33.2015.1
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20 aprile 2015Italiano32 min
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Incarto
n.
33.2015.1
TB
Lugano
20 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 gennaio 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1983, è al
beneficio di una rendita di invalidità, di un assegno per grandi invalidi e di
una prestazione complementare, la quale era pari nel 2013 a Fr. 1'096.- al mese (docc. 228, 230, 232). Inoltre, con decisione del 23 giugno 2014 (doc. A6)
l'Ufficio AI le ha concesso, retroattivamente dal 1° novembre 2013, un
contributo per l'assistenza dall'assicurazione invalidità, ammontante in media
a Fr. 2'049,85 al mese, ciò che le ha permesso di assumere una badante a tempo
pieno.
1.2. Nell'ambito della revisione
delle prestazioni per l'anno 2014, ad ottobre 2014 (doc. 257) è emerso che
l'assicurata vive con il fratello e da giugno 2014 pure con la badante.
Questo nuovo elemento ha comportato l'emanazione della decisione
del 2 novembre 2014 (doc. 262), con cui la Cassa cantonale di compensazione ha
fissato in Fr. 522.- l'ammontare delle prestazioni complementari dal 1°
novembre 2014 - escluso il premio per la Cassa malati. Quale pigione è stato
ritenuto l'importo di Fr. 7'144.-, pari a 1/3 della pigione annua lorda di
Fr. 21'432.-.
1.3. Alle opposizioni del 6 (doc.
A2) e del 10 novembre 2014 (doc. 274) ha fatto seguito lo scritto del 1°
dicembre 2014 (doc. A3), con cui la Cassa di compensazione ha accolto le
motivazioni dell'assicurata in merito al reddito da attività lavorativa,
modificandolo come al nuovo foglio di calcolo allegato e stabilendo così in Fr.
558.- il diritto mensile alle PC.
L'amministrazione non ha invece accolto la censura riferita alla
suddivisione della pigione su due anziché su tre persone, ossia non ha escluso
la badante dal calcolo.
La Cassa ha quindi invitato l'assicurata a ritirare la propria opposizione
sottoscrivendo una dichiarazione in tal senso.
Il 9 dicembre 2014 (doc. A4) RI 1 ha invece ribadito che la
pigione deve essere suddivisa soltanto fra lei e il fratello, quindi la quota
della badante non deve essere considerata visto che, come tale, viene già
dedotta dallo stipendio versato alla signora sotto forma di vitto e alloggio in
natura.
1.4. Con decisione su opposizione
del 9 gennaio 2015 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente
accolto l'opposizione dell'assicurata, nel senso che ha modificato il reddito
da attività lucrativa sulla base dell'occupazione all'80% e non più al 100%,
mentre ha respinto la richiesta di escludere la badante dal calcolo della
pigione imputabile, essendo inevitabile il frazionamento dell'affitto su tre
teste in base all'art. 16c OPC-AVS/AI, e ciò in base anche alle Direttive (N.
3231.03 DPC).
Pertanto, il nuovo diritto alle PC è stato fissato in Fr.
558.-/mese.
1.5. Il 5 febbraio 2015 (doc. I) RI
1, rappresentata sempre dalla curatrice e sorella RA 1, ha chiesto di computarle
la pigione tenendo conto soltanto della coabitazione con il fratello e dunque
di escludere la badante.
La ricorrente, dopo avere esposto la sua situazione personale, ha
fatto presente come la presenza della badante sia importante.
Grazie all'aiuto economico ricevuto a titolo di contributo per l'assistenza
dall'AI, l'assicurata ha potuto assumere una badante che vive con lei al suo domicilio.
Questa nuova figura, che ha portato una maggiore serenità ed equilibrio all'assicurata
dopo la morte della mamma, accudisce l'interessata, svolge le attività della
vita quotidiana che essa non riesce a compiere, si occupa della casa, della
spesa, della cucina, ecc., garantendo all'assicurata una sicurezza.
Con il computo della badante nel calcolo della pigione, la PC si è
ridotta da Fr. 1'096.- a Fr. 522.- al mese che, sommati alla rendita di
invalidità di Fr. 1'567.- e all'assegno per grandi invalidi di Fr. 1'170.-, dà
un totale mensile di Fr. 3'259.-, contro i Fr. 3'833.- che riceveva prima della
decisione impugnata.
La ricorrente ha fatto presente che il contributo per l'assistenza
AI, pari a Fr. 2'049,85, è stato chiesto proprio per potere assumere la badante
e che il vitto e l'alloggio (Fr. 990.-) sono già dedotti dallo stipendio lordo
versato (Fr. 3'204,60). Sarebbe quindi assurdo pretendere che questa persona
paghi ancora 1/3 della pigione, importo che andrebbe ad aggiungersi al salario
netto che già le versa (Fr. 1'902,55). Con l'assunzione della badante vi sono
pure delle spese fisse di Fr. 475.- al mese, che in parte sono coperte dal
contributo di assistenza e in parte deve farvi fronte con la rendita AI e le
PC, ciò che intacca la sua autonomia e che la porterebbe quindi a dovere
licenziare la badante. Facendo presente come il vitto e l'alloggio siano già
dedotti dalla busta paga di questa persona, rendendo quindi più accessibile il
pagamento del suo salario, l'insorgente dovrebbe continuare a percepire le
prestazioni complementari secondo il calcolo precedente, quindi suddividendo la
pigione soltanto fra lei e il fratello, per tornare ad una PC di Fr. 1'096.- al
mese.
1.6. Nella risposta di causa del
25 febbraio 2015 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso. Essa ha osservato come la ricorrente sia al beneficio di
un AGI di Fr. 1'170.- al mese e di un contributo per l'assistenza di Fr.
2'049,85, importi che le permettono di far fronte alle spese per il personale
domestico assunto. La somma di queste prestazioni corrisponde al salario che
effettivamente l'assicurata versa alla badante (Fr. 1'902,55), al netto dei
contributi sociali e delle spese per il vitto e l'alloggio. Inoltre,
considerato che la ricorrente condivide l'appartamento con il fratello e la
badante, alla quale trattiene dallo stipendio la spesa per l'alloggio, la Cassa
ritiene giustificato confermare il computo di 1/3 della pigione.
1.7. Il 1° marzo 2015 (doc. V) la
ricorrente ha elaborato dei calcoli.
L'assicurata ha infatti rilevato che prima di assumere la badante
le sue entrate ammontavano a Fr. 3'833.- al mese (Fr. 1'567.- [rendita AI] +
Fr. 1'170.- [AGI] + Fr. 1'096.- [PC]) ed erano adeguate alla sua situazione
abitativa e lavorativa.
La necessità di assumere una badante ha comportato un costo di Fr.
3'050.- lordi al mese, pari a Fr. 1'900.- netti dedotte tutte le spese, vitto e
alloggio compreso, oltre ai costi forfetari mensili di Fr. 475.- fatturati
dall'ente che si occupa di riversare i contributi sociali. Le sue spese ammonterebbero
dunque a Fr. 2'375.- al mese, che in parte sono pagate con il contributo per
l'assistenza di Fr. 2'050.-, mentre i restanti Fr. 326.- rimangono a suo
carico. A ciò si deve aggiungere la riduzione di Fr. 900.- della PC, passata da
Fr. 1'096.- a Fr. 522.-, mettendola così in difficoltà.
La Cassa non ha formulato nuove osservazioni (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili,
fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone
domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Giusta l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i
redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a
una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI sono sommati.
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC
prevede che:
" Per le
persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 210 franchi
per le persone sole,
2. 28 815 franchi
per i coniugi,
3. 10 035 franchi
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a
una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese
accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo
massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi
per le persone sole,
2. 15 000 franchi
per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in
più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile
spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute:
"
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione
malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la
copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,
fra i quali vi sono:
" a. due
terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di
un'attività
lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e
1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una
rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il
reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;
b. i proventi
della sostanza mobile e immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60
000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a
una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite,
le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le
prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni
per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di
studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.3. Oggetto del contendere è il
diritto di RI 1 di ricevere delle prestazioni complementari. La ricorrente ha contestato
la correttezza della decisione della Cassa di compensazione di dividere per tre
la pigione, invocando motivi d'ordine morale, umano ed economico, affinché essa
continui ad avere diritto alle prestazioni complementari nella misura percepita
prima della assunzione della badante, indipendentemente quindi dalla
circostanza che questa persona, necessaria per l'autonomia, la stabilità
emotiva e la sicurezza che le infonde, divida l'abitazione con lei e il
fratello.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se l'importo
relativo alla pigione computato dalla Cassa di compensazione nelle spese
riconosciute dell'assicurata sia corretto. L'amministrazione ha infatti
ritenuto che la pigione annua lorda di Fr. 21'432.- debba essere suddivisa
sulle tre persone che abitano nell'appartamento di __________ e quindi che
all'assicurata, beneficiaria delle PC, sia calcolata soltanto la spesa di un
terzo dell'importo effettivamente versato, ossia Fr. 7'144.-.
Non è invece più in discussione la questione della
riduzione del reddito da attività lucrativa dell'assicurata.
2.4. Come visto, giusta il citato
art. 10 cpv. 1 lett. b LPC sono considerate spese riconosciute la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste
insolute).
Per le persone sole la legge federale riconosce per il 2014 un
importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Nel Decreto esecutivo del 3 dicembre 2013
(art. 1 cpv. 2 lett. b) il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.
Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari
sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione
computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione
delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel
calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare
della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio
1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento
indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va
dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva
deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia
domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche
nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK
1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione
complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte,
infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione
comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione
o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno
però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad
esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure
quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è
obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P
21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Recht-sprechung des
Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione,
in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che
divideva con lei l'appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,
che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).
In un'altra sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI
2001 pag. 234), non pubblicata, il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della
pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una
figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato
quanto segue:
" (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des
Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung
nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in
die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung
unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente
beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a
Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung
nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher
"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen
vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung
für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen
oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges
und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass
geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht
diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen
(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,
Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das
(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen
Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst
dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was
indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll
verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von
Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen
sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen
kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der
Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des
Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine
stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne
Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen
Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die
einen Rentenanspruch auslösen.
3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März
1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn
Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente
hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr
elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr
unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche
Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden,
dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu
ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt,
verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist
und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier
unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature
della redattrice).
Con sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese
l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito:
" (…)
1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge
nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione
non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati
insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI
2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una
ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene
effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica
non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene
nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una
rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto
(cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in
vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo
l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona
disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune
si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa
ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione
(VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001
consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni
devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un
obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se
così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche
quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri
non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione
sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella
copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle
circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del
resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza
di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita
sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche
nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b).
(…)
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il
figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi
un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo
mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle
eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i
coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di
una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo
della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8
OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un
obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine,
non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte
dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re
W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza
inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei
ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso
dev'essere respinto.
3.
Fatti
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC
secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le
sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero
per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale
obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328
segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere
a norma dell'art. 329
cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni
economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa
norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non
costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in
colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo,
a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo
l'entrata in vigore dell'art.
16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,
come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti
parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo
all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il
computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi
infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto
solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo
completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione
complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature
della redattrice).
Nella DTF 130 V 268, la nostra Massima istanza si è
chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio
in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare
una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la
vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico. Nel caso
di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un
obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della
figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il TFA ha
confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva
essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr.
consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato nel
caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino
indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano
stati chiariti e per il quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di
PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento (STF 8C_939/2008 consid. 2 e
2.2).
Nella recente STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c
cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che, di principio, la ripartizione
della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in
un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto
il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre
alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Nella decisione del 13 gennaio 2002 (33.2001.93), il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di
persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le
prestazioni complementari.
Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (33.2001.55), questo TCA ha
rammentato come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI in Pratique VSI 1998
pag. 35:
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une
répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir
à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On
ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale,
lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu
qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement
avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation,
c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre
toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être
opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces
occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de
l'expression "en principe." (…)".
Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato
dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (STCA
33.2001.82 del 14 giugno 2002).
In altra sentenza dell'11 settembre 2002 (33.2002.25) questo
Tribunale ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente
sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in
ragione di ½ ciascuno.
Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre,
che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il
canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di
prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella
STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza
dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a
motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi
richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare
per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso,
Considerandi
infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia
dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da
essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione
per l'ospitalità loro concessa.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che
svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi
impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava
regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il
ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona.
All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero
costo.
Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il
ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima,
sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia
non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai
genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura.
Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il
ricorrente, ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per
definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha
suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia
maggiorenne convivente.
A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel
caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi
sia di carattere economico sia per problemi di salute.
L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei
locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276
CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia
maggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328
CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno).
Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della
madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la
parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo
della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla
Cassa.
Dagli atti è inoltre emerso che nella stessa abitazione
dell'insorgente risultavano domiciliate pure la figlia e la nipote. Orbene,
poiché studiava all'estero e il suo computo avrebbe comportato un aggravio e
peggioramento della situazione per la ricorrente, la nipote non è stata
conteggiata nel calcolo PC.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014 ed impugnata dall'assicurato
davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il
19.
agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che
ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La
circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla
figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un
appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui
sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà,
comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole
persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse
dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione.
Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella
misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone
che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
2.5
Nel caso di specie è pacifico
che la ricorrente abita insieme al fratello sin dal 2010 (doc. 216), mentre la
convivenza con la badante è sorta soltanto dal giugno 2014, ovvero da quando è
stata assunta come lavoratrice salariata (doc. 272).
L'assicurata non fa valere particolari motivi che possano provocare
una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una
suddivisione. In effetti, non è menzionata una particolare suddivisione dei
locali (non è comunque comprovato che essa disponga della maggior parte
dell'appartamento), né tanto meno che la vita in comune si fondi su un obbligo
morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art.
276.
CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno potrebbe vantare, essendo la
badante una terza persona al di fuori della famiglia), e neppure un obbligo di
assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, appunto, perché
non parenti).
Le censure della ricorrente si riferiscono a difficoltà economiche
che si presenterebbero se il TCA confermasse che la pigione lorda annua debba
essere suddivisa fra il fratello, la badante e l'assicurata stessa, visto che
una parte dei costi derivanti dall'assunzione di questo aiuto esterno non
sarebbe coperta dal contributo per l'assistenza che l'assicurazione invalidità
le riconosce appositamente per fare fronte ai costi generati dalla presa a
carico della badante e quindi dovrebbe intaccare l'importo della prestazione
complementare o dell'assegno per grandi invalidi.
Problemi di natura economica non possono però
portare questo Tribunale ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa
cantonale di compensazione.
Determinante è che l'assicurata, in qualità di
datrice di lavoro, riconosce alla badante uno stipendio di Fr. 3'204,60 al mese,
a cui non solo sono detratti gli usuali oneri sociali, il premio per gli
infortuni non professionali e le imposte alla fonte, ma anche il vitto e
l'alloggio (doc. A7).
Ciò significa che oltre ad un salario netto di Fr.
1'902,55 mensili, la ricorrente versa all'aiuto domiciliare anche un salario in
natura sotto forma di vitto e alloggio, quantificato in Fr. 990.- al mese.
In queste circostanze, d'avviso di questo Tribunale,
con la detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della
pigione lorda è come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli
effetti una coinquilina della ricorrente, che si assume personalmente la sua
quota di affitto.
Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a
titolo gratuito, non è possibile fare ricadere il caso concreto nelle suesposte
eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti,
soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono
dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione
della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234
consid. 2b: "Ausnahmen sind jedenfalls dann
zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf
einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.") (la sottolineatura è della redattrice).
Tutto ben considerato, la richiesta della ricorrente
di suddividere soltanto fra lei ed il fratello - con cui peraltro già convive
dal 2010 senza che però questo elemento sia stato già allora considerato per il
calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari - la pigione annua lorda
non può essere accolta, nemmeno se ciò comporta un aggravio dei costi.
2.6
Stante quanto
esposto, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti