33.2014.24
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14 settembre 2016Italiano32 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2014.24
TB
Lugano
14
settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 emanata da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiaria
di una rendita di vecchiaia e di un assegno per grandi invalidi dell'AVS di
grado medio (doc. A4), RI 1, nata nel 1932, da tempo è anche al beneficio delle
prestazioni complementari, che per l'anno 2013 (doc. A5) le hanno riconosciuto
per intero il rimborso delle spese di cura a domicilio, versato unitamente alla
prestazione complementare.
1.2. Dal
1° gennaio 2014 (doc. A6) la Cassa di compensazione non ha più riconosciuto
all’assicurata nel foglio di calcolo per la PC tutti i costi delle cure a
domicilio rimborsati a titolo di spese di malattia e di invalidità (Fr.
12'792.-), ma soltanto l'importo (Fr. 5'572.-) non coperto dall'assegno per
grandi invalidi di grado medio dell’AVS (Fr. 7'020.-).
1.3. Con
decisione su opposizione del 27 marzo 2014 (doc. A3) la Cassa cantonale di
compensazione ha confermato la decisione formale del 16 dicembre 2013 (doc. A6)
e quindi il riconoscimento dal 1° gennaio 2014 del diritto al rimborso delle
spese per le cure e l'assistenza limitatamente a Fr. 5'572.- all’anno, in virtù
della deduzione dalle spese comprovate dell'assegno per grandi invalidi di
grado medio percepito dall'assicurata (Fr. 7'020.-).
Secondo l'amministrazione,
l'art. 14 cpv. 4 e 5 LPC non prevede una riserva ai sensi dell'abrogato art. 3
cpv. 2 2a frase OMPC. Pertanto, per le spese per le cure e l'assistenza spetta
ai Cantoni decidere se l'AGI - e dal 1° gennaio 2012 anche il contributo per
l'assistenza dell'AVS o dell'AI - debba essere o no dedotto anche prima
del raggiungimento dei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC, visto che gli effetti
dell’OMPC sono decaduti con il 31 dicembre 2010.
D'avviso della Cassa di
compensazione, la nuova Legge cantonale di applicazione della LPC non prevede
franchigie e riserve, perciò la garanzia del rimborso minimo di Fr. 25'000.-
(art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC) non è stata mantenuta a livello cantonale e
l'unica eccezione al computo dell'AGI è prevista dall'art. 8 cpv. 3 LaLPC,
quindi, a contrario, l'AGI va sempre computato.
Di conseguenza, nella misura in
cui i costi per le cure e l'assistenza rivendicati da un assicurato sono inferiori
all'importo complessivo dell'AGI - e del contributo per l'assistenza -, la
Cassa di compensazione non deve rimborsargli queste spese, che sono
comunque contabilizzate. In seguito, superati i Fr. 25'000.-, esse
sono rimborsate sino al raggiungimento di Fr. 60'000.- (art. 19b OPC-AVS/AI)
rispettivamente di Fr. 90'000.- (art. 14 cpv. 4 LPC).
A mente della Cassa, questa
soluzione non comporta un pregiudizio a quegli assicurati che hanno costi per
le cure e l'assistenza superiori a quanto riconosciuto con il versamento
dell'AGI e del contributo per l'assistenza rispettivamente superiori anche ai
limiti previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC. In tal caso, infatti, l'assicurato che
ha delle importanti spese annue otterrà il rimborso delle stesse come prima
della modifica della legge.
D'altronde, sottolinea
l'amministrazione, visto che l'assegno per grandi invalidi è riconosciuto
proprio per spese dovute alla necessità di un aiuto regolare e notevole di
terze persone per compiere gli atti ordinari della vita, per cure permanenti o
per una sorveglianza personale, la soluzione adottata dal Cantone Ticino non
lede le persone che presentano delle spese di cura e di assistenza inferiori
all'AGI e al contributo per l'assistenza riconosciuti rispettivamente inferiori
ai limiti contemplati dall'art. 14 cpv. 3 LPC.
In conclusione, secondo
l'amministrazione, in virtù dell'art. 34 LPC la OMPC non è più applicabile e
spetta ai Cantoni decidere se l'AGI e il contributo per l'assistenza debbano
essere dedotti anche prima del raggiungimento dei limiti dell'art. 14
cpv. 3 LPC per quanto riguarda le spese per le cure e l'assistenza. Inoltre,
secondo la Cassa, la garanzia prevista dalla OMPC di un importo minimo
rimborsato (Fr. 25'000.-) prima del computo dell'AGI e del contributo
per l'assistenza non è più stata ripresa nella LaLPC e gli importi annui
rimborsabili previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e dall'art. 19b OPC-AVS/AI sono
rispettati. Alla luce di ciò, per la Cassa si giustifica quindi la soluzione
adottata.
1.4. Il
12 maggio 2014 (doc. I) RI 1, rappresentata dalla RA 1, a sua volta patrocinata
dalla RA 2, ha interposto ricorso al Tribunale, chiedendo l'annullamento della
decisione su opposizione e di riconoscerle il rimborso dell'intero ammontare
delle spese per le cure e l'assistenza a domicilio, quindi senza la
deduzione dell'importo dell'assegno per grandi invalidi.
L’insorgente ritiene che l'art.
14 cpv. 3 LPC abbia istituito un importo minimo di rimborso, perciò non
è stato più necessario riprendere il testo dell'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC
(secondo cui il rimborso non poteva scendere sotto gli importi massimi
previsti dall'art. 3d cpv. 2 vLPC), poiché non sussisterebbe più il rischio,
nei casi di rimborso con importi maggiorati e computo dell'AGI, di un rimborso
inferiore agli importi minimi fissati. Pertanto, i Cantoni non possono scendere
sotto gli importi minimi di rimborso dell'art. 14 cpv. 3 LPC e nemmeno devono
computare l'assegno per grandi invalidi. Un'eccezione è prevista dall'art. 14
cpv. 4 LPC che stabilisce che, indipendentemente dagli importi massimi di
rimborso stabiliti dai Cantoni, essi devono superare la soglia minima prevista
al cpv. 3 se: il richiedente è beneficiario di un AGI di grado medio o elevato
dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, dall'importo delle spese che
superano i Fr. 25'000.- deve essere dedotto l'importo dell'assegno per
grandi invalidi, il rimborso non può superare gli importi previsti al cpv. 4.
D'avviso dell’insorgente,
l'art. 14 cpv. 4 LPC non mette in discussione il principio sancito dall'art. 14
cpv. 3 2a frase LPC, ossia che le spese rimborsate non possono essere inferiori
a Fr. 25'000.-, ma regola un aspetto delle spese da rimborsare.
Per RI 1 non va dimenticato che
la volontà del legislatore era che la nuova legislazione (LPC), in essere dal
1° gennaio 2008, non portasse ad un peggioramento della situazione in vigore
fino al 2007.
Per questo motivo, la Cassa di
compensazione non poteva, computando l'assegno per grandi invalidi,
rimborsare un importo delle spese di malattia e d'invalidità inferiore a
Fr. 25'000.-.
A tale riguardo, la tesi
dell'amministrazione secondo cui né la LPC né la LaLPC prevedono una franchigia
come l'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC sarebbe errata. Infatti, l'art. 5 LaLPC
andrebbe interpretato nel senso che l'importo massimo di rimborso previsto
dalla LaLPC corrisponde agli importi minimi stabiliti dall'art. 14 cpv. 3 LPC.
Inoltre, poiché l'art. 8 cpv. 2 LaLPC prevede che l'assegno per grandi invalidi
non è equiparato ad un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni,
dalle spese di malattia non sarebbe possibile dedurre l'importo
dell'AGI che l'assicurato riceve dall'AVS o dall'AI. L'unica eccezione è
prevista dall'art. 14 cpv. 4 LPC, quando il beneficiario dell'assegno per
grandi invalidi di grado medio o elevato dell'AI o della LAINF chiede il
rimborso delle spese per le cure e l'assistenza per un importo superiore ai
limiti stabiliti all'art. 14 cpv. 3 LPC. Pertanto, contrariamente a quanto
sostiene la Cassa di compensazione, che ritiene di essere autonoma nella
decisione di dedurre o no l'AGI anche nei casi in cui non sono
superati gli importi minimi previsti dall'art. 14 cpv. 3 LPC, solo nei casi in
cui vengono superati questi importi minimi l'assegno per grandi invalidi
potrebbe essere computato.
Analizzando le modifiche
legislative succedutesi nel tempo, l’insorgente evidenzia che nel 1998, con la
3a revisione della LPC, l'AGI non era posto in deduzione quando si avevano
spese per le cure e l'assistenza, ciò che è stato confermato con la 4a
revisione della LAI (1° gennaio 2004), in cui un beneficiario di un AGI medio o
elevato poteva ottenere un rimborso oltre il limite di Fr. 25'000.- qualora,
raggiunta questa soglia e dopo avere utilizzato l'assegno per grandi invalidi,
presentasse ulteriori spese per la cura e l'assistenza. Come prevedevano le
Direttive sulle prestazioni complementari in vigore fino al 31 dicembre 2007
(N. 5030 e N. 5030.1 DPC), un assegno per grandi invalidi dell'AI poteva essere
dedotto unicamente se le spese per le cure e l'assistenza superavano i
Fr. 25'000.- annui e dunque si poteva pretenderne il rimborso fino a Fr.
60'000.- rispettivamente fino a Fr. 90'000.-.
Al contrario, quindi, non
era possibile dedurre l'AGI quando la spesa di aiuto per il mantenimento
a domicilio non superava i Fr. 25'000.-, né se si trattava di un AGI di
grado esiguo o di un AGI dell'AVS. Con l'introduzione del contributo per
l'assistenza, dal 1° gennaio 2012 la situazione non sarebbe mutata.
L’insorgente rileva, inoltre,
che computare l'assegno per grandi invalidi come effettuato dalla Cassa di
compensazione anche prima del superamento del limite di Fr. 25'000.-
rispettivamente prevedere un rimborso inferiore a Fr. 25'000.- dopo il
computo dell'AGI, sarebbe privo di base legale cantonale. In effetti, il fatto
che dal 1° gennaio 2008 la seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC non sia stata
inserita nella LaLPC non può essere interpretato come un'autorizzazione a
procedere in tal senso. Il fondamento giuridico sarebbe inoltre assente anche a
livello federale, visto che per i rimborsi nei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC
l'assegno per grandi invalidi non è dedotto.
Da ultimo, la ricorrente
osserva che anche ammettendo che l'abolizione dell'art. 3 OMPC rappresenti una
base legale sufficiente per il computo dell'assegno per grandi invalidi come
effettuato dalla Cassa, ci si troverebbe confrontati con un repentino
cambiamento di prassi da parte della Cassa, che in specie violerebbe il
principio della buona fede degli assicurati.
1.5. Con
risposta del 30 maggio 2014 (doc. III), la Cassa cantonale di compensazione
propone di respingere il ricorso.
L'amministrazione riconosce che
Fatti
i Cantoni non possano fissare importi massimi inferiori a quelli minimi
previsti dalla LPC per le spese di malattia e di invalidità e che, superati gli
importi complessivi minimi secondo l'art. 14 cpv. 3 LPC, occorra dedurre
l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza.
La controversia fra le parti
riguarda l'ipotesi in cui ci si trovi al di sotto dell'importo minimo
dell'art. 14 cpv. 3 LPC, come nel caso di grande invalidità di grado lieve, e
meglio a sapere a chi competa la decisione di dedurre l'assegno per
grandi invalidi rispettivamente il contributo per l'assistenza dell'AVS o
dell'AI. Secondo la Cassa, questa facoltà spetta ai Cantoni dal 2008 ed il
Cantone Ticino, a differenza di altri Cantoni, con la LaLPC non ha previsto
alcuna garanzia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC per il riconoscimento
del diritto al rimborso di spese ai sensi dell'art. 14 LPC.
L'amministrazione nega inoltre che, in concreto, vi sia un
cambiamento di prassi dato che, in relazione alle spese sostenute nella
fattispecie, non v'è un reale pregiudizio economico nel senso voluto dal
ricorso.
In sostanza, se è richiesto il rimborso dei costi per la terza
persona a domicilio e l'ammontare complessivo dell'AGI e/o del contributo per
l'assistenza è superiore a detti costi, occorre rifiutare il riconoscimento di
dette spese di malattia e di invalidità. Per contro, i costi superiori all'AGI
e/o al contributo per l'assistenza saranno rimborsati nel rispetto dei limiti
rimborsabili previsti dall'art. 14 LPC.
1.6. Invitata
a esprimersi ulteriormente ed, eventualmente, a postulare l'acquisizione di
prove (doc. IV), con scritto del 12 giugno 2014 (doc. V) l’insorgente sostiene
che, giusta l'art. 14 cpv. 3 LPC, i Cantoni possono fissare importi massimi, ma
gli stessi non possono essere inferiori agli importi minimi stabiliti dal
legislatore federale. I Cantoni non possono quindi derogare alla LPC e
quand'anche si ammettesse tale ipotesi, il Cantone Ticino non ha usufruito di
questa possibilità, visto che la LaLPC non contiene disposizioni in merito. Non
potrebbe quindi essere avvallata l'interpretazione della Cassa secondo cui
dalla mancata ripresa della seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC sarebbe
possibile dedurre che la volontà del legislatore cantonale fosse quella di non
più garantire il limite minimo previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC. Nemmeno il
rinvio della Cassa all'art. 8 cpv. 3 LaLPC gioverebbe alla tesi secondo cui, a
contrario, in tutti gli altri casi non previsti da questo disposto l'AGI
potrebbe essere dedotto.
1.7. Il
24 giugno 2014 (doc. VII) l'amministrazione ribadisce che l'AGI va sicuramente
computato se l'assicurato fa valere delle spese superiori all'importo
previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC, mentre al di sotto di questo importo,
e nel caso di un assegno grandi invalidi di grado lieve, la LPC lascia ai
Cantoni la possibilità di non considerare dette prestazioni. Per la Cassa, i
Cantoni che hanno scelto di non considerare l'AGI e/o il contributo per
l'assistenza, mantenendo così la garanzia prevista dall'art. 3 cpv. 2 2a frase
OMPC, l'hanno esplicitamente previsto nella legge cantonale. Il Cantone Ticino,
con la promulgazione dell'art. 8 LaLPC, ha così chiaramente escluso la regola
secondo la quale un rimborso non possa anche essere inferiore a quanto previsto
all'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC.
1.8. Nelle
sue ulteriori osservazioni dell'8 settembre 2014 (doc. IX), l’insorgente
produce le risposte di cinque Casse cantonali di compensazione a due suoi
quesiti relativi al computo dell'AGI e all'esistenza di un importo minimo di
rimborso (docc. A9-A13).
Essa inoltre richiama i
Messaggi del Consiglio federale e del Consiglio di Stato ticinese in merito
alle recenti modifiche legislative, evidenziando come la Nuova Perequazione
finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)
escludeva un peggioramento della situazione degli assicurati, quindi la volontà
del legislatore era di non computare un AGI esiguo e di riconoscere un
importo minimo di rimborso anche nei casi di computo dell'AGI medio ed elevato
pari almeno a quello fissato nell'art. 14 cpv. 3 LPC. In altri termini,
l'assegno per grandi invalidi è deducibile soltanto nei casi previsti dall'art.
14 cpv. 4 LPC e il computo dell'AGI non può condurre ad un rimborso inferiore
ai limiti legali.
1.9. Le
parti si sono espresse ulteriormente, il 22 settembre 2014 (doc. XI)
l'amministrazione e il 6 ottobre seguente (doc. XIII) l’assicurata, confermando
le loro rispettive posizioni.
Alla luce della particolarità del tema oggetto della procedura,
nell'ambito di un'altra controversia simile alla presente (inc. n. 33.2014.7)
il 15 gennaio 2015 (doc. XVI dell’inc. n. 33.2014.7) il Tribunale ha
interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sottoponendogli due
quesiti, ai quali l'UFAS ha risposto il 23 gennaio 2015 (doc. XVII dell’inc. n.
33.2014.7).
Le parti hanno formulato le loro osservazioni nel corso del mese
di febbraio 2015 (docc. XIX, XX e XXIII dell’inc. n. 33.2014.7).
Il 29 aprile 2015 (doc. XXVII dell’inc. n. 33.2014.7) ha avuto
luogo un dibattimento davanti al giudice delegato del TCA.
Infine, il 1° settembre 2015 (doc. XVIII) lo stesso giudice
delegato ha informato le parti che poiché la controversia in esame ha per
oggetto la medesima tematica della STCA 33.2014.7, evasa nel frattempo il 25
giugno 2015, ma che è stata impugnata davanti al Tribunale federale, il TCA ha
ritenuto opportuno sospendere la trattazione della presente procedura fino
all’emanazione del giudizio federale.
Il giudizio dell’Alta Corte
nella procedura formante l’incarto n. 33.2014.7 è stato emesso il 17 giugno
2016 (9C_583/2015), con reiezione del ricorso interposto dall’amministrazione.
Alla luce di ciò, la
trattazione della procedura qui in esame è stata riattivata.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la verifica dell'operato della Cassa cantonale di
compensazione nell'ambito del rimborso delle spese di malattia e di invalidità
a cui hanno diritto i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.
2.2. Nella
fattispecie qui in esame, per l’anno 2013 (doc. A5) la Cassa cantonale di
compensazione ha concesso all’assicurata il rimborso delle spese per le cure e
l'assistenza senza computare l'assegno per grandi invalidi di grado
medio dell'AVS che la stessa riceveva, avendo comprovato delle spese per
malattia inferiori al limite annuo di Fr. 25'000.- di cui all'art. 14
cpv. 3 LPC.
Con la decisione del 16
dicembre (doc. A6) la Cassa cantonale di compensazione ha invece riconosciuto
il rimborso di queste spese soltanto parzialmente avendo dedotto l’AGI
percepito dall’assicurata, poiché a livello cantonale non vi sarebbe (più) la
garanzia di un importo minimo da rimborsare prima di prendere in considerazione
l'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza e inoltre
spetterebbe ai Cantoni decidere se l'AGI e il contributo per l'assistenza
debbano essere dedotti anche prima del raggiungimento dei limiti
previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC. Non prevedendo la LaLPC alcuna norma
specifica, secondo la Cassa, il Canton Ticino avrebbe optato per la deduzione
dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza anche quando
le spese di malattia e di invalidità sono inferiori agli importi
previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC e non più soltanto in applicazione dell'art. 14
cpv. 4 LPC, ossia in presenza di spese per le cure e l'assistenza superiori
a questi limiti.
Nell'evenienza concreta,
l'amministrazione ha quindi ritenuto che poiché l'assegno per grandi invalidi
di grado medio percepito dall'assicurata ammonta a Fr. 7'020.- e le spese di
malattia e di invalidità di cui ha chiesto il rimborso assommano a Fr. 12'792.-
(doc. A7), l'AGI copre già in parte le spese per le cure e l'assistenza, perciò
le prestazioni complementari devono rimborsarle soltanto la differenza di Fr.
5'772.-.
L’insorgente ritiene, invece,
che l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza debbano
essere computati soltanto quando le spese per le cure e l'assistenza superino
il limite minimo di Fr. 25'000.-, ciò che non si realizzerebbe in concreto, e
quindi l'AGI non andrebbe computato. Spetterebbe pertanto alle PC farsi carico
del rimborso di tutte queste spese.
2.3. Secondo
l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari comprendono la prestazione
complementare annua (lett. a) e il rimborso delle spese di malattia e
d'invalidità (lett. b).
Per l'art. 3 cpv. 2 LPC, la
prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA),
mentre il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in
natura (art. 14 LPGA).
L'art. 14 LPC concerne le spese
di malattia e d'invalidità.
Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. b
LPC, i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua
le spese comprovate dell'anno civile in corso di aiuto, di cure e di assistenza
a domicilio e in strutture diurne.
Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i
Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso
1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una
fornitura di prestazioni economica e appropriata.
In virtù
dell'art. 14 cpv. 3 LPC, per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in
aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare
importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai
seguenti importi annui:
a. per le persone che vivono a casa
1. persone sole, persone vedove, coniugi di
persone
che vivono in un istituto o in un
ospedale Fr. 25'000.-
Considerandi
2.
coppie sposate Fr. 50'000.-
3.
orfani di padre e di madre Fr. 10'000.-
b. per le persone che vivono in un istituto o
in un ospedale Fr. 6'000.-
A norma dell'art.
14.
cpv. 4 LPC, per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno
per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni,
l'importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a Fr.
90'000.- in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per
le cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal
contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Il Consiglio federale
disciplina l'aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di
grado medio e quello dell'importo per coniugi.
Il 1° gennaio
2004.
è stato infatti introdotto l'art. 19b OPC-AVS/AI concernente l'aumento
dell'ammontare massimo e, con la Nuova impostazione della perequazione
finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, dal 1° gennaio 2008 il testo è stato modificato aggiornando gli
articoli di legge citati.
Dal 1° gennaio 2012 questa
norma è stata ulteriormente modificata inserendo il contributo per l'assistenza
dell'AVS o AI.
L'art. 19b cpv. 1 OPC-AVS/AI
dispone che per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno
per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni,
l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC è aumentato a Fr. 60'000.-
in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le
cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal
contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.
Secondo l'art. 19b cpv. 2
OPC-AVS/AI, per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno
per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni,
l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 2 LPC è aumentato secondo la
seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non
siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per
l'assistenza dell'AVS o dell'AI:
Numero
di persone Grado della grande invalidità Ammontare
massimo
entrambi i coniugi elevato
per ognuno Fr. 180'000.-
entrambi i coniugi medio
per ognuno Fr. 120'000.-
un
coniuge elevato
un
coniuge medio Fr.
150'000.-
solo un coniuge elevato Fr.
115'000.-
solo un coniuge medio Fr.
85'000.-
A norma dell'art.
14.
cpv. 5 LPC, l'importo è aumentato secondo il capoverso 4 anche in caso di
riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS se l'assicurato
percepiva in precedenza un assegno per grandi invalidi dell'AI.
L'art. 14 cpv. 6
LPC prevede che le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno
diritto a una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle
spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.
I Cantoni possono
rimborsare direttamente ai fornitori i costi fatturati non ancora pagati (art.
14.
cpv. 7 LPC).
La disposizione transitoria
dell'art. 34 LPC prevede che finché i Cantoni non hanno designato le spese che
possono essere rimborsate secondo l'art. 14 cpv. 1, gli artt. 3-18
dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute
all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) nella versione in
vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge
federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova
impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata
massima di tre anni a contare dall'entrata in vigore della legge.
Riguardo al rimborso delle
spese, il Cantone Ticino ha emanato la Legge di applicazione della LPC del 23
ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008
contemporaneamente alla nuova LPC, rendendo così non più applicabile l'OMPC.
Per l'art. 5 cpv. 1 LaLPC le
spese di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelli riconosciuti
dalla LPC.
L'art. 8 cpv. 1 LaLPC dispone
che un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in
cui tali spese non siano già prese a carico da altre assicurazioni.
Secondo l'art. 8 cpv. 2 LaLPC,
la concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI,
dell'assicurazioni infortuni e dell'assicurazione militare non è equiparata a
un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni.
A norma dell'art. 8 cpv. 3
LaLPC, nella misura in cui l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione
l'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per
fissare l'importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è
tenuta a rimborsare, l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese
considerate.
Nei casi di cui all'art. 14
cpv. 5 LPC, i cpv. 3 e 4 sono applicabili per analogia (art. 8 cpv. 4 LaLPC).
2.4
La
nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei
compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha reso necessaria la revisione completa della LPC e della legge d'applicazione cantonale. La
normativa ticinese da legge di sussidiamento è diventata una legge sulle
prestazioni (cfr. Messaggio del 2 maggio 2007 n. 5924 del Consiglio di Stato,
capitolo 8, in particolare 8.1.1).
Al capitolo "8.1.5 Spese
di malattia e di invalidità (art. 14-16 della legge federale)", il
Consiglio di Stato si è così espresso:
"
Con la NPC le spese di
malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali
spetta, in linea di principio, di determinare quali siano le spese
rimborsabili, purché ciò non comporti però un peggioramento della situazione
attuale per gli assicurati.
Allo scopo di garantire una prassi uniforme a
livello nazionale, la LPC definisce per quali prestazioni i Cantoni possono
prevedere un rimborso delle spese e ne fissa i termini di richiesta. La
soluzione proposta tiene conto della sovranità dei Cantoni in questo settore,
senza provocare un peggioramento della situazione delle persone assicurate. La
competenza di stabilire l'importo massimo del rimborso annuo delle spese di
malattia e d'invalidità, il quale non dovrà essere inferiore agli importi
massimi attuali, è conferita ai Cantoni.".
In merito ai
contenuti della nuova legge di applicazione della LPC, al capitolo 8.2 del
citato Messaggio n. 5924 il Consiglio di Stato ha osservato:
"
Il nuovo assetto della
legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI rende
necessario un adeguamento della relativa legge cantonale di applicazione.
Considerato che con la NPC si propone l'introduzione di una nuova LPC, il
Consiglio di Stato propone l'abrogazione dell'attuale legge cantonale,
sostituendola con una nuova normativa, che consideri le innovazioni proposte
con la NPC in materia di prestazioni complementari. La modifica più sostanziale
riguarda l'introduzione di un nuovo capitolo relativo al rimborso delle spese
(art. da 5 a 25): per il resto, sono da segnalare solo leggere modifiche rispetto
alla Legge d'applicazione attuale.".
L'Esecutivo
cantonale si è chinato specificatamente sulle spese di malattia e di invalidità
(art. 34 LPC) nel capitolo 8.2.4:
"
Con la NPC, le spese di
malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali
spetta di determinare quali siano le spese rimborsabili, nei limiti dell'art.
14.
della legge federale.
Il contenuto dell'Ordinanza federale sul
rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia
di prestazioni complementari (OMPC) viene quindi ripreso nella legislazione
cantonale sulle prestazioni complementari (legge di applicazione e
regolamento), ritenuto che il nostro Cantone limita il rimborso alle spese
necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica ed appropriata
(art. 14 cpv. 2 della legge federale).
Gli importi massimi dei rimborsi corrispondono
a quelli previsti dall'art. 14 cpv. 3-6 della legge federale.
Con la nuova legge cantonale di applicazione
viene conferita una delega al Consiglio di Stato di determinare a quali attori
(fornitori di prestazioni o assicuratori) possono essere direttamente
rimborsati i costi fatturati e non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 della nuova
legge federale).".
In effetti, il tenore
dell'attuale art. 8 LaLPC è identico all'art. 3 OMPC, ad eccezione del
capoverso 2 dell'art. 3 OMPC che non è più stato ripreso nella legge cantonale
di applicazione.
L'OMPC (Ordinanza sul rimborso
delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di
prestazioni complementari, RS 831.301.1) è stata abrogata con l'entrata in
vigore della nLPC il 1°gennaio 2008, dato che la competenza per legiferare in
materia di rimborsi di spese di malattia e d'invalidità - entro il termine di 3
anni previsto dall'art. 34 LPC - è stata trasferita ai Cantoni. Nel nostro
Cantone la materia è stata tempestivamente regolamentata dal 2008 dalla LaLPC,
le nuove norme cantonali sono entrate subito in vigore e l'OMPC si è
automaticamente estinta.
2.5
Come
ricordato al considerando 1.9, il Tribunale federale si è pronunciato su questa
tematica a seguito del ricorso inoltrato dalla Cassa cantonale di compensazione
contro la STCA 33.2014.7 emanata il 25 giugno 2015.
In quell’occasione, questo TCA
non aveva ritenuto possibile dedurre dalle spese di malattia e di invalidità
l’assegno per grandi invalidi quando dette spese sono inferiori ai
limiti previsti dall’art. 14 cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.12.1.1-2.12.1.3). Ad
ogni buon conto, questo Tribunale aveva evidenziato che, quand’anche si ritenesse
che un Cantone possa per principio computare l’AGI senza attendere la
possibilità di aumento dell’importo limite di rimborso data dall’art. 14 cpv. 4
LPC, il Cantone Ticino non ha comunque previsto questa possibilità nella LaLPC.
Infatti, l’art. 8 cpv. 2 LaLPC (cfr. consid. 2.12.1.4-2.12.1.5) dispone che
l’assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato, non va
assimilato a una presa a carico da parte di altre assicurazioni. Di conseguenza
la concessione di un AGI non preclude il riconoscimento del diritto al rimborso
ai sensi dell’art. 14 LPC (art. 8 cpv. 1 LaLPC) e, pertanto, come tale, un AGI
non deve essere dedotto dalle spese di cura e d’assistenza da rimborsare.
Inoltre, questa Corte aveva
concluso che vi è la garanzia di un importo minimo di rimborso delle spese di
malattia e di invalidità in virtù dell’art. 14 cpv. 3 LPC in caso di aumento
dell’importo rimborsabile delle spese secondo l’art. 14 cpv. 4 LPC e che, non
avendo il Cantone Ticino previsto una specifica norma sull’importo minimo
rimborsabile, la Cassa di compensazione non era legittimata a scendere al di
sotto degli importi minimi fissati dall’art. 14 cpv. 3 lett. a LPC quando si è
in presenza di un aumento delle spese rimborsabili giusta l’art. 14 cpv. 4 LPC
(cfr. consid. 2.12.2).
Nella sua sentenza 9C_583/2015
del 17 giugno 2016, destinata alla pubblicazione, l’Alta Corte ha dapprima
esposto le norme legali applicabili e le prese di posizione di questo Tribunale
(cfr. consid. 5.1), della ricorrente (cfr. consid. 5.2) e dell’opponente (cfr.
consid. 5.3).
In seguito, il Tribunale
federale è entrato nel merito della questione, rilevando che dal 1° gennaio
2008.
il finanziamento del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità
incombe ai Cantoni (art. 16 LPC). Da allora, la LPC si limita a stabilire delle
condizioni quadro, incaricando i Cantoni di regolamentare le modalità di questo
rimborso (cfr. consid. 6.2).
Pertanto, ha sottolineato
l’Alta Corte, dal 1° gennaio 2008 spetta oramai ai Cantoni determinare le
modalità del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. È in particolare
di competenza cantonale, in assenza di una normativa federale specifica,
decidere se l'assegno per grandi invalidi debba essere detratto dalle spese di
cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC quando queste sono inferiori a Fr. 25'000.-.
Il diritto federale prevede infatti una deduzione dell'assegno per grandi
invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo nei casi previsti dall'art. 14 cpv.
4.
LPC e art. 19b OPC-AVS/AI, ossia quando le spese di cura e di assistenza
comprovate sono più elevate dell'assegno per grandi invalidi e se gli importi
di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 e 2 LPC, prima della deduzione
dell'assegno, non sono sufficienti per rimborsare tutte le spese di malattia e
d'invalidità, ipotesi non realizzata nel caso esaminato il 17 giugno 2016,
giacché le spese comprovate di malattia e d’assistenza ammontavano a Fr.
13'032.- e l’assegno per grandi invalidi a Fr. 14'040.- (cfr. consid. 6.3.1).
Secondo la nostra Massima
Istanza, la tesi del TCA secondo cui il diritto federale prevederebbe che è
possibile dedurre dall'importo da rimborsare l'assegno per grandi invalidi
percepito solo quando l'importo di Fr. 25'000.- è superato, e cioè quando si
applica l'art. 14 cpv. 4 1a frase LPC, escludendolo negli altri casi, non trova
nessun riscontro nelle nuove disposizioni federali ed è contraria all'ampia
delega conferita ai Cantoni in materia (cfr. consid. 6.3.2).
Secondo il Tribunale federale,
neppure è fondata la tesi del TCA quando afferma che gli importi fissati
all'art. 14 cpv. 3 LPC costituiscono una garanzia minima di rimborso al di
sotto della quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno
per grandi invalidi, non trovando alcuna conferma nella nuova normativa
federale. L’Alta Corte ha a tal proposito rilevato che gli importi di cui
all'art. 14 cpv. 3 LPC non costituiscono per i Cantoni un importo massimo da
non superare, ma servono solamente a stabilire una soglia al di sotto della
quale i Cantoni non possono scendere. I Cantoni restano pertanto liberi di
fissare un importo massimo superiore a quelli indicati nella LPC per le spese
da rimborsare (DTF 138 I 225 consid.
3.3.1
pag. 228). L'art. 14 cpv. 3 LPC non concerne invece le modalità di
calcolo del rimborso delle spese che restano di competenza dei Cantoni. La
soluzione avanzata dal Tribunale cantonale, ha osservato l’Alta Corte,
corrisponde in realtà al previgente art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, in vigore fino
al 31 dicembre 2007. Questa disposizione prevedeva esplicitamente che il
rimborso non poteva essere inferiore all'importo massimo di Fr. 25'000.-. Ora,
sottolinea ancora il Tribunale federale, questa ordinanza è stata appunto
abrogata - con riserva della norma transitoria di cui all'art. 34 LPC - per
permettere di trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le modalità
di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. consid. 6.3.2).
Il nuovo diritto federale non
prevede quindi più dal 2008 una garanzia minima di rimborso al di sotto della
quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi
invalidi. Inoltre, quando le spese di malattia e d'invalidità da rimborsare di
cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC sono inferiori a Fr. 25'000.- per le persone
sole che vivono a casa (art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC), l'art. 14 LPC non
prescrive, né vieta, che l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto
dall'importo da rimborsare. La questione è infatti oramai di competenza
cantonale. Stanti queste considerazioni, l’Alta Corte ha ritenuto corretta la
censura della ricorrente su questo punto e non ha quindi confermato la
motivazione del giudizio del Tribunale cantonale (cfr. consid. 6.3.3).
Per quanto concerne
l’applicazione del diritto cantonale, secondo il Tribunale federale,
l’interpretazione data in proposito dal TCA nel giudizio impugnato non è
arbitraria.
L’art. 8 cpv. 2 LaLPC prevede
che gli assegni per grandi invalidi non possono essere presi in considerazione
per un'eventuale deduzione. Una deduzione dell'assegno per grandi invalidi non
è quindi possibile e, pertanto, il rimborso delle spese deve essere integrale
come dispone esplicitamente l'art. 8 cpv. 1 LaLPC.
Come rilevato dal Tribunale
cantonale, l’Alta Corte ha poi precisato che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC non fa
alcuna distinzione in merito al grado della grande invalidità, nel senso che
anche una grande invalidità di grado lieve o medio fa sì che l'assegno per
grandi invalidi relativo non sia equiparato a un rimborso delle spese.
L'art. 8 LaLPC non fa inoltre
nessuna distinzione in relazione all'importo delle spese da rimborsare: la
normativa non cambia se le spese sono inferiori o superiori a Fr. 25'000.-,
oppure se sono inferiori o superiori all'assegno per grandi invalidi.
Infine, anche se il diritto
cantonale, contrariamente a quanto contemplava l’art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC
che non è stato ripreso dal legislatore cantonale, non prevede esplicitamente
alcuna garanzia minima di rimborso delle spese, per il Tribunale federale
questo è ininfluente sull'esito della causa di fronte al chiaro art. 8 cpv. 1 e
2.
LaLPC, che non prevede alcuna deduzione dell'assegno per grandi invalidi,
indipendentemente dal grado della grande invalidità e dall'importo delle spese
da rimborsare (cfr. consid. 7.2).
Di conseguenza, l’Alta Corte ha
respinto la censura della Cassa di compensazione sull’interpretazione del
diritto cantonale e ha confermato il giudizio cantonale per quanto riguarda il
risultato (cfr. consid. 7.3).
2.6
Nel
caso concreto la ricorrente, che viveva a casa, ha avuto delle
spese di malattia e invalidità consistenti in cure e assistenza a domicilio
(art. 14 cpv. 1 lett. b LPC), che anche per l’anno 2014 sono state preventivate
in Fr. 12'792.-.
Con il ricorso
l’assicurata ha evidenziato che le spese di malattia e invalidità sono state
rimborsate integralmente dalla Cassa cantonale per l’anno 2013 (doc. A5),
mentre dal 1° gennaio 2014 soltanto parzialmente a causa del computo dell’AGI
(doc. A6).
L'assegno per
grandi invalidi di grado medio dell’AVS che l'assicurata percepiva assommava a
Fr. 7'020.- (doc. A4).
Considerato che
in virtù dell’art. 8 cpv. 2 LaLPC non è possibile dedurre l’assegno per
grandi invalidi AVS/AI/AINF/AM e quindi che il rimborso delle spese deve essere
integrale ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LaLPC, la ricorrente ha quindi diritto
dal 1° gennaio 2014 al rimborso di tutte le spese di malattia e
invalidità notificate. Resta riservato un eventuale conguaglio o restituzione
di somme a dipendenza delle spese effettive contabilizzate dalla Cassa di
compensazione a fine anno.
In virtù di
quanto esposto, la decisione impugnata è annullata e il ricorso accolto, con
rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per emanare una nuova
decisione che riconosca all’insorgente il rimborso di tutte le sue spese
comprovate di malattia e di invalidità.
Vincente in causa
e patrocinata dalla RA 2, la ricorrente ha diritto a delle indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), che in specie saranno ridotte in virtù del
fatto che le motivazioni addotte sono le medesime di quelle espresse nell'inc.
n. 33.2014.7, evaso con sentenza del 25 giugno 2015 e oggetto della STF
9C_583/2015 del 17 giugno 2016, posta alla base del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione, affinché emani una nuova decisione che riconosca
integralmente il rimborso delle spese per le cure e l'assistenza sopportate
dall’assicurata.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La Cassa cantonale di
compensazione verserà all’insorgente la somma di Fr. 500.- a titolo di
ripetibili ridotte (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti