33.2019.16
Richiesta di condono respinta.Negligenza grave: l'ass ha violato il suo obbligo di informare la Cassa che era entrata a far parte di una comunione ereditaria.L'avviso doveva avvenire al momento dell'apertura della successione.La quota parte di una successione indivisa va considerata nel calcolo PC
29 gennaio 2020Italiano27 min
calcolo allestiti l'11 aprile 2018 (docc. 75-82) dalla Cassa hanno rettificato la
Source ti.ch
Incarto
n.
33.2019.16
TB
Lugano
29 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiaria di prestazioni
complementari all'AVS RI 1, nata nel 1948, il 9 gennaio 2018 (doc. A9) ha trasmesso
alla Cassa cantonale di compensazione la notifica di tassazione IC/IFD 2016
appena ricevuta (docc. A10 e A11), avvertendola che poiché era entrata a far
parte della comunione ereditaria della sorella, deceduta nell'aprile 2016, la
sua sostanza era mutata.
1.2. Con decisione dell'11 aprile
2019 (doc. A8) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto
dell'assicurata alle prestazioni complementari tenendo conto della sostanza
ereditata e ha stabilito in CHF 7'968 le PC indebitamente ricevute da
restituire per il periodo dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2018.
In pari data, l'amministrazione ha inoltre chiesto la restituzione
della somma di CHF 231,60 per rimborsi spese di malattia e di invalidità
ricevuti nel medesimo periodo.
1.3. Il 30 aprile 2018 (doc. A6) RI
1 ha chiesto il condono dei due importi da restituire, a motivo che quando la
sorella è deceduta non era a conoscenza della situazione finanziaria della
parente, poiché quest'ultima aveva designato un esecutore testamentario. È solo
a fine 2017 che l'assicurata ha avuto a disposizione tutti i documenti
necessari per allestire la sua dichiarazione di imposta 2016 e informare la
Cassa della nuova situazione. Peraltro, con una parte dell'eredità ricevuta,
nel 2017 ha pagato delle cure dentarie (CHF 10'000) e nel 2017-2018 ha rifatto
la cucina. Di conseguenza, ad oggi non ha la disponibilità per rimborsare
quanto le è stato chiesto, motivo per cui ha chiesto il condono dell'importo da
restituire.
1.4. Con decisione del 7 maggio
2018 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono,
poiché l'assicurata l'ha informata soltanto il 9 gennaio 2018 di fare parte di
una comunione ereditaria sin dal 13 aprile 2016, violando così il suo obbligo
di informare (art. 24 OPC-AVS/AI).
1.5. Con decisione su opposizione
del 12 luglio 2019 (doc. A1) l'amministrazione ha respinto l'opposizione del 23
maggio 2018 (doc. A4) dell'assicurata, secondo cui non era stata negligente
poiché non poteva comunicare dei dati che non conosceva con esattezza, avendo
inoltre avuto difficoltà a recuperare tutti i documenti dall'esecutore
testamentario. La Cassa ha evidenziato che benché avesse ricevuto la
documentazione necessaria all'evasione della dichiarazione fiscale a fine 2017,
l'interessata ha atteso sino all'emanazione della relativa notifica di tassazione
per informarla, quando invece avrebbe potuto agire già dal momento in cui era
entrata a fare parte della comunione ereditaria della sorella, di cui era a
conoscenza del bene immobile o perlomeno da quando ha ricevuto la
documentazione dettagliata dall'esecutore testamentario. Tale violazione
costituisce una negligenza grave, perciò non va ammessa la sua buona fede. È possibile
il rimborso rateale della somma dovuta.
1.6. Il 9 agosto 2019 (doc. I) RI
1 si è rivolta al Tribunale rilevando di non avere agito negligentemente, bensì
in buona fede, poiché non conosceva la situazione finanziaria della sorella e
ha avuto molte difficoltà a reperire i documenti dall'esecutore testamentario
per potere allestire la sua dichiarazione fiscale per l'anno 2016, quindi non
poteva informare la Cassa su dati che non conosceva. Essa ha ricevuto la
notifica di tassazione nel mese di dicembre 2017 e il 9 gennaio 2018 l'ha
comunicato in buona fede alla Cassa di compensazione, sapendo che bisogna
sempre trasmettere l'ultima notifica di tassazione e avendo fatto solo le
scuole dell'obbligo. Inoltre, ad oggi la ricorrente non ha i mezzi per poter
rimborsare la cifra richiesta, restituendo già a rate (CHF 300/mese) alla Cassa
malati i premi non più coperti dalle PC e ricevendo solo una rendita AVS di CHF
1'640 al mese.
1.7. Nella sua risposta del 20
agosto 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso, rilevando che il 4 ottobre 2017 l'assicurata ha inoltrato all'Ufficio
circondariale di tassazione di __________ la relativa dichiarazione fiscale con
annessa la documentazione inerente la comunione ereditaria della sorella, ma
che ha atteso fino all'emanazione della notifica di tassazione IC/IFD 2016 per
informare la Cassa, nonostante avrebbe potuto farlo dopo la notifica di
tassazione del 24 novembre 2016 relativa alla successione della sorella.
1.8. Il 2 dicembre 2019 (doc. V)
il Tribunale ha interpellato l'esecutore testamentario al fine di sapere quando
l'assicurata è venuta a conoscenza del decesso della sorella, dell'esistenza di
beni mobili e immobili e quindi di beneficiare di una quota ereditaria.
1.9. Il 12 dicembre 2019 (doc. VI)
l'esecutrice testamentaria ha fornito le precisazioni richieste corredandole da
documentazione (doc. VI/1-7), sulle quali le parti hanno avuto modo di esprimersi
(docc. IX e X) e la ricorrente, a richiesta del TCA, ha prodotto il testamento
olografo della defunta sorella (doc. IX/A) ribadendo la sua buona fede e la sua
carente istruzione scolastica.
La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XII).
considerato in
diritto
2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.2. Secondo le norme appena
citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61
consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,
2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste
due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto
concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;
STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare
tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechts-bewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente.
2.4. Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA,
la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere
computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la
pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo
massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non
è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura
la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della
decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di
essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;
DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. In
concreto, con decisione formale dell'11 aprile 2018 (doc. A8) la Cassa di
compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni
complementari dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2018. Quale motivazione per
questa nuova decisione l'amministrazione ha indicato che è stata emessa “a seguito della creazione della comunione ereditaria
di fu __________.”.
Nella decisione di rifiuto del condono del 7 maggio 2018 (doc. A5)
l'amministrazione ha osservato che l’interessata non l'ha mai informata che dal
mese di aprile 2016 è entrata a fare parte della comunione ereditaria della
sorella, violando così il suo obbligo di informazione previsto dall'art. 24
OPC-AVS/AI. La Cassa è infatti venuta a conoscenza di tale circostanza soltanto
nel gennaio 2018 con la ricezione della notifica di imposta IC/IFD 2016
trasmessale dall'assicurata medesima. Essa ha perciò escluso la condizione
della buona fede e ha quindi respinto l’istanza dell’interessata di condonarle
l’importo delle prestazioni complementari da restituire di CHF 7'968, oltre a CHF
231,60 per le spese di malattia e di invalidità, formulata il 30 aprile 2018
(doc. A6) a seguito della decisione di restituzione dell'11 aprile 2018,
cresciuta incontestata in giudicato.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato
rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più,
poiché al momento del decesso della sorella non era a conoscenza della sua
situazione finanziaria, oltretutto visto che quest'ultima aveva designato un
esecutore testamentario che si occupava della successione, ma che non le
rilasciava i documenti necessari di cui è entrata in possesso solo a fine 2017
ed è a quel momento che ha allestito la dichiarazione di imposta per l'anno
2016 e che appena ha ricevuto la relativa notifica l'ha trasmessa alla Cassa di
compensazione. Non le si può dunque imputare una negligenza nel non averle
segnalato di essere diventata erede della sorella già nell'aprile 2016, non
conoscendo a quel momento tutti i dati. La sua buona fede deve quindi portare
al condono della somma da restituire.
2.6. Secondo l'art.
31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata
la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per
l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo
di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.7. In specie, la condizione
della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che sostiene come
l’assicurata abbia violato l’obbligo di informarla di essere entrata a fare
parte di una comunione ereditaria già nell'aprile 2016. Questo fatto ha
comportato un cambiamento della situazione personale ed economica
dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo del suo diritto alle prestazioni
complementari.
Come risulta
dagli atti della Cassa, al 1° gennaio 2016 (doc. 35) il diritto alle PC
dell’assicurata di CHF 332 mensili derivava dal fatto che disponeva, in
particolare, di averi a risparmio in ragione di CHF 2'086 e di nessuna
proprietà fondiaria secondaria, ma solo di un diritto di abitazione vita
natural durante in virtù della sentenza di divorzio del 2 novembre 2015 (doc.
21).
Con la morte
della sorella, avvenuta il 13 aprile 2016, l'assicurata è entrata a fare parte
della comunione ereditaria fu __________ unitamente ai due fratelli, con
conseguente acquisizione, in qualità di coerede, di beni sia mobili sia
immobili.
L'avvenuto
annuncio da parte dell'assicurata alla Cassa, nel mese di gennaio 2018, che la sua
situazione economica era mutata, ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il
suo diritto alle prestazioni complementari, giacché degli elementi del reddito
computabile (entrate) si erano modificati.
Fatti
I nuovi fogli di
calcolo allestiti l'11 aprile 2018 (docc. 75-82) dalla Cassa hanno rettificato la
situazione della ricorrente. Dal 1° maggio 2016 l'amministrazione ha computato degli
averi a risparmio di CHF 35'668 e una proprietà fondiaria secondaria di CHF
90'000, previa valutazione al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) da
parte dell'Ufficio stima (doc. 70: CHF 270'000) del fondo n. 435 RFD di __________.
In queste
circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell’interessata
ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della sua situazione
materiale. Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI,
l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di
compensazione l'aumento della sua sostanza, affinché il suo diritto fosse così
rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2019.11 del 16
settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell’11
febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo
2015 consid. 9).
2.8. La ricorrente ritiene di
essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione dell'aumento della sua
sostanza non deriva da una negligenza grave, ma dal fatto che quando la sorella
è deceduta essa non conosceva la situazione finanziaria, anche perché la
defunta ha nominato un esecutore testamentario che non ha messo subito al
corrente gli eredi sulla successione, tanto che sarebbe solo grazie
all'intervento di un legale che l'assicurata è riuscita ad ottenere la
documentazione necessaria per allestire la sua dichiarazione di imposta IC/IFD
2016. Pertanto, prima di allora essa non avrebbe saputo quali dati segnalare
alla Cassa di compensazione. Di conseguenza, il ritardo accumulato nel
notificarle i beni ereditati sarebbe dovuto a questi eventi e quindi non a una
sua intenzionale violazione dell'obbligo di informazione.
2.9. Per quanto concerne la presa
in considerazione, nel calcolo delle prestazioni complementari, di una quota
parte di una successione indivisa di cui il beneficiario PC è titolare in
quanto appartenente a una comunione ereditaria, nella STF 9C_305/ 2012 del 6
agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito che:
" (…)
4.1.2 Nach der im angefochtenen Entscheid
zutreffend dargelegten Rechtsprechung ist der Anteil an einer unverteilten
Erbschaft grundsätzlich ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Erbschaft mit dem Tode
des Erblassers (Art. 560 Abs. 1 ZGB) zu berücksichtigen. Schwierigkeiten bei
der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von dieser Regel. Eine
Anrechnung kann indessen erst erfolgen, wenn über den Anteil hinreichende
Klarheit herrscht, oder wenn er sich zwar nicht genau beziffern lässt, unter
Berücksichtigung aller Eventualitäten tatsächlicher und rechtlicher Natur ein
EL-Anspruch jedoch sicher ausgeschlossen werden kann (SVR 2011 EL Nr. 7 S. 21,
9C_999/2009 E. 1.1). Vorliegend ist unbestritten, dass der zweite Tatbestand
ausser Betracht fällt.".
La parte della successione indivisa che spetta all'erede è quindi
presa in considerazione quale valore di sostanza dal momento dell'apertura
della successione (art. 560 cpv. 1 CC: "Gli
eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della
sua apertura."), sempreché il suo valore possa essere determinato
con sufficiente chiarezza (STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 1.1 = SVR
2011 EL Nr. 7; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003 consid. 3.3). Difficoltà
nella realizzazione non giustificano alcuna deroga a questa regola (STF
9C_567/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 3.1; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010
consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b). Per
il computo di beni successori è determinante il momento dell'acquisizione della
successione e non quello in cui il richiedente le PC può disporre effettivamente
della sua quota ereditaria. La quota parte ad una successione indivisa
rappresenta di principio un valore di sostanza dal momento dell'apertura della
successione (STF 9C_567/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 3.1; STF 9C_305/2012
del 6 agosto 2012 consid. 4.1.2; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 1.1
= SVR 2011 EL Nr. 7; STF 9C_1067/2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003 consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid.
3b; STFA P 6/91 dell'8 aprile 1992 consid. 2c pubblicata in RCC 1992 pag. 344;
STCA 33.2014.4 del 23 giugno 2014 consid. 2.10).
Il N. 3443.04 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari
allʼAVS e allʼAI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio
2020) dispone che la quota in un’eredità indivisa va computata quale sostanza
dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente
chiaro. Le direttive richiamano espressamente la STFA P 8/02 del 12 luglio 2002
consid. 3b e la sentenza pubblicata in RCC 1992 p. 347, consid. 2c e 2d. Nella
STFA appena citata il TFA aveva ritenuto:
" Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts (ZAK 1992 S. 325) erwogen, aufgrund der
Möglichkeit, dass ein Erbe seine Anwartschaftsquote abtreten oder verpfänden
könne, stelle der Anteil des Miterben an einer unverteilten Erbschaft ab dem
Zeitpunkt der Eröffnung des Erbgangs einen im Rahmen der
Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigenden Vermögenswert dar.
Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dieser
Standpunkt lasse sich nicht mit dem Grundsatz vereinbaren, wonach bei der
Anspruchsberechtigung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene
Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher
ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 127 V 369 Erw. 5a, 115 V 353 Erw. 5c),
ist ihm nicht beizupflichten. In ZAK 1992 S. 326 Erw. 1b wurde ausdrücklich auf
diesen Grundsatz Bezug genommen. Damals hatte das kantonale Gericht ähnliche
Argumente vorgebracht wie der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat in jenem Entscheid einlässlich
dargelegt, weshalb dieser Auffassung nicht gefolgt werden kann (vgl. ZAK 1992
S. 327 Erw. 2c). Ein Grund, im vorliegenden Fall von dieser Rechtsprechung
abzuweichen, besteht nicht. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen
noch kein Abgehen von der Anrechnung unverteilter Erbschaften bei der
Ergänzungsleistungsberechnung.
In Anlehnung an die Praxis bezüglich der
Uneinbringlichkeit von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen (vgl. ZAK 1988 S. 255)
muss auch hier verlangt werden, dass sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zur
Durchsetzung der Erbansprüche wahrgenommen werden. Dass dem mit Blick auf die
aufgerechneten Liegenschaftswerte so wäre, hat der Beschwerdeführer weder
nachgewiesen noch behauptet.“
Da quanto precede discende dunque che è al momento del decesso
della sorella che alla ricorrente andava computata la sua quota di comproprietà
detenuta in comunione ereditaria, ma solo se v'era sufficiente chiarezza sulla
quota ereditaria che le è spettata.
2.10. A questo proposito, il
Tribunale ha interpellato l'esecutrice testamentaria della successione fu __________,
chiedendole quando l'assicurata è venuta a conoscenza del decesso della sorella
rispettivamente dell'esistenza di beni mobili e immobili e conseguentemente del
suo diritto, in qualità di coerede, di beneficiare della sua quota ereditaria,
siccome determinante è sapere quando l'ammontare ereditato di sua spettanza era
sufficientemente chiaro (doc. V).
Il 12 dicembre 2019 (doc. VI) __________ ha così risposto:
" (…)
1) la signora RI
1 è venuta a conoscenza del decesso della sorella il giorno stesso poiché era
la persona indicata per ricevere le comunicazioni dalla Clinica __________ dove
la signora __________ era ricoverata da parecchi giorni poiché in fase
terminale.
Tra
l'altro è la stessa signora RI 1 che mi ha telefonato per comunicarmi il
decesso poiché io quel giorno mi trovavo a __________.
2) Il 19
maggio 2016 l'avv. __________ ha inviato alla signora RI 1 la comunicazione
della pubblicazione del testamento e quindi ricevuto copia dello stesso in
qualità di erede. (doc. 1)
3) Alla
lettera doc. 4 era allegato il primo conteggio della successione per cui
ritengo che a dicembre 2016 la signora RI 1 era al corrente di quanto le
spettava della sostanza relitta dalla sorella.
4) Il primo
Considerandi
versamento di CHF 40'000 è stato fatto in data 7 febbraio 2017
La
differenza consisteva in titoli per CHF 80'000 che non hanno potuto essere
venduti in anticipo e quindi alla loro scadenza presumo che la signora RI 1
abbia ottenuto la sua parte. (doc. 2)
A maggior
ragione poiché il nuovo deposito titoli era intestato agli eredi presso la
signora RI 1 così come il nuovo conto corrente bancario sul quale è confluito
il saldo di CHF 5'260.20 il 27 dicembre 2017 (doc. 3 versamento saldo)
5) La signora RI
1.
ha ricevuto in contanti l'importo di 40'000.- (febbraio 2017) ai quali va
aggiunto 1/3 del valore dei titoli (CHF 26'666) che potevano essere venduti
solo successivamente e un 1/3 del saldo accreditato sul cto bancario il 27
dicembre 2017 CHF 1'750 complessivamente quindi CHF 68'416
A questa
cifra bisogna aggiungere 1/3 del valore di stima della proprietà immobiliare di
CHF 64'755 per cui il valore dell'eredità concernente la signora RI 1 ammonta a
CHF 133'171
6) Il trapasso
alla comunione ereditaria degli immobili n. 434/435 è stato iscritto a RFD in
data 25 settembre 2017 (c. istanza doc. 8)
Per concludere comunico che tutta la successione per la quale ero
stata nominata quale esecutore testamentario è terminata il 31 dicembre 2017.
(…)".
A richiesta del Tribunale (doc. VIII), la ricorrente ha prodotto
il rogito con cui il notaio l'11 maggio 2016 ha pubblicato il testamento della
defunta sorella (doc. IX/A), la quale ha lasciato ogni suo bene ai fratelli prevedendo
comunque nelle sue disposizioni testamentarie alcuni legati. Il bene
economicamente più rilevante lasciato dalla defunta agli eredi è stato un
immobile a __________, noto alla qui ricorrente, e di "ogni altra sostanza rimanente dopo i legati sotto
descritti" (doc. IX/A).
2.11
Dalla documentazione raccolta,
in base al principio della verosimiglianza preponderante, l'assicurata, già al
momento del decesso della sorella aveva la consapevolezza che la successione
della stessa sarebbe stata attiva in base alla presenza del bene immobile.
Inoltre, ben prima del suo scritto del 9 gennaio 2018 alla Cassa di
compensazione, la ricorrente era ampiamente al corrente, per quanto indicato
dalla esecutrice testamentaria, non solo di fare parte di una comunione
ereditaria e di avere ereditato della sostanza, ma anche dell’importo che le
sarebbe spettato.
In primo luogo va rilevato che l'interessata era presente al
momento del decesso della sorella, perciò le era noto che al 13 aprile 2016 è
entrata a fare parte della comunione ereditaria fu __________ e che per legge ha
acquistato l'universalità della successione dal momento della sua apertura
(art. 560 CC).
Anche ipotizzando che a quel momento l'assicurata non fosse a
conoscenza con precisione dell’entità effettiva dei beni della sorella, il 19
maggio 2016 il notaio ha informato gli eredi di avere pubblicato il testamento
della de cujus e ne ha dato copia agli stessi. In quell'occasione, quindi,
l'assicurata è venuta per certo a conoscenza di avere ereditato, insieme ai
suoi fratelli, la casa di __________ e ogni altro bene della defunta che non
fosse incluso nei legati.
Già dunque a quel momento, se non addirittura subito dopo il
decesso della sorella con l’indicazione di potenzialità di essere beneficiaria
di sostanza quale coerede vista la conoscenza della situazione economica della
stessa, la ricorrente avrebbe dovuto informare la Cassa di compensazione di
questo suo nuovo status di coerede, visto che già solo l'eredità della casa
avrebbe comportato una modifica rilevante delle sue condizioni materiali, anche
se non era ancora possibile quantificare con certezza la sua quota ereditaria con
riferimento ai titoli e capitali.
Ciò è infatti avvenuto il 21 dicembre 2016 (doc. VI/4), quando
l'esecutrice testamentaria ha scritto agli eredi trasmettendo loro un primo
conteggio della successione e chiedendo i dati dei beneficiari del deposito di CHF
50'000 e delle obbligazioni di CHF 100'000 (recte: CHF 10'000) e di CHF
20'000.
A questo scritto gli eredi hanno risposto il 16 gennaio 2017,
fornendo le indicazioni su come suddividere la sostanza mobile ereditata e a
seguito di queste precisazioni il 7 febbraio 2017 (doc. VI/5) l'esecutrice ha
versato agli interessati una tranche di CHF 40'000 a testa, che la ricorrente
ha confermato al TCA di avere ricevuto, rilevando però che, pur avendo
incassato questi soldi, "tutto il resto
era in sospeso fino a dicembre 2017 quando la sig.ra __________ ha provveduto
alla chiusura dei c.ti bancari" (doc. IX).
Tale circostanza è corroborata dalle informazioni che l'esecutrice
testamentaria ha fornito al TCA e che sono comprovate dallo scambio di scritti
che ha avuto con gli eredi nello svolgimento dell'incarico ricevuto dalla de
cujus (docc. VI/1-7). Il fatto che la suddivisione della successione fu __________
si sia conclusa soltanto il 31 dicembre 2017 (doc. VI/3 e IX/B) dopo che il
fondo di __________ è stato iscritto a registro fondiario il 25 settembre 2017
(doc. VI/7) a nome della comunione ereditaria e il conto corrente chiuso il 27
dicembre 2017 (doc. VI/3), non giustifica tuttavia la mancata informazione alla
Cassa di compensazione di essere entrata a fare parte di una comunione
ereditaria il 13 aprile 2016.
Tale conclusione vale a maggior ragione se già solo un mese dopo
il decesso della sorella l'assicurata aveva saputo di avere ereditato un
immobile e dei capitali, seppure non ancora quantificati a quel momento, ma di
cui ben presto è venuta a conoscenza del loro valore (dicembre 2016).
Una tale omissione non può ulteriormente essere giustificata, soprattutto
se si considera che il 7 febbraio 2017 l'assicurata ha ricevuto sul suo conto corrente
una prima parte dell'eredità che le spettava, circostanza che senza alcun
dubbio, unitamente al valore, anche solo di stima, della proprietà immobiliare,
modificava la sua situazione economica dal profilo del diritto alle prestazioni
complementari e che doveva quindi essere comunicata senza alcun ritardo alla
Cassa di compensazione.
2.12
Per quanto
concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che la
concerne, dovere di cui la ricorrente ha implicitamente sostenuto di non essere
stata al corrente avendo frequentato soltanto le scuole dell'obbligo, va
osservato che la Cassa di compensazione ha adeguatamente spiegato
all'assicurata i suoi doveri. In effetti, la seconda pagina della
decisione del 7 dicembre 2015 (doc. 28), con cui la Cassa di compensazione le
ha attribuito per la prima volta una prestazione complementare dal 1° dicembre
2015, prevede quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua
attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina cita la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.
Soltanto pochi mesi prima del decesso della sorella l'assicurata
era stata quindi debitamente resa attenta per iscritto dell’obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di
compensazione “ogni cambiamento delle
condizioni personali e/o economiche”. In particolare, la decisione
elenca quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo
di segnalazione da parte degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie
in esame, nella distinta figura proprio la voce "Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza
(per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)".
All’insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di
comunicare alla Cassa che v'era stato un aumento della sua sostanza dovuto
all'eredità ricevuta dalla sorella (STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA
33.2019.2
dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019
consid. 10).
Di conseguenza, la mancata tempestiva comunicazione di essere
entrata a fare parte di una comunione ereditaria e di avere ereditato dei beni
- mobili e immobili - è unicamente imputabile alla ricorrente, che ora deve
sopportarne le conseguenze. L'avere tardato l’obbligatoria notifica di aumento
della sua sostanza non può essere considerata una semplice negligenza lieve
tale quindi da tutelare la sua buona fede.
Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento
rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o
la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la
determinazione del diritto all’aiuto statale e come tale deve essere segnalato
alla Cassa di compensazione.
La ricorrente ha quindi violato il suo obbligo d’informazione nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato con
sollecitudine ai doveri previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.
2.13
In conclusione, posticipando
di comunicare alla Cassa di compensazione di avere ereditato dei beni dalla
sorella già nell'aprile 2016, l'agire dell'assicurata costituisce un
comportamento negligente che deve essere qualificato come grave.
Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha
negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso
di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un
vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha
continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha
rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di
compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore
pagamento della rendita vedovile fosse corretto.
Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui
il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della
morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della
mamma anche dopo il suo decesso.
2.14
Alla luce di
quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della
domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA,
la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare ulteriormente
il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente. La
decisione di rifiuto del condono deve essere pertanto confermata e il ricorso
respinto.
Per l'incasso della somma dovuta la Cassa cantonale di
compensazione considererà la richiesta dell'assicurata del 2 settembre 2019
(doc. IX/D) di procedere al rimborso mediante pagamento rateale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti