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33.2016.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2017Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a

favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965

entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore

dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo"

per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC

1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al

"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La

LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e

invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale, in: RDAT

1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti

di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei

bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.

52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio

concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

3. In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni

complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione

vecchiaia e superstiti (AVS).

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese

riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"

Per le persone che non

vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale

(persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale, per anno:

1.

19 290 franchi

per le persone sole,

Considerandi

2.

28.

935 franchi

per i coniugi,

3.

10.

080 franchi

per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a

una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in

considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due

terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non

si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo

annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13.

200 franchi

per le persone sole,

2.

15.

000 franchi

per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con

figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.

3600.

franchi

in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile

spostarsi con una carrozzella."

4.

Oggetto

del contendere è da una parte la determinazione delle prestazioni complementari

spettanti a RI 1 dal 1° ottobre 2016 e dall’altra la verifica della correttezza

dell’ordine di restituzione emesso nei suoi confronti dall’amministrazione per

le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° gennaio

2013.

al 30 settembre 2016, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 16'128.-

e che con la risposta di causa ha proposto di aumentare a Fr. 17'496.-.

5.

Per

l'art. 24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale

o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione

complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente

per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed

ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri

della famiglia dell'avente diritto.

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l’art.

25.

cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno

a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza

del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se

il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Nella STF 9C_795/2009 del

21.

giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il

Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla

riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.

consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione

non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state

decise e versate (cfr. consid. 4.2).

L'art. 3

cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante

decisione.

Per

giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione

delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di

una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale

le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

6.

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.

Per il cpv.

2.

dell’art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di

restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto

precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004

= DTF 130 V 318).

Dalla

riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative.

Per analogia

con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02

del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo

in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53

cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di

revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1

pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6

dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti

già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati

poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti

verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui,

secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non

vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione

(DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid.

5.

pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte

1998, n. 8.21; René A.

Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere

rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti

nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel

procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi

sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve

pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione

degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in

modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti

che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta

al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal

interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291

consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5

pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente

in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel

merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza

notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle

prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione

formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti

giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF

126.

V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è

stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale

di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per

l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF

110.

V 179).

Secondo la

giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF

9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è

tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale

nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in

quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

7.

In

concreto, con decisione formale del 18 settembre 2016 (doc. A3) la Cassa cantonale

di compensazione ha indicato che la necessità di un nuovo ricalcolo del diritto

alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016 era

dato dal computo degli effettivi interessi ipotecari versati dalla ricorrente

in quel periodo, della cui diminuzione l’assicurata non aveva informato

l’amministrazione.

La

restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della

scoperta di una spesa riconosciuta che è inferiore a quella ritenuta fino a

quel momento dalla Cassa, secondo cui l’assicurata avrebbe così illecitamente

beneficiato di prestazioni complementari maggiori dal 1° gennaio 2013 al 30

settembre 2016.

A fronte di

tale circostanza, l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni

complementari mensili corrette di diritto dell’assicurata per quel periodo; poi

ha calcolato anno per anno gli importi chiesti in restituzione, che corrispondono

alla differenza fra quanto versato a suo tempo dalla Cassa quando non era a

conoscenza delle effettive spese e il nuovo importo di diritto.

Constatato quindi

un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto

all'assicurata la restituzione della somma di Fr. 16'128.- erroneamente

percepita (in più) dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016.

In un

secondo momento tale importo è aumentato a Fr. 17'496.-.

8.

Va innanzitutto rammentato

che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione

di prestazioni da parte della ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione

di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 cpv. 2 LPGA

per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione delle

prestazioni complementari.

Le decisioni formali di concessione di

una prestazione complementare dal 1° gennaio 2013 (doc. 34) in poi (docc. 41,

87, 94, 104 e 109) si sono infatti rivelate manifestamente errate fino al 30

settembre 2016.

Le stesse non

sono in effetti conformi alla legislazione in materia di PC, che impone che

l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese

riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Fra le spese

riconosciute vanno computati gli interessi ipotecari (art. 10 cpv. 3 lett. b

LPC). Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa cantonale di compensazione sono

emersi (dal 2013) degli interessi ipotecari inferiori rispetto a quelli

ritenuti nei fogli di calcolo delle PC.

In virtù

dell'art. 24 OPC-AVS/AI l'assicurata era tenuta ad informare la Cassa che questi

importi erano diminuiti, essendo determinanti per stabilire, insieme ai redditi

determinanti, il suo diritto alle prestazioni complementari.

Ne discende

che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato all'assicurata delle

prestazioni complementari che dal 2013 al 2016 non dovevano per contro esserle

riconosciute in tale misura.

Inoltre, il

riesame delle decisioni alla base della concessione di una prestazione

complementare dal 1° gennaio 2013 in poi riveste un'importanza notevole, poiché

esse hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF

9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

La richiesta

di restituzione delle prestazioni complementari versate all'insorgente è quindi

formalmente giustificata.

9.

La

restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A

questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art.

25.

cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma,

costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1;

DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996,

pag. 192; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono essere

né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,

pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza

costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa

una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla

persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit.,

n. 30 ad art. 25, pag. 286).

Come rammentato dal Tribunale federale

con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile

2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio

2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi

conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag.

433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli

elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e

nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111

V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a

decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della

corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579,

ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure

avuto modo di precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011)

che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il

termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr.

12.

[9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, questo termine viene

salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119

V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).

In caso di errore dell'amministrazione

(ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal

momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione

avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo

contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere

dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso

in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c

pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre quindi di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di

coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore

indizio - per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile

dell'azione di restituzione (DTF

110.

V 306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della

conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò

renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare

il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380

consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Si ricorda inoltre che il principio

posto in DTF 110 V 306 seg.,

secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un

secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento

delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento

della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si

estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è ascrivibile

a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in generale, a una

violazione della massima inquisitoria da parte dell'assicuratore (STFA C 36/01

del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di accertamento prescritto

dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di dipartirsi dalla prassi

secondo cui se il momento della conoscenza del fatto determinante - e quindi la

decorrenza del termine di perenzione - non può essere fatto risalire alla data

del versamento indebito, poiché ciò renderebbe (spesso) illusoria la

possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni

versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid.

1.

in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento

a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 =

SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in

fine).

Nel concretare questi principi, il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più

unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della

decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va

qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il

secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non

si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia

della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento successivo subentra

un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003

consid. 3.2.2).

Infine, se per l'accertamento e l'esame

del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità

amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza

anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V

180.

consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità

incompetente non è sufficiente in tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).

10.

Nel

caso concreto, il TCA evidenzia che dal momento in cui l’amministrazione ha

ricevuto il 31 marzo 2016 dall’agenzia comunale AVS il questionario sulla revisione

del diritto alle PC compilato dall’assicurata il 15 marzo 2016 (doc. 125), a

quando, una volta accertate le sue spese riconosciute e in particolare gli

interessi ipotecari versati, ha quindi potuto emanare la decisione di

restituzione qui contestata (18 settembre 2016), l’anno di perenzione previsto

dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora trascorso.

Ciò significa che la pretesa della

Cassa di compensazione del 18 settembre 2016, emessa quando disponeva di tutti

gli elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell’obbligo

di restituzione sia l’ammontare dovuto giacché era in possesso di tutte le

necessarie informazioni per ricalcolare il diritto alle PC della ricorrente e

quindi chiederle la restituzione di quanto versato indebitamente di troppo in

quegli anni, è tempestiva.

È infatti al più presto al 31 marzo

2016, con la ricezione di diversa documentazione fra cui la notifica di

tassazione IC 2014 e l’estratto bancario del debito ipotecario dell’assicurata,

che comincia a decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione,

usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle

circostanze, si è resa conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V

431.

consid. 3a; DTF 110 V 304).

L’ordine di restituzione del 18

settembre 2016 non è pertanto perento e come tale, nel principio, va confermato.

11.

Per

quanto concerne gli importi da restituire stabiliti dalla Cassa di compensazione,

va evidenziato che l’autorità amministrativa ha ricalcolato il

diritto alle prestazioni complementari della ricorrente basandosi sulle

notifiche di tassazione IC 2013 e 2014 e sull’attestazione bancaria riferita

all’anno 2015 (doc. 118), conteggiando dei diversi interessi ipotecari.

La ricorrente riconosce che detti

importi siano diminuiti nel tempo, ma contesta che non siano state prese in

considerazione nelle sue spese anche le spese di manutenzione e le spese accessorie

che è tenuta a pagare per la manutenzione del suo immobile e per la sua

gestione, come le spese per il riscaldamento, per la corrente elettrica, per l’acqua

potabile, per la fognatura, per l’assicurazione dello stabile, per la

portineria, l’amministra-zione, ecc., così come documentato (docc. A4-A6).

Per la Cassa di compensazione l’assicurata,

in qualità di proprietaria dell’abitazione in cui dimora, può dedurre a titolo

di spese accessorie soltanto un forfait che la legge (art. 16a cpv. 3

OPC-AVS/AI) fissa in Fr. 1'680.-. Pertanto, non è possibile computare nelle sue

spese riconosciute i costi che la stessa ha fatto valere in sede ricorsuale

producendo i conteggi delle spese condominiali/accessorie a essa imputate e

fatturate.

12.

Per

il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese

riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse

le pigioni rimaste insolute).

L'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC è pure

applicabile alla persona che abita l'appartamento di sua proprietà. In tal

caso, la spesa riconosciuta corrisponde al valore locativo ritenuto come

reddito della sostanza immobiliare (DTF 126 V 252 = SVR 2001 EL Nr. 1; RCC 1968

pag. 221; STFA P 54/88; STFA P 4/99).

Quando un assicurato è proprietario di

un bene immobile va quindi ritenuto il relativo valore locativo.

Il reddito della sostanza immobiliare

comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il

valore locativo della propria abitazione (N. 3236.01 delle Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011, stato 1°

gennaio 2016; Carigiet/Koch,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il

valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario

come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i

criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio

(Carigiet/Koch, op. cit.,

Supplemento, pag. 100).

A norma degli artt. 20 cpv. 1 lett. b

LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito da sostanza immobiliare

il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione

per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto

ottenuto a titolo gratuito.

La legge non indica tuttavia come debba

essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante

dall'uso personale della proprietà fondiaria.

Nel caso di assicurati la cui sostanza

e i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere

stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali

sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa

l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica

della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Pertanto, l'importo conteggiato dalla

Cassa, identico alla cifra esposta nelle notifiche di tassazione IC 2013 dell’11

marzo 2015 (doc. 126) e IC 2014 del 20 gennaio 2016, corrisponde al valore

locativo. Va quindi ritenuta una pigione netta di Fr. 9'100.-.

Non va poi dimenticato che,

conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute

per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un

appartamento, le relative spese accessorie.

L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei

confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente

che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile

che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per

le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi all'importo

della pigione netta (N. 3236.02 DPC).

La deduzione forfetaria delle spese

accessorie ex art. 16a OPC-AVS/AI è conforme

alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).

Nel caso in esame, dunque, alla

ricorrente va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr.

1'680.- per le spese accessorie, per ottenere una pigione lorda

di Fr. 10'780.-.

Questo ammontare, essendo inferiore

all'importo massimo di Fr. 13'200.- previsto per le persone sole, va

computato come tale nel foglio di calcolo per la prestazione complementare.

Peraltro, contrariamente a quanto

richiesto implicitamente dalla ricorrente, ella non può essere considerata

quale conduttrice dell'immobile in cui abita e quindi non può fare valere le

spese accessorie sopportate, quali le spese per l’assicurazione dello stabile, per

la fognatura, per la portineria, per l’amministrazione (docc. A4-A7: per l’anno

2012-2013: Fr. 5'300.-, per l’anno 2013-2014: Fr. 5'700.-, per l’anno

2014-2015: Fr. 5'100.- così come per l’anno 2015-2016), visto che non paga una

pigione per la sua locazione.

Per quanto concerne le altre spese

quali il riscaldamento, l’elet-tricità e l’acqua potabile, le stesse non

possono essere riconosciute come fabbisogno.

Infatti, di principio soltanto le spese

espressamente elencate all'art. 10 LPC possono essere riconosciute agli

assicurati per il calcolo del loro diritto alle prestazioni complementari,

essendo la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo

della PC, elencati all'art. 10 LPC, esaustiva (STF 9C_945/2011 dell'11 luglio

2012.

consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Inoltre, questa disposizione è di diritto

federale imperativo (Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001

DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non

risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere

ammesse in deduzione a favore degli assicurati.

Con il fabbisogno vitale (limite di

reddito) per le persone non collocate in istituti (Fr. 19'210.- nel 2013 e nel

2014.

e Fr. 19'290.- nel 2015 e nel 2016) si deve dunque sopperire a tutto

quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge

(quali il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la

responsabilità civile, l'acqua, la luce, i rifiuti, l'automobile, ecc.; cfr. Carigiet,

Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è appositamente

destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Ciò significa che, oltre al fabbisogno

vitale, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie (ma non anche per l'assicurazione malattia complementare),

alle spese di manutenzione degli edifici e agli interessi ipotecari, alla

pigione lorda e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, non

è espressamente possibile riconoscere agli assicurati altre spese che

esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC.

La legge ha infatti dovuto fissare un

tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di evitare di

creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con

assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo

di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo

delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri

fabbisogni vitali.

Alla stessa stregua, non è possibile

riconoscere alla ricorrente una somma maggiore di quella stabilita dall’art. 10

cpv. 1 lett. b cifra 1 per la pigione lorda per persone sole (Fr. 13'200.-).

13.

Nelle

spese vanno inserite anche le spese di manutenzione dei fabbricati che,

in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base al tasso forfettario

dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio o, qualora la

legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione forfettaria, fa stato

quella dell'imposta federale diretta.

La deduzione delle spese di

manutenzione dell’immobile prevista dall’art. 16 OPC-AVS/AI è conforme alla

legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).

Per il

Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, che rinvia all'art. 2 RLT ed

è stato ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle

contribuzioni del gennaio 2006 recepita dalla giurisprudenza della Camera di

Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria, fino al 31 dicembre

2013, era del 15% del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile

è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale,

mentre era del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo

fiscale di computo.

Dal 1°

gennaio 2014 è del 10% rispettivamente del 20%.

Nel caso di specie va dunque

considerato dapprima il 25% del valore locativo dell'immobile in cui abita la

ricorrente, poi il 20% a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Non è invece possibile, secondo la

lettera stessa dell’art. 16 OPC-AVS/AI che prevede unicamente una deduzione in

base al tasso forfettario dell’imposta cantonale diretta, dedurre le spese

effettive di manutenzione (N. 3260.02 DPC), come pretende l’assicurata sulla

base dei conteggi delle spese condominiali.

Inoltre, quale base di calcolo va

ritenuto il valore locativo fiscale di Fr. 9'100.- determinato giusta l'art. 12

cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Da ciò discende che l'ammontare delle

spese di manutenzione dei fabbricati conteggiabile va confermato in Fr. 2'275.-

(25% di Fr. 9'100.-) per l’anno 2013, mentre va modificato in Fr. 1'820.-

(20% di Fr. 9'100.-) per gli anni seguenti, come rettamente fatto notare dalla

Cassa di compensazione nella sua risposta di causa e come d’altronde stabilito

a livello fiscale con le notifiche di tassazione IC 2013 dell’11 marzo 2015

(doc. 126) e IC 2014 del 20 gennaio 2016 (doc. 117).

14.

Per

quanto concerne gli interessi ipotecari, anch'essi previsti dall'art. 10

cpv. 3 lett. b LPC, va rilevato che soltanto gli interessi

ipotecari sono delle spese riconosciute secondo tale norma.

La dottrina (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento,

Zurigo 2000, pag. 90) rileva infatti che per gli interessi ipotecari è soltanto

l'effettivo onere che deve essere posto in deduzione delle spese. Invece, gli

importi versati per l'ammortamento dell'ipoteca non possono essere riconosciuti

come spesa (N. 3260.03 DPC; STCA 33.2014.6 del 3 novembre 2014; STCA 33.2013.10

del 6 giugno 2014).

Questo Tribunale osserva, inoltre, che

solo gli interessi ipotecari (Hypothekarzinsen) sono deducibili dalle

spese riconosciute giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC (STCA 33.2013.10 del 6

giugno 2014 confermata dalla STF 9C_534/2014 del 19 agosto 2014; STCA

33.2012.18

del 13 marzo 2013; STCA 33.2010.6 del 3 marzo 2011), mentre dal 1998

gli interessi passivi personali (Schuldzinsen) non sono più deducibili

nelle spese. In tale evenienza, rimane deducibile dalla sostanza lorda solo il

capitale in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (STF 9C_806/2010 del 31

maggio 2011 = SVR 2011 EL Nr. 9).

Nell’evenienza concreta, la ricorrente

riconosce che gli interessi ipotecari pagati alla sua banca creditrice negli

anni sono diminuiti a seguito della pari diminuzione dei relativi tassi di

interesse.

Indipendentemente dalla questione a

sapere se tale modifica sia stata comunicata dall’assicurata alla Cassa -

tematica che sarà esaminata dall’amministrazione in sede di domanda di condono

e che non spetta, ora, al Tribunale verificare dovendo soltanto pronunciarsi sulla

correttezza dell’ordine di restituzione e della nuova prestazione complementare

dall’ottobre 2016 -, è quindi corretto che la Cassa di compensazione abbia

applicato al calcolo del diritto alle PC dell’interessata i nuovi ed effettivi

importi che la stessa ha versato a titolo di interessi ipotecari.

D’altronde, le stesse notifiche di

tassazione agli atti attestano per gli anni 2013 (Fr. 5'787.-) e 2014 (Fr.

4'785.-) degli importi di gran lunga inferiori agli ammontari a suo tempo

considerati dall’amministrazione nei fogli di calcolo per le prestazioni complementari

(doc. 36 per il 2013, docc. 84 e 94 per l’anno 2014 e doc. 106 per il 2015: Fr.

10'582.-).

È quindi a buon diritto che,

nell’ambito della revisione avviata dall’amministrazione nel marzo 2016, quelle

cifre sono state ora riviste e che, alla luce di una riduzione degli interessi

ipotecari pagati dalla ricorrente, anche il suo fabbisogno sia di pari passo diminuito,

con conseguente ricalcolo del suo diritto alle PC.

Di conseguenza, gli interessi ipotecari

sono da ritenere nella misura effettivamente pagata e comprovata di Fr.

5'787.- come risulta dalla notifica di tassazione IC 2013 e le annotazioni

ivi figuranti (doc. 126), di Fr. 4'785.- per il 2014 stabiliti con la notifica

di tassazione IC 2014 (doc. 117) e di Fr. 4'215,75 per l’anno 2015

secondo l’estratto bancario (doc. 118).

Per l’anno 2016 la Cassa ha ritenuto il

medesimo importo del 2015. Alla luce dell’esito della procedura (v.

considerando 15) la Cassa è chiamata a determinare l’esatto importo delle prestazioni

indebitamente percepite che l’assicurata deve restituire. Per fare ciò la Cassa

si riferirà all’importo degli interessi passivi effettivamente versati e

considererà le spese di manutenzione così come indicate nel considerando 13.

15.

Da

quanto precede discende che la ricorrente deve restituire le somme ricevute in

eccesso che, per di più, sono superiori a quanto stabilito con la decisione del

18.

settembre 2016, confermata dalla decisione su opposizione qui impugnata.

Pertanto, la

violazione dell'art. 24 OPC-AVS/AI che ne discende, e meglio dell'obbligo

dell'assicurata di informare la Cassa su ogni mutamento delle sue condizioni

personali e ogni variazione importante della sua situazione materiale, in

concreto porta a delle conseguenze (negative) nei suoi stessi confronti.

Stando così

le cose, la decisione della Cassa di compensazione con cui pretende la

restituzione di prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo

dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2016 deve essere confermata nel suo

principio.

Gli atti

vanno però trasmessi all’amministrazione per un nuovo calcolo, secondo i

considerandi 13 e 14, tanto dell’importo da restituire quanto per rifissare il

diritto alle PC dal 1° ottobre 2016.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso è evaso nel senso delle considerazioni esposte (considerando 15), di

conseguenza:

1.1. Nella

misura in cui la decisione su opposizione impugnata ordina la restituzione

delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre

2016 il ricorso è respinto.

1.2. Gli

atti sono, per il resto, rinviati alla Cassa per l’esatta determinazione degli

importi da restituire alla luce delle considerazioni esposte nei considerandi

13 e 14 della motivazione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti