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Decisione

33.2016.7

L'assicurata non ha mai effettivamente versato la pigione malgrado i contratti di locazione stipulati per l'abitazione in cui vive con la famiglia,comproprietaria dell'immobile.Pigione maggiorata abus

19 gennaio 2017Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori. Peraltro, nemmeno i suoi genitori versano un canone di locazione

alla proprietaria dell’immobile, che è la comunione ereditaria fu __________, composta

sia dai genitori stessi dell’interessata sia da una loro cugina.

Tuttavia, ciò è in pieno contrasto con il contratto di locazione che

il 5 ottobre 2012 (doc. 66) RA 1, in qualità di conduttori insieme alla figlia,

hanno stipulato con la comunione ereditaria, allora rappresentata dalla stessa __________,

per la locazione di un appartamento di 4 locali di 80 mq al primo piano dell’immobile

sito in Via __________ ad __________ (part. 55 RFD di __________), per il quale

è stata concordata una pigione netta di Fr. 1'600.- al mese. Nessun acconto è

stato inoltre previsto per le spese accessorie ed è chiaramente indicato che i

costi per il riscaldamento e l’acqua calda sono esclusi dal canone di

locazione.

Questo contratto è stato in essere dal 1° ottobre 2012 fino al

gennaio 2016 (doc. 300 dell’inc. n. 33.2016.6), ossia fino a quando il

patrocinatore della ricorrente ha comunicato alla Cassa di compensazione che la

CE fu __________, sempre rappresentata da __________, ha sottoscritto con la

sola RI 1, rappresentata dal padre, un contratto di locazione per

l’appartamento al piano terra di Via __________ ad __________ (part. n. 55 RFD

di __________), in coabitazione con i genitori. Questo contratto, non datato e

avente effetto retroattivo dal 1° ottobre 2012, prevede una pigione mensile di

Fr. 600.- ed è comprensivo di tutte le spese accessorie. Esso dispone inoltre

che “Il pagamento di questo canone è subordinato al versamento a favore di RI

1 di un sussidio all’alloggio da parte dell’AI di pari importo. Qualora questo

sussidio fosse inferiore al precitato canone quest’ultimo verrà allineato di

conseguenza.” (doc. A3).

Nemmeno per questo contratto di locazione è mai stato versato

alcunché dall’assicurata – e da chi ne detiene l’autorità parentale - e le

parti concordano su questa circostanza.

Stante quanto precede, malgrado vi siano (stati) non solo uno, ma

ben due contratti di locazione, la ricorrente e i suoi genitori non ne hanno mai

rispettato neanche uno.

In altri termini l’assicurata ha occupato gratuitamente l’ente

locato prima dai suoi familiari e poi da lei stessa, per abitarvi comunque

sempre con la sua famiglia.

Nessun canone di locazione è mai stato effettivamente

versato, né dai suoi genitori in qualità di conduttori dell’abitazione

familiare e neppure dall’insorgente stessa, o da chi per essa ne fa le veci,

come conduttrice.

In tali circostanze, per quanto concerne il diritto alle

prestazioni complementari – e quindi ciò è indipendente dall’ipotetica

compensazione che la ricorrente, sebbene non sia una coerede della CE, ma una

semplice conduttrice dell’appartamento in questione, ha evidenziato potrebbe

avvenire dal profilo del diritto civile qualora i coeredi decidessero di

sciogliere la comunione ereditaria - non è dunque possibile basarsi sulla

pigione pattuita, non essendo essa mai stata effettivamente corrisposta.

A questo proposito, il TCA rileva ancora che nel decreto di abbandono

emanato il 29 febbraio 2016 (doc. A2) dal Procuratore Pubblico è indicato che il

motivo del mancato incasso del canone di locazione convenuto da parte della

comunione ereditaria era “per tener conto delle difficoltà finanziarie attuali”.

Va qui (però) al riguardo osservato che dagli atti risulta che i

coniugi RA 1 hanno incassato Fr. 280'000.- dalla vendita di un terreno ad __________

(doc. 160 dell’inc. n. 33.2016.6) e che sono proprietari in comunione

ereditaria di due altri immobili che locano a terzi e della cui amministrazione

si occupano (doc. 115 dell’inc. n. 33.2016.6).

Ad ogni buon conto, ciò che è determinante è che la pigione

concordata non è stata effettivamente corrisposta al locatore.

Per quanto concerne la seconda condizione, che si riferisce all’ammontare

della pigione, la ricorrente pone in subordine alla base della sua richiesta di

computo un canone di locazione di Fr. 400.- al mese, ritenuta verosimilmente una

suddivisione su 4 teste partendo dai Fr. 1'600.- contrattualmente concordati,

sebbene gli occupanti reali e conosciuti dell’abitazione fossero tre (padre,

madre e figlia).

D’avviso del Tribunale, una tale pigione risulta essere maggiorata

in maniera manifestamente abusiva alla luce delle affermazioni rilasciate dal

patrocinatore stesso dell’assicurata a questo stesso Tribunale nell’ambito di

Considerandi

un’altra vertenza.

Il 23 settembre 2015 (docc. 238 e 239 dell’inc. n. 33.2016.6) egli

ha infatti eccepito che “La casa di __________ è una piccola casa con due

piccoli e modesti appartamenti, poco più che un tugurio: in uno abita il padre

della signora __________ e è piccolissimo, nell’altro abitano i coniugi RA 1

con la figlia RI 1 e è poco più grande. Di conseguenza non si può ritenere che

vi sia una economia domestica comune tra il padre e i ricorrenti: (…) non siamo

in presenza di una famiglia composta di 4 persone e di un’abitazione di

standard normale: i ricorrenti nella primavera 2012 sono stati costretti a

staccare due vecchi termosifoni a olio per riscaldamento, uno dei due boiler per

l’acqua calda, un vecchio congelatore e un refrigerante dato il loro troppo

consumo di elettricità (...)”.

Questa descrizione dell’abitazione stride con la successiva sottoscrizione

del contratto di locazione del 5 ottobre 2012 per una pigione netta di Fr.

1'600.- al mese, escluse le spese accessorie restanti a carico dei conduttori.

2.7

Non potendo quindi fare capo

al canone di locazione stipulato fra le parti, mai versato, sia esso di Fr.

1'600.- sia ammontante a Fr. 600.- mensili, la pigione computabile alla

ricorrente quale spesa riconosciuta va pertanto stabilita basandosi sul valore

locativo fiscale dell’immobile. D’altronde, l’abitazione è occupata dalla

beneficiaria PC congiuntamente con i proprietari (in comunione ereditaria),

perciò è l’importo del valore locativo che deve essere ripartito fra tutte le

persone (Pratique VSI 1998 pag. 35).

Dagli atti risulta che l’immobile di Via Sorgente 16 ad __________

è composto di due appartamenti, visto che il costo dell’elettricità veniva

fatturato distintamente sulla base di due contatori separati (docc. 89-108 e

177-187 dell’inc. n. 33.2016.6). Inoltre, il patrocinatore dell’insorgente ha dichiarato

che l’appartamento al piano terra costituisce l’abitazione familiare, in cui

ella vive con i suoi genitori che si occupano di lei, mentre l’appartamento al

primo piano, più piccolo, è abitato dal nonno materno (doc. 239 dell’inc. n.

33.2016

).

L’autorità fiscale, espressamente interpellata dalla Cassa di

compensazione in due occasioni sul valore locativo dell’immobile al primo piano

abitato dall’assicurata (docc. 139 e 309 dell’inc. n. 33.2016.6), nelle sue

risposte del 17 luglio 2015 e del 2 giugno 2016 (doc. A5) ha affermato che “il

valore locativo complessivo dell’immobile di cui al fondo 55 RFD di __________,

detenuto in comunione ereditaria dai signori __________ (…), __________ (…) e __________

(…), ammonta a CHF 8'996.-.”.

Ritenuta ipotizzabile una divisione paritaria del reddito

dell’intera sostanza immobiliare per determinare il valore locativo fiscale di

ciascun appartamento, va pertanto stabilito che l’ente locato occupato

dall’assicurata ha un valore locativo di Fr. 4'998.-.

A questo importo va aggiunto il forfait di Fr. 1'680.- per le

spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI) che, come la pigione che in

questo caso è sotto forma di reddito immobiliare (art. 12 OPC-AVS/AI), in virtù

dell’art. 16c OPC-AVS/AI deve essere suddiviso tra i membri della comunione

domestica (STFA P 62/00 del 1° giugno 2001; STCA 33.2013.5 del 18 dicembre

2013).

Si ha dunque una pigione computabile all’assicurata come spesa

riconosciuta di Fr. 2'060.- ({[Fr. 8'996.- : 2] + Fr. 1'680.-} : 3).

2.8

Da quanto precede discende

che la decisione su opposizione della Cassa di compensazione, che ha

ripristinato dal 1° aprile 2015 il diritto alle PC della ricorrente, considera

correttamente, fra le spese riconosciute (uscite), una locazione di Fr.

2'060.-.

2.9

Medesima conclusione va

tratta per la decisione su opposizione, sempre del 25 agosto 2016, con cui

l’amministrazione ha chiesto in restituzione all’assicurata le prestazioni

complementari che ha ricevuto in eccesso dal 1° ottobre 2012, ossia da quando

ha considerato una pigione a suo carico di Fr. 4'800.- (docc. 58-85) – partendo

da un costo mensile di Fr. 1'600.- al mese e quindi di Fr. 19'200.- annui, a

cui sono stati dedotti i 3/4 (Fr. 14'400.-) per tenere conto del fatto che

l’appartamento era occupato da tre persone (in realtà solo due) che non erano

incluse nel calcolo delle PC, oltre all’assicurata – anziché di, come visto,

Fr. 2'060.-.

L’ammontare di Fr. 2'060.- va dunque computato nelle spese

riconosciute della ricorrente sin dal 1° ottobre 2012 e sostituisce l’importo

di Fr. 4'800.- ritenuto nei precedenti fogli di calcolo PC.

Di conseguenza, la decisione di restituzione del 14 giugno 2016

(doc. 332 dell’inc. n. 33.2016.6) che la Cassa di compensazione ha emesso per

le prestazioni complementari versate indebitamente dal 1° ottobre 2012 al 31

marzo 2015, ossia fino a quando ha sospeso le prestazioni, e calcolate in Fr.

6'840.- quale differenza fra il reale ed effettivo diritto nuovamente stabilito

considerando una pigione di Fr. 2'060.- e le prestazioni complementari a suo

tempo versate sulla base di una pigione di Fr. 4'800.-, è corretta e come tale

va confermata.

2.10

In conclusione, entrambe

le decisioni su opposizione impugnate dall’insorgente devono essere confermate,

mentre il ricorso che il 20 settembre 2016 RI 1 ha inoltrato a questo Tribunale

congiuntamente contro queste due decisioni deve essere integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti