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Decisione

33.2015.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 aprile 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC

secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le

sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero

per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale

obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328

segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere

a norma dell'art. 329

cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni

economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa

norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non

costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in

colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo,

a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo

l'entrata in vigore dell'art.

16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,

come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti

parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo

all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il

computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi

infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto

solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo

completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione

complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature

della redattrice).

Nella DTF 130 V 268, la nostra Massima istanza si è

chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio

in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare

una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la

vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico. Nel caso

di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un

obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della

figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il TFA ha

confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva

essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr.

consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato nel

caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino

indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano

stati chiariti e per il quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di

PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento (STF 8C_939/2008 consid. 2 e

2.2).

Nella recente STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che, di principio, la ripartizione

della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in

un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto

il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre

alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (33.2001.93), il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di

persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le

prestazioni complementari.

Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (33.2001.55), questo TCA ha

rammentato come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI in Pratique VSI 1998

pag. 35:

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une

répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir

à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On

ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale,

lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu

qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement

avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation,

c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre

toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être

opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces

occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de

l'expression "en principe." (…)".

Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato

dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (STCA

33.2001.82 del 14 giugno 2002).

In altra sentenza dell'11 settembre 2002 (33.2002.25) questo

Tribunale ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente

sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in

ragione di ½ ciascuno.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre,

che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il

canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di

prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella

STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza

dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a

motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi

richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare

per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso,

Considerandi

infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia

dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da

essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione

per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che

svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi

impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava

regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il

ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona.

All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero

costo.

Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il

ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima,

sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia

non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai

genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura.

Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il

ricorrente, ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per

definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha

suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia

maggiorenne convivente.

A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel

caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi

sia di carattere economico sia per problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei

locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276

CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia

maggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328

CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno).

Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della

madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la

parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo

della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla

Cassa.

Dagli atti è inoltre emerso che nella stessa abitazione

dell'insorgente risultavano domiciliate pure la figlia e la nipote. Orbene,

poiché studiava all'estero e il suo computo avrebbe comportato un aggravio e

peggioramento della situazione per la ricorrente, la nipote non è stata

conteggiata nel calcolo PC.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014 ed impugnata dall'assicurato

davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il

19.

agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che

ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La

circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla

figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un

appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui

sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà,

comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole

persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse

dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione.

Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella

misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone

che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

2.5

Nel caso di specie è pacifico

che la ricorrente abita insieme al fratello sin dal 2010 (doc. 216), mentre la

convivenza con la badante è sorta soltanto dal giugno 2014, ovvero da quando è

stata assunta come lavoratrice salariata (doc. 272).

L'assicurata non fa valere particolari motivi che possano provocare

una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una

suddivisione. In effetti, non è menzionata una particolare suddivisione dei

locali (non è comunque comprovato che essa disponga della maggior parte

dell'appartamento), né tanto meno che la vita in comune si fondi su un obbligo

morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art.

276.

CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno potrebbe vantare, essendo la

badante una terza persona al di fuori della famiglia), e neppure un obbligo di

assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, appunto, perché

non parenti).

Le censure della ricorrente si riferiscono a difficoltà economiche

che si presenterebbero se il TCA confermasse che la pigione lorda annua debba

essere suddivisa fra il fratello, la badante e l'assicurata stessa, visto che

una parte dei costi derivanti dall'assunzione di questo aiuto esterno non

sarebbe coperta dal contributo per l'assistenza che l'assicurazione invalidità

le riconosce appositamente per fare fronte ai costi generati dalla presa a

carico della badante e quindi dovrebbe intaccare l'importo della prestazione

complementare o dell'assegno per grandi invalidi.

Problemi di natura economica non possono però

portare questo Tribunale ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa

cantonale di compensazione.

Determinante è che l'assicurata, in qualità di

datrice di lavoro, riconosce alla badante uno stipendio di Fr. 3'204,60 al mese,

a cui non solo sono detratti gli usuali oneri sociali, il premio per gli

infortuni non professionali e le imposte alla fonte, ma anche il vitto e

l'alloggio (doc. A7).

Ciò significa che oltre ad un salario netto di Fr.

1'902,55 mensili, la ricorrente versa all'aiuto domiciliare anche un salario in

natura sotto forma di vitto e alloggio, quantificato in Fr. 990.- al mese.

In queste circostanze, d'avviso di questo Tribunale,

con la detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della

pigione lorda è come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli

effetti una coinquilina della ricorrente, che si assume personalmente la sua

quota di affitto.

Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a

titolo gratuito, non è possibile fare ricadere il caso concreto nelle suesposte

eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti,

soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono

dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione

della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234

consid. 2b: "Ausnahmen sind jedenfalls dann

zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf

einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.") (la sottolineatura è della redattrice).

Tutto ben considerato, la richiesta della ricorrente

di suddividere soltanto fra lei ed il fratello - con cui peraltro già convive

dal 2010 senza che però questo elemento sia stato già allora considerato per il

calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari - la pigione annua lorda

non può essere accolta, nemmeno se ciò comporta un aggravio dei costi.

2.6

Stante quanto

esposto, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti