33.2017.5
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20 agosto 2018Italiano59 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2017.5
TB
Lugano
20 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2017 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 novembre 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. A seguito della decisione
dell’Ufficio assicurazione invalidità del 28 maggio 2015 (doc. 40) di
concessione di una mezza rendita AI retroattivamente dal 1° novembre 2013, il
16 giugno 2015 (doc. 41) RI 1, nata nel 1968, ha chiesto di beneficiare delle
prestazioni complementari, indicando che la figlia __________, 1999, studente, beneficiava
di una rendita completiva per figli e che nell’economia domestica vivevano,
oltre al marito, pure i figli __________, 1986, studente, e __________, 1993,
impiegata di commercio.
1.2. La Cassa cantonale di compensazione
ha calcolato retroattivamente dal 1° novembre 2013 al 31 ottobre 2015 il
diritto alle prestazioni complementari dell’assicurata computando la figlia __________
nelle uscite (premi LAMal, fabbisogno e pigione) e nelle entrate (rendita
completiva per figli); la figlia __________ è stata aggiunta solo per l’anno
scolastico 2015/2016 (doc. 88).
Con decisione del 31 ottobre 2015 (doc. 104) l’amministrazione ha
stabilito il diritto alle PC dell’assicurata per ogni anno e l’ha fissato a Fr.
597.- al mese dal 1° settembre 2015, oltre al pagamento del premio per
l’assicurazione malattia.
Il 16 dicembre 2015 (doc. 115) l’amministrazione ha confermato in
Fr. 597.- la prestazione di diritto al mese dal 1° gennaio 2016, includendo nel
calcolo i genitori e le due figlie.
Dal 1° luglio 2016 (doc. 119) il diritto alle PC è stato calcolato
tenendo conto soltanto dell’ultima figlia e la decisione del 20 giugno 2016
(doc. 122) stabiliva il solo pagamento del premio di Cassa malati per
l’assicurata, il marito e la figlia minore.
La comunicazione del 5 settembre 2016 (doc. 127) secondo cui il
figlio maggiore non faceva più parte dell’economia domestica dei genitori dal
1° luglio 2016 ha portato l’amministrazione a ricalcolare il diritto alle PC
dell’assicurata e a fissarlo, con decisione del 14 settembre 2016 (doc. 132),
in Fr. 181.- al mese.
Anche la decisione del 10 dicembre 2016 (doc. 135) ha stabilito in
Fr. 181.- mensili la prestazione complementare per il 2017.
L’8 marzo 2017 (doc. 139) la Cassa di compensazione è stata
informata che dal 1° febbraio 2017 anche la figlia __________ non abitava più
con i genitori, ciò che ha dato luogo a un nuovo calcolo delle PC il 14 marzo
2017 (doc. 144) con cui il diritto è stato stabilito in Fr. 441.- al mese dal
1° marzo 2017.
1.3. In vista del compimento dei 18
anni della figlia minore, il 3 luglio 2017 (doc. 155) l’amministrazione ha
chiesto all’assicurata se __________ era ancora agli studi, in formazione,
esercitava un’attività lucrativa o era disoccupata e se abitava sempre con i
genitori.
Con decisione del 2 agosto 2017 (doc. H) la Cassa ha ricalcolato
il diritto alle PC dell’assicurata versatele dal 1° settembre 2015 al 31 agosto
2017, chiedendo in restituzione l’importo di Fr. 9'422.- per prestazioni
ricevute indebitamente e fissando il nuovo diritto dal 1° settembre 2017, pari
al solo pagamento del premio LAMal.
1.4. Con decisione su opposizione
del 7 novembre 2017 (doc. A) l’amministrazione ha respinto l’opposizione del 24
agosto 2017 (doc. I) e ha confermato l’ordine di restituzione, ritenuto che era
stato violato l’obbligo di informazione previsto dall’art. 24 OPC-AVS/AI,
poiché è emerso soltanto con l’accertamento del 3 luglio 2017 che la figlia
minore ha iniziato un apprendistato il 1° settembre 2015. Dal nuovo calcolo che
ha tenuto conto del reddito dell’attività lavorativa di __________, il diritto
alla prestazione complementare si è ridotto dai precedenti Fr. 441.- al mese al
solo riconoscimento del premio dell’assicurazione malattia, con conseguente
notifica dell’ordine di restituzione di Fr. 9'422.-.
1.5. Il 7 dicembre 2017 (doc. I) RI
1, patrocinata dall’avv. RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di annullare la
decisione impugnata e di condonarle la restituzione della somma di Fr. 9'422.-.
La ricorrente ha contestato di non avere mai informato la Cassa di
compensazione sull’inizio dell’apprendistato della figlia __________, tanto che
già a fine giugno 2015 ha consegnato di persona allo sportello
dell’amministrazione il contratto di tirocinio datato 24 giugno 2015 (docc. D
ed E), così pure i successivi certificati di frequenza scolastica per l’anno
2015 agli inizi di settembre 2015, per l’anno 2016 ad inizio settembre 2016 e
lo stesso per il 2017.
Pertanto, l’affermazione secondo cui agli atti non vi sarebbe
traccia dei documenti atti a provare il conseguimento di un reddito quale
apprendista è stata recisamente contestata dalla ricorrente, che ha osservato
come non sia la prima volta che la Cassa chiede la ritrasmissione di
documentazione a seguito di smarrimento e carente organizzazione interna,
circostanze che non devono esserle però imputate. Inoltre, a causa di questi
fatti l’interessata ha chiesto di essere tutelata nella sua buona fede, avendo sempre
ossequiato al suo obbligo di informazione.
Secondo l’insorgente, inoltre, nel caso concreto non sarebbero
stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova che giustifichino la
revisione della decisione di fissazione delle PC e quindi l’emanazione della
contestata decisione, giacché la Cassa era perfettamente a conoscenza
dell’apprendistato della figlia __________, visto che il certificato di
frequenza scolastica le era stato regolarmente trasmesso sia nel mese di
settembre 2015 sia nel mese di settembre 2016.
Infine, la pretesa dell’amministrazione sarebbe in ogni caso
parzialmente estinta in virtù dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.
1.6. Nella sua risposta dell’8
gennaio 2018 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso.
L’amministrazione ha rilevato come non vi siano nuovi elementi
tali da modificare la decisione impugnata.
Inoltre, la Cassa di compensazione ha osservato di essere stata
informata dalla ricorrente unicamente in occasione della verifica del 3 luglio
2017. Peraltro, dagli atti risulta che quando il 16 giugno 2015 ha chiesto le
prestazioni, l’assicurata ha indicato che la figlia __________ era studente
anziché apprendista, benché il contratto d’apprendista sia stato firmato
proprio quel giorno. Per questo motivo, la ricorrente avrebbe dovuto informarla
dell’inizio dell’apprendistato della figlia, fatto che invece è avvenuto solo
nel mese di luglio 2017 dopo il suo scritto del 3 luglio 2017.
1.7. La ricorrente ha ribadito di
avere sempre tempestivamente informato la Cassa di compensazione
sull’evoluzione della sua situazione familiare e anche dell’inizio dell’apprendistato
della figlia minore presentandosi di persona il 16 giugno 2015 allo sportello fornendo
tutti i dettagli sul contratto di tirocinio. L’amministrazione non ha apportato
alcuna prova delle sue affermazioni e ha riconosciuto che l’assicurata ha preso
contatto con la Cassa il 16 giugno 2015, ossequiando quindi al suo obbligo di
informazione. Inoltre, la Cassa ha ammesso di avere proceduto a un’istruttoria
nel 2015, perciò secondo l’insorgente è inverosimile che non sia emerso nel
corso di quell’anno, o dopo, che la figlia frequentasse un apprendistato e che
conseguisse un reddito. Tale ammissione confermerebbe poi che la pretesa della
Cassa è prescritta in virtù dell’art. 25 LPGA. La sua buona fede deve dunque
essere tutelata, non avendo avuto motivi per non informare l’amministrazione
sull’inizio dell’apprendistato (doc. V).
La Cassa di compensazione si è riconfermata nella risposta di
causa (doc. VII) e la ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc.
VIII).
1.8. Il Tribunale ha interpellato
il 29 marzo 2018 (doc. IX) la Direzione dell’Istituto delle assicurazioni
sociali sulla procedura che viene adottata quando un assicurato si presenta
allo sportello per consegnare della documentazione, sottoponendole dei quesiti.
Sulle risposte date il 6 aprile 2016 (doc. X) dal vicedirettore
dell’IAS si sono espresse la Cassa di compensazione il 16 aprile seguente (doc.
XII), riconfermandosi nella risposta sottolineando come spetti alla ricorrente
provare l’avvenuta consegna della documentazione, e l’insorgente il 19 aprile
2018 (doc. XIII), la quale ha anch’essa ribadito quanto già sostenuto,
precisando come non stia a lei criticare l’organizzazione interna
dell’Istituto.
Tuttavia, l’assicurata ha osservato che le lacune procedurali non
indifferenti che sono emerse non possono in nessun modo esserle addossate. Essa
ha pertanto ribadito di aver comunicato per tempo l’inizio dell’apprendistato
della figlia più giovane.
1.9. Il TCA ha scritto il 27
aprile 2018 (doc. XVI) al funzionario dell’Istituto delle assicurazioni sociali
che, secondo la ricorrente, le avrebbe chiesto ad inizio luglio 2017
informazioni in merito alla formazione della figlia __________, a dimostrazione
del fatto che l’amministrazione sarebbe stata al corrente della frequentazione
di un apprendistato.
Il 28 maggio 2018 (doc. XIX) l’insorgente ha espresso il suo
stupore sulle risposte date il 15 maggio 2018 (doc. XVII) dal funzionario
amministrativo del Servizio rendite e indennità ai quesiti posti dal Tribunale,
contestando in particolare le risposte n. 2 e n. 4. Essa ha inoltre precisato
che, recatasi di recente allo sportello dell’Istituto delle assicurazioni
sociali per consegnare un documento, ha avuto difficoltà nell’ottenere una
copia timbrata attestante l’avvenuta consegna dell’atto.
Da parte sua, la Cassa di compensazione si è riconfermata nella
risposta di causa alla luce sia dell’ultimo accertamento effettuato dal
Tribunale (doc. XVIII) sia della relativa presa di posizione della ricorrente.
1.10. Il 30 maggio 2018 (doc. XX) il
Tribunale ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità, che versa una
rendita all’assicurata, se era a conoscenza, e se sì da quando, che __________
aveva intrapreso un tirocinio.
Le risposte rese il 5 giugno 2018 (doc. XXIII) dall’Ufficio AI sono
state trasmesse alle parti per osservazioni (doc. XXV).
Il 25 giugno 2018 (doc. XXVI) la ricorrente ha ribadito la sua
buona fede, di avere puntualmente ottemperato a comunicare agli uffici preposti
la propria condizione e che dai documenti che, a fatica, era appena riuscita ad
ottenere dall’Ufficio AI, risultava chiaramente che era impossibile che tale
Ufficio non fosse al corrente che __________ aveva iniziato l’apprendistato e
che __________ fosse in formazione. Pertanto, secondo l’interessata le risposte
date il 5 giugno 2018 dall’amministrazione “rasentano la temerarietà e
potrebbero costituire un’infrazione di carattere penale per titolo di
diffamazione e calunnia.” (pag. 2).
La Cassa cantonale di compensazione ha invece precisato che la
documentazione trasmessa dall’Ufficio AI su richiesta della ricorrente risulta
essere indirizzata e timbrata dal Servizio Assegni familiari e non dall’Ufficio
AI come ha sostenuto l’insorgente. Verosimilmente, quindi, tali certificati
erano necessari per valutare l’eventuale diritto all’assegno familiare previsto
in ambito LaFam e non in ambito PC.
Ad ogni modo, la Cassa di compensazione ha evidenziato che il
contratto di tirocinio della figlia __________ non è mai stato trasmesso al
Servizio PC e ciò in violazione dell’art. 24 OPC-AVS/AI.
Infine, l’amministrazione ha osservato che, dopo la prima
decisione del 31 ottobre 2015, l’assicurata ha ricevuto altre decisioni di PC
sulle quali non figurava il salario di __________, ma che di tale mancanza non è
mai stata avvisata dall’interessata.
1.11. Il 3 luglio 2018 (doc. XXVIII)
il Tribunale si è quindi rivolto anche alla Cassa cantonale di compensazione per
gli assegni familiari, chiedendo se le risultava che RI 1 avesse consegnato a
suo tempo all’IAS i certificati di frequenza scolastica di __________ per gli
anni 2015 e 2016 e in seguito nel settembre 2017 e se era al corrente che anche
la figlia __________ nell’anno scolastico 2015/2016 era ancora in formazione.
La Cassa di compensazione si è riconfermata nella risposta di
causa (doc. XXXIII), mentre la ricorrente ha evidenziato come “risultano
essere farisee e contraddittorie le affermazioni dello IAS.” (doc. XXXIV
pag. 1) e ha precisato che, per l’utente, lo sportello IAS è uno solo. Infatti,
“Una volta consegnata la documentazione allo sportello (o effettuando la
comunicazione telefonicamente o per e-mail), l’amministrato ha ossequiato al
suo dovere di informazione. Questo in virtù anche della buona fede riposta
nell’amministrazione pubblica.”. Pertanto, “L’organizzazione (o
disorganizzazione!) interna dei vari uffici dello IAS non è di competenza
dell’amministrato.” (pag. 2).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è da
una parte la determinazione delle prestazioni complementari spettanti a RI 1 dal
1° settembre 2017 e dall’altra la verifica della correttezza dell’ordine di
restituzione emesso nei suoi confronti dalla Cassa per le prestazioni
complementari apparentemente indebitamente percepite dal 1° settembre 2015 al 31
agosto 2017, che l’amministrazione ha calcolato essere pari a Fr. 9'422.-.
2.2. Per l'art. 24 OPC-AVS/AI, la
persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o
l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza
ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni
mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della
situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di
informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia
dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato
era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione
si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di
assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010
EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito
che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di
prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò
il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr.
consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali,
la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42 cons. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito
che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al
diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12
marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni
solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che
non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza
del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una
domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.
321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170
consid. 1 pag. 171; Elisabeth
Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René
A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non
basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento
della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la
revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,
ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal
interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353
consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108
V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione può riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle
prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione
formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti
giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF
126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è
stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale
di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per
l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF
110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18
gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione
non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale
nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).
Per determinare se è possibile riconsiderare
una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione
giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione
la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115
V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
2.4. In
concreto, con decisione formale del 2 agosto 2017 (doc. H) la Cassa ha ricalcolato
il diritto alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017,
suddividendolo in diversi periodi a seconda delle modifiche personali ed
economiche (dal 1° settembre al 31 dicembre 2015, dal 1° gennaio al 30 giugno
2016, dal 1° luglio al 31 agosto 2016, dal 1° settembre al 31 dicembre 2016,
dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017, dal 1° marzo al 31 agosto 2017). La Cassa
ha indicato che questa nuova decisione è stata emessa a seguito “del computo
del salario della figlia __________. Teniamo a precisarle che non ha mai
comunicato l’inizio dell’apprendistato delle figlia __________.”.
La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi
a seguito della scoperta dell’inizio dell’apprendistato da parte della figlia
minore, con conseguente percezione di uno stipendio mensile e quindi un aumento
dei redditi computabili della ricorrente, circostanza che non sarebbe però stata
dichiarata alla Cassa e che ha comportato che l’assicurata avrebbe così
illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori nel lasso di
tempo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017.
A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi dapprima
calcolato le prestazioni complementari mensili corrette di diritto
dell’assicurata per quel periodo, diminuendole; in seguito, ha determinato gli
importi chiesti in restituzione.
Constatato quindi un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA,
l'amministrazione ha chiesto all'assicurata la restituzione della somma di Fr. 9'422.-
erroneamente percepita (in più) per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31
agosto 2017 e ha fissato il nuovo diritto alle PC dal 1° settembre 2017,
limitandolo al solo pagamento del premio dell’assicurazione malattia LAMal.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato di dovere
restituire le prestazioni ricevute, avendo sempre regolarmente dichiarato alla
Cassa che la figlia minore aveva iniziato un apprendistato e quindi di essere
in buona fede. Non le si può dunque imputare una violazione dell’obbligo di
informare né chiederle di restituire le PC percepite in più.
2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione
sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A
questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita AI.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art.
10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale vitale, per anno:
1.
19 290 franchi per le persone
sole,
2.
28 935 franchi per i coniugi,
3.
10 080 franchi per gli orfani che
hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e
per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese
accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto
né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto
è il seguente:
1.
13 200 franchi per le persone
sole,
2.
15 000 franchi per i coniugi e le
persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se è
necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una
carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che
vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi
ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto
di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC elenca esaustivamente i redditi computabili,
fra i quali vi sono:
"
a. due terzi dei proventi in
denaro o in natura dall’esercizio di un’attività
lucrativa per quanto superino annualmente 1000
franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con
orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una
rendita per figli dell’AVS o dell’AI; per gli invalidi aventi diritto a
un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito dell’attività lucrativa è
computato interamente;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni
periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
f. gli assegni familiari;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
"
a. le prestazioni dei parenti
giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura
manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle
assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i
contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.7. Il TCA rileva che nei redditi
determinanti rientrano i proventi in denaro dall’esercizio di un’attività
lucrativa previsti dall’art. 11 cpv. 1 lett. a LPC e quindi i redditi che sono
emersi pendente causa. Va dunque inserito lo stipendio che la figlia più
giovane __________, sulla base del contratto di tirocinio sottoscritto con il
datore di lavoro dalla studentessa e dai genitori il 16 giugno 2015 (doc. D), ha
incassato durante gli anni scolastici 2015/2016 2016/2017 e 2017/2018 in
qualità di apprendista impiegata del commercio al dettaglio AFC.
Pertanto, i salari da apprendista di Fr. 900.- al mese per il
primo anno di formazione, di Fr. 1'100.- mensili per il secondo anno e di Fr.
1'300.- al mese per il terzo anno, riportati su 13 mensilità, come tali dovevano
essere inseriti – al netto dei contributi sociali - nei redditi computabili
dell’assicurata, titolare del diritto alle PC, quale reddito da attività
lavorativa dipendente.
È dunque a buon diritto che la Cassa di compensazione, in
applicazione dell’art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, ha inserito nei redditi determinanti
della ricorrente lo stipendio guadagnato da __________ a titolo di reddito da
attività lavorativa dipendente (Fr. 10'968.- dal 1° settembre 2015 al 31 agosto
2016, Fr. 13'409.- dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, Fr. 15'847.- dal 1°
settembre 2017 al 31 agosto 2018), che va ad aggiungersi al reddito conseguito
dal marito.
2.8. La restituzione è soggetta al
termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra
Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47
vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un
termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V
484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996,
pag. 192; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
Fatti
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi
e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,
pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono
salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e
se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve
restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad
art. 25, pag. 286).
Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19
marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del
29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine
annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e
avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).
Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi
nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare
l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag.
17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non
appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle
prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.
4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.
4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di
precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a
prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine
annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr.
12 [9C_795/2009]).
Secondo giurisprudenza, questo termine viene
salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119
V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).
In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di
una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato
commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo
tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in
cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza
della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione
ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT
II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre quindi di
regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato
versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare
il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di
restituzione (DTF
110 V 306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della
conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò
renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare
il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380
consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Si ricorda inoltre
che il principio posto in DTF 110 V 306 seg.,
secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un
secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento
delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento
della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si
estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è
ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in
generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte
dell'assicuratore (STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di
accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di
dipartirsi dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto
determinante - e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può essere
fatto risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe
(spesso) illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il
rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid.
1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento
a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 =
SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in
fine).
Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni)
ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella
procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse
commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi
della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza
del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità
amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma
soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il
fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
Infine, se per l'accertamento e l'esame del diritto alla
restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate
dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola di esse è
sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag.
558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità incompetente non è sufficiente in
tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).
2.9. Nel caso concreto, alla base
del ricalcolo delle prestazioni complementari della ricorrente vi è la
circostanza che con scritto del 3 luglio 2017 (doc. 155) la Cassa di
compensazione – Servizio PC ha chiesto all’assicurata di aggiornarla sulla
situazione personale della figlia __________ in vista, di lì a poco, del
compimento dei 18 anni e quindi di un eventuale adeguamento delle prestazioni
complementari.
Determinante era infatti sapere se la figlia più giovane era ancora
in formazione, se esercitava un’attività lucrativa, se era disoccupata e se
abitava ancora in casa dei genitori.
Questo scritto è stato trasmesso in copia e in pari data dal
Servizio prestazioni complementari all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
(doc. 151) e anche al Fondo di compensazione – Assegno integrativo (doc. 147).
Sulla scorta delle informazioni ottenute, con decisione del 2
agosto 2017 (doc. H) l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC
dell’assicurata dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2017, tenendo conto dei
redditi conseguiti da __________.
Il diritto che ne è risultato era inferiore a quanto riconosciuto
fino a quel momento, perciò la Cassa ha emanato un ordine di restituzione dell’importo
percepito in eccesso dall’assicurata.
Occorre dunque ora determinare se la Cassa di compensazione ha
emanato tempestivamente l’ordine di restituzione impugnato; in altre parole, il
TCA deve verificare se la pretesa della Cassa non sia perenta alla luce
dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, eccezione peraltro invocata anche dalla ricorrente
(doc. I punto 8 pag. 6).
Si deve pertanto stabilire quando il Servizio delle prestazioni
complementari della Cassa di compensazione disponeva di tutti gli elementi
decisivi dalla cui conoscenza risultava, di principio e nel suo ammontare,
l'obbligo di restituzione.
Da una parte, infatti, l’amministrazione ha evidenziato di avere
saputo soltanto nell’estate 2017 che __________ svolge(va) un apprendistato.
D’altra parte, l’assicurata nell’opposizione del 24 agosto 2017
(doc. I) ha affermato che la figlia “ha iniziato la sua formazione nel
settembre del 2015 come apprendista. Infatti nel settembre di quell’anno vi ho
consegnato di persona allo sportello una copia del suo contratto di tirocinio e
del certificato di frequenza scolastico” e anche che “Nell’anno 2016 vi
ho portato – sempre di persona allo sportello il certificato di frequenza
scolastico.”.
2.10. Al fine di capire se e quando
la ricorrente abbia effettivamente dato seguito all’obbligo di informazione
previsto dall’art. 24 OPC-AVS/AI comunicando al Servizio PC che __________
aveva iniziato un apprendistato nel settembre 2015, il giudice delegato del TCA
ha effettuato degli accertamenti presso l’Istituto delle assicurazioni sociali
di Bellinzona.
In primo luogo, il Tribunale ha interpellato la Direzione
dell’IAS, chiedendo quale procedura viene adottata all’interno
dell’Istituto quando un assicurato si presenta allo sportello per consegnare
della documentazione (doc. IX):
" (…)
1. I documenti
portati dall’assicurato vengono lasciati allo sportello centrale dell’IAS o
l’interessato viene dirottato al servizio competente (Cassa cantonale di
compensazione, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Cassa cantonale di
assicurazione contro la disoccupazione, Ufficio AI) per consegnare brevi
manu gli atti?
Considerandi
2.
Quando i
documenti portati dagli assicurati sono presi in consegna – dall’IAS come tale
o dall’Ufficio competente – è apposto un timbro e la data di ricezione su di
essi?
3.
Gli assicurati
ricevono una copia dei documenti che hanno consegnato o lasciano all’IAS gli
originali?
4.
Se viene
rilasciata una copia, la stessa è timbrata con la data di consegna?
5.
Gli assicurati
dispongono della prova di avere prodotto all’IAS/ Ufficio competente un
determinato documento in un determinato giorno?
6.
Come procede poi
l’IAS rispettivamente ogni Ufficio quando riceve brevi manu della
documentazione da parte di un assicurato? La fotocopia, la scansiona, ecc. e la
inserisce subito nell’incarto dell’assicurato?
7.
Se la
documentazione viene consegnata allo sportello centrale dell’Istituto delle
assicurazioni sociali, è possibile, ossia è già capitato, che questi documenti
siano poi andati persi e quindi non siano arrivati a destinazione al competente
Ufficio interno?
8.
Com’è
organizzato il servizio dell’accoglienza per il pubblico presso lo sportello
IAS? Quanti collaboratori si alternano al servizio? Come sono ripartiti i
compiti? Sono suddivisi per materia? Ricevono gli utenti secondo ordine
cronologico?
9.
Al Tribunale
cantonale delle assicurazioni occorre conoscere i nomi dei funzionari che erano
in servizio all’accoglienza per il pubblico presso lo sportello principale
dell’Istituto delle assicurazioni sociali rispettivamente presso il Servizio
delle prestazioni complementari qualora la consegna di documenti da parte degli
assicurati avvenga direttamente al preposto Ufficio:
- l’ultima
settimana di giugno 2015
- la prima metà
di settembre 2015
- la prima metà
di settembre 2016.”.
Il 6 aprile 2018
(doc. X) il vicedirettore dell’IAS ha così risposto:
" (…)
1.
I documenti
portati allo sportello del nostro Istituto sono di regola consegnati alle
collaboratrici addette allo sportello. Se l’assicurato lo richiede o richiede
una consulenza personale, sono consegnati al collaboratore preposto
2.
Sui documenti
portati allo sportello non viene apposto un timbro
3.
Gli assicurati
devono premurarsi di fornire una copia dei documenti e non l’originale
4.
Le fotocopie
sono effettuate solo in via eccezionale e non sono timbrate
5.
Gli assicurati
non ricevono una prova di aver prodotto una determinata documentazione
6.
La
documentazione è inserita nell’apposita casella della posta in consegna ed è
smistata, dopo la chiusura degli sportelli, ai vari servizi, nelle caselle
ubicate presso il Servizio della logistica. In seguito, per quanto concerne il
Servizio prestazioni complementari, lo stesso Servizio logistica procede alla
scansione della documentazione
7.
Di regola la
documentazione non va persa
8.
Il Servizio
amministrazione è composto da 7-9 collaboratori che si alternano e lavorano in
parte a tempo parziale. I collaboratori si occupano dell’accoglienza di tutta
l’utenza e chiamano i collaboratori preposti dei servizi, se necessario. Gli
utenti sono accolti in ordine di arrivo presso lo sportello.
9.
I collaboratori
del Servizio amministrazione presenti per i vari periodi sono: (…)
I collaboratori
del Servizio prestazioni complementari presenti per i vari periodi sono: (…).”.
Poiché nel suo ricorso l’interessata ha fatto presente di essere
stata contattata telefonicamente a inizio luglio 2017 da un funzionario dell’Istituto
delle assicurazioni sociali in merito alla formazione di apprendistato della
figlia __________ (doc. I punto 3 pag. 3), il 27 aprile 2018 (doc. XVI) il
Tribunale ha interpellato questo collaboratore della Cassa cantonale di
compensazione, Ufficio delle prestazioni – Servizio rendite e indennità:
" (…)
la signora RI 1, nata nel 1968, beneficia di una rendita di
invalidità dal 1° novembre 2012, con versamento delle prestazioni dal 1°
novembre 2013 per inoltro tardivo della domanda (cfr. decisione del 28 maggio
2015.
dell’Ufficio AI).
Il 16 giugno 2015 l’assicurata ha postulato le prestazioni
complementari all’AI, che con decisione del 31 ottobre 2015 le sono state
concesse retroattivamente dal 1° novembre 2013.
Nel suo ricorso al TCA in ambito di prestazioni complementari,
l’assicurata ha affermato che ad inizio luglio 2017 “il signor __________,
funzionario presso lo IAS incaricato dell’incarto della qui ricorrente, ha
chiesto telefonicamente e di sua propria iniziativa ragguagli alla qui
ricorrente e meglio a sapere quando sarebbe terminata la formazione di
apprendistato della figlia __________, chiedendo altresì di ritrasmettergli
nuovamente gli atti riguardanti la sua formazione e meglio copia del contratto
di tirocinio e certificato di frequenza scolastico per l’anno venturo.”.
Durante quella conversazione telefonica l’assicurata avrebbe
affermato che tutti questi atti erano già in possesso dell’Istituto delle
assicurazioni sociali, che la formazione di apprendista della figlia minore
sarebbe terminata nell’estate 2018 e che avrebbe trasmesso il certificato di
frequenza scolastico per l’anno 2017 nel settembre 2017.
Con lettera del 3 luglio 2017 lei avrebbe chiesto all’assicurata
di confermare per iscritto quanto discusso oralmente nei giorni precedenti e
con lettera del 10 luglio 2017 l’interessata ha ribadito quanto riferitole al
telefono, allegando il contratto di tirocinio.
Ai fini della soluzione della vertenza pendente davanti al TCA, le
chiedo per cortesia di confermare la correttezza di quanto fin qui esposto e di
rispondere ai seguenti quesiti, se del caso corroborando le sue affermazioni
mediante documentazione.
1.
Qual era lo
scopo del suo scritto del 3 luglio 2017 a RI 1?
Per
cortesia, ne produca una copia al TCA.
Accertare se la
figlia minore __________, nata nel settembre 1999 e che quindi stava per
compiere 18 anni, fosse ancora studente e avesse diritto di continuare a
percepire una rendita completiva per figli ex art. 22ter LAVS in connessione
con l’art. 25 cpv. 5 LAVS essendo in formazione?
Oppure
verificare se __________ stesse ancora effettuando l’apprendistato?
2.
Quando il
Servizio rendite e indennità ha saputo per la prima volta che __________ aveva
iniziato un apprendistato?
3.
RI 1 vi ha
informato spontaneamente ogni anno che la figlia __________ era ancora
in formazione oppure, come nel luglio 2017, il Servizio rendite e indennità si
è sempre attivato in prima battuta per ottenere questo dato?
4.
Come avvenivano
queste comunicazioni da parte dell’assicurata?
Come vi
trasmetteva la necessaria documentazione?
La ricevevate
tramite invio postale o per consegna brevi manu da parte di RI 1 allo
sportello dell’IAS oppure direttamente al vostro Servizio rendite e indennità?
Quando avete
esattamente ricevuto queste informazioni? Avete apposto un timbro di ricevuta
sui documenti prodotti dall’interessata?
5.
I documenti di
cui entravate in possesso riguardo alla figlia __________ venivano da voi
trasmessi ad altri Uffici?
Eravate al
corrente che RI 1 beneficiava di prestazioni complementari?
I certificati
di frequenza scolastica per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente il contratto
di tirocinio del 2015 di __________ sono stati da voi trasmessi al Servizio
prestazioni complementari per i suoi incombenti?
6.
Sapevate che la
figlia __________, 1993, nell’anno scolastico 2015-2016 era ancora in
formazione? Se sì, avete avvisato il Servizio prestazioni complementari di
questa circostanza?”.
Il 15 maggio 2018 (doc. XVII) il funzionario del Servizio
rendite e indennità ha risposto come segue, allegando lo scritto del 3
luglio 2017 (doc. XVII/1):
" (…)
1.
Accertare se la
figlia __________, prossima a compiere i 18 anni, fosse ancora in formazione e
potesse così continuare a beneficiare della rendita completiva per figli
dell’AI (vedi allegato).
2.
L’informazione
circa l’inizio di un apprendistato da parte della giovane __________ è
pervenuta per la prima volta al servizio rendite in data 13 luglio 2017.
3.
Prima della
comunicazione di luglio 2017 il nostro servizio non ha mai richiesto
documentazione in merito alla formazione seguita da __________ poiché fino ai
18.
anni compiuti il diritto alla rendita completiva per figli dell’AI è comunque
dato.
4.
Le comunicazioni
sono avvenute tramite normale invio postale. Il primo documento da noi
richiesto e ricevuto risulta esser quello del 13 luglio 2017 (cfr. timbro di
ricevuta apposto automaticamente in alto a destra).
5.
Si; comunque
incombe sempre agli assicurati comunicare ad ogni singolo servizio della cassa
che eroga prestazioni ogni modifica attinente alla propria situazione.
L’obbligo è espressamente indicato su ogni decisione emessa dalla Cassa.
6.
Nell’ambito
della collaborazione dei due servizi (Rendite e PC), a titolo cautelativo, sia
per la Cassa che per gli assicurati, si cerca nel limite del possibile di
reciprocamente informarsi circa il ripristino /soppressione del versamento di
prestazioni.
Nel presente
caso, il nostro servizio, in data 15 giugno 2016, ha avvisato il servizio PC
della soppressione dal luglio 2016 della rendita completiva a favore della
figlia __________.”.
Essendo la ricorrente beneficiaria di una rendita di invalidità
dal 1° novembre 2012, con versamento delle prestazioni dal 1° novembre 2013 per
inoltro tardivo della domanda, il Tribunale si è rivolto anche all’Ufficio
assicurazione invalidità il 30 maggio 2018 (doc. XX) per capire dove
siano finiti i documenti relativi all’apprendistato della figlia che l’assicurata
sostiene di avere consegnato di persona all’Istituto delle assicurazioni
sociali:
" (…)
Nel suo ricorso al TCA in ambito di prestazioni complementari,
l’assicurata ha affermato di avere consegnato a mano e di persona allo
sportello dell’Istituto delle assicurazioni sociali a fine giugno 2015 il
contratto di tirocinio della figlia __________, 01.09.1999, accompagnato dalla
lettera della Divisione della formazione professionale del 24 giugno 2015.
Inoltre, RI 1 avrebbe consegnato a suo tempo all’IAS i certificati di frequenza
scolastica per gli anni 2015 e 2016 e nel settembre 2017 ha fatto seguito
quello per l’anno scolastico che si sta per concludere.
Nell’ambito del ricorso in oggetto, il TCA necessita di appurare
se questi documenti vi sono pervenuti e, se sì, con quali modalità.
Vi chiedo quindi per cortesia di rispondere ai seguenti quesiti,
se del caso corroborando le vostre affermazioni mediante documentazione.
1.
Quando l’Ufficio
AI ha saputo per la prima volta che __________ aveva iniziato un apprendistato?
2.
RI 1 vi ha
informato spontaneamente ogni anno che la figlia __________ era ancora
in formazione oppure solo nel luglio 2017, quando il Servizio rendite e
indennità si è attivato per ottenere questo dato?
3.
Come avvenivano
queste comunicazioni da parte dell’assicurata?
Come vi
trasmetteva la necessaria documentazione?
La ricevevate
tramite invio postale o per consegna brevi manu da parte di RI 1 allo
sportello dell’IAS oppure direttamente al vostro Ufficio assicurazione invalidità?
Quando avete
esattamente ricevuto queste informazioni? Avete apposto un timbro di ricevuta
sui documenti prodotti dall’interessata?
4.
I documenti di
cui entravate in possesso riguardo a RI 1 e/o alla figlia __________ venivano
da voi trasmessi ad altri Uffici?
Eravate al
corrente che RI 1 beneficiava di prestazioni complementari?
I certificati
di frequenza scolastica per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente il contratto
di tirocinio del 2015 di __________ sono stati da voi trasmessi al Servizio prestazioni
complementari per i suoi incombenti?
5.
Sapevate che la
figlia __________, 1993, nell’anno scolastico 2015-2016 era ancora in
formazione? Se sì, avete avvisato il Servizio prestazioni complementari di
questa circostanza?
Il 5 giugno 2018 (doc. XXIII) l’Ufficio AI ha così
risposto:
" (…)
1.
l’ufficio AI non
sapeva che __________ aveva iniziato un apprendistato
2.
la Signora RI 1
non ha informato l’ufficio AI che la figlia __________ era in formazione
3.
vedi punto 1 e 2
4.
- se
l’ufficio AI riceve documentazione che riguardano un altro ufficio, la
stessa è trasmessa immediatamente all’ufficio interessato (tutto registrato a
dossier), nel caso specifico l’ufficio AI non ha ricevuto informazioni di
competenza d’altri uffici;
- nel corso
della revisione avviata nel febbraio 2017 l’ufficio AI è venuto a conoscenza
del fatto che RI 1 beneficiava di prestazioni complementari (cfr. 11.04.2017,
questionario revisione della rendita);
- non
abbiamo ricevuto certificati di frequenza scolastica di __________
5.
non sapevamo che
la figlia __________, 1993, era in formazione.”.
Prendendo posizione su queste risposte, il 25 giugno
2018.
(doc. XXVI) la ricorrente ha informato il TCA di essersi recata di persona
all’Ufficio AI e di avere ottenuto alcuni documenti che farebbero dubitare che
questo stesso Ufficio non fosse stato a conoscenza che le figlie erano in
formazione.
Siccome alcuni di questi documenti erano timbrati
dall’Ufficio prestazioni – Assegni di famiglia, il TCA si è rivolto alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari il 3 luglio 2018 (doc. XXVIII)
spiegando, come in precedenza, la situazione dell’assicurata e la sua tesi per
quanto concerne la consegna allo sportello dell’IAS del contratto di tirocinio
di __________ nel giugno 2015 e anche in questo caso le ha chiesto quanto segue:
" (…)
1.
Quando la Cassa
cantonale per gli assegni familiari ha saputo per la prima volta che __________
aveva iniziato un apprendistato?
2.
L’ha saputo
direttamente dall’assicurata oppure per comunicazione da parte di un altro
Ufficio interno dell’Istituto delle assicurazioni sociali o ancora tramite
invio postale diretto alla Cassa cantonale per gli assegni familiari?
3.
Questa
informazione vi è pervenuta spontaneamente a suo tempo per ogni anno
scolastico oppure la Cassa si è attivata ogni anno per sapere se __________
era ancora in formazione?
4.
Se era RI 1 ad
avvertirvi, come avvenivano queste comunicazioni?
Come vi
trasmetteva l’assicurata la necessaria documentazione?
La ricevevate
tramite invio postale o per consegna brevi manu da parte di RI 1 stessa
allo sportello dell’IAS oppure direttamente alla vostra Cassa cantonale per gli
assegni familiari?
Quando avete
esattamente ricevuto queste informazioni? Avete apposto un timbro di ricevuta
sui documenti prodotti dall’interessata?
5.
I documenti di
cui entravate in possesso riguardo a RI 1 e/o alla figlia __________ venivano
da voi trasmessi ad altri Uffici?
Eravate al
corrente che RI 1 beneficiava di prestazioni complementari?
I certificati
di frequenza scolastica per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente il contratto
di tirocinio del 2015 di __________ sono stati da voi trasmessi al Servizio
prestazioni complementari per i suoi incombenti?
6.
Sapevate che
anche l’altra figlia __________, 1993, nell’anno scolastico 2015-2016 era
ancora in formazione? Se sì, avete avvisato il Servizio prestazioni
complementari di questa circostanza?”.
Dieci giorni dopo (doc. XXX), la Cassa cantonale per gli
assegni familiari ha precisato, per quanto concerne gli assegni familiari,
che l’assicurata non è titolare di un diritto agli assegni familiari federali,
perciò non intrattiene rapporti con essa.
Inoltre, il Servizio assegni familiari, competente in materia di
assegni familiari federali disciplinati dalla LAFam e dalla Laf, non era a
conoscenza del fatto che l’assicurata fosse al beneficio di una prestazione
complementare.
In merito ai documenti riguardanti la formazione delle figlie, la
Cassa ha rilevato che gli stessi sono sempre pervenuti al Servizio assegni
familiari tramite il datore di lavoro del titolare del diritto nel contesto dei
relativi aggiornamenti e che nessuno di questi è mai stato trasmesso al
Servizio delle prestazioni complementari.
Da parte sua, il Servizio centrale delle prestazioni sociali, che
appartiene alla Cassa cantonale per gli assegni familiari e che è competente in
materia di prestazioni sociali cantonali disciplinate dalla Laf e dalla Laps,
ha indicato che l’assicurata ha beneficiato di assegni familiari di complemento
(assegno integrativo) unicamente fino al 31 gennaio 2014 e che da tale data non
ha più ricevuto certificati inerenti la frequenza agli studi dei figli.
2.11
Giova qui rammentare che nel
diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio.
Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione
delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le
apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non
indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le
parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio
in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo
correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (STFA K 207/00 del 26
settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF
125.
V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:
in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Infatti, l’obbligo di accertamento d'ufficio dei
fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le
parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere
della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio
secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art.
8.
CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che
voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3),
a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte
(citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre
2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418,
consid. 3).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove
quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann,
wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter)
erstellt werden kann”.
Va infine rammentato che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA
del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.
3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio
2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid.
2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).
2.12
Dagli
accertamenti effettuati presso diversi Uffici dell’Istituto delle assicurazioni
sociali del Cantone Ticino, il TCA deve concludere che il Servizio
prestazioni complementari, qui parte in causa, prima del luglio 2017 non
era a conoscenza che nel settembre 2015 __________ avesse iniziato un
apprendistato.
Il Servizio PC della Cassa cantonale di compensazione non
ne era stato infatti informato prima di allora, né dall’assicurata stessa né da
altri Uffici cantonali.
D’altronde, nemmeno gli uffici interpellati ne erano al corrente.
Come visto, il Servizio rendite e indennità della Cassa cantonale
di compensazione è venuto a conoscenza dell’apprendistato della figlia più
giovane soltanto nel luglio 2017, ossia quando ha espressamente chiesto
all’assicurata, in vista del compimento dei 18 anni della figlia, se __________
fosse ancora in formazione.
Da parte sua, l’Ufficio assicurazione invalidità non era al
corrente né che la figlia più piccola della beneficiaria AI svolgesse un
apprendistato né, fino all’aprile 2017, che la stessa RI 1 beneficiasse di
prestazioni complementari.
Infine, anche la Cassa cantonale per gli assegni
familiari non sapeva che l’assicurata era al beneficio di prestazioni
complementari, perciò il Servizio assegni familiari non ha mai trasmesso al
Servizio PC i certificati di frequenza scolastica di __________ e __________ che
il datore di lavoro del marito dell’assicurata, ed egli soltanto, gli trasmetteva
sempre di volta in volta. Non era quindi la ricorrente a consegnarglieli a mano
o a spedirglieli.
Alla luce di quanto esposto, la scrivente Corte non
può che concludere che la ricorrente non ha, a suo tempo, debitamente informato
il Servizio prestazioni complementari – ma nemmeno gli altri Uffici
cantonali interpellati dal Tribunale - che la giovane __________ aveva iniziato
un percorso formativo come impiegata del commercio al dettaglio.
Di tracce dei certificati di frequenza scolastica che l’insorgente
sostiene avere consegnato a mano di persona all’Istituto delle assicurazioni
sociali non solo a metà giugno 2015, ma anche a settembre 2015 e a settembre
2016, non v’è alcuna traccia.
Per prassi invalsa, è opportuno peraltro sottolineare che, in
mancanza di prove o di un vuoto probatorio, la decisione sarà sfavorevole a quella
parte, la quale da una determinata circostanza pretende far derivare un diritto
o delle pretese (STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018 consid. 4.3; DTF 117 V 264
consid. 3b).
Da quanto precede discende pertanto che non avendo
l’assicurata saputo provare di avere informato già nel 2015 la Cassa cantonale
di compensazione – Servizio prestazioni complementari che la figlia più giovane
aveva iniziato un apprendistato, essa deve sopportare le conseguenze di questa
sua dimenticanza.
Concretamente, ciò significa che va ritenuto che il
Servizio PC è venuto a conoscenza soltanto nel luglio 2017 che __________
conseguiva un reddito già dal 2015.
D’altronde, non va dimenticato di osservare che
quando il 16 giugno 2015 (doc. 41) l’assicurata ha postulato le prestazioni
complementari, nell’apposito formulario ha indicato che __________, 1999, era studente
(doc. 47).
Tuttavia, la scrivente Corte evidenzia che quello
stesso giorno RI 1, insieme al marito __________ e a __________ stessa, ha
sottoscritto il contratto di tirocinio come impiegata del commercio al
dettaglio, che ha poi avuto inizio il 1° settembre 2015.
Sapendo dunque che dopo due mesi e mezzo la figlia
avrebbe iniziato l’apprendistato e quindi avrebbe conseguito un reddito,
l’assicurata non poteva esimersi dall’indicare che __________ era apprendista
e quindi segnalare al Servizio prestazioni complementari che la figlia avrebbe
percepito uno stipendio.
Se non a quel momento, quando ha richiesto le PC per
la prima volta e non era forse in grado di capire l’importanza di dichiarare i
redditi conseguiti da tutti i membri della famiglia e quindi di specificare che
la figlia più giovane era apprendista e non solo studente, l’assicurata se ne
poteva e doveva però accorgere in seguito, quando ha ricevuto le decisioni di
prestazioni complementari. In quelle occasioni, per esempio la prima del 31
ottobre 2015 (doc. 104), nei relativi fogli di calcolo __________ era inclusa
nel computo dei premi forfettari di cassa malati e delle rendite AI, ma non
anche nel conteggio del reddito da lavoro malgrado a tutti gli effetti conseguisse
un salario. Ciò, malgrado nei fogli allegati alla decisione fosse indicato
chiaramente che l’obbligo di informazione si applica in particolare in caso di
“Conclusione della formazione scolastica o dell’apprendistato”.
In virtù di quanto precede, il TCA evidenzia
che dal momento in cui l’amministrazione ha ricevuto la documentazione
necessaria comprovante la frequenza di __________ di un tirocinio (luglio 2017)
a quando ha potuto emanare la decisione di restituzione qui contestata (2
agosto 2017) una volta accertate da una parte le sue spese riconosciute e
d’altra parte i redditi computabili con l’inserimento dello stipendio percepito
dalla figlia per gli anni scolastici 2015-2018, senza alcun dubbio l’anno di perenzione
previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era ancora trascorso.
Ciò significa che la pretesa della Cassa di compensazione del 2
agosto 2017, emessa quando disponeva di tutti gli elementi decisivi dai quali
risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare
dovuto giacché era in possesso di tutte le necessarie informazioni per
ricalcolare il diritto alle PC della ricorrente e quindi chiederle la
restituzione di quanto versato indebitamente di troppo in quel periodo, è tempestiva.
È infatti al più presto con la ricezione dei documenti nel luglio
2017.
in risposta alla sua richiesta del 3 luglio 2017, che comincia a decorrere
il termine annuo di perenzione in cui il Servizio PC, usando l'attenzione da
esso ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, si è reso
conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110
V 304).
L’ordine di restituzione del 2 agosto 2017 non è pertanto perento
e come tale, nel principio, va confermato.
2.13
Per quanto concerne gli
importi da restituire, va evidenziato che l’autorità
amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari della
ricorrente.
Dai fogli di calcolo allegati alla decisione impugnata risulta
chiaramente e correttamente che, computando i nuovi redditi da attività
lavorativa dipendente di __________, l’assicurata aveva diritto alle
prestazioni complementari in misura inferiore rispetto a quanto stabilito nel
2015-2017.
Di conseguenza, a suo tempo, tale diritto è stato calcolato dalla
Cassa di compensazione su basi errate.
È quindi a giusta ragione che, di principio, l’interessata è stata
chiamata a restituire le prestazioni ricevute in eccesso.
La somma da rimborsare corrisponde perciò correttamente alla
differenza fra le prestazioni complementari a suo tempo versate alla ricorrente
e gli ammontari a cui avrebbe invece avuto diritto secondo i fogli di calcolo
allegati all’ordine di restituzione.
La decisione del 2 agosto 2017 indica chiaramente quale sarebbe
stato il suo diritto per ogni periodo di calcolo, quali gli importi delle
mensilità da restituire e per quanto tempo.
Il totale da rimborsare di Fr. 9'422.- va dunque confermato.
Inoltre, dal 1° settembre 2017 il diritto alle PC è limitato al
pagamento del premio forfettario di Cassa malati per RI 1, il marito __________
e la figlia __________.
2.14
Ne
discende che la Cassa cantonale di compensazione, avendo rilevato un caso di
indebita percezione di prestazioni da parte della ricorrente, era legittimata
ad emanare una decisione di restituzione.
Infatti, con la scoperta di nuovi fatti rilevanti, le precedenti
decisioni di concessione delle prestazioni complementari dovevano essere
riviste ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.
Nell’evenienza concreta, dal settembre 2015 la figlia più piccola
dell’assicurata ha conseguito un reddito da attività lavorativa che non è mai
stato dichiarato al Servizio prestazioni complementari. La Cassa di
compensazione è però venuta a conoscenza di questa circostanza soltanto al più
presto nel mese di luglio 2017.
Si tratta così di un fatto nuovo rilevante, di cui
l’amministrazione non poteva essere al corrente prima di allora. Questo nuovo
fatto ha comportato che la Cassa ha versato all’assicurata delle prestazioni
complementari che non dovevano esserle riconosciute in quella misura.
Ne segue che, a giusta ragione, l’amministrazione ha
proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di fissazione delle prestazioni
complementari in virtù dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.
2.15
Stando così le cose, la
decisione della Cassa di compensazione che pretende la restituzione delle
prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° settembre
2015.
a 31 agosto 2017, quantificate in Fr. 9'422.-, deve essere confermata
integralmente.
Parallelamente, è corretto che dal 1° settembre 2017 il diritto
alle prestazioni complementari dell’assicurata sia limitato al pagamento del
premio forfettario dell’assicurazione malattia obbligatoria.
2.16
Resta da esaminare la domanda
di condono che l’assicurata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede
venga decisa dal Tribunale.
La ricorrente fa valere la sua buona fede, avendo prontamente
consegnato tutta la documentazione pertinente all’Istituto delle assicurazioni
sociali e quindi avendo comunicato non solo già a fine giugno 2015, ma anche a
settembre 2015 e a settembre 2016 che la figlia __________ aveva iniziato un
apprendistato.
Secondo l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non
deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà.
A norma dell’art. 3 OPGA:
" 1 L’ammontare della
restituzione è stabilito mediante decisione.
2.
Nella
decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il
condono.
3.
L’assicuratore
decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le
condizioni per il condono.”.
Per l’art. 4 OPGA:
" 1 Se il beneficiario era
in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse.
2.
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato.
3.
Le
autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o delle
disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.
4.
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato.
5.
Sul
condono è pronunciata una decisione.”.
L’amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre
2009).
Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono
vanno emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla
restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute
(sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile
2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007
del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25
Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen
hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über
Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei
Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im
Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden,
wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid
beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei
Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt.
Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen
Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt.
Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die
Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich“).
Nel caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione
non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si è espressa né
sulla buona fede né sull’onere troppo grave.
Essa ha ritenuto di doversi pronunciare solo dopo la
crescita in giudicato della decisione di restituzione.
Questo TCA rileva che in assenza di una
specifica decisione della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato del
Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio grado
di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima per prima sul condono
tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe
quindi ora prematura.
Le parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite,
dovrebbero inoltre potere prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe
effettuare conformemente all’art. 5 OPGA.
Da quanto precede discende che, non essendo qui in
presenza di una decisione formale ex art. 49 LPGA, rispettivamente di una
decisione su opposizione impugnabile dall’assicurata davanti al TCA in virtù
dell’art. 56 LPGA, la domanda di condono formulata dalla ricorrente dovrà
essere decisa in primo luogo dalla Cassa di compensazione dopo che la presente
decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti