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Decisione

33.2016.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 giugno 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a,

181 consid. 3a).

2.2. Nella sentenza

I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura

amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di

problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato

durante la procedura di opposizione.

Con sentenza 9C_991/2008 del 18 maggio 2009,

al consid. 4.4.1 il TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di

principio la presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria:

" Es trifft nicht zu, dass die Erforderlichkeit einer anwaltlichen

Vertretung im Einspracheverfahren grundsätzlich anzunehmen sei und den

Regelfall bilde. Die gegenteilige Auffassung (vgl. Kieser, a.a.O., N. 21 zu

Art. 37 ATSG) hat das Eidg. Versicherungsgericht im Urteil I 746/06 vom 8. November 2006 E. 3.1 in fine verworfen. Nichts anderes ergibt sich aus BGE 132 V 200. Gegenteils wurde in diesem

Urteil auf den klaren Willen des (historischen ATSG-)Gesetzgebers hingewiesen,

an die sachliche Gebotenheit der unentgeltlichen Verbeiständung mit Blick auf

die bisherige Praxis im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren

einen «sehr strengen Massstab» anzulegen (BGE 132 V 200 E. 5.1.3 in initio S.

204).“.

Nella sentenza I 746/06 dell'8 novembre 2006, il TFA ha indicato i

seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:

" (…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat

die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren

etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten

und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu

dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung

zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die

Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in

der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile

umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in

welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die

Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung

fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober

2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.

(…)“.

Nella summenzionata DTF 132 V 200, al considerando 4.1 il

Tribunale federale ha affermato che la necessità di patrocinio da parte di un

legale è data nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie

si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere

risolte dal richiedente stesso oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni

di invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può

essere presa in considerazione.

A questo proposito, con sentenza dell'8 ottobre 2008 (inc. n.

32.2007.250) questo TCA ha affermato:

" (…)

2.11.2. Nella presente fattispecie l'Ufficio AI – lasciata aperta

la questione a sapere se la vertenza non fosse di primo acchito votata

all'insuccesso – ha negato all'assicurata il diritto all'assistenza giudiziaria

in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando il caso nella

casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non

indicato l'intervento di un avvocato.

Secondo questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto

sufficienti per escludere il diritto al gratuito patrocinio.

Chiamata a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere

il diritto all'assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare

sulla necessità dell'assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des

Beizugs eines Anwalts”, l'Alta Corte, in una sentenza I 911/06 del 2 febbraio

2007 si è confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der unentgeltlichen anwaltlichen

Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die Umstände des Einzelfalls, die

Eigenheiten der anwendbaren Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des

jeweiligen Verfahrens zu berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität

der Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person

des Betroffenen liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im

Verfahren zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S.

495). Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder

rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen),

und wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder

andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt

(BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das

in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz

beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist, an der Ermittlung des

rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen,

unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen

strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März 2006 Erw. 7.1,

I 692/05). (…)”.

La necessità o meno dell'assistenza di un avvocato durante la procedura

di opposizione dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che

vengono trattate nella decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr.

consid. 2.11.1).

Ora, nel caso concreto, in cui si trattava di valutare il diritto

dell'assicurata ad una rendita AI o ad una riformazione professionale,

l'Ufficio AI, per stabilire il suo danno alla salute, ha dovuto ricorrere ad

una perizia pluridisciplinare SAM (cfr. doc. 35).

Contro la decisione che negava all'assicurata il diritto a

prestazioni, l'avv. X ha poi interposto opposizione, criticando in particolare

la valutazione psichiatrica inerente la sindrome somatoforme dolorosa.

Analogamente a quanto già deciso dal TFA, come visto (consid.

2.11.1. in fine), trattandosi nel caso di specie dell'applicazione della

giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore somatoforme, la necessità

dell'assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione va quindi

ammessa (cfr. sentenza I 319/05 del 14 agosto 2006).

Alla luce di quanto appena esposto è a torto che l'Ufficio AI ha

ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l'intervento di un avvocato e

concluso che l'insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

Per quanto riguarda gli altri presupposti – non analizzati

dall'Ufficio AI – cumulativamente necessari per riconoscere il diritto

all'assistenza giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva che

l'assicurata, come verrà esposto di seguito (cfr. consid. 2.13.), non può

essere considerata indigente.

Il rifiuto dell'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio, inoltrata dall'assicurata in data 17 ottobre 2006, deve pertanto

essere confermato.".

Nella sentenza I 127/2007 del 7 gennaio 2008 sempre in ambito di

assicurazione invalidità, riguardo all'assistenza giudiziaria nella procedura

amministrativa il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:

" (…)

4.

4.1 Dans la procédure administrative en matière

d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est

accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).

La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique

dans la procédure administrative (ATF 131 V 155 consid. 3.1; Kieser, op. cit.,

n. 22 ad art. 37).

4.2 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,

les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe

remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant

est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins

indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est

nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances

concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour

chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans

l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un

avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même

des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un

jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V

118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les

références).

4.3 Ces conditions d'octroi de l'assistance

judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont

applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la

procédure d'opposition (arrêt M. du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1,

publié à la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir

si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères

dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 37).

En ce qui concerne le point de savoir si

l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement

justifiée par les circonstances (art. 61 let. f LPGA; arrêt A.-A. du 24 janvier

2006, I 812/05, consid. 4.3) dans la procédure d'opposition, il y a lieu de

tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles

de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative

en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des

questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la

personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès

lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de

représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou

de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions sociales permet

d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt

M. du 29 novembre 2004, I 557/04, déjà cité, consid. 2.2). En règle générale,

l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible

d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de

l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative

difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de

droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 182

consid. 2.2 et les références). (…)"

Con sentenza 32.2008.164 dell’11 maggio 2009 questo

Tribunale, nell’ambito di una procedura inerente l’assicurazione invalidità, ha

rifiutato ad un’assicurata l’assistenza giudiziaria in sede amministrativa

(mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale), poiché, pur essendo oggetto del

contendere il diritto ad una rendita AI, sulla base della rigorosa

giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la presenza di un

patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la fattispecie non era

particolarmente complessa.

Anche nella STCA 36.2012.50 del 12 settembre 2012

questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo ad un rappresentante allorché la

questione del mancato pagamento delle prestazioni farmaceutiche è stata risolta

senza neppure la necessità di dover avviare una procedura amministrativa

tramite l’emanazione della decisione formale e poi della decisione su

opposizione per poter utilizzare correttamente la propria tessera farmaceutica.

Il Tribunale ha rilevato che si trattava semplicemente di intervenire presso

l’assicuratore per capire cosa fosse successo e quindi era sufficiente scrivere

autonomamente, senza far capo ad un esperto, una lettera alla Cassa malati,

chiedendo per quale motivo le prestazioni farmaceutiche del figlio non erano

state rimborsate, rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli

apparivano bloccate.

Il 4 febbraio 2015 con STCA 32.2014.48 il TCA ha concluso

che rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto non giustificato l’intervento di

un legale, visto che quel caso, in cui un’assicurata è stata ritenuta inabile

al lavoro al 100% per motivi psichici solo come salariata e non anche come

casalinga con conseguente rifiuto di una rendita di invalidità (grado AI del

26%), rientrava nella consueta casistica di questo genere di problematiche.

Pertanto, giustamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito

patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurata, né valutare

se la causa fosse palesemente priva di successo.

2.3. Nell’evenienza

concreta, nel 2013 è stata istituita a favore della ricorrente una curatela di

rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi degli artt. 394 e 395 CC;

prima ancora, ella era sotto curatela volontaria.

Come risulta dalla decisione del 1° luglio 2015

(doc. N) dell’Autorità regionale di protezione __________, sede di __________,

già nel giugno 2013 era stata autorizzata la vendita agli incanti pubblici del

mappale 5025 RFD di __________ e la quota di 3/6 del fondo n. 5438 RFD di __________,

di proprietà dell’assicurata, al prezzo di Fr. 280'000.- stabilito da un perito.

Un anno dopo, non avendo avuto esito positivo i

precedenti tentativi di vendita al prezzo di Fr. 155'000.-, individuato un

compratore per Fr. 90'000.-, l’ARP ha autorizzato la vendita di questi fondi a

un prezzo inferiore addirittura a quello di stima.

Nemmeno questo tentativo è però andato a buon fine

nel 2014.

Così, la curatrice __________ ha ottenuto

l’autorizzazione di dare il mandato ad un’agenzia immobiliare sempre per il

prezzo di Fr. 90'000.- e nel giugno 2015 si è trovato un compratore.

Con l’autorizzazione di vendita del 1° luglio 2015

l’autorità di protezione ha spiegato i motivi per cui ha ammesso un prezzo di

vendita di gran lunga inferiore al valore reale dei fondi.

Il 16 ottobre 2015 (doc. O) l’Ufficio delle imposte

di successione e donazione ha interpellato la curatrice in merito alla

differenza fra il valore ufficiale di stima delle proprietà (Fr. 158'492.-) e

il prezzo pattuito di Fr. 95'000.- (di cui Fr. 5'000.- di commissione), rilevando

che avrebbero potuto esserci gli estremi per imporre una liberalità ai sensi

dell’art. 142 cpv. 2 lett. e LT. Detto Ufficio ha quindi chiesto se il prezzo

fissato era da considerare di favore o se esistevano dei legami di parentela

con il compratore.

Con lettera del 29 ottobre 2015 (doc. O1) la

curatrice __________ ha spiegato che il prezzo di compravendita non era di

favore e che era inferiore rispetto a quello di stima, perché lo stato reale

dell’immobile non aveva permesso negli anni precedenti di riuscire a venderlo

ad una cifra superiore a quanto poi ottenuto. La curatrice ha allegato al suo

scritto la decisione dell’ARP che confermava che la casa era in cattivo stato e

che negli anni precedenti non era riuscita a venderla ad un prezzo superiore.

Inoltre, non v’era nessun legame di parentela tra la venditrice e l’acquirente

presentato dall’agente immobiliare. La vendita della casa, ormai in rovina, è

stata dettata dalla necessità di coprire i costi derivanti dal suo soggiorno in

casa anziani.

Il 2 novembre 2015 (doc. O2) l’Ufficio delle imposte

di successione e donazione ha comunicato alla curatrice della ricorrente che,

viste le spiegazioni fornite, l’operazione non doveva essere assoggettata

all’imposta di donazione.

Sulla scorta di quest’ultima decisione l’assicurata,

patrocinata da un legale, il 6 novembre 2015 (doc. 86) ha formulato opposizione

alla decisione di rifiuto delle prestazioni complementari del 6 ottobre 2015,

chiedendo di non computare un importo a titolo di rinuncia di sostanza e quindi

avrebbe potuto ottenere le PC.

La Cassa cantonale di compensazione ha accolto le motivazioni

addotte dall’assicurata e ha subito ricalcolato il suo diritto alle PC senza

computare della sostanza alienata, ciò che ha comportato il riconoscimento di un

diritto mensile di Fr. 1’081.- (doc. 88).

2.4. Alla luce di come

si sono svolti i fatti esposti, d’avviso di questo TCA nel caso di specie

faceva manifestamente difetto la necessità di un patrocinio dell’interessata

per difendere i suoi interessi davanti alla Cassa cantonale di compensazione.

Nulla avrebbe infatti impedito all’insorgente, e per

essa alla sua curatrice, di scrivere essa stessa l’opposizione alla decisione

di rifiuto senza l’ausilio di una terza persona, non risultando che __________ sia

stata, in quel periodo, in qualche modo impedita di agire in tal senso.

La curatrice avrebbe dunque potuto scrivere

autonomamente, senza far capo ad un esperto, una lettera alla Cassa spiegando,

come già aveva d’altronde ben fatto con l’Ufficio delle imposte di successione e

donazione, che gli immobili di sua proprietà erano stati venduti ad un prezzo

inferiore a quello di mercato e di stima perché, dopo anni di infruttuosi

tentativi di venderli a un prezzo superiore a quanto inizialmente previsto, le condizioni

di manutenzione dello stabile, ormai fatiscente, avevano costretto la

proprietaria ad abbassare di gran lunga il prezzo ed a portarlo a un prezzo più

adeguato e più rispecchiante la realtà.

Pertanto, conoscendo perfettamente la situazione

degli immobili e l’iter legato alla loro compravendita che essa stessa aveva

sin da subito seguito per conto della sua pupilla, la curatrice avrebbe

senz’altro potuto ben destreggiarsi anche nei confronti della Cassa di

compensazione in ambito di prestazioni complementari e quindi fornire le stesse

spiegazioni già date soltanto qualche giorno prima all’Ufficio delle imposte di

successione e donazione ed evitare di interpellare un legale per una questione già

da lei stessa risolta, indipendentemente dal fatto che ha affermato di aver

ricevuto da detto Ufficio tale scritto solo il 5 novembre 2015.

D’altronde, come lo Studio legale ha avuto un giorno

soltanto di tempo per esaminare la pratica ed inoltrare un’opposizione alla

Cassa di compensazione, così anche __________ avrebbe avuto lo stesso tempo per

agire, senza dimenticare che era (più) avvantaggiata conoscendo perfettamente l’intera

questione e avendo ricevuto personalmente lo scritto del 2 novembre 2015 in

risposta alla sua lettera di spiegazioni del 29 ottobre 2015.

La circostanza che con risoluzione del 5 novembre

2015 (doc. VI/7) l’ARP __________ di __________ l’abbia autorizzata a stare in

causa contro la decisione del 6 ottobre 2015 della Cassa cantonale di

compensazione non significa ancora che la curatrice sia stata autorizzata ad

affidarsi ad un legale per fare valere i diritti della sua pupilla, malgrado

questa decisione sia stata intimata anche allo Studio legale RA 1, che poi ha

inoltrato l’opposizione in questione. Per contro, questa decisione ha semplicemente

autorizzato __________ ad introdurre un’opposizione nell’interesse della sua

curatelata.

L’essersi rivolta ad un legale ha comportato che quest’ultima

si sia assunta il rischio di non vedersi riconosciute le spese legali derivanti

dall’intervento di un esperto, non essendovi i necessari presupposti legali. Ritenuto

infatti che la questione da chiarire era semplice e chiara avendola già risolta

in ambito fiscale con le spiegazioni del 29 ottobre 2015 fornite all’Ufficio

delle imposte di successione e donazione, non v’era alcun valido motivo che

l’assicurata si rivolgesse ad un rappresentante legale.

D’altronde, l’esposta giurisprudenza ha da tempo

precisato che la necessità di interpellare un patrocinatore legale è data solo

nei casi in cui la fattispecie è complessa e vi sono difficoltà reali e

giuridiche che non possono essere risolte dall’assicurato stesso o da persone

cognite in materia appartenenti ad associazioni che operano in difesa degli

assicurati, assistenti sociali e simili versati nella materia, come possono

essere Pro Senectute, Pro Infirmis e altre associazioni di categoria, alle

quali, semmai, la curatrice avrebbe potuto rivolgersi anziché assumere un

legale.

Da quanto precede discende che le circostanze

concrete non esigevano che l’assicurata facesse capo ad un legale per fare

valere i suoi diritti davanti alla Cassa.

Pertanto, RI 1 non può beneficiare del gratuito

patrocinio nella procedura amministrativa e, facendo difetto una delle tre

condizioni cumulative, non occorre verificare neppure se la richiedente si

trovava nel bisogno e se le sue conclusioni non sembravano avere esito

sfavorevole.

2.5. Per quanto concerne la

domanda di assistenza giudiziaria in sede ricorsuale, il TCA osserva che, ai

sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un

assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria, sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

L'art. 61 lett. f LPGA mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la

determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V

362, consid. 1b; Kieser,

op. cit., n. 102 ad art. 61, pag. 788).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o

le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è

regolato dall'art. 3 LAG:

"

1 L'assistenza

giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese

processuali;

- all'ammissione al gratuito

patrocinio.

Considerandi

2.

L'assistenza

giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i

presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3.

Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante."

I tre presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a

quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme

di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2

lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).

L'intervento dell'avvocato deve essere necessario o perlomeno

indicato. Il TF ha stabilito che la necessità dell'intervento di un avvocato è

data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione

e la parte oppure il suo rappresentante civile non possiedono conoscenze

giuridiche (DTF 119 Ia 265).

Inoltre, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una

causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I

562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236

consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce

delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di

possibilità di esito favorevole, visto che la giurisprudenza in materia di

assistenza giudiziaria davanti all’amministrazione è consolidata da tempo e lo Studio

legale RA 1 avrebbe dovuto conoscerla e concludere che la curatrice avrebbe

potuto, semmai, rivolgersi a delle associazioni di categoria per difendere gli

interessi della ricorrente anziché far capo al parere di un avvocato. Ricorrendo

invece ugualmente davanti al TCA per fare valere le proprie ragioni, l’assicurata

si è assunta il rischio di non vedersi riconosciuto l’onorario fatturato dal

legale interpellato per la sede giudiziaria.

Facendo quindi difetto già uno solo dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria in sede ricorsuale deve di

conseguenza essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti