33.2014.27
Valutazione al valore venale dei fondi che il ricorrente non utilizza come abitazione primaria. Il valore venale fissato dall'Ufficio stima viene confermato. Azione di divisione ereditaria per liquida
17 settembre 2014Italiano10 min
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Incarto
n.
33.2014.27
TB
Lugano
17
settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 aprile 2014 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto che
RI 1, nato nel 1947 e dal 1° marzo 2012
(doc. A4) al beneficio di una rendita di vecchiaia di Fr. 348.- al mese, nel 2012 ha postulato alla Cassa cantonale di compensazione il versamento di prestazioni complementari;
stante un'eccedenza di redditi,
l'amministrazione ha emanato una decisione di rifiuto delle prestazioni
complementari, confermata con decisione su opposizione del 9 agosto 2012 contro
cui l'assicurato ha formulato ricorso il 7 settembre 2012 (33.2012.16) davanti
a questo Tribunale, atto che è sfociato nella sentenza di rinvio del 25 marzo
2013 (doc. 217) cresciuta in giudicato;
in effetti, il TCA ha concluso che la
decisione impugnata era annullata e gli atti rinviati alla Cassa per emanare
una nuova decisione sia alla luce degli accertamenti che essa avrebbe dovuto effettuare
sulla destinazione del II pilastro ritirato dall'assicurato, sia tenendo conto
degli importi modificati pendente causa relativi alle sue spese riconosciute ed
ai suoi redditi computabili;
la Cassa di compensazione ha sentito
l'assicurato in occasione dell'audizione del 28 novembre 2013 (doc. 227) ed in
quell'occasione ha potuto chiarire quanto disposto dal Tribunale;
da un lato è infatti emerso che il
consumo del capitale prelevato di Fr. 30'000.- era stato debitamente
giustificato e quindi andava stralciato dal foglio di calcolo;
d'altro lato, la Cassa ha accertato che
l'interessato aveva conseguito un reddito annuo di Fr. 25'000.- sia nel 2012
sia nel 2013 nella sua qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente
fino al giugno 2013, data dalla quale è stato posto al beneficio di una rendita
pensionistica straniera;
in conseguenza di ciò, l'8 dicembre
2013 (doc. 236) la Cassa di compensazione ha emesso tre distinte decisioni di
rifiuto delle prestazioni complementari riferite al periodo dal 1° marzo al 31
dicembre 2012 (doc. 231), dal 1° gennaio al 31 maggio 2013 (doc. 229) e dal 1°
giugno 2013 in poi (doc. 233) tenendo conto di quanto stabilito con sentenza
del 25 marzo 2013 da questo Tribunale e dell'esito degli accertamenti da essa
esperiti;
il 18 gennaio 2014 (doc. 282) RI 1 ha
scritto alla Cassa lamentando che il valore di stima reale della sua
partecipazione ereditaria nei fondi siti a __________ fosse nettamente
inferiore all'importo stabilito dall'amministrazione e che quindi avrebbe dovuto
essere rivisto;
a richiesta della Cassa di
compensazione (doc. 284), l'assicurato ha confermato il 6 febbraio 2014 (doc.
286) che il suo precedente scritto era un'opposizione alle decisioni dell'8
dicembre 2013;
con atto del 28 febbraio 2014 (doc.
289) l'interessato ha ribadito che il valore venale dei suoi immobili fissato
dalla Cassa non è reale e ha chiesto come essa abbia stabilito quell'importo nelle
decisioni, considerato che un immobile non è stato ritenuto abitabile ed è
difficile trovarne un acquirente, rimanendo solo la soluzione dell'iscrizione
di un'ipoteca legale sulla sua quota di 6/24;
con decisione su opposizione del 18
aprile 2014 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione
dell'assicurato, rilevando che il TCA ha già risolto questa questione confermando
la posizione dell'amministrazione stessa, ovvero riconoscendo la necessità di
una valutazione al valore venale ex art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI della sostanza
che non serve da abitazione primaria all'interessato e ha quindi fissato in Fr.
278'887.- la sostanza computabile al ricorrente;
il 14 maggio 2014 (doc. I) RI 1 si è
rivolto al Tribunale chiedendo di rivedere la sua situazione, avendo difficoltà
economiche;
il ricorrente ha criticato il fatto che
la Cassa abbia tenuto conto della sua partecipazione ad un valore ipotetico di
mercato della proprietà di __________ e non abbia invece preso in considerazione
Fatti
i valori di stima, più adeguati e favorevoli;
inoltre, questa sua partecipazione
ereditaria non gli porterebbe alcun vantaggio in termini economici, visto che
questa proprietà non dà alcun rendimento ed è perfino difficile da vendere, dato
lo stato precario in cui si trova che richiede per di più un investimento
cospicuo per sistemarla;
nemmeno la soluzione di gravare la sua
quota di 6/24 di un'ipoteca legale è attuabile, dato che gli altri coeredi
hanno espresso il loro rifiuto in tal senso;
nella risposta l'amministrazione ha
proposto di respingere il ricorso non avendo l'assicurato apportato nuovi
elementi (doc. III);
la dichiarazione di un'altra coerede
che si rifiuta di ammettere l'iscrizione di un'ipoteca legale sulla quota parte
dell'assicurato (doc. VIIbis) non ha mutato la posizione della Cassa (doc. IX);
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007);
nella STCA 33.2012.16 del 25 marzo 2013,
cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha già esposto le norme
applicabili alla fattispecie in ambito di prestazioni complementari;
non occorre dunque riprendere per
esteso l'esposizione contenuta nella sentenza 33.2012.16 cui si rinvia,
limitandosi invece a ricordare che, per l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, fra i
redditi computabili v'è un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo
per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi Fr. 37'500.- per
le persone sole, Fr. 60'000.- per i coniugi e Fr. 15'000.- per gli orfani che
hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare
e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente Fr. 112'500.- è preso in considerazione quale sostanza;
inoltre, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5
lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi
computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza;
per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione
della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite
dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e
per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT, che prevede che gli
immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale;
secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente;
nel precedente giudizio, il TCA ha già
chiaramente spiegato (cfr. consid. 2.5) il senso e lo scopo di quest'ultima
norma, rilevando che solo le persone che ne hanno effettivamente necessità possono
beneficiare delle PC, perciò la sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente viene valutata al valore commerciale, proprio perché
Considerandi
egli può anche venderla per potere fare fronte al suo fabbisogno vitale. Se il
richiedente intende invece rimanere proprietario di un fondo che non utilizza
comunque più come abitazione primaria, allora è giusto che si veda imputato il
valore che ne potrebbe ricavare se lo vendesse, quindi il valore venale,
e che ne sopporti le conseguenze;
pertanto, ritenuto che nessuno degli
undici fondi detenuti in comproprietà dal ricorrente a __________ gli serve da
abitazione, il Tribunale ha confermato l'operato della Cassa di compensazione
che, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, gli ha computato queste proprietà
immobiliari al valore venale;
va dunque qui nuovamente ribadito che sono
errate le rimostranze del ricorrente secondo cui per la concessione delle prestazioni
complementari ci si dovrebbe basare sulle notifiche di tassazione fiscale e
quindi sul valore di stima degli immobili, mentre la Cassa - ed il TCA - si sarebbero
attenuti a dei valori ipotetici di mercato;
di conseguenza, è a giusta ragione che
la Cassa di compensazione, secondo la prassi del Tribunale federale, ha chiesto
all'Ufficio cantonale di stima di valutare al valore venale gli undici fondi ubicati
a __________, detenuti in comproprietà dall'assicurato;
come già esposto nel giudizio del 25
marzo 2013 con cui il TCA ha analizzato le valutazioni peritali dell'Ufficio
stima, la sostanza computabile al ricorrente, per ciò che concerne le quote di
comproprietà ad esso ascrivibili, assomma dunque a Fr. 278'887.- (Fr. 65'000.- + Fr. 187'500.- + Fr. 162,5 + Fr. 2'500.- + Fr.
3'000.- + Fr. 500.- + Fr. 12'500.- + Fr. 850.- + Fr.
1'125.- + Fr. 2'250.- + Fr. 3'500.-) e questa somma deve
essere di nuovo confermata;
in merito alla lamentela
dell'assicurato secondo cui egli avrebbe incontrato un rifiuto da parte degli
altri coeredi di vendere la sostanza immobile per potere liquidare la sua quota
parte, va qui rilevato che la divisione
dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto
non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (art. 604 cpv.
1.
CC);
giusta
l'art. 607 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi fra loro, o in concorso con gli eredi
istituiti, dividono secondo le medesime norme. Per l'art. 607 cpv. 2 CC, salvo
disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della
divisione;
inoltre,
chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere
determinate norme di divisione o di formazione dei lotti (art. 608 cpv. 1 CC),
prescrizioni che sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio
per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente
(art. 608 cpv. 2 CC);
ove
non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali
diritti sui beni della successione (art. 610 cpv. 1 CC). Essi devono
comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto con il defunto che debba essere
considerato per l'uguale e giusta divisione dell'eredità (art. 610 cpv. 2 CC);
in
queste circostanze, per monetizzare il proprio diritto sulla comunione
ereditaria a cui appartiene, l'assicurato ha dunque il diritto di chiederne la
divisione al giudice (STCA 33.2014.4 del 23 giugno 2014; STCA 33.2010.23
del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011). Tale operazione non è però ancora stata fatta, dato che a registro fondiario
proprietari degli undici mappali in questione risultano ancora essere diversi
comproprietari, fra cui il ricorrente;
a prescindere dalla divisione questa
Corte, richiamando il precedente giudizio, deve riconfermare i valori dei fondi
del ricorrente osservato come nulla sia intervenuto successivamente alla sentenza
del 25 marzo 2013 per modificare la situazione di fatto;
stante quanto precede, non è possibile
far seguito alla richiesta del ricorrente di modificare il valore delle sue
quote di comproprietà immobiliare. Alla luce dei valori dei fondi che come qui
ritenuti la decisione su opposizione deve essere confermata siccome corretta ed
il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti