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33.2019.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 settembre 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

31 marzo 2014 (doc.85) ritenendo l'aumento della pigione e dal 1° aprile 2014

(doc. 89) computando la rendita anticipata AVS della moglie, 1952.

1.2. Il 12 marzo 2016 (doc. 116)

la Cassa di compensazione ha emanato una nuova decisione a seguito del

compimento dei 64 anni di età della moglie dell'assicurato, circostanza che non

ha mutato il suo diritto alla rendita AVS (Fr. 641.- al mese, doc. 111) e che

ha fissato dal 1° aprile 2016 il diritto mensile alle PC a Fr. 1'728.- (prima

Fr. 1'729.-), oltre al pagamento del premio LAMal.

1.3. Nell'ambito della revisione

periodica delle prestazioni avviata nel mese di aprile 2018 (doc. 138),

l'assicurato ha dichiarato il 3 maggio 2018 (doc. 148) di ricevere "lei o altri membri della famiglia rendite o pensioni estere", allegando il relativo documento

giustificativo (doc. 128).

La richiesta di informazioni del 29 maggio 2018 (doc. 150)

dell'amministrazione sulle rendite __________ percepite dai coniugi dal 2011 al

2017 ha portato l'assicurato a produrre la necessaria documentazione (docc.

151-170), in parte tradotta in italiano.

1.4. Con decisione del 15 giugno

2018 (doc. 194) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto

alle prestazioni complementari computando fra i redditi dei coniugi la rendita

estera percepita da entrambi. Pertanto, l’amministrazione ha chiesto la

restituzione delle PC indebitamente percepite dal 1° aprile 2014 al 30 giugno

2018, per complessivi Fr. 15'336.-.

1.5. Il 3 agosto 2018 (doc. 233) RI

1 ha formulato domanda di condono, facendo valere sia la sua buona fede sia le

gravi difficoltà nel restituire l'importo di Fr. 15'336.-.

L'assicurato ha innanzitutto riconosciuto di percepire dall'aprile

2014 una rendita pensionistica dal Paese di origine ammontante a circa Fr.

300.- al mese. In secondo luogo, egli ha affermato che quando ha richiesto le

prestazioni complementari ancora non aveva raggiunto l'età pensionistica valida

in __________, perciò a quel momento non gli era versata alcuna rendita e non è

stato quindi reticente nell'indicare le proprie entrate. A decorrere dal 1°

aprile 2014 a lui e alla moglie è stata riconosciuta la pensione __________ ed

è stato loro comunicato dalle competenti autorità che le relative decisioni

sarebbero state inviate alle autorità svizzere.

Tuttavia, all'insaputa degli interessati, tale trasmissione non è

avvenuta, ma nessuna ammissione scritta di colpa è stata fatta dalle autorità __________.

Pertanto, i coniugi hanno in buona fede ritenuto che, al momento in cui è stata

loro concessa la pensione in __________, la relativa documentazione fosse stata

spedita in via ufficiale alle autorità svizzere e che essi non dovessero far

nulla.

Nessun comportamento doloso né una negligenza grave sono dunque

imputabili all'assicurato e a sua moglie.

1.6. La Cassa di compensazione ha

emesso il 21 marzo 2019 (doc. A) la decisione su opposizione con cui ha

respinto l’opposizione dell’interessato del 2 ottobre 2018 (doc. III/2) e ha

quindi confermato il diniego del condono manifestato con la decisione formale

del 29 agosto 2018 (doc. III/3).

L'amministrazione ha rilevato

che ogni decisione di PC inviatagli contemplava l’obbligo di informarla di ogni

modifica, così come lo stesso formulario di richiesta delle prestazioni

complementari.

L'assicurato, che ha presentato

la richiesta di PC nel 2014 e che ha poi ricevuto più di una decisione, non

poteva non accorgersi che le autorità __________ non hanno trasmesso alla

Svizzera la decisione di rendita del 7 ottobre 2015, visto che nessuna

decisione concernente il computo della pensione estera gli era stata inviata

dalla Cassa di compensazione.

Inoltre, con il raggiungimento

dell'età AVS della moglie, nel corso del 2016 il suo diritto alle PC è mutato e

nell'allegato foglio di calcolo alla decisione del 12 marzo 2016 non era

computata alcuna rendita estera. Questa circostanza avrebbe dovuto fare sorgere

un dubbio all'assicurato e informarsi presso la Cassa.

È solo nel corso della revisione

periodica, nel maggio 2018, che la Cassa è venuta a sapere che la moglie

dell'assicurato percepisce una rendita pensionistica __________ dal 1° aprile

2014.

Tale negligenza configura una

grave violazione dei suoi obblighi, che esclude la tutela della buona fede

dell’interessato.

Mancando la prima condizione

cumulativa della buona fede, l'amministrazione non ha esaminato la seconda

condizione dell'onere gravoso (art. 25 LPGA).

1.7. Il 9 maggio 2019 (doc. I) RI

1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione su

opposizione e di concedergli il condono della somma di Fr. 15'336.- da

restituire, essendo dati entrambi i presupposti della buona fede e della grave

difficoltà finanziaria.

Il ricorrente ha evidenziato che quando è stata riconosciuta per

sé e per sua moglie la rendita pensionistica __________, tali decisioni

sarebbero state comunicate all'organo di previdenza sociale svizzero. Tuttavia,

ciò non è avvenuto per inadempienza delle autorità __________, ciò che esclude

una sua grave negligenza. Stante quanto indicato sulle decisioni stesse, egli

era legittimato a ritenere che le autorità svizzere sarebbero state messe

ufficialmente al corrente della concessione della pensione estera da parte

delle autorità pensionistiche __________.

La circostanza sollevata dalla Cassa di compensazione secondo cui

egli "avrebbe potuto e dovuto"

accorgersi dalla decisione del 12 marzo 2016 che non vi figurava la rendita __________

configura sì una negligenza, ma non ancora una negligenza grave. Il condono va

dunque concesso in assenza di un comportamento doloso o gravemente negligente.

L'insorgente ha fatto altresì valere la condizione della grave

difficoltà finanziaria se dovesse restituire la somma richiestagli. Considerato

che anche con il computo della rendita estera egli continua a beneficiare di

prestazioni complementari, ciò significa che le spese riconosciute superano i

redditi determinanti così come richiesto dall'art. 5 OPGA e i presupposti del

condono sono quindi indubbiamente dati.

1.8. Nella risposta del 22 maggio

2019 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso

rinviando alla decisione impugnata, giacché il ricorrente, che non le ha

tempestivamente comunicato il fatto che la moglie è al beneficio di una rendita

pensionistica __________, non può essere ritenuto in buona fede.

1.9. L'insorgente non ha prodotto

nuovi mezzi di prova né ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.2. Secondo le norme appena

citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid.

4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed.

2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto

concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;

STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non

avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o

l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio

una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998

n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97

consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare

tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechts-bewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente.

2.4. Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA,

la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere

computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la

pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo

massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non

è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura

la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della

decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo

giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di

essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;

DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.5. In

concreto, con decisione formale del 15 giugno 2018 la Cassa di compensazione ha

ricalcolato il diritto dell’assicurato alle prestazioni complementari dal 1°

aprile 2014 al 30 giugno 2018.

Quale motivazione per questa nuova decisione ha indicato che è

stata emessa “a seguito della revisione e

della presa di conoscenza del diritto alla rendita __________ per lei e la

moglie da aprile 2014.”.

L'amministrazione ha osservato che l’interessato non l'ha mai informata

che da aprile 2014 sua moglie percepiva una rendita pensionistica dal Paese di

origine; essa è venuta a conoscenza di tale circostanza soltanto nel maggio

2018 con la ricezione dell'apposito questionario trasmessogli nell'ambito della

revisione periodica, perciò ha escluso la condizione della buona fede dell'assicurato.

La Cassa ha pertanto respinto l’istanza dell’assicurato di condonargli

l’importo da restituire di Fr. 15'336.- (doc. III/3) formulata il 3 agosto 2018

Considerandi

(doc. 233) a seguito della decisione di restituzione del 15 giugno 2018 (doc. 194),

cresciuta incontestata in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato

rifiutato il condono e che debba quindi restituire le prestazioni ricevute in

più, poiché nella misura in cui gli si possa imputare una negligenza nel non

avere segnalato alla Cassa di percepire una rendita pensionistica estera, tale

negligenza deve essere semmai configurata come lieve e quindi deve portare al

condono della somma da restituire. Non sono dati gli estremi per ritenere che

vi sia stata una negligenza grave da parte sua, visto come spettasse alle

autorità __________ notificare a quelle svizzere le decisioni di fissazione

delle rendite pensionistiche e questa mancata notifica per vie ufficiali non

può essergli addebitata come colpa e quindi configurare una sua negligenza

grave.

2.6

Per l'art. 28

cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare

gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi

diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per

l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.7

In

specie, la condizione della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che

sostiene come l’assicurato abbia violato l’obbligo di informare il Servizio

prestazioni complementari della percezione di una rendita di vecchiaia estera.

Il ricorrente non l’ha infatti avvisata che dall'aprile 2014 sia lui sia la

moglie beneficiano di una rendita pensionistica da parte del loro Paese di

origine. Questi redditi hanno comportato un cambiamento della situazione

personale ed economica della sua famiglia, con conseguente revisione e

ricalcolo delle PC.

Il diritto alle PC dell’assicurato per i mesi di

gennaio e febbraio 2014 (doc. 87) derivava dal fatto che era stata conteggiata

nei redditi computabili la rendita di vecchiaia anticipata del marito (Fr. 10'584.-)

e l'indennità di disoccupazione ricevuta dalla moglie (Fr. 32'387.-).

Per il mese di marzo 2014 (doc. 85) questi parametri

sono rimasti identici; è mutata solo la pigione.

Con il compimento dei 62 anni è giunta a termine

l'indennità di disoccupazione a cui la moglie aveva diritto ed essa è stata

posta al beneficio della rendita AVS anticipata (doc. 82). La Cassa ha così nuovamente

calcolato la PC dell'assicurato dal 1° aprile 2014 (doc. 89), tenendo conto d'un

canto della rendita AVS del marito (Fr. 10'584.-) e d'altro canto della rendita

AVS anticipata della moglie (Fr. 7'656.-).

La percezione di due rendite pensionistiche estere

decise dalle competenti autorità __________, e meglio per la moglie il 2

dicembre 2014 (doc. 165) con effetto retroattivo dal 1° aprile 2014 e per il

marito il 7 ottobre 2015 (doc. 169) con versamento retroattivo dal 2 aprile

2014, ha comportato, a favore dei coniugi, un'indubbia modifica delle loro condizioni

economiche.

Tale scoperta, nel 2018, da parte della Cassa, ha dato luogo alla necessità

di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato,

essendo mutati degli elementi di reddito. I nuovi fogli di calcolo allestiti il

15.

giugno 2018 (docc. 177-190) dal Servizio prestazioni complementari hanno

modificato la situazione del ricorrente. Più dettagliatamente, la Cassa di

compensazione ha aggiunto ai redditi dell'assicurato la rendita

pensionistica estera di Fr. 1'219.- per il marito e di Fr. 2'110.- per la

moglie dal 1° aprile al 31 dicembre 2014 (docc. 177 e 183), di Fr. 2'131.-

rispettivamente di Fr. 2'113.- nel 2015 (doc. 187), di Fr. 1'237.- e di Fr.

2'142.- per il 2016 (docc. 179 e 185), di Fr. 1'258.- per l'assicurato e di Fr.

2'178.- per sua moglie per il 2017 (doc. 189) e di Fr. 1'316.- e di Fr. 2'277.-

(doc. 181) dal 1° gennaio 2018 in poi.

In queste

circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche, che

non poteva sfuggire all’interessato malgrado gli importi non comunicati alla

Cassa non fossero particolarmente elevati, ha avuto quale conseguenza una

variazione favorevole della sua situazione materiale.

Pertanto, come

prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurato

avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione

l'aumento dei suoi redditi, affinché il suo diritto fosse così rivisto tenuto

conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA

33.2019.1

dell’11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA

36.2014.96

dell’11 marzo 2015 consid. 9).

2.8

Il ricorrente ritiene di

essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione del versamento delle due

rendite pensionistiche estere non deriverebbe da una negligenza grave ma,

semmai, lieve, spettando infatti alle preposte autorità __________ il compito

di informare le competenti autorità svizzere dell'esistenza di tali rendite. La

dimenticanza di tale comunicazione, che è stata accertata in Patria, non deve

essergli di nocumento in Svizzera.

Dalla documentazione agli atti emerge (in base alle traduzioni prodotte

agli atti) che entrambe le decisioni di attribuzione di una rendita

pensionistica al ricorrente e a sua moglie, emanate dal Fondo della Repubblica

per la previdenza pensionistica e di invalidità, Ufficio pensioni ed invalidità

secondo i contratti nazionali, dovevano essere notificate per via ufficiale

"All'organo estero di previdenza sociale"

che non è comunque nominativamente indicato e di cui non è specificato

l’indirizzo.

Ciò risulta dalla traduzione ufficiale delle decisioni del 2

dicembre 2014 (doc. 165) concernente __________ e del 7 ottobre 2015 (doc. 169)

riferita a RI 1.

Va qui rilevato che l'incipit di queste decisioni cita le

norme legali applicabili, fra cui il "contratto

internazionale di previdenza sociale stipulato con la Svizzera",

perciò l'organo estero di previdenza sociale doveva essere un'autorità svizzera

comunque non specificata.

A questo proposito occorre rilevare che nell'ambito della

richiesta di prestazioni complementari presentata a fine gennaio 2014,

l'istante aveva risposto alla domanda n. 25.01 sulle "Pensioni estere" indicando non una

cifra, ma che era "in corso",

mentre nella colonna riferita alla moglie ha tirato una riga.

Risulta, inoltre, che la Cassa cantonale di compensazione aveva

potuto subito accertare nel febbraio 2014 (doc. 52), per il tramite della Cassa

svizzera di compensazione (doc. 51), che l'assicurato non aveva diritto a una

rendita da parte del sistema assicurativo dello Stato __________ (doc. 50).

Pertanto, quando nel maggio 2014 è stata emanata la prima

decisione di concessione delle prestazioni complementari, nessun reddito estero

è stato inserito nel calcolo PC dell'assicurato.

2.9

La prevista (generica)

volontà di comunicazione dell’autorità __________ per le vie ufficiali alla

competente autorità svizzera in merito alla concessione di una rendita di

vecchiaia a favore dapprima della moglie del ricorrente il 2 dicembre 2014, poi

dell'assicurato il 7 ottobre 2015 non solleva comunque il ricorrente dalle sue

responsabilità. È infatti obbligo del beneficiario notificare immediatamente la

mutazione delle condizioni che danno diritto o determinano l’ampiezza delle PC.

In concreto ciò non è avvenuto.

Il ricorrente non poteva contare su un invio dell’autorità estera

a quella (neppure precisata nominativamente) svizzera e ritenere che ciò

potesse essere sufficiente.

Egli avrebbe dovuto

informare la Cassa cantonale delle decisioni __________, trasmettendole

direttamente una copia di queste decisioni per procedere al tempestivo

ricalcolo delle prestazioni di diritto.

Quando poi la moglie dell'assicurato ha compiuto 64 anni ed è

passata dal ricevere una rendita AVS anticipata a una rendita ordinaria, senza

tuttavia alcun cambiamento nell'importo versatole (doc. 111), formalmente il 12

marzo 2016 (doc. 116) la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione

valida dal 1° aprile 2016, che fissava il diritto dell'assicurato alle

prestazioni complementari a Fr. 1'728.- al mese, escluso il premio LAMal.

Come risulta dal foglio di calcolo annesso alla decisione (doc.

112), che l'interessato deve avere ricevuto, fra i redditi sono indicate

soltanto la rendita AVS di __________ di Fr. 7'692.- e la rendita AVS di RI 1

di Fr. 10'632.-.

Alla voce "Rendite estere"

è indicato "0", ossia

nessun importo.

A questa comunicazione (che conferma il mancato invio o la mancata

ricezione della decisione __________ da parte della Cassa di compensazione)

l'assicurato non ha reagito, egli non ha fatto presente alla Cassa di

compensazione che l'autorità __________ ha attribuito il 2 dicembre 2014 (doc.

165) alla moglie una rendita di vecchiaia di 17'841,67 __________ al mese dal

1° aprile 2014 a seguito della domanda presentata il 29 agosto 2014 e il 7

ottobre 2015 (doc. 169) una rendita di vecchiaia mensile di 10'310,50 __________

per sé dal 2 aprile 2014, stante la domanda del 7 aprile 2014.

La mancata comunicazione delle autorità estere, che non hanno informato

le autorità svizzere competenti di entrambe queste decisioni di attribuzione di

rendite pensionistiche, non può avere delle conseguenze per la Cassa, ma è

imputabile al ricorrente.

2.10

Il ricorrente non ha poi

reagito quando ha ricevuto la decisione del 12 marzo 2016, dato che la seconda

pagina di questa decisione prevede quattro titoli in grassetto che avrebbero

dovuto attirare la sua attenzione: “Informazioni

sul calcolo”, “Spese di malattia/ assistenza”,

“Obbligo d’informare” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina

cita la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.

L’assicurato era stato quindi debitamente reso attento per iscritto

dell’obbligo di “comunicare senza ritardo”

alla Cassa cantonale di compensazione “ogni

cambiamento delle condizioni personali e/o economiche.”. In

particolare, la decisione elenca quasi una ventina di situazioni possibili che

danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte degli assicurati. Per quel

che concerne la fattispecie in esame, nella distinta figura proprio l’”Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza

(per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)”.

All’insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di comunicare alla

Cassa che tanto lui quanto sua moglie percepivano una rendita di vecchiaia dal

loro Paese di origine (STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1

dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

Va poi aggiunto che all’assicurato è stata anche trasmessa la

lettera che, per prassi, da metà dicembre 2017 la Cassa cantonale di

compensazione invia a tutti gli assicurati informando quale sarà il loro

diritto alle prestazioni complementari per l’anno seguente. Questa

comunicazione è accompagnata dal foglio di calcolo che spiega agli interessati

come si è giunti a stabilire l’importo di diritto. Di principio, questa

comunicazione si limita a ricordare agli assicurati a quanto ammonterà il loro

diritto l’anno successivo e quindi sostanzialmente non modifica tale diritto,

ossia non è considerata alla stregua di una decisione tanto che nemmeno è

munita dei rimedi di diritto e dunque non è come tale impugnabile (STCA

33.2019.1

dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

In concreto, l'11 dicembre 2017 (doc. 126) la Cassa cantonale di

compensazione ha comunicato all'assicurato che dal 1° gennaio 2018 il suo

diritto alle prestazioni complementari rimaneva invariato a Fr. 1'728.- al

mese. Prestando attenzione al foglio di calcolo allegato, egli avrebbe quindi

dovuto rilevare l’assenza delle rendite __________ quale elemento del calcolo e,

come per la decisione del 12 marzo 2016, farlo presente all'amministrazione.

Infatti, per la natura stessa delle PC, l’introito di redditi o di

sostanza è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all’aiuto e

come tale deve essere segnalato alla Cassa.

Il ricorrente ha quindi violato il suo obbligo d’informazione nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai doveri

previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.

2.11

In conclusione, sottacendo alla

Cassa di compensazione i suoi nuovi redditi da pensione estera, l'assicurato non

li ha notificati come avrebbe dovuto fare. Questo suo agire costituisce un

comportamento che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve

essere qualificato come grave.

Infatti, l'avere omesso l’obbligatoria notifica di percepimento di

rendite estere e avere avuto almeno due occasioni per informare

l'amministrazione degli errori figuranti nei fogli di calcolo ricevuti

contestualmente alla decisione formale del 12 marzo 2016 e alla comunicazione

dell'11 dicembre 2017, e non avervi dato seguito, non può essere considerata

una semplice negligenza lieve e tale quindi da tutelare la sua buona fede.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha

negato la buona fede quale condizione del condono perfino nel

caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato

civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò

malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il

Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato

presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e

se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.12

Alla luce di

quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della

domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA,

la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare

ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del

richiedente.

Ne discende che la decisione di rifiuto del condono

deve essere confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti