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Decisione

33.2019.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 febbraio 2019Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi e Fr. 4'000.- per gli

orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono

abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere

in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a

restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione

(Kieser, op. cit., n. 25 all'art.

25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo

definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è

modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli

impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in

ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293

consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,

in: RSJB 1995, pag. 488).

6. In concreto, con decisione formale del 2 luglio 2018 la

Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell’assicurata alle prestazioni

complementari dal 1° gennaio 2017 al 31 luglio 2018. Quale motivazione per

questa nuova decisione l’amministrazione ha indicato che è stata emessa “in quanto non ha comunicato al nostro Servizio di aver

intrapreso un’attività lavorativa presso l’Associazione __________”.

La Cassa di compensazione ha osservato

che l’assicurata l’ha informata soltanto il 18 maggio 2018, nell’ambito della

revisione periodica, che stava svolgendo un’attività lucrativa e ciò, come è

stato in seguito accertato, dal 1° gennaio 2017, motivo per cui ha messo in

dubbio la condizione della sua buona fede. La Cassa ha sostenuto che

l’interessata abbia violato l'obbligo di informare il Servizio prestazioni

complementari dell’avvio di un’attività lavorativa, dato che ciò ha comportato

un cambiamento della sua situazione economica, con conseguente revisione e

ricalcolo delle PC. Per questi motivi, la Cassa di compensazione ha respinto

l’istanza dell’assicurata di condonarle l’importo da restituire di Fr. 10'284.-

formulata il 19 luglio 2018 a seguito della decisione di restituzione del 2

luglio 2018, cresciuta in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha

contestato che le sia stato rifiutato il condono e che debba quindi restituire

le prestazioni ricevute in più invocando la sua buona fede, non essendo mai stata

informata dalle autorità che era tenuta a dichiarare alla Cassa di

compensazione l’avvio di un’attività lavorativa. La ricorrente ha osservato di

avere dichiarato alle autorità fiscali questa sua piccola attività dipendente e

quindi di avere dimostrato di non volere nascondere alcunché alle autorità.

Semplicemente, non sapeva di dovere informare anche la Cassa di compensazione

di questo lavoro e del reddito conseguito. L’assicurata esclude da parte sua un

dolo o una negligenza grave.

7. Per

l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono

collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione

sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente

tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire

le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA,

inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la

prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv.

2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche.

Infine, l'art. 24

OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona

che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o

l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza

ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni

mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione

materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale

anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

8. In

specie, la condizione della buona fede è negata dall’ammini-strazione, che

sostiene come l’assicurata abbia violato l’obbligo di informare il Servizio

prestazioni complementari dell’avvio di un’attività lucrativa e quindi del

conseguimento di un reddito che dal 1° gennaio 2017 presso l’Associazione __________

di __________. Questa attività e il reddito che ne è derivato ha comportato un

cambiamento della sua situazione personale ed economica, con conseguente revisione

e ricalcolo delle PC.

Il diritto alle PC

dell’assicurata per gli anni 2017 e 2018 derivava dal fatto che le erano

conteggiate nei redditi computabili unicamente la rendita di vecchiaia dell’AVS

(Fr. 20'400.-) e la rendita della previdenza professionale LPP (Fr. 3'588.-).

L’avvio, il 1° gennaio 2017 (doc. A8), di un’attività lavorativa dipendente

nella misura del 18%, pari a otto ore settimanali, ha comportato la modifica

delle sue condizioni economiche e quindi la necessità di ricalcolare il suo

diritto alle prestazioni complementari. Questa mutazione degli elementi di

calcolo ha dato luogo al calcolo del 2 luglio 2018 (doc. A4) da parte del

Servizio prestazioni complementari, che ha modificato la situazione della

ricorrente. Più dettagliatamente, se prima l’assicurata aveva diritto a Fr.

707.- al mese a titolo di prestazioni complementari sia per l’anno 2017 (docc.

64-66) sia per il 2018 (docc. 69-71), con l’aggiunta dei nuovi importi di

reddito ora il suo diritto è stato fissato in Fr. 167.- mensili per il 2017 e

in Fr. 165.- al mese per il 2018, oltre al pagamento del premio di cassa

malati. La differenza è di tutto rilievo e non poteva sfuggire all’assicurata

l’importanza del reddito conseguito. Quindi, in queste circostanze, è fuori di

dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell’interessata ha avuto

quale conseguenza una significativa variazione della sua situazione materiale.

Come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI,

l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di

compensazione l'aumento dei suoi redditi, affinché il suo diritto fosse così

rivisto tenuto conto dei nuovi elementi (STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018;

STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

9. La

ricorrente ha fatto valere di essere (stata) in buona fede, non essendo (stata)

al corrente di dover informare obbligatoriamente la Cassa di compensazione di

avere iniziato un’attività lucrativa. Essa ritiene di avere debitamente

informato l’autorità fiscale che percepiva un reddito da attività lucrativa in

occasione della sua dichiarazione fiscale (per l’anno 2017 la dichiarazione è

allestita nei primi mesi del 2018). L’assicurata ha sostenuto di non sapere,

perché non le era mai stata fatta presente questa circostanza, che doveva

avvisare la Cassa di compensazione e non solo dichiarare fiscalmente questi

importi. Essa ha sostenuto che non era sua intenzione dissimulare il

miglioramento dei suoi redditi, quindi essa esclude di avere omesso

scientemente di annunciare la ripresa di un’attività lucrativa.

Durante l’udienza di discussione, il

giudice delegato ha fatto notare alla ricorrente che l’ultima decisione che

essa ha ricevuto (come tutte le altre e ciò a partire da una prassi instaurata

dalla Cassa dal 2012) indica che è fatto obbligo esplicito all’assicurato di

informare la Cassa di ogni cambiamento delle condizioni personali e/o

economiche e che tra queste modifiche è specificamente elencato anche l’inizio

di un’attività lucrativa. Al riguardo, l’assicurata ha precisato di non avere

fornito alla Cassa l’informazione in questione, siccome a suo tempo si era presentata

allo sportello comunale di __________, Ufficio dell’aiuto sociale, e che in

quell’occasione era stata allestita la richiesta di PC. Poi la procedura aveva

seguito il suo corso. La circostanza non le è d’aiuto siccome i collaboratori

della Città di __________ operano su indicazioni dell’assicurato e non di loro

iniziativa.

La ricorrente ha ribadito, in sede di

udienza, la sua buona fede, ritenendo di non essere stata informata del fatto

che dovesse notificare alla Cassa l’inizio di un’attività lavorativa.

L’insorgente ha fatto inoltre

nuovamente presente al TCA di essere estranea al mondo dei formulari

amministrativi. Anche durante la sua attività presso l’Associazione __________

non si occupa di aspetti di natura amministrativa, ma svolge una funzione

complessiva di aiuto domestico. Nemmeno in precedenza, anche presso il

precedente datore di lavoro in un asilo, ha mai avuto competenze di natura

amministrativa.

Davanti al giudice delegato,

l’assicurata ha ribadito la sua volontà di non tacere nulla della sua attività

lavorativa, tanto da avere correttamente dichiarato all’autorità fiscale i

redditi che ha conseguito con il suo lavoro dipendente. Non era quindi sua intenzione

conseguire dei vantaggi indebiti. Essa ha precisato di non essersi capacitata

ed avveduta dell’importanza dell’inizio della sua attività lavorativa con

attinenza alle prestazioni complementari, ma quando ne ha preso coscienza la

situazione è stata notificata correttamente a livello fiscale.

A questo proposito, la Cassa di

compensazione ha ribattuto che nei suoi confronti, invece, la notifica non è

stata spontanea, ma è stata sollecitata con il formulario di revisione

periodica. Questo formulario è stato trasmesso all’assicurata stante lo scadere

quadriennale previsto dalla legge e quindi stante la necessità di verificare la

sua situazione attuale; la revisione non è avvenuta a causa di una particolare

segnalazione da parte di terzi.

Al riguardo, la ricorrente ha infine

puntualizzato che è solo al momento in cui ha ricevuto il formulario per la

revisione periodica che si è resa conto dell’obbligo di segnalare l’entrata

salariale.

10. L’insorgente

ha più volte sollevato l’obiezione di avere fatto domanda di PC nel 2014 per il

tramite dell’apposito Ufficio comunale e che in quell’occasione non le era

stato specificato un obbligo generale di informazione. Da allora, poi, ha affermato

di non avere più ricevuto comunicazioni inerenti il suo diritto alle prestazioni

complementari. La stessa non è credibile siccome le decisioni, con tanto di

precise e facilmente comprensibili indicazioni, sono state notificate

direttamente all’assicurata al suo indirizzo. Le decisioni precisano l’obbligo

Considerandi

di informazione e ne specificano il contenuto. Quando il 30 aprile 2014 ha

fatto domanda di prestazioni complementari, l’assicurata condivideva

l’abitazione familiare con la figlia e quindi il calcolo delle PC del 1° giugno

2014.

(doc. 42) teneva conto di (solo) metà della pigione pagata dalla ricorrente,

perché la quota della figlia, maggiorenne e dunque esclusa dal calcolo delle

prestazioni complementari, non andava considerata ai fini del diritto della

mamma (art. 16c OPC-AVS/AI). Il suo diritto ammontava a Fr. 358.- al mese (doc.

45).

A seguito della segnalazione del 13

novembre 2014 (doc. 46) da parte dell’Ufficio intervento sociale – Agenzia

comunale AVS di __________ della partenza della figlia, la Cassa di compensazione

ha ricalcolato il diritto alle PC della ricorrente (doc. 48), stabilendolo il

22.

novembre 2014 (doc. 51) in Fr. 708.- al mese.

La scrivente Corte rileva che, come già

fatto osservare in sede di udienza, la seconda pagina di questa decisione di

aumento delle prestazioni complementari prevede quattro titoli in grassetto che

avrebbero dovuto attirare l’attenzione dell’assicurata: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informa-re” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina cita infine la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.

Seppure siano trascorsi poco più di due

anni dalla ricezione di quella decisione dal 22 novembre 2014 al 1° gennaio

2017, giorno di inizio dell’attività lavorativa della ricorrente, il TCA deve dare

atto che, come ha ben osservato la Cassa di compensazione, l’assicurata era

stata debitamente resa attenta per iscritto dell’obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di

compensazione “ogni cambiamento delle condizioni

personali e/o economiche.”. In particolare, la decisione elenca

quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione

da parte degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella

distinta figura proprio l’”avvio o cessazione

di un’attività lucrativa”. All’insorgente non poteva pertanto

sfuggire questo suo obbligo di comunicare l’inizio dell’attività lavorativa dal

1° gennaio 2017, senza che ciò sia avvenuto soltanto con la revisione periodica.

Anche se l’assicurata si è limitata a

compilare parzialmente a fine aprile 2014 il formulario per la richiesta delle

prestazioni complementari (doc. 31) lasciando al funzionario dell’Agenzia comunale

AVS l’onere di inserire i dati più significativi, e che la notifica della

partenza della figlia dal domicilio familiare sia stata fatta nel novembre 2014

tramite l’Agenzia comunale AVS e non materialmente dalla ricorrente, tuttavia

non si può dimenticare di rilevare che l’assicurata è destinataria delle

decisioni della Cassa ed ha ricevuto la decisione del 22 novembre 2014, anche

se in sede di udienza, a domanda del giudice delegato, ha risposto di non

ricordarsi se le sia pervenuta. Tale decisione elenca le situazioni in cui

l’assicurata era tenuta a informare la Cassa di ogni cambiamento delle condizioni

personali e/o economiche.

D’altra parte, per la natura stessa

delle prestazioni complementari, l’introito di denari sotto forma di redditi o

sostanza è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all’aiuto, e

tale da dovere essere segnalato. La circostanza è assolutamente nota e non può

essere negletta da alcuno, sostenere il contrario rasenta la temerarietà che

imporrebbe, in concreto, il carico di tasse e spese all’assicurata con la

reiezione del gravame, carico dal quale eccezionalmente si prescinde. Colpisce

che il legale patrocinatore non abbia adeguatamente informato l’assicurata

sulle nulle possibilità di esito favorevole della procedura qui in esame che

impongono la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria come vi vedrà

più avanti.

L’assicurata ha notificato una

mutazione importante per il calcolo delle PC che tornava a lei favorevole nel

recente passato (coabitazione con la figlia finita). Per l’informazione alla

Cassa ha fatto capo ai funzionari comunali addetti all’aiuto sociale, i quali

però sono stati debitamente informati dall’assicurata stessa della mutazione

segnalata. Essa doveva quindi ben sapere che questo elemento personale aveva

un’incidenza sul suo diritto alle PC, ne discende che non poteva non sapere che

l’inizio della percezione di un salario ne aveva altrettanta.

La ricorrente non può pertanto essere

tutelata nella sua buona fede quando sostiene che dopo avere compilato la

richiesta di PC non ha più ricevuto altre comunicazioni da parte della Cassa.

Inoltre, l’interessata dovrebbe avere ricevuto anche la lettera che, per

prassi, da metà dicembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione invia a tutti

gli assicurati comunicando quale sarà il loro diritto alle prestazioni

complementari per l’anno seguente. Questa comunicazione è accompagnata dai

fogli di calcolo che spiegano agli interessati come si è giunti a stabilire

l’importo di diritto, nei quali l’assicurata ha certamente rilevato l’assenza

del suo salario quale elemento del calcolo. Di principio, queste comunicazioni

si limitano a ricordare agli assicurati a quanto ammonterà il loro diritto

l’anno successivo e quindi non modificano tale diritto, ossia non sono

considerate alla stregua di decisioni tanto che nemmeno sono munite dei rimedi

di diritto e dunque non sono impugnabili, ma – come detto – in quei calcoli non

compare il reddito conseguito e da quei calcoli emerge l’impor-tanza del

reddito ottenuto.

Questa stessa comunicazione, unitamente

ai fogli di calcolo, le è stata inviata anche a metà dicembre 2018 (doc. 135)

per l’anno 2019. Considerato l’aumento previsto della rendita AVS e del premio

forfettario per l’assicurazione malattia, l’assicurata ha diritto a una PC di

Fr. 166.-, sostanzialmente equivalente ai Fr. 167.- calcolati il 2 luglio 2018

per il 2018. In precedenza, senza la notifica del reddito da lavoro, la

prestazione era di oltre CHF 700 (senza il computo del premio CM).

La circostanza che l’assicurata abbia

informato l’autorità fiscale delle sue nuove entrate, e ci mancherebbe altro,

non la mette al riparo dall’avere violato il suo obbligo d’informazione nei

confronti della Cassa di compensazione, non avendo ottemperato agli obblighi

previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.

11.

In

conclusione l’assicurata ha sottaciuto alla Cassa di compensazione i suoi nuovi

redditi da attività lucrativa, non li ha notificati come avrebbe dovuto fare.

Ciò impone di respingere il gravame, privo di possibilità di esito favorevole

sin dall’inizio, e di respingere la richiesta assistenza giudiziaria.

L’insorgente, solo poco più due anni

prima, aveva fatto in modo di notificare alla Cassa la mutazione all’interno

della famiglia che aveva dato luogo a una modifica del suo diritto alle PC in

suo favore. Altrettanto avrebbe dovuto fare con l’inizio del lavoro e del

conseguimento di un reddito.

La decisione del 22 novembre 2014

avrebbe dovuto ricordarle che l’attività presso l’Associazione __________,

iniziata il 1° gennaio 2017, andava segnalata senza indugio spontaneamente alla

Cassa di compensazione.

Come detto anche la comunicazione

dell’11 dicembre 2017 avrebbe dovuto attivarla e indurla ad annunciare il

lavoro.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218,

in cui l’Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del

condono perfino nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla

modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a

nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai

informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse

pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04

del 4 ottobre 2004, in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere

avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC

sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.

In concreto, nemmeno siamo di fronte a

un annuncio alla Cassa di percepire di redditi, perciò il comportamento

dell’assicurata è perlomeno (in ottica di assicurazioni sociali) gravemente

negligente. Il Ministero pubblico cui il caso va segnalato valuterà il

sussistere di un dolo.

12.

Alla

luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative

della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1

OPGA, la stessa deve essere come tale respinta senza che occorra verificare ulteriormente

il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente. Ne

discende che la decisione di rifiuto del condono deve essere confermata e il

ricorso respinto. L’emanazione della presente sentenza rende priva di

oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo formulata dalla

ricorrente (STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 consid. 5; STF 9C_711/

2016.

e 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V

130).

13.

La

ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria

con il gratuito patrocinio (doc. I), la richiesta è già stata in parte già

esaminata nelle considerazioni che precedono. Di principio, anche se un

assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che

la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla

Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio

secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per

assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di

tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è

regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese

processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2.

L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità

è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3.

Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si

trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II

275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che, per

valutare la probabilità di esito favorevole, non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è, infatti, sufficiente che, di primo acchito, il

gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di

essere respinto, in altre parole che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori

rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito

favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, il TCA osserva che,

viste le considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di

possibilità di esito favorevole. Infatti, le argomentazioni dell’insorgente

erano già state ben vagliate dall’amministrazione, la quale nella sua decisione

su opposizione aveva esposto gli elementi che escludevano la buona fede

dell’assicurata, argomenti che sono in sostanza quelli ripresi in corso di

motivazione in questa sede. Facendo quindi difetto anche solo uno dei

presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il

ricorso è respinto.

2.L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti