33.2019.13
Restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite.Assic.to non ha dichiarato il valore degli oggetti di culto collezionati negli anni.Determinazione del valore della sostanza mobiliare
21 ottobre 2019Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2019.13
TB
Lugano
21 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. Beneficiario
da decenni di prestazioni complementari all'AI, nel 2014 e nel 2015 RI 1, 1969,
è stato oggetto di un'inchiesta penale per titolo di truffa, estorsione e
coazione (INC.2014.__________), con incidenza sul suo diritto alle prestazioni
complementari. Prima ancora della chiusura dell'istruttoria penale, il 14
gennaio 2016 (doc. V/3) la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una
decisione di restituzione per prestazioni complementari indebitamente percepite
dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2016 stabilendo l'importo da restituire in Fr.
24'626.-.
B. Con
il patrocinio dell'avv. RA 1 il 12 febbraio 2016 (doc. V/2) si è opposto alla
decisione formale chiedendo alla Cassa cantonale di compensazione di sospendere
la procedura amministrativa siccome fondata sugli atti penali e ritenuta la
proposta del Procuratore generale di parziale abbandono del procedimento penale
per una serie di reati e la promozione dell'accusa per infrazione alla LPC per
avere commesso il reato di cui all'art. 31 LPC.
Nel merito, l'interessato ha fatto
valere che l'acquisto di oggetti sacri gli serviva per praticare il __________
quotidianamente da oltre un ventennio senza un intento speculativo, ma per la
sua malattia come attestato dai suoi psichiatri. I suoi oggetti di culto non
avevano quindi un valore di collezione e nemmeno ne conosceva il valore di
mercato. È solo con l'avvio dell'inchiesta penale e con la perizia ordinata dal
Procuratore pubblico che si è reso conto effettivamente della situazione e ha preso
atto del numero degli oggetti sacri che possedeva e del loro valore venale. Non
appena ha realizzato che l'insieme degli oggetti sacri in suo possesso era
considerato una collezione, ha segnalato la circostanza alla Cassa; prima di
allora non sarebbe possibile parlare di violazione dell'obbligo di informare la
Cassa.
Egli ha quindi contestato il calcolo
dell'importo da restituire, sia poiché effettuato sulla base di dati che non
trovano riscontro sia poiché non vi sono i presupposti soggettivi per potere
parlare di violazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC. Non avendo mai realizzato
che gli oggetti di culto da lui utilizzati per la pratica del __________
costituivano una collezione, non ha mai ritenuto di doverla dichiarare a titolo
di sostanza mobiliare. La sua cognizione poteva portarlo a pensare che
l'insieme degli oggetti di culto aveva un valore di circa Fr.
20'000.-/30'000.-, ma non certo il valore commerciale dichiarato dal perito incaricato
dal Ministero pubblico (Fr. 60'000.-). Tale valore essendo comunque inferiore
all'importo minimo per il quale è obbligatorio segnalare la sostanza, egli era
in buona fede e non ha mai pensato di violare l'art. 31 LPC.
C. Con
il decreto d'accusa n. __________ dell'11 aprile 2016 il Procuratore generale
ha ritenuto l'interessato autore colpevole di infrazione alla LPC per avere,
fra il 2009 e il 2015, ottenuto prestazioni non dovute per almeno Fr. 20'000.-
omettendo di dichiarare il saldo dei suoi conti correnti e il graduale accumulo
di oggetti d'arte orientale stimati nel 2015 in Fr. 60'000.-.
D. L'11
luglio 2017 (inc. __________) la Giudice supplente della Pretura penale ha
condannato l'assicurato per infrazione alla LPC per non avere notificato alla
Cassa di compensazione, fra gennaio 2014 e il 3 settembre 2015, gli oggetti d'arte
orientale del valore di Fr. 60'000.-.
Egli è stato invece prosciolto dal
medesimo reato per il periodo 2009-dicembre 2013 e per gli altri capi di
imputazione indicati nel decreto d'accusa.
E. La
Corte di appello e di revisione penale si è pronunciata il 25 gennaio 2018
(doc. 316) sulla procedura di appello avviata dalla Cassa cantonale di
compensazione contro la sentenza della Pretura penale, accogliendo l'appello.
L'autorità di secondo grado ha ritenuto
adempiuto il presupposto oggettivo dell'infrazione per tutto il periodo per il
quale essa non era prescritta come pure il presupposto soggettivo, nella misura
in cui l'interessato era da sempre consapevole del valore degli oggetti da lui
accumulati negli anni. Pertanto, non segnalando l'accumulo costante di sostanza
mobiliare, l'assicurato ha consapevolmente infranto l'art. 31 cpv. 1 lett. d
LPC anche dall'11 luglio 2010 al dicembre 2013.
F. Con
decisione su opposizione del 2 maggio 2019 (doc. A1) la Cassa cantonale di
compensazione ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato, chiedendo
la restituzione della somma di Fr. 13'538.- a titolo di prestazioni
complementari all'AI percepite indebitamente dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre
2016.
L'amministrazione, riprese le
motivazioni espresse dalla CARP per condannare l'assicurato alla violazione
dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC, ha rilevato che quest'ultimo gli ha inviato un
proprio conteggio riveduto e aggiornato in base alla sentenza penale, allegando
la documentazione necessaria a comprova dei propri calcoli. La Cassa, ritenendo
che le censure dell'opponente riguardanti i presupposti per la realizzazione
dell'infrazione di cui all'art. 31 LPC siano stati già oggetto della sentenza
della CARP, che è cresciuta in giudicato, le ha quindi ritenute evase. Data
dunque la colpa penale dell'assicurato, non era dunque possibile considerare
che egli avesse agito in buona fede.
La Cassa ha inoltre rilevato di essere
legittimata, in virtù dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA che prevede un termine
di prescrizione più lungo se il credito deriva da un atto punibile penalmente,
a richiedere la restituzione di tutte le prestazioni indebitamente percepite
retroattivamente al 1° luglio 2010 avendo emanato la decisione di restituzione
il 14 gennaio 2016.
Per quanto concerne l'importo da
restituire, l'amministrazione ha tenuto conto della prescrizione penale dal 1°
gennaio 2009 al 30 giugno 2010 e ha modificato la sostanza computata in
funzione dei conteggi prodotti dall'assicurato, perciò ha ridotto la sua
pretesa iniziale di Fr. 24'626.- di Fr. 6'000.- rispettivamente di Fr. 5'088.-,
per giungere a un importo totale da restituire di Fr. 13'538.-.
Infine, l'amministrazione ha negato
l'assistenza giudiziaria, a motivo che l'importo chiesto in restituzione è
stato ridotto principalmente per l'intervenuta prescrizione dell'azione penale
e non sulla base di quanto sostenuto dall'opponente.
G. Il
3 giugno 2019 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al
Tribunale di modificare in Fr. 11'245,30 l'importo da restituire a titolo di
prestazioni complementari percepite indebitamente dal 1° luglio 2010 al 31
gennaio 2016 e di concedergli l'assistenza giudiziaria sia in ambito
amministrativo sia giudiziario.
Il ricorrente ha in primo luogo
contestato il periodo di computo per la restituzione delle PC, concordando con
l'inizio posto al 1° luglio 2010, ma ritenendo che esso debba terminare al 31
gennaio 2016 come indicato nella decisione formale, avendo la Cassa di
compensazione già effettuato un adeguamento delle prestazioni di sua spettanza
dal 1° febbraio 2016.
L'insorgente ha inoltre affermato che
le modalità di calcolo della somma da restituire sono errate per il periodo dal
1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012, poiché la Cassa non avrebbe tenuto conto in
modo corretto dell'aumento della sostanza effettivamente posseduta a seguito
degli acquisti degli oggetti di culto. Pertanto, il ricorrente "ripropone il calcolo da lui effettuato per il predetto
periodo, che tiene conto in modo corretto degli acquisti. Questo è puntualmente
indicato nei conteggi per gli anni 2010, 2011 e 2012, che traggono origine
dalla già citata documentazione doganale 5 maggio 2015 inviata al Procuratore
generale nell'ambito dell'inchiesta penale e utilizzato dal ricorrente per i
propri calcoli in accordo con la Cassa. Documentazione doganale che, come già
ricordato, non è stata allegata ai fogli di calcolo RI 1 allegati alla
decisione." (doc. I punto 5 pag. 4).
A dire dell'assicurato, la cifra di Fr.
78'600.- riferita agli anni 2010, 2011 e 2012 è errata e deve essere ridotta in
funzione degli acquisti di quel periodo. Egli ha rimproverato alla Cassa di
compensazione di avere unicamente sottratto gli importi doganali netti, ma di
non averli moltiplicati per 3 per calcolare il loro valore venale in Svizzera.
Pertanto, gli acquisti non ancora presenti vanno dedotti applicando il "fattore
3" per il calcolo del valore venale in Svizzera come risulta dal calcolo
che egli ha proposto. Infine, l'importo dovuto è stato quantificato in Fr.
11'245,30 nel suo "Conteggio rimborso RI 1" (doc. A1).
H. Con
la risposta del 21 giugno 2019 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha
proposto di respingere il ricorso, rilevando in primo luogo che il periodo
considerato per la restituzione delle PC decorre dal 1° luglio 2010 al 31
gennaio 2016 e che è solo per una svista che è stata indicata la data del 31
dicembre 2016, mentre l'importo dovuto non è stato modificato di conseguenza.
La Cassa ha proposto il dettaglio del
calcolo per determinare l'ammontare chiesto in restituzione. Dapprima ha
precisato che è per l'intervenuta prescrizione che ha ridotto di Fr. 6'000.- la
pretesa (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 di Fr. 3'912.- e dal 1° gennaio al
30 giugno 2010 di Fr. 2'088.-). Poi ha indicato quali altri importi sono stati
modificati a seguito delle censure dell'assicurato, e meglio le voci
"altri fattori della sostanza" e "deposito a risparmio",
per una riduzione dell'importo da restituire pari a Fr. 5'088.-.
Per quanto concerne la richiesta di
moltiplicare per 3 gli importi doganali netti per determinare la sostanza
venale in Svizzera, l'amministrazione ha risposto che in ambito LPC non è
prevista la possibilità di applicare questo "fattore 3" alla sostanza
posseduta dal beneficiario delle prestazioni complementari.
Infine, la Cassa ha rilevato che gli
aspetti legati alla difesa del ricorrente nella procedura penale non possono
entrare in considerazione nella valutazione della concessione del gratuito
patrocinio in ambito amministrativo, ribadendone il rifiuto.
Fatti
I. L'insorgente
non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la verifica della correttezza dell’ordine di restituzione
emesso dalla Cassa nei confronti di RI 1 per le prestazioni complementari
apparentemente indebitamente percepite dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2016,
che l’amministrazione ha calcolato essere pari a Fr. 13'538.-.
3.
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati e il loro datore di
lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi
d'assicurazione sociale.
Giusta l'art. 28 cpv. 2
LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente
tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire
le prestazioni assicurative
Inoltre, per l'art. 31
cpv. 1 LPGA l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la
prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (art. 31 cpv. 2 LPGA).
Infine, per quanto concerne
specificatamente l'obbligo di informare nelle PC, l'art. 24 OPC-AVS/AI prevede
che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il
terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve
comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni
complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione
importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri
della famiglia dell'avente diritto.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi
in gravi difficoltà.
Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto
di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in
cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare
della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del
21.
giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il
Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla
riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.
consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di
restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite
siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
4.
Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va
dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o
mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono nuovi ai
sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della
procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti
nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del
processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag.
141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,
in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a
ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea
e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi
devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da
modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a
un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne i nuovi
mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che
giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure
dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una
prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF
118.
II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili
nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state
oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente
esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V
46.
consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di
calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata
dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V
483.
consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c).
Per determinare se
è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,
occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua
pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V
383.
consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione
(DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi
legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi
uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto
a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In
particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione
dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un
certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la
decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di
diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione
iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28
febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009,
consid. 4.1.2).
5.
In
concreto, con decisione formale del 14 gennaio 2016 (doc. V/3) la Cassa
cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni
complementari dal 1° gennaio 2009 e quale motivazione per questa nuova
decisione ha indicato:
"
In considerazione degli atti istruttori
raccolti dal Ministero Pubblico nell'ambito del procedimento penale aperto nei
suoi confronti (INC.2014.__________) e preso atto della perizia del 3 settembre
2015.
rispettivamente del valore stimato degli oggetti di sua proprietà, a
fronte quindi della sostanza mobiliare detenuta valutata al valore venale per
quanto attiene a detti oggetti (art. 17 LPC) e accumulata nel corso degli anni
ma mai dichiarata in violazione dell'obbligo di informare che le incombe (artt.
31.
LPGA e 24 OPC-AVS/AI), dopo ricalcolo del suo diritto alla PC, è data la
restituzione delle prestazioni percepite indebitamente negli ultimi sette anni
e meglio dal 1. gennaio 2009 al 31 gennaio 2016 in virtù dei combinati artt. 25
LPGA e 31 LPC.".
La restituzione di prestazioni
complementari si imporrebbe quindi a seguito dell’emersione di sostanza
mobiliare che l’assicurato non ha mai dichiarato alla Cassa.
L'amministrazione ha quindi ricalcolato
le prestazioni complementari mensili di diritto dell’assicurato per quel
periodo, diminuendole; in seguito, ha determinato l’importo chiesto in
restituzione.
Concretamente, essa ha stabilito che
dal 1° gennaio 2009 l’interessato aveva diritto alle PC in misura inferiore
rispetto a quanto deciso in precedenza e, constatato quindi un indebito riconoscimento
di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, la Cassa di compensazione ha chiesto
all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 24'626.- erroneamente versata
dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2016, corrispondente alla differenza fra le
PC incassate in quel periodo e le prestazioni complementari di diritto nel
medesimo lasso di tempo.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato
l'ammontare da restituire stabilito dall'amministrazione, poiché esso non
terrebbe conto in modo corretto degli acquisti degli oggetti di culto che sono
stati effettuati negli anni 2010, 2011 e 2012, così come risulta dalla
documentazione doganale del 5 maggio 2015 inviata al Procuratore generale
nell'ambito dell'inchiesta penale. A suo dire, l'importo da restituire
ammonterebbe invece a Fr. 11'245,30.
6.
Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed.,
la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il
cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni
complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni
(cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost.
fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e
i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a
favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965
entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460.
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
7.
In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno
diritto a una rendita AI.
L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi
computabili, fra i quali vi sono:
" c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un
decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37.
500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 000 franchi è
preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite,
le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e
dell'AI;".
8.
Oggetto
di contestazione fra le parti è la sostanza computabile, che in un primo tempo
la Cassa di compensazione, con la decisione formale del 14 gennaio 2016 con cui
ha determinato l'ammontare da restituire, ha calcolato partendo dalla stima
peritale di Fr. 60'000.- di tutti gli oggetti di culto di proprietà
dell'interessato (circa 300) effettuata il 3 settembre 2015 da un esperto su
ordine del Ministero pubblico.
A questa cifra, per certi anni ha
aggiunto l'importo di Fr. 18'600.- dichiarato dall'assicurato il 28 settembre
2015.
(doc. 62) quale provento della vendita di alcuni di questi oggetti e per determinati
anni ha anche computato il costo degli acquisti di altri oggetti avvenuti
durante quel periodo basandosi sulla dichiarazione doganale del 5 maggio 2015
(doc. A2).
Come risulta dai fogli di calcolo
allegati alla decisione di restituzione, l'amministrazione ha così stabilito gli
"altri beni" in Fr. 78'600.- (Fr. 60'000 + Fr. 18'600) per l'anno
2009, in Fr. 87'583.- (Fr. 78'600 + Fr. 8'983) per il 2010, in Fr. 93'898.-
(Fr. 78'600 + Fr. 8'983 + Fr. 6'315) per l'anno 2011, in Fr. 98'163.- (Fr.
78'600 + Fr. 8'983 + Fr. 6'315 + Fr. 4'265) per gli anni 2012 e 2013 e in Fr.
60'000.- per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Con la decisione su opposizione del 2
maggio 2019 (doc. A1), la Cassa di compensazione ha modificato la propria
pretesa, nel senso che ha dedotto dalla cifra inizialmente richiesta la parte
corrispondente al periodo dal 1° gennaio 2009 al 10 luglio 2010 (Fr. 6'000.-)
per intervenuta prescrizione accertata in sede penale (doc. 318).
Inoltre, in considerazione del
conteggio prodotto dall'assicurato, l'amministrazione ha dedotto anche l'importo
di Fr. 5'088.- corrispondente all'eliminazione degli importi relativi agli
acquisti di oggetti di culto avvenuta negli anni 2010, 2011 e 2012 e alla
modifica degli averi a risparmio, per un ammontare totale da restituire di Fr.
13'538.-, contro i precedenti Fr. 24'626.- (Fr. 24'626 - Fr. 6'000 - Fr.
5'088).
Il ricorrente chiede ora al TCA di
prendere in considerazione il conteggio che ha allestito a seguito della
sentenza penale e che ha prodotto alla Cassa di compensazione prima
dell'emanazione della decisione su opposizione, visto che quest'ultima l'ha
fatto proprio solo in parte (doc. A1). A suo dire, la cifra da restituire
sarebbe infatti pari a Fr. 11'245,30, dovendo sostanzialmente considerare gli
oggetti comperati negli anni non al loro prezzo di acquisto, ma al valore
venale che, sulla base delle risultanze della perizia fatta esperire dal
Ministero Pubblico, può essere ritenuto il triplo di quello di partenza.
9.
Il
TCA evidenzia che tanto la soluzione proposta dalla Cassa di compensazione
quanto quella del ricorrente sono errate.
Il 2 settembre 2015 (doc. 32) il perito
nominato dal Procuratore generale ha rilasciato la sua valutazione dei circa
300.
oggetti di fabbricazione __________ per il mercato __________ rinvenuti a
casa dell'interessato, stimandone il valore venale in Fr. 60'000.-.
Tutte le istanze penali non si sono
scostate da questa cifra e nemmeno questo Tribunale ha motivo di farlo.
Occorre innanzitutto eliminare, come ha
poi correttamente fatto la Cassa cantonale di compensazione nella decisione su
opposizione, gli importi degli acquisti effettuati dall'assicurato negli anni
2010, 2011 e 2012 figuranti nella dichiarazione del 5 maggio 2015 (doc. A2)
rilasciata dall'Amministrazione federale delle dogane all'indirizzo del
Ministero Pubblico.
In effetti, il valore dichiarato alla
dogana svizzera degli oggetti importati da __________ è già compreso nella
valutazione peritale del 2 settembre 2015 del loro valore commerciale, fissato
in Fr. 60'000.-.
Per lo stesso motivo, contrariamente a
quanto preteso dal ricorrente, nemmeno i soldi spesi per l'acquisto dei beni in
questione - oggetti comprati peraltro a un prezzo di favore siccome
l'assicurato parlava bene la lingua del posto, essendosi integrato nella
mentalità e nella cultura locale (doc. 23) - possono essere dedotti dal valore
venale stimato dal perito incaricato dal Procuratore generale.
Men che meno, tale deduzione può
avvenire in ragione di tre volte il prezzo di acquisto dei pezzi importati in
virtù del fatto che l'importo totale speso in __________ per gli oggetti
formanti la sua collezione d'arte __________, pari a circa Fr. 20'000.- secondo
la predetta dichiarazione doganale, ha un valore di mercato che è stato stimato
in Fr. 60'000.- e quindi è pari a tre volte il prezzo di acquisto.
Non v'è infatti alcuna ragione per
applicare questo fattore di moltiplicazione, non fosse altro perché gli oggetti
che sono stati valutati dal perito costituiscono l'intera collezione che
l'assicurato ha gradatamente costituito nell'arco di 20 anni, visto che è dal
1994.
che si reca in __________ (doc. 22: verbale di interrogatorio del 4
dicembre 2014), e non è il frutto di compravendite avvenute soltanto negli anni
2010-2012.
I soldi che il ricorrente ha speso nel
corso degli anni per comperare gli oggetti inerenti alla cultura __________ che
erano presenti al momento della perquisizione effettuata il 4 dicembre 2014
(doc. 18) da parte degli inquirenti penali, si ritrovano ora sotto forma di
oggettistica che è stata valutata in Fr. 60'000.- dal perito il 2 settembre
2015.
(docc. 32-44).
Medesimo discorso vale per l'ammontare
di Fr. 18'600.- che l'assicurato ha dichiarato alla Cassa di compensazione il
29.
settembre 2015 (doc. 62) come derivante dalla compravendita a un privato di
oggetti di culto __________.
Infatti, al momento in cui il perito ha
valutato la collezione d'arte __________ del ricorrente, ossia il 2 settembre
2015, gli oggetti che l'assicurato ha dichiarato avere venduto durante il 2015
facevano già parte dei circa 300 oggetti rinvenuti e fotografati dagli
inquirenti durante la perquisizione di un anno prima e sui quali il perito si è
basato per stimare il valore di mercato dell'intera collezione. Pertanto, si
deve ritenere che il prezzo di compravendita di Fr. 18'600.- era già compreso ed
integrato nel valore complessivo di Fr. 60'000.- e, come tale, non può dunque
essere più aggiunto al valore peritale dell'intera collezione.
Da quanto precede discende che per
determinare il diritto del ricorrente alle prestazioni complementari occorre
tenere conto, per tutti gli anni per i quali la Cassa di compensazione ha
chiesto all'assicurato la restituzione, di "altri fattori della
sostanza" in ragione di Fr. 60'000.-.
Peraltro, non va dimenticato che la
Corte di appello e di revisione penale ha ritenuto l'assicurato colpevole di
avere infranto l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC per non avere segnalato l'accumulo
costante di sostanza mobiliare tra l'11 luglio 2010 e il 3 settembre 2015 per
un valore complessivo di Fr. 60'000.-.
10.
Sulla
scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata e gli
atti vanno retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione, affinché ricalcoli
il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente computando quali
"altri beni" l'ammontare di Fr. 60'000.- dal 1° luglio 2010 al 31
gennaio 2016.
L'indicazione del 31 dicembre 2016 nella
decisione su opposizione è frutto di un manifesto errore di battitura, dato che
la decisione formale di restituzione è stata emessa il 14 gennaio 2016 e
l'amministrazione ha giustamente calcolato fino alla fine di quel mese gli
importi indebitamente percepite da restituire.
11.
Nel
suo ricorso l'assicurato ha postulato il riconoscimento del gratuito patrocinio
per la sede amministrativa, visto che la Cassa gliel'ha negato tenuto conto sia
del principio inquisitorio sia del fatto che l'importo chiesto in restituzione
è stato ridotto per intervenuta prescrizione dell'azione penale e non perché è
stata accolta la tesi dell'assicurato.
Va qui rilevato che già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi, per l'assicurazione invalidità: DTF 114 V 228, per l'assicurazione
contro gli infortuni: DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva
riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito
patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di
assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi
presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve
trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato
e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202
consid. 4a e 372 consid. 5b).
L'allora TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la
concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (SVR
2000.
KV Nr. 2, consid. 4c, pag. 6, in fine).
L'art. 37 cpv. 4 LPGA, relativo alla
rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede
che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del
patrocinio gratuito.
Qualora, dunque, un assicurato non
disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano
sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di
ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella
procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL
Nr. 4).
Secondo la dottrina, il
fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la
formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella
"se le circostanze lo giustificano", significa che il
legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il
gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative
condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 35 ad
art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA,
la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad art. 37, pag.
529).
Per il resto, quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).
La concretizzazione delle
singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri
applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).
Quindi, le tre condizioni cumulative
per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora
l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il
richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover
avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12
febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF
125.
V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I
323.
consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
Queste condizioni di concessione dell'assistenza
giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida dell'art. 4 vCost. fed.,
sono applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere
giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre 2004,
consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2). Tuttavia, la questione di
sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più
severi nella procedura amministrativa (Kieser,
ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, n.
28.
e n. 35 ad art. 37, pagg. 528 e 530).
A tal proposito, occorre tenere conto
delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di
procedura applicabili, così come delle specificità della procedura
amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla
complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti
la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura.
Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura
è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione
giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste
soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità
della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in
grado di farvi fronte da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2; SVR 2007 EL Nr. 7,
consid. 5.2.2).
La necessità di patrocinio da parte di
un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia
dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità
delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal
richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i
propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente
grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di
un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa
complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche
che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.
DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure
se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali
o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich
nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil
schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen
lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere
Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre poi ricordare che il gratuito
patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può
essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005,
consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;
per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione
riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206
consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata
nuovamente nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
12.
Nel
caso concreto, la scrivente Corte rileva che dagli atti risulta che il 29
settembre 2015 (doc. 62) l'amministrazione ha ricevuto uno scritto
dell'assicurato con cui è stata informata che aveva effettuato una vendita di
oggetti di culto __________ a un privato per la somma di Fr. 18'600.-.
Due mesi dopo, il 2
dicembre 2015 (doc. 64), l'assicurato ha nuovamente scritto alla Cassa
cantonale di compensazione informandola su un cambiamento della sua situazione
patrimoniale. Riferendosi alla sua dichiarazione di imposta 2014 che le ha
trasmesso, l'assicurato ha attirato l'attenzione della Cassa sul fatto che
aveva dichiarato una collezione di manufatti __________ per un valore che è
stato stimato in Fr. 60'000.-. Inoltre, egli ha precisato che se da una parte
la perizia teneva conto del valore di mercato degli oggetti in Svizzera,
tuttavia dall'altra parte il reale importo d'acquisto era nettamente inferiore.
Egli l'aveva situato fra
i Fr. 20'000.- e i Fr. 25'000.-, specificando di avere acquistato tutti gli
oggetti direttamente in __________.
Alla luce di come si sono
svolti i fatti esposti, d’avviso di questo TCA nel caso di specie faceva
difetto la necessità di un patrocinio dell’interessato per difendere i suoi
interessi davanti alla Cassa cantonale di compensazione.
I predetti scritti sono
infatti sufficienti per concludere che, pur essendo oggetto del contendere la
restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite, sulla base
della rigorosa giurisprudenza federale, non va ritenuta come necessaria la
presenza di un patrocinatore legale già in sede amministrativa.
Non va dimenticato che seppure
alla base della decisione di restituzione vi fosse un procedimento penale, la
fattispecie non era particolarmente complessa, dovendo l'autorità amministrativa
determinare unicamente la sostanza non dichiarata negli anni dall'assicurato e
computarla nei suoi redditi in ragione di 1/15 dopo deduzione della franchigia
ex art. 11 cpv. 1 lett. c LPC.
Pertanto, anche senza
l'aiuto di un legale l'opponente poteva contestare il principio stesso di dovere
restituire delle prestazioni complementari, visto che non si era mai posto il
problema di annunciare i suoi articoli di culto all'amministrazione non avendo
la percezione che essi costituissero una collezione soggetta all'obbligo di
informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione.
D'altronde, questi
argomenti erano già emersi il 4 dicembre 2014 durante l'interrogatorio avvenuto
davanti al Procuratore generale, perciò non sarebbe stato particolarmente
gravoso, anche se l'assicurato è affetto da turbe psichiche, riproporli da solo
alla Cassa di compensazione con l'opposizione per contestare il principio
stesso di dovere restituire delle PC.
Peraltro, solo il mese
prima che fosse emanata la decisione formale, l'assicurato aveva informato la
Cassa di questa sua nuova sostanza mobiliare, perciò va dato atto che egli era
in grado di interagire con l'autorità amministrativa e fare valere le proprie
ragioni. Prova ne è che spontaneamente ha avvisato la Cassa che il valore
venale peritato della sua collezione ammontava a Fr. 60'000.-, precisando però
che il suo valore di acquisto era nettamente inferiore. Di conseguenza, egli
non era d'accordo con il principio stesso del computo di sostanza e nulla gli
impediva di farlo personalmente valere davanti alla Cassa.
Pertanto, l'opposizione
alla decisione formale del 14 gennaio 2016 poteva essere inoltrata
dall'assicurato stesso senza necessità di fare capo al legale che l'ha
assistito nella procedura penale. Era sufficiente che egli ribadisse la tesi
sostenuta davanti all'inquirente penale, e meglio che fino al momento in cui è
stata avviata la procedura penale egli non era a conoscenza di possedere una
collezione di oggetti che, dato il loro elevato valore venale, doveva essere
dichiarata alla Cassa.
L’essersi rivolto ad un
legale ha comportato che l'assicurato si sia assunto il rischio di non vedersi
riconosciute le spese legali derivanti dall’intervento di un esperto, non
essendovi i necessari presupposti legali. D’altronde, la giurisprudenza ha da
tempo precisato che la necessità di interpellare un patrocinatore legale è data
solo nei casi in cui la fattispecie è complessa e vi sono difficoltà reali e
giuridiche che non possono essere risolte dall’assicurato stesso o da persone
cognite in materia appartenenti ad associazioni che operano in difesa degli
assicurati, assistenti sociali e simili versati nella materia.
Da quanto precede
discende che le circostanze concrete non esigevano che l’assicurato facesse
capo ad un legale per fare valere i suoi diritti davanti alla Cassa.
Di conseguenza, RI 1 non
può beneficiare del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa e,
facendo difetto una delle tre condizioni cumulative, non occorre verificare
neppure se il richiedente si trovava nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembravano avere esito sfavorevole.
13.
L’insorgente
ha infine chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio anche per la sede ricorsuale.
Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1,
ha diritto al versamento di ripetibili da parte della Cassa di compensazione
(art. 61 lett. g LPGA).
In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012
del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2
novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4
aprile 2016; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10
gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009).
Considerato che contestualmente al
ricorso il patrocinatore ha prodotto la nota d'onorario del 3 giugno 2019 (doc.
A3) di Fr. 1'326,40, non v'è motivo di scostarsi da questa somma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1 La
decisione impugnata è annullata nella fissazione dell'importo da restituire. Gli
atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione, affinché ricalcoli, basandosi
su una sostanza mobiliare a titolo di "altri beni" di Fr. 60'000.-,
la somma che l'assicurato è tenuto a restituire per il periodo dal 1° luglio 2010
al 31 gennaio 2016.
1.2 La
decisione impugnata è confermata nella misura in cui respinge l'istanza di gratuito
patrocinio in sede amministrativa
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La Cassa cantonale
di compensazione verserà al ricorrente l'importo di Fr. 1'326,40 (IVA inclusa)
a titolo di indennità per ripetibili per la sede ricorsuale, ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti