33.2019.11
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 settembre 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.11
TB
Lugano
16 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel gennaio 2014 RI 1, 1949,
ha presentato domanda di prestazioni complementari all'AVS e con decisione del
24 maggio 2014 (doc. 92) la Cassa cantonale di compensazione gli ha attribuito le
PC dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014 (doc. 87) considerando la rendita
anticipata AVS per sé e l'indennità di disoccupazione per la moglie, dal 1° al
Fatti
31 marzo 2014 (doc.85) ritenendo l'aumento della pigione e dal 1° aprile 2014
(doc. 89) computando la rendita anticipata AVS della moglie, 1952.
1.2. Il 12 marzo 2016 (doc. 116)
la Cassa di compensazione ha emanato una nuova decisione a seguito del
compimento dei 64 anni di età della moglie dell'assicurato, circostanza che non
ha mutato il suo diritto alla rendita AVS (Fr. 641.- al mese, doc. 111) e che
ha fissato dal 1° aprile 2016 il diritto mensile alle PC a Fr. 1'728.- (prima
Fr. 1'729.-), oltre al pagamento del premio LAMal.
1.3. Nell'ambito della revisione
periodica delle prestazioni avviata nel mese di aprile 2018 (doc. 138),
l'assicurato ha dichiarato il 3 maggio 2018 (doc. 148) di ricevere "lei o altri membri della famiglia rendite o pensioni estere", allegando il relativo documento
giustificativo (doc. 128).
La richiesta di informazioni del 29 maggio 2018 (doc. 150)
dell'amministrazione sulle rendite __________ percepite dai coniugi dal 2011 al
2017 ha portato l'assicurato a produrre la necessaria documentazione (docc.
151-170), in parte tradotta in italiano.
1.4. Con decisione del 15 giugno
2018 (doc. 194) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto
alle prestazioni complementari computando fra i redditi dei coniugi la rendita
estera percepita da entrambi. Pertanto, l’amministrazione ha chiesto la
restituzione delle PC indebitamente percepite dal 1° aprile 2014 al 30 giugno
2018, per complessivi Fr. 15'336.-.
1.5. Il 3 agosto 2018 (doc. 233) RI
1 ha formulato domanda di condono, facendo valere sia la sua buona fede sia le
gravi difficoltà nel restituire l'importo di Fr. 15'336.-.
L'assicurato ha innanzitutto riconosciuto di percepire dall'aprile
2014 una rendita pensionistica dal Paese di origine ammontante a circa Fr.
300.- al mese. In secondo luogo, egli ha affermato che quando ha richiesto le
prestazioni complementari ancora non aveva raggiunto l'età pensionistica valida
in __________, perciò a quel momento non gli era versata alcuna rendita e non è
stato quindi reticente nell'indicare le proprie entrate. A decorrere dal 1°
aprile 2014 a lui e alla moglie è stata riconosciuta la pensione __________ ed
è stato loro comunicato dalle competenti autorità che le relative decisioni
sarebbero state inviate alle autorità svizzere.
Tuttavia, all'insaputa degli interessati, tale trasmissione non è
avvenuta, ma nessuna ammissione scritta di colpa è stata fatta dalle autorità __________.
Pertanto, i coniugi hanno in buona fede ritenuto che, al momento in cui è stata
loro concessa la pensione in __________, la relativa documentazione fosse stata
spedita in via ufficiale alle autorità svizzere e che essi non dovessero far
nulla.
Nessun comportamento doloso né una negligenza grave sono dunque
imputabili all'assicurato e a sua moglie.
1.6. La Cassa di compensazione ha
emesso il 21 marzo 2019 (doc. A) la decisione su opposizione con cui ha
respinto l’opposizione dell’interessato del 2 ottobre 2018 (doc. III/2) e ha
quindi confermato il diniego del condono manifestato con la decisione formale
del 29 agosto 2018 (doc. III/3).
L'amministrazione ha rilevato
che ogni decisione di PC inviatagli contemplava l’obbligo di informarla di ogni
modifica, così come lo stesso formulario di richiesta delle prestazioni
complementari.
L'assicurato, che ha presentato
la richiesta di PC nel 2014 e che ha poi ricevuto più di una decisione, non
poteva non accorgersi che le autorità __________ non hanno trasmesso alla
Svizzera la decisione di rendita del 7 ottobre 2015, visto che nessuna
decisione concernente il computo della pensione estera gli era stata inviata
dalla Cassa di compensazione.
Inoltre, con il raggiungimento
dell'età AVS della moglie, nel corso del 2016 il suo diritto alle PC è mutato e
nell'allegato foglio di calcolo alla decisione del 12 marzo 2016 non era
computata alcuna rendita estera. Questa circostanza avrebbe dovuto fare sorgere
un dubbio all'assicurato e informarsi presso la Cassa.
È solo nel corso della revisione
periodica, nel maggio 2018, che la Cassa è venuta a sapere che la moglie
dell'assicurato percepisce una rendita pensionistica __________ dal 1° aprile
2014.
Tale negligenza configura una
grave violazione dei suoi obblighi, che esclude la tutela della buona fede
dell’interessato.
Mancando la prima condizione
cumulativa della buona fede, l'amministrazione non ha esaminato la seconda
condizione dell'onere gravoso (art. 25 LPGA).
1.7. Il 9 maggio 2019 (doc. I) RI
1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione su
opposizione e di concedergli il condono della somma di Fr. 15'336.- da
restituire, essendo dati entrambi i presupposti della buona fede e della grave
difficoltà finanziaria.
Il ricorrente ha evidenziato che quando è stata riconosciuta per
sé e per sua moglie la rendita pensionistica __________, tali decisioni
sarebbero state comunicate all'organo di previdenza sociale svizzero. Tuttavia,
ciò non è avvenuto per inadempienza delle autorità __________, ciò che esclude
una sua grave negligenza. Stante quanto indicato sulle decisioni stesse, egli
era legittimato a ritenere che le autorità svizzere sarebbero state messe
ufficialmente al corrente della concessione della pensione estera da parte
delle autorità pensionistiche __________.
La circostanza sollevata dalla Cassa di compensazione secondo cui
egli "avrebbe potuto e dovuto"
accorgersi dalla decisione del 12 marzo 2016 che non vi figurava la rendita __________
configura sì una negligenza, ma non ancora una negligenza grave. Il condono va
dunque concesso in assenza di un comportamento doloso o gravemente negligente.
L'insorgente ha fatto altresì valere la condizione della grave
difficoltà finanziaria se dovesse restituire la somma richiestagli. Considerato
che anche con il computo della rendita estera egli continua a beneficiare di
prestazioni complementari, ciò significa che le spese riconosciute superano i
redditi determinanti così come richiesto dall'art. 5 OPGA e i presupposti del
condono sono quindi indubbiamente dati.
1.8. Nella risposta del 22 maggio
2019 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso
rinviando alla decisione impugnata, giacché il ricorrente, che non le ha
tempestivamente comunicato il fatto che la moglie è al beneficio di una rendita
pensionistica __________, non può essere ritenuto in buona fede.
1.9. L'insorgente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova né ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena
citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid.
4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed.
2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto
concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;
STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio
una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998
n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97
consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare
tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechts-bewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente.
2.4. Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA,
la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere
computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la
pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo
massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non
è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura
la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della
decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di
essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;
DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. In
concreto, con decisione formale del 15 giugno 2018 la Cassa di compensazione ha
ricalcolato il diritto dell’assicurato alle prestazioni complementari dal 1°
aprile 2014 al 30 giugno 2018.
Quale motivazione per questa nuova decisione ha indicato che è
stata emessa “a seguito della revisione e
della presa di conoscenza del diritto alla rendita __________ per lei e la
moglie da aprile 2014.”.
L'amministrazione ha osservato che l’interessato non l'ha mai informata
che da aprile 2014 sua moglie percepiva una rendita pensionistica dal Paese di
origine; essa è venuta a conoscenza di tale circostanza soltanto nel maggio
2018 con la ricezione dell'apposito questionario trasmessogli nell'ambito della
revisione periodica, perciò ha escluso la condizione della buona fede dell'assicurato.
La Cassa ha pertanto respinto l’istanza dell’assicurato di condonargli
l’importo da restituire di Fr. 15'336.- (doc. III/3) formulata il 3 agosto 2018
Considerandi
(doc. 233) a seguito della decisione di restituzione del 15 giugno 2018 (doc. 194),
cresciuta incontestata in giudicato.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato
rifiutato il condono e che debba quindi restituire le prestazioni ricevute in
più, poiché nella misura in cui gli si possa imputare una negligenza nel non
avere segnalato alla Cassa di percepire una rendita pensionistica estera, tale
negligenza deve essere semmai configurata come lieve e quindi deve portare al
condono della somma da restituire. Non sono dati gli estremi per ritenere che
vi sia stata una negligenza grave da parte sua, visto come spettasse alle
autorità __________ notificare a quelle svizzere le decisioni di fissazione
delle rendite pensionistiche e questa mancata notifica per vie ufficiali non
può essergli addebitata come colpa e quindi configurare una sua negligenza
grave.
2.6
Per l'art. 28
cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare
gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi
diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo
di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.7
In
specie, la condizione della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che
sostiene come l’assicurato abbia violato l’obbligo di informare il Servizio
prestazioni complementari della percezione di una rendita di vecchiaia estera.
Il ricorrente non l’ha infatti avvisata che dall'aprile 2014 sia lui sia la
moglie beneficiano di una rendita pensionistica da parte del loro Paese di
origine. Questi redditi hanno comportato un cambiamento della situazione
personale ed economica della sua famiglia, con conseguente revisione e
ricalcolo delle PC.
Il diritto alle PC dell’assicurato per i mesi di
gennaio e febbraio 2014 (doc. 87) derivava dal fatto che era stata conteggiata
nei redditi computabili la rendita di vecchiaia anticipata del marito (Fr. 10'584.-)
e l'indennità di disoccupazione ricevuta dalla moglie (Fr. 32'387.-).
Per il mese di marzo 2014 (doc. 85) questi parametri
sono rimasti identici; è mutata solo la pigione.
Con il compimento dei 62 anni è giunta a termine
l'indennità di disoccupazione a cui la moglie aveva diritto ed essa è stata
posta al beneficio della rendita AVS anticipata (doc. 82). La Cassa ha così nuovamente
calcolato la PC dell'assicurato dal 1° aprile 2014 (doc. 89), tenendo conto d'un
canto della rendita AVS del marito (Fr. 10'584.-) e d'altro canto della rendita
AVS anticipata della moglie (Fr. 7'656.-).
La percezione di due rendite pensionistiche estere
decise dalle competenti autorità __________, e meglio per la moglie il 2
dicembre 2014 (doc. 165) con effetto retroattivo dal 1° aprile 2014 e per il
marito il 7 ottobre 2015 (doc. 169) con versamento retroattivo dal 2 aprile
2014, ha comportato, a favore dei coniugi, un'indubbia modifica delle loro condizioni
economiche.
Tale scoperta, nel 2018, da parte della Cassa, ha dato luogo alla necessità
di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato,
essendo mutati degli elementi di reddito. I nuovi fogli di calcolo allestiti il
15.
giugno 2018 (docc. 177-190) dal Servizio prestazioni complementari hanno
modificato la situazione del ricorrente. Più dettagliatamente, la Cassa di
compensazione ha aggiunto ai redditi dell'assicurato la rendita
pensionistica estera di Fr. 1'219.- per il marito e di Fr. 2'110.- per la
moglie dal 1° aprile al 31 dicembre 2014 (docc. 177 e 183), di Fr. 2'131.-
rispettivamente di Fr. 2'113.- nel 2015 (doc. 187), di Fr. 1'237.- e di Fr.
2'142.- per il 2016 (docc. 179 e 185), di Fr. 1'258.- per l'assicurato e di Fr.
2'178.- per sua moglie per il 2017 (doc. 189) e di Fr. 1'316.- e di Fr. 2'277.-
(doc. 181) dal 1° gennaio 2018 in poi.
In queste
circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche, che
non poteva sfuggire all’interessato malgrado gli importi non comunicati alla
Cassa non fossero particolarmente elevati, ha avuto quale conseguenza una
variazione favorevole della sua situazione materiale.
Pertanto, come
prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurato
avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione
l'aumento dei suoi redditi, affinché il suo diritto fosse così rivisto tenuto
conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA
33.2019.1
dell’11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA
36.2014.96
dell’11 marzo 2015 consid. 9).
2.8
Il ricorrente ritiene di
essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione del versamento delle due
rendite pensionistiche estere non deriverebbe da una negligenza grave ma,
semmai, lieve, spettando infatti alle preposte autorità __________ il compito
di informare le competenti autorità svizzere dell'esistenza di tali rendite. La
dimenticanza di tale comunicazione, che è stata accertata in Patria, non deve
essergli di nocumento in Svizzera.
Dalla documentazione agli atti emerge (in base alle traduzioni prodotte
agli atti) che entrambe le decisioni di attribuzione di una rendita
pensionistica al ricorrente e a sua moglie, emanate dal Fondo della Repubblica
per la previdenza pensionistica e di invalidità, Ufficio pensioni ed invalidità
secondo i contratti nazionali, dovevano essere notificate per via ufficiale
"All'organo estero di previdenza sociale"
che non è comunque nominativamente indicato e di cui non è specificato
l’indirizzo.
Ciò risulta dalla traduzione ufficiale delle decisioni del 2
dicembre 2014 (doc. 165) concernente __________ e del 7 ottobre 2015 (doc. 169)
riferita a RI 1.
Va qui rilevato che l'incipit di queste decisioni cita le
norme legali applicabili, fra cui il "contratto
internazionale di previdenza sociale stipulato con la Svizzera",
perciò l'organo estero di previdenza sociale doveva essere un'autorità svizzera
comunque non specificata.
A questo proposito occorre rilevare che nell'ambito della
richiesta di prestazioni complementari presentata a fine gennaio 2014,
l'istante aveva risposto alla domanda n. 25.01 sulle "Pensioni estere" indicando non una
cifra, ma che era "in corso",
mentre nella colonna riferita alla moglie ha tirato una riga.
Risulta, inoltre, che la Cassa cantonale di compensazione aveva
potuto subito accertare nel febbraio 2014 (doc. 52), per il tramite della Cassa
svizzera di compensazione (doc. 51), che l'assicurato non aveva diritto a una
rendita da parte del sistema assicurativo dello Stato __________ (doc. 50).
Pertanto, quando nel maggio 2014 è stata emanata la prima
decisione di concessione delle prestazioni complementari, nessun reddito estero
è stato inserito nel calcolo PC dell'assicurato.
2.9
La prevista (generica)
volontà di comunicazione dell’autorità __________ per le vie ufficiali alla
competente autorità svizzera in merito alla concessione di una rendita di
vecchiaia a favore dapprima della moglie del ricorrente il 2 dicembre 2014, poi
dell'assicurato il 7 ottobre 2015 non solleva comunque il ricorrente dalle sue
responsabilità. È infatti obbligo del beneficiario notificare immediatamente la
mutazione delle condizioni che danno diritto o determinano l’ampiezza delle PC.
In concreto ciò non è avvenuto.
Il ricorrente non poteva contare su un invio dell’autorità estera
a quella (neppure precisata nominativamente) svizzera e ritenere che ciò
potesse essere sufficiente.
Egli avrebbe dovuto
informare la Cassa cantonale delle decisioni __________, trasmettendole
direttamente una copia di queste decisioni per procedere al tempestivo
ricalcolo delle prestazioni di diritto.
Quando poi la moglie dell'assicurato ha compiuto 64 anni ed è
passata dal ricevere una rendita AVS anticipata a una rendita ordinaria, senza
tuttavia alcun cambiamento nell'importo versatole (doc. 111), formalmente il 12
marzo 2016 (doc. 116) la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione
valida dal 1° aprile 2016, che fissava il diritto dell'assicurato alle
prestazioni complementari a Fr. 1'728.- al mese, escluso il premio LAMal.
Come risulta dal foglio di calcolo annesso alla decisione (doc.
112), che l'interessato deve avere ricevuto, fra i redditi sono indicate
soltanto la rendita AVS di __________ di Fr. 7'692.- e la rendita AVS di RI 1
di Fr. 10'632.-.
Alla voce "Rendite estere"
è indicato "0", ossia
nessun importo.
A questa comunicazione (che conferma il mancato invio o la mancata
ricezione della decisione __________ da parte della Cassa di compensazione)
l'assicurato non ha reagito, egli non ha fatto presente alla Cassa di
compensazione che l'autorità __________ ha attribuito il 2 dicembre 2014 (doc.
165) alla moglie una rendita di vecchiaia di 17'841,67 __________ al mese dal
1° aprile 2014 a seguito della domanda presentata il 29 agosto 2014 e il 7
ottobre 2015 (doc. 169) una rendita di vecchiaia mensile di 10'310,50 __________
per sé dal 2 aprile 2014, stante la domanda del 7 aprile 2014.
La mancata comunicazione delle autorità estere, che non hanno informato
le autorità svizzere competenti di entrambe queste decisioni di attribuzione di
rendite pensionistiche, non può avere delle conseguenze per la Cassa, ma è
imputabile al ricorrente.
2.10
Il ricorrente non ha poi
reagito quando ha ricevuto la decisione del 12 marzo 2016, dato che la seconda
pagina di questa decisione prevede quattro titoli in grassetto che avrebbero
dovuto attirare la sua attenzione: “Informazioni
sul calcolo”, “Spese di malattia/ assistenza”,
“Obbligo d’informare” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina
cita la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.
L’assicurato era stato quindi debitamente reso attento per iscritto
dell’obbligo di “comunicare senza ritardo”
alla Cassa cantonale di compensazione “ogni
cambiamento delle condizioni personali e/o economiche.”. In
particolare, la decisione elenca quasi una ventina di situazioni possibili che
danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte degli assicurati. Per quel
che concerne la fattispecie in esame, nella distinta figura proprio l’”Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza
(per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)”.
All’insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di comunicare alla
Cassa che tanto lui quanto sua moglie percepivano una rendita di vecchiaia dal
loro Paese di origine (STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1
dell'11 febbraio 2019 consid. 10).
Va poi aggiunto che all’assicurato è stata anche trasmessa la
lettera che, per prassi, da metà dicembre 2017 la Cassa cantonale di
compensazione invia a tutti gli assicurati informando quale sarà il loro
diritto alle prestazioni complementari per l’anno seguente. Questa
comunicazione è accompagnata dal foglio di calcolo che spiega agli interessati
come si è giunti a stabilire l’importo di diritto. Di principio, questa
comunicazione si limita a ricordare agli assicurati a quanto ammonterà il loro
diritto l’anno successivo e quindi sostanzialmente non modifica tale diritto,
ossia non è considerata alla stregua di una decisione tanto che nemmeno è
munita dei rimedi di diritto e dunque non è come tale impugnabile (STCA
33.2019.1
dell'11 febbraio 2019 consid. 10).
In concreto, l'11 dicembre 2017 (doc. 126) la Cassa cantonale di
compensazione ha comunicato all'assicurato che dal 1° gennaio 2018 il suo
diritto alle prestazioni complementari rimaneva invariato a Fr. 1'728.- al
mese. Prestando attenzione al foglio di calcolo allegato, egli avrebbe quindi
dovuto rilevare l’assenza delle rendite __________ quale elemento del calcolo e,
come per la decisione del 12 marzo 2016, farlo presente all'amministrazione.
Infatti, per la natura stessa delle PC, l’introito di redditi o di
sostanza è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all’aiuto e
come tale deve essere segnalato alla Cassa.
Il ricorrente ha quindi violato il suo obbligo d’informazione nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai doveri
previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.
2.11
In conclusione, sottacendo alla
Cassa di compensazione i suoi nuovi redditi da pensione estera, l'assicurato non
li ha notificati come avrebbe dovuto fare. Questo suo agire costituisce un
comportamento che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve
essere qualificato come grave.
Infatti, l'avere omesso l’obbligatoria notifica di percepimento di
rendite estere e avere avuto almeno due occasioni per informare
l'amministrazione degli errori figuranti nei fogli di calcolo ricevuti
contestualmente alla decisione formale del 12 marzo 2016 e alla comunicazione
dell'11 dicembre 2017, e non avervi dato seguito, non può essere considerata
una semplice negligenza lieve e tale quindi da tutelare la sua buona fede.
Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha
negato la buona fede quale condizione del condono perfino nel
caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato
civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò
malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il
Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato
presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e
se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui
il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della
morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della
mamma anche dopo il suo decesso.
2.12
Alla luce di
quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della
domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA,
la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare
ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche del
richiedente.
Ne discende che la decisione di rifiuto del condono
deve essere confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti