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Decisione

33.2014.28

Istanza di revisionie di una STCA non ancora cresciuta in giudicato. Assenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova invocati. Assenza di invocazione di influenza di un crimine o delitto. Inammissibile

20 maggio 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché

non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi

dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole

di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece

considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV

317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a

ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte

1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti,

vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base

della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva

solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi.

Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di

Considerandi

revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la

revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente

erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario,

essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."

· che l'istanza

straordinaria dei signori __________ non può che essere qualificata quale

domanda di revisione della sentenza 9/11 aprile 2014 di questo Tribunale cantonale

delle assicurazioni, in difetto di altro istituto giuridico indicato dalla patrocinatrice;

· che, alla

luce delle necessità giuridiche previste dalla Lptca a fondamento di una domanda

di revisione di una sentenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni,

l’istanza in discussione è manifestamente irricevibile poiché si limita a,

laconicamente, lamentare la pretesa nullità della decisione emanata su opposizione

da parte dell’amministrazione (argomento esaminato nel merito da questo TCA

nella sentenza 33.2013.8-9), a pretendere che il giudizio cantonale sarebbe da

rivedere nel merito siccome errato (non considerando gli effetti della c.d.

iniziativa Weber) e mediante altre argomentazioni di merito. Come indicato per

conseguire la revisione di una sentenza del Tribunale cantonale delle

Assicurazioni occorrono fatti nuovi o nuovi elementi di prova che i ricorrenti

non hanno neppure sostenuto esistere;

· che come

indicato in precedenza, la via ordinaria e naturale di contestazione del

giudizio cantonale è quella dell’impugnativa al TF come specificato nel dispositivo;

ancora possibile al momento degli scritti 12 e 19 maggio 2014 alla luce

dell'effetto delle ferie giudiziarie (Pasqua);

· che i signori

__________ hanno chiaramente manifestato la loro volontà di non adire l’Alta

Corte adducendo motivi legati ai costi della procedura e dei costi legali. Detti

oneri non permettono comunque di “riaprire” una via giudiziaria cantonale in

assenza di qualsivoglia motivo (nuove prove; fatti nuovi o la commissione di un

crimine o delitto come impone l’art. 24 Lptca citato in precedenza);

· che la via

processuale scelta dai signori __________ era, ed è, manifestamente inattuabile

circostanza questa che dovrebbe essere nota alla patrocinatrice. Questo agire

imporrebbe il carico di tasse e spese agli istanti cui si prescinde comunque

eccezionalmente per non gravare i signori __________ di una scelta processuale

inopportuna.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

domanda di revisione formulata da RI 1 e RI 2 in data 12 maggio e 19 maggio

2014 è irricevibile.

2. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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