Lexipedia

Decisione

33.2017.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2018Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi

e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,

pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono

salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e

se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve

restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad

art. 25, pag. 286).

Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19

marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del

29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine

annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui

l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).

Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi

nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag.

17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non

appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.

4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.

4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di

precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a

prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine

annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr.

12 [9C_795/2009]).

Secondo giurisprudenza, questo termine viene

salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119

V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).

In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di

una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato

commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo

tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in

cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza

della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT

II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre quindi di

regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato

versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare

il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di

restituzione (DTF

110 V 306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della

conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò

renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare

il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380

consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Si ricorda inoltre

che il principio posto in DTF 110 V 306 seg.,

secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un

secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento

delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento

della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si

estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è

ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in

generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte

dell'assicuratore (STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di

accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di

dipartirsi dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto

determinante - e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può essere

fatto risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe

(spesso) illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il

rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid.

1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento

a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 =

SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in

fine).

Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni)

ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella

procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse

commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi

della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza

del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità

amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma

soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il

fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

Infine, se per l'accertamento e l'esame del diritto alla

restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate

dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola di esse è

sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag.

558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità incompetente non è sufficiente in

tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).

2.9. Nel caso concreto, alla base

del ricalcolo delle prestazioni complementari della ricorrente vi è la

circostanza che con scritto del 3 luglio 2017 (doc. 155) la Cassa di

compensazione – Servizio PC ha chiesto all’assicurata di aggiornarla sulla

situazione personale della figlia __________ in vista, di lì a poco, del

compimento dei 18 anni e quindi di un eventuale adeguamento delle prestazioni

complementari.

Determinante era infatti sapere se la figlia più giovane era ancora

in formazione, se esercitava un’attività lucrativa, se era disoccupata e se

abitava ancora in casa dei genitori.

Questo scritto è stato trasmesso in copia e in pari data dal

Servizio prestazioni complementari all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento

(doc. 151) e anche al Fondo di compensazione – Assegno integrativo (doc. 147).

Sulla scorta delle informazioni ottenute, con decisione del 2

agosto 2017 (doc. H) l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC

dell’assicurata dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017, tenendo conto dei

redditi conseguiti da __________.

Il diritto che ne è risultato era inferiore a quanto riconosciuto

fino a quel momento, perciò la Cassa ha emanato un ordine di restituzione dell’importo

percepito in eccesso dall’assicurata.

Occorre dunque ora determinare se la Cassa di compensazione ha

emanato tempestivamente l’ordine di restituzione impugnato; in altre parole, il

TCA deve verificare se la pretesa della Cassa non sia perenta alla luce

dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, eccezione peraltro invocata anche dalla ricorrente

(doc. I punto 8 pag. 6).

Si deve pertanto stabilire quando il Servizio delle prestazioni

complementari della Cassa di compensazione disponeva di tutti gli elementi

decisivi dalla cui conoscenza risultava, di principio e nel suo ammontare,

l'obbligo di restituzione.

Da una parte, infatti, l’amministrazione ha evidenziato di avere

saputo soltanto nell’estate 2017 che __________ svolge(va) un apprendistato.

D’altra parte, l’assicurata nell’opposizione del 24 agosto 2017

(doc. I) ha affermato che la figlia “ha iniziato la sua formazione nel

settembre del 2015 come apprendista. Infatti nel settembre di quell’anno vi ho

consegnato di persona allo sportello una copia del suo contratto di tirocinio e

del certificato di frequenza scolastico” e anche che “Nell’anno 2016 vi

ho portato – sempre di persona allo sportello il certificato di frequenza

scolastico.”.

2.10. Al fine di capire se e quando

la ricorrente abbia effettivamente dato seguito all’obbligo di informazione

previsto dall’art. 24 OPC-AVS/AI comunicando al Servizio PC che __________

aveva iniziato un apprendistato nel settembre 2015, il giudice delegato del TCA

ha effettuato degli accertamenti presso l’Istituto delle assicurazioni sociali

di Bellinzona.

In primo luogo, il Tribunale ha interpellato la Direzione

dell’IAS, chiedendo quale procedura viene adottata all’interno

dell’Istituto quando un assicurato si presenta allo sportello per consegnare

della documentazione (doc. IX):

" (…)

1. I documenti

portati dall’assicurato vengono lasciati allo sportello centrale dell’IAS o

l’interessato viene dirottato al servizio competente (Cassa cantonale di

compensazione, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Cassa cantonale di

assicurazione contro la disoccupazione, Ufficio AI) per consegnare brevi

manu gli atti?

Considerandi

2.

Quando i

documenti portati dagli assicurati sono presi in consegna – dall’IAS come tale

o dall’Ufficio competente – è apposto un timbro e la data di ricezione su di

essi?

3.

Gli assicurati

ricevono una copia dei documenti che hanno consegnato o lasciano all’IAS gli

originali?

4.

Se viene

rilasciata una copia, la stessa è timbrata con la data di consegna?

5.

Gli assicurati

dispongono della prova di avere prodotto all’IAS/ Ufficio competente un

determinato documento in un determinato giorno?

6.

Come procede poi

l’IAS rispettivamente ogni Ufficio quando riceve brevi manu della

documentazione da parte di un assicurato? La fotocopia, la scansiona, ecc. e la

inserisce subito nell’incarto dell’assicurato?

7.

Se la

documentazione viene consegnata allo sportello centrale dell’Istituto delle

assicurazioni sociali, è possibile, ossia è già capitato, che questi documenti

siano poi andati persi e quindi non siano arrivati a destinazione al competente

Ufficio interno?

8.

Com’è

organizzato il servizio dell’accoglienza per il pubblico presso lo sportello

IAS? Quanti collaboratori si alternano al servizio? Come sono ripartiti i

compiti? Sono suddivisi per materia? Ricevono gli utenti secondo ordine

cronologico?

9.

Al Tribunale

cantonale delle assicurazioni occorre conoscere i nomi dei funzionari che erano

in servizio all’accoglienza per il pubblico presso lo sportello principale

dell’Istituto delle assicurazioni sociali rispettivamente presso il Servizio

delle prestazioni complementari qualora la consegna di documenti da parte degli

assicurati avvenga direttamente al preposto Ufficio:

- l’ultima

settimana di giugno 2015

- la prima metà

di settembre 2015

- la prima metà

di settembre 2016.”.

Il 6 aprile 2018

(doc. X) il vicedirettore dell’IAS ha così risposto:

" (…)

1.

I documenti

portati allo sportello del nostro Istituto sono di regola consegnati alle

collaboratrici addette allo sportello. Se l’assicurato lo richiede o richiede

una consulenza personale, sono consegnati al collaboratore preposto

2.

Sui documenti

portati allo sportello non viene apposto un timbro

3.

Gli assicurati

devono premurarsi di fornire una copia dei documenti e non l’originale

4.

Le fotocopie

sono effettuate solo in via eccezionale e non sono timbrate

5.

Gli assicurati

non ricevono una prova di aver prodotto una determinata documentazione

6.

La

documentazione è inserita nell’apposita casella della posta in consegna ed è

smistata, dopo la chiusura degli sportelli, ai vari servizi, nelle caselle

ubicate presso il Servizio della logistica. In seguito, per quanto concerne il

Servizio prestazioni complementari, lo stesso Servizio logistica procede alla

scansione della documentazione

7.

Di regola la

documentazione non va persa

8.

Il Servizio

amministrazione è composto da 7-9 collaboratori che si alternano e lavorano in

parte a tempo parziale. I collaboratori si occupano dell’accoglienza di tutta

l’utenza e chiamano i collaboratori preposti dei servizi, se necessario. Gli

utenti sono accolti in ordine di arrivo presso lo sportello.

9.

I collaboratori

del Servizio amministrazione presenti per i vari periodi sono: (…)

I collaboratori

del Servizio prestazioni complementari presenti per i vari periodi sono: (…).”.

Poiché nel suo ricorso l’interessata ha fatto presente di essere

stata contattata telefonicamente a inizio luglio 2017 da un funzionario dell’Istituto

delle assicurazioni sociali in merito alla formazione di apprendistato della

figlia __________ (doc. I punto 3 pag. 3), il 27 aprile 2018 (doc. XVI) il

Tribunale ha interpellato questo collaboratore della Cassa cantonale di

compensazione, Ufficio delle prestazioni – Servizio rendite e indennità:

" (…)

la signora RI 1, nata nel 1968, beneficia di una rendita di

invalidità dal 1° novembre 2012, con versamento delle prestazioni dal 1°

novembre 2013 per inoltro tardivo della domanda (cfr. decisione del 28 maggio

2015.

dell’Ufficio AI).

Il 16 giugno 2015 l’assicurata ha postulato le prestazioni

complementari all’AI, che con decisione del 31 ottobre 2015 le sono state

concesse retroattivamente dal 1° novembre 2013.

Nel suo ricorso al TCA in ambito di prestazioni complementari,

l’assicurata ha affermato che ad inizio luglio 2017 “il signor __________,

funzionario presso lo IAS incaricato dell’incarto della qui ricorrente, ha

chiesto telefonicamente e di sua propria iniziativa ragguagli alla qui

ricorrente e meglio a sapere quando sarebbe terminata la formazione di

apprendistato della figlia __________, chiedendo altresì di ritrasmettergli

nuovamente gli atti riguardanti la sua formazione e meglio copia del contratto

di tirocinio e certificato di frequenza scolastico per l’anno venturo.”.

Durante quella conversazione telefonica l’assicurata avrebbe

affermato che tutti questi atti erano già in possesso dell’Istituto delle

assicurazioni sociali, che la formazione di apprendista della figlia minore

sarebbe terminata nell’estate 2018 e che avrebbe trasmesso il certificato di

frequenza scolastico per l’anno 2017 nel settembre 2017.

Con lettera del 3 luglio 2017 lei avrebbe chiesto all’assicurata

di confermare per iscritto quanto discusso oralmente nei giorni precedenti e

con lettera del 10 luglio 2017 l’interessata ha ribadito quanto riferitole al

telefono, allegando il contratto di tirocinio.

Ai fini della soluzione della vertenza pendente davanti al TCA, le

chiedo per cortesia di confermare la correttezza di quanto fin qui esposto e di

rispondere ai seguenti quesiti, se del caso corroborando le sue affermazioni

mediante documentazione.

1.

Qual era lo

scopo del suo scritto del 3 luglio 2017 a RI 1?

Per

cortesia, ne produca una copia al TCA.

Accertare se la

figlia minore __________, nata nel settembre 1999 e che quindi stava per

compiere 18 anni, fosse ancora studente e avesse diritto di continuare a

percepire una rendita completiva per figli ex art. 22ter LAVS in connessione

con l’art. 25 cpv. 5 LAVS essendo in formazione?

Oppure

verificare se __________ stesse ancora effettuando l’apprendistato?

2.

Quando il

Servizio rendite e indennità ha saputo per la prima volta che __________ aveva

iniziato un apprendistato?

3.

RI 1 vi ha

informato spontaneamente ogni anno che la figlia __________ era ancora

in formazione oppure, come nel luglio 2017, il Servizio rendite e indennità si

è sempre attivato in prima battuta per ottenere questo dato?

4.

Come avvenivano

queste comunicazioni da parte dell’assicurata?

Come vi

trasmetteva la necessaria documentazione?

La ricevevate

tramite invio postale o per consegna brevi manu da parte di RI 1 allo

sportello dell’IAS oppure direttamente al vostro Servizio rendite e indennità?

Quando avete

esattamente ricevuto queste informazioni? Avete apposto un timbro di ricevuta

sui documenti prodotti dall’interessata?

5.

I documenti di

cui entravate in possesso riguardo alla figlia __________ venivano da voi

trasmessi ad altri Uffici?

Eravate al

corrente che RI 1 beneficiava di prestazioni complementari?

I certificati

di frequenza scolastica per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente il contratto

di tirocinio del 2015 di __________ sono stati da voi trasmessi al Servizio

prestazioni complementari per i suoi incombenti?

6.

Sapevate che la

figlia __________, 1993, nell’anno scolastico 2015-2016 era ancora in

formazione? Se sì, avete avvisato il Servizio prestazioni complementari di

questa circostanza?”.

Il 15 maggio 2018 (doc. XVII) il funzionario del Servizio

rendite e indennità ha risposto come segue, allegando lo scritto del 3

luglio 2017 (doc. XVII/1):

" (…)

1.

Accertare se la

figlia __________, prossima a compiere i 18 anni, fosse ancora in formazione e

potesse così continuare a beneficiare della rendita completiva per figli

dell’AI (vedi allegato).

2.

L’informazione

circa l’inizio di un apprendistato da parte della giovane __________ è

pervenuta per la prima volta al servizio rendite in data 13 luglio 2017.

3.

Prima della

comunicazione di luglio 2017 il nostro servizio non ha mai richiesto

documentazione in merito alla formazione seguita da __________ poiché fino ai

18.

anni compiuti il diritto alla rendita completiva per figli dell’AI è comunque

dato.

4.

Le comunicazioni

sono avvenute tramite normale invio postale. Il primo documento da noi

richiesto e ricevuto risulta esser quello del 13 luglio 2017 (cfr. timbro di

ricevuta apposto automaticamente in alto a destra).

5.

Si; comunque

incombe sempre agli assicurati comunicare ad ogni singolo servizio della cassa

che eroga prestazioni ogni modifica attinente alla propria situazione.

L’obbligo è espressamente indicato su ogni decisione emessa dalla Cassa.

6.

Nell’ambito

della collaborazione dei due servizi (Rendite e PC), a titolo cautelativo, sia

per la Cassa che per gli assicurati, si cerca nel limite del possibile di

reciprocamente informarsi circa il ripristino /soppressione del versamento di

prestazioni.

Nel presente

caso, il nostro servizio, in data 15 giugno 2016, ha avvisato il servizio PC

della soppressione dal luglio 2016 della rendita completiva a favore della

figlia __________.”.

Essendo la ricorrente beneficiaria di una rendita di invalidità

dal 1° novembre 2012, con versamento delle prestazioni dal 1° novembre 2013 per

inoltro tardivo della domanda, il Tribunale si è rivolto anche all’Ufficio

assicurazione invalidità il 30 maggio 2018 (doc. XX) per capire dove

siano finiti i documenti relativi all’apprendistato della figlia che l’assicurata

sostiene di avere consegnato di persona all’Istituto delle assicurazioni

sociali:

" (…)

Nel suo ricorso al TCA in ambito di prestazioni complementari,

l’assicurata ha affermato di avere consegnato a mano e di persona allo

sportello dell’Istituto delle assicurazioni sociali a fine giugno 2015 il

contratto di tirocinio della figlia __________, 01.09.1999, accompagnato dalla

lettera della Divisione della formazione professionale del 24 giugno 2015.

Inoltre, RI 1 avrebbe consegnato a suo tempo all’IAS i certificati di frequenza

scolastica per gli anni 2015 e 2016 e nel settembre 2017 ha fatto seguito

quello per l’anno scolastico che si sta per concludere.

Nell’ambito del ricorso in oggetto, il TCA necessita di appurare

se questi documenti vi sono pervenuti e, se sì, con quali modalità.

Vi chiedo quindi per cortesia di rispondere ai seguenti quesiti,

se del caso corroborando le vostre affermazioni mediante documentazione.

1.

Quando l’Ufficio

AI ha saputo per la prima volta che __________ aveva iniziato un apprendistato?

2.

RI 1 vi ha

informato spontaneamente ogni anno che la figlia __________ era ancora

in formazione oppure solo nel luglio 2017, quando il Servizio rendite e

indennità si è attivato per ottenere questo dato?

3.

Come avvenivano

queste comunicazioni da parte dell’assicurata?

Come vi

trasmetteva la necessaria documentazione?

La ricevevate

tramite invio postale o per consegna brevi manu da parte di RI 1 allo

sportello dell’IAS oppure direttamente al vostro Ufficio assicurazione invalidità?

Quando avete

esattamente ricevuto queste informazioni? Avete apposto un timbro di ricevuta

sui documenti prodotti dall’interessata?

4.

I documenti di

cui entravate in possesso riguardo a RI 1 e/o alla figlia __________ venivano

da voi trasmessi ad altri Uffici?

Eravate al

corrente che RI 1 beneficiava di prestazioni complementari?

I certificati

di frequenza scolastica per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente il contratto

di tirocinio del 2015 di __________ sono stati da voi trasmessi al Servizio prestazioni

complementari per i suoi incombenti?

5.

Sapevate che la

figlia __________, 1993, nell’anno scolastico 2015-2016 era ancora in

formazione? Se sì, avete avvisato il Servizio prestazioni complementari di

questa circostanza?

Il 5 giugno 2018 (doc. XXIII) l’Ufficio AI ha così

risposto:

" (…)

1.

l’ufficio AI non

sapeva che __________ aveva iniziato un apprendistato

2.

la Signora RI 1

non ha informato l’ufficio AI che la figlia __________ era in formazione

3.

vedi punto 1 e 2

4.

- se

l’ufficio AI riceve documentazione che riguardano un altro ufficio, la

stessa è trasmessa immediatamente all’ufficio interessato (tutto registrato a

dossier), nel caso specifico l’ufficio AI non ha ricevuto informazioni di

competenza d’altri uffici;

- nel corso

della revisione avviata nel febbraio 2017 l’ufficio AI è venuto a conoscenza

del fatto che RI 1 beneficiava di prestazioni complementari (cfr. 11.04.2017,

questionario revisione della rendita);

- non

abbiamo ricevuto certificati di frequenza scolastica di __________

5.

non sapevamo che

la figlia __________, 1993, era in formazione.”.

Prendendo posizione su queste risposte, il 25 giugno

2018.

(doc. XXVI) la ricorrente ha informato il TCA di essersi recata di persona

all’Ufficio AI e di avere ottenuto alcuni documenti che farebbero dubitare che

questo stesso Ufficio non fosse stato a conoscenza che le figlie erano in

formazione.

Siccome alcuni di questi documenti erano timbrati

dall’Ufficio prestazioni – Assegni di famiglia, il TCA si è rivolto alla Cassa

cantonale per gli assegni familiari il 3 luglio 2018 (doc. XXVIII)

spiegando, come in precedenza, la situazione dell’assicurata e la sua tesi per

quanto concerne la consegna allo sportello dell’IAS del contratto di tirocinio

di __________ nel giugno 2015 e anche in questo caso le ha chiesto quanto segue:

" (…)

1.

Quando la Cassa

cantonale per gli assegni familiari ha saputo per la prima volta che __________

aveva iniziato un apprendistato?

2.

L’ha saputo

direttamente dall’assicurata oppure per comunicazione da parte di un altro

Ufficio interno dell’Istituto delle assicurazioni sociali o ancora tramite

invio postale diretto alla Cassa cantonale per gli assegni familiari?

3.

Questa

informazione vi è pervenuta spontaneamente a suo tempo per ogni anno

scolastico oppure la Cassa si è attivata ogni anno per sapere se __________

era ancora in formazione?

4.

Se era RI 1 ad

avvertirvi, come avvenivano queste comunicazioni?

Come vi

trasmetteva l’assicurata la necessaria documentazione?

La ricevevate

tramite invio postale o per consegna brevi manu da parte di RI 1 stessa

allo sportello dell’IAS oppure direttamente alla vostra Cassa cantonale per gli

assegni familiari?

Quando avete

esattamente ricevuto queste informazioni? Avete apposto un timbro di ricevuta

sui documenti prodotti dall’interessata?

5.

I documenti di

cui entravate in possesso riguardo a RI 1 e/o alla figlia __________ venivano

da voi trasmessi ad altri Uffici?

Eravate al

corrente che RI 1 beneficiava di prestazioni complementari?

I certificati

di frequenza scolastica per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente il contratto

di tirocinio del 2015 di __________ sono stati da voi trasmessi al Servizio

prestazioni complementari per i suoi incombenti?

6.

Sapevate che

anche l’altra figlia __________, 1993, nell’anno scolastico 2015-2016 era

ancora in formazione? Se sì, avete avvisato il Servizio prestazioni

complementari di questa circostanza?”.

Dieci giorni dopo (doc. XXX), la Cassa cantonale per gli

assegni familiari ha precisato, per quanto concerne gli assegni familiari,

che l’assicurata non è titolare di un diritto agli assegni familiari federali,

perciò non intrattiene rapporti con essa.

Inoltre, il Servizio assegni familiari, competente in materia di

assegni familiari federali disciplinati dalla LAFam e dalla Laf, non era a

conoscenza del fatto che l’assicurata fosse al beneficio di una prestazione

complementare.

In merito ai documenti riguardanti la formazione delle figlie, la

Cassa ha rilevato che gli stessi sono sempre pervenuti al Servizio assegni

familiari tramite il datore di lavoro del titolare del diritto nel contesto dei

relativi aggiornamenti e che nessuno di questi è mai stato trasmesso al

Servizio delle prestazioni complementari.

Da parte sua, il Servizio centrale delle prestazioni sociali, che

appartiene alla Cassa cantonale per gli assegni familiari e che è competente in

materia di prestazioni sociali cantonali disciplinate dalla Laf e dalla Laps,

ha indicato che l’assicurata ha beneficiato di assegni familiari di complemento

(assegno integrativo) unicamente fino al 31 gennaio 2014 e che da tale data non

ha più ricevuto certificati inerenti la frequenza agli studi dei figli.

2.11

Giova qui rammentare che nel

diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio.

Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione

delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non

indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le

parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio

in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (STFA K 207/00 del 26

settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:

in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Infatti, l’obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le

parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere

della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio

secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.

8.

CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve

fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che

voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3),

a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte

(citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre

2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418,

consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann,

wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)

erstellt werden kann”.

Va infine rammentato che non esiste, nel diritto delle

assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA

del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.

3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio

2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid.

2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

2.12

Dagli

accertamenti effettuati presso diversi Uffici dell’Istituto delle assicurazioni

sociali del Cantone Ticino, il TCA deve concludere che il Servizio

prestazioni complementari, qui parte in causa, prima del luglio 2017 non

era a conoscenza che nel settembre 2015 __________ avesse iniziato un

apprendistato.

Il Servizio PC della Cassa cantonale di compensazione non

ne era stato infatti informato prima di allora, né dall’assicurata stessa né da

altri Uffici cantonali.

D’altronde, nemmeno gli uffici interpellati ne erano al corrente.

Come visto, il Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale

di compensazione è venuto a conoscenza dell’apprendistato della figlia più

giovane soltanto nel luglio 2017, ossia quando ha espressamente chiesto

all’assicurata, in vista del compimento dei 18 anni della figlia, se __________

fosse ancora in formazione.

Da parte sua, l’Ufficio assicurazione invalidità non era al

corrente né che la figlia più piccola della beneficiaria AI svolgesse un

apprendistato né, fino all’aprile 2017, che la stessa RI 1 beneficiasse di

prestazioni complementari.

Infine, anche la Cassa cantonale per gli assegni

familiari non sapeva che l’assicurata era al beneficio di prestazioni

complementari, perciò il Servizio assegni familiari non ha mai trasmesso al

Servizio PC i certificati di frequenza scolastica di __________ e __________ che

il datore di lavoro del marito dell’assicurata, ed egli soltanto, gli trasmetteva

sempre di volta in volta. Non era quindi la ricorrente a consegnarglieli a mano

o a spedirglieli.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Corte non

può che concludere che la ricorrente non ha, a suo tempo, debitamente informato

il Servizio prestazioni complementari – ma nemmeno gli altri Uffici

cantonali interpellati dal Tribunale - che la giovane __________ aveva iniziato

un percorso formativo come impiegata del commercio al dettaglio.

Di tracce dei certificati di frequenza scolastica che l’insorgente

sostiene avere consegnato a mano di persona all’Istituto delle assicurazioni

sociali non solo a metà giugno 2015, ma anche a settembre 2015 e a settembre

2016, non v’è alcuna traccia.

Per prassi invalsa, è opportuno peraltro sottolineare che, in

mancanza di prove o di un vuoto probatorio, la decisione sarà sfavorevole a quella

parte, la quale da una determinata circostanza pretende far derivare un diritto

o delle pretese (STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018 consid. 4.3; DTF 117 V 264

consid. 3b).

Da quanto precede discende pertanto che non avendo

l’assicurata saputo provare di avere informato già nel 2015 la Cassa cantonale

di compensazione – Servizio prestazioni complementari che la figlia più giovane

aveva iniziato un apprendistato, essa deve sopportare le conseguenze di questa

sua dimenticanza.

Concretamente, ciò significa che va ritenuto che il

Servizio PC è venuto a conoscenza soltanto nel luglio 2017 che __________

conseguiva un reddito già dal 2015.

D’altronde, non va dimenticato di osservare che

quando il 16 giugno 2015 (doc. 41) l’assicurata ha postulato le prestazioni

complementari, nell’apposito formulario ha indicato che __________, 1999, era studente

(doc. 47).

Tuttavia, la scrivente Corte evidenzia che quello

stesso giorno RI 1, insieme al marito __________ e a __________ stessa, ha

sottoscritto il contratto di tirocinio come impiegata del commercio al

dettaglio, che ha poi avuto inizio il 1° settembre 2015.

Sapendo dunque che dopo due mesi e mezzo la figlia

avrebbe iniziato l’apprendistato e quindi avrebbe conseguito un reddito,

l’assicurata non poteva esimersi dall’indicare che __________ era apprendista

e quindi segnalare al Servizio prestazioni complementari che la figlia avrebbe

percepito uno stipendio.

Se non a quel momento, quando ha richiesto le PC per

la prima volta e non era forse in grado di capire l’importanza di dichiarare i

redditi conseguiti da tutti i membri della famiglia e quindi di specificare che

la figlia più giovane era apprendista e non solo studente, l’assicurata se ne

poteva e doveva però accorgere in seguito, quando ha ricevuto le decisioni di

prestazioni complementari. In quelle occasioni, per esempio la prima del 31

ottobre 2015 (doc. 104), nei relativi fogli di calcolo __________ era inclusa

nel computo dei premi forfettari di cassa malati e delle rendite AI, ma non

anche nel conteggio del reddito da lavoro malgrado a tutti gli effetti conseguisse

un salario. Ciò, malgrado nei fogli allegati alla decisione fosse indicato

chiaramente che l’obbligo di informazione si applica in particolare in caso di

“Conclusione della formazione scolastica o dell’apprendistato”.

In virtù di quanto precede, il TCA evidenzia

che dal momento in cui l’amministrazione ha ricevuto la documentazione

necessaria comprovante la frequenza di __________ di un tirocinio (luglio 2017)

a quando ha potuto emanare la decisione di restituzione qui contestata (2

agosto 2017) una volta accertate da una parte le sue spese riconosciute e

d’altra parte i redditi computabili con l’inserimento dello stipendio percepito

dalla figlia per gli anni scolastici 2015-2018, senza alcun dubbio l’anno di perenzione

previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora trascorso.

Ciò significa che la pretesa della Cassa di compensazione del 2

agosto 2017, emessa quando disponeva di tutti gli elementi decisivi dai quali

risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare

dovuto giacché era in possesso di tutte le necessarie informazioni per

ricalcolare il diritto alle PC della ricorrente e quindi chiederle la

restituzione di quanto versato indebitamente di troppo in quel periodo, è tempestiva.

È infatti al più presto con la ricezione dei documenti nel luglio

2017.

in risposta alla sua richiesta del 3 luglio 2017, che comincia a decorrere

il termine annuo di perenzione in cui il Servizio PC, usando l'attenzione da

esso ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, si è reso

conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110

V 304).

L’ordine di restituzione del 2 agosto 2017 non è pertanto perento

e come tale, nel principio, va confermato.

2.13

Per quanto concerne gli

importi da restituire, va evidenziato che l’autorità

amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari della

ricorrente.

Dai fogli di calcolo allegati alla decisione impugnata risulta

chiaramente e correttamente che, computando i nuovi redditi da attività

lavorativa dipendente di __________, l’assicurata aveva diritto alle

prestazioni complementari in misura inferiore rispetto a quanto stabilito nel

2015-2017.

Di conseguenza, a suo tempo, tale diritto è stato calcolato dalla

Cassa di compensazione su basi errate.

È quindi a giusta ragione che, di principio, l’interessata è stata

chiamata a restituire le prestazioni ricevute in eccesso.

La somma da rimborsare corrisponde perciò correttamente alla

differenza fra le prestazioni complementari a suo tempo versate alla ricorrente

e gli ammontari a cui avrebbe invece avuto diritto secondo i fogli di calcolo

allegati all’ordine di restituzione.

La decisione del 2 agosto 2017 indica chiaramente quale sarebbe

stato il suo diritto per ogni periodo di calcolo, quali gli importi delle

mensilità da restituire e per quanto tempo.

Il totale da rimborsare di Fr. 9'422.- va dunque confermato.

Inoltre, dal 1° settembre 2017 il diritto alle PC è limitato al

pagamento del premio forfettario di Cassa malati per RI 1, il marito __________

e la figlia __________.

2.14

Ne

discende che la Cassa cantonale di compensazione, avendo rilevato un caso di

indebita percezione di prestazioni da parte della ricorrente, era legittimata

ad emanare una decisione di restituzione.

Infatti, con la scoperta di nuovi fatti rilevanti, le precedenti

decisioni di concessione delle prestazioni complementari dovevano essere

riviste ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

Nell’evenienza concreta, dal settembre 2015 la figlia più piccola

dell’assicurata ha conseguito un reddito da attività lavorativa che non è mai

stato dichiarato al Servizio prestazioni complementari. La Cassa di

compensazione è però venuta a conoscenza di questa circostanza soltanto al più

presto nel mese di luglio 2017.

Si tratta così di un fatto nuovo rilevante, di cui

l’amministrazione non poteva essere al corrente prima di allora. Questo nuovo

fatto ha comportato che la Cassa ha versato all’assicurata delle prestazioni

complementari che non dovevano esserle riconosciute in quella misura.

Ne segue che, a giusta ragione, l’amministrazione ha

proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di fissazione delle prestazioni

complementari in virtù dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

2.15

Stando così le cose, la

decisione della Cassa di compensazione che pretende la restituzione delle

prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° settembre

2015.

a 31 agosto 2017, quantificate in Fr. 9'422.-, deve essere confermata

integralmente.

Parallelamente, è corretto che dal 1° settembre 2017 il diritto

alle prestazioni complementari dell’assicurata sia limitato al pagamento del

premio forfettario dell’assicurazione malattia obbligatoria.

2.16

Resta da esaminare la domanda

di condono che l’assicurata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede

venga decisa dal Tribunale.

La ricorrente fa valere la sua buona fede, avendo prontamente

consegnato tutta la documentazione pertinente all’Istituto delle assicurazioni

sociali e quindi avendo comunicato non solo già a fine giugno 2015, ma anche a

settembre 2015 e a settembre 2016 che la figlia __________ aveva iniziato un

apprendistato.

Secondo l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non

deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà.

A norma dell’art. 3 OPGA:

" 1 L’ammontare della

restituzione è stabilito mediante decisione.

2.

Nella

decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il

condono.

3.

L’assicuratore

decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le

condizioni per il condono.”.

Per l’art. 4 OPGA:

" 1 Se il beneficiario era

in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse.

2.

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato.

3.

Le

autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle

disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.

4.

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato.

5.

Sul

condono è pronunciata una decisione.”.

L’amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre

2009).

Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono

vanno emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla

restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute

(sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile

2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007

del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25

Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen

hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über

Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei

Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im

Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden,

wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid

beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei

Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt.

Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen

Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt.

Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die

Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich“).

Nel caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione

non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si è espressa né

sulla buona fede né sull’onere troppo grave.

Essa ha ritenuto di doversi pronunciare solo dopo la

crescita in giudicato della decisione di restituzione.

Questo TCA rileva che in assenza di una

specifica decisione della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato del

Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio grado

di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima per prima sul condono

tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe

quindi ora prematura.

Le parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite,

dovrebbero inoltre potere prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe

effettuare conformemente all’art. 5 OPGA.

Da quanto precede discende che, non essendo qui in

presenza di una decisione formale ex art. 49 LPGA, rispettivamente di una

decisione su opposizione impugnabile dall’assicurata davanti al TCA in virtù

dell’art. 56 LPGA, la domanda di condono formulata dalla ricorrente dovrà

essere decisa in primo luogo dalla Cassa di compensazione dopo che la presente

decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti