33.2014.20
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 settembre 2016Italiano32 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2014.20+21
TB
Lugano
14
settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2014 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr. da: RA 1
1, 2 rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 emanata da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiaria di una rendita
di vecchiaia e dal marzo 2012 di un assegno per grandi invalidi dell'AI (ora AVS)
di grado medio (doc. A4), RI 2, nata nel 1949, coniugata con Pietro, 1948, è
anche al beneficio delle prestazioni complementari e dal 1° novembre 2013
necessita di un aiuto per assisterla e curarla a domicilio.
1.2. Contrariamente al 2013 (doc.
A5), dal 1° gennaio 2014 (doc. A6) la Cassa di compensazione non ha più
riconosciuto per intero ai coniugi RI 2 e RI 1 nel foglio di calcolo per la PC
Fatti
i costi delle cure a domicilio rimborsati a titolo di spese di malattia e di
invalidità (Fr. 20'650.-), ma soltanto l'importo (Fr. 6'610.-) non coperto
dall'assegno per grandi invalidi di grado medio dell’AVS percepito dalla moglie
(Fr. 14'040.-).
1.3. Con decisione su opposizione
del 27 marzo 2014 (doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato
la decisione formale del 7 gennaio 2014 (doc. A6) e quindi il riconoscimento dal
1° gennaio 2014 del diritto al rimborso delle spese per le cure e l'assistenza
limitatamente a Fr. 6'610.- all’anno, in virtù della deduzione dalle spese
comprovate dell'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito
dall'assicurata (Fr. 14'040.-).
Secondo l'amministrazione, l'art. 14 cpv. 4 e 5 LPC non prevede
una riserva ai sensi dell'abrogato art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC. Pertanto, per
le spese per le cure e l'assistenza spetta ai Cantoni decidere se l'AGI - e dal
1° gennaio 2012 anche il contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI - debba
essere o no dedotto anche prima del raggiungimento dei limiti dell'art.
14 cpv. 3 LPC, visto che gli effetti dell’OMPC sono decaduti con il 31 dicembre
2010.
D'avviso della Cassa di compensazione, la nuova Legge cantonale di
applicazione della LPC non prevede franchigie e riserve, perciò la garanzia del
rimborso minimo di Fr. 25'000.- (art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC) non è stata
mantenuta a livello cantonale e l'unica eccezione al computo dell'AGI è
prevista dall'art. 8 cpv. 3 LaLPC, quindi, a contrario, l'AGI va sempre
computato.
Di conseguenza, nella misura in cui i costi per le cure e
l'assistenza rivendicati da un assicurato sono inferiori all'importo
complessivo dell'AGI - e del contributo per l'assistenza -, la Cassa di
compensazione non deve rimborsargli queste spese, che sono comunque
contabilizzate. In seguito, superati i Fr. 25'000.-, esse sono
rimborsate sino al raggiungimento di Fr. 60'000.- (art. 19b OPC-AVS/AI)
rispettivamente di Fr. 90'000.- (art. 14 cpv. 4 LPC).
A mente della Cassa, questa soluzione non comporta un pregiudizio
a quegli assicurati che hanno costi per le cure e l'assistenza superiori a
quanto riconosciuto con il versamento dell'AGI e del contributo per
l'assistenza rispettivamente superiori anche ai limiti previsti all'art. 14
cpv. 3 LPC. In tal caso, infatti, l'assicurato che ha delle importanti spese
annue otterrà il rimborso delle stesse come prima della modifica della legge.
D'altronde, sottolinea l'amministrazione, visto che l'assegno per
grandi invalidi è riconosciuto proprio per spese dovute alla necessità di un
aiuto regolare e notevole di terze persone per compiere gli atti ordinari della
vita, per cure permanenti o per una sorveglianza personale, la soluzione
adottata dal Cantone Ticino non lede le persone che presentano delle spese di
cura e di assistenza inferiori all'AGI e al contributo per l'assistenza
riconosciuti rispettivamente inferiori ai limiti contemplati dall'art. 14 cpv.
3 LPC.
In conclusione, secondo l'amministrazione, in virtù dell'art. 34
LPC la OMPC non è più applicabile e spetta ai Cantoni decidere se l'AGI e il
contributo per l'assistenza debbano essere dedotti anche prima del
raggiungimento dei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC per quanto riguarda le spese
per le cure e l'assistenza. Inoltre, secondo la Cassa, la garanzia prevista
dalla OMPC di un importo minimo rimborsato (Fr. 25'000.-) prima del
computo dell'AGI e del contributo per l'assistenza non è più stata ripresa
nella LaLPC e gli importi annui rimborsabili previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e
dall'art. 19b OPC-AVS/AI sono rispettati. Alla luce di ciò, per la Cassa si
giustifica quindi la soluzione adottata.
1.4. Il 12 maggio 2014 (doc. I) RI
2 e RI 1, rappresentati dalla RA 1, a sua volta patrocinata dalla RA 2, hanno
interposto ricorso al Tribunale, chiedendo l'annullamento della decisione su
opposizione e di riconoscere il rimborso dell'intero ammontare delle spese per
le cure e l'assistenza a domicilio, quindi senza la deduzione
dell'importo dell'assegno per grandi invalidi.
Gli insorgenti ritengono che l'art. 14 cpv. 3 LPC abbia istituito un
importo minimo di rimborso, perciò non è stato più necessario riprendere
il testo dell'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC (secondo cui il rimborso non poteva
scendere sotto gli importi massimi previsti dall'art. 3d cpv. 2 vLPC),
poiché non sussisterebbe più il rischio, nei casi di rimborso con importi
maggiorati e computo dell'AGI, di un rimborso inferiore agli importi minimi
fissati. Pertanto, i Cantoni non possono scendere sotto gli importi minimi di
rimborso dell'art. 14 cpv. 3 LPC e nemmeno devono computare l'assegno per
grandi invalidi. Un'eccezione è prevista dall'art. 14 cpv. 4 LPC che stabilisce
che, indipendentemente dagli importi massimi di rimborso stabiliti dai Cantoni,
essi devono superare la soglia minima prevista al cpv. 3 se: il richiedente è beneficiario
di un AGI di grado medio o elevato dell'AI o dell'assicurazione contro gli
infortuni, dall'importo delle spese che superano i Fr. 25'000.- deve essere dedotto
l'importo dell'assegno per grandi invalidi, il rimborso non può superare gli
importi previsti al cpv. 4.
D'avviso degli insorgenti, l'art. 14 cpv. 4 LPC non mette in
discussione il principio sancito dall'art. 14 cpv. 3 2a frase LPC, ossia che le
spese rimborsate non possono essere inferiori a Fr. 25'000.-, ma regola un
aspetto delle spese da rimborsare.
Per RI 2 e RI 1 non va dimenticato che la volontà del legislatore
era che la nuova legislazione (LPC), in essere dal 1° gennaio 2008, non
portasse ad un peggioramento della situazione in vigore fino al 2007.
Per questo motivo, la Cassa di compensazione non poteva, computando
l'assegno per grandi invalidi, rimborsare un importo delle spese di malattia e
d'invalidità inferiore a Fr. 25'000.-.
A tale riguardo, la tesi dell'amministrazione secondo cui né la
LPC né la LaLPC prevedono una franchigia come l'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC
sarebbe errata. Infatti, l'art. 5 LaLPC andrebbe interpretato nel senso che
l'importo massimo di rimborso previsto dalla LaLPC corrisponde agli importi
minimi stabiliti dall'art. 14 cpv. 3 LPC. Inoltre, poiché l'art. 8 cpv. 2 LaLPC
prevede che l'assegno per grandi invalidi non è equiparato ad un rimborso delle
spese da parte di altre assicurazioni, dalle spese di malattia non
sarebbe possibile dedurre l'importo dell'AGI che l'assicurato riceve
dall'AVS o dall'AI. L'unica eccezione è prevista dall'art. 14 cpv. 4 LPC,
quando il beneficiario dell'assegno per grandi invalidi di grado medio o
elevato dell'AI o della LAINF chiede il rimborso delle spese per le cure e
l'assistenza per un importo superiore ai limiti stabiliti all'art. 14 cpv. 3
LPC. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Cassa di compensazione, che
ritiene di essere autonoma nella decisione di dedurre o no l'AGI anche
nei casi in cui non sono superati gli importi minimi previsti dall'art. 14 cpv.
3 LPC, solo nei casi in cui vengono superati questi importi minimi l'assegno
per grandi invalidi potrebbe essere computato.
Analizzando le modifiche legislative succedutesi nel tempo, gli
insorgenti evidenziano che nel 1998, con la 3a revisione della LPC, l'AGI non era
posto in deduzione quando si avevano spese per le cure e l'assistenza, ciò che
è stato confermato con la 4a revisione della LAI (1° gennaio 2004), in cui un
beneficiario di un AGI medio o elevato poteva ottenere un rimborso oltre il
limite di Fr. 25'000.- qualora, raggiunta questa soglia e dopo avere utilizzato
l'assegno per grandi invalidi, presentasse ulteriori spese per la cura e
l'assistenza. Come prevedevano le Direttive sulle prestazioni complementari in
vigore fino al 31 dicembre 2007 (N. 5030 e N. 5030.1 DPC), un assegno per
grandi invalidi dell'AI poteva essere dedotto unicamente se le spese per
le cure e l'assistenza superavano i Fr. 25'000.- annui e dunque si poteva
pretenderne il rimborso fino a Fr. 60'000.- rispettivamente fino a Fr. 90'000.-.
Al contrario, quindi, non era possibile dedurre
l'AGI quando la spesa di aiuto per il mantenimento a domicilio non superava
i Fr. 25'000.-, né se si trattava di un AGI di grado esiguo o di un AGI
dell'AVS. Con l'introduzione del contributo per l'assistenza, dal 1° gennaio
2012 la situazione non sarebbe mutata.
Gli insorgenti rilevano, inoltre, che computare l'assegno per
grandi invalidi come effettuato dalla Cassa di compensazione anche prima
del superamento del limite di Fr. 25'000.- rispettivamente prevedere un
rimborso inferiore a Fr. 25'000.- dopo il computo dell'AGI, sarebbe
privo di base legale cantonale. In effetti, il fatto che dal 1° gennaio 2008 la
seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC non sia stata inserita nella LaLPC non
può essere interpretato come un'autorizzazione a procedere in tal senso. Il
fondamento giuridico sarebbe inoltre assente anche a livello federale, visto
che per i rimborsi nei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC l'assegno per grandi
invalidi non è dedotto.
Da ultimo, i ricorrenti osservano che anche ammettendo che
l'abolizione dell'art. 3 OMPC rappresenti una base legale sufficiente per il
computo dell'assegno per grandi invalidi come effettuato dalla Cassa, ci si
troverebbe confrontati con un repentino cambiamento di prassi da parte della
Cassa, che in specie violerebbe il principio della buona fede degli assicurati.
1.5. Con risposta del 30 maggio
2014 (doc. III), la Cassa cantonale di compensazione propone di respingere il
ricorso.
L'amministrazione riconosce che i Cantoni non possano fissare
importi massimi inferiori a quelli minimi previsti dalla LPC per le spese di
malattia e di invalidità e che, superati gli importi complessivi minimi secondo
l'art. 14 cpv. 3 LPC, occorra dedurre l'assegno per grandi invalidi e il
contributo per l'assistenza.
La controversia fra le parti riguarda l'ipotesi in cui ci si trovi
al di sotto dell'importo minimo dell'art. 14 cpv. 3 LPC, come nel caso
di grande invalidità di grado lieve, e meglio a sapere a chi competa la
decisione di dedurre l'assegno per grandi invalidi rispettivamente il
contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Secondo la Cassa, questa
facoltà spetta ai Cantoni dal 2008 ed il Cantone Ticino, a differenza di altri
Cantoni, con la LaLPC non ha previsto alcuna garanzia ai sensi dell'art. 3 cpv.
2 2a frase OMPC per il riconoscimento del diritto al rimborso di spese ai sensi
dell'art. 14 LPC.
L'amministrazione nega inoltre che, in concreto, vi sia un
cambiamento di prassi dato che, in relazione alle spese sostenute nella
fattispecie, non v'è un reale pregiudizio economico nel senso voluto dal
ricorso.
In sostanza, se è richiesto il rimborso dei costi per la terza
persona a domicilio e l'ammontare complessivo dell'AGI e/o del contributo per
l'assistenza è superiore a detti costi, occorre rifiutare il riconoscimento di
dette spese di malattia e di invalidità. Per contro, i costi superiori all'AGI
e/o al contributo per l'assistenza saranno rimborsati nel rispetto dei limiti
rimborsabili previsti dall'art. 14 LPC.
1.6. Invitati a esprimersi
ulteriormente ed, eventualmente, a postulare l'acquisizione di prove (doc. IV),
con scritto del 12 giugno 2014 (doc. V) gli insorgenti sostengono che, giusta
l'art. 14 cpv. 3 LPC, i Cantoni possono fissare importi massimi, ma gli stessi
non possono essere inferiori agli importi minimi stabiliti dal legislatore
federale. I Cantoni non possono quindi derogare alla LPC e quand'anche si
ammettesse tale ipotesi, il Cantone Ticino non ha usufruito di questa
possibilità, visto che la LaLPC non contiene disposizioni in merito. Non
potrebbe quindi essere avvallata l'interpretazione della Cassa secondo cui
dalla mancata ripresa della seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC sarebbe
possibile dedurre che la volontà del legislatore cantonale fosse quella di non
più garantire il limite minimo previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC. Nemmeno il
rinvio della Cassa all'art. 8 cpv. 3 LaLPC gioverebbe alla tesi secondo cui, a
contrario, in tutti gli altri casi non previsti da questo disposto l'AGI
potrebbe essere dedotto.
1.7. Il 24 giugno 2014 (doc. VII)
l'amministrazione ribadisce che l'AGI va sicuramente computato se l'assicurato
fa valere delle spese superiori all'importo previsto dall'art. 14 cpv. 3
LPC, mentre al di sotto di questo importo, e nel caso di un assegno
grandi invalidi di grado lieve, la LPC lascia ai Cantoni la possibilità di non
considerare dette prestazioni. Per la Cassa, i Cantoni che hanno scelto di non
considerare l'AGI e/o il contributo per l'assistenza, mantenendo così la
garanzia prevista dall'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, l'hanno esplicitamente
previsto nella legge cantonale. Il Cantone Ticino, con la promulgazione
dell'art. 8 LaLPC, ha così chiaramente escluso la regola secondo la quale un
rimborso non possa anche essere inferiore a quanto previsto all'art. 14 cpv. 3
lett. a LPC.
1.8. Nelle loro ulteriori
osservazioni dell'8 settembre 2014 (doc. IX), gli insorgenti producono le
risposte di cinque Casse cantonali di compensazione a due loro quesiti relativi
al computo dell'AGI e all'esistenza di un importo minimo di rimborso (docc. A9-A13).
Essi inoltre richiamano i Messaggi del Consiglio federale e del
Consiglio di Stato ticinese in merito alle recenti modifiche legislative,
evidenziando come la Nuova Perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni (NPC) escludeva un peggioramento della situazione
degli assicurati, quindi la volontà del legislatore era di non computare
un AGI esiguo e di riconoscere un importo minimo di rimborso anche nei casi di
computo dell'AGI medio ed elevato pari almeno a quello fissato nell'art. 14
cpv. 3 LPC. In altri termini, l'assegno per grandi invalidi è deducibile
soltanto nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e il computo dell'AGI non
può condurre ad un rimborso inferiore ai limiti legali.
1.9. Le parti si sono espresse
ulteriormente, il 22 settembre 2014 (doc. XI) l'amministrazione e il 6 ottobre
seguente (doc. XIII) gli assicurati, confermando le loro rispettive posizioni.
Alla luce della particolarità del tema oggetto della procedura,
nell'ambito di un'altra controversia simile alla presente (inc. n. 33.2014.7)
il 15 gennaio 2015 (doc. XVI dell’inc. n. 33.2014.7) il Tribunale ha
interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sottoponendogli due
quesiti, ai quali l'UFAS ha risposto il 23 gennaio 2015 (doc. XVII dell’inc. n.
33.2014.7).
Le parti hanno formulato le loro osservazioni nel corso del mese
di febbraio 2015 (docc. XIX, XX e XXIII dell’inc. n. 33.2014.7).
Il 29 aprile 2015 (doc. XXVII dell’inc. n. 33.2014.7) ha avuto
luogo un dibattimento davanti al giudice delegato del TCA.
Infine, il 1° settembre 2015 (doc. XVIII) lo stesso giudice
delegato ha informato le parti che poiché la controversia in esame ha per
oggetto la medesima tematica della STCA 33.2014.7, evasa nel frattempo il 25
giugno 2015, ma che è stata impugnata davanti al Tribunale federale, il TCA ha
ritenuto opportuno sospendere la trattazione della presente procedura fino
all’emanazione del giudizio federale.
Il giudizio dell’Alta Corte nella procedura formante l’incarto n.
33.2014.7 è stato emesso il 17 giugno 2016 (9C_583/2015), con reiezione del
ricorso interposto dall’amministrazione.
Alla luce di ciò, la trattazione della procedura qui in esame è
stata riattivata.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
verifica dell'operato della Cassa cantonale di compensazione nell'ambito del
rimborso delle spese di malattia e di invalidità a cui hanno diritto i
beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.
2.2. Nella fattispecie qui in
esame, dal 1° novembre 2013 al 31 dicembre 2013 la Cassa cantonale di
compensazione ha concesso agli assicurati il rimborso delle spese per le cure e
l'assistenza, senza computare l'assegno per grandi invalidi di grado
medio dell'AVS che RI 2 riceveva, avendo comprovato delle spese per malattia inferiori
al limite annuo di Fr. 25'000.- di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC.
Con la decisione del 7 gennaio 2014 (doc. A6) la Cassa cantonale
di compensazione ha invece riconosciuto il rimborso di queste spese soltanto
parzialmente avendo dedotto l’AGI percepito dall’assicurata, poiché a livello
cantonale non vi sarebbe (più) la garanzia di un importo minimo da rimborsare
prima di prendere in considerazione l'assegno per grandi invalidi e del
contributo per l'assistenza e inoltre spetterebbe ai Cantoni decidere se l'AGI
e il contributo per l'assistenza debbano essere dedotti anche prima del
raggiungimento dei limiti previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC. Non prevedendo la
LaLPC alcuna norma specifica, secondo la Cassa, il Canton Ticino avrebbe optato
per la deduzione dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per
l'assistenza anche quando le spese di malattia e di invalidità sono inferiori
agli importi previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC e non più soltanto in applicazione
dell'art. 14 cpv. 4 LPC, ossia in presenza di spese per le cure e l'assistenza superiori
a questi limiti.
Nell'evenienza concreta, l'amministrazione ha quindi ritenuto che
poiché l'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito dall'assicurata
ammonta a Fr. 14'040.- e le spese di malattia e di invalidità di cui ha chiesto
il rimborso assommano a Fr. 20'650.- (doc. A7), l'AGI copre soltanto in parte
le spese per le cure e l'assistenza, perciò le prestazioni complementari devono
rimborsarle la differenza di Fr. 6'610.-.
Gli insorgenti ritengono, invece, che l'assegno per grandi
invalidi e il contributo per l'assistenza debbano essere computati soltanto
quando le spese per le cure e l'assistenza superino il limite minimo di Fr.
25'000.-, ciò che non si realizza in concreto, e quindi l'AGI non andrebbe
computato. Spetterebbe pertanto alle PC farsi carico del rimborso di queste
spese.
2.3. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC,
le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua
(lett. a) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (lett. b).
Per l'art. 3 cpv. 2 LPC, la prestazione complementare annua è una
prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA), mentre il rimborso delle spese di
malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).
L'art. 14 LPC concerne le spese di malattia e d'invalidità.
Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC, i Cantoni rimborsano ai beneficiari
di una prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno civile in
corso di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne.
Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che
possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso
alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e
appropriata.
In virtù dell'art. 14 cpv. 3 LPC, per le spese di
malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua,
i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia
essere inferiori ai seguenti importi annui:
a. per le persone che vivono a casa
1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone
che vivono in un istituto o in un ospedale Fr. 25'000.-
Considerandi
2.
coppie sposate Fr. 50'000.-
3.
orfani di padre e di
madre Fr. 10'000.-
b.
per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale Fr. 6'000.-
A norma dell'art. 14 cpv. 4 LPC, per le persone che
vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o
dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso
3.
lettera a numero 1 è aumentato a Fr. 90'000.- in caso di grande invalidità di
grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte
dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o
dell'AI. Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le
persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per
coniugi.
Il 1° gennaio 2004 è stato infatti introdotto l'art.
19b OPC-AVS/AI concernente l'aumento dell'ammontare massimo e, con la Nuova
impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni, dal 1° gennaio 2008 il testo è
stato modificato aggiornando gli articoli di legge citati.
Dal 1° gennaio 2012 questa norma è stata ulteriormente modificata
inserendo il contributo per l'assistenza dell'AVS o AI.
L'art. 19b cpv. 1 OPC-AVS/AI dispone che per le persone che vivono
a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione
contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC è
aumentato a Fr. 60'000.- in caso di grande invalidità di grado medio, nella
misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno
per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.
Secondo l'art. 19b cpv. 2 OPC-AVS/AI, per i coniugi che vivono a
casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o
dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3
lett. a n. 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i
costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi
invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI:
Numero di persone Grado
della grande invalidità Ammontare massimo
entrambi i coniugi elevato per ognuno Fr.
180'000.-
entrambi i coniugi medio per ognuno Fr.
120'000.-
un coniuge elevato
un coniuge medio Fr.
150'000.-
solo un coniuge elevato Fr.
115'000.-
solo un coniuge medio Fr.
85'000.-
A norma dell'art. 14 cpv. 5 LPC, l'importo è
aumentato secondo il capoverso 4 anche in caso di riscossione di un assegno per
grandi invalidi dell'AVS se l'assicurato percepiva in precedenza un assegno per
grandi invalidi dell'AI.
L'art. 14 cpv. 6 LPC prevede che le persone che in
seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione
complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e
d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.
I Cantoni possono rimborsare direttamente ai
fornitori i costi fatturati non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 LPC).
La disposizione transitoria dell'art. 34 LPC prevede che finché i
Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo
l'art. 14 cpv. 1, gli artt. 3-18 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di
malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni
complementari (OMPC) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno
precedente l'entrata in vigore della Legge federale del 6 ottobre 2006 che
emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione
finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si
applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare
dall'entrata in vigore della legge.
Riguardo al rimborso delle spese, il Cantone Ticino ha emanato la
Legge di applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in
vigore il 1° gennaio 2008 contemporaneamente alla nuova LPC, rendendo così non
più applicabile l'OMPC.
Per l'art. 5 cpv. 1 LaLPC le spese di malattia e d'invalidità e
gli importi massimi sono quelli riconosciuti dalla LPC.
L'art. 8 cpv. 1 LaLPC dispone che un diritto al rimborso delle
spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già
prese a carico da altre assicurazioni.
Secondo l'art. 8 cpv. 2 LaLPC, la concessione di un assegno per
grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazioni infortuni e
dell'assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte
di altre assicurazioni.
A norma dell'art. 8 cpv. 3 LaLPC, nella misura in cui
l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l'assegno per grandi
invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per fissare l'importo delle
spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare,
l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate.
Nei casi di cui all'art. 14 cpv. 5 LPC, i cpv. 3 e 4 sono
applicabili per analogia (art. 8 cpv. 4 LaLPC).
2.4
La
nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei
compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha reso necessaria la revisione completa della LPC e della legge d'applicazione cantonale. La
normativa ticinese da legge di sussidiamento è diventata una legge sulle
prestazioni (cfr. Messaggio del 2 maggio 2007 n. 5924 del Consiglio di Stato,
capitolo 8, in particolare 8.1.1).
Al capitolo "8.1.5 Spese
di malattia e di invalidità (art. 14-16 della legge federale)", il
Consiglio di Stato si è così espresso:
"
Con la NPC le spese di
malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali
spetta, in linea di principio, di determinare quali siano le spese
rimborsabili, purché ciò non comporti però un peggioramento della situazione
attuale per gli assicurati.
Allo scopo di garantire una prassi uniforme a
livello nazionale, la LPC definisce per quali prestazioni i Cantoni possono
prevedere un rimborso delle spese e ne fissa i termini di richiesta. La
soluzione proposta tiene conto della sovranità dei Cantoni in questo settore,
senza provocare un peggioramento della situazione delle persone assicurate. La
competenza di stabilire l'importo massimo del rimborso annuo delle spese di
malattia e d'invalidità, il quale non dovrà essere inferiore agli importi
massimi attuali, è conferita ai Cantoni.".
In merito ai
contenuti della nuova legge di applicazione della LPC, al capitolo 8.2 del
citato Messaggio n. 5924 il Consiglio di Stato ha osservato:
"
Il nuovo assetto della
legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI rende
necessario un adeguamento della relativa legge cantonale di applicazione.
Considerato che con la NPC si propone l'introduzione di una nuova LPC, il
Consiglio di Stato propone l'abrogazione dell'attuale legge cantonale,
sostituendola con una nuova normativa, che consideri le innovazioni proposte
con la NPC in materia di prestazioni complementari. La modifica più sostanziale
riguarda l'introduzione di un nuovo capitolo relativo al rimborso delle spese
(art. da 5 a 25): per il resto, sono da segnalare solo leggere modifiche
rispetto alla Legge d'applicazione attuale.".
L'Esecutivo
cantonale si è chinato specificatamente sulle spese di malattia e di invalidità
(art. 34 LPC) nel capitolo 8.2.4:
"
Con la NPC, le spese di
malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali
spetta di determinare quali siano le spese rimborsabili, nei limiti dell'art.
14.
della legge federale.
Il contenuto dell'Ordinanza federale sul
rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia
di prestazioni complementari (OMPC) viene quindi ripreso nella legislazione
cantonale sulle prestazioni complementari (legge di applicazione e
regolamento), ritenuto che il nostro Cantone limita il rimborso alle spese
necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica ed appropriata
(art. 14 cpv. 2 della legge federale).
Gli importi massimi dei rimborsi corrispondono
a quelli previsti dall'art. 14 cpv. 3-6 della legge federale.
Con la nuova legge cantonale di applicazione
viene conferita una delega al Consiglio di Stato di determinare a quali attori
(fornitori di prestazioni o assicuratori) possono essere direttamente
rimborsati i costi fatturati e non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 della nuova
legge federale).".
In effetti, il tenore
dell'attuale art. 8 LaLPC è identico all'art. 3 OMPC, ad eccezione del
capoverso 2 dell'art. 3 OMPC che non è più stato ripreso nella legge cantonale
di applicazione.
L'OMPC (Ordinanza sul rimborso
delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di
prestazioni complementari, RS 831.301.1) è stata abrogata con l'entrata in
vigore della nLPC il 1°gennaio 2008, dato che la competenza per legiferare in materia
di rimborsi di spese di malattia e d'invalidità - entro il termine di 3 anni
previsto dall'art. 34 LPC - è stata trasferita ai Cantoni. Nel nostro Cantone
la materia è stata tempestivamente regolamentata dal 2008 dalla LaLPC, le nuove
norme cantonali sono entrate subito in vigore e l'OMPC si è automaticamente
estinta.
2.5
Come
ricordato al considerando 1.9, il Tribunale federale si è pronunciato su questa
tematica a seguito del ricorso inoltrato dalla Cassa cantonale di compensazione
contro la STCA 33.2014.7 emanata il 25 giugno 2015.
In quell’occasione, questo TCA non aveva ritenuto possibile
dedurre dalle spese di malattia e di invalidità l’assegno per grandi invalidi
quando dette spese sono inferiori ai limiti previsti dall’art. 14 cpv. 3
LPC (cfr. consid. 2.12.1.1-2.12.1.3). Ad ogni buon conto, questo Tribunale
aveva evidenziato che, quand’anche si ritenesse che un Cantone possa per
principio computare l’AGI senza attendere la possibilità di aumento
dell’importo limite di rimborso data dall’art. 14 cpv. 4 LPC, il Cantone Ticino
non ha comunque previsto questa possibilità nella LaLPC. Infatti, l’art. 8 cpv.
2.
LaLPC (cfr. consid. 2.12.1.4-2.12.1.5) dispone che l’assegno per grandi
invalidi di grado lieve, medio o elevato, non va assimilato a una presa a
carico da parte di altre assicurazioni. Di conseguenza la concessione di un AGI
non preclude il riconoscimento del diritto al rimborso ai sensi dell’art. 14
LPC (art. 8 cpv. 1 LaLPC) e, pertanto, come tale, un AGI non deve essere
dedotto dalle spese di cura e d’assistenza da rimborsare.
Inoltre, questa Corte aveva concluso che vi è la garanzia di un
importo minimo di rimborso delle spese di malattia e di invalidità in virtù
dell’art. 14 cpv. 3 LPC in caso di aumento dell’importo rimborsabile delle spese
secondo l’art. 14 cpv. 4 LPC e che, non avendo il Cantone Ticino previsto una
specifica norma sull’importo minimo rimborsabile, la Cassa di compensazione non
era legittimata a scendere al di sotto degli importi minimi fissati dall’art.
14.
cpv. 3 lett. a LPC quando si è in presenza di un aumento delle spese
rimborsabili giusta l’art. 14 cpv. 4 LPC (cfr. consid. 2.12.2).
Nella sua sentenza 9C_583/2015 del 17 giugno 2016, destinata alla
pubblicazione, l’Alta Corte ha dapprima esposto le norme legali applicabili e
le prese di posizione di questo Tribunale (cfr. consid. 5.1), della ricorrente
(cfr. consid. 5.2) e dell’opponente (cfr. consid. 5.3).
In seguito, il Tribunale federale è entrato nel merito della
questione, rilevando che dal 1° gennaio 2008 il finanziamento del rimborso
delle spese di malattia e d’invalidità incombe ai Cantoni (art. 16 LPC). Da
allora, la LPC si limita a stabilire delle condizioni quadro, incaricando i
Cantoni di regolamentare le modalità di questo rimborso (cfr. consid. 6.2).
Pertanto, ha sottolineato l’Alta Corte, dal 1° gennaio 2008 spetta
oramai ai Cantoni determinare le modalità del rimborso delle spese di malattia
e d'invalidità. È in particolare di competenza cantonale, in assenza di una
normativa federale specifica, decidere se l'assegno per grandi invalidi debba
essere detratto dalle spese di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC quando queste
sono inferiori a Fr. 25'000.-. Il diritto federale prevede infatti una
deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo
nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e art. 19b OPC-AVS/AI, ossia quando
le spese di cura e di assistenza comprovate sono più elevate dell'assegno per
grandi invalidi e se gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 e 2
LPC, prima della deduzione dell'assegno, non sono sufficienti per rimborsare
tutte le spese di malattia e d'invalidità, ipotesi non realizzata nel caso
esaminato il 17 giugno 2016, giacché le spese comprovate di malattia e
d’assistenza ammontavano a Fr. 13'032.- e l’assegno per grandi invalidi a Fr.
14'040.- (cfr. consid. 6.3.1).
Secondo la nostra Massima Istanza, la tesi del TCA secondo cui il
diritto federale prevederebbe che è possibile dedurre dall'importo da
rimborsare l'assegno per grandi invalidi percepito solo quando l'importo di Fr.
25'000.- è superato, e cioè quando si applica l'art. 14 cpv. 4 1a frase LPC,
escludendolo negli altri casi, non trova nessun riscontro nelle nuove
disposizioni federali ed è contraria all'ampia delega conferita ai Cantoni in
materia (cfr. consid. 6.3.2).
Secondo il Tribunale federale, neppure è fondata la tesi del TCA
quando afferma che gli importi fissati all'art. 14 cpv. 3 LPC costituiscono una
garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare,
neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi, non trovando alcuna
conferma nella nuova normativa federale. L’Alta Corte ha a tal proposito
rilevato che gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC non costituiscono per i
Cantoni un importo massimo da non superare, ma servono solamente a stabilire
una soglia al di sotto della quale i Cantoni non possono scendere. I Cantoni
restano pertanto liberi di fissare un importo massimo superiore a quelli
indicati nella LPC per le spese da rimborsare (DTF 138 I 225 consid.
3.3.1
pag. 228). L'art. 14 cpv. 3 LPC non concerne invece le modalità di
calcolo del rimborso delle spese che restano di competenza dei Cantoni. La
soluzione avanzata dal Tribunale cantonale, ha osservato l’Alta Corte,
corrisponde in realtà al previgente art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, in vigore fino
al 31 dicembre 2007. Questa disposizione prevedeva esplicitamente che il
rimborso non poteva essere inferiore all'importo massimo di Fr. 25'000.-. Ora, sottolinea
ancora il Tribunale federale, questa ordinanza è stata appunto abrogata - con
riserva della norma transitoria di cui all'art. 34 LPC - per permettere di
trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le modalità di rimborso
delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. consid. 6.3.2).
Il nuovo diritto federale non prevede quindi più dal 2008 una
garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare,
neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi. Inoltre, quando le
spese di malattia e d'invalidità da rimborsare di cui all'art. 14 cpv. 1 lett.
b LPC sono inferiori a Fr. 25'000.- per le persone sole che vivono a casa (art.
14.
cpv. 3 lett. a n. 1 LPC), l'art. 14 LPC non prescrive, né vieta, che
l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto dall'importo da rimborsare.
La questione è infatti oramai di competenza cantonale. Stanti queste
considerazioni, l’Alta Corte ha ritenuto corretta la censura della ricorrente
su questo punto e non ha quindi confermato la motivazione del giudizio del
Tribunale cantonale (cfr. consid. 6.3.3).
Per quanto concerne l’applicazione del diritto cantonale, secondo
il Tribunale federale, l’interpretazione data in proposito dal TCA nel giudizio
impugnato non è arbitraria.
L’art. 8 cpv. 2 LaLPC prevede che gli assegni per grandi invalidi
non possono essere presi in considerazione per un'eventuale deduzione. Una
deduzione dell'assegno per grandi invalidi non è quindi possibile e,
pertanto, il rimborso delle spese deve essere integrale come dispone esplicitamente
l'art. 8 cpv. 1 LaLPC.
Come rilevato dal Tribunale cantonale, l’Alta Corte ha poi precisato
che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC non fa alcuna distinzione in merito al grado della
grande invalidità, nel senso che anche una grande invalidità di grado lieve o
medio fa sì che l'assegno per grandi invalidi relativo non sia equiparato a un
rimborso delle spese.
L'art. 8 LaLPC non fa inoltre nessuna distinzione in relazione
all'importo delle spese da rimborsare: la normativa non cambia se le spese sono
inferiori o superiori a Fr. 25'000.-, oppure se sono inferiori o superiori
all'assegno per grandi invalidi.
Infine, anche se il diritto cantonale, contrariamente a quanto contemplava
l’art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC che non è stato ripreso dal legislatore cantonale,
non prevede esplicitamente alcuna garanzia minima di rimborso delle spese, per
il Tribunale federale questo è ininfluente sull'esito della causa di fronte al
chiaro art. 8 cpv. 1 e 2 LaLPC, che non prevede alcuna deduzione dell'assegno
per grandi invalidi, indipendentemente dal grado della grande invalidità e
dall'importo delle spese da rimborsare (cfr. consid. 7.2).
Di conseguenza, l’Alta Corte ha respinto la censura della Cassa di
compensazione sull’interpretazione del diritto cantonale e ha confermato il giudizio
cantonale per quanto riguarda il risultato (cfr. consid. 7.3).
2.6
Nel caso concreto i ricorrenti, che vivevano a casa, hanno avuto delle spese di malattia
e invalidità consistenti in cure e assistenza a domicilio (art. 14 cpv. 1 lett.
b LPC), che anche per l’anno 2014 sono state preventivate in Fr. 20'560.-.
Con il ricorso gli assicurati hanno evidenziato che
le spese di malattia e invalidità sono state rimborsate integralmente dalla
Cassa cantonale per i mesi di novembre e dicembre 2013 (doc. A6), mentre dal 1°
gennaio 2014 soltanto parzialmente a causa del computo dell’AGI (doc. A7).
L'assegno per grandi invalidi di grado medio
dell’AVS che l'assicurata percepiva assommava a Fr. 14'040.- (doc. 26).
Considerato che
in virtù dell’art. 8 cpv. 2 LaLPC non è possibile dedurre l’assegno per
grandi invalidi AVS/AI/AINF/AM e quindi che il rimborso delle spese deve essere
integrale ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LaLPC, i ricorrenti hanno quindi diritto
dal 1° gennaio 2014 al rimborso di tutte le spese di malattia e
invalidità notificate per l’anno 2014.
Resta riservato
un eventuale conguaglio o restituzione di somme a dipendenza delle spese
effettive contabilizzate dalla Cassa di compensazione a fine anno.
In virtù di
quanto esposto, la decisione impugnata è annullata e il ricorso accolto, con
rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per emanare una nuova
decisione che riconosca agli insorgenti il rimborso di tutte le loro
spese comprovate di malattia e di invalidità.
Vincenti in causa
e patrocinati dalla RA 2, i ricorrenti hanno diritto a delle indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), che in specie saranno ridotte in virtù del
fatto che le motivazioni addotte sono le medesime di quelle espresse nell'inc.
n. 33.2014.7, evaso con sentenza del 25 giugno 2015 e oggetto della STF
9C_583/2015 del 17 giugno 2016, posta alla base del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione
è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione,
affinché emani una nuova decisione che riconosca integralmente il rimborso
delle spese per le cure e l'assistenza sopportate dagli assicurati.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà agli insorgenti la
somma di Fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti