33.2019.12
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 ottobre 2019Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.12
TB
Lugano
16 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 aprile 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1 Nell'aprile 2010 (doc. 33) RI
1, 1940, ha presentato domanda di prestazioni complementari all'AVS facendo
presente che a causa di gravi problemi di salute e l'assenza di parenti a cui
chiedere aiuto, aveva consumato tutti i suoi risparmi.
Con decisione del 21 ottobre 2010 (doc. 56) la Cassa cantonale di
compensazione le ha attribuito le PC dal 1° dicembre 2010, computando nelle
spese riconosciute la pigione lorda dichiarata di Fr. 10'416.-.
1.2 Il 3 febbraio 2014 (doc. 143)
la locatrice dell'immobile in cui l'assicurata vive dal 1977 le ha comunicato
che la sua richiesta di diminuire la pigione era stata accolta nella misura di
Fr. 215.- al mese, cosicché dal 1° gennaio 2014 la pigione lorda era stata
ridotta a Fr. 653.- al mese, di cui Fr. 53.- quale acconto per le spese
accessorie.
1.3 Nell'ambito della revisione
periodica delle prestazioni avviata nel mese di maggio 2014 (doc. 85) dalla
Cassa di compensazione, il 13 maggio 2014 (doc. VI/6) l'assicurata ha risposto
alla domanda n. 13 indicando in Fr. 10'416.- l'importo della pigione annua
complessiva lorda e allegando, in particolare, la dichiarazione del 20 aprile
2010 (doc. 104) del locatore che attestava una pigione mensile lorda di Fr.
868.- (Fr. 815 + 53).
1.4 Il 26 maggio 2014 (doc. 113)
la Cassa di compensazione ha di conseguenza emanato una nuova decisione che dal
1° maggio 2014 ha fissato, come in precedenza (doc. 78), il diritto mensile
alle PC a Fr. 560.-, oltre al pagamento del premio LAMal, considerando sempre la
pigione lorda indicata di Fr. 10'416.-.
1.5 In occasione della seconda
revisione periodica del 21 aprile 2018 (doc. 137), l'assicurata ha dichiarato
il 4 giugno 2018 (doc. VI/5) che la pigione annua lorda era di Fr. 7'836.- e ha
allegato lo scritto del 3 febbraio 2014 (doc. 143) con cui la locatrice aveva
ridotto la pigione a Fr. 653.- al mese.
1.6 Dopo avere richiesto
all'assicurata (doc. VI/10) la conferma da parte della locatrice dell'ammontare
della pigione e delle spese accessorie (docc. VI/8 e VI/9), con decisione del 5
luglio 2018 (doc. VI/11) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto
alle prestazioni complementari, computando fra le spese la pigione lorda di Fr.
7'836.- realmente pagata dall'assicurata.
Pertanto, l’amministrazione le ha chiesto la restituzione delle PC
indebitamente percepite dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2018 per complessivi
Fr. 11'825.- e ha fissato in Fr. 343.- il diritto mensile alle prestazioni
complementari dal 1° gennaio 2018.
1.7 Il 27 luglio 2018 (doc. VI/3)
RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha formulato domanda di condono, facendo
valere sia la sua buona fede sia le gravi difficoltà economiche nel restituire
l'importo richiesto di Fr. 11'825.-.
L'assicurata ha innanzitutto evidenziato che il suo stato di
salute è da anni fortemente compromesso, essendo limitata nei movimenti e nella
cura dei suoi bisogni elementari.
La ricorrente non ha parenti né amici in grado di aiutarla, perciò
si affida alla buona volontà dei vicini di casa per fare fronte alle necessità
quotidiane quali la spesa, il bucato e le pulizie di casa.
L'assicurata ha soprattutto evidenziato che la grave malattia agli
occhi non le permette di vedere totalmente (doc. 208) e quindi di leggere e
capire gli atti amministrativi che riceve. Per questo motivo, non potendo
leggere l'elenco degli obblighi sul retro delle decisioni di concessione delle
PC, essa non sapeva del suo obbligo di informare la Cassa sull'avvenuta
riduzione della pigione. Va quindi ritenuta la sua buona fede e la grave
difficoltà economica in cui verserebbe se fosse negato il condono.
1.8 La Cassa di compensazione ha
emesso il 29 aprile 2019 (doc. A) la decisione su opposizione con cui ha
respinto l’opposizione dell’interessata del 7 dicembre 2018 (doc. VI/4) e ha
quindi confermato il diniego del condono manifestato con la decisione formale
del 16 novembre 2018 (doc. VI/2).
L'amministrazione ha dapprima
respinto la lamentela di mancata motivazione del rifiuto del condono, visto che
la decisione contestata indica che la richiesta di condono è stata respinta
poiché l'assicurata non ha dato seguito al suo obbligo di informare
sull'effettivo ammontare della pigione già in occasione della revisione
periodica del 2014.
Poi ha rilevato che ogni
decisione di PC inviatale contemplava l’obbligo di informarla di ogni modifica,
così come lo stesso formulario di richiesta delle prestazioni complementari.
Quanto alla riduzione della
pigione, la Cassa ha rilevato che è stata la stessa assicurata a richiederla
nel febbraio 2014 e che soli tre mesi dopo ha compilato il formulario di
revisione periodica del 2014 indicando il precedente canone di locazione
anziché quello diminuito pochi mesi prima.
La Cassa di compensazione ha
rimproverato all'assicurata che doveva sapere che questo elemento, per il quale
si era adoperata di persona per una sua diminuzione, avesse un'incidenza anche
sul suo diritto alle prestazioni complementari.
Infine, l'amministrazione ha
rilevato che il fatto che l'interessata sia affetta da un importante deficit
visivo (doc. 217) non le impedisce di arrangiarsi da sola a casa senza aiuti.
In conclusione, la mancata
informazione della riduzione della pigione configura una grave violazione dei
suoi obblighi, che esclude la tutela della buona fede dell'assicurata.
Mancando già la prima
condizione cumulativa della buona fede, l'amministrazione non ha esaminato la
seconda condizione dell'onere gravoso (art. 25 LPGA).
La Cassa ha infine indicato la
possibilità di pagamento rateale.
1.9 Il 31 maggio 2019 (doc. I) RI
1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione su
opposizione e di concederle il condono della somma da restituire di Fr. 11'825.-,
essendo dati entrambi i presupposti della buona fede e della grave difficoltà
finanziaria.
La ricorrente ha evidenziato che da diversi anni il suo stato di
salute è gravemente compromesso, circostanza che le ha impedito di prendere
conoscenza del suo obbligo di informare la Cassa e che è alla base del
malinteso nell'avere indicato in modo errato l'ammontare della pigione.
L'assicurata ha ribadito di essere limitata nei movimenti e nella cura dei
bisogni elementari, tanto che nelle attività quotidiane è aiutata dai suoi
vicini di casa.
L'insorgente ha criticato la Cassa che ha relativizzato il suo stato
di salute, benché sia stato definito molto grave dal dr. __________. A dire di
quest'ultimo, necessiterebbe di un aiuto a casa, ma l'assicurata non è in grado
di sostenerne il costo, perciò "è tenuta
ad arrangiarsi da sola".
Essa ha quindi contestato che sia in grado di fare fronte autonomamente alle
necessità quotidiane; semmai, si arrangia e fa capo alla generosità dei suoi
vicini di casa.
L'interessata ha poi ricordato di essere affetta da un'atrofia
geografica bilaterale maculare, che oltre a non permetterle di muoversi
autonomamente, fa sì che non riesca a prendere conoscenza degli atti
amministrativi che riceve. L'oculista l'ha infatti ritenuta inabile al 100% in
qualunque attività visiva per lontano e vicino (doc. 208). Questo deficit le ha
dunque impedito di leggere l'elenco degli obblighi figuranti nelle decisioni di
prestazioni complementari e quindi di essere messa nella condizione di capire
il tenore e l'estensione del suo obbligo di comunicare alla Cassa la riduzione
della pigione del 2014.
A tal proposito, l'insorgente ha rilevato di non avere inteso
correttamente quale fosse l'ammontare della pigione lorda che la stessa avrebbe
dovuto indicare e ciò a causa del suo stato di salute. Verosimilmente v'è stato
un malinteso in occasione della compilazione del formulario di revisione
periodica del 2014. Essa ha osservato di essere stata aiutata, probabilmente da
una vicina di casa, ed è "possibile che
in quella circostanza vi sia stata una certa confusione nel reperire la
documentazione atta a comprovare la pigione lorda annua (che era stata da poco
adeguata)." (doc. I punto 18). In effetti, in calce al
formulario v'è un appunto manoscritto da terzi riferito allo stato di salute
dell'assicurata.
D'avviso della ricorrente, tale circostanza avrebbe dovuto essere
considerata dalla Cassa e quindi relativizzata la circostanza del poco tempo
intercorso fra l'ottenimento della riduzione della pigione e la compilazione
del formulario di revisione del 2014.
Non va poi dimenticata la sua età, il fatto di essere sola e di
non avere nessuno che l'aiuti nelle questioni amministrative.
Pertanto, la ricorrente si attendeva dalla Cassa una maggiore
sensibilità nel valutare la particolare condizione in cui si è trovata e dunque,
anche alla luce della nota manoscritta, che fosse considerata in buona fede
nella notifica del formulario del 2014.
L'insorgente ha fatto altresì valere la condizione della grave
difficoltà finanziaria se dovesse restituire la somma richiestale, perciò i
presupposti del condono sono quindi indubbiamente dati.
1.10 Il 3 giugno 2019 (doc. III) il
giudice delegato ha chiesto alla Cassa di compensazione se con la decisione su
opposizione è stato effettivamente tolto l'effetto sospensivo e se il caso
della ricorrente è stato segnalato al Ministero Pubblico.
L'indomani (doc. IV), l'amministrazione ha risposto che con la
decisione non ha revocato l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso e che non
ha segnalato l'assicurata all'autorità penale.
1.11 Nella risposta del 13 giugno
2019 (doc. VI) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, giacché la
ricorrente, che non le ha tempestivamente comunicato il fatto che dal 1°
gennaio 2014 la pigione era diminuita di Fr. 215.- al mese, non può essere ritenuta
in buona fede. Tale circostanza è emersa durante la revisione periodica del
2018 confrontando il dato ivi indicato con quello scritto sul modulo della
revisione periodica del 2014.
La Cassa cantonale ha ritenuto priva di rilievo, ai fini della
causa, la ridotta capacità visiva della ricorrente, poiché la buona fede è a
priori esclusa quando i fatti che hanno comportato l'obbligo di restituzione
sono imputabili a un comportamento doloso o a una grave negligenza. In concreto
l'assicurata, beneficiaria di PC dal 2010 e che in seguito ha ricevuto altre
decisioni, non ha comunicato nulla riguardo all'intervenuta modifica della
pigione, perciò ha manifestamente disatteso l'obbligo di informare di cui all'art.
31 LPGA e all'art. 24 OPC-AVS/AI espressamente menzionato nelle decisioni e nei
conteggi di calcolo, oltre che nel formulario di richiesta delle PC. La mancata
comunicazione sull'arco di più anni configura una negligenza grave, ritenuto
come l'annuncio di una modifica dei presupposti del diritto deve avvenire
subito dopo il verificarsi del cambiamento e l'assicurato deve occuparsi
personalmente di questo suo obbligo (STF 9C_226/2011 del 15 luglio 2011 consid.
4.2).
1.12 Il legale della ricorrente ha
chiesto, il 19 giugno 2019 (doc. VIII), di “volere citare la signora RI 1
per un dibattimento affinché codesta Corte possa direttamente prendere
conoscenza dello stato di salute della ricorrente” trattandosi di una “circostanza
rilevante ai fini di causa e già evidenziata in sede di ricorso”. La
lettura del gravame (doc. I) permette di evidenziare come l’argomento
preminente del patrocinatore della signora RI 1 fosse l’incapacità
dell’assicurata di gestire autonomamente la domanda di revisione delle PC il 2
maggio 2014 (doc.107) siccome l’assicurata ipovedente e malata. Prendere atto,
da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni, nel corso di un’udienza, dello
stato di salute della signora RI 1, nel 2019 a oltre 5 anni dalla redazione del
doc. 107, è atto improbo per l’assenza delle necessarie conoscenze mediche, e,
soprattutto, ampiamente superato dalle certificazioni dei curanti della
ricorrente dott. __________, specialista FMH in malattie degli occhi (doc. 208,
certificato del 23 luglio 2018) e PD Dott. med. __________, specialista in
medicina interna (doc. 220; certificato del 15 ottobre 2018). L’udienza
richiesta è stata comunque indetta il 30 settembre 2019 (doc. XI) e, nel corso
della stessa, l’assicurata ha indicato di non ricordare “più di avere
personalmente scritto nel 2014 quanto emerge a pag. 106 degli atti della Cassa”,
ciò nonostante lo scritto doc. 053, redatto dalla ricorrente il 5 ottobre 2010,
rechi scritta la cifra 104'854 di pugno della signora RI 1, e “Vista la
netta somiglianza del modo di redigere la cifra appena riportata con
quella inserita nel formulario per la revisione delle PC del 2 maggio 2014
(doc. 106; di tre anni e mezzo successivo al documento appena citato 053), e
meglio vista la somiglianza delle cifre e della grafia con cui sono redatte sui
due documenti:10'416 (doc. 106) e 104'854 (doc. 053)”. Non sono state
acquisite ulteriori prove e non ne sono state prodotte di nuove nel corso
dell’udienza.
considerato in diritto
in ordine
2.1 Durante l'udienza di
discussione 30 settembre 2019, chiesta dall’avv. RA 1, il legale ha precisato
che “l’udienza odierna tende ad accertare <lo stato di salute
limitativo della ricorrente > (doc. VIII in medio) siccome elemento
probatorio rilevante … precisa di avere richiesto esclusivamente
un’udienza di natura probatoria e non ha, manifestamente, postulato un
dibattimento ai sensi dell’art. 6 CEDU come emerge chiaramente dallo
scritto 19 giugno 2019” (doc. XI pag. 2).
Da quanto precede discende che la richiesta del 19 giugno 2019
della ricorrente di indire un “dibattimento”, non costituiva una formale
richiesta di conseguire la “realizzazione effettiva di un processo equo”
(come rammenta la STF 8C_63/2019 dell’11 giugno 2019 riferita al dibattimento secondo
l’art. 6 CEDU).
2.2 La decisione
dell’amministrazione, al punto 3 del dispositivo, prevede come, “Nella
misura in cui la presente decisione diminuisce o sopprime delle prestazioni
correnti, il ricorso non ha effetto sospensivo”. L'interessata, pur
ritenendo che il suo ricorso contro la decisione su opposizione del 29 aprile
2019 dovesse beneficiare dell’effetto sospensivo, ha chiesto al Tribunale, alla
luce della generica indicazione della Cassa e nell’ipotesi di un’estensiva
interpretazione del concetto di diminuzione o soppressione delle prestazioni
correnti (per le quali è stata tolta la sospensione degli effetti in caso di
contestazione), di concedere l'effetto sospensivo al ricorso.
Il giudice delegato ha interpellato l'amministrazione per sapere
se, con la decisione oggetto del ricorso, fosse stato levato l'effetto
sospensivo (doc. III). La Cassa ha risposto, il 4 giugno 2019 (doc. IV), negando
che la decisione impugnata togliesse, al gravame, l’effetto sospensivo. La
richiesta dell’assicurata su questo punto diviene così priva d’oggetto e non
deve essere esaminata.
nel merito
2.3 L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.4 Secondo le norme appena
citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61
consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,
2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.5 Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio
una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998
n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97
consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare
tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechts-bewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente.
2.6 Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA,
la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA
superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere
computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la
pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo
massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non
è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura
la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della
decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di
essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;
DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.7 In
concreto, con decisione formale del 5 luglio 2018 la Cassa di compensazione ha ricalcolato
il diritto dell’assicurata alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2014
al 31 luglio 2018.
Quale motivazione per questa nuova decisione l’amministrazione ha
indicato che è stata emessa “in quanto
nell'anno 2014 ha chiesto una riduzione della pigione, la stessa è stata
accordata dal locatore per un importo di fr. 215.00. Tale comunicazione però
non è mai giunta al nostro servizio prestazione complementare.”.
L'amministrazione ha osservato che l’interessata non l'ha mai
informata che dal mese di gennaio 2014 la pigione lorda era diminuita di Fr.
215.- al mese e ciò, addirittura, su sua esplicita richiesta. Pertanto,
l'assicurata non poteva non sapere, quando nel maggio 2014 ha compilato il
formulario per la revisione periodica, che la pigione lorda annua in realtà
ammontava a Fr. 7'836.- e non più a Fr. 10'416.-. Tuttavia, la Cassa è venuta a
conoscenza di tale circostanza soltanto nel giugno 2018 con la ricezione del
nuovo questionario trasmessole nell'ambito della seconda revisione periodica,
perciò ha escluso la condizione della buona fede dell'assicurata. La Cassa ha pertanto
respinto l’istanza dell’interessata di condonarle l’importo da restituire di Fr.
11'825.- (doc. VI/2) formulata il 27 luglio 2018 (doc. VI/3) a seguito della
decisione di restituzione del 5 luglio 2018 (doc. VI/11), cresciuta
incontestata in giudicato.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato
rifiutato il condono e che debba quindi restituire le prestazioni ricevute in
più, poiché nella misura in cui ha serie difficoltà visive e quindi non è in
grado di leggere e comprendere gli atti amministrativi che le sono notificati,
non si può ritenere che essa abbia volontariamente ignorato l'obbligo di
informare la Cassa di compensazione dell'avvenuta riduzione della pigione nel
2014. Non essendo stata resa edotta di questo dovere siccome non in grado di
leggere l'elenco di tali obblighi trascritti nelle decisioni di concessione
delle prestazioni complementari, non le si può dunque imputare una negligenza
nel non avere segnalato alla Cassa di pagare una pigione inferiore a quella
computata. La sua buona fede, data dalle precarie condizioni di salute che non
l'hanno messa nelle condizioni di conoscere i suoi obblighi, deve quindi portare
al condono della somma da restituire. Non sono dati gli estremi per ritenere
che vi sia stata una negligenza grave da parte sua. La notifica della pigione
nel 2014 è stato il frutto di un malinteso laddove, aiutata da terzi, la
confusione nel cercare i documenti da produrre l'ha portata ad allegare alla
revisione periodica la dichiarazione relativa alla pigione precedente.
2.8 Per l'art. 28
cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare
gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi
diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv. 2 LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre, l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo
di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.9 In specie, la condizione
della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che sostiene come
l’assicurata abbia violato l’obbligo di informare il Servizio prestazioni
complementari della riduzione del canone di locazione. La ricorrente non l’ha
infatti avvisata che dal gennaio 2014 la pigione mensile è diminuita di Fr.
215.- al mese e che quindi l'importo annuo ammontava a Fr. 7'836.- e non più a
Fr. 10'416.-. Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione
personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo
del suo diritto alle prestazioni complementari.
Il diritto alle PC
dell’assicurata dal 1° gennaio 2014 (doc. 82) di Fr. 560.- mensili derivava dal
fatto che, conformemente alla dichiarazione del 20 aprile 2010 (doc. 21)
rilasciata dalla sua locatrice nell'ambito della richiesta di prestazioni
complementari formulata dall'assicurata quel giorno stesso (doc. 26), era stata
conteggiata nelle spese una pigione lorda annua di Fr. 10'416.-.
Dagli atti
risulta che in seguito l'assicurata ha chiesto la riduzione della pigione e che
con scritto del 3 febbraio 2014 (doc. 143) la locatrice gliel'ha accordata in
ragione di Fr. 215.- al mese, quindi fissandola dal 1° gennaio 2014 a Fr. 653.-
mensili, di cui Fr. 53.- a titolo di acconto per le spese di riscaldamento e
accessorie, corrispondenti a una spesa annua lorda di Fr. 7'836.-.
Il 2 maggio 2014
(doc. VI/6) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione delle PC per
l'anno 2014 e l'assicurata ha firmato l'apposito formulario il 13 maggio 2014
(doc. 106 e VI/5), in cui è indicata, a mano e con grafia incerta, la cifra di
Fr. 10'416 in risposta alla domanda n. 13 relativo all’ammontare della pigione
annua complessiva. La grafia con cui è redatta tale cifra è diversa rispetto a
quella che ha redatto il resto del formulario, in specie l’annotazione a pagina
105, ed è invece del tutto simile alla cifra complessiva riportata in calce al
documento 053 della Cassa.
L'amministrazione
ha così nuovamente calcolato le sue prestazioni complementari e, con decisione
del 26 maggio 2014 (doc. 113), ha fissato il diritto dell'assicurata in Fr. 560
mensili, in particolare computando nuovamente, come indicato dall'interessata
stessa, l'importo di Fr. 10'416 per la pigione lorda.
Questo nonostante
l'importo della pigione lorda che l'assicurata ha versato alla locatrice dal 1°
gennaio 2014 fosse in realtà inferiore (Fr. 7'836), circostanza che ha
comportato un indebito vantaggio economico in favore dell’assicurata con il
riconoscimento di PC non dovute da parte dell’amministrazione.
L'avvenuta scoperta
da parte della Cassa, nel 2018, che la pigione era in realtà diminuita, ha dato
luogo alla necessità di ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari
dell'assicurata, essendo mutato un elemento delle spese riconosciute.
Fatti
I nuovi fogli di
calcolo allestiti il 5 luglio 2018 (docc. 164-173) dal Servizio prestazioni
complementari hanno quindi modificato la situazione della ricorrente. Più
dettagliatamente, dal 1° gennaio 2014 in poi la Cassa di compensazione ha
sostituito la pigione lorda di Fr. 10'416.- con l'importo di Fr. 7'836.-.
In queste
circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche, che
non poteva sfuggire all’interessata giacché la diminuzione di Fr. 215.- al mese
su un canone di locazione di Fr. 868.- costituisce una riduzione di un quarto
dell'ammontare e quindi una parte particolarmente elevata, ha avuto quale
conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale. Pertanto,
come prescrivono gli artt. 28 e 31 LPGA, nonché l'art. 24 OPC-AVS/AI,
l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di
compensazione la riduzione delle sue spese riconosciute, affinché il suo
diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA
33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019; STCA
33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).
2.10 La
ricorrente ritiene di essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione della
diminuzione della pigione non deriva da una negligenza grave, ma dal precario
stato di salute che non le permette, a causa dei gravi disturbi di vista, di
leggere e quindi apprendere le comunicazioni che l'amministrazione le ha
inviato. A comprova di questa situazione l'assicurata ha prodotto i referti
resi dal dr. med. __________ (nel luglio 2018) e dal PD dr. med. __________
(nell’ottobre 2018), i quali hanno indicato le conseguenze di tali problemi
nella sua quotidianità.
Richiamando le conclusioni tratte dai suoi due curanti, la
ricorrente ha dunque evidenziato che è causa della sua grave malattia agli
occhi che non può muoversi autonomamente e che non riesce a prendere conoscenza
degli atti amministrativi che le sono notificati. Di conseguenza, questi gravi
impedimenti fisici non le hanno permesso di essere messa nella condizione di
capire il tenore e l'estensione del suo obbligo di comunicare alla Cassa la
riduzione della pigione.
In sostanza, l'assicurata non è stata resa edotta sull'obbligo di
informazione, poiché non è stata in grado di leggere gli obblighi elencati
nelle decisioni di concessione delle prestazioni complementari.
Peraltro, tali condizioni di difficoltà erano già state segnalate
in occasione della revisione periodica del 2014 per mezzo di un foglio
accompagnatorio scritto a mano. Da quanto precede discende che la dimenticanza di
comunicare la modifica delle sue spese non deve esserle di nocumento.
2.11 Dalla documentazione agli atti
emerge che lo stato di salute della ricorrente è da tempo compromesso dal
profilo fisico e per quanto concerne la vista. Il dr. med. __________, FMH
malattie degli occhi, il 23 luglio 2018 (doc. 208) ha infatti diagnosticato
un'atrofia geografica bilaterale maculare, che al 1° dicembre 2017 dava un visus
all'occhio destro di 0,1 a un metro e all'occhio sinistro un visus che
le permetteva solo di contare le dita. Per lo specialista l'assicurata era
a quel momento (e da li in poi con tutta verosimiglianza) ipovedente a causa
dell'atrofia geografica retinica ed inabile al 100% in qualunque attività
visiva per lontano e per vicino.
Il 15 ottobre 2018 (doc. 217) il PD dr. med. __________, FMH
medicina interna e malattie infettive, ha scritto ai Servizi sociali del Comune
di domicilio dell'assicurata. L'intento del medico era una presa a carico
dell'interessata da parte degli assistenti sociali stante una situazione
personale in quel momento molto grave "in
quanto si sommano problemi fisici, di natura economica e di cecità che
necessitano una vostra presa a carico urgente". Nel suo scritto
il curante ha rilevato che l'assicurata viveva da sola e che poteva
fortunatamente contare sui vicini di casa che l'aiutavano e le portavano i
pasti, ma che rimaneva sottopeso con 35kg. Era inoltre presente un importante deficit
di vista, anche se l'interessata "riesce
ancora ad arrangiarsi da sola a casa senza aiuti, anche perché dice di non
poterselo permettere, tuttavia è in cura per una degenerazione della macula.".
A questo proposito occorre
rilevare che nell'ambito della revisione delle prestazioni complementari
presentata nel maggio 2014, allegato all'apposito modulo v'è uno scritto a mano
del seguente tenore (doc. 105):
" Affetta da
grave maculopatia degenerativa bilaterale con importante perdita visiva per cui
impossibilitata a leggere o scrivere qualsivoglia documento, formulario ecc. senza
aiuti di terzi.
Distinti saluti
[firma autografa di RI 1]
Ps Se necessario p.f. rivolgersi al fiscalista __________
__________".
L’assicurata ha indicato di essere stata operata agli occhi alla
Clinica oculistica dell'Ospedale __________ di __________ (si vedano anche i
doc. 63 e 64) e che da quel momento è sempre stata in cura dal dr. med. __________,
che l'ha visitata in almeno un paio di occasioni e che ha diagnosticato che la
vista sarebbe sempre più degenerata.
Il 30 settembre 2019 il giudice delegato ha inoltre accertato che,
nonostante le condizioni di salute l’assicurata vive da sola ancora oggi e ha
comunque una grande solidarietà da parte dei vicini e delle persone che abitano
nello stesso immobile, così come avvenuto maggio 2014 quando è stato stilato il
formulario di revisione periodica in presenza di un vicino di cui la signora RI
1 non ricorda il nome. In calce a quel modulo è indicato, a mano, che, se
necessario, la persona di riferimento sarebbe stata __________, che ancora oggi
si occupa delle sue dichiarazioni fiscali (doc. XI pag. 3).
L’assicurata ha evidenziato di avere patito per una meningite nel
corso del 2016 con debilitazione della memoria. In udienza ha evidenziato di
soffrire di un’osteoporosi e come "nel
passato ha subito diversi e molteplici ricoveri legati a mancamenti e problemi
cardiaci, (…) pesa 34 chilogrammi per un'altezza di 155 centimetri"
(doc. XI pag. 3) precisando che, anche se di rado, esce di casa da sola
limitando però il suo raggio di movimento autonomo alla strada che conosce.
2.12 Nel caso concreto
all’assicurata non va solo rimproverato il fatto di non avere notificato
tempestivamente la diminuzione della pigione che lei stessa ha chiesto alla
Fondazione proprietaria dello stabile, obbligo che non poteva manifestamente
sfuggirle, ma anche di avere con tutta verosimiglianza, al momento della
revisione del suo diritto alle PC nel maggio 2014, inserito nel formulario
ricevuto dalla Cassa, la cifra del canone locativo precedente la sua avvenuta
riduzione (Fr. 10'416.-).
Nel corso
dell’udienza del 30 settembre 2019 la signora RI 1 ha dichiarato di non
ricordare la circostanza di avere essa stessa redatto la cifra dell’ammontare
(erroneo) della locazione redigendo la cifra 10'416.- in risposta alla domanda
n. 13 (doc. XI pag. 2: "(…)
il giudice chiede alla signora RI 1 se le abbia scritte lei (in particolare
quella sul doc. 106, richiesta di revisione del 2 maggio 2014) di suo pugno.
L'assicurata indica di essersi probabilmente confusa, di non ricordare bene la
situazione se una cifra non corretta è stata indicata, come lo è stata, si è
trattato di un errore. La signora non ricorda di avere personalmente scritto
nel 2014 quanto emerge a pag. 106 degli atti della Cassa." e a pag. 3: "La signora ha compilato il formulario a casa sua alla
presenza di qualche vicino di cui non ricorda il nome e poi il formulario è
stato prodotto alla Cassa."). Nonostante tale lacuna mnemonica dell’assicurata, visto il tratto
incerto della cifra indicata di Fr. 10'416.-, che si apparenta alla firma
autografa posta sulla seconda pagina del predetto formulario ed è del tutto
simile al contenuto del documento 053, questa Corte ritiene, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante applicabile nelle assicurazioni
sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), che sia stata
l'assicurata stessa ad avere personalmente scritto a mano tale importo.
È invece ipotizzabile, così come sostenuto dalla ricorrente, che
la restante compilazione del formulario, così come l'apposizione della data in
calce al modulo e l’indicazione della persona cui fare riferimento nella
persona del fiscalista, sia avvenuta ad opera di una terza persona,
verosimilmente la medesima che ha redatto le esposte righe sulla grave
affezione agli occhi e sulle sue conseguenze sulla lettura e sulla scrittura da
Considerandi
parte dell'assicurata.
Da quanto precede discende che nel 2014, quando la ricorrente verosimilmente
aveva già problemi di vista che le rendevano difficoltosa la compilazione del
formulario di revisione periodica, essa ha prodotto all'Agenzia comunale AVS di
__________, che l’ha vidimato come "compilato
dal richiedente o dal suo rappresentante", il formulario con
inserito verosimilmente di suo pugno, la cifra errata della pigione.
Al documento è stata allegata la dichiarazione del 20 aprile 2010
(doc. 21) attestante una pigione di Fr. 868.- mensili – corrispondente a Fr.
10'416.- annui – e non quella di Fr. 7'836.- all'anno da poco tempo fissata, e
tale documento proviene dall’assicurata stessa e non dalla persona che l’ha
aiutata nella compilazione del formulario.
Anche qualora si volesse ammettere che l’indicazione fallace è
opera di una terza persona che ha aiutato l’assicurata nella compilazione del
formulario di revisione periodica, il rappresentato deve sopportare le
conseguenze dell’agire del rappresentante (STF 8C_563/2010 del 29 settembre
2010).
La ricorrente, che sostiene come già nel 2014 soffrisse di gravi
disturbi visivi che le rendevano difficile, se non quasi impossibile, leggere e
quindi venire a conoscenza del contenuto degli scritti che riceveva
dall'amministrazione, non è stata posta al beneficio di una curatela
amministrativa a suo favore (doc. 217), vive da sola e si muove senza aiuti di
terzi ancora oggi (2019) ancorché in un raggio limitato.
I problemi di salute e in particolare di vista dell’assicurata
sono indiziati dalle certificazioni del 2018 e non è qui necessario verificare
lo stato di salute della ricorrente nel 2014, alla luce di quanto esposto. Pur
prendendo atto della dichiarazione resa in sede di udienza dalla signora RI 1
secondo cui: "non era assolutamente sua
intenzione imbrogliare, ottenere delle prestazioni non dovute"
(doc. XI pag. 3), ciò non la solleva tuttavia dalle sue responsabilità in
ambito giuridico.
È infatti obbligo, legalmente esplicito, del beneficiario (ciò è notorio
anche senza la lettura delle avvertenze contenute nei formulari e nelle
decisioni), notificare immediatamente la mutazione delle condizioni personali
e/o materiali che danno diritto o determinano l’ampiezza delle PC. In concreto
ciò non è però avvenuto.
L’assicurata avrebbe dovuto informare subito la Cassa cantonale di
compensazione che la sua locatrice le aveva diminuito, dietro sua esplicita
richiesta, la pigione dal mese di gennaio 2014, trasmettendo direttamente una
copia della relativa lettera per procedere così al ricalcolo della prestazione
complementare. Peraltro, al momento di compilare il formulario di revisione
periodica, erano trascorsi poco più di tre mesi da quando l’assicurata aveva
ottenuto la riduzione della pigione e quindi RI 1 doveva ricordare tale
circostanza (l’evocata meningite con effetti sulla memoria essendo intervenuta
in epoca successiva) e indicarla all’amministrazione.
Quando ha preso atto dei dati inseriti dall'assicurata nel
formulario di revisione, il 26 maggio 2014 (doc. 113), la Cassa di
compensazione ha emesso una nuova decisione valida dal 1° maggio 2014, con cui
ha fissato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari in Fr.
560.
- al mese, escluso il premio LAMal. Trattandosi di importo identico al
periodo precedente, e ciò nonostante la diminuzione della pigione, l’assicurata
avrebbe dovuto immediatamente realizzare (e segnalare alla Cassa) la
discrepanza, ciò non è avvenuto.
Come risulta dal foglio di calcolo annesso alla decisione (doc.
110), che l'interessata deve avere ricevuto, fra le spese (uscite) è indicata
la pigione lorda di Fr. 10'416.-. A questa comunicazione, che conferma il
mancato invio alla Cassa di compensazione dello scritto del 3 febbraio 2014 con
cui la pigione dell'assicurata è stata diminuita a Fr. 653.- al mese
rispettivamente l'errata indicazione della pigione annua sul formulario per la
revisione periodica, l'insorgente, come indicato, non ha reagito, non facendo
presente all'amministrazione che la pigione annua lorda era stata in realtà diminuita
a Fr. 7'836.- dal 1° gennaio 2014.
2.13
Per quanto
concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che la
concerne, dovere di cui la ricorrente ha sostenuto di non essere stata al
corrente non avendo potuto, a causa dei suoi problemi visivi, leggere
attentamente e quindi prendere conoscenza del contenuto delle decisioni
inviatele dalla Cassa di compensazione, va osservato che quest'ultima è stata lineare
e generosa nello spiegare all'assicurata i suoi doveri. Sul foglio di calcolo
per la prestazione complementare allegato alla decisione del 26 maggio 2014, all’inizio
della prima pagina è infatti chiaramente indicato quanto segue (docc. 109 e
110):
" Il calcolo è da verificare. Siete pregati di comunicarci eventuali
differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni.
“L’obbligo di informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione
allegata.”.
In effetti, la seconda pagina della decisione del 26 maggio 2014 prevede
quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/ assistenza”, “Obbligo d’informare” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina cita la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.
L’assicurata era stata quindi debitamente resa attenta per
iscritto dell’obbligo di “comunicare senza
ritardo” alla Cassa cantonale di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o
economiche”. In particolare, la decisione elenca quasi una ventina
di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte
degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta
figura proprio quale seconda voce la ”Variazione
del canone d'affitto”. All’insorgente non poteva pertanto sfuggire
questo suo obbligo di comunicare alla Cassa che v'era stata una diminuzione
della pigione (STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1
dell'11 febbraio 2019 consid. 10).
Va poi aggiunto che all’assicurata è stata anche trasmessa la
lettera che, per prassi, da metà dicembre 2017 la Cassa cantonale di
compensazione invia a tutti gli assicurati informando quale sarà il loro
diritto alle prestazioni complementari per l’anno seguente. Questa
comunicazione è accompagnata dal foglio di calcolo che spiega agli interessati
come si è giunti a stabilire l’importo di diritto. Di principio, questa
comunicazione si limita a ricordare agli assicurati a quanto ammonterà il loro
diritto l’anno successivo e quindi sostanzialmente non modifica tale diritto,
ossia non è considerata alla stregua di una decisione tanto che nemmeno è
munita dei rimedi di diritto e dunque non è come tale impugnabile (STCA
33.2019.1
dell'11 febbraio 2019 consid. 10).
In concreto, l'11 dicembre 2017 (doc. 133) la Cassa cantonale di
compensazione ha comunicato all'assicurata che dal 1° gennaio 2018 il suo
diritto alle prestazioni complementari rimaneva invariato a Fr. 558.- al mese. Prestando
attenzione al foglio di calcolo allegato, l'interessata avrebbe quindi dovuto
rilevare che la pigione ammontava a Fr. 10'416.- e, come per la decisione del
26.
maggio 2014, farlo presente all'amministrazione.
Nel caso in esame, la circostanza che le difficoltà visive abbiano
reso difficoltoso all'assicurata prendere conoscenza dei suoi doveri di
informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non può
metterla al riparo dal dovere rispondere delle conseguenze del suo agire. Dal
profilo giuridico, lo stato di salute dell’assicurata doveva condurla, in caso
di incapacità a leggere, a chiedere aiuto a terzi nella gestione dei suoi
rapporti con l’amministrazione. Come in effetti sembra sia avvenuto, siccome RI
1.
ha comunque dato seguito alla procedura della Cassa di revisione delle
prestazioni (doc. 109 e, in particolare, doc. 105 che indica il suo fiscalista
quale persona di riferimento). Di conseguenza, la mancata comunicazione della
modifica del canone di locazione è unicamente imputabile alla ricorrente, che
ora deve sopportarne le conseguenze.
Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l’introito
rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o
la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la
determinazione del diritto all’aiuto statale e come tale deve essere segnalato
alla Cassa di compensazione.
La ricorrente ha quindi violato il suo obbligo d’informazione nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai
doveri previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.
2.14
In conclusione, sottacendo
alla Cassa di compensazione la riduzione della sua pigione, l'assicurata non
l'ha notificata come avrebbe dovuto fare. Questo suo agire costituisce un
comportamento che deve essere qualificato come grave.
Infatti, l'avere omesso l’obbligatoria notifica di diminuzione
delle spese e avere avuto almeno due occasioni per informare l'amministrazione
degli errori figuranti nei fogli di calcolo ricevuti contestualmente alla
decisione formale del 26 maggio 2014 e alla comunicazione dell'11 dicembre
2017, e non avervi dato seguito, non può essere considerata una semplice
negligenza lieve e tale quindi da tutelare la sua buona fede. Lo stato di
salute della ricorrente non condurre a diversa conclusione.
Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha
negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso
di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un
vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha
continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha
rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di
compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore
pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui
il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della
morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della
mamma anche dopo il suo decesso.
2.15
Alla luce di
quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della
domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA,
la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare
ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della
richiedente. La decisione di rifiuto del condono deve essere pertanto confermata
e il ricorso respinto. Considerata la gratuità della procedura (art. 61 lett. a
LPGA), l'istanza di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente limitatamente
alle tasse e alle spese processuali (doc. I) diventa priva di oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti