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33.2014.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i Cantoni non possano fissare importi massimi inferiori a quelli minimi

previsti dalla LPC per le spese di malattia e di invalidità e che, superati gli

importi complessivi minimi secondo l'art. 14 cpv. 3 LPC, occorra dedurre

l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza.

La controversia fra le parti

riguarda l'ipotesi in cui ci si trovi al di sotto dell'importo minimo

dell'art. 14 cpv. 3 LPC, come nel caso di grande invalidità di grado lieve, e

meglio a sapere a chi competa la decisione di dedurre l'assegno per

grandi invalidi rispettivamente il contributo per l'assistenza dell'AVS o

dell'AI. Secondo la Cassa, questa facoltà spetta ai Cantoni dal 2008 ed il

Cantone Ticino, a differenza di altri Cantoni, con la LaLPC non ha previsto

alcuna garanzia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC per il riconoscimento

del diritto al rimborso di spese ai sensi dell'art. 14 LPC.

L'amministrazione nega inoltre che, in concreto, vi sia un

cambiamento di prassi dato che, in relazione alle spese sostenute nella

fattispecie, non v'è un reale pregiudizio economico nel senso voluto dal

ricorso.

In sostanza, se è richiesto il rimborso dei costi per la terza

persona a domicilio e l'ammontare complessivo dell'AGI e/o del contributo per

l'assistenza è superiore a detti costi, occorre rifiutare il riconoscimento di

dette spese di malattia e di invalidità. Per contro, i costi superiori all'AGI

e/o al contributo per l'assistenza saranno rimborsati nel rispetto dei limiti

rimborsabili previsti dall'art. 14 LPC.

1.6. Invitata

a esprimersi ulteriormente ed, eventualmente, a postulare l'acquisizione di

prove (doc. IV), con scritto del 12 giugno 2014 (doc. V) l’insorgente sostiene

che, giusta l'art. 14 cpv. 3 LPC, i Cantoni possono fissare importi massimi, ma

gli stessi non possono essere inferiori agli importi minimi stabiliti dal

legislatore federale. I Cantoni non possono quindi derogare alla LPC e

quand'anche si ammettesse tale ipotesi, il Cantone Ticino non ha usufruito di

questa possibilità, visto che la LaLPC non contiene disposizioni in merito. Non

potrebbe quindi essere avvallata l'interpretazione della Cassa secondo cui

dalla mancata ripresa della seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC sarebbe

possibile dedurre che la volontà del legislatore cantonale fosse quella di non

più garantire il limite minimo previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC. Nemmeno il

rinvio della Cassa all'art. 8 cpv. 3 LaLPC gioverebbe alla tesi secondo cui, a

contrario, in tutti gli altri casi non previsti da questo disposto l'AGI

potrebbe essere dedotto.

1.7. Il

24 giugno 2014 (doc. VII) l'amministrazione ribadisce che l'AGI va sicuramente

computato se l'assicurato fa valere delle spese superiori all'importo

previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC, mentre al di sotto di questo importo,

e nel caso di un assegno grandi invalidi di grado lieve, la LPC lascia ai

Cantoni la possibilità di non considerare dette prestazioni. Per la Cassa, i

Cantoni che hanno scelto di non considerare l'AGI e/o il contributo per

l'assistenza, mantenendo così la garanzia prevista dall'art. 3 cpv. 2 2a frase

OMPC, l'hanno esplicitamente previsto nella legge cantonale. Il Cantone Ticino,

con la promulgazione dell'art. 8 LaLPC, ha così chiaramente escluso la regola

secondo la quale un rimborso non possa anche essere inferiore a quanto previsto

all'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC.

1.8. Nelle

sue ulteriori osservazioni dell'8 settembre 2014 (doc. IX), l’insorgente

produce le risposte di cinque Casse cantonali di compensazione a due suoi

quesiti relativi al computo dell'AGI e all'esistenza di un importo minimo di

rimborso (docc. A9-A13).

Essa inoltre richiama i

Messaggi del Consiglio federale e del Consiglio di Stato ticinese in merito

alle recenti modifiche legislative, evidenziando come la Nuova Perequazione

finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)

escludeva un peggioramento della situazione degli assicurati, quindi la volontà

del legislatore era di non computare un AGI esiguo e di riconoscere un

importo minimo di rimborso anche nei casi di computo dell'AGI medio ed elevato

pari almeno a quello fissato nell'art. 14 cpv. 3 LPC. In altri termini,

l'assegno per grandi invalidi è deducibile soltanto nei casi previsti dall'art.

14 cpv. 4 LPC e il computo dell'AGI non può condurre ad un rimborso inferiore

ai limiti legali.

1.9. Le

parti si sono espresse ulteriormente, il 22 settembre 2014 (doc. XI)

l'amministrazione e il 6 ottobre seguente (doc. XIII) l’assicurata, confermando

le loro rispettive posizioni.

Alla luce della particolarità del tema oggetto della procedura,

nell'ambito di un'altra controversia simile alla presente (inc. n. 33.2014.7)

il 15 gennaio 2015 (doc. XVI dell’inc. n. 33.2014.7) il Tribunale ha

interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sottoponendogli due

quesiti, ai quali l'UFAS ha risposto il 23 gennaio 2015 (doc. XVII dell’inc. n.

33.2014.7).

Le parti hanno formulato le loro osservazioni nel corso del mese

di febbraio 2015 (docc. XIX, XX e XXIII dell’inc. n. 33.2014.7).

Il 29 aprile 2015 (doc. XXVII dell’inc. n. 33.2014.7) ha avuto

luogo un dibattimento davanti al giudice delegato del TCA.

Infine, il 1° settembre 2015 (doc. XVIII) lo stesso giudice

delegato ha informato le parti che poiché la controversia in esame ha per

oggetto la medesima tematica della STCA 33.2014.7, evasa nel frattempo il 25

giugno 2015, ma che è stata impugnata davanti al Tribunale federale, il TCA ha

ritenuto opportuno sospendere la trattazione della presente procedura fino

all’emanazione del giudizio federale.

Il giudizio dell’Alta Corte

nella procedura formante l’incarto n. 33.2014.7 è stato emesso il 17 giugno

2016 (9C_583/2015), con reiezione del ricorso interposto dall’amministrazione.

Alla luce di ciò, la

trattazione della procedura qui in esame è stata riattivata.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la verifica dell'operato della Cassa cantonale di

compensazione nell'ambito del rimborso delle spese di malattia e di invalidità

a cui hanno diritto i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.

2.2. Nella

fattispecie qui in esame, per l’anno 2013 (doc. A5) la Cassa cantonale di

compensazione ha concesso all’assicurata il rimborso delle spese per le cure e

l'assistenza senza computare l'assegno per grandi invalidi di grado

medio dell'AVS che la stessa riceveva, avendo comprovato delle spese per

malattia inferiori al limite annuo di Fr. 25'000.- di cui all'art. 14

cpv. 3 LPC.

Con la decisione del 16

dicembre (doc. A6) la Cassa cantonale di compensazione ha invece riconosciuto

il rimborso di queste spese soltanto parzialmente avendo dedotto l’AGI

percepito dall’assicurata, poiché a livello cantonale non vi sarebbe (più) la

garanzia di un importo minimo da rimborsare prima di prendere in considerazione

l'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza e inoltre

spetterebbe ai Cantoni decidere se l'AGI e il contributo per l'assistenza

debbano essere dedotti anche prima del raggiungimento dei limiti

previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC. Non prevedendo la LaLPC alcuna norma

specifica, secondo la Cassa, il Canton Ticino avrebbe optato per la deduzione

dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza anche quando

le spese di malattia e di invalidità sono inferiori agli importi

previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC e non più soltanto in applicazione dell'art. 14

cpv. 4 LPC, ossia in presenza di spese per le cure e l'assistenza superiori

a questi limiti.

Nell'evenienza concreta,

l'amministrazione ha quindi ritenuto che poiché l'assegno per grandi invalidi

di grado medio percepito dall'assicurata ammonta a Fr. 7'020.- e le spese di

malattia e di invalidità di cui ha chiesto il rimborso assommano a Fr. 12'792.-

(doc. A7), l'AGI copre già in parte le spese per le cure e l'assistenza, perciò

le prestazioni complementari devono rimborsarle soltanto la differenza di Fr.

5'772.-.

L’insorgente ritiene, invece,

che l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza debbano

essere computati soltanto quando le spese per le cure e l'assistenza superino

il limite minimo di Fr. 25'000.-, ciò che non si realizzerebbe in concreto, e

quindi l'AGI non andrebbe computato. Spetterebbe pertanto alle PC farsi carico

del rimborso di tutte queste spese.

2.3. Secondo

l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari comprendono la prestazione

complementare annua (lett. a) e il rimborso delle spese di malattia e

d'invalidità (lett. b).

Per l'art. 3 cpv. 2 LPC, la

prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA),

mentre il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in

natura (art. 14 LPGA).

L'art. 14 LPC concerne le spese

di malattia e d'invalidità.

Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. b

LPC, i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua

le spese comprovate dell'anno civile in corso di aiuto, di cure e di assistenza

a domicilio e in strutture diurne.

Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i

Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso

1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una

fornitura di prestazioni economica e appropriata.

In virtù

dell'art. 14 cpv. 3 LPC, per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in

aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare

importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai

seguenti importi annui:

a. per le persone che vivono a casa

1. persone sole, persone vedove, coniugi di

persone

che vivono in un istituto o in un

ospedale Fr. 25'000.-

Considerandi

2.

coppie sposate Fr. 50'000.-

3.

orfani di padre e di madre Fr. 10'000.-

b. per le persone che vivono in un istituto o

in un ospedale Fr. 6'000.-

A norma dell'art.

14.

cpv. 4 LPC, per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno

per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni,

l'importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a Fr.

90'000.- in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per

le cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal

contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Il Consiglio federale

disciplina l'aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di

grado medio e quello dell'importo per coniugi.

Il 1° gennaio

2004.

è stato infatti introdotto l'art. 19b OPC-AVS/AI concernente l'aumento

dell'ammontare massimo e, con la Nuova impostazione della perequazione

finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, dal 1° gennaio 2008 il testo è stato modificato aggiornando gli

articoli di legge citati.

Dal 1° gennaio 2012 questa

norma è stata ulteriormente modificata inserendo il contributo per l'assistenza

dell'AVS o AI.

L'art. 19b cpv. 1 OPC-AVS/AI

dispone che per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno

per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni,

l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC è aumentato a Fr. 60'000.-

in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le

cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal

contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.

Secondo l'art. 19b cpv. 2

OPC-AVS/AI, per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno

per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni,

l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 2 LPC è aumentato secondo la

seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non

siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per

l'assistenza dell'AVS o dell'AI:

Numero

di persone Grado della grande invalidità Ammontare

massimo

entrambi i coniugi elevato

per ognuno Fr. 180'000.-

entrambi i coniugi medio

per ognuno Fr. 120'000.-

un

coniuge elevato

un

coniuge medio Fr.

150'000.-

solo un coniuge elevato Fr.

115'000.-

solo un coniuge medio Fr.

85'000.-

A norma dell'art.

14.

cpv. 5 LPC, l'importo è aumentato secondo il capoverso 4 anche in caso di

riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS se l'assicurato

percepiva in precedenza un assegno per grandi invalidi dell'AI.

L'art. 14 cpv. 6

LPC prevede che le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno

diritto a una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle

spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

I Cantoni possono

rimborsare direttamente ai fornitori i costi fatturati non ancora pagati (art.

14.

cpv. 7 LPC).

La disposizione transitoria

dell'art. 34 LPC prevede che finché i Cantoni non hanno designato le spese che

possono essere rimborsate secondo l'art. 14 cpv. 1, gli artt. 3-18

dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute

all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) nella versione in

vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge

federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova

impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata

massima di tre anni a contare dall'entrata in vigore della legge.

Riguardo al rimborso delle

spese, il Cantone Ticino ha emanato la Legge di applicazione della LPC del 23

ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008

contemporaneamente alla nuova LPC, rendendo così non più applicabile l'OMPC.

Per l'art. 5 cpv. 1 LaLPC le

spese di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelli riconosciuti

dalla LPC.

L'art. 8 cpv. 1 LaLPC dispone

che un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in

cui tali spese non siano già prese a carico da altre assicurazioni.

Secondo l'art. 8 cpv. 2 LaLPC,

la concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI,

dell'assicurazioni infortuni e dell'assicurazione militare non è equiparata a

un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni.

A norma dell'art. 8 cpv. 3

LaLPC, nella misura in cui l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione

l'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per

fissare l'importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è

tenuta a rimborsare, l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese

considerate.

Nei casi di cui all'art. 14

cpv. 5 LPC, i cpv. 3 e 4 sono applicabili per analogia (art. 8 cpv. 4 LaLPC).

2.4

La

nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei

compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha reso necessaria la revisione completa della LPC e della legge d'applicazione cantonale. La

normativa ticinese da legge di sussidiamento è diventata una legge sulle

prestazioni (cfr. Messaggio del 2 maggio 2007 n. 5924 del Consiglio di Stato,

capitolo 8, in particolare 8.1.1).

Al capitolo "8.1.5 Spese

di malattia e di invalidità (art. 14-16 della legge federale)", il

Consiglio di Stato si è così espresso:

"

Con la NPC le spese di

malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali

spetta, in linea di principio, di determinare quali siano le spese

rimborsabili, purché ciò non comporti però un peggioramento della situazione

attuale per gli assicurati.

Allo scopo di garantire una prassi uniforme a

livello nazionale, la LPC definisce per quali prestazioni i Cantoni possono

prevedere un rimborso delle spese e ne fissa i termini di richiesta. La

soluzione proposta tiene conto della sovranità dei Cantoni in questo settore,

senza provocare un peggioramento della situazione delle persone assicurate. La

competenza di stabilire l'importo massimo del rimborso annuo delle spese di

malattia e d'invalidità, il quale non dovrà essere inferiore agli importi

massimi attuali, è conferita ai Cantoni.".

In merito ai

contenuti della nuova legge di applicazione della LPC, al capitolo 8.2 del

citato Messaggio n. 5924 il Consiglio di Stato ha osservato:

"

Il nuovo assetto della

legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI rende

necessario un adeguamento della relativa legge cantonale di applicazione.

Considerato che con la NPC si propone l'introduzione di una nuova LPC, il

Consiglio di Stato propone l'abrogazione dell'attuale legge cantonale,

sostituendola con una nuova normativa, che consideri le innovazioni proposte

con la NPC in materia di prestazioni complementari. La modifica più sostanziale

riguarda l'introduzione di un nuovo capitolo relativo al rimborso delle spese

(art. da 5 a 25): per il resto, sono da segnalare solo leggere modifiche rispetto

alla Legge d'applicazione attuale.".

L'Esecutivo

cantonale si è chinato specificatamente sulle spese di malattia e di invalidità

(art. 34 LPC) nel capitolo 8.2.4:

"

Con la NPC, le spese di

malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali

spetta di determinare quali siano le spese rimborsabili, nei limiti dell'art.

14.

della legge federale.

Il contenuto dell'Ordinanza federale sul

rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia

di prestazioni complementari (OMPC) viene quindi ripreso nella legislazione

cantonale sulle prestazioni complementari (legge di applicazione e

regolamento), ritenuto che il nostro Cantone limita il rimborso alle spese

necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica ed appropriata

(art. 14 cpv. 2 della legge federale).

Gli importi massimi dei rimborsi corrispondono

a quelli previsti dall'art. 14 cpv. 3-6 della legge federale.

Con la nuova legge cantonale di applicazione

viene conferita una delega al Consiglio di Stato di determinare a quali attori

(fornitori di prestazioni o assicuratori) possono essere direttamente

rimborsati i costi fatturati e non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 della nuova

legge federale).".

In effetti, il tenore

dell'attuale art. 8 LaLPC è identico all'art. 3 OMPC, ad eccezione del

capoverso 2 dell'art. 3 OMPC che non è più stato ripreso nella legge cantonale

di applicazione.

L'OMPC (Ordinanza sul rimborso

delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di

prestazioni complementari, RS 831.301.1) è stata abrogata con l'entrata in

vigore della nLPC il 1°gennaio 2008, dato che la competenza per legiferare in

materia di rimborsi di spese di malattia e d'invalidità - entro il termine di 3

anni previsto dall'art. 34 LPC - è stata trasferita ai Cantoni. Nel nostro

Cantone la materia è stata tempestivamente regolamentata dal 2008 dalla LaLPC,

le nuove norme cantonali sono entrate subito in vigore e l'OMPC si è

automaticamente estinta.

2.5

Come

ricordato al considerando 1.9, il Tribunale federale si è pronunciato su questa

tematica a seguito del ricorso inoltrato dalla Cassa cantonale di compensazione

contro la STCA 33.2014.7 emanata il 25 giugno 2015.

In quell’occasione, questo TCA

non aveva ritenuto possibile dedurre dalle spese di malattia e di invalidità

l’assegno per grandi invalidi quando dette spese sono inferiori ai

limiti previsti dall’art. 14 cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.12.1.1-2.12.1.3). Ad

ogni buon conto, questo Tribunale aveva evidenziato che, quand’anche si ritenesse

che un Cantone possa per principio computare l’AGI senza attendere la

possibilità di aumento dell’importo limite di rimborso data dall’art. 14 cpv. 4

LPC, il Cantone Ticino non ha comunque previsto questa possibilità nella LaLPC.

Infatti, l’art. 8 cpv. 2 LaLPC (cfr. consid. 2.12.1.4-2.12.1.5) dispone che

l’assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato, non va

assimilato a una presa a carico da parte di altre assicurazioni. Di conseguenza

la concessione di un AGI non preclude il riconoscimento del diritto al rimborso

ai sensi dell’art. 14 LPC (art. 8 cpv. 1 LaLPC) e, pertanto, come tale, un AGI

non deve essere dedotto dalle spese di cura e d’assistenza da rimborsare.

Inoltre, questa Corte aveva

concluso che vi è la garanzia di un importo minimo di rimborso delle spese di

malattia e di invalidità in virtù dell’art. 14 cpv. 3 LPC in caso di aumento

dell’importo rimborsabile delle spese secondo l’art. 14 cpv. 4 LPC e che, non

avendo il Cantone Ticino previsto una specifica norma sull’importo minimo

rimborsabile, la Cassa di compensazione non era legittimata a scendere al di

sotto degli importi minimi fissati dall’art. 14 cpv. 3 lett. a LPC quando si è

in presenza di un aumento delle spese rimborsabili giusta l’art. 14 cpv. 4 LPC

(cfr. consid. 2.12.2).

Nella sua sentenza 9C_583/2015

del 17 giugno 2016, destinata alla pubblicazione, l’Alta Corte ha dapprima

esposto le norme legali applicabili e le prese di posizione di questo Tribunale

(cfr. consid. 5.1), della ricorrente (cfr. consid. 5.2) e dell’opponente (cfr.

consid. 5.3).

In seguito, il Tribunale

federale è entrato nel merito della questione, rilevando che dal 1° gennaio

2008.

il finanziamento del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità

incombe ai Cantoni (art. 16 LPC). Da allora, la LPC si limita a stabilire delle

condizioni quadro, incaricando i Cantoni di regolamentare le modalità di questo

rimborso (cfr. consid. 6.2).

Pertanto, ha sottolineato

l’Alta Corte, dal 1° gennaio 2008 spetta oramai ai Cantoni determinare le

modalità del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. È in particolare

di competenza cantonale, in assenza di una normativa federale specifica,

decidere se l'assegno per grandi invalidi debba essere detratto dalle spese di

cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC quando queste sono inferiori a Fr. 25'000.-.

Il diritto federale prevede infatti una deduzione dell'assegno per grandi

invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo nei casi previsti dall'art. 14 cpv.

4.

LPC e art. 19b OPC-AVS/AI, ossia quando le spese di cura e di assistenza

comprovate sono più elevate dell'assegno per grandi invalidi e se gli importi

di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 e 2 LPC, prima della deduzione

dell'assegno, non sono sufficienti per rimborsare tutte le spese di malattia e

d'invalidità, ipotesi non realizzata nel caso esaminato il 17 giugno 2016,

giacché le spese comprovate di malattia e d’assistenza ammontavano a Fr.

13'032.- e l’assegno per grandi invalidi a Fr. 14'040.- (cfr. consid. 6.3.1).

Secondo la nostra Massima

Istanza, la tesi del TCA secondo cui il diritto federale prevederebbe che è

possibile dedurre dall'importo da rimborsare l'assegno per grandi invalidi

percepito solo quando l'importo di Fr. 25'000.- è superato, e cioè quando si

applica l'art. 14 cpv. 4 1a frase LPC, escludendolo negli altri casi, non trova

nessun riscontro nelle nuove disposizioni federali ed è contraria all'ampia

delega conferita ai Cantoni in materia (cfr. consid. 6.3.2).

Secondo il Tribunale federale,

neppure è fondata la tesi del TCA quando afferma che gli importi fissati

all'art. 14 cpv. 3 LPC costituiscono una garanzia minima di rimborso al di

sotto della quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno

per grandi invalidi, non trovando alcuna conferma nella nuova normativa

federale. L’Alta Corte ha a tal proposito rilevato che gli importi di cui

all'art. 14 cpv. 3 LPC non costituiscono per i Cantoni un importo massimo da

non superare, ma servono solamente a stabilire una soglia al di sotto della

quale i Cantoni non possono scendere. I Cantoni restano pertanto liberi di

fissare un importo massimo superiore a quelli indicati nella LPC per le spese

da rimborsare (DTF 138 I 225 consid.

3.3.1

pag. 228). L'art. 14 cpv. 3 LPC non concerne invece le modalità di

calcolo del rimborso delle spese che restano di competenza dei Cantoni. La

soluzione avanzata dal Tribunale cantonale, ha osservato l’Alta Corte,

corrisponde in realtà al previgente art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, in vigore fino

al 31 dicembre 2007. Questa disposizione prevedeva esplicitamente che il

rimborso non poteva essere inferiore all'importo massimo di Fr. 25'000.-. Ora,

sottolinea ancora il Tribunale federale, questa ordinanza è stata appunto

abrogata - con riserva della norma transitoria di cui all'art. 34 LPC - per

permettere di trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le modalità

di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. consid. 6.3.2).

Il nuovo diritto federale non

prevede quindi più dal 2008 una garanzia minima di rimborso al di sotto della

quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi

invalidi. Inoltre, quando le spese di malattia e d'invalidità da rimborsare di

cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC sono inferiori a Fr. 25'000.- per le persone

sole che vivono a casa (art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC), l'art. 14 LPC non

prescrive, né vieta, che l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto

dall'importo da rimborsare. La questione è infatti oramai di competenza

cantonale. Stanti queste considerazioni, l’Alta Corte ha ritenuto corretta la

censura della ricorrente su questo punto e non ha quindi confermato la

motivazione del giudizio del Tribunale cantonale (cfr. consid. 6.3.3).

Per quanto concerne

l’applicazione del diritto cantonale, secondo il Tribunale federale,

l’interpretazione data in proposito dal TCA nel giudizio impugnato non è

arbitraria.

L’art. 8 cpv. 2 LaLPC prevede

che gli assegni per grandi invalidi non possono essere presi in considerazione

per un'eventuale deduzione. Una deduzione dell'assegno per grandi invalidi non

è quindi possibile e, pertanto, il rimborso delle spese deve essere integrale

come dispone esplicitamente l'art. 8 cpv. 1 LaLPC.

Come rilevato dal Tribunale

cantonale, l’Alta Corte ha poi precisato che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC non fa

alcuna distinzione in merito al grado della grande invalidità, nel senso che

anche una grande invalidità di grado lieve o medio fa sì che l'assegno per

grandi invalidi relativo non sia equiparato a un rimborso delle spese.

L'art. 8 LaLPC non fa inoltre

nessuna distinzione in relazione all'importo delle spese da rimborsare: la

normativa non cambia se le spese sono inferiori o superiori a Fr. 25'000.-,

oppure se sono inferiori o superiori all'assegno per grandi invalidi.

Infine, anche se il diritto

cantonale, contrariamente a quanto contemplava l’art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC

che non è stato ripreso dal legislatore cantonale, non prevede esplicitamente

alcuna garanzia minima di rimborso delle spese, per il Tribunale federale

questo è ininfluente sull'esito della causa di fronte al chiaro art. 8 cpv. 1 e

2.

LaLPC, che non prevede alcuna deduzione dell'assegno per grandi invalidi,

indipendentemente dal grado della grande invalidità e dall'importo delle spese

da rimborsare (cfr. consid. 7.2).

Di conseguenza, l’Alta Corte ha

respinto la censura della Cassa di compensazione sull’interpretazione del

diritto cantonale e ha confermato il giudizio cantonale per quanto riguarda il

risultato (cfr. consid. 7.3).

2.6

Nel

caso concreto la ricorrente, che viveva a casa, ha avuto delle

spese di malattia e invalidità consistenti in cure e assistenza a domicilio

(art. 14 cpv. 1 lett. b LPC), che anche per l’anno 2014 sono state preventivate

in Fr. 12'792.-.

Con il ricorso

l’assicurata ha evidenziato che le spese di malattia e invalidità sono state

rimborsate integralmente dalla Cassa cantonale per l’anno 2013 (doc. A5),

mentre dal 1° gennaio 2014 soltanto parzialmente a causa del computo dell’AGI

(doc. A6).

L'assegno per

grandi invalidi di grado medio dell’AVS che l'assicurata percepiva assommava a

Fr. 7'020.- (doc. A4).

Considerato che

in virtù dell’art. 8 cpv. 2 LaLPC non è possibile dedurre l’assegno per

grandi invalidi AVS/AI/AINF/AM e quindi che il rimborso delle spese deve essere

integrale ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LaLPC, la ricorrente ha quindi diritto

dal 1° gennaio 2014 al rimborso di tutte le spese di malattia e

invalidità notificate. Resta riservato un eventuale conguaglio o restituzione

di somme a dipendenza delle spese effettive contabilizzate dalla Cassa di

compensazione a fine anno.

In virtù di

quanto esposto, la decisione impugnata è annullata e il ricorso accolto, con

rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per emanare una nuova

decisione che riconosca all’insorgente il rimborso di tutte le sue spese

comprovate di malattia e di invalidità.

Vincente in causa

e patrocinata dalla RA 2, la ricorrente ha diritto a delle indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), che in specie saranno ridotte in virtù del

fatto che le motivazioni addotte sono le medesime di quelle espresse nell'inc.

n. 33.2014.7, evaso con sentenza del 25 giugno 2015 e oggetto della STF

9C_583/2015 del 17 giugno 2016, posta alla base del presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa

cantonale di compensazione, affinché emani una nuova decisione che riconosca

integralmente il rimborso delle spese per le cure e l'assistenza sopportate

dall’assicurata.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La Cassa cantonale di

compensazione verserà all’insorgente la somma di Fr. 500.- a titolo di

ripetibili ridotte (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti