33.2018.1
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22 agosto 2018Italiano29 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2018.1
TB
Lugano
22 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 dicembre 2017 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Per l’anno 2017 (doc. 4) la
Cassa cantonale di compensazione ha concesso a RI 1, nato nel 1966, una
prestazione complementare mensile di Fr. 1'306.-, tenendo conto che né lui né
la moglie esercitavano un’attività lucrativa.
1.2. Il 7 settembre 2017 (doc. 5)
l’assicurato ha chiesto alla Cassa se era corretto che il reddito da lavoro
della moglie non fosse stato conteggiato, malgrado l’invio del contratto di
lavoro a fine 2016.
L’interessato ha fatto presente di avere gravi problemi di salute
e di avere subìto tre interventi in sei mesi, perciò solo ora ha chiesto alla
Cassa se il foglio di calcolo per l’anno 2017 era corretto e se il reddito conseguito
dalla moglie dal 7 novembre 2016 era stato considerato. Ha inoltre trasmesso i
conteggi di stipendio del coniuge di giugno e luglio 2017.
1.3. L’11 settembre 2017 (doc. 6)
l’amministrazione ha informato l’assicurato di non avere mai ricevuto alcun
contratto di lavoro riguardante la moglie, perciò l’ha invitato a produrlo
unitamente ai conteggi di stipendio da novembre 2016 a maggio 2017.
1.4. Con decisione del 15
settembre 2017 (doc. 26) la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC
dell’assicurato versategli dal 1° novembre 2016 al 30 settembre 2017, chiedendo
in restituzione l’importo di Fr. 11'418.- per prestazioni ricevute
indebitamente e fissando il nuovo diritto dal 1° ottobre 2017 in Fr. 268.- al
mese.
1.5. Con scritto dell’11 ottobre
2017 (doc. B) l’Ufficio sociale comunale di __________, che spesso ha aiutato i
coniugi RI 1 con delle pratiche amministrative, ha confermato di avere allestito
il 28 novembre 2016 (doc. C) la lettera che è stata spedita insieme al
contratto di lavoro della moglie dell’assicurato. In tal modo essi hanno
ritenuto di avere agito correttamente e non si sono più preoccupati della PC.
Tenuto conto della loro buona fede, del fatto che hanno ossequiato all’obbligo
di informare, che il reddito della famiglia è modesto e quindi gli assicurati
non sono in grado di restituire l’importo di Fr. 11'418.-, ne ha chiesto il
condono.
1.6. Con decisione del 20 ottobre
2017 (doc. 29) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l’istanza di
condono di RI 1, poiché soltanto il 7 settembre 2017 è venuta a conoscenza
dell’attività lavorativa della moglie iniziata però nel novembre 2016. Non
essendo data la condizione cumulativa della buona fede, non ha esaminato l’altra
della grave difficoltà.
1.7. Con decisione su opposizione
del 20 dicembre 2017 (doc. A) l’amministrazione ha respinto l’opposizione del 10
novembre 2017 (doc. 30) e ha confermato il rifiuto di condono, ritenuto che è
stato violato l’obbligo di informazione previsto dall’art. 24 OPC-AVS/AI,
poiché l’opponente l’ha informata soltanto il 7 settembre 2017 che la moglie
aveva iniziato dal novembre 2016 un’attività lucrativa. Dal nuovo calcolo che
ne è scaturito tenendo conto dell’attività lavorativa, il diritto alle PC si è
ridotto da Fr. 1'306.- a Fr. 268.-, con conseguente ordine di restituzione di
Fr. 11'418.-.
1.8. Il 19 gennaio 2018 (doc. I) RI
1, patrocinato dall’avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la
decisione impugnata e di condonargli la restituzione della somma di Fr. 11'418.-.
Il ricorrente ha contestato di non avere mai informato la Cassa di
compensazione sull’inizio dell’attività lucrativa della moglie, visto che il 28
novembre 2016 (doc. C), tramite l’Ufficio sociale comunale di __________, ha
inviato alla Cassa di compensazione, per posta semplice, uno scritto con cui la
informava che la moglie __________ dal 7 novembre 2016 aveva iniziato
un’attività lucrativa presso la __________ di __________, allegando il
contratto di lavoro. Tale lettera è stata redatta dalla funzionaria stessa dell’Ufficio
sociale comunale - di cui è stata chiesta l’audizione quale testimone - durante
le sue funzioni ed è stata spedita direttamente da quell’Ufficio.
Quand’anche questa lettera non fosse pervenuta alla Cassa, ciò non
toglie che, in buona fede, l’insorgente pensava di avere adempiuto ai suoi
obblighi di informazione, non essendo abituato e pratico di questioni
amministrative e formali. Inoltre, va ritenuto che appena la moglie ha iniziato
l’attività lucrativa egli si è subito informato presso il Comune su come
comportarsi con le PC. Non era dunque sua intenzione nascondere alcunché.
Ne discende che la lettera del 28 novembre 2016, a prescindere dal
fatto che sia giunta a destinazione, come tale è stata inviata all’indirizzo
corretto e non è ritornata al mittente. Pertanto, l’assicurato non è stato
negligente, visto che oltretutto ha inviato alla Cassa la comunicazione tramite
una pubblica autorità.
Tenuto altresì conto del suo limitato livello culturale, confermato
dalla funzionaria comunale nel suo scritto dell’11 ottobre 2017, il ricorrente
era in diritto di ritenere che, vista la sua difficile situazione finanziaria,
la nuova entrata della moglie fosse stata ritenuta ininfluente dall’amministrazione.
Peraltro, egli non è in grado di leggere i conteggi e i fogli di calcolo delle
prestazioni complementari.
Per il riconoscimento del condono alla restituzione vanno infine
considerati la sua situazione finanziaria molto precaria e i gravi problemi di
salute.
1.9. Nella risposta del 29 gennaio
2018 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere
il ricorso, ritenendo che il ricorrente non abbia apportato nuovi elementi tali
da modificare la decisione su opposizione.
L’amministrazione ha precisato che quanto ha affermato il
ricorrente non è corretto, essendo venuta a conoscenza del lavoro della moglie
unicamente in data 7 settembre 2017.
Quand’anche il Tribunale stabilisse che la notifica dell’attività
sia avvenuta tempestivamente, l’amministrazione ha osservato che né lo stesso
ricorrente né la funzionaria comunale si sono pronunciati in alcun modo dopo
l’inoltro della lettera del 28 novembre 2016, sebbene dovessero attendersi una
decisione da parte della Cassa di compensazione.
1.10. Il 2 febbraio 2018 (doc. V)
l’avv. RA 1 ha ribadito sia che la lettera del 28 novembre 2016 è stata
inviata, sia che l’assicurato era in diritto di ritenere che, vista la sua
difficile situazione finanziaria, la nuova entrata della moglie fosse stata
giudicata come ininfluente dall’amministrazione. D’altronde, egli non è in
grado di leggere i conteggi e i fogli di calcolo.
1.11. Durante un’udienza di
discussione alla presenza delle parti, il 4 luglio 2018 (doc. XI), il giudice
delegato del TCA ha sentito come teste la funzionaria comunale che ha aiutato
il ricorrente nella pratica concernente le prestazioni complementari.
In quell’occasione è emerso che l’assicurato avrebbe informato,
nel mese di ottobre o novembre 2016, l’Ufficio assicurazione invalidità che la
moglie aveva iniziato a lavorare. Il 5 luglio 2018 (doc. XII) il Tribunale ha così
interpellato al riguardo l’Ufficio AI, che, il 9 luglio 2018 (doc. XIII), ha
risposto che non risultavano atti relativi a una tale situazione.
Preso atto delle risultanze di questo accertamento, la Cassa di
compensazione si è riconfermata nella sua risposta (doc. XV), mentre il
ricorrente non ha formulato osservazioni (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena
citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS
Nr. 61 pag. 182 consid. 4):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola delle due
condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto
concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;
STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro,
l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in
questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid.
4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103;
Fatti
110 V 176 consid. 3c
pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede
intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente.
2.4. Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA,
la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati
per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un
appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo
ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in
virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.-
per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
Considerandi
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la
situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25).
Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in
modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è
modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli
impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in
ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293
consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5
In
concreto, con decisione formale del 15 settembre 2017 la Cassa cantonale di
compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell’assicurato
dal 1° novembre 2016 al 30 settembre 2017.
Quale motivazione per questa nuova decisione l’amministrazione ha
indicato che è stata emessa a seguito “del computo del reddito da attività
lavorativa della moglie”.
La Cassa di compensazione ha osservato che l’assicurato l’ha
informata soltanto il 7 settembre 2017 che la moglie stava svolgendo
un’attività lucrativa dal 7 novembre 2016, motivo per cui ha messo in dubbio la
condizione della buona fede. Infatti, l’amministrazione sostiene che
l’interessato abbia violato l'obbligo di informare il Servizio prestazioni
complementari dell’avvio di un’attività lavorativa, dato che ciò ha comportato
un cambiamento della sua situazione economica, con conseguente revisione e
ricalcolo delle PC.
Dispositivo
Per questi motivi, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l’istanza dell’assicurato di condonargli l’importo di Fr. 11'418.- formulata
con l’opposizione alla decisione del 15 settembre 2017, che ha stabilito la restituzione
di tale importo.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato di dovere
restituire le prestazioni ricevute, avendo subito dichiarato alla Cassa, per il
tramite dell’Ufficio sociale comunale, che la moglie aveva iniziato a lavorare
presso la __________ di __________.
Va quindi tenuto conto della sua buona fede, avendo egli già
comunicato il 28 novembre 2016 la modifica delle sue condizioni economiche con
l’invio del contratto di lavoro della moglie. Non gli si può pertanto imputare
una violazione dell’obbligo di informare, con conseguente rifiuto del condono
della restituzione delle prestazioni complementari percepite in più.
2.6. Per l'art. 28
cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare
gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi
diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo
di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante
legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione
complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente
per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed
ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle
prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che
riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.7. In specie, la condizione
della buona fede è stata messa in dubbio dall’amministrazione, la quale
sostiene che l’assicurato abbia violato l’obbligo di informare il Servizio
prestazioni complementari dell’incremento del reddito da attività lucrativa della
famiglia. Il ricorrente non l’avrebbe infatti avvisato che dal 7 novembre 2016 la
moglie iniziava a lavorare presso la __________ di __________, circostanza che ha
comportato un cambiamento della sua situazione personale ed economica, con
conseguente revisione e ricalcolo delle PC.
RI 1, in qualità di beneficiario di una rendita di
invalidità, era l'avente diritto delle prestazioni complementari ma, di
riflesso, ne beneficiava pure la moglie.
Il diritto alle PC dei coniugi RI 1 per gli anni 2016
e 2017 derivava dal fatto che agli assicurati era conteggiato nei redditi
computabili unicamente la rendita di invalidità dell’AI e della LPP versata a
favore di RI 1.
L’avvio, il 7 novembre 2016, di un’attività
lavorativa dipendente da parte della moglie __________, ha comportato la
modifica delle condizioni economiche del nucleo familiare e quindi la necessità
di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari della famiglia.
Questa mutazione degli elementi di calcolo ha dato
luogo al calcolo del 15 settembre 2017 (doc. 26) da parte del Servizio
prestazioni complementari, che ha modificato la situazione degli assicurati.
Più dettagliatamente, se prima la famiglia RI 1 aveva diritto a Fr. 1'306.- al
mese a titolo di prestazioni complementari, con l’aggiunta dei nuovi importi di
reddito ora il suo diritto è stato fissato in Fr. 268.- mensili, oltre al
pagamento del premio di cassa malati.
In queste circostanze, è fuori di dubbio che il
mutamento delle condizioni economiche dei coniugi ha avuto quale conseguenza
un'importante variazione della situazione materiale.
Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA,
nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurato avrebbe dovuto comunicare senza
ritardo alla Cassa cantonale di compensazione l'aumento di reddito, affinché il
suo diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi (STCA 36.2014.96
dell’11 marzo 2015 consid. 9).
2.8. Il ricorrente
ha fatto valere di avere tempestivamente informato la Cassa di compensazione
sull’avvio di un’attività lucrativa da parte della moglie per il tramite
dell’Ufficio sociale comunale e ciò già subito prima o poco dopo l’inizio di
questa attività.
Da una parte, in sede di udienza RI 1 ha affermato
di avere informato telefonicamente un funzionario dell’Ufficio assicurazione
invalidità di questo nuovo elemento, il quale gli avrebbe detto di produrre il
contratto di lavoro e i conteggi degli stipendi, documenti che l’assicurato ha
trasmesso al Servizio prestazioni complementari il 28 novembre 2016.
D’altra parte, dall’audizione testimoniale dell’ex
segretaria aggiunta comunale, è emerso che “il sig. RI 1 venne da me in
ufficio mi disse che la moglie avrebbe iniziato a lavorare, io non ricordo
esattamente la data in cui venne da me, penso che sia quella della lettera del
28 novembre 2016. Mi viene riletta la lettera doc. C (…) confermo di averla
redatta personalmente, è destinata alla IAS, prestazioni complementari. Penso di
avere fotocopiato il contratto non ho memoria precisa di questo aspetto. Non
ricordo se questa lettera venne spedita da me direttamente o se invece la feci
spedire dal sig. RI 1. Non ho tenuto copia di questa lettera, la copia era solo
per l’assicurato.”.
Durante l’udienza il ricorrente ha infine ribadito
di avere notificato all’amministrazione l’inizio del lavoro della moglie, ma di
non averlo fatto mediante invio raccomandato, rilevando come le sue comunicazioni
siano sempre pervenute al destinatario.
2.9. Giova innanzitutto rammentare
che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale
delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio.
Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione
delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le
apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non
indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le
parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio
in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo
correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (STFA K 207/00 del 26
settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;
AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
12; Spira, Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:
Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
Infatti, nella procedura amministrativa
federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i
fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza
di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella
parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non
provata. L’obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa dunque le parti
dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova,
ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e
del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede
infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto,
in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto
sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità
di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26
settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF
124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).
Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una
decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere
dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della
verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali,
questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate
all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si
tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno della tempestività
dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi,
infatti, la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La
tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con
certezza (sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.3; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99]
consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).
Nella sentenza C 94/94 del 26 settembre 1994 pubblicata in DLA
1994 n. 20 pag. 150, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato
che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio
mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio
sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare
valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio
figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni.
A proposito della notifica di atti e decisioni amministrativi,
nella sentenza C 294/99 del 14 dicembre 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 118, l'Alta
Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di
prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la
notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi
a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio.
La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la
comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo
della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia
stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di
un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze (DTF 101
Ia 8 consid. 1; STFA B 109/05 del 27 gennaio 2006, consid. 2.4), quali la
mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (DTF 105 III 46
consid. 3; citata STFA B 109/05; STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).
Va infine rammentato che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA
del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.
3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio
2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid.
2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).
2.10. Per sua stessa ammissione il
ricorrente, “tramite l’Ufficio sociale comunale di __________” (doc. I
punto 3), ha spedito alla Cassa di compensazione lo scritto del 28 novembre
2016 (doc. C) per posta semplice, quindi per posta A o B e non per
raccomandata.
Chi inoltra un'istanza o un ricorso all'autorità amministrativa o
giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne
l'avvenuto invio sia mediante la produzione della ricevuta della raccomandata,
sia con la produzione di corrispondenza con l'Ufficio destinatario dell'invio
relativa all'oggetto dell'istanza stessa, che attesti quindi che l'amministrazione
ha ricevuto una precedente comunicazione da parte dell'assicurato. In questo
contesto, la prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all'assicurato
medesimo e in caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo
stesso (per alcuni esempi: STCA 32.2014.105 del 20 maggio 2015; STCA 36.2009.28 del 14 dicembre 2009; STCA 36.2009.26 del 2 dicembre 2009; STCA 36.2009.23 del 30 novembre 2009; STCA 36.2009.71 del 25 novembre 2009; STCA 36.2009.77 del
23 novembre 2009; STCA 36.2009.81 del 23 novembre 2009).
Nell’evenienza concreta, dagli atti a disposizione non vi sono né
ricevute postali della spedizione per raccomandata, né specifica corrispondenza
con l'amministrazione che indichi che le parti già avevano avuto dei contatti
riguardo alla questione dell'aumento del reddito dell'interessato e che quindi
ciò lasci presumere che egli era intenzionato a spedire/aveva spedito il nuovo
contratto di lavoro della moglie. Neppure la risposta dall’Ufficio AI è di
aiuto.
Va poi evidenziato che il fatto di possedere la copia della
lettera inviata nel novembre 2016 non consente comunque ancora di dimostrare che
tale documento sia stato effettivamente spedito e ricevuto dalla Cassa
cantonale di compensazione – Servizio PC.
Inoltre, un possibile errore di impostazione da parte dell’assicurato,
di consegna da parte della Posta alla Cassa o altro, non può essere fatto
ricadere sull’amministrazione (STCA 32.2014.105 del 20 maggio 2015 consid. 7).
Neppure le dichiarazioni della teste, che ha confermato di avere
scritto la lettera del 28 novembre 2016 con cui ha informato la Cassa che dal 7
novembre 2016 la moglie dell’assicurato aveva iniziato un’attività lavorativa, portano
a un risultato diverso.
Infatti, la funzionaria comunale ha spiegato che “In occasione
delle mie spedizioni alla Cassa trasmettevo in genere un bustone contenente
documenti ufficiali destinati alla Cassa. Quando si trattava invece di
spedizioni private ossia comunicazione dirette dell’assicurato all’IAS io
fornivo una busta neutra e la spedizione avveniva mediante affrancazione, che
era presa a carico bonariamente dal Comune.” (doc. XI pag. 2).
Anche questa affermazione non prova ancora che l’invio in
questione sia effettivamente avvenuto.
Pure la circostanza che la funzionaria comunale non si ricordi più
se lo scritto del 28 novembre 2016 sia stato spedito direttamente da lei oppure
dall’interessato nulla muta al fatto che, non essendo comunque in presenza di
una prova dell’avvenuta spedizione, il ricorrente deve sopportarne le
conseguenze (doc. XI pag. 2 in fine e pag. 3: “Mi viene riletta la lettera
doc. C che confermo di averla redatta personalmente, è destinata alla IAS,
prestazioni complementari. Penso di avere fotocopiato il contratto non ho
memoria precisa di questo aspetto. Non ricordo se quella lettera venne spedita
da me direttamente o se invece la feci spedire dal sig. RI 1. Non ho tenuto
copia di questa lettera, la copia era solo per l’assicurato.”).
Infatti, senza una prova che l’invio è stato effettuato, non è
possibile concludere che l’assicurato o, per esso, l’ex segretaria comunale, abbia
dato seguito all’obbligo di informare la Cassa.
Quanto affermato dalla teste non consente dunque di
dimostrare l’effettiva consegna e ricezione da parte dell’amministrazione della
necessaria documentazione con cui la informava di una modifica dei suoi redditi
(sulle possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però
che l'interessato - contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre
una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in
questione, cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]; cfr. anche sentenza
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.4; STCA 30.2015.19 del 2
dicembre 2015 consid. 2.13).
A questo proposito va rammentata la STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, riferita alla STCA del 1° febbraio 2010 emanata a giudice unico
dal TCA, dove il Tribunale federale ha affermato:
"
(…)
3.4 Ciò premesso, la valutazione del primo
giudice che non ha ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione
del modulo per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario
italiano, non lede alcuna norma di diritto (federale o internazionale), né
risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un
apprezzamento arbitrario delle prove (sul concetto di arbitrio nel presente
contesto cfr. sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008, in SVR 2008 IV n. 60
pag. 195 consid. 6.2.2). Le dichiarazioni della teste O.________ non permettono
infatti di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un caso
giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b
aa seconda frase). Esse non consentono in particolare di dimostrare l'effettiva
spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che per potere esplicare
effetti giuridici doveva appunto pervenire (tempestivamente) nella sfera di
influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di questa prova, a
condizione però che l'interessato - contrariamente al caso di specie - sia in
grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una
copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C
94/94]). Certamente senza arbitrio, e anzi in conformità agli atti, la Corte
cantonale ha accertato che l'unico modulo che la rappresentante della datrice
di lavoro avrebbe rispedito all'UAM - comunque verso metà dicembre 2008, ossia
ben oltre il termine di fine settembre 2008 che era stato fissato per
esercitare, in via di sanatoria, il diritto di opzione, quello ordinario
essendo per contro scaduto da tempo - era quello, debitamente crociato e
firmato, che si limitava a certificare, su richiesta 15 dicembre 2008
dell'amministrazione, la presenza della lavoratrice in ditta. Del resto, pur
dicendosi "certa di avere avuto in mano il formulario per il diritto di
opzione della sig.ra S.__________", la teste O.________, confrontata con
il modulo TI1, non lo ha riconosciuto. Di conseguenza, non potendosi dimostrare
l'avvenuto e tempestivo esercizio del diritto di opzione in favore del sistema
sanitario italiano, l'interessata - che deve sopportare le conseguenze della
mancata prova - non poteva (giustamente) essere esentata dall'obbligo di
affiliazione in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1
- 2.3.4 pag. 299 segg.).”.
La decisione della Cassa che nega la buona fede dell’assicurato in
assenza di prove sulla comunicazione dell’avvio di un’attività lucrativa da
parte della moglie è di conseguenza conforme alla legge e non viola il
principio del divieto di formalismo eccessivo (STCA 30.2015.19 del 2 dicembre
2015 consid. 2.13).
In queste circostanze, in mancanza di una verosimiglianza
preponderante o di prove concrete attestanti l’invio dello scritto del 28
novembre 2016 alla Cassa - la spedizione mediante posta semplice non permette,
occorre ribadirlo, di ammettere con la necessaria certezza l’avvenuto invio,
vista l’assenza della ricevuta postale della spedizione per raccomandata o di
specifica corrispondenza relativa alla documentazione in discussione -, non si
può desumere il rispetto dell’obbligo di informare. L’interessato deve
sopportare le conseguenze delle sue omissioni (STCA 32.2014.105 del 20 maggio
2015 cons. 7).
Di conseguenza, la scrivente Corte non deve ritenere come
validamente trasmessi a suo tempo all’autorità competente né lo scritto del 28
novembre 2016, né il contratto di lavoro sottoscritto il 6 ottobre 2016 (doc.
16) dalla moglie del ricorrente.
Da ultimo, questo Tribunale evidenzia che proprio perché, come
dichiarato in sede di udienza dalla teste (doc. XI pag. 2), il ricorrente era
debitamente informato del fatto che ogni mutamento della sua situazione
economica doveva essere annunciato alla Cassa di compensazione, egli non poteva
non accorgersi, malgrado il suo livello culturale limitato, che a seguito della
comunicazione del 28 novembre 2016 nessuna decisione o corrispondenza concernente
il computo dei redditi gli era comunque giunta dall’amministrazione. Va poi
osservato che con l’anno 2017, il suo diritto alle prestazioni complementari è
rimasto immutato a Fr. 1'306.- al mese, malgrado la moglie lavorasse a metà
tempo e guadagnasse circa Fr. 1'650.- netti al mese. Il ricorrente ha quindi
continuato ad incassare ogni mese, per quasi un anno, l’ammontare di Fr.
1'306.- sebbene le sue condizioni economiche fossero cambiate.
Questa circostanza avrebbe dovuto far sorgere un dubbio
all’assicurato ed egli avrebbe quindi potuto e dovuto interpellare la Cassa di
compensazione o, ancora meglio, rivolgersi al più presto alla stessa
funzionaria comunale che gli aveva scritto la lettera del 28 novembre 2016, per
chiedere, anche senza avere specifiche conoscenze in ambito di LPC (STF
9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1), come mai il suo diritto alle PC
fosse rimasto invariato malgrado il conseguimento di un reddito.
Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha negato
la buona fede quale condizione del condono perfino nel caso di
adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un
vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha
continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha
rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di
compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore
pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui
il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della
morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della
mamma anche dopo il suo decesso.
2.11. Alla luce di
quanto esposto, è dunque stata accertata una violazione da parte di RI 1 dell'obbligo
di informare la Cassa di compensazione, Servizio prestazioni complementari, dei
nuovi redditi da attività lucrativa conseguiti dalla moglie.
Essendo dunque ravvisabile una negligenza, la buona
fede del ricorrente non può perciò essere tutelata.
Facendo quindi difetto una delle due condizioni
cumulative della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e
dall’art. 4 cpv. 1 OPGA, la stessa deve essere come tale respinta senza che
occorra verificare ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà
economiche del richiedente.
Ne discende che la decisione di rifiuto del condono
deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti