33.2014.5
Denegata giustizia negata ma invito all'amministrazione a voler chiarire all'assicurata (art. 27 LPGA) i suoi diritti
10 marzo 2014Italiano21 min
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Numero d'incarto:
33.2014.5
Data decisione, Autorità:
10.03.2014, TCA
Titolo:
Denegata giustizia negata ma invito all'amministrazione a voler chiarire all'assicurata (art. 27 LPGA) i suoi diritti
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 27 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
33.2014.5
IR/sc
Lugano
10 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2014
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa cantonale di compensazione
Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato
· che RI 1,
1970, è portatrice di handicap ed è stata posta al beneficio di prestazioni
dell’AI. Parallelamente la signora RI 1 riceve una prestazione assicurativa
dall’assicuratore malattia __________ nell’ambito di una copertura
complementare sottoscritta (Cura);
· che, con il
patrocinio dei genitori, in specie del papà RA 1, RI 1 si è rivolta al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni per segnalare il mancato rimborso da parte della
Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG dei contributi sociali versati in favore
della persona che, per RI 1, svolge prestazioni di aiuto domiciliare remunerato;
· che, più
specificatamente, la signora RI 1 beneficia di servizi di aiuto domiciliari,
che i suoi genitori – per l’avanzare dell’età – non sono più in grado di fornire
e per i quali deve versare, oltre alla remunerazione, anche i contributi
sociali;
· che il signor
RA 1 per conto della figlia RI 1 ne ha chiesto il rimborso da parte della Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, come appare dagli atti prodotti, e ciò
già nel recente passato (in questo senso la lettera 8 gennaio 2014 doc. A4 che
fa riferimento a decisione 4 febbraio 2013);
· che agli atti
il signor RI 1 ha prodotto un formulario (in bianco) di richiesta mensile di
rimborso delle spese di aiuto domestico 2013, segnalando l’indicazione (retro
della pag. 1) relativa alla possibilità di ottenere il rimborso dei contributi
sociali presi a carico per la remunerazione del servizio;
· che il doc.
A2 è invece costituito da una lettera 30 gennaio 2014 della Cassa Cantonale di
Compensazione AVS AI IPG (Servizio delle prestazioni complementari) con cui la
funzionaria responsabile comunica alla signora RI 1 quanto segue:
" (…)
Ci riferiamo alla documentazione ricevuta in data 29 gennaio 2014
inerente i costi di aiuto domestico.
Per quanto concerne il rimborso dei contributi, la invitiamo a volersi
rivolgere direttamente alla sua cassa malati in quanto la stessa ha già
accordato tutti i costi per le spese di aiuto domestico, purtroppo la nostra
Cassa non può entrare nel merito."
· che questa
lettera fa seguito all’invio delle fatture e della necessaria documentazione
atta a dimostrare l’assunzione della spesa di aiuto domiciliare da parte della
signora Leemann e del relativo carico degli oneri sociali;
· che in
precedenza, ossia in data 4 gennaio 2014, il RA 1 aveva comunicato alla Cassa
la sua richiesta di rimborso dei citati contributi sociali (doc. A3) e la
collaboratrice del servizio della Cassa aveva risposto nei seguenti termini:
" … le comunichiamo che per poter prendere una
corretta posizione in merito, necessitiamo delle relative fatture mensili a
partire dal 1.12.2012 (vedi nostra decisione del 4.02.2013) unitamente ai conteggi
rilasciati dalla sua cassa malati." (doc. A4)
con
la specifica che nei prossimi giorni sarebbero stati rimborsati CHF 100.--
(quale importo annuo) “dell’assicurazione infortuni”;
· che il
giudice delegato ha richiamato dall’amministrazione la decisione cui viene fatto
riferimento nel documento A4 ottenendola il 6 marzo 2014;
· che nello
scritto 4 febbraio 2014, senza fare riferimento ad alcuna data di richiesta o
domanda di informazione da parte della signora RI 1, l’amministrazione richiama
l’art. 18 cpv. 1 (senza specificare all’assicurata di quale corpo normativo si
tratti, e non tutti gli assicurati sono cogniti nelle assicurazioni sociali)
che regola le modalità di presa a carico delle spese di aiuto domiciliare;
· che nella
medesima decisione (doc. II/1) sono inoltre spiegati limiti del diritto e viene
specificato che:
" (…)
Un eventuale rimborso è possibile unicamente se lo ammette la quota
disponibile, se non vi sono eccedenze negli introiti e fondamentalmente esiste
un diritto alla PC:
Nel caso concreto l'intera documentazione medica in nostro possesso è
stata sottoposta al giudizio del medico fiduciario della Cassa.
Lo stesso, dopo aver preso atto del certificato medico del 24 dicembre
2012, ha ritenuto di poter accordare il rimborso delle spese di aiuto
domestico, a partire dal 1. dicembre 2012, per un massimo di 8 ore mensili.
La invitiamo pertanto a volerci trasmettere le fatture unitamente ad
una dichiarazione rilasciata dalla sua cassa malati che attesti se partecipa ed
in quale misura al rimborso di tali spese.
Si segnala che, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della
presente, può essere richiesta alla Cassa la notificazione di una decisione
formale."
· che in
quest’ottica una pretesa di partecipazione al rimborso delle spese di aiuto
domestico limitatamente ad 8 ore mensili è stata riconosciuta;
· che a fronte
di questa situazione di fatto e della decisione richiamata da questo Tribunale
cantonale delle Assicurazioni, il contenuto della comunicazione del 30 gennaio
2014 dell’ammini-strazione appare incomprensibile e comunque non motivato. La
Cassa rifiuta il pagamento demandando la questione all’assicu-ratore malattie
dell’assicurata ma non spiega perché, a fronte della decisione 4 febbraio 2013
e dello scritto del precedente 8 gennaio 2014, non intenda riconoscere
prestazioni;
· che, in questa
sede, si deve constatare come RI 1 non impugni una decisione resa su
opposizione da parte dell’assicuratore poiché non risulta essere stata emanata
una tale decisione;
· che nel suo
gravame il papà dell'assicurata, specifica in particolare quanto segue:
" (…)
Mia figlia RI 1, nata il __________ 1970, è portatrice di handicap e
riceve una prestazione AI per invalidità grave.
Da alcuni anni il suo stato psico-fisico è peggiorato e siamo stati obbligati
ad assumere una collaboratrice.
Le spese per la collaboratrice sono coperte da un ramo della cassa
malati __________ (__________) da noi stipulata per nostra figlia. Alla
collaboratrice dobbiamo per legge versare i contributi paritetici, ciò che è
sempre stato fatto. In questi casi l'AI rimborsa l'8,60 % del salario lordo (v.
allegato 1).
Per motivi a noi sconosciuti la Signora __________ dell'Ufficio
prestazioni sociali si rifiuta con lettera del 30 gennaio 2014 di versare i
contributi paritetici.
(v. allegato 2). Tutto ciò succede dopo una serie di corrispondenze
fra il sottoscritto e la prefata Signora.
(…)
Dopo tutta questa trafila in data 30 gennaio 2014 l'assicurazione delle spese non viene riconosciuta (v. allegato 2).
Dalla risposta della Signora __________ si evince
che dovrebbe essere la cassa malati __________ a pagare pure i contributi paritetici! (sic!)
A questo punto chiedo a codesto Tribunale di aiutarmi a derimere tutta
la questione e che a mia figlia RI 1 vengano riconosciute le spese paritetiche
per la collaboratrice.
In allegato invio la documentazione citata e in più ogni altro documento
volto a chiarire la situazione.
Tutta la documentazione è naturalmente già in possesso dell'Ufficio
AI." (doc. I)
· che il
gravame, così come formulato, va ritenuto un ricorso per denegata giustizia da
parte dell’assicurata che ha postulato una prestazione, ha fornito la
documentazione necessaria e richiesta, e si è vista negare la pretesa (non
tocca a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni in questa sede
verificare se a torto od a ragione) con un laconico scritto;
· che, a
prescindere dalla ricevibilità formale del ricorso che non contiene precise
conclusioni ancorché sia comprensibile il suo intento, il giudice delegato ha
ritenuto di non intimarlo all’ammini-strazione alla luce dell’esito dello
stesso;
· che la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che un
ricorso per denegata giustizia, conformemente all’art. 2 LPTCA, è ammissibile
quando l’assicuratore non emani una decisione di sua competenza o ne ritardi
senza motivo l’emanazio-ne;
· che val qui
la pena di ricordare i principi giurisprudenziali e dottrinali sviluppati in
materia e ripresi in giudizi di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
aventi analogo contenuto;
· che in merito
alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni
si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti dalla giurisprudenza
federale in materia ed evocati nella decisione 3 luglio 2012 (inc. 36.2012.48)
ed in altre recenti di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
pubblicate sul sito delle sentenze del cantone (www.sentenze.ti. ch). La
decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF
122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997
UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non
ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr.
STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons.
1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che
vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con
l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia
Fatti
i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per
costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia
qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda,
per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti
ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la
giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente
si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un
termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché
dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti).
Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20
cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi
è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della
procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato
(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio
secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che, come
evocato nel giudizio citato e nel giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70,
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può
essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti
positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità
si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della
Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono
stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV,
tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25
giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg.,
il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico
dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi
di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un
ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi
meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non
aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997
U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a
carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che nella
sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale del Canton Argovia, è
stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più
di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Ver-fahrensfragen in der
Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno
1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver
lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso
per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o
del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle
prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è
da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser,
op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un
recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010
inc.8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di
celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la
sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite
pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et
pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par
l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p.
232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p.
117 et les
références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p.
540 et les
arrêts cités)."
· che in DTF
130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più
esplicitamente, specificato che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
Considerandi
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du
délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192;
ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une
protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF
114.
Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al.
1.
Cst. consacre
le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend
pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte
in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss;
HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2
Le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,
lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères
sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et
celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311
consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158
s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur
en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties
doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/
Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., n. 1243
p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques
"temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF
124.
I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une
procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p.
165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à
garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF
119.
III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/
SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et
1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3
La sanction du dépassement du délai
raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité,
qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette
constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et
dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p.
417.
et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la
responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite
sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut
être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer
sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de
conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)." (sottolineatura
del redattore)
· che va qui
ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata
giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta
misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001
KV 38 consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che
compete all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non
deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il
giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un
ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia
dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre
verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il
patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo
nella reazione della Cassa è sussistito;
· che nel caso
concreto la signora RI 1 ha chiesto di essere posta al beneficio di una
prestazione, come aveva fatto nel passato ricevendo una comunicazione (datata 4
febbraio 2013) che accoglieva le sue richieste entro determinati limiti,
conferendole il diritto di ottenere una decisione formale (doc. II/1);
· che al
momento della richiesta di assunzione delle spese (in particolare riferite a
quelle di contributi sociali) la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
non ha invece fornito nessun tipo di spiegazione comprensibile e non ha emanato
una formale decisione;
· che tale
omissione non è ancora tale da assurgere ad ingiustificato ritardo nella trattazione
della procedura siccome lo scritto interlocutorio della Cassa è del 30 gennaio
2014.
e comunque l’amministrazione ha preso in qualche modo contatto con l’assi-curata.
Da notare ancora che la funzionaria responsabile ha evaso gli scritti precedenti
dell’assicurata;
· che non sono
dati quindi gli estremi per un intervento del Tribunale cantonale delle Assicurazioni
che imponga all’amministra-zione di agire a fronte di ingiustificato ritardo. Resta
il fatto che il signor RA 1, che ha 79 anni, e che con la moglie __________, di
77.
anni, si sono sempre occupati della figlia portatrice di un grave handicap,
hanno sottoposto una richiesta alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
che va interpreta nel senso di una presa a carico delle spese di aiuto
domiciliare, ciò nonostante un assicuratore privato versi un importo
forfettario che appare non coprire pienamente la spesa. Il signor RA 1 ha
quindi il legittimo diritto di vedere la sua richiesta convenientemente istruita
da parte della Cassa, con la verifica del diritto a percepire rimborsi per le
spese di aiuto domiciliare, e con l’ulteriore verifica se il diritto a tale
rimborso debba essere esteso al di la di quanto riconosciuto con la decisione richiamata
del 4 febbraio 2013;
· che, per
questo motivo, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto. Gli
atti vanno comunque trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
Servizio Prestazioni Complementari, per esaminare la richiesta dell’assicurata,
per fornire al signor RA 1 – che rappresenta la figlia – le necessarie e complete
informazioni in merito al tema posto (art. 27 LPGA), e per evadere le richieste
mediante l’emanazione (se del caso) di una formale decisione impugnabile;
· che non si
prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto. Gli atti vengono
comunque immediatamente trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI
IPG Servizio Prestazioni Complementari affinché l’amministrazione provveda a
fornire all’assicu-rata (tramite il suo rappresentante) tutte le informazioni
complete relative ai diritto che rivendica (art. 27 LPGA) ed al fine di (eventualmente)
emanare una decisione formale impugnabile.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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