33.2014.4
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 giugno 2014Italiano55 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2014.4
TB
Lugano
23 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 gennaio 2014 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1959, dal 1994
(doc. 18) beneficia di prestazioni complementari all'AI. A seguito della
scoperta che l'assicurato detiene su due fondi immobili una quota di proprietà in
comunione ereditaria, con decisione del 19 agosto 2013 (doc. 164) la Cassa di
compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato, concludendo per
la soppressione del versamento mensile di Fr. 621.- dal 1° settembre 2013.
1.2. L'opposizione del 19
settembre 2013 (doc. 168) è stata accolta parzialmente nella misura in cui, modificate
alcune voci nel foglio di calcolo, la Cassa di compensazione ha concesso il 17
gennaio 2014 (doc. A) all'assicurato una prestazione complementare
limitatamente alla copertura del premio LAMal.
La Cassa ha osservato, nella decisione su opposizione, di avere
accertato che la part. n. 1122 RFD di __________ non risulta gravata da
usufrutto poiché lo stesso non è iscritto a registro fondiario, perciò una
quota di detta proprietà, del debito ipotecario, degli interessi ipotecari e
delle spese di manutenzione, deve essere computata all'assicurato (N. 3443.06
DPC).
1.3. Patrocinato dall'avv. RA 1,
con ricorso del 18 febbraio 2014 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale, in via
principale, di accordargli una prestazione complementare annua di Fr. 12'442.-
ed in via subordinata una prestazione complementare annua di Fr. 13'619.-, importi
da cui dedurre il premio dell'assicurazione malattia.
Il ricorrente ha osservato di non avere informato la Cassa di aver
ricevuto in eredità nel 2001 dei fondi, poiché non ne poteva disporre, avendo
il testamento del padre defunto previsto che la moglie continuasse a vivere
nell'abitazione coniugale. È vero che un diritto d'usufrutto in tal senso non è
mai stato iscritto, ma la stessa autorità fiscale ha sempre tassato gli utili e
la sostanza immobiliare alla mamma dell'assicurato quale usufruttuaria.
L'assicurato ha prodotto l'istanza di iscrizione a RF del diritto
di usufrutto a favore della mamma avvenuta il 23 gennaio 2014 (doc. C), al fine
di comprovare che l'esistenza di tale servitù costituita con le disposizioni di
ultima volontà del de cujus, e quindi non necessitante dell'iscrizione a
registro fondiario, valeva anche nel periodo precedente e dunque dal 1°
settembre 2013. "Ne segue che tale credito annuario diminuisce le
entrate dell'assicurato del corrispettivo valore per cui la mancata iscrizione
dell'usufrutto non influisce sui redditi calcolati dalla PC. Giusta l'art. 11
cpv 1 lett. b LPC il valore economico che sarebbe stato preso in considerazione
come reddito del beneficiario dell'usufrutto va semmai preso in considerazione,
secondo i criteri dell'art. 12 cpv 1 OPC-AVS/AI, nei costi deducibili
dell'assicurato!" (doc. I punto 4 pag. 10).
Ribadendo che l'autorità fiscale ha riconosciuto l'esistenza del
diritto d'usufrutto imponendola sempre alla beneficiaria ex art. 40 LT ed
osservando che per le prestazioni complementari solo la sostanza di cui si può
disporre senza restrizioni è computabile, visto che la proprietà in oggetto è
gravata da usufrutto e quindi l'assicurato è privato della disposizione di
questi beni, nessun reddito o quota di sostanza deve essergli computata. Soltanto
Fatti
i redditi ed i bisogni effettivi del ricorrente devono essere ritenuti, ossia
va eliminato tutto ciò che concerne la sostanza e si ottiene così un fabbisogno
di Fr. 31'162.- e delle entrate di Fr. 18'720.-, ciò che dà diritto ad una PC
annua di Fr. 12'442.-, e meglio di Fr. 7'950.- dedotto il contributo per i
premi di cassa malati.
In via subordinata, l'insorgente ha evidenziato che il reddito
ipotetico della sostanza avrebbe dovuto essere calcolato non sul valore
fittizio del reddito dell'immobile, bensì sul tasso di interesse medio per le
obbligazioni ed i buoni di cassa in vigore nel 2012, che non supera lo 0,56%
del valore di 1/8 del fondo (Fr. 202'375.-) da cui dedurre ancora l'ipoteca
(Fr. 37'125.-) ed ottenere la cifra che avrebbe potuto essere investita sul
mercato finanziario in obbligazioni di cassa (STCA 33.2012.21). Il reddito
computabile ammonterebbe, semmai, a Fr. 925.- anziché a Fr. 1'953.-. In tale
ipotesi, si avrebbe un fabbisogno di Fr. 32'339.- e dei redditi di Fr.
19'645.-, per una differenza di Fr. 13'619.- e quindi un diritto alle PC di Fr.
8'627.- annui.
1.4. Con risposta del 20 marzo
2014 (doc. IX) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto da una parte, di
respingere il ricorso per quanto concerne il diritto alle prestazioni
complementari dal 1° settembre al 31 dicembre 2013, la richiesta di ripetibili
per la procedura di opposizione e la domanda di ripristino dell'effetto
sospensivo; dall'altra parte, ha emesso una nuova decisione che riconosce
all'assicurato il diritto al versamento di una prestazione annua di Fr. 12'993.-
dal 1° gennaio 2014, a cui vanno dedotti il premio della Cassa malati ed il
contributo minimo AVS pagati dalla Cassa di compensazione, per un'effettiva prestazione
complementare mensile netta di Fr. 621.- (docc. IX/1 e IX/2).
L'amministrazione ha quindi confermato per l'anno 2013 la sua
decisione in merito all'inesistenza, siccome non iscritto a RF, di un diritto
di usufrutto a favore della madre dell'assicurato sui fondi su cui egli detiene
una quota di proprietà in comunione ereditaria. Per l'anno 2014, invece, a
seguito dell'avvenuta iscrizione a registro fondiario di detta servitù, la
Cassa ha quindi ricalcolato il diritto del ricorrente eliminando le poste
relative alla sostanza gravata dall'usufrutto, per giungere al ripristino della
prestazione complementare nella misura precedente (Fr. 621.-).
1.5. Nel suo scritto del 4 aprile
2014 (doc. XI) il ricorrente ha rilevato che la mancata iscrizione
(costitutiva) della servitù non significa ancora che l'usufrutto non esista come
diritto personale, previsto da un testamento e che nasce con l'apertura della
successione, che rappresenta un onere a carico del nudo (di fatto) proprietario
e che quindi contrasta con la tesi dell'amministrazione. Secondo l'insorgente,
le prestazioni complementari sono simili al diritto fiscale avendo un approccio
economico e non civilistico.
La Cassa di compensazione non ha formulato osservazioni al
riguardo (doc. XIII).
1.6. Il TCA ha interpellato
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali il 20 maggio 2014 (doc. XIV)
sulla questione della validità di un usufrutto (non) iscritto a registro
fondiario e sulla risposta del 3 giugno 2014 (doc. XV) dell'UFAS le parti hanno
potuto prendere posizione (docc. XVII, XVIII e XIX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente si è
innanzitutto lamentato che la Cassa cantonale di compensazione non si è
confrontata con le singole censure mosse nella sua opposizione del 19 settembre
2013, giacché essa ha fondato la sua decisione sulle Direttive sulle
prestazioni complementari anziché sulla ratio legis delle norme applicabili
emanate per garantire la copertura dei fabbisogni vitali e dunque avrebbe
mostrato un'ingiustificata rigidità.
L'assicurato ha in sostanza sollevato la violazione del diritto di
essere sentito, limitandosi (però) a riproporre per intero la sua opposizione.
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica di
massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale garanzia
comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire e di
esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e riguardino
punti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla stessa e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 consid. 4.1; DTF 135 I 187
consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011, consid. 2; DTF 129 II 504
consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;
cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In sostanza, il medesimo, quale
diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che
devono essere riconosciute a una parte affinché possa efficacemente far valere
la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid.
5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità
di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa
tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata
STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid.
4.1 pag. 88 e rinvii).
In concreto, sebbene l'amministrazione non si sia effettivamente
pronunciata su tutte le censure sollevate dall'assicurato, i motivi che l'hanno
portata a sopprimere il suo diritto alle prestazioni complementari sono molto
chiari. Infatti, secondo la Cassa di compensazione, nel mese di giugno 2013 è
emersa della sostanza immobiliare che l'assicurato detiene in comunione
ereditaria sin dal 2002 di cui, però, egli non ha mai informato la Cassa. Come
da prassi, quest'ultima ha fatto valutare al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI)
questi immobili dall'Ufficio stima ed il patrocinatore dell'assicurato ha ottenuto
copia della perizia del 6 agosto 2013.
La questione fondamentale alla base del rifiuto delle PC è il
fatto che il diritto di usufrutto concesso per via testamentaria dal de cujus a
sua moglie nonché madre del ricorrente al momento della sua morte (2001) non è (mai)
stato iscritto a registro fondiario - fino al 23 gennaio 2014 (doc. C), ossia dopo
la resa della decisione su opposizione -, motivo per cui all'assicurato è stato
computato un ottavo del valore venale di detta proprietà immobiliare e dei
relativi debiti ipotecari, degli interessi passivi e del valore locativo.
In tali condizioni, non vi è spazio per una
violazione del diritto di essere sentito del ricorrente né ai sensi dell'art.
49 cpv. 3 LPGA né dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed.
Va del resto evidenziato come l'assicurato abbia potuto impugnare
la decisione su opposizione del 17 gennaio 2014 davanti ad un'autorità
giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2), confrontarsi con il
suo contenuto e riproporre le medesime censure.
Non solo. Su questa motivazione, peraltro oggetto di un nuovo
calcolo delle PC e quindi maggiormente comprensibile, l'assicurato ha preso
approfonditamente posizione sia nel suo ricorso sia nelle osservazioni che sono
seguite alla risposta di causa, quindi ha chiarito ulteriormente la sua opinione
e si è confrontato specificatamente con le argomentazioni date dalla Cassa di
compensazione.
Ne segue che, quand'anche una violazione del diritto di essere
sentito avesse dovuto essere ammessa, la stessa sarebbe in ogni caso stata largamente
sanata dinanzi a questo Tribunale, dove l'insorgente ha avuto la più ampia
latitudine per esprimersi, confrontarsi con gli atti, esercitare i più ampi
diritti processuali, ribadire le sue motivazioni e produrre la documentazione
che riteneva opportuna e non solo necessaria (su questi aspetti procedurali si
vedano le sentenze 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2;
DTF 127 V 431; STCA 30.2012.17-18 del 20 marzo 2013).
Va qui abbondanzialmente rilevato come la critica
secondo cui la decisione formale del 19 agosto 2013 inviata direttamente
all'assicurato sarebbe nulla siccome destinata a persona non in grado di
difendersi per debolezza mentale non può certo essere tutelata.
Infatti, se si ammettesse la nullità di detta
decisione a causa dello stato mentale dell'assicurato, alla stessa stregua
dovrebbe allora essere dichiarato irricevibile il ricorso in esame, siccome
formulato da un legale che non ha ottenuto una valida procura dal suo assistito.
Per contro, in assenza di una decisione da parte della competente autorità
civile che pone sotto curatela o tutela l'assicurato, è a giusta ragione che la
Cassa cantonale di compensazione ha inviato direttamente all'interessato la
decisione di rifiuto delle prestazioni complementari. D'altronde, anche in
passato tutta la documentazione è sempre stata inviata all'assicurato al suo
luogo di dimora e, seppure a fatica e dopo innumerevoli richiami, egli vi ha
dato risposta, dimostrando di essere in grado di amministrarsi.
Infine, la richiesta dell'opponente di ottenere la
perizia dei fondi effettuata dall'Ufficio stima è già stata evasa nel novembre
2013 (doc. 234), quindi non è più oggetto del presente ricorso.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili,
fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone
domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC
prevede che:
" Per le
persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 210 franchi
per le persone sole,
2. 28 815 franchi
per i coniugi,
3. 10 035 franchi
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a
una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese
accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo
massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi
per le persone sole,
2. 15 000 franchi
per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in
più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile
spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
"
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione
malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la
copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,
fra i quali vi sono:
" a. due
terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di
un'attività
lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e
1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una
rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il
reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;
b. i proventi
della sostanza mobile e immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60
000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a
una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite,
le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le
prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni
per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di
studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.4. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 di percepire le prestazioni complementari anche
dopo il 31 agosto 2013.
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa cantonale
di compensazione, che nel calcolo delle PC gli ha imputato della sostanza
immobiliare su cui esiste un diritto d'usufrutto a favore della mamma, diritto
tuttavia che non è stato iscritto a registro fondiario e che, in quanto tale,
non esplica dunque effetto. Ciò ha comportato l'aumento dei redditi computabili
dell'assicurato e quindi la diminuzione delle prestazioni complementari di
diritto, limitate al pagamento del solo premio dell'assicurazione malattia.
A dire del ricorrente, invece, questa sostanza, ed i
relativi redditi, non gli sarebbero imputabili, giacché questi beni immobili
sono di fatto gravati da un usufrutto a favore della mamma anche se questo
diritto reale non è stato iscritto a registro fondiario, poiché è sorto per
testamento e quindi la sua iscrizione a RF ha valore unicamente dichiarativo e
non costitutivo. In sostanza, dunque, sin dalla morte del padre sua mamma
sarebbe al beneficio di un diritto d'usufrutto sulla quota di comproprietà
appartenente alla comunione ereditaria di cui il ricorrente è parte, motivo per
cui detti fondi non possono essergli computati non potendo egli disporne senza
restrizione.
2.5. Il testamento olografo
del 5 dicembre 2000 (doc. 179) di __________, papà del ricorrente, prevede che
"alla mia adorata moglie __________ lascio l'usufrutto di tutti i beni
che, liquidati i rapporti discendenti dal regime matrimoniale, ricadono alla
mia successione ai sensi dell'art. 473 CC. In particolare desidero che __________
possa continuare a vivere nell'abitazione coniugale di __________, la quale gli
appartiene già in proprietà in ragione di ½ (…)".
Il testatore è deceduto il 15 gennaio 2001 (doc.
177) e le citate disposizioni per causa di morte sono state pubblicate il 30
marzo 2001 davanti al pretore di __________ (doc. 174).
Il diritto d'usufrutto concesso dal de cujus al
coniuge superstite è stato iscritto a registro fondiario soltanto il 23 gennaio
2014 (doc. C), ovvero una settimana dopo l'emanazione della decisione su
opposizione.
In effetti, per gli accertamenti eseguiti a suo tempo dalla Cassa
cantonale di compensazione sia nel giugno 2013 tramite la consultazione
elettronica (docc. 145-150) non appena ha saputo dell'esistenza di sostanza
immobile (doc. 144), sia nell'ottobre 2013 (doc. 186) per mezzo di una
specifica richiesta all'Ufficio registri (doc. 186), dal registro fondiario non
risultava iscritta una servitù personale sui fondi n. 1122 e n. 1372 RFD di __________.
Questi immobili sono stati ricevuti in usufrutto - su metà quota
di comproprietà, visto che l'altra metà era già di sua proprietà - dalla mamma
del ricorrente al momento del decesso del marito.
Attualmente, come dimostrato dal ricorrente (doc. C), il TCA ha
potuto verificare attraverso il sistema informatizzato SIFTI che sulle predette
particelle è iscritto dal 23 gennaio 2014 un onere di usufrutto vita natural
durante a favore di __________.
2.6. Al fine di decidere
compiutamente sul diritto alle prestazioni complementari del ricorrente, la
Cassa di compensazione si è basata sui valori dei beni immobili valutati nell'agosto
2013 (doc. 153), stato 2013, dall'Ufficio cantonale di stima su sua richiesta (doc.
151).
La sostanza sulla quale la mamma dell'insorgente ha ricevuto il
diritto d'usufrutto è stata valutata al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4
OPC-AVS/AI (doc. 154: Fr. 1'600'000.- per la part. n. 1122 e doc. 155: Fr.
19'000.- per il fondo n. 1372), non servendo da abitazione primaria del
ricorrente che dal 1994 vive a __________ (doc. VIIIbis/1).
Dalla quota ideale di proprietà di 1/8 spettante all'assicurato (Fr.
202'375.-) la Cassa ha dedotto il debito ipotecario esistente su entrambe le
particelle, anch'esso sempre nella misura di 1/8 (Fr. 37'125.-) e dal totale (Fr.
165'250.-) ha dedotto la parte di patrimonio non computabile (Fr. 37'500.-),
per ottenere una sostanza computabile (Fr. 127'750.-) che è stata riportata nei
redditi dell'interessato nella misura di 1/15 (Fr. 8'516.-).
Quanto ai redditi, la Cassa ha computato il valore del diritto di usufrutto
determinato sulla base del valore locativo dei mappali (Fr. 15'630.- x 1/8 =
Fr. 1'953.-), estrapolandolo dalla notifica di tassazione della madre del
ricorrente (doc. 200) che, in qualità di beneficiaria di fatto di detto
usufrutto (art. 40 LT), è stata tassata fiscalmente sul valore di stima delle
proprietà di __________ e sul relativo valore locativo in luogo e vece dei nudi
proprietari.
Parallelamente, nelle spese riconosciute del ricorrente la Cassa
ha computato gli interessi ipotecari (Fr. 5'500.- x 1/8 = Fr. 688.-) e le spese
di manutenzione (Fr. 15'630.- x 25% x 1/8 = Fr. 489.-) basandosi, anche in tale
evenienza, sulla IC 2012 della madre prodotta dallo stesso assicurato.
2.7. Con il ricorso l'assicurato
non ha contestato il valore venale della sostanza immobiliare calcolato dalla
Cassa di compensazione sulla scorta della valutazione dell'Ufficio stima.
L'assicurato ha messo in dubbio il principio dell'imputazione di
questa sostanza - e dei relativi redditi -, sulla quale nel 2000 è stato
costituito dal padre, con disposizione per causa di morte, un diritto
d'usufrutto a favore della mamma. A suo dire, questo diritto esisterebbe sin dal
momento del decesso del genitore anche se esso non è stato iscritto a registro
fondiario, dato che la sua iscrizione ha (solo) valore dichiarativo. Di
conseguenza, poiché gravati da servitù che ne rende impossibile la libera
disposizione, il ricorrente ritiene che il valore dei fondi non possa essergli imputato
ai fini del diritto alle prestazioni complementari.
Il TCA osserva che, effettivamente, l'usufrutto in discussione è
stato iscritto a RF soltanto il 23 gennaio 2014, ossia dopo che la Cassa cantonale
di compensazione ha reso la sua decisione su opposizione con cui ha stabilito
che la mancata iscrizione a registro fondiario non faceva esplicare effetti al
diritto d'usufrutto della mamma dell'assicurato sulla quota di comproprietà
della comunione ereditaria a cui egli appartiene, essendo l'iscrizione
costitutiva e non dichiarativa come sostenuto dall'interessato.
2.8. Giusta l'art. 745 CC,
" 1 L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi,
diritti o un'intera sostanza.
2 Esso
attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria,
disposizione.".
L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato, più precisamente
una servitù, che conferisce ad una determinata persona il diritto d'uso e di
pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC); per contro,
esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato, né materialmente
né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V 394 consid. 6; STF
8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1; Steinauer,
Les droits réels, Tome III, 4a ed., Berna 2012, n. 2405).
L'usufrutto è una servitù personale propriamente detta, che è
indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti, l'usufrutto,
come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758
CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite
la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione
che è personale e perciò non è trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è
personale (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Esso
non è nemmeno trasmissibile: non passa agli eredi, ma si estingue alla morte
dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer, Les droits réels, Tome
III, n. 2402 e n. 2403).
In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto che si impone nei
confronti di qualsiasi persona (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna
2007, n. 19 segg.).
Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre
prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer,
Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario
dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se
scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2437).
Nell'ambito delle prestazioni complementari un diritto d'usufrutto
in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo titolare, un valore
economico nella misura in cui l'usufruttuario ottiene così una prestazione di
cui egli non potrebbe, in assenza, beneficiarne senza fare capo ad altri mezzi
finanziari. Pertanto, il reddito dell'usufrutto va preso in considerazione nel
calcolo delle prestazioni complementari nei suoi redditi quale reddito della
sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre
2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr.
6; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38).
Se si tratta di un usufrutto su un immobile -
l'usufruttuario può affittarlo o abitarci personalmente -, è il valore locativo
che va considerato nei redditi.
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122
V 394 consid. 6a). Per contro, non va presa in considerazione, a titolo di
reddito, una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù
dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Scopo di questa norma è che colui che domanda
delle prestazioni complementari debba prima utilizzare la sostanza personale
nella misura ragionevolmente esigibile (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre
2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009
consid. 4.2.1 = SVR 2009 EL Nr. 6; STCA 33.2012.21
del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid.
2.8).
2.9. L'art.
746 CC prevede che:
" 1 Per la costituzione dell'usufrutto è
necessaria la tradizione all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e
l'iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi.
2 Per
l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per l'iscrizione valgono,
salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la proprietà.".
Stante il rinvio di cui al capoverso 2 dell'art. 746
CC, l'art. 656 CC sull'acquisto della proprietà fondiaria prevede:
I. Iscrizione
1 Per
l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro
fondiario.
2 Nei
casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o
sentenza, l'acquirente diventa proprietario già prima dell'iscrizione, ma può
disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l'iscrizione fu
eseguita.
L'art. 657 CC recita:
Considerandi
II. Modi d'acquisto
1.
Trasmissione
1.
Il contratto
traslativo della proprietà richiede per la sua validità l'atto pubblico.
2.
Le disposizioni a
causa di morte e le convenzioni matrimoniali devono essere fatte nelle forme
prescritte dal diritto successorio e matrimoniale.
Infine, secondo l'art. 665 CC,
III. Diritto all'iscrizione
1.
Il titolo
d'acquisto conferisce all'acquirente una azione personale contro l'alienante
per far eseguire la iscrizione nel registro fondiario e, in caso di rifiuto
dell'alienante, il diritto di farsi giudizialmente riconoscere la proprietà.
2.
Nei casi di
occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata e sentenza del
giudice, l'acquirente può ottenere direttamente la iscrizione.
L'usufrutto può essere costituito da un atto
giuridico o risultare dalla legge.
L'usufrutto costituito da un atto giuridico è il
caso previsto dall'art. 746 cpv. 1 CC e, come per ogni costituzione di diritto
reale per atto giuridico, l'usufrutto deve fondarsi su un titolo d'acquisto,
seguito da un atto d'acquisto (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2416).
Il titolo d'acquisto può essere un contratto
costitutivo di usufrutto oppure una disposizione per causa di morte portante su
un legato di usufrutto (art. 484 cpv. 2 CC, art. 473 CC, art. 530 CC).
Il contratto costitutivo è sottoposto alla forma
autentica se l'usufrutto porta su un immobile (art. 746 cpv. 2 CC ed art. 657
CC); la forma scritta è tuttavia sufficiente se la costituzione dell'usufrutto
è prevista in un contratto di patto successorio (art. 634 cpv. 2 CC; Steinauer,
Les droits réels, Tome III, n. 2418).
L'atto d'acquisto esige un atto di disposizione e,
di principio, un atto materiale appropriato (iscrizione a RF o trasferimento
del possesso).
Per quanto concerne gli immobili, l'atto di
disposizione consiste nella dichiarazione del proprietario con la quale egli richiede
l'iscrizione dell'usufrutto a registro fondiario; l'usufrutto nasce con
l'iscrizione nel libro mastro (art. 746 cpv. 1 CC). Non
è invece necessario che l'iscrizione indichi i dettagli relativi al contenuto
del diritto (Steinauer,
Les droits réels, Tome III, n. 2419 e n. 2419a).
L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva, implica che tra
le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce il titolo di
acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale. Il
beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della
servitù (Steinauer,
Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).
La costituzione dell'usufrutto risultante direttamente dalla legge
è di due tipi: gli acquisti originari di usufrutto nelle ipotesi che esistono
per la proprietà immobiliare o mobile e che possono essere trasposti all'acquisto
degli usufrutti: acquisto per i terzi in buona fede (artt. 973, 933-935 CC),
occupazione (artt. 658 e 718 CC), prescrizione acquisitiva (artt. 661 e 728
CC), sentenza (art. 656 CC). Ciò risulta dal rinvio dell'art. 746 cpv. 2 CC
alle regole della proprietà (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2425).
Gli usufrutti fondati sulla legge nascono non appena le condizioni
legali sono realizzate; un atto d'acquisto (trasferimento del possesso,
iscrizione a RF, cessione) non è necessario. Se l'usufrutto porta su un
immobile e non è iscritto a registro fondiario, un'iscrizione dichiarativa è
tuttavia necessaria per rendere l'usufrutto applicabile ai terzi di buona fede (Steinauer,
Les droits réels, Tome III, n. 2425a).
Per la maggior parte dei diritti reali immobiliari, l'acquisto e/o
il mantenimento del diritto sono legati ad un'iscrizione a registro fondiario.
In certi casi, l'iscrizione è necessaria affinché il diritto sia acquisito o
trasferito (iscrizione costitutiva); in altri casi, il diritto esiste
per legge (senza che un'iscrizione a registro fondiario sia necessaria), ma
deve essere iscritto in seguito per essere opponibile ai terzi (di buona fede)
e affinché il suo titolare possa disporne (iscrizione dichiarativa) (Steinauer,
Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 690).
L'iscrizione è costitutiva quando è necessaria all'acquisto
(costituzione o trasferimento) del diritto reale considerato. In tal caso si
parla del principio assoluto dell'iscrizione e deriva dall'art. 963 cpv. 1 CC (Steinauer,
Les droits réels, Tome I, n. 697).
Di principio si ha dunque un titolo d'acquisto (per esempio una
vendita, un contratto costitutivo di servitù) ed un atto d'acquisto, inteso sia
come un atto di disposizione (istanza al registro fondiario) sia come un atto
materiale (iscrizione costitutiva a RF).
L'iscrizione è dichiarativa quando non è necessaria
all'acquisto del diritto reale considerato, tuttavia essa gioca un ruolo per il
mantenimento o per l'esercizio del diritto (principio relativo
dell'iscrizione); è l'ipotesi prevista dall'art. 963 cpv. 2 CC.
L'iscrizione tende soltanto a rimettere il registro fondiario alla
pari della realtà giuridica; essa ha comunque un'importanza considerevole
principalmente per i seguenti motivi:
- fintanto che
il nuovo titolare del diritto non è iscritto a registro fondiario, egli non può
disporre del suo diritto, perché non ha il potere formale di disporre che lo
legittima agli occhi dell'ufficiale;
- il titolare
del diritto corre il rischio di perdere il suo diritto a seguito dell'acquisto
del diritto reale da parte di un terzo di buona fede (art. 973 CC);
- il titolare
del diritto non beneficia della presunzione derivante dall'iscrizione in un
registro pubblico (artt. 9 e 937 CC) (Steinauer, Les droits réels, Tome
I, n. 699).
Sapere se l'acquisto del diritto reale avviene
secondo il principio assoluto o secondo il principio relativo è una questione di
fondo, decisa dalle norme materiali relative al diritto considerato.
La regola è che l'acquisto si fa secondo il
principio assoluto (artt. 656 cpv. 1, 731 cpv. 1, 746 cpv. 1, 776 cpv. 3, 781
cpv. 3 e 799 cpv. 1); ci sono tuttavia numerose eccezioni (come gli artt. 656 cpv. 2, 731 cpv. 3, 746 cpv. 2, 776 cpv. 3, 781 cpv. 3, 783 cpv. 3
e 799 cpv. 1) (Steinauer,
Les droits réels, Tome I, n. 700).
Il principio generale vuole che i registri
pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano,
finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 9 cpv. 1 CC).
Per i fondi intavolati nel registro fondiario, l'art. 937 cpv. 1
CC prevede espressamente che la presunzione del diritto e le azioni possessorie
stanno solo a favore della persona iscritta.
Come visto, in virtù dell'art. 665 cpv. 1 CC
il titolo d'acquisto conferisce all'acquirente un'azione personale contro
l'alienante per far eseguire l'iscrizione nel registro fondiario.
Quanto alle condizioni dell'iscrizione, l'art. 963 cpv. 1 CC recita
che le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione
scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione.
L'art. 963 cpv. 2 CC dispone che non occorre una
dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una
disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato
ad una sentenza.
Quest'ultima norma raffigura l'ipotesi
dell'iscrizione dichiarativa, ossia quando l'iscrizione non è necessaria
all'acquisto di un determinato diritto reale.
Per quanto concerne gli effetti dell'iscrizione a
registro fondiario, l'art. 971 CC regola le conseguenze della mancata
iscrizione, prevedendo che laddove per la costituzione di un diritto reale sia
prevista l'iscrizione nel registro fondiario, il diritto reale esiste solo in
virtù dell'iscrizione medesima (cpv. 1).
Quanto agli effetti dell'iscrizione, in generale, secondo
l'art. 972 cpv. 1 CC, i diritti reali nascono e ricevono grado e data
dall'iscrizione nel libro mastro.
Nei confronti dei terzi di buona fede, l'art. 973
cpv. 1 CC recita che chi in buona fede, riferendosi ad un'iscrizione nel
registro, ha acquistato una proprietà od altri diritti reali, deve essere
protetto nel suo acquisto.
A quest'ultimo proposito, va osservato che la piena
prova dei registri pubblici ex art. 9 cpv. 1 CC si estende anche all'assenza di
un'iscrizione, ma solo se questa iscrizione sarebbe stata necessaria per
acquistare o mantenere un diritto. Così, per esempio, se una servitù è stata
radiata per sbaglio, se l'iscrizione di un diritto di pegno acquisito secondo
il principio assoluto è stata omessa per errore o se un diritto di proprietà è
stato acquisito secondo il principio relativo dell'iscrizione e l'acquirente si
è dimenticato di chiederne l'iscrizione (Steinauer, Les droits réels, Tome
I, n. 936).
2.10
Riportando i
principi esposti alla fattispecie in esame, va rilevato che la mamma del
ricorrente, che al decesso del coniuge ha ottenuto, per testamento, il diritto
di usufrutto su tutti i beni del de cujus, a quel momento, come ha sostenuto
l'assicurato, è sì effettivamente diventata usufruttuaria già prima
dell'iscrizione, ma essa poteva disporre dei fondi nel registro fondiario soltanto
dopo che l'iscrizione è stata eseguita (art. 656 cpv. 2 CC). Non va
inoltre dimenticato che, in virtù dell'art. 665 cpv. 2 CC, spettava alla
beneficiaria dell'usufrutto ottenere direttamente questa iscrizione.
Il ricorrente è concorde nell'affermare che questa
iscrizione non è mai avvenuta, da parte della mamma, dal 2001 in poi, visto che essa è stata chiesta al competente Ufficio registri solo con l'istanza del 22
gennaio 2014 (doc. C), che è stata formalizzata il giorno seguente (d.g. 1876).
Dagli atti emerge chiaramente che la Cassa non sapeva che il
ricorrente possedeva della sostanza, tanto che negli anni più volte gli ha
inviato il formulario per la revisione del diritto e, alla specifica domanda:
"altri fattori della sostanza (incluse le partecipazioni a comunioni
ereditarie)", l'assicurato ha sempre risposto di non possedere
alcunché.
Inoltre, quando la Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio
registri il 30 settembre 2013 (doc. 185) di trasmetterle gli estratti delle
part. n. 1122 e n. 1372 RFD di __________, dagli stessi non è emersa alcuna
iscrizione di servitù (docc. 187-194).
D'avviso del TCA, dunque, si deve concludere che la Cassa di
compensazione non era al corrente dell'esistenza del diritto d'usufrutto in
esame.
In effetti, se è vero che giusta l'art. 656 cpv. 2 CC tale diritto
reale è sorto a favore dell'usufruttuaria con l'apertura della successione e
quindi che la mamma dell'assicurato ha potuto beneficiarne serenamente da
allora fino ad oggi con l'assenso dei membri della comunione ereditaria che
sono quindi rimasti comproprietari a tutti gli effetti della quota (teoricamente)
gravata dall'usufrutto, non va tuttavia dimenticato di rilevare che poiché non
è stato iscritto, questo diritto non poteva essere opponibile a terzi, neppure
se la sua iscrizione a registro fondiario ha un mero effetto dichiarativo.
Va infatti ricordato che il principio relativo dell'iscrizione
previsto dall'art. 963 cpv. 2 CC riveste un'importanza notevole verso i terzi,
giacché senza una tale iscrizione a RF il nuovo titolare del diritto non può
disporre del suo diritto, rischia addirittura di perderlo se un terzo in buona
fede acquista questo diritto reale (art. 973 CC) e per di più non fruisce della
presunzione dell'iscrizione di un registro pubblico (art. 9 ed art. 937 CC).
Gli effetti dell'iscrizione nei confronti dei terzi di buona fede
si estendono non solo alle iscrizioni ed alle annotazioni a registro fondiario,
ma anche all'assenza di iscrizione, tuttavia solo se questa iscrizione sarebbe
stata necessaria per acquistare o mantenere il diritto, proprio come
nell'evenienza concreta.
Nel caso di specie, il diritto di usufrutto (su rinvio dell'art. 746
cpv. 2 CC all'art. 656 cpv. 2 CC) è stato acquisito per successione, quindi secondo
il principio relativo dell'iscrizione e l'usufruttuaria non ha chiesto
l'iscrizione (dichiarativa) di detto diritto reale (Steinauer,
Les droits réels, Tome I, n. 936).
In queste circostanze, il principio della pubblicità
del registro fondiario, e quindi dell'assenza dell'iscrizione del diritto reale
limitato a favore della mamma del ricorrente, è opponibile giusta l'art. 973 CC
alla Cassa di compensazione quale terzo di buona fede.
In conclusione, è pertanto a buon diritto che l'amministrazione ha
computato all'insorgente, in qualità di comproprietario, una quota parte della
predetta sostanza immobiliare, non essendovi iscritta alcuna servitù personale.
La parte della successione indivisa che spetta all'erede è infatti
presa in considerazione quale valore di sostanza dal momento dell'apertura
della successione, sempreché il suo valore possa essere determinato con
sufficiente precisione. Per il computo di beni successori è determinante il
momento dell'acquisizione della successione e non quello in cui il richiedente
le PC può disporre effettivamente della sua quota ereditaria. La quota parte ad
una successione indivisa rappresenta di principio un valore di sostanza dal
momento dell'apertura della successione (STF 9C_305/2012 del 6 agosto 2012
consid. 4.1.2; STF 9C_1067/ 2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA 54/02 del
17.
settembre 2003 consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b; STFA
P 6/91; N. 3443.04 DPC).
La decisione della Cassa di compensazione di inserire un ottavo del
valore venale dei fondi su cui il ricorrente, in ragione di metà, detiene una
quota di comproprietà in comunione ereditaria insieme alla mamma ed a due
sorelle (1/4 x 1/2), deve essere tutelata per il periodo dal 1° settembre 2013.
Diverso è il discorso per l'anno 2014, ovvero dopo che la
beneficiaria del diritto d'usufrutto sulla quota di metà dei fondi n. 1122 e n.
1372.
RFD di __________ detenuta dalla comunione ereditaria ha chiesto
l'iscrizione del diritto d'usufrutto su detta quota. Dal 23 gennaio 2014,
giorno dell'avvenuta iscrizione di questo diritto, la servitù in esame è quindi
opponibile anche ai terzi e dunque alla Cassa cantonale di compensazione.
A giusta ragione, quindi, in virtù dell'art. 25 cpv. 2 lett. b
OPC-AVS/AI, nel caso previsto dall'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI la
prestazione complementare annua deve essere oggetto di una nuova decisione dall'inizio
del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in
cui questo è avvenuto, se c'è stato un aumento dell'eccedenza delle spese.
Di conseguenza, ritenuto che la modifica delle condizioni
personali dell'assicurato è avvenuta il 23 gennaio 2014 con l'iscrizione del
noto diritto d'usufrutto sulla sua quota di proprietà detenuta in comunione
ereditaria, è corretto che dal 1° gennaio 2014 la Cassa cantonale di
compensazione abbia rivisto il diritto alle prestazioni complementari e che
abbia eliminato dalle spese riconosciute e dai redditi computabili del
ricorrente ogni riferimento ai due predetti fondi, essendo egli divenuto un
nudo proprietario.
Al riguardo, questa Corte evidenzia infatti che i beni gravati da
usufrutto non sono imputabili né all'usufruttuario né al proprietario della
sostanza, altrimenti si terrebbe conto di un reddito che il beneficiario di PC
proprietario degli immobili gravati non potrebbe nemmeno rivendicare visti i
diritti concessi all'usufruttuario (DTF 122 V 394 [P 83/93] consid.
6a = Pratique VSI 1997 pag.138; STFA P 34/94 = Pratique
VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38).
Vengono infatti considerati come sostanza computabile soltanto
quegli attivi di cui l'assicurato può disporre senza restrizioni (RCC 1988 pag. 275; RCC 1984 pag. 530; STCA
33.2012.21
del 15 maggio 2013; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; N. 3443.06
DPC).
2.11
Pendente causa il TCA ha
interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a sapere come
considerare un usufrutto che non è stato iscritto a registro fondiario (doc. XIV).
L'UFAS, in risposta ai quesiti formulati da questo Tribunale il 20
maggio 2014, ha risposto il 3 giugno 2014 (doc. XV) rilevando che il Tribunale
federale, nella sentenza del 12 aprile 2010 (9C_1067/2009), ha osservato che
solo un estratto del registro fondiario poteva fare luce sull'esistenza
effettiva di un usufrutto, poiché secondo l'art. 746 cpv. 1 CC per la
costituzione dell'usufrutto sugli immobili è necessaria l'iscrizione a registro
fondiario. Di conseguenza, in assenza di una tale iscrizione a RF, non v'è
alcun motivo affinché per il calcolo delle prestazioni complementari non si
tenga conto della sostanza in questione.
Inoltre, riferendosi al citato giudizio federale, l'UFAS ha rilevato
che la situazione fiscale può essere diversa rispetto a ciò che figura nel
registro fondiario ed altrettanto differente, quindi, dal modo in cui le
prestazioni complementari valutano questa situazione.
Nel caso trattato dall'Alta Corte, la parte di eredità spettante
al beneficiario delle PC era stata presa in considerazione nel suo calcolo,
visto che l'usufrutto in favore della mamma non era stato dimostrato e ciò
anche se gli accertamenti eseguiti sia presso il comune di situazione
dell'immobile sia presso l'amministrazione fiscale cantonale lasciavano
intendere che era la mamma, in qualità di "usufruttuaria", che era
imposta fiscalmente su tutta l'eredità.
In quel caso, l'iscrizione a RF era costitutiva ex art. 746 cpv. 1
CC, siccome il padre defunto del richiedente le PC non aveva istituito per
testamento - come invece nel caso qui in esame, ciò che ha comportato che
l'iscrizione è (solo) dichiarativa (art. 746 cpv. 2 CC) - un diritto di
usufrutto a favore del coniuge superstite, quindi occorreva costituirlo ex novo
sulla base di un titolo d'acquisto e di un atto di disposizione.
Tuttavia, poiché questo diritto d'usufrutto non era stato iscritto
a RF, al beneficiario di PC, proprietario in comunione ereditaria, doveva
essere computata la sostanza indivisa ricevuta in eredità e ciò anche se si
considerasse che la mamma potrebbe, in virtù dell'art. 612a cpv. 2 CC, fare
valere un diritto di usufrutto o di abitazione (cfr. consid. 2.3:
"Soweit die Liegenschaft betroffen ist, muss sich der Beschwerdeführer
diesbezügliches Vermögen aus unverteilter Erbschaft auch dann anrechnen lassen,
wenn angenommen würde, seine Mutter könnte gestützt auf Art. 612a Abs. 2 ZGB
eine Nutzniessung oder ein Wohnrecht geltend machen (vgl. auch Art. 219 Abs. 1
und Art. 244 Abs. 2 ZGB).".
Il TF ha dunque confermato le motivazioni dell'istanza cantonale,
secondo cui l'assicurato doveva lasciarsi computare la sostanza dell'eredità
indivisa fintanto che non avesse comprovato che essa era effettivamente gravata
da un diritto d'usufrutto a favore della mamma, considerato però che come
l'autorità fiscale riteneva questa situazione non era una prova sufficiente.
2.12
A proposito della tesi del
ricorrente secondo cui in ambito di prestazioni complementari si dovrebbero
seguire le norme in ambito di diritto fiscale e non di diritto civile - in
particolare per quanto concerne l'esistenza di un diritto d'usufrutto (non)
iscritto a registro fondiario - va qui rilevato quanto segue.
Con la morte del padre, avvenuta nel 2001, l'assicurato è diventato proprietario in comune (art. 602
cpv. 1 CC), quale membro della comunione ereditaria che si è venuta a
creare con la mamma e le sorelle, della quota di comproprietà di un mezzo sui
fondi nn. 1122 e 1372 RFD di __________.
È indubbio che fino al 22 gennaio 2014 alcun diritto d'usufrutto a
favore della mamma dell'assicurato era iscritto a RF su queste due particelle.
Tuttavia, a livello fiscale le competenti autorità hanno ritenuto
- per l'anno 2012 (doc. 200) - che __________, in qualità di beneficiaria (di
fatto) di un diritto d'usufrutto sui citati fondi, fosse tenuta ad esporre
fiscalmente sia il valore di stima degli immobili sui quali beneficia di questo
diritto personale, sia il valore locativo degli stessi.
Infatti, giusta l'art. 40 cpv. 2 LT, la sostanza gravata da
usufrutto è computata all'usufruttuario e per l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT è
imponibile il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente
ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
Da quanto precede si evince che v'è un netta discrepanza tra la
situazione a livello fiscale e l'ambito civile.
Di uguale parere è l'UFAS, che nel suo scritto al TCA ha rilevato
che la situazione fiscale può essere differente rispetto a ciò che figura a RF
e parimenti differente, quindi, del modo in cui le PC valutano questa
situazione (doc. XV).
In effetti, come indicato, fiscalmente la moglie del de cujus dichiara
per intero entrambi i fondi di proprietà della comunione ereditaria creatasi
alla morte del marito.
Dal profilo civile, invece, la situazione è diversa. Non risulta(va),
infatti, la costituzione di un diritto d'usufrutto su questi fondi (e meglio
sulla quota di comproprietà di un mezzo della comunione ereditaria), per la
quale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario (in casu: art.
746.
cpv. 2 CC).
Senza tale iscrizione si instaura unicamente un rapporto di
diritto personale ed il beneficiario ha semmai solo un credito tendente alla
costituzione della servitù (P.-H.
Steinauer, Les droits réels, Tome II, n. 2224).
La Circolare n. 1/2003 "usufrutto e diritto di
abitazione nell'ambito dell'imposta ordinaria", edita dalla
Divisione delle Contribuzioni nel gennaio 2003 (http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2003_01.pdf),
indica che "La costituzione dell'usufrutto su un bene
immobile avviene mediante iscrizione a Registro fondiario (art. 746 CCS),
tuttavia in materia fiscale si ammette, per prassi, che l'usufrutto possa
esistere anche senza iscrizione a Registro fondiario. Nei casi controversi l'autorità
di tassazione non sarà però tenuta a riconoscere per principio la validità di
un usufrutto, ma potrà esigere, per maggiore sicurezza e trasparenza, l'iscrizione
a Registro in adeguamento al principio civilistico dell'istituto."
(punto 1 pag. 2).
Il Tribunale ha già avuto modo di evidenziare come l'usufrutto nel
diritto fiscale abbia un'accezione più estesa rispetto a quella del diritto civile
(STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013 consid. 2.10; STCA 33.2010.23 del 30 marzo
2011.
consid. 5; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011 consid. 13; STCA 33.2010.15
del 13 gennaio 2011).
L'autorità fiscale computa
all'usufruttuario - e non al nudo proprietario (STF 9C_198/2010 del 9
agosto 2010 consid. 4.3) - la sostanza sul
quale egli ha questo diritto reale (art. 40 LT).
Diversamente fanno le norme
relative alle prestazioni complementari, secondo cui all'usufruttuario non
viene computato il valore della sostanza che è gravata da un usufrutto (DTF 122 V 394 [P 83/93] consid. 6a = Pratique VSI 1997
pag.138; STFA P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38; RCC 1989 pag. 502; N. 3443.06 DPC). Questo principio riflette inoltre la
giurisprudenza del Tribunale federale (delle assicurazioni), secondo cui
vengono considerati come sostanza computabile soltanto quegli attivi di cui
l'assicurato può disporre senza restrizioni (RCC 1988 pag. 275; RCC 1984 pag.
530).
A tale riguardo, come già esposto da questo Tribunale nelle citate
sentenze, e come evidenziato pure dallo stesso ricorrente, la Camera di Diritto
Tributario si è così espressa con sentenza del 19 maggio 2010 (80.2009.126):
" (…)
1.3
In ambito fiscale, la nozione di usufrutto va interpretata in
senso economico, nel senso cioè di un godimento e non nel ristretto senso
civilistico del termine, come parrebbe invece suggerire la lettera degli art.
20.
cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, che è frutto di una infelice traduzione
restrittiva del testo francese e di quello tedesco, che, come rilevato dal
Tribunale federale, usano la nozione di “Nutzungsrecht für Eigengebrauch” e non
di “Nutzniessung”, di “droit de jouissance” e non di “usufruit” (cfr. RF 2002
pag. 322 = StE 2002 B 25.3 n. 28). Così come sostiene il ricorrente, per
l'imposizione del reddito della sostanza immobiliare non è pertanto
determinante la configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi
esercita di fatto il diritto di godimento (Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2. ediz., Basilea
2008, n. 20 ad art. 21 LIFD, p. 315). In altre parole, costituiscono altra
forma di godimento non soltanto l'usufrutto, espressamente menzionato dalla
norma, ma anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto di abitazione
(art. 776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779 l CC) o altre servitù (art. 781 CC), ma anche altri rapporti giuridici assimilabili
all'usufrutto, segnatamente negozi di carattere obbligatorio
(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n.
79.
ad art. 21 LIFD, p. 374)." (…).
Stante quanto precede, questo Tribunale conclude che il concetto
di diritto d'usufrutto dal profilo fiscale è più esteso rispetto alla nozione
di usufrutto del diritto civile.
Il ricorrente, come visto, ha
chiesto l'applicazione della esposta soluzione fiscale ma, nell'ambito delle
prestazioni complementari, d'avviso di questo Tribunale, va nuovamente qui ribadito
che per questa questione ci si deve attenere, in assenza di un rinvio specifico
alla legislazione fiscale (come per esempio per la determinazione del valore di
stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI e del valore locativo giusta l'art. 12 cpv.
1.
OPC-AVS/AI), unicamente alle norme civili (STCA 33.2012.21; 33.2010.23).
2.13
Vi
sono poi altre argomentazioni alla base della conclusione secondo cui la LPC
segue il diritto civile sulla questione dell'iscrizione del diritto d'usufrutto
(e d'abitazione) a RF, anziché il diritto fiscale come sostenuto dal
ricorrente.
Occorre dapprima evidenziare
che la mancata iscrizione a RF del diritto d'usufrutto comporta che il suo
valore annuo (ipotetico) è preso in considerazione a titolo di reddito della
sostanza immobile (N. 3482.12 DPC).
Ciò significa che se un
diritto reale limitato è iscritto o non iscritto a RF, questa circostanza ha
una valenza ai fini del diritto alle prestazioni complementari.
Inoltre, la non iscrizione a registro
fondiario di tale diritto, così come la sua cancellazione, corrisponde alla
rinuncia di un diritto d'usufrutto (N. 3482.12 DPC). Se ne deduce, quindi, che
per potere esistere ed esplicare effetti, il diritto di usufrutto deve essere
iscritto a registro fondiario.
Questa conclusione si sposa
con la ratio legis della LPC. L'idea alla base dell'art. 11 cpv. 1 lett. LPC è
che, in effetti, colui che domanda delle PC attinga innanzitutto nella sua
sostanza personale nella misura ragionevolmente possibile. L'usufruttuario non
può disporre del suo diritto d'usufrutto come tale, visto che esso non gli
conferisce un diritto di godimento sull'immobile gravato (art. 745 cpv. 2 CC).
Pertanto, di principio non bisogna tenere conto nel calcolo della PC
dell'usufruttuario del valore della sostanza gravata da un usufrutto, così
neppure nella sostanza del proprietario (DTF 122 V 394; STF 8C_68/2008 del 27
gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr. 6; Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et Prestations
complémentaires à l'AVS/AI: SZS/RSAS 46/2002, pag. 426; N. 3443.06 DPC).
La costituzione di un
usufrutto a favore di chi chiede le PC rappresenta per il suo titolare un
valore economico, nella misura in cui l'usufruttuario ottiene così una
prestazione di cui egli non potrebbe, in mancanza, beneficiarne senza far capo
ad altri mezzi finanziari. Pertanto, nel calcolo PC esso va preso in
considerazione a titolo di reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett.
c LPC (DTF 122 V 394). Se si tratta di un immobile di abitazione,
l'usufruttuario può locarlo o abitarci personalmente. Il valore locativo va
calcolato secondo l'art. 12 OPC-AVS/AI (STF 8C_68/2008 = SVR 2009 EL Nr. 6).
Se, quindi,
l'usufrutto non viene iscritto, l'assicurato non può trarne i frutti locandolo
a terzi e quindi perde questo diritto, che gli va computato come reddito
ipotetico. È vero che la mancata iscrizione a RF del diritto d'usufrutto
comporta che tale diritto non vada preso in considerazione come diritto reale. Si
crea però un rapporto obbligatorio personale di usufrutto e non reale fra le
parti (Steinauer, Les droits
réels, Tomo II, n. 2224), che deve essere considerato nell'ambito dei redditi e
delle spese nel determinare le PC (STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010): è un
comodato d'uso ex art. 305 CO, che non si distingue, quanto ai suoi effetti, in
modo marcato dall'usufrutto (Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch,
Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.), salvo chiaramente per la
circostanza che non trattandosi di un diritto reale, bensì di un diritto
personale, non è opponibile a tutti (DTF 109 II 15 consid. 2; STF 9C_198/2010
del 9 agosto 2010; STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STCA
33.2012.7
del 20 agosto 2012; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011; STCA
33.2009.3
del 22 giugno 2009; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 42.2008.6
del 24 settembre 2008; STCA 33.2001.80 del 14 giugno 2002; STCA 33.2000.84 del
17.
aprile 2001; Tercier, Les
contrats spéciaux, n. 2309).
Per esempio, per
potere affittare un fondo ed ottenerne i frutti, l'usufruttuario deve iscrivere
questo suo diritto a registro, cosicché, divenuto un diritto reale, può essere
opponibile a terzi (Steinauer, Les droits réels, Tomo I, n. 690).
L'iscrizione a RF di
un diritto reale limitato è un'esigenza posta dalla sicurezza del diritto. In
tal modo è per esempio possibile sapere quando un assicurato rinuncia ad un
diritto d'usufrutto. Ciò comporta il computo, nei suoi redditi e non nella sua
sostanza, di un'ipotetica rinuncia di reddito e non di un'ipotetica rinuncia di
sostanza (Jöhl in SBVR, 2a ed., n.
757.
pag. 1789).
Infine, dalla DTF 126
V 83 risulta che nella misura in cui il diritto delle assicurazioni sociali si
riferisce alle nozioni di diritto civile, queste devono di principio essere
comprese in funzione di questo diritto. Nel caso esaminato dall'Alta Corte, il
termine "immobile" previsto dall'art. 17 OPC-AVS/AI è chiaro. Esso
non può avere per oggetto che gli immobili di cui all'art. 655 CC (Pierre Ferrari, op. cit., pag. 424 segg.).
Di conseguenza, d'avviso di questo Tribunale, i termini di "usufrutto"
e di "diritto d'abitazione" utilizzati all'art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI
e di "usufruttuario" di cui all'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, devono
anch'essi essere interpretati unicamente secondo il diritto civile.
2.14
In
virtù delle considerazioni esposte, ritenuto che i mappali n. 1122 e n. 1372
sono stati gravati da un diritto d'usufrutto a favore del coniuge del de cujus soltanto
il 23 gennaio 2014, fino ad allora detti fondi, detenuti dalla comunione
ereditaria a cui appartiene il ricorrente, per ciò che concerne il diritto alle
prestazioni complementari devono essere computati ai singoli coeredi in base
alle disposizioni civili, indipendentemente dall'assenza, in ambito fiscale,
della presenza di questa posta.
Ne discende che la tesi
dell'insorgente di non computargli, analogamente al diritto fiscale, la sua
quota parte della sostanza quale membro della comunione ereditaria, deve essere
respinta.
2.15
Anche
la lamentela del ricorrente riguardo all'indivisibilità della comunione
ereditaria deve essere respinta, e ciò in virtù dell'art. 604 CC riguardante
l'azione di divisione.
Va infatti ricordato che la
divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede,
in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione
(art. 604 cpv. 1 CC).
Giusta l'art. 607 cpv. 1 CC,
gli eredi legittimi fra loro, o in concorso con gli eredi istituiti, dividono
secondo le medesime norme. Per l'art. 607 cpv. 2 CC, salvo disposizione
contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.
Inoltre, chi lascia l'eredità
può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di
divisione o di formazione dei lotti (art. 608 cpv. 1 CC), prescrizioni che sono
vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una
disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente (art. 608
cpv. 2 CC).
Ove non debbano essere
applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni
della successione (art. 610 cpv. 1 CC). Essi devono comunicarsi vicendevolmente
ogni loro rapporto con il defunto che debba essere considerato per l'uguale e
giusta divisione dell'eredità (art. 610 cpv. 2 CC).
In queste circostanze, per
monetizzare il proprio diritto sulla comunione ereditaria a cui appartiene,
l'assicurato ha dunque il diritto di chiederne la divisione al giudice (STCA
33.2010.23
del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.16 del 7 febbraio 2011). Tale operazione non è però ancora stata fatta,
dato che a registro fondiario, come visto, proprietari dei mappali n. 1122
e n. 1372 RFD di __________ risultano essere ancora per metà la comunione
ereditaria composta del ricorrente, delle due sorelle e della mamma e per
l'altra metà della mamma.
2.16
Stante quanto precede, il
ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che dal 1° settembre 2013
al 31 dicembre 2013 la decisione impugnata deve essere confermata (le spese
riconosciute ammontano a Fr. 32'339.- ed i redditi computabili a Fr. 29'189.-) e
quindi il diritto alle prestazioni complementari limitato al pagamento del premio
dell'assicurazione malattia da parte della Cassa cantonale di compensazione.
Per il periodo dal 1° gennaio 2014, la decisione su opposizione va
annullata e sostituita dalla decisione formale emessa dalla Cassa di
compensazione il 20 marzo 2014 (doc. IX/1) nelle more ricorsuali. Essa è da
intendere come nuova decisione essendo a vantaggio dell'assicurato e poiché è
stata emanata prima dell'emanazione della risposta di causa (art. 53 cpv. 3
LPGA). Rispecchiando le argomentazioni esposte, la stessa va tutelata e quindi
il diritto alle PC dell'insorgente è correttamente riattivato.
2.17
L'emanazione del presente
giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo
al ricorso formulata dal ricorrente.
L'insorgente ha infine chiesto di essere posto al beneficio del gratuito
patrocinio sia per la procedura amministrativa sia per la procedura ricorsuale
davanti a questo Tribunale (doc. I).
Quanto alla validità di tale pretesa in sede amministrativa, il
TCA rileva come la stessa debba essere respinta, non avendo invero il
patrocinatore dell'assicurato chiesto di essere posto a beneficio del gratuito
patrocinio davanti alla Cassa di compensazione (docc. 171-173).
In sede di ricorso, essendo parzialmente vincente in causa, ritenuto
il diritto all'assegnazione di ripetibili parziali, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio, per quanto attiene alla parte per la quale l'insorgente è
vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA
U 164/02 del 9 aprile 2003). Per la (limitata) parte del ricorso in cui l'assicurato
è soccombente, l'interessato può invece essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, sempre che egli adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301
consid. 6).
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria
cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
In merito alla procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA, in vigore dal 1° ottobre 2008, rinvia la disciplina del gratuito
patrocinio alla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria (Lag).
I tre presupposti cumulativi per la concessione dell'assistenza
giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr.
5; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003,
U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op.
cit., n. 104 segg. ad art. 61, pag. 788) – sono in principio dati se l'istante
si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è
necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv.
1.
Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125
V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a,
pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a
quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme
di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2
lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).
Nella fattispecie sono date indubbiamente tutte e tre le citate condizioni.
L'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa in sede
ricorsuale, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., n. 110 ad art. 61,
pag. 790; cfr. art. 9 Lag; STFA I 569/ 02 del 15 luglio 2003, consid. 5; STFA U
234/00 del 23 maggio 2002, consid. 5a = DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. La decisione impugnata è confermata
per il periodo di diritto dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2013.
1.2. Dal 1° gennaio 2014 la decisione
impugnata è annullata e viene sostituita dalla decisione formale del 20 marzo
2014.
2. L'evasione del presente
ricorso rende priva di oggetto la richiesta di restituzione dell'effetto
sospensivo.
3. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la
procedura amministrativa deve essere respinta.
4. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede
ricorsuale, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.
§ Di
conseguenza, RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.
5. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà all'assicurato delle
ripetibili ridotte ammontanti a Fr. 1'000.- (IVA inclusa).
6. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti