Lexipedia

Decisione

33.2019.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 settembre 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

ricorrente non ha apportato nuovi mezzi di prova, limitandosi il 24 maggio 2019

(doc. V) a chiedere di annullare la decisione su opposizione e di

riconoscergli, come in precedenza, la prestazione complementare anche dal

1°luglio 2018.

Il 5 luglio 2019 (doc. VII)

l'assicurato ha trasmesso al TCA lo scritto del __________ (doc. VII/2) per

comprovare che il figlio era iscritto per continuare la formazione e che tale è

la sua scelta anche per il futuro.

L. Preso

atto delle argomentazioni del ricorrente, il 15 luglio 2019 (doc. IX) la Cassa

si è riconfermata nella risposta di causa e l'assicurato non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. X).

considerato in diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove).

Il TCA può quindi

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2

Legge sull’organizzazione giudiziaria come a costante giurisprudenza del

Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003).

Per una

critica dottrinale della STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il Tribunale

federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del Tribunale

cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a giudice

unico, apparentemente instaurando così una nuova e più restrittiva prassi

rispetto al passato, cfr. Ivano Ranzanici,

La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto

pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce

della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in

particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.

Va inoltre

segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015

dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi

antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in

Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,

op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

nel merito

Considerandi

2.

Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art.

112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni

complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità

delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione

e Cantoni (cpv. 2).

In virtù

dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a

domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene

sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo

scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 2).

In effetti,

la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto

quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella

del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di

garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni

vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.

e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo

art. 112a Cost. fed.

Questa

nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal

diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un

reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF

113.

V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;

Cattaneo, Reddito minimo

garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale, in: RDAT 1991-II pagg.

447.

segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito

rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e

di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique

VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza

revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI,

pagg. 3, 8 e 9).

3.

In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita AI.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Le spese riconosciute come pure i

redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a

una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI sono sommati (art. 9 cpv. 2 LPC).

Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il

Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi

computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al

cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Per il calcolo della prestazione

complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili

superano le spese riconosciute (art. 9 cpv. 4 LPC).

Giusta l'art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la

prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI è calcolata come segue:

a. se

i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare

globale;

b. se

i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una rendita o può far

valere il diritto ad una rendita completiva dell'AVS o dell'AI, la prestazione

complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore);

c. se

il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha

diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva,

la prestazione complementare è calcolata separatamente.

Per quanto

riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute

sono le seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1.

19 290 franchi per le persone sole,

2.

28 935 franchi per i coniugi,

3.

10 080 franchi per gli orfani che hanno diritto a una

rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo

determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un

terzo;

b. la pigione di un

appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese

accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo;

l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.

13 200 franchi per le persone sole,

2.

15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani

che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI,

3.

3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un

appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".

Inoltre,

giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che

non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,

sono riconosciute le spese seguenti:

" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito

lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di

manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo

lordo dell'immobile;

c. premi versati

alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione

malattie;

d. importo

forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale

per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la

copertura infortuni);

e. pensioni

alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11

cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"

d. le rendite, le pensioni e le

altre prestazioni periodiche, comprese le

rendite dell'AVS e dell'AI".

Quali redditi non computabili

l'art. 11 cpv. 3 LPC elenca:

" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli

328-330 del Codice civile;

b. le prestazioni

dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni

pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni

per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di

studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS

o dall'AI.".

4.

Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire le prestazioni

complementari. Il ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa di

compensazione, poiché dal calcolo delle PC è stato tolto il figlio, ciò che ha

comportato la diminuzione del fabbisogno della sua famiglia e il rifiuto delle

prestazioni complementari per eccedenza dei redditi computabili. Egli ha chiesto

al TCA di continuare a riconoscergli le PC dato che il figlio è ancora in

formazione e non essendo finanziariamente indipendente convive con i genitori,

motivo per cui la pigione deve essere considerata per intero senza tenere coto

della quota del figlio convivente.

Questo Tribunale deve

quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) del

ricorrente (entrate) - e degli altri beneficiari indiretti di PC - considerati

nella decisione impugnata siano corretti.

5.

Quanto

alle spese riconosciute di cui al considerando 3, vi è in primis da

considerare il fabbisogno vitale del ricorrente, di sua moglie e, se del caso,

del figlio __________, nato nel 1995.

Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le

persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva

per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita

per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Per l'art. 25 cpv. 1 LAVS hanno diritto

ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso

di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

Giusta l'art. 25 cpv. 4 LAVS, il diritto alla rendita per orfani

nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o

della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore.

L'art. 25 cpv. 5 LAVS prevede che per i

figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della

stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può

stabilire che cosa si intende per formazione.

Nel caso concreto, dal 2003

l'insorgente è al beneficio di una rendita di invalidità. Di conseguenza il

figlio, fino al compimento dei 18 anni (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con

l'art. 25 cpv. 4 LAVS), ha diritto ad una rendita completiva per figli.

Inoltre, se fosse in formazione, questo

diritto si estenderebbe fino al compimento dei 25 anni al massimo (art. 35 cpv.

1.

LAI in relazione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS).

Ciò significa che siccome nel giugno

2018.

(doc. A3), e per ammissione del ricorrente stesso, __________ ha concluso

l'apprendistato, dal mese seguente il figlio è uscito dalla

cerchia dei beneficiari AI (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014; STCA 30.2011.17

del 18 ottobre 2011). Pertanto, avendo terminato i propri

studi, indipendentemente dal fatto che non abbia ancora compiuto 25

anni, il figlio del ricorrente non ha più diritto di percepire la rendita

completiva per figli, diritto derivante dal fatto che al padre spetta una

rendita di invalidità.

La circostanza che nel

mese di aprile 2019 __________ abbia partecipato a una prova attitudinale per

la formazione di assistente di cura (doc. A2) non può portare a una soluzione

diversa.

Infatti, l'aver preso

parte a tale evento non significa affatto che durante l'anno scolastico

2018/2019 egli sia stato in formazione.

Lo scritto del 6 giugno

2019.

(doc. VII/2) con cui la scuola ha comunicato al figlio dell'assicurato che

la sua candidatura non è stata ammessa non viene in aiuto al ricorrente, perché

determinante è che dopo il conseguimento dell'attestato di maturità

professionale nel giugno 2018 suo figlio non ha più intrapreso alcuna

formazione scolastica.

Ne discende che in

virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPC e dell'art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI

interpretati a contrario, dal 1° luglio 2018 il figlio dell'assicurato non deve

più essere conteggiato nel diritto del padre alle prestazioni complementari

all'AI (STCA 33.2013.10 del 6 giugno 2014).

Infatti, come confermato dal Tribunale federale

nella DTF 139 V 307, nel calcolo delle prestazioni complementari

sono presi in considerazione soltanto i figli che possono pretendere una

rendita per orfano o che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI (contrariamente ai figli di beneficiari di indennità giornaliere dell'AI;

consid. 6).

In concreto, quindi, per il calcolo

delle prestazioni complementari vanno ritenuti sia il fabbisogno vitale sia il

premio per la Cassa malati relativi soltanto ai due coniugi, come stabilito

dall'amministrazione. Il figlio __________ deve essere escluso dal calcolo

delle PC.

6.

Per

quanto concerne la seconda lamentela del ricorrente relativa alla pigione, è

corretto che, a norma dell'art. 16c OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione abbia

ripartito fra le singole persone conviventi la pigione pagata dall'assicurato.

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,

quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse

dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le

singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC

non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è

ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica

codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c

OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de

procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient

également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en

compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui

doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une

tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la

maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le

titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui

sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique

comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes,

et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont

possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe."

(…)".

Nella DTF 127 V 10

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il

nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e

persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non

beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola

generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita

per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567,

RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA

del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di

locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale

per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i

genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione

del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto

la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto

(DTF 105 V 272 consid. 1).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni,

che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con

prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione

oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra,

poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272;

STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

Nell'evenienza concreta, la circostanza

che l'abitazione familiare del ricorrente sia occupata anche dal figlio

maggiorenne, che però è escluso dal calcolo PC del papà (art. 9 cpv. 2 LPC e

art. 7 cpv. 1 lett. a OPCAVS/AI) non essendo più, come visto, al beneficio di

una rendita completiva di invalidità (art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con

l'art. 25 cpv. 5 LAVS), comporta che la pigione pagata dai genitori sia

suddivisa sulle singole persone che vi abitano, ma che le parti di pigione

delle persone escluse dal calcolo PC non siano prese in considerazione nel

calcolo della prestazione complementare annua (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Pertanto, la pigione pagata

dall'insorgente deve essergli computata nella misura di due terzi, ossia è

considerata soltanto limitatamente alle persone che non sono escluse dal

calcolo PC, come, in specie, l'assicurato e sua moglie (STCA 33.2013.10 del 6

giugno 2014). La quota parte del figlio (un terzo) deve essere dunque dedotta

dalla pigione totale annua.

7.

Da

quanto precede discende che il figlio del ricorrente non può essere considerato

in formazione dal 1° luglio 2018 e che la sua parte di pigione, essendo egli

escluso dal calcolo PC del padre, non deve essere presa in considerazione.

Di conseguenza, la decisione su

opposizione dell'amministrazione deve essere integralmente confermata e il

ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti