33.2014.33
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4 marzo 2015Italiano33 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2014.33
TB
Lugano
4 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 settembre 2014 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1981, dal 1°
gennaio 2006 al 30 settembre 2010 è stato al beneficio di prestazioni
complementari all'assicurazione invalidità.
1.2. A seguito di un procedimento
penale aperto nei suoi confronti, l'Ufficio assicurazione invalidità ha
esperito degli accertamenti che l'hanno portato a sopprimere con decisione del
18 marzo 2011 il diritto dell'assicurato al versamento della rendita AI.
In seguito, con decisione del 13 maggio 2011 l'Ufficio AI ha preteso dall'assicurato la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente
dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010.
1.3. Con decisione del 17 giugno
2011 (doc. V/A) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso nei confronti di RI
1, in virtù dell'art. 25 LPGA, un ordine di restituzione di Fr. 80'636.- per
prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° gennaio 2006 al 30
settembre 2010, comprensive di prestazioni complementari annue (Fr. 57'716.-),
rimborsi spese di malattia (Fr. 240.-) e premi della Cassa malati (Fr.
22'680.-).
1.4. Nella decisione del 5
settembre 2014 (doc. A1) con cui ha respinto l'opposizione dell'assicurato, la
Cassa cantonale di compensazione osservato che con sentenza dell'8 maggio 2014
(32.2011.136+165) questo Tribunale ha respinto il ricorso dell'assicurato e ha
considerato che per gli anni dal 2006 al 2010 egli non aveva diritto ad una
rendita di invalidità, stante la sua capacità lavorativa del 75% come venditore
di automobili o gestore di un garage. Di conseguenza, tanto la soppressione del
diritto alla rendita AI quanto l'ordine di restituzione, seppure con una modifica
dell'importo dovuto, erano corretti.
Preso atto di queste conclusioni, la Cassa di compensazione ha quindi
ritenuto di avere emesso a giusta ragione nel 2011 l'ordine di restituzione impugnato giacché, essendo venuto meno il diritto alla rendita di
invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC), non erano più date le premesse per
l'interessato per avere diritto alle prestazioni complementari.
Inoltre, secondo l'amministrazione, in virtù dell'art. 24
OPC-AVS/AI vige l'obbligo di informare la Cassa di compensazione in merito a
modifiche personali e materiali dell'assicurato e questa violazione è stata
confermata anche dal TCA nella procedura ricorsuale in ambito di assicurazione
invalidità.
Va dunque confermata la restituzione dell'importo preteso.
1.5. Con ricorso del 6 settembre
2014 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la
decisione su opposizione, lamentando che la sentenza dell'8 maggio 2014, su cui
si è basata la Cassa, sarebbe stata oggetto il 22 agosto 2014 di una domanda di
revisione di cui la Cassa sarebbe stata a conoscenza dal 27 agosto 2014, perciò
l'emanazione della decisione impugnata sulla scorta della predetta sentenza
costituirebbe un grave diniego formale di giustizia che già di per sé
comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata.
Il ricorrente ha inoltre fatto presente come sarebbe errato il
punto di partenza della Cassa, secondo cui egli disporrebbe di una capacità
lavorativa del 75% come venditore di automobili o gestore di garage, visto che
la sua situazione clinica psichiatrica, come dimostrerebbe la perizia del dr.
med. __________ (doc. A2) che però non ha potuto essere a suo tempo presentata
al TCA, non sarebbe stabilizzata e quindi nemmeno migliorata.
L'insorgente ha rimproverato alla Cassa di non avere tenuto in
considerazione questa recente perizia nell'allestire la decisione impugnata e
ha quindi chiesto al Tribunale che qualora esso non fosse convinto delle
conclusioni dello psichiatra, che allora si effettui una nuova valutazione
peritale, visto che la precedente eseguita nel procedimento in ambito AI non
sarebbe attendibile.
Tenuto dunque conto del suo quadro clinico, a suo dire egli non sarebbe
in grado di svolgere l'attività lucrativa ritenuta dalla Cassa per confermare
l'ordine di restituzione.
Peraltro, non essendoci stato alcun miglioramento delle sue
condizioni di salute, all'interessato nemmeno potrebbe essere imputata una
violazione dell'obbligo di informazione.
In via subordinata, il ricorrente ha osservato che l'ordine di
restituzione sarebbe comunque perento, poiché emanato dopo che sarebbe
trascorso il termine di un anno dalla conoscenza del motivo di restituzione.
1.6. Nella risposta del 30
settembre 2014 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso.
L'amministrazione ha innanzitutto osservato che la domanda di
revisione inoltrata al TCA contro la sentenza dell'8 maggio 2014 emanata in
ambito AI non è munita di effetto sospensivo, perciò le conclusioni a cui è
giunta la STCA 32.2011.136+165 esplicano comunque effetto, non essendo stata
impugnata al Tribunale federale e quindi essendo cresciuta incontestata in
giudicato formalmente e materialmente. Non vi sarebbe dunque alcun diniego
formale di giustizia se la Cassa ha ritenuto che, in virtù della predetta STCA,
Fatti
i presupposti legali per ottenere le prestazioni complementari non erano più
dati dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010.
Non vi sarebbe pertanto alcun motivo per esaminare la perizia
prodotta dal ricorrente e nemmeno per procedere ad una nuova valutazione
psichiatrica, avendo già il Tribunale provveduto in tal senso nel precedente
giudizio.
Quanto ad una violazione degli obblighi di informazione da parte
dell'assicurato, la Cassa ha ribadito che la stessa è stata accertata dal TCA,
visto che l'assicurato non ha informato l'Ufficio AI della sua attività
lavorativa.
Infine, l'ordine di restituzione emesso dalla Cassa non sarebbe
perento, siccome emanato tre mesi dopo essersi costituita accusatrice privata
nella vertenza penale riguardante il ricorrente e quindi l'ottenimento dell'accesso
agli atti penali.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere
se è a giusta ragione che il ricorrente debba restituire alla Cassa di
compensazione la somma di Fr. 80'636.- per prestazioni complementari percepite indebitamente
dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010.
2.2. Per l'art. 24 OPC-AVS/AI, la
persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o
l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza
ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni
mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della
situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di
informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia
dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato
era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,
ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali,
la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42 cons. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito
che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al
diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12
marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits
nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, 176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche
ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält.
Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden
Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen
(insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid
zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente
erlassene Verfügung eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung
lediglich einen Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die
Möglichkeit offen (auf welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel
zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur Kritik von Schlauri, 173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E.
3.3). Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten
Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117).
Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren
gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der
Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im
Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV
Nr. 20).".
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza
allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa
(art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i
LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer
2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04
del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;
110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,
Revision und Erläuterung, in: Thomas
Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht,
2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e
Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere
rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la
fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio
diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne
i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi
che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure
dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una
prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale,
il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale.
Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale
potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento
principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291
consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono
pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.
4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio
errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una
valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali
(DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato
(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):
" In
particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione
non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con
riferimenti).".
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF
9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid.
6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata
oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è possibile riconsiderare
una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione
giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione
la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115
V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28
febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).
Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può
obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è
del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto
alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008
del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8;
DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag.
79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso
deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere
arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 53).
L'amministrazione
non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la
facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte
determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF 8C_257/2011
del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3;
STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06, consid. 8;
STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid. 4.1).
Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2
il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione
rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile
tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione
può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).
2.4. In
concreto, con decisione formale del 17 giugno 2011 (doc. V/A) la Cassa
cantonale di compensazione, evidenziando l'obbligo di informazione spettante
all'assicurato in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI, ha osservato che a seguito
degli accertamenti eseguiti dall'Ufficio assicurazione invalidità e dagli atti
presenti all'inserto dell'autorità penale che aveva aperto un procedimento nei
suoi confronti, era emerso che l'assicurato aveva illecitamente percepito le
prestazioni complementari dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010. Egli
avrebbe percepito in malafede la rendita d'invalidità e quindi anche le PC.
La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi
a seguito della scoperta dell'indebito ottenimento della rendita di invalidità.
Secondo la Cassa cantonale di compensazione, l'assicurato avrebbe così illecitamente
beneficiato di prestazioni complementari dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre
2010.
A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi
calcolato le prestazioni complementari che l'interessato ha percepito nel
periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010 (Fr. 57'716.-), a cui ha
aggiunto i rimborsi spese di malattia (Fr. 240.-) e i premi di Cassa malati
pagati per quello stesso periodo (Fr. 22'680.-), per un indebito totale ammontante
a Fr. 80'636.-.
Constatato quindi un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA,
l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 80'636.-.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha negato di avere indebitamente
ricevuto tali prestazioni complementari, visto che la rendita di invalidità gli
sarebbe stata soppressa illegalmente, dato che non ci sarebbe mai stato un
miglioramento delle sue condizioni di salute e quindi nemmeno avrebbe avuto la
capacità lavorativa del 75%, stabilita dal TCA con giudizio dell'8 maggio 2014,
che gli avrebbe permesso di conseguire dei redditi, che hanno poi portato alla
soppressione del diritto alla rendita di invalidità.
2.5. Va innanzitutto rammentato
che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione
di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di
restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 LPGA per il
riesame delle precedenti decisioni formali di concessione delle prestazioni
complementari.
Esse sono infatti contrarie alla legislazione in materia di PC,
che impone che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla
quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1
LPC).
Fra i redditi computabili vi sono due terzi dei proventi in denaro
o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino
annualmente Fr. 1'000.- per le persone sole (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC) e un
quindicesimo della sostanza netta per quanto superi Fr. 25'000.- per le persone
sole (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2010). Ora, poiché dagli accertamenti esperiti dall'UAI e dal Ministero
Considerandi
pubblico ritenuti da questo Tribunale nella STCA 32.2011.136+165 dell'8 maggio
2014.
- cresciuta incontestata in giudicato e la cui revisione è stata respinta
dalla recente STCA 32.2014.117 del 22 dicembre 2014 - sono emersi (almeno) dal
2006.
di entrate mai dichiarate, in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI l'assicurato
era tenuto ad informare la Cassa cantonale di compensazione di questi suoi redditi
e sostanza, essendo determinanti per stabilire, insieme alle spese
riconosciute, il suo diritto alle prestazioni complementari.
Inoltre, gli intervenuti miglioramenti delle condizioni di salute del
ricorrente - visto che era in grado di esercitare un'attività lucrativa - e quindi
anche del suo grado di invalidità che non raggiungeva più il minimo pensionabile,
hanno comportato, come stabilito dal TCA con le citate sentenze, la
soppressione del diritto alla rendita AI. Pertanto, anche il diritto alle
prestazioni complementari deve essere soppresso, venendo meno la condizione
dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC.
Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato
all'assicurato delle prestazioni complementari dal 2006 al 2010 che, per
contro, non dovevano essergli riconosciute.
D'altro lato, il riesame della decisione del 13 febbraio 2006 con
cui gli è stata attribuita una prestazione complementare dal 1° gennaio 2006 e
delle successive decisioni che hanno modificato l'importo spettantegli, rivestono
un'importanza notevole, poiché hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF
119.
V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).
La richiesta di restituzione delle prestazioni complementari
versate all'insorgente è quindi formalmente giustificata.
Occorre dunque ora verificare la lamentela del ricorrente circa la
correttezza, dal profilo giuridico, del principio della restituzione preteso
dalla Cassa retroattivamente fino al 1° gennaio 2006.
2.6
Questo
Tribunale evidenzia innanzitutto che attualmente vigono le norme legali
adottate con la LPC del 6 ottobre 2006, in essere dal 1° gennaio 2008.
Per contro, quando l'assicurato ha richiesto le
prestazioni complementari, nel febbraio 2006 era in vigore la LPC del 19 marzo
1965, valida dal 1° gennaio 1966.
In caso di modifica delle basi legali e salvo
regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali
applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129.
V 1 consid. 1.2; DTF 129 V 398 consid. 1.1; STF 8C_729/2007 consid. 3).
Nel caso concreto, l'ordine di restituzione porta
sia su un periodo antecedente l'introduzione della nuova LPC, sia successivo.
Per determinare dunque il momento in cui è sorto in
specie il diritto alle PC dell'assicurato vanno applicate le norme in vigore
nel 2006; in seguito, dal 1° gennaio 2008 il diritto alle prestazioni
complementari va esaminato sulla scorta della nuova LPC.
L'art. 2c vLPC prevedeva che hanno diritto alle
prestazioni giusta l'art. 2 gli invalidi che hanno diritto a una rendita
dell'AI.
L'attuale art. 4 cpv. 1 lett. c LPC dispone che le
persone hanno diritto alle PC se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione
invalidità.
Entrambe le norme hanno dunque un tenore identico,
perciò per sapere se l'assicurato ha diritto alle prestazioni complementari occorre
quindi verificare se sia data la condizione secondo cui l'assicurato sia
beneficiario di una rendita di invalidità.
2.7
Il ricorrente
contesta che gli sia stata soppressa la rendita di invalidità e,
conseguentemente, anche il diritto alle prestazioni complementari. Egli fa
infatti valere che la conclusione della Cassa cantonale di compensazione, che
si è basata sulla STCA 32.2011.136+165 dell'8 maggio 2014, sarebbe errata,
perché non avrebbe tenuto conto della domanda di revisione inoltrata a questo Tribunale
il 22 agosto 2014 contro la predetta sentenza. A suo dire, sarebbe stato
necessario inoltrare questa istanza alla luce delle diverse conclusioni a cui è
giunto lo psichiatra che l'ha peritato e che ha confermato la sua impossibilità
a svolgere un'attività lucrativa essendo inabile al lavoro al 75%. Infatti, non
essendoci stato un miglioramento del suo stato di salute, nemmeno gli si può
imputare una violazione degli obblighi di informazione, ossia di avere
conseguito dei redditi mediante l'esercizio di un'attività lucrativa e di non
averli poi dichiarati alla Cassa di compensazione.
2.8
Con
sentenza dell'8 maggio 2014 portante sui ricorsi del 26 aprile 2011
(32.2011.136) e del 3 giugno 2011 (32.2011.165) formulati da RI 1 il TCA, nella
sua composizione completa e dopo averli congiunti, ha respinto il ricorso
contro la decisione del 18 marzo 2011 dell'Ufficio AI di soppressione della
rendita di invalidità, mentre ha accolto parzialmente il ricorso contro la
decisione del 13 maggio 2011 di restituzione delle prestazioni.
Per quanto riguarda la problematica della soppressione della
rendita AI, al considerando 2.3 il TCA si è dettagliatamente pronunciato sui
principi giuridici e giurisprudenziali in materia.
In particolare, nel suo giudizio dell'8 maggio 2014 ha rilevato che l'Ufficio AI, sulla base di una segnalazione del responsabile AI in materia di
lotta all'abuso assicurativo avvenuta alla fine del 2009, ha messo in atto delle indagini per verificare se l'assicurato avesse o meno ottenuto delle
prestazioni in modo fraudolento e il 30 agosto 2010 ha presentato al Ministero Pubblico di __________ una denuncia penale nei confronti di RI 1 per
titolo di truffa ex art. 146 CP subordinatamente per infrazione ai sensi dell'art.
70.
LAI e dell'art. 87 LAVS. Con la decisione del 18 marzo 2011, considerate le
risultanze del procedimento penale in corso __________, l'Ufficio AI ha tolto l'effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso e ha stabilito che "(…) il
versamento della rendita viene revocato con la fine del corrente mese. […] Ci
si riserva il diritto di emettere un ordine di restituzione per la prestazione
finora erogata e di procedere con una riconsiderazione. (…)" (cfr. consid.
2.3
).
Ai fini di accertare il reale stato di salute dell'assicurato, il
giudice delegato ha ordinato una perizia a cura della dr.ssa __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia (cfr. consid. 1.14) e ha poi esposto le risultanze
del rapporto del 18 settembre 2012 e del complemento del 23 ottobre 2012 (cfr.
consid. 2.3.6). Dopo attenta valutazione di questi referti, questa Corte ha
stabilito di non avere motivi imperativi per scostarsi dalle conclusioni alle
quali è giunta la perita, specialista in materia (cfr. consid. 2.3.8).
Pertanto, applicando il criterio della probabilità preponderante
utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle
assicurazioni sociali, il TCA ha ritenuto che dal gennaio 2006 la situazione
clinica psichiatrica dell'assicurato si era stabilizzata e che da quel momento
vi era una capacità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di
garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare (cfr. consid. 2.3.8).
In merito alla capacità di guadagno residua dell'assicurato, il
TCA ha analizzato nel dettaglio i redditi da valido e da invalido e ha calcolato
un grado d'invalidità non pensionabile negli anni dal 2006 al 2010. Era dunque
a torto che l'amministrazione gli aveva versato un rendita intera durante quel
periodo (cfr. consid. 2.3.9).
Appurato il miglioramento dello stato di salute del ricorrente con
capacità lavorativa del 75% come venditore
di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare
dal 1° gennaio 2006 (cfr. consid. 2.3.8) e considerata la modifica del grado di
invalidità (che non ha più raggiunto il minimo pensionabile del 40%), questa
Corte ha tutelato l'agire dell'Ufficio AI di procedere ad una revisione
materiale ai sensi dell'art. 17 LPGA e di emettere la decisione (del 18
marzo 2011) di soppressione del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3.10).
Nel successivo esame della decisione di restituzione del 13 maggio
2011.
(cfr. consid. 2.4), il Tribunale ne ha innanzitutto verificato la
tempestività, ammettendola (cfr. consid. 2.4.2).
In seguito, il TCA ha verificato se effettivamente il ricorrente
aveva violato l'obbligo di informazione sancito dall'art. 31 LPGA e dai
combinati art. 77 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI, rispondendo affermativamente,
visto che l'assicurato, prima dell'8 gennaio 2008, non aveva mai comunicato
all'Ufficio AI di aver iniziato un'attività lavorativa a tempo parziale né l'ha
tempestivamente informato in merito all'aumento della sua attività lavorativa (cfr.
consid. 2.4.3).
Infine, in merito all'importo da restituire, l'ordine di restituzione è stato confermato
limitatamente al periodo dal 1° maggio 2006 al 30 settembre 2010 (ovvero cinque
anni prima della decisione di restituzione del 13 maggio 2011 e dopo il
miglioramento duraturo dello stato di salute), per un totale di Fr. 78'736.-
(cfr. consid. 2.4.4). Per il periodo da gennaio ad aprile 2006 la decisione è
stata annullata e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché, in esito alle
risultanze penali, si pronunciasse nuovamente (cfr consid. 2.4.5).
La citata sentenza dell'8 maggio 2014 è cresciuta incontestata in
giudicato, ossia l'assicurato non l'ha impugnata davanti al Tribunale federale.
Per contro, il 22 agosto 2014 (32.2014.177) egli ne ha chiesto la revisione
a questo Tribunale, non ritenendo convincenti le risultanze della perizia
giudiziaria del 18 settembre 2012 e del 23 ottobre 2012 su cui si è basato il
TCA, tanto che il 28 febbraio 2014 ha dato mandato a un altro psichiatra di
valutare il suo stato di salute, il cui rapporto è giunto soltanto il 19 agosto
2014.
Secondo l'assicurato, oltre a non avere potuto essere allegata
prima, la perizia del dottor __________ sarebbe anche rilevante e concludente,
atteso che le conclusioni sarebbero inconfutabili e incontestabili, e
conterrebbe fatti essenziali per il giudizio. Essa porterebbe alla conferma
della rendita AI e all'annullamento dell'ordine di restituzione
Nel suo giudizio del 22 dicembre 2014 lo scrivente Tribunale, dopo
avere esposto le norme legali applicabili in materia di revisione (art. 61 cpv.
1.
lett. i LPGA, artt. 24 e 25 LPTCA) (cfr. consid. 2.1) e i principi che stanno
alla base della revisione di una sentenza (cfr. consid. 2.2), ha rilevato che
l'istante non ha addotto chiaramente quali fossero i motivi che avrebbero giustificato
la domanda di revisione della STCA dell'8 maggio 2014 (cfr. consid. 2.3).
Da una parte non è stato detto quale fatto rispettivamente
circostanza non considerata dal TCA avrebbe reso necessaria la perizia di parte
dello psichiatra che egli ha interpellato.
D'altra parte, la perizia del dr. __________ è datata 19 agosto
2014.
e lo specialista è pervenuto alle sue conclusioni basandosi su
accertamenti medici tutti posteriori alla sentenza di cui è stata chiesta la
revisione. Tuttavia, un nuovo mezzo di prova che costituisce un nova in senso
proprio (a differenza di uno pseudonova) non può giustificare una domanda di
revisione.
Ad ogni buon conto, anche volendo trattare la suddetta perizia dell'estate
2014.
alla stregua di un nuovo mezzo di prova atto a comprovare fatti già noti e
allegati nel procedimento precedente (pseudonova), il TCA ha ritenuto che l'istante
non aveva dimostrato che, usando la dovuta diligenza, egli non era stato in
grado di invocarli in tale procedimento.
Inoltre, il suo psichiatra non ha addotto alcun atto medico
(antecedente la STCA di cui è stata chiesta la revisione) che non fosse già
stato considerato dalla perita giudiziaria.
In simili circostanze (non avendo potuto confrontarsi debitamente
con tutte le motivazioni che hanno giustificato le conclusioni a cui è giunta
la perita nominata dal Tribunale), non era dunque in ogni caso possibile
concludere che con la perizia del dr. med. __________ l'istante avesse
dimostrato in modo evidente che le risultanze della perizia giudiziaria fossero
erronee.
L'istanza di revisione della STCA dell'8 maggio 2014 è stata
dunque respinta con sentenza del 22 dicembre 2014 che è anch'essa cresciuta
incontestata in giudicato, esplicando quindi pacificamente effetti giuridici
alla stregua del giudizio di merito.
2.9
Stante quanto esposto, gli
esiti di entrambe le vertenze in ambito di assicurazione invalidità a cui è giunta
la scrivente Corte sono chiari e, soprattutto, non sono stati contestati dall'assicurato.
Con il ricorso del 6 settembre 2014 qui in esame l'assicurato ha
avanzato le medesime argomentazioni presentate con la citata domanda di
revisione del 22 agosto 2014 della sentenza concernente la soppressione della
sua rendita di invalidità e la restituzione delle prestazioni indebitamente
percepite (cfr. consid. 1.2 della STCA 32.2014.117), giustificando in tal modo di
non essere manifestamente in grado di svolgere un'attività indipendente come
quella ritenuta dalla Cassa per confermare l'ordine di restituzione.
Ciò nonostante, in esito alle considerazioni illustrate, il
ricorrente è mal venuto a (ri)proporre anche ora, in ambito di prestazioni
complementari, la censura secondo cui la sua situazione clinica psichiatrica non
sarebbe stabilizzata e quindi il quadro clinico non sarebbe per nulla
migliorato. Come esposto, la questione medica è infatti stata ampiamente
analizzata e verificata da questo TCA già con la sentenza di merito che,
occorre qui ribadirlo, non è stata impugnata dal ricorrente e, pertanto, ha
esplicato tutti i suoi effetti al momento della sua intimazione alle parti. Non
v'è dunque alcuna ragione e, soprattutto, alcun motivo giuridico, affinché il
Tribunale si chini nuovamente su questa tematica e quindi, men che meno, che
disponga una nuova valutazione psichiatrica come richiesto dall'insorgente.
Da quanto precede discende che va fatta propria la conclusione della
Cassa cantonale di compensazione, secondo cui l'assicurato non le ha mai
comunicato di avere iniziato un'attività lucrativa e di avere conseguentemente realizzato
dei redditi, importi che servono per calcolare il suo diritto alle prestazioni
complementari unitamente ad altri fattori personali ed economici.
Si configura quindi, a giusta ragione, una violazione dell'art. 24
OPC-AVS/AI, e meglio dell'obbligo dell'assicurato di informare
l'amministrazione su ogni mutamento delle condizioni personali e ogni
variazione importante della sua situazione materiale.
Inoltre, la conferma della soppressione della rendita di
invalidità ha correttamente portato la Cassa cantonale di compensazione a
sopprimere a sua volta il diritto del ricorrente di percepire delle prestazioni
complementari, siccome è venuta infatti meno la condizione prevista dagli artt.
2c vLPC e 4 LPC di beneficiare di una rendita di invalidità per potere ottenere
delle PC.
Considerata la violazione dell'obbligo d'informare ex art. 24 OPC
-AVS/AI, visto il miglioramento duraturo
dello stato di salute dell'assicurato dal 1° gennaio 2006 (cfr. consid. 2.3.8
della STCA 32.2011.136+165) e ritenuto il diritto di esigere la restituzione al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (art. 25 cpv. 2
LPGA), l'ordine di restituzione in esame va confermato limitatamente al periodo
dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2010 (ovvero cinque anni prima della
decisione di restituzione del 17 giugno 2011 e dopo il miglioramento duraturo
dello stato di salute).
Spetterà alla Cassa cantonale di compensazione, a cui gli atti
vanno rinviati, calcolare l'importo delle prestazioni ricevute indebitamente dal
ricorrente dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2010. L'importo di Fr. 80'636.- chiesto dall'amministrazione in restituzione per le prestazioni
percepite indebitamente dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010 deve dunque
essere annullato e sostituito con l'ammontare che la Cassa ricalcolerà.
Per quanto riguarda il periodo da gennaio 2006 a maggio 2006, la decisione va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, a
dipendenza dell'esito del procedimento penale a carico di RI 1, si pronunci
nuovamente.
2.10
In
conclusione, visto tutto quanto precede, il ricorso contro la decisione di
restituzione delle prestazioni complementari deve essere parzialmente accolto,
con rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per calcolare l'importo
da restituire maturato dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2010 e, semmai, anche
dal 1° gennaio 2006 al 31 maggio 2006.
2.11
Il ricorrente ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).
Essendo parzialmente vincente in causa, ritenuto il diritto all'assegnazione
di ripetibili parziali, l'istanza
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, per quanto attiene
alla parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di
oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF
I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).
Per la (limitata) parte del ricorso in cui l'assicurato è
soccombente, l'interessato può invece essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, sempre che egli adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della
probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando
le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275
consid. 4b, 119 Ia 251).
Infatti, sulla base delle precedenti sentenze
emanate da questo Tribunale in ambito del diritto alla rendita di invalidità
del ricorrente, la presente vertenza appariva nella sostanza sin dall'inizio
destinata all'insuccesso. In effetti, il TCA si era già compiutamente
pronunciato nel 2014 sull'aspetto medico e quindi sulla capacità lavorativa
dell'interessato, giungendo alla conclusione che dal 2006 egli esercitava
un'attività lucrativa di cui però non ha messo al corrente né l'Ufficio AI né
la Cassa di compensazione che gli erogava le prestazioni complementari. La
sentenza dell'8 maggio 2014 ha dunque chiaramente confermato questa circostanza
e il ricorrente non si è rivolto al Tribunale federale per fare valere
ulteriormente i suoi diritti. Di conseguenza, quanto deciso dal TCA ha validamente
esplicato effetto e quindi le motivazioni addotte con la presente vertenza in
sede ricorsuale erano già sin da subito sprovviste di esito favorevole, dato
che non fanno che ribadire i medesimi concetti di (in)capacità lavorativa e di valutazione
della perizia giudiziaria.
Inoltre, proprio perché rappresentato da un legale, all'istante
(che deliberatamente ha lasciato crescere in giudicato la STCA dell'8 maggio
2014) non poteva certo sfuggire che le tematiche sollevate sulla sua capacità
lavorativa, già evase, come detto, con la STCA 32.2011.136+165 e cresciute
incontestate in giudicato, non potevano più essere rimesse in discussione con
il presente ricorso, neppure se a quel momento era pendente l'istanza di revisione
della predetta sentenza che, come noto, è un rimedio straordinario di impugnazione
(STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non devolutivo e, se non deciso
specificatamente dal Presidente dell'autorità adita, non ha effetto sospensivo
(STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010).
L'accoglimento del ricorso porta soltanto sul quantum della somma
da restituire, ma nella sostanza il gravame va respinto.
Facendo difetto già una delle tre citate condizioni cumulative, la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, senza che sia
necessario analizzare le altre due condizioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Per il periodo dal 1° giugno 2006
al 30 settembre 2010 la decisione impugnata è confermata, nel senso che RI 1
deve restituire alla Cassa cantonale di compensazione le prestazioni
complementari indebitamente percepite, importo che la Cassa dovrà ricalcolare
limitatamente a questo periodo.
1.2. Per il periodo da gennaio a
maggio 2006 la decisione è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale
di compensazione affinché, a dipendenza dell'esito del procedimento penale a
carico di RI 1, essa si pronunci nuovamente sull'obbligo di restituzione.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura
in cui non è divenuta priva di oggetto, è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente
l'importo di Fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti