Lexipedia

Decisione

33.2014.27

Valutazione al valore venale dei fondi che il ricorrente non utilizza come abitazione primaria. Il valore venale fissato dall'Ufficio stima viene confermato. Azione di divisione ereditaria per liquida

17 settembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i valori di stima, più adeguati e favorevoli;

inoltre, questa sua partecipazione

ereditaria non gli porterebbe alcun vantaggio in termini economici, visto che

questa proprietà non dà alcun rendimento ed è perfino difficile da vendere, dato

lo stato precario in cui si trova che richiede per di più un investimento

cospicuo per sistemarla;

nemmeno la soluzione di gravare la sua

quota di 6/24 di un'ipoteca legale è attuabile, dato che gli altri coeredi

hanno espresso il loro rifiuto in tal senso;

nella risposta l'amministrazione ha

proposto di respingere il ricorso non avendo l'assicurato apportato nuovi

elementi (doc. III);

la dichiarazione di un'altra coerede

che si rifiuta di ammettere l'iscrizione di un'ipoteca legale sulla quota parte

dell'assicurato (doc. VIIbis) non ha mutato la posizione della Cassa (doc. IX);

considerato in diritto che

la presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;

STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre

2007);

nella STCA 33.2012.16 del 25 marzo 2013,

cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha già esposto le norme

applicabili alla fattispecie in ambito di prestazioni complementari;

non occorre dunque riprendere per

esteso l'esposizione contenuta nella sentenza 33.2012.16 cui si rinvia,

limitandosi invece a ricordare che, per l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, fra i

redditi computabili v'è un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo

per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi Fr. 37'500.- per

le persone sole, Fr. 60'000.- per i coniugi e Fr. 15'000.- per gli orfani che

hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare

e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore

dell'immobile eccedente Fr. 112'500.- è preso in considerazione quale sostanza;

inoltre, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5

lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi

computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza;

per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione

della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite

dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e

per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT, che prevede che gli

immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale;

secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la

sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona

compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente;

nel precedente giudizio, il TCA ha già

chiaramente spiegato (cfr. consid. 2.5) il senso e lo scopo di quest'ultima

norma, rilevando che solo le persone che ne hanno effettivamente necessità possono

beneficiare delle PC, perciò la sostanza immobiliare che non serve da

abitazione al richiedente viene valutata al valore commerciale, proprio perché

Considerandi

egli può anche venderla per potere fare fronte al suo fabbisogno vitale. Se il

richiedente intende invece rimanere proprietario di un fondo che non utilizza

comunque più come abitazione primaria, allora è giusto che si veda imputato il

valore che ne potrebbe ricavare se lo vendesse, quindi il valore venale,

e che ne sopporti le conseguenze;

pertanto, ritenuto che nessuno degli

undici fondi detenuti in comproprietà dal ricorrente a __________ gli serve da

abitazione, il Tribunale ha confermato l'operato della Cassa di compensazione

che, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, gli ha computato queste proprietà

immobiliari al valore venale;

va dunque qui nuovamente ribadito che sono

errate le rimostranze del ricorrente secondo cui per la concessione delle prestazioni

complementari ci si dovrebbe basare sulle notifiche di tassazione fiscale e

quindi sul valore di stima degli immobili, mentre la Cassa - ed il TCA - si sarebbero

attenuti a dei valori ipotetici di mercato;

di conseguenza, è a giusta ragione che

la Cassa di compensazione, secondo la prassi del Tribunale federale, ha chiesto

all'Ufficio cantonale di stima di valutare al valore venale gli undici fondi ubicati

a __________, detenuti in comproprietà dall'assicurato;

come già esposto nel giudizio del 25

marzo 2013 con cui il TCA ha analizzato le valutazioni peritali dell'Ufficio

stima, la sostanza computabile al ricorrente, per ciò che concerne le quote di

comproprietà ad esso ascrivibili, assomma dunque a Fr. 278'887.- (Fr. 65'000.- + Fr. 187'500.- + Fr. 162,5 + Fr. 2'500.- + Fr.

3'000.- + Fr. 500.- + Fr. 12'500.- + Fr. 850.- + Fr.

1'125.- + Fr. 2'250.- + Fr. 3'500.-) e questa somma deve

essere di nuovo confermata;

in merito alla lamentela

dell'assicurato secondo cui egli avrebbe incontrato un rifiuto da parte degli

altri coeredi di vendere la sostanza immobile per potere liquidare la sua quota

parte, va qui rilevato che la divisione

dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto

non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (art. 604 cpv.

1.

CC);

giusta

l'art. 607 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi fra loro, o in concorso con gli eredi

istituiti, dividono secondo le medesime norme. Per l'art. 607 cpv. 2 CC, salvo

disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della

divisione;

inoltre,

chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere

determinate norme di divisione o di formazione dei lotti (art. 608 cpv. 1 CC),

prescrizioni che sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio

per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente

(art. 608 cpv. 2 CC);

ove

non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali

diritti sui beni della successione (art. 610 cpv. 1 CC). Essi devono

comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto con il defunto che debba essere

considerato per l'uguale e giusta divisione dell'eredità (art. 610 cpv. 2 CC);

in

queste circostanze, per monetizzare il proprio diritto sulla comunione

ereditaria a cui appartiene, l'assicurato ha dunque il diritto di chiederne la

divisione al giudice (STCA 33.2014.4 del 23 giugno 2014; STCA 33.2010.23

del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011). Tale operazione non è però ancora stata fatta, dato che a registro fondiario

proprietari degli undici mappali in questione risultano ancora essere diversi

comproprietari, fra cui il ricorrente;

a prescindere dalla divisione questa

Corte, richiamando il precedente giudizio, deve riconfermare i valori dei fondi

del ricorrente osservato come nulla sia intervenuto successivamente alla sentenza

del 25 marzo 2013 per modificare la situazione di fatto;

stante quanto precede, non è possibile

far seguito alla richiesta del ricorrente di modificare il valore delle sue

quote di comproprietà immobiliare. Alla luce dei valori dei fondi che come qui

ritenuti la decisione su opposizione deve essere confermata siccome corretta ed

il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti