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33.2018.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 agosto 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

110 V 176 consid. 3c

pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede

intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente.

2.4. Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA,

la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati

per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un

appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo

ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in

virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.-

per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

Considerandi

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la

situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25).

Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in

modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è

modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli

impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in

ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293

consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.5

In

concreto, con decisione formale del 15 settembre 2017 la Cassa cantonale di

compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell’assicurato

dal 1° novembre 2016 al 30 settembre 2017.

Quale motivazione per questa nuova decisione l’amministrazione ha

indicato che è stata emessa a seguito “del computo del reddito da attività

lavorativa della moglie”.

La Cassa di compensazione ha osservato che l’assicurato l’ha

informata soltanto il 7 settembre 2017 che la moglie stava svolgendo

un’attività lucrativa dal 7 novembre 2016, motivo per cui ha messo in dubbio la

condizione della buona fede. Infatti, l’amministrazione sostiene che

l’interessato abbia violato l'obbligo di informare il Servizio prestazioni

complementari dell’avvio di un’attività lavorativa, dato che ciò ha comportato

un cambiamento della sua situazione economica, con conseguente revisione e

ricalcolo delle PC.

Dispositivo

Per questi motivi, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l’istanza dell’assicurato di condonargli l’importo di Fr. 11'418.- formulata

con l’opposizione alla decisione del 15 settembre 2017, che ha stabilito la restituzione

di tale importo.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato di dovere

restituire le prestazioni ricevute, avendo subito dichiarato alla Cassa, per il

tramite dell’Ufficio sociale comunale, che la moglie aveva iniziato a lavorare

presso la __________ di __________.

Va quindi tenuto conto della sua buona fede, avendo egli già

comunicato il 28 novembre 2016 la modifica delle sue condizioni economiche con

l’invio del contratto di lavoro della moglie. Non gli si può pertanto imputare

una violazione dell’obbligo di informare, con conseguente rifiuto del condono

della restituzione delle prestazioni complementari percepite in più.

2.6. Per l'art. 28

cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare

gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi

diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per

l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante

legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione

complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente

per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed

ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle

prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che

riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.7. In specie, la condizione

della buona fede è stata messa in dubbio dall’amministrazione, la quale

sostiene che l’assicurato abbia violato l’obbligo di informare il Servizio

prestazioni complementari dell’incremento del reddito da attività lucrativa della

famiglia. Il ricorrente non l’avrebbe infatti avvisato che dal 7 novembre 2016 la

moglie iniziava a lavorare presso la __________ di __________, circostanza che ha

comportato un cambiamento della sua situazione personale ed economica, con

conseguente revisione e ricalcolo delle PC.

RI 1, in qualità di beneficiario di una rendita di

invalidità, era l'avente diritto delle prestazioni complementari ma, di

riflesso, ne beneficiava pure la moglie.

Il diritto alle PC dei coniugi RI 1 per gli anni 2016

e 2017 derivava dal fatto che agli assicurati era conteggiato nei redditi

computabili unicamente la rendita di invalidità dell’AI e della LPP versata a

favore di RI 1.

L’avvio, il 7 novembre 2016, di un’attività

lavorativa dipendente da parte della moglie __________, ha comportato la

modifica delle condizioni economiche del nucleo familiare e quindi la necessità

di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari della famiglia.

Questa mutazione degli elementi di calcolo ha dato

luogo al calcolo del 15 settembre 2017 (doc. 26) da parte del Servizio

prestazioni complementari, che ha modificato la situazione degli assicurati.

Più dettagliatamente, se prima la famiglia RI 1 aveva diritto a Fr. 1'306.- al

mese a titolo di prestazioni complementari, con l’aggiunta dei nuovi importi di

reddito ora il suo diritto è stato fissato in Fr. 268.- mensili, oltre al

pagamento del premio di cassa malati.

In queste circostanze, è fuori di dubbio che il

mutamento delle condizioni economiche dei coniugi ha avuto quale conseguenza

un'importante variazione della situazione materiale.

Pertanto, come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA,

nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurato avrebbe dovuto comunicare senza

ritardo alla Cassa cantonale di compensazione l'aumento di reddito, affinché il

suo diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi (STCA 36.2014.96

dell’11 marzo 2015 consid. 9).

2.8. Il ricorrente

ha fatto valere di avere tempestivamente informato la Cassa di compensazione

sull’avvio di un’attività lucrativa da parte della moglie per il tramite

dell’Ufficio sociale comunale e ciò già subito prima o poco dopo l’inizio di

questa attività.

Da una parte, in sede di udienza RI 1 ha affermato

di avere informato telefonicamente un funzionario dell’Ufficio assicurazione

invalidità di questo nuovo elemento, il quale gli avrebbe detto di produrre il

contratto di lavoro e i conteggi degli stipendi, documenti che l’assicurato ha

trasmesso al Servizio prestazioni complementari il 28 novembre 2016.

D’altra parte, dall’audizione testimoniale dell’ex

segretaria aggiunta comunale, è emerso che “il sig. RI 1 venne da me in

ufficio mi disse che la moglie avrebbe iniziato a lavorare, io non ricordo

esattamente la data in cui venne da me, penso che sia quella della lettera del

28 novembre 2016. Mi viene riletta la lettera doc. C (…) confermo di averla

redatta personalmente, è destinata alla IAS, prestazioni complementari. Penso di

avere fotocopiato il contratto non ho memoria precisa di questo aspetto. Non

ricordo se questa lettera venne spedita da me direttamente o se invece la feci

spedire dal sig. RI 1. Non ho tenuto copia di questa lettera, la copia era solo

per l’assicurato.”.

Durante l’udienza il ricorrente ha infine ribadito

di avere notificato all’amministrazione l’inizio del lavoro della moglie, ma di

non averlo fatto mediante invio raccomandato, rilevando come le sue comunicazioni

siano sempre pervenute al destinatario.

2.9. Giova innanzitutto rammentare

che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale

delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio.

Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione

delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non

indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le

parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio

in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (STFA K 207/00 del 26

settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211;

AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.

12; Spira, Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in:

Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Infatti, nella procedura amministrativa

federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i

fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza

di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella

parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non

provata. L’obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa dunque le parti

dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova,

ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e

del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede

infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto,

in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto

sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità

di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26

settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF

124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).

Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una

decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere

dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della

verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali,

questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate

all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si

tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno della tempestività

dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi,

infatti, la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La

tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con

certezza (sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.3; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99]

consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).

Nella sentenza C 94/94 del 26 settembre 1994 pubblicata in DLA

1994 n. 20 pag. 150, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato

che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio

mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio

sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare

valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio

figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni.

A proposito della notifica di atti e decisioni amministrativi,

nella sentenza C 294/99 del 14 dicembre 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 118, l'Alta

Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di

prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la

notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi

a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio.

La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la

comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo

della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia

stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di

un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze (DTF 101

Ia 8 consid. 1; STFA B 109/05 del 27 gennaio 2006, consid. 2.4), quali la

mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (DTF 105 III 46

consid. 3; citata STFA B 109/05; STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

Va infine rammentato che non esiste, nel diritto delle

assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA

del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.

3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio

2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid.

2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

2.10. Per sua stessa ammissione il

ricorrente, “tramite l’Ufficio sociale comunale di __________” (doc. I

punto 3), ha spedito alla Cassa di compensazione lo scritto del 28 novembre

2016 (doc. C) per posta semplice, quindi per posta A o B e non per

raccomandata.

Chi inoltra un'istanza o un ricorso all'autorità amministrativa o

giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrarne

l'avvenuto invio sia mediante la produzione della ricevuta della raccomandata,

sia con la produzione di corrispondenza con l'Ufficio destinatario dell'invio

relativa all'oggetto dell'istanza stessa, che attesti quindi che l'amministrazione

ha ricevuto una precedente comunicazione da parte dell'assicurato. In questo

contesto, la prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all'assicurato

medesimo e in caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo

stesso (per alcuni esempi: STCA 32.2014.105 del 20 maggio 2015; STCA 36.2009.28 del 14 dicembre 2009; STCA 36.2009.26 del 2 dicembre 2009; STCA 36.2009.23 del 30 novembre 2009; STCA 36.2009.71 del 25 novembre 2009; STCA 36.2009.77 del

23 novembre 2009; STCA 36.2009.81 del 23 novembre 2009).

Nell’evenienza concreta, dagli atti a disposizione non vi sono né

ricevute postali della spedizione per raccomandata, né specifica corrispondenza

con l'amministrazione che indichi che le parti già avevano avuto dei contatti

riguardo alla questione dell'aumento del reddito dell'interessato e che quindi

ciò lasci presumere che egli era intenzionato a spedire/aveva spedito il nuovo

contratto di lavoro della moglie. Neppure la risposta dall’Ufficio AI è di

aiuto.

Va poi evidenziato che il fatto di possedere la copia della

lettera inviata nel novembre 2016 non consente comunque ancora di dimostrare che

tale documento sia stato effettivamente spedito e ricevuto dalla Cassa

cantonale di compensazione – Servizio PC.

Inoltre, un possibile errore di impostazione da parte dell’assicurato,

di consegna da parte della Posta alla Cassa o altro, non può essere fatto

ricadere sull’amministrazione (STCA 32.2014.105 del 20 maggio 2015 consid. 7).

Neppure le dichiarazioni della teste, che ha confermato di avere

scritto la lettera del 28 novembre 2016 con cui ha informato la Cassa che dal 7

novembre 2016 la moglie dell’assicurato aveva iniziato un’attività lavorativa, portano

a un risultato diverso.

Infatti, la funzionaria comunale ha spiegato che “In occasione

delle mie spedizioni alla Cassa trasmettevo in genere un bustone contenente

documenti ufficiali destinati alla Cassa. Quando si trattava invece di

spedizioni private ossia comunicazione dirette dell’assicurato all’IAS io

fornivo una busta neutra e la spedizione avveniva mediante affrancazione, che

era presa a carico bonariamente dal Comune.” (doc. XI pag. 2).

Anche questa affermazione non prova ancora che l’invio in

questione sia effettivamente avvenuto.

Pure la circostanza che la funzionaria comunale non si ricordi più

se lo scritto del 28 novembre 2016 sia stato spedito direttamente da lei oppure

dall’interessato nulla muta al fatto che, non essendo comunque in presenza di

una prova dell’avvenuta spedizione, il ricorrente deve sopportarne le

conseguenze (doc. XI pag. 2 in fine e pag. 3: “Mi viene riletta la lettera

doc. C che confermo di averla redatta personalmente, è destinata alla IAS,

prestazioni complementari. Penso di avere fotocopiato il contratto non ho

memoria precisa di questo aspetto. Non ricordo se quella lettera venne spedita

da me direttamente o se invece la feci spedire dal sig. RI 1. Non ho tenuto

copia di questa lettera, la copia era solo per l’assicurato.”).

Infatti, senza una prova che l’invio è stato effettuato, non è

possibile concludere che l’assicurato o, per esso, l’ex segretaria comunale, abbia

dato seguito all’obbligo di informare la Cassa.

Quanto affermato dalla teste non consente dunque di

dimostrare l’effettiva consegna e ricezione da parte dell’amministrazione della

necessaria documentazione con cui la informava di una modifica dei suoi redditi

(sulle possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però

che l'interessato - contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre

una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in

questione, cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]; cfr. anche sentenza

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 3.4; STCA 30.2015.19 del 2

dicembre 2015 consid. 2.13).

A questo proposito va rammentata la STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, riferita alla STCA del 1° febbraio 2010 emanata a giudice unico

dal TCA, dove il Tribunale federale ha affermato:

"

(…)

3.4 Ciò premesso, la valutazione del primo

giudice che non ha ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione

del modulo per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario

italiano, non lede alcuna norma di diritto (federale o internazionale), né

risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un

apprezzamento arbitrario delle prove (sul concetto di arbitrio nel presente

contesto cfr. sentenza 9C_337/2007 del 12 giugno 2008, in SVR 2008 IV n. 60

pag. 195 consid. 6.2.2). Le dichiarazioni della teste O.________ non permettono

infatti di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un caso

giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b

aa seconda frase). Esse non consentono in particolare di dimostrare l'effettiva

spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che per potere esplicare

effetti giuridici doveva appunto pervenire (tempestivamente) nella sfera di

influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di questa prova, a

condizione però che l'interessato - contrariamente al caso di specie - sia in

grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una

copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C

94/94]). Certamente senza arbitrio, e anzi in conformità agli atti, la Corte

cantonale ha accertato che l'unico modulo che la rappresentante della datrice

di lavoro avrebbe rispedito all'UAM - comunque verso metà dicembre 2008, ossia

ben oltre il termine di fine settembre 2008 che era stato fissato per

esercitare, in via di sanatoria, il diritto di opzione, quello ordinario

essendo per contro scaduto da tempo - era quello, debitamente crociato e

firmato, che si limitava a certificare, su richiesta 15 dicembre 2008

dell'amministrazione, la presenza della lavoratrice in ditta. Del resto, pur

dicendosi "certa di avere avuto in mano il formulario per il diritto di

opzione della sig.ra S.__________", la teste O.________, confrontata con

il modulo TI1, non lo ha riconosciuto. Di conseguenza, non potendosi dimostrare

l'avvenuto e tempestivo esercizio del diritto di opzione in favore del sistema

sanitario italiano, l'interessata - che deve sopportare le conseguenze della

mancata prova - non poteva (giustamente) essere esentata dall'obbligo di

affiliazione in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1

- 2.3.4 pag. 299 segg.).”.

La decisione della Cassa che nega la buona fede dell’assicurato in

assenza di prove sulla comunicazione dell’avvio di un’attività lucrativa da

parte della moglie è di conseguenza conforme alla legge e non viola il

principio del divieto di formalismo eccessivo (STCA 30.2015.19 del 2 dicembre

2015 consid. 2.13).

In queste circostanze, in mancanza di una verosimiglianza

preponderante o di prove concrete attestanti l’invio dello scritto del 28

novembre 2016 alla Cassa - la spedizione mediante posta semplice non permette,

occorre ribadirlo, di ammettere con la necessaria certezza l’avvenuto invio,

vista l’assenza della ricevuta postale della spedizione per raccomandata o di

specifica corrispondenza relativa alla documentazione in discussione -, non si

può desumere il rispetto dell’obbligo di informare. L’interessato deve

sopportare le conseguenze delle sue omissioni (STCA 32.2014.105 del 20 maggio

2015 cons. 7).

Di conseguenza, la scrivente Corte non deve ritenere come

validamente trasmessi a suo tempo all’autorità competente né lo scritto del 28

novembre 2016, né il contratto di lavoro sottoscritto il 6 ottobre 2016 (doc.

16) dalla moglie del ricorrente.

Da ultimo, questo Tribunale evidenzia che proprio perché, come

dichiarato in sede di udienza dalla teste (doc. XI pag. 2), il ricorrente era

debitamente informato del fatto che ogni mutamento della sua situazione

economica doveva essere annunciato alla Cassa di compensazione, egli non poteva

non accorgersi, malgrado il suo livello culturale limitato, che a seguito della

comunicazione del 28 novembre 2016 nessuna decisione o corrispondenza concernente

il computo dei redditi gli era comunque giunta dall’amministrazione. Va poi

osservato che con l’anno 2017, il suo diritto alle prestazioni complementari è

rimasto immutato a Fr. 1'306.- al mese, malgrado la moglie lavorasse a metà

tempo e guadagnasse circa Fr. 1'650.- netti al mese. Il ricorrente ha quindi

continuato ad incassare ogni mese, per quasi un anno, l’ammontare di Fr.

1'306.- sebbene le sue condizioni economiche fossero cambiate.

Questa circostanza avrebbe dovuto far sorgere un dubbio

all’assicurato ed egli avrebbe quindi potuto e dovuto interpellare la Cassa di

compensazione o, ancora meglio, rivolgersi al più presto alla stessa

funzionaria comunale che gli aveva scritto la lettera del 28 novembre 2016, per

chiedere, anche senza avere specifiche conoscenze in ambito di LPC (STF

9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1), come mai il suo diritto alle PC

fosse rimasto invariato malgrado il conseguimento di un reddito.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha negato

la buona fede quale condizione del condono perfino nel caso di

adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un

vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha

continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha

rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di

compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore

pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.11. Alla luce di

quanto esposto, è dunque stata accertata una violazione da parte di RI 1 dell'obbligo

di informare la Cassa di compensazione, Servizio prestazioni complementari, dei

nuovi redditi da attività lucrativa conseguiti dalla moglie.

Essendo dunque ravvisabile una negligenza, la buona

fede del ricorrente non può perciò essere tutelata.

Facendo quindi difetto una delle due condizioni

cumulative della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e

dall’art. 4 cpv. 1 OPGA, la stessa deve essere come tale respinta senza che

occorra verificare ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà

economiche del richiedente.

Ne discende che la decisione di rifiuto del condono

deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti