33.2018.13
Ordine di restituzione delle PC indebitamente percepite a causa di una convivenza, seppure di soli 5 mesi, non segnalata alla Cassa. Non vi sono motivi per applicare l'eccezione alla suddivisione fra
7 gennaio 2019Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2018.13
TB
Lugano
7 gennaio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 settembre 2018 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. Nel
marzo 2018 (doc. 3) il diritto alle prestazioni complementari di RI 1, 1949,
che fino a quel momento percepiva mensilmente Fr. 384.- (doc. VII), è stato
oggetto di una revisione periodica. Nell’apposito formulario compilato a metà
aprile 2018 (doc. 14) egli ha segnalato di vivere da solo e ha trasmesso il
nuovo contratto di locazione in essere dal 1° aprile 2018.
Sulla base di una pigione netta di Fr.
6'000.- annui, a cui ha aggiunto il forfait di Fr. 840.- per le spese
accessorie, con decisione del 18 aprile 2018 (doc. 19) la Cassa cantonale di
compensazione ha ricalcolato il suo diritto alle PC dal 1° maggio 2018, limitandolo
al solo pagamento del premio di Cassa malati (doc. 16).
B. Il
2 agosto 2018 (doc. 23) l’Agenzia comunale AVS di __________ ha informato la
Cassa cantonale di compensazione che, a seguito di accertamenti, è risultato
che RI 1 condivideva la sua abitazione con un’altra persona.
Sulla scorta di questa informazione, il
7 agosto 2018 (doc. 28) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto
alle PC dell’assicurato suddividendo la pigione e i costi di riscaldamento
forfettari su due persone, ciò che ha comportato che dal 1° aprile 2018 egli
aveva diritto al solo pagamento del premio di Cassa malati e, di conseguenza, con
questa decisione ha preteso la restituzione della mensilità di aprile 2018
indebitamente percepita.
C. L’assicurato
si è opposto il 19 agosto 2018 (doc. 30) spiegando di avere ospitato
temporaneamente una persona in difficoltà economiche e psicologiche che era in
attesa di trovare una propria sistemazione e che egli non se l’è sentita di mettere
alla porta in attesa che l’assistenza sociale si occupasse di lei.
Con decisione su opposizione dell’11
settembre 2018 (doc. III/1 ) la Cassa di compensazione ha respinto la predetta
opposizione, rilevando di non essere mai stata informata sulla condivisione
dell’economia domestica e ciò nemmeno a mezzo del formulario di revisione
periodica visto che aveva indicato di abitare da solo. Pertanto, alla luce del
nuovo calcolo effettuato tenendo conto della quota della pigione dell’inquilino,
il diritto alle prestazioni complementari si riduceva al solo pagamento del premio
dell’assicurazione malattia obbligatoria e comportava quindi la restituzione
della mensilità di aprile 2018 indebitamente percepita, mentre per i successivi
mesi il diritto non mutava consistendo comunque sempre soltanto nel pagamento
del premio LAMal.
D. Nel
suo ricorso del 24 settembre 2018 (doc. I) RI 1 ha spiegato al Tribunale che la
convivenza, provvisoria, aveva lo scopo di permettere all’ospite di avere una sistemazione
stabile che le permettesse nel frattempo di effettuare i necessari passi per mettersi
in regola con l’assistenza sociale evitando così di trovarsi per strada
nell’attesa di reperire un alloggio.
Il ricorrente ha riconosciuto di non
avere informato le autorità di questo cambiamento, ma ha affermato di essere
stato in buona fede perché non credeva che la sua ospite avrebbe impiegato
tanto tempo per trovare, come poi dal 1° settembre 2018 (doc. B), una sua abitazione.
Infine, l’assicurato ha ribadito di non
avere mai preteso né percepito una controprestazione economica dalla sua convivente,
se non di cucinare o di fare le pulizie.
E. Il
17 ottobre 2018 (doc. V) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, spiegando
che la convivenza è durata 5 mesi e che quindi non poteva essere considerata
come provvisoria, tanto che il Comune di __________ ha regolarmente domiciliato
questa persona presso l’economia domestica del ricorrente.
L’amministrazione ha inoltre
evidenziato che la circostanza che l’ospite non abbia versato alcun contributo
non ha alcuna influenza per il calcolo delle prestazioni complementari, giacché
il ricorrente non era obbligato né giuridicamente né moralmente nei suoi
confronti tanto da doverla ospitare e quindi non è possibile derogare al
principio della suddivisione della pigione previsto dall’art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI.
Nel calcolo PC va dunque computata soltanto la metà della pigione lorda pagata
dall’assicurato.
La Cassa di compensazione ha infine
osservato che a seguito della partenza, dal 1° settembre 2018, della sua
ospite, il diritto alle PC del ricorrente è stato ricalcolato senza computargli
la quota parte di pigione dell’inquilina e che una nuova decisione in tal senso
è stata emanata il 17 settembre 2018 (doc. 49).
L’assicurato non ha formulato ulteriori
osservazioni (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può
quindi decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49
cpv. 2 Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del
Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003).
Per una
critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale
federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice
unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi
rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici:
La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in
particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,
op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
nel merito
2. Oggetto
del contendere è da una parte la determinazione delle prestazioni complementari
spettanti a RI 1 dal 1° aprile 2018 e dall’altra la verifica della correttezza
dell’ordine di restituzione emesso nei suoi confronti dalla Cassa per le prestazioni
complementari apparentemente indebitamente percepite dal 1° al 30 aprile 2018,
che l’amministrazione ha calcolato essere pari a Fr. 384.-.
3. Per
l'art. 24 OPC-AVS/AI, la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale
o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione
complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente
per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed
ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri
della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà.
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto
di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in
cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare
della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del
21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il
Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla
riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.
consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione
non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state
decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
4. Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va
dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o
mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai
sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della
procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti
nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del
processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea
e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi
devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da
modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a
un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi
mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che
giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure
dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una
prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti
oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla
fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale,
il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale.
Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale
potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291
consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5
pag. 205).
L'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili
nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto
di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente
esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V
46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di
calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata
dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V
483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c).
Per determinare se
è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,
occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua
pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V
383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione
(DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi
legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi
uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto
a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare
non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
5. In
concreto, con decisione formale del 7 agosto 2018 (doc. 28) la Cassa cantonale
di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal
1° aprile 2018. Quale motivazione per questa nuova decisione, la Cassa ha
indicato che si tratta di una “Decisione emessa a seguito della convivenza
con la Signora __________ a decorrere dal 1. aprile 2018.”.
La restituzione di prestazioni
complementari si imporrebbe quindi a seguito dell’emersione del fatto che
l’assicurato divideva la sua abitazione con una terza persona, ciò che ha
portato a una riduzione della pigione lorda imputabile nelle sue spese
riconosciute, cambiamento non dichiarato dall’assicurato alla Cassa. La rendita
di PC sarebbe quindi dovuta pienamente in quel lasso di tempo.
L'amministrazione ha quindi ricalcolato
le prestazioni complementari mensili di diritto dell’assicurato per quel
periodo, diminuendole; in seguito, ha determinato l’importo chiesto in restituzione.
Concretamente, ha stabilito che dal 1°
aprile 2018 l’interessato aveva diritto alle PC in misura pari al solo
pagamento del premio forfettario dell’assicurazione malattia e, constatato quindi
un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione
ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 384.- erroneamente
versata dal 1° al 30 aprile 2018.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha
sollevato la sua buona fede, sostenendo che l’ospitalità data a questa persona
in difficoltà doveva essere temporanea in attesa che essa trovasse una sistemazione
definitiva e di non averle chiesto alcun compenso economico in cambio
dell’alloggio, se non un aiuto nelle faccende domestiche.
6. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari
e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai
disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed.,
la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il
cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost.
fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e
Fatti
i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a
favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965
entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC
1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
7. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se
ricevono una rendita di vecchiaia dell’assicu-razione vecchiaia e superstiti
(AVS).
L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese
riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute
sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale vitale, per anno:
1.
19 290 franchi per le persone
sole,
Considerandi
2.
28.
935 franchi per i coniugi,
3.
10.
080 franchi per gli orfani che
hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e
per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese
accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto
né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto
è il seguente:
1.
13.
200 franchi per le persone
sole,
2.
15.
000 franchi per i coniugi e le
persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600.
franchi in più se è
necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una
carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC,
sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese
seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a
concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi
ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto
di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera
esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;".
Quali redditi non computabili l'art. 11
cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura
manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle
assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i
contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
8.
Quanto
alle spese riconosciute, per il computo della pigione la Cassa di compensazione
ha considerato che l’assicurato condivideva l’appartamento con una persona che
non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che era esclusa dal
suo calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo fabbisogno soltanto
la metà della pigione lorda totale.
Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b
LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la
legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,
quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse
dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole
persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non
sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è
ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica
codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c
OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er
alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il
s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de
personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas
davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque
l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera
partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le
propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le
montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes
les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En
principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou
de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression
"en principe." (…)".
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in
vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare
il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni
complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di
norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano
nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid.
2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella
causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una
sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo
l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è
determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere
chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid.
1).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,
che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con
prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione
oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra,
poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272;
STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione,
in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in
pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe
dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande
importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti
dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio
era possibile (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op.
cit., pag. 80).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di
una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra.
Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore
della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva
essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il
Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce
espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata
da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,
proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00
= Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni,
chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a
beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una
relazione extraconiugale, ha ricordato che “… ist eine Aufteilung nach dem
Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen
Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. (…)” rilevando poi che possono
sussistere eccezioni “… eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich
in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder
moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und
- ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass
geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). (…)” evidenziando comunque che "… Ausnahmen
sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im
gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. (…)”
e "… Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen
auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). (…)”.
Concetti che il Tribunale federale ha
ribadito nel giudizio del 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese in cui
i genitori avevano acquistato al figlio nel bisogno, evidenziando che:
" (…)
neppure l'obbligo all'assistenza tra
parenti secondo l'art. 328
CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a
carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora
maggiormente nell'indigenza. (…)"
Nella DTF 130 V 263 la
nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della
pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità
di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione,
come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o
giuridico.
Nel caso di una
richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di
mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non
ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale
federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione
doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto
(cfr. consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è
stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF
8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi
anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di
soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in
difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile
di mantenimento.
Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non va applicata quando in un'abitazione
coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno
vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna
distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR
2016.
EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito il principio della
suddivisione in parti uguali fra le singole persone del canone locativo, se una
casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non
sono incluse nel calcolo delle PC. Nel caso giudicato la nipote (abiatica)
viveva con la nonna senza versare un contributo al canone siccome si prendeva
cura dell’anziana, aspetto non ritenuto sufficiente a fondare l’eccezione.
La
giurisprudenza cantonale resa è ricca di casi.
Con STCA
33.2001.82
del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della
pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e con sentenza del 7
gennaio 2003 (33.2002.72) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto
la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne,
di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la
figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente (si vedano
anche le STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011, 33.2013.10 del 6 giugno 2014,
33.2007.9
del 12 novembre 2007, 33.2005.10 del 28 marzo 2006 rispettivamente
33.2010.2
del 19 agosto 2010 nonché 33.2009.7 del 18 novembre 2009).
Nel giudizio
33.2006.5
emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione
dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le
faccende domestiche per conto del primo a causa degli impedimenti di salute
dell’assicurato, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente
suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente obbligato
giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona.
Questo Tribunale si è pronunciato il 20
aprile 2015 (33.2015.1) sul caso di un’assicurata che abitava insieme al
fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno
2014, ossia da quando era stata assunta come lavoratrice salariata.
L'assicurata non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una
diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una
suddivisione. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione
dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale
o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC
ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una
terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza
tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché non parenti).
La ricorrente ha invece sollevato censure
che si riferivano a difficoltà economiche che si sarebbero presentate se fosse
stato confermato che la pigione lorda annua doveva essere suddivisa fra il
fratello, la badante e l'assicurata stessa. Ma problemi di natura
economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa
dalla Cassa di compensazione.
Considerato che, in
qualità di datrice di lavoro, l’assicurata le versava uno stipendio dal quale
detraeva anche il vitto e l’alloggio, il Tribunale ha concluso che con la
detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione
era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una
coinquilina dell’assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.
Trattandosi dunque di una
convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere
quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell’art. 16c
cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche
quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una
diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti
(STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).
Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è
chinato, il 9 febbraio 2018, sul caso del ricorrente che ospitava in casa
propria la figlia della sua ex moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha
lasciato la figlia a carico dell’ex marito.
Il TCA ha respinto la richiesta di una
diversa ripartizione della pigione, essendo indubbio che l’assicurato non
avesse alcun obbligo di mantenimento dal profilo civile (si vedano
ulteriormente le STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 convivenza tra assicurato e
badante e 33.2018.6 del 14 agosto 2018 convivenza con una figlia).
9.
Il
caso in esame è collocabile nel solco della giurisprudenza esposta.
Il 1° aprile 2018 l’assicurato ha
cambiato abitazione e domicilio (doc. 8) e ne ha regolarmente informato la
Cassa di compensazione a metà aprile 2018 contestualmente alla revisione periodica
del suo diritto alle PC.
Alla domanda n. 12 “Ha un’economia domestica propria?”, in
questo formulario il ricorrente ha risposto “No”
e alla sotto domanda di indicare quante persone, oltre all’assicurato, vivono
nella stessa economia domestica, egli non ha precisato nulla.
Tuttavia, è in seguito emerso, come ha
accertato l’Agenzia comunale AVS di __________ (doc. 23), che presso
l’abitazione dell’assicurato viveva un’altra persona, la quale il 26 luglio
2018.
(doc. 22) ha dichiarato di avere un rapporto di amicizia e di reciproco
aiuto con l’interessato, di dormire nella stanza separata degli ospiti e di
disporre di un armadio per le sue poche cose.
Di questa circostanza, però, il
ricorrente non aveva informato la Cassa di compensazione ed egli l’ha pacificamente
riconosciuto, affermando trattarsi di un gesto di cortesia e di aiuto
effettuato nei confronti di una persona che in quel momento era in difficoltà
economiche e psicologiche, ospitalità che, nella sua buona fede, doveva essere
solo temporanea.
In concreto, come ha rilevato la Cassa
cantonale di compensazione, la permanenza in casa del ricorrente si è protratta
per cinque mesi, ossia finché l’ospite ha trovato una sua sistemazione dal 1°
settembre 2018.
Pertanto, seppure per
poco tempo, sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua ospite,
peraltro ivi domiciliata.
Va qui ricordato che, secondo
giurisprudenza, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a
pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non
quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 =
Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b: "Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen,
wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer
zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.") (la
sottolineatura è della redattrice).
Tuttavia, malgrado nel
caso di specie non si sia trattato di una convivenza onerosa, ma a titolo
gratuito, non è possibile fare ricadere il caso concreto nelle suesposte
eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Infatti, occorre
evidenziare che l’assicurato non ha fatto valere particolari motivi che
potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la
rinuncia a una suddivisione.
In effetti, non è menzionata una
particolare suddivisione dei locali, né tanto meno che la vita in comune si
fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del
diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno potrebbe
vantare, essendo la sua ospite una terza persona al di fuori della famiglia), e
neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non
applicabile, appunto, perché non un familiare).
Non è dunque possibile
fare ricadere il caso concreto nelle summenzionate eccezioni riconosciute in
applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Di conseguenza, è
corretto che la pigione lorda dell’abitazione sia stata ripartita fra le
singole persone che abitavano nell’immobile locato dall’assicurato e che dunque
la parte di pigione della sua ospite, esclusa dal calcolo PC, non sia stata presa
in considerazione nel calcolo della sua prestazione complementare annua. Per
l’assicurato l’importo considerato di CHF 3'000.-- è corretto.
A questo importo va aggiunta la metà
del forfait di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento (art. 16b cpv. 2 OPC-AVS/AI)
(STFA P 62/00 del 1° giugno 2001; STCA 33.2016.7 del 19 gennaio 2017; STCA
33.2013.5
del 18 dicembre 2013).
La pigione lorda di Fr. 3'420.-
([Fr. 6'000.- + Fr. 840.-] : 2) conteggiata il 7 agosto 2018
dall’amministrazione dal 1° aprile al 31 agosto 2018 deve quindi essere confermata.
10.
La
restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A
questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art.
25.
cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono
un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V
484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996,
pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non possono
essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V
135.
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza
costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa
una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla
persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit.,
n. 30 ad art. 25, pag. 286).
Come rammentato dal Tribunale federale
con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile
2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio
2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a
decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi
conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag.
433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli
elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e
nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111
V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a
decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della
corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579,
ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4
maggio 2009 consid. 4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure
avuto modo di precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011)
che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il
termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr.
12.
[9C_795/2009]).
Secondo giurisprudenza,
questo termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del
caso (DTF
133.
V 579 consid. 4.3.1; 119 V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).
11.
Nel
caso concreto, alla base del ricalcolo delle PC del ricorrente, vi è la circostanza
che nel marzo 2018 (doc. 75) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione
delle PC e, dalle risposte fornite dall’assicurato a metà aprile 2018, è emerso
che egli viveva da solo.
In seguito, però, dalla dichiarazione
dell’Agenzia comunale AVS di __________ del 2 agosto 2018 (doc. 23) è risultato
che l’interessato condivideva la sua economia domestica con una terza persona,
che ha ospitato temporaneamente.
Sulla scorta di queste nuove
informazioni, con decisione del 7 agosto 2018 (doc. 28) l’amministrazione ha
ricalcolato il diritto alle PC dell’assicurato tenendo conto della suddivisione
della pigione fra le persone che condividevano l’appartamento e ne è risultato
un diritto inferiore.
In queste circostanze, la pretesa della
Cassa di compensazione del 7 agosto 2018, emessa quando disponeva di tutti gli
elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione
sia l’ammontare di quanto versato, è indubbiamente tempestiva. Ciò significa
che l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era
ancora trascorso (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).
L’ordine di restituzione emanato pochi
giorni dopo non è dunque perento e come tale, nel principio, va confermato.
12.
Per
quanto concerne gli importi da restituire, va evidenziato che l’autorità
amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del
ricorrente.
Dai fogli di calcolo allegati alla
decisione risulta chiaramente e correttamente che la nuova suddivisione della
pigione ha comportato che dal 1° aprile 2018 l’assicurato aveva diritto alle prestazioni
complementari limitatamente al pagamento del premio dell’assicurazione
malattia.
Di conseguenza, a suo tempo, tale
diritto è stato calcolato dalla Cassa di compensazione su basi errate (doc.
VII).
È dunque a giusta ragione che, di
principio, l’interessato è stato chiamato a restituire le prestazioni ricevute
in eccesso.
La somma da rimborsare corrisponde
quindi correttamente alla differenza fra le prestazioni complementari a suo
tempo versate al ricorrente e gli ammontari a cui avrebbe invece avuto diritto
secondo i fogli di calcolo allegati all’ordine di restituzione. La decisione
del 7 agosto 2018 indica chiaramente quale sarebbe stato il suo diritto dal 1°
aprile 2018, l’importo della mensilità da restituire e per quanto tempo.
Il totale da rimborsare di Fr. 384.-
per il solo mese di aprile 2018 va pertanto confermato.
Il ricorso va quindi respinto e, parallelamente,
va confermato che dal 1° aprile 2018 il diritto alle prestazioni complementari
dell’as-sicurato sia limitato al pagamento del premio forfettario dell’assi-curazione
malattia obbligatoria.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti