33.2019.10
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2 settembre 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.10
TB
Lugano
2 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. Nel
2018 RI 1, 1956, era al beneficio di una prestazione complementare all'AI per
sé, la moglie __________ (1953) e il figlio __________ (1995) che era in
formazione e che ha ottenuto l'attestato di maturità professionale a fine
giugno 2018 (doc. A3).
B. Il
1° giugno 2018 (docc. 1 e 2) la Cassa cantonale di compensazione - Servizio
Rendite e Indennità, non avendo ricevuto la richiesta dichiarazione di
frequenza agli studi per __________, ha chiesto ai coniugi RI 1 di compilare la
dichiarazione allegata, secondo cui il figlio avrebbe continuato gli studi
oltre il mese di giugno 2018 e avrebbe poi inviato la dichiarazione di
frequenza.
C. Il
20 agosto 2018 (doc. 3) RI 1 ha scritto alla Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni confermando che __________ rimaneva studente in
attesa di continuare gli studi dopo avere terminato la formazione di
apprendista con cui aveva conseguito un reddito annuo di Fr. 14'628.-, mentre
ora guadagnava circa Fr. 100.- al mese. Peraltro, non gli veniva più versata la
rendita completiva per figli di Fr. 1'378.- al mese. Di conseguenza,
l'assicurato ha chiesto alla Cassa un nuovo calcolo.
D. Con
decisione del 23 ottobre 2018 (doc. III/3) la Cassa cantonale di compensazione
ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni complementari a decorrere dal 1°
luglio 2018 a seguito dello stralcio della rendita completiva per figli dal
calcolo delle PC. A fronte di Fr. 51'240.- di spese riconosciute e di Fr.
56'748.- di redditi computabili, riferiti ai soli coniugi, non v'era più alcun
diritto alle prestazioni complementari (doc. 9).
E. Il
21 novembre 2018 (doc. III/2) l'assicurato ha contestato il rifiuto della PC,
rilevando che il figlio era studente e che si sarebbe iscritto alla __________
nell'anno scolastico 2019/2020. __________ abitava ancora in famiglia e quindi
la pigione andava ritenuta interamente. Inoltre, egli non aveva alcun contratto
di lavoro stabile in attesa di iniziare la scuola, inizio che ha dovuto
posticipare poiché, avendo ottenuto la maturità in maggio, non ha potuto
iscriversi all'anno accademico che iniziava nel mese di ottobre 2018.
F. Con
decisione su opposizione del 21 marzo 2019 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, rilevando che il
figlio __________, fino al compimento dei 18 anni, aveva diritto a una rendita
completiva per figli (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 4
LAVS), diritto che si estende fino al compimento dei 25 anni al massimo se il
figlio è in formazione (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 5
LAVS). L'amministrazione ha osservato che avendo terminato la formazione nel
giugno 2018, dal mese seguente __________ era uscito dalla cerchia dei
beneficiari AI e, pertanto, non aveva più diritto di percepire la rendita
completiva per figli anche se non aveva ancora 25 anni. Di conseguenza, dal 1°
luglio 2018 egli non doveva più essere conteggiato nel calcolo delle PC del
padre (art. 9 cpv. 2 LPC e art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI a contrario).
La Cassa ha infine confermato il
computo del figlio per la spesa della pigione ex art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,
non essendo egli (più) incluso nel calcolo delle PC dell'assicurato. Non era
dunque possibile computare per intero la pigione.
G. Il
6 maggio 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di riconoscere la
prestazione complementare dal 1° luglio 2018 come in precedenza.
Il ricorrente ha osservato che il
figlio, maggiorenne, è ancora in formazione e non ha un'autonomia finanziaria.
Il 9 aprile 2019 __________ ha svolto una prova attitudinale (docc. A2 e A4)
per potere iniziare la formazione di __________ a settembre 2019 e saprà
soltanto in giugno se sarà ammesso.
L'insorgente ha precisato che avendo il
figlio terminato la maturità professionale il 30 giugno 2018 (doc. A3), non gli
è stato possibile iscriversi già all'anno accademico 2018/2019. Pertanto, è
corretto che il fabbisogno di __________ sia considerato nel calcolo della PC e
ciò senza dedurre la quota parte di pigione a suo carico.
H. Nella
risposta del 15 maggio 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata, giacché il
rifiuto del diritto alle PC è dovuto al fatto che __________, non essendo più
al beneficio di una rendita completiva per figli AI, è stato escluso dal
calcolo PC, ma la sua quota parte di coinquilino è stata considerata nella
pigione familiare.
Fatti
I. Il
ricorrente non ha apportato nuovi mezzi di prova, limitandosi il 24 maggio 2019
(doc. V) a chiedere di annullare la decisione su opposizione e di
riconoscergli, come in precedenza, la prestazione complementare anche dal
1°luglio 2018.
Il 5 luglio 2019 (doc. VII)
l'assicurato ha trasmesso al TCA lo scritto del __________ (doc. VII/2) per
comprovare che il figlio era iscritto per continuare la formazione e che tale è
la sua scelta anche per il futuro.
L. Preso
atto delle argomentazioni del ricorrente, il 15 luglio 2019 (doc. IX) la Cassa
si è riconfermata nella risposta di causa e l'assicurato non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).
Il TCA può quindi
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2
Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del
Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003).
Per una
critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale
federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice
unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi
rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici,
La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in
particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,
op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
nel merito
Considerandi
2.
Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art.
112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni
complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità
delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione
e Cantoni (cpv. 2).
In virtù
dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a
domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene
sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo
scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 2).
In effetti,
la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto
quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella
del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.
e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo
art. 112a Cost. fed.
Questa
nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal
diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF
113.
V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
Cattaneo, Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale, in: RDAT 1991-II pagg.
447.
segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito
rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e
di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique
VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza
revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,
pagg. 3, 8 e 9).
3.
In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita AI.
L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Le spese riconosciute come pure i
redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a
una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI sono sommati (art. 9 cpv. 2 LPC).
Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il
Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi
computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al
cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Per il calcolo della prestazione
complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili
superano le spese riconosciute (art. 9 cpv. 4 LPC).
Giusta l'art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la
prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI è calcolata come segue:
a. se
i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare
globale;
b. se
i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una rendita o può far
valere il diritto ad una rendita completiva dell'AVS o dell'AI, la prestazione
complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore);
c. se
il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha
diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva,
la prestazione complementare è calcolata separatamente.
Per quanto
riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute
sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1.
19 290 franchi per le persone sole,
2.
28 935 franchi per i coniugi,
3.
10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una
rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo
determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese
accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo;
l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200 franchi per le persone sole,
2.
15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani
che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un
appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".
Inoltre,
giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che
non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione
malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la
copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11
cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
"
d. le rendite, le pensioni e le
altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI".
Quali redditi non computabili
l'art. 11 cpv. 3 LPC elenca:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli
328-330 del Codice civile;
b. le prestazioni
dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni
pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni
per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di
studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS
o dall'AI.".
4.
Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire le prestazioni
complementari. Il ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa di
compensazione, poiché dal calcolo delle PC è stato tolto il figlio, ciò che ha
comportato la diminuzione del fabbisogno della sua famiglia e il rifiuto delle
prestazioni complementari per eccedenza dei redditi computabili. Egli ha chiesto
al TCA di continuare a riconoscergli le PC dato che il figlio è ancora in
formazione e non essendo finanziariamente indipendente convive con i genitori,
motivo per cui la pigione deve essere considerata per intero senza tenere coto
della quota del figlio convivente.
Questo Tribunale deve
quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) del
ricorrente (entrate) - e degli altri beneficiari indiretti di PC - considerati
nella decisione impugnata siano corretti.
5.
Quanto
alle spese riconosciute di cui al considerando 3, vi è in primis da
considerare il fabbisogno vitale del ricorrente, di sua moglie e, se del caso,
del figlio __________, nato nel 1995.
Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le
persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva
per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita
per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Per l'art. 25 cpv. 1 LAVS hanno diritto
ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso
di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.
Giusta l'art. 25 cpv. 4 LAVS, il diritto alla rendita per orfani
nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o
della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore.
L'art. 25 cpv. 5 LAVS prevede che per i
figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della
stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può
stabilire che cosa si intende per formazione.
Nel caso concreto, dal 2003
l'insorgente è al beneficio di una rendita di invalidità. Di conseguenza il
figlio, fino al compimento dei 18 anni (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con
l'art. 25 cpv. 4 LAVS), ha diritto ad una rendita completiva per figli.
Inoltre, se fosse in formazione, questo
diritto si estenderebbe fino al compimento dei 25 anni al massimo (art. 35 cpv.
1.
LAI in relazione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS).
Ciò significa che siccome nel giugno
2018.
(doc. A3), e per ammissione del ricorrente stesso, __________ ha concluso
l'apprendistato, dal mese seguente il figlio è uscito dalla
cerchia dei beneficiari AI (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014; STCA 30.2011.17
del 18 ottobre 2011). Pertanto, avendo terminato i propri
studi, indipendentemente dal fatto che non abbia ancora compiuto 25
anni, il figlio del ricorrente non ha più diritto di percepire la rendita
completiva per figli, diritto derivante dal fatto che al padre spetta una
rendita di invalidità.
La circostanza che nel
mese di aprile 2019 __________ abbia partecipato a una prova attitudinale per
la formazione di assistente di cura (doc. A2) non può portare a una soluzione
diversa.
Infatti, l'aver preso
parte a tale evento non significa affatto che durante l'anno scolastico
2018/2019 egli sia stato in formazione.
Lo scritto del 6 giugno
2019.
(doc. VII/2) con cui la scuola ha comunicato al figlio dell'assicurato che
la sua candidatura non è stata ammessa non viene in aiuto al ricorrente, perché
determinante è che dopo il conseguimento dell'attestato di maturità
professionale nel giugno 2018 suo figlio non ha più intrapreso alcuna
formazione scolastica.
Ne discende che in
virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPC e dell'art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI
interpretati a contrario, dal 1° luglio 2018 il figlio dell'assicurato non deve
più essere conteggiato nel diritto del padre alle prestazioni complementari
all'AI (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014).
Infatti, come confermato dal Tribunale federale
nella DTF 139 V 307, nel calcolo delle prestazioni complementari
sono presi in considerazione soltanto i figli che possono pretendere una
rendita per orfano o che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI (contrariamente ai figli di beneficiari di indennità giornaliere dell'AI;
consid. 6).
In concreto, quindi, per il calcolo
delle prestazioni complementari vanno ritenuti sia il fabbisogno vitale sia il
premio per la Cassa malati relativi soltanto ai due coniugi, come stabilito
dall'amministrazione. Il figlio __________ deve essere escluso dal calcolo
delle PC.
6.
Per
quanto concerne la seconda lamentela del ricorrente relativa alla pigione, è
corretto che, a norma dell'art. 16c OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione abbia
ripartito fra le singole persone conviventi la pigione pagata dall'assicurato.
Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,
quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse
dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le
singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC
non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è
ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica
codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c
OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de
procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient
également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en
compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui
doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une
tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la
maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique
comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,
et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont
possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe."
(…)".
Nella DTF 127 V 10
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il
nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e
persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non
beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola
generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita
per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567,
RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA
del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di
locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale
per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i
genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione
del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto
la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto
(DTF 105 V 272 consid. 1).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,
che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con
prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione
oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra,
poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272;
STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Nell'evenienza concreta, la circostanza
che l'abitazione familiare del ricorrente sia occupata anche dal figlio
maggiorenne, che però è escluso dal calcolo PC del papà (art. 9 cpv. 2 LPC e
art. 7 cpv. 1 lett. a OPCAVS/AI) non essendo più, come visto, al beneficio di
una rendita completiva di invalidità (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con
l'art. 25 cpv. 5 LAVS), comporta che la pigione pagata dai genitori sia
suddivisa sulle singole persone che vi abitano, ma che le parti di pigione
delle persone escluse dal calcolo PC non siano prese in considerazione nel
calcolo della prestazione complementare annua (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Pertanto, la pigione pagata
dall'insorgente deve essergli computata nella misura di due terzi, ossia è
considerata soltanto limitatamente alle persone che non sono escluse dal
calcolo PC, come, in specie, l'assicurato e sua moglie (STCA 33.2013.10 del 6
giugno 2014). La quota parte del figlio (un terzo) deve essere dunque dedotta
dalla pigione totale annua.
7.
Da
quanto precede discende che il figlio del ricorrente non può essere considerato
in formazione dal 1° luglio 2018 e che la sua parte di pigione, essendo egli
escluso dal calcolo PC del padre, non deve essere presa in considerazione.
Di conseguenza, la decisione su
opposizione dell'amministrazione deve essere integralmente confermata e il
ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti