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Decisione

33.2016.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 aprile 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi di miglioria (Fr. 3'230.-), l’imposta di successione (Fr. 840) e

l’imposta sull’utile immobiliare (Fr. 17'290.-), per una deduzione complessiva

di Fr. 21'360.-, perciò la rinuncia alla sostanza va conteggiata in Fr.

118'640.- (Fr. 140'000.- - Fr. 21'360.-). La ricorrente ha inoltre osservato

che la motivazione ricevuta oralmente secondo cui dette spese non possono

essere ritenute in quanto sopportate dai figli nell’ambito della vendita

dell’immobile ricevuto in donazione non può essere tutelata.

Si tratta di importi versati agli enti

pubblici aventi un nesso con la sostanza donata, perciò vanno dedotti dal

valore venale, così come per l’imposizione degli utili immobiliari (art. 139

LT).

E. Nella

risposta del 28 gennaio 2016 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha

proposto di respingere il ricorso, rilevando che la legislazione (N. 3483.02-04

DPC) dispone che possono essere dedotti dal valore venale unicamente i debiti

ipotecari, l’ammortamento annuo ed eventuali servitù capitalizzate.

Quanto ai contributi di miglioria

sostenuti dalla donante, la Cassa ha osservato che questa spesa, per

definizione, ha comportato da una parte un aumento del valore del fondo, d’altra

parte una diminuzione della sostanza mobile, perciò non è possibile ipotizzare

una parallela diminuzione del valore dell’immobile o il riconoscimento di tale

spesa. Questi contributi, peraltro, risultano piuttosto rilevanti nella

definizione dell’imposta fiscale sugli utili immobiliari, dove il passaggio di

proprietà che si verifica con una donazione è però del tutto irrilevante comportando

il differimento dell’imposizione con la successiva cessione.

Anche le altre spese per le quali si

richiede il riconoscimento non possono essere dedotte, visto che sono state imposte

soltanto dopo la vendita della sostanza avvenuta l’11 gennaio 1989 e quindi

quando essa era già di proprietà dei figli.

F. Il

10 gennaio (recte: febbraio) 2016 (doc. V) la ricorrente ha rilevato che

la vendita della sostanza avvenuta pochi giorni dopo averla donata non può

inficiare il principio stesso di potere dedurre le spese connesse all’immobile che

ne sono derivate.

La Cassa si è riconfermata nella

propria risposta (doc. VII).

considerato in diritto

in ordine

1.

Il ricorso formulato da RI 1 data del 14 gennaio 2016 ed avversa la

decisione resa su opposizione dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG

del precedente 15 dicembre 2015, il ricorso è tempestivo siccome formulato nel

termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione impugnata, ricordato come

i termini sono stati sospesi dalle ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2015 al 2

gennaio 2016.

Considerandi

2.

La vertenza in esame, come recita una formula da anni impiegata

singolarmente da tutti i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni,

formula che trova il suo fondamento nella giurisprudenza stessa dell’Alto

Tribunale Federale (citata più sotto) e nella prassi del TF che usa formule

similari, non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove).

Il

TCA può dunque decidere la procedura nella composizione monocratica come

permette l'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I

623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel suo giudizio 31

agosto 2015 (9C_699/2014), in tema di rendita AVS, sentenza non destinata a

pubblicazione nonostante sia stata promulgata dalla II Corte di diritto sociale

del Tribunale Federale nella sua composizione a 5 giudici (si ricorda qui che

le Corti del TF giudicano, normalmente, nella composizione a tre giudici salvo

le questioni di principio [definite dall’art. 20 cpv. 2 LTF “questione di

diritto di importanza fondamentale”] ed in altre circostanze che non

occorre qui evocare), l’Alta Corte ha posto in dubbio la comprensibilità della

“formulazione regolarmente utilizzata dal tribunale ticinese”

chiedendosi se “il cittadino sia in grado di capire ove risieda … la

competenza del giudice unico”.

A tale dubbio federale,

unico in se poiché mai formulato in precedenza (nonostante l’uso costante della

medesima espressione da parte di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni

durante almeno una ventina d’anni) e non più ripreso dopo (si veda a esempio la

sentenza della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 [DTF

1C_569/2015]), può essere data tranquillante risposta. Gli italofoni e chi

capisce la lingua italiana non hanno mai dimostrato difficoltà nel comprendere

“ove risieda la competenza del giudice unico”, siccome facilmente

deducibile dalle motivazioni della sentenza cantonale.

Sia come sia l’uso di

formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti giuridici è costume dei

Tribunali elvetici, in particolare dello stesso TF che le impiega non solo

quando sia confrontato con patrocinatori professionisti ma anche quando la

persona che adisce l’alta Corte non è cognito in materia (a puro titolo

d’esempio si vedano le sentenze della I Corte di diritto sociale in re M. del 1

marzo 2013 [8C_159/2013] e del 31 gennaio 2014 [8C_82/2014], con cui l’alta

Corte – al medesimo assicurato non patrocinato, senza conoscenza giuridica

alcuna, vivente in una condizione di difficoltà umana ed economica, due volte

di fila ad un anno di distanza [ciò che comprova la non comprensione della

locuzione usata dai Giudici federali] – ha comunicato l’irricevibilità dei suoi

gravami con espressioni di difficile comprensione.

In concreto quindi

questo giudizio è emanato a corte monocratica siccome non pone temi giuridici

complessi o nuovi, non trattati in precedenza dalla giurisprudenza,

rispettivamente non risolti giuridicamente, in concreto si tratta infatti del

computo di sostanza alienata da parte dell’assicurata, tema che il TF ha già analizzato

e risolto (come specificato nelle considerazioni che seguono).

L’istruttoria di causa

non ha comportato l’indizione di complesse udienze, l’acquisizione di

testimonianze o la domanda di trasmissione di complessi documenti (ciò che non

creerebbe comunque, da solo, un obbligo di giudizio a corte completa, come il

TF ben sa per la sua STF 18 febbraio 2011 9C_211/2010) o l’erezione di

complesse perizie. Il semplice fatto che la redazione del presente giudizio

avvenga su più pagine non è sufficiente (nonostante quanto ritenuto dal TF

nella STF 9C_699/2014), una redazione estesa e completa è imposta dal rispetto

della parte ricorrente e per permetterle di comprendere pienamente e compiutamente

le motivazioni che stanno alla base della decisione.

Il presente giudizio è

quindi emanato a giudice unico.

nel merito

3.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed.,

la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il

cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari

nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost.

fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e

i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a

favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965

entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC

1992.

pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al

"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La

LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e

invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

4.

In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni

complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che

ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese

riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"

Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute

sono le seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1.

19 290 franchi

per le persone sole,

2.

28 935 franchi

per i coniugi,

3.

10 080 franchi

per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a

una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in

considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due

terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di

conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né

di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13 200 franchi

per le persone sole,

2.

15 000 franchi

per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con

figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.

3600 franchi in

più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile

spostarsi con una carrozzella."

Inoltre, l'art. 10 cpv. 2 LPC dispone

che:

"

Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale),

le spese riconosciute sono le seguenti:

a. la

tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione

a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;

b. un

importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".

Infine, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC,

sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per

un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese

seguenti:

" a. spese per il conseguimento

del reddito, fino a concorrenza del

reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese

di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo

lordo dell'immobile;

c. premi

versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata

l'assicurazione malattie;

d. importo

forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale

per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la

copertura infortuni);

e. pensioni

alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente

i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"

b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un

quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60

000.

franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a

una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione

quale sostanza;

d. le

rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite

dell'AVS e dell'AI;

g. i

proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

Al suo capoverso 2 l’art. 11 LPC

dispone che per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i

Cantoni possono fissare l’importo della sostanza derogando al capoverso 1 lett.

c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.

Il Cantone Ticino ha così previsto dal

1° gennaio 2009 l’art. 3a LaLPC, per il quale per queste persone sono

computabili come reddito: a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC; b)

1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i

superstiti, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

5.

Oggetto

del contendere è il diritto di RI 1 di (continuare a) percepire delle prestazioni

complementari dal 1° novembre 2015.

Nel foglio di calcolo alla base della decisione

impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di

Fr. 140'000.- a titolo di rinuncia di sostanza (Fr. 400'000.- [valore venale] -

Fr. 260'000.- [ammortamento]), poiché le rinunce di beni mobili o immobili non

sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata

o un obbligo legale.

La ricorrente sostiene invece che l’importo

relativo alla rinuncia di sostanza debba essere modificato in Fr. 118'640.-,

dovendo prendere in considerazione anche le varie spese connesse all’immobile che

sono state sostenute (Fr. 21'360.-).

Di conseguenza, il reddito della

sostanza a cui ha rinunciato va fissato in Fr. 213,55.

Secondo l’amministrazione, invece, tali

spese non possono essere dedotte dal valore venale di alienazione della

sostanza.

Questo Tribunale deve

quindi analizzare se gli importi relativi alla sostanza e alle altre voci da

essa dipendenti (quali il consumo di sostanza e l'ipotetico rendimento della

sostanza alienata) ritenuti nella decisione impugnata siano corretti.

6.

Di principio, per il calcolo

della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli

attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza

restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC

1984.

pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato

non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali,

non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale

principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile

nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni

(a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e

senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a

determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o

non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a;

DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid.

2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR

2001.

EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC

1989.

pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui

è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività

lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2;

Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi

casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è

una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1

lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si

spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo

giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle

prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per

acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli

dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto

l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata

a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è

avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

Con STFA del

17.

agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL

Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia

avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata,

ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì

alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

Secondo l'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un

assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è

infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la

richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato

illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia

a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF

120.

V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF

105.

V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

La Massima

Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le

disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta

di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria

(DTF 120 V 184 consid. 4b, Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto

2010.

consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009

consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16

febbraio 2001 consid. 2c).

Quale

rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102)

menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese

quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di

questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in

considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde

quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di

conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce

ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di

un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse

teorico.

Il principio

alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi

o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha

rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati

come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel

calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è

rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato

(N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite

dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2016).

Con sentenza

9C_180/2010 del 15 giugno 2010, l'Alta Corte ha osservato che la questione

della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i

casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni

complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché

è spesso difficile determinarlo (Erwin

Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag.

173). Tuttavia, vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di

regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve

domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della

normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b;

DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio

rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di

un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento

molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una

perdita significativa.

7.

Con il ricorso l'assicurata

ha contestato la mancata presa in considerazione delle spese che ha sopportato

in connessione con l’immobile che ha donato nel 1988 ai suoi due figli, quali i

contributi di miglioria di Fr. 3'230.- versati al Comune, i Fr. 840.- pagati

dai figli per l’imposta di successione e i Fr. 17'290.- pure versati in totale

dai due figli quale imposta sul maggior valore immobiliare a seguito

dell’avvenuta compravendita del 1989 del fondo che essi hanno ricevuto in donazione

dalla mamma un paio di mesi prima.

È indubbio che la donazione del 15

novembre 1988 del fondo n. 210 RFD di __________ da parte dell’assicurata ai

suoi due figli è avvenuta senza obbligo legale né controprestazione adeguata,

non figurando alcunché a tale proposito nel rogito n. 893 del notaio avv. __________

(doc. 28).

Nemmeno la dichiarazione rilasciata dai

donatari il 30 novembre 2015 (doc. 51) secondo cui essi avrebbero riversato

alla mamma per le sue necessità l’importo di Fr. 70'000.- quale parte del

prezzo dell’esercizio del diritto di compera, mentre i restanti Fr. 330'000.-

sarebbero stati suddivisi fra i due figli, può portare ad una diversa

conclusione, non essendo per di più stata apportata alcuna prova di tale agire.

Inoltre, non solo nell’atto notarile di

donazione immobiliare ma anche nel successivo rogito (n. 894) di pari data (doc.

25) di costituzione di un diritto di compera, esercitato l’11 gennaio 1989

(docc. A4 e A5), non è stata menzionata una tale suddivisione del prezzo

pattuito fra le parti.

L'alienazione di questa sostanza va quindi

considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e,

pertanto, deve essere computata nella sostanza dell’assicurata come se essa non

vi avesse rinunciato.

Infatti, gli importi (di reddito o di

sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel calcolo delle PC

come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).

8.

Per

la determinazione del valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5

OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a

titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una

rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è

determinante il valore venale.

Inoltre, il momento determinante per

stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della

controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2

OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC).

A tale proposito, dagli atti risulta

che già in occasione di una precedente richiesta di PC, la Cassa di

compensazione aveva chiesto all’Ufficio cantonale di stima di peritare il

mappale n. 210 RFD di __________ donato dall’assicurata ai figli nel 1988. Il valore

venale così individuato nel 2009 giusta l’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI è stato

stabilito in Fr. 400'000.- (doc. 20).

Questo importo è stato correttamente riconfermato

per la domanda del 2015 che qui ci occupa (doc. 21).

Si

evidenzia, tuttavia, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente

per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr.

10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI

entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento

della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che

segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art.

17a cpv. 2 OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art.

17a cpv. 3 OPC-AVS/AI).

Va osservato

che le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in

vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal

1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989; STCA

33.2009.3

del 22 giugno 2009 consid. 2.7).

Questa

regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione

federale da parte del TFA (DTF 118 V 156 consid. 3c/cc; Pratique VSI 1994 pag.

162; RCC 1992 pag. 436).

La

giurisprudenza ha poi precisato che la sostanza cui

l'avente diritto ha rinunciato prima del 1990 deve essere integralmente ripresa

il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1°

gennaio 1991 (DTF 119 V 436 consid.

5b; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.; STCA 33.2009.3

del 22 giugno 2009 consid. 2.7; N. 3483.06 DPC ed esempio nell’Allegato 9.4). In

questo contesto va rilevato che l'ammortamento annuale

della sostanza cui si è rinunciato non comincia con l'inizio del diritto a

prestazione, ma può iniziare prima (DTF 119 V 436 consid. 5b).

In specie, dunque, l'ammortamento annuo

di Fr. 10'000.- (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI) deve essere fatto su 25 anni, ossia

dal 1990 al 2015 iniziando però a contare dall'anno seguente (1991) l’anno di

partenza (1990) - visto che la rinuncia è avvenuta nel 1988 (Disp. Trans. alla

modifica del 12 giugno 1989) – e fino all'anno in cui è chiesta la prestazione

complementare (2015) (art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI), per un totale di Fr. 250'000.-.

Si ha così un ammortamento di Fr. 250'000.-,

e non di Fr. 260'000.- come erroneamente ritenuto dalla Cassa nella decisione

formale né di Fr. 270'000.- come indicato nella decisione su opposizione

(sostanza residua: Fr. 130'000.-).

Ritenuta quindi una

rinuncia di sostanza di Fr. 150'000.- (Fr. 400'000.- - Fr. 250'000.-), importo

da computare nella sostanza della ricorrente, si ha che la sua sostanza lorda

ammonta a Fr. 151'558.- (di cui Fr. 1'558.- quali averi a risparmio). Da questa

somma va dedotta la parte di sostanza non computabile pari a Fr. 37'500.- (art.

11.

cpv. 1 lett. c LPC), per giungere ad una sostanza computabile di Fr.

114'058.-.

Di conseguenza alla

ricorrente, beneficiaria di una rendita di vecchiaia e degente in casa anziani,

in virtù dell’art. 11 cpv. 2 LPC in connessione con l’art. 3a lett. a LaLPC dovrebbe

essere conteggiato un consumo di sostanza di 1/5, pari a Fr. 22'811.-.

Sommata alla rendita AVS

di Fr. 22'200.-, si avrebbero dei redditi computabili totali di Fr. 45'011.-.

Questo importo,

leggermente superiore alle cifre stabilite dalla Cassa di compensazione con la

decisione su opposizione (e la decisione formale), peggiorerebbe però la

situazione economica dell’assicurata dal profilo del suo diritto alle prestazioni

complementari.

Infatti, in tale ipotesi

dal 1° novembre 2015 si avrebbero delle spese riconosciute di Fr. 48'588.- e

dei redditi computabili di almeno Fr. 45'011.- (contro i precedenti Fr.

43'262.- stabiliti dalla Cassa), per un’eccedenza di spese riconosciute

di Fr. 3'577.-. A questo importo andrebbe poi dedotto il contributo per la

Cassa malati di Fr. 5'208.-, per ottenere soltanto il diritto al pagamento del

premio dell’assicurazione malattia e non più anche a una prestazione

complementare annua.

Dal 1° dicembre 2015,

invece, ritenute delle spese riconosciute di Fr. 38'148.- e dei redditi

computabili sempre di Fr. 45'011.-, si giungerebbe ad una eccedenza di

entrate di oltre Fr. 7'000.-, ciò che confermerebbe ulteriormente la

soppressione delle PC.

Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di

principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli

dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).

Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte

le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus,

visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno

2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U

334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2013.7 del 17 febbraio 2014; STCA

33.2010.23

del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011; STCA

33.2010.14

del 23 novembre 2010; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA

33.2008.3

del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).

9.

Va

infine evidenziato che le spese di Fr. 21'360.- che l’assicurata pretende che

siano prese in considerazione non possono essere dedotte dal valore venale

dell’immobile donato nel 1988.

È evidente che i

contributi di miglioria di Fr. 3'230.- soluti dalla ricorrente nel 1988 prima

di donare ai figli la particella n. 210 RFD di __________ (doc. A2) sono già

stati considerati per la determinazione del valore venale di detto fondo, nel

senso che questi contributi possono avere portato ad una effettiva miglioria dell’immobile

che, come tale, è però già stata considerata nella valutazione del 2009, stato

1988, dell’Ufficio stima (doc. 20).

Non è dunque possibile

tenerne conto una seconda volta.

Quanto alle imposte di

successione e donazione di Fr. 840.- sopportate equamente dai due figli che

hanno ricevuto in donazione il summenzionato fondo (doc. A3), le stesse erano

dovute a quel tempo per legge dai donatari. Esse sfuggono però dall’essere

dedotte dal valore dell’immobile donato, giacché erano dovute in quanto imposta

di donazione e quindi non hanno alcuna attinenza con il fondo stesso. In altre

parole tale imposta, prevista dal diritto tributario, non ha concorso ad aumentare

o a diminuire il valore (venale) di questa proprietà fondiaria.

Nemmeno le imposte sul

maggior valore immobiliare di Fr. 17'290.- pagate dai due fratelli nel 1989 (docc.

A4 e A5) con l’esercizio del diritto di compera dell’acquirente del noto mappale

possono essere dedotte dal valore venale di questo immobile. Essi stessi, quali

comproprietari del mappale ricevuto a seguito della donazione della mamma hanno

concesso il diritto di compera all’ing. __________ che lo ha esercitato.

L’operazione è estranea alla ricorrente e l’onere non le può essere accollato.

Contributi di miglioria,

imposte di donazione e l’IMVI (Imposta sul maggiore valore immobiliare), sono

dovute e devono essere onorate dai donatari, non dall’assicurata che ha

rinunciato alla sua sostanza.

Non si vede dunque per

quale motivo se ne debba tenere conto a livello di prestazioni complementari.

10.

Va

inoltre ribadito che, oltre alla sostanza residua, nei redditi computabili va anche

inserito il reddito che la controprestazione avrebbe procurato al suo avente

diritto, quindi l'ipotetico importo della sostanza alienata calcolato secondo

il tasso d'interesse medio applicabile ai depositi a risparmio in vigore

nell'anno precedente quello della concessione delle prestazioni complementari

(STF 8C_68/2010 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2; DTF 123 V 35 consid. 2a; DTF

120.

V 182 consid. 4e; N. 3482.11 DPC).

L'amministrazione ha

ritenuto l'importo di Fr. 252.-, calcolato applicando un tasso dello 0,18% (Fr.

140'000.- x 0,18 : 100).

Tuttavia, come indicano

le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, il tasso d’interesse

medio valido per il 2014, ovvero per l'anno precedente il periodo in cui

l'assicurata ha chiesto le prestazioni (2015), ammonta allo 0,4% (N. 3482.10

DPC).

Si avrebbe dunque un

reddito ipotetico di Fr. 600.- (Fr. 150'000.- x 0,4 : 100), ciò che peggiorerebbe

ulteriormente il diritto della ricorrente alle prestazioni complementari,

la quale si vedrebbe aumentare le sue entrate.

Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti