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33.2017.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 luglio 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi giustificativi, così come effettuato per il rimborso delle spese di

trasporto e delle cure dentarie.

In particolare, l’amministrazione ha

osservato che il formulario “Accertamento spese per prodotti dietetici” viene

trasmesso agli assicurati quando presentano una richiesta di rimborso per delle

spese supplementari per la dietra, ciò che è in concreto avvenuta solamente

l’11 novembre 2016 durante il colloquio orale. Non si può dunque imputare alla

Cassa una violazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA e quindi dei diritti

dell’assicurato.

E. Con

ricorso del 9 maggio 2017 (doc I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di dichiarare

nulle la lettera di riesame dell’11 gennaio 2017 e la decisione su opposizione

del 19 aprile 2017. Di conseguenza, il ricorrente ha postulato il versamento

del forfait annuo di Fr. 2'100.- dal 1° gennaio 2017 sulla base di due nuovi

certificati medici (docc. C e D) e, “Viste le violazioni messe in atto, a

titolo di risarcimento, si riconosca non solo il termine retroattivo di 15

mesi, ma bensì di 30 mesi.”.

F. Nella

sua risposta del 2 giugno 2017 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione

ha proposto di respingere il ricorso alla luce della presa di posizione del

medico fiduciario del 1° giugno 2017 (doc. 35), il quale ha affermato che le

patologie di cui è affetto l’assicurato e i fattori di rischio diagnosticati

non comportano delle spese supplementari e, per di più, la dieta che egli deve

seguire non può essere considerata alla stregua di un regime dietetico di

importanza vitale.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi

mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante

giurisprudenza del Tribunale Federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Per una critica della dottrina sulla

STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 in cui il Tribunale federale ha annullato

una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino

siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e

più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2

LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare

giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I

– 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pagg. 328 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

Con

scritto del 2 novembre 2016 (doc. 21) la Cassa di compensazione ha comunicato

all’assicurato il rifiuto della concessione delle spese supplementari per la

dieta chiesto in base allo specifico formulario “Accertamento spese per

prodotti dietetici”, compilato dalla dr.ssa med. __________ il 23 novembre

2016.

Il ricorrente ha ricevuto un identico scritto,

sempre intitolato “riesame”, ma datato 11 gennaio 2017 (doc. B).

Come indicato in precedenza, il 26

gennaio 2017 (doc. 25) l’assicurato ha inoltrato “ricorso” contro la

“decisione” dell’11 gennaio 2017 e, considerando queste osservazioni a titolo

di opposizione, il 19 aprile 2017 (doc. A) la Cassa di compensazione ha poi

emanato la decisione su opposizione oggetto del ricorso in esame.

Prima di entrare nel merito dell'esame

della decisione su opposizione, occorre verificare la portata e la validità

della prima comunicazione negativa della Cassa, contro la quale l’assicurato ha

formulato un “ricorso” che è stato considerato alla stregua di un’opposizione.

3.

Per

l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando

vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto

le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

Ai sensi dell’art. 49

cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d'accertamento

deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di

protezione.

Secondo l’art. 49 cpv. 3

LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi

giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle

richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per l'interessato.

Le prestazioni, i crediti e le

ingiunzioni che non sono contemplati nell'art. 49 cpv. 1 possono essere

sbrigati con una procedura semplificata (art. 51 cpv. 1 LPGA) e, in tal caso, per

l’art. 51 cpv. 2 LPGA l’assicurato può esigere che sia emanata

una decisione.

Nella DTF 134 V 145 il

Tribunale federale ha affermato che se l'assicuratore ha comunicato a

torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di

una decisione, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il

disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il proprio

disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l'assicuratore emanerà

una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare

opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida,

così come se fosse stata resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA

(consid. 5).

Questo principio è stato

confermato in numerose sentenze, fra cui anche nella STF 8C_849/2014 del 14

luglio 2016, in cui l’assicuratore infortuni ha informato l’assicurata con

lettera del 7 settembre 2011, non munita dei mezzi di diritto, del suo rifiuto

ad assumersi le conseguenze dell’evento del 14 settembre 2010, non rispettando

i criteri di un infortunio. Il 28 maggio 2013 l’assicurata ha domandato

all’assicuratore infortuni di riconsiderare la sua presa di posizione

rispettivamente di notificarle una decisione formale impugnabile mediante

opposizione, ciò che l’assicuratore ha rifiutato, facendo valere che il termine

di reazione di un anno per opporsi al suo rifiuto era scaduto. Interpellata con

un ricorso per denegata giustizia, la Corte delle assicurazioni sociali del

Tribunale cantonale del Canton Vaud l’ha accolto il 20 ottobre 2014 e ha

rinviato la causa all’assicuratore infortuni affinché emanasse una decisione

formale soggetta a opposizione. L’assicuratore ha impugnato il giudizio

cantonale chiedendo il rigetto del ricorso per denegata giustizia e la conferma

della sua decisione di rifiuto di versare prestazioni del 7 settembre 2011.

L’autorità giudiziaria cantonale ha

accolto il ricorso in primo luogo perché ha ritenuto che il 7 settembre 2011

l’assicuratore infortuni avesse comunicato a torto il suo rifiuto di assumersi

il caso facendo uso della procedura semplificata dell’art. 51 LPGA, mentre

avrebbe dovuto agire conformemente all’art. 49 cpv. 1 LPGA e all’art. 124 OAINF

notificando una decisione formale all’interessata. La Corte cantonale ha accertato

che l’assicurata aveva manifestato il suo disaccordo nel termine di un anno previsto

dalla giurisprudenza (DTF 134 V 145 consid. 5) e che, malgrado le spiegazioni

fornitele telefonicamente, essa intendeva mantenere la sua contestazione.

In secondo luogo, i giudici cantonali

hanno considerato che l’assenza di informazioni da parte dell’assicuratore

infortuni sulle modalità di contestazione e la possibilità di domandare una decisione

formale costituiva una violazione del principio della buona fede. Pertanto,

l’assicuratore ricorrente doveva immediatamente emettere una decisione formale

soggetta ad opposizione (cfr. consid. 3).

Alla critica, secondo cui anche in caso

di comunicazione errata resa sulla base dell’art. 51 cpv. 1 LPGA l’assicurato

che intende contestare una decisione dell’assicuratore debba rispettare le

esigenze formali e di contenuto poste dall’art. 10 OPGA e che ciò non

costituirebbe un formalismo eccessivo (cfr. consid. 5.1), il Tribunale federale

ha risposto che tale conclusione era errata. Infatti, secondo la sistematica

della legge, l’art. 10 OPGA si riferisce unicamente all’art. 52 LPGA e quindi

all’opposizione. L’intervento di un assicurato a seguito di una comunicazione resa

per errore sulla base dell’art. 51 LPGA non deve invece, secondo l’Alta Corte,

soddisfare le esigenze di forma previste per l’opposizione, la quale interviene

a uno stadio successivo della procedura, e meglio quando una decisione formale

è stata emessa. Il TF ha evidenziato che nemmeno la giurisprudenza (STF 8C_789/2012

del 16 settembre 2013 consid. 4.1; STF 8C_467/2011 del 21 dicembre 2011 consid.

4.

) impone una forma particolare alla manifestazione di volontà di un assicurato

di opporsi a una decisione informale (cfr. consid. 5.2).

In conclusione, il Tribunale federale

ha quindi confermato il giudizio cantonale impugnato nella misura in cui

portava sul vizio di procedura imputabile all’assicuratore ricorrente. Non

v’era quindi motivo di esaminare la seconda parte della motivazione della Corte

cantonale relativa alla violazione del principio della buona fede (cfr. consid.

6).

4.

Nell’evenienza

concreta, è indubbio che lo scritto del 2 gennaio 2017, rispettivamente quello

dell’11 gennaio 2017, identico al precedente e il solo ricevuto

dall’assicurato, costituisce una decisione informale, essendo sprovvisto

dell’indicazione dei rimedi di diritto.

Tuttavia, trattandosi di una situazione

di disaccordo con l’interessato, visto che gli rifiutava il forfait annuo di

Fr. 2'100.-, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto emanare una decisione formale

conformemente all’art. 49 cpv. 1 LPGA.

Vero è che l’assicurato ha saputo comunque

fare valere i propri diritti formulando il 26 gennaio 2017 (doc. 25) un

“ricorso” all’indirizzo della Cassa di compensazione.

Ma la reazione dell’amministrazione a

questa contestazione doveva essere, conformemente all’esposta giurisprudenza

(DTF 134 V 145), l’emanazione di una decisione formale e non di una decisione

su opposizione, ritenuto come lo scritto del 26 gennaio 2017 non potesse essere

considerato come un’opposizione ai sensi dell’art. 10 OPGA in connessione con

l’art. 52 LPGA, facendo per l’appunto difetto una decisione formale contro cui

opporsi (STF 8C_849/2014 del 14 luglio 2016 consid. 5.2).

Avendo l’assicurato manifestato nel termine

di un anno previsto dalla giurisprudenza (DTF 134 V 145 consid. 5) il suo

disaccordo al rifiuto della mancata concessione del supplemento annuo per le spese

per la dieta, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale nel 2008 la

Cassa di compensazione era tenuta ad emettere senza indugio una decisione

formale munita dei necessari rimedi di diritto, contro cui l’interessato

avrebbe poi potuto opporsi in virtù dell’art. 52 LPGA.

Nel proseguo della causa, invece, l’amministrazione

ha direttamente emanato una decisione su opposizione, ritenendo le contestazioni

del 26 gennaio 2017 come un’opposizione.

5.

Da

quanto precede discende che la decisione su opposizione del 19 aprile 2017 deve

essere considerata quale decisione formale di rifiuto del riconoscimento del

forfait di Fr. 2'100.- giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, mentre il ricorso del 9

maggio 2017 a questo Tribunale va inteso come opposizione a tale decisione

formale a norma dell’art. 52 cpv. 1 LPGA.

Stanti così le cose, gli atti vanno

pertanto trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per l’emanazione di

una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA che tenga conto delle osservazioni

di merito dell’assicurato formulate nel suo ricorso.

Infine, il TCA non può non

stigmatizzare come l’amministrazione sia già incorsa in passato in questo vizio

formale, rifiutando agli assicurati la concessione di prestazioni con il

semplice invio di comunicazioni informali e non tramite decisioni formali.

Come già osservato da questo Tribunale

nelle STCA 33.2010.24 del 25 agosto 2011 e STCA 33.2007.6 del 26 novembre 2007,

l'amministrazione è invitata a miglior chiarezza nelle sue comunicazioni, preferendo

semmai, ogni volta, emanare una decisione formale munita dei rimedi di

diritto conformemente alle esigenze poste dalla LPGA e dalla giurisprudenza e

non limitandosi a notificare semplici comunicazioni scritte agli assicurati.

6.

Il

ricorso deve quindi essere accolto, per motivi formali, e la decisione

impugnata annullata con la trasmissione degli atti all’amministrazione per i

suoi incombenti. Anche se vincente in causa, in assenza di patrocinio,

all’assicurato non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti vanno trasmessi alla Cassa cantonale

di compensazione per emanare una nuova decisione su opposizione ai sensi del

considerando 5.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti