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Decisione

33.2014.31

Riparazione della cuspide palatale mediante confezione di corona Cerec. Sulla base dei pareri della Commissione medico dentistica a cui si affida la Cassa e delle Raccomandazioni dell'associazione dei

16 gennaio 2015Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni

date oralmente devono essere messe per scritto.

Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono

necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la

valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se l'assicurato o altre persone che

pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo

ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,

l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche

e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli

atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv.

3 LPGA).

Inoltre, secondo l'art. 44 LPGA se per

chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito

indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per

motivi fondati e presentare controproposte.

Per l'art. 36 LPGA

relativo alla ricusazione, le persone che devono prendere o preparare decisioni

su diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella

questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione (cpv. 1).

Per l'art. 36 cpv. 2 LPGA, se la

ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza. Se si tratta della

ricusazione del membro di un collegio, decide il collegio in assenza

dell'interessato.

Sull'indipendenza degli esperti nella

procedura amministrativa si è pronunciato il Tribunale federale nella DTF 137 V

210, confermando che all'assicurato non deve derivare nessuno svantaggio, nella

procedura amministrativa, dal fatto che la controparte processuale è lo Stato.

Dal momento che le perizie, vista la loro funzione di supporto, sono spesso un

elemento caratteristico della conoscenza giuridica, i periti medici devono

principalmente essere allo stesso modo indipendenti ed imparziali come lo sono

i giudici.

Questo elementare requisito

costituzionale si applica anche alle perizie amministrative di carattere

medico, non appena formano la base per una decisione su un diritto fatto valere

e più che mai quando nel successivo procedimento di ricorso saranno utilizzate

come base per la valutazione giudiziaria. La natura formale della violazione

del diritto ad avere un esperto indipendente ha per conseguenza che la perizia,

che non presenta le necessarie caratteristiche, è da escludere come mezzo di

prova, indipendentemente dall'esito della fondatezza delle eccezioni materiali

(cfr. consid. 2.1.3).

Nella citata sentenza il Tribunale

federale ha anche analizzato la natura dell'art. 44 LPGA e le conseguenze

(giuridiche e pratiche) da essa derivanti, imponendo un rafforzamento dei

diritti di partecipazione (cfr. consid. 3.4).

7. In

concreto, con il primo scritto del 16 dicembre 2013 (doc. 16), facente seguito

alla ricezione della fattura del 9 settembre 2013 del medico dentista curante, l'amministrazione

ha comunicato all'assicurato che, per determinare il diritto al rimborso delle

cure dentarie, ha proceduto a degli accertamenti.

In effetti, la Cassa ha sottoposto

l'intera documentazione medica in suo possesso al giudizio dei medici dentisti

fiduciari a cui essa si appoggia, ovvero la Commissione medico dentistica.

D'avviso di questo Tribunale, seppure

l'istituzione di una tale Commissione dentisti non sia stata specificatamente

prevista dal Legislatore federale (LPC) né tanto meno cantonale (LALPC) - come

è invece per esempio il caso in ambito di assicurazione invalidità con la

creazione del Servizio Medico Regionale (art. 69 LAI e art. 69 OAI), mentre in

specie v'è solo un accenno nelle vecchie DPC, laddove per valutare la

situazione prima del trattamento ed il trattamento stesso previsto,

l'amministrazione può avvalersi di un consulente (N. 5038.5 DPC) - essa non può

che portare competenza, chiarezza ed elementi di valutazione alla Cassa

cantonale di compensazione.

Non va infatti dimenticato che, quale

organo amministrativo, forzatamente la Cassa di compensazione non dispone delle

necessarie conoscenze per valutare, dal profilo tecnico, se siano dati i

presupposti medici per ammettere le cure previste dai dentisti curanti e quindi

per concedere ai beneficiari di prestazioni complementari il rimborso delle

relative spese.

Il ricorso a questa Commissione, che

viene chiamata a valutare indistintamente tanti altri assicurati beneficiari di

PC e non è stata quindi appositamente creata per valutare il solo caso dell'insorgente,

è quindi opportuno.

Quanto all'affermazione del ricorrente secondo

cui detta Commissione non sarebbe indipendente siccome è la Cassa stessa a

nominare gli esperti che la compongono (doc. IV punto 2), la censura deve

essere respinta.

Infatti, in merito alla sua natura e

quindi alla possibilità, sottintesa dall'assicurato, di ricusare i periti che

la compongono, va qui evidenziato che i medici dentisti che lavorano in seno

all'unica Commissione medico dentistica esistente in Ticino creata ad hoc

dall'amministrazione cantonale non sono dei periti esterni.

Pertanto, l'art. 44 LPGA - e la

giurisprudenza su di esso promulgata dal Tribunale federale (DTF 137 V 210) -

non è qui applicabile.

La Cassa ha quindi correttamente e

validamente affidato a dei periti interni, della cui neutralità, indipendenza e

capacità professionale non v'è comunque motivo di dubitare, il compito di valutare

lo stato dei denti del ricorrente.

Di conseguenza, dal profilo formale la

Commissione medico dentistica che ha esaminato il caso dell'assicurato può,

come tale, e nelle persone dei medici dentisti che la compongono, essere

considerata come legittimata ad esprimere il proprio parere sul trattamento proposto

dal dentista del ricorrente.

8. Resta

ora da verificare se nella sostanza i pareri della predetta Commissione, posti

a fondamento della decisione della Cassa, debbano essere confermati.

Il trattamento dentario fatturato il 9

settembre 2013 (doc. 3) dal dr. med. dent. __________ è stato sottoposto alla

Commissione medico dentistica a cui fa capo la Cassa per valutare la semplicità,

l'economicità e l'adeguatezza delle cure dentarie proposte dai curanti.

Il 19 novembre 2013 (doc. 5) il dr.

med. dent. __________, nelle vesti di esperto di detta Commissione, si è

pronunciato basandosi sulle due radiografie (doc. 1 e 2) allegate alla nota

d'onorario e ha concluso che la confezione di Cerec non rientra nel tipo di trattamenti

sussidiabili dalle prestazioni complementari.

Nel gennaio 2014 (doc. 9) la medesima fattura

di Fr. 804,45 è stata nuovamente trasmessa alla Cassa unitamente ad un rapporto

del 16 novembre 2013 (doc. 8) del dr. med. dent. __________ indirizzato al

paziente, avente il seguente tenore:

"

(…)

Gerne bestätige ich

Ihnen, dass an Ihrem Zahn 14 eine Versorgung mit einer Cerec-Krone indiziert

ist, da nach der Fraktur des palatinalen Höckers der Restzahn zu schwach war um

mit einem Kunstoffaufbau langfristig saniert zu werden. Die Alternativtherapie

zur Cerec-Krone wäre eine VMK-Krone gewesen, die zusätzlich eine provisorische

Krone und die Rechnung des Zahntechnikers bedeutet hätte. Der Preis für so eine

Versorgung ist fast doppelt so hoch, wie die Cerec-Krone.

Im Übrigen kann ich

Ihnen mitteilen, dass die Vereinigung der Kantonszahnärzte schon vor ein paar

Jahren Cerec-Krone als probate und für die soziale Zahnmedizin zulässige

Therapie anerkannt hat. (…)".

La Commissione di dentisti si è riunita

il 6 febbraio 2014 (doc. 11) ed a seguito del suo parere la Cassa di

compensazione, con decisione del 21 marzo 2014 (doc. 14), ha concesso

all'interessato un importo di Fr. 303,80 per "una soluzione semplice,

adeguata ed economica, ossia la ricostruzione semplice del dente (posizioni

4752, 4580, 4581, 4592).".

All'opposizione del 10 aprile 2014

(doc. 17) l'assicurato ha allegato lo scritto del 31 marzo 2014 (doc. 15) inviatogli

dal curante, che si era così espresso sulla problematica:

" (…)

Ich habe eine Kopie

des Entscheids erhalten und bin über den Inhalt erstaunt. Ich würde an Ihrer

Stelle dagegen einen Rekurs einlegen.

Begründung:

Die Vereinigung der

Kantonszahnärzte der Schweiz hat vor einigen Jahren explizit die

Cerec-Versorgung eines stark zerstörten Zahnes aufgenommen in die Liste der

auch durch die Sozialämter zu vergütenden Zahnärztlichen Leistungen.

Ein Kunstoffaufbau,

wie ihn das Amt vorschlägt, wäre bei Ihnen zu schwach gewesen um dauerhaft und

beständig zu sein. Deshalb haben wir die Cerec-Krone angefertigt, um den Zahn

langfristig zu schützen. (…)".

Il 2 maggio 2014 (doc. 20) la

Commissione ha nuovamente esaminato il caso dell'assicurato e dopo

consultazione delle radiografie i dr. med. dent. __________ e __________ hanno

concluso che "poteva essere eseguita una ricostruzione semplice del

dente (soluzione semplice, adeguata ed economica).".

Il ricorrente si è lamentato che la

cura prevista dai due periti della Commissione non fosse adeguata alla

situazione, poiché il dente 14 era troppo debole per sopportare una

ricostruzione semplice - che non sarebbe poi nemmeno durata nel tempo - ed una

corona classica era invece addirittura più onerosa della soluzione in Cerec adottata

dal dentista curante.

Prendendo nuovamente posizione sulla

fattispecie, i medici dentisti __________ e __________ hanno affermato il 10

luglio 2014 (doc. 24) quanto segue:

"

I periti ritengono che il difetto del dente n. 14 poteva essere risolto

eseguendo un'otturazione diretta in composito, usando la tecnica adesiva.

Le posizioni rimborsabili per una

ricostruzione semplice del dente n. 14, diversamente da quanto affermato nella

nostra decisione del 21 maggio 2014 (e confermata con decisione su opposizione

del 21.05.2014), sono: 4002, 4551, 4580, 4581 (pari a complessivi fr. 274.35 -

valore del punto fr. 3.10 secondo tariffa AINF/AM/AI).

La ricostruzione in Cerec è considerata

una soluzione non economica e rimborsabile dalla Cassa solamente in casi

eccezionali. Nel caso specifico, dalla documentazione radiografica e dalla

descrizione del paziente (che afferma di avere rotto unicamente la cuspide

palatinale del dente), l'eccezione non può essere invocata.

Infine, ai nostri periti non risulta

che ci siano degli studi comparativi che dimostrino che una ricostruzione in

Cerec sia più duratura di un'otturazione diretta in composito eseguita a regola

d'arte.".

In concreto occorre determinare,

conformemente ai principi legali stabiliti dall'art. 13 LaLPC, quale fra le due

cure proposte dai medici dentisti intervenuti sia semplice, economica ed

appropriata per l'assicurato al fine di verificare se il rimborso di Fr. 303,80

inizialmente accordato sia corretto.

9. Per

costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Il giudice delle assicurazioni sociali

è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla

loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di

rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici

fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352).

Per la valenza probante di un rapporto

medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di

uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la sua denominazione quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì semplicemente il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

Considerandi

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V

31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto

ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti

interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins

traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine

valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

10.

Come

esposto, le opinioni degli odontoiatri intervenuti a valutare la situazione

orale del ricorrente sono discordanti.

Per decidere sulla questione della

rimborsabilità, ed in quale misura, di uno o dell'altro intervento proposto

dagli specialisti, è opportuno ricordare innanzitutto il principio legale in

materia, ossia che sono rimborsate (solo) le spese per trattamenti dentari

semplici, economici ed adeguati (art. 13 cpv. 1 LaLPC).

Nella sentenza 9C_576/2013 del 15

aprile 2014, il Tribunale federale si è pronunciato su una presunta violazione

del diritto federale che avrebbe commesso il Tribunale delle assicurazioni

sociali del Cantone di Basilea Città esaminando il diritto del ricorrente al

rimborso del costo di una prestazione dentaria alla luce, soltanto, delle Raccomandazioni

dell'associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera (VKZS-Empfehlungen).

A dire del ricorrente, dette Raccomandazioni, espressamente indicate all'art. 8

dell'Ordinanza cantonale sul rimborso delle spese di malattia e di invalidità

nelle prestazioni complementari emessa dal Consiglio di Stato del Cantone di

Basilea Città (KBV; SG 832.720), non sarebbero incluse nella delega dell'art. 14 cpv. 2 LPC, laddove esse limitano il rimborso dei costi all'esigenza

dell'economicità e dell'appropriatezza delle prestazioni.

Secondo il TCA, la

normativa criticata poggerebbe su una base legale formale (art. 14 cpv. 2 LPC e

art. 6 cpv. 2 1a frase LaLPC) e con l'art. 6 cpv. 2 LaLPC il legislatore

cantonale avrebbe voluto di principio la continuazione della precedente norma (art.

8.

cpv. 1 1a frase OMPC). L'art. 8 cpv. 1 KBV ("Zahnbehandlungskosten (Zahnarztkosten, Kosten der

zahntechnischen Arbeiten, Material, Medikamente) sind nur soweit zu

berücksichtigen, als sie einer einfachen, wirtschaftlichen und zweckmässigen

Behandlung und Ausführung entsprechen."), che riprende la formulazione

dell'art. 8 cpv. 1 OMPC, corrisponderebbe quindi alle

intenzioni del legislatore cantonale di riallacciarsi dopo l'entrata in vigore

dell'art. 14 cpv. 2 LPC alla precedente regolamentazione federale, compresa la

giurisprudenza emanata sull'art. 8 OMPC (DTF 130 V

185). La medesima conclusione varrebbe per l'art. 8 cpv. 2 KBV ("Ob eine einfache, wirtschaftliche

und zweckmässige Behandlung und Ausführung vorliegt, bestimmt sich nach den

Behandlungsempfehlungen der Vereinigung der Kantonszahnärzte und

Kantonszahnärztinnen der Schweiz im Bereich Ergänzungsleistungen.").

Contrariamente all'opinione del ricorrente l'obbligo

prestativo non sarebbe quindi limitato ulteriormente, ma le Raccomandazioni

dell'associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera (AMDCS) servirebbero

piuttosto nel senso di linea guida per interpretare e concretizzare i concetti

giuridici indefiniti di "semplice", "economico" e "appropriato"

nell'ambito dei trattamenti dentari. In questo senso, anche l'UFAS ha elaborato,

unitamente alla Società Svizzera di Odontostomatologia, specifiche direttive

(N. 5308 e Allegato IV delle DPC in essere fino al 31 dicembre 2007). Pertanto,

il rinvio dell'art. 8 cpv. 2 KBV alle citate Raccomandazioni non sarebbe

censurabile (cfr. consid. 3.3.2).

L'Alta Corte è d'accordo

con l'esposta opinione dell'autorità giudiziaria cantonale. La regolamentazione

emanata dal Cantone di Basilea Città segue la precedente regolamentazione federale

e si fonda sulla delega dell'art. 14 cpv. 2 LPC. Anche il principio di fondarsi

sulle raccomandazioni dell'AMDCS non è criticabile (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. Zurigo

2009, pag. 210). È conforme al diritto federale se le autorità amministrative

che si occupano delle prestazioni complementari si attengono a queste Raccomandazioni

d'uso alla stregua di linee direttive.

Il TF ha quindi concluso

che nel caso esaminato la decisione della Cassa di compensazione di non

considerare come trattamento semplice, economico ed adeguato la cura proposta

per la mancanza del dente 26 procedendo con un impianto con corona non era

criticabile (cfr. consid. 3.3).

La citata sentenza prevede

dunque la possibilità di rifarsi alle Raccomandazioni dell'Associazione dei

medici dentisti cantonali della Svizzera per interpretare le nozioni di una cura

dentaria semplice, economica ed adeguata.

Queste Raccomandazioni (Behandlungsempfehlungen,

cfr. il sito http://www.kantonszahnaerzte.ch/franzoesisch/behandlungsempfehlungen/index.html) prevedono una serie di linee guida e consigli ai dentisti

esercitanti in Svizzera su come procedere in ambito di pianificazione e di

trattamenti dentari con pazienti richiedenti l'asilo, rifugiati, beneficiari di

assistenza sociale, di prestazioni complementari e di aiuto urgente.

Nelle Raccomandazioni

dell'AMDCS per le pianificazioni ed i trattamenti, raccomandazioni per gli

standard per i trattamenti dentari nel campo delle prestazioni complementari,

dell'aiuto sociale e dell'asilo, nel capitolo introduttivo redatto nell'aprile

2014.

(http://www.kantonszahnaerzte.ch/downloads/vkzs_einleitung_21042014_behandlungsempfehlung.pdf), a pagina 5 vengono spiegati i criteri di efficacia, adeguatezza ed

economicità, non senza prima rilevare che gli esami ed i trattamenti devono

rispondere ad un bisogno e spesso essi non coprono i bisogni soggettivi del

trattamento.

Il dentista ed il

paziente sono quindi, per ciò che concerne la pianificazione e l'esecuzione del

trattamento, legati ai criteri di pianificazione specifici fissati dalla Conferenza

Svizzera delle istituzioni di Azione Sociale (COSAS). Per analogia con l'art.

32.

LAMal, questi criteri sono concretamente l'efficacia, l'appropriatezza e

l'economicità o ancora i criteri di "economico ed adeguato" dell'art.

14.

LPC.

Una prestazione medica è

efficace quando essa è oggettivamente utile per la diagnosi posta, per le

misure terapeutiche e per le cure desiderate. L'efficacia designa il

nesso di causalità tra le misure mediche ed il successo medico sulla guarigione.

L'adeguatezza ha per condizione l'efficacia e si valuta principalmente

secondo criteri medici; un'applicazione è adeguata quando presenta i migliori vantaggi

diagnostici e terapeutici. L'economicità nell'ambito della LAMal presuppone

l'efficacia e l'adeguatezza. È il criterio determinante per scegliere tra i

differenti trattamenti appropriati: fra vantaggi medici comparabili, la

variante meno cara corrisponde al criterio d'economicità. Adeguatezza ed economicità

presuppongono la necessità di una misura medica.

In effetti, il Tribunale

federale (delle assicurazioni) ha stabilito che se più trattamenti entrano in

considerazione conviene, nell'ambito delle prestazioni complementari, come in

quello della malattia, comparare i rispettivi costi ed i benefici dei

trattamenti previsti. Se uno fra questi permette di raggiungere lo scopo ricercato

- il ristabilimento della funzione masticatoria - ed è sensibilmente meno caro

degli altri, l'assicurato non ha diritto al rimborso dei costi del trattamento

più caro (DTF 124 V 200 consid. 3; STFA P 22/02 del 5 agosto 2002 consid. 2).

11.

Applicando

dunque i suesposti concetti al caso concreto, occorre verificare se il trattamento

dentario adottato dal medico dentista durante per il dente 14 era semplice,

economico ed adeguato giusta l'art. 13 LaLPC e se può essere rimborsato dalla Cassa.

Questo Tribunale osserva che

il dottor __________ ha in un primo tempo

subito scartato l'ipotesi di realizzare un restauro dentale diretto (ovvero

direttamente alla poltrona), siccome riteneva la parte di dente restante dalla

frattura della cuspide palatale troppo debole per essere sanata durevolmente (langfristig)

mediante un'otturazione in composito (doc. A).

Nel suo secondo referto (doc. 15), il

dentista curante ha ritenuto che un restauro in composito sarebbe stato troppo

debole per potere essere duraturo (langfristig) e stabile (beständig).

Una corona (classica) metallo-ceramica

sarebbe invece stata, a suo dire, più cara della corona Cerec, perché

necessitava di una corona provvisoria e dell'intervento dell'odontotecnico.

I medici dentisti __________ e __________

della Commissione medico dentistica a cui si appoggia di principio la Cassa cantonale

di compensazione hanno per contro ritenuto che, essendosi rotta soltanto la

cuspide palatale del dente 14 così come affermato dall'assicurato medesimo e

come risulta dalle radiografie agli atti, la ricostruzione in Cerec, in quanto

soluzione non economica che è pertanto accordata solo in casi eccezionali, in

specie non era data, visto che era possibile una ricostruzione semplice da mediante

un'otturazione diretta in composito, usando la tecnica adesiva.

Alla luce delle considerazioni espresse

sia dal medico dentista curante del ricorrente, sia dai periti dell'apposita

Commissione, tenuto conto della summenzionata norma secondo cui soltanto le

spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati sono rimborsate,

secondo questo Tribunale si deve concludere che le cure dentarie eseguite dal

dr. med. dent. __________ non rispettino i principi di semplicità, economicità

e di adeguatezza.

Il TCA osserva, infatti, che la

soluzione adottata dal medico dentista curante è stata scelta siccome si

prefiggeva un risultato più stabile e sicuro rispetto al trattamento diretto in

composito riconosciuto dalla Cassa di compensazione.

Sulla base delle radiografie agli atti,

però, si deve dedurre che l'elemento dentale residuo sarebbe stato sufficiente

per potere comunque realizzare un restauro dentale diretto senza ricorrere ad

un restauro indiretto, ovvero ad una corona in ceramica o in metallo ceramica,

e quindi ottenere un risultato simile a quello voluto dall'assicurato.

In altre parole, un'otturazione diretta

in composito eseguita con la tecnica adesiva ed a regola d'arte sarebbe stato

un intervento più semplice rispetto alla confezione di una corona Cerec.

Quanto al criterio dell'adeguatezza,

sebbene il dentista curante abbia in un primo tempo evidenziato la debolezza

dell'elemento dentario restante per potere eseguire una ricostruzione diretta

in composito, ciò che potrebbe rendere instabile l'intero dente, tuttavia il

TCA deve concludere che dalle radiografie a disposizione risulta (soltanto) una

piccola radiotrasparenza in basso a sinistra del dente 14 (dei tre, il dente

più a destra). Pertanto, la parte di cuspide mancante è tale che la confezione

di una corona sarebbe sproporzionata e quindi non necessaria ai fini

terapeutici.

Anche l'economicità della misura

suggerita dall'odontoiatra del ricorrente non è certo data, visto che il

trattamento fatturato dal dr. med. dent. __________ (Fr. 804,45) supera di gran

lunga il costo della soluzione proposta dalla Commissione medico dentistica (Fr.

303,80 in un primo momento, considerando la ricostruzione totale del dente,

poi Fr. 274,35 poiché riferito alla sola cuspide).

Quand'anche si volesse far propria la

dichiarazione del ricorrente secondo cui si sarebbe fratturata metà cuspide

palatale, la posa di una corona, sia essa in Cerec sia essa in metallo

ceramica, non sarebbe comunque adeguata nel caso concreto, essendo la parte di

dente restante sufficiente per ricostruire direttamente alla poltrona l'elemento

dentario fratturato.

Valutati tutti i pareri medici agli

atti, in particolare gli scritti del 16 novembre 2013 e del 31 marzo 2014 del

medico dentista curante da una parte e le risposte date dalla Commissione

medico dentistica in data 19 novembre 2013, 6 febbraio 2014, 2 maggio 2014 e 10

luglio 2014 dall'altra parte, tutto ben considerato, a mente di questo

Tribunale, si deve ritenere che il trattamento dentario realizzato dal dr. med.

dent. __________, del costo di Fr. 804,45, non possa essere assunto

dalle PC.

Infatti, come esposto nelle considerazioni

che precedono, la soluzione proposta dal suo medico dentista non soddisfa i

criteri di semplicità, economicità ed appropriatezza esatti dalla legislazione

in materia.

I pareri della suddetta Commissione devono

dunque essere posti alla base del presente giudizio.

In tal senso, si deve concludere che

solo la proposta di cura dei medici fiduciari della Cassa portante sul restauro

dentale diretto era la soluzione più consona atta al risanamento della

situazione orale dell'assicurato, adempiendo ai summenzionati requisiti legali.

Pertanto, essa, ed essa soltanto, può essere rimborsata dalla Cassa cantonale

di compensazione in virtù dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LPC.

Va infine osservato che la Commissione

medico dentistica ha dettagliatamente esposto, nel suo parere del 6 febbraio

2014.

(doc. 11), il costo di tale trattamento, fissandolo in Fr. 303,80 (posizioni

4752, 4580, 4581, 4592) considerando la ricostruzione integrale del dente. Nel

suo successivo parere del 10 luglio 2014, i dentisti consulenti dell'amministrazione

Cassa hanno corretto il costo riconosciuto, stabilendolo a Fr. 274,35 siccome

riferito alla ricostruzione della (sola) cuspide.

Ciò nonostante, poiché con la risposta

di causa la Cassa di compensazione si è riconfermata nella decisione su

opposizione e quindi ha ribadito di concedere all'insorgente il rimborso di Fr.

303,80, non v'è motivo per peggiorare la situazione del ricorrente modificando in

Fr. 274,35 l'importo riconosciuto dalla Cassa, ritenuto che è una facoltà del

Tribunale riformare una decisione a svantaggio del ricorrente,

dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso

attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166).

Questo Tribunale, infatti,

considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio

in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno

2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U

334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 36.2013.82 del 18 marzo 2014; STCA

del 4 marzo 2009, 33.2008.6).

In conclusione, le conseguenze della

scelta, da parte del ricorrente, di adottare la soluzione più complessa (corona

Cerec) e meno economica proposta dal suo dentista, peraltro senza sottoporre in

anticipo alla Cassa cantonale di compensazione un preventivo sul trattamento

proposto - malgrado la frattura della cuspide non sia stata trattata in

urgenza, ma sia avvenuta a distanza di tempo, visto che il ricorrente ha

affermato di essersi recato presso l'amministrazione cantonale per mostrare il

dente rotto e per chiedere ragguagli sulla procedura da adottare e sui tipi di

interventi riconosciuti e che è solo quando il dente gli faceva molto male che

ha contattato e preso un appuntamento presso il dentista curante (doc. IV punto

3) -, devono rimanere a suo carico.

In queste circostanze, la scrivente

Corte tutela la soluzione proposta dall'amministrazione e conferma che il

rimborso per spese dentarie che la Cassa di compensazione può adottare nei confronti

di RI 1 ammonta a Fr. 303,80.

12.

Stanti

le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto integralmente e la

decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti