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Decisione

33.2016.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve

essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione

della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame

presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o

elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della

situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere

erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del

31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In concreto, con decisione

formale del 29 febbraio 2016 (doc. 427) la Cassa cantonale di compensazione ha indicato

che la necessità di un nuovo ricalcolo del diritto alle prestazioni

complementari dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016 era dato dal computo

dell’effettivo salario percepito dalla moglie dell’assicurato e che una nuova

decisione per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 luglio 2013 sarebbe stata

emanata in seguito.

La restituzione di prestazioni

complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta di un’ulteriore

entrata dei coniugi, fino ad allora mai dichiarata. Secondo la Cassa,

l'assicurato avrebbe così illecitamente beneficiato di prestazioni

complementari maggiori (almeno) dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.

A fronte di tale circostanza,

l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni complementari mensili

corrette di diritto dell’assicurato per il periodo dal 1° agosto 2013 al 1°

gennaio 2016; poi ha calcolato anno per anno gli importi chiesti in

restituzione, che corrispondono alla differenza fra quanto versato a suo tempo dalla

Cassa quando non era a conoscenza delle effettive entrate dei coniugi e il

nuovo importo di diritto.

Constatato quindi un indebito

versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato

la restituzione della somma di Fr. 22'619.- erroneamente percepita (in più) per

il periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.

Nel proprio ricorso l'assicurato

si è limitato a evidenziare che, se non viene ripristinato l’importo che

riceveva in precedenza, gli è impossibile fare fronte a tutte le spese di cui

necessita per vivere insieme alla moglie (elencate nella sua opposizione del 3

marzo 2016, doc. 429) con soli Fr. 154.-, importo che risulta dall’attuale

introito di Fr. 1'264.- (AVS + PC) a cui deve essere dedotta la pigione di Fr.

1'110.-, mentre un tempo il suo diritto ammontava a Fr. 3'800.- al mese.

2.5. Va

innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso

di indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad

emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti

dell'art. 53 cpv. 2 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di

concessione delle prestazioni complementari.

Le decisioni formali di concessione di una prestazione

complementare dal 1° agosto 2013 (doc. 189) in poi si sono infatti rivelate manifestamente

errate fino al 29 febbraio 2016.

Le stesse non sono in effetti

conformi alla legislazione in materia di PC, che impone che l'importo della

prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che

eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Fra i redditi vanno infatti computati

due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività

lucrativa per quanto superino annualmente Fr. 1'500.- per i coniugi (art. 11

cpv. 1 lett. a LPC). Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa di compensazione sono

emerse (dal 2011) delle entrate, mai dichiarate, conseguite dalla moglie del

ricorrente. In virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI l'assicurato era tenuto ad

informare la Cassa cantonale di compensazione di questi suoi nuovi redditi,

essendo determinanti per stabilire, insieme alle spese riconosciute, il suo

diritto alle prestazioni complementari.

Ne discende che la Cassa di

compensazione ha indebitamente versato all'assicurato delle prestazioni

complementari che, per ciò che concerne la fattispecie in esame, dal 2013 al

2016 non dovevano per contro essergli riconosciute in tale misura.

Inoltre, il riesame delle

decisioni alla base della concessione di una prestazione complementare dal 1° agosto

2013 in poi riveste un'importanza notevole, poiché esse hanno per oggetto una

prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno

2010, consid. 2.3).

La richiesta di restituzione

delle prestazioni complementari versate all'insorgente è quindi formalmente

giustificata.

Occorre in concreto verificare

la lamentela del ricorrente circa la correttezza della restituzione pretesa

dalla Cassa cantonale, retroattivamente fino al 1° agosto 2013, e in

particolare se la richiesta di restituzione sia tempestiva.

2.6. La restituzione è soggetta al

termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra

Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47

vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un

termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V

484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996,

pag. 192; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi

e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,

pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono

salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e

se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve

restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad

art. 25, pag. 286).

Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19

marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del

29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine

annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui

l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).

Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi

nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3

pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non

appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.

4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.

4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di

precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a

prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine

annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr.

12 [9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, questo termine viene

salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119

V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).

In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di

una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato

commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo

tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in

cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza

della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT

II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre quindi di

regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato

versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare

il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di

restituzione (DTF

110 V 306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della

conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò

renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare

il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380

consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Si ricorda inoltre che il principio posto in DTF 110 V 306 seg.,

secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un

secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento

delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento

della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si

estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è

ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in

generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte

dell'assicuratore (STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di

accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di

dipartirsi dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto

determinante - e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può

essere fatto risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe

(spesso) illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso

di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid.

1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento

a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 =

SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in fine).

Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle

assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono

coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una

di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore

ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la

Considerandi

decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità

amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma

soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il

fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

Infine, se per l'accertamento e l'esame del diritto alla

restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative

incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola

di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC

1989.

pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità incompetente non è

sufficiente in tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).

2.7

Nel caso concreto, in un

primo momento il diritto alle PC del ricorrente è stato ricalcolato a seguito

della segnalazione del 22 agosto 2013 (doc. 181) da parte dell’assicurato

stesso che, per la prima volta, ha riconosciuto che la moglie svolgeva

un’attività lucrativa presso l’__________ e che per tale attività dal 1°

gennaio al 31 luglio 2003 (recte: 2013) essa ha ricevuto uno stipendio di

Fr. 13'675.-.

La Cassa ha subito modificato dal 1° agosto 2013 (doc. 189) e poi

dal 1° settembre 2013 (doc. 206) il diritto alle PC dei coniugi.

Nel foglio di calcolo è stato inserito un reddito da attività

lucrativa annuo di Fr. 25'077.-, corrispondente alla somma guadagnata in sette

mesi riportata su un anno. Questo reddito e l’ammontare delle prestazioni riconosciute

sono stati confermati dalla Cassa sia per il 2014 (doc. 211) sia per il 2015 (doc.

219).

Il 15 dicembre 2014 (doc. 217) l’interessato ha informato la Cassa

di compensazione che dal 1° gennaio 2015 la moglie avrebbe lavorato ancora per

conto dell’__________, ma in ragione del 50%, perciò la prestazione mensile di

Fr. 2'225.- avrebbe dovuto essere corretta.

L’indomani (doc. 228) l’amministrazione gli ha così chiesto di

produrre il conteggio dello stipendio che la moglie avrebbe conseguito nel mese

di gennaio 2015.

Inoltre, con lettera del 4 marzo 2015 (doc. 230) la Cassa, per

potere procedere al riesame del suo diritto, ha chiesto all’assicurato di

produrre il certificato di salario del 2014 rilasciato a sua moglie dall’__________.

Sollecitato in tal senso il 13 aprile 2015 (doc. 231), il 21 aprile seguente

(doc. 232) l’amministrazione ha ricevuto il documento richiesto.

Da quel momento in poi, la Cassa ha cercato di entrare in possesso

della necessaria documentazione attestante l’esercizio in quegli anni non solo

dell’attività lucrativa presso l’__________, ossia l’unico posto di lavoro

segnalato dall’assicurato spontaneamente, ma anche presso l’__________, mai

menzionato dall’interessato (doc. 235).

L’intera documentazione portante sui redditi conseguiti dal

coniuge dell’assicurato dal 2011 al 2015 (docc. 308-413) presso i due predetti

datori di lavoro è giunta, dopo vari solleciti e richiami, soltanto il 25

gennaio 2016 e un mese dopo, il 29 febbraio 2016, l’amministrazione ha emesso

l’ordine di restituzione in esame portante sul periodo dal 1° agosto 2013 al 29

febbraio 2016.

2.8

Alla luce dei fatti e delle

circostanze esposte, si deve ritenere che il 4 marzo 2015 (doc. 230) la

Cassa di compensazione ha iniziato ad accertare se l’assicurato poteva contare

su altre entrate e il 21 aprile 2015, con la ricezione del certificato

di salario per l’anno 2014 rilasciato dall’__________ all’indirizzo di __________,

ha avuto la certezza che il coniuge dell’assicurato aveva svolto nel 2014 un’attività

lavorativa e lucrativa di cui, però, il beneficiario PC non aveva mai

informato l’amministrazione.

Non appena pervenutole questo certificato di salario, la Cassa ha subito

nuovamente interpellato l’interessato per sapere se questa attività era

proseguita anche nel 2015 (doc. 235).

Sulla scorta del conteggio del salario di marzo 2015 (doc. 236), il

17.

maggio 2015 (doc. 241) la Cassa di compensazione ha emanato una nuova

decisione che dal 1° giugno 2015 prendeva in considerazione non solo i redditi

conseguiti presso l’__________, ma anche presso il predetto istituto.

Una volta poi giunti tutti i conteggi mensili dei salari guadagnati

per entrambe le attività lucrative svolte dalla moglie del ricorrente

l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC della coppia e risultando

che, in quegli anni, l’assicurato ha percepito delle prestazioni complementari

maggiori rispetto al suo reale diritto a motivo che, non essendone a

conoscenza, la Cassa non ha mai computato nei redditi anche gli importi

incassati dall’__________, ma solo gli importi ricevuti per il lavoro svolto

all’__________, il 29 febbraio 2016 gli ha chiesto in restituzione quanto

versato in eccesso.

Il TCA evidenzia che dal momento in cui l’amministrazione ha

iniziato ad accertare se v’erano altri redditi (4 marzo 2015) a quando ne ha

avuto la certezza non solo per l’anno 2014 (21 aprile 2015), ma anche per il

2015.

(13 novembre 2015) e per i precedenti anni (25 gennaio 2016) e ha quindi

potuto emanare la decisione di restituzione qui contestata (29 febbraio 2016),

l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora

trascorso.

Ciò significa che la pretesa della Cassa cantonale di

compensazione del 29 febbraio 2016, emanata quando la Cassa disponeva quindi di

tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dai quali risultava sia il

principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare giacché essa era

in possesso di tutte le necessarie informazioni per ricalcolare il diritto alle

PC del ricorrente e dunque chiedergli la restituzione di quanto versatogli indebitamente

di troppo in quegli anni, è tempestiva.

È infatti al più presto al 21 aprile 2015 che comincia in specie normalmente

a decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle

circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la

restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).

L’ordine di restituzione del 29 febbraio 2016 non è pertanto

perento e come tale, nel principio, va confermato.

2.9

Per quanto concerne gli

importi da restituire stabiliti dalla Cassa di compensazione, va evidenziato

che l’autorità amministrativa ha ricalcolato il diritto alle

prestazioni complementari del ricorrente basandosi sui redditi da attività

lucrativa conseguiti dalla moglie dell’assicurato nel periodo dal 1° agosto 2013

al 29 febbraio 2016 e comprovati con i certificati di salario agli atti.

Tuttavia, le cifre ritenute dalla Cassa di

compensazione non sono corrette, poiché non sempre tengono conto di un salario

annuo, ma si limitano a sommare gli importi dei certificati di salario prodotti

dal ricorrente, che però non sempre si riferiscono a 12 mensilità annue. Per

questo motivo, dai calcoli effettuati dal Tribunale risulta che i redditi

incassati dalla moglie dell’assicurato negli anni 2013, 2014 e 2015 lavorando

per l’__________ e per l’__________ sono in realtà superiori alle cifre

ritenute dalla Cassa nei fogli di calcolo del suo diritto alle prestazioni

complementi rispettivamente agli importi riportati nella decisione di

restituzione del 29 febbraio 2016.

Ne discende che, dai calcoli che seguono, il

ricorrente deve restituire un ammontare maggiore rispetto a quello stabilito

dalla Cassa di compensazione. Infatti, la differenza fra le prestazioni

complementari ricevute e quelle che invece gli spettano di diritto tenendo

presente entrambi i redditi effettivi da lavoro della moglie è maggiore a

quella stabilita dalla Cassa.

Nel dettaglio, dal 1° agosto al 31 dicembre

2013.

i salari ricevuti dall’__________ ammontano a Fr. 13'796,35

(stipendio netto + Fr. 10.- di trattenuta per la commissione paritetica) e

quelli versati dall’__________ a Fr. 3'556,60 (salario netto per i mesi di

agosto, novembre e dicembre + Fr. 20.- di deduzione per la commissione

paritetica). Ora, malgrado la restituzione decorra dal mese di agosto 2013,

l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di "redditi probabili

determinanti, convertiti in redditi annui", ha stabilito il principio

del calcolo della PC annuale, quindi riferito sempre su un intero anno civile.

Occorre dunque riportare in reddito annuo i redditi mensili versati ma in

concreto, disponendo già dei salari che la moglie del ricorrente ha incassato

da gennaio a luglio 2013, il TCA ritiene più opportuno rifarsi ad essi anziché

fare una media annua.

Si ottiene così per l’__________ la somma di Fr. 16'167,25

che va ad aggiungersi ai precedenti Fr. 13'796,35, per un reddito annuo di Fr.

29'963,60.

Per gli introiti ricevuti dall’Istituto, la somma di

Fr. 9'779,40 dei 10 mesi dei certificati di salario va riportata su 12

mensilità (la 13a essendo già versata con dicembre), per ottenere Fr. 11'735,28.

In conclusione, i redditi computabili all’assicurato

nel 2013 sono pari a Fr. 41'698,88 (Fr. 29'963,60 + Fr. 11'735,28),

somma superiore ai Fr. 39'543.- stabilita dalla Cassa di compensazione, che si

è basata sui soli 10 certificati di salario agli atti e non ha invece

annualizzato tale importo (Fr. 9'579,40).

Per l’anno 2014 __________ ha

incassato dall’__________ uno stipendio di Fr. 31'174,55 che, come per l’anno

precedente, va corretto in Fr. 31'659,95, ossia aggiungendo all’importo effettivo

corrisposto le detrazioni per il vitto e per la commissione paritetica.

I salari versati dall’__________ per i 9 mesi

comprovati ammontano a Fr. 9'193,65 (salario netto + Fr. 20.- di detrazione

commissione paritetica) e quindi a Fr. 13'279,72 all’anno (su 13 mensilità).

Dal certificato di salario annuo (doc. 232) risulta che il salario lordo

mensile di Fr. 1'068,40 è stato versato per 13 mesi (Fr. 13'889,20) e che le

deduzioni ammontano a Fr. 987,45 ([Fr. Fr. 95,95 al mese - Fr. 20.- per la

commissione paritetica] x 13), perciò il reddito incassato quell’anno è pari a

Fr. 12'901,75.

La differenza fra i due importi risiede nel fatto

che nel mese di luglio la lavoratrice sembrerebbe avere incassato anche un

salario orario di Fr. 486.-, soggetto ai contributi sociali, importo che però

non è stato ritenuto nel certificato di salario annuo.

D’avviso del TCA, considerato che per i contributi

sociali e per le imposte fa stato, di norma, il certificato di salario (annuo),

in tal caso va quindi ritenuto l’importo che figura in questo documento.

Sommando i redditi percepiti da entrambi i datori di

lavoro si ha dunque un reddito computabile di Fr. 44'561,70 (Fr.

31'659,95 + Fr. 12'901,75), che è maggiore di Fr. 40'202.- fissati dalla Cassa.

Nel 2015 la moglie del ricorrente ha

guadagnato Fr. 30'200,95 lavorando presso l’__________, importo che, per gli

stessi motivi come per gli anni precedenti, va corretto e fissato in Fr.

30'546,20. Inoltre, i certificati mensili di salario si riferiscono a soli 11

mesi, perciò occorre riportare tale importo su 12 mensilità e quindi calcolare

un reddito di Fr. 33'323,13.

Il reddito acquisito lavorando presso l__________ è

pari a Fr. 11'855,10, che diventa Fr. 12'075,10 con l’aggiunta della detrazione

per la commissione paritetica.

Si ha così un totale annuo di Fr. 45'398,23,

anch’esso superiore ai Fr. 42'401.- calcolati dall’amministrazione.

2.10

Da quanto precede discende

chiaramente che il ricorrente deve restituire le somme ricevute in eccesso che,

per di più, sono superiori a quanto stabilito con la decisione del 26 febbraio

2016.

Pertanto, la violazione

dell'art. 24 OPC-AVS/AI che ne discende, e meglio dell'obbligo dell'assicurato

di informare la Cassa su ogni mutamento delle condizioni personali e ogni

variazione importante della sua situazione materiale, porta, in concreto, a

delle conseguenze (negative) nei confronti dell’assicurato.

Questo Tribunale rileva infine che anche fiscalmente l’assicurato

non ha dichiarato gli effettivi redditi conseguiti dal coniuge - circostanza

che sarà ad ogni buon conto segnalata da questa Corte all'autorità fiscale competente a norma dell'art. 185 LT per i necessari, se del caso, approfondimenti dal profilo

fiscale.

Stando così le cose, la

decisione della Cassa di compensazione con cui pretende la restituzione di prestazioni

complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio

2016.

deve essere confermata nel suo principio.

Gli atti vanno però trasmessi

all’amministrazione per un nuovo calcolo, secondo il considerando 2.9, dell’importo

da restituire.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti sono trasmessi

alla Cassa di compensazione per un nuovo calcolo, giusta il consid. 2.9, dell’importo

da restituire.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti