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Decisione

33.2015.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 giugno 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti in maniera completa.

La

Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di congiungere gli

incarti 33.2015.4 e 32.2015.70 siccome relativi alla medesima assicurata e

concernenti la medesima tematica della sospensione del versamento delle prestazioni

sociali a causa della dimora all’estero della beneficiaria.

Per l'art. 31 Lptca, per

quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA,

valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e,

sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

A proposito della congiunzione dei

ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla

stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità

può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della

decisione delle altre.

I ricorsi concernono in effetti fatti

di natura simile e pongono temi di diritto materiale identici per ciascuna

decisione impugnata (la sospensione cautelare del versamento delle prestazioni

di diritto). Ad ogni modo, viste le differenti istruttorie condotte nelle due

procedure ed i diversi esiti emersi al termine delle stesse (doc. XXXI), il

ricorso inoltrato il 9 luglio 2015 da RI 1 in ambito di prestazioni complementari

può essere deciso separatamente dall’incarto parallelo 32.2015.70 concernente

l’asse-gno per grandi invalidi e la rendita straordinaria, evaso il 16 giugno

2016.

2.2. L’art.

6 Lptca stabilisce che l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua

risposta, riesaminare il provvedimento impugnato (cpv. 1). Essa notifica immediatamente

una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv. 2). Quest’ultimo

continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto

per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o

di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente

un termine di 10 giorni per prendere posizione (cpv. 3).

L'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che

l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso

all'autorità di ricorso.

La riconsiderazione pendente lite

permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento

dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed

eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte

ricorrente (R. Hischier, Die

Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit

der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La modifica può essere fatta unicamente

a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione

assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (Kieser – ATSG Kommentar, 3a ed. 2015, ad

art. 53 n. 77 pag. 715).

L'amministrazione non può, invece,

rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai

giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa

unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché

egli decida nei sensi della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011

consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V 138 consid. 4.2; Kieser, op.

cit., ad art. 53 n. 78 pag. 715).

2.3. Nel

caso di specie dagli atti risulta che la Cassa cantonale di compensazione, dopo

che con decisione di sospensione del 31 marzo 2015 ha sospeso con effetto

immediato il diritto alle prestazioni complementari e tolto l’effetto

sospensivo ad un eventuale ricorso rendendola immediatamente esecutiva, con decisione

del 4 dicembre 2015 ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alle PC dal 1°

novembre 2015 (cfr. consid. 1.11).

In seguito l’amministrazione, con lettera

del 14 giugno 2016 (doc. XXXI), ha comunicato al TCA che in pari data ha emesso

due distinte decisioni con le quali ha ripristinato il diritto alle PC anche

per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 2015, ricalcolando l’importo di

diritto in virtù della nuova pigione (cfr. consid. 1.16).

Come esposto sopra, l'amministrazione

può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al

momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato

successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.2).

Di conseguenza, i suddetti

provvedimenti, emanati e preavvisati dopo il termine per la risposta di causa,

valgono unicamente quale proposta al giudice.

nel merito

2.4. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale la Cassa ha sospeso

in via provvisionale il diritto alle prestazioni complementari con effetto dal

1° aprile 2015, sia conforme o meno alla legislazione federale.

2.5. L'art.

1 cpv. 1 LPC stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2, sempre che

la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Secondo l’art. 55 cpv. 1 LPGA le

procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in

modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20

dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

L’amministrazione può ordinare la

sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in

applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore: “Dopo il

deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice

dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri

provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente

interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio

2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller,

Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note

marginali 2323 – 2340, pagg. 453-456 e riferimenti).

Secondo dottrina e giurisprudenza

(riassunti in Müller, op. cit.,

note marginali 2336 – 2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare

misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il

provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità

(ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della

procedura principale.

Nel caso di una decisione cautelare va

salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere

motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., note marginali 2378 –

2382, pagg. 463-464 e riferimenti).

In concreto, prima dell’emanazione

della querelata decisione, il diritto di essere sentito è stato rispettato,

visto che il 12 marzo 2015 la Cassa ha espressamente avvisato l’assicurata sul

provvedimento di sospensione che intendeva adottare e le ha dato la possibilità

di presentare eventuali osservazioni al riguardo (cfr. consid. 1.2).

2.6. Va

qui ricordato che l’art. 4 LPC enumera, fra i presupposti per la concessione

delle prestazioni, quello del domicilio e della dimora abituale in Svizzera

(art 13 LPGA).

Scopo di questa doppia condizione è

quella di regolamentare nella legge la non esportabilità di tali prestazioni essendo

delle prestazioni speciali a carattere non contributivo (FF 2005 5542; sulla

non esportabilità delle PC nell’ambito dell’applicazione dell’ALC [Allegato X] e

del Regolamento CE n. 883/2004 [art. 70 par. 2 lett. c] cfr. la DTF 141 V 396

consid. 5.1 = SVR 2015 EL Nr. 9. In ambito di assegni per grandi invalidi

dell’AI e di rendite straordinarie, per la doppia condizione cfr. FF 1990 II 88

e la STFA I 270/03 del 18 giugno 2004, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in

DTF 130 V 404; sulla non esportabilità dell’AGI e della rendita straordinaria

cfr. DTF 142 V 2, DTF 141 V 530 e DTF 132 V 423).

Secondo l’art. 13 LPGA il domicilio di

una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del

Codice civile (cpv. 1) e una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in

cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio

limitata (cpv. 2).

Circa le nozioni di domicilio e dimora abituale ai sensi degli artt.

4 cpv. 1 LPC, 23 segg. CC e 13 LPGA, vedi la DTF 141 V 530.

Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione

di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CC) e dove si trova il centro delle sue

relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza

citata; DTF 123 III 100). Perché possa crearsi domicilio ai sensi di questa

disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due

condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo

e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF

141 V 530 consid. 5.2; DTF 127 V 237 consid. 1; DTF 125 V 76 consid. 2a e la

giurisprudenza e dottrina ivi citati).

Quanto alla dimora, abituale essa va intesa quale residenza effettiva

in Svizzera con la volontà di conservarla; il centro di tutte le relazioni

dell’interessato deve inoltre trovarsi in Svizzera (DTF 141 V 530 consid. 5.3).

2.7. Come accennato (cfr. consid.

Considerandi

2.

), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se, tra l’altro, il

provvedimento preso è giustificato dal probabile esito della procedura

principale.

In concreto, questo Tribunale ritiene che il probabile esito della

procedura principale al momento della resa del provvedimento qui impugnato non

giustificava l’adozione di misure provvisionali di sospensione delle

prestazioni (STCA 32.2015.70 del 15 giugno 2016).

Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione, secondo

cui “(…) la Cassa ha appreso che la presenza della famiglia __________ in __________

(Comune di __________ risalirebbe ad un periodo precedente all’arresto dei genitori

della ricorrente. Del resto, questo ha portato pure all’apertura di un procedimento

penale nei loro confronti da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino al

fine di accertare la loro situazione e l’entità della lesione degli interessi

pecuniari dell’Istituto delle assicurazioni sociali. (…)” (doc. X), d’avviso

di questo Tribunale, sulla sola base delle informazioni che le erano pervenute,

a quel momento non era ancora possibile concludere che la ricorrente probabilmente

aveva trasferito la propria dimora abituale all’estero e che pertanto il

diritto alle prestazioni complementari avrebbe dovuto essere soppresso (STCA

32.2015.70

del 16 giugno 2016 consid. 2.6).

Ciò trova conferma anche nelle motivazioni del Decreto di abbandono

del 29 febbraio 2016 (doc. D1), e in particolare laddove il Procuratore __________

ha evidenziato che “(…) L’istruttoria compiuta dalla Polizia, mediante

assunzione di elementi tecnici necessari presso __________ e audizione dei

testimoni menzionati dallo IAS, non ha permesso di confermare i sospetti

sollevati circa il trasferimento all’estero degli imputati prima dell’inizio

del 2015, con conseguente arresto in __________. I testi hanno confermato che

essi si assentavano talvolta per vacanza o soggiorni in __________ presso

parenti in __________, ma rientrando sempre in Ticino dove avevano sempre

lavorato e vissuto per decenni nella casa di famiglia. Anche i dati di consumo

dell’elettricità confermano la tesi degli imputati e non attestano affatto un

loro trasferimento all’estero. Aggiungasi che gli elementi personali desumibili

dalla vita personale di entrambi, confermano il loro legame concreto con la

Svizzera. La nazionalità di entrambi, la permanenza duratura in Ticino, la

professione dipendente sempre svolta in Ticino dal marito, la proprietà e la residenza

costante nella casa di famiglia della moglie costituiscono elementi convergenti

della loro volontà di risiedere a __________ ove peraltro sono immediatamente

rientrati non appena revocati gli arresti domiciliari. Ne consegue che, tanto

dal profilo oggettivo quanto da quello soggettivo, non vi è stato inganno

dell’autorità amministrativa circa il reale domicilio, che è stato sempre

stabilito in Ticino. (…)” (doc. D1 punto 4).

Nemmeno l’amministrazione poteva concludere differentemente anche

avuto riguardo agli accertamenti effettuati dall’Ufficio AI - nell’incarto

parallelo richiamato dalla ricorrente - presso il medico curante dr. med. __________,

il quale nel suo certificato del 21 aprile 2015 ha evidenziato di avere

prescritto all’assicurata dei farmaci in due occasioni nel corso del 2014. Su

questo referto si è espresso il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale

su invito dell’Ufficio AI, riscontrando delle anomalie in merito alla frequenza

delle visite mediche ed alla tipologia della farmacoterapia assunta dall’assicurata

a fronte dei gravi deficit di cui è affetta (doc. X punto 1.2).

Questo Tribunale rileva, al riguardo, che oltre ad essere posteriori

alla resa del provvedimento provvisionale qui impugnato, le conclusioni del medico

SMR sono state comunque validamente e puntualmente contestate dalla ricorrente nella

vertenza parallela (cfr. STCA 32.2015.70 consid. 1.8).

Analogo discorso vale per le tesi sviluppate dall’amministrazione circa

i dati delle __________ (doc. X punto 1.2 e doc. XVI), anch’esse contestate dalla

ricorrente (cfr. consid. 1.8).

Al riguardo, lo si ribadisce, il Procuratore __________, nel Decreto

di abbandono del 29 febbraio 2016 (doc. D1 punto 4), ha rilevato che “(…)

Anche i dati di consumo dell’elettricità confermano la tesi degli imputati e non

attestano affatto un loro trasferimento all’estero. (…)”.

2.8

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata del 31 marzo 2015 va annullata.

Alla ricorrente, come del resto proposto dalla medesima Cassa viste

le succitate decisioni del 4 dicembre 2015 e del 14 giugno 2015 (cfr. consid.

1.11

e 1.16), va quindi confermato il diritto alle prestazioni complementari dal

1° aprile 2015.

2.9

Il ricorso deve dunque essere

accolto e all’insorgente, vincente in causa e patrocinata da un legale, vanno

riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. La decisione

impugnata è annullata.

1.2. Il diritto

di RI 1 alle prestazioni complementari è ripristinato dal 1° aprile 2015.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di

compensazione verserà alla ricorrente l’importo di Fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti