33.2016.1
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5 aprile 2016Italiano30 min
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Incarto
n.
33.2016.1
TB
Lugano
5 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2016 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle
prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. Nel
febbraio 2015 (doc. 19) RI 1, nata nel 1918, ha fatto richiesta di prestazioni
complementari e con decisione emessa quello stesso mese (doc. 32) la Cassa
cantonale di compensazione le ha concesso un diritto alle PC limitato al pagamento
del premio di Cassa malati.
B. Dal
22 ottobre 2015 (doc. 35) l’assicurata si è trasferita in modo definitivo in
casa anziani, così la Cassa di compensazione ha ricalcolato il suo diritto
tenendo dapprima conto per il solo mese di novembre 2015 (doc. 42) della doppia
voce della pigione annua e del soggiorno in istituto stante la disdetta del
contratto di locazione per fine mese, concedendole quindi con decisione formale
del 7 novembre 2015 (doc. A8) una prestazione complementare di Fr. 10.- al
mese, oltre al pagamento del premio di Cassa malati.
In seguito, l’amministrazione ha
ritenuto la sola tassa giornaliera e le spese personali applicabili in caso di
soggiorno in istituto, emanando il 15 novembre 2015 (doc. A7) una decisione
formale con cui dal 1° dicembre 2015 ha soppresso il diritto alle PC.
C. Con
decisione su opposizione del 15 dicembre 2015 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata del 25 novembre 2015
(doc. A6), che chiedeva di stralciare in entrambe le decisioni l’importo ritenuto
quale reddito risultante dalla rinuncia di sostanza e i ricavi da rinuncia alla
sostanza, per arrivare a concederle una PC di Fr. 1'765.- dal 1° novembre rispettivamente
di Fr. 895.- dal 1° dicembre 2015.
L’amministrazione ha evidenziato che
poiché l’assicurata ha rinunciato nel 1988 ad un fondo donandolo ai suoi due
figli senza una contropartita e senza un obbligo legale, in virtù dell’art. 17
cpv. 5 OPC-AVS/AI andava ritenuto il valore venale che l’Ufficio stima ha
stabilito in Fr. 400'000.-. A questo importo ha dedotto l’ammortamento annuo giusta
l’art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, per giungere nel 2015 ad una sostanza residua a
cui ha rinunciato di Fr. 130'000.-. Di pari passo la Cassa ha computato il
reddito da sostanza a cui l’interessata ha rinunciato, fissato in Fr. 252.-.
D. Il
14 gennaio 2016 (doc. I) RI 1, rappresentata sempre dal figlio RA 1, si è rivolta
al TCA chiedendo di correggere in Fr. 118'640.- la sostanza a cui ha rinunciato
e quindi in Fr. 213,55 l’importo del reddito a cui ha rinunciato.
A suo dire, dal valore venale del fondo
donato ai figli nel 1988 occorre dedurre le spese precedentemente sostenute per
Fatti
i contributi di miglioria (Fr. 3'230.-), l’imposta di successione (Fr. 840) e
l’imposta sull’utile immobiliare (Fr. 17'290.-), per una deduzione complessiva
di Fr. 21'360.-, perciò la rinuncia alla sostanza va conteggiata in Fr.
118'640.- (Fr. 140'000.- - Fr. 21'360.-). La ricorrente ha inoltre osservato
che la motivazione ricevuta oralmente secondo cui dette spese non possono
essere ritenute in quanto sopportate dai figli nell’ambito della vendita
dell’immobile ricevuto in donazione non può essere tutelata.
Si tratta di importi versati agli enti
pubblici aventi un nesso con la sostanza donata, perciò vanno dedotti dal
valore venale, così come per l’imposizione degli utili immobiliari (art. 139
LT).
E. Nella
risposta del 28 gennaio 2016 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso, rilevando che la legislazione (N. 3483.02-04
DPC) dispone che possono essere dedotti dal valore venale unicamente i debiti
ipotecari, l’ammortamento annuo ed eventuali servitù capitalizzate.
Quanto ai contributi di miglioria
sostenuti dalla donante, la Cassa ha osservato che questa spesa, per
definizione, ha comportato da una parte un aumento del valore del fondo, d’altra
parte una diminuzione della sostanza mobile, perciò non è possibile ipotizzare
una parallela diminuzione del valore dell’immobile o il riconoscimento di tale
spesa. Questi contributi, peraltro, risultano piuttosto rilevanti nella
definizione dell’imposta fiscale sugli utili immobiliari, dove il passaggio di
proprietà che si verifica con una donazione è però del tutto irrilevante comportando
il differimento dell’imposizione con la successiva cessione.
Anche le altre spese per le quali si
richiede il riconoscimento non possono essere dedotte, visto che sono state imposte
soltanto dopo la vendita della sostanza avvenuta l’11 gennaio 1989 e quindi
quando essa era già di proprietà dei figli.
F. Il
10 gennaio (recte: febbraio) 2016 (doc. V) la ricorrente ha rilevato che
la vendita della sostanza avvenuta pochi giorni dopo averla donata non può
inficiare il principio stesso di potere dedurre le spese connesse all’immobile che
ne sono derivate.
La Cassa si è riconfermata nella
propria risposta (doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
1.
Il ricorso formulato da RI 1 data del 14 gennaio 2016 ed avversa la
decisione resa su opposizione dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG
del precedente 15 dicembre 2015, il ricorso è tempestivo siccome formulato nel
termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione impugnata, ricordato come
i termini sono stati sospesi dalle ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2015 al 2
gennaio 2016.
Considerandi
2.
La vertenza in esame, come recita una formula da anni impiegata
singolarmente da tutti i membri del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
formula che trova il suo fondamento nella giurisprudenza stessa dell’Alto
Tribunale Federale (citata più sotto) e nella prassi del TF che usa formule
similari, non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove).
Il
TCA può dunque decidere la procedura nella composizione monocratica come
permette l'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I
623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel suo giudizio 31
agosto 2015 (9C_699/2014), in tema di rendita AVS, sentenza non destinata a
pubblicazione nonostante sia stata promulgata dalla II Corte di diritto sociale
del Tribunale Federale nella sua composizione a 5 giudici (si ricorda qui che
le Corti del TF giudicano, normalmente, nella composizione a tre giudici salvo
le questioni di principio [definite dall’art. 20 cpv. 2 LTF “questione di
diritto di importanza fondamentale”] ed in altre circostanze che non
occorre qui evocare), l’Alta Corte ha posto in dubbio la comprensibilità della
“formulazione regolarmente utilizzata dal tribunale ticinese”
chiedendosi se “il cittadino sia in grado di capire ove risieda … la
competenza del giudice unico”.
A tale dubbio federale,
unico in se poiché mai formulato in precedenza (nonostante l’uso costante della
medesima espressione da parte di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
durante almeno una ventina d’anni) e non più ripreso dopo (si veda a esempio la
sentenza della I Corte di diritto pubblico dell’11 novembre 2015 [DTF
1C_569/2015]), può essere data tranquillante risposta. Gli italofoni e chi
capisce la lingua italiana non hanno mai dimostrato difficoltà nel comprendere
“ove risieda la competenza del giudice unico”, siccome facilmente
deducibile dalle motivazioni della sentenza cantonale.
Sia come sia l’uso di
formule o la ripetizione di frasi contenenti concetti giuridici è costume dei
Tribunali elvetici, in particolare dello stesso TF che le impiega non solo
quando sia confrontato con patrocinatori professionisti ma anche quando la
persona che adisce l’alta Corte non è cognito in materia (a puro titolo
d’esempio si vedano le sentenze della I Corte di diritto sociale in re M. del 1
marzo 2013 [8C_159/2013] e del 31 gennaio 2014 [8C_82/2014], con cui l’alta
Corte – al medesimo assicurato non patrocinato, senza conoscenza giuridica
alcuna, vivente in una condizione di difficoltà umana ed economica, due volte
di fila ad un anno di distanza [ciò che comprova la non comprensione della
locuzione usata dai Giudici federali] – ha comunicato l’irricevibilità dei suoi
gravami con espressioni di difficile comprensione.
In concreto quindi
questo giudizio è emanato a corte monocratica siccome non pone temi giuridici
complessi o nuovi, non trattati in precedenza dalla giurisprudenza,
rispettivamente non risolti giuridicamente, in concreto si tratta infatti del
computo di sostanza alienata da parte dell’assicurata, tema che il TF ha già analizzato
e risolto (come specificato nelle considerazioni che seguono).
L’istruttoria di causa
non ha comportato l’indizione di complesse udienze, l’acquisizione di
testimonianze o la domanda di trasmissione di complessi documenti (ciò che non
creerebbe comunque, da solo, un obbligo di giudizio a corte completa, come il
TF ben sa per la sua STF 18 febbraio 2011 9C_211/2010) o l’erezione di
complesse perizie. Il semplice fatto che la redazione del presente giudizio
avvenga su più pagine non è sufficiente (nonostante quanto ritenuto dal TF
nella STF 9C_699/2014), una redazione estesa e completa è imposta dal rispetto
della parte ricorrente e per permetterle di comprendere pienamente e compiutamente
le motivazioni che stanno alla base della decisione.
Il presente giudizio è
quindi emanato a giudice unico.
nel merito
3.
Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed.,
la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il
cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost.
fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e
i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a
favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965
entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC
1992.
pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4.
In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni
complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che
ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese
riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute
sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1.
19 290 franchi
per le persone sole,
2.
28 935 franchi
per i coniugi,
3.
10 080 franchi
per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a
una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in
considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due
terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200 franchi
per le persone sole,
2.
15 000 franchi
per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con
figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi in
più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile
spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, l'art. 10 cpv. 2 LPC dispone
che:
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. la
tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione
a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;
b. un
importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".
Infine, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC,
sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese
seguenti:
" a. spese per il conseguimento
del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la
copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente
i redditi computabili, fra i quali vi sono:
"
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60
000.
franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a
una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione
quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
g. i
proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
Al suo capoverso 2 l’art. 11 LPC
dispone che per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i
Cantoni possono fissare l’importo della sostanza derogando al capoverso 1 lett.
c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.
Il Cantone Ticino ha così previsto dal
1° gennaio 2009 l’art. 3a LaLPC, per il quale per queste persone sono
computabili come reddito: a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC; b)
1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i
superstiti, nei termini di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
5.
Oggetto
del contendere è il diritto di RI 1 di (continuare a) percepire delle prestazioni
complementari dal 1° novembre 2015.
Nel foglio di calcolo alla base della decisione
impugnata, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di
Fr. 140'000.- a titolo di rinuncia di sostanza (Fr. 400'000.- [valore venale] -
Fr. 260'000.- [ammortamento]), poiché le rinunce di beni mobili o immobili non
sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata
o un obbligo legale.
La ricorrente sostiene invece che l’importo
relativo alla rinuncia di sostanza debba essere modificato in Fr. 118'640.-,
dovendo prendere in considerazione anche le varie spese connesse all’immobile che
sono state sostenute (Fr. 21'360.-).
Di conseguenza, il reddito della
sostanza a cui ha rinunciato va fissato in Fr. 213,55.
Secondo l’amministrazione, invece, tali
spese non possono essere dedotte dal valore venale di alienazione della
sostanza.
Questo Tribunale deve
quindi analizzare se gli importi relativi alla sostanza e alle altre voci da
essa dipendenti (quali il consumo di sostanza e l'ipotetico rendimento della
sostanza alienata) ritenuti nella decisione impugnata siano corretti.
6.
Di principio, per il calcolo
della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli
attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza
restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC
1984.
pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato
non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali,
non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile
nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni
(a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e
senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a
determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o
non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a;
DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid.
2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR
2001.
EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC
1989.
pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui
è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività
lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2;
Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi
casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è
una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1
lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo
dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si
spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo
giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle
prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per
acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli
dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto
l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata
a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è
avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito
più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la
possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e
di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).
Con STFA del
17.
agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL
Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia
avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata,
ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì
alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
Secondo l'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un
assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è
infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la
richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato
illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia
a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF
120.
V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF
105.
V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).
La Massima
Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le
disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta
di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria
(DTF 120 V 184 consid. 4b, Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto
2010.
consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009
consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16
febbraio 2001 consid. 2c).
Quale
rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102)
menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese
quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di
questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in
considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde
quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di
conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce
ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di
un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse
teorico.
Il principio
alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi
o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha
rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati
come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel
calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è
rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato
(N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite
dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2016).
Con sentenza
9C_180/2010 del 15 giugno 2010, l'Alta Corte ha osservato che la questione
della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i
casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni
complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché
è spesso difficile determinarlo (Erwin
Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag.
173). Tuttavia, vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di
regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve
domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della
normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b;
DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio
rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di
un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento
molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una
perdita significativa.
7.
Con il ricorso l'assicurata
ha contestato la mancata presa in considerazione delle spese che ha sopportato
in connessione con l’immobile che ha donato nel 1988 ai suoi due figli, quali i
contributi di miglioria di Fr. 3'230.- versati al Comune, i Fr. 840.- pagati
dai figli per l’imposta di successione e i Fr. 17'290.- pure versati in totale
dai due figli quale imposta sul maggior valore immobiliare a seguito
dell’avvenuta compravendita del 1989 del fondo che essi hanno ricevuto in donazione
dalla mamma un paio di mesi prima.
È indubbio che la donazione del 15
novembre 1988 del fondo n. 210 RFD di __________ da parte dell’assicurata ai
suoi due figli è avvenuta senza obbligo legale né controprestazione adeguata,
non figurando alcunché a tale proposito nel rogito n. 893 del notaio avv. __________
(doc. 28).
Nemmeno la dichiarazione rilasciata dai
donatari il 30 novembre 2015 (doc. 51) secondo cui essi avrebbero riversato
alla mamma per le sue necessità l’importo di Fr. 70'000.- quale parte del
prezzo dell’esercizio del diritto di compera, mentre i restanti Fr. 330'000.-
sarebbero stati suddivisi fra i due figli, può portare ad una diversa
conclusione, non essendo per di più stata apportata alcuna prova di tale agire.
Inoltre, non solo nell’atto notarile di
donazione immobiliare ma anche nel successivo rogito (n. 894) di pari data (doc.
25) di costituzione di un diritto di compera, esercitato l’11 gennaio 1989
(docc. A4 e A5), non è stata menzionata una tale suddivisione del prezzo
pattuito fra le parti.
L'alienazione di questa sostanza va quindi
considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e,
pertanto, deve essere computata nella sostanza dell’assicurata come se essa non
vi avesse rinunciato.
Infatti, gli importi (di reddito o di
sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel calcolo delle PC
come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).
8.
Per
la determinazione del valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5
OPC-AVS/AI. Detto disposto prevede che in caso di alienazione di un immobile, a
titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una
rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è
determinante il valore venale.
Inoltre, il momento determinante per
stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della
controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2
OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC).
A tale proposito, dagli atti risulta
che già in occasione di una precedente richiesta di PC, la Cassa di
compensazione aveva chiesto all’Ufficio cantonale di stima di peritare il
mappale n. 210 RFD di __________ donato dall’assicurata ai figli nel 1988. Il valore
venale così individuato nel 2009 giusta l’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI è stato
stabilito in Fr. 400'000.- (doc. 20).
Questo importo è stato correttamente riconfermato
per la domanda del 2015 che qui ci occupa (doc. 21).
Si
evidenzia, tuttavia, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente
per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr.
10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI
entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento
della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che
segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art.
17a cpv. 2 OPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art.
17a cpv. 3 OPC-AVS/AI).
Va osservato
che le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in
vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal
1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989; STCA
33.2009.3
del 22 giugno 2009 consid. 2.7).
Questa
regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione
federale da parte del TFA (DTF 118 V 156 consid. 3c/cc; Pratique VSI 1994 pag.
162; RCC 1992 pag. 436).
La
giurisprudenza ha poi precisato che la sostanza cui
l'avente diritto ha rinunciato prima del 1990 deve essere integralmente ripresa
il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1°
gennaio 1991 (DTF 119 V 436 consid.
5b; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.; STCA 33.2009.3
del 22 giugno 2009 consid. 2.7; N. 3483.06 DPC ed esempio nell’Allegato 9.4). In
questo contesto va rilevato che l'ammortamento annuale
della sostanza cui si è rinunciato non comincia con l'inizio del diritto a
prestazione, ma può iniziare prima (DTF 119 V 436 consid. 5b).
In specie, dunque, l'ammortamento annuo
di Fr. 10'000.- (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI) deve essere fatto su 25 anni, ossia
dal 1990 al 2015 iniziando però a contare dall'anno seguente (1991) l’anno di
partenza (1990) - visto che la rinuncia è avvenuta nel 1988 (Disp. Trans. alla
modifica del 12 giugno 1989) – e fino all'anno in cui è chiesta la prestazione
complementare (2015) (art. 17 cpv. 3 OPC-AVS/AI), per un totale di Fr. 250'000.-.
Si ha così un ammortamento di Fr. 250'000.-,
e non di Fr. 260'000.- come erroneamente ritenuto dalla Cassa nella decisione
formale né di Fr. 270'000.- come indicato nella decisione su opposizione
(sostanza residua: Fr. 130'000.-).
Ritenuta quindi una
rinuncia di sostanza di Fr. 150'000.- (Fr. 400'000.- - Fr. 250'000.-), importo
da computare nella sostanza della ricorrente, si ha che la sua sostanza lorda
ammonta a Fr. 151'558.- (di cui Fr. 1'558.- quali averi a risparmio). Da questa
somma va dedotta la parte di sostanza non computabile pari a Fr. 37'500.- (art.
11.
cpv. 1 lett. c LPC), per giungere ad una sostanza computabile di Fr.
114'058.-.
Di conseguenza alla
ricorrente, beneficiaria di una rendita di vecchiaia e degente in casa anziani,
in virtù dell’art. 11 cpv. 2 LPC in connessione con l’art. 3a lett. a LaLPC dovrebbe
essere conteggiato un consumo di sostanza di 1/5, pari a Fr. 22'811.-.
Sommata alla rendita AVS
di Fr. 22'200.-, si avrebbero dei redditi computabili totali di Fr. 45'011.-.
Questo importo,
leggermente superiore alle cifre stabilite dalla Cassa di compensazione con la
decisione su opposizione (e la decisione formale), peggiorerebbe però la
situazione economica dell’assicurata dal profilo del suo diritto alle prestazioni
complementari.
Infatti, in tale ipotesi
dal 1° novembre 2015 si avrebbero delle spese riconosciute di Fr. 48'588.- e
dei redditi computabili di almeno Fr. 45'011.- (contro i precedenti Fr.
43'262.- stabiliti dalla Cassa), per un’eccedenza di spese riconosciute
di Fr. 3'577.-. A questo importo andrebbe poi dedotto il contributo per la
Cassa malati di Fr. 5'208.-, per ottenere soltanto il diritto al pagamento del
premio dell’assicurazione malattia e non più anche a una prestazione
complementare annua.
Dal 1° dicembre 2015,
invece, ritenute delle spese riconosciute di Fr. 38'148.- e dei redditi
computabili sempre di Fr. 45'011.-, si giungerebbe ad una eccedenza di
entrate di oltre Fr. 7'000.-, ciò che confermerebbe ulteriormente la
soppressione delle PC.
Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di
principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli
dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla
possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).
Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte
le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus,
visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno
2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U
334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2013.7 del 17 febbraio 2014; STCA
33.2010.23
del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011; STCA
33.2010.14
del 23 novembre 2010; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA
33.2008.3
del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).
9.
Va
infine evidenziato che le spese di Fr. 21'360.- che l’assicurata pretende che
siano prese in considerazione non possono essere dedotte dal valore venale
dell’immobile donato nel 1988.
È evidente che i
contributi di miglioria di Fr. 3'230.- soluti dalla ricorrente nel 1988 prima
di donare ai figli la particella n. 210 RFD di __________ (doc. A2) sono già
stati considerati per la determinazione del valore venale di detto fondo, nel
senso che questi contributi possono avere portato ad una effettiva miglioria dell’immobile
che, come tale, è però già stata considerata nella valutazione del 2009, stato
1988, dell’Ufficio stima (doc. 20).
Non è dunque possibile
tenerne conto una seconda volta.
Quanto alle imposte di
successione e donazione di Fr. 840.- sopportate equamente dai due figli che
hanno ricevuto in donazione il summenzionato fondo (doc. A3), le stesse erano
dovute a quel tempo per legge dai donatari. Esse sfuggono però dall’essere
dedotte dal valore dell’immobile donato, giacché erano dovute in quanto imposta
di donazione e quindi non hanno alcuna attinenza con il fondo stesso. In altre
parole tale imposta, prevista dal diritto tributario, non ha concorso ad aumentare
o a diminuire il valore (venale) di questa proprietà fondiaria.
Nemmeno le imposte sul
maggior valore immobiliare di Fr. 17'290.- pagate dai due fratelli nel 1989 (docc.
A4 e A5) con l’esercizio del diritto di compera dell’acquirente del noto mappale
possono essere dedotte dal valore venale di questo immobile. Essi stessi, quali
comproprietari del mappale ricevuto a seguito della donazione della mamma hanno
concesso il diritto di compera all’ing. __________ che lo ha esercitato.
L’operazione è estranea alla ricorrente e l’onere non le può essere accollato.
Contributi di miglioria,
imposte di donazione e l’IMVI (Imposta sul maggiore valore immobiliare), sono
dovute e devono essere onorate dai donatari, non dall’assicurata che ha
rinunciato alla sua sostanza.
Non si vede dunque per
quale motivo se ne debba tenere conto a livello di prestazioni complementari.
10.
Va
inoltre ribadito che, oltre alla sostanza residua, nei redditi computabili va anche
inserito il reddito che la controprestazione avrebbe procurato al suo avente
diritto, quindi l'ipotetico importo della sostanza alienata calcolato secondo
il tasso d'interesse medio applicabile ai depositi a risparmio in vigore
nell'anno precedente quello della concessione delle prestazioni complementari
(STF 8C_68/2010 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2; DTF 123 V 35 consid. 2a; DTF
120.
V 182 consid. 4e; N. 3482.11 DPC).
L'amministrazione ha
ritenuto l'importo di Fr. 252.-, calcolato applicando un tasso dello 0,18% (Fr.
140'000.- x 0,18 : 100).
Tuttavia, come indicano
le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, il tasso d’interesse
medio valido per il 2014, ovvero per l'anno precedente il periodo in cui
l'assicurata ha chiesto le prestazioni (2015), ammonta allo 0,4% (N. 3482.10
DPC).
Si avrebbe dunque un
reddito ipotetico di Fr. 600.- (Fr. 150'000.- x 0,4 : 100), ciò che peggiorerebbe
ulteriormente il diritto della ricorrente alle prestazioni complementari,
la quale si vedrebbe aumentare le sue entrate.
Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti