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33.2018.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2018Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo

cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono

tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel

bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale

obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328

segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto

onere a norma dell'art.

329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le

condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti

da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo

morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato

d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza

idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche

dopo l'entrata in vigore dell'art.

16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,

come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti

parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo

all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il

computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi

infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto

solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo

completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione

complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (sottolineature

della redattrice).

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è

chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio

in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare

una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la

vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che viveva separata dal

proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione

domestica con lei, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha confermato che la partecipazione della

figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze

del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla

nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel

caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino

indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano

stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la

beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella

trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia

minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che

l’assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel

senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece

decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa

di aiuto condivideva l’abitazione con una persona che si occupava di lei e che

quale contropartita non sosteneva alcun costo per l’alloggio.

Nella STF 9C_210/2014

del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla

suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede

appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire

in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano

degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che

viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è

prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il

Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve

essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare

o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel

calcolo delle PC.

Le quote del canone relativo a queste persone sono tralasciate nel

conteggio annuale delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1 e 2

OPC-AVS/AI).

Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l’eccezione al principio

della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza che è

stata confermata numerose volte anche in seguito, l’Alta Corte ha adottato il

principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v’è una

condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC anche nel caso

esaminato nel giugno 2016, in cui l’abiatica viveva nella medesima economia

domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si

prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.

Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non

beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle

spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una

prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle

prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti

imperativamente dall’art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque

è inammissibile.

Nel caso di specie non era dunque data l’eccezione al principio

dell’art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione,

perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della

pigione all’assicurata.

Per quanto concerne la

giurisprudenza cantonale resa da questo Tribunale, nella decisione del 13

gennaio 2002 (33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di

assicurati, convivente con un'altra coppia di persone, di considerare

interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Con STCA 33.2001.82 del 14

giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso

di convivenza tra madre e figlia.

In altra sentenza dell'11

settembre 2002 (33.2002.25) il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che

avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi

imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno.

Anche nella sentenza del 7

gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha

respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la

figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a

suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un

grave incidente.

Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale

ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della

pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote

con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che

si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione.

In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per

aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per

farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza

specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato

il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da

parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per

conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse

paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in

parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato

giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata

così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA

33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la

figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e

psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle

cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una

casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha

deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria

di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18

novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra

il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.

A ugual risultato si è giunti

il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme

alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per

problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto

valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di

mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro,

nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,

altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che

la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile

è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non

è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Dagli atti è inoltre emerso che

nella stessa abitazione dell'insorgente risultavano domiciliate pure la figlia

e la nipote. Orbene, poiché studiava all'estero e il suo computo avrebbe

comportato un aggravio e peggioramento della situazione per la ricorrente, la

nipote non è stata conteggiata nel calcolo PC.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6

giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con

ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il

TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole

persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa

unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva

stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½

locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo

-, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la

pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi

abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo

delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la

pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due

terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano

escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1)

sul caso di un’assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre

la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, ossia da quando era

stata assunta come lavoratrice salariata. L'assicurata non ha fatto valere

particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della

pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione. Non è stata menzionata

né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita

in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di

mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro

neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della

famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC

(non applicabile perché non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a

difficoltà economiche che si sarebbero presentate se fosse stato confermato che

la pigione lorda annua doveva essere suddivisa fra il fratello, la badante e

l'assicurata stessa. Ma problemi di natura economica non potevano

portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di

compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro,

l’assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e

l’alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di

partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se,

implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina

dell’assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.

Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a

titolo gratuito, non era possibile fare ricadere quel caso di specie nelle

eccezioni riconosciute in applicazione dell’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche quelle a

pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una diversa, e non

quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 =

Pratique VSI 2001 pag. 234 consid. 2b).

Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018

sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex

moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico dell’ex

marito.

Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della pigione,

essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo

giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di

mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della

sua ex moglie, l’assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in

quanto maggiorenne, non beneficiaria di una rendita e oltretutto non

essendo sua figlia, la studentessa non era in alcun modo compresa nel

calcolo della prestazione complementare dell’interessato - che peraltro non era

il suo genitore.

Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si

prendesse cura dell’assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per

tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall’art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza

da parte dell’uno nei confronti dell’altra (DTF 105 V 271).

Non v’era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di

mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex

moglie.

Infine, di recente (STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018), il TCA ha

confermato la suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato

che condivideva l’abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto

dallo stipendio il vitto e l’alloggio. Perciò, trattandosi di una convivenza onerosa

e non a titolo gratuito, non si poteva invocare l’eccezione alla suddivisione

paritaria prevista dall’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

2.8. L’evenienza concreta è simile

a diverse altre appena esposte, in cui è stato applicato il principio della

suddivisione paritaria.

Sin dalla richiesta del 6 febbraio 2014 delle prestazioni nel

2014, la Cassa era al corrente che la ricorrente ospitava in casa propria la

figlia, con conseguente dimezzamento della pigione lorda nelle sue spese

riconosciute (Fr. 23'520.- : 2). Ciò era emerso dalla dichiarazione

dell’assicurata stessa, che rispondendo alla domanda n. 54 ha indicato che __________

viveva nella propria economia domestica (doc. 11).

Tale informazione risultava peraltro dal contratto di locazione (doc.

5), figurando entrambe le donne come conduttrici.

In seguito, dal certificato di famiglia rilasciato

il 23 marzo 2018 (doc. 78) dal Comune di __________, risulta che, sposandosi il

__________ aprile 2014, da quel giorno __________ si è domiciliato presso la

moglie.

Un mese e mezzo dopo, il figlio __________ è entrato

a fare parte della famiglia __________ e quindi anche a convivere con la nonna.

Il fratello __________ ha completato la famiglia a metà

luglio 2017.

Pertanto, sotto lo stesso tetto abitano la

ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli rispettivamente nipotini

dell’assicurata.

La ricorrente ha osservato che è per motivi affettivi ed economici

che le tre generazioni coabitano, giacché la sola rendita AVS di Fr. 1'837.-

non le permette di sostenere le normali spese di una persona pensionata.

Ma problemi di natura economica non possono portare il

TCA a una diversa soluzione da quella decisa dall’amministrazione.

Va evidenziato che l’assicurata non ha fatto

valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione

della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione.

Da un lato, in quanto maggiorenni, non beneficiari di una rendita,

la figlia della ricorrente e il di lei marito non sono compresi in alcun modo

nel calcolo della prestazione complementare della mamma (cfr. art. 3a cpv. 7

lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro, per lo stesso motivo la figlia

non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte della mamma secondo l'art.

276 e 277 CC (STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2).

Neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC

può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico della

mamma, poiché in tale ipotesi essa cadrebbe ancora maggiormente nell'indigenza

(STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003 consid. 3).

Infine, nemmeno viene sollevata la tesi che la figlia e il genero

si prendano cura dell’assicurata, perciò anche per tale motivo la fattispecie

in esame non rientra fra le eccezioni ammesse dall’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI,

non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte dell’uno

nei confronti dell’altra (DTF 105 V 271).

In conclusione, non è stata menzionata né comprovata una

particolare suddivisione dei locali adducendo che la ricorrente occuperebbe la

maggior parte dell'appartamento né tanto meno che la vita in comune si fonderebbe

su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto

civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC, e nemmeno un obbligo di assistenza tra

parenti giusta l'art. 328 CC.

Non è dunque possibile fare ricadere il caso

concreto nelle summenzionate eccezioni riconosciute in applicazione dell'art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Pertanto, questo Tribunale stabilisce che poiché la ricorrente

convive con i propri familiari, che però non sono beneficiari di PC, la

figlia, il genero e i due nipotini sono esclusi per definizione dal calcolo

delle sue prestazioni complementari.

Di conseguenza, è corretto che la pigione lorda dell’abitazione

sia stata ripartita fra le singole persone che abitano nell’immobile inizialmente

affittato dall’assicurata insieme alla figlia e dall’11 luglio 2014 (doc. 70)

anche dal marito e che dunque la parte di pigione dei familiari della

ricorrente, esclusi dal calcolo PC, non sia stata presa in considerazione nel

calcolo della prestazione complementare annua.

È dunque a buon diritto che la Cassa di compensazione, in

applicazione dell’art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, nel calcolo delle PC

dell’assicurata ha ritenuto solo la quota parte della pigione lorda ad essa

computabile, ovvero pari a un terzo di Fr. 23'520.- quando nell’abitazione di __________

coabitavano l’assicurata, la figlia e il di lei marito, a un quarto della

pigione lorda quando è nato il primo nipotino e a un quinto quando si è

aggiunto __________.

La pigione lorda di Fr. 7'840.- (Fr. 23'520.- : 3)

conteggiata il 28 marzo 2018 dall’amministrazione dal 1° al 31 maggio 2014

(doc. A7), di Fr. 5'880.- (Fr. 23'520.- : 4) dal 1° giugno 2014 al 31 luglio

2017 (docc. A6, A8, A9 e A10) e di Fr. 4'704.- (Fr. 23'520.- : 5) dal 1° agosto

2017 in poi (docc. A11 e A12), deve essere quindi confermata.

2.9. La restituzione è soggetta al

termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra

Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47

vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un

termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 127 V

484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser,

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag.

192; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi

e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,

pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono

salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e

se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve

restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, op. cit., n. 30 ad

art. 25, pag. 286).

Come rammentato dal Tribunale federale con STF 9C_925/2012 del 19

marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_918/2012 del

29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.2), il termine

annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui

l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e

avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti

giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304).

Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi

nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3

pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non

appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle

prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n.

4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid.

4.1.1). Il Tribunale federale ha inoltre pure avuto modo di

precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) che a

prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine

annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL Nr.

12 [9C_795/2009]).

Secondo giurisprudenza, questo termine viene

salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del caso (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1; 119

V 431 consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52 [8C_699/2010] consid. 2).

In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di

una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato

commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo

tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in

cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza

della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT

II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre quindi di

regola un secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato

versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare

il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di

restituzione (DTF

110 V 306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della

conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò

renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare

il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380

consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Si ricorda inoltre

che il principio posto in DTF 110 V 306 seg.,

secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un

secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento

delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento

della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si

estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è

ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in

generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte dell'assicuratore

(STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di accertamento

prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di dipartirsi

dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto determinante

- e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può essere fatto

risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe (spesso)

illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di

prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid.

1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento

a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 =

SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in

fine).

Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni)

ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella

procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse

commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi

della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza

del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa

riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in

un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I

308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

Infine, se per l'accertamento e l'esame del diritto alla

restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate

dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza anche di una sola di esse è

sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag.

558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità incompetente non è sufficiente in

tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).

2.10. Nel caso concreto, alla base

del ricalcolo delle PC della ricorrente, vi è la circostanza che nel gennaio

2018 (doc. 75) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione delle PC e, dalle

risposte fornite dall’assicurata il 27 gennaio 2018, il 9 marzo 2018 (doc. 77)

le ha chiesto di trasmetterle ulteriore documentazione inerente la condivisione

della sua economia domestica con più persone.

La dichiarazione del Comune di __________ sullo stato di famiglia

dell’assicurata è pervenuta alla Cassa di compensazione il 27 marzo 2018 (doc.

78) per il tramite dell’agenzia comunale AVS.

Sulla scorta di queste nuove informazioni, con decisione del 28

marzo 2018 (docc. A3 e A5) l’amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC

dell’assicurata tenendo conto della suddivisione della pigione fra le persone

che condividevano l’appartamento e ne risultava un diritto inferiore.

Il TCA evidenzia che a quel momento, per certo, la Cassa disponeva

di tutti gli elementi necessari per valutare il diritto dell’assicurata e per

accorgersi di averle erroneamente versato delle prestazioni complementari

superiori al suo reale diritto.

In queste circostanze, la pretesa della Cassa di compensazione del

28 marzo 2018, emessa quando disponeva di tutti gli elementi decisivi dai quali

risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare

di quanto versato, è indubbiamente tempestiva.

Ciò significa che l’anno di perenzione previsto dall’art. 25 cpv.

Considerandi

2.

LPGA non era ancora trascorso.

È infatti al più presto con la ricezione, al 27 marzo 2018, del

certificato dello stato di famiglia dell’interessata, che comincia a decorrere

il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da

essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, si è resa

conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110

V 304).

L’ordine di restituzione emesso il giorno seguente (28 marzo 2018)

non è dunque perento e come tale, nel principio, va confermato.

2.11

Per quanto concerne gli

importi da restituire, va evidenziato che l’autorità

amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari della

ricorrente.

Dai fogli di calcolo allegati alla decisione risulta chiaramente e

correttamente che la nuova suddivisione della pigione comporta che l’assicurata

aveva diritto alle prestazioni complementari in misura inferiore rispetto a

quanto stabilito nel 2014-2018.

Dal 1° gennaio 2018 il diritto alle PC ammonta correttamente a Fr.

163.

- al mese, oltre al pagamento del premio forfettario di Cassa malati.

Di conseguenza, a suo tempo, tale diritto è stato calcolato dalla

Cassa di compensazione su basi errate.

È quindi a giusta ragione che, di principio, l’interessata è stata

chiamata a restituire le prestazioni ricevute in eccesso.

La somma da rimborsare corrisponde quindi correttamente alla

differenza fra le prestazioni complementari a suo tempo versate alla ricorrente

e gli ammontari a cui avrebbe invece avuto diritto secondo i fogli di calcolo

allegati all’ordine di restituzione. La decisione del 28 marzo 2018 indica

chiaramente quale sarebbe stato il suo diritto per ogni periodo di calcolo, gli

importi delle mensilità da restituire e per quanto tempo.

Il totale da rimborsare di Fr. 23'651.- va dunque confermato.

2.12

Ne discende che la Cassa cantonale

di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione di prestazioni

da parte della ricorrente, era legittimata ad emanare una decisione di restituzione.

Infatti, con la scoperta di nuovi fatti rilevanti, le precedenti

decisioni di concessione delle prestazioni complementari dovevano essere

riviste ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

Nell’evenienza concreta, l’assicurata ha condiviso il proprio

appartamento non solo con la figlia, ma poi anche con il genero e i loro due figli.

La Cassa di compensazione è però venuta a conoscenza di questa circostanza

soltanto al più presto nel mese di marzo 2018.

Si tratta così di un fatto nuovo rilevante, di cui

l’amministrazione non poteva essere al corrente prima di allora. Questo nuovo

fatto, corroborato dalle nuove prove raccolte, ha comportato che la Cassa ha

versato all’assicurata delle prestazioni complementari che non dovevano esserle

riconosciute in quella misura.

Ne segue che, a giusta ragione, l’amministrazione ha

proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di fissazione delle prestazioni

complementari.

2.13

Stando così le cose, la decisione

della Cassa di compensazione che pretende la restituzione delle prestazioni

complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° maggio 2014 a 31 marzo

2018, quantificate in Fr. 23'651.-, deve essere confermata integralmente.

Parallelamente, è corretto che dal 1° gennaio 2018 il diritto alle

prestazioni complementari dell’assicurata ammonti a Fr. 163.- al mese, oltre a

Fr. 499.- per il pagamento del premio forfettario dell’assicurazione malattia

obbligatoria.

2.14

Resta da esaminare la domanda

di condono che l’assicurata, in applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede

venga decisa dal Tribunale. La ricorrente fa valere la sua indigenza, non

permettendole la sola rendita AVS di Fr. 1'837.- di avere una propria economia

domestica tanto che vive insieme alla figlia e alla di lei famiglia. Inoltre,

ha sollevato la sua buona fede nel non avere informato la Cassa di

compensazione sulla condivisione dell’abitazione con i familiari a causa di

difficoltà linguistiche.

Secondo l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non

deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà.

A norma dell’art. 3 OPGA:

" 1 L’ammontare della

restituzione è stabilito mediante decisione.

2.

Nella

decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il

condono.

3.

L’assicuratore

decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le

condizioni per il condono.”.

Per l’art. 4 OPGA:

" 1 Se il beneficiario era

in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse.

2.

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato.

3.

Le

autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell’articolo 20 LPGA o

delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave

difficoltà.

4.

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato.

5.

Sul

condono è pronunciata una decisione.”.

L’amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre

2009).

Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono

vanno emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla

restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute

(sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile

2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007

del 28 giugno 2007: “Nach Art. 25

Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen

hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über

Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei

Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im

Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden,

wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid

beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei

Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt.

Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen

Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt.

Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die

Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich“).

Nel caso di specie, nella decisione impugnata l’amministrazione

non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si è espressa né

sulla buona fede né sull’onere troppo grave.

Essa ha ritenuto di doversi pronunciare solo dopo la

crescita in giudicato della decisione di restituzione.

Questo TCA rileva che in assenza di una

specifica decisione della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato del

Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio grado

di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima per prima sul condono

tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe

quindi ora prematura.

Le parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite,

dovrebbero inoltre potere prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe

effettuare conformemente all’art. 5 OPGA.

Da quanto precede discende che, non essendo qui in

presenza di una decisione formale ex art. 49 LPGA, rispettivamente di una

decisione su opposizione impugnabile dall’assicurata davanti al TCA in virtù

dell’art. 56 LPGA, la domanda di condono formulata dalla ricorrente dovrà

essere decisa in primo luogo dalla Cassa di compensazione dopo che la presente

decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti