33.2019.1
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11 febbraio 2019Italiano29 min
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Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.1
TB
Lugano
11
febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 novembre 2018 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
A. RI
1, 1950, beneficia delle prestazioni complementari da quando, nel giugno 2014,
ha raggiunto l’età di pensionamento (doc. 45). Nell’ambito della revisione
periodica della PC avviata il 27 aprile 2018 (doc. 74) dalla Cassa di compensazione,
nell’apposito formulario l’assicurata ha segnalato il 18 maggio 2018 (doc. A3)
che esercitava un’attività lucrativa.
B. Con
decisione del 2 luglio 2018 (doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione,
appreso che l’assicurata aveva iniziato un’attivi-tà lucrativa, ha ricalcolato
il suo diritto alle prestazioni complementari fissandolo in Fr. 165.- al mese
per l’anno 2017 e in Fr. 167.- mensili per il 2018. L’amministrazione ha
chiesto la restituzione delle PC indebitamente percepite durante quei due anni
(nel 2017: Fr. 6'504.- e nel 2018: Fr. 3'780.-), per un totale di Fr. 10'284.-.
Il 12 luglio 2018 (doc. 112) l’assicurata si è opposta all’ordine di restituzione
lamentando che la sua situazione era immutata da anni. Il 27 luglio (doc. 116)
seguente ha ritirato l’opposizione.
C. Il
19 luglio 2018 (doc. A5) RI 1 ha presentato una domanda di condono, rilevando
di essere stata in buona fede e senza l’intenzione di trarre profitto.
L’interessata ha affermato di non essere stata cosciente che un piccolo lavoro
accessorio di un giorno alla settimana avrebbe potuto influire sulle sue prestazioni
complementari e che si era data da fare a cercare una nuova fonte di reddito
avendo entrate mensili insufficienti così come risultava dall’elenco indicato.
Stante quindi la sua modesta situazione finanziaria, le era inoltre impossibile
restituire l’ammontare richiesto di Fr. 10'284.-.
D. Con
decisione 16 agosto 2018 (doc. A6) la Cassa cantonale di compensazione ha
spiegato i presupposti legali alla base del condono giusta l’art. 25 LPGA e ha
concluso che la buona fede non era data in specie, poiché l’assicurata non l’ha
informata spontaneamente dell’inizio dell’attività lucrativa al 1° gennaio
2017, ma solo nell’ambito della revisione.
E. La
Cassa di compensazione ha emesso il 15 novembre 2018 (doc. A2) una decisione
con cui ha respinto l’opposizione del 14 settembre 2018 (doc. A7) formulata
dall’assicurata e ha quindi confermato il diniego del condono.
L’amministrazione ha rilevato che l’assicurata non l’ha informata tempestivamente
di avere iniziato un’attività lavorativa e poco importa se tale attività sia
invece stata dichiarata all’autorità fiscale. In tal modo, l’interessata ha
violato l’obbligo di informare previsto dall’art. 24 OPC-AVS/AI. Per la Cassa
di compensazione non è sostenibile l’affermazione secondo cui l’assicurata non
sarebbe stata informata del suo obbligo di informare, giacché ogni decisione di
prestazione complementare riporta tale obbligo ed elenca delle situazioni, fra
le quali v’è proprio l’avvio di un’attività lucrativa. A questo proposito, la
Cassa ha segnalato che benché affermi di non essere stata avvisata dell’obbligo
di informare, tuttavia nel 2014 l’assicurata l’ha informata con lettera del 17
novembre 2014 (doc. 46) che la figlia era andata a vivere da sola e, quale
conseguenza, il diritto alle PC è stato ricalcolato e aumentato. Pertanto, con
la necessaria diligenza, l’assicurata avrebbe dovuto informarla anche
dell’inizio dell’attività lavorativa. Infine, l’amministrazione ha osservato
che la circostanza di non avere più ricevuto dal 2014 delle decisioni, delle
comunicazioni o altro da cui avrebbe dovuto dedurre il suo obbligo di informare,
è superata dal fatto che, comunque, le sue entrate sono migliorate dal gennaio
2017 grazie al salario percepito e quindi tale cambiamento avrebbe dovuto farle
capire che tale entrata andava tempestivamente comunicata alla Cassa.
F. Con
ricorso del 4 gennaio 2019 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha
chiesto al Tribunale di concedere l’effetto sospensivo al ricorso e di riconoscere
il condono dell’importo da restituire in virtù della sua buona fede e
dell’onere gravoso se avesse dovuto restituire quanto preteso
dall’amministrazione. La ricorrente ha evidenziato che quando nel 2014 ha chiesto
le prestazioni complementari attraverso lo sportello comunale, non le era stato
indicato un obbligo di informazione. Da allora, poi, essa non ha più ricevuto
formulari per il rinnovo delle PC. Inoltre, la piccola attività dipendente di
mezza giornata alla settimana iniziata nel gennaio 2017 è stata regolarmente
dichiarata alle autorità fiscali, giacché essa “non
ha mai neppure ipotizzato di nascondere tale attività e tanto meno il relativo
reddito. Semplicemente non si è minimamente resa conto che avrebbe dovuto
segnalare l’attività anche all’Ufficio PC” (cfr. punto 3). Infatti,
dopo quattro anni dalla domanda le è pervenuto il formulario di revisione e in
quell’occasione ha regolarmente dichiarato di svolgere un’attività dipendente.
A suo tempo aveva segnalato l’uscita di casa della figlia, “Poi non
si è resa conto di ricevere prestazioni non dovute” (cfr. punto C).
Considerato che la domanda di PC era avvenuta ormai tre anni prima e non v’era
più stata in seguito una richiesta di revisione, l’assicurata non si era resa
minimamente conto di dovere informare la Cassa di compensazione. Non v’è stata
da parte sua alcuna intenzione maliziosa o una negligenza grave. La mancata
informazione non era assolutamente causata da un comportamento doloso o da una
negligenza grave: essa non ha intenzionalmente dissimulato il miglioramento dei
suoi redditi e non ha omesso scientemente di annunciare la ripresa di un’attività
lucrativa. A suo dire, l’assicurata ha continuato in totale buona fede a
ricevere la prestazione complementare. È una persona semplice, con una
formazione minima, addetta a mansioni semplici e umili, che non ha dimestichezza
con le pratiche amministrative, perciò non si è resa conto di dovere informare
la Cassa cantonale.
La ricorrente ha infine ricordato di
trovarsi in gravi ristrettezze finanziarie, visto che le sue uscite mensili
(Fr. 3'568.-) superano le sue entrate (Fr. 3'063.-). Pertanto, la restituzione
della somma richiesta la porrebbe in gravi difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA. Sono
quindi dati entrambi i presupposti per concederle il condono dell’importo da
restituire ammontante a Fr. 10'284.-.
G. Nella
risposta del 16 gennaio 2019 (doc. III) la Cassa ha rinviato alla decisione
impugnata, rilevando che le argomentazioni della ricorrente sono già state
evase nella procedura relativa alla decisione di restituzione, di richiesta di
condono e d’opposizione. Ritenuto come l’art. 24 OPC-AVS/AI preveda che
l’obbligo di informare ogni singolo mutamento delle condizioni personali ed
economiche spetti al beneficiario PC, la buona fede non può essere invocata e
il condono dell’obbligo di restituire va negato.
H. Il
31 gennaio 2019 (doc. V) l’insorgente ha ribadito che era in buona fede che,
peraltro, è presunta per legge (art. 3 CC). Le parti sono state sentite dal
giudice delegato in occasione di un’udienza che ha avuto luogo il 4 febbraio
2019 (doc. VI). Con lo scritto del 4 febbraio 2019 (doc. VII) la ricorrente ha
ribadito di avere agito in piena inconsapevolezza, pertanto ha ritenuto ingiustificato
procedere con la segnalazione al Ministero pubblico del reato previsto
dall’art. 148a CP come emerso in udienza, non essendone dati i presupposti legali.
considerato in diritto
in
ordine
1.La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). La materia giuridica retta dall’art. 25 LPGA è ampiamente sondata
da vasta giurisprudenza e il caso in esame non presenta specificità
particolari. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizza-zione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
Nel
merito
2. L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1
OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
3. Secondo
le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag.
313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la restituzione lo
metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere
troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se
una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non
può essere concesso.
4. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/2009
del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del
15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito
del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il
1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni
complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo
fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate
non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto
condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che
danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo
di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure
a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona
fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza
(per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare;
cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr.
pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c
pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede
intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente.
5. Giusta
l’art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è
data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari
dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali
fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il
fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della
sostanza.
L'art.
5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del
capoverso 1, indicando Fr. 8'000.-
per le persone sole, Fr. 12'000.- per
Fatti
i coniugi e Fr. 4'000.- per gli
orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono
abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere
in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a
restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione
(Kieser, op. cit., n. 25 all'art.
25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo
definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è
modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli
impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in
ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293
consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in: RSJB 1995, pag. 488).
6. In concreto, con decisione formale del 2 luglio 2018 la
Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell’assicurata alle prestazioni
complementari dal 1° gennaio 2017 al 31 luglio 2018. Quale motivazione per
questa nuova decisione l’amministrazione ha indicato che è stata emessa “in quanto non ha comunicato al nostro Servizio di aver
intrapreso un’attività lavorativa presso l’Associazione __________”.
La Cassa di compensazione ha osservato
che l’assicurata l’ha informata soltanto il 18 maggio 2018, nell’ambito della
revisione periodica, che stava svolgendo un’attività lucrativa e ciò, come è
stato in seguito accertato, dal 1° gennaio 2017, motivo per cui ha messo in
dubbio la condizione della sua buona fede. La Cassa ha sostenuto che
l’interessata abbia violato l'obbligo di informare il Servizio prestazioni
complementari dell’avvio di un’attività lavorativa, dato che ciò ha comportato
un cambiamento della sua situazione economica, con conseguente revisione e
ricalcolo delle PC. Per questi motivi, la Cassa di compensazione ha respinto
l’istanza dell’assicurata di condonarle l’importo da restituire di Fr. 10'284.-
formulata il 19 luglio 2018 a seguito della decisione di restituzione del 2
luglio 2018, cresciuta in giudicato.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha
contestato che le sia stato rifiutato il condono e che debba quindi restituire
le prestazioni ricevute in più invocando la sua buona fede, non essendo mai stata
informata dalle autorità che era tenuta a dichiarare alla Cassa di
compensazione l’avvio di un’attività lavorativa. La ricorrente ha osservato di
avere dichiarato alle autorità fiscali questa sua piccola attività dipendente e
quindi di avere dimostrato di non volere nascondere alcunché alle autorità.
Semplicemente, non sapeva di dovere informare anche la Cassa di compensazione
di questo lavoro e del reddito conseguito. L’assicurata esclude da parte sua un
dolo o una negligenza grave.
7. Per
l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono
collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione
sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente
tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire
le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA,
inoltre, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la
prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv.
2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche.
Infine, l'art. 24
OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona
che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o
l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza
ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni
mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione
materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale
anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
8. In
specie, la condizione della buona fede è negata dall’ammini-strazione, che
sostiene come l’assicurata abbia violato l’obbligo di informare il Servizio
prestazioni complementari dell’avvio di un’attività lucrativa e quindi del
conseguimento di un reddito che dal 1° gennaio 2017 presso l’Associazione __________
di __________. Questa attività e il reddito che ne è derivato ha comportato un
cambiamento della sua situazione personale ed economica, con conseguente revisione
e ricalcolo delle PC.
Il diritto alle PC
dell’assicurata per gli anni 2017 e 2018 derivava dal fatto che le erano
conteggiate nei redditi computabili unicamente la rendita di vecchiaia dell’AVS
(Fr. 20'400.-) e la rendita della previdenza professionale LPP (Fr. 3'588.-).
L’avvio, il 1° gennaio 2017 (doc. A8), di un’attività lavorativa dipendente
nella misura del 18%, pari a otto ore settimanali, ha comportato la modifica
delle sue condizioni economiche e quindi la necessità di ricalcolare il suo
diritto alle prestazioni complementari. Questa mutazione degli elementi di
calcolo ha dato luogo al calcolo del 2 luglio 2018 (doc. A4) da parte del
Servizio prestazioni complementari, che ha modificato la situazione della
ricorrente. Più dettagliatamente, se prima l’assicurata aveva diritto a Fr.
707.- al mese a titolo di prestazioni complementari sia per l’anno 2017 (docc.
64-66) sia per il 2018 (docc. 69-71), con l’aggiunta dei nuovi importi di
reddito ora il suo diritto è stato fissato in Fr. 167.- mensili per il 2017 e
in Fr. 165.- al mese per il 2018, oltre al pagamento del premio di cassa
malati. La differenza è di tutto rilievo e non poteva sfuggire all’assicurata
l’importanza del reddito conseguito. Quindi, in queste circostanze, è fuori di
dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell’interessata ha avuto
quale conseguenza una significativa variazione della sua situazione materiale.
Come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI,
l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di
compensazione l'aumento dei suoi redditi, affinché il suo diritto fosse così
rivisto tenuto conto dei nuovi elementi (STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018;
STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).
9. La
ricorrente ha fatto valere di essere (stata) in buona fede, non essendo (stata)
al corrente di dover informare obbligatoriamente la Cassa di compensazione di
avere iniziato un’attività lucrativa. Essa ritiene di avere debitamente
informato l’autorità fiscale che percepiva un reddito da attività lucrativa in
occasione della sua dichiarazione fiscale (per l’anno 2017 la dichiarazione è
allestita nei primi mesi del 2018). L’assicurata ha sostenuto di non sapere,
perché non le era mai stata fatta presente questa circostanza, che doveva
avvisare la Cassa di compensazione e non solo dichiarare fiscalmente questi
importi. Essa ha sostenuto che non era sua intenzione dissimulare il
miglioramento dei suoi redditi, quindi essa esclude di avere omesso
scientemente di annunciare la ripresa di un’attività lucrativa.
Durante l’udienza di discussione, il
giudice delegato ha fatto notare alla ricorrente che l’ultima decisione che
essa ha ricevuto (come tutte le altre e ciò a partire da una prassi instaurata
dalla Cassa dal 2012) indica che è fatto obbligo esplicito all’assicurato di
informare la Cassa di ogni cambiamento delle condizioni personali e/o
economiche e che tra queste modifiche è specificamente elencato anche l’inizio
di un’attività lucrativa. Al riguardo, l’assicurata ha precisato di non avere
fornito alla Cassa l’informazione in questione, siccome a suo tempo si era presentata
allo sportello comunale di __________, Ufficio dell’aiuto sociale, e che in
quell’occasione era stata allestita la richiesta di PC. Poi la procedura aveva
seguito il suo corso. La circostanza non le è d’aiuto siccome i collaboratori
della Città di __________ operano su indicazioni dell’assicurato e non di loro
iniziativa.
La ricorrente ha ribadito, in sede di
udienza, la sua buona fede, ritenendo di non essere stata informata del fatto
che dovesse notificare alla Cassa l’inizio di un’attività lavorativa.
L’insorgente ha fatto inoltre
nuovamente presente al TCA di essere estranea al mondo dei formulari
amministrativi. Anche durante la sua attività presso l’Associazione __________
non si occupa di aspetti di natura amministrativa, ma svolge una funzione
complessiva di aiuto domestico. Nemmeno in precedenza, anche presso il
precedente datore di lavoro in un asilo, ha mai avuto competenze di natura
amministrativa.
Davanti al giudice delegato,
l’assicurata ha ribadito la sua volontà di non tacere nulla della sua attività
lavorativa, tanto da avere correttamente dichiarato all’autorità fiscale i
redditi che ha conseguito con il suo lavoro dipendente. Non era quindi sua intenzione
conseguire dei vantaggi indebiti. Essa ha precisato di non essersi capacitata
ed avveduta dell’importanza dell’inizio della sua attività lavorativa con
attinenza alle prestazioni complementari, ma quando ne ha preso coscienza la
situazione è stata notificata correttamente a livello fiscale.
A questo proposito, la Cassa di
compensazione ha ribattuto che nei suoi confronti, invece, la notifica non è
stata spontanea, ma è stata sollecitata con il formulario di revisione
periodica. Questo formulario è stato trasmesso all’assicurata stante lo scadere
quadriennale previsto dalla legge e quindi stante la necessità di verificare la
sua situazione attuale; la revisione non è avvenuta a causa di una particolare
segnalazione da parte di terzi.
Al riguardo, la ricorrente ha infine
puntualizzato che è solo al momento in cui ha ricevuto il formulario per la
revisione periodica che si è resa conto dell’obbligo di segnalare l’entrata
salariale.
10. L’insorgente
ha più volte sollevato l’obiezione di avere fatto domanda di PC nel 2014 per il
tramite dell’apposito Ufficio comunale e che in quell’occasione non le era
stato specificato un obbligo generale di informazione. Da allora, poi, ha affermato
di non avere più ricevuto comunicazioni inerenti il suo diritto alle prestazioni
complementari. La stessa non è credibile siccome le decisioni, con tanto di
precise e facilmente comprensibili indicazioni, sono state notificate
direttamente all’assicurata al suo indirizzo. Le decisioni precisano l’obbligo
Considerandi
di informazione e ne specificano il contenuto. Quando il 30 aprile 2014 ha
fatto domanda di prestazioni complementari, l’assicurata condivideva
l’abitazione familiare con la figlia e quindi il calcolo delle PC del 1° giugno
2014.
(doc. 42) teneva conto di (solo) metà della pigione pagata dalla ricorrente,
perché la quota della figlia, maggiorenne e dunque esclusa dal calcolo delle
prestazioni complementari, non andava considerata ai fini del diritto della
mamma (art. 16c OPC-AVS/AI). Il suo diritto ammontava a Fr. 358.- al mese (doc.
45).
A seguito della segnalazione del 13
novembre 2014 (doc. 46) da parte dell’Ufficio intervento sociale – Agenzia
comunale AVS di __________ della partenza della figlia, la Cassa di compensazione
ha ricalcolato il diritto alle PC della ricorrente (doc. 48), stabilendolo il
22.
novembre 2014 (doc. 51) in Fr. 708.- al mese.
La scrivente Corte rileva che, come già
fatto osservare in sede di udienza, la seconda pagina di questa decisione di
aumento delle prestazioni complementari prevede quattro titoli in grassetto che
avrebbero dovuto attirare l’attenzione dell’assicurata: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informa-re” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina cita infine la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.
Seppure siano trascorsi poco più di due
anni dalla ricezione di quella decisione dal 22 novembre 2014 al 1° gennaio
2017, giorno di inizio dell’attività lavorativa della ricorrente, il TCA deve dare
atto che, come ha ben osservato la Cassa di compensazione, l’assicurata era
stata debitamente resa attenta per iscritto dell’obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di
compensazione “ogni cambiamento delle condizioni
personali e/o economiche.”. In particolare, la decisione elenca
quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione
da parte degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella
distinta figura proprio l’”avvio o cessazione
di un’attività lucrativa”. All’insorgente non poteva pertanto
sfuggire questo suo obbligo di comunicare l’inizio dell’attività lavorativa dal
1° gennaio 2017, senza che ciò sia avvenuto soltanto con la revisione periodica.
Anche se l’assicurata si è limitata a
compilare parzialmente a fine aprile 2014 il formulario per la richiesta delle
prestazioni complementari (doc. 31) lasciando al funzionario dell’Agenzia comunale
AVS l’onere di inserire i dati più significativi, e che la notifica della
partenza della figlia dal domicilio familiare sia stata fatta nel novembre 2014
tramite l’Agenzia comunale AVS e non materialmente dalla ricorrente, tuttavia
non si può dimenticare di rilevare che l’assicurata è destinataria delle
decisioni della Cassa ed ha ricevuto la decisione del 22 novembre 2014, anche
se in sede di udienza, a domanda del giudice delegato, ha risposto di non
ricordarsi se le sia pervenuta. Tale decisione elenca le situazioni in cui
l’assicurata era tenuta a informare la Cassa di ogni cambiamento delle condizioni
personali e/o economiche.
D’altra parte, per la natura stessa
delle prestazioni complementari, l’introito di denari sotto forma di redditi o
sostanza è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all’aiuto, e
tale da dovere essere segnalato. La circostanza è assolutamente nota e non può
essere negletta da alcuno, sostenere il contrario rasenta la temerarietà che
imporrebbe, in concreto, il carico di tasse e spese all’assicurata con la
reiezione del gravame, carico dal quale eccezionalmente si prescinde. Colpisce
che il legale patrocinatore non abbia adeguatamente informato l’assicurata
sulle nulle possibilità di esito favorevole della procedura qui in esame che
impongono la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria come vi vedrà
più avanti.
L’assicurata ha notificato una
mutazione importante per il calcolo delle PC che tornava a lei favorevole nel
recente passato (coabitazione con la figlia finita). Per l’informazione alla
Cassa ha fatto capo ai funzionari comunali addetti all’aiuto sociale, i quali
però sono stati debitamente informati dall’assicurata stessa della mutazione
segnalata. Essa doveva quindi ben sapere che questo elemento personale aveva
un’incidenza sul suo diritto alle PC, ne discende che non poteva non sapere che
l’inizio della percezione di un salario ne aveva altrettanta.
La ricorrente non può pertanto essere
tutelata nella sua buona fede quando sostiene che dopo avere compilato la
richiesta di PC non ha più ricevuto altre comunicazioni da parte della Cassa.
Inoltre, l’interessata dovrebbe avere ricevuto anche la lettera che, per
prassi, da metà dicembre 2017 la Cassa cantonale di compensazione invia a tutti
gli assicurati comunicando quale sarà il loro diritto alle prestazioni
complementari per l’anno seguente. Questa comunicazione è accompagnata dai
fogli di calcolo che spiegano agli interessati come si è giunti a stabilire
l’importo di diritto, nei quali l’assicurata ha certamente rilevato l’assenza
del suo salario quale elemento del calcolo. Di principio, queste comunicazioni
si limitano a ricordare agli assicurati a quanto ammonterà il loro diritto
l’anno successivo e quindi non modificano tale diritto, ossia non sono
considerate alla stregua di decisioni tanto che nemmeno sono munite dei rimedi
di diritto e dunque non sono impugnabili, ma – come detto – in quei calcoli non
compare il reddito conseguito e da quei calcoli emerge l’impor-tanza del
reddito ottenuto.
Questa stessa comunicazione, unitamente
ai fogli di calcolo, le è stata inviata anche a metà dicembre 2018 (doc. 135)
per l’anno 2019. Considerato l’aumento previsto della rendita AVS e del premio
forfettario per l’assicurazione malattia, l’assicurata ha diritto a una PC di
Fr. 166.-, sostanzialmente equivalente ai Fr. 167.- calcolati il 2 luglio 2018
per il 2018. In precedenza, senza la notifica del reddito da lavoro, la
prestazione era di oltre CHF 700 (senza il computo del premio CM).
La circostanza che l’assicurata abbia
informato l’autorità fiscale delle sue nuove entrate, e ci mancherebbe altro,
non la mette al riparo dall’avere violato il suo obbligo d’informazione nei
confronti della Cassa di compensazione, non avendo ottemperato agli obblighi
previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.
11.
In
conclusione l’assicurata ha sottaciuto alla Cassa di compensazione i suoi nuovi
redditi da attività lucrativa, non li ha notificati come avrebbe dovuto fare.
Ciò impone di respingere il gravame, privo di possibilità di esito favorevole
sin dall’inizio, e di respingere la richiesta assistenza giudiziaria.
L’insorgente, solo poco più due anni
prima, aveva fatto in modo di notificare alla Cassa la mutazione all’interno
della famiglia che aveva dato luogo a una modifica del suo diritto alle PC in
suo favore. Altrettanto avrebbe dovuto fare con l’inizio del lavoro e del
conseguimento di un reddito.
La decisione del 22 novembre 2014
avrebbe dovuto ricordarle che l’attività presso l’Associazione __________,
iniziata il 1° gennaio 2017, andava segnalata senza indugio spontaneamente alla
Cassa di compensazione.
Come detto anche la comunicazione
dell’11 dicembre 2017 avrebbe dovuto attivarla e indurla ad annunciare il
lavoro.
Al riguardo va citata la DTF 138 V 218,
in cui l’Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del
condono perfino nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla
modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a
nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai
informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse
pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04
del 4 ottobre 2004, in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere
avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC
sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.
In concreto, nemmeno siamo di fronte a
un annuncio alla Cassa di percepire di redditi, perciò il comportamento
dell’assicurata è perlomeno (in ottica di assicurazioni sociali) gravemente
negligente. Il Ministero pubblico cui il caso va segnalato valuterà il
sussistere di un dolo.
12.
Alla
luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative
della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1
OPGA, la stessa deve essere come tale respinta senza che occorra verificare ulteriormente
il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente. Ne
discende che la decisione di rifiuto del condono deve essere confermata e il
ricorso respinto. L’emanazione della presente sentenza rende priva di
oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo formulata dalla
ricorrente (STF 9C_887/2017 del 7 giugno 2018 consid. 5; STF 9C_711/
2016.
e 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V
130).
13.
La
ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio (doc. I), la richiesta è già stata in parte già
esaminata nelle considerazioni che precedono. Di principio, anche se un
assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che
la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla
Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio
secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per
assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di
tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è
regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:
" 1 L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese
processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2.
L'assistenza giudiziaria è
concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità
è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3.
Essa è esclusa se la
procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la
concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si
trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno
indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V
202.
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio
2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II
275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che, per
valutare la probabilità di esito favorevole, non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è, infatti, sufficiente che, di primo acchito, il
gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di
essere respinto, in altre parole che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi
di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, il TCA osserva che,
viste le considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di
possibilità di esito favorevole. Infatti, le argomentazioni dell’insorgente
erano già state ben vagliate dall’amministrazione, la quale nella sua decisione
su opposizione aveva esposto gli elementi che escludevano la buona fede
dell’assicurata, argomenti che sono in sostanza quelli ripresi in corso di
motivazione in questa sede. Facendo quindi difetto anche solo uno dei
presupposti necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il
ricorso è respinto.
2.L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti