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33.2014.33

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 marzo 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti legali per ottenere le prestazioni complementari non erano più

dati dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010.

Non vi sarebbe pertanto alcun motivo per esaminare la perizia

prodotta dal ricorrente e nemmeno per procedere ad una nuova valutazione

psichiatrica, avendo già il Tribunale provveduto in tal senso nel precedente

giudizio.

Quanto ad una violazione degli obblighi di informazione da parte

dell'assicurato, la Cassa ha ribadito che la stessa è stata accertata dal TCA,

visto che l'assicurato non ha informato l'Ufficio AI della sua attività

lavorativa.

Infine, l'ordine di restituzione emesso dalla Cassa non sarebbe

perento, siccome emanato tre mesi dopo essersi costituita accusatrice privata

nella vertenza penale riguardante il ricorrente e quindi l'ottenimento dell'accesso

agli atti penali.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere

se è a giusta ragione che il ricorrente debba restituire alla Cassa di

compensazione la somma di Fr. 80'636.- per prestazioni complementari percepite indebitamente

dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010.

2.2. Per l'art. 24 OPC-AVS/AI, la

persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o

l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza

ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni

mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della

situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di

informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia

dell'avente diritto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente

riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato

era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,

ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è

stabilito mediante decisione.

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali,

la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V

42 cons. 2b).

2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.

Per il cpv. 2, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che

erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione

processuale delle decisioni amministrative.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito

che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al

diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12

marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate

dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione

di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02

del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Kieser, in ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, a pag. 682, n. 47 ad art. 53, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodifizierte Regelung galt bereits

nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, 176 ff.; vgl. zudem SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E. 3.2), welche

ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält.

Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden

Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraussetzungen

(insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid

zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Beinhaltet eine solche lite pendente

erlassene Verfügung eine Schlechterstellung, stellt die entsprechende Verfügung

lediglich einen Antrag an das Gericht dar, und es bleibt der Partei die

Möglichkeit offen (auf welche sie hinzuweisen ist), das Rechtsmittel

zurückzuziehen (vgl. BGE 127 V 234; zur Kritik von Schlauri, 173 ff.; an diesem Entscheid vgl. SVR 2005 EL Nr. 3, P 7/02, E.

3.3). Entspricht die Wiedererwägung sonst nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten

Antrag, kommt sie bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117).

Im Übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren

gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 N 87). Allerdings ist es nach der

Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im

Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV

Nr. 20).".

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza

allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa

(art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i

LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer

2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04

del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;

110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher,

Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht,

2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e

Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere

rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi

che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale,

il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale.

Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale

potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento

principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291

consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità

giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio

errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono

pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio

errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una

valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali

(DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

L'irregolarità deve essere manifesta. Il Tribunale federale ha precisato

(STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2):

" In

particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi loro aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, le condizioni per procedere a una riconsiderazione

non sono date (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con

riferimenti).".

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (STF

9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid.

6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata

oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare

una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione

giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione

la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),

tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non

giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115

V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti).

Occorre inoltre precisare che il Tribunale non può

obbligare l'amministrazione ad entrare nel merito di una tale richiesta, come è

del resto espressamente previsto all'art. 53 LPGA, poiché non esiste un diritto

alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_334/2008

del 26 novembre 2008, consid. 3.1; STF U 403/06 del 9 ottobre 2007, consid. 8;

DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52, 127 V 466 consid. 2c; 106 V 78 consid. 2 pag.

79). Secondo la dottrina tuttavia la decisione di procedere o meno in tal senso

deve rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento e non essere

arbitraria (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 53).

L'amministrazione

non è tenuta a riconsiderare una decisione, poiché essa ha unicamente la

facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte

determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (STF 8C_257/2011

del 14 giugno 2011, consid. 4; STF 8C_302/2007 del 4 agosto 2008, consid. 3;

STF H 223/06 del 17 gennaio 2008, consid. 5; citata STF U 403/06, consid. 8;

STF I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3; DTF 133 V 50 consid. 4.1).

Nella menzionata DTF 133 V 50, al considerando 4.2.2

il Tribunale federale ha pure statuito che una decisione con cui l'amministrazione

rifiuta di entrare nel merito di una domanda di riesame non è impugnabile

tramite la procedura di opposizione, in quanto una domanda di riconsiderazione

può essere in ogni caso ripresentata in ogni tempo (citata STF U 403/06, consid.8).

2.4. In

concreto, con decisione formale del 17 giugno 2011 (doc. V/A) la Cassa

cantonale di compensazione, evidenziando l'obbligo di informazione spettante

all'assicurato in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI, ha osservato che a seguito

degli accertamenti eseguiti dall'Ufficio assicurazione invalidità e dagli atti

presenti all'inserto dell'autorità penale che aveva aperto un procedimento nei

suoi confronti, era emerso che l'assicurato aveva illecitamente percepito le

prestazioni complementari dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010. Egli

avrebbe percepito in malafede la rendita d'invalidità e quindi anche le PC.

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi

a seguito della scoperta dell'indebito ottenimento della rendita di invalidità.

Secondo la Cassa cantonale di compensazione, l'assicurato avrebbe così illecitamente

beneficiato di prestazioni complementari dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre

2010.

A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi

calcolato le prestazioni complementari che l'interessato ha percepito nel

periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010 (Fr. 57'716.-), a cui ha

aggiunto i rimborsi spese di malattia (Fr. 240.-) e i premi di Cassa malati

pagati per quello stesso periodo (Fr. 22'680.-), per un indebito totale ammontante

a Fr. 80'636.-.

Constatato quindi un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA,

l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 80'636.-.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha negato di avere indebitamente

ricevuto tali prestazioni complementari, visto che la rendita di invalidità gli

sarebbe stata soppressa illegalmente, dato che non ci sarebbe mai stato un

miglioramento delle sue condizioni di salute e quindi nemmeno avrebbe avuto la

capacità lavorativa del 75%, stabilita dal TCA con giudizio dell'8 maggio 2014,

che gli avrebbe permesso di conseguire dei redditi, che hanno poi portato alla

soppressione del diritto alla rendita di invalidità.

2.5. Va innanzitutto rammentato

che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione

di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di

restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 LPGA per il

riesame delle precedenti decisioni formali di concessione delle prestazioni

complementari.

Esse sono infatti contrarie alla legislazione in materia di PC,

che impone che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla

quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1

LPC).

Fra i redditi computabili vi sono due terzi dei proventi in denaro

o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino

annualmente Fr. 1'000.- per le persone sole (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC) e un

quindicesimo della sostanza netta per quanto superi Fr. 25'000.- per le persone

sole (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2010). Ora, poiché dagli accertamenti esperiti dall'UAI e dal Ministero

Considerandi

pubblico ritenuti da questo Tribunale nella STCA 32.2011.136+165 dell'8 maggio

2014.

- cresciuta incontestata in giudicato e la cui revisione è stata respinta

dalla recente STCA 32.2014.117 del 22 dicembre 2014 - sono emersi (almeno) dal

2006.

di entrate mai dichiarate, in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI l'assicurato

era tenuto ad informare la Cassa cantonale di compensazione di questi suoi redditi

e sostanza, essendo determinanti per stabilire, insieme alle spese

riconosciute, il suo diritto alle prestazioni complementari.

Inoltre, gli intervenuti miglioramenti delle condizioni di salute del

ricorrente - visto che era in grado di esercitare un'attività lucrativa - e quindi

anche del suo grado di invalidità che non raggiungeva più il minimo pensionabile,

hanno comportato, come stabilito dal TCA con le citate sentenze, la

soppressione del diritto alla rendita AI. Pertanto, anche il diritto alle

prestazioni complementari deve essere soppresso, venendo meno la condizione

dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC.

Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato

all'assicurato delle prestazioni complementari dal 2006 al 2010 che, per

contro, non dovevano essergli riconosciute.

D'altro lato, il riesame della decisione del 13 febbraio 2006 con

cui gli è stata attribuita una prestazione complementare dal 1° gennaio 2006 e

delle successive decisioni che hanno modificato l'importo spettantegli, rivestono

un'importanza notevole, poiché hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF

119.

V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

La richiesta di restituzione delle prestazioni complementari

versate all'insorgente è quindi formalmente giustificata.

Occorre dunque ora verificare la lamentela del ricorrente circa la

correttezza, dal profilo giuridico, del principio della restituzione preteso

dalla Cassa retroattivamente fino al 1° gennaio 2006.

2.6

Questo

Tribunale evidenzia innanzitutto che attualmente vigono le norme legali

adottate con la LPC del 6 ottobre 2006, in essere dal 1° gennaio 2008.

Per contro, quando l'assicurato ha richiesto le

prestazioni complementari, nel febbraio 2006 era in vigore la LPC del 19 marzo

1965, valida dal 1° gennaio 1966.

In caso di modifica delle basi legali e salvo

regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali

applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

129.

V 1 consid. 1.2; DTF 129 V 398 consid. 1.1; STF 8C_729/2007 consid. 3).

Nel caso concreto, l'ordine di restituzione porta

sia su un periodo antecedente l'introduzione della nuova LPC, sia successivo.

Per determinare dunque il momento in cui è sorto in

specie il diritto alle PC dell'assicurato vanno applicate le norme in vigore

nel 2006; in seguito, dal 1° gennaio 2008 il diritto alle prestazioni

complementari va esaminato sulla scorta della nuova LPC.

L'art. 2c vLPC prevedeva che hanno diritto alle

prestazioni giusta l'art. 2 gli invalidi che hanno diritto a una rendita

dell'AI.

L'attuale art. 4 cpv. 1 lett. c LPC dispone che le

persone hanno diritto alle PC se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione

invalidità.

Entrambe le norme hanno dunque un tenore identico,

perciò per sapere se l'assicurato ha diritto alle prestazioni complementari occorre

quindi verificare se sia data la condizione secondo cui l'assicurato sia

beneficiario di una rendita di invalidità.

2.7

Il ricorrente

contesta che gli sia stata soppressa la rendita di invalidità e,

conseguentemente, anche il diritto alle prestazioni complementari. Egli fa

infatti valere che la conclusione della Cassa cantonale di compensazione, che

si è basata sulla STCA 32.2011.136+165 dell'8 maggio 2014, sarebbe errata,

perché non avrebbe tenuto conto della domanda di revisione inoltrata a questo Tribunale

il 22 agosto 2014 contro la predetta sentenza. A suo dire, sarebbe stato

necessario inoltrare questa istanza alla luce delle diverse conclusioni a cui è

giunto lo psichiatra che l'ha peritato e che ha confermato la sua impossibilità

a svolgere un'attività lucrativa essendo inabile al lavoro al 75%. Infatti, non

essendoci stato un miglioramento del suo stato di salute, nemmeno gli si può

imputare una violazione degli obblighi di informazione, ossia di avere

conseguito dei redditi mediante l'esercizio di un'attività lucrativa e di non

averli poi dichiarati alla Cassa di compensazione.

2.8

Con

sentenza dell'8 maggio 2014 portante sui ricorsi del 26 aprile 2011

(32.2011.136) e del 3 giugno 2011 (32.2011.165) formulati da RI 1 il TCA, nella

sua composizione completa e dopo averli congiunti, ha respinto il ricorso

contro la decisione del 18 marzo 2011 dell'Ufficio AI di soppressione della

rendita di invalidità, mentre ha accolto parzialmente il ricorso contro la

decisione del 13 maggio 2011 di restituzione delle prestazioni.

Per quanto riguarda la problematica della soppressione della

rendita AI, al considerando 2.3 il TCA si è dettagliatamente pronunciato sui

principi giuridici e giurisprudenziali in materia.

In particolare, nel suo giudizio dell'8 maggio 2014 ha rilevato che l'Ufficio AI, sulla base di una segnalazione del responsabile AI in materia di

lotta all'abuso assicurativo avvenuta alla fine del 2009, ha messo in atto delle indagini per verificare se l'assicurato avesse o meno ottenuto delle

prestazioni in modo fraudolento e il 30 agosto 2010 ha presentato al Ministero Pubblico di __________ una denuncia penale nei confronti di RI 1 per

titolo di truffa ex art. 146 CP subordinatamente per infrazione ai sensi dell'art.

70.

LAI e dell'art. 87 LAVS. Con la decisione del 18 marzo 2011, considerate le

risultanze del procedimento penale in corso __________, l'Ufficio AI ha tolto l'effetto

sospensivo ad un eventuale ricorso e ha stabilito che "(…) il

versamento della rendita viene revocato con la fine del corrente mese. […] Ci

si riserva il diritto di emettere un ordine di restituzione per la prestazione

finora erogata e di procedere con una riconsiderazione. (…)" (cfr. consid.

2.3

).

Ai fini di accertare il reale stato di salute dell'assicurato, il

giudice delegato ha ordinato una perizia a cura della dr.ssa __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia (cfr. consid. 1.14) e ha poi esposto le risultanze

del rapporto del 18 settembre 2012 e del complemento del 23 ottobre 2012 (cfr.

consid. 2.3.6). Dopo attenta valutazione di questi referti, questa Corte ha

stabilito di non avere motivi imperativi per scostarsi dalle conclusioni alle

quali è giunta la perita, specialista in materia (cfr. consid. 2.3.8).

Pertanto, applicando il criterio della probabilità preponderante

utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle

assicurazioni sociali, il TCA ha ritenuto che dal gennaio 2006 la situazione

clinica psichiatrica dell'assicurato si era stabilizzata e che da quel momento

vi era una capacità lavorativa del 75% come venditore di auto o gestore di

garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare (cfr. consid. 2.3.8).

In merito alla capacità di guadagno residua dell'assicurato, il

TCA ha analizzato nel dettaglio i redditi da valido e da invalido e ha calcolato

un grado d'invalidità non pensionabile negli anni dal 2006 al 2010. Era dunque

a torto che l'amministrazione gli aveva versato un rendita intera durante quel

periodo (cfr. consid. 2.3.9).

Appurato il miglioramento dello stato di salute del ricorrente con

capacità lavorativa del 75% come venditore

di auto o gestore di garage in proprio e/o in azienda a conduzione familiare

dal 1° gennaio 2006 (cfr. consid. 2.3.8) e considerata la modifica del grado di

invalidità (che non ha più raggiunto il minimo pensionabile del 40%), questa

Corte ha tutelato l'agire dell'Ufficio AI di procedere ad una revisione

materiale ai sensi dell'art. 17 LPGA e di emettere la decisione (del 18

marzo 2011) di soppressione del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3.10).

Nel successivo esame della decisione di restituzione del 13 maggio

2011.

(cfr. consid. 2.4), il Tribunale ne ha innanzitutto verificato la

tempestività, ammettendola (cfr. consid. 2.4.2).

In seguito, il TCA ha verificato se effettivamente il ricorrente

aveva violato l'obbligo di informazione sancito dall'art. 31 LPGA e dai

combinati art. 77 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI, rispondendo affermativamente,

visto che l'assicurato, prima dell'8 gennaio 2008, non aveva mai comunicato

all'Ufficio AI di aver iniziato un'attività lavorativa a tempo parziale né l'ha

tempestivamente informato in merito all'aumento della sua attività lavorativa (cfr.

consid. 2.4.3).

Infine, in merito all'importo da restituire, l'ordine di restituzione è stato confermato

limitatamente al periodo dal 1° maggio 2006 al 30 settembre 2010 (ovvero cinque

anni prima della decisione di restituzione del 13 maggio 2011 e dopo il

miglioramento duraturo dello stato di salute), per un totale di Fr. 78'736.-

(cfr. consid. 2.4.4). Per il periodo da gennaio ad aprile 2006 la decisione è

stata annullata e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché, in esito alle

risultanze penali, si pronunciasse nuovamente (cfr consid. 2.4.5).

La citata sentenza dell'8 maggio 2014 è cresciuta incontestata in

giudicato, ossia l'assicurato non l'ha impugnata davanti al Tribunale federale.

Per contro, il 22 agosto 2014 (32.2014.177) egli ne ha chiesto la revisione

a questo Tribunale, non ritenendo convincenti le risultanze della perizia

giudiziaria del 18 settembre 2012 e del 23 ottobre 2012 su cui si è basato il

TCA, tanto che il 28 febbraio 2014 ha dato mandato a un altro psichiatra di

valutare il suo stato di salute, il cui rapporto è giunto soltanto il 19 agosto

2014.

Secondo l'assicurato, oltre a non avere potuto essere allegata

prima, la perizia del dottor __________ sarebbe anche rilevante e concludente,

atteso che le conclusioni sarebbero inconfutabili e incontestabili, e

conterrebbe fatti essenziali per il giudizio. Essa porterebbe alla conferma

della rendita AI e all'annullamento dell'ordine di restituzione

Nel suo giudizio del 22 dicembre 2014 lo scrivente Tribunale, dopo

avere esposto le norme legali applicabili in materia di revisione (art. 61 cpv.

1.

lett. i LPGA, artt. 24 e 25 LPTCA) (cfr. consid. 2.1) e i principi che stanno

alla base della revisione di una sentenza (cfr. consid. 2.2), ha rilevato che

l'istante non ha addotto chiaramente quali fossero i motivi che avrebbero giustificato

la domanda di revisione della STCA dell'8 maggio 2014 (cfr. consid. 2.3).

Da una parte non è stato detto quale fatto rispettivamente

circostanza non considerata dal TCA avrebbe reso necessaria la perizia di parte

dello psichiatra che egli ha interpellato.

D'altra parte, la perizia del dr. __________ è datata 19 agosto

2014.

e lo specialista è pervenuto alle sue conclusioni basandosi su

accertamenti medici tutti posteriori alla sentenza di cui è stata chiesta la

revisione. Tuttavia, un nuovo mezzo di prova che costituisce un nova in senso

proprio (a differenza di uno pseudonova) non può giustificare una domanda di

revisione.

Ad ogni buon conto, anche volendo trattare la suddetta perizia dell'estate

2014.

alla stregua di un nuovo mezzo di prova atto a comprovare fatti già noti e

allegati nel procedimento precedente (pseudonova), il TCA ha ritenuto che l'istante

non aveva dimostrato che, usando la dovuta diligenza, egli non era stato in

grado di invocarli in tale procedimento.

Inoltre, il suo psichiatra non ha addotto alcun atto medico

(antecedente la STCA di cui è stata chiesta la revisione) che non fosse già

stato considerato dalla perita giudiziaria.

In simili circostanze (non avendo potuto confrontarsi debitamente

con tutte le motivazioni che hanno giustificato le conclusioni a cui è giunta

la perita nominata dal Tribunale), non era dunque in ogni caso possibile

concludere che con la perizia del dr. med. __________ l'istante avesse

dimostrato in modo evidente che le risultanze della perizia giudiziaria fossero

erronee.

L'istanza di revisione della STCA dell'8 maggio 2014 è stata

dunque respinta con sentenza del 22 dicembre 2014 che è anch'essa cresciuta

incontestata in giudicato, esplicando quindi pacificamente effetti giuridici

alla stregua del giudizio di merito.

2.9

Stante quanto esposto, gli

esiti di entrambe le vertenze in ambito di assicurazione invalidità a cui è giunta

la scrivente Corte sono chiari e, soprattutto, non sono stati contestati dall'assicurato.

Con il ricorso del 6 settembre 2014 qui in esame l'assicurato ha

avanzato le medesime argomentazioni presentate con la citata domanda di

revisione del 22 agosto 2014 della sentenza concernente la soppressione della

sua rendita di invalidità e la restituzione delle prestazioni indebitamente

percepite (cfr. consid. 1.2 della STCA 32.2014.117), giustificando in tal modo di

non essere manifestamente in grado di svolgere un'attività indipendente come

quella ritenuta dalla Cassa per confermare l'ordine di restituzione.

Ciò nonostante, in esito alle considerazioni illustrate, il

ricorrente è mal venuto a (ri)proporre anche ora, in ambito di prestazioni

complementari, la censura secondo cui la sua situazione clinica psichiatrica non

sarebbe stabilizzata e quindi il quadro clinico non sarebbe per nulla

migliorato. Come esposto, la questione medica è infatti stata ampiamente

analizzata e verificata da questo TCA già con la sentenza di merito che,

occorre qui ribadirlo, non è stata impugnata dal ricorrente e, pertanto, ha

esplicato tutti i suoi effetti al momento della sua intimazione alle parti. Non

v'è dunque alcuna ragione e, soprattutto, alcun motivo giuridico, affinché il

Tribunale si chini nuovamente su questa tematica e quindi, men che meno, che

disponga una nuova valutazione psichiatrica come richiesto dall'insorgente.

Da quanto precede discende che va fatta propria la conclusione della

Cassa cantonale di compensazione, secondo cui l'assicurato non le ha mai

comunicato di avere iniziato un'attività lucrativa e di avere conseguentemente realizzato

dei redditi, importi che servono per calcolare il suo diritto alle prestazioni

complementari unitamente ad altri fattori personali ed economici.

Si configura quindi, a giusta ragione, una violazione dell'art. 24

OPC-AVS/AI, e meglio dell'obbligo dell'assicurato di informare

l'amministrazione su ogni mutamento delle condizioni personali e ogni

variazione importante della sua situazione materiale.

Inoltre, la conferma della soppressione della rendita di

invalidità ha correttamente portato la Cassa cantonale di compensazione a

sopprimere a sua volta il diritto del ricorrente di percepire delle prestazioni

complementari, siccome è venuta infatti meno la condizione prevista dagli artt.

2c vLPC e 4 LPC di beneficiare di una rendita di invalidità per potere ottenere

delle PC.

Considerata la violazione dell'obbligo d'informare ex art. 24 OPC

-AVS/AI, visto il miglioramento duraturo

dello stato di salute dell'assicurato dal 1° gennaio 2006 (cfr. consid. 2.3.8

della STCA 32.2011.136+165) e ritenuto il diritto di esigere la restituzione al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (art. 25 cpv. 2

LPGA), l'ordine di restituzione in esame va confermato limitatamente al periodo

dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2010 (ovvero cinque anni prima della

decisione di restituzione del 17 giugno 2011 e dopo il miglioramento duraturo

dello stato di salute).

Spetterà alla Cassa cantonale di compensazione, a cui gli atti

vanno rinviati, calcolare l'importo delle prestazioni ricevute indebitamente dal

ricorrente dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2010. L'importo di Fr. 80'636.- chiesto dall'amministrazione in restituzione per le prestazioni

percepite indebitamente dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2010 deve dunque

essere annullato e sostituito con l'ammontare che la Cassa ricalcolerà.

Per quanto riguarda il periodo da gennaio 2006 a maggio 2006, la decisione va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché, a

dipendenza dell'esito del procedimento penale a carico di RI 1, si pronunci

nuovamente.

2.10

In

conclusione, visto tutto quanto precede, il ricorso contro la decisione di

restituzione delle prestazioni complementari deve essere parzialmente accolto,

con rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per calcolare l'importo

da restituire maturato dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2010 e, semmai, anche

dal 1° gennaio 2006 al 31 maggio 2006.

2.11

Il ricorrente ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

Essendo parzialmente vincente in causa, ritenuto il diritto all'assegnazione

di ripetibili parziali, l'istanza

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, per quanto attiene

alla parte per la quale l'insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF

I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).

Per la (limitata) parte del ricorso in cui l'assicurato è

soccombente, l'interessato può invece essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria, sempre che egli adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando

le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251).

Infatti, sulla base delle precedenti sentenze

emanate da questo Tribunale in ambito del diritto alla rendita di invalidità

del ricorrente, la presente vertenza appariva nella sostanza sin dall'inizio

destinata all'insuccesso. In effetti, il TCA si era già compiutamente

pronunciato nel 2014 sull'aspetto medico e quindi sulla capacità lavorativa

dell'interessato, giungendo alla conclusione che dal 2006 egli esercitava

un'attività lucrativa di cui però non ha messo al corrente né l'Ufficio AI né

la Cassa di compensazione che gli erogava le prestazioni complementari. La

sentenza dell'8 maggio 2014 ha dunque chiaramente confermato questa circostanza

e il ricorrente non si è rivolto al Tribunale federale per fare valere

ulteriormente i suoi diritti. Di conseguenza, quanto deciso dal TCA ha validamente

esplicato effetto e quindi le motivazioni addotte con la presente vertenza in

sede ricorsuale erano già sin da subito sprovviste di esito favorevole, dato

che non fanno che ribadire i medesimi concetti di (in)capacità lavorativa e di valutazione

della perizia giudiziaria.

Inoltre, proprio perché rappresentato da un legale, all'istante

(che deliberatamente ha lasciato crescere in giudicato la STCA dell'8 maggio

2014) non poteva certo sfuggire che le tematiche sollevate sulla sua capacità

lavorativa, già evase, come detto, con la STCA 32.2011.136+165 e cresciute

incontestate in giudicato, non potevano più essere rimesse in discussione con

il presente ricorso, neppure se a quel momento era pendente l'istanza di revisione

della predetta sentenza che, come noto, è un rimedio straordinario di impugnazione

(STF 8C_130/2011 del 30 maggio 2011 consid. 3), non devolutivo e, se non deciso

specificatamente dal Presidente dell'autorità adita, non ha effetto sospensivo

(STCA 36.2009.179 dell'11 gennaio 2010).

L'accoglimento del ricorso porta soltanto sul quantum della somma

da restituire, ma nella sostanza il gravame va respinto.

Facendo difetto già una delle tre citate condizioni cumulative, la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, senza che sia

necessario analizzare le altre due condizioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Per il periodo dal 1° giugno 2006

al 30 settembre 2010 la decisione impugnata è confermata, nel senso che RI 1

deve restituire alla Cassa cantonale di compensazione le prestazioni

complementari indebitamente percepite, importo che la Cassa dovrà ricalcolare

limitatamente a questo periodo.

1.2. Per il periodo da gennaio a

maggio 2006 la decisione è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale

di compensazione affinché, a dipendenza dell'esito del procedimento penale a

carico di RI 1, essa si pronunci nuovamente sull'obbligo di restituzione.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura

in cui non è divenuta priva di oggetto, è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente

l'importo di Fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti