33.2014.7
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25 giugno 2015Italiano105 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2014.7
TB
Lugano
25
giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiaria di una rendita
di invalidità e di un assegno per grandi invalidi dell'AI di grado medio (doc.
A4), RI 1, nata nel 1967, da tempo è anche al beneficio delle prestazioni
complementari, che fino all'anno 2013 le riconoscevano dapprima nel suo
fabbisogno (docc. 2.3, 3.2) poi separatamente (docc. 4.4 e A6), il rimborso
delle spese di cura e di assistenza a domicilio, versato unitamente alla
prestazione complementare.
1.2. Dal 1° gennaio 2014 (doc. A7)
la Cassa cantonale di compensazione ha eliminato dal foglio di calcolo per la
PC la voce relativa ai costi di cure a domicilio fino a quel momento rimborsati
a titolo di spese di malattia e di invalidità, cosicché ha riconosciuto
all'assicurata soltanto l'erogazione della prestazione complementare pura,
oltre alla riduzione del premio di malattia.
1.3. Con decisione su opposizione
del 27 marzo 2014 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato
la precedente decisione formale del 16 dicembre 2013 (doc. A7), con cui a
decorrere dal 1° gennaio 2014 non ha più riconosciuto il diritto al rimborso
delle spese per cure e assistenza, siccome le spese annue comprovate e giustificate
(Fr. 13'032.-) erano inferiori all'importo dell'assegno per grandi invalidi di
grado medio percepito dall'assicurata (Fr. 14'040.-).
Secondo l'amministrazione, l'art. 14 cpv. 4 e 5 LPC non prevede
una riserva ai sensi dell'abrogato art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC. Pertanto, per
le spese per le cure e l'assistenza spetta ai Cantoni decidere se l'AGI - e dal
1° gennaio 2012 anche il contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI - debba
essere o no dedotto anche prima del raggiungimento dei limiti dell'art.
14 cpv. 3 LPC, visto che gli effetti della OMPC sono decaduti con il 31
dicembre 2010.
D'avviso della Cassa di compensazione, la nuova Legge cantonale di
applicazione della LPC non prevede franchigie e riserve, perciò la garanzia del
rimborso minimo di Fr. 25'000.- (art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC) non è stata
mantenuta a livello cantonale e l'unica eccezione al computo dell'AGI è
prevista dall'art. 8 cpv. 3 LaLPC, quindi, a contrario, l'AGI va sempre
computato.
Di conseguenza, nella misura in cui i costi per le cure e
l'assistenza rivendicati da un assicurato sono inferiori all'importo
complessivo dell'AGI - e del contributo per l'assistenza -, la Cassa di
compensazione non deve rimborsargli queste spese, che sono comunque
contabilizzate. In seguito, superati i Fr. 25'000.-, esse sono rimborsate sino
al raggiungimento di Fr. 60'000.- (art. 19b OPC-AVS/AI) rispettivamente di Fr.
90'000.- (art. 14 cpv. 4 LPC).
D'avviso della Cassa, questa soluzione non comporta un pregiudizio
a quegli assicurati che hanno costi per le cure e l'assistenza superiori a
quanto riconosciuto con il versamento dell'AGI e del contributo per
l'assistenza rispettivamente superiori anche ai limiti previsti all'art. 14
cpv. 3 LPC. In tal caso, infatti, l'assicurato che ha delle importanti spese
annue otterrà il rimborso delle stesse come prima della modifica della legge.
D'altronde, sottolinea l'amministrazione, visto che l'assegno per
grandi invalidi è riconosciuto proprio per spese dovute alla necessità di un
aiuto regolare e notevole di terze persone per compiere gli atti ordinari della
vita, per cure permanenti o per una sorveglianza personale, la soluzione
adottata dal Cantone Ticino non lede le persone che presentano delle spese di
cura e di assistenza inferiori all'AGI e al contributo per l'assistenza
riconosciuti rispettivamente inferiori ai limiti contemplati dall'art. 14 cpv.
3 LPC.
In conclusione, secondo l'amministrazione, in virtù dell'art. 34
LPC la OMPC non è più applicabile e spetta ai Cantoni decidere se l'AGI e il
contributo per l'assistenza debbano essere dedotti anche prima del
raggiungimento dei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC per quanto riguarda le spese
per le cure e l'assistenza. Inoltre, secondo la Cassa, la garanzia prevista
dalla OMPC di un importo minimo rimborsato (Fr. 25'000.-) prima del
computo dell'AGI e del contributo per l'assistenza non è più stata ripresa
nella LaLPC e gli importi annui rimborsabili previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e
dall'art. 19b OPC-AVS/AI sono rispettati. Alla luce di ciò, per la Cassa si
giustifica quindi la soluzione adottata.
1.4. Il 12 maggio 2014 (doc. I) RI
1, rappresentata da RA 1, a sua volta patrocinata dalla RA 2, ha interposto ricorso al Tribunale, chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione
impugnata e quindi di riconoscerle il rimborso dell'intero ammontare delle
spese per le cure e l'assistenza a domicilio, senza la deduzione
dell'importo dell'assegno per grandi invalidi.
L'insorgente ritiene che l'art. 14 cpv. 3 LPC abbia istituito un
importo minimo di rimborso, perciò non è stato più necessario riprendere
il testo dell'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC (secondo cui il rimborso non poteva
scendere sotto gli importi massimi previsti dall'art. 3d cpv. 2 vLPC),
poiché non sussisterebbe più il rischio, nei casi di rimborso con importi
maggiorati e computo dell'AGI, di un rimborso inferiore agli importi minimi
fissati. Pertanto, i Cantoni non possono scendere sotto gli importi minimi di
rimborso dell'art. 14 cpv. 3 LPC e nemmeno devono computare l'assegno per
grandi invalidi. Un'eccezione è prevista dall'art. 14 cpv. 4 LPC che stabilisce
che, indipendentemente dagli importi massimi di rimborso stabiliti dai Cantoni,
essi devono superare la soglia minima prevista al cpv. 3 se: il richiedente è
beneficiario di un AGI di grado medio o elevato dell'AI o dell'assicurazione
contro gli infortuni, dall'importo delle spese che superano i Fr. 25'000.- deve
essere dedotto l'importo dell'assegno per grandi invalidi, il rimborso
non può superare gli importi previsti al cpv. 4.
D'avviso dell'insorgente, l'art. 14 cpv. 4 LPC non mette in
discussione il principio sancito dall'art. 14 cpv. 3 2a frase LPC, ossia che le
spese rimborsate non possono essere inferiori a Fr. 25'000.-, ma regola un
aspetto delle spese da rimborsare.
Per RI 1 non va dimenticato che la volontà del legislatore era che
la nuova legislazione (LPC), in essere dal 1° gennaio 2008, non portasse ad
un peggioramento della situazione in vigore fino al 2007.
Per questo motivo, la Cassa di compensazione non poteva, computando
l'assegno per grandi invalidi, rimborsare un importo delle spese di malattia e
d'invalidità inferiore a Fr. 25'000.-.
A tale riguardo, la tesi dell'amministrazione secondo cui né la
LPC né la LaLPC prevedono una franchigia come l'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC
sarebbe errata. Infatti, l'art. 5 LaLPC andrebbe interpretato nel senso che
l'importo massimo di rimborso previsto dalla LaLPC corrisponde agli importi
minimi stabiliti dall'art. 14 cpv. 3 LPC. Inoltre, poiché l'art. 8 cpv. 2 LaLPC
prevede che l'assegno per grandi invalidi non è equiparato ad un rimborso delle
spese da parte di altre assicurazioni, dalle spese di malattia non
sarebbe possibile dedurre l'importo dell'AGI che l'assicurato riceve
dall'AVS o dall'AI. L'unica eccezione è prevista dall'art. 14 cpv. 4 LPC,
quando il beneficiario dell'assegno per grandi invalidi di grado medio o
elevato dell'AI o della LAINF chiede il rimborso delle spese per le cure e
l'assistenza per un importo superiore ai limiti stabiliti all'art. 14 cpv. 3
LPC. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Cassa di compensazione, che
ritiene di essere autonoma nella decisione di dedurre o no l'AGI anche
nei casi in cui non sono superati gli importi minimi previsti dall'art. 14 cpv.
3 LPC, solo nei casi in cui vengono superati questi importi minimi l'assegno
per grandi invalidi potrebbe essere computato.
Analizzando le modifiche legislative succedutesi nel tempo,
l'insorgente evidenzia che nel 1998, con la 3a revisione della LPC, l'AGI non
era posto in deduzione quando si avevano spese per le cure e l'assistenza, ciò
che è stato confermato con la 4a revisione della LAI (1° gennaio 2004), in cui
un beneficiario di un AGI medio o elevato poteva ottenere un rimborso oltre il
limite di Fr. 25'000.- qualora, raggiunta questa soglia e dopo avere utilizzato
l'assegno per grandi invalidi, presentasse ulteriori spese per la cura e
l'assistenza. Come prevedevano le Direttive sulle prestazioni complementari in
vigore fino al 31 dicembre 2007 (N. 5030 e N. 5030.1 DPC), un assegno per
grandi invalidi dell'AI poteva essere dedotto unicamente se le spese per
le cure e l'assistenza superavano i Fr. 25'000.- annui e dunque si poteva
pretenderne il rimborso fino a Fr. 60'000.- rispettivamente fino a Fr.
90'000.-.
Al contrario, quindi, non era possibile dedurre
l'AGI quando la spesa di aiuto per il mantenimento a domicilio non superava
Fatti
i Fr. 25'000.-, né se si trattava di un AGI di grado esiguo o di un AGI
dell'AVS. Con l'introduzione del contributo per l'assistenza, dal 1° gennaio
2012 la situazione non sarebbe mutata.
L'insorgente rileva, inoltre, che computare l'assegno per grandi
invalidi come effettuato dalla Cassa di compensazione anche prima del
superamento del limite di Fr. 25'000.- rispettivamente prevedere un rimborso
inferiore a Fr. 25'000.- dopo il computo dell'AGI, sarebbe privo di base
legale cantonale. In effetti, il fatto che dal 1° gennaio 2008 la seconda frase
dell'art. 3 cpv. 2 OMPC non sia stata inserita nella LaLPC non può essere
interpretato come un'autorizzazione a procedere in tal senso. Il fondamento
giuridico sarebbe inoltre assente anche a livello federale, visto che per i
rimborsi nei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC l'assegno per grandi invalidi non
è dedotto.
Da ultimo, l'insorgente osserva che anche ammettendo che
l'abolizione dell'art. 3 OMPC rappresenti una base legale sufficiente per il
computo dell'assegno per grandi invalidi come effettuato dalla Cassa, ci si
troverebbe confrontati con un repentino cambiamento di prassi da parte della
Cassa, che in specie violerebbe il principio della buona fede degli assicurati.
1.5. Con risposta del 30 maggio
2014 (doc. III), la Cassa cantonale di compensazione propone di respingere il
ricorso.
L'amministrazione riconosce che i Cantoni non possano fissare
importi massimi inferiori a quelli minimi previsti dalla LPC per le spese di
malattia e di invalidità e che, superati gli importi complessivi minimi secondo
l'art. 14 cpv. 3 LPC, occorra dedurre l'assegno per grandi invalidi e il
contributo per l'assistenza.
La controversia fra le parti riguarda l'ipotesi in cui ci si trovi
al di sotto dell'importo minimo dell'art. 14 cpv. 3 LPC, come nel caso
di grande invalidità di grado lieve, e meglio a sapere a chi competa la
decisione di dedurre l'assegno per grandi invalidi rispettivamente il
contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Secondo la Cassa, questa
facoltà spetta ai Cantoni dal 2008 ed il Cantone Ticino, a differenza di altri
Cantoni, con la LaLPC non ha previsto alcuna garanzia ai sensi dell'art. 3 cpv.
2 2a frase OMPC per il riconoscimento del diritto al rimborso di spese ai sensi
dell'art. 14 LPC.
L'amministrazione nega inoltre che, in concreto, vi sia un
cambiamento di prassi dato che, in relazione alle spese sostenute nella
fattispecie, non v'è un reale pregiudizio economico nel senso voluto dal
ricorso.
In sostanza, se è richiesto il rimborso dei costi per la terza
persona a domicilio e l'ammontare complessivo dell'AGI e/o del contributo per
l'assistenza è superiore a detti costi, occorre rifiutare il riconoscimento di
dette spese di malattia e di invalidità. Per contro, i costi superiori all'AGI
e/o al contributo per l'assistenza saranno rimborsati nel rispetto dei limiti
rimborsabili previsti dall'art. 14 LPC.
1.6. Invitata a esprimersi
ulteriormente ed, eventualmente, a postulare l'acquisizione di prove (doc. IV),
con scritto del 12 giugno 2014 (doc. V) l'insorgente sostiene che, giusta
l'art. 14 cpv. 3 LPC, i Cantoni possono fissare importi massimi, ma gli stessi
non possono essere inferiori agli importi minimi stabiliti dal legislatore
federale. I Cantoni non possono quindi derogare alla LPC e quand'anche si
ammettesse tale ipotesi, il Cantone Ticino non ha usufruito di questa
possibilità, visto che la LaLPC non contiene disposizioni in merito. Non
potrebbe quindi essere avvallata l'interpretazione della Cassa secondo cui
dalla mancata ripresa della seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC sarebbe
possibile dedurre che la volontà del legislatore cantonale fosse quella di non
più garantire il limite minimo previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC. Nemmeno il
rinvio della Cassa all'art. 8 cpv. 3 LaLPC gioverebbe alla tesi secondo cui, a
contrario, in tutti gli altri casi non previsti da questo disposto l'AGI
potrebbe essere dedotto.
1.7. Il 24 giugno 2014 (doc. VII)
l'amministrazione ribadisce che l'AGI va sicuramente computato se l'assicurato
fa valere delle spese superiori all'importo previsto dall'art. 14 cpv. 3
LPC, mentre al di sotto di questo importo, e nel caso di un assegno
grandi invalidi di grado lieve, la LPC lascia ai Cantoni la possibilità di non
considerare dette prestazioni. Per la Cassa, i Cantoni che hanno scelto di non
considerare l'AGI e/o il contributo per l'assistenza, mantenendo così la
garanzia prevista dall'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, l'hanno esplicitamente
previsto nella legge cantonale. Il Cantone Ticino, con la promulgazione
dell'art. 8 LaLPC, ha così chiaramente escluso la regola secondo la quale un
rimborso non possa anche essere inferiore a quanto previsto all'art. 14 cpv. 3
lett. a LPC.
1.8. Nelle sue ulteriori osservazioni
dell'8 settembre 2014 (doc. IX), l'insorgente produce le risposte di cinque
Casse cantonali di compensazione a due suoi quesiti relativi al computo
dell'AGI e all'esistenza di un importo minimo di rimborso (docc. A10-A14).
Essa inoltre richiama i Messaggi del Consiglio federale e del
Consiglio di Stato ticinese in merito alle recenti modifiche legislative,
evidenziando come la Nuova Perequazione finanziaria e la ripartizione dei
compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) escludeva un peggioramento della
situazione degli assicurati, quindi la volontà del legislatore era di non
computare un AGI esiguo e di riconoscere un importo minimo di rimborso anche
nei casi di computo dell'AGI medio ed elevato pari almeno a quello fissato
nell'art. 14 cpv. 3 LPC. In altri termini, l'assegno per grandi invalidi è
deducibile soltanto nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e il computo
dell'AGI non può condurre ad un rimborso inferiore ai limiti legali.
1.9. Le parti si sono espresse
ulteriormente, il 22 settembre 2014 (doc. XI) l'amministrazione e il 6 ottobre
seguente (doc. XIII) l'assicurata, confermando le loro rispettive posizioni.
Alla luce della particolarità del tema oggetto della procedura, il
15 gennaio 2015 (doc. XVI) il Tribunale ha interpellato l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali sottoponendogli due quesiti, ai quali l'UFAS ha
risposto il 23 gennaio 2015 (doc. XVII).
Le parti hanno formulato le loro osservazioni nel corso del mese
di febbraio 2015 (docc. XIX, XX e XXIII).
Il 29 aprile 2015 (doc. XXVII) ha avuto luogo un dibattimento davanti
al giudice delegato del TCA.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
verifica dell'operato della Cassa cantonale di compensazione nell'ambito del
rimborso delle spese di malattia e di invalidità a cui hanno diritto i
beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il tema ha una portata generale e di sicuro rilievo; basti infatti
osservare che, presso questo TCA, sono pendenti altri 18 incarti che pongono il
medesimo tema giuridico di fondo (33.2014.8-26).
2.2. Nella fattispecie qui in
esame, da anni la Cassa cantonale di compensazione concedeva all'assicurata il
rimborso delle spese per le cure e l'assistenza, senza computare
l'assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AI che la stessa riceveva,
avendo comprovato delle spese per malattia inferiori al limite annuo di
Fr. 25'000.- di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC.
Con la decisione del 16 dicembre 2013 (doc. A7) la Cassa cantonale
di compensazione non ha più riconosciuto il rimborso di queste spese, poiché a
livello cantonale non vi sarebbe (più) la garanzia di un importo minimo
rimborsato prima della considerazione dell'assegno per grandi invalidi e del
contributo per l'assistenza e inoltre spetterebbe ai Cantoni decidere se l'AGI
e il contributo per l'assistenza debbano essere dedotti anche prima del
raggiungimento dei limiti previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC. Non prevedendo la
LaLPC alcuna norma specifica, secondo la Cassa, il Canton Ticino avrebbe optato
per la deduzione dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per
l'assistenza anche quando le spese di malattia e di invalidità sono inferiori
agli importi previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC e non più soltanto in applicazione
dell'art. 14 cpv. 4 LPC, ossia in presenza di spese per le cure e l'assistenza superiori
a questi limiti.
Nell'evenienza concreta, l'amministrazione ha ritenuto che poiché
l'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito dall'assicurata ammonta
a Fr. 14'040.- e le spese di malattia e di invalidità di cui ha chiesto il
rimborso assommano a Fr. 13'032.- (doc. A8), l'AGI copre già le spese per le
cure e l'assistenza, perciò le prestazioni complementari, contrariamente a
quanto avveniva fino al 2013, non devono più rimborsarle alcunché.
L'insorgente ritiene, invece, che l'assegno per grandi invalidi e
il contributo per l'assistenza debbano essere computati soltanto quando le
spese per le cure e l'assistenza superino il limite minimo di Fr. 25'000.-, ciò
che non si realizza in concreto, e quindi l'AGI non andrebbe computato.
Spetterebbe pertanto alle PC farsi carico del rimborso di queste spese.
2.3. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC,
le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua
(lett. a) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (lett. b).
Per l'art. 3 cpv. 2 LPC, la prestazione complementare annua è una
prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA), mentre il rimborso delle spese di
malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).
L'art. 14 LPC concerne le spese di malattia e d'invalidità.
Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC, i Cantoni rimborsano ai beneficiari
di una prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno civile in
corso di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne.
Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che
possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso
alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e
appropriata.
In virtù dell'art. 14 cpv. 3 LPC, per le spese di
malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua,
i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia
essere inferiori ai seguenti importi annui:
a. per le persone che vivono a casa
1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone
che vivono in un istituto o in un ospedale Fr. 25'000.-
Considerandi
2.
coppie sposate Fr. 50'000.-
3.
orfani di padre e di
madre Fr. 10'000.-
b.
per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale Fr. 6'000.-
A norma dell'art. 14 cpv. 4 LPC, per le persone che
vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o
dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso
3.
lettera a numero 1 è aumentato a Fr. 90'000.- in caso di grande invalidità di
grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte
dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o
dell'AI. Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le
persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per
coniugi.
Il 1° gennaio 2004 è stato infatti introdotto l'art.
19b OPC-AVS/AI concernente l'aumento dell'ammontare massimo e, con la Nuova
impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti
tra Confederazione e Cantoni, dal 1° gennaio 2008 il testo è
stato modificato aggiornando gli articoli di legge citati.
Dal 1° gennaio 2012 questa norma è stata ulteriormente modificata inserendo
il contributo per l'assistenza dell'AVS o AI.
L'art. 19b cpv. 1 OPC-AVS/AI dispone che per le persone che vivono
a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione
contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC è
aumentato a Fr. 60'000.- in caso di grande invalidità di grado medio, nella
misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno
per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.
Secondo l'art. 19b cpv. 2 OPC-AVS/AI, per i coniugi che vivono a
casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione
contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 2 LPC è
aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure
e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal
contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI:
Numero di persone Grado
della grande invalidità Ammontare massimo
entrambi i coniugi elevato per ognuno Fr. 180'000.-
entrambi i coniugi medio per ognuno Fr. 120'000.-
un coniuge elevato
un coniuge medio Fr.
150'000.-
solo un coniuge elevato Fr.
115'000.-
solo un coniuge medio Fr.
85'000.-
A norma dell'art. 14 cpv. 5 LPC, l'importo è
aumentato secondo il capoverso 4 anche in caso di riscossione di un assegno per
grandi invalidi dell'AVS se l'assicurato percepiva in precedenza un assegno per
grandi invalidi dell'AI.
L'art. 14 cpv. 6 LPC prevede che le persone che in
seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione
complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e
d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.
I Cantoni possono rimborsare direttamente ai
fornitori i costi fatturati non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 LPC).
La disposizione transitoria dell'art. 34 LPC prevede che finché i
Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo
l'art. 14 cpv. 1, gli artt. 3-18 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di
malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni
complementari (OMPC) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno
precedente l'entrata in vigore della Legge federale del 6 ottobre 2006 che emana
e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione
finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si
applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare
dall'entrata in vigore della legge.
Riguardo al rimborso delle spese, il Cantone Ticino ha emanato la
Legge di applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in
vigore il 1° gennaio 2008 contemporaneamente alla nuova LPC, rendendo così non
più applicabile l'OMPC.
Per l'art. 5 cpv. 1 LaLPC le spese di malattia e d'invalidità e
gli importi massimi sono quelli riconosciuti dalla LPC.
L'art. 8 cpv. 1 LaLPC dispone che un diritto al rimborso delle
spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già
prese a carico da altre assicurazioni.
Secondo l'art. 8 cpv. 2 LaLPC, la concessione di un assegno per
grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazioni infortuni e
dell'assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte
di altre assicurazioni.
A norma dell'art. 8 cpv. 3 LaLPC, nella misura in cui
l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l'assegno per grandi
invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per fissare l'importo delle
spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare,
l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate.
Nei casi di cui all'art. 14 cpv. 5 LPC, i cpv. 3 e 4 sono
applicabili per analogia (art. 8 cpv. 4 LaLPC).
2.4
La nuova impostazione della perequazione
finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
(NPC), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha reso necessaria la revisione completa della LPC e della legge d'applicazione cantonale. La normativa ticinese da
legge di sussidiamento è diventata una legge sulle prestazioni (cfr. Messaggio
del 2 maggio 2007 n. 5924 del Consiglio di Stato, capitolo 8, in particolare 8.1.1).
Al capitolo "8.1.5 Spese di malattia e di invalidità (art.
14-16 della legge federale)", il Consiglio di Stato si è così espresso:
" Con la NPC le spese di malattia e di invalidità sono esclusivamente a
carico dei Cantoni, ai quali spetta, in linea di principio, di determinare
quali siano le spese rimborsabili, purché ciò non comporti però un
peggioramento della situazione attuale per gli assicurati.
Allo scopo di garantire una prassi uniforme a
livello nazionale, la LPC definisce per quali prestazioni i Cantoni possono
prevedere un rimborso delle spese e ne fissa i termini di richiesta. La
soluzione proposta tiene conto della sovranità dei Cantoni in questo settore,
senza provocare un peggioramento della situazione delle persone assicurate. La
competenza di stabilire l'importo massimo del rimborso annuo delle spese di
malattia e d'invalidità, il quale non dovrà essere inferiore agli importi
massimi attuali, è conferita ai Cantoni.".
In merito ai contenuti della nuova legge di
applicazione della LPC, al capitolo 8.2 del citato Messaggio n. 5924 il
Consiglio di Stato ha osservato:
" Il nuovo assetto della legge federale sulle prestazioni complementari
all'AVS e all'AI rende necessario un adeguamento della relativa legge cantonale
di applicazione. Considerato che con la NPC si propone l'introduzione di una
nuova LPC, il Consiglio di Stato propone l'abrogazione dell'attuale legge
cantonale, sostituendola con una nuova normativa, che consideri le innovazioni
proposte con la NPC in materia di prestazioni complementari. La modifica più
sostanziale riguarda l'introduzione di un nuovo capitolo relativo al rimborso
delle spese (art. da 5 a 25): per il resto, sono da segnalare solo leggere modifiche
rispetto alla Legge d'applicazione attuale.".
L'Esecutivo cantonale si è chinato specificatamente
sulle spese di malattia e di invalidità (art. 34 LPC) nel capitolo 8.2.4:
" Con la NPC, le spese di malattia e di invalidità sono esclusivamente a
carico dei Cantoni, ai quali spetta di determinare quali siano le spese
rimborsabili, nei limiti dell'art. 14 della legge federale.
Il contenuto dell'Ordinanza federale sul rimborso
delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di
prestazioni complementari (OMPC) viene quindi ripreso nella legislazione
cantonale sulle prestazioni complementari (legge di applicazione e regolamento),
ritenuto che il nostro Cantone limita il rimborso alle spese necessarie nell'ambito
di una fornitura di prestazioni economica ed appropriata (art. 14 cpv. 2 della
legge federale). Gli importi massimi dei rimborsi corrispondono a quelli
previsti dall'art. 14 cpv. 3-6 della legge federale.
Con la nuova legge cantonale di applicazione viene
conferita una delega al Consiglio di Stato di determinare a quali attori
(fornitori di prestazioni o assicuratori) possono essere direttamente
rimborsati i costi fatturati e non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 della nuova
legge federale).".
In effetti, il tenore dell'attuale art. 8 LaLPC è identico
all'art. 3 OMPC, ad eccezione del capoverso 2 dell'art. 3 OMPC che non è più
stato ripreso nella legge cantonale di applicazione.
L'OMPC (Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle
spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari, RS
831.301
) è stata abrogata con l'entrata in vigore della nLPC il 1°gennaio
2008, dato che la competenza per legiferare in materia di rimborsi di spese di
malattia e d'invalidità - entro il termine di 3 anni previsto dall'art. 34 LPC
- è stata trasferita ai Cantoni e per il nostro Cantone la materia è stata tempestivamente
regolamentata dal 2008 dalla LaLPC, così le nuove norme cantonali sono entrate
subito in vigore e l'OMPC si è automaticamente estinta.
2.5
Per meglio comprendere il
senso e lo scopo dell'attuale legge sulle prestazioni complementari, in essere
dal 1° gennaio 2008, occorre qui di seguito esaminare innanzitutto l'evoluzione
nel tempo di questa norma, partendo dal 1998 per arrivare al 2008.
Con la 3a revisione della LPC entrata in vigore nel 1998, il
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è stato disciplinato dall'art.
3d e, rispetto al diritto precedentemente in vigore, il rimborso di queste
spese ha acquistato uno statuto più indipendente, nel senso che l'ammontare del
rimborso non dipendeva più dall'importo della prestazione complementare versata
mensilmente (Pratique VSI 1998 pag. 73).
Giusta l'art. 3d cpv. 4 LPC in connessione con l'art. 19 cpv. 1
OPC-AVS/AI, il Consiglio federale ha determinato le spese di malattia e di
invalidità rimborsabili e questa competenza è stata delegata al Dipartimento
federale degli Interni. Viste le numerose norme necessitanti modifiche, è stata
opportuna una revisione totale, perciò l'OMPC del 20 gennaio 1971 (art. 20
OMPC) è stata abrogata ed è stata sostituita con la nuova OMPC del 29 dicembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998 (art. 21 OMPC).
L'art. 3 OMPC, intitolato limiti di rimborso, disponeva in un unico
capoverso che un diritto al rimborso delle spese esisteva soltanto nei limiti
degli importi previsti all'art. 3d LPC e nella misura in cui queste spese non fossero
già prese a carico da altre assicurazioni, in particolare l'assicurazione
malattia o l'assicurazione contro gli infortuni. La concessione di un assegno
per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione infortuni o
dell'assicurazione militare non era equiparata a un rimborso delle spese da
parte di altre assicurazioni.
Il Commento a questa norma figurante nella Pratique VSI 1998 a pagina 75 prevede quanto segue:
" Que le paiement de l'assurance-maladie ou accidents prime le
remboursement de frais de maladie et d'invalidité ne découle pas de l'article
3d de la LPC modifiée. Il s'agit bien davantage d'une pratique courante. Une
réglementation similaire ne figurait jusqu'ici qu'à l'article 12 alinéa 3 OMPC.
En raison de la disposition systématique qui prévaut, cet article n'est
toutefois applicable qu'aux moyens auxiliaires et appareils auxiliaires. Il est
à notre sens utile de prévoir une telle disposition dans la partie générale de
l'OMPC, dans le but d'éviter des surindemnisations.
La réglementation proposée s'inspire de l'actuel
article 12 alinéa 3 OMPC (1ère phrase). La 2e phrase empêche
toute prise en compte d'une éventuelle allocation pour impotent de l'AVS, de
l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire. Il est
indispensable de le prévoir, pour ne pas rendre caduque l'abolition de
l'article 11 alinéa 1bis 1ère phrase OMPC (v. commentaire y relatif).".
L'art. 11 cpv. 1bis vOMPC prevedeva che le spese di
malattia erano rimborsate dopo il computo dell'assegno per grandi invalidi,
mentre il nuovo art. 13 OMPC riferito alle spese di aiuto, cura e assistenza a
domicilio non ha più ripreso il computo dell'AGI nell'ambito del rimborso delle
spese di malattia e di invalidità.
In effetti, a proposito dell'art. 13 OMPC, a pagina
77.
del citato Commento nella Pratique VSI 1998 il Dipartimento federale degli
Interni ha osservato:
" (…)
2e alinéa: L'allocation
pour impotent et la contribution aux soins de l'AI ne sont plus pris en compte.
Les prestations complémentaires ne peuvent prendre en charge la totalité des
coûts occasionnés par l'aide ou les tâches d'assistance utiles. Ainsi, le
montant accordé pour l'aide apportée par les proches, le voisinnage, ou autre
(v. 6e al.) est limité à 4800 francs. En outre, ces personnes n'ont pas le
droit de vivre dans le même ménage que les bénéficiaires PC. Le fait de ne pas
tenir compte de l'allocation pour impotent permet au bénéficiaire PC de
consacrer l'équivalent de ce montant à la couverture de frais qui ne peuvent
être pris en charge par les PC. Le fait d'ignorer l'allocation pour impotent
présente également des avantages d'ordres administratif. (…)".
La 4a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, ha portato all'introduzione dei capoversi 2bis e 2ter dell'art. 3d LPC e così pure
dell'art. 19b OPC-AVS/AI, visto che sono stati introdotti alcuni miglioramenti
materiali nel settore della cura e dell'assistenza delle persone invalide. Per
esempio, gli importi degli assegni per grandi invalidi per le persone bisognose
d'assistenza che non vivono in un istituto sono stati raddoppiati rispetto al
passato (art. 42ter cpv. 1 LAI) e, per gli assicurati che
soggiornano in un istituto, l'assegno per grandi invalidi ammonta alla metà
degli importi per le persone che non vivono in istituto (art. 42ter cpv. 2 LAI)
(Messaggio concernente la 4a revisione della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 21 febbraio 2001, FF 2001 2936; STCA
30.2013.50
del 4 aprile 2014, consid. 2.8).
Conseguentemente anche l'art. 3 OMPC è stato modificato, con
l'introduzione dei cpv. 2, 3 e 4 e con l'adeguamento del titolo (relazione con
le prestazioni di altre assicurazioni) al contenuto della norma.
Per permettere ai beneficiari degli assegni per grandi invalidi di
grado medio o elevato di potere essere curati a domicilio il più a lungo
possibile, la LPC ha previsto un aumento dell'importo massimo rimborsabile in
materia di spese di malattia e di invalidità (art. 3 OMPC).
Per contro, le spese di aiuto, cura e assistenza a domicilio (art.
13.
OMPC) non autorizzavano un aumento del limite massimo di rimborso (Pratique
VSI 2003 pag. 404).
Secondo l'art. 3 cpv. 1 OMPC,
" Un diritto
al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 3d LPC può essere fatto valere nella
misura in cui tali spese non siano già prese in carico da altre assicurazioni.
La concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione
infortuni o dell'assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle
spese da parte di altre assicurazioni.".
L'art. 3 cpv. 2 OMPC prevedeva che
" In caso di
aumento dell'importo rimborsabile secondo l'articolo 3d capoverso 2bis
LPC o l'articolo 19b OPC, l'assegno per grandi invalidi dell'AI o
dell'assicurazione infortuni è dedotto dalle spese, debitamente comprovate, per
le cure e l'assistenza ai sensi degli articoli da 13 a 13b. Il rimborso non può tuttavia essere inferiore all'importo massimo secondo l'articolo
3d capoverso 2 LPC.".
Inoltre, per l'art. 3 cpv. 3 OMPC,
" Nella
misura in cui l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l'assegno
per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per fissare
l'importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a
rimborsare, l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese
considerate.".
Infine, l'art. 3 cpv. 4 OMPC disponeva che
" Nei casi
di cui all'articolo 3d capoverso 2ter LPC, i capoversi 2 e 3 sono
applicabili per analogia.".
In altre parole, l'assegno per grandi invalidi non doveva
essere dedotto dalle spese per le cure e l'assistenza da rimborsare
(art. 3 cpv. 1 2a frase OMPC). Quando le spese per le cure e l'assistenza non
erano coperte dall'assegno per grandi invalidi e l'insieme delle spese superava
i limiti massimi generali, gli assicurati che vivevano a casa e avevano diritto
ad un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AINF beneficiavano
dell'importo massimo di rimborso aumentato a Fr. 60'000.- (art. 19b OPC-AVS/AI)
se l'AGI era di grado medio o a Fr. 90'000.- se l'assegno per grandi invalidi era
di grado elevato (art. 3d cpv. 2bis vLPC); per le coppie, cfr. l'art. 19b
OPC-AVS/AI. In tali evenienze, l'AGI doveva essere dedotto dalle spese
comprovate per le cure e l'assistenza, ma il rimborso di dette spese da parte
della Cassa non poteva essere inferiore agli importi massimi fissati dall'art.
3d cpv. 2 vLPC (art. 3 cpv. 2 OMPC).
Se, invece, l'assicurazione malattia teneva conto dell'assegno per
grandi invalidi per fissare il rimborso delle spese per le cure e assistenza a
domicilio, l'assegno per grandi invalidi non andava dedotto dalle spese (art. 3
cpv. 3 OMPC). Questa nuova disposizione aveva lo scopo di impedire che
l'assegno per grandi invalidi venisse dedotto due volte dall'importo delle
spese debitamente comprovate.
Nel Commento delle modifiche dell'OMPC del 17 novembre 2003, in essere dal 1° gennaio 2004 e pubblicato in Pratique VSI 2003 pag. 404, il DFI si è così
espresso in merito al nuovo art. 3 OMPC:
" Ad art.
3.
(Rapport aux prestations d'autres assurances)
Titre
Le titre est adapté au contenu de l'art.
Al. 1
Le texte existant est simplifié.
Al. 2
Le montant maximal destiné au remboursement des
frais de maladie et d'invalidité (25000 fr. pour les personnes seules, 50000
fr. pour les couples, cf. art. 3d, al. 2, LPC) est relevé dès que les
frais - dûment établis - de soins et d'assistance sont supérieurs au montant de
l'allocation pour impotent de l'AI ou de l'AA et qu'il ne suffit pas - avant
déduction du montant de l'allocation pour impotent - à rembourser la totalité
desdits frais. Dans ce cas, le montant de l'allocation pour impotent doit être
porté en déduction des frais dûment établis (cf. art. 3d, al. 2bis,
LPC). Pour éviter que la règle du relèvement ne vienne finalement prétériter
les assurés, le remboursement ne peut descendre au-dessous du montant maximal
selon l'art. 3d, al. 2, LPC. Les exemples suivants sont destinés à
clarifier la portée de la nouvelle réglementation. (…)".
In questi esempi l'ipotesi di partenza prevede che
si tratti di una persona sola, beneficiaria di un assegno per grandi invalidi
di grado elevato dell'AI arrotondato a Fr. 20'000.-.
Nel primo caso, l'assicurato presenta delle spese di
Fr. 4'800.- per l'aiuto domestico, di Fr. 10'200.- per il dentista e di Fr.
21'000.- per le cure e l'assistenza, per un totale di Fr. 36'000.-.
Le spese per le cure e l'assistenza sono quindi
superiori all'AGI e l'importo di Fr. 25'000.- non è sufficiente, prima della
deduzione dell'assegno per grandi invalidi, per coprire le spese. Il limite
massimo di Fr. 25'000.- deve dunque essere aumentato.
In caso di deduzione dell'importo totale dell'assegno
per grandi invalidi, soltanto Fr. 16'000.- potrebbero essere rimborsati.
Grazie alla garanzia minima concessa, l'importo di
Fr. 25'000.- può tuttavia essere rimborsato dalle PC.
Nell'ipotesi in cui vi siano solo le spese per la
cura e l'assistenza che ammontano a Fr. 21'000.-, esse sono superiori
all'assegno per grandi invalidi. Nondimeno, l'importo di Fr. 25'000.-, prima di
dedurre l'assegno per grandi invalidi, è sufficiente a coprirle. Non v'è perciò
motivo di aumentare il limite massimo di Fr. 25'000.- e nemmeno di dedurre l'assegno
per grandi invalidi. Il rimborso avverrà dunque fino a Fr. 21'000.-.
Se a queste spese per le cure e l'assistenza si
aggiungono le spese per il dentista di Fr. 10'200.-, si avranno delle spese
totali di Fr. 31'200.-.
Le spese per le cure e l'assistenza sono superiori
all'assegno per grandi invalidi e l'importo massimo di Fr. 25'000.-, prima
della deduzione dell'AGI, non copre i costi, così l'importo limite deve essere
aumentato. Dopo la deduzione dell'assegno per grandi invalidi, solo Fr. 11'200.-
potrebbero essere rimborsati, ma in ragione della garanzia minima concessa,
potranno essere rimborsati in totale Fr. 25'000.-. Tenuto conto che Fr.
21'000.- sono già stati versati, potrà essere riconosciuto soltanto il saldo di
Fr. 4'000.-.
Il Commento nella Pratique VSI 2003 pag. 405 prosegue
poi così:
" Al. 3
Permet d'empêcher que l'allocation pour impotent ne
soit déduite à double du montant des frais dûment établis.
Al. 4
Aux termes de l'art. 3d, al.
2ter, LPC, l'augmentation du montant maximal intervient également lorsque le
versement d'une allocation pour impotent de l'AVS a succédé au versement d'une
allocation pour impotent de l'AI. L'al. 4 prévoit dès lors que le règlement de
ces cas intervienne de manière identique à celui de personnes au bénéfice d'une
allocation pour impotent de l'AI.".
Infine, la nuova e attuale LPC, in essere dal 1°
gennaio 2008, riprende all'art. 14 il tenore del precedente art. 3d LPC,
eccetto per i capoversi 2 e 3 perché, come rilevato, la competenza di
legiferare in ambito di spese di malattia e di invalidità è stata attribuita ai
Cantoni, i quali hanno regolamentato la materia separatamente.
L'art. 14 cpv. 5 LPC corrisponde all'art. 3d cpv. 2ter vLPC e
l'art. 14 cpv. 6 LPC è identico al precedente art. 19a OPC-AVS/AI.
L'art. 19b OPC-AVS/AI è invece rimasto uguale al vecchio disposto.
2.6
Il TCA ricorda che le norme
in vigore tra il 1998 e il 2003 non permettevano di aumentare l'importo di
diritto di rimborso per le spese per le cure e l'assistenza.
Infatti, l'art. 3d cpv. 2 e 3 vLPC disciplinava soltanto che per le
persone che vivevano a casa o in istituto, gli importi massimi stabiliti dalla
legge erano rimborsati ogni anno in aggiunta alla prestazione complementare
annua. Non era quindi prevista alcuna eccezione per i beneficiari dell'assegno
per grandi invalidi di grado medio o elevato, ossia non era stata contemplata
la possibilità di aumentare l'importo rimborsabile per le spese per le cure e
l'assistenza.
Con la 4a revisione della LAI - che aveva tra i principali
obiettivi di garantire agli assicurati una maggiore autonomia e incentivare la
permanenza a domicilio (M. Maestri,
La 4a revisione della LAI, in: L'autonomia del disabile nel diritto svizzero,
ed. IAS e Helbing&Lichtenhan, 2004, pag. 139 seg. (143); D. Cattaneo, La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti delle assicurazioni sociali, op.
cit., pag. 69 seg.) - e la conseguente aggiunta dal 1° gennaio 2004 dei
capoversi 2bis e 2ter dell'art. 3d vLPC, oltre che dell'art. 19b OPC-AVS/AI e
dei capoversi 2, 3 e 4 dell'art. 3 OMPC, è stata introdotta la possibilità per
gli assicurati di aumentare l'importo di rimborso delle spese, al fine di
permettere ai beneficiari degli assegni per grandi invalidi di grado medio ed
elevato di potere essere curati a domicilio il più a lungo possibile senza dovere
così essere ricoverati in un istituto (STF 9C_84/2009 del 10 agosto 2009,
consid. 4.2).
Sull'importo massimo rimborsabile il N. 5017.3 DPC (Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, in vigore
dal 1° gennaio 2007) specificava:
" L'augmentation selon le n° 5017.1 intervient si les frais dûment
établis de soins et d'assistance sont plus élevés que l'allocation pour
impotent et que les montants prévus à l'art. 3d, al. 2, let. a et b, LPC, avant
déduction de l'allocation pour impotent, ne suffisent pas à rembourser tous les
frais de maladie et d'invalidité (pour exemples, cf. VSI 2003 p. 404ss).
L'augmentation n'est prévue que pour le
remboursement des frais de soins et d'assistance au sens des art. 13 à 13b
OMPC.".
Quanto al computo dell'AGI espressamente contemplato
dall'art. 3 OMPC, il N. 5030 DPC prevedeva:
" L'allocation pour impotent de l'AI ou de l'AA de degré moyen ou grave est
- pour les personnes à domicile - déduite des frais dûment établis de soins et
d'assistance, mais pas des frais d'aide au ménage, dans la mesure où
- les
frais dûment établis sont supérieurs au montant de l'allocation pour impotent,
et
- le
montant prévu à l'art. 3d, al. 2, let. a et b, LPC (cf. tableau 1a de l'annexe)
ne suffit pas, avant déduction de l'allocation pour impotent, à rembourser la
totalité des frais de maladie et d'invalidité.".
Il N. 5030.1 DPC specificava l'art. 3 cpv. 2 2a
frase OMPC:
" Dans ces cas, le montant de l'allocation pour impotent ne peut être
déduit que pour autant que le montant ne descende pas en-dessous de 25 000
francs, resp. 50 000 francs.".
Infine, il N. 5030.4 DPC riprendeva l'art. 3 cpv. 2
OMPC:
" L'augmentation du montant selon le n° 5017.1 n'est destinée qu'au
remboursement des frais de soins et d'assistance au sens des art. 13 à 13b
OMPC. Une déduction de l'allocation pour impotent ne peut intervenir que dans
le cadre de ces frais.".
Fino al 31 dicembre 2007, quindi, se un assicurato
chiedeva il rimborso di spese per le cure e l'assistenza non coperte dall'assegno
per grandi invalidi e superiori al limite fissato dall'art. 3d cpv. 2 vLPC
prima della deduzione dell'AGI, l'importo massimo generale destinato al
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, limitatamente alle spese per
le cure e l'assistenza, e non anche per l'aiuto a domicilio, era aumentato a
Fr. 60'000.- o a Fr. 90'000.- (per le coppie, cfr. art. 19b OPC-AVS/AI) a
dipendenza del grado dell'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AINF
percepito.
In questa costellazione, l'importo dell'AGI era dedotto
dalle spese debitamente comprovate e il rimborso spettante all'assicurato non
poteva essere inferiore al limite massimo stabilito dall'art. 3d cpv. 2 vLPC.
A proposito del computo/deduzione dell'assegno per
grandi invalidi Jöhl, in: SBVR,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, pag. 1908,
N. 389, ritiene che l'art. 3 cpv. 1 2a frase OMPC avrebbe dovuto prevedere
un'eccezione per i costi cui l'AGI è destinato, come appunto le spese per le
cure e l'assistenza. L'AGI avrebbe dovuto quindi essere imputato sulle spese
per le cure e l'assistenza a domicilio quale rimborso spese di un'altra
assicurazione giusta l'art. 3 cpv. 1 1a frase OMPC. A suo dire, l'art. 3 cpv. 2
OMPC costituisce una tale eccezione all'art. 3 cpv. 1 2a frase OMPC, tuttavia
solo per i casi di applicazione dell'art. 3d cpv. 2bis vLPC, secondo cui se
l'importo massimo di rimborso dei costi deve essere aumentato, l'AGI deve
essere dedotto dalle spese per le cure e l'assistenza. In tale evenienza, per
l'autore, si terrebbe conto dell'obiettivo di coordinamento delle prestazioni
che tende ad evitare il sovraindennizzo (l'art. 69 cpv. 1 LPGA dispone che il
concorso di prestazioni delle varie assicurazioni sociali non deve provocare un
sovraindennizzo dell'avente diritto. Per il suo cpv. 2, vi è sovraindennizzo se
le prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadano di cui
l'assicurato è stato presumibilmente privato in seguito all'evento assicurato,
incluse le spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali
diminuzioni di reddito subite da congiunti).
Questo autore ritiene incomprensibile che questa
soluzione non sia valida per tutte le spese per le cure e l'assistenza, di una
persona che riceve l'AGI, che non siano sufficientemente elevate da poter
applicare l'art. 3d cpv. 2bis vLPC. Quando non v'è un caso di applicazione
dell'art. 3d cpv. 2bis vLPC, le spese per le cure e l'assistenza domiciliare
sono infatti non solo coperte dall'assegno per grandi invalidi, ma
ulteriormente anche poi dal rimborso dei costi giusta l'art. 3d cpv. 1 lett. b
vLPC.
V'è dunque, nei fatti, un sovraindennizzo, che può
arrivare fino all'intero importo dell'AGI.
Nella sentenza 9C_84/2009 del 10 agosto 2009, il
Tribunale federale ha illustrato la differenza nell'applicazione dell'art. 3d
cpv. 2 e dell'art. 3d cpv. 2bis vLPC, pronunciandosi sul caso di un assicurato
beneficiario di una rendita di invalidità e di un assegno per grandi invalidi
di grado elevato che viveva con la mamma, che si occupava di lui. Per un mese,
nel 2006, l'assicurato ha soggiornato presso un istituto per andicappati,
struttura che ha fatturato Fr. 3'384,05 per le sue prestazioni.
La Cassa cantonale di compensazione del Canton
Zurigo gli ha rimborsato l'importo di Fr. 599.- a titolo di spese di malattia,
poiché con tale ammontare veniva esaurito l'importo massimo annuo di Fr.
25'000.- per spese di malattia per persone che vivono a casa.
Dopo avere ricordato che l'elenco delle spese di
malattia e di invalidità rimborsabili previsto all'art. 3d cpv. 1 vLPC - norma
applicabile in concreto, essendo i fatti determinanti svoltisi nel 2006 quando
vigeva il vecchio ordinamento - è esaustivo (DTF 129 V 379), il Tribunale
federale, valutate le argomentazioni della Cassa di compensazione, del
Tribunale cantonale e del ricorrente, ha confermato l'operato
dell'amministrazione.
La Cassa ha infatti ritenuto che poiché l'assicurato
aveva già ottenuto il rimborso di Fr. 24'401.- per spese di malattia (Fr.
13'001.- per spese di malattia e di assistenza + Fr. 11'400.- per la perdita di
guadagno della mamma), nell'anno 2006 egli poteva ancora ottenere al massimo il
riconoscimento di Fr. 599.-, stante l'importo massimo di Fr. 25'000.-. Secondo
la Cassa, non era dato l'aumento del limite di rimborso per le spese di malattia
da Fr. 25'000.- a Fr. 90'000.-, poiché tale aumento era possibile soltanto
quando le spese per le cure e l'assistenza erano superiori all'assegno per
grandi invalidi dell'AI. Ritenuto che in concreto le spese di Fr. 11'400.- (ai
sensi degli artt. 13 a 13b OMPC) erano inferiori all'AGI di grado elevato pari
a Fr. 20'640.- annui, l'importo massimo per il rimborso delle spese di malattia
non poteva quindi essere aumentato (cfr. consid. 3.2).
L'Alta Corte ha evidenziato che l'aumento
dell'importo massimo di rimborso aveva lo scopo di dare la possibilità alle
persone che necessitano di cure e assistenza di potere rimanere più a lungo
indipendenti a casa e non dovere essere costrette ad essere ricoverate in un
istituto. Per questo motivo l'aumento del limite generale massimo di Fr.
25'000.- era circoscritto al rimborso dei costi per le cure e l'assistenza
(cfr. consid. 4.2).
A differenza del limite massimo generale, nel caso
del limite massimo particolare veniva invece computato l'assegno per grandi
invalidi, siccome l'aumento era possibile soltanto "per quanto i costi
per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi."
(art. 3d cpv. 2bis 2° periodo della 1a frase vLPC). In corrispondenza di ciò,
l'art. 3 cpv. 2 OMPC disponeva in maniera conforme alla legge che l'assegno per
grandi invalidi dell'AI e dell'AINF doveva essere dedotto dalle spese
per le cure e l'assistenza ai sensi degli artt. 13 a 13b OMPC, in caso di aumento dell'importo rimborsabile secondo l'art. 3d cpv. 2bis vLPC. Il rimborso
non poteva tuttavia essere inferiore all'importo massimo secondo l'art. 3d cpv.
2.
vLPC (cfr. consid. 4.2).
Il TF ha dunque chiaramente stabilito che l'assegno per grandi
invalidi doveva essere computato soltanto in caso di limite massimo particolare.
Solamente quando le comprovate spese per le cure e l'assistenza
erano superiori all'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AINF e
l'importo massimo per il rimborso delle spese di malattia e di invalidità prima
della deduzione dell'AGI non era sufficiente per potere rimborsare
integralmente questi costi, allora questo limite massimo veniva aumentato.
Questo aumento era applicabile quando le spese comprovate per le cure e
l'assistenza, insieme alle altre spese di malattia e di invalidità, erano superiori
all'AGI e agli importi massimi generali (cfr. consid. 4.2: "Nach Art. 3d Abs. 2 lit. a aELG
ist die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten für zu Hause wohnende,
alleinstehende Personen pro Jahr auf Fr. 25'000.- beschränkt. Dieser Betrag
erhöht sich für zu Hause wohnende Personen mit einem Anspruch auf
Hilflosenentschädigung der IV oder der UV bei schwerer Hilflosigkeit auf Fr.
90'000.-, soweit die Kosten für Pflege und Betreuung durch die
Hilflosenentschädigung nicht gedeckt sind (Art. 3d Abs. 2bis aELG). Diese
besondere Höchstgrenze bezweckt, pflege- und betreuungsbedürftigen Personen die
Gelegenheit zu geben, möglichst lange selbstständig wohnen zu können und nicht
in ein Heim eintreten zu müssen. Aus diesem Grund beschränkt sich die Erhöhung
der allgemeinen Höchstgrenze von Fr. 25'000.- auf die Vergütung von Pflege- und
Betreuungskosten (Jöhl, a. a. O., S. 1907 Rz. 388). Im Unterschied zur
allgemeinen Höchstgrenze wird bei der besonderen Höchstgrenze jedoch die
Hilflosenentschädigung angerechnet, da die Erhöhung nur in Frage kommt,
"soweit die Kosten für Pflege und Betreuung durch die
Hilflosenentschädigung nicht gedeckt sind" (Art. 3d Abs. 2bis 2. Halbsatz
von Satz 1 aELG). Dementsprechend bestimmt Art. 3 Abs. 2 ELKV in gesetzeskonformer
Weise, dass die Hilflosenentschädigung der IV und der UV von den ausgewiesenen
Pflege- und Betreuungskosten nach den Art. 13 - 13b ELKV (vgl. dazu Art. 3d
Abs. 1 lit. b ELG) abgezogen wird, wenn sich der Betrag der Kostenvergütung
nach Art. 3d Abs. 2bis aELG oder Art. 19b ELV erhöht. Der Höchstbetrag nach
Art. 3d Abs. 2 aELG darf jedoch nicht unterschritten werden. Der Unterschied
zwischen der allgemeinen und der besonderen Höchstgrenze liegt demnach darin,
dass die Hilflosenentschädigung nur bei der besondern Höchstgrenze anrechenbar
ist. Erst wenn die ausgewiesenen Pflege- und Betreuungskosten höher sind als
die Hilflosenentschädigung der IV oder der UV und der Höchstbetrag für die
Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten (hier: Fr. 25'000.-) vor Abzug
der Hilflosenentschädigung nicht ausreicht, um diese Kosten voll zu vergüten,
wird dieser Höchstbetrag heraufgesetzt (Erläuterungen des BSV zur Änderung der
ELKV auf den 1. Januar 2004, in: AHI Praxis 2003 S. 402). Die Erhöhung kommt
damit erst zur Anwendung, wenn die ausgewiesenen Pflege- und Betreuungskosten
zusammen mit den übrigen Krankheits- und Behinderungskosten höher sind als die
Hilflosenentschädigung und die allgemeinen Höchstbeträge (Erwin Carigiet/Uwe
Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2. Aufl., 2009, S. 205).").
Nel caso giudicato dal TF, i costi per la perdita di
guadagno della mamma che si occupava dell'assicurato ammontavano nel 2006 a Fr. 11'400.-, mentre l'assegno per grandi invalidi di grado elevato che egli percepiva
assommava a Fr. 20'640.-. Poiché le spese per le cure e l'assistenza, anche
considerando i costi di Fr. 3'384,05 per il soggiorno in istituto, erano
coperti dall'assegno per grandi invalidi, a giusta ragione, ha concluso il
Tribunale federale, la Cassa ha rimborsato al ricorrente unicamente la
differenza di Fr. 599.- per arrivare all'importo massimo generale di Fr.
25'000.- (cfr. consid. 4.3:
"Der Beschwerdeführer
bezieht eine Hilflosenentschädigung schweren Grades von Fr. 20'640.-. Die
Kosten für den Erwerbsausfall der Mutter betrugen im Jahre 2006 Fr. 11'400.-.
Da somit die Kosten für die Pflege und Betreuung durch die
Hilflosenentschädigung selbst bei Berücksichtigung der ganzen für den
Aufenthalt in der Stiftung X.________ am 12. Juli 2006 in Rechnung gestellten Aufwendungen von Fr. 3'384.05 durch die Hilflosenentschädigung gedeckt
sind, hat die Beschwerdegegnerin zu Recht dem Beschwerdeführer lediglich die
Differenz von Fr. 599.- bis zur allgemeinen Höchstgrenze von Fr. 25'000.-
vergütet.").
Nella sentenza appena riassunta l'Alta Corte ha rinviato
in due occasioni alle suesposte spiegazioni del DFI sulle modifiche della OMPC
in essere dal 1° gennaio 2004 pubblicate nella Pratique VSI 2003 pag. 402, e
quindi implicitamente anche agli esempi di applicazione delle norme allora vigenti,
in cui sono presentate le diverse ipotesi di deduzione dell'assegno per grandi
invalidi, a dipendenza se le spese per le cure e l'assistenza erano o no
superiori all'assegno per grandi invalidi e all'importo massimo generale, con
conseguente garanzia del rimborso minimo di Fr. 25'000.-.
2.7
In conclusione,
dall'analisi della giurisprudenza federale e delle direttive amministrative
emerge che sotto l'egida della vLPC, e quindi della OMPC, l'assegno per grandi
invalidi dell'AI o dell'AINF doveva essere dedotto dalle spese per le
cure e l'assistenza debitamente comprovate soltanto nel caso in cui l'importo
massimo generale veniva aumentato in applicazione dell'art. 3d cpv. 2bis vLPC.
Questo aumento avveniva unicamente poiché le spese
per le cure e l'assistenza erano superiori all'AGI e l'importo
massimo generale non era sufficiente - prima della deduzione dell'AGI - a
rimborsare la totalità delle spese di malattia e di invalidità. In
tal caso, giusta l'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, il rimborso delle spese non
poteva essere inferiore all'importo massimo dell'art. 3d cpv. 2 vLPC.
Per contro, quando le spese di malattia e di
invalidità erano inferiori all'importo massimo generale, l'AGI non
era computato (art. 3 cpv. 1 2a frase OMPC) e nemmeno era dunque
necessario aumentare questo importo massimo (art. 3d cpv. 2 vLPC). Il rimborso,
essendo inferiore all'importo massimo generale, era dato nella misura delle
spese comprovate.
Va infatti ricordato che l'art. 3 cpv. 1 2a frase
OMPC costituiva la regola di base, ovvero la non deducibilità
dell'assegno per grandi invalidi era la norma, quindi tanto per le spese di
malattia e di invalidità inferiori ai limiti previsti dall'art. 3d cpv. 2 vLPC
quanto per quelle superiori.
L'art. 3 cpv. 2 OMPC, che specificava l'art. 3d cpv.
2bis vLPC, prevedeva invece un'eccezione a questo principio, nel senso che se
era dato l'aumento dell'importo rimborsabile secondo l'art. 3d cpv. 2bis vLPC o
l'art. 19b OPC-AVS/AI, allora l'assegno per grandi invalidi doveva essere dedotto
dalle spese per le cure e l'assistenza. In altre parole, era soltanto quando
dette spese erano superiori all'AGI dell'AI o dell'AINF di grado medio o
elevato e se i limiti massimi generali dell'art. 3d cpv. 2 vLPC non
erano sufficienti a rimborsare tutte le spese di malattia e di invalidità, che
allora era possibile dedurre l'assegno per grandi invalidi (N. 5030 DPC).
Hardy Landolt, nei suoi contributi intitolati: Die EL als Pflege-versicherung, in:
SZS [RSAS] 2011 pag. 205 e Pflegekosten und Ergänzungsleistungen, in:
Pflegerecht 2013 pag. 222, sintetizza nei passaggi riportati qui di seguito
quanto sino ad ora espresso:
" D.
Bundesrechtliche Minimalbeträge
Die bis zum 31. Dezember 2007 geltende Regelung statuierte eine
Höchstgrenze von CHF 25 000.– pro Jahr für alle Krankheits- und
Behinderungskosten. Dieser Höchstbetrag erhöhte sich für zu Hause wohnende
Personen mit einem Anspruch auf Hilflosenentschädigung der IV oder der UV bei
schwerer Hilflosigkeit auf CHF 90 000.–, soweit die Kosten für Pflege und
Betreuung durch die Hilflosen-entschädigung nicht gedeckt sind.
Diese besondere Höchstgrenze bezweckte, pflege-
und betreuungs-bedürftigen Personen die Gelegenheit zu geben, möglichst lange
selbstständig wohnen zu können und nicht in ein Heim eintreten zu müssen. Aus
diesem Grund beschränkt sich die Erhöhung der allgemeinen Höchstgrenze von CHF
25.
000.– auf die Vergütung von Pflege- und Betreuungskosten. Im Unterschied zur
allgemeinen Höchstgrenze wird bei der besonderen Höchstgrenze jedoch die
Hilflosenentschädigung angerechnet, da die Erhöhung nur in Frage kommt,
"soweit die Kosten für Pflege und Betreuung durch die
Hilflosenentschädigung nicht gedeckt sind.".
2.8
Per quanto concerne le norme attualmente in vigore, in essere dal
1° gennaio 2008, già è stato evidenziato che i Cantoni designano le spese che
possono essere rimborsate secondo l'art. 14 cpv. 1 LPC, elenco che, come fino
al 31 dicembre 2007 (DTF 129 V 379 consid. 3.1), è esaustivo (STF 9C_84/2009
consid. 4.4).
L'art. 14 cpv. 2 LPC stabilisce che i Cantoni
possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura
di prestazioni economica e appropriata.
La limitazione del rimborso delle spese di malattia
e di invalidità con rinvio agli importi minimi dell'art. 14 cpv. 3 e 4 LPC non
viola né il principio della parità di trattamento di cui agli artt. 8 cpv. 1
Cost. fed. e 14 CEDU, né il diritto al rispetto della vita familiare giusta gli
artt. 13 cpv. 1 Cost. fed. e 8 n. 1 CEDU (DTF 138 I 225
consid. 3.5-3.9; Müller,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3a edizione, 2015, nn. 842-846).
I Cantoni sono però autorizzati a fissare modalità
ed estensione dei costi indennizzabili all'interno delle categorie di costi di
cui all'art. 14 cpv. 1 LPC e possono facoltativamente prevedere nel diritto
cantonale altre categorie di costi (Hardy
Landolt, Die EL als Pflegeversicherung, in: SZS [RSAS] 2011 pag. 202).
Gli importi massimi generali e particolari sono
stati ripresi nella nuova LPC dal 1° gennaio 2008 come importi minimi a
seconda del grado di grande invalidità. I Cantoni possono ormai stabilire
importi massimi generali e particolari. Tuttavia, gli importi massimi generali
cantonali non possono essere inferiori agli importi annui previsti dall'art. 14 cpv. 3 LPC (Hardy Landolt, Pflegekosten und
Ergänzungsleistungen, in: Pflegerecht 2013 pag. 222; Müller, op. cit., n. 841).
I Cantoni regolano in modo differente l'ampiezza
delle spese di malattia e d'invalidità rimborsabili, tuttavia essi hanno
regolarmente ripreso il regime vigente sotto il precedente diritto federale (Hardy Landolt, Pflegekosten und
Ergänzungs-leistungen, in: Pflegerecht 2013 pag. 220).
Dal 1° gennaio 2008 le spese di malattia e di
invalidità sono finanziate esclusivamente dai Cantoni (Messaggio
concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della
perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e
Cantoni (NPC) del 7 settembre 2005, pag. 5545), i quali designano
dettagliatamente le spese che possono essere rimborsate ex art. 14 cpv. 1 LPC
(N. 5210.02 DPC del 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2015).
Il rimborso delle spese di malattia e di invalidità
è limitato. In aggiunta alla PC annua possono infatti essere rimborsati, per
anno civile, al massimo gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a e b LPC.
I Cantoni possono stabilire importi massimi più elevati (N. 5310.01 DPC).
Secondo il N. 5310.02 DPC,
" Gli
importi di cui al N. 5310.01 sono aumentati conformemente all'articolo 14
capoverso 4 LPC e all'articolo 19b OPC-AVS/AI (v. allegato 1.6, tab. 2) per le
persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno dell'AI o dell'AINF per
una grande invalidità di grado medio o elevato.".
Per il N. 5310.04 DPC, modificato nel 2012 con
l'entrata in vigore, il 1° gennaio, della 6a revisione della LAI e quindi con
l'introduzione del contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI,
" L'aumento
previsto al N. 5310.02 deve essere applicato, se le spese di cura e di
assistenza comprovate sono più elevate dell'assegno per grandi invalidi e del
contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI e se gli importi di cui all'articolo
14.
capoverso 3 lettera a numeri 1 e 2 LPC, prima della deduzione dell'assegno e
del contributo per l'assistenza, non sono sufficienti per rimborsare tutte le
spese di malattia e d'invalidità (per alcuni esempi, v. Pratique VSI 2003 404
segg.). L'importo maggiorato è disponibile soltanto per il rimborso delle spese
di cura e di assistenza.".
Erwin Carigiet e Uwe Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, a pagina 205 affermano che l'aumento è possibile quando le spese per le cure e l'assistenza, insieme alle altre
spese di malattia e di invalidità, sono superiori all'assegno per grandi
invalidi e agli importi massimi generali.
Secondo questi autori,
"Die Erhöhung
kommt zur Anwendung: (…) Wenn die ausgewiesenen Pflege- und Betreuungskosten zusammen
mit den übrigen Krankheits- und Behinderungskosten höher sind als die
Hilflosenentschädigung und die allgemeinen Höchstbeträge.".
Per meglio spiegare questo concetto, essi riportano
il seguente esempio:
" Ein Rentner bezieht eine Hilflosenentschädigung schweren Grades von
Fr. 21 888.- im Jahr. Die Krankheitskosten bis zu Fr. 25 000.- werden ihm
vollumfänglich vergütet. Reicht er nun weitere Pflegekosten in der Höhe von Fr.
10.
000.- ein, so können sie nicht vergütet werden, weil er diese mit der Hilflosenentschädigung
decken muss. Erst wenn die Krankheitskosten den Betrag von Fr. 46 888.- (25 000
+ 21 888) übersteigen, besteht wieder Anspruch auf Erstattung der Kosten über
Ergänzungsleistungen, und zwar bis maximal Fr. 90 000.-.".
In conclusione, si deve ritenere che quando un
assicurato deve fronteggiare delle spese per le cure e l'assistenza così
importanti da superare l'importo dell'assegno per grandi invalidi dell'AI o
dell'AINF di grado medio o elevato e del contributo per l'assistenza e
l'insieme delle spese di malattia e di invalidità è superiore agli importi
minimi generali dell'art. 14 cpv. 3 LPC prima della deduzione dell'AGI e del contributo
per l'assistenza, egli può ottenere dalle PC il rimborso di queste spese per la
parte che non è coperta dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per
l'assistenza.
Se ne deduce, da una parte, che nella determinazione
del rimborso delle spese di malattia e di invalidità l'assegno per grandi
invalidi è indicatore dell'ampiezza del rimborso.
D'altra parte, va ritenuto che gli importi aumentati
di rimborso per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado medio
o elevato dell'AI o dell'AINF si applicano soltanto nella misura in cui le
spese per le cure e l'assistenza non sono coperte dall'assegno per grandi
invalidi e dal contributo per l'assistenza (art. 14 cpv. 4 LPC e art. 19b cpv.
1.
e 2 OPC-AVS/AI; Hardy Landolt, Anrechnung der
Hilflosenentschädigung als Einkommen?, in: Pflegerecht 2013 pag. 248).
2.9
Occorre
ricordare che l'art. 14 cpv. 2 LPC ha delegato ai Cantoni la facoltà di
precisare la natura e l'ampiezza delle spese di malattia e di invalidità che
possono essere rimborsate in ogni categoria prevista dalla LPC, essendo essi
liberi di fissare altre prestazioni rimborsabili (STF 9C_470/2013 dell'11
ottobre 2013, consid. 3.1; Hardy Landolt,
Pflegekosten und Ergänzungs-leistungen, in: Pflegerecht 2013 pag. 220).
L'art. 14 cpv. 3 LPC ha
invece concesso ai Cantoni la possibilità di fissare degli importi massimi, che
però non possono essere inferiori agli importi indicati da questa stessa norma.
Tutte le legislazioni cantonali sono state subito
adattate dal 2008 alla nuova LPC, senza quindi fare capo alla possibilità
offerta dall'art. 34 LPC di beneficiare di un periodo transitorio di tre anni
durante i quali continuare ad applicare l'OMPC.
Il TCA osserva che praticamente tutti i Cantoni
hanno ripreso comunque le normative del previgente diritto federale (in
particolare l'art. 3 OMPC).
In effetti, in specifici regolamenti relativi al rimborso
delle spese di malattia e di invalidità in materia di prestazioni complementari
rispettivamente in ordinanze di applicazione della LPC, i Cantoni hanno ripreso
alla lettera il contenuto dell'art. 3 cpv. 1 OMPC e dell'art. 3 cpv. 2 1a frase
OMPC, oltre agli altri capoversi.
Essi hanno quindi espressamente previsto che, da una
parte, la concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI,
dell'AINF o dell'assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle
spese da parte di altre assicurazioni; d'altra parte che, in caso di aumento
dell'importo rimborsabile secondo l'art. 14 cpv. 4 LPC o l'art. 19b OPC-AVS/AI,
l'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AINF deve essere dedotto
dalle spese, debitamente comprovate, per le cure e l'assistenza.
Alcuni di questi Cantoni (ad esempio, Berna [art. 10
cpv. 1 2a frase OiLPC, RS 841.311], Ginevra [art. 5 cpv. 2 2a frase RFMPC, RS J
4.
20.04], Grigioni [art. 4 cpv. 1 2a frase DELCPC, RS 544.320], Lucerna [art. 5
cpv. 2 2a frase ELKV, RS 881b], Neuchâtel [art. 6 cpv. 2 2a frase RFMPC, RS
820.
], Uri [art. 17 cpv. 2 2a frase ELKV, RS 20.2435], Vallese [art. 5 cpv.
2.
RMPC, RS 831.305]; per tutti i Cantoni della Svizzera tedesca più Friburgo e
Vallese, cfr. Hardy Landolt,
Pflegekosten und Ergänzungsleistungen, in: Pflegerecht 2013 pag. 223, con il
rinvio alla lista completa in: www.pfle.ch/el-flick.pdf, consultata il 12
dicembre 2014), hanno inoltre ripreso la precedente condizione dell'art. 3 cpv.
2.
2a frase OMPC, attualizzandola, secondo cui il rimborso non può tuttavia
essere inferiore all'importo minimo generale dell'art. 14 cpv. 3 LPC.
Il Canton Giura (art. 8 OPC, RS 831.301), il Canton
Svitto (art. 9 ELKV, RS 362.211) e il Canton San Gallo (art. 12 ELKV, RS
351.
) non hanno invece disposto alcuna norma di contenuto analogo all'art. 3
cpv. 2 2a frase OMPC, mentre il Canton Friburgo (art. 5 cpv. 2 2a frase OMPCF,
RS 841.3.21) ha previsto che l'assegno per grandi invalidi non può essere
dedotto fintanto che le spese di malattia e di invalidità da rimborsare non
superano l'importo massimo dell'art. 14 cpv. 3 LPC.
A ciò si aggiunge che tutte le legislazioni
cantonali esaminate dispongono in sostanza che le spese di malattia e
d'invalidità possono essere rimborsate, oltre alle PC annue, al massimo fino a
concorrenza degli importi fissati all'art. 14 cpv. 3-5 LPC, ossia gli importi
massimi rimborsabili dai Cantoni corrispondono agli importi indicati all'art. 14 cpv. 3-5 LPC.
La tabella pubblicata da Hardy Landolt, Pflegekosten und Ergänzungsleistungen, in:
Pflegerecht 2013 pag. 223 e nel link ivi indicato, riassume così il diritto di
rimborso spese di malattia e di invalidità per ognuno dei 5 rispettivamente dei
21.
Cantoni esaminati:
" Total max/Jahr Keine HE Fr.
25'000.-
HE
leicht Fr. 25'000.-
HE
mittelschwer Fr. 60'000.-
HE
schwer Fr. 90'000.-
Bei Kosten über
25'000.- wird die HE als Einnahme angerechnet"
In merito a questa questione, va qui rilevato come
la ricorrente stessa abbia interpellato sei Casse cantonali di compensazione e
abbia concluso quanto segue (doc. IX punto 2):
" (…) A tale riguardo occorre rilevare che in Svizzera sono 6 i Cantoni
che non hanno ripreso nella loro legge di applicazione il tenore dell'art. 3
cpv. 2 seconda frase OMPC: Uri, Svitto, Giura, Lucerna, San Gallo e Ticino.
Tutti gli altri Cantoni hanno invece previsto esplicitamente che il rimborso
delle spese di malattia non può scendere al di sotto degli importi minimi previsti
dall'art. 14 cpv. 3 LPC.
Il nostro Servizio ha interpellato i 5 altri
Cantoni. Al di là del Canton S. Gallo, il quale prevede in una regolamentazione
molto particolare - la cui legalità non è comunque finora stata confermata dai
Tribunali - il computo dell'AGI medio e elevato e solo in casi particolari un
rimborso sotto i limiti minimi fissati dall'art. 14 cpv. 3 LPC, gli altri
Cantoni hanno confermato che, malgrado ciò non sia espressamente previsto nelle
relative Leggi cantonali di applicazione, a) non vi è un computo
dell'AGI di grado esiguo e b) nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC
l'importo rimborsato dopo il computo dell'AGI non può scendere al di sotto
degli importi minimi previsti dal cpv. 3.
In conclusione, dei 26 Cantoni svizzeri 24 Cantoni
hanno interpretato - a nostro parere correttamente - la volontà del legislatore
federale e la nuova LPC nel senso che gli importi fissati all'art. 14 cpv. 3
LPC sono importi minimi, sotto i quali i Cantoni non possono scendere nel
rimborso delle spese. Il Canton San Gallo prevede che non vi è un computo
dell'AGI esiguo e una soluzione molto particolare (la cui legalità, come
esposto, non è però ancora stata verificata dai Tribunali) per il computo
dell'AGI medio ed elevato nei casi di cure e assistenza prestate dai
famigliari. Ad eccezione del Ticino o, per meglio dire, della Cassa Cantonale
di compensazione del Canton Ticino - dal momento che il legislatore cantonale
aveva espressamente ribadito che le modifiche di Legge non andavano a
peggiorare la situazione dei beneficiari PC - tutti i Cantoni hanno compreso in
modo univoco la volontà del legislatore: nessun computo dell'AGI esiguo,
importo minimo di rimborso anche nei casi di computo dell'AGI medio e elevati
pari almeno a quello fissato nell'art. 14 cpv. 3 LPC.".
2.10
Per ciò che
concerne il nostro Cantone, va evidenziato che il Consiglio di Stato si
è così espresso in merito alle spese di malattia e di invalidità (Messaggio n.
5924.
Attuazione della Nuova impostazione della perequazione
finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)
nel Cantone Ticino, del 2 maggio 2007, capitolo 8.2.4):
" Con la NPC, le spese di malattia e di invalidità sono esclusivamente a
carico dei Cantoni, ai quali spetta di determinare quali siano le spese
rimborsabili, nei limiti dell'art. 14 della legge federale.
Il contenuto dell'Ordinanza federale sul rimborso
delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di
prestazioni complementari (OMPC) viene quindi ripreso nella legislazione
cantonale sulle prestazioni complementari (legge di applicazione e
regolamento), ritenuto che il nostro Cantone limita il rimborso alle spese
necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica ed appropriata
(art. 14 cpv. 2 della legge federale).
Gli importi massimi dei rimborsi corrispondono a
quelli previsti dall'art. 14 cpv. 3-6 della legge federale.
Con la nuova legge cantonale di applicazione viene
conferita una delega al Consiglio di Stato di determinare a quali attori
(fornitori di prestazioni o assicuratori) possono essere direttamente
rimborsati i costi fatturati e non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 della nuova
legge federale).".
Se da un canto il Cantone Ticino ha a tutti gli
effetti emanato nella sua legge di applicazione dei disposti identici all'art.
3.
cpv. 1 OMPC, d'altro canto il legislatore ticinese non ha invece previsto una
norma specifica di contenuto analogo all'art. 3 cpv. 2 OMPC.
Infatti, il già citato art. 8 LaLPC, portante sulla
relazione con le prestazioni di altre assicurazioni, recita:
" 1 Un diritto al rimborso
delle spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano
già prese a carico da altre assicurazioni.
2.
La
concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI,
dell'assicurazioni infortuni o dell'assicurazione militare non è equiparata a
un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni.
3.
Nella
misura in cui l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l'assegno
per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per fissare
l'importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a
rimborsare, l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese
considerate.
4.
Nei
casi di cui all'articolo 14 capoverso 5 LPC, i cpv. 3 e 4 sono applicabili per
analogia.".
Il legislatore ticinese ha quindi ribadito il
principio secondo cui la concessione di un assegno per grandi invalidi non è
equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni (art. 8
cpv. 2 LaLPC, che riprende l'art. 3 cpv. 1 2a frase OMPC) e che, pertanto, gli
assegni per grandi invalidi non devono essere dedotti dalle spese
per le cure e l'assistenza (Pratique VSI 1998 pag. 75).
Per contro, a differenza degli altri Cantoni che
hanno ribadito la lettera dell'art. 3 cpv. 2 OMPC, il Ticino non ha previsto
niente di specifico in caso di aumento dell'importo minimo delle spese di
malattia e di invalidità secondo l'art. 14 cpv. 4 LPC. Non è stata
regolamentata questa possibilità di aumentare l'importo rimborsabile e quindi
nemmeno è stata prevista una garanzia minima di rimborso delle spese (l'art. 3
cpv. 2 OMPC disponeva, infatti, che l'assegno per grandi invalidi dell'AI o
dell'AINF fosse dedotto dalle spese e che il rimborso non fosse inferiore agli
importi massimi giusta l'art. 3d cpv. 2 LPC).
Inoltre l'art. 8 cpv. 3 LaLPC, identico al tenore
dell'art. 3 cpv. 3 OMPC, si riferisce all'ambito dell'assicurazione malattia e
prevede che nel caso in cui una Cassa malati, intervenendo nel rimborso delle
spese di malattia e di invalidità, tenga conto dell'assegno per grandi invalidi
per determinare l'importo delle spese di cura e assistenza a domicilio da
rimborsare, al fine di evitare che l'assegno per grandi invalidi sia dedotto
due volte da queste spese lo stesso non deve più essere dedotto dalle spese.
Va infine osservato che in virtù dell'autonomia
concessa dall'art. 14 cpv. 3 LPC, che prevede che è legittimato a fissare degli
importi massimi generali e particolari, il nostro Cantone ha disposto che le
spese di malattia e di invalidità e gli importi massimi sono quelli
riconosciuti dalla LPC (art. 5 LaLPC).
2.11
Il 15 gennaio
2015.
(doc. XVI) il TCA ha interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali sulla questione dei rimborsi delle spese di malattia e di invalidità.
In quell'occasione è stato indicato che ad
una persona beneficiaria di prestazioni complementari che riceve un assegno per
grandi invalidi dell'AI di grado medio di Fr. 14'040.- e le cui spese di
malattia e di invalidità annue assommano a Fr. 13'032.-, la Cassa aveva negato
il diritto al rimborso di dette spese.
Questo Tribunale ha fatto presente all'UFAS l'opinione della Cassa
di compensazione, secondo cui poiché l'art. 14 cpv. 4 e 5 LPC non prevede (più)
una "franchigia" di rimborso ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 2a frase
OMPC, per le spese per le cure e l'assistenza spetterebbe quindi ai Cantoni
decidere se l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza
debbano essere dedotti anche prima del raggiungimento dei limiti
dell'art. 14 cpv. 3 LPC.
A mente dell'amministrazione, la garanzia prevista dall'OMPC di un
importo minimo rimborsato prima del computo dell'AGI e del contributo
per l'assistenza non sarebbe più stata ripresa nella LaLPC e quindi essa non
sarebbe più tenuta a rispettare i limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC dopo avere
dedotto l'AGI e il contributo per l'assistenza dalle spese di malattia e di
invalidità.
Il TCA ha dunque chiesto al citato Ufficio federale se:
"1. Dal 1°
gennaio 2008, i Cantoni possono dedurre l'AGI ancora prima del
raggiungimento dei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC?
2.
La Cassa di
compensazione è legittimata a rimborsare delle spese anche se, quando applica i
disposti degli artt. 14 cpv. 4 LPC e 19b OPC-AVS/AI, esse si ritrovano ad
essere inferiori agli importi minimi dell'art. 14 cpv. 3 LPC, non
garantendo quindi (più) agli assicurati un importo minimo di rimborso come
sotto l'egida dell'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC?".
Nel parere del 23 gennaio 2015 (doc. XVII) l'UFAS ha
distinto fra due ipotesi di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità:
" En dessus du montant minimal de Fr. 25'000.-
Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation
financière (RPT) au 1er janvier 2008, la totalité du volet PC relatif aux frais
de maladie et d'invalidité a passé sous l'autorité exclusive des cantons.
Comme sous l'empire de l'OMPC précédemment en
vigueur (v. art. 3, al. 2), lors d'une impotence moyenne ou grave, l'allocation
pour impotent (API) doit être portée en déduction des frais de soins et
d'assistance à rembourser en sus de l'API lorsque le montant minimal (Fr.
25'000.-) est dépassé (art. 14, al. 4, LPC en corrélation avec art. 19b, al. 1,
OPC).
En dessous du montant minimal de Fr. 25'000.-
En dessous de cette limite, de même qu'en cas
d'impotence légère, c'est aux cantons qu'il appartient de décider si l'API doit
être portée en déduction.
Contrairement à l'ancien art. 3, al. 1, phrase 2,
OMPC, selon lequel l'octroi d'une API n'était pas assimilé à une prise en
charge par d'autres assurances, la réglementation cantonal (LaLPC) en vigueur
limite le champ d'application y relatif à l'API pour impotence grave (art. 8,
al. 2, LaLPC "assegno per grandi invalidi…"). En d'autres termes, les
autres API, et notamment l'API pour impotence moyenne dont votre correspondance
fait état, sont désormais assimilées à une prise en charge par d'autres
assurances, et doivent par conséquent être déduites (art. 8, al. 1,
LaLPC).".
Sulla scorta di queste considerazioni, l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali ha così risposto ai quesiti sottopostigli:
"1. Qui,
depuis le 1er janvier 2008, les cantons peuvent déduire l'API en dessous de la
limite de l'art. 14, al. 3, LPC.
2.
Dans
l'hypothèse de l'art. 14, al. 4, LPC en corrélation avec l'art. 19b OPC (en
dessus du montant minimal de Fr. 25'000.-), les frais sont remboursés après
déduction de l'API pour impotence moyenne ou grave, étant précisé que la teneur
de l'ancien art. 3, al. 2, phrase 2, OMPC, selon lequel "Le remboursement
ne peut toutefois être inférieur au montant maximal", n'a pas été reprise
par la réglementation cantonale.".
Secondo l'UFAS, dunque, i Cantoni sono autorizzati a
dedurre l'assegno per grandi invalidi anche quando le spese di malattia
e di invalidità sono inferiori ai limiti dell'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC.
Inoltre, l'Ufficio federale ritiene che nel caso in
cui dette spese siano superiori al limite minimo di Fr. 25'000.- e le
spese per le cure e l'assistenza siano maggiori dell'assegno per grandi
invalidi, il diritto al rimborso delle spese, dopo deduzione
dell'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AINF di grado medio o elevato,
possa essere inferiore all'importo minimo dell'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC,
non essendovi più, come prima, sotto l'egida dell'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC,
una garanzia minima di rimborso delle spese di malattia e di invalidità.
Questo Tribunale constata che la prima risposta
data, seppure non sia stato specificato nulla al riguardo, si fonda su delle
disposizioni che l'UFAS stesso ha emanato il 21 dicembre 2012.
Nel Bollettino destinato alle Casse di compensazione
AVS e agli organi di esecuzione delle PC N. 323, avente per oggetto il computo
del contributo per l'assistenza dell'AI nelle prestazioni complementari entrato
in vigore il 1° gennaio 2012, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
infatti affermato che nel caso di una grande invalidità di grado medio o elevato,
il contributo per l'assistenza deve essere dedotto dalle spese di
malattia e di invalidità da rimborsare oltre all'assegno per grandi invalidi
quando l'importo minimo dell'art. 14 cpv. 4 LPC (recte: art. 14 cpv. 3
LPC) viene superato.
E meglio, nel predetto Bollettino N. 323 l'Ufficio federale si è così espresso a tale riguardo:
" (…)
Le 1er janvier 2012, la contribution d’assistance de l’AI a été introduite à
l’échelle de la Suisse entière. Les dispositions suivantes règlent la question
de la prise en compte de la contribution d’assistance dans le cadre du
remboursement des frais de maladie et d’invalidité par les PC, et sont
applicables à toutes les contributions d’assistance versées à compter du 1er janvier 2012.
1.
Prise en compte de la contribution
d’assistance dans les frais de maladie et d’invalidité
1.1
Principe et montant
de la prise en compte
Les personnes qui
bénéficient d’une contribution d’assistance de l’AI continuent en principe à
pouvoir prétendre au remboursement des frais de maladie et d’invalidité par les
PC. Cela étant, lors d’une impotence moyenne ou grave, la contribution
d’assistance doit être portée en déduction des frais à rembourser en sus de
l’allocation pour impotent lorsque le montant minimal au sens de l’art. 14, al.
4, LPC, est dépassé. En dessous de cette limite, de même qu’en cas d’impotence
légère, c’est aux cantons qu’il appartient de décider si la contribution
d’assistance et l’allocation pour impotent doivent être portées en déduction ou
non. Dans le cadre de la PC annuelle, la contribution d’assistance ne
saurait être prise en compte au chapitre des revenus (cf. art. 11, al. 3, let.
f, LPC).
La déduction de la
contribution d’assistance peut intervenir exclusivement sur les frais d’aide,
de soins et d’assistance à domicile (art. 14, al. 1, let. b, LPC). Tous les
autres frais (frais de traitement dentaire, frais liés aux cures balnéaires et
aux séjours de convalescence prescrits par un médecin, frais liés à un régime
alimentaire particulier, frais de transport vers le centre de soins le plus
proche, frais de moyens auxiliaires et frais payés au titre de la participation
aux coûts selon l’art. 64 LAMal) continuent à devoir être remboursés comme
d’ordinaire. Lorsque les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile
sont prodigués par des membres de la famille, la contribution d’assistance ne
saurait – au contraire de l’allocation pour impotent – être portée en déduction
dans la mesure où elle ne couvre pas lesdits frais.
Ce n’est que la
contribution d’assistance effectivement versée qui peut être portée en
déduction des frais de maladie et d’invalidité à rembourser; La prise en compte
d’un montant forfaitaire égal au montant maximal de la contribution
d’assistance accordée n’est pas admissible. Le montant de la contribution
d’assistance doit toujours être pris en compte à concurrence du montant
intégral effectivement versé. Il en va ainsi même si son versement intervient,
en tout ou en partie, pour des prestations qui ne sont pas des frais de maladie
et d’invalidité au sens de l’art. 14, al. 1, let. a à g, LPC. Si une contribution
d’assistance est versée avec effet rétroactif pour une période au cours de
laquelle des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ont déjà été
remboursés par le biais des PC, ces derniers doivent être restitués ou
compensés avec la contribution d’assistance (cf. à cet effet ch. 2).
1.2
Procédure
L’organe PC sollicite de
l’assuré la production de tous les décomptes de prestation qui concernent la
contribution d’assistance. Au regard des décomptes alors en sa possession,
l’organe PC détermine le montant des frais de maladie et d’invalidité
susceptible d’être remboursé en vertu des dispositions légales fédérales et
cantonales. On portera en déduction du montant ainsi établi l’allocation
pour impotent et la contribution d’assistance. Le solde éventuel sera versé par
l’organe PC à l’assuré.
Si l’assuré ne s’annonce
pas pour l’octroi d’une contribution d’assistance bien qu’il pourrait y
prétendre, ou s’il fait valoir exclusivement auprès des PC le remboursement de
frais qui devraient être couverts par la contribution d’assistance, l’organe PC
est autorisé à suspendre le remboursement des frais d’aide, de soins et
d’assistance à domicile (à l’exception des prestations fournies par les membres
de la famille) à compter de l’écoulement d’un délai de sommation et de
réflexion approprié. Quant aux frais qui ne sont pas couverts par la
contribution d’assistance, ils continuent d’être remboursés en totalité par les
PC.
(…)".
Inoltre, nelle spiegazioni fornite al TCA in
risposta ai suoi quesiti l'UFAS precisa, riprendendo testualmente il tenore di
una frase contenuta nell'esposto Bollettino, che al di sotto del limite minimo
di Fr. 25'000.-, così pure in caso di assegno per grandi invalidi di grado lieve,
appartiene ai Cantoni decidere se il contributo di assistenza e l'assegno per
grandi invalidi debbano essere dedotti o no (doc. XVII:
"En dessous de cette limite, de même qu'en cas d'impotence légère,
c'est aux cantons qu'il appartient de décider si l'API doit être portée en
déduction.").
Quest'ultima indicazione è stata poi ripresa da Hardy Landolt,
Anrechnung der Hilflosenentschädigung als Einkommen?, in: Pflegerecht 2013,
dove a pagina 248 egli riproduce esattamente il testo del predetto Bollettino
N. 323 - peraltro precedentemente citato in un altro suo contributo
(Behinderung und Recht, 2/2013 pag. 7) -, per quanto concerne la possibilità di
deduzione dell'assegno per grandi invalidi al di sotto del limite minimo
dell'art. 14 cpv. 3 LPC ("Unterhalb des
Mindestbetrages sowie bei leichter Hilflosigkeit entscheiden die Kantone, ob
der Assistenzbeitrag und die Hilflosenentschädigung angerechnet werden oder
nicht.").
Inoltre, sempre secondo questo autore, alcuni
Cantoni escludono il computo dell'assegno per grandi invalidi dal rimborso
delle spese di malattia e di invalidità al di sotto dell'importo minimo
giusta l'art. 14 cpv. 3 LPC.
Egli osserva, infine, che nel diritto cantonale
manca d'altra parte una regolamentazione concernente il computo del contributo
di assistenza, ciò che causa un'insicurezza nella pratica.
2.12
Chiamato ora a
pronunciarsi sulla base di quanto qui sopra esposto, il TCA rileva quanto
segue.
2.12.1
Sulla
deducibilità dell'assegno per grandi invalidi quando le spese di malattia e di
invalidità sono inferiori ai limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC
2.12.1.1
L'art. 14 cpv. 3
LPC non prevede indubbiamente la possibilità di computare
l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza sulle spese di
malattia e di invalidità qualora le stesse siano inferiori ai limiti
generali massimi. Il testo legale è molto chiaro e non necessita di
interpretazione.
È infatti soltanto l'art. 14 cpv. 4 LPC che dispone
che se i costi superano l'importo minimo di Fr. 25'000.- e per quanto le
spese per le cure e l'assistenza non sono coperte dall'assegno per grandi
invalidi dell'AI o dell'AINF ("dans la mesure où les frais de soins et
d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la
contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI." e "soweit die
Kosten für Pflege und Betreuung durch die Hilflosenentschädigung nicht gedeckt
sind."), allora l'assegno per grandi invalidi e il contributo per
l'assistenza sono dedotti dalle spese per la parte (delle spese) non
coperta dall'AGI e dal contributo per l'assistenza, dando così la possibilità
agli assicurati che vivono a casa di beneficiare dell'aumento del rimborso
delle spese di malattia e d'invalidità fino a Fr. 60'000.- o a Fr. 90'000.- (Müller, op. cit., n. 849).
L'eccezione della possibilità esplicitamente
prevista dall'art. 14 cpv. 4 LPC che giustifica il computo dell'assegno
per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza per la parte delle spese
che non sono coperte da queste stesse prestazioni, può dunque avvenire unicamente
nel caso in cui sia dato l'aumento dell'importo rimborsabile e quindi non anche
quando le spese di malattia e d'invalidità sono inferiori agli importi di cui
all'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC.
Anche gli esempi riportati da diversi autori
confermano questa soluzione.
Müller, op. cit., n. 851, rifacendosi agli esempi esposti nella Pratique VSI
2003.
pag. 404, ha citato il caso di una persona che riceve un AGI di Fr. 20'000.-
e ha delle spese per le cure e l'assistenza di Fr. 21'000.-. Questi costi sono
dunque superiori all'assegno per grandi invalidi, tuttavia l'importo di Fr.
25'000.- è sufficiente prima della deduzione dell'AGI a coprire questi costi.
Non v'è quindi alcun aumento del limite di Fr. 25'000.-. Pertanto, l'assegno
per grandi invalidi non deve essere dedotto e in tal caso vengono
rimborsati tutti i Fr. 21'000.-.
Nell'esempio riportato da Carigiet/Koch (cfr. consid. 2.8), essi affermano chiaramente
che le spese di malattia e di invalidità fino a Fr. 25'000.- sono rimborsate integralmente
("Die Krankheitskosten bis zu Fr. 25 000.- werden ihm vollumfänglich
vergütet.").
Ciò implica quindi che l'assegno per grandi invalidi
non deve essere dedotto quando le spese sono inferiori a
tale limite.
2.12.1.2
In merito alla
possibilità di dedurre l'assegno per grandi invalidi il Tribunale federale è
stato molto chiaro nella sua già citata 9C_84/2009, laddove al considerando 4.2 ha spiegato come tale procedere possa avvenire unicamente quando l'importo massimo generale venga
aumentato in virtù dell'art. 3d cpv. 2bis vLPC, mentre è escluso che l'AGI sia
deducibile dalle spese per le cure e l'assistenza nel caso in cui le spese di
malattia e di invalidità siano inferiori ai limiti generali posti dall'art. 3d
cpv. 2 vLPC. Il testo di legge, al riguardo, è infatti molto chiaro.
Per il TCA, ritenuto, come visto, che le citate
norme in vigore fino al 2007 sono identiche, nel loro tenore, a quelle in
essere dal 2008 (art. 14 cpv. 3 e 4 LPC), va qui senza alcun dubbio concluso
che lo stesso principio posto allora dalla nostra Massima Istanza debba essere
ripreso anche nel nuovo diritto.
2.12.1.3
Per quanto
concerne l'opinione dell'UFAS su questa tematica, va qui rilevato quanto segue.
Analizzando le conclusioni dell'autorità federale da
un punto di vista cronologico, va dapprima evidenziato che sia le DPC in vigore
nel 2007 prima dell'entrata in vigore della Nuova perequazione finanziaria (NN.
5030, 5030.1 e 5030.4), sia le DPC attualmente in essere (N. 5310.04),
permettono la deduzione dell'assegno per grandi invalidi - e dal 1° gennaio
2012.
anche del contributo per l'assistenza - soltanto quando è dato l'aumento
dei limiti generali massimi.
In altre parole, devono essere riunite due
condizioni affinché si possa procedere con la deduzione dell'assegno per grandi
invalidi: per la prima, le spese per le cure e l'assistenza sono superiori
all'AGI; per la seconda, gli importi massimi generali non sono sufficienti per
rimborsare l'insieme delle spese di malattia e di invalidità. È soltanto a
queste condizioni che è sì dato l'aumento dell'importo rimborsabile delle
spese, ma anche che l'assegno per grandi invalidi deve essere dedotto.
In secondo luogo il suesposto Bollettino N. 323,
emanato dall'UFAS il 21 dicembre 2012 nell'ambito dell'introduzione, dall'inizio
di quell'anno, del contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI, prevede,
come visto, che se un assicurato beneficia di un AGI di grado medio o elevato e
gli importi minimi dell'art. 14 cpv. 3 LPC sono superati, allora l'assegno per
grandi invalidi deve essere dedotto dalle spese di malattia e di invalidità da
rimborsare.
Detto Ufficio precisa però pure che al di sotto
dei limiti generali previsti dall'art. 14 cpv. 3 LPC, i Cantoni sono liberi di
decidere se l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza
debbano essere dedotti dalle spese per le cure e l'assistenza.
Anche la spiegazione data il 23 gennaio 2015 dall'Ufficio
federale al TCA pendente causa riprende esattamente alla lettera il testo del
predetto Bollettino per quanto concerne la deducibilità dell'AGI al di sotto
dei limiti generali. E nella risposta n. 1 ("Oui,
depuis le 1er janvier 2008, les cantons peuvent déduire l'API en dessous de la
limite de l'art. 14, al. 3, LPC.") l'UFAS sottolinea ulteriormente questa
tesi.
Nell'opuscolo informativo 5.01 Prestazioni
complementari, pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione
con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stato al 1° gennaio 2015 (www.avs-ai.ch),
al capitolo 13 sulle spese di malattia e di invalidità risulta
quanto segue:
" 13
Oltre alle PC annue, quali importi sono rimborsati annualmente a titolo di
spese di malattia e d'invalidità?
Oltre alle PC annue, a titolo di spese di malattia e d'invalidità
è possibile rimborsare annualmente al massimo i seguenti importi:
a persone sole fr.
25.
000.-
a coppie di coniugi fr.
50.
000.-
a persone residenti in un istituto fr. 6
000.
-
I Cantoni possono tuttavia prevedere importi superiori.
Per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell'AI o
dell'assicurazione contro gli infortuni che vivono in casa propria l'importo è
aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato ed a 60 000 in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e
l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal
contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.".
Occorre ricordare che le direttive dell'UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), pur non avendo ovviamente valore
vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione
attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al
fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità
di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1; DTF 133 V 587
consid. 6.1; DTF 133 V 257 consid. 3.2; DTF 133 II 305 consid. 8.1).
Così pure il Bollettino N. 323 e l'opuscolo
informativo 5.01, in qualità di direttive amministrative, pur non vincolando il
giudice delle assicurazioni sociali, possono agevolare l'interpretazione delle
disposizioni di legge (DTF 141 V 15 consid. 4.3; DTF 138 V 346 consid. 6.2; DTF
132.
V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 42 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1; STF
9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 4).
Ora, anche se le direttive emesse dall'amministrazione non sono
vincolanti per il Giudice, il Tribunale, di principio, non si scosta dal loro
contenuto, salvo motivi particolari (DTF 132 V 121 consid. 4.4:
“Verwaltungsweisungen richten sich an die Durchführungsstellen und sind für
das Sozialversicherungs-gericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner
Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste
und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen.
Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab,
wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben
darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen
eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen“).
È infatti indubbio che le varie prese di posizione dell'UFAS
esposte sono contraddittorie.
Dapprima detto Ufficio ha escluso la deduzione
dell'assegno per grandi invalidi quando le spese sono inferiori ai limiti
dell'art. 14 cpv. 3 LPC, ritenendola possibile unicamente in caso di aumento
dell'importo limite generale e quindi quando le spese di malattia e di
invalidità sono superiori a questi limiti.
In un secondo momento, invece, proprio rispondendo a
specifiche domande poste da questo Tribunale, l'UFAS ha affermato il contrario.
Chiamato ora a verificare la legittimità delle
direttive menzionate, il TCA ritiene che l'indicazione contenuta nel Bollettino
N. 323 del 21 dicembre 2012 sia contraria alla legge nella misura in cui
afferma che "En dessous de cette limite, de même qu'en cas d'impotence
légère, c'est aux cantons qu'il appartient de décider si la contribution
d'assistance et l'allocation pour impotent doivent être portées en déduction ou
non.").
Questa soluzione è infatti contraria non solo
all'art. 14 cv. 3 LPC, ma anche all'art. 14 cpv. 4 LPC.
Come già osservato, la prima norma non prevede
affatto la possibilità di dedurre l'AGI dalle spese di malattia e di invalidità,
mentre il secondo disposto federale stabilisce che l'assegno per grandi
invalidi - e il contributo per l'assistenza - debba essere dedotto soltanto
quando l'insieme delle spese di malattia e di invalidità supera i limiti
generali previsti dall'art. 14 cpv. 3 LPC e quindi v'è un aumento dell'importo
delle spese rimborsabili.
Di conseguenza, contrariamente alla risposta del 23 gennaio 2015, i
Cantoni sono legittimati a prevedere soltanto dei limiti massimi di rimborso di
spese di malattia e di invalidità, che però non possono essere inferiori ai
limiti fissati dall'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC. Il diritto
federale non ha attribuito ai Cantoni la delega di legiferare anche al di
sotto di tali limiti e nemmeno di potere dedurre l'assegno per grandi
invalidi quando le spese di malattia e di invalidità sono inferiori ai
limiti generali dell'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC, possibilità riservata solo
alle ipotesi previste dall'art. 14 cpv. 4 LPC rispettivamente dall'art. 19b
OPC-AS/AI.
Da quanto precede discende che la tesi della Cassa
cantonale di compensazione che, basandosi sul predetto Bollettino N. 323,
sostiene che la LPC permetta di dedurre l'AGI quando le spese sono inferiori
a Fr. 25'000.-, non può quindi essere tutelata.
Per il diritto federale non è possibile andare al
di sotto dei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC, perciò neppure la LaLPC può
prevederlo.
Stanti queste considerazioni, il TCA si discosta
dalle informazioni contenute nel Bollettino destinato alle Casse di
compensazione AVS e agli organi di esecuzione delle PC N. 323.
Pertanto, nemmeno vanno seguite le indicazioni date
dall'UFAS a questo Tribunale pendente causa e, alla stessa stregua, pure le
argomentazioni di Hardy Landolt,
Anrechnung der Hilflosenentschädigung als Einkommen?, in: Pflegerecht 2013,
pag. 248, che riprendono semplicemente la citata affermazione dell'Ufficio
federale pubblicata nel summenzionato Bollettino.
Va per contro pienamente confermata la validità
delle DPC 2007 e DPC 2015, che limitano la deduzione dell'assegno per grandi
invalidi a quando le spese di malattia e d'invalidità sono superiori ai
limiti minimi dell'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC e quindi sono conformi al diritto
federale (N. 5030.1 DPC 2007 e N. 5310.04 DPC 2015).
2.12.1.4
Comunque, anche qualora
si volesse ritenere per pura ipotesi di lavoro che un Cantone possa per
principio computare l'assegno per grandi invalidi già dall'inizio, ovvero senza
attendere la possibilità di aumento dell'importo limite di rimborso, ad ogni
buon conto il Cantone Ticino non l'ha previsto nella legge di applicazione alla
LPC.
Con l'art. 5 LaLPC il legislatore ticinese ha
infatti soltanto fissato gli importi massimi rimborsabili in virtù della
possibilità offerta dall'art. 14 cpv. 3 LPC, stabilendo che essi corrispondono
agli importi previsti dal diritto federale. Non è stata quindi regolata la possibilità
di scendere al di sotto dei limiti generali federali.
L'art. 8 cpv. 1 LaLPC, identico all'art. 3 cpv. 1 1a
frase OMPC, dispone che, ora come allora, qualsiasi tipo di assegno per grandi
invalidi - sia esso dell'AVS, dell'AI, dell'AINF o dell'AM - e di qualsiasi
grado - lieve, medio o elevato - non va assimilato a una presa a carico
da parte di altre assicurazioni (art. 8 cpv. 2 LaLPC). Di conseguenza, la
concessione di un AGI non preclude il riconoscimento del diritto al
rimborso ai sensi dell'art. 14 LPC (art. 8 cpv. 1 LaLPC) e, pertanto, come
tale, un AGI non deve essere dedotto dalle spese di cura e
d'assistenza da rimborsare (cfr. risposta dell'UFAS al TCA interpretata a
contrario).
Per quanto concerne l'art. 8 cpv. 2 LaLPC, questa
Corte non concorda con l'interpretazione data dall'autorità federale il 23
gennaio 2015, siccome non è palesemente corretto che questa norma si riferisca
unicamente all'assegno per grandi invalidi di grado elevato.
Il tenore letterale di questo disposto è infatti
chiaro e, per di più, è identico all'art. 3 cpv. 1 2a frase OMPC, secondo il
quale la concessione di un AGI non era equiparata a un rimborso delle
spese da parte di altre assicurazioni.
A suo tempo, nessuna distinzione veniva fatta tra i
diversi gradi di assegni per grandi invalidi e, attualmente, il Cantone Ticino
nemmeno ha previsto un tale distinguo.
In virtù di quanto esposto, il riferimento fatto
dall'UFAS al solo assegno per grandi invalidi di grado elevato che, a suo dire,
l'art. 8 cpv. 2 LaLPC contemplerebbe, con esclusione degli altri due tipi di
AGI, a mente di questo Tribunale non è quindi corretto.
Conseguentemente, ugualmente inesatta è la
conclusione secondo cui, essendo gli assegni per grandi invalidi di grado medio
e lieve assimilati a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni,
essi devono essere dedotti dalle spese.
Il nostro Cantone ha pertanto volutamente escluso
all'art. 8 cpv. 2 LaLPC la facoltà di dedurre gli assegni per grandi
invalidi quando le spese di malattia e di invalidità sono inferiori ai
limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC.
Infine, nemmeno l'art. 8 cpv. 3 LaLPC può essere
ritenuto quale base legale per dedurre l'assegno per grandi invalidi anche
quando le spese di malattia e di invalidità sono inferiori ai limiti generali, perciò
la Cassa di compensazione non può essere seguita su questo punto.
Va infatti osservato che questa norma concerne
l'ambito dell'assicurazione malattia e meglio torna applicabile quando delle
Casse malati intervengono a rimborsare agli assicurati le spese di cura e
assistenza a domicilio. In questo caso, proprio per evitare che vi sia una
doppia deduzione dell'assegno per grandi invalidi - una da parte della Cassa
malati stessa e un'altra da parte della Cassa cantonale di compensazione,
sfavorendo gli assicurati bisognosi di cure e di assistenza -, il legislatore
ha ritenuto che l'AGI non debba più essere dedotto se vi ha già provveduto la
Cassa malati.
Evidentemente, ciò avviene però soltanto quando ci
si trova nell'ipotesi di un aumento dell'importo generale rimborsabile e quindi
quando il diritto federale prevede espressamente che si debba procedere con il
computo dell'assegno per grandi invalidi (art. 14 cpv. 4 LPC). L'applicazione dell'art.
8.
cpv. 3 LaLPC non è invece data nell'ipotesi dell'art. 14 cpv. 3 LPC, visto
che in tale evenienza ci si troverebbe semmai di fronte ad un'unica deduzione
dell'assegno per grandi invalidi, ossia quella praticata dalla Cassa malati e
non anche dalla Cassa di compensazione.
Ad ogni buon conto, il TCA ribadisce che il
capoverso 3 dell'art. 8 LaLPC tocca un ambito specifico riferendosi
espressamente alle prestazioni delle Casse malati e quindi non può certo, anche
per questo motivo, essere considerato quale base legale generale per giustificare
la deduzione dell'AGI in qualsiasi frangente.
2.12.1.5
Infine, ma non da
ultimo, va ricordato che è sin dalla modifica del 1998 della OMPC che l'assegno
per grandi invalidi non è più computato. Le prestazioni complementari non
possono farsi carico di tutti i costi generati dall'aiuto, dall'assistenza a
domicilio e dalle cure. Il fatto di non tenere conto dell'AGI permette al
beneficiario delle PC di consacrare l'equivalente di questo importo per coprire
le spese che non possono essere prese a carico dalle prestazioni complementari
(Pratique VSI 1998 pag. 77) e, in taluni casi, magari di creare una piccola
riserva che poi torni utile quando la Cassa non rimborsa tutti i costi (doc. XXVII).
A questo riguardo Dieter
Widmer, Recht für die Praxis, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 10a
edizione 2015, a pagina 139 illustra chiaramente proprio questa conseguenza.
L'esempio n. 1 prevede che l'insieme dei costi, pari
a Fr. 30'800.- (Fr. 4'800.- aiuto domiciliare + Fr. 20'000.- cure e assistenza
+ Fr. 6'000.- dentista), supera l'importo massimo di Fr. 25'000.-. Ma poiché le
spese per le cure e l'assistenza sono inferiori all'assegno per grandi invalidi
di Fr. 22'560.-, non è possibile aumentare l'importo massimo generale e quindi
sono rimborsati Fr. 25'000.-. La differenza di Fr. 5'800.- sarà coperta
dall'assicurato con l'assegno per grandi invalidi.
L'esempio n. 2 aumenta le spese per le cure e
l'assistenza a Fr. 23'000.-, cosicché il totale delle spese di malattia e di
invalidità ammonta a Fr. 33'800.- ed è superiore all'importo massimo generale
di Fr. 25'000.-.
Inoltre, le spese per le cure e l'assistenza sono
superiori all'AGI e quindi questa volta l'importo massimo generale può essere
aumentato. Ciò comporta che l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto,
per ottenere un disavanzo di Fr. 11'240.-.
Per non penalizzare l'assicurato che, rispetto
all'esempio n. 1, qui si accollerebbe tutte le spese per le cure e l'assistenza
utilizzando interamente il suo AGI, gli viene pertanto riconosciuto al posto
della somma mancante di Fr. 11'240.- una garanzia minima di Fr. 25'000.-. La
differenza di Fr. 8'800.- va così a carico dell'assegno per grandi invalidi.
2.12.2
Sulla garanzia
di un importo minimo di rimborso delle spese di malattia e di invalidità quando
si applica l'art. 14 cpv. 4 LPC
Per quanto concerne l'importo minimo rimborsabile,
l'insorgente sostiene che con la modifica di legge nulla è cambiato rispetto
alla versione precedente e quindi che gli assicurati continuano a beneficiare
del rimborso minimo previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC.
A suo dire, gli importi citati da questo disposto
sono importi minimi di rimborso sotto i quali i Cantoni non possono
scendere, visto che i Cantoni possono limitare verso l'alto il rimborso delle
spese, ma questo rimborso non può essere inferiore a quanto previsto dallo
stesso art. 14 cpv. 3 LPC (doc. I punti 3.1 e 3.2).
Pertanto, l'art. 14 cpv. 4 LPC regolerebbe soltanto
il tetto massimo delle spese per le cure e l'assistenza rimborsabili, "senza
però mettere in discussione il principio sancito dalla seconda frase del cpv.
3, ossia che le spese rimborsate non possono essere inferiori a Fr. 25'000.-."
(doc. I punto 3.3).
La Cassa cantonale di compensazione ritiene che il
Cantone Ticino, autonomo nella fissazione delle spese di malattia rimborsabili,
dal 1° gennaio 2008 non abbia più voluto mantenere gli importi minimi di
rimborso spese e, quindi, essa sarebbe autorizzata a scendere al di sotto
degli importi fissati dall'art. 14 cpv. 3 LPC nel caso in cui, giusta l'art. 14
cpv. 4 LPC, siano dati gli estremi per dedurre l'assegno per grandi invalidi e
il contributo per l'assistenza dalle spese di malattia e di invalidità.
L'UFAS è dell'opinione che poiché il legislatore
ticinese non ha ripreso la precedente regolamentazione dell'art. 3 cpv. 2 2a
frase OMPC, che prevedeva che il rimborso non poteva essere inferiore
all'importo massimo secondo l'art. 3d cpv. 2 vLPC, non v'è dunque più una
garanzia minima di rimborso.
2.12.2.1
Innanzitutto il
TCA rileva che questa garanzia, semmai, può entrare in linea di conto soltanto
quando le spese per le cure e l'assistenza sono superiori all'assegno per
grandi invalidi e al contributo per l'assistenza e le spese di malattia
e di invalidità non sono coperte dall'importo minimo dell'art. 14 cpv. 3 LPC
prima della deduzione dell'AGI e del contributo per l'assistenza.
Se sono date entrambe queste condizioni, vi sono i
presupposti per aumentare l'importo massimo generale rimborsabile delle spese e
per dedurre quindi l'assegno per grandi invalidi e il contributo per
l'assistenza (art. 14 cpv. 4 LPC e art. 19b OPC-AVS/AI).
Si tratta dunque di esaminare se vi sia una norma,
federale e/o cantonale, che permetta, come sotto l'egida della OMPC, di
garantire agli assicurati che vivono a casa un importo minimo di rimborso al di
sotto del quale non è possibile andare dopo deduzione dell'assegno per grandi
invalidi e del contributo per l'assistenza.
2.12.2.2
Quale norma di
attuazione, l'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC contemplava infatti che il rimborso
non poteva tuttavia essere inferiore all'importo massimo secondo l'art. 3d cpv.
2.
LPC.
Ciò significa che se le spese erano superiori
all'importo massimo ex art. 3d cpv. 2 vLPC e all'assegno per grandi invalidi
tanto da potere pretendere l'aumento dell'ammontare di diritto di rimborso
delle spese, deducendo poi l'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'AINF
(art. 3 cpv. 2 1a frase OMPC) detto rimborso non poteva però comunque essere
inferiore agli importi massimi generali previsti dall'art. 3d cpv. 2 vLPC.
Gli esempi ripresi dalla Pratique VSI 2003 pag. 405,
illustrati in precedenza (cfr. consid. 2.5), ben descrivono questo concetto
della garanzia minima di rimborso concessa agli assicurati.
Anche le DPC 2007, in particolare il N. 5030.1, chiarivano questo concetto ("Dans ces cas, le montant de
l'allocation pour impotent ne peut être déduit que pour autant que le montant
ne descende pas en-dessous de 25 000 francs, resp. 50
000.
francs.").
2.12.2.3
Fino al 31
dicembre 2007, come ha correttamente evidenziato l'insorgente, l'art. 3d cpv. 2
vLPC prevedeva degli importi massimi che potevano essere rimborsati ogni
anno in aggiunta alla PC annua (cfr. la STF 9C_84/2009, in cui il Tribunale
federale ha confermato che il rimborso delle spese poteva solo avvenire nella
misura della differenza rimanente di Fr. 599.-, raggiungendo così l'importo
massimo di Fr. 25'000.-), ma anche essere aumentati in virtù degli artt. 3d
cpv. 2bis vLPC e 19b OPC-AVS/AI se date precise condizioni.
Dal 1° gennaio 2008, come già accennato, i Cantoni
possono fissare importi massimi di rimborso per le spese di malattia e di
invalidità, ma questi importi non possono essere inferiori agli importi annui
previsti dallo stesso art. 14 cpv. 3 lett. a e b LPC.
I Cantoni sono dunque autorizzati a prevedere degli
importi maggiori a quelli stabiliti dal diritto federale, ma non possono andare
al di sotto di queste cifre (Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a ed. 2014, n. 52 pag. 449).
Di conseguenza, non v'è dubbio che gli importi
previsti dall'art. 14 cpv. 3 LPC sono degli importi di rimborso al di sotto
dei quali i Cantoni non possono scendere dopo avere dedotto dalle
spese l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza.
Questa norma, emanata nel 2008 con la Nuova
perequazione finanziaria, tiene conto della sovranità cantonale nell'ambito del
rimborso delle spese di malattia e di invalidità, senza però che essa ponga gli
assicurati in una posizione peggiore rispetto alle normative previgenti, ciò
che sarebbe contrario alla volontà del legislatore stesso con il passaggio di
competenze fra Confederazione e Cantoni (Messaggio del Consiglio federale del 7
settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione
della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra
Confederazione e Cantoni (NPC), FF 2005 5544 e 5552).
Pertanto, ai Cantoni è stata attribuita la
competenza di fissare importi massimi annui di rimborso delle spese di malattia
e di invalidità, ma questi importi massimi non possono essere inferiori agli
importi annui previsti dall'art. 14 cpv. 3 LPC.
Di conseguenza, l'art. 14 cpv. 3 e 4 LPC non
contempla degli importi massimi per il rimborso delle spese, ma stabilisce
semplicemente dei limiti inferiori per le limitazioni cantonali delle
prestazioni, che quindi assurgono ad essere degli importi minimi, ciò
che è conforme alla legislazione federale (DTF 138 I 228 consid. 3.3.1 e 3.3.2;
Müller, op. cit., n. 841 e n. 842),
limiti che in ogni caso devono essere garantiti.
Contrariamente a quanto sostenuto
dall'amministrazione, quindi, la seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC è stata
ripresa nella nuova LPC, ma con un'altra formulazione.
In altri termini, in caso di aumento dell'importo
rimborsabile delle spese secondo l'art. 14 cpv. 4 LPC o l'art. 19b OPC-AVS/AI,
anche dal 1° gennaio 2008 v'è la garanzia del rimborso di un importo minimo
di spese in virtù dell'art. 14 cpv. 3 LPC.
2.12.2.4
Il principio di una
garanzia minima di rimborso discende in maniera chiara dalla volontà del
legislatore, sia esso federale (Messaggio del Consiglio federale del 7
settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione
della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra
Confederazione e Cantoni (NPC), FF 2005 5544 e 5552) sia esso ticinese (Messaggio
n. 5924 del Consiglio di Stato del 2 maggio 2007, Capitolo 8), di non provocare
un peggioramento della situazione degli assicurati con il passaggio alla NPC.
Pertanto, affinché l'aumento del limite massimo
generale non ponga gli assicurati che hanno diritto ad un importo massimo
particolare in una posizione peggiore, gli importi annui massimi rimborsabili
delle spese di malattia e di invalidità non devono essere inferiori
agli importi dell'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC (Müller, op. cit.,
n. 841 e n. 849; Widmer, op. cit.,
pag. 138).
Il concetto del diritto ad un rimborso minimo è
stato ben illustrato da alcuni autori nei loro contributi dottrinali che, ad
ogni buon conto, ricalcano gli esempi già presentati (cfr. consid. 2.5), tratti
dalla Pratique VSI 2003 pag. 405, ossia prima della nuova LPC.
Nell'esempio esposto al n. 850 da Müller, op. cit., i costi per le cure e
l'assistenza di Fr. 21'000.- sono superiori all'assegno per grandi invalidi di
Fr. 20'000.-.
Inoltre, l'importo di Fr. 25'000.- non è sufficiente
per coprire tutte le spese di malattia e di invalidità assommanti a Fr.
36'000.- (Fr. 4'800.- aiuto domiciliare + Fr. 10'200.- dentista + Fr. 21'000.-
cure e assistenza). Il limite generale di Fr. 25'000.- viene quindi aumentato e
si procede con la deduzione dell'AGI, ciò che però porterebbe ad un rimborso di
spese di soli Fr. 16'000.-. In virtù della garanzia minima vengono pertanto
rimborsati all'assicurato Fr. 25'000.-.
Ad identica conclusione si giunge nell'esempio al n.
852, in cui sono aggiunte le spese di dentista di Fr. 11'200.-, per un totale
di spese di malattia e di invalidità di Fr. 31'200.-. Da un lato le spese per
le cure e l'assistenza sono superiori all'AGI, dall'altro l'importo di Fr.
25'000.- non è sufficiente prima della deduzione dell'assegno per grandi
invalidi per coprire tutte le spese. Il limite di Fr. 25'000.- viene dunque
aumentato, ma con la deduzione dell'AGI soltanto Fr. 11'200.- potrebbero essere
rimborsati dalle prestazioni complementari. Grazie invece alla garanzia minima
l'assicurato otterrà il rimborso della somma di Fr. 25'000.-.
Widmer, op. cit., a pagina 138 evidenzia che se sono date le condizioni
richieste dall'art. 14 cpv. 4 LPC per potere aumentare l'importo del rimborso
delle spese di malattia e di invalidità, allora l'assicurato, a dipendenza
della situazione, si deve lasciare imputare per intero o parzialmente l'assegno
per grandi invalidi. Le spese per le cure e l'assistenza vengono rimborsate
soltanto per quanto superano l'importo dell'assegno per grandi invalidi.
Tuttavia, senza dei provvedimenti correttivi ciò
potrebbe portare ad un peggioramento della situazione finanziaria nei confronti
delle persone per le quali non è dato l'aumento dell'importo massimo. Perciò si
è arrivati ad applicare una garanzia minima.
Di conseguenza, per gli assicurati che vivono a
casa, dopo la deduzione dell'assegno per grandi invalidi viene rimborsato almeno
l'importo che corrisponde al normale importo massimo secondo l'art. 14 cpv. 3
lett. a LPC.
Nell'esempio n. 2 già esposto al considerando
2.12.1
, le spese di malattia e di invalidità, assommanti a Fr. 33'800.- (Fr.
4'800.- aiuto domiciliare + Fr. 23'000.- cure e assistenza + Fr. 6'000.-
dentista), superano l'importo massimo di Fr. 25'000.- e le spese per le
cure e l'assistenza sono superiori all'AGI di Fr. 22'560.-, perciò è possibile
aumentare l'importo massimo generale. In tal caso, l'assegno per grandi
invalidi deve essere dedotto e si ottiene così un ammanco di Fr. 11'240.-.
Per non penalizzare l'assicurato che senza un
correttivo si accollerebbe tutte le spese per le cure e l'assistenza deducendo
interamente il suo AGI, gli viene riconosciuto al posto della somma mancante di
Fr. 11'240.- una garanzia minima di Fr. 25'000.- e la differenza di Fr. 8'800.-
viene pagata dall'assicurato con l'assegno per grandi invalidi.
Nell'esempio n. 3, pagina 140, le spese per le cure
e l'assistenza sono state fissate in Fr. 50'000.-, perciò le spese totali di
malattia e di invalidità sono pari a Fr. 60'800.-. Di conseguenza, come per
l'esempio n. 2 sono date le condizioni per potere aumentare l'importo massimo
(spese per le cure e l'assistenza superiori all'AGI e totale delle spese
di malattia e di invalidità superiori a Fr. 25'000.-). Dopo la deduzione
dell'assegno per grandi invalidi di Fr. 22'560.- rimangono Fr. 38'240.-, che
devono essere rimborsati dalle prestazioni complementari.
Contrariamente agli esempi n. 1 (illustrato al
consid. 2.12.1.5, in cui le spese per le cure e l'assistenza ammontano a Fr.
20'000.- e l'insieme dei costi è di Fr. 30'800.- e quindi sono rimborsati solo
Fr. 25'000.- senza che l'AGI venga dedotto, cosicché la differenza di Fr.
5'800.- rimane a carico dell'assicurato) e n. 2, in tal caso l'assicurato deve spendere tutto il suo assegno per grandi invalidi per coprire le
spese per le cure e l'assistenza.
2.12.2.5
Per quanto
concerne il resto della Svizzera, la maggior parte dei Cantoni, come visto, ha
emanato delle norme specifiche che riproducono il testo della seconda frase
dell'art. 3 cpv. 2 OMPC, disponendo che gli importi massimi delle spese di
malattia e di invalidità non possono essere più elevati degli importi fissati
all'art. 14 cpv. 3-5 LPC. Essi garantiscono così, come in precedenza, il diritto
al rimborso dell'importo minimo secondo l'art. 14 cpv. 3 LPC soltanto quando
l'ammontare del rimborso delle spese viene aumentato in virtù dell'art. 14 cpv. 4 LPC (Hardy Landolt,
Pflegekosten und Ergänzungsleistungen, in: Pflegerecht 2013 pag. 220, aveva
affermato al riguardo che "Die Kantone regeln den Umfang der
ersatzfähigen Krankheits- und Behinderungskosten unterschiedlich, haben jedoch
regelmässig die Regelung des früheren Bundesrechts übernommen.").
Dagli accertamenti esperiti in proposito dall'insorgente
presso alcune Casse cantonali di compensazione (docc. A10-A14), di cui si sono già
esposte le conclusioni che ha tratto (cfr. consid. 2.9), questo Tribunale
espone ora le proprie considerazioni.
La Cassa del Canton San Gallo ha affermato che aumenta
gli importi minimi nel caso di persone e costi che ricadono sotto l'egida
dell'art. 14 cpv. 4 LPC, ossia rimborsa i costi per le cure e l'assistenza fino
al massimo agli importi massimi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e dall'art.
19b OPC-AVS/AI. Tuttavia, essa non garantisce un importo minimo di
rimborso. Quando dalle spese viene dedotto l'assegno per grandi invalidi e
quindi il rimborso scende al di sotto dell'importo minimo dell'art. 14 cpv. 3
LPC, l'amministrazione cantonale rifonde agli assicurati questo importo
(ridotto) e non almeno l'importo fissato dall'art. 14 cpv. 3 LPC (doc. A14
risposta b).
In effetti, né nella sua LPC né nell'Ordinanza sul
rimborso delle spese di malattia e di invalidità nelle prestazioni
complementari (VKB), stato al 1° gennaio 2013, il Canton San Gallo ha previsto
norme specifiche simili all'art. 3 (cpv. 2) OMPC, limitandosi a legiferare
all'art. 12 cpv. 4 VKB che allorquando le cure e l'assistenza sono prestate dai
membri della famiglia, nel calcolo del sovraindennizzo l'assegno per grandi
invalidi viene computato nella misura di 2/3 nel caso in cui sia di grado
elevato e nella misura di un mezzo quando è di grado medio (doc. A14 risposta
a). Torna però applicabile l'art. 14 cpv. 3 LPC.
Le legislazioni cantonali di Lucerna e Uri prevedono
per contro espressamente che "Der Mindestbetrag nach Artikel 14 Absatz 3 a ELG darf jedoch nicht unterschritten werden." e le risposte fornite dalle relative Casse
di compensazione all'insorgente vanno infatti in questa direzione (docc. A11 e
A13).
Quanto al modo di procedere delle altre due Casse
cantonali di compensazione interpellate dall'insorgente, sembrerebbe che anche
i Cantoni Giura e Svitto applichino implicitamente la garanzia prevista
dall'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC (docc. A10 e A12), sebbene nelle rispettive
normative cantonali non vi sia alcuna traccia di questo diritto, previsto però
dall'art. 14 cpv. 3 LPC.
2.12.2.6
A proposito del
nostro Cantone, il TCA osserva che nonostante la manifestata volontà del
Consiglio di Stato, nel summenzionato Messaggio n. 5924, di riprendere il
contenuto dell'OMPC e pertanto di non peggiorare la situazione degli assicurati
con il passaggio alla Nuova perequazione finanziaria, una specifica norma
sull'importo minimo rimborsabile, come più volte rilevato, non è stata inserita
nella legge cantonale ticinese.
È quindi corretta l'affermazione
dell'amministrazione secondo cui "(…) per quanto concerne le (sole)
spese in oggetto (art. 14 cpv. 1 lett. b) LPC), la LaLPC non prevede alcuna
garanzia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 seconda frase vOMPC (ripresa invece da
altri Cantoni)." (doc. III punto 3).
Tuttavia, da questa frase la Cassa cantonale di
compensazione ha erroneamente concluso che non essendoci una base legale
(cantonale), a differenza di prima, una garanzia minima di rimborso non poteva
più esserci dal 1° gennaio 2008.
Come evidenziato, invece, la base legale con cui
viene fissato un importo minimo risiede chiaramente nell'art. 14 cpv. 3 LPC,
perciò nemmeno vi era una assoluta necessità di legiferare a livello cantonale
in merito ad un importo minimo di rimborso.
Certo, l'introduzione di una norma cantonale avrebbe
permesso di fare maggiore chiarezza su questo punto. Resta il fatto che il
legislatore ticinese ha disposto che le spese di malattia e di invalidità e gli
importi massimi rimborsabili sono quelli riconosciuti dalla LPC (art. 5 LaLPC).
Quindi gli assicurati ticinesi hanno diritto al massimo
agli importi previsti dall'art. 14 cpv. 3, cpv. 4 e cpv. 5 LPC e dall'art. 19b
cpv. 1 e cpv. 2 OPC-AVS/AI. In altre parole, per il Cantone Ticino le spese massime
rimborsabili dipendono dalle categorie di assicurati che chiedono il rimborso
delle spese di malattia e di invalidità elencate all'art. 14 cpv. 1 LPC.
Concretamente, in virtù del rinvio espressamente
previsto dal citato art. 5 LaLPC, esse ammontano, per le persone che vivono a
casa incluse nell'elenco dell'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC, a Fr. 25'000.-, a Fr.
50'000.- e a Fr. 10'000.-.
Sono comunque riservati gli importi di Fr.
60'000.-/Fr. 90'000.- nell'eventualità in cui siano date le note condizioni per
adottarli in applicazione dell'art. 14 cpv. 4 LPC e dell'art. 19b OPC-AVS/AI.
Per le persone che vivono in un istituto o in un
ospedale, le spese di malattia e di invalidità rimborsabili che vanno ad
aggiungersi alla PC annua sono pari a Fr. 6'000.- (art. 14 cpv. 3 lett. b LPC).
Per i coniugi che vivono a casa fanno stato gli
importi fissati dall'art. 19b cpv. 2 OPC-AVS/AI.
2.12.2.7
In
conclusione, essendovi una chiara norma federale, l'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC,
che garantisce il rimborso minimo delle spese di malattia e di
invalidità (come faceva il vecchio art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC), la Cassa
cantonale di compensazione ticinese non è legittimata a scendere al
di sotto degli importi minimi fissati da questa norma.
Ciò avviene quando, in virtù dell'art. 14 cpv. 4 LPC
e dell'art. 19b OPC-AVS/AI, è dato l'aumento dell'importo rimborsabile delle
spese di malattia e di invalidità e dalle spese debitamente comprovate
per le cure e l'assistenza si deve portare in deduzione l'assegno per grandi
invalidi dell'AI o dell'AINF e il contributo per l'assistenza dell'AVS o
dell'AI.
L'ammontare che si ottiene, anche se è inferiore,
appunto, agli importi minimi dell'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC, in virtù della
citata garanzia minima prevista dal legislatore federale anche dopo il 1°
gennaio 2008, deve essere comunque riportato agli importi minimi di Fr.
25'000.- rispettivamente di Fr. 50'000.- o di Fr. 10'000.- a dipendenza
dell'assicurato. Il rimborso delle spese di malattia e di invalidità che
scaturirà a favore dell'assicurato che vive a casa non potrà dunque essere
inferiore a questi importi.
2.13
Occorre infine analizzare
se le modifiche attuate dal 1° gennaio 2014 dalla Cassa cantonale di compensazione
nell'ambito del rimborso delle spese di malattia e di invalidità configurino un
cambiamento di prassi che l'insorgente non ritiene giustificato.
Non garantendo più un importo minimo rimborsabile
delle spese di malattia e di invalidità, la Cassa cantonale di compensazione ha
modificato la propria prassi in vigore non solo fino al 31 dicembre 2007, ossia
quando l'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC disponeva che il rimborso non poteva
essere inferiore agli importi massimi dell'art. 3d cpv. 2 vLPC, ma anche dopo la
modifica legislativa in essere dal 1° gennaio 2008 sebbene, come fin qui
analizzato, l'art. 14 cpv. 3 LPC disponga anch'esso una garanzia minima di
rimborso delle spese quando sono dati i presupposti per dovere dedurre
l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza.
In altre parole, per ben sei anni dopo l'entrata in
vigore della nuova LPC, l'amministrazione cantonale ha continuato ad applicare
la prassi precedente e quindi ha garantito ai beneficiari di prestazioni
complementari il rimborso delle spese pari almeno agli importi previsti
all'art. 14 cpv. 3 LPC e nemmeno ha dedotto l'AGI quando le spese erano
inferiori ai limiti generali minimi.
Come esposto nella DTF 126 V 36, il cambiamento di
prassi può però avvenire solo a determinate condizioni:
"
5.
a) Pour être compatible avec le principe de
l'égalité de traitement que l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans
en modifier la portée matérielle (Message du Conseil fédéral relatif à une
nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 144; ATF 126 V 53, consid.
3b), un changement de pratique administrative doit - de la
même manière qu'un revirement de jurisprudence décidé par une autorité
judiciaire (RCC 1987 p. 623 consid. 2b; Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
éd., Berne 1994, p. 76 et les références) - reposer sur des motifs objectifs, à
savoir une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un
changement des circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions
juridiques. Une pratique qui se révèle erronée ou dont l'application a conduit
à des abus répétés ne peut être maintenue (ATF 124 V 124 consid.
6a, 387 consid. 4c et les
références; voir aussi ATF 125 II 163 consid. 4c/aa).".
Secondo la DTF 133 V 37,
" 5.3.3 Sprechen keine entscheidenden Gründe zu Gunsten einer
Praxisänderung, ist die bisherige Praxis beizubehalten. Gegenüber dem Postulat
der Rechtssicherheit lässt sich eine Praxisänderung grundsätzlich nur
begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis,
veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht.
Nach der Rechtsprechung ist eine bisherige Praxis zu ändern, wenn sie als
unrichtig erkannt oder wenn deren Verschärfung wegen veränderter Verhältnisse
oder zufolge zunehmender Missbräuche für zweckmässig gehalten wird (BGE 131 V 110 E. 3.1; 130 V 372 E. 5.1, 495 E. 4.1; 129 V 373 E. 3.3; 126 V 40 E. 5a; 125 I 471 E. 4a, je mit Hinweisen).".
Nel caso di specie, stanti le considerazioni esposte
e visto l'esito del ricorso, può rimanere qui aperta la questione a sapere se la
censura sollevata dall'insorgente, secondo cui non sarebbero dati i presupposti
per ammettere l'esistenza di un cambio di prassi, debba essere accolta.
2.14
Nel caso
concreto
Per l'anno 2013 la ricorrente, che viveva a casa, ha
avuto delle spese di malattia e invalidità consistenti in cure e assistenza a
domicilio (art. 14 cpv. 1 lett. b LPC), ammontanti a Fr. 13'032.- (doc. A8).
L'assegno per grandi invalidi di grado medio che
l'assicurata percepiva assommava a Fr. 14'040.- (doc. 6).
L'importo delle spese di malattia e di invalidità non
è stato superiore all'AGI di grado medio che l'assicurata riceveva.
Inoltre, l'importo minimo di Fr. 25'000.-, prima
della deduzione dell'assegno per grandi invalidi, è stato sufficiente per
rimborsare tutte le spese di malattia e di invalidità.
Malgrado l'assicurata vivesse a casa, in queste
circostanze non è stato dunque possibile procedere con l'aumento
dell'importo delle spese di malattia e d'invalidità rimborsabili e quindi
neppure dedurre dalle spese l'assegno per grandi invalidi e il
contributo per l'assistenza, in quanto questa possibilità è prevista soltanto
in caso di applicazione dell'art. 14 cpv. 4 LPC.
Ritenuto che nel caso concreto si è confrontati con
i limiti dell'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC e al di sotto di questi importi
sia l'assegno per grandi invalidi sia il contributo per l'assistenza non possono
essere dedotti dalle spese di malattia e di invalidità, la ricorrente ha
quindi diritto dal 1° gennaio 2014 al rimborso di tutte le spese di
malattia e di invalidità notificate per l'anno 2013, senza procedere
alla deduzione dell'assegno per grandi invalidi di grado medio.
Resta riservato un eventuale conguaglio o
restituzione di somme a dipendenza delle spese effettive contabilizzate dalla
Cassa di compensazione a fine anno 2014.
In virtù di quanto esposto, la decisione impugnata è
annullata e il ricorso è accolto, con rinvio degli atti alla Cassa cantonale di
compensazione per emanare una nuova decisione che riconosca all'insorgente il
rimborso di tutte le sue spese comprovate di malattia e di invalidità.
Vincente in causa e patrocinata dalla RA 2, l'insorgente ha diritto a delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione
è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione,
affinché essa emani una nuova decisione che riconosca integralmente il rimborso
delle spese per le cure e l'assistenza sopportate dall'assicurata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà all'insorgente la
somma di Fr. 2'500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti