33.2017.2
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12 luglio 2017Italiano14 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2017.2
TB
Lugano
12 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 aprile 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. Beneficiario
di prestazioni complementari all’AI dal 1° agosto 2009 (doc. 11) RI 1, nato nel
1963, l’11 ottobre 2016 (doc. 16) ha chiesto alla Cassa cantonale di
compensazione di essere convocato per un colloquio durante il quale, avvenuto
l’11 novembre 2016, ha sollecitato la consegna dell’apposito formulario per
l’accertamento delle spese per prodotti dietetici, che gli è stato trasmesso
con lo scritto del 14 novembre 2016 (doc. 17).
L’assicurato ha inviato
all’amministrazione il formulario compilato il 23 novembre 2016 (doc. 19) dal
suo medico curante, chiedendo il riconoscimento retroattivo per 15 mesi del
forfait annuo.
B. Sentita
il 15 dicembre 2016 (doc. 20) la Commissione aiuto domestico che ha respinto la
domanda dell’assicurato in merito al riconoscimento del forfait per le spese
per la dieta, con scritti del 2 (doc. 21) e dell’11 gennaio 2017 (doc. B) intitolati
“riesame” la Cassa di compensazione ha informato l’interessato che il medico
fiduciario non riteneva adempiuti i requisiti per riconoscere le spese supplementari
per la dieta, visto che in concreto non gli comportava una maggiore spesa (art.
14 LPC e art. 14 LaLPC).
C. Il
26 gennaio 2017 (doc. 25) RI 1 ha inoltrato “ricorso” alla Cassa di compensazione
contestando il rifiuto, ricevuto anche telefonicamente a seguito della richiesta
di spiegazioni, del riconoscimento delle spese forfettarie di Fr. 2'100.- annui,
visto che il suo medico curante ha nuovamente attestato la necessità di una dieta
ipocalorica a basso indice glicemico dovuta al suo stato di salute (doc. E),
necessità che pure una perizia dell’Ufficio AI aveva già stabilito nel 2010 a
fronte di fattori di rischio quali l’ipertensione arteriosa, la sindrome
metabolica e l’obesità. L’assicurato ha quindi chiesto che il forfait legale
gli sia riconosciuto dal 1° gennaio 2017, oltre a un danno finanziario di Fr.
12'600.- per il mancato versamento del dovuto dal 2010 al 2016 a causa
dell’impossibilità di reperire l’apposito formulario per inoltrare la richiesta
per le spese per prodotti dietetici.
Con e-mail del 6 marzo 2017 (doc. 27)
l’assicurato ha sostanzialmente ribadito la necessità medica di sottoporsi a un
regime dietetico di importanza vitale e quindi di percepire il forfait legale.
D. A
seguito del nuovo parere negativo del 13 aprile 2017 (doc. 28) della Commissione
medica, con decisione su opposizione del 19 aprile 2017 (doc. A) la Cassa
cantonale di compensazione ha confermato la “decisione” del 2 gennaio 2017, affermando
che i vari certificati medici prodotti dall’assicurato sono stati sottoposti in
due occasioni alla Commissione medica, la quale ha concluso che il forfait
annuo di Fr. 2'100.- non può essergli accordato in quanto la tipologia di dieta
che deve seguire non gli comporta dei costi supplementari. In tal senso è stata
respinta anche la richiesta di rimborso retroattiva di tale forfait.
Quanto al preteso danno finanziario
subìto, la Cassa ha rilevato che nel formulario di richiesta di prestazioni
complementari compilato nel 2010 l’interessato ha indicato di non necessitare
di una dieta di importanza vitale. Inoltre, egli era al corrente che per beneficiare
del rimborso delle spese di malattia era necessario farne richiesta e inviarle
Fatti
i relativi giustificativi, così come effettuato per il rimborso delle spese di
trasporto e delle cure dentarie.
In particolare, l’amministrazione ha
osservato che il formulario “Accertamento spese per prodotti dietetici” viene
trasmesso agli assicurati quando presentano una richiesta di rimborso per delle
spese supplementari per la dietra, ciò che è in concreto avvenuta solamente
l’11 novembre 2016 durante il colloquio orale. Non si può dunque imputare alla
Cassa una violazione dell’art. 27 cpv. 1 LPGA e quindi dei diritti
dell’assicurato.
E. Con
ricorso del 9 maggio 2017 (doc I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di dichiarare
nulle la lettera di riesame dell’11 gennaio 2017 e la decisione su opposizione
del 19 aprile 2017. Di conseguenza, il ricorrente ha postulato il versamento
del forfait annuo di Fr. 2'100.- dal 1° gennaio 2017 sulla base di due nuovi
certificati medici (docc. C e D) e, “Viste le violazioni messe in atto, a
titolo di risarcimento, si riconosca non solo il termine retroattivo di 15
mesi, ma bensì di 30 mesi.”.
F. Nella
sua risposta del 2 giugno 2017 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione
ha proposto di respingere il ricorso alla luce della presa di posizione del
medico fiduciario del 1° giugno 2017 (doc. 35), il quale ha affermato che le
patologie di cui è affetto l’assicurato e i fattori di rischio diagnosticati
non comportano delle spese supplementari e, per di più, la dieta che egli deve
seguire non può essere considerata alla stregua di un regime dietetico di
importanza vitale.
Il ricorrente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante
giurisprudenza del Tribunale Federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Per una critica della dottrina sulla
STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 in cui il Tribunale federale ha annullato
una decisione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino
siccome emanata a giudice unico, apparentemente instaurando così una nuova e
più restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2
LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare
giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RTiD I
– 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pagg. 328 e segg.
nel merito
Considerandi
2.
Con
scritto del 2 novembre 2016 (doc. 21) la Cassa di compensazione ha comunicato
all’assicurato il rifiuto della concessione delle spese supplementari per la
dieta chiesto in base allo specifico formulario “Accertamento spese per
prodotti dietetici”, compilato dalla dr.ssa med. __________ il 23 novembre
2016.
Il ricorrente ha ricevuto un identico scritto,
sempre intitolato “riesame”, ma datato 11 gennaio 2017 (doc. B).
Come indicato in precedenza, il 26
gennaio 2017 (doc. 25) l’assicurato ha inoltrato “ricorso” contro la
“decisione” dell’11 gennaio 2017 e, considerando queste osservazioni a titolo
di opposizione, il 19 aprile 2017 (doc. A) la Cassa di compensazione ha poi
emanato la decisione su opposizione oggetto del ricorso in esame.
Prima di entrare nel merito dell'esame
della decisione su opposizione, occorre verificare la portata e la validità
della prima comunicazione negativa della Cassa, contro la quale l’assicurato ha
formulato un “ricorso” che è stato considerato alla stregua di un’opposizione.
3.
Per
l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando
vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto
le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Ai sensi dell’art. 49
cpv. 2 LPGA una domanda relativa a una decisione d'accertamento
deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di
protezione.
Secondo l’art. 49 cpv. 3
LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi
giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle
richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare
pregiudizi per l'interessato.
Le prestazioni, i crediti e le
ingiunzioni che non sono contemplati nell'art. 49 cpv. 1 possono essere
sbrigati con una procedura semplificata (art. 51 cpv. 1 LPGA) e, in tal caso, per
l’art. 51 cpv. 2 LPGA l’assicurato può esigere che sia emanata
una decisione.
Nella DTF 134 V 145 il
Tribunale federale ha affermato che se l'assicuratore ha comunicato a
torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di
una decisione, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il
disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il proprio
disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l'assicuratore emanerà
una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare
opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida,
così come se fosse stata resa correttamente a norma dell'art. 51 cpv. 1 LPGA
(consid. 5).
Questo principio è stato
confermato in numerose sentenze, fra cui anche nella STF 8C_849/2014 del 14
luglio 2016, in cui l’assicuratore infortuni ha informato l’assicurata con
lettera del 7 settembre 2011, non munita dei mezzi di diritto, del suo rifiuto
ad assumersi le conseguenze dell’evento del 14 settembre 2010, non rispettando
i criteri di un infortunio. Il 28 maggio 2013 l’assicurata ha domandato
all’assicuratore infortuni di riconsiderare la sua presa di posizione
rispettivamente di notificarle una decisione formale impugnabile mediante
opposizione, ciò che l’assicuratore ha rifiutato, facendo valere che il termine
di reazione di un anno per opporsi al suo rifiuto era scaduto. Interpellata con
un ricorso per denegata giustizia, la Corte delle assicurazioni sociali del
Tribunale cantonale del Canton Vaud l’ha accolto il 20 ottobre 2014 e ha
rinviato la causa all’assicuratore infortuni affinché emanasse una decisione
formale soggetta a opposizione. L’assicuratore ha impugnato il giudizio
cantonale chiedendo il rigetto del ricorso per denegata giustizia e la conferma
della sua decisione di rifiuto di versare prestazioni del 7 settembre 2011.
L’autorità giudiziaria cantonale ha
accolto il ricorso in primo luogo perché ha ritenuto che il 7 settembre 2011
l’assicuratore infortuni avesse comunicato a torto il suo rifiuto di assumersi
il caso facendo uso della procedura semplificata dell’art. 51 LPGA, mentre
avrebbe dovuto agire conformemente all’art. 49 cpv. 1 LPGA e all’art. 124 OAINF
notificando una decisione formale all’interessata. La Corte cantonale ha accertato
che l’assicurata aveva manifestato il suo disaccordo nel termine di un anno previsto
dalla giurisprudenza (DTF 134 V 145 consid. 5) e che, malgrado le spiegazioni
fornitele telefonicamente, essa intendeva mantenere la sua contestazione.
In secondo luogo, i giudici cantonali
hanno considerato che l’assenza di informazioni da parte dell’assicuratore
infortuni sulle modalità di contestazione e la possibilità di domandare una decisione
formale costituiva una violazione del principio della buona fede. Pertanto,
l’assicuratore ricorrente doveva immediatamente emettere una decisione formale
soggetta ad opposizione (cfr. consid. 3).
Alla critica, secondo cui anche in caso
di comunicazione errata resa sulla base dell’art. 51 cpv. 1 LPGA l’assicurato
che intende contestare una decisione dell’assicuratore debba rispettare le
esigenze formali e di contenuto poste dall’art. 10 OPGA e che ciò non
costituirebbe un formalismo eccessivo (cfr. consid. 5.1), il Tribunale federale
ha risposto che tale conclusione era errata. Infatti, secondo la sistematica
della legge, l’art. 10 OPGA si riferisce unicamente all’art. 52 LPGA e quindi
all’opposizione. L’intervento di un assicurato a seguito di una comunicazione resa
per errore sulla base dell’art. 51 LPGA non deve invece, secondo l’Alta Corte,
soddisfare le esigenze di forma previste per l’opposizione, la quale interviene
a uno stadio successivo della procedura, e meglio quando una decisione formale
è stata emessa. Il TF ha evidenziato che nemmeno la giurisprudenza (STF 8C_789/2012
del 16 settembre 2013 consid. 4.1; STF 8C_467/2011 del 21 dicembre 2011 consid.
4.
) impone una forma particolare alla manifestazione di volontà di un assicurato
di opporsi a una decisione informale (cfr. consid. 5.2).
In conclusione, il Tribunale federale
ha quindi confermato il giudizio cantonale impugnato nella misura in cui
portava sul vizio di procedura imputabile all’assicuratore ricorrente. Non
v’era quindi motivo di esaminare la seconda parte della motivazione della Corte
cantonale relativa alla violazione del principio della buona fede (cfr. consid.
6).
4.
Nell’evenienza
concreta, è indubbio che lo scritto del 2 gennaio 2017, rispettivamente quello
dell’11 gennaio 2017, identico al precedente e il solo ricevuto
dall’assicurato, costituisce una decisione informale, essendo sprovvisto
dell’indicazione dei rimedi di diritto.
Tuttavia, trattandosi di una situazione
di disaccordo con l’interessato, visto che gli rifiutava il forfait annuo di
Fr. 2'100.-, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto emanare una decisione formale
conformemente all’art. 49 cpv. 1 LPGA.
Vero è che l’assicurato ha saputo comunque
fare valere i propri diritti formulando il 26 gennaio 2017 (doc. 25) un
“ricorso” all’indirizzo della Cassa di compensazione.
Ma la reazione dell’amministrazione a
questa contestazione doveva essere, conformemente all’esposta giurisprudenza
(DTF 134 V 145), l’emanazione di una decisione formale e non di una decisione
su opposizione, ritenuto come lo scritto del 26 gennaio 2017 non potesse essere
considerato come un’opposizione ai sensi dell’art. 10 OPGA in connessione con
l’art. 52 LPGA, facendo per l’appunto difetto una decisione formale contro cui
opporsi (STF 8C_849/2014 del 14 luglio 2016 consid. 5.2).
Avendo l’assicurato manifestato nel termine
di un anno previsto dalla giurisprudenza (DTF 134 V 145 consid. 5) il suo
disaccordo al rifiuto della mancata concessione del supplemento annuo per le spese
per la dieta, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale nel 2008 la
Cassa di compensazione era tenuta ad emettere senza indugio una decisione
formale munita dei necessari rimedi di diritto, contro cui l’interessato
avrebbe poi potuto opporsi in virtù dell’art. 52 LPGA.
Nel proseguo della causa, invece, l’amministrazione
ha direttamente emanato una decisione su opposizione, ritenendo le contestazioni
del 26 gennaio 2017 come un’opposizione.
5.
Da
quanto precede discende che la decisione su opposizione del 19 aprile 2017 deve
essere considerata quale decisione formale di rifiuto del riconoscimento del
forfait di Fr. 2'100.- giusta l’art. 49 cpv. 1 LPGA, mentre il ricorso del 9
maggio 2017 a questo Tribunale va inteso come opposizione a tale decisione
formale a norma dell’art. 52 cpv. 1 LPGA.
Stanti così le cose, gli atti vanno
pertanto trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per l’emanazione di
una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA che tenga conto delle osservazioni
di merito dell’assicurato formulate nel suo ricorso.
Infine, il TCA non può non
stigmatizzare come l’amministrazione sia già incorsa in passato in questo vizio
formale, rifiutando agli assicurati la concessione di prestazioni con il
semplice invio di comunicazioni informali e non tramite decisioni formali.
Come già osservato da questo Tribunale
nelle STCA 33.2010.24 del 25 agosto 2011 e STCA 33.2007.6 del 26 novembre 2007,
l'amministrazione è invitata a miglior chiarezza nelle sue comunicazioni, preferendo
semmai, ogni volta, emanare una decisione formale munita dei rimedi di
diritto conformemente alle esigenze poste dalla LPGA e dalla giurisprudenza e
non limitandosi a notificare semplici comunicazioni scritte agli assicurati.
6.
Il
ricorso deve quindi essere accolto, per motivi formali, e la decisione
impugnata annullata con la trasmissione degli atti all’amministrazione per i
suoi incombenti. Anche se vincente in causa, in assenza di patrocinio,
all’assicurato non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti vanno trasmessi alla Cassa cantonale
di compensazione per emanare una nuova decisione su opposizione ai sensi del
considerando 5.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti