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Decisione

33.2019.13

Restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite.Assic.to non ha dichiarato il valore degli oggetti di culto collezionati negli anni.Determinazione del valore della sostanza mobiliare

21 ottobre 2019Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I. L'insorgente

non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la verifica della correttezza dell’ordine di restituzione

emesso dalla Cassa nei confronti di RI 1 per le prestazioni complementari

apparentemente indebitamente percepite dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2016,

che l’amministrazione ha calcolato essere pari a Fr. 13'538.-.

3.

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di

lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi

d'assicurazione sociale.

Giusta l'art. 28 cpv. 2

LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente

tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire

le prestazioni assicurative

Inoltre, per l'art. 31

cpv. 1 LPGA l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la

prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per

l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (art. 31 cpv. 2 LPGA).

Infine, per quanto concerne

specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI prevede

che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il

terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve

comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni

complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione

importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri

della famiglia dell'avente diritto.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi

in gravi difficoltà.

Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto

di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in

cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un

atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione

più lungo, quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare

della restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del

21.

giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il

Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla

riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.

consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di

restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite

siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

4.

Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA,

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle

prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono

ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va

dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione

processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129

V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;

STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o

mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai

sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della

procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti

nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del

processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura

applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non

possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.

141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a

ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea

e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi

devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da

modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a

un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi

mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che

giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF

118.

II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili

nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state

oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente

esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V

46.

consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di

calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata

dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V

483.

consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c).

Per determinare se

è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,

occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua

pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V

383.

consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione

(DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi

legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi

uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto

a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In

particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione

dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un

certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la

decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di

diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione

iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28

febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009,

consid. 4.1.2).

5.

In

concreto, con decisione formale del 14 gennaio 2016 (doc. V/3) la Cassa

cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni

complementari dal 1° gennaio 2009 e quale motivazione per questa nuova

decisione ha indicato:

"

In considerazione degli atti istruttori

raccolti dal Ministero Pubblico nell'ambito del procedimento penale aperto nei

suoi confronti (INC.2014.__________) e preso atto della perizia del 3 settembre

2015.

rispettivamente del valore stimato degli oggetti di sua proprietà, a

fronte quindi della sostanza mobiliare detenuta valutata al valore venale per

quanto attiene a detti oggetti (art. 17 LPC) e accumulata nel corso degli anni

ma mai dichiarata in violazione dell'obbligo di informare che le incombe (artt.

31.

LPGA e 24 OPC-AVS/AI), dopo ricalcolo del suo diritto alla PC, è data la

restituzione delle prestazioni percepite indebitamente negli ultimi sette anni

e meglio dal 1. gennaio 2009 al 31 gennaio 2016 in virtù dei combinati artt. 25

LPGA e 31 LPC.".

La restituzione di prestazioni

complementari si imporrebbe quindi a seguito dell’emersione di sostanza

mobiliare che l’assicurato non ha mai dichiarato alla Cassa.

L'amministrazione ha quindi ricalcolato

le prestazioni complementari mensili di diritto dell’assicurato per quel

periodo, diminuendole; in seguito, ha determinato l’importo chiesto in

restituzione.

Concretamente, essa ha stabilito che

dal 1° gennaio 2009 l’interessato aveva diritto alle PC in misura inferiore

rispetto a quanto deciso in precedenza e, constatato quindi un indebito riconoscimento

di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, la Cassa di compensazione ha chiesto

all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 24'626.- erroneamente versata

dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2016, corrispondente alla differenza fra le

PC incassate in quel periodo e le prestazioni complementari di diritto nel

medesimo lasso di tempo.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato

l'ammontare da restituire stabilito dall'amministrazione, poiché esso non

terrebbe conto in modo corretto degli acquisti degli oggetti di culto che sono

stati effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012, così come risulta dalla

documentazione doganale del 5 maggio 2015 inviata al Procuratore generale

nell'ambito dell'inchiesta penale. A suo dire, l'importo da restituire

ammonterebbe invece a Fr. 11'245,30.

6.

Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed.,

la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il

cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni

complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni

(cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost.

fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e

i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a

favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965

entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al

"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La

LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e

invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460.

nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

7.

In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti

abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno

diritto a una rendita AI.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi

computabili, fra i quali vi sono:

" c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un

decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37.

500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno

diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 000 franchi è

preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite,

le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e

dell'AI;".

8.

Oggetto

di contestazione fra le parti è la sostanza computabile, che in un primo tempo

la Cassa di compensazione, con la decisione formale del 14 gennaio 2016 con cui

ha determinato l'ammontare da restituire, ha calcolato partendo dalla stima

peritale di Fr. 60'000.- di tutti gli oggetti di culto di proprietà

dell'interessato (circa 300) effettuata il 3 settembre 2015 da un esperto su

ordine del Ministero pubblico.

A questa cifra, per certi anni ha

aggiunto l'importo di Fr. 18'600.- dichiarato dall'assicurato il 28 settembre

2015.

(doc. 62) quale provento della vendita di alcuni di questi oggetti e per determinati

anni ha anche computato il costo degli acquisti di altri oggetti avvenuti

durante quel periodo basandosi sulla dichiarazione doganale del 5 maggio 2015

(doc. A2).

Come risulta dai fogli di calcolo

allegati alla decisione di restituzione, l'amministrazione ha così stabilito gli

"altri beni" in Fr. 78'600.- (Fr. 60'000 + Fr. 18'600) per l'anno

2009, in Fr. 87'583.- (Fr. 78'600 + Fr. 8'983) per il 2010, in Fr. 93'898.-

(Fr. 78'600 + Fr. 8'983 + Fr. 6'315) per l'anno 2011, in Fr. 98'163.- (Fr.

78'600 + Fr. 8'983 + Fr. 6'315 + Fr. 4'265) per gli anni 2012 e 2013 e in Fr.

60'000.- per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Con la decisione su opposizione del 2

maggio 2019 (doc. A1), la Cassa di compensazione ha modificato la propria

pretesa, nel senso che ha dedotto dalla cifra inizialmente richiesta la parte

corrispondente al periodo dal 1° gennaio 2009 al 10 luglio 2010 (Fr. 6'000.-)

per intervenuta prescrizione accertata in sede penale (doc. 318).

Inoltre, in considerazione del

conteggio prodotto dall'assicurato, l'amministrazione ha dedotto anche l'importo

di Fr. 5'088.- corrispondente all'eliminazione degli importi relativi agli

acquisti di oggetti di culto avvenuta negli anni 2010, 2011 e 2012 e alla

modifica degli averi a risparmio, per un ammontare totale da restituire di Fr.

13'538.-, contro i precedenti Fr. 24'626.- (Fr. 24'626 - Fr. 6'000 - Fr.

5'088).

Il ricorrente chiede ora al TCA di

prendere in considerazione il conteggio che ha allestito a seguito della

sentenza penale e che ha prodotto alla Cassa di compensazione prima

dell'emanazione della decisione su opposizione, visto che quest'ultima l'ha

fatto proprio solo in parte (doc. A1). A suo dire, la cifra da restituire

sarebbe infatti pari a Fr. 11'245,30, dovendo sostanzialmente considerare gli

oggetti comperati negli anni non al loro prezzo di acquisto, ma al valore

venale che, sulla base delle risultanze della perizia fatta esperire dal

Ministero Pubblico, può essere ritenuto il triplo di quello di partenza.

9.

Il

TCA evidenzia che tanto la soluzione proposta dalla Cassa di compensazione

quanto quella del ricorrente sono errate.

Il 2 settembre 2015 (doc. 32) il perito

nominato dal Procuratore generale ha rilasciato la sua valutazione dei circa

300.

oggetti di fabbricazione __________ per il mercato __________ rinvenuti a

casa dell'interessato, stimandone il valore venale in Fr. 60'000.-.

Tutte le istanze penali non si sono

scostate da questa cifra e nemmeno questo Tribunale ha motivo di farlo.

Occorre innanzitutto eliminare, come ha

poi correttamente fatto la Cassa cantonale di compensazione nella decisione su

opposizione, gli importi degli acquisti effettuati dall'assicurato negli anni

2010, 2011 e 2012 figuranti nella dichiarazione del 5 maggio 2015 (doc. A2)

rilasciata dall'Amministrazione federale delle dogane all'indirizzo del

Ministero Pubblico.

In effetti, il valore dichiarato alla

dogana svizzera degli oggetti importati da __________ è già compreso nella

valutazione peritale del 2 settembre 2015 del loro valore commerciale, fissato

in Fr. 60'000.-.

Per lo stesso motivo, contrariamente a

quanto preteso dal ricorrente, nemmeno i soldi spesi per l'acquisto dei beni in

questione - oggetti comprati peraltro a un prezzo di favore siccome

l'assicurato parlava bene la lingua del posto, essendosi integrato nella

mentalità e nella cultura locale (doc. 23) - possono essere dedotti dal valore

venale stimato dal perito incaricato dal Procuratore generale.

Men che meno, tale deduzione può

avvenire in ragione di tre volte il prezzo di acquisto dei pezzi importati in

virtù del fatto che l'importo totale speso in __________ per gli oggetti

formanti la sua collezione d'arte __________, pari a circa Fr. 20'000.- secondo

la predetta dichiarazione doganale, ha un valore di mercato che è stato stimato

in Fr. 60'000.- e quindi è pari a tre volte il prezzo di acquisto.

Non v'è infatti alcuna ragione per

applicare questo fattore di moltiplicazione, non fosse altro perché gli oggetti

che sono stati valutati dal perito costituiscono l'intera collezione che

l'assicurato ha gradatamente costituito nell'arco di 20 anni, visto che è dal

1994.

che si reca in __________ (doc. 22: verbale di interrogatorio del 4

dicembre 2014), e non è il frutto di compravendite avvenute soltanto negli anni

2010-2012.

I soldi che il ricorrente ha speso nel

corso degli anni per comperare gli oggetti inerenti alla cultura __________ che

erano presenti al momento della perquisizione effettuata il 4 dicembre 2014

(doc. 18) da parte degli inquirenti penali, si ritrovano ora sotto forma di

oggettistica che è stata valutata in Fr. 60'000.- dal perito il 2 settembre

2015.

(docc. 32-44).

Medesimo discorso vale per l'ammontare

di Fr. 18'600.- che l'assicurato ha dichiarato alla Cassa di compensazione il

29.

settembre 2015 (doc. 62) come derivante dalla compravendita a un privato di

oggetti di culto __________.

Infatti, al momento in cui il perito ha

valutato la collezione d'arte __________ del ricorrente, ossia il 2 settembre

2015, gli oggetti che l'assicurato ha dichiarato avere venduto durante il 2015

facevano già parte dei circa 300 oggetti rinvenuti e fotografati dagli

inquirenti durante la perquisizione di un anno prima e sui quali il perito si è

basato per stimare il valore di mercato dell'intera collezione. Pertanto, si

deve ritenere che il prezzo di compravendita di Fr. 18'600.- era già compreso ed

integrato nel valore complessivo di Fr. 60'000.- e, come tale, non può dunque

essere più aggiunto al valore peritale dell'intera collezione.

Da quanto precede discende che per

determinare il diritto del ricorrente alle prestazioni complementari occorre

tenere conto, per tutti gli anni per i quali la Cassa di compensazione ha

chiesto all'assicurato la restituzione, di "altri fattori della

sostanza" in ragione di Fr. 60'000.-.

Peraltro, non va dimenticato che la

Corte di appello e di revisione penale ha ritenuto l'assicurato colpevole di

avere infranto l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC per non avere segnalato l'accumulo

costante di sostanza mobiliare tra l'11 luglio 2010 e il 3 settembre 2015 per

un valore complessivo di Fr. 60'000.-.

10.

Sulla

scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata e gli

atti vanno retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione, affinché ricalcoli

il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente computando quali

"altri beni" l'ammontare di Fr. 60'000.- dal 1° luglio 2010 al 31

gennaio 2016.

L'indicazione del 31 dicembre 2016 nella

decisione su opposizione è frutto di un manifesto errore di battitura, dato che

la decisione formale di restituzione è stata emessa il 14 gennaio 2016 e

l'amministrazione ha giustamente calcolato fino alla fine di quel mese gli

importi indebitamente percepite da restituire.

11.

Nel

suo ricorso l'assicurato ha postulato il riconoscimento del gratuito patrocinio

per la sede amministrativa, visto che la Cassa gliel'ha negato tenuto conto sia

del principio inquisitorio sia del fatto che l'importo chiesto in restituzione

è stato ridotto per intervenuta prescrizione dell'azione penale e non perché è

stata accolta la tesi dell'assicurato.

Va qui rilevato che già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi, per l'assicurazione invalidità: DTF 114 V 228, per l'assicurazione

contro gli infortuni: DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva

riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito

patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di

assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi

presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve

trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato

e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202

consid. 4a e 372 consid. 5b).

L'allora TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la

concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (SVR

2000.

KV Nr. 2, consid. 4c, pag. 6, in fine).

L'art. 37 cpv. 4 LPGA, relativo alla

rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede

che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del

patrocinio gratuito.

Qualora, dunque, un assicurato non

disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano

sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di

ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella

procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL

Nr. 4).

Secondo la dottrina, il

fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la

formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella

"se le circostanze lo giustificano", significa che il

legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il

gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 35 ad

art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA,

la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag.

529).

Per il resto, quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).

La concretizzazione delle

singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri

applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).

Quindi, le tre condizioni cumulative

per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora

l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il

richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12

febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF

125.

V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I

323.

consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

Queste condizioni di concessione dell'assistenza

giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida dell'art. 4 vCost. fed.,

sono applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere

giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre 2004,

consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2). Tuttavia, la questione di

sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più

severi nella procedura amministrativa (Kieser,

ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, n.

28.

e n. 35 ad art. 37, pagg. 528 e 530).

A tal proposito, occorre tenere conto

delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di

procedura applicabili, così come delle specificità della procedura

amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla

complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti

la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura.

Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura

è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione

giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste

soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità

della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in

grado di farvi fronte da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2; SVR 2007 EL Nr. 7,

consid. 5.2.2).

La necessità di patrocinio da parte di

un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia

dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità

delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal

richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.

DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure

se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali

o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich

nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil

schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen

lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere

Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il gratuito

patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può

essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005,

consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;

per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata

nuovamente nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

12.

Nel

caso concreto, la scrivente Corte rileva che dagli atti risulta che il 29

settembre 2015 (doc. 62) l'amministrazione ha ricevuto uno scritto

dell'assicurato con cui è stata informata che aveva effettuato una vendita di

oggetti di culto __________ a un privato per la somma di Fr. 18'600.-.

Due mesi dopo, il 2

dicembre 2015 (doc. 64), l'assicurato ha nuovamente scritto alla Cassa

cantonale di compensazione informandola su un cambiamento della sua situazione

patrimoniale. Riferendosi alla sua dichiarazione di imposta 2014 che le ha

trasmesso, l'assicurato ha attirato l'attenzione della Cassa sul fatto che

aveva dichiarato una collezione di manufatti __________ per un valore che è

stato stimato in Fr. 60'000.-. Inoltre, egli ha precisato che se da una parte

la perizia teneva conto del valore di mercato degli oggetti in Svizzera,

tuttavia dall'altra parte il reale importo d'acquisto era nettamente inferiore.

Egli l'aveva situato fra

i Fr. 20'000.- e i Fr. 25'000.-, specificando di avere acquistato tutti gli

oggetti direttamente in __________.

Alla luce di come si sono

svolti i fatti esposti, d’avviso di questo TCA nel caso di specie faceva

difetto la necessità di un patrocinio dell’interessato per difendere i suoi

interessi davanti alla Cassa cantonale di compensazione.

I predetti scritti sono

infatti sufficienti per concludere che, pur essendo oggetto del contendere la

restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite, sulla base

della rigorosa giurisprudenza federale, non va ritenuta come necessaria la

presenza di un patrocinatore legale già in sede amministrativa.

Non va dimenticato che seppure

alla base della decisione di restituzione vi fosse un procedimento penale, la

fattispecie non era particolarmente complessa, dovendo l'autorità amministrativa

determinare unicamente la sostanza non dichiarata negli anni dall'assicurato e

computarla nei suoi redditi in ragione di 1/15 dopo deduzione della franchigia

ex art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.

Pertanto, anche senza

l'aiuto di un legale l'opponente poteva contestare il principio stesso di dovere

restituire delle prestazioni complementari, visto che non si era mai posto il

problema di annunciare i suoi articoli di culto all'amministrazione non avendo

la percezione che essi costituissero una collezione soggetta all'obbligo di

informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione.

D'altronde, questi

argomenti erano già emersi il 4 dicembre 2014 durante l'interrogatorio avvenuto

davanti al Procuratore generale, perciò non sarebbe stato particolarmente

gravoso, anche se l'assicurato è affetto da turbe psichiche, riproporli da solo

alla Cassa di compensazione con l'opposizione per contestare il principio

stesso di dovere restituire delle PC.

Peraltro, solo il mese

prima che fosse emanata la decisione formale, l'assicurato aveva informato la

Cassa di questa sua nuova sostanza mobiliare, perciò va dato atto che egli era

in grado di interagire con l'autorità amministrativa e fare valere le proprie

ragioni. Prova ne è che spontaneamente ha avvisato la Cassa che il valore

venale peritato della sua collezione ammontava a Fr. 60'000.-, precisando però

che il suo valore di acquisto era nettamente inferiore. Di conseguenza, egli

non era d'accordo con il principio stesso del computo di sostanza e nulla gli

impediva di farlo personalmente valere davanti alla Cassa.

Pertanto, l'opposizione

alla decisione formale del 14 gennaio 2016 poteva essere inoltrata

dall'assicurato stesso senza necessità di fare capo al legale che l'ha

assistito nella procedura penale. Era sufficiente che egli ribadisse la tesi

sostenuta davanti all'inquirente penale, e meglio che fino al momento in cui è

stata avviata la procedura penale egli non era a conoscenza di possedere una

collezione di oggetti che, dato il loro elevato valore venale, doveva essere

dichiarata alla Cassa.

L’essersi rivolto ad un

legale ha comportato che l'assicurato si sia assunto il rischio di non vedersi

riconosciute le spese legali derivanti dall’intervento di un esperto, non

essendovi i necessari presupposti legali. D’altronde, la giurisprudenza ha da

tempo precisato che la necessità di interpellare un patrocinatore legale è data

solo nei casi in cui la fattispecie è complessa e vi sono difficoltà reali e

giuridiche che non possono essere risolte dall’assicurato stesso o da persone

cognite in materia appartenenti ad associazioni che operano in difesa degli

assicurati, assistenti sociali e simili versati nella materia.

Da quanto precede

discende che le circostanze concrete non esigevano che l’assicurato facesse

capo ad un legale per fare valere i suoi diritti davanti alla Cassa.

Di conseguenza, RI 1 non

può beneficiare del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa e,

facendo difetto una delle tre condizioni cumulative, non occorre verificare

neppure se il richiedente si trovava nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembravano avere esito sfavorevole.

13.

L’insorgente

ha infine chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio anche per la sede ricorsuale.

Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,

ha diritto al versamento di ripetibili da parte della Cassa di compensazione

(art. 61 lett. g LPGA).

In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012

del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2

novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4

aprile 2016; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10

gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009).

Considerato che contestualmente al

ricorso il patrocinatore ha prodotto la nota d'onorario del 3 giugno 2019 (doc.

A3) di Fr. 1'326,40, non v'è motivo di scostarsi da questa somma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1 La

decisione impugnata è annullata nella fissazione dell'importo da restituire. Gli

atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché ricalcoli, basandosi

su una sostanza mobiliare a titolo di "altri beni" di Fr. 60'000.-,

la somma che l'assicurato è tenuto a restituire per il periodo dal 1° luglio 2010

al 31 gennaio 2016.

1.2 La

decisione impugnata è confermata nella misura in cui respinge l'istanza di gratuito

patrocinio in sede amministrativa

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La Cassa cantonale

di compensazione verserà al ricorrente l'importo di Fr. 1'326,40 (IVA inclusa)

a titolo di indennità per ripetibili per la sede ricorsuale, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti