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33.2018.14

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19 agosto 2019Italiano83 min

Source ti.ch

Fatti

I N. 3421.03 e 3421.04 sono applicabili per analogia.

Per il N. 3424.02 DPC, alle persone parzialmente invalide di età

inferiore ai 60 anni va tuttavia computato un reddito da attività lucrativa

netto minimo, graduato secondo il grado d’invalidità, secondo la seguente

tabella:

Grado

d'invalidità

Reddito

netto da attività lucrativa in percentuale

da 40 a

< 50

Importo

massimo per il fabbisogno generale vitale per le persone sole aumentato di un

terzo

da 50 a

< 60

Importo massimo

per il fabbisogno generale vitale per le persone sole

da 60 a

< 70

Due terzi

dell’importo massimo per il fabbisogno generale vitale per le persone sole

Da questo reddito da attività lucrativa netto vanno dedotte la

franchigia di cui al secondo capoverso del N. 3421.04 e, se del caso, le spese

per la custodia dei figli conformemente al primo capoverso del N. 3421.04;

l’importo rimanente è computato per due terzi.

Il N. 3424.03 DPC dispone che, di regola, gli importi indicati al

N. 3424.02 non possono essere superati. In particolare, la procedura di

fissazione del reddito ipotetico prevista dal N. 3482.04 non è loro applicabile

(DTF 141 V 343).

Un reddito ipotetico superiore a quello indicato dal N. 3424.02

può essere computato nei seguenti casi (N. 3424.04):

– se il beneficiario PC rinuncia volontariamente a un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile;

– se il beneficiario PC rinuncia a un impiego che gli era stato

destinato (STF 8C_655/2007 del 26 giugno 2008, consid. 6);

– se il beneficiario PC rifiuta di partecipare a dei provvedimenti

d'integrazione (DTF 140 V 267).

Il reddito minimo di cui al N. 3424.02 non va computato in due

casi (N. 3424.05 DPC):

– se l’invalidità di una persona senza attività lucrativa è stata

determinata secondo l’articolo 27 OAI;

– se la persona invalida lavora in un laboratorio protetto ai

sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn.

In virtù del N. 3424.06 DPC, l’art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si fonda

sulla presunzione legale secondo cui una persona parzialmente invalida è in

grado di conseguire il reddito minimo stabilito. L’assicurato può sottrarsi a

tale presunzione legale dimostrando che motivi oggettivi e soggettivi estranei

all’invalidità gli impediscono o gli rendono difficile il conseguimento di un

reddito (DTF 115 V 88 = RCC 1990 pag. 157 segg.; RCC 1989 pag. 604 segg.).

Per il N. 3424.07 DPC, non è computato alcun reddito ipotetico, in

particolare, se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

– l’assicurato non trova lavoro nonostante sforzi sufficienti

(questa condizione è considerata adempiuta, se egli si è iscritto presso l’URC

per essere collocato e dimostra di aver compiuto sforzi sufficienti, sia a

livello qualitativo che quantitativo, per trovare un posto di lavoro);

– l’assicurato percepisce indennità dell’assicurazione contro la

disoccupazione (STFA P 54/91 del 6 agosto 1992);

– il coniuge dell’assicurato dovrebbe essere collocato in un

istituto se questi non gli prodigasse assistenza e cure (STFA P 49/98 del 13

settembre 1999);

– l’assicurato ha compiuto il 60° anno d’età.

Quando un assicurato cui è stato computato un reddito da attività

lucrativa ipotetico conformemente all’articolo 14a OPC-AVS/AI compie il 60°

anno d’età, il servizio PC deve procedere d’ufficio a una revisione ex art. 17

cpv. 2 LPGA. Le PC sono adeguate a partire dal mese successivo al compimento

del 60° anno d’età (N. 3424.08 DPC).

Giusta il N. 3424.09 DPC, se al momento della presentazione della

richiesta di PC l’assicurato sostiene di non poter esercitare un’attività

lucrativa o di non essere in grado di raggiungere l’importo limite, prima di

emanare la decisione occorre verificare la correttezza di questa affermazione.

All’assicurato può essere chiesto di dettagliarla e dimostrarla. Se

l’assicurato non si esprime in tal senso, la decisione può essere presa senza

ulteriori formalità (art. 42 LPGA).

A norma del N. 3424.10 DPC, se la rendita è sottoposta a revisione

in seguito a una modificazione notevole del grado d’invalidità (art. 17 cpv. 1

LPGA), le PC vanno adeguate (retroattivamente) a decorrere dal momento della

modificazione (STF 8C_574/2009 dell’8 giugno 2009; STFA P 43/05 del 25 ottobre

2006).

Infine, se le PC versate a un assicurato sono ridotte in seguito

al computo di un reddito minimo ai sensi del N. 3424.02, giusta l'art. 25 cpv.

4 OPC-AVS/AI la riduzione prende effetto sei mesi dopo la notifica della

decisione (v. N. 4130.05). La data determinante non è pertanto quella della

decisione, ma quella della notifica. Il termine di sei mesi non si applica nei

casi in cui le PC sono accordate retroattivamente (N. 3424.11 DPC).

Va ancora segnalato che il rinvio al N. 3421.03 DPC previsto dal

N. 3424.02 DPC, dispone che il reddito da attività lucrativa dei beneficiari di

rendita aventi diritto alle PC e dei loro familiari eventualmente compresi nel

calcolo della stessa è computato solo parzialmente, vale a dire in modo

privilegiato (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).

Il N. 3421.04 DPC, dal canto suo, regola il tema della deduzione

dal reddito delle spese necessarie al suo conseguimento. Come disposto

dall'art. 11a OPC-AVS/AI, infatti, dal reddito lordo dell’attività lucrativa

sono dedotte le spese di conseguimento del reddito (v. i N. 3423.03– 3423.04) e

i contributi obbligatori pagati alle assicurazioni sociali federali (AVS, AI,

IPG, AD, AFam, AINF e PP). Possono inoltre essere dedotte le spese per la

custodia dei figli conformemente alle disposizioni sull’imposta cantonale

diretta. Se le deduzioni superano il reddito lordo da attività lucrativa,

quest’ultimo non è computato.

Dal reddito netto così ottenuto sono dedotti CHF 1'000 per le

persone sole e CHF 1'500 per i coniugi e per le persone con figli che hanno o

danno diritto a una rendita. L’importo rimanente è computato per due terzi (DTF

111 V 124 = RCC 1985 pag. 424). La franchigia va computata interamente anche se

il reddito è stato conseguito solo durante una parte dell’anno determinante per

il calcolo delle PC (RCC 1972 pag. 70).

2.8. Va ricordato come la LPC

stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione

complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha

effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI

1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza,

è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari

per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a

questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti.

Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in

tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne

giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando

dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma

non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V

37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR

2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique

VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275

consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a

tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag.

225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a)

considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).

Fra i redditi computabili di un assicurato vi sono dunque anche i

redditi ai quali si è rinunciato (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC). Tuttavia, non sono

computati soltanto i redditi effettivamente conseguiti con l'esercizio di

un'attività lucrativa. Infatti, anche le persone dalle quali ci si aspetta una

capacità lavorativa devono utilizzare questa capacità lavorativa. Quest'obbligo

deriva dalla sussidiarietà delle prestazioni complementari, sussidiarietà che non

significa soltanto che le altre assicurazioni sociali hanno la precedenza sulle

prestazioni complementari, ma anche che si deve trarre vantaggio dalla capacità

di lavoro. Se un assicurato si rifiuta di farlo, allora c'è una rinuncia ai

sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. La rinuncia al reddito da attività

lucrativa viene così computata come se l'entrata fosse stata effettivamente

conseguita (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 151).

2.9. In concreto deve essere esaminata

l'ipotesi della rinuncia di reddito per le persone parzialmente invalide, visto

che il ricorrente è al beneficio di un quarto di rendita di invalidità sin dall'ottobre

1998 e che questo diritto è stato da ultimo confermato con decisione del 9

marzo 2018 (doc. A15), cresciuta incontestata in giudicato, con cui l'Ufficio

assicurazione invalidità ha portato dal 41% al 43% il grado di invalidità attribuitogli

con decisione del 24 gennaio 2003 (doc. 3).

Il ricorrente dispone quindi ora di una capacità di guadagno

residua del 57%.

L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c

LPC, fissa schematicamente i redditi ipotetici provenienti da un'attività

lucrativa di assicurati parzialmente invalidi. Questa norma dispone, al suo

capoverso 1, che alle persone parzialmente invalide è di principio computato il

reddito da attività lucrativa che hanno effettivamente conseguito.

Per semplificare il procedimento la norma presume che, per gli

assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia possibile e

ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno stabilita

dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art. 14a cpv. 2 lett.

a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro capacità di guadagno

residua, questa rinuncia a un reddito da attività lucrativa è ritenuta quale

reddito ipotetico da attività lucrativa (DTF 141 V 343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153).

L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica

secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se svolgesse

un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.

Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non

è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume

che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC (DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019

consid. 4.3; Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).

Gli importi forfettari previsti dall'art. 14 cpv. 2 OPC-AVS/AI,

che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il

fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC (cfr.

consid. 2.6), sono quindi da computare quando l'assicurato parzialmente

invalido guadagna di meno o soprattutto non si dedica ad alcuna attività

lucrativa.

Si tratta di importi netti, dai quali non devono essere dedotti né

i contributi sociali né le spese per il conseguimento del reddito. Il computo

avviene in maniera privilegiata allo stesso modo dei redditi provenienti

dall'esercizio di un'attività lucrativa (DTF 117 V 292; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 153).

Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività

lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito

minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile

prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività

lucrativa.

Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3

OPC-AVS/AI e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi

amministrativa.

2.10. Fra le ipotesi secondo cui a

un assicurato parzialmente invalido non sia computato alcun reddito ipotetico

da attività lucrativa v'è in particolare quella in cui egli comprovi di non potere

utilizzare la sua teorica capacità di guadagno residua (per l'elenco delle

altre possibilità: Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 153 e seg.).

La presunzione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può essere

confutata dal beneficiario della rendita AI. Egli può dimostrare che, benché

disposto a cercare un'attività lucrativa, sussistano dei motivi oggettivi o

soggettivi irrilevanti per la determinazione del grado di invalidità, quali

l'età, l'assenza di formazione e di conoscenze linguistiche, le circostanze

personali o la situazione del mercato del lavoro che rendono difficile o

impossibile il conseguimento di un reddito da attività lucrativa. Il reddito

determinante per il calcolo della prestazione complementare è il reddito

ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (DTF 141 V 343

consid. 3.3; DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 127 V 287 consid. 2a; DTF 117 V

156; STF 9C_515/ 2018 del 18 aprile 2019 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20

marzo 2019 consid. 4.3; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 154).

La possibilità di rovesciare la presunzione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI comporta però che l'assicurato porti la prova che a causa di questi

fattori non ha trovato un lavoro. Se non fa valere queste particolari

circostanze, se non sono facilmente riconoscibili o se nessun elemento probante

risulta da ulteriori accertamenti, l'interessato deve sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (DTF 117 V 153 consid. 3b) e deve lasciarsi imputare il

reddito che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, avrebbe

ancora potuto realizzare malgrado l'invalidità (STF 9C_827/2018 del 20 marzo

2019 consid. 4.3).

Se, dunque, da un lato è giustificato presumere che la persona

parzialmente invalida sia in grado di sfruttare la capacità residua lavorativa

e di guadagno che le ha riconosciuto l'assicurazione invalidità, dall'altro

questa presunzione può essere rovesciata. Ciò significa che l'assicurato può

addurre che dei fattori senza importanza nell'ambito dell'assicurazione

invalidità gli impediscono di utilizzare la sua residua capacità di guadagno

teorica.

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) ha al riguardo osservato che vi sono dei casi in cui

l'assicurazione invalidità ha giustamente concesso solo una mezza rendita di

invalidità benché l'assicurato non fosse in grado, per motivi estranei

all'invalidità, di utilizzare effettivamente la capacità lavorativa residua. Se

anche a queste persone si dovesse computare il reddito ipotetico forfettario,

ciò avrebbe per conseguenza che l'art. 3 cpv. 1 lett f vLPC (attuale art. 11

cpv. 1 lett. g LPC) sarebbe svuotato del suo significato, perché questa norma

prevede soltanto il computo di quei redditi a cui l'assicurato ha rinunciato.

Determinante per il calcolo delle prestazioni complementari è quindi anche,

sotto l'egida dell'art. 14a OPC-AVS/AI, quel reddito ipotetico che l'assicurato

potrebbe effettivamente conseguire (DTF 117 V 153 consid. 2c; Valterio, op. cit., pag. 135 e seg. N.

31 ad art. 11).

2.11. Si tratta dunque di esaminare

se l'interessato è effettivamente in grado di mettere a profitto, sul piano

economico, la capacità di guadagno che gli è riconosciuta dall'AI esercitando

un'attività alla sua portata. Una tale soluzione non implica tuttavia un esame

automatico e sistematico di tutti gli assicurati parzialmente invalidi a sapere

se possano esercitare un'attività lucrativa. Infatti, per ciò che concerne

l'incapacità di lavoro causata dall'invalidità, le Casse di compensazione e i

giudici delle assicurazioni sociali devono di principio attenersi alla

valutazione dell'invalidità effettuata dal competente Ufficio assicurazione

invalidità (DTF 140 V 267 consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019

consid. 6.1; Carigiet/Koch, op.

cit., pag. 154).

Indipendentemente dal fatto che gli organi di esecuzione delle PC

non dispongono delle necessarie conoscenze specifiche della materia per

valutare autonomamente l'invalidità, si tratta di evitare che due istanze si

pronuncino in modo diverso sulla medesima fattispecie (DTF 140 V 267 consid.

5.1; Valterio, op. cit., pag. 135

N. 31 ad art. 11; Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 154).

Tuttavia, è solo se l'assicurato parzialmente invalido invoca una

modifica del suo stato di salute intervenuta dopo la crescita in giudicato

della decisione AI, ma prima della decisione sul diritto alle prestazioni

complementari, che allora le Casse cantonali di compensazione, fondandosi sul

grado della verosimiglianza preponderante, devono valutare autonomamente lo

stato di salute dell'assicurato (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 6.1;

STF 8C_172/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 7.2; Valterio, op. cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

Esse verificheranno quindi se l'assicurato possa effettivamente conseguire

il reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154).

Gli organi di esecuzione delle PC non sono pertanto autorizzati a

fare valere l'assenza di conoscenze specialistiche per evitare subito qualsiasi

accertamento in merito allo stato di salute di un assicurato (STF 8C_68/2007

del 14 marzo 2008 consid. 5.3). Spetta dunque a loro istruire il caso

conformemente all'art. 43 cpv. 1 LPGA quando l'assicurato produce un

certificato medico che attesta un peggioramento del suo stato di salute;

possono rinunciare ad effettuare degli accertamenti quando questi documenti

contengono tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla capacità

lavorativa indicando il motivo, il grado e la prevista durata dell'incapacità

lavorativa (STF 8C_172/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 8; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).

Se le Casse di compensazione ritengono che questi rapporti medici

non stabiliscano in maniera probante la presenza di una tale incapacità, devono

almeno informare l'interessato che questi documenti non hanno forza probante e

invitarlo a richiedere al medico un rapporto che contenga tutti i dati

necessari (STF 8C_68/2007 del 14 marzo 2008 consid. 5.3).

Se invece una modifica delle condizioni di salute e le sue

conseguenze sulla capacità di lavoro non possono essere stabilite con un grado

di verosimiglianza preponderante al momento in cui le Casse sono chiamate a

decidere, questa questione potrà essere esaminata soltanto nell'ambito di una

revisione della rendita AI e della procedura di modifica della prestazione

complementare annua giusta l'art. 25 OPC-AVS/AI (STF 8C_172/2007 del 6 febbraio

2008 consid. 7.1; Valterio, op.

cit., pag. 136 N. 31 ad art. 11).

La presunzione legale di cui all'art. 14a OPC-AVS/AI ha per

conseguenza che gli organi di esecuzione delle PC non devono cercare d'ufficio

gli elementi che potrebbero andare contro questa presunzione. Quando

l'interessato fa valere che egli non è in grado di realizzare il reddito

previsto da questa disposizione, essi devono per contro, conformemente al

principio inquisitorio e nel rispetto del diritto di essere sentito, esaminare

se vi sono motivi atti a confutare la presunzione.

Quando si tratta di una persona parzialmente invalida, le Casse di

compensazione devono soltanto esaminare gli aspetti estranei all'invalidità,

come l'età, la scarsa formazione e le conoscenze linguistiche insufficienti,

che impediscono di utilizzare la capacità lavorativa (DTF 140 V 267 consid.

2.2; DTF 117 V 153 consid. 2c; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 6.1; Valterio, op. cit., pag. 135 N. 31 ad

art. 11) e quindi di cercare con successo un lavoro.

Va posta particolare attenzione al fatto che per determinare il

grado di invalidità gli Uffici AI si basano sul mercato equilibrato del lavoro.

Le prestazioni complementari, essendo concepite quali prestazioni di aiuto,

devono basarsi sulle condizioni effettive, non solo delle persone aventi

diritto alle PC, ma anche del mercato del lavoro locale. Se è portata la prova

che a causa della situazione personale e del mercato del lavoro il reddito

ipotetico da attività lucrativa non può essere conseguito, allora anche la

Cassa di compensazione deve riconoscerlo e non deve dunque computare alcun

reddito ipotetico (DTF 140 V 267 consid. 5.3; STF 9C_515/2018 del 18 aprile

2019 consid. 3.3). Quali prove valgono in particolare i giustificativi delle

ricerche di lavoro non andate a buon fine, con cui l'assicurato può dimostrare

che malgrado l'impiego di tutta la sua buona volontà è praticamente impossibile

realizzare effettivamente il reddito ipotetico stabilito dall'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI. Ma anche il tentativo infruttuoso da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione, dell'assicurazione invalidità e dell'assistenza

sociale di reinserire la persona nel mondo del lavoro deve essere incluso nella

valutazione se il beneficiario di PC riesce a confutare la presunzione

dell'art. 14a OPC-AVS/AI (Carigiet/Koch,

op. cit., pag. 156; Valterio, op.

cit., pag. 137 N. 33 ad art. 11).

Va infine osservato che la riduzione del diritto a una prestazione

complementare in corso a seguito del computo di un reddito ipotetico minimo da

lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, esplica effetto sei mesi dopo la

notifica della relativa decisione (art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Il beneficiario di prestazioni complementari ha così il tempo per

conformarsi alla nuova situazione e per cercare lavoro oppure per apportare la

prova che non è in grado di realizzare il reddito minimo ipotetico (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 155).

2.12. Nella DTF 140 V 267 l'Alta

Corte si è pronunciata sulla rinuncia di elementi di reddito ex art. 11 cpv. 1

lett. g LPC da parte di un assicurato dell'ex Jugoslavia la cui vista era stata

gravemente danneggiata nel 1984 e che, arrivato nel nostro Paese nel 2001,

l'anno seguente ha chiesto delle prestazioni dall'assicurazione invalidità, che

gli sono state subito negate. Una nuova domanda è stata respinta nel gennaio

2005, mentre nel marzo 2005 gli è stato concesso un assegno per grandi invalidi

di grado lieve.

Nel 2006 l'Ufficio AI ha concesso all'assicurato una riformazione

professionale e si è assunto i costi supplementari di formazione come

massaggiatore medicale. Dopo avere richiamato l'assicurato al suo obbligo di

collaborazione, nell'ottobre 2008 l'Ufficio AI ha interrotto i provvedimenti

professionali a causa delle numerose assenze e degli esami non effettuati.

Con decisione del 2009 l'Ufficio AI ha respinto la domanda di

rendita non essendo adempiute le condizioni assicurative e il ricorso al TCA è

stato respinto nel 2011.

La domanda di PC inoltrata nell'ottobre 2009 è stata respinta,

giacché i redditi computabili, conteggiando un reddito ipotetico da attività

lucrativa in presenza di un grado di invalidità dello 0%, superavano le spese

riconosciute. Il Tribunale zurighese ha confermato questa decisione nel 2012.

L'assicurato ha chiesto al Tribunale federale di non computare alcun

reddito ipotetico fino al 31 marzo 2012, poi di conteggiare il reddito

effettivamente conseguito. Il TF ha respinto il ricorso.

Esposto l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sulla rinuncia di reddito e l'art.

9 cpv. 5 LPC in connessione con l'art. 14a OPC-AVS/AI, l'Alta Corte ha

ricordato che il cpv. 2 di quest'ultima norma stabilisce quali redditi da

lavoro per le persone invalide di età inferiore ai 60 anni devono essere almeno

considerati come reddito da attività, il che significa che se tale limite non viene

raggiunto si presume una rinuncia volontaria al reddito da attività lucrativa

ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Questa presunzione può essere confutata quando

motivi come l'età, la scarsa formazione, le insufficienti conoscenze

linguistiche, le circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro

rendono difficile o impossibile la valutazione della restante capacità di

guadagno. Determinante per il calcolo delle PC è perciò il reddito ipotetico

che l'assicurato potrebbe realizzare effettivamente (cfr. consid. 2.2: "Diese

Vermutung kann widerlegt werden, wenn invaliditätsfremde Gründe wie Alter,

mangelhafte Ausbildung und Sprachkenntnisse, persönliche Umstände oder die

Arbeitsmarktsituation die Verwertung der Resterwerbsfähigkeit erschweren oder

verunmöglichen. Massgebend für die Berechnung der Ergänzungsleistungen ist

daher das hypothetische Einkommen, das der Versicherte tatsächlich realisieren

könnte)".

Il Tribunale federale ha ricordato che per quanto riguarda la

riduzione della capacità di guadagno legata all'invalidità, le Casse di

compensazione e i Tribunali delle assicurazioni sociali devono conformarsi alla

valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione invalidità (cfr.

consid. 2.3: "Mit Bezug auf die invaliditätsbedingte

Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit haben sich EL-Organe und

Sozialversicherungsgerichte grundsätzlich an die Invaliditätsbemessung durch

die Invalidenversicherung zu halten").

Per l'Ufficio AI, la professione di fisioterapista appresa nel

Paese di origine poteva essere riconosciuta in Svizzera con una formazione

complementare di circa due anni, ma poiché tale attività non era compatibile

con il suo danno alla salute l'assicurato ha iniziato la formazione di

massaggiatore medicale. Applicando la Tabella T7S, cifra 33, livello di

competenze 3, per il reddito da valido ha ritenuto l'importo di CHF 77'650,55

per 41,6 ore di lavoro medio alla settimana nell'ambito specifico. Per il

reddito da invalido, se avesse completato la formazione di massaggiatore

medicale l'interessato avrebbe potuto ottenere un reddito di CHF 89'831,05

basandosi sulla stessa tabella, ma con il livello di competenze 2. Ritenuta una

riduzione del 20% per gravi problemi alla vista, il reddito da invalido era

pari a CHF 71'864.85. Il grado di invalidità calcolato dall'Ufficio AI era

dunque del 7,5%.

L'autorità di prime cure è giunta alla conclusione che, basandosi

su queste constatazioni dell'Ufficio AI, si doveva ritenere con il grado della

verosimiglianza preponderante una totale capacità lavorativa in attività

adeguate e un grado di invalidità del 7,5%. Con il suo comportamento

l'assicurato aveva violato il suo obbligo di ridurre il danno: l'Ufficio AI

l'aveva avvisato tre volte del suo obbligo di collaborare con l'avvertenza che

il mancato rispetto avrebbe comportato la cessazione della riformazione. La

Cassa di compensazione ha quindi computato un reddito ipotetico di CHF 55'800.-

rispettivamente di CHF 36'533.- dopo detrazione della franchigia di CHF 1'000.-

e la presa in conto di due terzi (cfr. consid. 4.1).

Il Tribunale federale ha affermato che i giudici cantonali hanno a

giusta ragione fatto riferimento allo stato di salute e alla capacità

lavorativa stabilita principalmente dall'assicurazione invalidità per valutare

il grado di invalidità. Ciò era appropriato, in quanto le Casse di

compensazione non hanno le qualifiche professionali per la valutazione

indipendente dell'invalidità e la stessa situazione non dovrebbe essere

valutata diversamente da istanze diverse nelle stesse circostanze. Il fatto che

lo stato di salute si sia da allora modificato, e nel qual caso la Cassa di

compensazione potrebbe eventualmente effettuare una valutazione indipendente,

non è stato fatto valere dal ricorrente (cfr. consid. 5.1: "(…) Insbesondere hat die Vorinstanz hinsichtlich

Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit zu Recht auf die grundsätzliche Bindung

an die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung verwiesen. Diese ist

angezeigt, weil die EL-Stellen nicht über die fachlichen Voraussetzungen für

eine selbstständige Beurteilung der Invalidität verfügen und der gleiche

Sachverhalt nicht unter denselben Gesichtspunkten von verschiedenen Instanzen

unterschiedlich beurteilt werden soll (…). Dass sich der Gesundheitszustand

seither verändert hätte, in welchem Fall die EL-Stelle allenfalls eine

selbstständige Prüfung vornehmen könnte (…), wird vom Beschwerdeführer nicht

geltend gemacht.").

Al considerando 5.2 l'Alta Corte ha esaminato se e in che misura

l'obbligo di ridurre il danno nei confronti dell'Ufficio AI era diverso da

quello nei confronti della Cassa cantonale di compensazione.

Oggetto del litigio era stabilire quale influsso aveva sulle

prestazioni complementari - e meglio sulla rinuncia di reddito - che l'Ufficio

AI, nell'ambito della valutazione dell'invalidità, ha risposto affermativamente

se fosse ragionevole per il ricorrente completare la formazione medica per diventare

massaggiatore medicale e guadagnare un reddito corrispondente.

Il Tribunale federale ha stabilito che quando la

persona assicurata, in violazione del suo obbligo di ridurre il danno, rifiuta

di eseguire un provvedimento di reintegrazione professionale che le è stato

assegnato dall'assicurazione invalidità, la mancanza di volontà di reinserirsi

deve essere ugualmente presa in considerazione nell'ambito delle prestazioni

complementari, fondandosi in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC sul

reddito che potrebbe ottenere dopo l'esecuzione del provvedimento di

reintegrazione (cfr. consid. 5.2.2).

Di conseguenza, non è dunque di principio criticabile che per

quanto concerne le PC nell'ambito dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC ci si è basati

sul reddito che la persona assicurata avrebbe potuto ottenere se avesse

completato la riformazione professionale iniziale come massaggiatore medicale

concessagli dall'Ufficio AI (cfr. consid. 5.2.3: "Nach dem Gesagten ist

grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass für den Bereich der

Ergänzungsleistungen im Rahmen der Bestimmung des Art. 11 Abs. 1 lit. g

ELG auf das Einkommen abgestellt wurde, das der Versicherte hätte erzielen

können, wenn er die ihm seitens der IV-Stelle zugesprochene erstmalige

berufliche Ausbildung zum medizinischen Masseur absolviert hätte.").

Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che una differenza fra

l'assicurazione invalidità e le prestazioni complementari risiede nel fatto che

l'assicurazione invalidità, per determinare il grado di invalidità, si

riferisce al mercato equilibrato del lavoro, mentre nel campo delle PC si deve

fare riferimento alle circostanze effettive non solo dell'assicurato, ma anche

del mercato del lavoro. Se viene comprovato che a causa delle condizioni

personali e del concreto mercato del lavoro non è possibile realizzare il

reddito ipotetico computato, la Cassa di compensazione deve riconoscerlo e

stralciare questo importo (cfr. consid. 5.3: "Ein Unterschied zwischen der

Invalidenversicherung und den Ergänzungs-leistungen besteht darin, dass die

Invalidenversicherung bei der Ermittlung des Invaliditätsgrades - im Sinne

eines objektiven Tatbestandselements - auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt

abstellt, während im Bereich der Ergänzungsleistungen von den tatsächlichen

Verhältnissen, nicht nur der EL-berechtigten Person, sondern auch des

Arbeitsmarktes auszugehen ist (…). Wird - insbesondere mit Belegen über

erfolglose (qualitativ und quantitativ ausreichende) Stellenbemühungen - der

Nachweis erbracht, dass das angerechnete hypothetische Erwerbseinkommen wegen

der persönlichen Situation und der Arbeitsmarktlage nicht erzielt werden kann, muss die EL-Stelle

dies anerkennen und auf dessen Anrechnung verzichten (…)"). L'Alta Corte ha osservato che il ricorrente non ha

sostenuto che se si fosse formato come massaggiatore medicale a causa della sua

situazione personale e del mercato del lavoro non sarebbe stato in grado di

realizzare il reddito ipotetico che gli è stato computato. Piuttosto, l'assicurato

si è limitato ad affermare che il reddito di un massaggiatore medicale non

doveva essere computato, poiché egli non aveva terminato tale formazione (cfr.

consid. 5.3).

La nostra Massima Istanza ha dunque concluso che il computo del

reddito ipotetico era corretto (cfr. consid. 5.5).

Nella DTF 141 V 343 il Tribunale federale ha stabilito che il

reddito ipotetico da invalido, posto quale base per il computo del grado

d'invalidità, non può essere considerato come reddito a cui si è rinunciato

nell'ambito del calcolo delle prestazioni complementari, nel caso in cui la

persona parzialmente invalida non valorizza la sua capacità lavorativa residua.

Nulla in tal senso può essere dedotto dalla DTF 140 V 267. L'art.

14a cpv. 2 OPC-AVS/AI disciplina i casi di mancato o insufficiente utilizzo

della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 5.4).

Dal 2009 l'assicurata, nata nel 1970, beneficiava di una mezza

rendita di invalidità con un grado AI complessivo del 50%: grado AI parziale

per la parte salariata 46% (80% [tempo di lavoro] x 58% [limitazioni]) e per la

parte casalinga 4% (20% [quota parte nelle mansioni consuete] x 19%

[impedimenti]). Dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2011 la Cassa, computando

un reddito ipotetico, le ha concesso le prestazioni complementari.

Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso e rinviato gli atti

alla Cassa affinché ricalcolasse il diritto alle PC dell'assicurata ai sensi

dei considerandi ed emettesse una nuova decisione.

La Cassa di compensazione ha impugnato senza successo al Tribunale

federale il giudizio cantonale chiedendo la conferma della sua decisione.

L'Alta Corte ha ricordato le norme legali applicabili (cfr.

consid. 3.2) e che se il limite di reddito previsto dall'art. 14a cpv. 2 lett.

a-c LPC non è raggiunto, in particolare quando non viene esercitata un'attività

lucrativa, vale la presunzione della rinuncia di reddito ex art. 11 cpv. 1 lett.

g LPC.

Questa presunzione può essere rovesciata se è comprovato che

fattori estranei alla valutazione dell'invalidità hanno ostacolato o reso

impossibile conseguire tale reddito. In tal caso, determinante per il calcolo

delle PC è il reddito che l'assicurato avrebbe potuto effettivamente conseguire

(cfr. consid. 3.3).

Litigioso era sapere in che misura doveva essere computato

all'assicurata un reddito ipotetico quale rinuncia di reddito (cfr. consid. 4).

L'Alta Corte ha evidenziato che nell'ambito delle prestazioni

complementari si applica il principio secondo cui il potenziale reddito da attività

lucrativa deve essere considerato tenendo conto di tutte le circostanze del

singolo caso, come età, stato di salute, competenze linguistiche, formazione,

lavoro precedente e situazione specifica del mercato del lavoro. Già per questo

motivo, la questione dell'esistenza di una rinuncia di reddito ai sensi

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non fa automaticamente riferimento al ragionevole

reddito da invalido secondo l'art. 16 LPGA, che si basa su varie finzioni - in

particolare una situazione equilibrata del mercato del lavoro (cfr. consid. 5.2: " Im

Bereich der Ergänzungsleistungen gilt der Grundsatz, dass das mögliche Erwerbs-einkommen

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles - wie namentlich Alter,

Gesundheitszustand, Sprachkenntnisse, Ausbildung, bisherige Tätigkeit und

konkrete Arbeitsmarktlage - zu ermitteln ist (…) Schon aus diesem Grunde

kann für die Frage nach dem Vorliegen von Verzichtseinkommen im Sinne

von Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG nicht ohne Weiteres auf das zumutbare

Invalideneinkommen nach Art. 16 ATSG (SR 830.1), welches auf

verschiedenen Fiktionen - insbesondere einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage (…)

- beruht, abgestellt werden (…).").

Il Tribunale federale ha in seguito riassunto i principi posti

nella DTF 140 V 267 al considerando 5.2.2, secondo cui nell'ambito dell'art. 11

cpv. 1 lett. g LPC ci si poteva fondare sul reddito che l'assicurato avrebbe

conseguito dopo l'attuazione della misura provvisionale.

In caso contrario, l'assicurato poteva almeno in parte rivalersi per

le conseguenze del suo rifiuto dell'assicurazione invalidità mediante le

prestazioni complementari, ciò che è contrario all'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC

alla base del principio di responsabilità personale (cfr. consid. 5.3: "Es

könne deshalb im Rahmen des Art. 11 Abs. 1 lit. g ELG auf das nach

Durchführung der Eingliederungsmassnahme erzielbare Einkommen abgestellt

werden. Andernfalls könnte sich die versicherte Person für die

Considerandi

invalidenversicherungsrechtlichen Folgen ihrer Widersetzlichkeit mittels

Ergänzungsleistungen zumindest teilweise schadlos halten, was dem Art. 11

Abs. 1 lit. g ELG zugrunde liegenden Prinzip der Eigenverantwortung

zuwiderliefe.").

Il Tribunale federale ha evidenziato che la Cassa cantonale di

compensazione ha erroneamente concluso dalla DTF 140 V 267 che il reddito

ipotetico da invalido su cui si basa la valutazione dell'invalidità potesse

sempre essere utilizzato come rinuncia di reddito nel contesto del calcolo

delle prestazioni complementari quando la persona assicurata non esaurisce la

capacità di guadagno residua. Infatti, per regolare le fattispecie relative al mancato

o insufficiente utilizzo della residua capacità di guadagno è stato introdotto

l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Come spiegato dalle note esplicative dell'UFAS alla

norma entrata in vigore il 1° gennaio 1988, il suo scopo era di evitare numerosi

accertamenti sull'ammontare di reddito ancora ragionevole e difficili problemi d'apprezzamento.

È stata così respinta la possibilità di basarsi sul reddito ragionevolmente

realizzabile (reddito da invalido) stabilito dall'assicurazione invalidità nonostante

il danno alla salute, ciò che la Cassa riteneva giusto, perché essa non andava

bene per tutti i casi. Per questo motivo, con l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI è

stata creata una disposizione indipendente - il computo di determinati importi

minimi forfettari -, che sarebbe superflua se si seguisse il parere della Cassa

di compensazione (cfr. consid. 5.4: "Zu Unrecht folgert die

Ausgleichskasse aus BGE

140.

V 267,

das der Invaliditätsgradermittlung zugrunde gelegte (hypothetische)

Invalideneinkommen könne als Verzichtseinkommen im Rahmen der

Ergänzungsleistungsberechnung stets herangezogen werden, wenn die versicherte

Person die verbleibende Resterwerbsfähigkeit nicht ausschöpfe. Denn um den

Sachverhalt der fehlenden oder unzureichenden Verwertung der

Resterwerbsfähigkeit zu regeln, wurde die Bestimmung des Art. 14a Abs. 2

ELV eingeführt. Wie den Erläuterungen des BSV zu der am 1. Januar 1988 in

Kraft getretenen Norm (AHI 1987 S. 544 ff.) zu entnehmen ist, wurde mit der Regelung

bezweckt, aufwändige Abklärungen zur Höhe des noch zumutbaren Einkommens und

schwierige Ermessensentscheide zu vermeiden. Dabei wurde die Möglichkeit, auf

das von der Invalidenversicherung festgesetzte, trotz Gesundheits-schaden

zumutbarerweise erzielbare Einkommen (Invalideneinkommen) abzustellen, wie dies

die Beschwerde führende Ausgleichskasse für richtig hält, verworfen, weil sie

nicht allen Fällen gerecht werde (welches Argument noch heute unverändert gilt;

vgl. E. 5.2). Aus diesem Grunde wurde mit Art. 14a Abs. 2 ELV eine

davon unabhängige Regelung - die Anrechnung bestimmter pauschalierter

Mindestbeträge - geschaffen, welche überflüssig wäre, wenn der Auffassung der

Ausgleichskasse gefolgt würde.").

Per l'Alta Corte il caso esaminato nel 2015 si distingueva dalla

fattispecie della DTF 140 V 267, non essendo stati documentati sforzi dell'Ufficio

AI per l'integrazione professionale e quindi non v'era anche nessuna

contrarietà da parte dell'assicurata sulle misure professionali promesse. Non

c'era dunque stata una violazione dell'obbligo di ridurre il danno (cfr.

consid. 5.5).

Sulla disparità di trattamento fra beneficiari di prestazioni

complementari e beneficiari dell'assistenza sociale a cui, secondo la Cassa,

porterebbe l'interpretazione data dall'autorità cantonale dell'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI, la Massima Istanza ha rilevato che questa argomentazione ignora il

fatto che le prestazioni complementari e l'assistenza sociale differiscono

notevolmente per base giuridica, finalità, finanziamenti, condizioni ed entità

delle prestazioni e che la disparità di trattamento dei beneficiari di

prestazioni è quindi intrinseca al sistema (cfr. consid. 5.6).

Il Tribunale federale era quindi concorde con i primi giudici di

applicare al caso concreto l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Il grado di invalidità era stato determinato con il metodo misto. A

questa valutazione dell'invalidità dell'Ufficio AI si devono di principio

attenere le Casse di compensazione e i giudici delle assicurazioni sociali; non

c'era qui motivo di scostarsi da tale principio. L'Alta Corte ha ricordato che

nel caso di un grado di invalidità stabilito con il metodo misto di calcolo,

determinante per sapere quale lettera dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI si debba

applicare è l'impedimento fissato per la parte salariata. Poiché nel caso

dell'assicurata era del 58%, faceva dunque stato la lettera b, come

correttamente stabilito dall'autorità giudiziaria cantonale (cfr. consid. 5.7: "Mit der Vorinstanz ist demnach festzuhalten, dass bei dieser

Sachlage die Bestimmung des Art. 14a Abs. 2 ELV zur

Anwendung gelangt. Der Invaliditätsgrad der Versicherten wurde nach der

gemischten Methode (Art. 28a Abs. 3 IVG) ermittelt (…).

An diese Invaliditätsbemessung der IV-Stelle haben sich die EL-Organe und die

Sozialversicherungsgerichte grundsätzlich zu halten (BGE 140 V 267 E. 2.3 S. 270; BGE 117 V 202 E. 2b S. 205); für ein

Abweichen besteht auch hier kein Anlass. Rechtsprechungs-gemäss (BGE 117 V 202 E. 2c in fine S. 206) ist

im Falle eines nach der gemischten Methode ermittelten Invaliditätsgrades für

die Frage, welche Litera der Bestimmung des Art. 14a

Abs. 2 ELV zur Anwendung gelangt, die Einschränkung im erwerblichen

Teil massgebend (vgl. auch CARIGIET, a.a.O., S. 153 Fn. 472). Da diese im Falle

der Versicherten 58 % beträgt, ist lit. b (Invaliditätsgrad von 50 bis unter 60

%) massgebend, wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat.".).

Per il Tribunale federale i primi giudici hanno correttamente

rinviato la causa alla Cassa di compensazione per considerare nel calcolo delle

PC una rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI e per

poi decidere nuovamente sul diritto dell'assicurata (cfr. consid. 5.8).

Nella STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 l'assicurato, beneficiario

di un quarto di rendita di invalidità dal 2011, ha chiesto nel 2016 le

prestazioni complementari, che gli sono state riconosciute nel 2017 - e

confermate dalla decisione su opposizione del 16 ottobre 2017 -

retroattivamente alla domanda del 2011. La Cassa di compensazione ha imputato all'assicurato,

per ogni anno, un reddito ipotetico (CHF 25'400.- nel 2011 e nel 2012 fino ad

arrivare a CHF 25'720.- dal 2015 al 2017).

Nel suo ricorso al Tribunale cantonale l'assicurato ha chiesto di

beneficiare di una prestazione complementare più elevata calcolandola senza

considerare il reddito ipotetico. Il TCA ha sospeso la vertenza nell'attesa

dell'esito della domanda di revisione del diritto al quarto di rendita AI, che

è stata respinta il 27 febbraio 2018 e che è stata a sua volta impugnata

davanti al Tribunale cantonale, il quale il 29 ottobre 2018 ha respinto il

ricorso. In pari data, il TCA ha pure respinto il ricorso formulato contro la

decisione su opposizione del 16 ottobre 2017.

L'assicurato si è rivolto al Tribunale federale chiedendo il

riconoscimento di una prestazione complementare annua più elevata

rispettivamente di rinviare la causa alla Cassa per un nuovo calcolo del suo

diritto dal 2014, senza computare il reddito ipotetico. Egli ha pure chiesto la

sospensione della causa fino all'esito del ricorso contro la sentenza cantonale

in materia di assicurazione invalidità, che il Tribunale federale ha accolto parzialmente

il 20 marzo 2019 rinviando la causa all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti

medici e nuova decisione.

Esposto il tenore dell'art. 14a OPC-AVS/AI, il Tribunale federale

ha ricordato il principio secondo cui quando l'importo dell'art. 14a cpv. 2

lett. a-c OPC-AVS/AI non è raggiunto, così pure quando nessuna attività

lucrativa è esercitata, si presume che l'assicurato ha rinunciato a delle

entrate ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. L'assicurato può rovesciare

questa presunzione portando la prova che delle circostanze oggettive e

soggettive estranee all'invalidità, quali l'età, l'assenza di formazione o di

conoscenze linguistiche, delle circostanze personali o la situazione del

mercato del lavoro, ostacolano e complicano la realizzazione di tale reddito.

Il reddito determinante per il calcolo della prestazione complementare è il

reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe effettivamente realizzare (cfr.

consid. 4.3).

Rifacendosi alle considerazioni rese in ambito di assicurazione

invalidità, la Corte cantonale ha in primo tempo negato che il ricorrente aveva

reso verosimile un peggioramento determinante del suo stato di salute. Pertanto,

il TCA ha considerato che dal profilo medico l'assicurato rimaneva sempre in

grado di esercitare, a tempo pieno ma con una riduzione del rendimento del 40%,

un'attività che evitasse pesi superiori a 5kg in modo ripetitivo e

occasionalmente 10kg, così come le attività aeree e in posizione statica

prolungata e che favorissero un'attività semi-sedentaria con alternanza della

posizione. L'autorità cantonale ha poi esaminato se esistevano altre

circostanze oggettive e soggettive che rendevano difficile la realizzazione di

un reddito che avrebbero permesso al ricorrente di ribaltare la presunzione

legale, ciò che è stato negato (cfr. consid. 5.1).

Per il ricorrente, i fatti erano stati accertati in modo inesatto

e incompleto e avevano portato i primi giudici a computargli a torto un reddito

ipotetico. A suo dire, essi hanno arbitrariamente negato che il suo stato di

salute si era nettamente aggravato dopo il gennaio 2014 e che da allora era totalmente

inabile (cfr. consid. 5.2).

L'Alta Corte ha parzialmente accolto la censura

del ricorrente:

" 6.1. Pour fixer le revenu

déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en

matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à

l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs

propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité

de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009, c.

8.2

). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée

après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la

décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes

compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de

manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de

la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

6.2

En

l'espèce, une modification des circonstances est intervenue depuis le moment où

les organes de l'assurance-invalidité se sont prononcés pour la dernière fois.

Dans l'arrêt qu'elle a rendu ce jour et aux considérants duquel il peut être

renvoyé (9C_825/2018), la Cour de céans a en effet partiellement admis le

recours formé par l'assuré contre le jugement cantonal rendu le 29 octobre 2018

dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Elle a jugé

qu'en niant que le recourant eût rendu vraisemblable une aggravation

déterminante de son état de santé somatique depuis la décision de l'office AI

du 26 août 2013, la juridiction cantonale avait établi les faits de manière

manifestement inexacte. Elle a cependant retenu qu'il n'était pas possible en

l'état du dossier de déterminer l'incidence de l'aggravation de l'état de santé

somatique de l'assuré sur sa capacité de travail. Partant, le Tribunal fédéral

a annulé le jugement cantonal du 29 octobre 2018, ainsi que la décision de

l'office AI du 27 février 2018 et renvoyé la cause à ce dernier pour la mise en

oeuvre d'une expertise complémentaire quant aux effets de l'aggravation de

l'état de santé. Cela signifie, pour la présente procédure, qu'une aggravation

de l'état de santé du recourant ne pouvait pas d'emblée être niée par la

juridiction cantonale sans faire preuve d'arbitraire. Un revenu hypothétique ne

pouvait donc pas être pris en considération dans le calcul des prestations

complémentaires, à titre de revenu déterminant de l'activité lucrative, sans

que soit au préalable clarifiée la situation du recourant sur le plan

médical.".

Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa alla Cassa

affinché esaminasse il peggioramento dello stato di salute somatico

dell'assicurato sulla sua capacità di lavoro e poi stabilisse se un reddito

ipotetico potesse o no essere computato nel calcolo delle prestazioni

complementari (cfr. consid. 7).

Il 18 aprile 2019 (STF 9C_515/2018) il Tribunale federale si è

espresso sul caso di un'assicurata, nata nel 1960, che dal 2011 beneficiava di

una prestazione complementare. Nell'ambito di una revisione periodica a fine

2015.

la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata una conferma per iscritto

riguardante l'attività lucrativa o le ricerche di lavoro sue e del marito dal

2012.

L'assicurata ha risposto che le condizioni di salute erano peggiorate e

che entrambi erano incapaci al lavoro. Con decisione del febbraio 2016 la Cassa

di compensazione ha rivisto il diritto dell'assicurata dal marzo 2014, poiché

da quella data al marito era stata attribuita una rendita di invalidità di tre

quarti. Allo stesso tempo la Cassa di compensazione l'ha avvisata che per le

persone parzialmente invalide di età inferiore a 60 anni sarebbe stato

computato un reddito ipotetico netto. Per evitare ciò, doveva esserci un annuncio

all'Ufficio regionale di collocamento dell'assicurazione contro la

disoccupazione. Nell'aprile 2016 l'amministrazione ha ricalcolato nuovamente le

prestazioni complementari tenendo conto di un reddito ipotetico del marito dal

1° maggio 2016. La Cassa ha di nuovo fissato le PC dal 1° agosto 2016 con

decisione dell'11 agosto 2016, contro cui l'assicurata ha interposto un'opposizione

che è stata accolta parzialmente. La Cassa ha computato pure un reddito

ipotetico da lavoro dell'assicurata dal 1° agosto 2016, mentre ha tenuto conto

dei guadagni ipotetici del marito dal 1° gennaio 2017.

Il ricorso dell'assicurata è stato respinto dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni di Soletta. Al Tribunale federale essa ha chiesto

una PC mensile di almeno CHF 1'065.- dal luglio 2016, oltre al pagamento del

premio di Cassa malati.

Oggetto del contendere era sapere se correttamente il TCA ha

computato nel calcolo delle prestazioni complementari della ricorrente un

reddito ipotetico per lei e per suo marito (consid. 3).

Il Tribunale cantonale ha dichiarato all'inizio che, contrariamente

a quanto asserito dalla ricorrente, la perizia del 16 novembre 2017 resa nella

procedura AI non aveva confermato un aumento dei danni alla salute e

dell'incapacità al lavoro. Non sussistevano motivi estranei all'invalidità che

impedivano alla ricorrente di utilizzare la capacità di guadagno residua

determinata dall'assicurazione invalidità. Né la mancanza di formazione

professionale e le scarse competenze linguistiche, né l'età di 56 o 57 anni

erano di impedimento a trovare un lavoro. La ricorrente non aveva dimostrato di

avere effettuato delle ricerche di lavoro. Sembrava ragionevole raggiungere un

reddito di CHF 25'720.- (CHF 19'290.- più un terzo) con una capacità lavorativa

del 60% (cfr. consid. 3.1).

Per la ricorrente, non era vero che dalla decisione dell'Ufficio

AI del 2003 le sue condizioni di salute non erano peggiorate. I primi giudici

avrebbero dovuto decidere sulla base dei documenti di allora, visto che al

momento dell'emanazione della decisione su opposizione l'istanza di revisione

in ambito AI era agli inizi. Sulla scorta del principio inquisitorio sarebbe

stato necessario chiarire se gli argomenti citati avrebbero potuto ribaltare le

conseguenze della presunzione dell'art. 14a OPC-AVS/AI. I certificati medici attuali

emessi al momento della decisione su opposizione avrebbero attestato una totale

incapacità lavorativa. L'assicurata ha inoltre menzionato i fattori estranei

all'invalidità che avrebbero impedito di sfruttare la restante capacità di

guadagno. Una valutazione complessiva dei fattori - assenza dal mercato del

lavoro per 19 anni, conoscenza insufficiente del tedesco ed età di 57 anni - avrebbe

portato alla conclusione che l'assicurata non avrebbe più trovato un posto di lavoro.

Con ciò si impediva anche il computo di un reddito ipotetico (cfr. consid. 3.2).

Il Tribunale federale ha rilevato che l'insorgente ha

correttamente segnalato che, diversamente dall'assicurazione invalidità, nel

campo delle prestazioni complementari le limitazioni estranee all'invalidità sono

importanti per valutare se sia ragionevole prendere in considerazione un'attività

lucrativa. Se - in particolare con attestazioni di ricerche di lavoro (qualitativamente

e quantitativamente sufficienti) non andate a buon fine - viene fornita la

prova che il reddito ipotetico computato non può essere realizzato a causa

della situazione personale e del mercato del lavoro, la Cassa di compensazione

deve riconoscerlo e rinunciare a computarlo.

Secondo gli accertamenti vincolanti della prima istanza, per

l'Alta Corte la ricorrente non ha presentato delle prove di ricerche di lavoro

non andate a buon fine. Allo stesso modo, mancavano altri documenti, come una

domanda all'Ufficio regionale di collocamento o un'agenzia temporanea di

collocamento, dai quali si dovevano dedurre ricerche di lavoro serie e mirate.

L'asserita non utilizzabilità della capacità lavorativa era rimasta non

dimostrata. Per il Tribunale federale non era criticabile il fatto che

l'autorità di prima istanza si fosse fondata sulla perizia medica del 16

novembre 2017 per stabilire lo stato di salute e l'incapacità lavorativa,

benché la decisione su opposizione della Cassa fosse stata emessa già il 13

dicembre 2016. La situazione medica non era stata sufficientemente chiarita

prima della perizia e questa valutazione si riferiva, sia dal profilo temporale

che materiale, alla medesima fattispecie che esisteva già a fine 2016. Per

quale motivo nella procedura riguardante le PC alla ricorrente si sarebbe

dovuto concedere la possibilità di prendere nuovamente posizione sulla perizia

medica essa non ha saputo spiegarlo. Ma se non riusciva a rovesciare la presunzione

secondo cui con una capacità di guadagno residua del 60% stabilita dall'assicurazione

invalidità avrebbe potuto conseguire dei redditi nella misura computata dal TCA

giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI, l'importo apparentemente

realistico di CHF 19'290.- doveva essere preso in considerazione come rinuncia

di reddito (cfr. consid. 3.3: "Die Beschwerdeführerin weist zu Recht

darauf hin, dass invaliditätsfremde Beeinträchtigungen im Bereich der

Ergänzungsleistungen im Unterschied zur Invalidenversicherung bei der

Beurteilung der Frage, ob die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zumutbarerweise

in Betracht fällt, von Bedeutung sind. Wird - insbesondere mit Belegen über

erfolglose (qualitativ und quantitativ ausreichende) Stellenbemühungen - der

Nachweis erbracht, dass das angerechnete hypothetische Erwerbseinkommen wegen

der persönlichen Situation und der Arbeitsmarktlage nicht erzielt werden kann,

muss die EL-Stelle dies anerkennen und auf dessen Anrechnung verzichten (BGE 140 V 267 E. 5.3 S. 275 mit Hinweisen auf

Rechtsprechung und Literatur).

Nach den

verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen hat die Beschwerdeführerin

keinerlei Belege über erfolglose Stellenbewerbungen eingereicht. Ebenso fehlen

andere Unterlagen, wie beispielsweise eine Anmeldung beim Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrum oder einer temporären Stellenvermittlung, aus denen

auf ernsthafte und zielgerichtete Arbeitsbemühungen geschlossen werden müsste.

Die behauptete Unverwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit ist unbewiesen geblieben.

Dass die Vorinstanz mit Bezug auf Gesundheitsschaden und Arbeitsunfähigkeit auf

das polydisziplinäre Gutachten des MZR vom 16. November 2017 abgestellt hat,

obwohl der Einspracheentscheid der Ausgleichskasse bereits am 13. Dezember 2016

ergangen ist, ist nicht zu beanstanden. Die medizinische Situation war vor der

Begutachtung nicht ausreichend geklärt worden, und die MZR-Expertise umfasst

auch in zeitlicher und materieller Hinsicht den gleichen Sachverhalt, wie er

bereits Ende 2016 bestanden hatte. Im Übrigen handelt es sich bei diesen

Vorbringen um ein unzulässiges Novum (Art. 99 Abs. 1 BGG). Die Behauptung der

Beschwerdeführerin, das kantonale Gericht habe ihren Anspruch auf rechtliches

Gehör verletzt, ist sodann unbegründet. Das Gutachten des MZR vom 16. November

2017.

wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin zugestellt. Am 6.

Dezember 2017 äusserte sich dieser ausführlich zur Expertise. Weshalb der

Beschwerdeführerin im EL- Verfahren erneut Gelegenheit hätte eingeräumt werden

sollen, zum nämlichen Gutachten des MZR Stellung zu nehmen, vermag sie nicht

darzutun. Kann sie aber die Vermutung, sie könnte mit der von der

Invalidenversicherung festgelegten Resterwerbsfähigkeit von 60 % Einkünfte in

der von der Vorinstanz angerechneten Höhe gemäss Art. 14a Abs. 2 lit. a

ELV erzielen, nicht umstossen, ist der realistisch erscheinende Betrag von

Fr. 19'290.- als Verzichtseinkommen zu berücksichtigen.").

2.13

Nell'evenienza

concreta è pacifico che il ricorrente non esercitava un'attività lucrativa

quando la Cassa cantonale di compensazione ha emesso la decisione con cui gli

ha computato un reddito ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. Difatti, dal

1998.

egli è al beneficio di un quarto di rendita di invalidità (grado AI 41%,

che con la decisione del 9 marzo 2018 è stato aumentato al 43%) e dopo avere

continuato a lavorare al 50% ha cessato definitivamente l'attività già nel

2006.

L'assicurato va dunque considerato come persona parzialmente

invalida e non avendo esercitato alcuna attività lucrativa vi è la presunzione

che ha rinunciato a dei redditi ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Egli

può ribaltare questa presunzione prevista dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI portando

la prova che delle circostanze oggettive e soggettive estranee all'invalidità ostacolano

o complicano la realizzazione di questo reddito (STF 9C_827/2018 del 20 marzo

2019.

consid. 4.3; DTF 141 V 343 consid. 3.3; DTF 140 V 267 consid. 2.2).

Quali fattori a cui l'assicurazione invalidità non fa capo per

stabilire la capacità di guadagno di un assicurato, ma che sono per contro

determinanti in ambito di prestazioni complementari per ribaltare la

presunzione della rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, la

giurisprudenza elenca l'età, l'assenza di formazione o le scarse conoscenze

linguistiche, le circostanze personali e la situazione del marcato del lavoro.

L'assicurato deve apportare la prova che questi fattori impediscono od

ostacolano l'utilizzo della restante capacità di guadagno.

Il ricorrente ha affermato che vi sono dei validi motivi che gli

impediscono di svolgere un'attività lucrativa e che quindi non gli si deve

imputare alcun reddito ipotetico.

Egli ha citato l'età avanzata (55 anni), la carente formazione, le

gravi lacune nella lingua italiana, l'essere fuori dal mondo del lavoro da 13

anni e la situazione concreta del mercato del lavoro (doc. XVII punto 15).

Questi elementi renderebbero impossibile un collocamento e, di

conseguenza, il conseguimento di un reddito.

Prova ne è che l'Ufficio regionale di collocamento, non

ritenendolo idoneo, non l'ha iscritto.

Considerati inoltre i suoi problemi di salute che per di più, come

attestato dai certificati medici resi di recente, si sarebbero aggravati, a

mente dell'insorgente non si giustificherebbe il computo del reddito ipotetico

ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Per determinare il reddito computabile degli assicurati invalidi

parzialmente giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, in merito alla riduzione

della capacità di guadagno causata dall'invalidità occorre anzitutto ricordare

che, di principio, le Casse cantonali di compensazione si attengono alla

valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione invalidità (DTF 140 V

267.

considd. 2.3 e 5.1; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 6.1; STF 8C_172/2007

del 6 febbraio 2008 consid. 7.1).

Nel caso concreto, con decisione del 9 marzo 2018 (doc. A15)

l'Ufficio AI ha comunicato all'assicurato che il suo diritto alla rendita di

invalidità, ovvero un quarto di rendita, era immutato, ma con un grado di invalidità

che era aumentato dal 41% al 43%. Infatti, a seguito della revisione d'ufficio

avviata a fine 2016, l'amministrazione ha constatato che la capacità di

guadagno dell'interessato "è stata

ulteriormente compromessa dal suo danno alla salute.". La documentazione

medica acquisita, debitamente vagliata dal Servizio Medico Regionale, ha

portato a riconoscere all'assicurato dei nuovi periodi di inabilità lavorativa,

in cui nell'attività abituale permaneva un'incapacità lavorativa totale, mentre

in attività adeguate dal 1° gennaio 2016 in poi l'incapacità era del 50%.

Ritenuta dunque una capacità lavorativa residua del 50%, l'Ufficio AI ha

calcolato nel 43% la perdita di guadagno subita dall'assicurato.

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato. Pertanto, in

virtù della summenzionata giurisprudenza, la Cassa cantonale di compensazione è

vincolata, per le condizioni di salute e la capacità lavorativa del ricorrente,

alla valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione invalidità.

Tuttavia, una valutazione autonoma da parte della Cassa cantonale

di compensazione per sapere se l'assicurato può effettivamente conseguire il

reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI può avvenire unicamente, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante, se dopo la crescita in giudicato

della decisione dell'assicurazione invalidità (DTF 140 V 267 consid. 5.1; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 154 e

seg.), ma prima della decisione sul diritto alle prestazioni complementari,

l'assicurato fa valere un peggioramento delle sue condizioni di salute (STF

9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid. 6.1; STF 8C_172/2007 del 6 febbraio 2008

consid. 7.2).

Nel caso di specie l'insorgente si è in effetti lamentato, dopo la

crescita in giudicato della decisione del 9 marzo 2018 dell'Ufficio AI, che non

sarebbe stato in grado di esercitare un'attività lucrativa stante il

peggioramento delle sue condizioni di salute.

Tuttavia, ciò è avvenuto soltanto in un secondo momento.

Infatti, con l'opposizione del 10 luglio 2018 (doc. V/1) alla

decisione del 28 maggio 2018, egli non ha affermato che lo stato di salute non

gli permetteva di lavorare.

Neppure nel ricorso del 27 dicembre 2018 (doc. I) l'assicurato ha

accennato a un suo impedimento in tal senso, ma ha confermato di essere al

beneficio di una rendita di invalidità con grado AI del 43% e non ha contestato

questo stato di fatto sostenendo che, in realtà, il suo stato di salute era

peggiore di quello ritenuto dall'assicurazione invalidità, sebbene abbia

prodotto al TCA un certificato medico del dr. med. __________, il quale il 18

dicembre 2018 (doc. VII/4) ha attestato che "attualmente a causa di un peggioramento del suo stato psichico è

inabile al lavoro nella misura completa.".

È solo pendente causa, il 14 febbraio 2019, che l'insorgente ha

prodotto tre certificati medici attestanti un'inabilità lavorativa totale a

comprova del fatto di non essere idoneo al collocamento e di essere quindi

stato escluso dalla disoccupazione. Pertanto, egli non sarebbe oggettivamente in

grado di ottenere il reddito ipotetico computato dall'amministrazione.

A ben vedere, però, questi referti - uno dei quali già prodotto

con il ricorso - si contraddicono tra di loro sul momento in cui vi sarebbe

stato questo peggioramento.

Lo psichiatra, che seguiva l'assicurato in modo regolare presso il

suo studio a causa di una serie di importanti disturbi nervosi, ha fatto

risalire al dicembre 2018 il peggioramento che ha reso l'assicurato completamente

inabile al lavoro.

Anche il medico curante dr. med. __________, FMH medicina interna

generale, ha certificato il 14 gennaio 2019 (doc. VII/3) che dal 18 dicembre

2018.

l'interessato era inabile al 100%. Inoltre, egli ha riferito che per

l'assicurato, già al beneficio di un quarto di rendita, si era nettamente

aggravata la patologia psichica con importanti stati di ansia e depressione,

tanto che lo psichiatra curante aveva dovuto aumentare la prescrizione di

psicofarmaci e assisterlo con più frequenza. Ma anche la patologia reumatica

(artriti del ginocchio destro, caviglie bilaterali, sindrome lombovertebrale)

si era aggravata in modo significativo ed era il dr. med. __________ ad

occuparsi di ciò.

Da parte sua, il dr. med. __________, FMH medicina interna e

malattie reumatiche, il 14 febbraio 2019 (doc. VII/5) ha certificato che

l'assicurato "è peggiorato nel corso

degli ultimi 3 anni dal punto di vista reumatologico, internistico e

psichiatrico. Come già da me valutato nei rapporti per l'AI del 04.03.2010 e

20.01.2017

si conferma una inabilità lavorativa completa quale operaio dal

16.11.2008

La capacità residuale del 50% dal 01.01.2016 per attività adeguate

allo stato di salute compromesso a livello plurisistemico non è più adeguata

almeno già dal 01.01.2018, ma con certezza dal 01.07.2018 e il paziente è da

ritenere da quella data inabile in modo completo e definitivo a qualsiasi

attività lavorativa, come anche certificato dal medico di famiglia e dallo

psichiatra curante.".

A proposito della validità dei referti medici a sostegno della

incapacità lavorativa che gli assicurati parzialmente invalidi pongono alla

base della richiesta di non computare il reddito ipotetico ex art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI per il calcolo delle PC, vanno segnalate le seguenti considerazioni

del Tribunale federale.

Il 6 febbraio 2008 la nostra Massima Istanza ha così analizzato nella

STF 8C_172/2007 la validità di un referto medico:

" 8.

Frau Dr. med. M. stellte im Zeugnis vom 11.

Januar 2006 betreffend die Ehefrau des Beschwerdegegners folgende Diagnosen:

Asthma bronchiale vom Intrinsic typus, Diabetes Mellitus Typ II, Hypertonie,

chronisches Lumbovertebralsyndrom, chronische Cervikalgien. Das Asthma

bronchiale und der Diabetes mellitus seien medikamentös gut eingestellt und

hätten keine Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit. Allerdings müsste die

Arbeit in einem lufthygienisch einwandfreien Milieu stattfinden. Das chronische

Lumbovertebral-syndrom sowie die Cervikalgien beeinträchtigten die

Arbeitsfähigkeit zu mindestens 70 %; es handle sich dabei um eine dauernde

Arbeitsunfähigkeit. Aus medizinischer Sicht käme eine leichte Arbeitsfähigkeit

von zwei bis drei Stunden pro Tag in Frage. Dabei sei aber zu erwähnen, dass

die Patientin nie gearbeitet habe und nicht Deutsch spreche. Die Einschleusung

in einen Arbeitsprozess sei bei dieser 50-jährigen Patientin aus diesen

Überlegungen kaum denkbar.

Dieses Zeugnis ist entgegen der Meinung der

Vorinstanz durchaus geeignet, über die Arbeitsfähigkeit der Ehegattin des

Beschwerdegegners Auskunft zu geben. Es ist differenziert, gibt die verschiedenen

Krankheiten an, zeigt auf, welche von ihnen sich auf die Arbeitsfähigkeit

auswirken und welche nicht, sagt, dass eine Arbeit in lufthygienisch

einwandfreiem Milieu durchzuführen wäre und während wieviel Stunden der Ehefrau

eine Arbeit zuzumuten ist. Weiter gibt das Zeugnis an, dass die einschränkenden

Krankheiten dauernder Natur sind und weist im Übrigen auf persönliche Daten der

Ehegattin hin, welche sich auf die Arbeit und die Chance, eine Stelle zu

erhalten, auswirken können. Insgesamt erfüllt es die rechtsprechungsgemässen

Anforderungen an eine medizinische Beurteilungsgrundlage (BGE 125 V 351 E.

3a S. 352; SVR 2007 UV Nr. 33 S. 111 E. 4.2, U 571/06), weshalb darauf

abzustellen ist.".

La STF 8C_722/2007 del 17 luglio 2008, così come la STF 8C_68/2007

del 14 marzo 2008 al considerando 5.3, indica quanto segue in merito a dei

rapporti medici che attestano l'incapacità lavorativa del coniuge di un

beneficiario di PC:

" 3.3 En l'espèce, il est incontestable que les rapports du docteur L.

sont dépourvus de toute valeur probante. En effet, les appréciations de ce

médecin ne contiennent ni diagnostic, ni véritable pronostic et indiquent

uniquement que l'épouse du bénéficiaire est entièrement incapable de travailler

pour de multiples raisons. De tels avis médicaux n'établissent donc pas - au

degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure

en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 pa. 195 et les

références - l'existence d'une incapacité de travail justifiant de faire

abstraction d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul de la

prestation complémentaire.".

In virtù di quanto precede, in merito alla validità dei referti

medici prodotti dall'assicurato pendente causa a comprova della sua

impossibilità a svolgere un'attività lucrativa e quindi intesi a ribaltare la

presunzione del reddito ipotetico stabilita dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,

d'avviso del TCA gli stessi non sono atti a dimostrare, con il grado della

verosimiglianza preponderante, che vi sia stato effettivamente un peggioramento

delle sue condizioni di salute fra la fine di aprile 2018 (ossia dopo la

crescita in giudicato della decisione formale del 9 marzo 2018, tenuto conto

delle ferie giudiziarie ex art. 38 cpv. 4 lett. a LPGA) e il 3 dicembre 2018,

ovvero con l'emanazione della decisione su opposizione, che limita il potere

cognitivo temporale del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018

consid. 3.2).

Il referto del dr. med. __________ indica

soltanto che "attualmente", e quindi il 18 dicembre 2018,

l'assicurato era inabile al lavoro al 100% a causa di un peggioramento delle

sue condizioni psichiche.

Il dr. med. __________ ha stabilito (anch'egli) la data del 18

dicembre 2018 quale giorno in cui vi è stato l'aumento del grado di inabilità

lavorativa, portandolo al 100%.

Quanto al parere del dr. med. __________, lo specialista in

medicina interna e reumatologia ha ritenuto che la capacità lavorativa residua

del 50% in essere dal 1° gennaio 2016 in attività adeguate era andata

diminuendo già dal 1° gennaio 2018, "ma

con certezza dal 01.07.2018" e che quindi "il paziente è da ritenere da quella data inabile in

modo completo e definitivo a qualsiasi attività lavorativa".

Di conseguenza, i primi due certificati non sono di alcun aiuto al

ricorrente, giacché fissano il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente

in un momento successivo a quello determinante della decisione su opposizione,

oggetto del contendere e del ricorso al TCA giusta l'art. 56 LPGA.

Il certificato del 14 febbraio 2019 del dr. med. __________ non è

dettagliato e neppure completo, visto che nemmeno pone la diagnosi e tanto meno

indica i motivi che renderebbero il ricorrente inabile al lavoro, e per di più

da 3 anni (Carigiet/ Koch, op.

cit., pag. 155). Pertanto tale referto, che fa riferimento anche all'aspetto

psichico, ambito di cui non è specialista mentre lo è per l'aspetto

reumatologico e internistico, non è comunque in grado di comprovare, con il

grado della verosimiglianza preponderante, che nel lasso di tempo fra le due

decisioni in esame (quella dell'Ufficio AI e quella della Cassa cantonale di

compensazione) lo stato di salute del ricorrente si sia aggravato e che quindi

la Cassa di compensazione rispettivamente il giudice delle assicurazioni

sociali, si possa distanziare dalla valutazione effettuata dall'assicurazione

invalidità per stabilire la capacità di guadagno residua dell'assicurato e

quindi procedere con una valutazione autonoma delle condizioni di salute e

della capacità lavorativa dell'insorgente.

Anche il rapporto del dr. med. __________ non è completo non

menzionando nessuna diagnosi e limitandosi ad evidenziare dei (generici) disturbi

psichici e somatici, che però non spiega in che modo renderebbero l'assicurato

totalmente incapace di svolgere un'attività lucrativa. Per di più il curante,

non specialista in psichiatria, non ha neppure precisato se tale inabilità

lavorativa totale si riferiva alla precedente attività di operaio o a un'altra

adeguata alle condizioni di salute del ricorrente.

Stante quanto precede, si deve concludere che l'assicurato non è

riuscito a rendere verosimile un peggioramento del suo stato di salute

intervenuto fra la crescita in giudicato della decisione AI e l'emanazione

della decisione su opposizione in esame.

Ne discende che il TCA non può scostarsi dalla valutazione

dell'invalidità effettuata dall'Ufficio AI e quindi si deve ritenere che il

ricorrente disponeva ancora di una residua capacità di guadagno del 57%.

Di conseguenza, fa stato la presunzione dell'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI secondo cui l'assicurato, disponendo ancora di una tale capacità di

guadagno, poteva conseguire un reddito che deve quindi essere computato nei

suoi redditi.

Il ricorrente può confutare tale presunzione se apporta la prova

che vi sono degli elementi che hanno influito sulla capacità di guadagno, ma

che non sono stati considerati dall'Ufficio AI nella procedura di

determinazione del grado di invalidità del 43%.

2.14

Non resta dunque che esaminare

se vi siano delle circostanze oggettive e soggettive, che non hanno nulla a che

vedere con l'invalidità, che hanno impedito al ricorrente di mettere a frutto

la sua restante capacità di guadagno (STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019 consid.

6.

).

La Cassa di compensazione, saputo che tre giorni prima l'Ufficio

assicurazione invalidità ha stabilito il grado di invalidità dell'assicurato

nel 43% e ha quindi confermato il diritto al quarto di rendita in essere dal

1998, il 12 marzo 2018 (doc. 17) ha chiesto a RI 1 copia della conferma di

iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento quale persona in cerca di impiego

per la restante capacità di guadagno del 57%. L'ha inoltre avvisato che la

mancata iscrizione all'URC avrebbe portato, trascorsi 6 mesi dalla notifica

della decisione, al computo di un reddito ipotetico ex art. 14a OPC-AVS/AI nel

suo calcolo delle prestazioni complementari.

Il 29 marzo 2018 (doc. VII/2) l'interessato ha avuto un colloquio

con un funzionario del competente Ufficio regionale di collocamento e

nell'apposito foglio denominato "Azioni di reinserimento", controfirmato

anche dall'assicurato, è indicato quanto segue:

" Motivo

dell'entrata in disoccupazione

L'assicurato si iscrive in disoccupazione, dal 26.03.2018, a

seguito della richiesta del 12.03.2018 dell'Istituto delle assicurazioni

sociali (prestazioni complementari)

Chiusura pratica

La pratica viene chiusa d'ufficio immediatamente, secondo

richiesta PCI in quanto l'assicurato dichiara di non essere in grado di

svolgere nessun tipo di lavoro visto il suo stato di salute.

Comunica inoltre che neppure a domicilio riesce a dare una mano alla

moglie nel fare i lavori di casa, tant'è che vi è un aiuto domestico.

La prossima settimana si recherà dal medico il quale approfondirà

maggiormente l'aspetto psicologico della cosa.

Competenze professionali

L'assicurato è dal 2007 che non lavora più a seguito di più ictus.

Da qui la decisione di rendita invalidità. In passato ha lavorato in fabbrica e

quale operaio di pulizia presso __________.".

Quello stesso giorno (doc. VII/1), l'URC ha annullato il suo nominativo

dalla banca dati COLSTA e quindi il ricorrente non figurava più iscritto

all'Ufficio regionale di collocamento.

In sostanza, quindi, malgrado la conferma appena giunta

dall'Ufficio AI che il suo grado di invalidità era (solo) del 43%, dichiarandosi

soggettivamente non idoneo a lavorare (l'art. 15 cpv. 1 LADI recita che

"Il disoccupato è idoneo al collocamento

se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione.") il ricorrente non

ha intrapreso delle ricerche di lavoro e neppure si è annunciato presso

un'agenzia temporanea di collocamento.

In altre parole, l'interessato ha violato il principio valido

nelle assicurazioni sociali dell'obbligo di ridurre il danno, avendo da subito

rifiutato di svolgere un'attività lucrativa e di mettersi a disposizione

dell'Ufficio regionale di collocamento per un impiego compatibile con lo stato

di salute appena accertato dall'Ufficio AI.

A ben vedere, infatti, alla luce della recente conferma del quarto

di rendita AI, a quel momento non v'erano validi motivi per ritenere

l'assicurato non idoneo al collocamento dal profilo oggettivo (per

l'art. 15 cpv. 2 LADI, "Gli impediti

fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione

equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità,

potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale

disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.").

All'URC l'assicurato non ha apportato prove atte a confutare la

decisione dell'Ufficio AI. Non va dimenticato che i referti medici sopra

esposti sono giunti soltanto a fine anno 2018 e a inizio 2019 e, per di più,

accertano le sue condizioni di salute al 18 dicembre 2018 - o, semmai, al 1°

luglio 2018 (dr. med. __________) - e quindi di una situazione successiva di ben

9.

mesi dopo l'annuncio all'URC.

Si deve dunque concludere che, come nella STF 9C_515/2018 del 18

aprile 2019 consid. 3.3, l'assicurato non ha comprovato di avere effettuato

delle ricerche di lavoro qualitativamente e quantitativamente sufficienti che

non sono andate a buon fine.

Di conseguenza, l'asserita non utilizzabilità della capacità

lavorativa è rimasta non dimostrata, ovvero l'insorgente non è riuscito a

comprovare che a causa della sua situazione personale (54 anni nel 2018, scarsa

conoscenza della lingua italiana benché sia cittadino svizzero dal 2006,

insufficiente formazione, 12 anni di assenza dal mondo del lavoro, situazione

del mercato del lavoro) non era in grado di conseguire il reddito ipotetico di CHF

25'720.- (CHF 19'290.- più un terzo) computatogli dalla Cassa cantonale di

compensazione.

Il ricorrente non è dunque riuscito ad inficiare la presunzione

che con la sua restante capacità di guadagno del 57% determinata

dall'assicurazione invalidità non era in grado di realizzare il predetto

reddito ipotetico (STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019 consid. 3.3).

Ciò comporta che tale reddito, rettamente stabilito sulla base

dell'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI stante il grado di invalidità del 43% (DTF

141.

V 343 consid. 5.4), deve essere a buon diritto conteggiato nei suoi redditi

computabili quale reddito privilegiato.

Da quanto precede discende che la Cassa di compensazione, con la

decisione del 28 maggio 2018, ha agito correttamente computando nel calcolo

della prestazione complementare del ricorrente un reddito ipotetico che, con la

decisione su opposizione del 3 dicembre 2018, ha giustamente poi corretto in CHF

25'720.- (CHF 19'290.- più un terzo).

La decisione impugnata va altresì confermata nella misura in cui,

in virtù dell'art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI, ha fatto decorrere dal 1° dicembre

2018.

la modifica del diritto alle PC dell'insorgente.

2.15

Oltre all’aspetto del reddito

conseguibile rispettivamente computabile all'assicurato parzialmente invalido, appena

analizzato, la contestazione di RI 1 aveva inizialmente per oggetto anche il reddito

dei coniugi non invalidi di beneficiari di prestazioni complementari. Il

reddito ipotetico della moglie dell’assicurato, inizialmente ritenuto

dall’amministrazione, è stato – con decisione su opposizione 3 dicembre 2018 formante

il doc. A4 – abbandonato come riferito nelle considerazioni di fatto. Su tale tema,

oggetto delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI ai

numeri 3482.02-3482.07 DPC e della recente STF 9C_515/2018 del 18 aprile 2019,

questa Corte non deve quindi chinarsi in assenza di una specifica contestazione

dell’assicurato.

Più dettagliatamente la

Cassa di compensazione ha emesso, il 3 dicembre 2018 (doc. A4), una specifica decisione

su opposizione indirizzata all'assicurato con cui ha accolto la sua opposizione

relativa al computo di un reddito ipotetico della moglie, stralciandolo dal

calcolo della sua PC. L'amministrazione ha affermato che "dopo attenta valutazione della documentazione agli

atti, tenendo conto di tutti i fattori individuali quali l'età, lo stato di

salute, le conoscenze linguistiche, la formazione professionale, le attività

professionali precedentemente svolte, la durata del periodo senza attività

lucrativa e gli obblighi familiari, possiamo concludere che nel caso concreto

dal coniuge non invalido difficilmente si possa esigere l'inizio di un lavoro

(…)".

Lo stesso 3 dicembre 2018 (doc. A1) la Cassa cantonale ha emesso

un'altra, parallela, decisione su opposizione, avente per oggetto il computo del

reddito ipotetico di CHF 16'146 all’assicurato beneficiario della PC,

provvedimento contro cui RI 1 si è aggravato in questa sede.

2.16

Alla

luce delle considerazioni che precedono il ricorso 27 dicembre 2018 contro la

decisione su opposizione 3 dicembre 2018 che ritiene un reddito ipotetico

proprio dell’assicurato stesso, è respinto. Non è invece ricevibile il ricorso

1° febbraio 2019 di RI 1 inoltrato avverso la comunicazione della Cassa

cantonale di compensazione del 17 dicembre 2018 relativa alle prestazioni PC

del 2019. Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi di RI 1 del 27

dicembre 2018 (inc. 33.2018.14), contro la decisione su opposizione del 3

dicembre 2018, e 1° febbraio 2019 (inc. 33.2019.4), contro la comunicazione del

17 dicembre 2018 della Cassa cantonale di compensazione, sono congiunti.

2. Il ricorso del 27 dicembre

2018 contro la decisione su opposizione del 3 dicembre 2018 è respinto.

3. Il ricorso del 1° febbraio

2019 contro la comunicazione del 17 dicembre 2018 non è ricevibile.

4. Gli atti formanti il

ricorso del 1° febbraio 2019 di RI 1 sono trasmessi alla Cassa cantonale di

compensazione per le incombenze specificate al considerando 2.2.

5. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti