Lexipedia

Decisione

33.2019.16

Richiesta di condono respinta.Negligenza grave: l'ass ha violato il suo obbligo di informare la Cassa che era entrata a far parte di una comunione ereditaria.L'avviso doveva avvenire al momento dell'apertura della successione.La quota parte di una successione indivisa va considerata nel calcolo PC

29 gennaio 2020Italiano27 min

calcolo allestiti l'11 aprile 2018 (docc. 75-82) dalla Cassa hanno rettificato la

Source ti.ch

Incarto

n.

33.2019.16

TB

Lugano

29 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 agosto 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 12 luglio 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Beneficiaria di prestazioni

complementari all'AVS RI 1, nata nel 1948, il 9 gennaio 2018 (doc. A9) ha trasmesso

alla Cassa cantonale di compensazione la notifica di tassazione IC/IFD 2016

appena ricevuta (docc. A10 e A11), avvertendola che poiché era entrata a far

parte della comunione ereditaria della sorella, deceduta nell'aprile 2016, la

sua sostanza era mutata.

1.2. Con decisione dell'11 aprile

2019 (doc. A8) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto

dell'assicurata alle prestazioni complementari tenendo conto della sostanza

ereditata e ha stabilito in CHF 7'968 le PC indebitamente ricevute da

restituire per il periodo dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2018.

In pari data, l'amministrazione ha inoltre chiesto la restituzione

della somma di CHF 231,60 per rimborsi spese di malattia e di invalidità

ricevuti nel medesimo periodo.

1.3. Il 30 aprile 2018 (doc. A6) RI

1 ha chiesto il condono dei due importi da restituire, a motivo che quando la

sorella è deceduta non era a conoscenza della situazione finanziaria della

parente, poiché quest'ultima aveva designato un esecutore testamentario. È solo

a fine 2017 che l'assicurata ha avuto a disposizione tutti i documenti

necessari per allestire la sua dichiarazione di imposta 2016 e informare la

Cassa della nuova situazione. Peraltro, con una parte dell'eredità ricevuta,

nel 2017 ha pagato delle cure dentarie (CHF 10'000) e nel 2017-2018 ha rifatto

la cucina. Di conseguenza, ad oggi non ha la disponibilità per rimborsare

quanto le è stato chiesto, motivo per cui ha chiesto il condono dell'importo da

restituire.

1.4. Con decisione del 7 maggio

2018 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono,

poiché l'assicurata l'ha informata soltanto il 9 gennaio 2018 di fare parte di

una comunione ereditaria sin dal 13 aprile 2016, violando così il suo obbligo

di informare (art. 24 OPC-AVS/AI).

1.5. Con decisione su opposizione

del 12 luglio 2019 (doc. A1) l'amministrazione ha respinto l'opposizione del 23

maggio 2018 (doc. A4) dell'assicurata, secondo cui non era stata negligente

poiché non poteva comunicare dei dati che non conosceva con esattezza, avendo

inoltre avuto difficoltà a recuperare tutti i documenti dall'esecutore

testamentario. La Cassa ha evidenziato che benché avesse ricevuto la

documentazione necessaria all'evasione della dichiarazione fiscale a fine 2017,

l'interessata ha atteso sino all'emanazione della relativa notifica di tassazione

per informarla, quando invece avrebbe potuto agire già dal momento in cui era

entrata a fare parte della comunione ereditaria della sorella, di cui era a

conoscenza del bene immobile o perlomeno da quando ha ricevuto la

documentazione dettagliata dall'esecutore testamentario. Tale violazione

costituisce una negligenza grave, perciò non va ammessa la sua buona fede. È possibile

il rimborso rateale della somma dovuta.

1.6. Il 9 agosto 2019 (doc. I) RI

1 si è rivolta al Tribunale rilevando di non avere agito negligentemente, bensì

in buona fede, poiché non conosceva la situazione finanziaria della sorella e

ha avuto molte difficoltà a reperire i documenti dall'esecutore testamentario

per potere allestire la sua dichiarazione fiscale per l'anno 2016, quindi non

poteva informare la Cassa su dati che non conosceva. Essa ha ricevuto la

notifica di tassazione nel mese di dicembre 2017 e il 9 gennaio 2018 l'ha

comunicato in buona fede alla Cassa di compensazione, sapendo che bisogna

sempre trasmettere l'ultima notifica di tassazione e avendo fatto solo le

scuole dell'obbligo. Inoltre, ad oggi la ricorrente non ha i mezzi per poter

rimborsare la cifra richiesta, restituendo già a rate (CHF 300/mese) alla Cassa

malati i premi non più coperti dalle PC e ricevendo solo una rendita AVS di CHF

1'640 al mese.

1.7. Nella sua risposta del 20

agosto 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il

ricorso, rilevando che il 4 ottobre 2017 l'assicurata ha inoltrato all'Ufficio

circondariale di tassazione di __________ la relativa dichiarazione fiscale con

annessa la documentazione inerente la comunione ereditaria della sorella, ma

che ha atteso fino all'emanazione della notifica di tassazione IC/IFD 2016 per

informare la Cassa, nonostante avrebbe potuto farlo dopo la notifica di

tassazione del 24 novembre 2016 relativa alla successione della sorella.

1.8. Il 2 dicembre 2019 (doc. V)

il Tribunale ha interpellato l'esecutore testamentario al fine di sapere quando

l'assicurata è venuta a conoscenza del decesso della sorella, dell'esistenza di

beni mobili e immobili e quindi di beneficiare di una quota ereditaria.

1.9. Il 12 dicembre 2019 (doc. VI)

l'esecutrice testamentaria ha fornito le precisazioni richieste corredandole da

documentazione (doc. VI/1-7), sulle quali le parti hanno avuto modo di esprimersi

(docc. IX e X) e la ricorrente, a richiesta del TCA, ha prodotto il testamento

olografo della defunta sorella (doc. IX/A) ribadendo la sua buona fede e la sua

carente istruzione scolastica.

La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XII).

considerato in

diritto

2.1. L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

2.2. Secondo le norme appena

citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61

consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,

2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto

concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009;

STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non

avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare

tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechts-bewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente.

2.4. Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA,

la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere

computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la

pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo

massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non

è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura

la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della

decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo

giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di

essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;

DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.5. In

concreto, con decisione formale dell'11 aprile 2018 (doc. A8) la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni

complementari dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2018. Quale motivazione per

questa nuova decisione l'amministrazione ha indicato che è stata emessa “a seguito della creazione della comunione ereditaria

di fu __________.”.

Nella decisione di rifiuto del condono del 7 maggio 2018 (doc. A5)

l'amministrazione ha osservato che l’interessata non l'ha mai informata che dal

mese di aprile 2016 è entrata a fare parte della comunione ereditaria della

sorella, violando così il suo obbligo di informazione previsto dall'art. 24

OPC-AVS/AI. La Cassa è infatti venuta a conoscenza di tale circostanza soltanto

nel gennaio 2018 con la ricezione della notifica di imposta IC/IFD 2016

trasmessale dall'assicurata medesima. Essa ha perciò escluso la condizione

della buona fede e ha quindi respinto l’istanza dell’interessata di condonarle

l’importo delle prestazioni complementari da restituire di CHF 7'968, oltre a CHF

231,60 per le spese di malattia e di invalidità, formulata il 30 aprile 2018

(doc. A6) a seguito della decisione di restituzione dell'11 aprile 2018,

cresciuta incontestata in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato

rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più,

poiché al momento del decesso della sorella non era a conoscenza della sua

situazione finanziaria, oltretutto visto che quest'ultima aveva designato un

esecutore testamentario che si occupava della successione, ma che non le

rilasciava i documenti necessari di cui è entrata in possesso solo a fine 2017

ed è a quel momento che ha allestito la dichiarazione di imposta per l'anno

2016 e che appena ha ricevuto la relativa notifica l'ha trasmessa alla Cassa di

compensazione. Non le si può dunque imputare una negligenza nel non averle

segnalato di essere diventata erede della sorella già nell'aprile 2016, non

conoscendo a quel momento tutti i dati. La sua buona fede deve quindi portare

al condono della somma da restituire.

2.6. Secondo l'art.

31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata

la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per

l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo

di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.7. In specie, la condizione

della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che sostiene come

l’assicurata abbia violato l’obbligo di informarla di essere entrata a fare

parte di una comunione ereditaria già nell'aprile 2016. Questo fatto ha

comportato un cambiamento della situazione personale ed economica

dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo del suo diritto alle prestazioni

complementari.

Come risulta

dagli atti della Cassa, al 1° gennaio 2016 (doc. 35) il diritto alle PC

dell’assicurata di CHF 332 mensili derivava dal fatto che disponeva, in

particolare, di averi a risparmio in ragione di CHF 2'086 e di nessuna

proprietà fondiaria secondaria, ma solo di un diritto di abitazione vita

natural durante in virtù della sentenza di divorzio del 2 novembre 2015 (doc.

21).

Con la morte

della sorella, avvenuta il 13 aprile 2016, l'assicurata è entrata a fare parte

della comunione ereditaria fu __________ unitamente ai due fratelli, con

conseguente acquisizione, in qualità di coerede, di beni sia mobili sia

immobili.

L'avvenuto

annuncio da parte dell'assicurata alla Cassa, nel mese di gennaio 2018, che la sua

situazione economica era mutata, ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il

suo diritto alle prestazioni complementari, giacché degli elementi del reddito

computabile (entrate) si erano modificati.

Fatti

I nuovi fogli di

calcolo allestiti l'11 aprile 2018 (docc. 75-82) dalla Cassa hanno rettificato la

situazione della ricorrente. Dal 1° maggio 2016 l'amministrazione ha computato degli

averi a risparmio di CHF 35'668 e una proprietà fondiaria secondaria di CHF

90'000, previa valutazione al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) da

parte dell'Ufficio stima (doc. 70: CHF 270'000) del fondo n. 435 RFD di __________.

In queste

circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell’interessata

ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della sua situazione

materiale. Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI,

l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di

compensazione l'aumento della sua sostanza, affinché il suo diritto fosse così

rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2019.11 del 16

settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell’11

febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo

2015 consid. 9).

2.8. La ricorrente ritiene di

essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione dell'aumento della sua

sostanza non deriva da una negligenza grave, ma dal fatto che quando la sorella

è deceduta essa non conosceva la situazione finanziaria, anche perché la

defunta ha nominato un esecutore testamentario che non ha messo subito al

corrente gli eredi sulla successione, tanto che sarebbe solo grazie

all'intervento di un legale che l'assicurata è riuscita ad ottenere la

documentazione necessaria per allestire la sua dichiarazione di imposta IC/IFD

2016. Pertanto, prima di allora essa non avrebbe saputo quali dati segnalare

alla Cassa di compensazione. Di conseguenza, il ritardo accumulato nel

notificarle i beni ereditati sarebbe dovuto a questi eventi e quindi non a una

sua intenzionale violazione dell'obbligo di informazione.

2.9. Per quanto concerne la presa

in considerazione, nel calcolo delle prestazioni complementari, di una quota

parte di una successione indivisa di cui il beneficiario PC è titolare in

quanto appartenente a una comunione ereditaria, nella STF 9C_305/ 2012 del 6

agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito che:

" (…)

4.1.2 Nach der im angefochtenen Entscheid

zutreffend dargelegten Rechtsprechung ist der Anteil an einer unverteilten

Erbschaft grundsätzlich ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Erbschaft mit dem Tode

des Erblassers (Art. 560 Abs. 1 ZGB) zu berücksichtigen. Schwierigkeiten bei

der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von dieser Regel. Eine

Anrechnung kann indessen erst erfolgen, wenn über den Anteil hinreichende

Klarheit herrscht, oder wenn er sich zwar nicht genau beziffern lässt, unter

Berücksichtigung aller Eventualitäten tatsächlicher und rechtlicher Natur ein

EL-Anspruch jedoch sicher ausgeschlossen werden kann (SVR 2011 EL Nr. 7 S. 21,

9C_999/2009 E. 1.1). Vorliegend ist unbestritten, dass der zweite Tatbestand

ausser Betracht fällt.".

La parte della successione indivisa che spetta all'erede è quindi

presa in considerazione quale valore di sostanza dal momento dell'apertura

della successione (art. 560 cpv. 1 CC: "Gli

eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della

sua apertura."), sempreché il suo valore possa essere determinato

con sufficiente chiarezza (STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 1.1 = SVR

2011 EL Nr. 7; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003 consid. 3.3). Difficoltà

nella realizzazione non giustificano alcuna deroga a questa regola (STF

9C_567/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 3.1; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010

consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b). Per

il computo di beni successori è determinante il momento dell'acquisizione della

successione e non quello in cui il richiedente le PC può disporre effettivamente

della sua quota ereditaria. La quota parte ad una successione indivisa

rappresenta di principio un valore di sostanza dal momento dell'apertura della

successione (STF 9C_567/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 3.1; STF 9C_305/2012

del 6 agosto 2012 consid. 4.1.2; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 1.1

= SVR 2011 EL Nr. 7; STF 9C_1067/2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003 consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid.

3b; STFA P 6/91 dell'8 aprile 1992 consid. 2c pubblicata in RCC 1992 pag. 344;

STCA 33.2014.4 del 23 giugno 2014 consid. 2.10).

Il N. 3443.04 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari

allʼAVS e allʼAI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio

2020) dispone che la quota in un’eredità indivisa va computata quale sostanza

dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente

chiaro. Le direttive richiamano espressamente la STFA P 8/02 del 12 luglio 2002

consid. 3b e la sentenza pubblicata in RCC 1992 p. 347, consid. 2c e 2d. Nella

STFA appena citata il TFA aveva ritenuto:

" Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts (ZAK 1992 S. 325) erwogen, aufgrund der

Möglichkeit, dass ein Erbe seine Anwartschaftsquote abtreten oder verpfänden

könne, stelle der Anteil des Miterben an einer unverteilten Erbschaft ab dem

Zeitpunkt der Eröffnung des Erbgangs einen im Rahmen der

Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigenden Vermögenswert dar.

Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dieser

Standpunkt lasse sich nicht mit dem Grundsatz vereinbaren, wonach bei der

Anspruchsberechtigung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene

Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher

ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 127 V 369 Erw. 5a, 115 V 353 Erw. 5c),

ist ihm nicht beizupflichten. In ZAK 1992 S. 326 Erw. 1b wurde ausdrücklich auf

diesen Grundsatz Bezug genommen. Damals hatte das kantonale Gericht ähnliche

Argumente vorgebracht wie der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat in jenem Entscheid einlässlich

dargelegt, weshalb dieser Auffassung nicht gefolgt werden kann (vgl. ZAK 1992

S. 327 Erw. 2c). Ein Grund, im vorliegenden Fall von dieser Rechtsprechung

abzuweichen, besteht nicht. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen

noch kein Abgehen von der Anrechnung unverteilter Erbschaften bei der

Ergänzungsleistungsberechnung.

In Anlehnung an die Praxis bezüglich der

Uneinbringlichkeit von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen (vgl. ZAK 1988 S. 255)

muss auch hier verlangt werden, dass sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zur

Durchsetzung der Erbansprüche wahrgenommen werden. Dass dem mit Blick auf die

aufgerechneten Liegenschaftswerte so wäre, hat der Beschwerdeführer weder

nachgewiesen noch behauptet.“

Da quanto precede discende dunque che è al momento del decesso

della sorella che alla ricorrente andava computata la sua quota di comproprietà

detenuta in comunione ereditaria, ma solo se v'era sufficiente chiarezza sulla

quota ereditaria che le è spettata.

2.10. A questo proposito, il

Tribunale ha interpellato l'esecutrice testamentaria della successione fu __________,

chiedendole quando l'assicurata è venuta a conoscenza del decesso della sorella

rispettivamente dell'esistenza di beni mobili e immobili e conseguentemente del

suo diritto, in qualità di coerede, di beneficiare della sua quota ereditaria,

siccome determinante è sapere quando l'ammontare ereditato di sua spettanza era

sufficientemente chiaro (doc. V).

Il 12 dicembre 2019 (doc. VI) __________ ha così risposto:

" (…)

1) la signora RI

1 è venuta a conoscenza del decesso della sorella il giorno stesso poiché era

la persona indicata per ricevere le comunicazioni dalla Clinica __________ dove

la signora __________ era ricoverata da parecchi giorni poiché in fase

terminale.

Tra

l'altro è la stessa signora RI 1 che mi ha telefonato per comunicarmi il

decesso poiché io quel giorno mi trovavo a __________.

2) Il 19

maggio 2016 l'avv. __________ ha inviato alla signora RI 1 la comunicazione

della pubblicazione del testamento e quindi ricevuto copia dello stesso in

qualità di erede. (doc. 1)

3) Alla

lettera doc. 4 era allegato il primo conteggio della successione per cui

ritengo che a dicembre 2016 la signora RI 1 era al corrente di quanto le

spettava della sostanza relitta dalla sorella.

4) Il primo

Considerandi

versamento di CHF 40'000 è stato fatto in data 7 febbraio 2017

La

differenza consisteva in titoli per CHF 80'000 che non hanno potuto essere

venduti in anticipo e quindi alla loro scadenza presumo che la signora RI 1

abbia ottenuto la sua parte. (doc. 2)

A maggior

ragione poiché il nuovo deposito titoli era intestato agli eredi presso la

signora RI 1 così come il nuovo conto corrente bancario sul quale è confluito

il saldo di CHF 5'260.20 il 27 dicembre 2017 (doc. 3 versamento saldo)

5) La signora RI

1.

ha ricevuto in contanti l'importo di 40'000.- (febbraio 2017) ai quali va

aggiunto 1/3 del valore dei titoli (CHF 26'666) che potevano essere venduti

solo successivamente e un 1/3 del saldo accreditato sul cto bancario il 27

dicembre 2017 CHF 1'750 complessivamente quindi CHF 68'416

A questa

cifra bisogna aggiungere 1/3 del valore di stima della proprietà immobiliare di

CHF 64'755 per cui il valore dell'eredità concernente la signora RI 1 ammonta a

CHF 133'171

6) Il trapasso

alla comunione ereditaria degli immobili n. 434/435 è stato iscritto a RFD in

data 25 settembre 2017 (c. istanza doc. 8)

Per concludere comunico che tutta la successione per la quale ero

stata nominata quale esecutore testamentario è terminata il 31 dicembre 2017.

(…)".

A richiesta del Tribunale (doc. VIII), la ricorrente ha prodotto

il rogito con cui il notaio l'11 maggio 2016 ha pubblicato il testamento della

defunta sorella (doc. IX/A), la quale ha lasciato ogni suo bene ai fratelli prevedendo

comunque nelle sue disposizioni testamentarie alcuni legati. Il bene

economicamente più rilevante lasciato dalla defunta agli eredi è stato un

immobile a __________, noto alla qui ricorrente, e di "ogni altra sostanza rimanente dopo i legati sotto

descritti" (doc. IX/A).

2.11

Dalla documentazione raccolta,

in base al principio della verosimiglianza preponderante, l'assicurata, già al

momento del decesso della sorella aveva la consapevolezza che la successione

della stessa sarebbe stata attiva in base alla presenza del bene immobile.

Inoltre, ben prima del suo scritto del 9 gennaio 2018 alla Cassa di

compensazione, la ricorrente era ampiamente al corrente, per quanto indicato

dalla esecutrice testamentaria, non solo di fare parte di una comunione

ereditaria e di avere ereditato della sostanza, ma anche dell’importo che le

sarebbe spettato.

In primo luogo va rilevato che l'interessata era presente al

momento del decesso della sorella, perciò le era noto che al 13 aprile 2016 è

entrata a fare parte della comunione ereditaria fu __________ e che per legge ha

acquistato l'universalità della successione dal momento della sua apertura

(art. 560 CC).

Anche ipotizzando che a quel momento l'assicurata non fosse a

conoscenza con precisione dell’entità effettiva dei beni della sorella, il 19

maggio 2016 il notaio ha informato gli eredi di avere pubblicato il testamento

della de cujus e ne ha dato copia agli stessi. In quell'occasione, quindi,

l'assicurata è venuta per certo a conoscenza di avere ereditato, insieme ai

suoi fratelli, la casa di __________ e ogni altro bene della defunta che non

fosse incluso nei legati.

Già dunque a quel momento, se non addirittura subito dopo il

decesso della sorella con l’indicazione di potenzialità di essere beneficiaria

di sostanza quale coerede vista la conoscenza della situazione economica della

stessa, la ricorrente avrebbe dovuto informare la Cassa di compensazione di

questo suo nuovo status di coerede, visto che già solo l'eredità della casa

avrebbe comportato una modifica rilevante delle sue condizioni materiali, anche

se non era ancora possibile quantificare con certezza la sua quota ereditaria con

riferimento ai titoli e capitali.

Ciò è infatti avvenuto il 21 dicembre 2016 (doc. VI/4), quando

l'esecutrice testamentaria ha scritto agli eredi trasmettendo loro un primo

conteggio della successione e chiedendo i dati dei beneficiari del deposito di CHF

50'000 e delle obbligazioni di CHF 100'000 (recte: CHF 10'000) e di CHF

20'000.

A questo scritto gli eredi hanno risposto il 16 gennaio 2017,

fornendo le indicazioni su come suddividere la sostanza mobile ereditata e a

seguito di queste precisazioni il 7 febbraio 2017 (doc. VI/5) l'esecutrice ha

versato agli interessati una tranche di CHF 40'000 a testa, che la ricorrente

ha confermato al TCA di avere ricevuto, rilevando però che, pur avendo

incassato questi soldi, "tutto il resto

era in sospeso fino a dicembre 2017 quando la sig.ra __________ ha provveduto

alla chiusura dei c.ti bancari" (doc. IX).

Tale circostanza è corroborata dalle informazioni che l'esecutrice

testamentaria ha fornito al TCA e che sono comprovate dallo scambio di scritti

che ha avuto con gli eredi nello svolgimento dell'incarico ricevuto dalla de

cujus (docc. VI/1-7). Il fatto che la suddivisione della successione fu __________

si sia conclusa soltanto il 31 dicembre 2017 (doc. VI/3 e IX/B) dopo che il

fondo di __________ è stato iscritto a registro fondiario il 25 settembre 2017

(doc. VI/7) a nome della comunione ereditaria e il conto corrente chiuso il 27

dicembre 2017 (doc. VI/3), non giustifica tuttavia la mancata informazione alla

Cassa di compensazione di essere entrata a fare parte di una comunione

ereditaria il 13 aprile 2016.

Tale conclusione vale a maggior ragione se già solo un mese dopo

il decesso della sorella l'assicurata aveva saputo di avere ereditato un

immobile e dei capitali, seppure non ancora quantificati a quel momento, ma di

cui ben presto è venuta a conoscenza del loro valore (dicembre 2016).

Una tale omissione non può ulteriormente essere giustificata, soprattutto

se si considera che il 7 febbraio 2017 l'assicurata ha ricevuto sul suo conto corrente

una prima parte dell'eredità che le spettava, circostanza che senza alcun

dubbio, unitamente al valore, anche solo di stima, della proprietà immobiliare,

modificava la sua situazione economica dal profilo del diritto alle prestazioni

complementari e che doveva quindi essere comunicata senza alcun ritardo alla

Cassa di compensazione.

2.12

Per quanto

concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che la

concerne, dovere di cui la ricorrente ha implicitamente sostenuto di non essere

stata al corrente avendo frequentato soltanto le scuole dell'obbligo, va

osservato che la Cassa di compensazione ha adeguatamente spiegato

all'assicurata i suoi doveri. In effetti, la seconda pagina della

decisione del 7 dicembre 2015 (doc. 28), con cui la Cassa di compensazione le

ha attribuito per la prima volta una prestazione complementare dal 1° dicembre

2015, prevede quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua

attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina cita la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.

Soltanto pochi mesi prima del decesso della sorella l'assicurata

era stata quindi debitamente resa attenta per iscritto dell’obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di

compensazione “ogni cambiamento delle

condizioni personali e/o economiche”. In particolare, la decisione

elenca quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo

di segnalazione da parte degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie

in esame, nella distinta figura proprio la voce "Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza

(per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)".

All’insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di

comunicare alla Cassa che v'era stato un aumento della sua sostanza dovuto

all'eredità ricevuta dalla sorella (STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA

33.2019.2

dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019

consid. 10).

Di conseguenza, la mancata tempestiva comunicazione di essere

entrata a fare parte di una comunione ereditaria e di avere ereditato dei beni

- mobili e immobili - è unicamente imputabile alla ricorrente, che ora deve

sopportarne le conseguenze. L'avere tardato l’obbligatoria notifica di aumento

della sua sostanza non può essere considerata una semplice negligenza lieve

tale quindi da tutelare la sua buona fede.

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la

determinazione del diritto all’aiuto statale e come tale deve essere segnalato

alla Cassa di compensazione.

La ricorrente ha quindi violato il suo obbligo d’informazione nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato con

sollecitudine ai doveri previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.

2.13

In conclusione, posticipando

di comunicare alla Cassa di compensazione di avere ereditato dei beni dalla

sorella già nell'aprile 2016, l'agire dell'assicurata costituisce un

comportamento negligente che deve essere qualificato come grave.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha

negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso

di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un

vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha

continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha

rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di

compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore

pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui

il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della

morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della

mamma anche dopo il suo decesso.

2.14

Alla luce di

quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della

domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA,

la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare ulteriormente

il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente. La

decisione di rifiuto del condono deve essere pertanto confermata e il ricorso

respinto.

Per l'incasso della somma dovuta la Cassa cantonale di

compensazione considererà la richiesta dell'assicurata del 2 settembre 2019

(doc. IX/D) di procedere al rimborso mediante pagamento rateale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti