Lexipedia

Decisione

33.2015.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2016Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi dal 1992 al 2007. Compiuti 20 anni, nel 1991 l’interessato ha

depositato la prima domanda di prestazioni dall’assicurazione invalidità, che è

stata respinta perché non poteva prevalersi della durata di contribuzione

minima di un anno al momento del sopraggiungere dell’invalidità. Anche la nuova

domanda del 2000 è stata rifiutata per i medesimi motivi, così come la terza

del 2008. Malgrado il domicilio in Svizzera dal 1° gennaio 2010, l’Ufficio AI

gli ha negato la rendita ordinaria di invalidità chiesta nel 2009 non avendo

l’anno di contribuzione all’insorgenza della invalidità, ossia il 1° giugno

1989 col compimento dei 18 anni. Nemmeno erano dati gli estremi per una rendita

straordinaria.

L’Alta Corte ha dapprima esaminato il diritto dell’assicurato a

una rendita straordinaria secondo il diritto svizzero, negandolo; poi secondo

gli Accordi bilaterali, ammettendolo, ma concludendo che poiché nessuna domanda

è stata depositata in tempo utile, il diritto al versamento di una rendita

straordinaria dell’AI non poteva risalire al 1° giugno 2002, ma solo al 1°

maggio 2010, ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda del novembre 2009:

" 7. 7.1 En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable que

l'intimé souffrant d'une maladie invalidante depuis la petite enfance - aurait

pu percevoir une rente extraordinaire d'invalidité à compter du 1er jour

suivant son 18ème anniversaire s'il avait été domicilié en Suisse à ce

moment-là. C'est donc bien à cette date - abstraction faite de toute condition

d'assurance - qu'est survenue l'invalidité au sens de l'art. 4

al. 2 LAI (cf. arrêt I 780/02 du 1er mai 2003 consid. 4.3.3). Toutefois, dès lors que l'assuré -

domicilié en France - ne remplissait pas au moment de la survenance de

l'invalidité toutes les conditions du droit à la prestation litigieuse, le

droit à celle-ci n'est pas né et c'est donc à juste titre que cette prestation

lui a, à l'époque, été refusée (cf. ATF 130 V 404).

7.2 Il apparaît cependant, comme l'a justement

précisé la juridiction cantonale dans sa détermination du 6 août 2013, qu'à

compter de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l'absence de domicile en Suisse ne faisait plus

obstacle à l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité pour les

ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés

dans un Etat membre de l'Union européenne (cf. ATF 130 V 145). Encore fallait-il que la personne concernée fût soumise à cet

accord et qu'elle remplît les conditions de l'art. 42 al. 1 LAVS (cf. chiffre 7018 de la Circulaire de l'OFAS sur la procédure pour

la fixation des prestations dans l'AVS/AI [CIBIL; valable dès le 1er juin 2002];

Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de

l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 1137 p. 311 et n° 2253 p. 607).

7.3 En l'occurrence, les recourants ne contestent

pas l'application, admise par les premiers juges, au cas d'espèce - que

ce soit d'un point de vue temporel, matériel ou personnel (cf.

jugement entrepris consid. 5b) - de l'ALCP et du règlement [CEE] n° 1408/71 du

Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale

aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [ci-après: règlement n°

1408/71] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 auquel renvoie l'ALCP (cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II à l'ALCP en relation avec les art. 8 et 15 ALCP). En particulier, les

premiers juges ont à raison considéré que l'assuré avait la qualité de

membre de la famille au sens de l'art. 1 let. f point ii du règlement no

1408/71, de sorte qu'il entrait dans le champ d'application personnel du

règlement de coordination du moins pour ce qui est de la prétention en cause

(cf. pour un cas similaire: ATF 134 V 236 consid. 5.2.4 p. 245).

7.3.1 Il ressort de l'art. 3 par. 1 du règlement

no 1408/71 que les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats

membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont

soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout

Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous

réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

Selon l'art. 10 par. 1 du règlement no 1408/71, les prestations en espèces

d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail

ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de

la législation d'un ou plusieurs Etats membres ne peuvent, à moins que le

règlement n'en dispose autrement, subir aucune réduction, ni modification, ni

suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside

sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution

débitrice. Les prestations qui entrent dans le champ d'application du règlement

étaient donc à compter de l'entrée en vigueur de l'ALCP et du règlement no 1408/71 exportables - sauf exceptions - de la

Suisse vers un Etat membre de l'Union européenne. Dans un arrêt récent (ATF 139 V 393), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que hormis les

cas qui concernaient les prestations dues exclusivement au travailleur migrant,

les membres de la famille de celui-ci pouvaient également se prévaloir des

principes d'égalité de traitement (art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71) et

d'exportation des prestations (art. 10 par. 1 du règlement no 1408/71) et ce,

quelque soit la nature du droit invoqué (cf. ATF 139 V 393 consid. 5.2.1 p. 396 sur la notion de droits propres et de droits dérivés). On relèvera

également que la Suisse n'a pas soustrait les rentes extraordinaires de l'AVS

et de l'AI à l'obligation d'exporter en tant que "prestations spéciales à

caractère non contributif" au sens de l'art. 10bis par. 1 du règlement no

1408/71 (cf. annexe II bis dudit règlement; ATF 130 V 145 consid. 4.2 p. 148).” (le sottolineature sono della redattrice)

Nella citata STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015, il Tribunale

federale ha evidenziato che gli Accordi bilaterali e i regolamenti n. 1408/71 e

n. 883/2004 derogano al diritto interno quando esso prevede delle condizioni

speciali che trattano in modo diverso o discriminano direttamente o

indirettamente i cittadini di Stati membri dell’UE:

" 2.3.2. Das FZA und die Verordnungen

1408/71 und 883/2004 derogieren, soweit persönlich und sachlich anwendbar, Art.

6 Abs. 2 IVG, wenn die darin stipulierten speziellen versicherungsmässigen

Voraussetzungen Angehörige der Mitgliedstaaten der EU ungleich behandeln oder

direkt oder indirekt diskriminieren (MEYER/ REICHMUTH, a.a.O., N. 16 ff. zu

Art. 6 IVG; HANSJÖRG SEILER, Einfluss des europäischen Rechts und der europäischen

Rechtsprechung auf die schweizerische Rechtspflege, ZBJV 150/2014 S. 293; BGE 133 V 320; 130 V 57; Urteil

9C_277/2007 vom 12. Februar 2008 E. 4).

2.3.3. Das

Abkommen und insbesondere die Verordnung 1408/71 gilt in persönlicher Hinsicht

für Arbeitnehmer und Selbstständige sowie für Studierende, für welche die

Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gelten oder galten,

soweit sie Staatsangehörige eines Mitgliedstaates sind oder als Staatenlose

oder Flüchtlinge im Gebiet eines Mitgliedstaates wohnen, sowie für deren

Familienangehörige und Hinterbliebene (Art. 2 Ziff. 1 Verordnung 1408/71).

Personen, die im Gebiet eines Mitgliedstaates wohnen und für die diese

Verordnung gilt, haben die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der

Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates wie die Staatsangehörigen dieses

Staates, soweit besondere Bestimmungen dieser Verordnung nichts anderes

vorsehen (Art. 3 Abs. 1 Verordnung 1408/71; BGE 138 V 186 E. 3.3 S. 191).

Die Verordnung 883/2004 ihrerseits gilt für Staatsangehörige eines

Mitgliedstaates, Staatenlose und Flüchtlinge mit Wohnort in einem

Mitgliedstaat, für die die Rechtsvorschriften eines oder mehrerer

Mitgliedstaaten gelten oder galten, sowie für ihre Familienangehörigen und

Hinterbliebenen (Art. 2 Abs. 1 Verordnung 883/2004). Sofern in dieser

Verordnung nichts anderes bestimmt ist, haben Personen, für die diese

Verordnung gilt, die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der

Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates wie die Staatsangehörigen dieses

Staates (Art. 4 Verordnung 883/2004).”.

Sull’applicabilità, anche ai familiari, dei diritti e dei doveri

di cui beneficiano i cittadini di uno Stato membro, si è chinata il 14

settembre 2015 la nostra Massima Istanza nella sentenza pubblicata in DTF 141 V

521, la quale ha analizzato l’estensione degli Accordi bilaterali a un

cittadino guatemalteco, quindi di uno Stato terzo, che vive in Bulgaria insieme

alla moglie bulgara e ai loro 2 figli, che dal 2013 è impiegato presso una

ditta con sede a Basilea. Nel 2014 egli ha chiesto gli assegni familiari per i

figli, che l’autorità di prima istanza gli ha negato sulla scorta dell’art. 13

LAFam e dell’art. 7 OAFami, perché i figli vivono all’estero e lui non rientra

nel campo di applicazione personale dell’ALC in connessione con il regolamento

(CE) n. 883/2004 e né una convenzione bilaterale di sicurezza sociale con la

Bulgaria né con il Guatemala prevede un tale diritto (cfr. consid. 3).

Il Tribunale federale ha confermato l’assenza di tali convenzioni

(cfr. consid. 4.2), perciò ha esaminato se il ricorrente poteva aver diritto

agli assegni familiari in virtù dell’ALC (cfr. consid. 4.3).

L’Alta Corte ha evidenziato che, contrariamente all’opinione del

ricorrente, i cittadini di Stati terzi non sono di principio contemplati

dal regolamento (CE) n. 883/2004; ciò risulta piuttosto dal regolamento (UE) n.

1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che

estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai

cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili

unicamente a causa della nazionalità (secondo l’art. 1 del regolamento n.

1231/2010, il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 si

applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già

applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e

superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno Stato membro e si

trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno

di un solo Stato membro). Tuttavia, questo regolamento non è indicato

nell’Allegato II Sezione A dell’ALC, perciò non può trovare applicazione nei

rapporti tra la Svizzera e l’Unione europea. Anche con il regolamento (CEE) n.

1408/71 il precedente regolamento (CE) n. 859/2003 non era stato ripreso dalla

Svizzera (l’art. 2 del regolamento (UE) n. 1231/2010 abroga inoltre il

precedente e simile regolamento (CE) n. 859/2003).

Di conseguenza, anche il regolamento (UE) n. 1231/2010 non

trova applicazione nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione

europea senza un’espressa integrazione da parte della Svizzera. L’insorgente

non può quindi trarre alcun vantaggio nei rapporti con gli Stati membri dell’UE

da questo regolamento che si estende ai cittadini di paesi terzi (cfr. consid. 4.3.1: “Entgegen

der Ansicht des Beschwerdeführers werden Drittstaatsangehörige nicht

grundsätzlich von der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erfasst; dies erfolgt

vielmehr durch die von den beiden Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (EG)

Nr. 987/2009 unabhängige Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Ausdehnung der Verordnung

(EG) Nr. 883/2004 und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 auf

Drittstaatsangehörige, die ausschliesslich aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit

nicht bereits unter diese Verordnungen fallen (…). Diese ist jedoch im

Anhang II Abschnitt A des FZA nicht aufgeführt, weshalb sie im Verhältnis

Schweiz-EU auch keine Anwendung findet (…). Folglich findet auch die

Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 ohne explizite Übernahme durch die Schweiz keine

Anwendung im Verhältnis zwischen den EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz.

Der Beschwerdeführer kann somit nichts zu seinen Gunsten aus dieser allein im

Verhältnis zwischen EU-Mitgliedstaaten geltenden Verordnung für

Drittstaatsangehörige ableiten.“.).

Il TF ha quindi illustrato sia l’art. 67 del regolamento n.

883/2004 sulle prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro

Stato membro, sia l’art. 2 che estende ai familiari questo regolamento,

rilevando che nell’ambito dell’ALC deve essere data da una parte una

determinata nazionalità oppure uno specifico stato di famiglia e d’altra parte

una situazione che presenti un elemento transfrontaliero (cfr. consid. 4.3.2: “Mit anderen

Worten muss im Rahmen des FZA einerseits eine entsprechende Nationalität (oder

Staatenlosigkeit resp. Flüchtlingseigenschaft mit Wohnort in der EU oder der

Schweiz) oder ein ausreichender Familienstatus sowie andererseits ein

grenzüberschreitender Sachverhalt gegeben sein.“.).

Nel caso giudicato dal Tribunale federale, il ricorrente non è né

cittadino di uno Stato membro dell’UE né cittadino svizzero. Non è neppure

apolide o rifugiato, perciò non adempie alle condizioni della nazionalità.

Nulla muta il fatto che i suoi familiari (moglie e figli) siano cittadini di

uno Stato membro dell’UE essendo cittadini bulgari, poiché nell’ambito dei

contratti tra l’UE e la Svizzera i cittadini di Stati terzi, in assenza della

validità del regolamento (UE) n. 1231/2010, in qualità di familiari o di

superstiti possono fare valere soltanto un diritto derivato per prestazioni in

caso di malattia o di vedovanza nell’assicurazione infortuni o nella previdenza

sociale. Ma poiché il ricorrente è cittadino di uno Stato terzo e sarebbe lui

stesso (eventualmente) il titolare delle prestazioni, egli non può appellarsi a

questa regolamentazione per familiari (cfr. consid. 4.3.3: “Der Beschwerdeführer ist weder

Staatsangehöriger eines EU-Mitgliedstaates noch Schweizerbürger. Auch ist er

weder Staatenloser noch Flüchtling. Damit erfüllt er die Voraussetzung der

Nationalität nicht. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass seine Familienangehörigen (Ehefrau und Kinder) als Bulgaren

Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates sind. Denn im Rahmen der Verträge

zwischen der EU und der Schweiz können Drittstaatsangehörige mangels Geltung

der Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 (vgl. dazu E. 4.3.1) in ihrer

Eigenschaft als Familienangehörige oder Hinterlassene nur einen abgeleiteten

Anspruch auf Leistungen bei Krankheit oder Witwen-/Witwerversorgung in der

Unfall- oder Rentenversicherung geltend machen (vgl. SPIEGEL, a.a.O., N. 5

zu Art. 2 VO 883/2004). Nachdem aber der Beschwerdeführer

Drittstaatsangehöriger ist und (allenfalls) anspruchsberechtigt wäre, kann er

sich nicht auf diese Regelung für Familienangehörige berufen.“).

Infine, l’assicurato non può trarre alcun vantaggio dal fatto che

la moglie e i figli sono bulgari e quindi cittadini europei, poiché essi vivono

in Bulgaria e non hanno fatto alcun uso del loro diritto di spostarsi

liberamente, cosicché non è data una necessaria fattispecie transfrontaliera

per poter applicare il regolamento n. 883/2004. Essi sono invece sottoposti

all’ordinamento giuridico bulgaro. In qualità di loro familiare il ricorrente

non può quindi fare valere nessuna ulteriore pretesa e in particolare nessuna

situazione discriminatoria (cfr. consid. 4.3.4: “Schliesslich kann er auch nichts zu seinen

Gunsten daraus ableiten, dass seine Ehefrau und Kinder bulgarische und damit

EU-Staatsangehörige sind. Denn diese leben in Bulgarien und haben somit von

ihrem Freizügigkeitsrecht keinen Gebrauch gemacht, so dass bei ihnen der für

die Unterstellung unter die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 notwendige

grenzüberschreitende Sachverhalt nicht gegeben ist. Sie unterstehen der

bulgarischen Rechtsordnung. Als ihr Familienangehöriger kann der

Beschwerdeführer daher keine weitergehenden Ansprüche und insbesondere keinen

Diskriminierungstatbestand geltend machen.“).

L’Alta Corte ha quindi concluso che il ricorrente non ha diritto

agli assegni familiari per entrambi i figli né in virtù dell’ALC né di altre

convenzioni internazionali. Nemmeno la DTF 139 V 393 porta ad un risultato

diverso. Quella sentenza concerneva un cittadino peruviano sposato con una

cittadina inglese che dopo diversi anni di domicilio e di attività lucrativa in

Svizzera con la moglie si è trasferito in Gran Bretagna. Il TF ha deciso che

quel cittadino di uno Stato terzo, in qualità di familiare, fondandosi sugli Accordi

bilaterali poteva continuare ad avere diritto alla sua rendita di vecchiaia AVS

anche all’estero. Quel caso, ha ora spiegato il Tribunale federale, che verteva

sul diritto di un cittadino di un Paese terzo sposato con una cittadina dell’UE

che ha fatto uso del suo diritto alla libera circolazione, non è però

paragonabile a quello qui esaminato, poiché diversamente dalla DTF 139 V 393 in

cui si trattava di una prestazione (rendita AVS) che spetta sia a chi esercita

un’attività lucrativa sia alle persone senza attività lucrativa, nel caso di

specie il diritto alle prestazioni del ricorrente (assegni familiari) dipende

dalla sua qualità di lavoratore. In quest’ultima fattispecie però, in cui si

tratta di una prestazione che si riallaccia alla qualità di lavoratore, non è

pensabile un’estensione ai cittadini di Stati terzi quali familiari (cfr.

consid. 4.4: “Nach

dem Gesagten hat der Beschwerdeführer weder gestützt auf das FZA noch auf eine

andere zwischenstaatliche Vereinbarung Anspruch auf Familienzulagen für seine

beiden Söhne. Daran ändert auch BGE 139 V 393

(auch veröffentlicht in: Pra 2014 Nr. 10 S. 71 ff.) nichts. Bei diesem

Entscheid ging es um einen peruanischen Staatsangehörigen, der mit einer

britischen Staatsangehörigen verheiratet ist und mit seiner Ehefrau nach

mehreren Jahren Wohnsitz und Erwerbstätigkeit in der Schweiz den Wohnsitz nach

Grossbritannien verlegt hatte. Das Bundesgericht entschied, dieser

Drittstaatsangehörige habe in seiner Eigenschaft als Familienangehöriger

gestützt auf das FZA weiterhin Anspruch auf seine AHV-Altersrente. Dieser

Sachverhalt, bei welchem es um den Anspruch eines Drittstaatsangehörigen

ging, welcher mit einer EU-Bürgerin verheiratet war, die von ihrem Recht auf

Freizügigkeit Gebrauch gemacht hatte, ist nicht mit dem vorliegenden

vergleichbar. Denn anders als bei BGE 139 V 393,

bei welchem es um eine Leistung ging, die sowohl Erwerbstätigen wie

Nichterwerbstätigen zukommt, hängt der Leistungsanspruch des Beschwerdeführers

von seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer ab. In diesen Konstellationen aber, bei

welchen es um eine Leistung geht, die an die Eigenschaft

als Arbeitnehmer anknüpft, ist keine Ausdehnung auf Drittstaatsangehörige als

Familienmitglieder denkbar (BGE 139 V 393

E. 5.3 S. 398 sowie SPIEGEL, a.a.O., N. 18 zu Art. 2 VO 883/2004).“. (le sottolineature sono della redattrice)

2.9. Dalla giurisprudenza esposta

emerge, come ha ricordato l’Alta Corte nella recente DTF 141 V 521, che

affinché una fattispecie ricada sotto l’ALC deve essere data d’un canto una determinata

nazionalità oppure un sufficiente status familiare e d’altro canto una

situazione che presenti un elemento transfrontaliero.

Il TCA deve dunque analizzare se entrambe queste condizioni sono

in specie adempiute.

2.10. Come ha ricordato Bettina Kahil-Wolff, op. cit., per

beneficiare della libera circolazione delle persone “il faut avoir la

nationalité d’un État membre de l’Union Européenne, de la Suisse (art. 1 ALCP)

ou (…) d’un des autres États membres de l’AELE (Islande, Norvège,

Liechtenstein).“ (N. 13 pag. 190).

L’autrice ha inoltre affermato che “En ce qui

concerne d’autres personnes – notamment celles ayant la nationalité d’un État

tiers -, les conventions [bilaterales] restent pertinentes, à moins qu’il

s’agisse de membres de la famille d’un personne couverte par les règlements

883/2004 et 987/2009“ (N. 27 pag. 198).

La prima condizione della nazionalità non è qui indubbiamente adempiuta,

giacché la ricorrente non è né cittadina di uno Stato membro dell’UE né

cittadina svizzera e neppure è apolide o rifugiata con domicilio nell’Unione

Europea o in Svizzera.

Occorre ancora verificare se essa sottostà all’applicazione del regolamento

n. 883/2004 in virtù del suo status familiare, dato che esso si applica anche ai

familiari e ai superstiti dei cittadini di uno Stato membro, degli apolidi e dei

rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla

legislazione di uno o più Stati membri (art. 2).

Dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente, cittadina

di uno Stato terzo, è sposata con un cittadino avente la doppia nazionalità __________

e svizzera.

Considerandi

Come ha ricordato il Tribunale federale nella sentenza appena

pubblicata in DTF 141 V 521, la Svizzera non ha ripreso il regolamento n.

1231/2010 che estende ai cittadini di Paesi terzi il regolamento n. 883/2004 e

il regolamento n. 987/2009. L’assicurata, cittadina di uno Stato terzo, in

qualità di familiare può soltanto fare valere un diritto derivato per

prestazioni in caso di malattia o di vedovanza nell’assicurazione infortuni o nella

previdenza sociale.

Siccome cittadina di uno Stato terzo, e lei stessa avente diritto

delle prestazioni complementari, non potrebbe appellarsi al regolamento n.

1231/2010 per familiari (cfr. consid. 4.3.3).

Per questo motivo l’ALC non è applicabile in concreto.

2.11

Per quanto concerne la seconda

condizione cumulativa dell’esistenza del necessario nesso transfrontaliero, il

TCA ha dapprima accertato tale situazione presso la Cassa cantonale di

compensazione chiedendo l’estratto conto individuale del marito della

ricorrente, così da conoscere la data di inizio della sua attività lucrativa

nel nostro Paese e capire se, in presenza di eventuali lucune contributive di

più anni, egli abbia eventualmente lavorato anche all’estero (doc. XVI).

Dalla documentazione trasmessa il 7 gennaio 2016 (doc. XXI)

risulta che __________, nato nel 1965, è stato affiliato alla Cassa sin dal

1985, dapprima come dipendente, poi dal 2000 al 2001 come indipendente,

dopodiché nuovamente come dipendente con lunghi periodi di disoccupazione,

finché dal 2010 è assoggettato ai contributi AVS/AI/IPG come persona senza

attività lucrativa (doc. XXI/2).

Con il secondo accertamento del 28 dicembre 2015 (doc. XVII), il

Tribunale ha poi verificato presso l’Ufficio della migrazione se il coniuge

dell’assicurata abbia vissuto anche all’estero e quindi quando sia entrato in

Svizzera e con quale permesso.

Il giorno seguente (doc. XX) il preposto Ufficio ha risposto che

l’interessato è cittadino svizzero, perciò non risulta ai loro controlli e per

conoscere la data della naturalizzazione occorre rivolgersi all’Ufficio dello

stato civile.

Infine, il TCA ha chiesto direttamente all’assicurata, per il

tramite del suo rappresentante legale, se suo marito abbia mai vissuto

rispettivamente lavorato in __________ o in un altro Paese, visto che dagli

atti prodotti risulta che la carta di identità è stata rilasciata dal Comune di

__________ (doc. XVIII).

Il 12 gennaio 2016 (doc. XXII) l’interessata ha indicato che il

coniuge non ha mai né lavorato né vissuto all’estero.

A prima vista, quindi, ritenuto che il marito della ricorrente ha

sempre vissuto e lavorato in Svizzera, non sussiste un elemento

transfrontaliero tale da imporre l’applicazione al caso di specie degli Accordi

bilaterali e dei relativi regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009.

Su questo punto, però, la ricorrente ha evidenziato che per quanto

attiene al nesso transfrontaliero necessario per potere applicare l’ALC e il

regolamento n. 883/2004, è sufficiente il fatto di possedere, accanto a quella

dello Stato in cui si risiede, la cittadinanza di un altro Stato membro.

L’assicurata ha citato un recente contributo dottrinale di a. Züng/ th. Hugi yar, Staatliche

Leistungen und Aufenthaltsbedingungen unter dem FZA, in: Epiney/Gordzielik,

Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, Zurigo 2015, pag. 167,

che affermano:

" Auf die freizügigkeitsrechtlichen Positionen können sich

Staatsangehörige aus einem der Unionsstaaten sowie Schweizer Bürger und

Bürgerinnen berufen, die von ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch gemacht haben. Die

Staatsangehörigkeit eines anderen Vertragsstaats genügt grundsätzlich für die

Annahme des Vorliegens eines grenzüberschreitenden Sachverhaltes.“.

La ricorrente sostiene dunque che la doppia nazionalità del marito

comporti la creazione di un nesso transfrontaliero sufficiente affinché,

rientrando anche nel campo di applicazione personale del regolamento n.

883/2004, egli possa appellarsi all’applicazione di detto regolamento (doc.

XXIII pag. 5).

A questa conclusione sembra giungere anche il Tribunale federale

nella DTF 135 II 369, in cui nel 2009 ha affermato che la norma sul

ricongiungimento familiare di cui all’art. 3 Allegato I ALC si applica alle

persone che, accanto a quella svizzera, possiedono anche la cittadinanza di

un’altra parte contraente (cfr. consid. 2: “Dass der Schwiegersohn der

Beschwerdeführerin nebst der italienischen auch über die schweizerische

Staatsangehörigkeit verfügt, ändert nichts an der Anwendbarkeit der

Familiennachzugsbestimmungen des Freizügigkeitsabkommens. Die

Staatsangehörigkeit eines anderen Vertragsstaates ist ausreichend. Es ist

nicht Sache der Vertragsstaaten, die Wirkungen der Verleihung der

Staatsangehörigkeit durch einen anderen Staat zu beschränken, indem ein

zusätzliches Erfordernis (Fehlen der Staatsangehörigkeit des Aufnahmestaates)

eingeführt wird (in anderem Zusammenhang Urteil des EuGH vom 2. Oktober 2003

C-148/02 Garcia Avello, Slg. 2003 I-11613 Randnr. 28); ein die Geltung

des Abkommens ausschliessender rein landesinterner Sachverhalt (vgl. BGE 129 II

249.

E. 4.2) liegt jedenfalls nicht vor.“ (la

sottolineatura è della redattrice)

Nel caso del ragazzo franco-svizzero che ha vissuto dapprima in

Francia e poi in Svizzera (9C_446/2013), egli era considerato familiare di un

lavoratore poiché beneficiava di una rendita straordinaria di invalidità e

rientrava, a questo titolo, nel campo di applicazione personale del regolamento

n. 1408/71 (DTF 134 V 236 consid. 5.2.4) e l’elemento transfrontaliero era realizzato.

L’elemento di estraneità era chiaramente dato anche nel giudizio

in cui un cittadino peruviano, che ha contribuito al sistema di sicurezza

sociale svizzero, ha sposato una cittadina britannica che ha vissuto e lavorato

nel nostro Paese; entrambi ricevevano una rendita di vecchiaia e in seguito si

sono trasferiti in Gran Bretagna. In qualità di coniuge di una cittadina

europea egli poteva invocare i diritti del regolamento n. 1408/71 e quindi

beneficiare degli stessi diritti dei cittadini svizzeri ed esportare la sua

rendita di vecchiaia in Gran Bretagna (DTF 130 V 393).

Nel giudizio DTF 141 V 396 il Tribunale federale ha riconosciuto

che la ricorrente, affiliata all’AVS svizzera e quindi a un regime nazionale di

sicurezza sociale di uno Stato parte all’ALC, rientrava nel campo di

applicazione personale dell’Allegato II ALC e del regolamento n. 883/2004 (art.

2.

par. 1), l’elemento transfrontaliero essendo realizzato già dall’uso che ella

ha fatto della libera circolazione (cfr. consid. 6.1).

Infatti l’assicurata era una cittadina svizzera d’origine rumena.

Essa riceveva una rendita di invalidità dal suo Stato di origine ma, non

essendo beneficiaria di una rendita dell’AVS né dell’AI svizzera e non avendo

la Svizzera e la Romania riconosciuto espressamente la concordanza dei

rispettivi sistemi di assicurazione invalidità mediante riconoscimento

nell’Allegato VII ai sensi dell’art. 46 n. 3 del regolamento n. 883/2004, non

poteva avere diritto alle prestazioni complementari svizzere.

Per contro, nella suesposta sentenza in cui un guatemalteco ha

sposato una cittadina bulgara, la nostra Massima Istanza ha concluso che poiché

la moglie bulgara non è mai uscita dalla sua nazione di origine e quindi non ha

beneficiato del suo diritto di spostarsi liberamente, gli Accordi sulla libera

circolazione delle persone non potevano essere applicati, non avendo la

fattispecie una connotazione transfrontaliera (DTF 141 V 521 consid. 4.3.4).

2.12

Sulla questione del

diritto applicabile in caso di doppia cittadinanza si è pronunciato l’allora

Tribunale federale delle assicurazioni nel 1986 modificando la sua precedente

(1966) giurisprudenza e stabilendo così nella DTF 112 V 89 che nel caso di una cittadina italiana che ha acquisito la nazionalità svizzera per matrimonio, l'ha

conservata dopo il definitivo rimpatrio e il divorzio con espressa

dichiarazione consolare ed è passata nuovamente a nozze con un cittadino

italiano, in applicazione dei criteri della cittadinanza preponderante (o

effettiva) è stata riconosciuta come cittadina italiana ai fini del diritto

convenzionale.

In quel giudizio l’assicurata aveva la doppia cittadinanza

italiana e svizzera e aveva contribuito all'assicurazione sociale svizzera

lavorando nel nostro Paese prima di rientrare in Italia.

Dopo il rimpatrio, pur mantenendo la cittadinanza svizzera

acquisita per matrimonio, non ha aderito all'assicurazione facoltativa per

l'AVS/AI degli svizzeri all'estero. Occorreva quindi definire

la sua cittadinanza per determinare l'applicazione del diritto

svizzero o delle disposizioni convenzionali ai fini dell'adempimento del

requisito assicurativo.

L’Alta Corte ha così esposto la giurisprudenza del

1966.

e del 1984, le conclusioni del giudice cantonale e della dottrina.

Il primo giudice, adottando il criterio della

preponderanza, ha precisato che la scelta della nazionalità secondo questo

criterio non dipendeva dalla libera scelta dell’interessato né si determinava

secondo la soluzione che gli era più favorevole. Come preponderante doveva

essere considerata la nazionalità dello Stato con cui l’interessato

intratteneva le relazioni personali ed economiche più strette. Quando un

cittadino con la doppia nazionalità risiedeva in uno dei due Stati dei quali

egli possedeva la cittadinanza, bisognava presumere che egli intrattenesse con

questo Stato i legami più stretti.

Secondo la dottrina, fra le diverse

possibilità di trattamento giuridico della pluricittadinanza si faceva viepiù

strada la tendenza ad attenersi alla cittadinanza effettiva; si considerava

cioè determinante la cittadinanza con la quale una persona era più strettamente

connessa, nel decidere se e in quale misura il principio della cittadinanza

effettiva o preponderante dovesse essere applicato anche nei confronti degli svizzeri.

Al considerando 2b il TFA ha concluso quanto segue:

" (…) Confrontata all'evoluzione della dottrina ed alle nuove tendenze in

materia di diritto pubblico e di diritto internazionale privato la

giurisprudenza instaurata dal Tribunale federale delle assicurazioni con la

sentenza in re V. del 7 marzo 1966, non confermata, come già si è detto, nel

1984, non può essere tutelata e necessita una modificazione nel senso che, nei

casi di doppia cittadinanza, applicabile è il principio della cittadinanza

preponderante o effettiva, avuto riguardo, nel singolo caso, all'intensità di

tutti i rapporti fondamentali dell'individuo con l'uno o l'altro Stato. Il

che non pregiudica la pretesa del cittadino svizzero all'estero, anche se al

beneficio di doppia nazionalità, di chiedere l'affiliazione alle assicurazioni

facoltative AVS/AI.” (l’evidenziatura è della redattrice)

Nella successiva DTF 119 V 1, in cui una cittadina inglese e

canadese abitante in Canada ha chiesto di potere beneficiare della rendita di

vecchiaia, la nostra Massima Istanza ha dapprima confermato la giurisprudenza

dianzi citata ripresa dal diritto internazionale privato, secondo cui quando una persona richiedente prestazioni AVS possiede più nazionalità si

applica per analogia l'art. 23 cpv. 2 LDIP per determinare la sua nazionalità effettiva.

Poi, alla luce delle due tesi presentate dalle

parti, per rispondere all’esigenza della sicurezza del diritto così come per un

senso pratico, il TFA ha ritenuto di dovere determinare la nazionalità

dell’assicurato in maniera alternativa: al momento del pagamento dei contributi

AVS o al momento della decorrenza del diritto alla rendita. In altre

parole, è sufficiente che un assicurato possieda o abbia posseduto la

nazionalità svizzera o quella di uno Stato che ha concluso una convenzione di

sicurezza sociale con la Svizzera in uno di questi due momenti affinché egli

abbia diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia, a condizione che abbia

contributo per almeno un anno (art. 29 cpv. 1 LAVS). La stessa regola vale per

le rendite di superstite.

Secondo l’Alta Corte, questo modo di procedere semplifica la

determinazione del diritto applicabile e rende praticamente inutile la

distinzione fondata sul principio della nazionalità effettiva, almeno per

l’AVS. In effetti, questo principio si applicherà soltanto nel caso di un

cittadino con la doppia nazionalità che non possiede o non ha mai posseduto la

nazionalità svizzera né quella di uno Stato che ha concluso una convenzione con

la Svizzera.

In conclusione, quando il diritto a una rendita

ordinaria di vecchiaia o di superstite dipende dalla nazionalità

dell'assicurato, è determinante quella dell'interessato al momento del

pagamento dei contributi AVS o al momento del sorgere del diritto alla

prestazione. Se l'assicurato possiede più nazionalità tra cui quella svizzera o

quella di un Paese vincolato alla Svizzera da una convenzione sulla sicurezza

sociale, è sempre quest'ultima nazionalità che è considerata determinante.

Nella DTF 120 V 421 il TFA ha riassunto la giurisprudenza e ha

concluso che nel caso di persone con doppia cittadinanza di Stati che hanno

entrambi concluso con la Svizzera una convenzione sulla sicurezza sociale, ai

fini di decidere quale testo sia applicabile decisiva è la cittadinanza

preponderante effettiva.

Il Tribunale federale si è da ultimo pronunciato sulla questione

della doppia nazionalità nella DTF 139 V 263 relativa al rimborso dei

contributi AVS d’un cittadino Kosovaro. Con il riconoscimento del Kosovo quale

Stato indipendente da parte del Consiglio federale il 27 febbraio 2008, si è

posta la questione della validità della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la

Confederazione Svizzera e la (ex) Repubblica popolare federativa di Jugoslavia

concernente le assicurazioni sociali, che il TF ha ritenuto non più applicabile

dal 1° aprile 2010 ai cittadini kosovari.

Con la sentenza di principio 2010/41, al considerando 6.4.2 il

Tribunale amministrativo federale ha stabilito che le persone provenienti dal

Kosovo oltre alla cittadinanza del Kosovo possiedono anche la cittadinanza

serba. Se si segue questo parere, ha ora osservato il TF, si configura la

situazione di un cittadino straniero con la doppia nazionalità e con uno di

questi Stati, in particolare con la Repubblica della Serbia, esiste una

convenzione sulla sicurezza sociale (cfr. consid. 9.1).

Come nella DTF 120 V 421, al considerando 9.2 il Tribunale

federale ha rievocato la giurisprudenza vigente emanata sulla tematica della

doppia cittadinanza.

L’Alta Corte ha dapprima ricordato che nella DTF 112 V 89, giudicando

il caso di un cittadino che oltre alla cittadinanza straniera possedeva anche

la nazionalità svizzera, l’allora TFA ha spiegato che per stabilire il diritto

determinante è applicabile il principio della cittadinanza preponderante o

effettiva. Per cui in ogni singolo caso deve essere considerata l’intensità di

tutte le relazioni essenziali con uno o l’altro Stato. Purché esista almeno nei

confronti di uno Stato un accordo con la Svizzera, per una persona con la

doppia nazionalità che non ha la cittadinanza svizzera è determinante,

analogamente all’art. 23 cpv. 2 LDIP, l’appartenenza a uno Stato con il quale

la persona ha legami più stretti (“In BGE

112.

V 89 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in einer

IV-Leistungsstreitigkeit ausgeführt, bei einem Doppelbürger, der neben dem

ausländischen auch das Schweizer Bürgerrecht besitzt, finde zur Bestimmung des

massgebenden Rechts das Prinzip der überwiegenden oder effektiven

Staatsangehörigkeit Anwendung. Demnach

ist in jedem Einzelfall die Intensität aller wesentlichen Beziehungen mit dem

einen oder andern Staat zu berücksichtigen. Sofern mindestens bezüglich eines

der Staaten eine Vereinbarung mit der Schweiz besteht, ist bei Doppelbürgern

mit nichtschweizerischen Bürgerrechten analog zu Art. 23 Abs. 2 IPRG (SR 291) die

Angehörigkeit zu jenem Staat entscheidend, mit welchem die Person am engsten

verbunden ist.”).

La nostra Massima Istanza ha poi evocato la DTF 119 V 1, giudizio in

cui si trattava del diritto a prestazioni di vecchiaia di una cittadina di due

Stati esteri (Gran Bretagna e Canada), ma la Svizzera aveva concluso una

convenzione sulla sicurezza sociale soltanto con la Gran Bretagna. In quel caso

il Tribunale si è tuttavia scostato dal principio della cittadinanza

preponderante o effettiva, qualificando come determinante alternativamente la

cittadinanza al momento del pagamento dei contributi AVS all’assicurazione

sociale svizzera o al momento del sorgere del diritto alla prestazione. Nel

caso di un cittadino che ha la doppia nazionalità di un Paese vincolato o non

vincolato alla Svizzera da una convenzione sulla sicurezza sociale, per fondare

il diritto a prestazioni dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera il

TFA ha affermato che era sufficiente che egli avesse contribuito durante almeno

un anno in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LAVS e che in uno dei due predetti momenti

egli possedesse, o avesse posseduto durante il periodo contributivo, la

cittadinanza svizzera o quella di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una

convenzione sulla sicurezza sociale (“In BGE 119 V 1, wo es um den AHV- Leistungsanspruch einer Angehörigen

zweier ausländischer Staaten (Grossbritannien und Kanada) ging - wobei die

Schweiz nur mit einem davon (Grossbritannien) ein Sozialversicherungsabkommen

abgeschlossen hatte -, ist das Gericht allerdings vom Grundsatz der

vorwiegenden Staatsangehörigkeit abgewichen und hat alternativ entweder die

Staatsangehörigkeit während des Zeitraumes der Entrichtung von Beiträgen an die

schweizerische Sozialversicherung oder bei der Entstehung des Leistungsanspruchs

als ausschlaggebend bezeichnet. Bei

einem Doppelbürger Vertragsstaat/Nichtvertragsstaat genügt es demnach für die

Begründung eines Anspruchs auf Leistungen der schweizerischen Alters- und

Hinterlassenenversicherung, dass er während mindestens eines Jahres Beiträge

geleistet hat (Art. 29

Abs. 1 AHVG) und in einem der beiden genannten Zeitpunkte die

schweizerische Staatsangehörigkeit oder jene eines Staates, mit welchem die

Schweiz ein Abkommen über Soziale Sicherheit getroffen hat, besitzt oder - während

der Beitragszeit - besessen hat.”).

Il Tribunale federale ha infine concluso che poteva

qui rimanere aperta la questione a sapere in che misura la giurisprudenza

secondo la DTF 119 V 1 sull’AVS potesse avere validità anche in altri ambiti

delle assicurazioni sociali, come sottintende la DTF 120 V 421 al considerando

2b, tuttavia senza altre spiegazioni. Per l’Alta Corte nemmeno occorreva qui

rispondere a sapere se ci si doveva generalmente attenere alla giurisprudenza

secondo la DTF 119 V 1, visto che principalmente essa era soprattutto dipesa

anche da motivi pratici e la sua applicazione attuale era dubbia a causa dei

mutati rapporti esterni e giuridici – estensione della circolazione delle

persone e conclusione di un accordo di libera circolazione tra l’Unione Europea

e la Svizzera (“Es kann hier

offenbleiben, inwieweit die Rechtsprechung gemäss BGE

119.

V 1 über die AHV hinaus auch in den anderen Zweigen der

Sozialversicherung Gültigkeit hat, wie BGE 120 V 421

E. 2b S. 422 unten, jedoch ohne weitere Begründung, impliziert. An dieser Stelle braucht auch nicht

beantwortet zu werden, ob an der Rechtsprechung gemäss BGE

119.

V 1 überhaupt festzuhalten ist, zumal sie vor

allem (auch) aus praktischen Gründen erfolgte (E. 2c S. 5) und ihre zeitgemässe

Anwendung wegen der veränderten äusseren und rechtlichen Verhältnisse -

ausgedehnterer Personenverkehr und Abschluss eines Freizügigkeitsabkommens

zwischen der EU und der Schweiz - fraglich ist.“).

D’avviso di questo TCA, alla luce della giurisprudenza esposta si

deve ritenere che il principio della nazionalità preponderante o effettiva, posto

dalla DTF 112 V 89, ripreso dalla DTF 119 V 1 e confermato con la DTF 120 V 421

e poi ancora pure nella più recente DTF 139 V 263. Questo criterio è certamente

valido e ciò a maggior ragione quando, come in concreto, il cittadino abbia

altra nazionalità oltre a quella Svizzera e risiede in Svizzera.

Pertanto, nell’evenienza concreta si deve dunque concludere che il

marito della ricorrente, cittadino __________ e svizzero, nato a __________, cresciuto

in Ticino e da sempre domiciliato in Svizzera, in base al principio della

cittadinanza preponderante abbia indubbiamente intrattenuto relazioni personali

ed economiche più strette con la Confederazione Svizzera e sia conseguentemente

da considerare quale cittadino Svizzero.

__________ ha sempre vissuto in Svizzera, non ha fatto uso del suo

diritto alla libera circolazione, di conseguenza, nei suoi confronti non è dato

un nesso transfrontaliero per applicare il regolamento n. 883/2004. Egli

sottostà pertanto all’ordinamento giuridico svizzero. Come suo familiare,

l’assicurata non può dunque fare valere nessuna ulteriore pretesa e in

particolare nessuna situazione di fatto discriminatoria (DTF 141 V 521 consid.

4.3

).

2.13

Ne segue che la ricorrente non

può far valere il diritto a prestazioni complementari né sulla base dell’ALC né

fondandosi su un’altra convenzione bilaterale.

Come esposto al considerando 2.4, non adempiendo a nessuna

delle condizioni alternative poste dall’art. 5 LPC, la ricorrente, titolare di

una rendita di invalidità, non ha diritto alle prestazioni complementari.

Questa soluzione, che si applica in tutti i casi

analoghi, non comporta nessuna discriminazione “al contrario”, come giustamente

sottolineato dalla Cassa (cfr. consid. 1.6) e dall’UFAS (cfr. consid. 2.4).

2.14

L'insorgente ha infine chiesto

di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno,

secondo la giurisprudenza si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa

al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va

infatti aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del

20.

settembre 2004).

Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria risulta che la ricorrente, coniugata e con una figlia, è a carico dell’assistenza

pubblica (doc. IVbis).

In queste circostanze il requisito

dell’indigenza è senz’altro dato.

Inoltre, l’assicurata non possiede le necessarie

conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un patrocinatore appare

giustificato.

Infine, di primo acchito, la petizione non sembrava

essere priva di fondamento.

Essendo nella fattispecie soddisfatti i

requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata,

il gratuito patrocinio va concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(art. 61 lett. f LPGA; sentenza del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; sentenza

del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti