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Decisione

33.2014.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 giugno 2014Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi ed i bisogni effettivi del ricorrente devono essere ritenuti, ossia

va eliminato tutto ciò che concerne la sostanza e si ottiene così un fabbisogno

di Fr. 31'162.- e delle entrate di Fr. 18'720.-, ciò che dà diritto ad una PC

annua di Fr. 12'442.-, e meglio di Fr. 7'950.- dedotto il contributo per i

premi di cassa malati.

In via subordinata, l'insorgente ha evidenziato che il reddito

ipotetico della sostanza avrebbe dovuto essere calcolato non sul valore

fittizio del reddito dell'immobile, bensì sul tasso di interesse medio per le

obbligazioni ed i buoni di cassa in vigore nel 2012, che non supera lo 0,56%

del valore di 1/8 del fondo (Fr. 202'375.-) da cui dedurre ancora l'ipoteca

(Fr. 37'125.-) ed ottenere la cifra che avrebbe potuto essere investita sul

mercato finanziario in obbligazioni di cassa (STCA 33.2012.21). Il reddito

computabile ammonterebbe, semmai, a Fr. 925.- anziché a Fr. 1'953.-. In tale

ipotesi, si avrebbe un fabbisogno di Fr. 32'339.- e dei redditi di Fr.

19'645.-, per una differenza di Fr. 13'619.- e quindi un diritto alle PC di Fr.

8'627.- annui.

1.4. Con risposta del 20 marzo

2014 (doc. IX) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto da una parte, di

respingere il ricorso per quanto concerne il diritto alle prestazioni

complementari dal 1° settembre al 31 dicembre 2013, la richiesta di ripetibili

per la procedura di opposizione e la domanda di ripristino dell'effetto

sospensivo; dall'altra parte, ha emesso una nuova decisione che riconosce

all'assicurato il diritto al versamento di una prestazione annua di Fr. 12'993.-

dal 1° gennaio 2014, a cui vanno dedotti il premio della Cassa malati ed il

contributo minimo AVS pagati dalla Cassa di compensazione, per un'effettiva prestazione

complementare mensile netta di Fr. 621.- (docc. IX/1 e IX/2).

L'amministrazione ha quindi confermato per l'anno 2013 la sua

decisione in merito all'inesistenza, siccome non iscritto a RF, di un diritto

di usufrutto a favore della madre dell'assicurato sui fondi su cui egli detiene

una quota di proprietà in comunione ereditaria. Per l'anno 2014, invece, a

seguito dell'avvenuta iscrizione a registro fondiario di detta servitù, la

Cassa ha quindi ricalcolato il diritto del ricorrente eliminando le poste

relative alla sostanza gravata dall'usufrutto, per giungere al ripristino della

prestazione complementare nella misura precedente (Fr. 621.-).

1.5. Nel suo scritto del 4 aprile

2014 (doc. XI) il ricorrente ha rilevato che la mancata iscrizione

(costitutiva) della servitù non significa ancora che l'usufrutto non esista come

diritto personale, previsto da un testamento e che nasce con l'apertura della

successione, che rappresenta un onere a carico del nudo (di fatto) proprietario

e che quindi contrasta con la tesi dell'amministrazione. Secondo l'insorgente,

le prestazioni complementari sono simili al diritto fiscale avendo un approccio

economico e non civilistico.

La Cassa di compensazione non ha formulato osservazioni al

riguardo (doc. XIII).

1.6. Il TCA ha interpellato

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali il 20 maggio 2014 (doc. XIV)

sulla questione della validità di un usufrutto (non) iscritto a registro

fondiario e sulla risposta del 3 giugno 2014 (doc. XV) dell'UFAS le parti hanno

potuto prendere posizione (docc. XVII, XVIII e XIX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il ricorrente si è

innanzitutto lamentato che la Cassa cantonale di compensazione non si è

confrontata con le singole censure mosse nella sua opposizione del 19 settembre

2013, giacché essa ha fondato la sua decisione sulle Direttive sulle

prestazioni complementari anziché sulla ratio legis delle norme applicabili

emanate per garantire la copertura dei fabbisogni vitali e dunque avrebbe

mostrato un'ingiustificata rigidità.

L'assicurato ha in sostanza sollevato la violazione del diritto di

essere sentito, limitandosi (però) a riproporre per intero la sua opposizione.

Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di

massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale garanzia

comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di

esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino

punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1; DTF 135 I 187

consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2; DTF 129 II 504

consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;

cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.

1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza, il medesimo, quale

diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che

devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere

la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid.

5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e

di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità

di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa

tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata

STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid.

4.1 pag. 88 e rinvii).

In concreto, sebbene l'amministrazione non si sia effettivamente

pronunciata su tutte le censure sollevate dall'assicurato, i motivi che l'hanno

portata a sopprimere il suo diritto alle prestazioni complementari sono molto

chiari. Infatti, secondo la Cassa di compensazione, nel mese di giugno 2013 è

emersa della sostanza immobiliare che l'assicurato detiene in comunione

ereditaria sin dal 2002 di cui, però, egli non ha mai informato la Cassa. Come

da prassi, quest'ultima ha fatto valutare al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI)

questi immobili dall'Ufficio stima ed il patrocinatore dell'assicurato ha ottenuto

copia della perizia del 6 agosto 2013.

La questione fondamentale alla base del rifiuto delle PC è il

fatto che il diritto di usufrutto concesso per via testamentaria dal de cujus a

sua moglie nonché madre del ricorrente al momento della sua morte (2001) non è (mai)

stato iscritto a registro fondiario - fino al 23 gennaio 2014 (doc. C), ossia dopo

la resa della decisione su opposizione -, motivo per cui all'assicurato è stato

computato un ottavo del valore venale di detta proprietà immobiliare e dei

relativi debiti ipotecari, degli interessi passivi e del valore locativo.

In tali condizioni, non vi è spazio per una

violazione del diritto di essere sentito del ricorrente né ai sensi dell'art.

49 cpv. 3 LPGA né dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.

Va del resto evidenziato come l'assicurato abbia potuto impugnare

la decisione su opposizione del 17 gennaio 2014 davanti ad un'autorità

giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2), confrontarsi con il

suo contenuto e riproporre le medesime censure.

Non solo. Su questa motivazione, peraltro oggetto di un nuovo

calcolo delle PC e quindi maggiormente comprensibile, l'assicurato ha preso

approfonditamente posizione sia nel suo ricorso sia nelle osservazioni che sono

seguite alla risposta di causa, quindi ha chiarito ulteriormente la sua opinione

e si è confrontato specificatamente con le argomentazioni date dalla Cassa di

compensazione.

Ne segue che, quand'anche una violazione del diritto di essere

sentito avesse dovuto essere ammessa, la stessa sarebbe in ogni caso stata largamente

sanata dinanzi a questo Tribunale, dove l'insorgente ha avuto la più ampia

latitudine per esprimersi, confrontarsi con gli atti, esercitare i più ampi

diritti processuali, ribadire le sue motivazioni e produrre la documentazione

che riteneva opportuna e non solo necessaria (su questi aspetti procedurali si

vedano le sentenze 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2;

DTF 127 V 431; STCA 30.2012.17-18 del 20 marzo 2013).

Va qui abbondanzialmente rilevato come la critica

secondo cui la decisione formale del 19 agosto 2013 inviata direttamente

all'assicurato sarebbe nulla siccome destinata a persona non in grado di

difendersi per debolezza mentale non può certo essere tutelata.

Infatti, se si ammettesse la nullità di detta

decisione a causa dello stato mentale dell'assicurato, alla stessa stregua

dovrebbe allora essere dichiarato irricevibile il ricorso in esame, siccome

formulato da un legale che non ha ottenuto una valida procura dal suo assistito.

Per contro, in assenza di una decisione da parte della competente autorità

civile che pone sotto curatela o tutela l'assicurato, è a giusta ragione che la

Cassa cantonale di compensazione ha inviato direttamente all'interessato la

decisione di rifiuto delle prestazioni complementari. D'altronde, anche in

passato tutta la documentazione è sempre stata inviata all'assicurato al suo

luogo di dimora e, seppure a fatica e dopo innumerevoli richiami, egli vi ha

dato risposta, dimostrando di essere in grado di amministrarsi.

Infine, la richiesta dell'opponente di ottenere la

perizia dei fondi effettuata dall'Ufficio stima è già stata evasa nel novembre

2013 (doc. 234), quindi non è più oggetto del presente ricorso.

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili,

fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i

Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale

non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e

la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e

le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono

all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione

sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A

questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI

(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,

quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo

scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai

"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.

346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"

disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la

garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste

questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.

606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone

domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno diritto ad una rendita

dell'assicurazione invalidità.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC

prevede che:

" Per le

persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in

un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le

seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1. 19 210 franchi

per le persone sole,

2. 28 815 franchi

per i coniugi,

3. 10 035 franchi

per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a

una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in

considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due

terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un

appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese

accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo

massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1. 13 200 franchi

per le persone sole,

2. 15 000 franchi

per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con

figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3. 3600 franchi in

più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile

spostarsi con una carrozzella."

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che

vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:

"

a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del

reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di

manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo

lordo dell'immobile;

c. premi

versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione

malattie;

d. importo

forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale

per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la

copertura infortuni);

e. pensioni

alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,

fra i quali vi sono:

" a. due

terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di

un'attività

lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e

1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una

rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il

reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;

b. i proventi

della sostanza mobile e immobile;

c. un

quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60

000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a

una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;

se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra

persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale

abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile

eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite,

le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e

dell'AI;".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

" a. le

prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le

prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le

prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni

per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di

studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

2.4. Oggetto del

contendere è il diritto di RI 1 di percepire le prestazioni complementari anche

dopo il 31 agosto 2013.

Il ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa cantonale

di compensazione, che nel calcolo delle PC gli ha imputato della sostanza

immobiliare su cui esiste un diritto d'usufrutto a favore della mamma, diritto

tuttavia che non è stato iscritto a registro fondiario e che, in quanto tale,

non esplica dunque effetto. Ciò ha comportato l'aumento dei redditi computabili

dell'assicurato e quindi la diminuzione delle prestazioni complementari di

diritto, limitate al pagamento del solo premio dell'assicurazione malattia.

A dire del ricorrente, invece, questa sostanza, ed i

relativi redditi, non gli sarebbero imputabili, giacché questi beni immobili

sono di fatto gravati da un usufrutto a favore della mamma anche se questo

diritto reale non è stato iscritto a registro fondiario, poiché è sorto per

testamento e quindi la sua iscrizione a RF ha valore unicamente dichiarativo e

non costitutivo. In sostanza, dunque, sin dalla morte del padre sua mamma

sarebbe al beneficio di un diritto d'usufrutto sulla quota di comproprietà

appartenente alla comunione ereditaria di cui il ricorrente è parte, motivo per

cui detti fondi non possono essergli computati non potendo egli disporne senza

restrizione.

2.5. Il testamento olografo

del 5 dicembre 2000 (doc. 179) di __________, papà del ricorrente, prevede che

"alla mia adorata moglie __________ lascio l'usufrutto di tutti i beni

che, liquidati i rapporti discendenti dal regime matrimoniale, ricadono alla

mia successione ai sensi dell'art. 473 CC. In particolare desidero che __________

possa continuare a vivere nell'abitazione coniugale di __________, la quale gli

appartiene già in proprietà in ragione di ½ (…)".

Il testatore è deceduto il 15 gennaio 2001 (doc.

177) e le citate disposizioni per causa di morte sono state pubblicate il 30

marzo 2001 davanti al pretore di __________ (doc. 174).

Il diritto d'usufrutto concesso dal de cujus al

coniuge superstite è stato iscritto a registro fondiario soltanto il 23 gennaio

2014 (doc. C), ovvero una settimana dopo l'emanazione della decisione su

opposizione.

In effetti, per gli accertamenti eseguiti a suo tempo dalla Cassa

cantonale di compensazione sia nel giugno 2013 tramite la consultazione

elettronica (docc. 145-150) non appena ha saputo dell'esistenza di sostanza

immobile (doc. 144), sia nell'ottobre 2013 (doc. 186) per mezzo di una

specifica richiesta all'Ufficio registri (doc. 186), dal registro fondiario non

risultava iscritta una servitù personale sui fondi n. 1122 e n. 1372 RFD di __________.

Questi immobili sono stati ricevuti in usufrutto - su metà quota

di comproprietà, visto che l'altra metà era già di sua proprietà - dalla mamma

del ricorrente al momento del decesso del marito.

Attualmente, come dimostrato dal ricorrente (doc. C), il TCA ha

potuto verificare attraverso il sistema informatizzato SIFTI che sulle predette

particelle è iscritto dal 23 gennaio 2014 un onere di usufrutto vita natural

durante a favore di __________.

2.6. Al fine di decidere

compiutamente sul diritto alle prestazioni complementari del ricorrente, la

Cassa di compensazione si è basata sui valori dei beni immobili valutati nell'agosto

2013 (doc. 153), stato 2013, dall'Ufficio cantonale di stima su sua richiesta (doc.

151).

La sostanza sulla quale la mamma dell'insorgente ha ricevuto il

diritto d'usufrutto è stata valutata al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4

OPC-AVS/AI (doc. 154: Fr. 1'600'000.- per la part. n. 1122 e doc. 155: Fr.

19'000.- per il fondo n. 1372), non servendo da abitazione primaria del

ricorrente che dal 1994 vive a __________ (doc. VIIIbis/1).

Dalla quota ideale di proprietà di 1/8 spettante all'assicurato (Fr.

202'375.-) la Cassa ha dedotto il debito ipotecario esistente su entrambe le

particelle, anch'esso sempre nella misura di 1/8 (Fr. 37'125.-) e dal totale (Fr.

165'250.-) ha dedotto la parte di patrimonio non computabile (Fr. 37'500.-),

per ottenere una sostanza computabile (Fr. 127'750.-) che è stata riportata nei

redditi dell'interessato nella misura di 1/15 (Fr. 8'516.-).

Quanto ai redditi, la Cassa ha computato il valore del diritto di usufrutto

determinato sulla base del valore locativo dei mappali (Fr. 15'630.- x 1/8 =

Fr. 1'953.-), estrapolandolo dalla notifica di tassazione della madre del

ricorrente (doc. 200) che, in qualità di beneficiaria di fatto di detto

usufrutto (art. 40 LT), è stata tassata fiscalmente sul valore di stima delle

proprietà di __________ e sul relativo valore locativo in luogo e vece dei nudi

proprietari.

Parallelamente, nelle spese riconosciute del ricorrente la Cassa

ha computato gli interessi ipotecari (Fr. 5'500.- x 1/8 = Fr. 688.-) e le spese

di manutenzione (Fr. 15'630.- x 25% x 1/8 = Fr. 489.-) basandosi, anche in tale

evenienza, sulla IC 2012 della madre prodotta dallo stesso assicurato.

2.7. Con il ricorso l'assicurato

non ha contestato il valore venale della sostanza immobiliare calcolato dalla

Cassa di compensazione sulla scorta della valutazione dell'Ufficio stima.

L'assicurato ha messo in dubbio il principio dell'imputazione di

questa sostanza - e dei relativi redditi -, sulla quale nel 2000 è stato

costituito dal padre, con disposizione per causa di morte, un diritto

d'usufrutto a favore della mamma. A suo dire, questo diritto esisterebbe sin dal

momento del decesso del genitore anche se esso non è stato iscritto a registro

fondiario, dato che la sua iscrizione ha (solo) valore dichiarativo. Di

conseguenza, poiché gravati da servitù che ne rende impossibile la libera

disposizione, il ricorrente ritiene che il valore dei fondi non possa essergli imputato

ai fini del diritto alle prestazioni complementari.

Il TCA osserva che, effettivamente, l'usufrutto in discussione è

stato iscritto a RF soltanto il 23 gennaio 2014, ossia dopo che la Cassa cantonale

di compensazione ha reso la sua decisione su opposizione con cui ha stabilito

che la mancata iscrizione a registro fondiario non faceva esplicare effetti al

diritto d'usufrutto della mamma dell'assicurato sulla quota di comproprietà

della comunione ereditaria a cui egli appartiene, essendo l'iscrizione

costitutiva e non dichiarativa come sostenuto dall'interessato.

2.8. Giusta l'art. 745 CC,

" 1 L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi,

diritti o un'intera sostanza.

2 Esso

attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria,

disposizione.".

L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato, più precisamente

una servitù, che conferisce ad una determinata persona il diritto d'uso e di

pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC); per contro,

esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato, né materialmente

né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V 394 consid. 6; STF

8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1; Steinauer,

Les droits réels, Tome III, 4a ed., Berna 2012, n. 2405).

L'usufrutto è una servitù personale propriamente detta, che è

indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti, l'usufrutto,

come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758

CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite

la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione

che è personale e perciò non è trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è

personale (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Esso

non è nemmeno trasmissibile: non passa agli eredi, ma si estingue alla morte

dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer, Les droits réels, Tome

III, n. 2402 e n. 2403).

In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto che si impone nei

confronti di qualsiasi persona (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna

2007, n. 19 segg.).

Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre

prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario

dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se

scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2437).

Nell'ambito delle prestazioni complementari un diritto d'usufrutto

in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo titolare, un valore

economico nella misura in cui l'usufruttuario ottiene così una prestazione di

cui egli non potrebbe, in assenza, beneficiarne senza fare capo ad altri mezzi

finanziari. Pertanto, il reddito dell'usufrutto va preso in considerazione nel

calcolo delle prestazioni complementari nei suoi redditi quale reddito della

sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre

2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr.

6; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38).

Se si tratta di un usufrutto su un immobile -

l'usufruttuario può affittarlo o abitarci personalmente -, è il valore locativo

che va considerato nei redditi.

Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore

locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come

pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri

validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122

V 394 consid. 6a). Per contro, non va presa in considerazione, a titolo di

reddito, una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù

dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Scopo di questa norma è che colui che domanda

delle prestazioni complementari debba prima utilizzare la sostanza personale

nella misura ragionevolmente esigibile (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre

2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009

consid. 4.2.1 = SVR 2009 EL Nr. 6; STCA 33.2012.21

del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid.

2.8).

2.9. L'art.

746 CC prevede che:

" 1 Per la costituzione dell'usufrutto è

necessaria la tradizione all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e

l'iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi.

2 Per

l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per l'iscrizione valgono,

salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la proprietà.".

Stante il rinvio di cui al capoverso 2 dell'art. 746

CC, l'art. 656 CC sull'acquisto della proprietà fondiaria prevede:

I. Iscrizione

1 Per

l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro

fondiario.

2 Nei

casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o

sentenza, l'acquirente diventa proprietario già prima dell'iscrizione, ma può

disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l'iscrizione fu

eseguita.

L'art. 657 CC recita:

Considerandi

II. Modi d'acquisto

1.

Trasmissione

1.

Il contratto

traslativo della proprietà richiede per la sua validità l'atto pubblico.

2.

Le disposizioni a

causa di morte e le convenzioni matrimoniali devono essere fatte nelle forme

prescritte dal diritto successorio e matrimoniale.

Infine, secondo l'art. 665 CC,

III. Diritto all'iscrizione

1.

Il titolo

d'acquisto conferisce all'acquirente una azione personale contro l'alienante

per far eseguire la iscrizione nel registro fondiario e, in caso di rifiuto

dell'alienante, il diritto di farsi giudizialmente riconoscere la proprietà.

2.

Nei casi di

occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata e sentenza del

giudice, l'acquirente può ottenere direttamente la iscrizione.

L'usufrutto può essere costituito da un atto

giuridico o risultare dalla legge.

L'usufrutto costituito da un atto giuridico è il

caso previsto dall'art. 746 cpv. 1 CC e, come per ogni costituzione di diritto

reale per atto giuridico, l'usufrutto deve fondarsi su un titolo d'acquisto,

seguito da un atto d'acquisto (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2416).

Il titolo d'acquisto può essere un contratto

costitutivo di usufrutto oppure una disposizione per causa di morte portante su

un legato di usufrutto (art. 484 cpv. 2 CC, art. 473 CC, art. 530 CC).

Il contratto costitutivo è sottoposto alla forma

autentica se l'usufrutto porta su un immobile (art. 746 cpv. 2 CC ed art. 657

CC); la forma scritta è tuttavia sufficiente se la costituzione dell'usufrutto

è prevista in un contratto di patto successorio (art. 634 cpv. 2 CC; Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2418).

L'atto d'acquisto esige un atto di disposizione e,

di principio, un atto materiale appropriato (iscrizione a RF o trasferimento

del possesso).

Per quanto concerne gli immobili, l'atto di

disposizione consiste nella dichiarazione del proprietario con la quale egli richiede

l'iscrizione dell'usufrutto a registro fondiario; l'usufrutto nasce con

l'iscrizione nel libro mastro (art. 746 cpv. 1 CC). Non

è invece necessario che l'iscrizione indichi i dettagli relativi al contenuto

del diritto (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2419 e n. 2419a).

L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva, implica che tra

le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce il titolo di

acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale. Il

beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della

servitù (Steinauer,

Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).

La costituzione dell'usufrutto risultante direttamente dalla legge

è di due tipi: gli acquisti originari di usufrutto nelle ipotesi che esistono

per la proprietà immobiliare o mobile e che possono essere trasposti all'acquisto

degli usufrutti: acquisto per i terzi in buona fede (artt. 973, 933-935 CC),

occupazione (artt. 658 e 718 CC), prescrizione acquisitiva (artt. 661 e 728

CC), sentenza (art. 656 CC). Ciò risulta dal rinvio dell'art. 746 cpv. 2 CC

alle regole della proprietà (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2425).

Gli usufrutti fondati sulla legge nascono non appena le condizioni

legali sono realizzate; un atto d'acquisto (trasferimento del possesso,

iscrizione a RF, cessione) non è necessario. Se l'usufrutto porta su un

immobile e non è iscritto a registro fondiario, un'iscrizione dichiarativa è

tuttavia necessaria per rendere l'usufrutto applicabile ai terzi di buona fede (Steinauer,

Les droits réels, Tome III, n. 2425a).

Per la maggior parte dei diritti reali immobiliari, l'acquisto e/o

il mantenimento del diritto sono legati ad un'iscrizione a registro fondiario.

In certi casi, l'iscrizione è necessaria affinché il diritto sia acquisito o

trasferito (iscrizione costitutiva); in altri casi, il diritto esiste

per legge (senza che un'iscrizione a registro fondiario sia necessaria), ma

deve essere iscritto in seguito per essere opponibile ai terzi (di buona fede)

e affinché il suo titolare possa disporne (iscrizione dichiarativa) (Steinauer,

Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 690).

L'iscrizione è costitutiva quando è necessaria all'acquisto

(costituzione o trasferimento) del diritto reale considerato. In tal caso si

parla del principio assoluto dell'iscrizione e deriva dall'art. 963 cpv. 1 CC (Steinauer,

Les droits réels, Tome I, n. 697).

Di principio si ha dunque un titolo d'acquisto (per esempio una

vendita, un contratto costitutivo di servitù) ed un atto d'acquisto, inteso sia

come un atto di disposizione (istanza al registro fondiario) sia come un atto

materiale (iscrizione costitutiva a RF).

L'iscrizione è dichiarativa quando non è necessaria

all'acquisto del diritto reale considerato, tuttavia essa gioca un ruolo per il

mantenimento o per l'esercizio del diritto (principio relativo

dell'iscrizione); è l'ipotesi prevista dall'art. 963 cpv. 2 CC.

L'iscrizione tende soltanto a rimettere il registro fondiario alla

pari della realtà giuridica; essa ha comunque un'importanza considerevole

principalmente per i seguenti motivi:

- fintanto che

il nuovo titolare del diritto non è iscritto a registro fondiario, egli non può

disporre del suo diritto, perché non ha il potere formale di disporre che lo

legittima agli occhi dell'ufficiale;

- il titolare

del diritto corre il rischio di perdere il suo diritto a seguito dell'acquisto

del diritto reale da parte di un terzo di buona fede (art. 973 CC);

- il titolare

del diritto non beneficia della presunzione derivante dall'iscrizione in un

registro pubblico (artt. 9 e 937 CC) (Steinauer, Les droits réels, Tome

I, n. 699).

Sapere se l'acquisto del diritto reale avviene

secondo il principio assoluto o secondo il principio relativo è una questione di

fondo, decisa dalle norme materiali relative al diritto considerato.

La regola è che l'acquisto si fa secondo il

principio assoluto (artt. 656 cpv. 1, 731 cpv. 1, 746 cpv. 1, 776 cpv. 3, 781

cpv. 3 e 799 cpv. 1); ci sono tuttavia numerose eccezioni (come gli artt. 656 cpv. 2, 731 cpv. 3, 746 cpv. 2, 776 cpv. 3, 781 cpv. 3, 783 cpv. 3

e 799 cpv. 1) (Steinauer,

Les droits réels, Tome I, n. 700).

Il principio generale vuole che i registri

pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano,

finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 9 cpv. 1 CC).

Per i fondi intavolati nel registro fondiario, l'art. 937 cpv. 1

CC prevede espressamente che la presunzione del diritto e le azioni possessorie

stanno solo a favore della persona iscritta.

Come visto, in virtù dell'art. 665 cpv. 1 CC

il titolo d'acquisto conferisce all'acquirente un'azione personale contro

l'alienante per far eseguire l'iscrizione nel registro fondiario.

Quanto alle condizioni dell'iscrizione, l'art. 963 cpv. 1 CC recita

che le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione

scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione.

L'art. 963 cpv. 2 CC dispone che non occorre una

dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una

disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato

ad una sentenza.

Quest'ultima norma raffigura l'ipotesi

dell'iscrizione dichiarativa, ossia quando l'iscrizione non è necessaria

all'acquisto di un determinato diritto reale.

Per quanto concerne gli effetti dell'iscrizione a

registro fondiario, l'art. 971 CC regola le conseguenze della mancata

iscrizione, prevedendo che laddove per la costituzione di un diritto reale sia

prevista l'iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in

virtù dell'iscrizione medesima (cpv. 1).

Quanto agli effetti dell'iscrizione, in generale, secondo

l'art. 972 cpv. 1 CC, i diritti reali nascono e ricevono grado e data

dall'iscrizione nel libro mastro.

Nei confronti dei terzi di buona fede, l'art. 973

cpv. 1 CC recita che chi in buona fede, riferendosi ad un'iscrizione nel

registro, ha acquistato una proprietà od altri diritti reali, deve essere

protetto nel suo acquisto.

A quest'ultimo proposito, va osservato che la piena

prova dei registri pubblici ex art. 9 cpv. 1 CC si estende anche all'assenza di

un'iscrizione, ma solo se questa iscrizione sarebbe stata necessaria per

acquistare o mantenere un diritto. Così, per esempio, se una servitù è stata

radiata per sbaglio, se l'iscrizione di un diritto di pegno acquisito secondo

il principio assoluto è stata omessa per errore o se un diritto di proprietà è

stato acquisito secondo il principio relativo dell'iscrizione e l'acquirente si

è dimenticato di chiederne l'iscrizione (Steinauer, Les droits réels, Tome

I, n. 936).

2.10

Riportando i

principi esposti alla fattispecie in esame, va rilevato che la mamma del

ricorrente, che al decesso del coniuge ha ottenuto, per testamento, il diritto

di usufrutto su tutti i beni del de cujus, a quel momento, come ha sostenuto

l'assicurato, è sì effettivamente diventata usufruttuaria già prima

dell'iscrizione, ma essa poteva disporre dei fondi nel registro fondiario soltanto

dopo che l'iscrizione è stata eseguita (art. 656 cpv. 2 CC). Non va

inoltre dimenticato che, in virtù dell'art. 665 cpv. 2 CC, spettava alla

beneficiaria dell'usufrutto ottenere direttamente questa iscrizione.

Il ricorrente è concorde nell'affermare che questa

iscrizione non è mai avvenuta, da parte della mamma, dal 2001 in poi, visto che essa è stata chiesta al competente Ufficio registri solo con l'istanza del 22

gennaio 2014 (doc. C), che è stata formalizzata il giorno seguente (d.g. 1876).

Dagli atti emerge chiaramente che la Cassa non sapeva che il

ricorrente possedeva della sostanza, tanto che negli anni più volte gli ha

inviato il formulario per la revisione del diritto e, alla specifica domanda:

"altri fattori della sostanza (incluse le partecipazioni a comunioni

ereditarie)", l'assicurato ha sempre risposto di non possedere

alcunché.

Inoltre, quando la Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio

registri il 30 settembre 2013 (doc. 185) di trasmetterle gli estratti delle

part. n. 1122 e n. 1372 RFD di __________, dagli stessi non è emersa alcuna

iscrizione di servitù (docc. 187-194).

D'avviso del TCA, dunque, si deve concludere che la Cassa di

compensazione non era al corrente dell'esistenza del diritto d'usufrutto in

esame.

In effetti, se è vero che giusta l'art. 656 cpv. 2 CC tale diritto

reale è sorto a favore dell'usufruttuaria con l'apertura della successione e

quindi che la mamma dell'assicurato ha potuto beneficiarne serenamente da

allora fino ad oggi con l'assenso dei membri della comunione ereditaria che

sono quindi rimasti comproprietari a tutti gli effetti della quota (teoricamente)

gravata dall'usufrutto, non va tuttavia dimenticato di rilevare che poiché non

è stato iscritto, questo diritto non poteva essere opponibile a terzi, neppure

se la sua iscrizione a registro fondiario ha un mero effetto dichiarativo.

Va infatti ricordato che il principio relativo dell'iscrizione

previsto dall'art. 963 cpv. 2 CC riveste un'importanza notevole verso i terzi,

giacché senza una tale iscrizione a RF il nuovo titolare del diritto non può

disporre del suo diritto, rischia addirittura di perderlo se un terzo in buona

fede acquista questo diritto reale (art. 973 CC) e per di più non fruisce della

presunzione dell'iscrizione di un registro pubblico (art. 9 ed art. 937 CC).

Gli effetti dell'iscrizione nei confronti dei terzi di buona fede

si estendono non solo alle iscrizioni ed alle annotazioni a registro fondiario,

ma anche all'assenza di iscrizione, tuttavia solo se questa iscrizione sarebbe

stata necessaria per acquistare o mantenere il diritto, proprio come

nell'evenienza concreta.

Nel caso di specie, il diritto di usufrutto (su rinvio dell'art. 746

cpv. 2 CC all'art. 656 cpv. 2 CC) è stato acquisito per successione, quindi secondo

il principio relativo dell'iscrizione e l'usufruttuaria non ha chiesto

l'iscrizione (dichiarativa) di detto diritto reale (Steinauer,

Les droits réels, Tome I, n. 936).

In queste circostanze, il principio della pubblicità

del registro fondiario, e quindi dell'assenza dell'iscrizione del diritto reale

limitato a favore della mamma del ricorrente, è opponibile giusta l'art. 973 CC

alla Cassa di compensazione quale terzo di buona fede.

In conclusione, è pertanto a buon diritto che l'amministrazione ha

computato all'insorgente, in qualità di comproprietario, una quota parte della

predetta sostanza immobiliare, non essendovi iscritta alcuna servitù personale.

La parte della successione indivisa che spetta all'erede è infatti

presa in considerazione quale valore di sostanza dal momento dell'apertura

della successione, sempreché il suo valore possa essere determinato con

sufficiente precisione. Per il computo di beni successori è determinante il

momento dell'acquisizione della successione e non quello in cui il richiedente

le PC può disporre effettivamente della sua quota ereditaria. La quota parte ad

una successione indivisa rappresenta di principio un valore di sostanza dal

momento dell'apertura della successione (STF 9C_305/2012 del 6 agosto 2012

consid. 4.1.2; STF 9C_1067/ 2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA 54/02 del

17.

settembre 2003 consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b; STFA

P 6/91; N. 3443.04 DPC).

La decisione della Cassa di compensazione di inserire un ottavo del

valore venale dei fondi su cui il ricorrente, in ragione di metà, detiene una

quota di comproprietà in comunione ereditaria insieme alla mamma ed a due

sorelle (1/4 x 1/2), deve essere tutelata per il periodo dal 1° settembre 2013.

Diverso è il discorso per l'anno 2014, ovvero dopo che la

beneficiaria del diritto d'usufrutto sulla quota di metà dei fondi n. 1122 e n.

1372.

RFD di __________ detenuta dalla comunione ereditaria ha chiesto

l'iscrizione del diritto d'usufrutto su detta quota. Dal 23 gennaio 2014,

giorno dell'avvenuta iscrizione di questo diritto, la servitù in esame è quindi

opponibile anche ai terzi e dunque alla Cassa cantonale di compensazione.

A giusta ragione, quindi, in virtù dell'art. 25 cpv. 2 lett. b

OPC-AVS/AI, nel caso previsto dall'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI la

prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dall'inizio

del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in

cui questo è avvenuto, se c'è stato un aumento dell'eccedenza delle spese.

Di conseguenza, ritenuto che la modifica delle condizioni

personali dell'assicurato è avvenuta il 23 gennaio 2014 con l'iscrizione del

noto diritto d'usufrutto sulla sua quota di proprietà detenuta in comunione

ereditaria, è corretto che dal 1° gennaio 2014 la Cassa cantonale di

compensazione abbia rivisto il diritto alle prestazioni complementari e che

abbia eliminato dalle spese riconosciute e dai redditi computabili del

ricorrente ogni riferimento ai due predetti fondi, essendo egli divenuto un

nudo proprietario.

Al riguardo, questa Corte evidenzia infatti che i beni gravati da

usufrutto non sono imputabili né all'usufruttuario né al proprietario della

sostanza, altrimenti si terrebbe conto di un reddito che il beneficiario di PC

proprietario degli immobili gravati non potrebbe nemmeno rivendicare visti i

diritti concessi all'usufruttuario (DTF 122 V 394 [P 83/93] consid.

6a = Pratique VSI 1997 pag.138; STFA P 34/94 = Pratique

VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38).

Vengono infatti considerati come sostanza computabile soltanto

quegli attivi di cui l'assicurato può disporre senza restrizioni (RCC 1988 pag. 275; RCC 1984 pag. 530; STCA

33.2012.21

del 15 maggio 2013; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; N. 3443.06

DPC).

2.11

Pendente causa il TCA ha

interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a sapere come

considerare un usufrutto che non è stato iscritto a registro fondiario (doc. XIV).

L'UFAS, in risposta ai quesiti formulati da questo Tribunale il 20

maggio 2014, ha risposto il 3 giugno 2014 (doc. XV) rilevando che il Tribunale

federale, nella sentenza del 12 aprile 2010 (9C_1067/2009), ha osservato che

solo un estratto del registro fondiario poteva fare luce sull'esistenza

effettiva di un usufrutto, poiché secondo l'art. 746 cpv. 1 CC per la

costituzione dell'usufrutto sugli immobili è necessaria l'iscrizione a registro

fondiario. Di conseguenza, in assenza di una tale iscrizione a RF, non v'è

alcun motivo affinché per il calcolo delle prestazioni complementari non si

tenga conto della sostanza in questione.

Inoltre, riferendosi al citato giudizio federale, l'UFAS ha rilevato

che la situazione fiscale può essere diversa rispetto a ciò che figura nel

registro fondiario ed altrettanto differente, quindi, dal modo in cui le

prestazioni complementari valutano questa situazione.

Nel caso trattato dall'Alta Corte, la parte di eredità spettante

al beneficiario delle PC era stata presa in considerazione nel suo calcolo,

visto che l'usufrutto in favore della mamma non era stato dimostrato e ciò

anche se gli accertamenti eseguiti sia presso il comune di situazione

dell'immobile sia presso l'amministrazione fiscale cantonale lasciavano

intendere che era la mamma, in qualità di "usufruttuaria", che era

imposta fiscalmente su tutta l'eredità.

In quel caso, l'iscrizione a RF era costitutiva ex art. 746 cpv. 1

CC, siccome il padre defunto del richiedente le PC non aveva istituito per

testamento - come invece nel caso qui in esame, ciò che ha comportato che

l'iscrizione è (solo) dichiarativa (art. 746 cpv. 2 CC) - un diritto di

usufrutto a favore del coniuge superstite, quindi occorreva costituirlo ex novo

sulla base di un titolo d'acquisto e di un atto di disposizione.

Tuttavia, poiché questo diritto d'usufrutto non era stato iscritto

a RF, al beneficiario di PC, proprietario in comunione ereditaria, doveva

essere computata la sostanza indivisa ricevuta in eredità e ciò anche se si

considerasse che la mamma potrebbe, in virtù dell'art. 612a cpv. 2 CC, fare

valere un diritto di usufrutto o di abitazione (cfr. consid. 2.3:

"Soweit die Liegenschaft betroffen ist, muss sich der Beschwerdeführer

diesbezügliches Vermögen aus unverteilter Erbschaft auch dann anrechnen lassen,

wenn angenommen würde, seine Mutter könnte gestützt auf Art. 612a Abs. 2 ZGB

eine Nutzniessung oder ein Wohnrecht geltend machen (vgl. auch Art. 219 Abs. 1

und Art. 244 Abs. 2 ZGB).".

Il TF ha dunque confermato le motivazioni dell'istanza cantonale,

secondo cui l'assicurato doveva lasciarsi computare la sostanza dell'eredità

indivisa fintanto che non avesse comprovato che essa era effettivamente gravata

da un diritto d'usufrutto a favore della mamma, considerato però che come

l'autorità fiscale riteneva questa situazione non era una prova sufficiente.

2.12

A proposito della tesi del

ricorrente secondo cui in ambito di prestazioni complementari si dovrebbero

seguire le norme in ambito di diritto fiscale e non di diritto civile - in

particolare per quanto concerne l'esistenza di un diritto d'usufrutto (non)

iscritto a registro fondiario - va qui rilevato quanto segue.

Con la morte del padre, avvenuta nel 2001, l'assicurato è diventato proprietario in comune (art. 602

cpv. 1 CC), quale membro della comunione ereditaria che si è venuta a

creare con la mamma e le sorelle, della quota di comproprietà di un mezzo sui

fondi nn. 1122 e 1372 RFD di __________.

È indubbio che fino al 22 gennaio 2014 alcun diritto d'usufrutto a

favore della mamma dell'assicurato era iscritto a RF su queste due particelle.

Tuttavia, a livello fiscale le competenti autorità hanno ritenuto

- per l'anno 2012 (doc. 200) - che __________, in qualità di beneficiaria (di

fatto) di un diritto d'usufrutto sui citati fondi, fosse tenuta ad esporre

fiscalmente sia il valore di stima degli immobili sui quali beneficia di questo

diritto personale, sia il valore locativo degli stessi.

Infatti, giusta l'art. 40 cpv. 2 LT, la sostanza gravata da

usufrutto è computata all'usufruttuario e per l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT è

imponibile il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente

ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un

usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

Da quanto precede si evince che v'è un netta discrepanza tra la

situazione a livello fiscale e l'ambito civile.

Di uguale parere è l'UFAS, che nel suo scritto al TCA ha rilevato

che la situazione fiscale può essere differente rispetto a ciò che figura a RF

e parimenti differente, quindi, del modo in cui le PC valutano questa

situazione (doc. XV).

In effetti, come indicato, fiscalmente la moglie del de cujus dichiara

per intero entrambi i fondi di proprietà della comunione ereditaria creatasi

alla morte del marito.

Dal profilo civile, invece, la situazione è diversa. Non risulta(va),

infatti, la costituzione di un diritto d'usufrutto su questi fondi (e meglio

sulla quota di comproprietà di un mezzo della comunione ereditaria), per la

quale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario (in casu: art.

746.

cpv. 2 CC).

Senza tale iscrizione si instaura unicamente un rapporto di

diritto personale ed il beneficiario ha semmai solo un credito tendente alla

costituzione della servitù (P.-H.

Steinauer, Les droits réels, Tome II, n. 2224).

La Circolare n. 1/2003 "usufrutto e diritto di

abitazione nell'ambito dell'imposta ordinaria", edita dalla

Divisione delle Contribuzioni nel gennaio 2003 (http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2003_01.pdf),

indica che "La costituzione dell'usufrutto su un bene

immobile avviene mediante iscrizione a Registro fondiario (art. 746 CCS),

tuttavia in materia fiscale si ammette, per prassi, che l'usufrutto possa

esistere anche senza iscrizione a Registro fondiario. Nei casi controversi l'autorità

di tassazione non sarà però tenuta a riconoscere per principio la validità di

un usufrutto, ma potrà esigere, per maggiore sicurezza e trasparenza, l'iscrizione

a Registro in adeguamento al principio civilistico dell'istituto."

(punto 1 pag. 2).

Il Tribunale ha già avuto modo di evidenziare come l'usufrutto nel

diritto fiscale abbia un'accezione più estesa rispetto a quella del diritto civile

(STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013 consid. 2.10; STCA 33.2010.23 del 30 marzo

2011.

consid. 5; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011 consid. 13; STCA 33.2010.15

del 13 gennaio 2011).

L'autorità fiscale computa

all'usufruttuario - e non al nudo proprietario (STF 9C_198/2010 del 9

agosto 2010 consid. 4.3) - la sostanza sul

quale egli ha questo diritto reale (art. 40 LT).

Diversamente fanno le norme

relative alle prestazioni complementari, secondo cui all'usufruttuario non

viene computato il valore della sostanza che è gravata da un usufrutto (DTF 122 V 394 [P 83/93] consid. 6a = Pratique VSI 1997

pag.138; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38; RCC 1989 pag. 502; N. 3443.06 DPC). Questo principio riflette inoltre la

giurisprudenza del Tribunale federale (delle assicurazioni), secondo cui

vengono considerati come sostanza computabile soltanto quegli attivi di cui

l'assicurato può disporre senza restrizioni (RCC 1988 pag. 275; RCC 1984 pag.

530).

A tale riguardo, come già esposto da questo Tribunale nelle citate

sentenze, e come evidenziato pure dallo stesso ricorrente, la Camera di Diritto

Tributario si è così espressa con sentenza del 19 maggio 2010 (80.2009.126):

" (…)

1.3

In ambito fiscale, la nozione di usufrutto va interpretata in

senso economico, nel senso cioè di un godimento e non nel ristretto senso

civilistico del termine, come parrebbe invece suggerire la lettera degli art.

20.

cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, che è frutto di una infelice traduzione

restrittiva del testo francese e di quello tedesco, che, come rilevato dal

Tribunale federale, usano la nozione di “Nutzungsrecht für Eigengebrauch” e non

di “Nutzniessung”, di “droit de jouissance” e non di “usufruit” (cfr. RF 2002

pag. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28). Così come sostiene il ricorrente, per

l'imposizione del reddito della sostanza immobiliare non è pertanto

determinante la configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi

esercita di fatto il diritto di godimento (Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2. ediz., Basilea

2008, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 315). In altre parole, costituiscono altra

forma di godimento non soltanto l'usufrutto, espressamente menzionato dalla

norma, ma anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto di abitazione

(art. 776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779 l CC) o altre servitù (art. 781 CC), ma anche altri rapporti giuridici assimilabili

all'usufrutto, segnatamente negozi di carattere obbligatorio

(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n.

79.

ad art. 21 LIFD, p. 374)." (…).

Stante quanto precede, questo Tribunale conclude che il concetto

di diritto d'usufrutto dal profilo fiscale è più esteso rispetto alla nozione

di usufrutto del diritto civile.

Il ricorrente, come visto, ha

chiesto l'applicazione della esposta soluzione fiscale ma, nell'ambito delle

prestazioni complementari, d'avviso di questo Tribunale, va nuovamente qui ribadito

che per questa questione ci si deve attenere, in assenza di un rinvio specifico

alla legislazione fiscale (come per esempio per la determinazione del valore di

stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI e del valore locativo giusta l'art. 12 cpv.

1.

OPC-AVS/AI), unicamente alle norme civili (STCA 33.2012.21; 33.2010.23).

2.13

Vi

sono poi altre argomentazioni alla base della conclusione secondo cui la LPC

segue il diritto civile sulla questione dell'iscrizione del diritto d'usufrutto

(e d'abitazione) a RF, anziché il diritto fiscale come sostenuto dal

ricorrente.

Occorre dapprima evidenziare

che la mancata iscrizione a RF del diritto d'usufrutto comporta che il suo

valore annuo (ipotetico) è preso in considerazione a titolo di reddito della

sostanza immobile (N. 3482.12 DPC).

Ciò significa che se un

diritto reale limitato è iscritto o non iscritto a RF, questa circostanza ha

una valenza ai fini del diritto alle prestazioni complementari.

Inoltre, la non iscrizione a registro

fondiario di tale diritto, così come la sua cancellazione, corrisponde alla

rinuncia di un diritto d'usufrutto (N. 3482.12 DPC). Se ne deduce, quindi, che

per potere esistere ed esplicare effetti, il diritto di usufrutto deve essere

iscritto a registro fondiario.

Questa conclusione si sposa

con la ratio legis della LPC. L'idea alla base dell'art. 11 cpv. 1 lett. LPC è

che, in effetti, colui che domanda delle PC attinga innanzitutto nella sua

sostanza personale nella misura ragionevolmente possibile. L'usufruttuario non

può disporre del suo diritto d'usufrutto come tale, visto che esso non gli

conferisce un diritto di godimento sull'immobile gravato (art. 745 cpv. 2 CC).

Pertanto, di principio non bisogna tenere conto nel calcolo della PC

dell'usufruttuario del valore della sostanza gravata da un usufrutto, così

neppure nella sostanza del proprietario (DTF 122 V 394; STF 8C_68/2008 del 27

gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr. 6; Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et Prestations

complémentaires à l'AVS/AI: SZS/RSAS 46/2002, pag. 426; N. 3443.06 DPC).

La costituzione di un

usufrutto a favore di chi chiede le PC rappresenta per il suo titolare un

valore economico, nella misura in cui l'usufruttuario ottiene così una

prestazione di cui egli non potrebbe, in mancanza, beneficiarne senza far capo

ad altri mezzi finanziari. Pertanto, nel calcolo PC esso va preso in

considerazione a titolo di reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett.

c LPC (DTF 122 V 394). Se si tratta di un immobile di abitazione,

l'usufruttuario può locarlo o abitarci personalmente. Il valore locativo va

calcolato secondo l'art. 12 OPC-AVS/AI (STF 8C_68/2008 = SVR 2009 EL Nr. 6).

Se, quindi,

l'usufrutto non viene iscritto, l'assicurato non può trarne i frutti locandolo

a terzi e quindi perde questo diritto, che gli va computato come reddito

ipotetico. È vero che la mancata iscrizione a RF del diritto d'usufrutto

comporta che tale diritto non vada preso in considerazione come diritto reale. Si

crea però un rapporto obbligatorio personale di usufrutto e non reale fra le

parti (Steinauer, Les droits

réels, Tomo II, n. 2224), che deve essere considerato nell'ambito dei redditi e

delle spese nel determinare le PC (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010): è un

comodato d'uso ex art. 305 CO, che non si distingue, quanto ai suoi effetti, in

modo marcato dall'usufrutto (Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch,

Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.), salvo chiaramente per la

circostanza che non trattandosi di un diritto reale, bensì di un diritto

personale, non è opponibile a tutti (DTF 109 II 15 consid. 2; STF 9C_198/2010

del 9 agosto 2010; STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STCA

33.2012.7

del 20 agosto 2012; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011; STCA

33.2009.3

del 22 giugno 2009; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 42.2008.6

del 24 settembre 2008; STCA 33.2001.80 del 14 giugno 2002; STCA 33.2000.84 del

17.

aprile 2001; Tercier, Les

contrats spéciaux, n. 2309).

Per esempio, per

potere affittare un fondo ed ottenerne i frutti, l'usufruttuario deve iscrivere

questo suo diritto a registro, cosicché, divenuto un diritto reale, può essere

opponibile a terzi (Steinauer, Les droits réels, Tomo I, n. 690).

L'iscrizione a RF di

un diritto reale limitato è un'esigenza posta dalla sicurezza del diritto. In

tal modo è per esempio possibile sapere quando un assicurato rinuncia ad un

diritto d'usufrutto. Ciò comporta il computo, nei suoi redditi e non nella sua

sostanza, di un'ipotetica rinuncia di reddito e non di un'ipotetica rinuncia di

sostanza (Jöhl in SBVR, 2a ed., n.

757.

pag. 1789).

Infine, dalla DTF 126

V 83 risulta che nella misura in cui il diritto delle assicurazioni sociali si

riferisce alle nozioni di diritto civile, queste devono di principio essere

comprese in funzione di questo diritto. Nel caso esaminato dall'Alta Corte, il

termine "immobile" previsto dall'art. 17 OPC-AVS/AI è chiaro. Esso

non può avere per oggetto che gli immobili di cui all'art. 655 CC (Pierre Ferrari, op. cit., pag. 424 segg.).

Di conseguenza, d'avviso di questo Tribunale, i termini di "usufrutto"

e di "diritto d'abitazione" utilizzati all'art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI

e di "usufruttuario" di cui all'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, devono

anch'essi essere interpretati unicamente secondo il diritto civile.

2.14

In

virtù delle considerazioni esposte, ritenuto che i mappali n. 1122 e n. 1372

sono stati gravati da un diritto d'usufrutto a favore del coniuge del de cujus soltanto

il 23 gennaio 2014, fino ad allora detti fondi, detenuti dalla comunione

ereditaria a cui appartiene il ricorrente, per ciò che concerne il diritto alle

prestazioni complementari devono essere computati ai singoli coeredi in base

alle disposizioni civili, indipendentemente dall'assenza, in ambito fiscale,

della presenza di questa posta.

Ne discende che la tesi

dell'insorgente di non computargli, analogamente al diritto fiscale, la sua

quota parte della sostanza quale membro della comunione ereditaria, deve essere

respinta.

2.15

Anche

la lamentela del ricorrente riguardo all'indivisibilità della comunione

ereditaria deve essere respinta, e ciò in virtù dell'art. 604 CC riguardante

l'azione di divisione.

Va infatti ricordato che la

divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede,

in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione

(art. 604 cpv. 1 CC).

Giusta l'art. 607 cpv. 1 CC,

gli eredi legittimi fra loro, o in concorso con gli eredi istituiti, dividono

secondo le medesime norme. Per l'art. 607 cpv. 2 CC, salvo disposizione

contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.

Inoltre, chi lascia l'eredità

può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di

divisione o di formazione dei lotti (art. 608 cpv. 1 CC), prescrizioni che sono

vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una

disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente (art. 608

cpv. 2 CC).

Ove non debbano essere

applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni

della successione (art. 610 cpv. 1 CC). Essi devono comunicarsi vicendevolmente

ogni loro rapporto con il defunto che debba essere considerato per l'uguale e

giusta divisione dell'eredità (art. 610 cpv. 2 CC).

In queste circostanze, per

monetizzare il proprio diritto sulla comunione ereditaria a cui appartiene,

l'assicurato ha dunque il diritto di chiederne la divisione al giudice (STCA

33.2010.23

del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011). Tale operazione non è però ancora stata fatta,

dato che a registro fondiario, come visto, proprietari dei mappali n. 1122

e n. 1372 RFD di __________ risultano essere ancora per metà la comunione

ereditaria composta del ricorrente, delle due sorelle e della mamma e per

l'altra metà della mamma.

2.16

Stante quanto precede, il

ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che dal 1° settembre 2013

al 31 dicembre 2013 la decisione impugnata deve essere confermata (le spese

riconosciute ammontano a Fr. 32'339.- ed i redditi computabili a Fr. 29'189.-) e

quindi il diritto alle prestazioni complementari limitato al pagamento del premio

dell'assicurazione malattia da parte della Cassa cantonale di compensazione.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014, la decisione su opposizione va

annullata e sostituita dalla decisione formale emessa dalla Cassa di

compensazione il 20 marzo 2014 (doc. IX/1) nelle more ricorsuali. Essa è da

intendere come nuova decisione essendo a vantaggio dell'assicurato e poiché è

stata emanata prima dell'emanazione della risposta di causa (art. 53 cpv. 3

LPGA). Rispecchiando le argomentazioni esposte, la stessa va tutelata e quindi

il diritto alle PC dell'insorgente è correttamente riattivato.

2.17

L'emanazione del presente

giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo

al ricorso formulata dal ricorrente.

L'insorgente ha infine chiesto di essere posto al beneficio del gratuito

patrocinio sia per la procedura amministrativa sia per la procedura ricorsuale

davanti a questo Tribunale (doc. I).

Quanto alla validità di tale pretesa in sede amministrativa, il

TCA rileva come la stessa debba essere respinta, non avendo invero il

patrocinatore dell'assicurato chiesto di essere posto a beneficio del gratuito

patrocinio davanti alla Cassa di compensazione (docc. 171-173).

In sede di ricorso, essendo parzialmente vincente in causa, ritenuto

il diritto all'assegnazione di ripetibili parziali, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio, per quanto attiene alla parte per la quale l'insorgente è

vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA

U 164/02 del 9 aprile 2003). Per la (limitata) parte del ricorso in cui l'assicurato

è soccombente, l'interessato può invece essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria, sempre che egli adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301

consid. 6).

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria

cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

In merito alla procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 1° ottobre 2008, rinvia la disciplina del gratuito

patrocinio alla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza

giudiziaria (Lag).

I tre presupposti cumulativi per la concessione dell'assistenza

giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr.

5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003,

U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op.

cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono in principio dati se l'istante

si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv.

1.

Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125

V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a,

pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a

quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme

di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2

lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).

Nella fattispecie sono date indubbiamente tutte e tre le citate condizioni.

L'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa in sede

ricorsuale, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., n. 110 ad art. 61,

pag. 790; cfr. art. 9 Lag; STFA I 569/ 02 del 15 luglio 2003, consid. 5; STFA U

234/00 del 23 maggio 2002, consid. 5a = DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. La decisione impugnata è confermata

per il periodo di diritto dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2013.

1.2. Dal 1° gennaio 2014 la decisione

impugnata è annullata e viene sostituita dalla decisione formale del 20 marzo

2014.

2. L'evasione del presente

ricorso rende priva di oggetto la richiesta di restituzione dell'effetto

sospensivo.

3. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la

procedura amministrativa deve essere respinta.

4. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede

ricorsuale, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.

§ Di

conseguenza, RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.

5. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà all'assicurato delle

ripetibili ridotte ammontanti a Fr. 1'000.- (IVA inclusa).

6. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti