33.2015.4
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20 giugno 2016Italiano25 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2015.4
TB
Lugano
20 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1989, dal 1° aprile 2007 (doc. 29) è al beneficio di prestazioni complementari
all’AI.
1.2. Con
decisione di sospensione del 31 marzo 2015 (doc. 98), il cui contenuto era
stato anticipato ai genitori dell’assicurata, detentori dell’autorità
parentale, il 12 marzo 2015 (doc. 86) a mezzo dell’“Avviso di sospensione
provvisionale della prestazione complementare erogata a RI 1”, su cui
l’avv. RA 2 ha preso posizione chiedendo l’immediato ripristino delle
prestazioni, la Cassa cantonale di compensazione ha sospeso a titolo
cautelativo e con effetto immediato il versamento delle prestazioni complementari
all’AI, togliendo ad un’eventuale opposizione l’effetto sospensivo.
L’amministrazione, evidenziata la non
esportabilità delle PC e quindi la necessità di avere un domicilio e la dimora
abituale in Svizzera (art. 4 LPC), ha sostenuto di aver acquisito importanti
indizi a sostegno del trasferimento all’estero (da almeno un anno) della dimora
abituale dei genitori dell’assicurata, rinviando sia a una segnalazione anonima
in tal senso sia al fatto che, a seguito di questi eventi, “(…) il Ministero
Pubblico del Canton Ticino ha avviato un procedimento penale nei confronti dei
signori RA 1 al fine di accertare la loro situazione e l’entità della lesione
degli interessi patrimoniali in particolare della Cassa. (…)” (doc. 94). Pertanto,
la Cassa ha ritenuto verosimile che la residenza effettiva dell’assicurata si
trovasse all’estero.
1.3. Il
19 giugno 2015 (doc. A) l’amministrazione, con decisione su opposizione di
tenore simile alla decisione formale, ha respinto l’opposizione del 30 aprile
2015 (doc. 120) interposta dall’assicu-rata e ha quindi confermato sia la
sospensione del versamento delle PC sia l’immediata esecutività della misura
cautelativa.
1.4. Con
il ricorso del 9 luglio 2015 (doc. I) formulato sempre tramite l’avv. RA 2 in
rappresentanza dei genitori, che la rappresentano, RI 1 ha contestato di aver
trasferito all’estero da oltre un anno la propria dimora abituale, adducendo
una serie di argomentazioni a suffragio della tesi secondo cui “questa
dimora abituale è sempre rimasta a __________”. Essa ha sostenuto che
l’obbligo di dimora giudiziario ordinato dal Tribunale di __________ non
configura un trasferimento della dimora abituale mancando il presupposto della
volontarietà e ha negato che l’ente assicurativo possa subire un danno a
dipendenza dell’esito delle inchieste penali __________ e svizzere per
l’eventuale restituzione di prestazioni versate indebitamente. Ritenendo
pertanto ingiusta la misura adottata dalla Cassa di compensazione, la
ricorrente ha chiesto di ripristinare il suo diritto alle prestazioni
complementari dal 1° aprile 2015 e di concedere l’effetto sospensivo al
ricorso, “non ostandovi interessi pubblici preponderanti.”.
1.5. Nella
risposta del 4 settembre 2015 (doc. X) l’amministrazione ha chiesto la congiunzione
della causa con il parallelo incarto in ambito di assicurazione invalidità e di
assegno per grandi invalidi dell’AI (32.2015.70) e si è opposta al postulato
ripristino dell’effetto sospensivo, osservando come le prove apportate dalla
ricorrente, dettagliatamente esaminate, non comprovassero la dimora
dell’assicurata (e della sua famiglia) ad __________. Inoltre, l’inchiesta
penale aperta dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino sull’accertamento della
situazione della famiglia della ricorrente e sull’entità della lesione agli
interessi pecuniari dell’Istituto delle assicurazioni sociali era ancora
pendente. Pertanto, non potendo che dubitare della presenza della ricorrente in
Svizzera sia per gli ultimi due anni sia per gli anni precedenti, la Cassa di
compensazione ha ritenuto giustificata la sospensione della prestazione in
attesa degli esiti degli accertamenti effettuati dalle autorità penali. “In
simili condizioni una richiesta di restituzione da parte della Cassa non si
rivela, sulla base di un esame sommario della fattispecie (…), inverosimile e
perciò l’interesse di quest’ultima ad evitare una tale richiesta non perde di
rilevanza, giustificando dunque una sospensione cautelare della prestazione.”
(doc. X pag. 6). Quanto al ripristino dell’effetto sospensivo al ricorso, non
potendo stabilire sin dall’inizio l’esito finale della vertenza, l’interesse
dell’amministrazione di recuperare gli importi che potrebbero essere chiesti in
restituzione è predominante rispetto a quello dell’assicurata di continuare a ricevere
le prestazioni, quando il rischio di non poterle recuperare è concreto.
1.6. Il
15 settembre 2015 (doc. XII) la Cassa di compensazione ha trasmesso al TCA lo
scritto dell’8 settembre 2015 (doc. XII/1) con cui l’insorgente le ha ingiunto
di ripristinare le prestazioni complementari sospese dal 31 marzo 2015,
ritenendo di avere mantenuto la sua dimora abituale in Ticino;
1.7. Con
decreto del 18 settembre 2015 (doc. XIII) il giudice delegato del TCA ha respinto
l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso.
1.8. Il
23 settembre 2015 (doc. XIV) la ricorrente si è riconfermata nel suo ricorso. Essa
ha in particolare rilevato che l’assenza dei genitori, e la sua, dal domicilio
in Ticino non era dovuta a una loro scelta e quindi era impossibile che dal
marzo 2015 essi avessero costituito all’estero la loro dimora abituale e il
centro dei loro interessi vitali. Nemmeno ha quindi esportato le prestazioni.
Ciò sarebbe pure dimostrato dal fatto
che il papà è stato in disoccupazione fino al giugno 2010 e poi è stato in
malattia fino all’ottobre 2012. Pertanto, semmai, almeno fino alla fine del
2012 la ricorrente avrebbe avuto il domicilio e la dimora abituale in Ticino.
In questa (contestata) ipotesi, l’assicurata dovrebbe restituire dal 1° gennaio
2013 delle prestazioni complementari comprensive di PC pure, delle spese di
malattia e della riduzione dei premi di Cassa malati, ammontanti a Fr. 23'629,35.
Stante la somma degli averi bancari bloccati dal Procuratore Pubblico, non vi
sarebbe dunque alcun rischio per la Cassa di compensazione di non potere
recuperare quanto versato dal 2013.
Infine, la ricorrente ha precisato la
sua situazione abitativa, affermando che “La casa di __________ è una
piccola casa con due piccoli e modesti appartamenti, poco più che un tugurio:
in uno abita il padre della signora __________ e è piccolissimo, nell’altro
abitano i coniugi RA 1 con la figlia RI 1 e è poco più grande. Di conseguenza
non si può ritenere che vi sia una economia domestica comune tra il padre e i
ricorrenti: i due appartamenti hanno per l’elettricità un proprio contatore. Si
contesta pertanto la stima di 3'500 kWh sostenuta nella risposta poiché non
siamo in presenza di una famiglia composta di 4 persone e di un’abitazione standard
normale: i ricorrenti nella primavera 2012 sono stati costretti a staccare due
vecchi termosifoni a olio per riscaldamento, uno dei due boiler per l’acqua
calda, un vecchio congelatore e un refrigerante dato il loro troppo consumo di
elettricità (…)”.
1.9. L’amministrazione
ha puntualizzato il 5 ottobre 2015 (doc. XVI) che la sospensione a titolo
cautelativo delle prestazioni si è resa necessaria a seguito di informazioni
pervenutele secondo cui la famiglia dell’assicurata avrebbe dimorato all’estero
sin da prima degli eventi che l’hanno trattenuta lontano dal suo domicilio in
Svizzera, perciò la sospensione non scaturisce dai fatti legati ai suoi genitori
e dall’impossibilità di rientrare in Svizzera. Inoltre, la documentazione
prodotta dall’assicurata non ha permesso di fare luce sulla sua residenza.
La Cassa ha poi contestato nel
dettaglio gli elementi invocati dalla ricorrente a comprova della sua dimora
con i genitori nel nostro Paese, quali il consumo di elettricità e le
condizioni della sua dimora, comunque composta di 4 locali e il cui canone di
affitto ammonta a Fr. 1'600.- al mese, elementi che si scontrano con le dichiarate
ristrettezze economiche e con l’importante liquidità accertata.
Pertanto, stanti i dubbi sulla sua
effettiva residenza, la Cassa ha confermato la sospensione a titolo cautelativo
delle PC.
1.10. Proprio
per cerziorarsi della situazione abitativa della sua famiglia, il 12 ottobre
2015 (doc. XVIII) l’insorgente ha chiesto il sopralluogo presso l’abitazione di
__________ e il 23 novembre 2015 (doc. XIX) ha trasmesso diversa documentazione
quale prova della sua dimora in Svizzera, notificando al TCA quanto segue:
"
(…)
1. In
allegato vi invio, con l'invito a volerli acquisire agli atti, i seguenti nuovi
documenti:
- decisione 9 novembre 2015 del Tribunale di __________ che ha revocato la
misura degli arresti domiciliari risp. dell'obbligo di dimora nei confronti dei
miei mandanti: questi ultimi con la figlia RI 1 sono rientrati finalmente nella
loro casa di __________,
- il Rapporto della Polizia giudiziaria REF 4 novembre 2015 redatto su delega
istruttoria del Ministero pubblico cantonale nella persona dell'__________, la
lettera che ho inviato oggi all'__________ mediante la quale ho chiesto il
dissequestro dei beni di proprietà dei miei mandanti e il pagamento allo IAS
delle prestazioni assicurative erogate in ragione per CHF 27'142.60 a saldo.
2. II
Rapporto di esecuzione 4 novembre 2015 della Polizia giudiziaria REF è stato
ordinato dal Ministero pubblico su richiesta dello IAS Istituto delle assicurazioni
sociali nella sua qualità di accusatore privato e smentisce nelle sue
risultanze la tesi del trasferimento della dimora abituale dei miei mandanti
dal Ticino in __________. Per questa ragione ho formalmente chiesto allo IAS di
ripristinare con effetto retroattivo al 31 marzo 2015 tutte le prestazioni
sociali assicurative sospese e cioè la rendita intera straordinaria Al, l'assegno
grandi invalidi di grado elevato e le prestazioni complementari a favore della
giovane RI 1, figlia dei miei mandanti.
In
funzione della procedura ricorsuale pendente – che vi avevo chiesto
informalmente di sospendere in vista di un possibile e a questo punto impossibile
accordo con lo IAS Istituto delle assicurazioni sociali per l'intervento in tal
senso del Ministero pubblico – il precitato Rapporto di esecuzione 4 novembre
2015 della Polizia giudiziaria REF non solo è inidoneo a dimostrare l'asserito
(e contestato) trasferimento della dimora abituale dei miei mandanti dal Ticino
alla __________, ma è anzi idoneo a dimostrarne il contrario, per cui sulle
prestazioni sociali a favore della figlia RI 1 i miei mandanti non erano
astretti all'obbligo di notificazione giusta l'art. 31 LPGA.
Pertanto
la questione della esportazione di queste prestazioni assicurative sociali non
solo non si pone ma è impossibile che in concreto si ponga: con la conseguenza
che la sospensione cautelativa delle prestazioni assicurative sociali a favore
della figlia RI 1 a opera dello IAS è priva del necessario fumus del buon
diritto.
Vi chiedo pertanto di decidere nel
senso proposto dei ricorsi. (…)”.
1.11. Con
osservazioni del 9 dicembre 2015 (doc. XXI) la Cassa di compensazione ha informato
il TCA che, visto il rientro della ricorrente in Svizzera, dal 1° novembre 2015
è stato riattivato il versamento delle prestazioni complementari con decisione
del 4 dicembre 2015 (doc. XXI/1). Per il periodo precedente, ossia dal 1°
aprile al 31 ottobre 2015, poiché il Ministero Pubblico non aveva ancora
terminato gli accertamenti relativi al trasferimento di residenza abituale
dell’assicurata e della sua famiglia, la Cassa ha invece postulato la reiezione
del ricorso e quindi la conferma della decisione di sospensione cautelare delle
PC.
1.12. Con
scritto del 15 dicembre 2015 (doc. XXIII) l’avv. RA 2 ha comunicato al Tribunale
che:
"
(…)
L'ordine di sospensione cautelativa di
tutte le prestazioni sociali a favore della figlia RI 1 e quindi il relativo
contenzioso pendente presso codesto Tribunale è di fatto superato con la
riattivazione del versamento di dette prestazioni a far tempo dal 1° novembre
2015.
Di conseguenza postulo che i ricorsi
degli incarti specificati a margine vengano stralciati dal ruolo poiché privi
di oggetto:
la contraria tesi delle controparti
ricorsuali cioè di ottenere la conferma giudiziaria della sospensione delle
prestazioni sociali dal 1° aprile al 31 ottobre 2015 non ha senso, poiché
- come
già asseverato, il soggiorno in __________ nel precitato periodo è stato
forzato per la causa di forza maggiore dovuta all'obbligo __________ nei
confronti dei miei mandanti,
- già
in data 8 settembre 2015 ho diffidato lo IAS Istituto delle Assicurazioni
Sociali a versare con effetto retroattivo al 31 marzo 2015 tutte le prestazioni
sociali sospese, per cui in punto aprirò un nuovo contenzioso nei confronti
dello IAS Istituto delle Assicurazioni Sociali,
- gli
accertamenti esperiti dal Ministero pubblico, in particolare il decisivo e
esaustivo rapporto della Polizia giudiziaria REF 4 novembre 2015, smentiscono
la tesi sostenuta dallo IAS Istituto delle Assicurazioni Sociali del
trasferimento della dimora abituale dei miei mandanti in __________ dal 2007 in
poi. (…)”.
Su questo scritto la Cassa non ha
formulato osservazioni (doc. XXIV).
1.13. Il
17 maggio 2016 (doc. XXV) la ricorrente ha prodotto numerosa documentazione,
fra cui il decreto d’abbandono del 29 febbraio 2016 del Ministero pubblico,
cresciuto in giudicato, sull’obbligo di notifica giusta l’art. 31 LPC del
trasferimento di dimora abituale dei coniugi RI 1 all’estero prima del 25 febbraio
2015.
Avendo detto decreto d’abbandono
risolto definitivamente sul piano penale l’accusa (infondata) della Cassa di
compensazione di avere esportato illegalmente le prestazioni complementari versate
prima del 2015, l’insorgente ha postulato l’annullamento della decisione
impugnata e il ripristino delle prestazioni sociali dal 1° aprile 2015.
Detta documentazione è stata notificata
alla Cassa invitandola a comunicare al TCA se confermava le sue osservazioni
del 9 dicembre 2015, in particolare laddove ripristinava le PC dal 1° novembre
2015, mentre per il periodo precedente attendeva gli esiti degli accertamenti
in ambito penale, confermando quindi la sospensione cautelare delle prestazioni
(doc. XXVI).
1.14. Il 30
maggio 2016 (doc. XVII) la Cassa di compensazione ha confermato di avere
ripristinato il versamento delle PC dal 1° novembre 2015 con il rientro in
Svizzera dell’assicurata.
Per il periodo dal 1° aprile al 31
ottobre 2015, l’amministrazione ha sottolineato l’opportunità di avere sospeso cautelativamente
le prestazioni nell’attesa dell’esito degli accertamenti penali sulla cui base,
unitamente agli elementi emersi durante l’istruttoria in merito alla pigione
dichiarata in base a un contratto di locazione in realtà mai rispettato, si
sarebbe pronunciata più tardi.
1.15. Con
scritto dell’8 giugno 2016 (doc. XXIX) l’avv. RA 2 ha infine comunicato al TCA la
sorpresa per la presa di posizione della Cassa che “non voglia rassegnarsi
all’evidenza e alla concludenza delle risultanze dell’incarto penale in
funzione del rimborso delle PC all’AI dal 1° aprile 2015 al 31 ottobre 2015”,
perciò “Vista la resistenza della CCC AVS/AI/IPG chiedo pertanto da parte
vostra la decisione formale sul ricorso di cui all’incarto n. 33.2015.4: dato
che questa resistenza è ai limiti del temerario sono protestate ripetibili
accresciute.”.
1.16. Il
14 giugno 2016 (doc. XXXI) la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso al
Tribunale due decisioni emesse lo stesso giorno, con le quali vengono ripristinate
all’assicurata le prestazioni complementari dal 1° aprile 2015, precisando che
esse sono state ricalcolate, anche dal 1° ottobre 2012 – con conseguente
restituzione di prestazioni indebitamente ricevute -, sulla base di quanto
emerso in sede penale, ossia che la pigione dichiarata non è mai stata pagata,
perciò il diritto alle PC è stato calcolato computando la quota parte del
valore locativo dell’immobile in cui risiede l’assicurata.
considerato in
diritto
in ordine
2.1. Il
giudizio può essere emanato, come consente l’art. 49 cpv. 2 LOG, a Corte monocratica
(per riprendere un’espressione cara al TF; su questi aspetti si faccia riferimento
al recente contributo in RtiD 2016-I-307 e ss.), e ciò alla luce di quanto
ritenuto nella STCA 32.2015.70 del 16 giugno 2016 relativa alla medesima ricorrente.
D’altro canto la tematica giuridica è oggetto di costante giurisprudenza federale
e cantonale, l’accertamento fattuale pacifico e non contestato e il numero di
pagine di questa decisione (altro argomento caro al TF, vedi contributo citato
in RtiD 2016-I-322) significativo unicamente per la doverosa necessità di esporre
Fatti
i fatti in maniera completa.
La
Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di congiungere gli
incarti 33.2015.4 e 32.2015.70 siccome relativi alla medesima assicurata e
concernenti la medesima tematica della sospensione del versamento delle prestazioni
sociali a causa della dimora all’estero della beneficiaria.
Per l'art. 31 Lptca, per
quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA,
valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e,
sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
A proposito della congiunzione dei
ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla
stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità
può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della
decisione delle altre.
I ricorsi concernono in effetti fatti
di natura simile e pongono temi di diritto materiale identici per ciascuna
decisione impugnata (la sospensione cautelare del versamento delle prestazioni
di diritto). Ad ogni modo, viste le differenti istruttorie condotte nelle due
procedure ed i diversi esiti emersi al termine delle stesse (doc. XXXI), il
ricorso inoltrato il 9 luglio 2015 da RI 1 in ambito di prestazioni complementari
può essere deciso separatamente dall’incarto parallelo 32.2015.70 concernente
l’asse-gno per grandi invalidi e la rendita straordinaria, evaso il 16 giugno
2016.
2.2. L’art.
6 Lptca stabilisce che l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua
risposta, riesaminare il provvedimento impugnato (cpv. 1). Essa notifica immediatamente
una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (cpv. 2). Quest’ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o
di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente
un termine di 10 giorni per prendere posizione (cpv. 3).
L'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che
l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,
contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso
all'autorità di ricorso.
La riconsiderazione pendente lite
permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento
dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed
eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte
ricorrente (R. Hischier, Die
Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit
der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente
a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione
assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (Kieser – ATSG Kommentar, 3a ed. 2015, ad
art. 53 n. 77 pag. 715).
L'amministrazione non può, invece,
rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai
giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa
unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché
egli decida nei sensi della nuova decisione (STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011
consid. 1; DTF 133 V 530 consid. 2 e 5; 130 V 138 consid. 4.2; Kieser, op.
cit., ad art. 53 n. 78 pag. 715).
2.3. Nel
caso di specie dagli atti risulta che la Cassa cantonale di compensazione, dopo
che con decisione di sospensione del 31 marzo 2015 ha sospeso con effetto
immediato il diritto alle prestazioni complementari e tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso rendendola immediatamente esecutiva, con decisione
del 4 dicembre 2015 ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alle PC dal 1°
novembre 2015 (cfr. consid. 1.11).
In seguito l’amministrazione, con lettera
del 14 giugno 2016 (doc. XXXI), ha comunicato al TCA che in pari data ha emesso
due distinte decisioni con le quali ha ripristinato il diritto alle PC anche
per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 2015, ricalcolando l’importo di
diritto in virtù della nuova pigione (cfr. consid. 1.16).
Come esposto sopra, l'amministrazione
può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al
momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato
successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.2).
Di conseguenza, i suddetti
provvedimenti, emanati e preavvisati dopo il termine per la risposta di causa,
valgono unicamente quale proposta al giudice.
nel merito
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale la Cassa ha sospeso
in via provvisionale il diritto alle prestazioni complementari con effetto dal
1° aprile 2015, sia conforme o meno alla legislazione federale.
2.5. L'art.
1 cpv. 1 LPC stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) si applicano alle prestazioni di cui al capitolo 2, sempre che
la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo l’art. 55 cpv. 1 LPGA le
procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in
modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
L’amministrazione può ordinare la
sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in
applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore: “Dopo il
deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice
dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri
provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente
interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio
2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller,
Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note
marginali 2323 – 2340, pagg. 453-456 e riferimenti).
Secondo dottrina e giurisprudenza
(riassunti in Müller, op. cit.,
note marginali 2336 – 2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare
misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il
provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità
(ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della
procedura principale.
Nel caso di una decisione cautelare va
salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere
motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., note marginali 2378 –
2382, pagg. 463-464 e riferimenti).
In concreto, prima dell’emanazione
della querelata decisione, il diritto di essere sentito è stato rispettato,
visto che il 12 marzo 2015 la Cassa ha espressamente avvisato l’assicurata sul
provvedimento di sospensione che intendeva adottare e le ha dato la possibilità
di presentare eventuali osservazioni al riguardo (cfr. consid. 1.2).
2.6. Va
qui ricordato che l’art. 4 LPC enumera, fra i presupposti per la concessione
delle prestazioni, quello del domicilio e della dimora abituale in Svizzera
(art 13 LPGA).
Scopo di questa doppia condizione è
quella di regolamentare nella legge la non esportabilità di tali prestazioni essendo
delle prestazioni speciali a carattere non contributivo (FF 2005 5542; sulla
non esportabilità delle PC nell’ambito dell’applicazione dell’ALC [Allegato X] e
del Regolamento CE n. 883/2004 [art. 70 par. 2 lett. c] cfr. la DTF 141 V 396
consid. 5.1 = SVR 2015 EL Nr. 9. In ambito di assegni per grandi invalidi
dell’AI e di rendite straordinarie, per la doppia condizione cfr. FF 1990 II 88
e la STFA I 270/03 del 18 giugno 2004, consid. 3.3, parzialmente pubblicata in
DTF 130 V 404; sulla non esportabilità dell’AGI e della rendita straordinaria
cfr. DTF 142 V 2, DTF 141 V 530 e DTF 132 V 423).
Secondo l’art. 13 LPGA il domicilio di
una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 del
Codice civile (cpv. 1) e una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in
cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall’inizio
limitata (cpv. 2).
Circa le nozioni di domicilio e dimora abituale ai sensi degli artt.
4 cpv. 1 LPC, 23 segg. CC e 13 LPGA, vedi la DTF 141 V 530.
Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione
di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CC) e dove si trova il centro delle sue
relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza
citata; DTF 123 III 100). Perché possa crearsi domicilio ai sensi di questa
disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due
condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo
e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF
141 V 530 consid. 5.2; DTF 127 V 237 consid. 1; DTF 125 V 76 consid. 2a e la
giurisprudenza e dottrina ivi citati).
Quanto alla dimora, abituale essa va intesa quale residenza effettiva
in Svizzera con la volontà di conservarla; il centro di tutte le relazioni
dell’interessato deve inoltre trovarsi in Svizzera (DTF 141 V 530 consid. 5.3).
2.7. Come accennato (cfr. consid.
Considerandi
2.
), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se, tra l’altro, il
provvedimento preso è giustificato dal probabile esito della procedura
principale.
In concreto, questo Tribunale ritiene che il probabile esito della
procedura principale al momento della resa del provvedimento qui impugnato non
giustificava l’adozione di misure provvisionali di sospensione delle
prestazioni (STCA 32.2015.70 del 15 giugno 2016).
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall’amministrazione, secondo
cui “(…) la Cassa ha appreso che la presenza della famiglia __________ in __________
(Comune di __________ risalirebbe ad un periodo precedente all’arresto dei genitori
della ricorrente. Del resto, questo ha portato pure all’apertura di un procedimento
penale nei loro confronti da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino al
fine di accertare la loro situazione e l’entità della lesione degli interessi
pecuniari dell’Istituto delle assicurazioni sociali. (…)” (doc. X), d’avviso
di questo Tribunale, sulla sola base delle informazioni che le erano pervenute,
a quel momento non era ancora possibile concludere che la ricorrente probabilmente
aveva trasferito la propria dimora abituale all’estero e che pertanto il
diritto alle prestazioni complementari avrebbe dovuto essere soppresso (STCA
32.2015.70
del 16 giugno 2016 consid. 2.6).
Ciò trova conferma anche nelle motivazioni del Decreto di abbandono
del 29 febbraio 2016 (doc. D1), e in particolare laddove il Procuratore __________
ha evidenziato che “(…) L’istruttoria compiuta dalla Polizia, mediante
assunzione di elementi tecnici necessari presso __________ e audizione dei
testimoni menzionati dallo IAS, non ha permesso di confermare i sospetti
sollevati circa il trasferimento all’estero degli imputati prima dell’inizio
del 2015, con conseguente arresto in __________. I testi hanno confermato che
essi si assentavano talvolta per vacanza o soggiorni in __________ presso
parenti in __________, ma rientrando sempre in Ticino dove avevano sempre
lavorato e vissuto per decenni nella casa di famiglia. Anche i dati di consumo
dell’elettricità confermano la tesi degli imputati e non attestano affatto un
loro trasferimento all’estero. Aggiungasi che gli elementi personali desumibili
dalla vita personale di entrambi, confermano il loro legame concreto con la
Svizzera. La nazionalità di entrambi, la permanenza duratura in Ticino, la
professione dipendente sempre svolta in Ticino dal marito, la proprietà e la residenza
costante nella casa di famiglia della moglie costituiscono elementi convergenti
della loro volontà di risiedere a __________ ove peraltro sono immediatamente
rientrati non appena revocati gli arresti domiciliari. Ne consegue che, tanto
dal profilo oggettivo quanto da quello soggettivo, non vi è stato inganno
dell’autorità amministrativa circa il reale domicilio, che è stato sempre
stabilito in Ticino. (…)” (doc. D1 punto 4).
Nemmeno l’amministrazione poteva concludere differentemente anche
avuto riguardo agli accertamenti effettuati dall’Ufficio AI - nell’incarto
parallelo richiamato dalla ricorrente - presso il medico curante dr. med. __________,
il quale nel suo certificato del 21 aprile 2015 ha evidenziato di avere
prescritto all’assicurata dei farmaci in due occasioni nel corso del 2014. Su
questo referto si è espresso il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale
su invito dell’Ufficio AI, riscontrando delle anomalie in merito alla frequenza
delle visite mediche ed alla tipologia della farmacoterapia assunta dall’assicurata
a fronte dei gravi deficit di cui è affetta (doc. X punto 1.2).
Questo Tribunale rileva, al riguardo, che oltre ad essere posteriori
alla resa del provvedimento provvisionale qui impugnato, le conclusioni del medico
SMR sono state comunque validamente e puntualmente contestate dalla ricorrente nella
vertenza parallela (cfr. STCA 32.2015.70 consid. 1.8).
Analogo discorso vale per le tesi sviluppate dall’amministrazione circa
i dati delle __________ (doc. X punto 1.2 e doc. XVI), anch’esse contestate dalla
ricorrente (cfr. consid. 1.8).
Al riguardo, lo si ribadisce, il Procuratore __________, nel Decreto
di abbandono del 29 febbraio 2016 (doc. D1 punto 4), ha rilevato che “(…)
Anche i dati di consumo dell’elettricità confermano la tesi degli imputati e non
attestano affatto un loro trasferimento all’estero. (…)”.
2.8
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata del 31 marzo 2015 va annullata.
Alla ricorrente, come del resto proposto dalla medesima Cassa viste
le succitate decisioni del 4 dicembre 2015 e del 14 giugno 2015 (cfr. consid.
1.11
e 1.16), va quindi confermato il diritto alle prestazioni complementari dal
1° aprile 2015.
2.9
Il ricorso deve dunque essere
accolto e all’insorgente, vincente in causa e patrocinata da un legale, vanno
riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. La decisione
impugnata è annullata.
1.2. Il diritto
di RI 1 alle prestazioni complementari è ripristinato dal 1° aprile 2015.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di
compensazione verserà alla ricorrente l’importo di Fr. 2'000.- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti