33.2014.28
Istanza di revisionie di una STCA non ancora cresciuta in giudicato. Assenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova invocati. Assenza di invocazione di influenza di un crimine o delitto. Inammissibile
20 maggio 2014Italiano14 min
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Numero d'incarto:
33.2014.28
Data decisione, Autorità:
20.05.2014, TCA
Titolo:
Istanza di revisionie di una STCA non ancora cresciuta in giudicato. Assenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova invocati. Assenza di invocazione di influenza di un crimine o delitto. Inammissibile
IRRICEVIBILITÀ
REVISIONE DELLA SENTENZA
art. 61 let. i LPGA
art. 24 LPTCA
art. 25 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2014.28-29
IR/sc
Lugano
20 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla domanda di revisione del 12
maggio 2014 completata il successivo
19 maggio 2014 di
1. RI 1
2. RI 2
entrambe rappr. da: RA 1
tendente ad ottenere la revisione della
sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni datata 9 aprile 2014
emanata nell'ambito degli incarti 33.2013.8 e 33.2013.9 in conseguenza al
ricorso 11 settembre 2013 dei signori __________ avverso la decisione resa su
opposizione 9 agosto 2013 emanata dalla
Cassa cantonale di compensazione
Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
ritenuto in
fatto ed in diritto
· che il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni si è confrontato con un ricorso datato
11 settembre 2013 formulato da RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. dott. RA 1,
con cui è stata contestata una decisione resa su opposizione da parte della
Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari;
· che, dopo
istruttoria, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni – nella sua composizione
plenaria – ha emanato, il 9 aprile 2014 (intimata il successivo 11 aprile 2014),
una sentenza con cui ha respinto il gravame e la concomitante domanda di assistenza
giudiziaria;
· che, in
particolare, il TCA ha ritenuto in quel giudizio come la decisione
dell’amministrazione, nonostante indicasse in parte il cognome da nubile della
signora RI 2 quale cognome famigliare dei ricorrenti, era comunque valida
formalmente e che tema, destinatario ed argomentazioni della stessa non erano
intaccate da una svista che peraltro in nulla ha impedito i ricorrenti
nell’ambito della loro impugnativa;
· che, nel
merito, il TCA si è chinato sugli aspetti connessi alla valutazione della sostanza
immobiliare dei coniugi __________ e della misura in cui detta sostanza incidesse
nella determinazione del diritto ad eventuali prestazioni complementari;
· che, al
considerando 2.15, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha esaminato la
pretesa violazione di diritti costituzionali e della CEDU dei ricorrenti in maniera
dettagliata;
· che il 12
maggio 2014 la patrocinatrice dei signori __________ ha recapitato, brevi manu,
al TCA uno scritto intestato “Istanza straordinaria“ (doc. I) con il seguente testo:
" On. Presidente,
mi riferisco alla vostra sentenza 09.04 / 11.04.2014 (n. 33.20138 e
33.2013.9) per far presente alcune problematiche di interesse generale.
1. Ho indicato i motivi della nullità
della decisione a monte (quella della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG/AD/AF dell'Istituto Assicurazioni sociali - Bellinzona) che non ha
indicato i nominativi esatti, ma __________ (anziché RI 1). Pur essendo stata
inviata ad una figlia dei Signori RI 1 e RI 2, e pervenuta anche a loro, tale
decisione non è valida.
Mi preme precisare che, siccome uno dei
miei nomi è __________ sono sicura di non aver usato nei miei scritti tale nome
"__________" al posto di RI 2 (RI 2).
Ammesso e non concesso che abbia
indicato quel nome, tale errore non ha sanato la nullità della decisione
impugnata.
2. Tale nullità della decisione a monte
non può essere rimossa dalla sentenza del Tribunale che ha respinto il mio
ricorso. Ciò comporta che deve essere emanata ancora una decisione di primo
grado che, data la natura delle prestazioni complementari, deve far riferimento
ad un momento attuale (tra la domanda e la decisione che emetterà), in
riferimento al momento nel quale sono realizzati i presupporsi per ottenere le
prestazioni complementari). Per questo motivo si chiede il rinvio degli atti da
parte del Tribunale delle assicurazioni alla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG/AD/AF dell'Istituto Assicurazioni sociali - Bellinzona.
3. Il calcolo della sostanza, delle
entrate e delle spese, deve far riferimento ad elementi "reali" e non
fittizi, altrimenti oltre a violare il principio costituzionale di uguaglianza,
viola quello stesso di legalità, garantito oltre che dal Preambolo, dall'art. 1
CEDU, come meglio indicato nel mio ricorso del 11.09.2013 e nei miei allegati
successivi. Ciò vale in particolare in considerazione dell'iniziativa Weber.
4. Chiedo pertanto che gli atti dei
Signori RI 1 e RI 2 vengano trasmessi all'autorità competente, perché decida in
riferimento alla documentazione prodotta (ex art. 6 CEDU), raccogliendo anche
altri mezzi di prova offerti, in particolare testi. L'accoglimento della
richiesta di prove non può sottostare a delle formule che comportano eccessivo
formalismo.
RI 1__________i non potranno più rimanere nella casa di cura che non
aspetterà certo la vendita degli immobili all'asta secondo le precedenti esecutive.
È noto che le banche non concedono
crediti ipotecari su immobili come quelli di proprietà dei Signori __________ a
persone ultranovantenni. (…)" (doc. I)
· che il
giudice delegato, il 14 maggio 2014 (doc. II) ha comunicato alla patrocinatrice
quanto segue:
" Gentile Avvocata,
la procedura conseguente a suo ricorso dell’11 settembre 2013 contro
la decisione resa su opposizione il precedente 9 agosto 2013 dalla Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari è
sfociata nella sentenza 9 aprile 2014 di questo Tribunale.
Non risultano altri incarti aperti su impugnative dei signori RI 1 e/o
RI 2.
Alla Sua istanza straordinaria, alla luce dello stadio della procedura,
non può essere dato (e non verrà dato) seguito alcuno.
Il suo scritto, che non indica alcun fondamento giuridico procedurale,
non può che essere considerato quale ricorso contro la sentenza del Tribunale
cantonale delle Assicurazioni. Salvo suo avviso contrario, che dovrà pervenire
al TCA entro il prossimo lunedì 19 maggio 2014, trasmetterò la
sua “istanza straordinaria” quale gravame al Tribunale Federale. (…)"
· che l’avv. RA
1 ha confermato la natura della sua istanza con le seguenti motivazioni:
" la mia istanza straordinaria 12.05.2014 non
intende essere un ricorso al TF.
Se avessi dovuto inoltrare un ricorso del genere, avrei seguito le vostre
indicazioni in calce alla sentenza del 9.04.2014 n. 33.2013.8-9.
Non sempre è possibile impugnare una decisione davanti a tutte le
istanze cantonali (istanza unica davanti al Tribunale della Assicurazioni) e
poi davanti al TF, anche per un problema di costi (onorari e spese legali).
Ciò non di meno può essere utile richiamare l'attenzione delle Autorità
interessate su certe problematiche, specialmente quando vi sono nuove questioni
(iniziativa Weber) o valutazioni estremamente importanti (in relazione al
calcolo delle entrate e delle uscite, nonché della sostanza, secondo criteri
economici).
In particolare quando si è di fronte ad una decisione nulla (come nel
caso in oggetto quella della Cassa) deve essere possibile chiedere al Tribunale
in ogni momento un riesame. Ciò ho inteso fare con l'istanza
straordinaria che si richiama ai principi fondamentali della Costituzione
federale, specialmente all'art. 5 cpv. 1 e 4, 8 cpv. 1 e 4 e alla CEDU
(specialmente Preambolo art. 1, 6 e 13), richiamando naturalmente anche la
motivazione già indicata.
Dato che in Ticino vi è una unica istanza giudiziaria cantonale reputo,
a maggior ragione reputo giustificata una richiesta di riesame (Wiedererwägungsgesuch).
Non di meno spero possa considerare opportuno portare questo caso a
conoscenza di politici e studiosi del diritto, in quanto la sua portata è
veramente di interesse generale, in relazione a questioni di grande importanza
anche in riferimento alla stima del valore della sostanza e della rendita di
edifici situati in luoghi soggetti a pericoli naturali.
Mi permetto di precisare che ho scritto quell'istanza straordinaria
anche perché credo che gli avvocati abbiano l'onere di contribuire all'applicazione
del diritto e alla contemporanea realizzazione della giustizia, sia in riferimento
ad un caso concreto sia in senso più generale. (…)" (doc. III)
· che, alla
luce dell’esito del gravame, è inutile coinvolgere la Cassa Cantonale di Compensazione
AVS AI IPG interpellandola in merito all’istanza in questione e domandarle una
presa di posizione;
· che l’istanza
appare infatti sin dall’inizio priva di possibilità non solo di essere accolta
ma pure di un esame di merito palesandosi irricevibile;
· che la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che le
sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni rese su impugnative formulate
contro decisioni rese su opposizione (art. 56, 57 e 58 LPGA) possono essere
impugnate al Tribunale Federale secondo i disposti della LTF (art. 62 LPGA);
· che il
rimedio al TF è quello del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 ss.
LTF). Il ricorso va formulato nel termine di 30 giorni dall'intimazione della
sentenza:
· che secondo
l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a
revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il
giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto;
· che l'art. 24
Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni
è ammessa la revisione:
a) se
sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se
un crimine o un delitto ha influito sul giudizio;
· che secondo
l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e
dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90
giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste
dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di
revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione
della sentenza;
· che l'art. 25
cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica
la procedura prescritta dalla presente legge;
· che in una
sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato
Fatti
i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
" 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché
non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi
dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole
di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece
considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV
317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte
1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti,
vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base
della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi.
Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di
Considerandi
revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la
revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente
erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario,
essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)."
· che l'istanza
straordinaria dei signori __________ non può che essere qualificata quale
domanda di revisione della sentenza 9/11 aprile 2014 di questo Tribunale cantonale
delle assicurazioni, in difetto di altro istituto giuridico indicato dalla patrocinatrice;
· che, alla
luce delle necessità giuridiche previste dalla Lptca a fondamento di una domanda
di revisione di una sentenza del Tribunale cantonale delle Assicurazioni,
l’istanza in discussione è manifestamente irricevibile poiché si limita a,
laconicamente, lamentare la pretesa nullità della decisione emanata su opposizione
da parte dell’amministrazione (argomento esaminato nel merito da questo TCA
nella sentenza 33.2013.8-9), a pretendere che il giudizio cantonale sarebbe da
rivedere nel merito siccome errato (non considerando gli effetti della c.d.
iniziativa Weber) e mediante altre argomentazioni di merito. Come indicato per
conseguire la revisione di una sentenza del Tribunale cantonale delle
Assicurazioni occorrono fatti nuovi o nuovi elementi di prova che i ricorrenti
non hanno neppure sostenuto esistere;
· che come
indicato in precedenza, la via ordinaria e naturale di contestazione del
giudizio cantonale è quella dell’impugnativa al TF come specificato nel dispositivo;
ancora possibile al momento degli scritti 12 e 19 maggio 2014 alla luce
dell'effetto delle ferie giudiziarie (Pasqua);
· che i signori
__________ hanno chiaramente manifestato la loro volontà di non adire l’Alta
Corte adducendo motivi legati ai costi della procedura e dei costi legali. Detti
oneri non permettono comunque di “riaprire” una via giudiziaria cantonale in
assenza di qualsivoglia motivo (nuove prove; fatti nuovi o la commissione di un
crimine o delitto come impone l’art. 24 Lptca citato in precedenza);
· che la via
processuale scelta dai signori __________ era, ed è, manifestamente inattuabile
circostanza questa che dovrebbe essere nota alla patrocinatrice. Questo agire
imporrebbe il carico di tasse e spese agli istanti cui si prescinde comunque
eccezionalmente per non gravare i signori __________ di una scelta processuale
inopportuna.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
domanda di revisione formulata da RI 1 e RI 2 in data 12 maggio e 19 maggio
2014 è irricevibile.
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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