33.2015.5
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22 marzo 2016Italiano65 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2015.5
TB
Lugano
22 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 agosto 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, cittadina della __________
nata nel 1968, dal gennaio 2007 è sposata con __________, 1965, cittadino sia
svizzero che __________, e dal giugno 2007 possiede un permesso B di dimora
familiare (docc. 29 e 48). Con decisione del 7 ottobre 2014 (doc. 18)
l’assicurata è stata posta retroattivamente dal 1° agosto 2012 al beneficio di
una rendita di invalidità e da circa 4 anni riceve delle prestazioni
assistenziali per sé, il marito e la figlia (doc. IVbis).
1.2. Il 30 gennaio 2015 (doc. 46)
l’assicurata ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari all’AI e
con decisione del 13 marzo 2015 (doc. 50) la Cassa cantonale di compensazione
ha respinto detta domanda, ritenendo non essere adempiuto il presupposto della
dimora ininterrotta nel nostro Paese per almeno 10 anni previsto dall’art. 5
cpv. 1 LPC.
1.3. Con l’opposizione del 28 aprile
2015 (doc. 58) l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha fatto valere che
essendo moglie di un cittadino svizzero, gli Accordi bilaterali sulla libera
circolazione delle persone non possono esserle applicati non essendovi un
elemento transfrontaliero. Pertanto, contrariamente agli artt. 2 e 4 del
regolamento (CE) n. 883/2004 che permettono ai familiari di un cittadino di uno
Stato membro dell’Unione Europea di beneficiare degli stessi diritti di un
cittadino svizzero e quindi di non sottostare alla condizione della dimora
ininterrotta di 10 anni, nell’evenienza concreta vi sarebbe una
“discriminazione al contrario”, “interna”, giacché essa non avrebbe diritto
alle prestazioni complementari e quindi sarebbe discriminata rispetto alla
moglie di un cittadino europeo. A suo dire, la LPC non si esprimerebbe sulla
questione a sapere se i cittadini non europei familiari di un cittadino
svizzero debbano avere una posizione discriminata rispetto ai cittadini non
europei familiari di un cittadino europeo, per i quali trova invece
applicazione l’art. 4 LPC. In virtù dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed., che vieta la
discriminazione, l’interessata dovrebbe dunque avere diritto alle PC alle
stesse condizioni di un cittadino svizzero, essendo essa un familiare di un
cittadino svizzero.
Saputo che il marito della sua assistita è anche cittadino __________,
il 6 maggio 2015 (doc. 63) la rappresentante dell’assicurata ha chiesto che il
diritto alle prestazioni complementari sia stabilito unicamente in applicazione
dell’ALC e del regolamento (CE) n. 883/2004 e quindi in base al principio della
parità di trattamento sancito dall’art. 4 di detto regolamento, ciò che
eliminerebbe la condizione della dimora di 10 anni (art. 4 cpv. 1 LPC) essendo
un familiare di un cittadino di uno Stato membro.
1.4. Il 7 agosto 2015 (doc. A2) la
Cassa cantonale di compensazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata,
confermando che determinante ai fini delle PC è che il richiedente delle
prestazioni soddisfi personalmente le condizioni previste dal N. 2110.01 DPC.
Pertanto, essendo cittadina __________ dimorante su suolo svizzero dal 2007 con
permesso B, farebbe difetto la condizione dell’art. 5 cpv. 1 LPC della dimora
di 10 anni.
Gli Accordi bilaterali non sarebbero quindi applicabili in virtù del
fatto che fa stato la nazionalità della richiedente, mentre quella del
marito oppure della figlia della richiedente, che sia svizzera o di un altro
Stato convenzionato, non avrebbe alcuna incidenza sul suo diritto personale
alle prestazioni complementari.
Nessuna Convenzione sulla sicurezza sociale tornerebbe poi
applicabile, perciò farebbe stato unicamente l’art. 5 cpv. 1 LPC.
1.5. Con ricorso del 14 settembre
2015 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, riprendendo e sviluppando
ulteriormente le motivazioni già espresse con l’opposizione ha chiesto di
riconoscerle il diritto alle prestazioni complementari.
La ricorrente ha ricordato come l’art. 32 LPC rinvii all’Accordo
sulla libera circolazione e al regolamento n. 1408/71, sostituito dal n. 883/2004.
Quest’ultimo regolamento sarebbe applicabile sia dal profilo temporale sia
materiale (le PC ricadono sotto gli artt. 3 cpv. 3 e 70), ma anche perché vi
sarebbe un nesso transfrontaliero dato dal fatto che il marito dell’assicurata
è in possesso della doppia nazionalità __________ e svizzera e in virtù
dell’art. 2 sarebbe quindi data pure l’applicazione dal punto di vista
personale, visto che il regolamento si applica non solo ai cittadini di uno
Stato membro, ma anche ai suoi familiari (art. 2 regolamento n. 883/2004),
indipendentemente dalla nazionalità di questi ultimi. L’assicurata rientra poi
nella nozione di familiare, essendo parte del nucleo familiare giusta gli artt.
9 e 10 LPC.
In tale evenienza, in applicazione della parità di trattamento prevista
dall’art. 4 regolamento n. 883/2004, verrebbe a cadere la condizione
evidenziata dalla Cassa di compensazione, secondo cui anche nei casi di
cittadini europei le condizioni dell’art. 5 LPC dovrebbero essere adempiute personalmente
dal richiedente le PC. Pertanto, non solo i cittadini europei, ma anche i loro
familiari, senza necessariamente essere cittadini di uno Stato membro, sono
parificati ai cittadini svizzeri. In tal caso, verrebbe a cadere la condizione
della dimora di almeno 10 anni nel nostro Paese prevista dall’art. 5 cpv. 1
LPC.
L’insorgente ha inoltre rilevato che anche se si ritenesse che suo
marito è cittadino svizzero e che quindi gli Accordi bilaterali non sarebbero
applicabili, si giungerebbe comunque alla medesima conclusione, giacché vi
sarebbe una discriminazione “al contrario” nei confronti dei coniugi di
cittadini europei, ciò che costituirebbe una discriminazione sulla base
dell’origine. Infatti, l’art. 32 LPC non si pronuncia sulla nazionalità del
familiare del richiedente e quindi se la parità di trattamento debba valere
solo per i familiari europei o anche per quelli di cittadini svizzeri.
1.6. Nella risposta del 6 ottobre
2015 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso, ricordando come in concreto difetti il presupposto del termine di
attesa di 10 anni stabilito dall’art. 5 cpv. 1 LPC, applicabile in luogo degli
Accordi bilaterali e del regolamento n. 883/2004, non essendovi un elemento
transfrontaliero visto che il richiedente le prestazioni non è in
possesso della cittadinanza di un altro Stato membro rispetto a quello in cui
risiede. Neppure vi sono Convenzioni tra la Svizzera e la Repubblica __________,
perciò fa stato la LPC.
L’amministrazione ha pure negato esservi una discriminazione “al
contrario” della ricorrente, dato che il coniuge straniero di un cittadino
europeo e/o svizzero non ha diritto alle PC se non adempie il periodo di
attesa.
1.7. Il 21 ottobre 2015 (doc. VII)
la ricorrente ha osservato come la tesi della Cassa, secondo cui debba essere
il richiedente stesso delle prestazioni, indipendentemente dalla nazionalità
del coniuge, a dovere adempiere alle condizioni poste dagli artt. 4 e 5 LPC,
mette in dubbio la priorità degli accordi internazionali sul diritto interno.
1.8. La Cassa di compensazione ha
evidenziato il 2 novembre 2015 (doc. IX) come la domanda di prestazioni
complementari sia stata presentata da RI 1 e non dal di lei marito, perciò
l’art. 32 LPC non torna applicabile così come l’ALC, non essendovi il necessario
nesso transfrontaliero.
1.9. Alla luce della particolarità
del tema oggetto della procedura, l’11 dicembre 2015 (doc. XIII) il Tribunale
ha interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali esponendogli la
problematica.
Il 28 dicembre 2015 (doc. XIX) la Cassa, concordando con il parere
dell’UFAS del 22 dicembre 2015 (doc. XIV), ha ribadito di non ritenere
applicabili gli Accordi bilaterali (doc. XIX), mentre la ricorrente ha spiegato
il 12 gennaio 2016 (doc. XXIII) i motivi per cui la posizione dell’Ufficio
federale interpellato sarebbe errata.
A suo dire, infatti, i familiari non europei di un cittadino
europeo possono appellarsi all’ALC e al regolamento n. 883/ 2004 per tutti quei
diritti che non sono indissolubilmente legati all’attività lavorativa e le
prestazioni complementari non lo sono, visto che anche la persona invalida che
non ha mai svolto un’attività lavorativa ha diritto alle prestazioni
complementari. Essi godono dunque della parità di trattamento sancita dall’art.
4 regolamento n. 883/2004 e, pertanto, le tesi della Cassa e dell’UFAS non
terrebbero in considerazione la giurisprudenza federale ed europea e sarebbero
in contrasto con l’attuale situazione legale.
La ricorrente ha in seguito analizzato la situazione del marito a sapere
se, in qualità di cittadino __________ -svizzero, egli rientri nel campo di
applicazione dell’ALC e del regolamento n. 883/2004, concludendo che la
fattispecie ricade nel campo di applicazione temporale, materiale e personale
delle predette norme legali e che inoltre v’è un nesso transfrontaliero dato
dalla doppia nazionalità del marito, essendo infatti sufficiente possedere,
accanto a quella dello Stato in cui si risiede, la cittadinanza di un altro
Stato contraente dell’ALC. Per questi motivi, l’assicurata può appellarsi alla
parità di trattamento ex art. 4 regolamento n. 883/2004 e avere diritto alle PC
alle stesse condizioni di un cittadino svizzero e quindi senza attendere 10
anni.
Infine, l’insorgente ha contestato le affermazioni dell’UFAS in merito
alla predominanza della nazionalità svizzera del coniuge e all’assenza di un
sufficiente nesso transfrontaliero, ricordando l’applicabilità dell’art. 8 cpv.
2 Cost. fed. che vieta di discriminare un coniuge di un cittadino svizzero
rispetto al coniuge di un cittadino europeo.
1.10. A fine dicembre 2015 (docc.
XVI, XVII e XVIII) il giudice delegato ha effettuato degli accertamenti sulla
situazione lavorativa, contributiva AVS/AI/IPG e abitativa del coniuge
dell’assicurata.
Sugli esiti di questi accertamenti (docc. XX, XXI e XXII) la Cassa
di compensazione si è espressa il 22 gennaio 2016 (doc. XXV), da un lato
contestando l’applicazione delle norme internazionali in assenza di un nesso
transfrontaliero, d’altro lato concordando con il parere dell’UFAS sulla non
influenza della doppia nazionalità del coniuge della ricorrente e quindi con la
conclusione che si deve applicare unicamente il diritto interno.
L’assicurata ha comunicato di non avere osservazioni né sugli
accertamenti svolti (doc. XXVI) né sulla relativa presa di posizione della
Cassa di compensazione (doc. XXVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è il
diritto di RI 1, cittadina __________, di percepire delle prestazioni
complementari stante il suo diritto a ricevere una rendita AI.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 lett.
c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13
LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita
dell'assicurazione invalidità.
Per gli stranieri ai quali non si applica, su rinvio
dell’art. 32 LPC, né l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea (Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4
gennaio 1960 istitutiva dell'AELS, vi sono delle condizioni supplementari da
rispettare, regolamentate dall'art. 5 LPC (DTF 141 V 396 consid. 4.2; DTF 133 V
265 consid. 5).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPC, gli
stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni
immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione
complementare (termine d'attesa).
Per i rifugiati e gli apolidi
il termine d'attesa è di cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC).
Secondo l'art. 5 cpv. 3 LPC,
finché non adempiono il termine d'attesa di cui al capoverso 1, gli stranieri
che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una
rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI hanno diritto a una prestazione
complementare pari al massimo all'importo minimo della rendita ordinaria
completa corrispondente.
Per l'art. 5 cpv. 4 LPC, gli stranieri che non sono
rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a
prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al
capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1
lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso
2.
2.3. Sul diritto alle prestazioni
complementari per stranieri le Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1°
gennaio 2016, precisano quanto segue:
per il N. 2110.01 DPC, un assicurato ha diritto alle PC se adempie
cumulativamente le seguenti condizioni:
- ha diritto a
una determinata prestazione di base dell’AVS o dell’AI o lo avrebbe se avesse
compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto per queste assicurazioni;
- è domiciliato e
dimora abitualmente in Svizzera;
- possiede la
cittadinanza svizzera o, se straniera, apolide o rifugiata, ha soggiornato per
un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli Stati
membri della Comunità europea assoggettati al Regolamento (CE) n. 883/04 e
dell’AELS assoggettati al Regolamento (CEE) n. 1408/71 sono però equiparati
agli svizzeri);
- le sue spese riconosciute
superano le sue entrate computabili.
Giusta il N. 2410.01 DPC, per la concessione di una PC ai
cittadini svizzeri, ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea assoggettati al Regolamento (CE) n. 883/04
e a quelli dell’AELS assoggettati
al Regolamento (CEE) n. 1408/71 non
è richiesta una durata minima del domicilio o della dimora in Svizzera.
Secondo il N. 2410.02 DPC, per tutti gli altri cittadini
stranieri, per i rifugiati e per gli apolidi sono invece previsti termini
d'attesa. Per poter richiedere una PC, queste persone devono cioè essere state
domiciliate e aver avuto la dimora abituale in Svizzera senza interruzione per
un certo periodo immediatamente prima dell’inizio del diritto (cfr. N. 2420.01
a N. 2420.03).
In virtù del N. 2410.03 DPC, soltanto la persona all’origine del
diritto alle PC deve soddisfare il requisito del termine d'attesa. Le spese e i
redditi degli altri familiari sono presi in considerazione nel calcolo della
prestazione anche se non adempiono questo requisito. Questo vale anche nei casi
in cui la PC è calcolata separatamente per uno o più familiari.
Inoltre, il N. 2410.04 DPC dispone che il
diritto alle PC non può essere fatto dipendere da una determinata durata del
domicilio o della dimora in un Cantone (art. 7 LPC).
Il capitolo 2.4.2 concerne la durata del periodo
d’attesa.
Giusta il N. 2420.01 DPC, per i rifugiati e gli apolidi il termine
d'attesa è di cinque anni.
Per i cittadini
stranieri non assoggettati né al Regolamento (CE) n. 883/04 né al
Regolamento (CEE) n. 1408/71 che avrebbero diritto a una rendita straordinaria
dell’AVS/AI in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, il
N. 2420.02 DPC prevede che il termine d'attesa è di:
- 5 anni nel caso
di una rendita per superstiti o di una rendita di vecchiaia che la sostituisce
(o che sostituisce una rendita AI),
- 5 anni nel caso
di una rendita AI e
- 10 anni nel
caso di una rendita di vecchiaia che non è stata preceduta da una rendita AI o
per superstiti.
(Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI, Ginevra/Zurigo 2015, n. 8 ad art. 5 pag. 46 e nota 112; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 119).
La nota a pié di pagina delle Direttive elenca gli
Stati (33) con cui al 2016 la Svizzera ha concluso una convenzione sulla
sicurezza sociale. La __________ non figura in questo
elenco.
Per il N. 2420.03 DPC, per i cittadini stranieri non
assoggettati né al Regolamento (CE) n. 883/04 né al Regolamento (CEE) n.
1408/71 che non avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell’AVS/AI in
virtù di una convenzione di sicurezza sociale il termine d'attesa è sempre di
dieci anni.
Il termine d'attesa inizia a decorrere appena la
persona interessata ha il proprio domicilio e la sua dimora abituale in
Svizzera. Per le persone che hanno abbandonato il loro domicilio all'estero per
stabilirsi legalmente in Svizzera, il termine d'attesa inizia quindi a
decorrere dal momento in cui sono sottoposte all'obbligo di contribuire
all'AVS/AI (N. 2430.01 DPC).
Il capitolo 2.4.4 elenca i casi in cui v'è
un'interruzione del termine d'attesa ed il capitolo 2.4.5 spiega come viene
calcolato l'importo della prestazione complementare durante il termine
d'attesa.
2.4. In merito
all’applicazione dell’art. 5 LPC, nel loro commentario, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, 2a ed., 2009, Erwin
Carigiet/Uwe Koch affermano che i cittadini stranieri di una nazione con
la quale la Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza
sociale, di fronte al fatto di non avere una rendita dell'AVS o dell'AI non
possono pretendere delle prestazioni complementari. Ciò è il caso anche quando
essi soggiornano in Svizzera da 10 o più anni (pag. 116).
In altre parole, solo le persone di uno Stato con il
quale non v'è una convenzione di sicurezza sociale, ma che hanno una
rendita dell'AVS/AI, se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante 10
anni sono equiparati ai cittadini svizzeri e possono quindi pretendere le PC
giusta l'art. 5 cpv. 1 LPC (Carigiet/Koch
op. cit., schema a pag. 119 e nota n. 381 a pag. 121).
Più concretamente, va quindi esaminata
l’applicabilità dell’art. 5 LPC rapportando le precedenti considerazioni al
caso di specie.
In primo luogo, lo scrivente Tribunale osserva che
non è realizzata la condizione contemplata dall'art. 5 cpv. 1 LPC del domicilio
e della dimora ininterrotti in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima
della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare, poiché
l’assicurata è arrivata nel nostro Paese nel 2007 (doc. 48).
Esclusa è pure
l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 LPC, dato che la ricorrente non è né
rifugiata né apolide.
Inoltre, la Svizzera non ha concluso una
convenzione sulla sicurezza sociale con la Repubblica __________ e quindi la
ricorrente non avrebbe diritto ad una rendita straordinaria dell’AVS o
dell’AI (DTF 141 V 396 consid. 4.2).
L'art. 5 cpv. 3
LPC non è dunque applicabile al caso concreto.
Nemmeno l'art. 5
cpv. 4 LPC torna utile, malgrado la ricorrente rientri nell’ipotesi dell'art. 4
cpv. 1 lett. c LPC.
Infatti, con
decisione del 7 ottobre 2014 (doc. 18) l'Ufficio AI le ha attribuito una
rendita ordinaria semplice d'invalidità dal 1° agosto 2012. Viene però a
mancare l’adempimento del termine di attesa di 10 anni e quindi l’assicurata
non ha diritto di beneficiare di PC.
Stante quanto
precede, va qui confermato ciò che d’altronde non è contestato dall’assicurata,
cittadina extra-comunitaria e di uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso
una convenzione di sicurezza sociale, che non può pretendere la concessione di
una rendita straordinaria dell’AVS/AI in virtù di una convenzione sulla
sicurezza sociale (art. 5 cpv. 2 LPC), che non è né rifugiata né apolide (art.
5 cpv. 3 LPC) e che non risiede ininterrottamente in Svizzera da almeno 10 anni
prima di avere inoltrato la sua domanda di PC (art. 5 cpv. 1 LPC). Il suo
diritto alle prestazioni complementari è limitato dalle condizioni dell’art. 5
cpv. 4 LPC.
Non soddisfacendo
nessuna delle condizioni alternative poste dall’art. 5 LPC, sulla base della
LPC la ricorrente, in qualità di cittadina di nazionalità __________, non ha
diritto alle prestazioni complementari (Valterio,
op. cit., 2015, n. 5 ad art. 5 pag. 45).
Al medesimo risultato è giunto anche l’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali che, interpellato dal TCA su questa
tematica (doc. XIII), il 22 dicembre 2015 (doc. XIV) si è così espresso:
" (…) constatiamo che la nazionalità dell’interessata è quella della Repubblica
__________. Siamo dunque confrontati, non solo con uno Stato extra-UE, ma anche
con uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di
sicurezza sociale. Di conseguenza, il periodo di carenza in materia di PC
applicabile nei suoi confronti è quello di dieci anni previsto all’art. 5 cpv. 4
LPC. Il fatto che essa sia coniugata con un cittadino svizzero o con un
cittadino bi-nazionale (in particolare, svizzero e __________) non dovrebbe in
principio avere alcuna influenza. In effetti, nell’ipotesi che essa fosse
sposata con un cittadino avente unicamente la nazionalità svizzera, essa non
potrebbe comunque vedersi riconosciuto il diritto alle PC prima dello scadere
del periodo d’attesa.
In una tale costellazione, la doppia nazionalità del
coniuge come è il caso qui presente (Svizzera e __________) non dovrebbe
permettere di andare al di là di ciò che la sola nazionalità svizzera
consentirebbe di ottenere. In altri termini, abbiamo difficoltà a comprendere
come la nazionalità __________ (che, tra l’altro, dovrebbe anche potersi
definire come predominante, ciò che non sembrerebbe essere il caso visto che
entrambi i coniugi vivono in Svizzera) potrebbe aprire all’assicurata delle
porte che resterebbero completamente chiuse per le mogli di coniugi unicamente
svizzeri.”.
2.5. Per suffragare
il suo diritto alle PC, l’insorgente invoca però gli Accordi sulla libera
circolazione delle persone e il regolamento (CE) n. 883/2004 applicabili, a suo
dire, anche a lei stessa essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro
(__________).
D’avviso della Cassa di compensazione, invece,
queste norme non sarebbero applicabili, giacché occorrerebbe che fosse lo
stesso richiedente delle prestazioni ad essere in possesso della
cittadinanza di un altro Stato membro rispetto a quello in cui risiede.
Pertanto, nel caso concreto farebbe difetto l’elemento transfrontaliero
necessario per potere applicare l’ALC e il citato regolamento, visto che
soltanto il marito è cittadino comunitario.
2.6. In merito ai rapporti con il
diritto europeo, l’art. 32 LPC dispone:
" 1 Per
le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71 e in relazione
con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano
comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27 maggio 2008
relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità
europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro
versione aggiornata;
b. la
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero
scambio, nella versione dell'Accordo di emendamento del 21 giugno 2001, il suo
allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 nella loro versione aggiornata.
2
L'espressione «Stati membri dell'Unione europea» indica, nella presente legge,
gli Stati parte dell'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.”.
Dal 1° giugno 2002 è entrato in vigore
l'"Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC) che rinvia, per quanto
concerne la sicurezza sociale, al "Regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato dal
regolamento (CE) n. 118/97, regolamento (CE) n. 1290/97, regolamento (CE) n.
1223/98, regolamento (CE) n. 1606/98 e regolamento (CE) n. 307/1999 e
modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Dal 1° aprile 2012 il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato
sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
(RS 0.831.109.268.1), modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. Dal 1° gennaio 2015
questo nuovo regolamento è stato modificato per la Svizzera dal regolamento
(UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (RU
2015 345).
Pure il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004, che ha a sua volta sostituito dal 1° aprile 2012
il regolamento (CEE) n. 574/72, è stato modificato dal 2015 dal regolamento
(UE) n. 465/2012.
2.7. Ratione temporis
sono applicabili sia l'ALC che il regolamento (CE) n. 883/2004, poiché la
decisione impugnata è stata emanata il 7 agosto 2015 e concerne il diritto alle
prestazioni complementari dell’assicurata per l'anno 2015 (DTF 141 V 396
consid. 5.1; DTF 130 V 53 consid. 4.3; STF C 124/06 del 25 gennaio 2007,
consid. 4.2; STF I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.2; Pratique VSI 2004
pag. 209 consid. 3.2 [STFA H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5
[STFA H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella
causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).
2.8. Per quanto concerne il campo
di applicazione personale, occorre verificare se l'ALC e il regolamento
(CE) n. 883/2004 si applicano all'interessata, cittadina __________ sposata con
un cittadino di nazionalità __________ e svizzera e pertanto con un cittadino
di due Stati contraenti (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC).
In virtù dell’art. 2 par. 1 del regolamento n. 883/2004, detto
regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai
rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e
superstiti.
Nella STF 9C_277/2007 del 12 febbraio 2008, il Tribunale federale
ha analizzato la posizione di un’assicurata, nata nel 2002 come cittadina
indiana e adottata il 4 maggio 2006 da una famiglia italiana, evidenziando che
fintanto che le condizioni personali e materiali del campo di applicazione del
regolamento erano adempiute, ella aveva diritto alle stesse condizioni di un
cittadino svizzero ai provvedimenti medici richiesti all’AI, anche se non
realizzava le condizioni previste dalla legge per i cittadini stranieri (cfr.
consid. 4: “Sofern
die Voraussetzungen des persönlichen und des sachlichen Geltungsbereichs der
Verordnung erfüllt sind, hat somit die Beschwerdegegnerin unter den gleichen
Voraussetzungen wie eine Schweizer Bürgerin Anspruch auf die anbegehrten
Massnahmen, selbst wenn sie die vom Gesetz für ausländische Staatsangehörige
vorgesehenen Voraussetzungen nicht erfüllt (vgl. Art. 80a IVG; BGE 131 V 390 E.
5.2 S. 397 ff. und E. 7.2 S. 401 mit Hinweisen).”).
Pertanto, ha concluso il TF, visto che il campo di applicazione
dell’art. 2 par. 1 del regolamento n. 1408/71 si riferisce ai lavoratori
dipendenti e indipendenti cittadini di uno Stato membro, come pure ai loro familiari
e ai superstiti, è irrilevante se anche i familiari stessi sono
cittadini di uno Stato membro (cfr. consid. 4.1: “Dabei ist unerheblich, ob die
Familienangehörigen selber auch Staatsangehörige eines Mitgliedstaates sind”).
Questo principio è stato ribadito nella DTF 139 V 393 in cui
l’Alta Corte ha chiarito che se il lavoratore salariato deve essere cittadino
di uno Stato membro, apolide o rifugiato residente sul territorio di uno Stato
membro per potere sottostare al regolamento n. 1408/71, nessuna condizione di
nazionalità è richiesta per il familiare di un lavoratore cittadino
comunitario affinché questo regolamento gli sia applicabile (cfr. consid. 4.1: “(…) si le
travailleur salarié doit être ressortissant d'un Etat membre, apatride ou
réfugié résidant sur le territoire d'un Etat membre pour relever du règlement
n° 1408/71, aucune condition de nationalité n'est requise pour le membre de la
famille d'un travailleur ressortissant communautaire pour que ce règlement lui
soit applicable”).
Di conseguenza, in quanto coniuge di una cittadina britannica che
ha lavorato in Svizzera l’assicurato, beneficiario di una rendita AVS svizzera
e di nazionalità peruviana, è stato considerato come familiare di un lavoratore
proveniente da uno Stato membro dell’Unione europea che ha esercitato
un’attività salariata in Svizzera e quindi poteva di principio prevalersi dei
diritti del regolamento n. 1408/71 (cfr. consid. 4.2: “Il est ainsi patent que, en tant que
conjoint d'une citoyenne britannique ayant travaillé en Suisse, l'assuré doit
être considéré comme un membre de la famille d'un travailleur issu d'un Etat
membre de l'Union européenne ayant exercé une activité salariée en Suisse et
pouvoir en principe se prévaloir des droits et systèmes de protection mis en
place par le règlement n° 1408/71.”).
In una sentenza 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 il Tribunale
federale ha analizzato l’applicabilità degli Accordi bilaterali a una cittadina
indiana sposata con un cittadino svizzero all’estero.
L’istanza cantonale ha concluso che l’assicurata, cittadina di uno
Stato terzo, non rientrava nel campo d’applicazione personale dell’ALC e del
regolamento a cui rinvia (cfr. consid. 2.3.5).
Da parte sua, invece, la ricorrente ha fatto riferimento alla DTF
139 V 393, secondo cui il divieto di discriminazione comporta che un familiare
possa appellarsi alla legislazione dello Stato in cui l’altro coniuge svolge
un’attività lucrativa. Suo marito è cittadino svizzero e attivo in Germania
come musicista indipendente. In qualità di familiare, essa avrebbe così potuto
richiamarsi all’ALC per fare valere la sua richiesta di rendita di invalidità,
indipendentemente dal fatto che anche lei stessa fosse cittadina di uno Stato
membro (cfr. consid. 2.3.6).
Il TF ha tuttavia lasciato aperta questa questione, giacché non
era stato compiutamente accertato se il coniuge, quale svizzero all’estero,
sottostava obbligatoriamente o volontariamente al diritto delle assicurazioni
sociali della Svizzera o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Non era
infatti stato soprattutto stabilito se il marito dell’assicurata vivesse in uno
Stato membro e vi esercitasse un’attività lavorativa (cfr. consid. 2.3.6).
Sulla qualità di familiare si è espressa Bettina Kahil-Wolff, La coordination
européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in: SBVR XIV - Meyer, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, affermando
a pagina 190 che le regole sulla libera circolazione delle persone si applicano
ai familiari a titolo di diritti propri. Quanto ai regolamenti n.
883/2004 e n. 987/2009, si possono distinguere le regole applicabili ai
lavoratori da quelle di cui beneficiano anche direttamente i suoi familiari. A
pagina 202 l’autrice ha osservato che i familiari e i superstiti delle persone
indicate dal regolamento n. 883/2004 sono incluse nel campo d’applicazione
personale senza tener conto della loro nazionalità (art. 2 par. 1 in
fine). Inoltre, certi diritti ancorati nei regolamenti di coordinamento possono
essere invocati a titolo di diritti propri, come la regola che
garantisce l’uguaglianza di trattamento (art. 4) e che i familiari possono
direttamente invocare senza che ci si debba porre la domanda se la loro
posizione giuridica è personale o se è collegata a quella del capo famiglia.
Questa specialista ha rilevato che il Tribunale federale ha
seguito la giurisprudenza della Corte di giustizia e ha riconosciuto che i
familiari hanno il diritto originario a un trattamento uguale per tutte le prestazioni
che, per loro natura, non sono dovute esclusivamente ai lavoratori, come le
prestazioni in caso di disoccupazione.
Infatti, sulla distinzione fra diritti propri e diritti
derivati si è pronunciato il Tribunale federale dapprima nella DTF 139 V 393,
in cui ha precisato che fra le protezioni di cui può beneficiare una persona a
cui si applica il regolamento n. 1408/71 vi sono i principi di non
discriminazione (art. 3 par. 1, corrispondente all’attuale art. 4 del
regolamento n. 883/2004, che tratta della parità di trattamento e dispone che
salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, le persone alle quali si
applica detto regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli
stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di tale Stato) e di esportazione delle prestazioni
(art. 10 par. 1) (cfr. consid. 5.1).
L’Alta Corte ha osservato che inizialmente la giurisprudenza
europea aveva tuttavia apportato delle restrizioni alla protezione che il
regolamento n. 1408/71 garantiva ai familiari secondo la natura dei diritti
invocati (cfr. consid. 5.2).
Da un lato v’erano i diritti propri del familiare, ossia i
diritti che la legislazione del Paese che eroga le prestazioni gli attribuisce
indipendentemente da qualsiasi legame di parentela con il lavoratore migrante.
D’altro lato v’erano i diritti derivati, ovvero i diritti di cui egli
beneficia in qualità di familiare del lavoratore migrante (cfr. consid. 5.2.1: “La
Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la CJCE; devenue
entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne) faisait une nette
distinction entre les droits propres et les droits dérivés. Les droits
propres du membre de la famille sont ceux que la législation du pays qui
sert les prestations lui alloue indépendamment de tout lien de parenté avec le
travailleur migrant alors que les droits dérivés sont ceux dont il
bénéficie en qualité de membre de la famille du travailleur migrant (cf. ATF
133 V 320 consid. 5.2.2 p. 324 s.; arrêt 9C_348/2007 du 10 décembre 2007 consid.
4.3.1, in SVR 2008 IV n° 37 p. 125; voir également SILVIA BUCHER, Soziale
Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen und soziale Vergünstigungen:
Eine europarechtliche Untersuchung mit Blick auf schweizerische
Ergänzungsleistungen und Arbeitslosenhilfen, 2000, p. 102 no 238); peu importe
que le risque se soit produit en la personne du travailleur migrant ou en celle
du membre de sa famille (cf. BUCHER, op. cit., p. 110 no 259). La distinction entre droits
propres et droits dérivés a dans un premier temps eu pour effet d'exclure les
membres de la famille d'un travailleur du principe de l'égalité de traitement
prévue à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 dans la mesure où les membres
de la famille et les survivants ne pouvaient prétendre qu'aux droits dérivés
mais pas aux droits propres (cf. arrêt de la CJCE du 23 novembre 1976 C-40/76 Kermaschek,
Rec. 1976 1669; ATF 132 V 184 consid. 5.2.2 p. 192).”.).
Col tempo, però, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha
ammesso che i familiari di un lavoratore migrante potevano invocare
direttamente il principio della parità di trattamento previsto dall’art. 3 par.
1 del regolamento n. 1408/71, anche in relazione ai loro diritti propri.
La CGUE ha così stabilito il principio generale secondo cui i familiari di un
lavoratore migrante possiedono il diritto originale a un trattamento uguale per
ciò che concerne tutte le prestazioni che, di per sé, non sono esclusivamente
dovute al lavoratore, come le prestazioni in caso di disoccupazione.
La Corte europea ha inoltre considerato che l’impossibilità per il
coniuge di un lavoratore di prevalersi del principio della parità di
trattamento per la concessione di certe prestazioni prevista dalla legislazione
dell’ultimo Stato di impiego avrebbe avuto delle ripercussioni negative sulla
libera circolazione dei lavoratori nel cui quadro si inserisce la
regolamentazione comunitaria relativa al coordinamento delle legislazioni
nazionali di sicurezza sociale (cfr. consid. 5.2.2: “Par la suite, la CJCE a limité la portée de la
jurisprudence Kermaschek dans son arrêt du 30 avril 1996 C-308/93
Cabanis-Issarte, Rec. 1996 I-2097. Sur la base du constat que la distinction
entre droits propres et droits dérivés risquait d'avoir pour conséquence de
porter atteinte à l'exigence fondamentale de l'ordre juridique communautaire
que constitue l'uniformité d'application des règles en faisant dépendre leur
applicabilité aux particuliers de la qualification de droit propre ou de droit
dérivé donnée par la législation nationale applicable aux prestations en cause
au regard des particularités du régime interne de sécurité sociale (cf. point
31), elle a admis que les membres de la famille d'un travailleur migrant
pouvaient invoquer directement le principe de l'égalité de traitement prévu à
l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 (cf. point 44), même en relation avec
leurs droits propres (cf. points 33 et 34). (…) la CJCE en a déduit un
principe général (cf. point 34) applicable notamment au cas particulier. Il
apparaît concrètement que les membres de la famille d'un travailleur migrant
possèdent le droit originaire à un traitement égal en ce qui concerne toutes
les prestations qui, par leur nature, ne sont pas exclusivement dues aux
travailleurs, comme les prestations de chômage par exemple (dans ce sens,
cf. notamment ROSE LANGER, in Kommentar zum Europäischen Sozialrecht,
Maximilian Fuchs [Hrsg.], 4e éd., Baden-Baden 2005, n°
17 ad art. 42 du Traité instituant la Communauté européenne p. 62). La CJCE a
en outre considéré que l'impossibilité pour le conjoint d'un travailleur - qui
après avoir accompagné celui-ci dans une autre Etat membre déciderait de
retourner dans son Etat d'origine avec ce travailleur - de se prévaloir de la
règle de l'égalité de traitement pour l'octroi de certaines prestations prévues
par la législation du dernier Etat d'emploi aurait des répercussions négatives
sur la libre circulation des travailleurs dans le cadre de laquelle s'inscrit
la réglementation communautaire relative à la coordination des législations
nationales de sécurité sociale. (…)”.).
Pertanto, ha riassunto il Tribunale federale, tenuto conto dello
scopo e del senso della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza
sociale e della necessità di applicare questa legislazione in modo uniforme, va
ritenuto che al di là dei casi dai quali risulta dal regolamento n. 1408/71 che
si è in presenza di una prestazione di cui solo il lavoratore può rivendicare i
benefici su una base non discriminatoria, i familiari devono vedersi applicata
la legislazione di sicurezza sociale dello Stato di impiego del lavoratore alle
stesse condizioni che i cittadini nazionali di quello Stato (cfr. consid. 5.3: “En
résumé, compte tenu du but et de l'esprit de la réglementation communautaire en
matière de sécurité sociale et de la nécessité d'appliquer cette dernière de
manière uniforme, il y a lieu de considérer que, hormis les cas où il
ressort du règlement n° 1408/71 qu'on est en présence d'une prestation dont
seul le travailleur peut revendiquer le bénéfice sur une base non
discriminatoire, les membres de la famille doivent se voir appliquer la
législation de sécurité sociale de l'Etat d'emploi du travailleur dans les
mêmes conditions que les nationaux de celui-ci.) (le evidenziature sono della redattrice).
In seguito, la STF 9C_446/2013 del 21 marzo 2014 ha ripreso il
principio posto nella esposta sentenza del luglio 2013 e ha così ribadito che
tranne i casi che concernono le prestazioni dovute esclusivamente al lavoratore
migrante, i suoi familiari possono ugualmente prevalersi dei principi di parità
di trattamento e di esportazione delle prestazioni e ciò indipendentemente
dalla natura del diritto invocato (cfr. consid. 7.3.1).
In quell’occasione, il Tribunale federale ha applicato l’ALC e il
regolamento n. 883/2004 ad un assicurato, in qualità di familiare, di
nazionalità francese e svizzera, affetto sin dall’infanzia da un importante
andicap visivo, da un ritardo mentale e da disturbi maniaco-depressivi,
patologie che non gli hanno permesso di esercitare un’attività lucrativa.
L’assicurato ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza in Francia presso i suoi
genitori e nel 1991 si è affiliato facoltativamente all’AVS svizzera, versando
Fatti
i contributi dal 1992 al 2007. Compiuti 20 anni, nel 1991 l’interessato ha
depositato la prima domanda di prestazioni dall’assicurazione invalidità, che è
stata respinta perché non poteva prevalersi della durata di contribuzione
minima di un anno al momento del sopraggiungere dell’invalidità. Anche la nuova
domanda del 2000 è stata rifiutata per i medesimi motivi, così come la terza
del 2008. Malgrado il domicilio in Svizzera dal 1° gennaio 2010, l’Ufficio AI
gli ha negato la rendita ordinaria di invalidità chiesta nel 2009 non avendo
l’anno di contribuzione all’insorgenza della invalidità, ossia il 1° giugno
1989 col compimento dei 18 anni. Nemmeno erano dati gli estremi per una rendita
straordinaria.
L’Alta Corte ha dapprima esaminato il diritto dell’assicurato a
una rendita straordinaria secondo il diritto svizzero, negandolo; poi secondo
gli Accordi bilaterali, ammettendolo, ma concludendo che poiché nessuna domanda
è stata depositata in tempo utile, il diritto al versamento di una rendita
straordinaria dell’AI non poteva risalire al 1° giugno 2002, ma solo al 1°
maggio 2010, ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda del novembre 2009:
" 7. 7.1 En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable que
l'intimé souffrant d'une maladie invalidante depuis la petite enfance - aurait
pu percevoir une rente extraordinaire d'invalidité à compter du 1er jour
suivant son 18ème anniversaire s'il avait été domicilié en Suisse à ce
moment-là. C'est donc bien à cette date - abstraction faite de toute condition
d'assurance - qu'est survenue l'invalidité au sens de l'art. 4
al. 2 LAI (cf. arrêt I 780/02 du 1er mai 2003 consid. 4.3.3). Toutefois, dès lors que l'assuré -
domicilié en France - ne remplissait pas au moment de la survenance de
l'invalidité toutes les conditions du droit à la prestation litigieuse, le
droit à celle-ci n'est pas né et c'est donc à juste titre que cette prestation
lui a, à l'époque, été refusée (cf. ATF 130 V 404).
7.2 Il apparaît cependant, comme l'a justement
précisé la juridiction cantonale dans sa détermination du 6 août 2013, qu'à
compter de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l'absence de domicile en Suisse ne faisait plus
obstacle à l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité pour les
ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés
dans un Etat membre de l'Union européenne (cf. ATF 130 V 145). Encore fallait-il que la personne concernée fût soumise à cet
accord et qu'elle remplît les conditions de l'art. 42 al. 1 LAVS (cf. chiffre 7018 de la Circulaire de l'OFAS sur la procédure pour
la fixation des prestations dans l'AVS/AI [CIBIL; valable dès le 1er juin 2002];
Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 1137 p. 311 et n° 2253 p. 607).
7.3 En l'occurrence, les recourants ne contestent
pas l'application, admise par les premiers juges, au cas d'espèce - que
ce soit d'un point de vue temporel, matériel ou personnel (cf.
jugement entrepris consid. 5b) - de l'ALCP et du règlement [CEE] n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [ci-après: règlement n°
1408/71] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 auquel renvoie l'ALCP (cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II à l'ALCP en relation avec les art. 8 et 15 ALCP). En particulier, les
premiers juges ont à raison considéré que l'assuré avait la qualité de
membre de la famille au sens de l'art. 1 let. f point ii du règlement no
1408/71, de sorte qu'il entrait dans le champ d'application personnel du
règlement de coordination du moins pour ce qui est de la prétention en cause
(cf. pour un cas similaire: ATF 134 V 236 consid. 5.2.4 p. 245).
7.3.1 Il ressort de l'art. 3 par. 1 du règlement
no 1408/71 que les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout
Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous
réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.
Selon l'art. 10 par. 1 du règlement no 1408/71, les prestations en espèces
d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail
ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de
la législation d'un ou plusieurs Etats membres ne peuvent, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, subir aucune réduction, ni modification, ni
suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside
sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution
débitrice. Les prestations qui entrent dans le champ d'application du règlement
étaient donc à compter de l'entrée en vigueur de l'ALCP et du règlement no 1408/71 exportables - sauf exceptions - de la
Suisse vers un Etat membre de l'Union européenne. Dans un arrêt récent (ATF 139 V 393), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que hormis les
cas qui concernaient les prestations dues exclusivement au travailleur migrant,
les membres de la famille de celui-ci pouvaient également se prévaloir des
principes d'égalité de traitement (art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71) et
d'exportation des prestations (art. 10 par. 1 du règlement no 1408/71) et ce,
quelque soit la nature du droit invoqué (cf. ATF 139 V 393 consid. 5.2.1 p. 396 sur la notion de droits propres et de droits dérivés). On relèvera
également que la Suisse n'a pas soustrait les rentes extraordinaires de l'AVS
et de l'AI à l'obligation d'exporter en tant que "prestations spéciales à
caractère non contributif" au sens de l'art. 10bis par. 1 du règlement no
1408/71 (cf. annexe II bis dudit règlement; ATF 130 V 145 consid. 4.2 p. 148).” (le sottolineature sono della redattrice)
Nella citata STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015, il Tribunale
federale ha evidenziato che gli Accordi bilaterali e i regolamenti n. 1408/71 e
n. 883/2004 derogano al diritto interno quando esso prevede delle condizioni
speciali che trattano in modo diverso o discriminano direttamente o
indirettamente i cittadini di Stati membri dell’UE:
" 2.3.2. Das FZA und die Verordnungen
1408/71 und 883/2004 derogieren, soweit persönlich und sachlich anwendbar, Art.
6 Abs. 2 IVG, wenn die darin stipulierten speziellen versicherungsmässigen
Voraussetzungen Angehörige der Mitgliedstaaten der EU ungleich behandeln oder
direkt oder indirekt diskriminieren (MEYER/ REICHMUTH, a.a.O., N. 16 ff. zu
Art. 6 IVG; HANSJÖRG SEILER, Einfluss des europäischen Rechts und der europäischen
Rechtsprechung auf die schweizerische Rechtspflege, ZBJV 150/2014 S. 293; BGE 133 V 320; 130 V 57; Urteil
9C_277/2007 vom 12. Februar 2008 E. 4).
2.3.3. Das
Abkommen und insbesondere die Verordnung 1408/71 gilt in persönlicher Hinsicht
für Arbeitnehmer und Selbstständige sowie für Studierende, für welche die
Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder galten,
soweit sie Staatsangehörige eines Mitgliedstaates sind oder als Staatenlose
oder Flüchtlinge im Gebiet eines Mitgliedstaates wohnen, sowie für deren
Familienangehörige und Hinterbliebene (Art. 2 Ziff. 1 Verordnung 1408/71).
Personen, die im Gebiet eines Mitgliedstaates wohnen und für die diese
Verordnung gilt, haben die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates wie die Staatsangehörigen dieses
Staates, soweit besondere Bestimmungen dieser Verordnung nichts anderes
vorsehen (Art. 3 Abs. 1 Verordnung 1408/71; BGE 138 V 186 E. 3.3 S. 191).
Die Verordnung 883/2004 ihrerseits gilt für Staatsangehörige eines
Mitgliedstaates, Staatenlose und Flüchtlinge mit Wohnort in einem
Mitgliedstaat, für die die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten gelten oder galten, sowie für ihre Familienangehörigen und
Hinterbliebenen (Art. 2 Abs. 1 Verordnung 883/2004). Sofern in dieser
Verordnung nichts anderes bestimmt ist, haben Personen, für die diese
Verordnung gilt, die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates wie die Staatsangehörigen dieses
Staates (Art. 4 Verordnung 883/2004).”.
Sull’applicabilità, anche ai familiari, dei diritti e dei doveri
di cui beneficiano i cittadini di uno Stato membro, si è chinata il 14
settembre 2015 la nostra Massima Istanza nella sentenza pubblicata in DTF 141 V
521, la quale ha analizzato l’estensione degli Accordi bilaterali a un
cittadino guatemalteco, quindi di uno Stato terzo, che vive in Bulgaria insieme
alla moglie bulgara e ai loro 2 figli, che dal 2013 è impiegato presso una
ditta con sede a Basilea. Nel 2014 egli ha chiesto gli assegni familiari per i
figli, che l’autorità di prima istanza gli ha negato sulla scorta dell’art. 13
LAFam e dell’art. 7 OAFami, perché i figli vivono all’estero e lui non rientra
nel campo di applicazione personale dell’ALC in connessione con il regolamento
(CE) n. 883/2004 e né una convenzione bilaterale di sicurezza sociale con la
Bulgaria né con il Guatemala prevede un tale diritto (cfr. consid. 3).
Il Tribunale federale ha confermato l’assenza di tali convenzioni
(cfr. consid. 4.2), perciò ha esaminato se il ricorrente poteva aver diritto
agli assegni familiari in virtù dell’ALC (cfr. consid. 4.3).
L’Alta Corte ha evidenziato che, contrariamente all’opinione del
ricorrente, i cittadini di Stati terzi non sono di principio contemplati
dal regolamento (CE) n. 883/2004; ciò risulta piuttosto dal regolamento (UE) n.
1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che
estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai
cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili
unicamente a causa della nazionalità (secondo l’art. 1 del regolamento n.
1231/2010, il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 si
applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già
applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e
superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si
trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno
di un solo Stato membro). Tuttavia, questo regolamento non è indicato
nell’Allegato II Sezione A dell’ALC, perciò non può trovare applicazione nei
rapporti tra la Svizzera e l’Unione europea. Anche con il regolamento (CEE) n.
1408/71 il precedente regolamento (CE) n. 859/2003 non era stato ripreso dalla
Svizzera (l’art. 2 del regolamento (UE) n. 1231/2010 abroga inoltre il
precedente e simile regolamento (CE) n. 859/2003).
Di conseguenza, anche il regolamento (UE) n. 1231/2010 non
trova applicazione nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione
europea senza un’espressa integrazione da parte della Svizzera. L’insorgente
non può quindi trarre alcun vantaggio nei rapporti con gli Stati membri dell’UE
da questo regolamento che si estende ai cittadini di paesi terzi (cfr. consid. 4.3.1: “Entgegen
der Ansicht des Beschwerdeführers werden Drittstaatsangehörige nicht
grundsätzlich von der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfasst; dies erfolgt
vielmehr durch die von den beiden Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG)
Nr. 987/2009 unabhängige Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Ausdehnung der Verordnung
(EG) Nr. 883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 auf
Drittstaatsangehörige, die ausschliesslich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit
nicht bereits unter diese Verordnungen fallen (…). Diese ist jedoch im
Anhang II Abschnitt A des FZA nicht aufgeführt, weshalb sie im Verhältnis
Schweiz-EU auch keine Anwendung findet (…). Folglich findet auch die
Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 ohne explizite Übernahme durch die Schweiz keine
Anwendung im Verhältnis zwischen den EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz.
Der Beschwerdeführer kann somit nichts zu seinen Gunsten aus dieser allein im
Verhältnis zwischen EU-Mitgliedstaaten geltenden Verordnung für
Drittstaatsangehörige ableiten.“.).
Il TF ha quindi illustrato sia l’art. 67 del regolamento n.
883/2004 sulle prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro
Stato membro, sia l’art. 2 che estende ai familiari questo regolamento,
rilevando che nell’ambito dell’ALC deve essere data da una parte una
determinata nazionalità oppure uno specifico stato di famiglia e d’altra parte
una situazione che presenti un elemento transfrontaliero (cfr. consid. 4.3.2: “Mit anderen
Worten muss im Rahmen des FZA einerseits eine entsprechende Nationalität (oder
Staatenlosigkeit resp. Flüchtlingseigenschaft mit Wohnort in der EU oder der
Schweiz) oder ein ausreichender Familienstatus sowie andererseits ein
grenzüberschreitender Sachverhalt gegeben sein.“.).
Nel caso giudicato dal Tribunale federale, il ricorrente non è né
cittadino di uno Stato membro dell’UE né cittadino svizzero. Non è neppure
apolide o rifugiato, perciò non adempie alle condizioni della nazionalità.
Nulla muta il fatto che i suoi familiari (moglie e figli) siano cittadini di
uno Stato membro dell’UE essendo cittadini bulgari, poiché nell’ambito dei
contratti tra l’UE e la Svizzera i cittadini di Stati terzi, in assenza della
validità del regolamento (UE) n. 1231/2010, in qualità di familiari o di
superstiti possono fare valere soltanto un diritto derivato per prestazioni in
caso di malattia o di vedovanza nell’assicurazione infortuni o nella previdenza
sociale. Ma poiché il ricorrente è cittadino di uno Stato terzo e sarebbe lui
stesso (eventualmente) il titolare delle prestazioni, egli non può appellarsi a
questa regolamentazione per familiari (cfr. consid. 4.3.3: “Der Beschwerdeführer ist weder
Staatsangehöriger eines EU-Mitgliedstaates noch Schweizerbürger. Auch ist er
weder Staatenloser noch Flüchtling. Damit erfüllt er die Voraussetzung der
Nationalität nicht. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass seine Familienangehörigen (Ehefrau und Kinder) als Bulgaren
Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates sind. Denn im Rahmen der Verträge
zwischen der EU und der Schweiz können Drittstaatsangehörige mangels Geltung
der Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 (vgl. dazu E. 4.3.1) in ihrer
Eigenschaft als Familienangehörige oder Hinterlassene nur einen abgeleiteten
Anspruch auf Leistungen bei Krankheit oder Witwen-/Witwerversorgung in der
Unfall- oder Rentenversicherung geltend machen (vgl. SPIEGEL, a.a.O., N. 5
zu Art. 2 VO 883/2004). Nachdem aber der Beschwerdeführer
Drittstaatsangehöriger ist und (allenfalls) anspruchsberechtigt wäre, kann er
sich nicht auf diese Regelung für Familienangehörige berufen.“).
Infine, l’assicurato non può trarre alcun vantaggio dal fatto che
la moglie e i figli sono bulgari e quindi cittadini europei, poiché essi vivono
in Bulgaria e non hanno fatto alcun uso del loro diritto di spostarsi
liberamente, cosicché non è data una necessaria fattispecie transfrontaliera
per poter applicare il regolamento n. 883/2004. Essi sono invece sottoposti
all’ordinamento giuridico bulgaro. In qualità di loro familiare il ricorrente
non può quindi fare valere nessuna ulteriore pretesa e in particolare nessuna
situazione discriminatoria (cfr. consid. 4.3.4: “Schliesslich kann er auch nichts zu seinen
Gunsten daraus ableiten, dass seine Ehefrau und Kinder bulgarische und damit
EU-Staatsangehörige sind. Denn diese leben in Bulgarien und haben somit von
ihrem Freizügigkeitsrecht keinen Gebrauch gemacht, so dass bei ihnen der für
die Unterstellung unter die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 notwendige
grenzüberschreitende Sachverhalt nicht gegeben ist. Sie unterstehen der
bulgarischen Rechtsordnung. Als ihr Familienangehöriger kann der
Beschwerdeführer daher keine weitergehenden Ansprüche und insbesondere keinen
Diskriminierungstatbestand geltend machen.“).
L’Alta Corte ha quindi concluso che il ricorrente non ha diritto
agli assegni familiari per entrambi i figli né in virtù dell’ALC né di altre
convenzioni internazionali. Nemmeno la DTF 139 V 393 porta ad un risultato
diverso. Quella sentenza concerneva un cittadino peruviano sposato con una
cittadina inglese che dopo diversi anni di domicilio e di attività lucrativa in
Svizzera con la moglie si è trasferito in Gran Bretagna. Il TF ha deciso che
quel cittadino di uno Stato terzo, in qualità di familiare, fondandosi sugli Accordi
bilaterali poteva continuare ad avere diritto alla sua rendita di vecchiaia AVS
anche all’estero. Quel caso, ha ora spiegato il Tribunale federale, che verteva
sul diritto di un cittadino di un Paese terzo sposato con una cittadina dell’UE
che ha fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, non è però
paragonabile a quello qui esaminato, poiché diversamente dalla DTF 139 V 393 in
cui si trattava di una prestazione (rendita AVS) che spetta sia a chi esercita
un’attività lucrativa sia alle persone senza attività lucrativa, nel caso di
specie il diritto alle prestazioni del ricorrente (assegni familiari) dipende
dalla sua qualità di lavoratore. In quest’ultima fattispecie però, in cui si
tratta di una prestazione che si riallaccia alla qualità di lavoratore, non è
pensabile un’estensione ai cittadini di Stati terzi quali familiari (cfr.
consid. 4.4: “Nach
dem Gesagten hat der Beschwerdeführer weder gestützt auf das FZA noch auf eine
andere zwischenstaatliche Vereinbarung Anspruch auf Familienzulagen für seine
beiden Söhne. Daran ändert auch BGE 139 V 393
(auch veröffentlicht in: Pra 2014 Nr. 10 S. 71 ff.) nichts. Bei diesem
Entscheid ging es um einen peruanischen Staatsangehörigen, der mit einer
britischen Staatsangehörigen verheiratet ist und mit seiner Ehefrau nach
mehreren Jahren Wohnsitz und Erwerbstätigkeit in der Schweiz den Wohnsitz nach
Grossbritannien verlegt hatte. Das Bundesgericht entschied, dieser
Drittstaatsangehörige habe in seiner Eigenschaft als Familienangehöriger
gestützt auf das FZA weiterhin Anspruch auf seine AHV-Altersrente. Dieser
Sachverhalt, bei welchem es um den Anspruch eines Drittstaatsangehörigen
ging, welcher mit einer EU-Bürgerin verheiratet war, die von ihrem Recht auf
Freizügigkeit Gebrauch gemacht hatte, ist nicht mit dem vorliegenden
vergleichbar. Denn anders als bei BGE 139 V 393,
bei welchem es um eine Leistung ging, die sowohl Erwerbstätigen wie
Nichterwerbstätigen zukommt, hängt der Leistungsanspruch des Beschwerdeführers
von seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer ab. In diesen Konstellationen aber, bei
welchen es um eine Leistung geht, die an die Eigenschaft
als Arbeitnehmer anknüpft, ist keine Ausdehnung auf Drittstaatsangehörige als
Familienmitglieder denkbar (BGE 139 V 393
E. 5.3 S. 398 sowie SPIEGEL, a.a.O., N. 18 zu Art. 2 VO 883/2004).“. (le sottolineature sono della redattrice)
2.9. Dalla giurisprudenza esposta
emerge, come ha ricordato l’Alta Corte nella recente DTF 141 V 521, che
affinché una fattispecie ricada sotto l’ALC deve essere data d’un canto una determinata
nazionalità oppure un sufficiente status familiare e d’altro canto una
situazione che presenti un elemento transfrontaliero.
Il TCA deve dunque analizzare se entrambe queste condizioni sono
in specie adempiute.
2.10. Come ha ricordato Bettina Kahil-Wolff, op. cit., per
beneficiare della libera circolazione delle persone “il faut avoir la
nationalité d’un État membre de l’Union Européenne, de la Suisse (art. 1 ALCP)
ou (…) d’un des autres États membres de l’AELE (Islande, Norvège,
Liechtenstein).“ (N. 13 pag. 190).
L’autrice ha inoltre affermato che “En ce qui
concerne d’autres personnes – notamment celles ayant la nationalité d’un État
tiers -, les conventions [bilaterales] restent pertinentes, à moins qu’il
s’agisse de membres de la famille d’un personne couverte par les règlements
883/2004 et 987/2009“ (N. 27 pag. 198).
La prima condizione della nazionalità non è qui indubbiamente adempiuta,
giacché la ricorrente non è né cittadina di uno Stato membro dell’UE né
cittadina svizzera e neppure è apolide o rifugiata con domicilio nell’Unione
Europea o in Svizzera.
Occorre ancora verificare se essa sottostà all’applicazione del regolamento
n. 883/2004 in virtù del suo status familiare, dato che esso si applica anche ai
familiari e ai superstiti dei cittadini di uno Stato membro, degli apolidi e dei
rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di uno o più Stati membri (art. 2).
Dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente, cittadina
di uno Stato terzo, è sposata con un cittadino avente la doppia nazionalità __________
e svizzera.
Considerandi
Come ha ricordato il Tribunale federale nella sentenza appena
pubblicata in DTF 141 V 521, la Svizzera non ha ripreso il regolamento n.
1231/2010 che estende ai cittadini di Paesi terzi il regolamento n. 883/2004 e
il regolamento n. 987/2009. L’assicurata, cittadina di uno Stato terzo, in
qualità di familiare può soltanto fare valere un diritto derivato per
prestazioni in caso di malattia o di vedovanza nell’assicurazione infortuni o nella
previdenza sociale.
Siccome cittadina di uno Stato terzo, e lei stessa avente diritto
delle prestazioni complementari, non potrebbe appellarsi al regolamento n.
1231/2010 per familiari (cfr. consid. 4.3.3).
Per questo motivo l’ALC non è applicabile in concreto.
2.11
Per quanto concerne la seconda
condizione cumulativa dell’esistenza del necessario nesso transfrontaliero, il
TCA ha dapprima accertato tale situazione presso la Cassa cantonale di
compensazione chiedendo l’estratto conto individuale del marito della
ricorrente, così da conoscere la data di inizio della sua attività lucrativa
nel nostro Paese e capire se, in presenza di eventuali lucune contributive di
più anni, egli abbia eventualmente lavorato anche all’estero (doc. XVI).
Dalla documentazione trasmessa il 7 gennaio 2016 (doc. XXI)
risulta che __________, nato nel 1965, è stato affiliato alla Cassa sin dal
1985, dapprima come dipendente, poi dal 2000 al 2001 come indipendente,
dopodiché nuovamente come dipendente con lunghi periodi di disoccupazione,
finché dal 2010 è assoggettato ai contributi AVS/AI/IPG come persona senza
attività lucrativa (doc. XXI/2).
Con il secondo accertamento del 28 dicembre 2015 (doc. XVII), il
Tribunale ha poi verificato presso l’Ufficio della migrazione se il coniuge
dell’assicurata abbia vissuto anche all’estero e quindi quando sia entrato in
Svizzera e con quale permesso.
Il giorno seguente (doc. XX) il preposto Ufficio ha risposto che
l’interessato è cittadino svizzero, perciò non risulta ai loro controlli e per
conoscere la data della naturalizzazione occorre rivolgersi all’Ufficio dello
stato civile.
Infine, il TCA ha chiesto direttamente all’assicurata, per il
tramite del suo rappresentante legale, se suo marito abbia mai vissuto
rispettivamente lavorato in __________ o in un altro Paese, visto che dagli
atti prodotti risulta che la carta di identità è stata rilasciata dal Comune di
__________ (doc. XVIII).
Il 12 gennaio 2016 (doc. XXII) l’interessata ha indicato che il
coniuge non ha mai né lavorato né vissuto all’estero.
A prima vista, quindi, ritenuto che il marito della ricorrente ha
sempre vissuto e lavorato in Svizzera, non sussiste un elemento
transfrontaliero tale da imporre l’applicazione al caso di specie degli Accordi
bilaterali e dei relativi regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009.
Su questo punto, però, la ricorrente ha evidenziato che per quanto
attiene al nesso transfrontaliero necessario per potere applicare l’ALC e il
regolamento n. 883/2004, è sufficiente il fatto di possedere, accanto a quella
dello Stato in cui si risiede, la cittadinanza di un altro Stato membro.
L’assicurata ha citato un recente contributo dottrinale di a. Züng/ th. Hugi yar, Staatliche
Leistungen und Aufenthaltsbedingungen unter dem FZA, in: Epiney/Gordzielik,
Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, Zurigo 2015, pag. 167,
che affermano:
" Auf die freizügigkeitsrechtlichen Positionen können sich
Staatsangehörige aus einem der Unionsstaaten sowie Schweizer Bürger und
Bürgerinnen berufen, die von ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch gemacht haben. Die
Staatsangehörigkeit eines anderen Vertragsstaats genügt grundsätzlich für die
Annahme des Vorliegens eines grenzüberschreitenden Sachverhaltes.“.
La ricorrente sostiene dunque che la doppia nazionalità del marito
comporti la creazione di un nesso transfrontaliero sufficiente affinché,
rientrando anche nel campo di applicazione personale del regolamento n.
883/2004, egli possa appellarsi all’applicazione di detto regolamento (doc.
XXIII pag. 5).
A questa conclusione sembra giungere anche il Tribunale federale
nella DTF 135 II 369, in cui nel 2009 ha affermato che la norma sul
ricongiungimento familiare di cui all’art. 3 Allegato I ALC si applica alle
persone che, accanto a quella svizzera, possiedono anche la cittadinanza di
un’altra parte contraente (cfr. consid. 2: “Dass der Schwiegersohn der
Beschwerdeführerin nebst der italienischen auch über die schweizerische
Staatsangehörigkeit verfügt, ändert nichts an der Anwendbarkeit der
Familiennachzugsbestimmungen des Freizügigkeitsabkommens. Die
Staatsangehörigkeit eines anderen Vertragsstaates ist ausreichend. Es ist
nicht Sache der Vertragsstaaten, die Wirkungen der Verleihung der
Staatsangehörigkeit durch einen anderen Staat zu beschränken, indem ein
zusätzliches Erfordernis (Fehlen der Staatsangehörigkeit des Aufnahmestaates)
eingeführt wird (in anderem Zusammenhang Urteil des EuGH vom 2. Oktober 2003
C-148/02 Garcia Avello, Slg. 2003 I-11613 Randnr. 28); ein die Geltung
des Abkommens ausschliessender rein landesinterner Sachverhalt (vgl. BGE 129 II
249.
E. 4.2) liegt jedenfalls nicht vor.“ (la
sottolineatura è della redattrice)
Nel caso del ragazzo franco-svizzero che ha vissuto dapprima in
Francia e poi in Svizzera (9C_446/2013), egli era considerato familiare di un
lavoratore poiché beneficiava di una rendita straordinaria di invalidità e
rientrava, a questo titolo, nel campo di applicazione personale del regolamento
n. 1408/71 (DTF 134 V 236 consid. 5.2.4) e l’elemento transfrontaliero era realizzato.
L’elemento di estraneità era chiaramente dato anche nel giudizio
in cui un cittadino peruviano, che ha contribuito al sistema di sicurezza
sociale svizzero, ha sposato una cittadina britannica che ha vissuto e lavorato
nel nostro Paese; entrambi ricevevano una rendita di vecchiaia e in seguito si
sono trasferiti in Gran Bretagna. In qualità di coniuge di una cittadina
europea egli poteva invocare i diritti del regolamento n. 1408/71 e quindi
beneficiare degli stessi diritti dei cittadini svizzeri ed esportare la sua
rendita di vecchiaia in Gran Bretagna (DTF 130 V 393).
Nel giudizio DTF 141 V 396 il Tribunale federale ha riconosciuto
che la ricorrente, affiliata all’AVS svizzera e quindi a un regime nazionale di
sicurezza sociale di uno Stato parte all’ALC, rientrava nel campo di
applicazione personale dell’Allegato II ALC e del regolamento n. 883/2004 (art.
2.
par. 1), l’elemento transfrontaliero essendo realizzato già dall’uso che ella
ha fatto della libera circolazione (cfr. consid. 6.1).
Infatti l’assicurata era una cittadina svizzera d’origine rumena.
Essa riceveva una rendita di invalidità dal suo Stato di origine ma, non
essendo beneficiaria di una rendita dell’AVS né dell’AI svizzera e non avendo
la Svizzera e la Romania riconosciuto espressamente la concordanza dei
rispettivi sistemi di assicurazione invalidità mediante riconoscimento
nell’Allegato VII ai sensi dell’art. 46 n. 3 del regolamento n. 883/2004, non
poteva avere diritto alle prestazioni complementari svizzere.
Per contro, nella suesposta sentenza in cui un guatemalteco ha
sposato una cittadina bulgara, la nostra Massima Istanza ha concluso che poiché
la moglie bulgara non è mai uscita dalla sua nazione di origine e quindi non ha
beneficiato del suo diritto di spostarsi liberamente, gli Accordi sulla libera
circolazione delle persone non potevano essere applicati, non avendo la
fattispecie una connotazione transfrontaliera (DTF 141 V 521 consid. 4.3.4).
2.12
Sulla questione del
diritto applicabile in caso di doppia cittadinanza si è pronunciato l’allora
Tribunale federale delle assicurazioni nel 1986 modificando la sua precedente
(1966) giurisprudenza e stabilendo così nella DTF 112 V 89 che nel caso di una cittadina italiana che ha acquisito la nazionalità svizzera per matrimonio, l'ha
conservata dopo il definitivo rimpatrio e il divorzio con espressa
dichiarazione consolare ed è passata nuovamente a nozze con un cittadino
italiano, in applicazione dei criteri della cittadinanza preponderante (o
effettiva) è stata riconosciuta come cittadina italiana ai fini del diritto
convenzionale.
In quel giudizio l’assicurata aveva la doppia cittadinanza
italiana e svizzera e aveva contribuito all'assicurazione sociale svizzera
lavorando nel nostro Paese prima di rientrare in Italia.
Dopo il rimpatrio, pur mantenendo la cittadinanza svizzera
acquisita per matrimonio, non ha aderito all'assicurazione facoltativa per
l'AVS/AI degli svizzeri all'estero. Occorreva quindi definire
la sua cittadinanza per determinare l'applicazione del diritto
svizzero o delle disposizioni convenzionali ai fini dell'adempimento del
requisito assicurativo.
L’Alta Corte ha così esposto la giurisprudenza del
1966.
e del 1984, le conclusioni del giudice cantonale e della dottrina.
Il primo giudice, adottando il criterio della
preponderanza, ha precisato che la scelta della nazionalità secondo questo
criterio non dipendeva dalla libera scelta dell’interessato né si determinava
secondo la soluzione che gli era più favorevole. Come preponderante doveva
essere considerata la nazionalità dello Stato con cui l’interessato
intratteneva le relazioni personali ed economiche più strette. Quando un
cittadino con la doppia nazionalità risiedeva in uno dei due Stati dei quali
egli possedeva la cittadinanza, bisognava presumere che egli intrattenesse con
questo Stato i legami più stretti.
Secondo la dottrina, fra le diverse
possibilità di trattamento giuridico della pluricittadinanza si faceva viepiù
strada la tendenza ad attenersi alla cittadinanza effettiva; si considerava
cioè determinante la cittadinanza con la quale una persona era più strettamente
connessa, nel decidere se e in quale misura il principio della cittadinanza
effettiva o preponderante dovesse essere applicato anche nei confronti degli svizzeri.
Al considerando 2b il TFA ha concluso quanto segue:
" (…) Confrontata all'evoluzione della dottrina ed alle nuove tendenze in
materia di diritto pubblico e di diritto internazionale privato la
giurisprudenza instaurata dal Tribunale federale delle assicurazioni con la
sentenza in re V. del 7 marzo 1966, non confermata, come già si è detto, nel
1984, non può essere tutelata e necessita una modificazione nel senso che, nei
casi di doppia cittadinanza, applicabile è il principio della cittadinanza
preponderante o effettiva, avuto riguardo, nel singolo caso, all'intensità di
tutti i rapporti fondamentali dell'individuo con l'uno o l'altro Stato. Il
che non pregiudica la pretesa del cittadino svizzero all'estero, anche se al
beneficio di doppia nazionalità, di chiedere l'affiliazione alle assicurazioni
facoltative AVS/AI.” (l’evidenziatura è della redattrice)
Nella successiva DTF 119 V 1, in cui una cittadina inglese e
canadese abitante in Canada ha chiesto di potere beneficiare della rendita di
vecchiaia, la nostra Massima Istanza ha dapprima confermato la giurisprudenza
dianzi citata ripresa dal diritto internazionale privato, secondo cui quando una persona richiedente prestazioni AVS possiede più nazionalità si
applica per analogia l'art. 23 cpv. 2 LDIP per determinare la sua nazionalità effettiva.
Poi, alla luce delle due tesi presentate dalle
parti, per rispondere all’esigenza della sicurezza del diritto così come per un
senso pratico, il TFA ha ritenuto di dovere determinare la nazionalità
dell’assicurato in maniera alternativa: al momento del pagamento dei contributi
AVS o al momento della decorrenza del diritto alla rendita. In altre
parole, è sufficiente che un assicurato possieda o abbia posseduto la
nazionalità svizzera o quella di uno Stato che ha concluso una convenzione di
sicurezza sociale con la Svizzera in uno di questi due momenti affinché egli
abbia diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia, a condizione che abbia
contributo per almeno un anno (art. 29 cpv. 1 LAVS). La stessa regola vale per
le rendite di superstite.
Secondo l’Alta Corte, questo modo di procedere semplifica la
determinazione del diritto applicabile e rende praticamente inutile la
distinzione fondata sul principio della nazionalità effettiva, almeno per
l’AVS. In effetti, questo principio si applicherà soltanto nel caso di un
cittadino con la doppia nazionalità che non possiede o non ha mai posseduto la
nazionalità svizzera né quella di uno Stato che ha concluso una convenzione con
la Svizzera.
In conclusione, quando il diritto a una rendita
ordinaria di vecchiaia o di superstite dipende dalla nazionalità
dell'assicurato, è determinante quella dell'interessato al momento del
pagamento dei contributi AVS o al momento del sorgere del diritto alla
prestazione. Se l'assicurato possiede più nazionalità tra cui quella svizzera o
quella di un Paese vincolato alla Svizzera da una convenzione sulla sicurezza
sociale, è sempre quest'ultima nazionalità che è considerata determinante.
Nella DTF 120 V 421 il TFA ha riassunto la giurisprudenza e ha
concluso che nel caso di persone con doppia cittadinanza di Stati che hanno
entrambi concluso con la Svizzera una convenzione sulla sicurezza sociale, ai
fini di decidere quale testo sia applicabile decisiva è la cittadinanza
preponderante effettiva.
Il Tribunale federale si è da ultimo pronunciato sulla questione
della doppia nazionalità nella DTF 139 V 263 relativa al rimborso dei
contributi AVS d’un cittadino Kosovaro. Con il riconoscimento del Kosovo quale
Stato indipendente da parte del Consiglio federale il 27 febbraio 2008, si è
posta la questione della validità della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la
Confederazione Svizzera e la (ex) Repubblica popolare federativa di Jugoslavia
concernente le assicurazioni sociali, che il TF ha ritenuto non più applicabile
dal 1° aprile 2010 ai cittadini kosovari.
Con la sentenza di principio 2010/41, al considerando 6.4.2 il
Tribunale amministrativo federale ha stabilito che le persone provenienti dal
Kosovo oltre alla cittadinanza del Kosovo possiedono anche la cittadinanza
serba. Se si segue questo parere, ha ora osservato il TF, si configura la
situazione di un cittadino straniero con la doppia nazionalità e con uno di
questi Stati, in particolare con la Repubblica della Serbia, esiste una
convenzione sulla sicurezza sociale (cfr. consid. 9.1).
Come nella DTF 120 V 421, al considerando 9.2 il Tribunale
federale ha rievocato la giurisprudenza vigente emanata sulla tematica della
doppia cittadinanza.
L’Alta Corte ha dapprima ricordato che nella DTF 112 V 89, giudicando
il caso di un cittadino che oltre alla cittadinanza straniera possedeva anche
la nazionalità svizzera, l’allora TFA ha spiegato che per stabilire il diritto
determinante è applicabile il principio della cittadinanza preponderante o
effettiva. Per cui in ogni singolo caso deve essere considerata l’intensità di
tutte le relazioni essenziali con uno o l’altro Stato. Purché esista almeno nei
confronti di uno Stato un accordo con la Svizzera, per una persona con la
doppia nazionalità che non ha la cittadinanza svizzera è determinante,
analogamente all’art. 23 cpv. 2 LDIP, l’appartenenza a uno Stato con il quale
la persona ha legami più stretti (“In BGE
112.
V 89 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in einer
IV-Leistungsstreitigkeit ausgeführt, bei einem Doppelbürger, der neben dem
ausländischen auch das Schweizer Bürgerrecht besitzt, finde zur Bestimmung des
massgebenden Rechts das Prinzip der überwiegenden oder effektiven
Staatsangehörigkeit Anwendung. Demnach
ist in jedem Einzelfall die Intensität aller wesentlichen Beziehungen mit dem
einen oder andern Staat zu berücksichtigen. Sofern mindestens bezüglich eines
der Staaten eine Vereinbarung mit der Schweiz besteht, ist bei Doppelbürgern
mit nichtschweizerischen Bürgerrechten analog zu Art. 23 Abs. 2 IPRG (SR 291) die
Angehörigkeit zu jenem Staat entscheidend, mit welchem die Person am engsten
verbunden ist.”).
La nostra Massima Istanza ha poi evocato la DTF 119 V 1, giudizio in
cui si trattava del diritto a prestazioni di vecchiaia di una cittadina di due
Stati esteri (Gran Bretagna e Canada), ma la Svizzera aveva concluso una
convenzione sulla sicurezza sociale soltanto con la Gran Bretagna. In quel caso
il Tribunale si è tuttavia scostato dal principio della cittadinanza
preponderante o effettiva, qualificando come determinante alternativamente la
cittadinanza al momento del pagamento dei contributi AVS all’assicurazione
sociale svizzera o al momento del sorgere del diritto alla prestazione. Nel
caso di un cittadino che ha la doppia nazionalità di un Paese vincolato o non
vincolato alla Svizzera da una convenzione sulla sicurezza sociale, per fondare
il diritto a prestazioni dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera il
TFA ha affermato che era sufficiente che egli avesse contribuito durante almeno
un anno in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAVS e che in uno dei due predetti momenti
egli possedesse, o avesse posseduto durante il periodo contributivo, la
cittadinanza svizzera o quella di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una
convenzione sulla sicurezza sociale (“In BGE 119 V 1, wo es um den AHV- Leistungsanspruch einer Angehörigen
zweier ausländischer Staaten (Grossbritannien und Kanada) ging - wobei die
Schweiz nur mit einem davon (Grossbritannien) ein Sozialversicherungsabkommen
abgeschlossen hatte -, ist das Gericht allerdings vom Grundsatz der
vorwiegenden Staatsangehörigkeit abgewichen und hat alternativ entweder die
Staatsangehörigkeit während des Zeitraumes der Entrichtung von Beiträgen an die
schweizerische Sozialversicherung oder bei der Entstehung des Leistungsanspruchs
als ausschlaggebend bezeichnet. Bei
einem Doppelbürger Vertragsstaat/Nichtvertragsstaat genügt es demnach für die
Begründung eines Anspruchs auf Leistungen der schweizerischen Alters- und
Hinterlassenenversicherung, dass er während mindestens eines Jahres Beiträge
geleistet hat (Art. 29
Abs. 1 AHVG) und in einem der beiden genannten Zeitpunkte die
schweizerische Staatsangehörigkeit oder jene eines Staates, mit welchem die
Schweiz ein Abkommen über Soziale Sicherheit getroffen hat, besitzt oder - während
der Beitragszeit - besessen hat.”).
Il Tribunale federale ha infine concluso che poteva
qui rimanere aperta la questione a sapere in che misura la giurisprudenza
secondo la DTF 119 V 1 sull’AVS potesse avere validità anche in altri ambiti
delle assicurazioni sociali, come sottintende la DTF 120 V 421 al considerando
2b, tuttavia senza altre spiegazioni. Per l’Alta Corte nemmeno occorreva qui
rispondere a sapere se ci si doveva generalmente attenere alla giurisprudenza
secondo la DTF 119 V 1, visto che principalmente essa era soprattutto dipesa
anche da motivi pratici e la sua applicazione attuale era dubbia a causa dei
mutati rapporti esterni e giuridici – estensione della circolazione delle
persone e conclusione di un accordo di libera circolazione tra l’Unione Europea
e la Svizzera (“Es kann hier
offenbleiben, inwieweit die Rechtsprechung gemäss BGE
119.
V 1 über die AHV hinaus auch in den anderen Zweigen der
Sozialversicherung Gültigkeit hat, wie BGE 120 V 421
E. 2b S. 422 unten, jedoch ohne weitere Begründung, impliziert. An dieser Stelle braucht auch nicht
beantwortet zu werden, ob an der Rechtsprechung gemäss BGE
119.
V 1 überhaupt festzuhalten ist, zumal sie vor
allem (auch) aus praktischen Gründen erfolgte (E. 2c S. 5) und ihre zeitgemässe
Anwendung wegen der veränderten äusseren und rechtlichen Verhältnisse -
ausgedehnterer Personenverkehr und Abschluss eines Freizügigkeitsabkommens
zwischen der EU und der Schweiz - fraglich ist.“).
D’avviso di questo TCA, alla luce della giurisprudenza esposta si
deve ritenere che il principio della nazionalità preponderante o effettiva, posto
dalla DTF 112 V 89, ripreso dalla DTF 119 V 1 e confermato con la DTF 120 V 421
e poi ancora pure nella più recente DTF 139 V 263. Questo criterio è certamente
valido e ciò a maggior ragione quando, come in concreto, il cittadino abbia
altra nazionalità oltre a quella Svizzera e risiede in Svizzera.
Pertanto, nell’evenienza concreta si deve dunque concludere che il
marito della ricorrente, cittadino __________ e svizzero, nato a __________, cresciuto
in Ticino e da sempre domiciliato in Svizzera, in base al principio della
cittadinanza preponderante abbia indubbiamente intrattenuto relazioni personali
ed economiche più strette con la Confederazione Svizzera e sia conseguentemente
da considerare quale cittadino Svizzero.
__________ ha sempre vissuto in Svizzera, non ha fatto uso del suo
diritto alla libera circolazione, di conseguenza, nei suoi confronti non è dato
un nesso transfrontaliero per applicare il regolamento n. 883/2004. Egli
sottostà pertanto all’ordinamento giuridico svizzero. Come suo familiare,
l’assicurata non può dunque fare valere nessuna ulteriore pretesa e in
particolare nessuna situazione di fatto discriminatoria (DTF 141 V 521 consid.
4.3
).
2.13
Ne segue che la ricorrente non
può far valere il diritto a prestazioni complementari né sulla base dell’ALC né
fondandosi su un’altra convenzione bilaterale.
Come esposto al considerando 2.4, non adempiendo a nessuna
delle condizioni alternative poste dall’art. 5 LPC, la ricorrente, titolare di
una rendita di invalidità, non ha diritto alle prestazioni complementari.
Questa soluzione, che si applica in tutti i casi
analoghi, non comporta nessuna discriminazione “al contrario”, come giustamente
sottolineato dalla Cassa (cfr. consid. 1.6) e dall’UFAS (cfr. consid. 2.4).
2.14
L'insorgente ha infine chiesto
di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno,
secondo la giurisprudenza si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa
al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va
infatti aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del
20.
settembre 2004).
Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria risulta che la ricorrente, coniugata e con una figlia, è a carico dell’assistenza
pubblica (doc. IVbis).
In queste circostanze il requisito
dell’indigenza è senz’altro dato.
Inoltre, l’assicurata non possiede le necessarie
conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un patrocinatore appare
giustificato.
Infine, di primo acchito, la petizione non sembrava
essere priva di fondamento.
Essendo nella fattispecie soddisfatti i
requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata,
il gratuito patrocinio va concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare
(art. 61 lett. f LPGA; sentenza del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; sentenza
del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti