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Decisione

33.2014.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 aprile 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

33.2014.34

TB

Lugano

10 aprile 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 novembre 2014 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto che

beneficiario dal 1° giugno 2012 sia di

una rendita di invalidità del 100% sia di una prestazione complementare RI 1,

1962, coniugato con __________, 1968, anch'ella beneficiaria di una rendita di

invalidità, padre di tre figli maggiorenni, ha chiesto il rimborso delle spese

di trasporto sopportate negli ultimi anni sia per i mezzi pubblici sia per il taxi;

con decisione dell'8 ottobre 2014 (doc.

B2) la Cassa cantonale di compensazione ha evaso la richiesta dell'assicurato

accogliendo la sua pretesa nella misura di Fr. 232,90 per l'anno 2013 e di Fr.

104,40 per le spese di malattia e di invalidità per l'anno 2014;

la Cassa di compensazione ha altresì

informato l'assicurato che "In assenza del giustificativo di trasporto

viene riconosciuto il rimborso del mezzo pubblico";

inoltre, l'amministrazione ha chiesto

all'interessato di "inviarci i giustificativi medici relativi ai

biglietti del bus/treno/taxi allegati", così da potere rimborsare

anche questi costi di trasporto;

infine, la Cassa di compensazione ha

avvisato l'assicurato che potevano essergli rimborsate soltanto le spese di

malattia per le quali il rimborso veniva chiesto entro 15 mesi dalla

fatturazione;

il 15 ottobre 2014 (doc. 281) RI 1 si è

opposto al rimborso di (soli) Fr. 337,30 per le spese di trasporto;

con decisione su opposizione del 4

novembre 2014 (doc. II/1) la Cassa di compensazione ha esposto le norme di

legge applicabili in ambito di spese di trasporto e ha respinto l'opposizione,

non senza prima ribadire quanto segue:

·

"per i trasporti per i quali la Cassa è in possesso unicamente

del giustificativo attestante la presenza in un luogo di trattamento medico, in

mancanza della ricevuta dei relativi trasporti è rimborsato eccezionalmente il

costo equivalente del mezzo di trasporto pubblico;

·

per i trasporti per i quali la Cassa le ha ritornato le ricevute

di trasporto in quanto non correlate dai relativi giustificativi attestanti le

presenze in un luogo di trattamento medico, al fine di poter procedere all'eventuale

rimborso dovrà procurarci questi ultimi;

·

le spese rivendicate antecedenti l'inizio del diritto alla prestazione

complementare (01.06.2012) non possono esserle rimborsate.";

il 17 novembre 2014 (doc. I) RI 1 si è

rivolto a questo Tribunale lamentando che su una fattura per le spese di

trasporto di quasi Fr. 16'000.- e su un'altra di Fr. 860.-, debitamente

comprovate, egli ha ottenuto unicamente un rimborso spese di Fr. 1'200.- nel

primo caso e di Fr. 100.- nel secondo;

al decreto di completazione del ricorso

(doc. III) ha fatto seguito uno scritto del 24 novembre 2014 (doc. IV), con cui

il ricorrente ha confermato di non essere d'accordo con la decisione della

Cassa e ha rilevato che avrebbe prodotto al Tribunale tutti gli scontrini e i

certificati medici attestanti le sue spese di trasporto;

nella risposta del 2 dicembre 2014

(doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione si è riconfermata nella sua

decisione, osservando che il ricorrente non ha prodotto i documenti necessari

per permetterle di valutare una possibile partecipazione alle spese;

il 20 marzo 2015 (doc. VIII) il

Tribunale ha chiesto a RI 1 di produrre sia le ricevute di trasporto di cui

pretende il rimborso, sia i certificati medici che sono stati rilasciati nei

giorni nei quali si è servito di un mezzo di trasporto, così da potere accertare

se la sua necessità di fare capo ad un mezzo pubblico/ privato di trasporto fosse

dovuta ad una visita medica;

il 31 marzo 2015 (doc. IX) il TCA ha

informato la Cassa di compensazione che il 27 marzo precedente il ricorrente si

è presentato allo sportello del Tribunale cantonale delle assicurazioni producendo

numerosi giustificativi attinenti al suo stato di salute, alle spese di

trasporto sostenute, all'assicurazione malattia, all'assicurazione invalidità e

ad altre tematiche;

dando seguito all'invito di presentarsi

in Tribunale per esaminare e valutare la documentazione prodotta dal ricorrente

(doc. IX), il 7 aprile 2015 la vicecancelliera del TCA incaricata della pratica

e il Capo gruppo PC della Cassa cantonale di compensazione si sono incontrati al

Palazzo di Giustizia e insieme hanno minuziosamente vagliato tutti i numerosi

documenti consegnati a mano dall'assicurato;

considerato in diritto che

la presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;

STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

per quanto concerne le spese di trasporto,

l'art. 22 LaLPC (Legge di applicazione della LPC) prevede:

1 Le

spese di trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in

Svizzera e se sono state provocate da un'urgenza o da uno spostamento

indispensabile.

Considerandi

2.

Sono

rimborsate anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento

medico più vicino.

3.

Si

assumono le spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il

percorso più diretto.

4.

Se l'impedimento

obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le

spese relative sono rimborsate.

secondo l'art. 6 RLaLPC (Regolamento

della LaLPC), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014,

1.

In caso di

utilizzo dell'automobile privata, le spese sono rimborsate in ragione di:

a) 65

centesimi al chilometro al massimo;

b) 25

centesimi al chilometro per automobili oggetto di consegna o di ammortizzazione,

da parte dell’assicurazione invalidità.

2.

In caso di

utilizzo di altri mezzi di trasporto, le spese sono rimborsate al massimo fino

a concorrenza delle tariffe applicabili per i trasporti da parte dei servizi d'appoggio,

riconosciuti dalla legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre

2010.

(LACD).

3.

L'impedimento

ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico deve essere prescritto da certificazione

medica.

il capoverso 2 dell'art. 6 RLaLPC è

stato ulteriormente modificato con effetto dal 1° gennaio 2015;

nel caso concreto, come visto, è

soltanto dopo che il Tribunale ha espressamente chiesto al ricorrente di

produrre tutti i necessari documenti che è ora possibile valutare la sua

richiesta di rimborso delle spese di trasferta;

in effetti, va evidenziato che in più

occasioni la Cassa cantonale di compensazione ha avvisato l'interessato di

farle pervenire la documentazione necessaria per potere esaminare le spese di

trasporto, ma che RI 1 non ha mai dato seguito compiutamente agli inviti

dell'amministrazione, visto che gli atti prodotti non erano mai completi, ossia

mancavano i certificati medici che attestassero sia che quei giorni egli si era

recato a delle visite mediche, sia che aveva necessità di fare capo ad un mezzo

di trasporto privato per i suoi spostamenti;

questi inviti a trasmetterle la

necessaria documentazione sono stati anche ribaditi non solo con la decisione

formale dell'8 ottobre 2014, ma anche con la decisione su opposizione del 4 novembre

2014;

dall'attenta e minuziosa verifica della

folta documentazione che sia il Tribunale sia la Cassa di compensazione hanno

potuto effettuare il 7 aprile 2015, è emerso che alcune trasferte, in precedenza

mai comprovate dall'assicurato, devono ora essere rimborsate al ricorrente,

dato che i viaggi effettuati avevano proprio lo scopo di raggiungere un

ospedale rispettivamente un medico;

per tutti gli altri numerosi biglietti

"arcobaleno" consegnati dall'assicurato al Tribunale non è dato alcun

rimborso, finché l'interessato non dimostrerà alla Cassa di compensazione che

questi viaggi mediante mezzi di trasporto pubblico sono stati necessari per

recarsi ad una visita medica;

per quanto concerne le ricevute di

pagamento del taxi, la legge prevede che se l'impedimento obbliga la persona

assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate

(art. 22 cpv. 4 LaLPC), ma l'impedimento ad utilizzare un mezzo di trasporto

pubblico deve essere prescritto da certificazione medica (art. 6 cpv. 3

RLaLPC);

nel caso in esame, agli atti non v'è

alcuna prescrizione medica che attesti che RI 1 abbia necessità di spostarsi

con un mezzo privato piuttosto che pubblico, perciò in assenza di una tale certificazione

da parte di un medico curante la Cassa di compensazione continuerà a rimborsare

al ricorrente le spese di trasferta corrispondenti alle tariffe dei trasporti

pubblici per il percorso più diretto (art. 22 cpv. 3 LaLPC);

d'altronde, i numerosi biglietti del

treno e del bus comprovano che, senza alcun dubbio, l'assicurato è in grado di

spostarsi con i mezzi pubblici e quindi che non presenta impedimenti

particolari a continuare a servirsi del trasporto pubblico quando si reca

presso un medico o un ospedale;

stante quanto precede, tutto ben

considerato il ricorso deve essere accolto nel senso delle considerazioni

esposte, la decisione impugnata annullata e gli atti trasmessi alla Cassa

cantonale di compensazione, affinché proceda con il riesame della richiesta di rimborso

delle spese di trasporto, in particolare alla luce della documentazione

esaminata il 7 aprile 2015;

le ulteriori spese di trasporto

giustificate dinnanzi al Tribunale potranno essere rimborsate all'assicurato dalla

Cassa di compensazione soltanto quando egli dimostrerà che questi spostamenti

sono stati necessari per fare visita ad un medico o per recarsi in un ospedale;

seppure vincente in causa, non essendo

patrocinato il ricorrente non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA);

la documentazione prodotta al Tribunale

che non ha nulla a che vedere con le spese di trasporto viene restituita al

ricorrente, mentre gli atti attinenti all'oggetto in discussione sono trasmessi

all'amministrazione per i suoi incombenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1. Gli

atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli

l’entità dei rimborsi delle spese di trasferta del mezzo pubblico utilizzato

per recarsi alle visite mediche.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti