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27 gennaio 2020Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I donatari hanno perciò presunto "in buona fede e senza pregiudizio che in un periodo circa massimo di 5

anni, in base al metodo di computo della Cassa del 29 gennaio 2014, la

sottoscritta avrebbe potuto in seguito beneficiare in modo legittimo della

prestazione complementare AVS".

L'assicurata non si sarebbe pertanto resa conto dell'inesattezza

dell'informazione errata ricevuta con la decisione del 29 gennaio 2014 e,

facendo affidamento su ciò, i donatari hanno intrapreso disposizioni

irreversibili per il suo mantenimento economico.

Il diritto alla protezione della buona fede, principio generale

dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo

fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di

esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di

contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e

scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e

consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:

1. l'autorità deve

essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha

agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò significa

che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una mancanza

di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco

conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18

consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow,

Schweizerische Vewaltungsrechts-sprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è

stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag.

68.

segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a;

DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).

La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art.

4.

vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo

art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223).

Non va poi dimenticato che per l’art. 27 LPGA:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3.

Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.".

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per

l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di

fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi - (cpv. 1) e il

diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un

parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta,

che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2).

Su questi aspetti, cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005, consid. 4.1,

pubblicata in DTF 131 V 472; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005, consid. 4.2.;

E. Imhof – Ch. Zünd, ATSG und

Arbeitslosenversicherung, in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, Anhang zur Vertiefung von art.

27.

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe, in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, Du

droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes

d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA, in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, ATSG -

Kommentar, 2a edizione 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407.

Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza

enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere

che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e

obblighi (DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate,

tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata,

nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono

o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e

l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

L’assenza di informazioni in una situazione concreta laddove

l’obbligo di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze

particolari del caso avrebbero presupposto un’informazione da parte

dell’assicuratore è assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe

condizioni, obbligare l’autorità a consentire ad una persona assicurata un

vantaggio al quale non avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della

buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo

la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono

obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta

nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti

della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti,

(c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di

informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente

modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto

dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non

doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre

2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato

in DTF 135 V 399).

2.9

Nel caso di specie, la buona

fede dell'assicurata non può essere tutelata.

Infatti, non sono date alcune delle condizioni giurisprudenziali

affinché un'informazione o una decisione erronea possano obbligare

l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge.

In primo luogo, l'interessata era a conoscenza che la part. n.

1'368 RFD di __________ è stata peritata il 4 marzo 2005 dall'Ufficio cantonale

di stima, tanto che il 22 marzo 2005 (doc. 135) l'assicurata ha scritto alla

Cassa cantonale di compensazione sollecitandone la perizia da parte

dell'ingegnere responsabile ("Si tratta

semplicemente di visionare un terreno!").

Il sollecito si è incrociato con la decisione della Cassa, che il 24

marzo 2005 (doc. 145) ha rifiutato la prestazione complementare per il periodo

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004 e quale sostanza mobile o immobile alienata ha

computato l'importo di Fr. 290'881.-, mentre in precedenza a titolo di sostanza

era indicata la proprietà fondiaria al valore di stima di Fr. 144'859.- siccome

abitazione primaria (doc. 109).

L'importo di Fr. 290'881.- corrispondeva alla sostanza residua

determinata sommando il valore venale peritato di Fr. 220'000.-, al valore

della sostanza di Fr. 141'579.- e a cui è stata dedotta la capitalizzazione di

Fr. 70'698.- del diritto di abitazione costituito sulla part. n. 844 PPP 1'488

donata di Fr. 290'881.- (doc. 139).

Questo importo è stato considerato quale importo di partenza e

poi, ammortizzato annualmente, è stato riportato anche nelle successive

decisioni (doc. 141 per l'anno 2005, doc. 171 per il 2008, doc. 212 per l'anno

2012.

e doc. 246 per l'anno 2014).

Ciò, malgrado nel 2012 la Cassa di compensazione abbia fatto

valutare al valore venale dall'Ufficio stima la PPP 1'488 di cui al fondo base

n. 844 RFD di __________ ma, fino alla richiesta di PC ora in esame, non abbia

- erroneamente - ritenuto il valore di Fr. 380'000.-, che andava sommato al

valore venale di Fr. 220'000.- e la base di partenza era una sostanza globale

di Fr. 600'000.-.

Già allora, nel 2012, l'assicurata avrebbe potuto rendersi conto

che c'era qualcosa di sbagliato, visto che nonostante la fissazione del valore

venale di Fr. 380'000.- per l'appartamento donato, che andava ad aggiungersi al

valore dell'altro fondo, la sostanza alienata non era mutata rispetto alla

precedente decisione del 2008, se non per l'ammortamento di Fr. 40'000.-.

Inoltre, non è possibile concludere che, facendo affidamento sulle

informazioni ricevute dall'amministrazione, la ricorrente ha preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio.

Da una parte, le donazioni in oggetto sono infatti avvenute prima

che essa andasse ad abitare definitivamente in casa anziani e che, a suo dire,

i suoi nipoti prendessero degli impegni finanziari con terzi per poterla

mantenere economicamente.

D'altra parte, come da sue stesse affermazioni, sono i donatari

che, seppure tale circostanza non sia stata minimamente comprovata e quindi non

possa godere di una particolare considerazione, avrebbero effettuato delle

disposizioni relative al loro personale patrimonio in funzione della degenza

della zia in casa anziani. Questa circostanza, però, non riguarda direttamente

l'interessata, perciò è del tutto ininfluente e non può concorrere

all'adempimento di una delle condizioni per tutelare la buona fede della

ricorrente.

Alla luce di quanto precede, la richiesta della ricorrente di

considerare una sostanza alienata di Fr. 190'991.- come stabilito nella

decisione del 29 gennaio 2014, tutelando così la sua buona fede, deve essere

respinta.

Al riguardo, va evidenziato che una decisione con cui vengono

riconosciute le PC può esplicare effetti solo per l'anno civile in corso; ne

consegue che gli elementi alla base del calcolo delle prestazioni complementari

possono essere periodicamente rivisti in sede del controllo annuo prescindendo

dai dati ritenuti in precedenza e indipendentemente dalla sussistenza di

eventuali motivi di revisione durante il periodo di calcolo (DTF 141 V 255

consid. 1.3 = SVR 2015 EL Nr. 8; DTF 128 V 39 = SVR 2002 EL Nr. 7).

In base al concetto di anno civile, le PC possono essere di nuovo

determinate ogni anno senza che questa rivalutazione sia in modo

vincolante legata a fattori utilizzati in precedenza (SVR 2019 EL Nr. 9 consid.

2.

). Una modifica nel corso dell'anno civile è invece ammissibile soltanto in

presenza di motivi di revisione (art. 17 LPGA).

L'agire della Cassa di compensazione, che nel 2019 ha corretto gli

errori commessi in passato, non va dunque biasimato.

2.10

Da quanto precede discende che

la decisione contestata deve di conseguenza essere confermata e il ricorso va

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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