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Decisione

33.2018.13

Ordine di restituzione delle PC indebitamente percepite a causa di una convivenza, seppure di soli 5 mesi, non segnalata alla Cassa. Non vi sono motivi per applicare l'eccezione alla suddivisione fra

7 gennaio 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a

favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965

entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC

1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al

"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La

LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e

invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

7. In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti

abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se

ricevono una rendita di vecchiaia dell’assicu-razione vecchiaia e superstiti

(AVS).

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese

riconosciute, dal 1° gennaio 2015 l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute

sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno

generale vitale, per anno:

1.

19 290 franchi per le persone

sole,

Considerandi

2.

28.

935 franchi per i coniugi,

3.

10.

080 franchi per gli orfani che

hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la

totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e

per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese

accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto

né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto

è il seguente:

1.

13.

200 franchi per le persone

sole,

2.

15.

000 franchi per i coniugi e le

persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno

diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.

3600.

franchi in più se è

necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una

carrozzella.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC,

sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per

un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese

seguenti:

" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a

concorrenza del reddito

lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi

ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della

Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve

corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto

di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera

esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le

rendite dell'AVS e dell'AI;".

Quali redditi non computabili l'art. 11

cpv. 3 LPC enumera:

" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura

manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle

assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i

contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

8.

Quanto

alle spese riconosciute, per il computo della pigione la Cassa di compensazione

ha considerato che l’assicurato condivideva l’appartamento con una persona che

non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che era esclusa dal

suo calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo fabbisogno soltanto

la metà della pigione lorda totale.

Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b

LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

Per le persone sole, come visto, la

legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,

quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse

dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole

persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non

sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è

ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica

codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c

OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er

alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il

s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de

personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas

davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque

l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera

partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le

propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le

montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes

les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En

principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou

de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression

"en principe." (…)".

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in

vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare

il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni

complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di

norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano

nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid.

2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella

causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una

sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una

prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo

l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è

determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere

chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid.

1).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,

che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con

prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione

oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra,

poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272;

STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione,

in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e

psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in

pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe

dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande

importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti

dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio

era possibile (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op.

cit., pag. 80).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di

una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra.

Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore

della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva

essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il

Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce

espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata

da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,

proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00

= Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni,

chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a

beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una

relazione extraconiugale, ha ricordato che “… ist eine Aufteilung nach dem

Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen

Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. (…)” rilevando poi che possono

sussistere eccezioni “… eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich

in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder

moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und

- ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass

geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). (…)” evidenziando comunque che "… Ausnahmen

sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im

gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. (…)”

e "… Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen

auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). (…)”.

Concetti che il Tribunale federale ha

ribadito nel giudizio del 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese in cui

i genitori avevano acquistato al figlio nel bisogno, evidenziando che:

" (…)

neppure l'obbligo all'assistenza tra

parenti secondo l'art. 328

CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a

carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora

maggiormente nell'indigenza. (…)"

Nella DTF 130 V 263 la

nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della

pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità

di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione,

come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o

giuridico.

Nel caso di una

richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di

mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non

ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale

federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione

doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto

(cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è

stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF

8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi

anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di

soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in

difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile

di mantenimento.

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non va applicata quando in un'abitazione

coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno

vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna

distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR

2016.

EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito il principio della

suddivisione in parti uguali fra le singole persone del canone locativo, se una

casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non

sono incluse nel calcolo delle PC. Nel caso giudicato la nipote (abiatica)

viveva con la nonna senza versare un contributo al canone siccome si prendeva

cura dell’anziana, aspetto non ritenuto sufficiente a fondare l’eccezione.

La

giurisprudenza cantonale resa è ricca di casi.

Con STCA

33.2001.82

del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della

pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e con sentenza del 7

gennaio 2003 (33.2002.72) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto

la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne,

di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la

figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente (si vedano

anche le STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011, 33.2013.10 del 6 giugno 2014,

33.2007.9

del 12 novembre 2007, 33.2005.10 del 28 marzo 2006 rispettivamente

33.2010.2

del 19 agosto 2010 nonché 33.2009.7 del 18 novembre 2009).

Nel giudizio

33.2006.5

emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione

dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le

faccende domestiche per conto del primo a causa degli impedimenti di salute

dell’assicurato, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente

suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente obbligato

giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona.

Questo Tribunale si è pronunciato il 20

aprile 2015 (33.2015.1) sul caso di un’assicurata che abitava insieme al

fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno

2014, ossia da quando era stata assunta come lavoratrice salariata.

L'assicurata non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una

diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una

suddivisione. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione

dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale

o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC

ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una

terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza

tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure

che si riferivano a difficoltà economiche che si sarebbero presentate se fosse

stato confermato che la pigione lorda annua doveva essere suddivisa fra il

fratello, la badante e l'assicurata stessa. Ma problemi di natura

economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa

dalla Cassa di compensazione.

Considerato che, in

qualità di datrice di lavoro, l’assicurata le versava uno stipendio dal quale

detraeva anche il vitto e l’alloggio, il Tribunale ha concluso che con la

detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione

era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una

coinquilina dell’assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.

Trattandosi dunque di una

convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere

quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell’art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche

quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una

diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti

(STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).

Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è

chinato, il 9 febbraio 2018, sul caso del ricorrente che ospitava in casa

propria la figlia della sua ex moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha

lasciato la figlia a carico dell’ex marito.

Il TCA ha respinto la richiesta di una

diversa ripartizione della pigione, essendo indubbio che l’assicurato non

avesse alcun obbligo di mantenimento dal profilo civile (si vedano

ulteriormente le STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 convivenza tra assicurato e

badante e 33.2018.6 del 14 agosto 2018 convivenza con una figlia).

9.

Il

caso in esame è collocabile nel solco della giurisprudenza esposta.

Il 1° aprile 2018 l’assicurato ha

cambiato abitazione e domicilio (doc. 8) e ne ha regolarmente informato la

Cassa di compensazione a metà aprile 2018 contestualmente alla revisione periodica

del suo diritto alle PC.

Alla domanda n. 12 “Ha un’economia domestica propria?”, in

questo formulario il ricorrente ha risposto “No”

e alla sotto domanda di indicare quante persone, oltre all’assicurato, vivono

nella stessa economia domestica, egli non ha precisato nulla.

Tuttavia, è in seguito emerso, come ha

accertato l’Agenzia comunale AVS di __________ (doc. 23), che presso

l’abitazione dell’assicurato viveva un’altra persona, la quale il 26 luglio

2018.

(doc. 22) ha dichiarato di avere un rapporto di amicizia e di reciproco

aiuto con l’interessato, di dormire nella stanza separata degli ospiti e di

disporre di un armadio per le sue poche cose.

Di questa circostanza, però, il

ricorrente non aveva informato la Cassa di compensazione ed egli l’ha pacificamente

riconosciuto, affermando trattarsi di un gesto di cortesia e di aiuto

effettuato nei confronti di una persona che in quel momento era in difficoltà

economiche e psicologiche, ospitalità che, nella sua buona fede, doveva essere

solo temporanea.

In concreto, come ha rilevato la Cassa

cantonale di compensazione, la permanenza in casa del ricorrente si è protratta

per cinque mesi, ossia finché l’ospite ha trovato una sua sistemazione dal 1°

settembre 2018.

Pertanto, seppure per

poco tempo, sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua ospite,

peraltro ivi domiciliata.

Va qui ricordato che, secondo

giurisprudenza, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a

pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non

quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 =

Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b: "Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen,

wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer

zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.") (la

sottolineatura è della redattrice).

Tuttavia, malgrado nel

caso di specie non si sia trattato di una convivenza onerosa, ma a titolo

gratuito, non è possibile fare ricadere il caso concreto nelle suesposte

eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Infatti, occorre

evidenziare che l’assicurato non ha fatto valere particolari motivi che

potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la

rinuncia a una suddivisione.

In effetti, non è menzionata una

particolare suddivisione dei locali, né tanto meno che la vita in comune si

fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del

diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno potrebbe

vantare, essendo la sua ospite una terza persona al di fuori della famiglia), e

neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non

applicabile, appunto, perché non un familiare).

Non è dunque possibile

fare ricadere il caso concreto nelle summenzionate eccezioni riconosciute in

applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Di conseguenza, è

corretto che la pigione lorda dell’abitazione sia stata ripartita fra le

singole persone che abitavano nell’immobile locato dall’assicurato e che dunque

la parte di pigione della sua ospite, esclusa dal calcolo PC, non sia stata presa

in considerazione nel calcolo della sua prestazione complementare annua. Per

l’assicurato l’importo considerato di CHF 3'000.-- è corretto.

A questo importo va aggiunta la metà

del forfait di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento (art. 16b cpv. 2 OPC-AVS/AI)

(STFA P 62/00 del 1° giugno 2001; STCA 33.2016.7 del 19 gennaio 2017; STCA

33.2013.5

del 18 dicembre 2013).

La pigione lorda di Fr. 3'420.-

([Fr. 6'000.- + Fr. 840.-] : 2) conteggiata il 7 agosto 2018

dall’amministrazione dal 1° aprile al 31 agosto 2018 deve quindi essere confermata.

10.

La

restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A

questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art.

25.

cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono

un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V

484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996,

pag. 192; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono

essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V

135.

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza

costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa

una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla

persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit.,

n. 30 ad art. 25, pag. 286).

Come rammentato dal Tribunale federale

con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile

2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio

2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi

conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag.

433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli

elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e

nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111

V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a

decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della

corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579,

ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure

avuto modo di precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011)

che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il

termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr.

12.

[9C_795/2009]).

Secondo giurisprudenza,

questo termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del

caso (DTF

133.

V 579 consid. 4.3.1; 119 V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).

11.

Nel

caso concreto, alla base del ricalcolo delle PC del ricorrente, vi è la circostanza

che nel marzo 2018 (doc. 75) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione

delle PC e, dalle risposte fornite dall’assicurato a metà aprile 2018, è emerso

che egli viveva da solo.

In seguito, però, dalla dichiarazione

dell’Agenzia comunale AVS di __________ del 2 agosto 2018 (doc. 23) è risultato

che l’interessato condivideva la sua economia domestica con una terza persona,

che ha ospitato temporaneamente.

Sulla scorta di queste nuove

informazioni, con decisione del 7 agosto 2018 (doc. 28) l’amministrazione ha

ricalcolato il diritto alle PC dell’assicurato tenendo conto della suddivisione

della pigione fra le persone che condividevano l’appartamento e ne è risultato

un diritto inferiore.

In queste circostanze, la pretesa della

Cassa di compensazione del 7 agosto 2018, emessa quando disponeva di tutti gli

elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione

sia l’ammontare di quanto versato, è indubbiamente tempestiva. Ciò significa

che l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA non era

ancora trascorso (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V 304).

L’ordine di restituzione emanato pochi

giorni dopo non è dunque perento e come tale, nel principio, va confermato.

12.

Per

quanto concerne gli importi da restituire, va evidenziato che l’autorità

amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del

ricorrente.

Dai fogli di calcolo allegati alla

decisione risulta chiaramente e correttamente che la nuova suddivisione della

pigione ha comportato che dal 1° aprile 2018 l’assicurato aveva diritto alle prestazioni

complementari limitatamente al pagamento del premio dell’assicurazione

malattia.

Di conseguenza, a suo tempo, tale

diritto è stato calcolato dalla Cassa di compensazione su basi errate (doc.

VII).

È dunque a giusta ragione che, di

principio, l’interessato è stato chiamato a restituire le prestazioni ricevute

in eccesso.

La somma da rimborsare corrisponde

quindi correttamente alla differenza fra le prestazioni complementari a suo

tempo versate al ricorrente e gli ammontari a cui avrebbe invece avuto diritto

secondo i fogli di calcolo allegati all’ordine di restituzione. La decisione

del 7 agosto 2018 indica chiaramente quale sarebbe stato il suo diritto dal 1°

aprile 2018, l’importo della mensilità da restituire e per quanto tempo.

Il totale da rimborsare di Fr. 384.-

per il solo mese di aprile 2018 va pertanto confermato.

Il ricorso va quindi respinto e, parallelamente,

va confermato che dal 1° aprile 2018 il diritto alle prestazioni complementari

dell’as-sicurato sia limitato al pagamento del premio forfettario dell’assi-curazione

malattia obbligatoria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti