniziativa. (…)".
2.12
L'11 marzo
2012.
Popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare «Basta con
la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!», denominata iniziativa Weber
dal nome del suo promotore, depositata dalla fondazione Helvetia Nostra. La
Costituzione federale sancisce che la "quota di abitazioni secondarie
rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano
utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento"
(art. 75b cpv. 1 Cost. fed.). Le disposizioni transitorie dell'art. 75b (art.
197.
n. 9 cpv. 1 Cost. fed.) prevedono un termine di due anni per l'emanazione
delle necessarie disposizioni d'esecuzione, che sono state concretizzate dal
disegno di legge federale sulle abitazioni secondarie del 19 febbraio 2014 (FF 2014 2103).
Il disegno di legge del Consiglio federale concretizza per
l'appunto l'art. 75b Cost. fed., in primo luogo vietando nuove abitazioni
secondarie nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20%.
Continua però ad essere ammessa la costruzione di abitazioni primarie, di
abitazioni ad esse equiparate, come per esempio le abitazioni occupate per
scopi di lavoro o di formazione, e di abitazioni sfruttate a scopi turistici.
Le abitazioni sfruttate a scopi turistici possono essere create nell'ambito di
una struttura ricettiva organizzata, categoria che comprende alberghi e
residenze alberghiere. Inoltre, al momento della costruzione di un'abitazione
primaria per uso proprio la popolazione locale può realizzare un'abitazione
supplementare nello stesso edificio. Il disegno di legge prevede una terza
categoria di abitazioni sfruttate a scopi turistici, riservata ad abitazioni
che devono essere messe a disposizione su piattaforme di vendita commerciale.
Queste abitazioni sono ammesse esclusivamente nei comprensori designati a
questo scopo nel piano direttore. In casi speciali possono essere autorizzate
nuove abitazioni anche senza limitazione d'uso, vale a dire utilizzabili anche
come abitazioni secondarie. Rientrano in questa categoria le abitazioni
realizzate nell'ambito di strutture ricettive organizzate, le abitazioni in
edifici protetti nonché le abitazioni che sono oggetto di un
piano regolatore speciale.
Le abitazioni costruite secondo il diritto anteriore,
vale a dire le abitazioni che l'11 marzo 2012 esistevano già o beneficiavano di
un'autorizzazione con decisione passata in giudicato, sono libere nell'uso
abitativo, ma possono essere ampliate soltanto se sono dichiarate come
abitazioni primarie o come abitazioni sfruttate a scopi turistici (Messaggio
del Consiglio federale concernente la legge federale sulle abitazioni
secondarie del 19 febbraio 2014, FF 2014 2065).
Essendo competente per l'esecuzione della
legislazione (art. 182 cpv. 2 Cost. fed.), il 22 agosto 2012 il
Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sulle abitazioni secondarie (RS 702),
entrata in vigore il 1° gennaio 2013. L'ordinanza si prefigge in particolare di
chiarire, a titolo provvisorio, il campo di applicazione dell'art. 75b Cost. fed. Secondo l'art.
9.
cpv. 2, l'ordinanza ha effetto fino all'entrata in vigore della legislazione
d'esecuzione relativa all'art. 75b
Cost. fed.
Nel dettaglio, dal Messaggio si evince che la legge concretizza le
disposizioni dell'art. 75b
Cost. fed., prevedendo sostanzialmente che nei Comuni in cui la
quota di abitazioni secondarie supera il 20% non possano essere autorizzate
nuove abitazioni secondarie. Per determinare quali Comuni entrano in linea di
conto, ogni Comune deve allestire una volta all'anno un «inventario delle
abitazioni», in cui devono figurare per lo meno il numero complessivo delle
abitazioni e il numero delle abitazioni primarie. I Comuni possono inoltre
indicare separatamente categorie di abitazioni equiparate alle abitazioni
primarie, e dunque a esse imputabili. Spetta alla Confederazione determinare la
quota di abitazioni secondarie per ciascun Comune sulla base dell'inventario
delle abitazioni. La legge precisa i tipi di abitazioni ammessi anche con una
quota di abitazioni secondarie superiore al 20 per cento: si tratta delle
abitazioni primarie, delle abitazioni equiparate alle abitazioni primarie e
delle abitazioni sfruttate a scopi turistici. D'ora in avanti, queste
abitazioni potranno essere autorizzate soltanto con una limitazione d'uso, che
deve essere menzionata nel registro fondiario in riferimento al fondo in
questione. Le abitazioni sfruttate a scopi turistici sono abitazioni create
nell'ambito di una struttura ricettiva organizzata, vale a dire nell'ambito di
alberghi e residenze alberghiere. Inoltre, quando costruisce una nuova
abitazione primaria, la popolazione locale può creare anche un'abitazione
supplementare. Quali abitazioni sfruttate a scopi turistici vi sono le
abitazioni che devono essere offerte su piattaforme di vendita commerciale. Esse
sono ammesse esclusivamente nei comprensori designati a tale scopo nel piano
direttore. In casi speciali si possono autorizzare nuove abitazioni senza
limitazione d'uso, dunque utilizzabili anche come abitazioni secondarie: è il caso
delle abitazioni che sorgono nel quadro di strutture ricettive organizzate,
delle abitazioni in edifici protetti e delle abitazioni oggetto di un piano
regolatore speciale inerente a un progetto destinato alla costruzione di
abitazioni secondarie (FF 2014 2069).
Più specificatamente, l'art. 6 del progetto di legge attua il
contenuto dell'articolo costituzionale sulle abitazioni secondarie (art. 75b Cost. fed.), secondo cui
nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento non si
possono autorizzare nuove abitazioni secondarie. Questo divieto si applica sia
alla costruzione ex novo di un'abitazione secondaria sia al cambiamento di
destinazione di un edificio esistente nel quale non vi erano fino a quel
momento abitazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 (p. es. un edificio di
economia rurale o commerciale). La conseguenza di questo divieto è che nei
Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento si
possono di principio autorizzare solamente abitazioni nuove con una specifica
limitazione d'uso, per impedire che queste abitazioni siano usate come
abitazioni secondarie.
Il divieto di costruire nuove abitazioni secondarie non si applica
alle abitazioni primarie e alle abitazioni equiparate a quelle primarie
conformemente all'articolo 2 capoverso 3 della legge (FF 2014 2080).
L'art. 6 cpv. 2 regola dei casi speciali in cui è possibile
realizzare nuove abitazioni in Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie
è superiore al 20%, senza che venga imposta alcuna limitazione d'uso ai sensi
dell'art. 7 cpv. 1. Queste abitazioni possono quindi essere usate anche come
abitazioni secondarie.
Si annoverano le abitazioni in relazione con
strutture ricettive organizzate (art. 9) e le nuove abitazioni in edifici protetti
(art. 10)
L'art. 7 prevede che nei Comuni in cui la quota di abitazioni
secondarie supera il 20% si può continuare ad autorizzare la costruzione di
nuove abitazioni che rientrano nelle categorie indicate (abitazioni primarie,
abitazioni sfruttate a scopi turistici, strutture ricettive organizzate). Nel
quadro dell'autorizzazione edilizia l'autorità preposta deve però disporre una
limitazione d'uso (cpv. 3) volta a garantire che queste nuove abitazioni siano
utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati.
In merito alle norme d'esecuzione della nuova legge, il diritto
edilizio dei Cantoni e dei Comuni contiene essenzialmente disposizioni sulla
costruzione, più che sull’uso degli edifici o sul controllo del loro utilizzo.
L'esecuzione della regolamentazione in materia di abitazioni secondarie
riguarda fondamentalmente l'uso concreto delle abitazioni. Nell'interesse della
leggibilità del testo, il disegno di legge non disciplina in modo dettagliato
le modalità esecutive. Tuttavia, affinché la normativa sulle abitazioni
secondarie produca gli effetti auspicati, questo aspetto non va trascurato. Per
garantire uno standard minimo comune sono indicati gli obblighi minimi in
materia di esecuzione da parte delle competenti autorità cantonali e comunali.
Tra gli strumenti complementari ipotizzabili entrano in linea di conto
l'obbligo di presentare i contratti di locazione per poter verificare,
all'occorrenza, se l'uso è conforme al diritto, o l'obbligo, per la persona che
lascia l'abitazione, di annunciare l'uso attuale e futuro. I Cantoni e Comuni
sono liberi di emanare, se necessario, disposizioni d'esecuzione più
restrittive (FF 2014 2089).
Quanto alle ripercussioni della nuova legge, il Messaggio (FF 2014
2095) indica che anche la popolazione delle regioni di montagna sarà
direttamente interessata dalla legislazione sulle abitazioni secondarie: i
Comuni e i Cantoni di queste regioni registreranno una contrazione dell'attività
economica, ma trarranno anche i massimi benefici sul piano della preservazione
dei valori paesaggistici. L'ampiezza delle ripercussioni sui singoli Comuni
delle regioni di montagna dipenderà da svariati fattori, per esempio dalla loro
struttura economica, dal loro ruolo nel settore del turismo e dalla loro
posizione. La legislazione sulle abitazioni secondarie toccherà quindi
principalmente le regioni di montagna. Sul piano istituzionale, nei Comuni e
nei Cantoni di queste regioni le ripercussioni si faranno sentire soprattutto
in materia fiscale e sotto forma di onere per l'attuazione della legislazione.
Anche il Tribunale federale ha avuto modo di pronunciarsi sulle
conseguenze dell'esito della citata votazione federale.
In particolare, nella DTF 139 II 243 (del 22 maggio 2013 e quindi
antecedente il suesposto Messaggio) vertente sulla limitazione delle abitazioni
secondarie (art. 75b e 197 n. 9 Cost. fed.) e sull'applicabilità immediata
delle nuove disposizioni costituzionali dall'11 marzo 2012, l'Alta Corte ha esposto la panoramica dei diversi pareri sulla questione (consid. 2-7) e ha sancito
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali l'11 marzo 2012
(consid. 8).
Il Tribunale federale ha chiarito che l'art. 75b cpv. 1 in relazione con l'art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. fed. contiene un divieto di rilasciare licenze
edilizie immediatamente applicabile per le residenze secondarie nei Comuni in
cui la quota del 20% è già raggiunta o superata (consid. 9 e 10).
Questo divieto vale per tutte le licenze edilizie rilasciate in
prima istanza nei Comuni interessati a partire dall'11 marzo 2012: i permessi
di costruzione rilasciati prima del 1° gennaio 2013 sono annullabili su
ricorso, mentre quelli concessi dopo questa data sono nulli in virtù dell'art.
197.
n. 9 cpv. 2 Cost. fed. (consid. 11).
2.13
Nell'evenienza
concreta, il mappale n. 40 RFD di __________, la cui valutazione peritale è qui
contestata dalla ricorrente, è costituito di una superficie non edificata di
3707.
mq, di cui la metà è sita in zona edificabile (R2) e l'altra metà è fuori
zona edificabile.
Nella sua valutazione, l'ing. __________ ha
stabilito in Fr. 55.-/mq il valore di questo fondo ed il collega ing. __________
ha confermato tale valore, non essendovi motivi per scostarsi da questo valore.
Anche l'arch. __________ ha confermato che il
valore venale di questo fondo va fissato in Fr. 55.-/mq, risultando dalle
contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, che sono intervenute nella
località negli ultimi anni.
Inoltre, il perito ha affrontato la questione
dell'iniziativa Weber riconoscendo, da un lato, che nel Comune di __________ la
soglia limite del 20% di residenze secondarie è già stata raggiunta e, dall'altro
lato, evidenziando che il mercato delle transazioni non offre sufficienti
elementi per giustificare una modifica dei valori dei fondi dell'assicurata,
sia di stima ufficiale sia peritali.
In altre parole, in assenza di dati certi su una
diminuzione (o aumento) del valore degli immobili a __________ a seguito
dell'entrata in vigore dell'iniziativa Weber che, come visto, ha esplicato
effetto sin dall'11 marzo 2012 (DTF 139 II 243), l'Ufficio stima ha confermato
la sua iniziale valutazione di Fr. 200'000.-.
D'avviso di questo Tribunale, tutto ben
considerato l'operato dei periti deve essere confermato.
In primo luogo, va evidenziato che tre sono gli
esperti che si sono pronunciati su questa questione e che tutti e tre sono
giunti al medesimo risultato.
Inoltre, non va dimenticato che l'Ufficio stima
esegue le sue valutazioni in base allo stato di diritto e di fatto degli
immobili in funzione delle indicazioni chieste dalla Cassa di compensazione.
Ovvero, i tecnici si pongono, per determinare il valore venale dei fondi da
peritare, al momento indicato dalla Cassa cantonale di compensazione.
In specie, la valutazione è correttamente
avvenuta considerando il valore venale delle proprietà della ricorrente nel
2013, visto che la stessa ha postulato quell'anno le prestazioni complementari.
Come visto, quando nel settembre 2013 il primo
perito, nel mese di novembre 2013 il secondo esperto e nel febbraio 2014 il terzo
tecnico hanno esaminato gli immobili dell'assicurata, stato 2013, essi hanno
tenuto conto dei prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche
e private, avvenute in quella località negli ultimi anni, dell'importanza della
località in cui sono situate le proprietà da valutare in rapporto con la
situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale
della regione, così pure le norme pianificatorie, la posizione, le dimensioni,
le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo
sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accessi, le servitù ed i fattori
positivi o negativi che incidono sul valore commerciale.
Nel considerare tutti questi fattori, gli esperti
hanno quindi tenuto anche conto (forzatamente) dell'esito dell'iniziativa Weber,
nel senso che, come da prassi, hanno monitorato il mercato delle transazioni
immobiliari e, sulla scorta dei dati a loro disposizione e di quelli raccolti
di recente, hanno determinato in Fr. 55.-/mq il valore del fondo n. 40 RFD di __________.
Alla luce di ciò, non si può dunque concludere
nel senso voluto dalla ricorrente, ossia non è vero che l'Ufficio stima non ha
tratto le debite conclusioni dall'applicazione dell'iniziativa Weber. Nei rispettivi
rapporti i periti hanno chiaramente indicato di avere considerato tutti i
fattori positivi e negativi che incidono sul valore commerciale di un immobile
e quindi, implicitamente, anche degli esiti della votazione popolare federale
che, come detto, è stata di immediata applicazione.
Se, in concreto, nella località in oggetto,
dall'11 marzo 2012 non vi sono state delle transazioni che hanno portato i
compratori immobiliari a pagare un prezzo inferiore ai Fr. 55.-/mq stabiliti
dall'Ufficio stima per fondi simili a quello in oggetto e quindi non vi sono
sufficienti elementi per gli specialisti per cambiare le precedenti perizie,
neppure il TCA ha motivo di scostarsi dalla valutazione peritale totale di Fr.
200'000.-.
Va al riguardo infatti
ricordato che le perizie affidate in sede di istruttoria amministrativa ad
esperti esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità.
Stanti dunque le convincenti
motivazioni fornite - a più riprese - dagli esperti dell'Ufficio cantonale di
stima, ente a cui la Cassa di compensazione si affida per determinare il valore
venale degli immobili degli assicurati, anche questo Tribunale deve quindi fare
proprie le conclusioni dei periti interpellati e tutelare il valore venale da
essi individuato.
A titolo abbondanziale, la scrivente Corte
osserva, d'altronde, che la modifica costituzionale apportata nel 2012, e la
relativa Legge federale sulle abitazioni secondarie di prossima entrata in
vigore in luogo e vece dell'attuale Ordinanza sulle abitazioni secondarie
varata dal Consiglio federale, permette comunque ai proprietari di fondi
ubicati in Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale
delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo
abitativo eccede il 20%, di continuare a costruire abitazioni primarie,
abitazioni ad esse equiparate, come per esempio le abitazioni occupate per
scopi di lavoro o di formazione, ed abitazioni sfruttate a scopi turistici. Queste
ultime possono essere create nell'ambito di una struttura ricettiva
organizzata, categoria che comprende alberghi e residenze alberghiere. Inoltre,
in casi speciali possono essere autorizzate nuove abitazioni anche senza
limitazione d'uso, vale a dire utilizzabili anche come abitazioni secondarie.
Alla luce di ciò, numerose sono ancora comunque
le possibilità edilizie di utilizzazione di un fondo anche dopo l'introduzione
dell'art. 75b Cost. fed.
2.14
Stanti le
considerazioni esposte, la valutazione di Fr. 200'000.- della part. n. 40 RFD
di __________ determinata dell'Ufficio cantonale di stima deve essere
confermata.
Su questo punto, quindi, la decisione impugnata
deve essere confermata.
Essa va invece modificata nella determinazione
del valore venale degli altri fondi della ricorrente, ammontante, infatti, a
Fr. 217'390.-.
2.15
Tutto ben considerato, il
ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata,
con rinvio degli atti alla Cassa affinché essa proceda con l'emanazione di una
nuova decisione che tenga conto della correzione del valore venale dei fondi
peritati dall'Ufficio stima.
Malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome non è
patrocinata da un legale (art. 61 lett. g LPGA) alla ricorrente non vanno
assegnate delle ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale
di compensazione, affinché emani una nuova decisione formale conformemente ai
considerandi.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario__________
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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