33.2016.4
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21 novembre 2016Italiano31 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2016.4
33.2016.5
TB
Lugano
21 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 aprile 2016 emanata da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario da anni di
prestazioni complementari per sé e la moglie __________, 1954, nel 2013 RI 1,
1934, ha ricevuto inizialmente una PC mensile di Fr. 2'353.- (doc. 168). A
seguito della comunicazione di agosto 2013 (doc. 181) che da gennaio a luglio
2013 la moglie aveva conseguito un reddito di Fr. 13'675.- svolgendo
un’attività lucrativa, la prestazione è stata calcolata in Fr. 1'066.- dal 1°
settembre 2013 (doc. 203), tenuto conto di un reddito da attività lucrativa
annuo lordo di Fr. 25'077.-.
Questo importo è stato confermato anche per il 2014 (doc. 211).
1.2. Nell’ambito di un riesame iniziato
il 16 dicembre 2014 (doc. 213) avviato a richiesta dell’assicurato (doc. 217),
la Cassa cantonale di compensazione gli ha chiesto di produrre il conteggio
dello stipendio della moglie del mese di gennaio 2015 (doc. 224), riconoscendogli
intanto una PC di Fr. 1'071.- al mese (doc. 219).
Il 1° marzo 2015 (doc. 226) l’assicurato ha prodotto questo documento
sottolineando il prezioso aiuto finanziario fornito dalla moglie attiva presso
l’__________, che invia mensilmente alla mamma all’estero buona parte delle sue
entrate per aiutarla, perciò ha chiesto alla Cassa di rimborsargli le ulteriori
spese a suo carico.
Venuta a conoscenza che la moglie ha lavorato nel 2014 anche
presso l’__________ (doc. 228), l’amministrazione ha chiesto all’assicurato il
4 marzo 2015 (doc. 230) di produrre il relativo certificato di salario (doc.
232) e il 22 aprile 2015 (doc. 235) di trasmettere, se la moglie era ancora
attiva, un conteggio dello stipendio del mese di marzo 2015 (doc. 236).
Sulla scorta di questo nuovo reddito, il 17 maggio 2015 (doc. 241)
la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 525.- il diritto mensile alle
prestazioni complementari dal 1° giugno 2015.
Il 31 agosto 2015 (doc. 246) l’assicurato si è lamentato della
diminuzione delle sue entrate e il 2 settembre 2015 (doc. 243) la Cassa di
compensazione gli ha chiesto di produrre i certificati di salario relativi agli
anni in cui la moglie ha svolto un’attività, atti che, giunti in forma completa
il 25 gennaio 2016 (docc. 307-412), hanno dato luogo il 26 febbraio 2016 a un
ricalcolo del suo diritto alle PC dall’agosto 2013 al 1° gennaio 2016 (docc. 414-421).
1.3. Con decisione del 29 febbraio
2016 (doc. 427) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso nei confronti di RI
1, in virtù dell'art. 25 LPGA, un ordine di restituzione di Fr. 22'619.- per
prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° agosto 2013 al 29
febbraio 2016.
1.4. L'opposizione dell'assicurato
del 3 marzo 2016 (doc. 429), completata successivamente (docc. 430-432), è
stata respinta con decisione su opposizione del 14 aprile 2016 (doc. II/1). La
Cassa di compensazione ha confermato che in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI vige
l'obbligo di informare la Cassa in merito a modifiche personali e materiali
dell'assicurato e dei suoi familiari.
L’amministrazione ha evidenziato che il 31 agosto 2015 (doc. 246)
l’assicurato ha chiesto di riesaminare la sua situazione e che in
quell’occasione è emerso per la prima volta che la moglie consegue un secondo
reddito svolgendo un’attività lucrativa presso l’__________ oltre che presso l’__________.
Ritenuto che in precedenza questa seconda attività non era mai
stata comunicata, la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC dal 2013 al 2016
con conseguente emanazione di un ordine di restituzione di Fr. 22'619.-.
Quanto alle spese enumerate dall’assicurato a sostegno del fatto
che il nuovo importo delle prestazioni complementari non sarebbe sufficiente
per vivere, la Cassa ha risposto che la lista dei costi computabili è esaustiva
e quindi le spese che non vi rientrano non possono essere riconosciute.
La Cassa di compensazione ha infine confermato l’importo da
restituire e ha rilevato che si pronuncerà sulla richiesta di condono solo dopo
che la decisione sarà cresciuta in giudicato.
1.5. Con ricorso del 28 aprile 2016
(doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare la decisione su opposizione, lamentando
difficoltà economiche dovute alla diminuzione, negli anni, delle prestazioni ricevute,
passate da Fr. 3'800.- agli attuali Fr. 1'270.-, dai quali deve dedurre l’affitto
di Fr. 1'100.- e quindi gli restano per vivere solo Fr. 150.- oltre a, per
fortuna, gli introiti percepiti dalla moglie che svolge un’attività lucrativa,
ma che deve aiutare la mamma, malata e all’estero, con piccoli aiuti
finanziari. Implicitamente il ricorrente segnala la sua impossibilità a
restituire Fr. 22'619.-.
1.6. Nella risposta del 3 maggio
2016 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso.
1.7. Il 13 maggio 2016 (doc. VI)
il ricorrente ha ribadito di non essere d’accordo con la decisione
dell’amministrazione e ha riproposto il calcolo delle sue entrate e delle sue
uscite, rilevando che “Devo arrangiarmi con la paga di mia moglie che a
anche 62 anni di età. Entro in 82 anni a vivere sotto un ponte.”.
1.8. Il 19 ottobre 2016 (doc. IX)
il TCA ha informato il ricorrente della possibilità di un peggioramento della
sua situazione invitandolo a comunicare al Tribunale se intendeva mantenere il
suo ricorso o se voleva ritirarlo onde evitare una decisione di restituzione
più sfavorevole a quella emanata dalla Cassa di compensazione.
Il 7 novembre 2016 (doc. X) il ricorrente ha ricordato che da 17
anni è al beneficio della rendita AVS e delle PC e che da 5 anni la moglie
lavora al 50% presso l’__________ e per 12 ore alla settimana all’__________.
Dal 1° gennaio 2016 vivono in due con soli Fr. 1'270.- più Fr. 870.- per i
premi di Cassa malati. Dedotto l’affitto gli rimangono Fr. 160.- al mese per
vivere, perciò gli è impossibile rimborsare il dovuto.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se è a giusta ragione che il ricorrente debba
restituire alla Cassa di compensazione la somma di Fr. 22'619.- per prestazioni
complementari percepite indebitamente dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.
2.2. Per
l'art. 24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale
o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione
complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente
per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed
ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle
prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che
riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto
di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in
cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest'ultimo è determinante.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010
EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito
che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di
prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò
il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr.
consid. 4.2).
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede
che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
2.3. Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o
riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
Per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi
ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca
della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora
noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine
del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea
e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi
devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da
modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a
un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per
quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a
comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e
allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir
provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i
nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il
richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in
tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna
ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se
egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la
circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei
fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova
perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di
fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata
presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non
basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della
pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da
quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto
che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF
118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano
state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;
STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio
considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,
in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c).
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
Fatti
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In concreto, con decisione
formale del 29 febbraio 2016 (doc. 427) la Cassa cantonale di compensazione ha indicato
che la necessità di un nuovo ricalcolo del diritto alle prestazioni
complementari dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016 era dato dal computo
dell’effettivo salario percepito dalla moglie dell’assicurato e che una nuova
decisione per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 luglio 2013 sarebbe stata
emanata in seguito.
La restituzione di prestazioni
complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta di un’ulteriore
entrata dei coniugi, fino ad allora mai dichiarata. Secondo la Cassa,
l'assicurato avrebbe così illecitamente beneficiato di prestazioni
complementari maggiori (almeno) dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.
A fronte di tale circostanza,
l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni complementari mensili
corrette di diritto dell’assicurato per il periodo dal 1° agosto 2013 al 1°
gennaio 2016; poi ha calcolato anno per anno gli importi chiesti in
restituzione, che corrispondono alla differenza fra quanto versato a suo tempo dalla
Cassa quando non era a conoscenza delle effettive entrate dei coniugi e il
nuovo importo di diritto.
Constatato quindi un indebito
versamento giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto all'assicurato
la restituzione della somma di Fr. 22'619.- erroneamente percepita (in più) per
il periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio 2016.
Nel proprio ricorso l'assicurato
si è limitato a evidenziare che, se non viene ripristinato l’importo che
riceveva in precedenza, gli è impossibile fare fronte a tutte le spese di cui
necessita per vivere insieme alla moglie (elencate nella sua opposizione del 3
marzo 2016, doc. 429) con soli Fr. 154.-, importo che risulta dall’attuale
introito di Fr. 1'264.- (AVS + PC) a cui deve essere dedotta la pigione di Fr.
1'110.-, mentre un tempo il suo diritto ammontava a Fr. 3'800.- al mese.
2.5. Va
innanzitutto rammentato che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso
di indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad
emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti
dell'art. 53 cpv. 2 LPGA per il riesame delle precedenti decisioni formali di
concessione delle prestazioni complementari.
Le decisioni formali di concessione di una prestazione
complementare dal 1° agosto 2013 (doc. 189) in poi si sono infatti rivelate manifestamente
errate fino al 29 febbraio 2016.
Le stesse non sono in effetti
conformi alla legislazione in materia di PC, che impone che l'importo della
prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che
eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Fra i redditi vanno infatti computati
due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività
lucrativa per quanto superino annualmente Fr. 1'500.- per i coniugi (art. 11
cpv. 1 lett. a LPC). Dagli accertamenti esperiti dalla Cassa di compensazione sono
emerse (dal 2011) delle entrate, mai dichiarate, conseguite dalla moglie del
ricorrente. In virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI l'assicurato era tenuto ad
informare la Cassa cantonale di compensazione di questi suoi nuovi redditi,
essendo determinanti per stabilire, insieme alle spese riconosciute, il suo
diritto alle prestazioni complementari.
Ne discende che la Cassa di
compensazione ha indebitamente versato all'assicurato delle prestazioni
complementari che, per ciò che concerne la fattispecie in esame, dal 2013 al
2016 non dovevano per contro essergli riconosciute in tale misura.
Inoltre, il riesame delle
decisioni alla base della concessione di una prestazione complementare dal 1° agosto
2013 in poi riveste un'importanza notevole, poiché esse hanno per oggetto una
prestazione periodica (DTF 119 V 475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno
2010, consid. 2.3).
La richiesta di restituzione
delle prestazioni complementari versate all'insorgente è quindi formalmente
giustificata.
Occorre in concreto verificare
la lamentela del ricorrente circa la correttezza della restituzione pretesa
dalla Cassa cantonale, retroattivamente fino al 1° agosto 2013, e in
particolare se la richiesta di restituzione sia tempestiva.
2.6. La restituzione è soggetta al
termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra
Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47
vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un
termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V
484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996,
pag. 192; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi
e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,
pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono
salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e
se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve
restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad
art. 25, pag. 286).
Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19
marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del
29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine
annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e
avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).
Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi
nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare
l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3
pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non
appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle
prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.
4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.
4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di
precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a
prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine
annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr.
12 [9C_795/2009]). Secondo giurisprudenza, questo termine viene
salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119
V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).
In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di
una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato
commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo
tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in
cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza
della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione
ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT
II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre quindi di
regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato
versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare
il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di
restituzione (DTF
110 V 306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della
conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò
renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare
il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380
consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).
Si ricorda inoltre che il principio posto in DTF 110 V 306 seg.,
secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un
secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento
delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento
della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si
estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è
ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in
generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte
dell'assicuratore (STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di
accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di
dipartirsi dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto
determinante - e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può
essere fatto risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe
(spesso) illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso
di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid.
1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento
a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 =
SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in fine).
Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle
assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono
coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una
di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore
ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la
Considerandi
decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità
amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma
soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il
fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
Infine, se per l'accertamento e l'esame del diritto alla
restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative
incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola
di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC
1989.
pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità incompetente non è
sufficiente in tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).
2.7
Nel caso concreto, in un
primo momento il diritto alle PC del ricorrente è stato ricalcolato a seguito
della segnalazione del 22 agosto 2013 (doc. 181) da parte dell’assicurato
stesso che, per la prima volta, ha riconosciuto che la moglie svolgeva
un’attività lucrativa presso l’__________ e che per tale attività dal 1°
gennaio al 31 luglio 2003 (recte: 2013) essa ha ricevuto uno stipendio di
Fr. 13'675.-.
La Cassa ha subito modificato dal 1° agosto 2013 (doc. 189) e poi
dal 1° settembre 2013 (doc. 206) il diritto alle PC dei coniugi.
Nel foglio di calcolo è stato inserito un reddito da attività
lucrativa annuo di Fr. 25'077.-, corrispondente alla somma guadagnata in sette
mesi riportata su un anno. Questo reddito e l’ammontare delle prestazioni riconosciute
sono stati confermati dalla Cassa sia per il 2014 (doc. 211) sia per il 2015 (doc.
219).
Il 15 dicembre 2014 (doc. 217) l’interessato ha informato la Cassa
di compensazione che dal 1° gennaio 2015 la moglie avrebbe lavorato ancora per
conto dell’__________, ma in ragione del 50%, perciò la prestazione mensile di
Fr. 2'225.- avrebbe dovuto essere corretta.
L’indomani (doc. 228) l’amministrazione gli ha così chiesto di
produrre il conteggio dello stipendio che la moglie avrebbe conseguito nel mese
di gennaio 2015.
Inoltre, con lettera del 4 marzo 2015 (doc. 230) la Cassa, per
potere procedere al riesame del suo diritto, ha chiesto all’assicurato di
produrre il certificato di salario del 2014 rilasciato a sua moglie dall’__________.
Sollecitato in tal senso il 13 aprile 2015 (doc. 231), il 21 aprile seguente
(doc. 232) l’amministrazione ha ricevuto il documento richiesto.
Da quel momento in poi, la Cassa ha cercato di entrare in possesso
della necessaria documentazione attestante l’esercizio in quegli anni non solo
dell’attività lucrativa presso l’__________, ossia l’unico posto di lavoro
segnalato dall’assicurato spontaneamente, ma anche presso l’__________, mai
menzionato dall’interessato (doc. 235).
L’intera documentazione portante sui redditi conseguiti dal
coniuge dell’assicurato dal 2011 al 2015 (docc. 308-413) presso i due predetti
datori di lavoro è giunta, dopo vari solleciti e richiami, soltanto il 25
gennaio 2016 e un mese dopo, il 29 febbraio 2016, l’amministrazione ha emesso
l’ordine di restituzione in esame portante sul periodo dal 1° agosto 2013 al 29
febbraio 2016.
2.8
Alla luce dei fatti e delle
circostanze esposte, si deve ritenere che il 4 marzo 2015 (doc. 230) la
Cassa di compensazione ha iniziato ad accertare se l’assicurato poteva contare
su altre entrate e il 21 aprile 2015, con la ricezione del certificato
di salario per l’anno 2014 rilasciato dall’__________ all’indirizzo di __________,
ha avuto la certezza che il coniuge dell’assicurato aveva svolto nel 2014 un’attività
lavorativa e lucrativa di cui, però, il beneficiario PC non aveva mai
informato l’amministrazione.
Non appena pervenutole questo certificato di salario, la Cassa ha subito
nuovamente interpellato l’interessato per sapere se questa attività era
proseguita anche nel 2015 (doc. 235).
Sulla scorta del conteggio del salario di marzo 2015 (doc. 236), il
17.
maggio 2015 (doc. 241) la Cassa di compensazione ha emanato una nuova
decisione che dal 1° giugno 2015 prendeva in considerazione non solo i redditi
conseguiti presso l’__________, ma anche presso il predetto istituto.
Una volta poi giunti tutti i conteggi mensili dei salari guadagnati
per entrambe le attività lucrative svolte dalla moglie del ricorrente
l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC della coppia e risultando
che, in quegli anni, l’assicurato ha percepito delle prestazioni complementari
maggiori rispetto al suo reale diritto a motivo che, non essendone a
conoscenza, la Cassa non ha mai computato nei redditi anche gli importi
incassati dall’__________, ma solo gli importi ricevuti per il lavoro svolto
all’__________, il 29 febbraio 2016 gli ha chiesto in restituzione quanto
versato in eccesso.
Il TCA evidenzia che dal momento in cui l’amministrazione ha
iniziato ad accertare se v’erano altri redditi (4 marzo 2015) a quando ne ha
avuto la certezza non solo per l’anno 2014 (21 aprile 2015), ma anche per il
2015.
(13 novembre 2015) e per i precedenti anni (25 gennaio 2016) e ha quindi
potuto emanare la decisione di restituzione qui contestata (29 febbraio 2016),
l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora
trascorso.
Ciò significa che la pretesa della Cassa cantonale di
compensazione del 29 febbraio 2016, emanata quando la Cassa disponeva quindi di
tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dai quali risultava sia il
principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare giacché essa era
in possesso di tutte le necessarie informazioni per ricalcolare il diritto alle
PC del ricorrente e dunque chiedergli la restituzione di quanto versatogli indebitamente
di troppo in quegli anni, è tempestiva.
È infatti al più presto al 21 aprile 2015 che comincia in specie normalmente
a decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle
circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la
restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).
L’ordine di restituzione del 29 febbraio 2016 non è pertanto
perento e come tale, nel principio, va confermato.
2.9
Per quanto concerne gli
importi da restituire stabiliti dalla Cassa di compensazione, va evidenziato
che l’autorità amministrativa ha ricalcolato il diritto alle
prestazioni complementari del ricorrente basandosi sui redditi da attività
lucrativa conseguiti dalla moglie dell’assicurato nel periodo dal 1° agosto 2013
al 29 febbraio 2016 e comprovati con i certificati di salario agli atti.
Tuttavia, le cifre ritenute dalla Cassa di
compensazione non sono corrette, poiché non sempre tengono conto di un salario
annuo, ma si limitano a sommare gli importi dei certificati di salario prodotti
dal ricorrente, che però non sempre si riferiscono a 12 mensilità annue. Per
questo motivo, dai calcoli effettuati dal Tribunale risulta che i redditi
incassati dalla moglie dell’assicurato negli anni 2013, 2014 e 2015 lavorando
per l’__________ e per l’__________ sono in realtà superiori alle cifre
ritenute dalla Cassa nei fogli di calcolo del suo diritto alle prestazioni
complementi rispettivamente agli importi riportati nella decisione di
restituzione del 29 febbraio 2016.
Ne discende che, dai calcoli che seguono, il
ricorrente deve restituire un ammontare maggiore rispetto a quello stabilito
dalla Cassa di compensazione. Infatti, la differenza fra le prestazioni
complementari ricevute e quelle che invece gli spettano di diritto tenendo
presente entrambi i redditi effettivi da lavoro della moglie è maggiore a
quella stabilita dalla Cassa.
Nel dettaglio, dal 1° agosto al 31 dicembre
2013.
i salari ricevuti dall’__________ ammontano a Fr. 13'796,35
(stipendio netto + Fr. 10.- di trattenuta per la commissione paritetica) e
quelli versati dall’__________ a Fr. 3'556,60 (salario netto per i mesi di
agosto, novembre e dicembre + Fr. 20.- di deduzione per la commissione
paritetica). Ora, malgrado la restituzione decorra dal mese di agosto 2013,
l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di "redditi probabili
determinanti, convertiti in redditi annui", ha stabilito il principio
del calcolo della PC annuale, quindi riferito sempre su un intero anno civile.
Occorre dunque riportare in reddito annuo i redditi mensili versati ma in
concreto, disponendo già dei salari che la moglie del ricorrente ha incassato
da gennaio a luglio 2013, il TCA ritiene più opportuno rifarsi ad essi anziché
fare una media annua.
Si ottiene così per l’__________ la somma di Fr. 16'167,25
che va ad aggiungersi ai precedenti Fr. 13'796,35, per un reddito annuo di Fr.
29'963,60.
Per gli introiti ricevuti dall’Istituto, la somma di
Fr. 9'779,40 dei 10 mesi dei certificati di salario va riportata su 12
mensilità (la 13a essendo già versata con dicembre), per ottenere Fr. 11'735,28.
In conclusione, i redditi computabili all’assicurato
nel 2013 sono pari a Fr. 41'698,88 (Fr. 29'963,60 + Fr. 11'735,28),
somma superiore ai Fr. 39'543.- stabilita dalla Cassa di compensazione, che si
è basata sui soli 10 certificati di salario agli atti e non ha invece
annualizzato tale importo (Fr. 9'579,40).
Per l’anno 2014 __________ ha
incassato dall’__________ uno stipendio di Fr. 31'174,55 che, come per l’anno
precedente, va corretto in Fr. 31'659,95, ossia aggiungendo all’importo effettivo
corrisposto le detrazioni per il vitto e per la commissione paritetica.
I salari versati dall’__________ per i 9 mesi
comprovati ammontano a Fr. 9'193,65 (salario netto + Fr. 20.- di detrazione
commissione paritetica) e quindi a Fr. 13'279,72 all’anno (su 13 mensilità).
Dal certificato di salario annuo (doc. 232) risulta che il salario lordo
mensile di Fr. 1'068,40 è stato versato per 13 mesi (Fr. 13'889,20) e che le
deduzioni ammontano a Fr. 987,45 ([Fr. Fr. 95,95 al mese - Fr. 20.- per la
commissione paritetica] x 13), perciò il reddito incassato quell’anno è pari a
Fr. 12'901,75.
La differenza fra i due importi risiede nel fatto
che nel mese di luglio la lavoratrice sembrerebbe avere incassato anche un
salario orario di Fr. 486.-, soggetto ai contributi sociali, importo che però
non è stato ritenuto nel certificato di salario annuo.
D’avviso del TCA, considerato che per i contributi
sociali e per le imposte fa stato, di norma, il certificato di salario (annuo),
in tal caso va quindi ritenuto l’importo che figura in questo documento.
Sommando i redditi percepiti da entrambi i datori di
lavoro si ha dunque un reddito computabile di Fr. 44'561,70 (Fr.
31'659,95 + Fr. 12'901,75), che è maggiore di Fr. 40'202.- fissati dalla Cassa.
Nel 2015 la moglie del ricorrente ha
guadagnato Fr. 30'200,95 lavorando presso l’__________, importo che, per gli
stessi motivi come per gli anni precedenti, va corretto e fissato in Fr.
30'546,20. Inoltre, i certificati mensili di salario si riferiscono a soli 11
mesi, perciò occorre riportare tale importo su 12 mensilità e quindi calcolare
un reddito di Fr. 33'323,13.
Il reddito acquisito lavorando presso l__________ è
pari a Fr. 11'855,10, che diventa Fr. 12'075,10 con l’aggiunta della detrazione
per la commissione paritetica.
Si ha così un totale annuo di Fr. 45'398,23,
anch’esso superiore ai Fr. 42'401.- calcolati dall’amministrazione.
2.10
Da quanto precede discende
chiaramente che il ricorrente deve restituire le somme ricevute in eccesso che,
per di più, sono superiori a quanto stabilito con la decisione del 26 febbraio
2016.
Pertanto, la violazione
dell'art. 24 OPC-AVS/AI che ne discende, e meglio dell'obbligo dell'assicurato
di informare la Cassa su ogni mutamento delle condizioni personali e ogni
variazione importante della sua situazione materiale, porta, in concreto, a
delle conseguenze (negative) nei confronti dell’assicurato.
Questo Tribunale rileva infine che anche fiscalmente l’assicurato
non ha dichiarato gli effettivi redditi conseguiti dal coniuge - circostanza
che sarà ad ogni buon conto segnalata da questa Corte all'autorità fiscale competente a norma dell'art. 185 LT per i necessari, se del caso, approfondimenti dal profilo
fiscale.
Stando così le cose, la
decisione della Cassa di compensazione con cui pretende la restituzione di prestazioni
complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° agosto 2013 al 29 febbraio
2016.
deve essere confermata nel suo principio.
Gli atti vanno però trasmessi
all’amministrazione per un nuovo calcolo, secondo il considerando 2.9, dell’importo
da restituire.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli atti sono trasmessi
alla Cassa di compensazione per un nuovo calcolo, giusta il consid. 2.9, dell’importo
da restituire.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti