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Decisione

33.2019.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 ottobre 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi fogli di

calcolo allestiti il 5 luglio 2018 (docc. 164-173) dal Servizio prestazioni

complementari hanno quindi modificato la situazione della ricorrente. Più

dettagliatamente, dal 1° gennaio 2014 in poi la Cassa di compensazione ha

sostituito la pigione lorda di Fr. 10'416.- con l'importo di Fr. 7'836.-.

In queste

circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche, che

non poteva sfuggire all’interessata giacché la diminuzione di Fr. 215.- al mese

su un canone di locazione di Fr. 868.- costituisce una riduzione di un quarto

dell'ammontare e quindi una parte particolarmente elevata, ha avuto quale

conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale. Pertanto,

come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI,

l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di

compensazione la riduzione delle sue spese riconosciute, affinché il suo

diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA

33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019; STCA

33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

2.10 La

ricorrente ritiene di essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione della

diminuzione della pigione non deriva da una negligenza grave, ma dal precario

stato di salute che non le permette, a causa dei gravi disturbi di vista, di

leggere e quindi apprendere le comunicazioni che l'amministrazione le ha

inviato. A comprova di questa situazione l'assicurata ha prodotto i referti

resi dal dr. med. __________ (nel luglio 2018) e dal PD dr. med. __________

(nell’ottobre 2018), i quali hanno indicato le conseguenze di tali problemi

nella sua quotidianità.

Richiamando le conclusioni tratte dai suoi due curanti, la

ricorrente ha dunque evidenziato che è causa della sua grave malattia agli

occhi che non può muoversi autonomamente e che non riesce a prendere conoscenza

degli atti amministrativi che le sono notificati. Di conseguenza, questi gravi

impedimenti fisici non le hanno permesso di essere messa nella condizione di

capire il tenore e l'estensione del suo obbligo di comunicare alla Cassa la

riduzione della pigione.

In sostanza, l'assicurata non è stata resa edotta sull'obbligo di

informazione, poiché non è stata in grado di leggere gli obblighi elencati

nelle decisioni di concessione delle prestazioni complementari.

Peraltro, tali condizioni di difficoltà erano già state segnalate

in occasione della revisione periodica del 2014 per mezzo di un foglio

accompagnatorio scritto a mano. Da quanto precede discende che la dimenticanza di

comunicare la modifica delle sue spese non deve esserle di nocumento.

2.11 Dalla documentazione agli atti

emerge che lo stato di salute della ricorrente è da tempo compromesso dal

profilo fisico e per quanto concerne la vista. Il dr. med. __________, FMH

malattie degli occhi, il 23 luglio 2018 (doc. 208) ha infatti diagnosticato

un'atrofia geografica bilaterale maculare, che al 1° dicembre 2017 dava un visus

all'occhio destro di 0,1 a un metro e all'occhio sinistro un visus che

le permetteva solo di contare le dita. Per lo specialista l'assicurata era

a quel momento (e da li in poi con tutta verosimiglianza) ipovedente a causa

dell'atrofia geografica retinica ed inabile al 100% in qualunque attività

visiva per lontano e per vicino.

Il 15 ottobre 2018 (doc. 217) il PD dr. med. __________, FMH

medicina interna e malattie infettive, ha scritto ai Servizi sociali del Comune

di domicilio dell'assicurata. L'intento del medico era una presa a carico

dell'interessata da parte degli assistenti sociali stante una situazione

personale in quel momento molto grave "in

quanto si sommano problemi fisici, di natura economica e di cecità che

necessitano una vostra presa a carico urgente". Nel suo scritto

il curante ha rilevato che l'assicurata viveva da sola e che poteva

fortunatamente contare sui vicini di casa che l'aiutavano e le portavano i

pasti, ma che rimaneva sottopeso con 35kg. Era inoltre presente un importante deficit

di vista, anche se l'interessata "riesce

ancora ad arrangiarsi da sola a casa senza aiuti, anche perché dice di non

poterselo permettere, tuttavia è in cura per una degenerazione della macula.".

A questo proposito occorre

rilevare che nell'ambito della revisione delle prestazioni complementari

presentata nel maggio 2014, allegato all'apposito modulo v'è uno scritto a mano

del seguente tenore (doc. 105):

" Affetta da

grave maculopatia degenerativa bilaterale con importante perdita visiva per cui

impossibilitata a leggere o scrivere qualsivoglia documento, formulario ecc. senza

aiuti di terzi.

Distinti saluti

[firma autografa di RI 1]

Ps Se necessario p.f. rivolgersi al fiscalista __________

__________".

L’assicurata ha indicato di essere stata operata agli occhi alla

Clinica oculistica dell'Ospedale __________ di __________ (si vedano anche i

doc. 63 e 64) e che da quel momento è sempre stata in cura dal dr. med. __________,

che l'ha visitata in almeno un paio di occasioni e che ha diagnosticato che la

vista sarebbe sempre più degenerata.

Il 30 settembre 2019 il giudice delegato ha inoltre accertato che,

nonostante le condizioni di salute l’assicurata vive da sola ancora oggi e ha

comunque una grande solidarietà da parte dei vicini e delle persone che abitano

nello stesso immobile, così come avvenuto maggio 2014 quando è stato stilato il

formulario di revisione periodica in presenza di un vicino di cui la signora RI

1 non ricorda il nome. In calce a quel modulo è indicato, a mano, che, se

necessario, la persona di riferimento sarebbe stata __________, che ancora oggi

si occupa delle sue dichiarazioni fiscali (doc. XI pag. 3).

L’assicurata ha evidenziato di avere patito per una meningite nel

corso del 2016 con debilitazione della memoria. In udienza ha evidenziato di

soffrire di un’osteoporosi e come "nel

passato ha subito diversi e molteplici ricoveri legati a mancamenti e problemi

cardiaci, (…) pesa 34 chilogrammi per un'altezza di 155 centimetri"

(doc. XI pag. 3) precisando che, anche se di rado, esce di casa da sola

limitando però il suo raggio di movimento autonomo alla strada che conosce.

2.12 Nel caso concreto

all’assicurata non va solo rimproverato il fatto di non avere notificato

tempestivamente la diminuzione della pigione che lei stessa ha chiesto alla

Fondazione proprietaria dello stabile, obbligo che non poteva manifestamente

sfuggirle, ma anche di avere con tutta verosimiglianza, al momento della

revisione del suo diritto alle PC nel maggio 2014, inserito nel formulario

ricevuto dalla Cassa, la cifra del canone locativo precedente la sua avvenuta

riduzione (Fr. 10'416.-).

Nel corso

dell’udienza del 30 settembre 2019 la signora RI 1 ha dichiarato di non

ricordare la circostanza di avere essa stessa redatto la cifra dell’ammontare

(erroneo) della locazione redigendo la cifra 10'416.- in risposta alla domanda

n. 13 (doc. XI pag. 2: "(…)

il giudice chiede alla signora RI 1 se le abbia scritte lei (in particolare

quella sul doc. 106, richiesta di revisione del 2 maggio 2014) di suo pugno.

L'assicurata indica di essersi probabilmente confusa, di non ricordare bene la

situazione se una cifra non corretta è stata indicata, come lo è stata, si è

trattato di un errore. La signora non ricorda di avere personalmente scritto

nel 2014 quanto emerge a pag. 106 degli atti della Cassa." e a pag. 3: "La signora ha compilato il formulario a casa sua alla

presenza di qualche vicino di cui non ricorda il nome e poi il formulario è

stato prodotto alla Cassa."). Nonostante tale lacuna mnemonica dell’assicurata, visto il tratto

incerto della cifra indicata di Fr. 10'416.-, che si apparenta alla firma

autografa posta sulla seconda pagina del predetto formulario ed è del tutto

simile al contenuto del documento 053, questa Corte ritiene, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante applicabile nelle assicurazioni

sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), che sia stata

l'assicurata stessa ad avere personalmente scritto a mano tale importo.

È invece ipotizzabile, così come sostenuto dalla ricorrente, che

la restante compilazione del formulario, così come l'apposizione della data in

calce al modulo e l’indicazione della persona cui fare riferimento nella

persona del fiscalista, sia avvenuta ad opera di una terza persona,

verosimilmente la medesima che ha redatto le esposte righe sulla grave

affezione agli occhi e sulle sue conseguenze sulla lettura e sulla scrittura da

Considerandi

parte dell'assicurata.

Da quanto precede discende che nel 2014, quando la ricorrente verosimilmente

aveva già problemi di vista che le rendevano difficoltosa la compilazione del

formulario di revisione periodica, essa ha prodotto all'Agenzia comunale AVS di

__________, che l’ha vidimato come "compilato

dal richiedente o dal suo rappresentante", il formulario con

inserito verosimilmente di suo pugno, la cifra errata della pigione.

Al documento è stata allegata la dichiarazione del 20 aprile 2010

(doc. 21) attestante una pigione di Fr. 868.- mensili – corrispondente a Fr.

10'416.- annui – e non quella di Fr. 7'836.- all'anno da poco tempo fissata, e

tale documento proviene dall’assicurata stessa e non dalla persona che l’ha

aiutata nella compilazione del formulario.

Anche qualora si volesse ammettere che l’indicazione fallace è

opera di una terza persona che ha aiutato l’assicurata nella compilazione del

formulario di revisione periodica, il rappresentato deve sopportare le

conseguenze dell’agire del rappresentante (STF 8C_563/2010 del 29 settembre

2010).

La ricorrente, che sostiene come già nel 2014 soffrisse di gravi

disturbi visivi che le rendevano difficile, se non quasi impossibile, leggere e

quindi venire a conoscenza del contenuto degli scritti che riceveva

dall'amministrazione, non è stata posta al beneficio di una curatela

amministrativa a suo favore (doc. 217), vive da sola e si muove senza aiuti di

terzi ancora oggi (2019) ancorché in un raggio limitato.

I problemi di salute e in particolare di vista dell’assicurata

sono indiziati dalle certificazioni del 2018 e non è qui necessario verificare

lo stato di salute della ricorrente nel 2014, alla luce di quanto esposto. Pur

prendendo atto della dichiarazione resa in sede di udienza dalla signora RI 1

secondo cui: "non era assolutamente sua

intenzione imbrogliare, ottenere delle prestazioni non dovute"

(doc. XI pag. 3), ciò non la solleva tuttavia dalle sue responsabilità in

ambito giuridico.

È infatti obbligo, legalmente esplicito, del beneficiario (ciò è notorio

anche senza la lettura delle avvertenze contenute nei formulari e nelle

decisioni), notificare immediatamente la mutazione delle condizioni personali

e/o materiali che danno diritto o determinano l’ampiezza delle PC. In concreto

ciò non è però avvenuto.

L’assicurata avrebbe dovuto informare subito la Cassa cantonale di

compensazione che la sua locatrice le aveva diminuito, dietro sua esplicita

richiesta, la pigione dal mese di gennaio 2014, trasmettendo direttamente una

copia della relativa lettera per procedere così al ricalcolo della prestazione

complementare. Peraltro, al momento di compilare il formulario di revisione

periodica, erano trascorsi poco più di tre mesi da quando l’assicurata aveva

ottenuto la riduzione della pigione e quindi RI 1 doveva ricordare tale

circostanza (l’evocata meningite con effetti sulla memoria essendo intervenuta

in epoca successiva) e indicarla all’amministrazione.

Quando ha preso atto dei dati inseriti dall'assicurata nel

formulario di revisione, il 26 maggio 2014 (doc. 113), la Cassa di

compensazione ha emesso una nuova decisione valida dal 1° maggio 2014, con cui

ha fissato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari in Fr.

560.

- al mese, escluso il premio LAMal. Trattandosi di importo identico al

periodo precedente, e ciò nonostante la diminuzione della pigione, l’assicurata

avrebbe dovuto immediatamente realizzare (e segnalare alla Cassa) la

discrepanza, ciò non è avvenuto.

Come risulta dal foglio di calcolo annesso alla decisione (doc.

110), che l'interessata deve avere ricevuto, fra le spese (uscite) è indicata

la pigione lorda di Fr. 10'416.-. A questa comunicazione, che conferma il

mancato invio alla Cassa di compensazione dello scritto del 3 febbraio 2014 con

cui la pigione dell'assicurata è stata diminuita a Fr. 653.- al mese

rispettivamente l'errata indicazione della pigione annua sul formulario per la

revisione periodica, l'insorgente, come indicato, non ha reagito, non facendo

presente all'amministrazione che la pigione annua lorda era stata in realtà diminuita

a Fr. 7'836.- dal 1° gennaio 2014.

2.13

Per quanto

concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che la

concerne, dovere di cui la ricorrente ha sostenuto di non essere stata al

corrente non avendo potuto, a causa dei suoi problemi visivi, leggere

attentamente e quindi prendere conoscenza del contenuto delle decisioni

inviatele dalla Cassa di compensazione, va osservato che quest'ultima è stata lineare

e generosa nello spiegare all'assicurata i suoi doveri. Sul foglio di calcolo

per la prestazione complementare allegato alla decisione del 26 maggio 2014, all’inizio

della prima pagina è infatti chiaramente indicato quanto segue (docc. 109 e

110):

" Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali

differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.

“L’obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione

allegata.”.

In effetti, la seconda pagina della decisione del 26 maggio 2014 prevede

quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/ assistenza”, “Obbligo d’informare” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina cita la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.

L’assicurata era stata quindi debitamente resa attenta per

iscritto dell’obbligo di “comunicare senza

ritardo” alla Cassa cantonale di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o

economiche”. In particolare, la decisione elenca quasi una ventina

di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte

degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta

figura proprio quale seconda voce la ”Variazione

del canone d'affitto”. All’insorgente non poteva pertanto sfuggire

questo suo obbligo di comunicare alla Cassa che v'era stata una diminuzione

della pigione (STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1

dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

Va poi aggiunto che all’assicurata è stata anche trasmessa la

lettera che, per prassi, da metà dicembre 2017 la Cassa cantonale di

compensazione invia a tutti gli assicurati informando quale sarà il loro

diritto alle prestazioni complementari per l’anno seguente. Questa

comunicazione è accompagnata dal foglio di calcolo che spiega agli interessati

come si è giunti a stabilire l’importo di diritto. Di principio, questa

comunicazione si limita a ricordare agli assicurati a quanto ammonterà il loro

diritto l’anno successivo e quindi sostanzialmente non modifica tale diritto,

ossia non è considerata alla stregua di una decisione tanto che nemmeno è

munita dei rimedi di diritto e dunque non è come tale impugnabile (STCA

33.2019.1

dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

In concreto, l'11 dicembre 2017 (doc. 133) la Cassa cantonale di

compensazione ha comunicato all'assicurata che dal 1° gennaio 2018 il suo

diritto alle prestazioni complementari rimaneva invariato a Fr. 558.- al mese. Prestando

attenzione al foglio di calcolo allegato, l'interessata avrebbe quindi dovuto

rilevare che la pigione ammontava a Fr. 10'416.- e, come per la decisione del

26.

maggio 2014, farlo presente all'amministrazione.

Nel caso in esame, la circostanza che le difficoltà visive abbiano

reso difficoltoso all'assicurata prendere conoscenza dei suoi doveri di

informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non può

metterla al riparo dal dovere rispondere delle conseguenze del suo agire. Dal

profilo giuridico, lo stato di salute dell’assicurata doveva condurla, in caso

di incapacità a leggere, a chiedere aiuto a terzi nella gestione dei suoi

rapporti con l’amministrazione. Come in effetti sembra sia avvenuto, siccome RI

1.

ha comunque dato seguito alla procedura della Cassa di revisione delle

prestazioni (doc. 109 e, in particolare, doc. 105 che indica il suo fiscalista

quale persona di riferimento). Di conseguenza, la mancata comunicazione della

modifica del canone di locazione è unicamente imputabile alla ricorrente, che

ora deve sopportarne le conseguenze.

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l’introito

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la

determinazione del diritto all’aiuto statale e come tale deve essere segnalato

alla Cassa di compensazione.

La ricorrente ha quindi violato il suo obbligo d’informazione nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai

doveri previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.

2.14

In conclusione, sottacendo

alla Cassa di compensazione la riduzione della sua pigione, l'assicurata non

l'ha notificata come avrebbe dovuto fare. Questo suo agire costituisce un

comportamento che deve essere qualificato come grave.

Infatti, l'avere omesso l’obbligatoria notifica di diminuzione

delle spese e avere avuto almeno due occasioni per informare l'amministrazione

degli errori figuranti nei fogli di calcolo ricevuti contestualmente alla

decisione formale del 26 maggio 2014 e alla comunicazione dell'11 dicembre

2017, e non avervi dato seguito, non può essere considerata una semplice

negligenza lieve e tale quindi da tutelare la sua buona fede. Lo stato di

salute della ricorrente non condurre a diversa conclusione.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha

negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso

di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un

vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha

continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha

rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di

compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore

pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.15

Alla luce di

quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della

domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA,

la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare

ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della

richiedente. La decisione di rifiuto del condono deve essere pertanto confermata

e il ricorso respinto. Considerata la gratuità della procedura (art. 61 lett. a

LPGA), l'istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente limitatamente

alle tasse e alle spese processuali (doc. I) diventa priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti